38.2021.66
Rettamente Cassa, nel calcolo ID da 1/2021, ha tenuto conto quale GI dell'importo di fr.4'700/mese ricevuto da ex DL in virtù di un accordo di risoluzione del contratto di lavoro. Somma di fr.37'600 versata a 9/20 all'ass. corrisponde infatti a salario al 50% da 10/20 a 5/21 (37'600:9 mesi=fr.4'700)
17 gennaio 2022Italiano29 min
1.7. L’11 ottobre 2021 l’avv. RA 1,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.66
RS
Lugano
17 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato presso la __________
dal dicembre 2007 al 30 settembre 2020 cfr. doc. 66).
Il rapporto di impiego si
è concluso a seguito di un “Accordo di risoluzione” del 28 maggio 2020 che
prevedeva, da un lato, che il medesimo era dispensato dal lavoro a partire dal
1° giugno 2020, dall’altro, il riconoscimento dello stipendio fino al 31 maggio
2021, come pure la clausola secondo cui “se il collaboratore inizia un nuovo
lavoro durante il periodo di dispensa, lo stipendio mensile di base viene
ridotto pro rata temporis del 50% per ogni mese intero dalla data di inizio del
nuovo lavoro fino al 31 maggio 2021” (cfr. doc. B=21).
1.2. Il 1° ottobre 2020 RI 1 ha
iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ di __________ quale
responsabile amministrativo in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno di
durata indeterminata con periodo di prova di tre mesi (cfr. doc. 60).
La SA ha disdetto il
rapporto di impiego il 22 dicembre 2020 con effetto dal 31 dicembre 2020 (cfr.
doc. 59).
1.3. Il 28 dicembre 2020 RI 1 si è
iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2021, dichiarando una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 97)
1.4. Con decisione su opposizione
del 9 agosto 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione
del 1° aprile 2021 (cfr. doc. 142), stabilendo che l’importo di fr. 37'600.-- percepito
da RI 1 da parte della __________ e inerente al periodo ottobre 2020 – maggio
2021 (fr. 4'700.-- al mese), deve essere computato nel calcolo delle indennità
di disoccupazione spettantigli a far tempo da gennaio 2021 quale guadagno
intermedio.
L’amministrazione ha così
motivato il proprio provvedimento:
" (…)
5. Nel presente caso occorre valutare se l’importo corrisposto dal
datore di lavoro possa essere considerato una prestazione volontaria del datore
di lavoro o meno.
6. Dall’esame di tutta la documentazione agli atti si è constatato
come il datore di lavoro, nell’accordo di rescissione siglato in data 28 maggio
2020, abbia indicato:
“2. Risoluzione del contratto di lavoro
Le parti convengono che il contratto di lavoro dell’11 aprile
2017 e la modifica del contratto di lavoro dell’8 aprile 2019, tenuto conto del
periodo di preavviso contrattuale di sei mesi, terminerà effettivamente il 31
maggio 2021.”
Considerato quanto indicato al pt. 2 dell’accordo di rescissione
la Cassa sottolinea come fosse già concordato tra le parti che l’attività
lavorativa sarebbe terminata il 31 maggio 2021.
Per i motivi sopra indicati si ritiene che il rapporto di lavoro
si sia concluso, per i motivi sopra esposti, in data 31 maggio 2021 e che
l'importo di CHF 37'000.- versato dal datore di lavoro nel corso del mese di
settembre 2020 sia da considerarsi salario e, per questo motivo, dedotto dalle
indennità disoccupazione secondo l’art. 11 cpv. 3 LADI. (…)” (Doc. A)
1.5. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:
"
In via principale, che il periodo di disdetta venga fatto decorrere
dal 1 giugno 2020 al 30 novembre 2020 e di conseguenza la liquidazione percepita dal ricorrente non venga dedotta quale guadagno intermedio nel
calcolo della sua indennità.
In via subordinata, che il periodo di disdetta
venga fatto decorrere dal 1 ottobre 2020 al 31
marzo 2021
e di conseguenza
la liquidazione percepita dal ricorrente venga dedotta quale guadagno intermedio unicamente per il periodo
dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”. (Doc. I
pag. 4)
A sostegno delle proprie
pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
2.
Nella propria opposizione il ricorrente ha
contestato il suddetto calcolo sostenendo:
-
che il periodo disdetta di 6 mesi deve essere fatto decorrere dal 01
giugno 2020 (data a partire dalla quale il ricorrente è stato
dispensato dal lavoro
in base all'accordo di risoluzione firmato il 28
maggio 2020) al 30 novembre 2020;
- che la liquidazione
percepita dal ricorrente
deve essere considerata quale prestazione
volontaria del datore di lavoro e dunque non
può essere dedotta quale guadagno intermedio per il periodo
dal 01 gennaio
al 28 febbraio
2021.
Nella decisione impugnata la
Cassa ribadisce la correttezza del proprio calcolo
semplicemente richiamando
il punto 2 dell'accordo di risoluzione e
sottolineando "... come fosse già concordato fra le
parti che l'attività lavorativa sarebbe terminata il 31 maggio 2021".
3.
La motivazione, carente e lacunosa e per certi versi perfino
arbitraria, non soddisfa per i seguenti motivi.
3.1.
Non si capisce per quale motivo la Cassa fa decorrere
retroattivamente il periodo di disdetta e non lo fa invece partire da quando il
ricorrente è stato dispensato dal lavoro in base all'accordo di risoluzione.
Questa censura, ancorché sollevata in sede di opposizione, è rimasta inevasa.
L'agire della Cassa mira unicamente a far "rientrare" come pretesa
salariale (e non prestazione volontaria del datore di lavoro) la liquidazione
percepita dal ricorrente, così da poterla dedurre come guadagno intermedio nel
calcolo dell'indennità compensativa. Una simile modalità di calcolo non può
essere tutelata poiché contraria alla prassi LADI.
Inoltre
viene arbitrariamente considerato il 31 maggio 2021 quale data di conclusione del rapporto di lavoro
mentre in realtà è terminato il 30 settembre 2020. Circostanza ben
nota alla Cassa visto che al 1. ottobre 2020 il ricorrente ha iniziato presso un nuovo datore lavoro.
3.2.
Nell'ipotesi più sfavorevole per il ricorrente la sua situazione
deve semmai essere paragonata a quella dello
scioglimento anticipato consensuale
del rapporto di lavoro (cfr. prassi
LADIID/B131).
In effetti
avendo il ricorrente trovato un nuovo posto di lavoro a
partire
dal 1. ottobre 2020 il rapporto di lavoro con la __________
si è concluso il 30 settembre
2020. Dunque è a partire da questa data che si deve semmai far decorrere il periodo
di disdetta di 6 mesi
che andrebbe
fino al 31 marzo 2021. In tal caso per il periodo
dal 1. gennaio 2021 al 31 marzo 2021 il ricorrente dovrebbe, suo malgrado,
lasciarsi imputare la
liquidazione ricevuta quale guadagno intermedio nel calcolo dell'indennità
compensativa.” (Doc. I pag. 3-4)
1.6. Nella sua risposta del 30
settembre 2021 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
L’amministrazione,
unitamente alla risposta di causa, ha trasmesso l’incarto completo relativo al
ricorrente (cfr. doc. III pag. 7; 1-156).
Fatti
1.7. L’11 ottobre 2021 l’avv. RA 1,
per conto dell’insorgente, ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V; C-E).
1.8. La Cassa, il 22 ottobre 2021,
si è riconfermata integralmente nella risposta di causa e ha precisato di non
avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no la Cassa ha considerato la l’ammontare di fr. 37’600.--
versato al ricorrente nel settembre 2020 dal precedente datore di lavoro, la __________,
quale salario e ne ha tenuto conto quale guadagno intermedio dal mese di
gennaio 2021.
2.2
Nel
ricorso l’insorgente sostiene innanzitutto che la motivazione del
provvedimento impugnato è carente e lacunosa (cfr. doc. I pag. 3), facendo
quindi valere la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su
opposizione del 9 agosto 2021 e conseguentemente una lesione del diritto di
essere sentito da parte dell’amministrazione
Il diritto di essere sentito,
di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere
una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione
che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid.
5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7
marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF
141.
V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
opposizione del 9 agosto 2021, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente,
in particolare, il motivo per cui la Cassa, nel calcolo delle indennità di
disoccupazione a decorrere dal mese di gennaio 2021, ha computato la somma di
fr. 4'700.-- mensili a titolo di guadagno intermedio, e meglio, perché
l’importo di fr. 37'600.-- corrispostogli dalla __________ nel mese di
settembre 2020 è da considerarsi salario per il periodo fino al 31 maggio 2021
(cfr. doc. A; consid. 1.4.).
Del
resto l’insorgente, rappresentato da un avvocato già in sede di opposizione
(cfr. doc. 130), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione
emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La
censura sollevata dal ricorrente riguardo alla carente motivazione della
decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.
2.3
L’art. 11 cpv. 1 LADI enuncia
che la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e
dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
L’art. 11 cpv. 3 LADI
prevede che non è computabile la perdita di
lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a
cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
Per “diritto al salario”
ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo
posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario
dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO)
oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016
del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).
Secondo l’art. 11a cpv. 1
LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del
datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento
del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del
datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui
all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il
Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate
alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).
Facendo
uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha
precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le
prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di
diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario
o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è
computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del
datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni
volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di
contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018
del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).
L’art. 10h OADI stabilisce
quanto segue:
" 1Se
il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di
lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla
scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è
computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di
reddito per tale periodo.
2Se le prestazioni del datore di lavoro superano
l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del
rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni
volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”
Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata
sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina
sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni
relative ai contributi volontari del datore di
lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si
estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse
compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art.
11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Th. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art. 11a
LADI è finalizzato a evitare un doppio
indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni
volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza
professionale (cfr. B. Rubin,
Commentaire de loi sur l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a
LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie
sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo
del guadagno assicurato (cfr. A. Blesi,
Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht
in: ARV/DTA 2006 pag. 88).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_595/2018 del 29 novembre 2018.
In una sentenza
8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata
sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a
causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se
derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento
comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).
Tuttavia, in quel caso di
specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire
l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
Più specificatamente la
nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità
andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da
parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al
fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.
Non ci si trovava
confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato
era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da
fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era
stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge
cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco
importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12
giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego
dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché
ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato
rispettato.
Nemmeno l’art. 11 cpv. 3
LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo
posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per
disdetta anticipata.
L’indennità versata dal
Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.
Con giudizio 8C_427/2018
del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha poi stabilito,
nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di
lavoro di mettere termine al rapporto di impiego, che gli importi relativi a un
piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock
units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di
partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di
lavoro nel senso dell'art. 11a LADI.
Infine con sentenza
8C_94/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 9 pag. 269 e SVR 2020
ALV N. 21 pag. 65, il TF ha deciso che in applicazione dell’art. 11 cpv. 3 LADI
in combinato disposto con l’articolo 10h OADI, se il datore di lavoro versa al
lavoratore una liquidazione sulla base di un accordo di risoluzione consensuale
che copra tutte le pretese salariali per la rinuncia dei diritti previsti
dall’articolo 336c capoverso 2 CO, la perdita di lavoro non è computata.
In proposito cfr. pure
STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020; STCA 38.2019.66 del 5 marzo 2020.
2.4
Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività
lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo
di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il
Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno
intermedio, giusta l'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario
lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno
intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di
"Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA
38.2005.52
dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In
una sentenza pubblicata in SVR 1994 ALV N. 20 pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233
seg. il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme
di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al
lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1
in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24
LADI) e al lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto
del nuovo art. 24 LADI.
In tale contesto, dopo
avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di
lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto
all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino
a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione
adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e
LADI.
Pertanto, secondo il TF,
se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -
specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività
che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata
in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di
assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si
determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è
inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i
presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3
sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STF C 253/06 del 6 novembre 2007; STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16
febbraio 2005.
2.5
Nella presente evenienza,
come visto nei fatti, RI 1 è stato alle dipendenze della __________ dal
dicembre 2007 al 30 settembre 2020. Dal contratto di lavoro dell’aprile 2017,
che ha annullato e sostituito i precedenti, emerge che all’assicurato era
affidata la conduzione delle finanze e dell’ufficio del personale, che lo
stipendio lordo era di fr. 9'400.-- mensili e che il termine di disdetta era
per entrambe le parti di sei mesi per la fine di un mese (cfr. doc. 66; 72;
consid. 1.1.).
Il 28 maggio 2020 RI 1 e la
__________ hanno concluso un “Accordo di risoluzione” nel quale le parti hanno concordato
la risoluzione consensuale del contratto di impiego, tenuto conto del periodo
di preavviso di sei mesi, per il 31 maggio 2021. Il ricorrente, inoltre, è
stato dispensato dal lavoro a partire dal 1° giugno 2020.
È stato pure convenuto che
nel 2020 all’assicurato non sarebbe stato versato alcun bonus, bensì un importo
forfettario di fr. 20'000.-- da corrispondere nel mese di giugno 2020 (cfr.
doc. 21-22).
Il p.to 6 dell’Accordo
riguarda il salario/indennità e prevede:
" Lo
stipendio base mensile del collaboratore per i dodici mesi relativi al periodo
di dispensa dal lavoro, detratti i contributi AVS/AI/IPG/AD e agli istituti di
previdenza dell’impresa, viene versato alla fine di ogni mese.
Sulla base del contratto di lavoro, la
tredicesima mensilità viene corrisposta pro rata temporis per l’anno 2020 e, se
applicabile, per il 2021, al momento dell’uscita dalla società.
Se il collaboratore inizia un nuovo lavoro durante il periodo di
dispensa, lo stipendio mensile di base viene ridotto pro rata temporis del 50%
per ogni mese intero dalla data di inizio del nuovo lavoro fino al 31 maggio
2021.
La somma forfettaria dello stipendio mensile ridotto calcolata sulla base
di questa formula, dalla data di inizio del nuovo lavoro fino al 31 maggio 2021,
viene pagata con l’ultima busta paga. Tale eventuale inizio di un nuovo lavoro
è da comunicarsi all’impresa senza che essa lo chieda” (Doc. 22)
L’insorgente ha ricevuto
l’ultimo stipendio al 100% di fr. 9.400.-- alla fine di settembre 2020 (cfr.
doc. 67; 78; C)
In effetti dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2020 RI 1 ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________
in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno di durata indeterminata. La
società, nel periodo di prova, e meglio il 22 dicembre 2020, ha disdetto il rapporto
di impiego (cfr. doc. 60; 59; consid. 1.2.).
Nel mese di settembre 2020
la __________ ha, altresì, versato all’assicurato l’importo forfettario di fr.
20'000.-- (cfr. doc. 78), come pure la tredicesima di fr. 6'952.10 e la somma
di fr. 37'600.-- (cfr. doc. D).
L’ex datore di lavoro, il
25.
gennaio 2021, riguardo all’ammontare di fr. 37'600.-- ha indicato: “(…)
vedi punto 6. Salario/indennità dell’accordo di risoluzione (…)” (cfr. doc.
41; 42; 22).
Il 29 gennaio 2021 la __________
ha poi confermato che “il versamento di CHF 37'600.00 nel conteggio di
settembre 2020 al signor RI 1, è equivalente al 50% del suo salario mensile per
il periodo ottobre 2020-maggio 2021, come citato nel punto 6. Salario/indennità
dell’accordo si risoluzione” (cfr. doc. 36).
Il salario mensile al 50%
di fr. 4'700.-- (fr. 9'400 : 2) calcolato da ottobre 2020 a maggio 2021 corrisponde,
infatti, a fr. 37'600.-- (4'700.-- x 8 mesi)
L’assicurato, si è
annunciato per il collocamento il 28 dicembre 2020 a decorrere dal 1° gennaio
2021, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 97)
Dal mese di gennaio 2021
al ricorrente sono state corrisposte indennità di disoccupazione conteggiate
sulla base di un guadagno assicurato di fr. 10'497.-- e tenendo conto di un
guadagno intermedio lordo di fr. 4'700.-- (cfr. doc. 156; 155; 147).
Con decisione del 1°
aprile 2021 la Cassa ha rifiutato di rettificare i conteggi di gennaio e
febbraio 2021, poiché, relativamente in particolare al guadagno intermedio
computato, l’insorgente, sulla base dell’accordo di rescissione consensuale del
rapporto lavorativo controfirmato il 28 maggio 2020, ha ricevuto una
liquidazione di fr. 37'600.-- inerente il lasso di tempo 1° ottobre 2020 – 31
maggio 2021 nella quale è compreso il periodo regolare di disdetta
contrattualmente convenuto di 6 mesi (1° dicembre 2020 – 31 maggio 2021; cfr.
doc. 142).
Nell’opposizione del 27
aprile 2021 RI 1, tramite il proprio patrocinatore, ha contestato la decorrenza
del periodo di disdetta dal 1° dicembre 2020, asserendo che “il periodo di
disdetta di 6 mesi deve essere fatto decorrere dal 01 giugno 2020 (data a
partire dalla quale l’opponente è stato dispensato dal lavoro in base
all’accordo di risoluzione il 28 maggio 2020) al 30 novembre 2020. Farlo
partire retroattivamente dal 31 maggio 2021 è contrario alla prassi LADI oltre
che arbitrario e ingiustamente lesivo degli interessi dell’opponente”.
A mente dell’assicurato la
liquidazione percepita dalla __________ deve essere considerata quale
prestazione volontaria del datore di lavoro e non può essere dedotta quale
guadagno intermedio (cfr. doc. 131-132).
Il 19 luglio 2021 la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), interpellata dalla Cassa, ha ritenuto
corretto il computo del guadagno intermedio di fr. 4'700.-- mensili dal 1°
gennaio al 31 maggio 2021, rilevando:
" (…) Gemäss
Aufhebungsvertrag (disdetta) endet das Arbeitsverhältnis effektiv am 31.05.2021.
Bis dahin ist die versicherte Person rechtlich gesehen in einem
Arbeitsverhältnis, auch wenn keine Arbeitsleistungen mehr geschuldet ist. Der
Arbeitgeber schuldet gemäss Aufhebungsvertrag bis dahin Lohnzahlungen. Unseres
Erachtens hat die Zahlung von CHF 37'000 für die Zeit von Oktober bis Mai 2021
daher klaren Lohncharakter und ist gemäss Art. 11 Abs. 3 AVIG anzurechnen. (…)”
(Doc. 111)
Con decisione su opposizione
del 9 agosto 2021 la parte resistente ha confermato la decisione del 1° aprile
2021, ribadendo che l’importo di fr. 37'600.-- versato a RI 1 dalla __________
e inerente al periodo ottobre 2020 – maggio 2021 (fr. 4'700.-- al mese), deve
essere conteggiato nel calcolo delle indennità di disoccupazione a cui
l’assicurato ha diritto dal gennaio 2021 quale guadagno intermedio. Al riguardo
la Cassa ha evidenziato, da una parte, che il rapporto di lavoro con la SA si è
concluso il 31 maggio 2021 come concordato nell’accordo di rescissione del
maggio 2020, dall’altra, che la somma di fr. 37'600.-- va considerata quale
salario e per questo motivo deve essere dedotta dalle indennità di
disoccupazione secondo l’art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. doc. A; consid. 1.4.).
Il ricorrente ha censurato
il modo di procedere della Cassa, asserendo di non comprendere il motivo per il
quale la stessa non faccia decorrere il termine di disdetta da quando è stato
dispensato dal lavoro in base all'”Accordo di risoluzione”, ossia dal 1° giugno
2020.
Secondo il medesimo lo scopo dell'agire dell’amministrazione è quello di
far "rientrare" come pretesa salariale (e non prestazione volontaria
del datore di lavoro) la liquidazione percepita dall’ex datore di lavoro, così
da poterla dedurre come guadagno intermedio nel calcolo dell'indennità
compensativa, ciò che però sarebbe contrario alla prassi LADI.
L’insorgente ritiene
comunque che il rapporto di lavoro in realtà
non sia terminato il 31 maggio 2021, bensì il 30 settembre 2020, considerato
che il 1° ottobre 2020 ha iniziato una nuova
attività lavorativa. Nell'ipotesi a lui più
sfavorevole, quindi, è a partire da questa
data che si deve semmai far decorrere il periodo di disdetta
di 6 mesi che andrebbe fino al 31 marzo 2021 con la conseguenza che
dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dovrebbe,
suo malgrado, lasciarsi
imputare la liquidazione ricevuta quale guadagno intermedio
(cfr. doc. I; consid. 1.5.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte non può che confermare il modo di operare
della Cassa, la quale ha tenuto conto nel calcolo delle indennità di
disoccupazione spettanti al ricorrente dell’importo di fr. 4'700.-- a titolo di
guadagno intermedio (cfr. doc. 142; A; consid. 1.4.; 2.5.).
Come esposto sopra (cfr.
consid. 2.3.), da un lato, l’art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il
disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento
anticipato del rapporto di lavoro.
Dall’altro, secondo l’art.
24.
cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da
un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno che, giusta il cpv. 3, è la differenza tra il guadagno
intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
In concreto dall’”Accordo
di risoluzione” concluso dall’insorgente e dalla __________ il 28 maggio 2020
emerge in modo chiaro che la risoluzione consensuale del contratto di impiego
avrebbe avuto effetto dal 31 maggio 2021 e che fino a quella data il
ricorrente, nonostante dal 1° giugno 2020 fosse stato liberato dall'obbligo di
prestare la propria attività lavorativa, aveva diritto allo stipendio al 100%,
rispettivamente, in caso di inizio di una nuova occupazione, al 50% (cfr. doc.
22; consid. 2.5.).
Riguardo al reperimento di
un nuovo impiego – in casu a partire dal 1° ottobre 2020 (cfr. consid. 1.2.;
2.5.) – giova rilevare che quando un datore di lavoro rinuncia volontariamente
e incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, quest'ultimo è idoneo al
collocamento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI (cfr. STF
8C_526/2017 del 15 maggio 2018; STF C 164/01 del 28 gennaio 2002; STCA 38.2018.13
del 7 maggio 2018; STCA 38.2017.35 del 17 gennaio 2018; STCA 38.2013.76 del 30
aprile 2014 con cui è stato confermato il diniego del diritto di un assicurato
che dal 10 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 è stato esonerato dall'obbligo di lavorare
alle indennità per insolvenza nel periodo 1° marzo 2013 - 30 giugno 2013, in
quanto idoneo al collocamento).
Per quanto concerne il
termine di disdetta, è vero che il contratto di lavoro tra l’assicurato e la __________
prevedeva un preavviso di sei mesi per la fine di un mese (cfr. doc. 72;
consid. 2.5.), regolamentazione menzionata anche nell’“Accordo di risoluzione”
al p.to 2 (cfr. doc. 21), tuttavia il rispetto di tale termine, come in
generale dei termini di disdetta del contratto di lavoro (cfr. art. 335b cpv.
1; 335c cpv. 1 CO), implica che lo stesso non possa essere più breve, ma nulla
impedisce che esso sia più lungo.
In casu va, dunque,
considerato che con l’“Accordo di risoluzione” del maggio 2020 la disdetta è
stata concordata con un termine di preavviso di un anno, ovvero con effetto
dalla fine di maggio 2021.
L’assicurato, essendo
stato liberato dall’obbligo di lavorare già dal 1° giugno 2020, ha in ogni caso
potuto trovare un nuovo lavoro, rispettivamente far capo alle prestazioni LADI,
essendo idoneo al collocamento giusta gli art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI
La somma di fr. 37'600.-- versata
nel mese di settembre 2020 all’assicurato, di conseguenza, corrisponde per
volontà delle parti, come da “Accordo di risoluzione” del 28 maggio 2020, al
salario mensile al 50% (avendo reperito un nuovo impiego dal 1° ottobre 2020,
terminato in ogni caso il 31 dicembre 2020; cfr. doc. 59, 60) di fr. 4'700.--
(stipendio percepito al 100% fino al mese di settembre 2020 = fr. 9'400.--;
cfr. consid. 2.5.) moltiplicato per i mesi da ottobre 2020 a maggio 2021.
Non si rivela, pertanto,
censurabile il computo di tale ammontare, e meglio dell’importo mensile di fr.
4'700.-- (fr. 37'600.-- : 8 mesi), nel calcolo delle indennità di
disoccupazione relative al periodo gennaio – maggio 2021 quale guadagno
intermedio (cfr. consid. 2.4.).
La parte resistente, nella
risposta di causa, ha affermato che “qualora non vi fosse stata una
riduzione della remunerazione dovuta, in ragione della nuova attività
lavorativa, il signor RI 1 non avrebbe nemmeno potuto beneficiare delle ID,
poiché non avrebbe subito una perdita di salario sino al 31 maggio 2021”
(cfr. doc. III pag. 5).
Tale asserzione risulta
conforme all’art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.).
Ci si potrebbe, quindi,
chiedere se lo stipendio decurtato del 50% non avrebbe potuto essere
considerato quale fattore di riduzione della perdita di lavoro computabile
(art. 11 LADI), ammettendo unicamente una perdita di lavoro del 50% da gennaio
a maggio 2021.
Nel caso di specie tale
questione può, ad ogni modo, restare insoluta nella misura in cui, da una
parte, non è motivo di controversia tra le parti, dall’altra, in casu, essendo l’importo
del guadagno intermedio comunque costante per ogni mese, non se ne ravvede
utilità particolare.
In
simili condizioni la decisione su opposizione del 9 agosto 2021 deve conseguentemente
essere confermata.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 10 settembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti