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Decisione

38.2021.74

A torto Cassa, 15.6 e 23.7.21, emesso decisioni di accertamento rifiutando alla ric. riconoscim. ILR a titolo retroattivo da 4/20 a 2/21. Difetta interesse degno di protezione all'accertam. dell'inesi

4 maggio 2022Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva

ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del

diritto.

Con

sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo

agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con

cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio

2006 -, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Questo

Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato:

"

(…) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese

di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di

disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso

delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando,

nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere

percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una decisione di

accertamento.

In particolare va sottolineato che nell’evenienza

concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte,

come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da

un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto

alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la

restituzione (…)

In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né

dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero

necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella

effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un interesse

degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle

indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa

ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli

atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su

opposizione in relazione all’opposizione interposta contro la decisione di

restituzione del 6 luglio 2006.

Inoltre,

per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è

stato respinto.

Il ricorso al

Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il

riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal

1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto

parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede

cantonale.

A

quest’ultimo riguardo l’Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile

2008 consid. 1, ha indicato:

" Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità

di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui

infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni

da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in

materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio

sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto

la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte

cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti

all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione

su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il

TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum, circa

il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il

provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1°

agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l’ha annullato nella misura in cui si riferiva

ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito

le prestazioni.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del

23 maggio 2011.

2.5. Nel

caso di specie la Cassa, dal mese di maggio 2020 al mese di marzo 2021, ha

versato le indennità per lavoro ridotto riguardanti i mesi da aprile 2020 a

febbraio 2021 alla società RI 1, allestendo previamente i relativi conteggi

(cfr. doc. M; I pag. 3; consid. 1.3.).

Il

15 giugno 2021 la parte resistente ha poi emesso una decisione con cui ha

rifiutato all’insorgente il riconoscimento delle ILR a titolo retroattivo da

aprile 2020 a febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile, essendo i dipendenti impiegati all’estero (cfr. doc. Q; consid.

1.4.).

Tale

provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 23 luglio

2021 (cfr. doc. B; consid. 1.6.).

La

Cassa non ha emesso al riguardo un ordine di restituzione, precisando in ogni

caso che “il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo

l’essersi potuti rendere conto del fatto” (cfr. doc. XX; XIX; consid.

1.12.).

Come

esposto sopra, l’emanazione di una decisione di accertamento, ossia che

constata l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti, presuppone che

il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice

che costituisce, annulla o modifica dei diritti.

Le

decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici

(cfr. consid. 2.2.).

Contrariamente

a quanto sembra indicare la Cassa (cfr. doc. XXII; consid. 1.13.), ciò vale

anche quando l’autorità emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr.

consid. 2.2.).

In

concreto i provvedimenti del 15 giugno e del 23 luglio 2021 appena menzionati

risultano essere delle decisioni di accertamento.

In

effetti una decisione che non può modificare con effetto obbligatorio e

direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste

ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione

di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla

decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare

la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la

revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04

del 12 ottobre 2005 consid. 3).

L’amministrazione

poteva così preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate

da aprile 2020 a febbraio 2021 esaminando direttamente se fossero realizzati i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un

ordine di restituzione delle indennità per lavoro ridotto già corrisposte.

Al

riguardo va evidenziato che la sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022 emanata dal

TCA concerne una fattispecie analoga alla presente, e meglio dopo la

concessione di ILR a far tempo dal 26 marzo 2020 è emerso che la società con

sede in Svizzera occupava lavoratori all’estero.

In

quel caso la Cassa competente ha emesso direttamente un ordine di restituzione

delle ILR versate dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, motivandolo con il

fatto che per i dipendenti attivi all’estero non sussisteva il diritto alle

ILR.

Nella

presente evenienza non era, pertanto, necessario emettere una decisione di

accertamento.

In

particolare in casu non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità

distinte, visto che la Cassa, secondo l’art. 39 cpv. 1 LADI, è competente per

verificare l’adempimento del presupposto di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

(“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavo­ro non è

sufficientemente controllabile”).

Inoltre,

giusta l’art. 95 cpv. 2 LADI è la Cassa ad

esigere dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente

riscosse per lavoro ridotto.

Nemmeno

sussistono d’altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria

l’emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quelle

effettivamente emanate il 15 giugno e il 23 luglio 2021.

Più

precisamente nel caso di specie, benché la società ricorrente abbia alle

proprie dipendenze più di cento lavoratori per i quali è stato preannunciato il

lavoro ridotto (cfr. consid. 1.1.), i medesimi non sono toccati personalmente

dalla decisione afferente il diritto o meno a ILR, come invece nei casi

riguardanti lo statuto contributivo che, a seconda se si tratti di salariati o

indipendenti, comporta delle conseguenze dirette per le persone coinvolte. Per

quanto concerne il lavoro ridotto, anche in caso di diniego, i lavoratori hanno

comunque diritto allo stipendio. Al riguardo va osservato che ogni lavoratore

ha il diritto di rifiutare l'indennità per lavoro

ridotto, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a

continuare a versare l'intero salario (cfr. https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/personale/diritto-del-lavoro/aspetti-contrattuali/indennita-per-lavoro-ridotto.html).

In

concreto, perciò, facendo difetto un interesse degno di protezione

all’accertamento dell’inesistenza del diritto alle ILR per il periodo da aprile

2020 a febbraio 2021 in cui le stesse sono state erogate all’insorgente, è a

torto che la Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 23 luglio 2021 relativa al diniego

del diritto a indennità per lavoro ridotto da aprile 2020 a febbraio 2021 va

annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STF C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del

21 maggio 2006; STF C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V 289; STF C 81/01

dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2005.55 del 21 novembre 2005; STCA

38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.2.-2.3.), come chiesto dalla parte

ricorrente (cfr. doc. XXIV; consid. 1.14.).

2.6. Le

sentenze citate dalla parte resistente (cfr. doc. XX; XXII; consid. 1.12.;

1.13.) non consentono di giungere a una conclusione differente.

In

effetti sia la STF 9C_564/2009 del 22 gennaio 2009 che la STF 9C_23/2015 del 17

giugno 2015 concernono l’assicurazione invalidità. La procedura di restituzione

di prestazioni in tre tappe menzionata in tali giudizi - decisione riguardante

il carattere indebito delle prestazioni, decisione di restituzione e se del

caso decisione relativa al condono - nell’AI si giustifica particolarmente,

ritenuto che la soppressione di prestazioni viene principalmente determinata

nel contesto di una revisione ex art. 17 LPGA e che la restituzione di

prestazioni già versate si applica solamente nel caso di violazione del dovere

di informare (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; STF 9C_23/2015 del 17 giugno

2015; STF 9C_678/2012 del 4 gennaio 2012 - citata peraltro nel giudizio della

Corte di giustizia, Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra

ATAS/755/2018 del 3 settembre 2018, concernente la restituzione di “allocations

de retour en emploi”, la cui successiva vertenza relativa al condono,

ATAS/375/2020 del 14 maggio 2020, è stata menzionata dalla Cassa; cfr. doc.

XXII; consid. 1.13.), a differenza che nell’assicurazione disoccupazione dove

vanno restituite le prestazioni a cui da un profilo oggettivo non si aveva

diritto, indipendentemente dal mancato ossequio dell’obbligo di informare (cfr.

DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid.

5.3.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.).

La

STF 9C_564/2009 del 22 gennaio 2009 neppure si riferisce a una situazione in

cui la decisione iniziale (formale o informale) di attribuzione di prestazione

Considerandi

è cresciuta in giudicato, bensì a una decisione di diniego del diritto a

prestazioni dal 1° marzo 2003 emessa dall’UAI su rinvio per accertamenti del

Tribunale cantonale. L’ordine di restituzione delle prestazioni percepite

indebitamente dal 1° marzo al 30 novembre 2003 ha potuto conseguentemente

essere emanato soltanto successivamente.

Le

sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3981/2018 del 18 novembre 2019

e C-3105/2020 del 12 ottobre 2020, relative a un medesimo ricorrente,

concernono sì l’ambito AVS e non l’AI, tuttavia, da un lato, l’oggetto della

vertenza è, nel primo giudizio, il rifiuto del condono di restituire una

rendita di vecchiaia da parte di un erede (le cui decisioni sono state ritenute

nulle dal TF, in quanto in un primo tempo andava deciso in merito all’obbligo

di restituire) e nel secondo giudizio l’ordine di restituzione confermato

dall’amministrazione a seguito della trasmissione degli atti da parte del TAF e

in seguito dal TAF stesso.

Dall’altro,

nelle sentenze in questione la Corte ha esposto la procedura di restituzione in

tre tappe distinte facendo comunque sempre riferimento alle sentenze AI STF

9C_564/2009 del 22 gennaio 2009 che la STF 9C_23/2015 del 17 giugno 2015 di cui

sopra (cfr. C-3981/2018 consid. 5.3.; C-3105/2020 consid. 5.5.).

Infine

la sentenza della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia

del Canton Ginevra ATAS/375/2020 del 14 maggio 2020, menzionata

precedentemente, riguarda il condono di “allocations de retour en emploi”,

previste dal diritto cantonale, percepite a torto. Dalla stessa si evince ad

ogni modo che l’amministrazione in primo luogo aveva emesso una decisione unica

con cui aveva revocato la decisione di attribuzione delle prestazioni e

richiesto la restituzione delle stesse (cfr. pure ATAS/755/2018 del 3 settembre

2018).

2.7

Per

quanto attiene all’obiezione della Cassa di “ingiustificato formalismo”

(cfr. doc. XXVI; consid. 1.15.), giova rilevare che il formalismo eccessivo,

che è una forma particolare di

diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1

CEDU, è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono

predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente

giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di

procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di

assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità

di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le

esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti

formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di

procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa

un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la

realizzazione del diritto materiale o ostacola in modo inammissibile l’accesso

ai tribunali (cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 4.5.; STF 8C_386/2021 del 2 luglio 2021

consid. 5.2.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF

9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62

pag. 189 segg.).

Il

divieto del formalismo eccessivo, essendo quest’ultimo una forma particolare di

diniego di giustizia formale, tutela il cittadino e non specificatamente

l’amministrazione.

Inoltre,

in ogni caso, la realizzazione del

diritto materiale può essere garantita in casu mediante l’emissione di

un ordine di restituzione che consente di ristabilire l’ordine legale dopo la

scoperta di un fatto che avrebbe dovuto essere considerato già inizialmente

(cfr. DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022

consid. 5.3.).

2.8

Considerato

che la decisione su opposizione del 23 luglio 2021 impugnata va annullata (cfr.

consid. 2.5.), la Cassa è invitata a esaminare al più presto se sono ossequiati

i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale e a

emettere, se del caso, un ordine di restituzione delle indennità per lavoro

ridotto di cui la società ricorrente ha beneficiato per il periodo dal mese di

aprile 2020 al mese di febbraio 2021.

Relativamente al termine di

perenzione, l’art. 25 cpv. 2 LPGA, dal 1° gennaio 2021, prevede,

come indicato dalla Cassa (cfr. doc. XX; consid. 1.12.), che il diritto

di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

Fino

al 31 dicembre 2020 il termine relativo

di perenzione era di un anno (cfr. RU 2020 pag. 5137).

Il

termine relativo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in

cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid.

3.2.1

; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF

9C_925/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; DTF 119 V

431.

consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione

dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza

risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una

determinata persona (cfr. DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17).

In

caso di errore dell'amministrazione il termine non decorre, però, dal momento

in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe

dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile

oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi

sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base

all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 9C_290/2021 del 22 ottobre

2021.

consid. 2.2.; STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380

consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid.

2.

). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del

fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. STF 8C_535/2020 del 3

maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2;

DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DLA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Inoltre, per quanto attiene al

termine di esecuzione (Vollstreckung), esso inizia a decorrere solo dopo la

crescita in giudicato della decisione di restituzione. Il termine di

esecuzione per le domande di restituzione delle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione è di cinque anni.

In caso di domanda

condono, tale termine inizia a decorrere dal momento in cui la decisione di

rifiuto è passata in giudicato (cfr. STF 8C_152/2013 del

28.

ottobre 2013 consid. 2.3.; STF C 29/04 del 24 gennaio 2005; STF C 37/04 del 17 settembre 2004, pubblicata in DLA 2005

N. 12 pag. 142; STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012 consid. 2.9.).

2.9

A titolo abbondanziale

giova evidenziare, in primo luogo, che con sentenza 38.2021.78 del 7 marzo

2022, menzionata al consid. 2.5., questa Corte ha stabilito che a ragione la

Cassa competente aveva chiesto la restituzione di indennità per lavoro ridotto

versate a una società dal 26 marzo 2020 al mese di febbraio 2021, poiché il

tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile, dato che la ditta con

sede in Svizzera occupava i lavoratori per i quali erano state chieste le ILR esclusivamente

all’estero. Al consid. 2.8. è stato rilevato:

" Il p.to

B32 della Prassi LADI ILR prevede che non è sufficientemente controllabile il

tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero

per conto di un'azienda con sede in Svizzera (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo al presupposto relativo alla controllabilità

del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va osservato che, come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro e la Cassa

competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro

ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente

corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni

azienda interessata, l’adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare

il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà

delle aziende.

In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un

secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o per sondaggio.

Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio di

compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori

di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il

principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la

SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese.

Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese

da controllare in loco.

Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione della SECO ha

impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse supplementari e al

coinvolgimento di società di revisione esterne, per il controllo dei datori di

lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto

2020.

all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto

in seguito alle misure contro il coronavirus” del 19 giugno 2020 della

Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista Partito socialista

svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;

Quando un’azienda con sede in Svizzera impiega il

proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la stessa da

parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo affidabile che non

vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede, bensì all’estero.

Tutto ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene

che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI ILR sia conforme

agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110 OADI.

Di conseguenza non è sufficientemente controllabile il

tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente

all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a prescindere dal

sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone l’impresa stessa.”

Al riguardo

cfr. pure MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen –

Einen Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus 12/2020 pag. 989, p.to 3.4.4 (“Im

COVID-19-Regime nicht anspruchsberechtigt sind:

-Personen,

die vorwiegend im Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht ausreichend

kontrollierbar ist”).

Va

ad ogni modo rilevato che la società ricorrente ha dichiarato che il dipendente

__________, al beneficio di un contratto di durata indeterminata, a differenza

degli altri lavoratori, è impiegato quale responsabile degli animatori e dei

collaboratori principalmente negli uffici di Lugano (cfr. doc. 1065; 3384-3386;

S).

2.10

Il

TCA osserva, in secondo luogo, in relazione ai contratti di durata determinata

di cui beneficia la maggior parte dei dipendenti dell’insorgente (cfr. doc. C;

E; consid. 1.1.), che ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI la perdita di

lavoro non è computabile se riguarda persone vincolate da un rapporto di lavoro

di durata determinata (cfr. STF C 105/06 del 16 novembre 2006 consid. 2.2.).

Pacifica

risulta la qualifica di contratti di lavoro di durata determinata quando gli

stessi vengono stipulati non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata

(cfr. STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16

novembre 2006).

Per

quanto concerne l’arco di tempo determinante in concreto (aprile 2020 -

febbraio 2021), va però precisato che la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. f, in vigore dal 19 dicembre 2020

(cfr. RU 2020 5821) enuncia che il Consiglio

federale può emanare disposizioni che deroghino alla LADI con riguardo al

diritto all’indennità per lavoro ridotto e al versamento di tale indennità per

le persone di cui all’articolo 33 cpv. 1 lett. e LADI.

L’Ordinanza

sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo

al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione) ha previsto all’art. 4 che “in deroga all’articolo 33

capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è computabile in quanto

concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (…)”,

per il periodo 17 marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020

3569; STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4., pubblicata in DTF

147.

V 359).

Dal

21.

gennaio 2021 il diritto all’ILR è stato nuovamente esteso, segnatamente,

alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr. art. 4

Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 20

gennaio 2021; RS 837.033; RU 2021 16).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 consid. 2.13.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento

dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto

anteriore.

In concreto il ricorso è del 14 settembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.12

Vincente

parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 1'000 a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa

(cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 23

luglio 2021 emessa dalla Cassa CO 1 relativamente al diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione per il periodo dal mese di aprile 2020 al mese di

febbraio 2021 è annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1'000 a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti