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Decisione

38.2021.73

L’assicurato, sebbene in seno alla società non ricopra alcun ruolo formale, in concreto dispone della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente le decisioni della società, in cui riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

24 gennaio 2022Italiano69 min

del 21 ottobre 2020, gli unici con un potere di gestione nella Sagl, erano __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.73

CL/gm

Lugano

24 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 5 agosto 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la precedente decisione del 1° aprile 2021 (cfr. doc. 60) ed ha

rifiutato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1°

dicembre 2020 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

8. In sede di opposizione la cassa ha analizzato nuovamente

l’intera fattispecie ripercorrendo l’iter del Ristorante __________, dalla

stessa è emerso che il menzionato ristorante dal 2017 al 12.07.2018 è stato

gestito dalla società __________ che è stata dichiarata fallita con decreto

della Pretura del Distretto di __________ a far tempo dal 12.07.2018. La

società è stata amministrata inizialmente da lei (fino al 15.12.2016) ed in

seguito da __________ (fino al fallimento).

9. In data 30.04.2018 è stata costituita la società __________, il

capitale sociale è detenuto interamente da __________. Lo scopo della società,

in particolare, è la gestione del Ristorante __________. I soci della società

erano inizialmente __________ e __________, attualmente la società è gestita

solo da ________ il quale detiene l’intero capitale sociale ed è socio e

gerente con firma individuale.

10. Lei è sempre restato attivo nel ristorante sia con la società __________

sia con la nuova costituita, nell’imminenza del fallimento, __________.

11. Dal verbale di interrogatorio da parte del Ministero pubblico

dell’11.01.2021 si evince: “Visti i sequestri che aveva fatto il fisco e il

fatto che la mia idea era di sbloccare la messa a pegno che era stata fatta con

la banca __________, ho voluto fare un’istanza di dissequestro al DPI. Per

farla io non dovevo più figurare come organo della società perché altrimenti

l’autorità federale mi avrebbe risposto che in realtà c’ero sempre io dietro le

operazioni. Quindi ho chiesto a __________ di assumere la carica di

amministratore unico della società e ho fatto quindi la richiesta di

dissequestro al DPI tramite l’avv. __________ … Voglio precisare comunque che __________

fungeva solo da prestanome e in realtà la società __________ la gestivo io. __________

non si è mai occupato di nulla…” (verbale di interrogatorio 11.01.2021 pag.

3).

(…).

13. Nell’opposizione viene indicato: “…Egli è stato assunto in

qualità di gerente del ristorante, non della società, e come cameriere.

L’assicurato infatti non detiene alcun potere di firma, come confermato anche

dal signor __________: egli firma i documenti dei dipendenti senza poter apporre

alcun timbro ufficiale della società, unicamente in virtù del suo ruolo

professionale. Non vi è alcuna procura da parte della società che conferisce

dei poteri decisionali o di rappresentanza nei confronti di RI 1 e anche se ci

fosse stata, si sarebbe dovuta esaminare (…) l’effettiva situazione della

società …”.

14. A tal proposito gli accertamenti effettuati dalla cassa

portano a conclusioni differenti, in primo luogo non è conforme al vero che

abbia solo firmato, senza apporre il timbro della società, infatti vi sono agli

atti contratti firmati da lei con il relativo timbro (__________, inizio

attività 01.07.2019, data contratto 01.07.2019; __________, inizio attività

01.07.2020, data contratto 01.07.2020; __________, inizio attività 04.03.2020

data contratto 04.03.2020; __________, inizio attività 04.03.2020 data

contratto 04.03.2020; __________, inizio attività 04.03.2020, data contratto

04.03.2020; Piva Flavio, inizio attività 04.03.2020, data contratto

04.03.2020).

15. In base alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla

ristorazione (Lear) art. 21 il gerente è responsabile della conduzione

dell’esercizio e garantisce la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei

regolamenti, non è menzionato il fatto che possa stilare contratti di lavoro,

inoltre a mente della cassa, non fa parte del ruolo professionale firmare

contratti a nome di una società dove non si ha alcun diritto. Ci si chiede, non

avendo alcun diritto di firma se gli stessi sono giuridicamente validi.

16. Altro fatto che conferma la dec dove viene indicato “…La

gerenza è condotta dalla Fam. __________ dal 1978 con il passaggio di

consegne avvenuto in questi anni dalla Sig. __________ al figlio RI 1, in

collaborazione con un ottimo cuoco conosciuto a livello internazionale”.

17. Nella sua opposizione viene indicato: “…le strategie della

società sono discusse dal signor __________, in concerto con il signor __________,

come da lui espressamente scritto nella comunicazione alla cassa dell’11 marzo

2021…”.

18. Tenuto conto che il signor __________ da novembre 2020 ha

abbandonato la società __________ la cassa ha chiesto il motivo per cui le

strategie venivano concordate con lo stesso, con lettera del 02.072021 il suo

rappresentante legale ha risposto affermando che il signor __________ è amico e

persona di fiducia del sig. __________.

19. Appare perlomeno anomalo che le strategie sulla conduzione

venivano discusse con una persona radiata dalla società e non con chi per la

società era impiegato.

20. La cassa ha inoltre richiesto informazioni al sig. __________

(socio e gerente con firma individuale e con la totalità delle quote della

società __________) specificatamente:

§

Domanda: Lei è attivo professionalmente nel settore della

ristorazione?

§

Risposta: NO

§

Domanda: è dipendente della società “__________”?

§

Risposta: NO

§

Domanda: Se no, che attività svolge e presso chi?

§

Risposta: Lavoro presso la __________

21. Se da un lato è vero che lei formalmente non ricopre alcuna

carica all’interno della società, non apparendo in nessun modo, è pure vero che

lei può influenzare risolutivamente le decisioni della società ed ha un ruolo

assimilabile ad un datore di lavoro, questo malgrado quale socio gerente figura

un’altra persona, decisivo infatti è il ruolo determinante all’interno della

ditta, lei era ed è l’unico, all’interno della società, che è in grado di

svolgere lo scopo della società, l’attuale socio e gerente, come da lui

dichiarato, non è mai stato alla dipendenze della società e tenuto conto di

tutte le circostanze risulta piuttosto equivalere a quella dell’“uomo di

paglia” che copre verso l’esterno attività eseguite da altri.

22. Ricordiamo che la giurisprudenza in materia non si prefigge

unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il

rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro.

23. A mente della cassa, applicando il criterio della probabilità

preponderante, un rischio di tale natura si realizza nel presente caso visto

quanto esposto.

24. In virtù di quanto precede, l’opposizione del 11.05.2021 è

respinta e la decisione del 01.04.2021 è confermata.” (cfr. doc. 70)

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento della piena

indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° dicembre 2020 e l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

A

sostegno delle proprie pretese, l’insorgente, per il tramite del proprio

legale, ha addotto:

"

(…)

11. La Cassa è giunta alla conclusione che il signor RI 1 ricopra

un ruolo analogo a quello del datore di lavoro nella società __________ in

virtù del suo precedente ruolo nella società __________ e della sua esperienza

nel ramo della ristorazione. Non avrebbe dunque diritto alle indennità per

disoccupazione. Per arrivare a tale conclusione tuttavia, la Cassa ha dato

un’interpretazione del tutto soggettiva e parziale dei fatti, non tenendo in

considerazione alcuna quanto dichiarato dal signor __________, socio unico,

gerente della società e datore di lavoro, dal signor __________, per un certo

periodo gerente della società, né quanto emerge chiaramente dall’estratto del

Registro di commercio.

12. La società __________ è nata il 30 aprile 2018 da

un'iniziativa di __________, il quale, fin dalla sua creazione, è stato socio e

unico detentore del capitale sociale della società. Sebbene per un certo

periodo sia stato affiancato da __________ e __________, attualmente egli è

l'unico socio, gerente e detentore del capitale sociale della società con

potere di firma individuale (cfr. doc. C).

Il signor RI 1 non è mai stato un organo della società, né ha mai

assunto alcun ruolo dirigenziale o gestionale all'interno della stessa. Già

solo per questa ragione, visto il suo ruolo puramente da dipendente della

società, egli dovrebbe ricevere delle indennità di disoccupazione dal momento

della terminazione del contratto di lavoro.

Fatti

I fatti e le circostanze concrete, non fanno altro che confermare

quanto emerge dal RC.

(…)

13. Non si è mai voluto nascondere il ruolo del signor RI 1

all'interno del Ristorante __________. Egli è il gerente del ristorante e

lavora parallelamente quale cameriere (cfr. doc. B). Il Ristorante in questione

era precedentemente gestito dalla società __________ della quale effettivamente

il signor RI 1 era amministratore.

Con il fallimento della SA e i conseguenti numerosi problemi che

ne sono susseguiti, il signor RI 1 ha deciso di rimanere nell'ambito del

ristorante a conduzione familiare, facendo però un passo indietro e rinunciando

integralmente a svolgere qualsiasi attività amministrativa e di gestione della

società stessa. Vista la sua volontà, egli è stato assunto unicamente quale

dipendente della nuova costituita Sagl (cfr. B).

(…).

La Cassa sembra però confondere il ruolo di gerente della società

e quello di gerente del ristorante, così come non distingue due persone

giuridiche distinte fra loro: la __________ e la __________.

14. Per quanto riguarda il ruolo di gerente del ristorante del

signor RI 1, questo non è mai stato contestato. Quello che si contesta è la

diretta conseguenza che ne ha tirato la Cassa, ovvero che il ruolo svolto,

unitamente all'esperienza del signor RI 1 nel campo della ristorazione, non

possono che far di lui un dipendente con ruolo analogo al datore di lavoro,

mentre il signor __________, non avendo alcuna esperienza nella ristorazione, è

in realtà il cosiddetto "uomo di paglia". Ciò è del tutto

fantasioso e per nulla sostanziato da elementi concreti.

Mal si comprende per quale ragione una persona che non ha

esperienza nel campo della ristorazione non possa investire in questo tipo di

attività e occuparsi amministrativamente della stessa quale attività

secondaria. La gestione amministrativa di una Sagl infatti, non richiede

conoscenze specifiche ad hoc per la ristorazione, pertanto le conoscenze del

signor RI 1 non sono necessarie. Il signor __________ prende le decisioni

riguardanti il ristorante e il personale ed è l'unico - attualmente - che può

vincolare la società nei confronti di terzi. Nessuna procura o delega speciale

è stata redatta nei confronti del signor RI 1. Qualora la Cassa affermi il

contrario, deve altresì fornirne le prove.

Come ben si evince dall'estratto del verbale del signor __________

del 21 ottobre 2020, gli unici con un potere di gestione nella Sagl, erano __________

e lo stesso __________: "ADR che non c'è stato un passaggio di consegne

da __________ a me, io ho fatto tutto con __________. Con "fatto

tutto" intendo ho firmato i documenti, io e __________ ci frequentavamo

già prima di ottobre 2018, era una serata come le altre quando __________ mi

aveva chiesto di subentrare a __________, io non ci ho pensato molto e ho detto

che andava bene.

Mi viene chiesto quali erano gli accordi e io rispondo che

io avrei dovuto passare tutti i giorni al ristorante, controllare gli incassi e

i fornitori della stornata e portare poi la documentazione alla __________.

Infine io mi occupavo dei pagamenti a fine mese, prelevavo dal conto __________

oppure dal conto __________ e effettuavo i pagamenti. Decidevo io da dove

prelevare.

ADR che non so dire perché ci sono due conti bancari. Io decido

unicamente in base a quanti soldi ci sono sul conto. Io porto tutti i documenti

alla fiduciaria e sono poi loro che decidono dove mettere i profitti del

ristorante.

ADR che __________ non so dire che cosa faccia concretamente. È

RI 1 che si occupa delle comande, dei fornitori e del personale

(nota

dello scrivente: ruoli normali del gerente dunque), io mi occupo delle

cose burocratiche e __________ fa il padrone, lui è il titolare e non so

cosa fa concretamente. ADR che ho eseguito tutti i miei compiti anche in questi

mesi che mi ero già trasferito in Italia, io mi sarei dovuto trasferire in

Italia già a gennaio ma per il coronavirus sono stabilmente al mio nuovo

domicilio dal luglio 2020. Ormai le cose ora cambieranno e non mi occuperò più

di niente della __________”.

(…).

I compiti del signor RI 1 sono limitati a quelli previsti

dell'art. 21 Lear e art. 74 RLear, per i quali le sue competenze gli sono

necessarie, ma ciò non fa ancora di lui un datore di lavoro. Egli non influenza

in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.

I contratti di lavoro di cui si fa menzione al pt. 14 della

decisione su opposizione che sarebbero stati firmati dal signor RI 1, apportano

in realtà le firme di __________ e di __________ con relativo timbro della

società. Si contesta quindi che la firma sia quella del signor RI 1. Mal

si comprende inoltre - in quanto non esplicitato – su quali basi la Cassa possa

dire che si tratta proprio della firma del ricorrente.

E lo stesso signor __________ che afferma nel suo verbale di

interrogatorio del 21 ottobre 2021: "ADR che non è corretto che non

firmavo nulla. Io mi occupavo di firmare le assunzioni, i licenziamenti, fornitori,

tutto quello che serve. lo usavo il timbro e firmavo io.

ADR che mi sono occupato io dei licenziamenti dei dipendenti

ora che il ristorante sta per chiudere. Io non essendo il proprietario ne parlo

sempre con __________. I dipendenti vengono licenziati con l'accordo che

saranno riassunti alla riapertura, di solito verso marzo o aprile. Nel

frattempo vanno in disoccupazione. Questo sistema è stato ripreso dalla

gestione precedente, mi è stato detto di fare così da __________ e così abbiamo

sempre fatto.

ADR che tutti vanno in disoccupazione, anche RI 1. Ho firmato

io il suo licenziamento" (cfr. doc. L).

Qualora sia presente la firma del signor RI 1 sui documenti della

società, questa era necessaria unicamente quale accettazione essendo il gerente

del Ristorante e dovendo gestire il personale (come indicato anche dal signor __________

nelle sue delucidazioni dell'11 marzo 2021, pt. 4, cfr. doc. M). In ogni caso,

questa non è mai accompagnata dal timbro della società.

Questo è stato anche esplicitato dal signor RI 1 in occasione del

suo verbale di interrogatorio dell'8 settembre 2020 (cfr. doc. N, riga 39-44 e

1-7).

(…).

Tutto quanto precede è anche stato confermato dallo stesso signor __________

(cfr. doc. M, pt. 4). La Cassa non ha però preso in considerazione le sue

dichiarazioni se non quando queste fossero utili alla propria interpretazione

dei fatti. Un'ulteriore dimostrazione di ciò la si trova nel verbale del signor

__________ del 14 ottobre 2020 nel quale egli ha affermato: "Mi viene

fatto prendere atto delle ulteriori dichiarazioni di RI 1 (__________

08.09.2020, pagg. 8-9): "l'interrogante mi chiede se mi occupavo anch'io

della gestione della nuova società __________ e io rispondo di no.

Io faccio solo il gerente del ristorante, se non sbaglio non ho

nemmeno la procura sui conti. Io prendo le istruzioni da __________. Al di là

del mio ruolo di gerente del ristorante, non mi occupo io degli affari della

società.

R: sono corrette le dichiarazioni di RI 1”

(…).

Il fatto poi che dal sito internet del ristorante risulti che

questo è a conduzione della famiglia __________ dal 1978 e che in questi anni

la gerenza è passata dalla sig. __________ al figlio RI 1 non vuoi dire nulla e

non può essere tenuto in considerazione. Il valore probatorio di un simile

richiamo è nulla, in quanto è puramente pubblicitario e non indica di certo la

struttura organizzativa adottata all'interno della società. Sembra piuttosto

che la Cassa si sia fatta un'idea ben precisa e cerchi ogni mezzo possibile per

sostenere le proprie conclusioni.

A titolo abbondanziale si sottolinea che il signor __________ ha

abbandonato il suo ruolo presso la società unicamente nell'ottobre 2020, quindi

quando la stagione 2020 era ormai terminata. Quando era ancora presente dunque,

il signor __________ si confrontava sovente con il signor __________ (unica

altra persona ad avere un potere decisionale all'interno della società e

persona di fiducia di __________) per decidere la strategia della società.

Quando questi ha lasciato la società le decisioni sono state prese unicamente

dal signor __________. Non vi è alcuna discrepanza in questo. Quale gerente del

ristorante in ogni caso, al signor RI 1 può essere chiesto un parere o un

consiglio, ciò che non fa di lui un datore di lavoro.

A tal proposito si richiama il verbale sostenuto dal signor __________

il 14 ottobre 2020 nel quale precisa: "L'interrogante mi chiede chi si

occupa di mandare avanti concretamente la società __________.

R: sono io che mi occupo della gestione di __________.

Esclusivamente io, da quando è stata creata. A domanda dell'Avv. RA 1 a

sapere __________ cosa fa e io rispondo che lui è la mia persona di fiducia, e

si occupa di fare quello che non riesco a fare io. lo controllo solo i conti,

lui porta la documentazione alla fiduciaria.

Alla fine dell'anno i conti li guardo io e li controllo io.

L'azienda è mia. ADR che non mi risulta che __________ firma alcunché. Preciso

che da ieri, __________ non è più gerente della __________. Lui ha spostato il

domicilio in Italia, io l'ho saputo poco fa, quando me ne ha informato la mia

fiduciaria. Quindi ieri mi sono recato a __________ accompagnato da RI 1 per

modificare l'iscrizione.

Voglio comunque dire che lui ha continuato a fare quello che

faceva prima. Preciso che sono diventato io il gerente della __________. Ho

avvisato evidentemente __________ ieri. ADR che la società __________ ha il

conto presso Banca __________. È la fiduciaria che si occupa di fare i

pagamenti, su mio mandato, io ho la procura sui conti".

(…).

15. L'errata conclusione a cui giunge la Cassa si basa altresì su

un'erronea convinzione che la società __________ e la __________ siano in

realtà la stessa identità giuridica. Al contrario invece, queste sono due

persone giuridiche differenti, con due impostazioni e strutture organizzative

diverse e gestite da persone differenti. L'unico aspetto che hanno in comune è

che si sono occupate dello stesso aspetto, la gestione del Ristorante __________

(cfr. doc. C e I).

16. Del tutto inconferente lo stralcio proposto di un verbale sostenuto

da RI 1 nel corso del procedimento penale che l'ha visto coinvolto (pt. 11 e 12

decisione su opposizione). Questo aveva quale oggetto unicamente la __________

e in seno a questa il signor RI 1 non ha mai negato il suo coinvolgimento a un

livello dirigenziale. Ciò che però non è assolutamente il caso nella nuova

società __________. Nemmeno l'autorità di perseguimento penale, pur essendo a

conoscenza della nuova domanda di beneficio delle indennità di disoccupazione

introdotta dal signor RI 1 a partire dal mese di dicembre 2020, ha ritenuto

questo comportamento costitutivo di un agire contrario al diritto, specificando

che "non sono emersi abusi in relazione a domande di disoccupazione per

altri datori di lavoro o altre società ", in quanto pacifico che ormai

dal 1° giugno 2018 il signor RI 1 è un semplice dipendente senza alcun potere

decisionale e/o di influenza sulle decisioni del datore di lavoro (come per

altro ben si evince dagli estratti dei verbali proposti, cfr. doc. L, N e O).

Se dunque la stessa autorità di perseguimento penale non ha avuto dubbi sul

ruolo assunto dal signor RI 1 dal 2018 in avanti in seno alla __________, mal

si comprende per quali ragioni e soprattutto su quali basi, la Cassa abbia

deciso altrimenti.

Giova sottolineare che la stessa Cassa, avvertita della chiusura

dell'istruzione penale, non ha reputato necessario presentare alcuna istanza

probatoria, ne ha mai sostenuto che RI 1 avesse presentato una richiesta di

indennità ID senza aver il diritto e quindi in quanto tale configurante un

reato penale. Per la Cassa quindi, nell'ambito del procedimento penale, il

comportamento di RI 1 non si prestava a critiche, senonché con una giravolta ha

poi negato le indennità adducendo nuove e inconsistenti motivazioni, che non

trovano alcun riscontro agli atti.

(…).

Pur occupandosi concretamente della gestione del ristorante, egli

è dipendente della società e non ha chiaramente alcun margine di manovra per

decidere dell'andamento della stessa.

17. Visto tutto quanto sopra, essendo la decisione su opposizione

della Cassa fondata unicamente su un'ipotesi priva di riscontri agli atti - ciò

che non può assolutamente essere sufficiente nel caso di specie - si chiede che

la decisione su opposizione venga annullata e vengano riconosciute al signor RI

1 le indennità per disoccupazione a partire dal l ° dicembre 2020 in avanti.

Infatti, il solo fatto di avere delle conoscenze, delle nozioni

della ristorazione non può in alcun modo essere ritenuto quale motivo

sufficiente per qualificarlo quale datore di lavoro. La gestione del ristorante

è una cosa, la gestione della società è un'altra, e di quest'ultima, l'unico

responsabile è il signor __________.

18. Non vi è alcun motivo né elemento sufficientemente concreto

per ritenere il signor RI 1 altro che un semplice dipendente della Sagl. La

consultazione dell'estratto del RC, dello statuto della Sagl, del contratto di

lavoro, delle dichiarazioni del signor __________ e del signor __________

davanti al PP (con tutte le avvertenze del caso) e della situazione effettiva

dell'azienda, mostrano in modo chiaro e inequivocabile che il signor RI 1 non

ha alcun ruolo dirigenziale all'interno della società e non influenza in modo

significativo le decisioni del datore di lavoro.

Pertanto non si può ritenere la sua posizione all'interno della __________

quale analoga a quella di un datore di lavoro.

Di transenna, non si può fare a meno di sottolineare nuovamente

che la Cassa fa un lavoro puramente di deduzione a partire da alcune

circostanze, la maggior parte nemmeno conferenti con l'attuale situazione

societaria, comunque non sufficientemente concrete per addivenire a una simile

decisione di diniego delle prestazioni di disoccupazione.” (cfr. doc. I)

Contestualmente,

RI 1 ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio, nella sua misura più estesa.

Il suo

legale ha, infatti, postulato il riconoscimento del “pagamento di 6h di

lavoro alla tariffa di CHF 270.-/h +IVA e spese per un totale di CHF 1800.-,

che comprendono i colloqui con il cliente, l'analisi della documentazione e la

redazione del presente atto di ricorso” (cfr. doc. I).

1.3. Con

scritto del 4 ottobre 2021, l’avv. RA 1 ha trasmesso a questo Corte il

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato,

vidimato dal Comune di __________ e comprensivo della documentazione necessaria

(cfr. doc. IV).

1.4. Nella

sua risposta del 6 ottobre 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso,

rilevando in particolare:

"

(…)

4. In merito alla questione delle firme su

documenti innanzitutto il ricorrente riconosce che vi sono documenti da lui

firmati.

5. La cassa è giunta a tale conclusione

confrontando le diverse firme sulla documentazione prodotta.

Tenendo conto che il documento numero 7

(contratto di lavoro del 25.02.2019) è firmato sia dal ricorrente che dal

signor __________ (il 25.02.2019 secondo l'estratto del registro di commercio

l'unica persona con diritto di firma era appunto il signor __________). Stessa

situazione per quanta riguarda la disdetta del rapporto di lavoro del

27.10.2018 (Doc. 12) ed un ulteriore contratto di lavoro (Doc. 26), si può

concludere che le firme su diversi contratti non sono di __________, a meno che

non abbia improvvisamente cambiato la propria firma. Qui di seguito alcuni

esempi:

·

Doc. 54 contratto __________, il primo con inizio 01.03.2019 ed

un ulteriore con inizio la stagione successiva 04.03.2020 hanno 2 firme

totalmente differenti e quella con inizio 04.03.2020 è molto simile a quella

del ricorrente. Stessa conclusione con il contratto di lavoro di __________ per

la stagione 2019 e stagione 2020 con inizio 04.03.2020 è molto simile a quella

del ricorrente.

6. Vi sono inoltre gli attestati di

guadagno intermedio che, a mente della cassa, sono stati firmati dal

ricorrente, specificatamente quelli di marzo 2019 (Doc. 14) quello di novembre

2019 (Doc. 29) e quello di marzo 2020 (Doc. 33).

7. Sui doc. 29 e 33 il ricorrente ha

inoltre indicato il proprio numero di cellulare quale riferimento (confrontare

con doc. 1, 2, 5, 76).

8. Anomalo infine il fatto che la società __________

(fallita in data 11.07.2018) intimi una disdetta al ricorrente in data

26.10.2019 con effetto 10.11.2019, lettera con destinatario il ricorrente che

risulta pure il mittente. Altro indizio che, applicando il criterio della

probabilità preponderante, fa pensare che il ricorrente non abbiamo mai smesso

di mantenere una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.” (cfr. doc.

V)

1.5. Con replica del 21 ottobre

2021, l’avv. RA 1 ha contestato integralmente quanto rilevato dalla Cassa ed ha

osservato quanto segue:

" 2. Punto 4

di controparte

È chiaro che vi siano dei documenti firmati

dal signor RI 1, essendo lui il gerente del Ristorante __________. Ove vi è la

firma del signor RI 1 però, non vi è il timbro della società, a chiaro segno

che egli non la rappresenta nei rapporti verso terzi, ma appone la sua firma

unicamente in virtù del suo ruolo di gerente. Riguardo questo argomento non

vale la pena dilungarsi oltre visto quanto già esposto nel ricorso 14 settembre

2021 e la scarsa pertinenza della conclusione di controparte.

3. Punto 5 di controparte

Premettendo che il doc. 7 e il doc. 26

prodotti da controparte sono in realtà lo stesso documento (contratto di lavoro

del signor RI 1 del 25 febbraio 2019 firmato da quest'ultimo per accettazione),

mal si comprende su quali basi, oltre che una soggettiva convinzione, la Cassa

affermi che le firme contestate siano del signor RI 1. È necessario

sottolineare inoltre, che il timbro della società apposto sopra la firma degli

organi della società, rende le firme praticamente illeggibili e di certo,

irriconoscibili. Il signor RI 1 contesta integralmente che le firme

accompagnate dal timbro della società siano le sue. Ciò è stato anche ribadito dal

signor __________ e dal signor __________ nei diversi interrogatori avuti

davanti al PP (come da documenti già agli atti e qui integralmente richiamati,

cfr. doc. L, N, O).

Come già indicato in sede di ricorso, sui

contratti dei dipendenti della __________ è talvolta presente la firma del

signor RI 1 in segno di accettazione quale gerente del Ristorante, tuttavia, la

sua firma non è mai accompagnata dal timbro della società.

E invece presente la firma del signor __________

e il timbro della società.

Per il resto si richiama e si conferma

integralmente quanto fatto valere in sede ricorsuale.

4. Punti 6 - 8 di controparte

Si contesta integralmente che la firma che

la Cassa presume - non può esserne certa - sia del signor RI 1, sia

effettivamente la sua. Egli non la riconosce in alcun modo come propria. Ciò

che suppone la Cassa non è minimamente sostanziato ("a mente della

cassa", sic!). Si ribadisce che quanto indicato da controparte non è in

alcun modo pertinente o atto a provare alcunché, men che meno, il presunto

ruolo del signor RI 1 all'interno della __________. A tal proposito si produce

un attestato del datore di lavoro all'attenzione della Cassa relativo al 2020,

chiaramente firmato dal signor __________ (cfr. allegato).

Infine, come ben indicato dalla Cassa

stessa, la società __________ in liquidazione è fallita dal 12 luglio 2018. Il

25 febbraio 2019 è stato concluso un contratto di lavoro a tempo determinato

tra la società __________ e il signor RI 1 (firmato da quest'ultimo come

dipendente, doc. 7 di controparte), il termine del quale era previsto per il 10

novembre 2019. Ora, la disdetta data il 26 ottobre 2019 da parte della __________

al signor RI 1, valida a partire dal 10 novembre 2019, altro non è che un

chiaro errore. Essendo fallita da oltre un anno, la __________ non poteva

certamente emettere una disdetta di un contratto, per di più se lo stesso è

stato concluso

con un'altra società. Non vi è inoltre

nessun timbro su tale documento, che di certo non può essere ritenuto

sufficiente per argomentare la tesi del ruolo analogo a quello di un datore di

lavoro.

Quanto continua ad indicare la Cassa quali

prove che sosterrebbero la tesi che il signor RI 1 rivestirebbe un ruolo

analogo a quello del datore di lavoro in seno alla __________, altro non sono

che una serie di documenti sui quali essa presume vi sia la firma del signor RI

1, senza però fornire alcuna prova che sia effettivamente così. In generale,

nel caso di specie, la Cassa non fornisce alcun tipo di prova che non sia

suscettibile di interpretazione soggettiva o sforzo deduttivo da parte sua al

fine di giustificare la propria decisione di negare le indennità di

disoccupazione che spettano al signor RI 1, ciò però, non è manifestamente

sufficiente.

Al contrario, il signor RI 1, oltre ad affermare

che le firme contestate non siano sue (dichiarazione che merita tutela, avendo

egli riconosciuto delle sue firme su determinati documenti in virtù del suo ruolo

di gerente), dispone dell'estratto del Registro di commercio, degli statuti

della società, delle dichiarazioni del signor __________ e del signor __________

davanti al PP e delle stesse conclusioni del PP, il quale non ha riscontrato

nessun'altra incongruenza in relazione alla domanda di disoccupazione per la

cessazione dell'attività lavorativa presso __________.

5. La situazione e la gerarchica

all’interno della società __________ sono chiare e sono state abbondantemente

provate dal signor RI 1. Egli non ricopre alcuna carica all'interno della

società, limitandosi a svolgere il ruolo di gerente del ristorante ai sensi

della Lear.

Al contrario, la Cassa continua a proporre

delle ipotesi che però i documenti allegati non supportano. La sua posizione

non merita tutela e la decisione qui contestata va annullata.” (cfr. doc. VII)

1.6. Con duplica del 9 novembre 2021

la Cassa ha osservato quanto segue:

" Le

conclusioni della cassa si basano su confronti delle firme da diversi

documenti, partendo dal fatto che i documenti 7, 46 e 31 apportano le firme del

ricorrente e dell'avente diritto di firma all'interno della società (__________).

Se si confrontano le firme dei contratti di

lavoro di __________ si può notare che dal contratto del 25.2019 al contratto

del 04.03.2020 le firme di __________ sono cambiate in modo vistoso.

In merito alla disdetta del contratto di

lavoro del 26 ottobre 2019 (Doc. 25) è evidente che si tratta di un chiaro

errore che però è un rilevante indizio di come l'attività fosse sempre gestita

dal ricorrente che ha usato l'intestazione della vecchia società.

Ulteriore anomalia il fatto che in un

documento datato 1 marzo 2020 (conteggio salario doc. 34) vi sia la firma di __________

che il diritto di firma è a decorrere dal 13 ottobre 2020.

Si prende atto che perlomeno il ricorrente

non ha contestato che sui moduli "Attestato di guadagno intermedio"

(doc. 29 e doc. 33) è indicato il suo numero di cellulare quale persona di

riferimento.” (cfr. doc. X)

1.7. Con

scritto del 23 novembre 2021, l’avv. RA 1 ha rilevato che:

" Si prende

atto che la Cassa non nega di essere giunta alla conclusione della presunta

presenza delle firme del signor RI 1 sulla base di un puro sforzo deduttivo,

non supportato da alcuna prova, che infatti non produce. Allo stesso modo non

fornisce particolari spiegazioni riguardo le conclusioni alle quali giunge,

limitandosi a un confronto visivo tra le diverse firme (peraltro nemmeno da un

esperto in materia). Tuttavia, essa non tiene minimamente conto delle diverse

spiegazioni fomite in primo luogo dal signor RI 1 e in secondo luogo, dal

signor __________ e dal signor __________ davanti al Procuratore pubblico (cfr.

doc. L, N, O già agli atti). Per quale ragione la Cassa non intende tenerne

conto, sfugge alla comprensione dello scrivente.

Il fatto poi che la firma del signor __________

possa subire delle variazioni e apparire diversa agli occhi della Cassa, non è

di certo un'argomentazione giuridica sulla quale fondare una decisione di

diniego delle indennità di disoccupazione e non può in alcun modo andare a

discapito del signor RI 1.

Si ribadisce a tal proposito che nei

contratti di lavoro relativi alla signora __________, è presente la finna del

signor RI 1 unicamente in qualità di gerente, ma non è di certo sua la firma

accompagnata dal timbro della società (come è d'altronde ben riscontrabile). A

tal proposito si è già detto abbondantemente e, al fine di evitare prolisse

ripetizioni, si richiama integralmente quanto già fatto valere (e provato) a

tal proposito.

La conclusione alla quale giunge la Cassa

riguardo la "chiara" correlazione tra un errore di intestazione di

una pagina e il ruolo analogo a un datore di lavoro del signor RI 1, è

quantomeno inconsistente e al limite del temerario.

Ancora una volta la Cassa parla di indizio

di comportamento da parte del signor RI 1, in quanto non ha nessun elemento concreto

per supportare la tesi che irragionevolmente – in quanto tutte le prove

prodotte indicano il contrario - si ostina a difendere.

A tal proposito, è necessario sottolineare

che sebbene si applichi il principio inquisitorio alla presente procedura, ciò

non esime le parti - la Cassa - dal collaborare all'accertamento dei fatti ed

in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà. Le

conclusioni alle quali giunge alla Cassa appaiono più strumentalizzate a

giustificare l'iniziale decisione di negare delle indennità di disoccupazione

al signor RI 1, piuttosto che delle conclusioni basate su delle prove chiare e

inconfutabili (le quali al contrario indicano il ruolo puramente di dipendente

del signor RI 1).

A titolo abbondanziale si sottolinea che

non è di certo un argomento pertinente all'intera procedura che qui ci vede

impegnati, né tantomeno al ruolo rimproverato al signor RI 1 quale datore di

lavoro, quello della presenza di presunte firme da parte di terze persone non

abilitate a rappresentare la società. Mal si comprende cosa intenda provare la

Cassa con questa affermazione, non essendovi alcuna responsabilità da parte del

signor RI 1.

Pare piuttosto allo scrivente che la Cassa

stia cercando qualsiasi argomentazione ritiene – a torto - valida per negare il

versamento delle indennità di disoccupazione a cui il signor RI 1 ha diritto

(avendo egli provato abbondantemente che non riveste alcun ruolo analogo a

quello di un datore di lavoro all'interno della __________).

Pertanto, posto come le argomentazioni

della Cassa non meritino tutela alcuna (in quanto puramente deduttive e in

alcun modo giuridiche), considerando che la stessa comunque non indica

precisamente le sue conclusioni, richiamato integralmente quanto fatto valere

in sede ricorsuale e di replica e quanto prodotto, si chiede di giudicare come

richiesto nel ricorso 14 settembre 2021.” (cfr. doc. XII)

1.8. Il

29 novembre 2021 la resistente ha comunicato a questa Corte di non avere

ulteriori osservazioni (cfr. doc. XIV).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa ha correttamente negato, o meno, al ricorrente

il diritto a percepire le indennità di disoccupazione a far tempo dal 1°

dicembre 2020.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).

L’art.

31.

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I

disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò

non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16

febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In

una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato

su questi temi le seguenti considerazioni:

"

(…) Il primo giudice ha infine

correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un

influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi,

dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali

egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i

membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il

motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte

inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo

diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della

suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art.

716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione

dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie

in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6

maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della

A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2

LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

Questo Tribunale sottolinea

che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente

quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire

il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio

2008.

consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22

pag. 240).

Questo principio è stato

riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.2

Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt

8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les

motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des

raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des

bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui

occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de

déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31

al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes

qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal

fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque

dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur

propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant

leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est

toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise

ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social.

La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une

position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite

entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de

conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans

l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une

pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de

chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre

qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de

la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou,

s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre

entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position

assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très

sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour

vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il

rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra

di avere rotto ogni legame con la ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl

(cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In

una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha

stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per

continuare a impiegare l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non

essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente

della Sagl per eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI.

L'assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro

ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno

alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl

nel senso di una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore

di lavoro.

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in

DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la

restituzione d'indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente,

anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex

datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva

il diritto a prestazioni LADI.

L'Alta

Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra

l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era

diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di

ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione

di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

In

una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha

confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a

indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta

a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe

contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in

seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato

confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il

ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a

quando gli subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla

quest'ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era

abile al lavoro in modo parziale.

Nella STF 8C_621/2018 del

20.

marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, in DLA 2019 N. 5 pag. 177 e in SVR

2019.

ALV N. 5 pag. 17, è stata confermata la giurisprudenza,

secondo cui l'influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto

svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di

socio in quanto tale.

In

quel caso di specie il diritto alle indennità di disoccupazione è stato negato a un socio

(partecipazione del 12%) di una società a garanzia limitata secondo il

diritto tedesco.

La giurisprudenza di cui

sopra relativa alla posizione analoga a un datore di lavoro dei soci di una

Sagl secondo il CO svizzero vale infatti anche per i soci di una Sagl secondo

la GmbHG tedesca.

In merito alla persona con

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, con riferimento

all’applicazione dell’art. 51 cpv. 2 LADI, in una sentenza 8C_34/2021 dell’8

luglio 2021 pubblicata in SVR 2021 ALV N. 14 pag. 51 segg., il Tribunale federale,

trattandosi del direttore di una SA, ha stabilito che la posizione analoga a

quella del datore di lavoro non risulta già dalla legge in quanto occorre

procedere a un esame del caso di specie. Anche se nella fase di creazione di

un’attività non entra ancora in linea di conto una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro – in casu, tra l’altro in ragione dell’assenza di

autorizzazione da parte della FINMA per l’attività d’autorizzazione da parte

della FINMA per l’attività di riassicurazione – si può già concludere a favore

di una determinante posizione analoga a quella di un datore di lavoro in

considerazione del salario molto elevato (consid. 4.2.3.).

Per stabilire se un

impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale

motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal

diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri

decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120

V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i

soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio

d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato

commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di

disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di

firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né

come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante

sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid.

2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3,

120.

V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309).

Sul tema della posizione

analoga a quella del datore di lavoro si veda inoltre, la STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 e cfr. anche la STCA 38.2020.54

del 20 dicembre 2020, la STCA 38.2019.6 dell’8 aprile 2019, la STCA 38.2017.16

del 10 maggio 2017, la STCA 38.2015.62 del 18 febbraio 2016, la STCA 38.2013.67

del 28 marzo 2014, la STCA 38.2011.1 del 14 febbraio 2011 e la STCA 38.2008.58

del 5 febbraio 2008.

2.2

La Prassi LADI ID/B emessa dalla Segreteria di Stato e

dell’economia (SECO) nella versione valida dal 1° luglio 2021 (cfr.

www.seco-admin.ch; www.area-lavoro.ch), ai p.ti B18-19 enuncia:

" Membri

di un organo decisionale supremo dell’azienda: esame dell’effettivo potere

decisionale

B18 Per

quanto riguarda i membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, ad

eccezione dei membri del consiglio di amministrazione di una SA e dei dirigenti

di una Sagl, occorre verificare in ogni singolo caso, in base alla struttura

organizzativa dell’azienda, quale potere decisionale spetta effettivamente alla

persona interessata. Questa verifica può rivelarsi complessa poiché

l’appartenenza a un organo decisionale supremo non può sempre essere distinta

dall’appartenenza a un livello inferiore di direzione unicamente mediante

criteri formali. Una procura o altri mandati commerciali conferiti a una

persona non permettono di dedurre automaticamente che essa occupa nell’azienda

una posizione analoga a quella del datore di lavoro; questi documenti

stabiliscono infatti soltanto le responsabilità dell’interessato nei confronti

di terzi. Anche se tali deleghe di poteri conferiscono normalmente al loro

titolare competenze simili a livello interno, esse non sono sufficienti per

concludere, senza riferirsi allo statuto, al contratto e alla situazione

effettiva dell'azienda, che la persona interessata influenza in modo

significativo le decisioni del datore di lavoro. Questa valutazione caso per

caso dei poteri decisionali vale anche per i dirigenti di una SA o Sagl che non

sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione o soci. Nella maggior

parte dei casi, tuttavia, l’esclusione dovrebbe risultare giustificata

dall’ampio ventaglio di diritti e doveri di cui sono investiti.

Non si

può ad esempio automaticamente dedurre – senza tenere conto della situazione

effettiva dell'azienda – che un direttore generale responsabile del settore

amministrativo e finanziario avente un diritto di firma individuale ma che non

fa parte del consiglio di amministrazione influenzi risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro. Nelle piccole aziende con un’organizzazione

meno strutturata, tuttavia, questa posizione può, in determinate circostanze,

consentire di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di

lavoro, anche se l’interessato non ha ufficialmente il diritto di firma e non è

iscritto nel registro di commercio. In questi casi bisogna però essere in grado

di dimostrare, che l'assicurato può effettivamente influenzare risolutivamente

le decisioni del datore di lavoro.

ð Giurisprudenza

DTF 120 V 521 (Gli impiegati con

funzioni dirigenziali non possono in generale essere esclusi dal diritto

all’indennità per il solo fatto che abbiano potere di firma e siano iscritti

nel registro di commercio)

DTF 8C_252/2011 del 14.6.2011 (Il

diritto di firma individuale, la funzione di «managing partner» ricoperta

dall’assicurato e la struttura gerarchica piatta dell’azienda rivelano

un’influenza determinante dell’assicurato nell’azienda)

B18a Se

si può dimostrare che un membro della famiglia influenzi in modo considerevole

le decisioni del datore di lavoro considerata la sua posizione in azienda e

occupi così una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, tale persona

è altresì esclusa dal diritto all’ID.

ð Giurisprudenza DTFA C 273/01 del 27.08.2003 (Se un

assicurato occupato nell‘impresa di costruzioni del padre ha firmato vari atti,

segnatamente un’offerta per lavori di costruzione, ordini per fideiussioni

bancarie, la disdetta di un dirigente, un attestato del datore di lavoro per la

cassa di disoccupazione e un contratto d’appalto, si deve partire dal

presupposto che esso influenzi modo considerevole le decisioni del datore di

lavoro).

B19 Per

verificare se in un caso concreto un assicurato è effettivamente in grado di

influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro, la cassa

può basarsi in particolare sulle indicazioni e sui mezzi di prova seguenti:

· estratto

del registro di commercio;

· statuti;

· verbali di fondazione, verbali

dell'assemblea generale o delle sedute del comitato di direzione;

· contratti

di lavoro;

·

organigramma dell’azienda;

· indicazioni dell’assicurato e del datore di

lavoro circa i compiti effettivi, le competenze e i poteri decisionali, la

partecipazione finanziaria, i mandati commerciali (procure) e il diritto di

firma;

· imposizione fiscale per verificare la

partecipazione finanziaria.”.

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169.

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag.

591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF

132.

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3;

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA

I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti;

SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV

Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV

Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.3

Nella presente fattispecie,

dagli atti emerge che RI 1 ha postulato l’erogazione di indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° dicembre 2020 (cfr. doc. 42 e 43).

Egli, sino a tale data,

era impiegato alle dipendenze della __________ - costituita nell’aprile 2018 e

per la quale il ricorrente aveva già lavorato nel corso del 2018 e del 2019 -

in qualità di gerente della struttura (cfr. doc. 43-44).

Giova rilevare che lo scopo

sociale della __________ consiste nell’ “acquisto, la vendita e la gestione

in proprio o per conto terzi di esercizi pubblici di ogni tipo, in particolare

la gestione del Ristorante __________. La società può svolgere affari ed

operazioni finanziarie e commerciali che siano in diretta relazione con lo

scopo sociale. La società può partecipare a qualsiasi forma a imprese simili in

Svizzera ed all'estero.” (cfr. estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).

Il socio e gerente della

società, con diritto di firma individuale, risulta, invece, essere dall’ottobre

2020.

__________, subentrato nella gerenza a __________ che aveva ripreso il

ruolo inizialmente affidato a __________ (cfr. www.zefix.ch).

Precedentemente

all’impiego presso la __________, RI 1 era attivo in seno alla __________ (ora

in liquidazione ed il cui scopo sociale consisteva, primariamente, pure nella

gestione di esercizi pubblici; cfr. www.zefix.ch), dapprima (e meglio dalla

costituzione della società) in qualità di amministratore unico e

successivamente (sino allo scioglimento in seguito al fallimento pronunciato

dalla Pretura del Distretto di __________ in data 12 luglio 2018) quale

dirigente effettivo (cfr. www.zefix.ch e sentenza della Corte

delle assise correzionali di __________ doc. 59).

E’ in tali vesti – e, quindi,

come organo formale, prima, e di fatto, poi - ch’egli è stato giudicato

colpevole e condannato nella forma del rito abbreviato (che, ex art. 358 CPP

presuppone che l’imputato ammetta i fatti essenziali ai fini dell’apprezzamento

giuridico), con sentenza del Corte delle assise correzionali di __________ di

data 2 agosto 2021 oltre che per amministrazione infedele aggravata, cattiva

gestione e omissione della contabilità, anche per ottenimento illecito di

prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a CP), e

meglio per avere:

" (…) nel

periodo compreso dal 02 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018, a __________, a __________,

a __________ e in altre imprecisate località, fornendo informazioni false o

incomplete, sottacendo fatti o ingannando in altro modo una persona e

confermandola nell’errore, ottenuto in tal modo per sé o per terzi prestazioni

di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui non aveva diritto per un

importo complessivo pari ad almeno CHF 11'850.05, e meglio per avere,

il 15 dicembre 2016 decidendo di dare le dimissioni dalla carica

di amministratore unico per non figurare formalmente a registro di commercio,

ma proponendo all’amico __________ di assumere la carica al suo posto, come

semplice “prestanome”, senza che quest’ultimo si dovesse occupare di nulla,

continuando così RI 1 a dirigere quale organo di fatto gli affari di __________,

gestendo i clienti, allestendo le offerte, predisponendo pagamenti e fatture e,

più in generale, occupandosi dell’ordinaria amministrazione della società fino

al fallimento,

in data 02 ottobre 2017, compilato falsamente la domanda di

indennità di disoccupazione, rispondendo negativamente alla domanda “Lei o sua

moglie/suo marito/il suo partner registrato partecipa finanziariamente

all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale

supremo dell’azienda (ad es. azionista, consigliere di amministrazione in una

SA o socio, gerente di una SAGL, ecc.)?”,

ottenendo così indebitamente le prestazioni assicurative da novembre

2017.

a febbraio 2018 per un importo complessivo di CHF 11'850.05” (cfr. doc.

59)

Ciò premesso si rileva che

dagli atti emerge che la Cassa è stata informata nel maggio 2020 dal Ministero

pubblico circa il procedimento penale allora pendente nei confronti del

ricorrente (cfr. doc. 37).

In data 18 settembre 2020

l’amministrazione ha quantificato in fr. 26'530.55 quanto RI 1 aveva già percepito

a titolo di indennità di disoccupazione nei termini quadro rispettivamente dal

“16.11.2017 al 15.11 2019” e dal “16.11.2019 al 15.05.2022” e comunicato

al Ministero pubblico di voler partecipare al procedimento penale in veste di

accusatrice privata (cfr. doc. 39).

Il 22 settembre 2020 la

Cassa ha invitato l’assicurato a trasmettere “la copia del suo estratto

conto privato bancario o postale, attestante il versamento dello stipendio

della società __________ durante i due anni precedenti l’annuncio in

disoccupazione”, rendendolo attento, al contempo, circa la posizione delle

persone che “prima della disoccupazione occupavano una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro”, chiamate, tra l’altro, “a comprovare di

aver effettivamente riscosso uno stipendio” (cfr. doc. 40).

Il giorno stesso, la

resistente, sulla questione relativa alla “posizione analoga a quella di un

datore di lavoro”, ha altresì chiesto al ricorrente di fornire riscontro ad

una serie di quesiti e trasmettere i “certificati di salari per gli anni

2017.

– 2018 - 2019”, le “dichiarazioni delle imposte degli anni 2017 –

2018.

– 2019” e le “notifiche di tassazione degli anni 2017 – 2018 – 2019”

(cfr. doc. 41).

Queste le risposte

dell’assicurato, sottoscritte, in nome della datrice di lavoro, da __________

(allora gerente con diritto di firma individuale della __________; cfr.

www.zefix.ch):

" 1. La

società è ancora attiva? Se sì, qual è la sua posizione e funzione esatta nella

società? La società è ancora attiva all’interno di essa svolgo la funzione di

dipendente con la funzione di gerente.

2.

Il suo rapporto di lavoro con l’azienda __________ sia

terminato? Il mio rapporto di lavoro non è ancora terminato.

3.

Lei detiene delle azioni della società? Se sì a quanto ammonta

la quota della sua partecipazione finanziaria alla società? Non detengo quote

azionarie come risulta anche da registro commercio (…).

4.

Lei detiene un potere decisionale nella società? Non detengo

potere decisionale all’interno della società esclusi i compiti di Gerente del

ristorante.

5.

Negli ultimi due anni lo stipendio le è stato versato su un

conto privato bancario o postale? Se sì voglia trasmetterci la copia dei

rispettivi estratti conto. Tutti i dipendenti ricevono lo stipendio in

contante.” (cfr. doc. 41)

Dalla “domanda

d’indennità di disoccupazione” presentata il 1° dicembre 2020 dal

ricorrente emerge che quest’ultimo è stato attivo presso la __________, dal 4

marzo al 30 novembre 2020 (che ha indicato essere l’ultimo giorno di lavoro

effettuato; cfr. doc. 43).

Dall’ “attestato del

datore di lavoro” emerge, invece, che il rapporto di lavoro sarebbe

terminato il 25 ottobre 2020 in forza della disdetta intimata a mano il 31

agosto 2020 (cfr. doc. 44 e 45), data in cui la __________ ha, altresì,

comunicato a RI 1 che “se la situazione della pandemia del Coronavirus lo

permetterà, sarà a partire da inizio marzo 2021” che il medesimo sarebbe

stato riassunto come gerente dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 46).

Quando RI 1 abbia iniziato

a prestare i propri servizi per la __________, antecedentemente al periodo di

lavoro svolto nel corso del 2020, non è chiaro. Ciò ritenuto, in particolare,

che, malgrado la tesi ricorsuale pretenda essere “pacifico” il fatto che

“ormai dal 1° giugno 2018 il signor RI 1 è un semplice dipendente senza

alcun potere decisionali e/o di influenza sulle decisioni del datore di lavoro”,

dalle “domande d’indennità per disoccupazione” sottoscritte dal medesimo

ed agli atti emerge:

- che

aveva lavorato in seno alla “__________” a decorrere dal 1° giugno 2018 (e sino

al 24 novembre del medesimo anno; cfr. domanda del 19 gennaio 2019, doc. 9);

- che

era stato attivo in seno alla “__________ dal 1.3. al 15.11.2017 (…) dal 1.3

al 15.11.2018 (…) dal 1.3. al 10.11.2019” (cfr. domanda dell’8 novembre

2019, doc. 22),

- poi

che aveva lavorato presso la “__________ dal 1.3. al 15.11.2017 (…) dal 1.3.

al 15.11.2016” (cfr. domanda del 22 ottobre 2019, doc. 23);

- e,

infine, che per la “__________” era stato operativo dal “1.03.2019 al

30.11.2019” e “dal 1.07.2018 al 30.11.2018” (cfr. domanda del 1°

dicembre 2020, doc. 43).

Il tutto ricordato che

la __________ è stata costituita a fine aprile 2018, mentre la __________, è

stata sciolta a seguito di fallimento a decorrere dal 12 luglio 2018.

Dalla tabella “anno

2020” riportante i salari corrisposti a RI 1 nell’anno in questione emerge

che il medesimo ha percepito, tra marzo ed ottobre 2020, fr. 27'676.85 lordi

(cfr. doc. 47). Tale ammontare trova riscontro nei singoli conteggi di salario

versati agli atti (cfr. all. a doc. 47).

Su istanza della Cassa

(cfr. doc. 48), RI 1 (che non ha datato né sottoscritto il documento trasmesso

alla resistente), al quale era stato richiesto di trasmettere l’organigramma

della __________, ha comunicato quanto segue:

" Per quel

che mi è dato a sapere controllando zefix (…) e parlando con il proprietario, __________,

la società ora è amministrata da __________ il quale è anche l’unico azionista.

Nel 2019 amministratore figurava __________. Io, RI 1 dovrei essere riassunto

come dipendente (…) in qualità di gerente per inizio marzo come gli altri

impiegati.” (cfr. doc 49).

Il 1° febbraio 2021, la

resistente si è rivolta a __________, invitandolo a trasmettere l’organigramma

della __________ ed a fornire riscontro alle domande seguenti:

" 1.

Nominativo di tutti i dipendenti e che genere di lavoro svolgono.

2.

Chi ha il diritto firma? Lavorano presso il Ristorante __________

oppure hanno un’altra attività?

3.

Chi detiene più azioni nella società?

4.

Che ruolo svolge il signor RI 1?” (cfr. doc. 50)

__________ (senza datare

il proprio scritto, il cui layout è del tutto analogo a quello dello scritto

già trasmesso dal ricorrente; cfr. doc. 49) ha riposto come segue:

" (…) al

momento la società non ha nessun dipendente, la ripresa dell’attività è

prevista per inizio marzo 2021. A marzo l’organigramma sarà di 1 cuoco, 1

pizzaiolo, di 1 gerente e 2 camerieri. Come amministratore e azionista ho solo

io il diritto di firma. Le azioni della società sono da me detenute. Il sig. RI

1.

svolgeva la funzione di Gerente – cameriere” (cfr. doc. 51)

Il 23 febbraio 2021, la

Cassa ha nuovamente interpellato __________, al quale ha chiesto di

trasmettere:

" copia dei

contratti di lavoro di tutti i dipendenti del __________ degli ultimi 2 anni;

copia delle disdette di tutti i dipendenti del __________ degli

ultimi 2 anni”,

nonché di comunicare:

" chi decide

le strategie del __________

Il signor RI 1 ha diritto di firma per il __________? Ha una

procura? Se sì allegare copia

La lettera del 31 agosto 2020 “Assunzione” da chi è firmata?

Tutti i documenti della signora __________ da chi sono firmati?”

(cfr. doc. 52).

L’11

marzo 2021, __________ ha precisato quanto segue:

" 3. Le

strategie della mia azienda vengono discusse all’interno della famiglia con la

collaborazione di __________.

4.

Il sig. RI 1 non ha diritto di firma, come constatato dai

documenti da voi inviatomi non c’è timbro sulla sua firma. La firma di RI 1 su

documenti rilevanti il personale è solamente come approvazione in qualità di

gerente.

5.

__________

6.

Documenti da voi inviatomi RI 1, allegato documenti completi

con timbro e firma __________.” (cfr. doc. 53)

Come anticipato (cfr. supra

consid. 1.1.), con decisione del 1° aprile 2021, la Cassa ha negato al qui

ricorrente l’erogazione delle indennità di disoccupazione da questi postulate.

Successivamente

all’opposizione interposta, per conto del ricorrente, dall’avv. RA 1 contro la

decisione del 1° aprile 2021 (cfr. doc. 63), il 21 giugno 2021 la resistente ha

sottoposto a __________ un’altra serie di quesiti cui il medesimo ha così

risposto:

" 1. Lei è

attivo professionalmente nel settore della ristorazione? NO

2.

È dipendente della società “__________”? NO

3.

Se no, che attività svolge e presso chi? Lavoro presso la __________L

4.

Nel caso non è impiegato presso la __________ ma unicamente

socio e gerente, ci può spiegare il motivo per cui ha costituito con il signor __________

a società __________? __________ doveva essere la mia persona di riferimento ma

dopo pochi mesi l’ho sostituito in quanto ritenuto non in grado di coprire tale

ruolo.

5.

Infine ci può produrre gli statuti della società, il verbale di

fondazione e quelli dell’assemblea generale? (…)” (cfr. doc. 64 e 65)

Con riferimento a tale

ultima documentazione, si rileva, in particolare, che dall’istromento notarile

di data 27 aprile 2018 relativo alla costituzione della __________ emerge che

le quote sociali (venti da fr. 1'000.- cadauna) erano sin dal principio assunte

e sottoscritte da __________. Gerente e detentore del diritto di firma

individuale era, invece, all’epoca, __________, per l’occasione agente per sé

ed a nome e per conto di __________ (cfr. doc. 66).

Il 25 giugno 2021, la

Cassa ha inviato al legale del ricorrente una serie di quesiti, ottenendo, le

seguenti risposte:

" 1. Ci può

spiegare il motivo per cui le strategie venivano discusse con il signor __________

malgrado fosse radiato dalla società dal 13.10.2020? Il sig. __________ risulta

essere amico e persona di fiducia del sig. __________.

2.

Corrisponde al vero il fatto che il Ristorante __________ è

stato gestito inizialmente dalla società __________ ed in seguito dalla __________?

Sì, è corretto.

3.

Corrisponde al vero che in entrambi i casi la figura del suo

assistito è sempre stata presente nella gestione dell’attività del ristorante?

Non corrisponde al vero, il sig. RI 1 non è mai stato presente nella gestione

della __________, egli era unicamente dipendente della Sagl.

4.

Quanti dei soci/azionisti/gerenti della __________ sono stati

dipendenti della stessa? Al sig. RI 1 risulta che tutti dipendenti sono stati

dipendenti della cassa, nessun socio o azionista invece è stato affiliato alla

cassa. Ad ogni modo egli può parlare per sé, su questo punto occorre chiedere

all’amministratore unico.” (cfr. doc. 68-69)

Agli atti figura, poi, una

serie di stampate dal profilo Facebook “RI 1” con fotografie del Ristorante __________

e delle pietanze servite ai tavoli, dettagli sugli eventi organizzati presso

l’esercizio pubblico e suggerimenti sulle attività che è possibile svolgere

nelle vicinanze (cfr. doc. 71). Analoghe informazioni sono inoltre presenti per

il profilo Facebook “__________” (cfr. doc. 72).

2.4

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ritiene che il modo di

operare della parte resistente, che ha negato al ricorrente il diritto a

indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2020, debba essere tutelato.

In

concreto, come già era il caso allorquando era attivo (in qualità, oltre che di

gerente, di amministratore unico, prima, e di organo di fatto, poi) in seno alla

__________ in liquidazione (cfr. doc. 3 e 4), RI 1 ha continuato ad assicurare

la gerenza dell’esercizio pubblico di __________ (condotto dalla famiglia __________

sin dal 1978; cfr. doc. 73) anche successivamente allo scioglimento per

fallimento della medesima ed alla costituzione della __________.

Dalla

SA ora in liquidazione, a ben vedere, la Sagl non ha ereditato solo il ruolo di

gerente del ricorrente all’interno della struttura, ma anche alcune dinamiche

inerenti, per esempio, l’assunzione e il licenziamento stagionali del personale

attivo nel ristorante; si pensi alle parole di __________ citate dal

ricorrente. Quest’ultimo, subentrato, nella gerenza della Sagl a __________, ha

affermato che “Questo sistema è stato ripreso dalla gestione precedente”

(cfr. supra consid. 1.2.).

Come

già rilevato dalla Cassa, si pone in evidenza il fatto che, per sua stessa

indicazione, l’attuale socio e gerente della __________ (nonché titolare del

diritto di firma individuale), RI 1, d’un lato, non ha alcuna conoscenza in

materia di ristorazione, d’altro lato, per compiti che rientrano nell’ordinaria

amministrazione della società, si fa “accompagnare” proprio dal

ricorrente, com’è stato il caso in occasione della trasferta presso l’Ufficio

del Registro di Commercio per modificare le iscrizioni inerenti la società a

seguito delle dimissioni di __________ (subentrato a __________) dalla carica

di gerente (cfr. supra consid. 1.2.).

RI

1, sebbene in seno alla società non ricopra alcun ruolo formale, non sia quindi

iscritto al Registro di commercio, non detenga alcuna quota, né benefici di un

diritto di firma, non solo appare essere l’unico soggetto in grado di perseguire

lo scopo della __________, ma - al di là di quelle che sono le contestazioni

relative alla paternità della firma apposta sui contratti di lavoro dei

dipendenti del Ristorante - quantomeno ne coadiuva altresì il socio e gerente

nell’ordinaria amministrazione e parrebbe essere la persona di riferimento

della società, tanto che negli attestati di guadagno intermedio dei mesi di

novembre 2019 e marzo 2020 (cfr. doc. 29 e 33) trasmessi e timbrati dalla medesima,

è indicato, a sinistra del timbro societario, come numero telefonico del datore

di lavoro, quello che da anni (almeno dal 2017; cfr. tra gli altri, doc. 1, 8,

18, 21, 42, 43) è il numero di cellulare di RI 1.

In simili condizioni, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_520/2020 del 3 maggio

2021.

consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del

1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017

consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353.

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre

concludere che l’assicurato in seno alla Ristorante Lago Sagl svolge comunque

un ruolo attivo che va al di là delle responsabilità che incombono al gerente

(art. 21 Lear e 74 RLear) - tra le quali, peraltro, non rientra la

sottoscrizione, men che meno “necessaria (…) quale accettazione” (cfr.

doc. I e all. M), della contrattualistica relativa all’assunzione del personale

- disponendo dunque della possibilità di determinare o comunque influenzare

risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le

decisioni della società e rivestendovi una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro.

Del

resto, giova rammentare, che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF

123.

V 234 (cfr. supra consid. 2.1.) non è unicamente quello di sanzionare il

caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile

abuso, che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di

persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un

datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_448/2018 del 30

settembre 2019 consid. 6).

2.5

Deve

ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

La

domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come

richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61

lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali ed

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF

U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253.

consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9.

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella

Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza

appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso, in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2014.54 del

2.

dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21

maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere

respinta.

A

titolo abbondanziale ci si potrebbe inoltre chiedere se in concreto sarebbe, o

meno, rispettato anche il requisito dello stato di bisogno. Ciò ritenuto che,

se d’un lato, il ricorrente nel “certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria” ha indicato:

-

di percepire un reddito mensile netto

di fr. 3'452.35 (cfr. certificato di salario per il mese di agosto 2021 all. a

doc. IV) per un nucleo che si compone dello stesso RI 1, della moglie

casalinga, e di due figli (nati rispettivamente nel 2000 e nel 2010);

-

di dover sostenere fr. 1'204.20 di

spese mensili per la cassa malati;

-

alla domanda a sapere se “ha subito

pignoramenti, quando, cosa le è stato pignorato ha risposto “Sì, tutto

sotto sequestro dal 2012”;

d’altro

lato egli e la di lui famiglia non dovrebbero sostenere oneri di locazione

(emergendo dalla dichiarazione d’imposta per l’anno 2019 versata agli atti un

valore locativo connesso all’abitazione primaria), il figlio maggiore (nato nel

2000), per il quale il ricorrente non percepisce assegni di formazione,

eserciterebbe l’attività di selvicoltore (cfr. dichiarazione di imposta per il

2019.

all. a doc. IV) e sarebbe, quindi, verosimilmente indipendente

finanziariamente (non risultando, peraltro, nella documentazione relativa alle

esecuzione pendenti stilata dall’Ufficio di esecuzione, tra i membri del nucleo

familiare) ed i premi per le assicurazioni di base (LAMal) per lui, la moglie e

la figlia ammonterebbero a fr. 873.05 (cfr. all. a doc. IV).

2.6

La decisione su opposizione

del 5 agosto 2021 impugnata deve conseguentemente essere confermata.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del

14.

settembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione

legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.9

del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021

consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti