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Decisione

38.2021.7

ILR da 2.4.20 (data preannuncio) e non da 23.3.20 come preteso da ric. Art.8b O COVID-19 AD che prevede preann. (ma soppresso term. preann.) non presenta lacuna. Non retroatt.ILR = silenzio qualif. Assenti validi motivi x benefic. ILR retr. ex 27 LPGA e 9 Cost. Malattia pres. CdA non valida ragione

26 aprile 2021Italiano82 min

lavoro ridotto, di inoltrare un preannuncio mantenuta all’art. 8b Ordinanza COVID-19

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.7

rs

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 2 aprile 2020 la RI 1 di __________

(__________) ha inoltrato un Preannuncio di lavoro ridotto al 100% per il

periodo dal 2 aprile al 2 luglio 2020 per i suoi sette dipendenti, indicando

che tale misura ha dovuto essere introdotta a seguito della “chiusura

obbligatoria imposta a partire dal 23.03.2020 da parte del governo ticinese a causa

pandemia Covid 19” (cfr. doc. 1).

1.2. Il 14 aprile 2020 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto il diritto ad

indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 2 aprile al 1° ottobre 2020

(cfr. doc. F).

1.3. Contro questa decisione la RI

1 ha inoltrato il 15 aprile 2020 una tempestiva opposizione nella quale ha

chiesto le indennità per lavoro ridotto dal 2 aprile 2020, specificando che “la

nostra azienda è chiusa dal 23.03.2020 contro la nostra volontà dopo

l’imposizione di chiusura forzata del nostro settore da parte del Consiglio di

Stato ticinese a causa del COVID 19” (cfr. doc. 3)

1.4. Con decisione su opposizione

del 16 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato che il diritto della RI

1 a indennità per lavoro ridotto è iniziato il 2 aprile 2020 (data della

compilazione del modulo online) e ha indicato che lo stesso è terminato il 31

agosto 2020 a seguito dell’abrogazione a fare tempo dal 1° settembre 2020

dell’art. 8c l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (cfr. doc. A pag. 2)

L’amministrazione, nel

provvedimento citato, ha rilevato:

" (…)

2. Per quanto concerne la data inserita nel

formulario online di preannuncio di lavoro ridotto, esso non permetteva,

giustamente, di antidatare l’inizio del lavoro ridotto, in quanto non è

possibile annunciare il medesimo con effetto retroattivo.

Infatti, in data 20 marzo 2020 è entrata in

vigore l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, nella quale

è stabilito che "in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI e

all'articolo 58 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983

sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se

intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è

tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto." (cfr. art.

8b cpv. 1 Ordinanza COVID19 assicurazione contro la disoccupazione). Tale

articolo prevede quindi una deroga al rispetto del termine di preannuncio di 10,

rispettivamente di tre giorni, previsto dagli artt. 36 cpv. 1 LADI e 58 cpv. 1

OADI. Non è tuttavia prevista una deroga all'obbligo di preannunciare

l'introduzione del lavoro ridotto all'autorità competente. ln altre parole, con

la summenzionata Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ma non

il preannuncio stesso. Ciò significa che il datore di lavoro rimane obbligato a

preannunciare, vale a dire a notificare prima dell'inizio, il lavoro ridotto

al servizio cantonale, avendo però - eccezionalmente - diritto alle indennità

per lavoro ridotto dalla data di inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto

in vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il

preannuncio prima dell'inizio del lavoro ridotto, non può essere ammesso il

diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. decisione 25.06.2020 Cour

de Justice Canton de Genève, ATAS/510/2020, consid. 6). (…)” (Doc. A)

1.5. Contro la decisione su

opposizione la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA nel quale ha chiesto la modifica della stessa nel senso che il

diritto a indennità per lavoro ridotto le è riconosciuto a far tempo dal 23

marzo 2020.

A sostegno della propria

pretesa la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

5. L’ordine impartito alla Ricorrente di interrompere

immediatamente la propria attività non le ha purtroppo lasciato né spazio né

tempo per inoltrare subitamente una domanda per lavoro ridotto. Questo per due

ovvie ragioni:

a. l'ordine di

sospendere l'attività, oltre ad essere giunto in maniera improvvisa, implicava

anche l'ordine di smettere ogni attività d'ufficio. Motivo per il quale, a

partire dal 23 marzo 2020 (ma, di fatto e come visto, da parecchi giorni

prima), nessun dipendente della Ricorrente si è più recato in ufficio;

b. la Ricorrente si

è ritrovata, in pochi giorni, in una situazione mai vista prima, dove ha dovuto

capire da sola - in mezzo alle numerosissime informazioni che giornalmente

bombardavano l'intera società - come muoversi, cosa fare, come fare. E questo

nell'incertezza più totale. Le autorità, sebbene comprensibilmente, non hanno

informato la popolazione. Quello che veniva percepito era un caotico insieme di

notizie, direttive, decisioni, disposizioni, istruzioni, decisioni.

6. Inoltre e come se non bastasse, il signor __________

(presidente con firma individuale) si è gravemente ammalato di COVID-19 proprio

nel periodo sopra descritto. Come si evince dal certificato medico dello stesso

(cfr. doc. D), è difatti solo previo serio decorso clinico che ha scoperto di

essere positivo al virus in data 28 marzo 2020. Come risaputo, nel periodo

precedente al tristemente noto lock down, a causa della bassa

disponibilità di tamponi, venivano testate unicamente le persone con un grave

decorso clinico. E purtroppo così è stato. A far tempo dal 20 marzo 2020 il __________

si è visto costretto a letto in serissime condizioni e quali hanno iniziato a

migliorare solo all’inizio del mese successivo.

Anche la signora __________ (membro del consiglio di

amministrazione con firma collettiva a due) si è purtroppo vista costretta a

casa in completo isolamento dal 12 marzo 2020 sino al 22 maggio 2020. Questo a

causa della sua malattia cronica polmonare la quale non le ha più permesso

contatto alcuno per diversi mesi (cfr. doc. E).

Prove: documenti: doc. D: copia certificato medico

__________

doc. E: copia certificato

medico __________

7. Non appena i sintomi hanno iniziato ad essere sotto controllo e

visto il protrarsi del lock down, il signor __________ si è però

subitamente attivato per capire anzitutto come muoversi e, una volta reperite

le informazioni necessarie, per inoltrare una domanda di lavoro ridotto. Va di

transenna rilevato come lo stesso, qualche giorno prima e sebbene le sue

condizioni gli rendessero difficoltoso parlare, aveva già contattato l'Ufficio

preposto per annunciare telefonicamente lo stesso. Ciò non è però stato possibile

in quanto, come da nuove indicazioni ricevute, spettava al datore di lavoro -

previa raccolta del consenso da parte dei lavoratori - far valere il diritto

all'indennità per lavoro ridotto, presentando il preannuncio al servizio

cantonale competente mediante - unicamente - il formulario online (cfr.

moduli «COVID-19 Preannuncio di lavoro ridotto» e «COVID-19 Domanda e conteggio

di indennità per lavoro ridotto»).”

(…).

10. Decisa a comprendere la ragione per la quale l'indennità era

stata riconosciuta solamente a far tempo dal 2 aprile 2020, la Ricorrente

prendeva contatto con l'Ufficio. Quest'ultimo la informava che non era ancora

chiaro se e in che misura il lavoro ridotto sarebbe stato riconosciuto

retroattivamente.

Una decisione in merito alla retroattività, insomma, doveva ancora

essere presa.

Sicché, convinta che si trattasse di un errore, la Ricorrente

faceva allora opposizione proprio a motivo che, essendo stata imposta, la

chiusura non avrebbe dovuto penalizzarla oltremodo. Questo senza tenere in

considerazione l’impedimento fisico che, di fatto, aveva impedito al signor __________

di inoltrare la domanda in data 23 marzo 2020.

(…) la Ricorrente ritiene che l'Ufficio abbia deciso a

"scatola chiusa", nascondendosi, di fatto, dietro ad una data. Data,

questa, che anche se non si considerasse la malattia del signor __________, non

sarebbe stato possibile rispettare. Si ricorda che l'ordine di chiusura totale

a partire dal 23 marzo 2020 è giunto solo qualche giorno prima. Lasso di tempo,

questo, assolutamente insufficiente per capire come muoversi. All'epoca non si

sapeva quanti giorni sarebbe durato il lock down, quali sarebbero state

le implicazioni economiche. Si viveva nella totale incertezza di una pandemia

mai vista prima. La decisione dell'Ufficio di negare il riconoscimento

retroattivamente alla data di chiusura forzata non rispetta lo spirito delle

misure prese dal Consiglio federale, le quali avevano come scopo quello di

ovviare alle nefaste conseguenze economiche della pandemia.” (Doc. I pag. 4-6)

L’avv. RA 1, per conto

della SA, ha poi fatto valere che l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione presenta una lacuna formale che necessita di essere colmata nel

senso di ammettere la retroattività delle indennità per lavoro ridotto a far

tempo dall’entrata in vigore della stessa, osservando

" (…) la ratio

legis dell’art. 8a dell’O-COVID era - ed è tutt’ora

quella di apportare un aiuto concreto e repentino anche ai datori

di lavoro che si sono visti imporre la chiusura delle loro attività da un

giorno all'altro. Scopo, questo, che poteva - e può - essere raggiunto

unicamente ammettendo la retroattività del riconoscimento del lavoro ridotto a

far tempo dal 17 marzo 2020 (o dall'effettivo obbligo di chiusura dell'assicurato.

Nel caso di specie, a far tempo dal 23 marzo 2020).

24. Della medesima opinione la SECO, che il 9 aprile 2020 emanava

la direttiva 20/06 secondo la quale, per tutte le richieste di lavoro ridotto

depositate in ritardo (ma prima del 31 marzo 2020), il 17 marzo 2020 sarebbe

stata considerata come data di notifica se la ditta aveva dovuto chiudere a

ragione delle misure prese dalle autorità. Ora, questa direttiva non lascia

spazio ad interpretazioni. Per la Segreteria di Stato dell'Economia i datori di

lavoro che erano stati costretti a chiudere a causa delle misure adottate dalle

Autorità non avrebbero dovuto essere penalizzati e, dunque, avrebbero dovuto

beneficiare di un termine di "grazia" per poter depositare la

richiesta. Termine, questo, necessario per organizzarsi.

(…).

25. Anche l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di

guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), entrata in

vigore retroattivamente al 17 marzo 2020, aveva - ed ha tutt'ora - quale scopo

quello di apportare un aiuto concreto ed immediato ai lavoratori dipendenti e

indipendenti che, a causa della pandemia, si sono trovati in difficoltà. L'art.

3 di questa ordinanza prevedeva che il diritto alle indennità nasceva a partire

dal quarto giorno successivo all'adempimento delle condizioni. Nessun termine

di attesa, addirittura, era previsto per le persone in quarantena e per i

lavoratori indipendenti. Il diritto

all'indennità nasceva, dunque e di fatto, ex lege. Le persone

interessate avevano certamente l'obbligo di richiederle, ma l'erogazione degli

aiuti non erano subordinati al momento in

cui questi venivano chiesti ponendo, in questo modo, tutti gli aventi diritto

su di un piano di uguaglianza.

26. Partendo quindi dall'assunto che gli aiuti erogati ai

dipendenti ed l'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e gli aiuti erogati ai

datori di lavoro con I'O-COVID dovrebbero avere lo stesso scopo - ovverosia di

approvare un aiuto concreto ed immediato a far tempo dal momento del bisogno -,

è possibile concludere che il datore di lavoro costretto a chiudere a causa

delle misure governative che inoltra una richiesta di indennità per lavoro

ridotto per i suoi dipendenti deve beneficiare dei medesimi diritti del

dipendente e dell'indipendente che inoltrano, di fatto, una domanda equivalente.

Il momento dell'inoltro della richiesta non è e non deve essere un fattore

determinante per riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto a far

tempo dal confinamento.

27. ln conclusione, la Ricorrente reputa dunque che I'O-COVID

contenga una lacuna propria nella misura in cui il legislatore ha omesso di

disciplinare un punto che la normativa solleva inevitabilmente, vale a dire la

retroattività delle indennità per lavoro ridotto. Nulla si oppone, pertanto, a

che il Giudice, facendo opera di legislatore (art. 1 cpv. 2 CCS), colmi la

lacuna reputando che le indennità per lavoro ridotto possano essere richieste

retroattivamente a far tempo dalla data di chiusura forzata delle ditte. (…)”

(Doc. I pag. 8-10)

La parte ricorrente ha,

inoltre, invocato, facendo riferimento all’art. 27 LPGA, la mancata

comunicazione, nel marzo 2020, di informazioni utili e necessarie da parte

dell’autorità preposta al fine di rendere l’applicazione dell’O-COVID chiara e

univoca.

In proposito è stato

precisato:

" (…)

35. Le modalità con le quali, nel mese di marzo 2020, sono state

dispensate le informazioni circa il percepimento delle indennità per lavoro

ridotto non solo sono state lacunose, ma non figuravano neppure correttamente

da nessuna parte e potevano certamente indurre a ritenere, in buona fede, che

le stesse sarebbero state riconosciute a far tempo dall'obbligo di chiusura

(cfr. direttive SECO 20/06; O-COVID e Ordinanza Covid con entrate in vigore

retroattivamente, ecc).

36. L'eventuale censura secondo la quale sarebbe spettato alla

Ricorrente farsi parte attiva per ottenere ulteriori informazioni concrete, ai

sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA, circa i termini entro quali esercitare il suo

diritto non può trovare accoglimento. Nei mesi di marzo-aprile 2020 il nostro

paese si trovava in uno dei suoi periodi più "neri" della pandemia.

Tutti gli uffici erano chiusi, le segreterie telefoniche rimbalzavano gli

utenti da un centralino all'altro senza mai riuscire a parlare con qualcuno.

Insomma, in quei mesi era assolutamente impossibile reperire informazioni

corrette e univoche. Questo anche perché il principio stesso della

retroattività delle indennità non era chiaro nemmeno all'Ufficio il quale, a

metà del mese di aprile, rispondeva ancora che non era dato a sapere se e in

che misura le indennità sarebbero state riconosciute retroattivamente.

(…).

Evidentemente se la Ricorrente avesse saputo che solo all'O-COVlD

era stato conferito effetto retroattivo ma non al riconoscimento del diritto

alle indennità per lavoro ridotto, la stessa avrebbe senz'altro agito

diversamente.

38. ln conclusione, tutte le condizioni atte a definire

l'informazione erronea o la mancata informazione che possono portare le

autorità a consentire un vantaggio altrimenti non pretendibile, sono nella

fattispecie adempiute. Di conseguenza, già solo per questo motivo, questo

lodevole Tribunale dovrebbe accogliere il Ricorso della Ricorrente e accordarle

il diritto al lavoro ridotto a far tempo dal 23 marzo 2020. (…)” (Doc. I pag.

11-12)

Infine la patrocinatrice

della RI 1 ha asserito che la decisione su opposizione impugnata:

" a. deve

essere qualificata di arbitraria in quanto è assolutamente sprovvista di senso

e di utilità. A non averne dubbio, difatti, il termine di preavviso di 10

giorni di cui all'art. 36 LADI per annunciare il lavoro ridotto è stato

introdotto in quanto quest'ultimo poteva essere previsto. Nel caso che ci

occupa, non solo non poteva essere previsto (motivo per il quale il termine di

preavviso è stato soppresso), ma nemmeno pianificato una volta giunto. Una

società come la Ricorrente, la quale è certo stata costretta a chiudere ma che,

senza quella costrizione, avrebbe continuato la sua attività, non avrebbe

indubbiamente fatto capo al lavoro ridotto. Si ricorda che la chiusura imposta

alla Ricorrente è stata ordinata per la prima volta dal 23 al 29 marzo, poi dal

30 marzo al 5 aprile, poi dal 6 al 13 aprile e, infine, dal 14 al 19 aprile. È

del tutto comprensibile, dunque, che la Ricorrente non si sia precipitata il 23

marzo 2020 - o addirittura prima - a richiedere il lavoro ridotto

"approfittando" di questa opportunità. La stessa l'ha richiesto solo

una volta costatata la reiterata chiusura forzata. L'agire della Ricorrente

dovrebbe essere tutelato. Non il contrario. (…)” (Doc. I pag. 13-14)

1.6. Nella sua risposta di causa

del 16 febbraio 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 1° marzo 2021 l’avv. RA 1,

per conto della RI 1, ha comunicato in particolare di non avere ulteriori mezzi

di prova da presentare (cfr. doc. V).

1.8. Il doc. V è stato trasmesso

per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se il diritto a indennità per lavoro ridotto preannunciato

dalla RI 1 per i suoi sette dipendenti il 2 aprile 2020 le debba essere

riconosciuto da tale data, come stabilito dalla Sezione del lavoro, oppure dal

23 marzo 2020, come richiesto dalla ditta ricorrente.

2.2. L’art. 36 LADI (“Preannuncio

del lavoro ridotto e verifica dei presupposti”) al cpv. 1 prevede che:

" Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità

di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio

cantonale, almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il

Consiglio federale può prevedere, in casi eccezio­nali, termini di preannuncio

più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di

tre mesi.”

L’art.

58 OADI (“Termine di preannuncio”) stabilisce che:

" 1Il

termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il

datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per

circo­stanze improvvise e imprevedibili.

2Il lavoro ridotto può essere preannunciato

immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in

un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle

ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore

di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per

iscritto.

3Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro

non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.

4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro

ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è

computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito

per il preannuncio.

5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di

clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi

1 e 2.”

2.3. Il 20 marzo 2020 il Consiglio

federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente

sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi

turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza

interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel

tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.

pubblicata in DTF 146 III 194) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).

Attraverso una modifica

del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075), sono stati

introdotti gli art. 8b e 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione, del seguente tenore:

" Art. 8b

1 In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI e

all’articolo 58 capoversi 1-4 dell’ordinanza del 31 agosto 1983

sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se

intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è

tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.

2 Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per

telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza

indugio e per scritto.

Art. 8c

In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio

dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.” (Doc. A5)

L’art.

9 dell’Ordinanza del 20 marzo 2020 stabilisce che “la presente ordinanza

entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo

l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in

vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).

L’entrata in vigore è

successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza

dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).

L’art. 8b è stato abrogato

con effetto dal 1° giugno 2020 attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20

maggio 2020 (cfr. RU 2020 1077-1078).

Dal 1° giugno 2020 è

quindi stato ripristinato il termine di preavviso previsto all’art. 36 LADI e

58 OADI (cfr. consid. 2.1).

2.4. Nella “Direttiva 2020/06:

aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile

2020, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha in particolare

previsto quanto segue:

" (…)

Preannuncio di lavoro ridotto

In deroga all’articolo 36 cpv. 1 LADI e

all’articolo 58 cpv. da 1 a 4 OADI, il datore di lavoro non è tenuto ad

attendere alcun termine di preannuncio se intende pretendere l’indennità per

lavoro ridotto per i propri lavoratori. Le presenti disposizioni si applicano

anche alle aziende che per il mese di marzo hanno già ricevuto autorizzazioni

con un termine di preannuncio di 3 giorni.

Se la data di ricevimento/timbro postale non può più essere

determinata a causa di errori o informazioni ambigue da parte degli organi

esecutivi, il periodo previsto inizia a decorrere come annunciato dal datore di

lavoro, non prima del 17 marzo 2020, e funge da data di ricevimento. In caso di

richieste presentate tardivamente, la data di ricevimento del 17 marzo 2020 fa

fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito dei provvedimenti delle autorità

e ha presentato la richiesta prima del 31 marzo 2020 (data di

ricevimento/timbro postale). (…)”

2.5. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.6. Nella presente evenienza il

“Preannuncio d’indennità per lavoro ridotto” tramite modulo online .datato 2

aprile 2020 (cfr. doc. 1).

La Sezione del lavoro ha

così deciso che, in applicazione degli art. 8b e 8c dell’Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3.), alla ditta

ricorrente andava riconosciuto il diritto a indennità per lavoro ridotto per i

propri dipendenti dal 2 aprile 2020 (cfr. doc. F; consid. 1.2.).

La data del 2 aprile 2020

è stata confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 che ha

respinto l’opposizione dell’azienda, la quale chiedeva le indennità in questione

a far tempo dal 23 marzo 2020, ossia da quando essa ha dovuto chiudere per

ordine del Consiglio di Stato ticinese (cfr. doc. A; 3; consid. 1.3.; 1.4.).

Nel ricorso l’insorgente

ha fatto valere, in particolare, che l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro

la disoccupazione presenta una lacuna formale che necessita di essere colmata,

nel senso di ammettere la retroattività delle indennità per lavoro ridotto a

far tempo dall’entrata in vigore della stessa (cfr. doc. I pag. 6-10; consid.

1.5.).

Al riguardo la parte

ricorrente ha indicato, da un lato, che l’aiuto concreto e repentino ai datori

di lavoro che si sono visti imporre la chiusura della propria attività poteva

essere raggiuto solo riconoscendo le indennità per lavoro ridotto da 17 marzo 2020

o dall’effettivo obbligo di chiusura.

Dall’altro, che anche la

SECO, nella Direttiva 2020/06, ha previsto che per tutte le richieste di lavoro

ridotto depositate in ritardo (ma prima del 31 marzo 2020) il 17 marzo 2020

sarebbe stata considerata come data di notifica, se la ditta aveva dovuto

chiudere a ragione delle misure prese dalle autorità, precisando che il termine

di “grazia” è stato concesso ai datori di lavoro per organizzarsi e depositare

la richiesta.

Infine è stato

sottolineato che anche ai sensi dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di

perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno), entrata in vigore retroattivamente al 17 marzo

2020, che aveva - ed ha tutt'ora - quale scopo quello di apportare un aiuto

concreto ed immediato ai lavoratori dipendenti e indipendenti che, a causa

della pandemia, si sono trovati in difficoltà, l'erogazione degli aiuti non era

subordinata al momento in cui questi venivano chiesti (cfr. art. 3), ponendo in

questo modo tutti gli aventi diritto su di un piano di uguaglianza.

A mente dell’insorgente,

visto che gli aiuti erogati giusta l'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e quelli

erogati ai datori di lavoro con l’Ordinanza COVID-10 assicurazione contro la

disoccupazione dovrebbero avere lo stesso scopo, va concluso che il datore di

lavoro costretto a chiudere a causa delle misure governative che inoltra una

richiesta di indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti deve

beneficiare dei medesimi diritti contemplati dall’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno (cfr. doc. I pag.- 6-10).

2.7. Come

rammenta la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_455/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 3.2.; pubblicata in DTF 143 I

187; DTF 141 V 481 consid. 3.1.; DTF 130 V 372) ci si trova confrontati con una

lacuna propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha

omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando

nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione

della legge (cfr. DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per

converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna

è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una

norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola

desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al

legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o

addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante

della normativa (cfr. DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF

124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

Si

è, quindi, confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione

legale si appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una

determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna,

che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se

la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente

del legislatore, ossia un silenzio qualificato (cfr. DTF 130 V 229; consid.

2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).

2.8. Per le norme del diritto

amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi

(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo

luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid.

5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).

Se il suo testo è chiaro e

non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di

appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora

conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del

legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più

interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera

portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi

d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,

nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che

essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.

3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente

laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse

interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed

evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di

disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere

ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.

3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con

riferimenti).

Occorre prendere la

decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un

risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale

federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per

accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un

pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.

3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2 pag. 71).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

A titolo abbondanziale per

un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della

legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al

coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale

all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione (COVID-19).

2.9. Il testo dell’art. 8b

dell’Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione, prevedendo che

in deroga all’articolo 36 cpv. 1 LADI e all’articolo 58 cpv. 1-4 dell’OADI il

datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i

suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio

prescritto, indica che ai datori di lavoro non è applicato il termine di

preannuncio di dieci, rispettivamente tre giorni (cfr. art. 36 cpv. 1 LADI e 58

OADI). Dal tenore letterale non risulta però la soppressione del preannuncio.

Il preannuncio deve,

dunque, avere luogo. Ciò comporta che ai sensi dell’art. 8b dell’Ordinanza in

questione, ritenuta l’abolizione del termine di preannuncio, il diritto alle

indennità per lavoro ridotto inizia al momento del preannuncio.

Al riguardo va osservato

che in una sentenza 8C_695/2020 del 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha

dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da una Sagl che gestisce un

ristorante nel Canton Ginevra la quale il 7 aprile 2020 aveva inoltrato un

preavviso di lavoro ridotto dal 16 marzo 2020. L’Ufficio cantonale del lavoro

ha stabilito e confermato in opposizione che l’azienda aveva diritto al lavoro

ridotto dal 7 aprile al 6 ottobre 2020.

La decisione su

opposizione è stata confermata dalla Camera delle assicurazioni sociali della

Corte di giustizia del Canton Ginevra con sentenza ATAS/813/2020 del 28

settembre 2020.

Il Tribunale federale ha

sottolineato quanto segue:

" (…)

2.

En bref, les juges cantonaux ont retenu que le

restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution

de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures

destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22

juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté

l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien

avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée

en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en

dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun

délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en

considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée

le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec

notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait

qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS

837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis

lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).

Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art.

8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été

supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de

RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il

avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs,

l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant

d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux,

d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question,

le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant

cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT

et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le

7 avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa

demande au plus tôt, sans effet rétroactif.

3.

En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de

la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas

de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait

valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que

de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le

moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas

connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités.

Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan

économique.

Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas

en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas

les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en

déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de

satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit

être déclaré irrecevable. (…)”

Nella citata sentenza

della Corte di Giustizia del Canton Ginevra figurano in particolare le seguenti

considerazioni:

" 4. (…)

L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite

été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également

(art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a

l’intention de requérir l’indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs

(al. 1). Le préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et

l’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication

téléphonique (al. 2).

Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a

précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré

comme la date de réception, si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures

prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020

(date de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de

principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des

demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique

contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58

OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil

fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En

d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à

l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de

ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de

dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser

l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit

aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette

période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT

et au début de l’indemnisation.

5. En l’espèce, la recourante gère un

restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l’art. 6 de

l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 7 avril 2020 qu’elle a

déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des

considérants précités, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix

jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l’indemnité en cas de

RHT dès le jour de sa demande à l’intimé, sans effet rétroactif. Dès lors

qu’elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à

l’intimé, c’est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l’indemnité en cas de

RHT à compter de cette date seulement.”

Nella

sentenza ATAS/510/2020 del 25 giugno 2020, la Corte di giustizia del Canton

Ginevra si era invece così espressa:

" (…)

5. La question qui se pose

dans ce contexte est celle de savoir si l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage a suspendu, tant que dure la pandémie, le principe de la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT tel que prévu par l’art. 36 LACI

(Boris RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 36 LACI, Bulletin LACI RT, G7 ad art. 36

LACI ; Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, Quelques implications du coronavirus

en droit suisse du travail, in Newsletter DroitduTravail.ch du 9 avril 2020 de

l’Université de Neuchâtel, let. e pp. 15 et 16).

(…).

6. a. Comme cela ressort de la jurisprudence

susmentionnée, il convient d’interpréter l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage conformément aux diverses méthodes d’interprétation

applicables en la matière.

C’est le lieu de rappeler que l’art. 8b de

l’ordonnance précitée est libellé de la manière suivante:

1En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et

58 al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a

l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

en faveur de ses travailleurs.

2Le préavis de réduction de l’horaire de

travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de

confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

Soit en allemand:

1In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG4

und Artikel 58 Absätze 1–4 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31.

August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er

beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen.

2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch

vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung

unverzüglich schriftlich bestätigen.

b. Force est de constater, en premier lieu, que l’al.

1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de

respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours

requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la

possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent,

l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de

considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec

l’art. 58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai

2020, et non l'exigence d’un préavis.

c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence

à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en

réalité être considéré comme un avis.

L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure

particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail

est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.

L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu

d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de

travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil

suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison

valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à

l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).

Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque

le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas

de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à

l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être

communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais

bien une procédure de préavis.

d. Selon le dictionnaire de l’Académie française,

le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution

donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement

préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un

contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le

choix d’une mesure et l’application de celle-ci.

Quant au terme «avis», il peut être défini comme

étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis»,

le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance.

Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b

al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En

effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut

également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch

telefonisch vorangemeldet werden»).

e. Il ressort ainsi de ce qui précède que la

modification légale voulue par le Conseil fédéral a supprimé le délai de

préavis mais non le préavis lui-même. En d’autres termes, une RHT, pour

laquelle une indemnisation est demandée, doit toujours être annoncée à

l’avance, même en application de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage.

7. En résumé, en situation ordinaire,

conformément aux art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur

temporairement suspendue jusqu’au 30 septembre 2020 en raison de la pandémie de

coronavirus (cf. consid. 4b supra), une RHT ne peut débuter que 10 jours après

réception, par l’autorité cantonale, du préavis et l’indemnisation ne peut

commencer qu’après un délai d’attente de deux ou trois jours selon les cas. En

d’autres termes, l’employeur doit attendre 12 ou 13 jours depuis la communication

de son préavis pour que l’indemnisation commence (voir ch. 2.1 de la Newsletter

n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).

Durant la crise liée au COVID-19, le Conseil

fédéral a tenté de simplifier la procédure et d’accélérer l’indemnisation:

- entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait

l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs,

l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant

d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale,

par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne

pouvant naître rétroactivement à l'avis (Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op.

cit., let. e pp. 15 et 16).

Pendant cette période particulière, la date de réception du

préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de

l’indemnisation (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service

public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).

- dès le 1er juin 2020, vu la suppression de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la RHT ne peut débuter que 10 jours

après réception, par l’autorité cantonale, du préavis. En revanche, le début de

la RHT correspond toujours au début de l’indemnisation, aucun délai d’attente

n’étant applicable durant la crise liée au COVID-19. Par conséquent, depuis le

1er juin 2020, un employeur devra attendre 10 jours depuis le dépôt du préavis

pour que l’indemnisation commence.

8. En l’espèce, la recourante gère une boutique,

laquelle a dû fermer avec effet au 17 mars 2020 en exécution de l’ordonnance 2

COVID-19. Ce n’est toutefois que le 14 avril 2020 qu’elle a informé l’intimé de

son intention d’appliquer une RHT dès le 17 mars 2020. L’intimé a partiellement

accepté la RHT, en ce sens qu’il l’a fait débuter au 14 avril 2020, invoquant

la directive 2020/06 du 9 avril 2020, selon laquelle pour les demandes déposées

en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception si

l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et

qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020.

Comme cela ressort des considérants ci-dessus,

jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé (cf.

art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Ainsi, pendant cette

période, un employeur pouvait appliquer une RHT dès réception, par l’intimé, du

préavis, et être indemnisé dès cette date.

Dans le cas de la recourante, le préavis a été

communiqué à l’intimé par courriel du 14 avril 2020. C’est donc à juste titre

que l’OCE a accepté la RHT à compter du 14 avril 2020 uniquement, et non pas

déjà depuis le 17 mars 2020.

9. Contestant la date du 14 avril 2020, la

recourante revendique également une égalité de traitement avec les employeurs

ayant pu bénéficier de la pratique instaurée par le SECO dans la directive

2020/06 du 9 avril 2020. Dans ce contexte, elle conteste la validité de la

directive qui admet le principe du versement rétroactif des indemnités RHT

uniquement lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020.

a. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a

adopté des directives à l'intention des organes d'exécution en matière

d’assurance-chômage.

Dans sa directive 2020/06 du 9 avril 2020, le

SECO a adopté une pratique selon laquelle toute demande transmise à l’autorité

avant le 31 mars 2020 était considérée comme ayant été déposée le 17 mars 2020

si l’entreprise concernée avait fermé ses portes en raison des mesures de

confinement prononcées dès cette date (directive précitée, p. 8).

Destinées à assurer l'application uniforme des

prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de

loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux;

elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let.

a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et n'ont pas à être

suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique

administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne

peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne

peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42

consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17

décembre 2010 consid. 4.1).

b. Le principe de l'égalité de traitement,

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière

des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables

(ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la

jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut

généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les

références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision

est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi.

Encore faut-il que les situations à considérer

soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116

V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références

citées).

c. Comme indiqué précédemment, les directives du

SECO ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent pas, sauf lacunes,

prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence.

Dans le cas d’espèce, il ressort des

considérations qui précèdent que la suppression, par le biais de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, du délai de préavis n’équivaut pas à

la suppression du principe du préavis. S’il a certes fait rétroagir la

suppression de ce délai au 17 mars 2020, le Conseil fédéral n’a pas prévu que

les indemnités en cas de RHT pouvaient désormais être payées rétroactivement,

en dérogation à l’art. 36 LACI (cf. dans le même sens Jean-Philippe DUNAND /

Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16). Par conséquent, en admettant la

rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO a adopté une

pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à

la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et

58 OACI.

Cela étant, pour pouvoir invoquer une inégalité

de traitement dans l’illégalité, il faut encore que la recourante rende

vraisemblable le fait que l’administration persévérera dans l’inobservation de

la loi et que les situations à considérer sont identiques ou du moins

comparables. Or, la pratique contestée par la recourante ne concerne que les

demandes déposées entre le 17 et le 31 mars 2020, pour lesquelles l’intimé

s’est selon toute vraisemblance déjà prononcé par décision. Il paraît ainsi peu

probable qu’il soit amené, à l’avenir, à se prononcer sur une demande déposée en

mars. Par conséquent, on ne peut pas prévoir que l’intimé persévérera dans

l’inobservation de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. De

plus, la situation de la recourante n’est pas comparable à celles visées par la

pratique en vigueur. Certes, comme d’autres, la recourante a été contrainte de

fermer, le 17 mars 2020, la boutique qu’elle exploitait. Cependant,

contrairement aux situations prévues par la pratique du SECO, elle a attendu le

14 avril 2020 pour déposer sa demande, sortant par-là du champ d’application de

la pratique du SECO.

On ne se retrouve dès lors pas dans le cas de

deux employeurs ayant déposé leurs demandes respectives avant le 31 mars 2020,

dont l’un aurait bénéficié de la pratique illégale du SECO alors que l’autre

non. (…)”

Alla medesima conclusione

è peraltro arrivato il Tribunale amministrativo del Canton Berna, nella

sentenza 200 20 551 ALV del 15 ottobre 2020, in particolare ai consid. 4.4 e

4.5, relativa a un caso nel quale il preannuncio era stato effettuato il 10

aprile 2020:

" (…)

4.4 Demnach ergibt

die sprachlich-grammatikalische, entstehungsgeschichtliche, systematische und

teleologische Auslegung, dass gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25.

März 2020 der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075)

zwischen 1. März und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden

musste und ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung,

nicht aber rückwirkend entstand (zum Ganzen: Urteil des Verwaltungsgerichts des

Kantons Bern vom 7. Oktober 2020, ALV/2020/428; Beschluss des eABK vom 25.

August 2020).

4.5 Der

einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführer der Beschwerdeführerin meldete sich

erstelltermassen am 10. April 2020 bei der AKB zum Bezug von Corona

Erwerbsersatzentschädigung an (act. III), was als Anmeldedatum für den Bezug

von Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hat, da die Anmeldung bei einer

unzuständigen Stelle nicht schadet (Art. 29 Abs. 3 ATSG). Den Akten sind

hingegen keine Hinweise für eine frühere Anmeldung (vgl. Beschwerde S. 1: „habe

ich umgehend per E-Mail der Ausgleichskasse des Kantons Bern zugestellt. Nach

anfänglichen Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der Anmeldung wurde mir der

Empfang am 10. April 2020 bestätigt.”) zu entnehmen. Eine solche ist demnach

nicht ausgewiesen.

Soweit die Beschwerdeführerin einen

weitergehenden Anspruch aufgrund behördlicher Fehlinformationen (Stellungnahme

vom 7. September 2020) und demnach gestützt auf den Grundsatz von Treu und

Glauben (Art. 9 BV; vgl. zur Bindung an falsche Auskünfte: BGE 143 V 341 E.

5.2.1 S. 346, 131 V 472 E. 5 S. 480) geltend macht, dringt sie nicht durch. Wie

eben dargelegt, hat die Beschwerdeführerin aufgrund der ins Feld geführten

falschen Auskunft der AHV-Zweigstelle, wonach die Anmeldung bei der AKB

erfolgen müsse, keinen Nachteil erlitten.

Damit besteht – wie der Beschwerdegegner in der

Beschwerdeantwort zutreffend erkannte – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

ab dem 10. April 2020, sofern die übrigen

Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39 AVIG erfüllt sind. Bei dieser

Ausgangslage erübrigen sich Weiterungen zu den (nicht publizierten) Weisungen

des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO (06/2020 vom 9. April 2020 [S. 7

Ziff. 2] bzw. 08/2020 vom 1. Juni 2020 [S. 9 f. Ziff. 2]), wonach bei verspätet

eingereichten Anträgen das Eingangsdatum 17. März 2020 gesetzt werde, wenn der

Betrieb aufgrund der behördlichen Massnahmen schliessen musste und der Antrag

auf Kurzarbeitsentschädigung vor dem 31. März 2020

(Eingangsdatum/Poststempel) gestellt wurde. (…)”

Il Tribunale

amministrativo bernese ha innanzitutto interpretato il testo dell’Ordinanza ed

ha concluso che il Consiglio federale non ha inteso rinunciare al preavviso di

lavoro come tale bensì (soltanto) al termine di preavviso:

" (…)

4.3.3 Die

hier zu beurteilende Norm wurde vom Bundesrat gestützt auf die ihm in Art. 185

Abs. 3 der Bundesverfassung (BV; SR 101) bzw. Art. 7 EpG eingeräumte Kompetenz

erlassen. Weil die betreffende Verordnung direkt gestützt auf diese

Ermächtigungsgrundlage in zeitlicher Dringlichkeit erlassen wurde, ist die

Entstehungsgeschichte kaum bzw. nur rudimentär dokumentiert. Im

Kontext der ausserordentlichen Lage sowie des angeordneten «Lockdowns» ging es

dem Bundesrat bei der Änderung vom

25. März 2020 im Bereich der Arbeitslosenversicherung

(AS 2020 1075) darum, mit dem Instrument der Kurzarbeitsentschädigung

vorübergehende Beschäftigungseinbrüche auszugleichen und die Arbeitsplätze zu

erhalten, wobei die Ansprüche ausgeweitet und die Beantragung vereinfacht

wurden (vgl. Medienmitteilungen des Bundesrates vom 20. und 25. März 2020

«Coronavirus: Massnahmenpaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen» resp.

«Coronavirus: Zusätzliche Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft», abrufbar

unter <www.admin.ch>, a.a.O.). Hinweise auf die Einführung eines

rückwirkenden Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung lassen sich daraus nicht

entnehmen, zumal auch anlässlich der Medienkonferenzen des Bundesrates bzw. an

den points de presse soweit ersichtlich nie dargelegt worden wäre, eine

Voranmeldung sei rückwirkend möglich.

4.3.4 Mit Blick auf Art. 8c

COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020

1076), wonach die Voranmeldung zu erneuern ist, wenn die Kurzarbeit

länger als sechs Monate dauert, ist auch in systematischer Hinsicht davon

auszugehen, dass der Verordnungsgeber – wie dies der Wortlaut von Art. 8b

dieser Verordnung bereits nahelegt (vgl. E. 4.3.2) – einzig auf die

Voranmeldefrist, nicht aber auf die Voranmeldung selbst verzichtete und dabei

die Voranmeldefrist quasi auf null Tage festsetzte.

4.3.5 In Ausnahmefällen zeichnet sich

bereits vor dem eigentlichen

Anspruchsbeginn ab, ob ein Leistungsanspruch

entstehen wird. Für solche Spezialfälle kennt das Sozialversicherungsrecht

Voranmeldefristen wie jene im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung (vgl. BVR

2006 S. 375 E. 3.2). Die Voranmeldefrist dient hier in erster Linie zur

Sicherung der Kontrollmöglichkeiten der KAST. Zur Vermeidung von Missbräuchen

ist die Verwaltung in diesem Bereich in besonders hohem Ausmass auf eine

sofortige Überprüfung angewiesen, da rückwirkende Abklärungen – insbesondere

wegen unvorhergesehener Veränderungen wirtschaftlicher Natur – häufig keine

zuverlässigen Aufschlüsse mehr geben können (BGE 114 V 123 E. 3b S. 124; vgl.

auch BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, 2014, Art. 36 N. 1; THOMAS

NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in: ULRICH MEYER

[Hrsg.], chweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale

Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2418 N. 507; AVIG-Praxis KAE des

Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, Stand: Juli 2020, G6-G8 [abrufbar unter

<www.arbeit.swiss>]). Demnach bezweckt die Voranmeldefrist – anders als

etwa die Karenzfrist (Art. 32 Abs. 2 AVIG; Art. 50 AVIV) – nicht etwa eine

Beteiligung der Arbeitgeber an den Arbeitsausfällen, sonder reine

Missbrauchskontrolle.

Sinn und Zweck der Einführung

von Art. 8b COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung war, die bisherige

Regelung in Art. 36 Abs. 1 AVIG und Art. 58 Abs. 1-4 AVIV (vgl. E. 2.3 hiervor)

abzuändern, weil die Kurzarbeit im März wegen plötzlich eingetretener, nicht

voraussehbarer Umstände in Zusammenhang mit dem am 16. März 2020 durch den

Bundesrat beschlossenen «Lockdown» eingeführt werden musste und damit eine

rechtzeitige Voranmeldung nicht mehr möglich war (vgl. Dazu FAQ

Kurzarbeitsentschädigung [FAQ KAE], Rubrik: «Wurde der administrative Aufwand

für die Meldung von Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus

vereinfacht?», abrufbar unter <www.arbeit.swiss>).

Arbeitgeber, die wegen der

Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten waren, sollten denn auch schnell und

unkompliziert unterstützt werden (vgl. dazu FAQ KAE, Rubrik: «Was hat sich

durch COVID-19 bezüglich KAE verändert?», abrufbar unter

<www.arbeit.swiss>), damit sie während der ganzen Zeit des

Arbeitsausfalles entschädigt würden. Deshalb hatte ein Arbeitgeber ab

Voranmeldung, die mit Blick auf die neu eingeführte Möglichkeit der

telefonischen Voranmeldung (Art. 8b Abs. 2 COVID-19-Verordnung

Arbeitslosenversicherung) sofort bzw. ohne Verzug

vorzunehmen war, Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung für seine

Arbeitnehmer. Die

Voranmeldung konnte somit bis unmittelbar vor Beginn bzw. Weiterführung der

Kurzarbeit bei der KAST eingereicht werden (vgl. dazu FAQ KAE, Rubrik: «Was

gilt bezüglich Voranmeldefrist?»).

Der Bundesrat hielt also ausdrücklich am Institut

der Voranmeldung fest, womit systemimmanent ein rückwirkender Anspruch

ausgeschlossen wurde. Mit anderen Worten wurde nicht etwa die Einführung einer

nachträglichen Meldemöglichkeit für bereits zurückliegende Kurzarbeit

beabsichtigt, andernfalls die Voranmeldung ihres Sinnes entleert worden wäre

und die Arbeitgeber die Kurzarbeit auch erst zusammen mit der Geltendmachung

des Anspruchs im Sinne von Art. 38 Abs. 1 AVIG hätten anmelden können. Anders

verhält es sich dagegen beispielsweise beim

Anspruch auf Erwerbsausfall für

Selbständigerwerbende. Dieser wurde dergestalt geregelt, dass der Anspruch am

Tag beginnt, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 3 i.V.m.

Art. 11 Abs. 1 der Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen bei

Erwerbsausfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19-Verordnung

Erwerbsausfall; SR 830.31]). Dem Bundesrat hätte es freigestanden, auch im

Bereich der Kurzarbeitsentschädigung eine entsprechende Regelung zu treffen,

was er indes nicht tat. Dies führt nicht zu einer sachlich unhaltbaren Lösung,

denn die gewählte Regelung berücksichtigt die Konzeption des

Arbeitslosenversicherungsrechts, wobei mit der vorübergehenden

Aufhebung der Voranmeldefrist im Rahmen der rasch

zu ewährenden

staatlichen Hilfe die Möglichkeit eines sofort

entstehenden Leistungsanspruchs geschaffen wurde. Vor diesem Hintergrund kann

nicht von einer Verordnungslücke ausgegangen werden.

4.4 Als

Zwischenfazit ergibt die sprachlich-grammatikalische,

entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische

Auslegung, dass gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der COVID-19-Verordnung

Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075)

zwischen 1. März und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste

und ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht

aber rückwirkend entstand. (…)”

Il Tribunale

amministrativo del Canton Berna ha poi concluso che la direttiva della SECO, la

quale permette in modo contrario alla legge di riconoscere retroattivamente al

17 marzo 2020 il diritto all’indennità per lavoro ridotto a tutti i datori di

lavoro toccati dall’ordine di chiusura che avevano effettuato l’annuncio entro

il 31 marzo 2020, doveva essere applicata anche alla ricorrente che era stata

toccata soltanto indirettamente dagli effetti economici della pandemia COVID-19

(principio dell’uguaglianza nell’illegalità).

Al riguardo il Tribunale

bernese si è così espresso:

" (…)

5.3 Mit

den Bestimmungen der Weisungen, wonach bei verspäteten

Anträgen ein früheres Eingangsdatum fingiert werden sollte, wurde

der materielle Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung nicht über die

Verordnung hinausgehend eingeschränkt, was von vornherein

unzulässig wäre (vgl. dazu BGE 142 V 425 E. 7.2 S. 434; SVR 2019 IV Nr. 43 S.

138 E. 3), sondern im Gegenteil ausgedehnt. Weil diese Ausdehnung den Versicherten

zugutekam, bestand für die Betroffenen kein Anlass, diese Vorgaben des SECO zu

hinterfragen bzw. einer gerichtlichen Überprüfung zuzuführen. In der

vorliegenden Konstellation, in welcher der Beschwerdeführer im Wesentlichen die

analoge Anwendung dieser Praxis auf seinen Betrieb fordert, ist deren

Rechtmässigkeit indes von Bedeutung. Dabei folgt aus dem Dargelegten, dass die

Bestimmungen der Verwaltungsweisungen keine hinreichende Grundlage in den

vorerwähnten Verordnungen des Bundesrates (vgl. E. 4 hiervor) finden, dem Sinn

und Zweck der Voranmeldung widersprechen (vgl. E. 4.3.5 hiervor) und damit –

jedenfalls was die regulären Arbeitnehmenden betrifft –

rechtswidrig sind (Beschluss der eABK vom 25. August 2020). Hier nicht zu

beurteilen ist hingegen die Rechtmässigkeit der mit der Weisung 10/2020

zusätzlich eingeführten Möglichkeit für Personen in arbeitgeberähnlicher

Stellung oder bei Arbeit auf Abruf, die Voranmeldung für den Vormonat auch

rückwirkend zu tätigen. Es handelt sich denn auch insoweit um eine andere Ausgangslage,

als für diese neu geschaffenen Anspruchsgruppen (vgl. E. 3.3 hiervor; Beschwerdeantwort

S. 4 Ziff. III Art. 8) ein rechtzeitiges Handeln unter Umständen gar nicht

möglich war (der Einbezug von Arbeitnehmenden auf Abruf erfolgte erst am 8.

April 2020 [AS 2020 1201]).

5.4

Der Betrieb des Beschwerdeführers musste

zwar nicht auf

behördliche Anordnung hin schliessen

(vgl. Art. 6 Abs. 3 lit. m COVID-19- Verordnung 2; E. 3.2 hiervor) und wäre

damit vom sachlichen Anwendungsbereich der besagten Weisungen nicht erfasst, er

wurde indessen faktisch im vergleichbaren Ausmass der Pandemiesituation bzw. von

den behördlichen Massnahmen getroffen. So mussten unter anderem ...praxen auf

nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien verzichten (Art.

10a Abs. 2 COVID-19-Verordnung 2). Mithin waren nur noch Notfallbehandlungen erlaubt,

während ... oder ... Wahlbehandlungen ausgesetzt werden mussten (vgl. auch ...

der C.________ vom 15. März 2020

[Akten des Beschwerdeführers {act. I} 3]; Aufruf des Präsidenten der D.________

vom 18. März 2020 [act. I 5]). Dies

führte gemäss Angaben des

Beschwerdeführers (Beschwerde S. 1) zu einem Arbeitsausfall von 95 % (...

Behandlungen) bzw. 100 % (...).

5.5 Nach der

Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der

Regel der Rücksicht auf die

gleichmässige Rechtsanwendung

vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder nicht richtig

angewendet worden ist, gibt dem Bürger und der Bürgerin grundsätzlich keinen

Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt

jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen

eine abweichende Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe

der in andern Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, können der Bürger

oder die Bürgerin verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die Dritten

zuteil wird, auch ihnen gewährt werde, soweit dies nicht andere legitime

Interessen verletzt. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als

Vorbedingung voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder

zumindest ähnlich sind (BGE 131 V 9 E. 3.7 S. 20, 126 V 390 E. 6a S. 392).

5.6 Vor dem

Hintergrund, dass Betriebe, die aufgrund behördlicher Massnamen schliessen

mussten, von der eigentlichen gesetzeswidrigen Praxis profitiert haben (vgl.

Beschwerde S. 2; Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. III Art. 5), besteht im

vorliegenden Einzelfall Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, da die

behördlichen Massnahmen faktisch einer

Schliessungsanordnung gleichkamen (erlitt der Beschwerdeführer dadurch doch

gleichermassen einen massiven Arbeitsausfall und in Folge dessen einen

wirtschaftlichen Verlust [vgl. E. 5.4 hiervor], womit praktisch von einem

identischen Sachverhalt zur behördlichen Schliessungsanordnung auszugehen ist).

Folglich ist hier ebenso zu fingieren, dass die Voranmeldung bereits am 17.

März 2020 versandt wurde, womit die Kurzarbeitsentschädigung betreffend die

fünf

mitarbeitenden Personen des Beschwerdeführers

unter Vorbehalt der erfüllten weiteren Voraussetzungen bereits ab dem 17. März

2020 zu bewilligen ist. (…)”

2.10. Anche questo Tribunale ha

sviluppato le medesime considerazioni in una sentenza 38.2020.66 del 1°

febbraio 2021, nella quale ha ricordato che:

" (…) Nella

presente fattispecie, la X._________ ha preannunciato il lavoro ridotto il 21

aprile 2020 rivendicando retroattivamente il diritto dal 16 marzo 2020.

Come visto (cfr. consid. 2.5) un versamento retroattivo non è

possibile. Il Consiglio federale con le disposizioni dell’Ordinanza ha infatti

derogato alle disposizioni della LADI (cfr. consid. 2.1) per quel che concerne

Fatti

i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato

mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020

e solo da quel momento è sorto il diritto. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2020.73 del 22 febbraio 2021 con cui è stato confermato il diritto a

indennità per lavoro ridotto dal 29 aprile 2020, data del preannuncio, e non

dal 16 marzo 2020 come fatto valere dalla parte ricorrente.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.8, dell’8 marzo 2021, ha però stabilito che a una ditta andava

riconosciuto il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 17 marzo 2020 e non

solo dal 23 marzo 2020, data del preannuncio. Il TCA, in proposito, ha

osservato che, vista la situazione del tutto particolare venutasi a creare con

lo scoppio della pandemia COVID-19, è del tutto ragionevole che la SECO -

tramite la Direttiva 2020/06 (che prevede che, se il preannuncio ha avuto luogo

prima del 31 marzo 2020, fa fede la data del 17 marzo 2020) - abbia concesso ai

datori di lavoro un breve termine (e precisamente fino al 31 marzo 2020) per

inoltrare le proprie domande di lavoro ridotto senza avere delle conseguenze

negative dal profilo della nascita del diritto alle prestazioni.

Questo Tribunale ha,

inoltre, precisato che, anche qualora si volesse, per pura ipotesi di lavoro,

ritenere la direttiva della SECO contraria alle disposizioni dell’Ordinanza,

essa andrebbe comunque applicata al fine di non discriminare i datori di lavoro

ticinesi che hanno inoltrato il loro preavviso entro il 31 marzo 2020, rispetto

a quelli di altri Cantoni (i quali, come sottolinea il Tribunale amministrativo

del Canton Berna nella sua sentenza del 15 ottobre 2020 al consid. 5.3.,

essendo avvantaggiati dall’interpretazione data dalla SECO non avevano nessun

interesse a mettere in discussione la direttiva; vedi pure sul tema la citata

sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 25 giugno 2020 consid.

9c, entrambe riprodotte al precedente consid. 2.9.)

In proposito cfr. anche

STCA 38.2020.,71 del 29 marzo 2021.

2.11. Da quanto sopra esposto, in

particolare dalla necessità, in relazione alla richiesta di indennità per

lavoro ridotto, di inoltrare un preannuncio mantenuta all’art. 8b Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione (analogamente all’art. 36 LAD), a

differenza del termine di preannuncio espressamente soppresso, discende che

tale Ordinanza esclude l’erogazione di indennità per lavoro ridotto con effetto

retroattivo.

Ciò è stato confermato

anche da alcuni Tribunali cantonali confrontati a fattispecie analoghe alla

presente (cfr. consid. 2.9.).

Il presupposto del

preannuncio contrasta, in effetti, con la retroattività delle prestazioni.

In caso di retroattività

l’istituto del preannuncio sarebbe d’altronde stato svuotato di portata, visto

che il datore di lavoro avrebbe potuto annunciare il lavoro ridotto facendo

valere il diritto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI (“Entro tre mesi dalla

scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta

l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui

designata”; cfr. sentenza 200 20 551 ALV del Tribunale amministrativo del Canton Berna, del 15

ottobre 2020 consid. 4.3.5., citata al consid. 2.9.).

La SECO, del resto, ha

allestito la Direttiva 2020/06 che prevede che, se l’azienda ha presentato la

richiesta di indennità per lavoro ridotto prima del 31 marzo 2020, fa fede la

data del 17 marzo 2020 proprio per mitigare gli effetti del principio di non

retroattività delle indennità per lavoro ridotto.

A tale proposito giova

ribadire che, a differenza di altri Tribunali cantonali che ritengono la

Direttiva 2020/06 della SECO contraria all’art. 8b dell’Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.9.), il TCA non l’ha

considerata contraria alla legge (cfr. consid. 2.10.).

In simili condizioni,

occorre concludere che l’art. 8b Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione non presenta una lacuna propria da colmare. La non retroattività

delle indennità per lavoro ridotto costituisce un

silenzio qualificato e corrisponde ad una norma negativa del Consiglio

federale che, mantenendo il preannuncio, ha voluto scientemente escludere di

concedere indennità per lavoro ridotto con effetto retroattivo (cfr. consid.

2.7.).

Va, quindi, confermata

anche in questa sede la giurisprudenza già sviluppata dal TCA (cfr. consid.

2.10.) secondo cui il diritto a indennità per lavoro ridotto (il cui

preannuncio è avvenuto dopo il 31 marzo 2020) nasce al momento del preannuncio

e non retroattivamente.

Il riferimento della parte

ricorrente all’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno), la quale non subordina l'erogazione degli aiuti al

momento al momento della richiesta degli stessi, ma prevede che il diritto

nasce al momento in cui le relative condizioni sono ossequiate (cfr. art. 3;

doc. I; consid. 1.4.; 2.6.), non consente di giungere a una soluzione

differente.

Anche considerando, come

sottolineato dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.4.; 2.6.), che lo scopo è

per entrambi gli aiuti (indennità per lavoro ridotto e indennità perdita di

guadagno) quello di apportare un aiuto concreto ed immediato, la questione

dell’inizio del diritto è stata trattata diversamente.

Il Consiglio federale, se

avesse voluto prevedere delle indennità per lavoro ridotto con inizio retroattivo,

avrebbe adottato una specifica regola in merito come nel caso delle IPG Corona

(cfr. art. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; sentenza 200 2020 551 ALV

del 15 ottobre 2020 emessa dal Tribunale amministrativo del Cantone Berna e

citata al consid. 2.9.).

Il fatto che non abbia

proceduto in tal senso, ritenuto peraltro che l’art. 8b Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione è stato introdotto il 25 marzo 2020

successivamente all’adozione il 20 marzo 2020 dell’art. 3 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno (cfr. RU 2020 871), esprime la decisione da parte

dell’Esecutivo federale di non voler ricorrere per le indennità per lavoro

ridotto a una regolamentazione riguardante l’inizio del diritto analoga a

quella per le IPG Corona.

Di conseguenza nel caso di

specie il diritto alle indennità per lavoro ridotto è sorto al momento

dell’inoltro del preannuncio, avvenuto dopo il 31 marzo 2020, e meglio il 2

aprile 2020.

2.12. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede

che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la

perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il

termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il

peut toutefois être restitué en cas de raison valable c’est-à-dire aux

conditions de l’art. 41 LPGA”).

L’art. 41 LPGA

stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

La

restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del

principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da

un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia

di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.

2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28

novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6

pag. 27.).

La

restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001;

DLA 2000 N. 6 pag. 27).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.13. L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha,

inoltre, il seguente tenore:

"

1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.

3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung"

in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art.

27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315

seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné

et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances

sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF

8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007

pag. 193 segg.).

La

consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona

interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri

obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un

caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai

fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF

8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr.

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225;

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF

1999 IV 3953).

Il

TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249,

in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20,

ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione,

non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è

tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un

obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.14. La

violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio

di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28

ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla

giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che

la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003

pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Pertanto

la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione

sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel

caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr.

consid. 2.6.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti

di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio

della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_296/2020 del 4

settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in

DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04

del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

2.15

La parte ricorrente ha

censurato la mancata comunicazione, nel mese di marzo 2020, delle informazioni

circa l’ottenimento delle indennità per lavoro ridotto da parte dell’autorità

preposta. A mente dell’insorgente ciò poteva indurre a ritenere, in buona fede,

che le stesse sarebbero state riconosciute dall’obbligo di chiusura (cfr. doc.

I pag. 6, 11).

L’art. 27 cpv. 1 LPGA,

come visto, prevede un obbligo di informazione generale che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati e a cui si provvede tramite la

trasmissione di opuscoli informativi, direttive ecc. (cfr. consid. 2.13.).

Nella situazione di

emergenza epidemiologica e urgenza in cui si trovava la Svizzera a causa del

coronavirus nel marzo 2020 è giustificabile che gli organi competenti non

abbiano materialmente avuto il tempo di provvedere a informare capillarmente i

datori di lavoro circa l’adozione il 20 marzo 2020 dell’Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione, rispettivamente riguardo alla modifica

del 25 marzo 2020 che ha introdotto l’art. 8b il quale comporta l’abolizione

del termine di preannuncio, nonché in merito alle specificità delle indennità

per lavoro ridotto durante la pandemia come pure alla procedura per poterne

beneficiare.

In proposito va, tuttavia,

evidenziato che il Consiglio federale stesso ha, ad esempio, pubblicato un

comunicato stampa il 25 marzo 2020 in cui, annunciando ulteriori misure per

arginare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus

segnatamente in ambito LADI, ha precisato che “il termine di preannuncio per

lavoro ridotto (ILR) è abolito” e che “la durata di autorizzazione del

lavoro ridotto è prolungata da 3 a 6 mesi. Ciò permette di diminuire il numero

di domande e di accelerare la procedura di autorizzazione” (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78573.html).

In ogni caso -

considerato, del resto, che il regime ordinario delle indennità per lavoro

ridotto giusta l’art. 36 LADI contempla il preannuncio e il termine di

preannuncio - in assenza di informazioni specifiche la ditta avrebbe dovuto

partire dal principio che era applicabile la regolamentazione prevista dalla

LADI.

Pertanto, anche volendo

ritenere, per ipotesi, che l’art. 27 cpv. 1 LPGA è stato violato, ciò non

consente comunque la tutela della buona fede (art. 9 Cost.; consid. 2.14.), in

quanto non vi erano elementi concreti che permettessero all’azienda di

legittimamente credere che, a differenza di quanto disciplinato dalla LADI,

venissero erogate indennità per lavoro ridotto con effetto retroattivo.

Per quanto attiene

all’art. 27 cpv. 2 LPGA, dagli atti non emerge che prima dell’inoltro del

preannuncio del 2 aprile 2020, vi siano stati contatti specifici tra gli organi

LADI e la RI 1ei quali quest’ultima abbia chiesto delucidazioni circa le

indennità per lavoro ridotto nel periodo della pandemia.

Il TCA non ignora che nel

ricorso la medesima ha asserito in quel periodo era impossibile reperire

informazioni, poiché “gli uffici erano chiusi, le segreterie telefoniche

rimbalzavano gli utenti da un centralino all’altro senza mai riuscire a parlare

con qualcuno” (cfr. doc. I pag. 11-12).

Del resto, viste la

situazione straordinaria dettata dalla pandemia e la riduzione dell’attività a

cui era sottoposta anche l’Amministrazione cantonale con chiusura degli

sportelli aperti al pubblico (cfr. Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1426

del 16 marzo 2020 relativa alla riduzione dell’attività dell’Amministrazione

cantonale e delle Autorità giudiziarie; Decreto esecutivo del 20 marzo 2020

concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e

comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di

emergenza epidemiologica da COVID-19), è verosimile e comprensibile che

l’amministrazione non fosse facilmente raggiungibile telefonicamente, né men

che meno di persona. Non risulta, però, che l’azienda abbia perlomeno provato a

interpellarla tramite, ad esempio, posta elettronica manifestando i propri

dubbi circa la procedura da seguire.

A proposito

dell’affermazione della ricorrente secondo cui la Sezione del lavoro “a metà

del mese di aprile, rispondeva ancora che o era dato sapere se e in che misura

le indennità sarebbero state riconosciute retroattivamente” (cfr. doc. I

pag. 12), il TCA constata, in primo luogo, che tale affermazione non è stata

minimamente comprovata. In secondo luogo, che ciò appare inverosimile (cfr.

STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015), ritenuto che per le domande pervenute dopo

il 31 marzo 2020 la Sezione del lavoro non ha instaurato una prassi che permette

il versamento retroattivo, ma esattamente il contrario (cfr. STCA 38.2020.73

del 22 febbraio 2021 consid. 2.8.).

Ne discende che l’azienda

ricorrente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,

dall’art. 27 LPGA.

Il fatto che l’Ordinanza

COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 enunciasse

all’art. 9 che la stessa entrava in vigore retroattivamente al 17 marzo 2020

(cfr. RU 2020 877; consid. 2.3.) non poteva, del resto, indurre l’insorgente a

credere che anche il diritto alle indennità per lavoro ridotto iniziasse a

partire da quella data (cfr. doc. I pag. 12). In effetti a quel momento

l’Ordinanza nemmeno prevedeva ancora la soppressione del termine di

preannuncio.

In concreto, quindi, non

esistono validi motivi per accordare retroattivamente le prestazioni in virtù

degli art. 27 LPGA e 9 Cost. (cfr. consid. 2.12.).

2.16

Nell’impugnativa è stato addotto,

da un lato, che dal 20 marzo 2020 __________, presidente del consiglio di

amministrazione con diritto di firma individuale della RI 1 (cfr. doc. C:

estratto RC), si è ammalato gravemente, che solo previo serio decorso clinico

ha scoperto di essere positivo al virus in data 28 marzo 2020, visto che in

quel periodo vi era una bassa disponibilità di tamponi e che le sue condizioni

hanno iniziato a migliorare solo all’inizio del mese successivo (cfr. doc. I

pag. 4).

Dall’altro, che anche __________,

membro del CdA della SA con firma collettiva a due (cfr. doc. C: estratto RC), si

è purtroppo vista costretta a casa in completo isolamento dal 12 marzo 2020

sino al 22 maggio 2020, a seguito della sua malattia cronica polmonare la quale

non le ha più permesso contatto alcuno per diversi mesi (cfr. doc. I pag. 4).

A sostegno di tali

asserzioni sono stati allegati due certificati medici del 28 marzo e del 15

maggio 2020 con i quali il Dr. med. __________, FMH medicina interna, ha

attestato l’inabilità al lavoro del 100% per motivi di salute dal 28 marzo al

12.

aprile 2020 “previo decorso clinico” di __________ (cfr. doc. D),

rispettivamente l’inabilità al lavoro del 100% di __________ “a causa della

sua malattia cronica polmonare sotto terapia cortisonica durante a pandemia

COVID 19 e susseguente blocco lavorativo imposto a livello cantonale e federale

dal 12.3.20 al 22.5.20” (cfr. doc. E).

Al riguardo il TCA

condivide la conclusione della Sezione del lavoro, secondo cui tali motivi non

configurano un “impedimento non colpevole” (cfr. doc. III pag. 4), ossia non costituiscono

delle valide ragioni per accordare alla ditta ricorrente indennità per lavoro

ridotto retroattive (cfr. consid. 2.12.).

In

effetti, già indipendentemente dalla questione della situazione di salute di __________,

la malattia del presidente del CdA, il cui decorso non ha tra l’altro richiesto

un ricovero ospedaliero, non risulta di una gravità tale da avergli impedito di

adottare i provvedimenti necessari per essere sostituito in quell’occasione, ad

esempio incaricando l’altro membro del CdA, __________, con delega specifica, disponendo

questi di firma collettiva a due o incaricando un terzo di sua fiducia (cfr. consid.

2.12.; STCA 38.2017.44 del 7 agosto 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2009.29 del 27

luglio 2009 consid. 2.8; STF 9C_1060/2010 del 23 febbraio 2011; STF 8C_767/2008

del 12 gennaio 2009; STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.1).

2.17

Infine va rilevato che le

indennità per lavoro ridotto neppure possono essere riconosciute

retroattivamente sulla base dell’affermazione ricorsuale secondo cui il divieto

di svolgere l’attività imposto dal Consiglio di Stato implicava anche di

sospendere ogni attività d’ufficio, motivo per il quale nessun dipendente dal

23.

marzo 2020 si è più recato in ufficio (cfr. doc. I pag. 4). In effetti il

preannuncio poteva essere effettuato in maniera estremamente semplificata e gli

spostamenti non erano proibiti, per cui, come indicato dalla Sezione del lavoro

nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 4), era ad ogni modo possibile

recarsi presso gli uffici della ditta per recuperare la documentazione

necessaria (cfr. STCA 38 2020.73 del 22 febbraio 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2020.66

del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.).

Non conduce a una

soluzione diversa la circostanza fatta valere dall’insorgente secondo cui è

stato possibile reperire il consenso scritto riguardante il lavoro ridotto da

parte dei tre dipendenti che vivono in Italia e sono sprovvisti di computer non

prima del 2 aprile 2020 (cfr. doc. I pag. 5). Considerate le particolari

condizioni di urgenza e siccome è altamente probabile che i dipendenti

disponessero di telefoni cellulari, il datore di lavoro avrebbe potuto chiedere

loro di confermare il proprio accordo tramite messaggio (SMS, Whatsapp,

Telegram, ecc.), eventualmente inviando la fotografia di uno scritto (a mano)

di consenso firmato, il quale, non appena possibile, sarebbe stato consegnato

all’azienda.

2.18

La ditta ricorrente, tramite

la propria patrocinatrice, ha chiesto di sentire __________, __________, __________,

__________, Dr. med. __________, oltre ai suoi dipendenti __________, __________,

__________ e __________ (cfr. doc. I pag. 5).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione dei propri organi al fine di

esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha

semplicemente indicato quale prova l’audizione testimoniale di __________,

presidente del consiglio di amministrazione della RI 1, nonché di __________ e

di __________, membri del CdA (cfr. doc. I pag. 5; doc. C: estratto RC).

La

medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo

2021.

consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016

del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio

2008.

consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In concreto i

documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio

giudizio senza ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle persone

menzionate nel ricorso.

La domanda di assunzione

di prove formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza, respinta.

2.19

In esito alle considerazioni

di cui sopra, la decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 che ha avallato

il provvedimento del 14 aprile 2020 con cui la Sezione del lavoro ha

riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 2 aprile

2020.

deve essere confermata.

2.20

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 22 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid.

2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti