Lexipedia

Decisione

38.2021.75

A ragione negato il diritto a ILR. Associazione ex art. 60 segg. CC. Non azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Assimilata a DL di diritto pubblico. Per l'unico dipendente al 50% non vi era un rischio effettivo e immediato di licenziamento

29 novembre 2021Italiano81 min

vengono decisi autonomamente, a condizione che il denaro sia utilizzato in progetti

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2021.75

rs

Lugano

29 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° settembre 2021 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. L’11

settembre 2020 RI 1 - con sede a __________ e che ha lo scopo di “__________”

(cfr. doc. 3/2) - ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto per il periodo 21 settembre 2020 - 1° gennaio 2021 (cfr. doc.

1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 100% per tutta l’azienda, e meglio per l’unico

dipendente dell’Associazione (cfr. doc. 1 pti. 2, 4), dall’altro, che quale

motivo è stato indicato “(…) Non possiamo svolgere le nostre attività di

prevenzione nelle scuole, presso le società sportive e presso gli altri

enti/organizzazioni con cui collaboriamo a causa della situazione venutasi a

creare con il Coronavirus. La situazione non è ancora tale da permetterci di

svolgere le nostre attività, poiché le scuole, le società sportive e gli altri

enti in questo momento stanno riprendendo le attività con molte misure

protettive, tali da impedire loro e di impedirci di

svolgere/pianificare/organizzare le attività di cui ci occupiamo. Di

conseguenza non abbiamo al momento attività da svolgere e nemmeno possiamo

ricevere i finanziamenti per le stesse” (cfr. doc. 4 p.to 2.2.).

1.2. La

Sezione del lavoro, dopo aver esperito degli accertamenti, il 19 novembre 2020,

ha sollevato opposizione in relazione al versamento di indennità per lavoro

ridotto per il periodo dal 21 settembre al 20 dicembre 2020, rilevando:

" (…)

dall’esame della documentazione prodotta il 14 ottobre 2020, risulta che RI 1 è

costituita nella forma di un'associazione e consegue lo scopo di "__________”

(art. 1, Statuto RI 1). ln particolare essa "1. Sostiene attività di

prevenzione e sensibilizzazione, in particolare laddove vengono coinvolti i

giovani quali attori della prevenzione stessa. 2. Organizza, sostiene e

partecipa ad attività di prevenzione e sensibilizzazione, in particolare presso

le scuole, negli ambiti sportivi (società sportive, manifestazioni, ecc.), in

momenti ricreativi (concerti, feste, ...). 3. Promuove e favorisce progetti di

coordinamento delle attività di prevenzione e di sensibilizzazione nelle

scuole, nell'ambito sportivo e in generale nella società (in particolare per i

giovani): a) Autonomamente o in collaborazione con altri enti per le

problematiche della __________, del __________ e __________. b) ln sinergia con

altri enti, organizzazioni, gruppi o privati che si occupano di prevenzione o

di altre attività benefiche per altri aspetti. 4. Fornisce, nel limite delle

proprie competenze e delle proprie possibilità, consulenza di base gratuita a

terzi (scuole, società sportive, ecc.). Questo non implica l'impossibilità di

assumere mandati, che comprendono anche consulenza, i cui costi sono sostenuti

dal richiedente. 5. Opera in altri modi giudicati opportuni dal Comitato

direttivo o dall'Assemblea in accordo (anche implicito) o dal Consiglio di

sorveglianza per il perseguimento dell'obiettivo al punto 1" (art. 3,

Statuto RI 1).

Da quanto precede, segnatamente dallo scopo statutario,

l'Associazione non appare prefiggersi lo svolgimento di attività di natura

commerciale.

Inoltre, le sue principali fonti d'entrata sono costituite da

sussidi pubblici, sussidi privati principalmente da fondazioni e/o donazioni da

parte dei membri dell'associazione (cfr. lettera del 14.10.2020, RI 1), quando

invece la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere costituita dalla vendita di

beni e/o servizi prodotti dall'azienda.

Per stessa ammissione del richiedente, l'Associazione ha operato

negli ultimi anni soprattutto su progetti finanziati dal Dipartimento delle

Istituzioni e dal Dipartimento della Sanità e della Socialità. ln particolare,

questi sussidi pubblici ammontavano a CHF 39'110 e CHF 20'000, da parte del

UFAG - DSS e Dl (tramite il __________rispettivamente, per un totale di CHF 59'110,

a fronte di una massa salariale pari a CHF 50'800 per gli anni 2019-2020 (cfr.

lettera del 14.10.2020, RI 1).

Tenuto conto di quanto precede, non resta che constatare come la

richiedente, pur essendo un datore di lavoro, non possa essere considerata alla

stregua di un'azienda. Inoltre, si nota come non vi sia il rischio imminente e

concreto di licenziamento, poiché la massa salariale appare ampiamente coperta

dai sussidi pubblici. È quindi necessario respingere la richiesta

dell'Associazione. (…)” (Doc. 4)

1.3. Contro

la decisione del 19 novembre 2020 RI 1, tramite il proprio presidente __________,

il 22 novembre 2021, ha interposto opposizione, asserendo segnatamente, in

primo luogo, che non corrisponde al vero che l’Associazione è un ente

sussidiato dal Cantone e/o da altri enti pubblici, visto che riceve dei

finanziamenti unicamente per sostenere determinati progetti che devono essere

prima approvati se corrispondono agli obiettivi del finanziatore. È stato

precisato che negli ultimi anni i progetti dell’Associazione si riferivano

principalmente al __________ e alla __________ che coinvolge i giovani.

L’opponente

ha osservato che assumendo a tempo indeterminato qualcuno - che tra l’altro

aveva difficoltà causa invalidità e ha potuto beneficiare di un reinserimento da

parte dell’AI - si è assunta un rischio aziendale e che non capisce come questo

sforzo possa essere compromesso privandola della possibilità di usufruire a suo

favore del lavoro ridotto in un particolare momento. L’Associazione ha

puntualizzato di non avere, come le aziende che operano nell’ambito dei

cantieri stradali, alcuna garanzia di ricevere i soldi dall’ente pubblico e

quindi deve parimenti assumersi il proprio rischio aziendale.

In

secondo luogo, è stato fatto valere che per il 2020 non erano previsti

finanziamenti da parte del DSS, dato che non si è potuto presentare un

programma realizzabile a causa della situazione pandemica (quelli del 2019

erano vincolati a spese specifiche relative a determinate attività). Solo il __________

si è detto disposto a finanziare al 50% quanto si è potuto fare nel 2020 fino a

una somma massima di fr. 10'000. È stato aggiunto che l’importo versato dal DSS

per il 2019 è stato di fr. 39'110 nell’ambito di un finanziamento per il

periodo 2019-2020 e concerneva unicamente le prestazioni relative alla

realizzazione del progetto in questione e non la massa salariale (cfr. doc. 6).

1.4. Con

decisione su opposizione del 1° settembre 2021 la Sezione del lavoro ha

confermato la decisione del 19 novembre 2020, evidenziando:

" (…)

3. Nel caso in esame, la richiedente risulta essere

un’associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 60 ss CC, sussidiata

tuttavia in misura importante dal settore pubblico e da fondazioni private.

Infatti, come già rilevato in prima istanza, le principali fonti di

finanziamento sono costituite da “sussidi pubblici e/o privati (da parte di

fonazioni …)” e da “donazioni (…) da parte dei membri dell’associazione” (cfr.

scritto 14 ottobre 2020, punto 11), quando invece la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere costituita dalla vendita di

beni e/o servizi prodotti dall’azienda.

Come ammesso dall’opponente inoltre, l’Associazione ha

percepito finanziariamente per i propri progetti da parte del Dipartimento

delle Istituzioni e dal Dipartimento della Sanità e della Socialità, sussidi

che, per sua stessa ammissione, “superano la massa salariale” (cfr.

scritto 14 ottobre 2020, punto 12b) e che in parte includevano proprio “anche

il pagamento del salario del nostro collaboratore” (cfr. contributo UFAG-DSS

2018-2019). In particolare, per il 2020 i sussidi e le donazioni ricevute

ammontavano a CHF 28'633 (cfr. conto economico 2020), a fronte di una massa

salariale pari a CHF 24'000.- (cfr. dichiarazione salari 2020). Inoltre risulta

aver contribuito in modo importante e regolare lo stesso signor __________,

presidente dell’Associazione.

Non di meno, l’Associazione beneficia ogni anno di un

contributo di CHF 10'000.-- da parte della __________ e questo, al contrario di

quanto dichiarato dall’interessata, a prescindere dall’effettiva realizzazione

di un progetto. Infatti, dalla documentazione sottoposta a questo ufficio in

data 10 agosto 2021, emerge che detta fondazione abbia elargito l’annuale

donazione all’Associazione per il 2020 in data 28 gennaio 2020 ed in data 4

giugno 2021 per l’anno corrente, senza che sia stato possibile realizzare alcun

progetto a causa della pandemia.

Tenuto conto di quanto precede, non resta che

constatare come l’Associazione, pur essendo un datore di lavoro, non possa

essere considerata alla stregua di un’azienda. Inoltre, si nota come non vi sia

il rischio imminente e concreto di licenziamento, poiché la massa salariale

appare ampiamente coperta dai sussidi pubblici e da regolari contributi di

privati. (…)” (Doc. 13=A1)

1.5. Contro

la decisione su opposizione del 1° settembre 2021 RI 1 ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:

" 1. La

decisione del 1° settembre 2021 della controparte sia annullata e la loro

opposizione, datata 19.11.2020 (comunicata il 23.11.2020) alla nostra richiesta

di indennità di lavoro ridotto dell'11.09.2020 sia definitivamente respinta.

2. La decisione del 16 aprile 2020 sia definitivamente confermata,

con durata, come da decisione originale, fino al 22.09.2020 (secondo decisioni

parlamentari).

3. Vengano accorpate al presente caso e quindi giudicate anche le

decisioni seguenti:

1. Decisione del 3 settembre 2021 (allegato A6)

2. Decisione del 16 settembre 2021 (allegato A8)

Le opposizioni sollevate siano annullate.

4. Ripetibili di legge e spese (forfettarie) per 3’000, pur

riservandoci di far valere le nostre ragioni in merito per i costi che questa

procedura ci ha effettivamente costato.” (cfr. doc. I pag. 10)

A sostegno delle pretese

ricorsuali l’insorgente ha innanzitutto spiegato l’origine dell’Associazione e

le modalità di finanziamento:

" (…) L'RI 1

è nata nel 2013, a sostegno di una campagna di sensibilizzazione portata avanti

da una scuola cantonale. ln seguito vi è stata una separazione tra la scuola e l’RI

1 e abbiamo potuto continuare le nostre attività autonomamente.

L'RI 1 è da subito stata riconosciuta come ente di pubblica

utilità, poiché si impegna nel sensibilizzare la popolazione, in un'ottica di

prevenzione, sulle problematiche relative alla __________, al __________ e __________

(in generale e in particolare attraverso lo sport), con target principale, ma

non esclusivo, i giovani. Dati gli scopi e il riconoscimento quale ente di

pubblica utilità, abbiamo interesse a fornire i nostri servizi (e, subordinatamente,

beni) in maniera gratuita ai diretti beneficiari. Per far questo facciamo capo,

laddove possibile, a finanziamenti pubblici, che però sono soggetti a precise

leggi e regolamenti, al sostegno di enti (Fondazioni, ecc.), che pure ci danno

dei soldi secondo precise condizioni, nonché a donazioni, pure vincolate ad un

uso conforme ai nostri statuti e alle aspettative dei donatori e che, in ogni

caso, devono essere conformi alle ragioni che ci fanno riconoscere ente di

pubblica utilità. (…)” (Doc. I pag. 2)

La ricorrente ha precisato

che i finanziamenti non sono garantiti e che gli stessi sono versati dietro

mandato, che deve essere approvato secondo leggi precise e copre costi reali

che vanno documentati. La pandemia, però, ha impedito di:

" - Presentare

nuove domande di finanziamento e/o progetti (non solo ad enti pubblici... noi

non abbiamo remore a fornire delle prestazioni a pagamento, anche se data la

natura di quanto proponiamo, preferiamo trovare fonti di finanziamento

alternative).

- Tanto più che, per ragioni dovute all'evoluzione della

"Strategia cantonale di prevenzione della __________ che coinvolge i

giovani" e al nostro (eventuale) ruolo all'interno di essa, avremmo dovuto

rivedere le varie modalità di lavoro e, di riflesso, di finanziamento. Cosa che

non abbiamo potuto fare proprio per le contingenze dovute alla pandemia Covid19

e alle relative limitazioni per le nostre attività (stavamo infatti sviluppando

dei progetti che prevedevano, tra l'altro, l'impiego di persone con qualifiche più

specifiche negli ambiti della prevenzione e proprio il nostro collaboratore

avrebbe dovuto contattarle e incontrarle - proprio nel periodo in cui non si

poteva fare -). (…)” (Doc. I pag. 3)

Riguardo all’unico

dipendente è stato asserito, da una parte, che l’assunzione di una persona -

peraltro in difficoltà a causa di un handicap - al 50% da inizio 2019 è

avvenuta in un’ottica di crescita aziendale, secondo una strategia ben precisa,

che avrebbe dovuto permettere all’Associazione di essere più efficace nella

ricerca di fondi e di non avere costi inutili (cfr. doc. I pag. 4, 9).

Dall’altra, che, siccome la situazione pandemica ha impedito la continuazione

delle attività e del percorso di riorganizzazione iniziato e pianificato, il dipendente

avrebbe potuto essere licenziato. In proposito è stato evidenziato:

" (…) Avremmo

evitato enormi costi dovuti alle necessità amministrative (già a partire

dall'indirizzo più volte errato) e alle contestazioni che contestiamo con il

presente esposto. Ma soprattutto non avremmo avuto nessun costo e nessun

problema. Solo che, ovviamente, ci sembra una soluzione pessima moralmente ed

eticamente e, ci sembrava, evitabile, visto la possibilità di ricorrere

all'indennità di lavoro ridotto. Non comprendiamo la controparte, ma ci

chiediamo chi ci fa fare tutto questo? Perché assumerci un costo evitabile ed

inutile?

A nostro avviso infatti rimane un aspetto essenziale: avessimo

licenziato il dipendente i costi per le assicurazioni sociali sarebbero stati

gli stessi: avrebbe percepito le indennità di disoccupazione. Noi ci avremmo

guadagnato, non dovendo pagare oneri sociali ed evitando tutti i costi

amministrativi dovuti a queste procedure (opposizione, ricorso, e molte altre...).

Precisiamo che se non abbiamo proceduto in tal senso è solamente,

oltre al fatto che sarebbe stato contrario alla nostra politica etica aziendale

nei confronti del personale, poiché avevamo ragione di credere, cosa che

crediamo tuttora, di avere diritto all'indennità per lavoro ridotto. Il fatto

che poi il nostro dipendente, a fine maggio 2021, si è licenziato poiché ha

trovato attività che gli permettono di lavorare e guadagnare (meglio) è

positivo poiché quella di cercare un'occupazione alternativa è una richiesta

fatta alle persone che beneficiano del lavoro ridotto.

Da parte nostra invece sottolineiamo che:

1. È nostra

intenzione mantenere i posti di lavoro che avevamo. Solo che la decisione della

controparte ce lo impedisce (ci ritorneremo in seguito).

2. Non ci fosse

stata questa decisione, avremmo già aperto un concorso per l'assunzione di un

nuovo collaboratore.

3. Abbiamo

investito molto (nuovo ufficio, lontano da persone a rischio come il

precedente, ecc.) per concretizzare queste intenzioni.” (Doc. I pag. 4)

In relazione

all’affermazione della Sezione del lavoro secondo cui non vi sarebbe nessun

rischio di licenziamento considerati i finanziamenti pubblici ricevuti,

l’Associazione ha rilevato:

" (…) non

abbiamo ricevuto finanziamenti pubblici dal DSS per il periodo 2020 e 2021 e

non capiamo come la controparte possa sostenere il contrario e possa

persistere, dopo le nostre precisazioni, in queste interpretazioni non

veritiere.

Nei dettagli:

A4pt3: ln realtà

Fatti

i finanziamenti che abbiamo ricevuto non solo devono essere approvati (dobbiamo

presentare un progetto che venga approvato, quindi vi è pure una certa

concorrenza), ma per percepire il relativo finanziamento dobbiamo presentare un

rapporto che attesti da un lato l'aver effettuato la prestazione, dall'altro

l'aver assunto i relativi costi (fino all'ultimo centesimo). Ci sorprende che

la controparte non ne sia a conoscenza. A maggior ragione ne siamo sorpresi

dopo che avevano accettato la prima richiesta (16.04.2021). Comunque avrebbero

potuto chiedere...

A4pt4: Confermiamo,

con qualche differenza (non 10’000 ma 9’985 fr.), di aver ricevuto un

finanziamento nell'ambito del PIC per il 2020. Per aver ricevuto i 9'985 fr.

dal PIC abbiamo infatti presentato un rapporto che indicava e attestava i costi

sostenuti. Sottolineiamo che queste modalità non sono invenzioni nostre, ma

basate su leggi e regolamenti federali e cantonali (…)” (Doc. I pag. 5)

In seguito è stato

osservato:

" A4pt6

(…) la controparte non ci ha chiesto cosa avevamo sul conto ed è

un'informazione che abbiamo dato spontaneamente e in assoluta buona fede, ma

non per darne interpretazioni contorte.

Quei soldi ci sono e ci hanno permesso di pagare il salario

nonostante la mancanza delle indennità di lavoro ridotto, ma sempre confidando

che poi l'indennità ci sarebbe stata concessa. Non possiamo utilizzare i

soldi che ci vengono dati per determinati scopi per altri scopi. Noi forniamo

servizi (e, in parte minore, beni) che servono alla prevenzione del __________,

della __________ e per __________, per lo più (ma non esclusivamente) in favore

dei giovani e attraverso lo sport. Chi ci paga per questi servizi (e beni) si

aspetta che i soldi siano spesi in quel modo, esattamente come se mi

rivolgessi ad un negoziante versandogli dei soldi per chiedergli di acquistare

delle piastrelle... non accetterei, e nessuno lo accetterebbe, che mi dicesse

che non mi può fornire le piastrelle perché ha usato i miei soldi per

stipendiare degli operai che non hanno potuto lavorare a causa del Covid19 o

delle relative restrizioni (o, peggio ancora, che mi dicesse di averli usati

per pagare l'operaio che non ha potuto venire a mettermi le piastrelle, ma dato

che avrebbe potuto venire, non ci fosse stato il covid, che lo devo pagare

ugualmente).

ln più noi non possiamo utilizzare i fondi pubblici per fini

differenti a quelli per cui ci sono stati versati. Commetteremmo un reato,

utilizzando fondi pubblici per scopi differenti dei quali ci sono stati dati.

(…)”. (Doc. I pag. 6)

Infine l’insorgente ha

dichiarato, da un lato, che la Fondazione Damiano Tamagni non le versa il

proprio contributo condizionandolo a un progetto specifico, ma per progetti che

vengono decisi autonomamente, a condizione che il denaro sia utilizzato in progetti

e/o attività di prevenzione della __________. Dall’altro, che dei fr. 20'000 ricevuti

(fr. 10'000 per il 2021 e fr. 20'000 per il 2020) solo alcune centinaia di franchi

sono stati spesi, il rimanente va però usato per progetti di prevenzione della __________

e non per altri scopi, come il pagamento del salario di persone che non

lavorano. Ciò vale anche per le donazioni da privati (cfr. doc. I pag. 8-9).

1.6. Nella

sua risposta del 12 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 19 ottobre 2021 la

ricorrente ha formulato alcune osservazioni e prodotto della documentazione (cfr.

doc. V; AA1-AA5).

1.8. L’amministrazione, il 25

ottobre 2021, si è riconfermata interamente in quanto espresso nella risposta

di casa del 12 ottobre 2021 (cfr. doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro non abbia riconosciuto all’RI 1 il diritto a indennità per lavoro

ridotto per il suo unico dipendente per il periodo dal 21 settembre al 20

dicembre 2020.

La costante giurisprudenza federale ha, in effetti, stabilito

che è la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre

2019.

consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR

1997.

UV 81 pag. 294).

Questo

Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di

principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo)

emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo

2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27

marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13

ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su

opposizione emessa il 1° settembre 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale

concerne esclusivamente il diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto

dal 21 settembre al 20 dicembre 2020 richiesta con preannuncio dell’11

settembre 2020 (cfr. doc. A1=13; consid. 1.1.).

Per quanto riguarda il

periodo dal 23 marzo al 20 settembre 2020, in relazione al quale la Sezione del

lavoro, dapprima, con decisione del 16 aprile 2020 ha riconosciuto il diritto a

ILR - poi decurtato al 31 agosto 2020 per effetto dell’abrogazione dell’art. 8c

dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione -, in seguito,

il 3 settembre 2020, ha emesso una decisione di riconsiderazione negando il

diritto (cfr. doc. A6), nonché i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e dal

1° aprile al 30 giugno 2020 per i quali l’amministrazione, con decisione del 16

settembre 2021, ha sollevato opposizione (cfr. doc. A8), non sono ancora state

emanate delle decisioni su opposizione.

Pertanto

le richieste ricorsuali relative all’arco di tempo 23 marzo - 31 agosto 2020,

comprendente anche la domanda di estensione fino al 22 settembre 2020,

rispettivamente ai periodi 1° gennaio - 31 marzo 2021 e 1° aprile - 30 giugno

2021.

(cfr. doc. I pag. 10) non sono ricevibili.

Il ricorso per questi

intervalli di tempo è in ogni caso da considerarsi quale opposizione contro le

decisioni del 3 e del 16 settembre 2021.

Gli atti vanno, quindi,

trasmessi alla Sezione del lavoro per pronunciarsi in merito a tali opposizioni.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile

al contratto di lavoro in­dividuale.”

La

clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADIO e 51 OADI si

riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi

economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si

tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non

è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza,

essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno

invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda

e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire

in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto

le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Per

quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e

nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

"

(…)

D36 In genere le aziende di diritto pubblico non

adempiono i

presupposti dell’indennità per

lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.

Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però

escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità

per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro

ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio

aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente

dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi

di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro

perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

è Giurisprudenza

DLA 1995 pag. 176 (La

condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre

alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a

evitare i licenziamenti a breve termine)

(…).

G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del

lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono

adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel

modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

Nella

“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

"

(…)

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare

l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito

delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque

l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di

lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,

perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente

dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le

maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono

coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi

casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità

organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,

garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze

economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,

riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la

convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante

sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio

neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come

le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da

un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).

L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è

il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le

associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono

aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro

sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici

man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun

diritto all’ILR. (…)”

Nella

“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati

introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente

mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27

agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In

quest’ultima la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali

o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

(…)

2.6

Preannunci dei fornitori di prestazioni

pubbliche (datore di

lavoro pubblico, amministrazione pubblica

ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di

lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti

immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della

conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale

rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente

soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi

esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche

non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i

compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.

Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite

connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come

sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è

nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche

e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di

prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro

collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di

questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,

senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve

contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei

fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori

interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.

Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad

esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui

collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman

turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione

sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di

lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano

completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata

dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la

possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i

costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte

contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un

rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro

può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità

delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al

SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di

lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.),

al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e

concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie

ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se

i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il

rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto

all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in

misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna

differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il

diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non

sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure

eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio

federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti

non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né

rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno

2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di

entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti

di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere

chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai

documenti di riferimento.”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo

al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

"

In generale, i singoli e quindi le

organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono

impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro

ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una

cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata

dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di

lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il

lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure

ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si

finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,

biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali

e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto

all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza

dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente

sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto

di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei

dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una

ponderazione degli interessi caso per caso.

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che

si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste

principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita

di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro

di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In

questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata

anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di

altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore

lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e

i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve

essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

Nella

“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30

ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così

modificato il punto 2.6 a:

"

2.6

a Preannuncio di

organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto

alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del

settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non

abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di

lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è

irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status

contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se

sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo

31.

LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il

posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire

lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle

difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate

sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non

esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta

dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

I

p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva

2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19

marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella

Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021

e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del

20.

aprile 2021.

Nella

Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30

giugno 2021 (cfr.

al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:

"

Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

Quest’ultimo

punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a

appena riprodotto.

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del

27.

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020

del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;

STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138.

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid.

3.3

pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00

del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997

ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Nella presente evenienza dalle

carte processuali, in particolare dal suo Statuto del 2 settembre 2013,

aggiornato il 26 gennaio 2019 (cfr. doc. 3/2=AA4), emerge che nel settembre

2013.

è stata costituita RI 1 “tesa al supporto di attività di

sensibilizzazione e di prevenzione negli ambiti del __________, della __________

e __________ (degli stranieri, delle persone con handicap, ecc.), in

particolare attraverso lo sport”.

L’idea

dell’Associazione nasce nell’ambito della “__________” promossa dalla __________

e dai suoi allievi a partire dall’anno scolastico 2009-10 e protrattasi fino al

2016-17 (cfr. doc. 3/2 pag. 1).

La ricorrente è

un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC e persegue fini di utilità

pubblica.

La medesima,

in particolare, organizza, sostiene e partecipa ad attività di prevenzione e

sensibilizzazione, segnatamente presso le scuole, negli ambiti sportivi

(società sportive, manifestazioni, ecc.), in momenti ricreativi (concerti,

feste, …). Inoltre essa promuove e favorisce progetti di coordinamento delle

attività di prevenzione e di sensibilizzazione nelle scuole, nell’ambito

sportivo e in generale nella società (in particolare per i giovani) autonomamente

o in collaborazione con altri enti per le problematiche della __________, del __________

e __________ oppure in sinergia con altri enti, organizzazioni, gruppi o

privati che si occupano di prevenzione o di altre attività benefiche per altri

aspetti (cfr. doc. 3/2 pag. 1).

Di principio

l’attività dell’Associazione è gratuita per scuole e società sportive.

I soci dell’Associazione

si distinguono in soci fondatori (rimangono tali a vita o finché non

dimissionano), soci nominati (possono essere nominati dall’Assemblea, dal

Consiglio o dal Comitato, la durata della nomina è definita nell’atto di nomina

e può essere rinnovata), soci contribuenti, soci collettivi, soci

istituzionali, soci onorari. I soci fondatori, nominati e onorari non pagano

nessuna tassa, essendo soci di diritto. Per gli altri il Comitato emana un

regolamento che può prevedere una tassa annuale, anche differenziata.

Privati che versano un

contributo senza aderire all’Associazione sono considerati simpatizzanti per

l’anno civile. Organizzazioni di qualsiasi genere che sostengono l’Associazione

con un contributo sono considerati sostenitori per l’anno civile (cfr. doc. 3/2

pag. 5).

L’Associazione si

finanzia, oltre che tramite tasse sociali e contributi liberi, per mezzo di

accordi di partenariato e convenzioni, richiesta di sussidi, contributi o

finanziamenti ad enti che sostengono progetti di prevenzione e

sensibilizzazione, attività di raccolta fondi, altri strumenti ritenuti validi

(cfr. doc. 3/2 pag. 1).

In particolare la __________,

con cui RI 1 collabora dalla sua costituzione e di cui il presidente, __________,

è membro del consiglio di fondazione (cfr. doc. I pag. 8), versa annualmente

una somma di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 12/3; 10/2; 3/3; I). Il contributo può

essere utilizzato per progetti decisi autonomamente dall’insorgente, sempre

considerando comunque che le finalità devono corrispondere agli scopi della

Fondazione (cfr. doc. I pag. 8; AA5).

Il Dipartimento della

sanità e della socialità del cantone Ticino (DSS), tramite la Divisione

dell’azione sociale e delle famiglie, il 6 dicembre 2018, esaminata la

richiesta presentata dalla ricorrente il 14 ottobre 2018 intesa a ottenere un

sussidio per il periodo settembre 2018 - agosto 2019 per un progetto di

prevenzione e sensibilizzazione denominato “__________”, ha deciso di versare a

suo favore un contributo di fr. 58'665 (cfr. doc. 3/9).

L’8 aprile 2019 il

Dipartimento delle istituzioni, considerata l’istanza dell’RI 1 del 26 gennaio

2019, con la quale è stata richiesta una partecipazione finanziaria per

l’organizzazione del progetto “Mandato di sensibilizzazione 2019”, come

previsto nell’ambito di promozione “__________” per l’anno 2019, secondo le

modalità indicate nel __________, versione ottobre 2017, ha stanziato un

sussidio massimo di fr. 20'000. E’ stato precisato che il versamento sarebbe

avvenuto in due rate, e meglio la prima di fr. 15'000 immediatamente dopo

l’intimazione della decisione, la seconda, se giustificata, dopo la ricezione e

l’esame del rapporto di attività, comprensivo di un consuntivo dettagliato

(cfr. doc. 3/10).

In effetti dall’Opuscolo “__________”

edito dal __________ e relativo alla __________, nell’ambito della quale è

stata rilevata l’importanza della promozione di comportamenti rispettosi e

della __________, emerge che nel 2017 si è concretizzato il progetto dell’RI 1

relativo a un __________ per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito

sportivo e scolastico, tramite __________ e con il sostegno del __________.

L’offerta

dell’Associazione si rivolge a federazioni, società sportive e raggruppamenti e

prevede segnatamente incontri di sensibilizzazione, attività che coinvolgono i

giovani in prima persona, supporto nella pianificazione di formazioni, in base

alle necessità dell’organizzazione sportiva, offerte formative, consulenza in

caso di problematiche legate alla __________, possibilità di adesione ad

attività e/o campagne di sensibilizzazione e valorizzazione di iniziative di

valenza sociale, educativa e/o for; __________).

Il 16 dicembre 2020 il

Consiglio di Stato, preso atto del progetto di “Sensibilizzazione 2020”

presentato il 28 ottobre 2019 e dell’offerta dell’RI 1 del 30 novembre 2020, ha

assegnato all’Associazione il mandato nell’ambito di promozione “__________,

ossia il Programma __________ 2018-2021, per l’organizzazione di incontri per

il 2020 per un importo di fr. 9'985.--, “rilevato che l’ente nonostante il

periodo dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus influenzale

COVID-19 abbia continuato con i lavori di preparazione adattando le modalità di

lavoro alle disposizioni cantonali” (cfr. doc. 12/5).

Nell’agosto 2019

l’Associazione ha concluso con __________ un contratto di lavoro quale

collaboratore organizzativo al 50% con un salario di fr. 24'000 lordi annui.

Per quanto concerne la durata è stato previsto quanto segue:

" Data di

inizio: 01.09.2019 – Data di termine: 28.02.2020

Prolungamento automatico (*): fino al

31.12.2020

(*) Il contratto potrà essere disdetto da

entrambe le parti entro il 31 gennaio 2020 (alla scadenza 28.02.2020), entro il

28.02.2020

per il 31.03.2020; entro il 01 giugno 2020 per il 30 giugno 2020.

Nel mese di novembre 2020 sarà concordato un

ulteriore eventuale contratto. Altrimenti il rapporto di lavoro si estinguerà

il 31.12.2020.” (Doc. 3/7)

Dal contratto emerge,

altresì, che “è riconosciuto il diritto di RI 1 di chiudere il rapporto di

lavoro in qualsiasi momento qualora l’associazione sia impossibilitata a far

fronte ai costi per ragioni indipendenti dalla sua volontà, in particolare se i

finanziatori dovessero venire meno ai loro impegni o non dovessero assumersi

gli impegni previsti” (cfr. doc. 3/7).

Il 31 maggio 2021 __________

ha disdetto il rapporto lavorativo a partire da quella data, “__________”

dell’Associazione (cfr. doc. 12/6).

Al riguardo la ricorrente

ha precisato che il dipendente aveva reperito attività più redditizie e che “lo

comprendiamo e per questo abbiamo accettato le dimissioni in tempi immediati

anche se non era nelle nostre intenzioni rinunciare alla sua collaborazione”

(cfr. doc. 10).

RI

1, l’11 settembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto per il periodo 21 settembre - 1° gennaio 2021 per l’unico

dipendente, con una perdita di lavoro probabile del 100%, non potendo svolgere

le attività di prevenzione nelle scuole, presso le società sportive e presso

gli altri enti/organizzazioni con cui collaborano a causa della situazione

venutasi a creare con il Coronavirus (cfr. doc.1; consid. 1.1.).

Il 14 ottobre 2020 la

ricorrente, in proposito, ha asserito:

" Noi

svolgiamo attività di sensibilizzazione che implicano un’interazione diretta

con i giovani e le misure di prevenzione del Coronavirus attualmente in vigore

non ci permettono di svolgere le varie attività in sicurezza. Per quanto

riguarda le scuole e società sportive, essendo noi a conoscenza della loro

situazione e delle misure che hanno intrapreso (piani di protezione, ecc.)

abbiamo interrotto anche la pianificazione delle attività (in particolare con

scuole e società sportive). Stavamo pensando di poterle riprendere, anche se

l’evoluzione attuale della pandemia ci pone parecchi interrogativi.” (Doc. 2/1)

La Sezione del lavoro,

dopo aver esperito degli accertamenti, il 19 novembre 2020, ha sollevato

opposizione in relazione al versamento di indennità per lavoro ridotto dal 21

settembre al 20 dicembre 2020 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’RI 1 il 22 novembre 2020 (cfr. doc. 6; consid. 1.3.), l’amministrazione,

il 1° settembre 2021, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha

confermato il proprio provvedimento del 19 novembre 2020, rilevando, da una

parte, che l’Associazione, pur essendo un datore di lavoro, non può essere

considerata alla stregua di un’azienda. Dall’altra, che non vi è il rischio

imminente e concreto di licenziamento, poiché la massa salariale appare

ampiamente coperta dai sussidi pubblici e da regolari contributi di privati

(cfr. doc. 13=A1; consid. 1.4.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020

il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

L’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le

grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti,

salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e

civili.

Giusta

l’art. 6 cpv. 2 e 3:

" 2 Per le manifestazioni con oltre 300

visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4

capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in

piedi o a sedere con un massimo di 300 persone.

3.

Per le manifestazioni

private, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture

accessibili al pubblico o i cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si

applica unicamente l’articolo 3. Se non è possibile rispettare il

distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è

tenuto a trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo

l’articolo 5 capoverso 2.”

Il 2 settembre 2020, con

effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al

cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000

visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di

un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo

alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe

professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una

lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre

prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).

L’art. 6 cpv. 1 è stato

modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È

vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo

vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della

loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.

L’art. 6d cpv. 1 ha

vietato le attività presenziali negli istituti di formazione, ad eccezione

delle scuole dell’obbligo e delle scuole del livello secondario II, delle attività

didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e

per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto e delle

lezioni individuali.

Inoltre è stato inserito

l’art. 6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce

(cfr. RU 2020 4503):

" 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli

allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e

all’aperto:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad

eccezione delle competizioni;

b. le

attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino

a 15 persone a partire dai 16 anni:

1.

in

locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è

mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso

della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul

distanziamento e limitazioni della capienza,

2.

all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è

mantenuta la distanza obbligatoria;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di

una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15

persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega prevalentemente professionistica.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.”

Al riguardo cfr. pure la

Risoluzione 5692 emanata dal Consiglio di Stato l’8 novembre 2020 e la Risoluzione

5696.

del 10 novembre 2020 che, tra l’altro, hanno vietato, da un lato, gli

assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze

pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella

stessa economia domestica. Dall’altro, lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche e private con più di 5 partecipanti, ad eccezione delle assemblee

degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le

assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che

restano ammissibili come da disposizioni federali.

L’11 dicembre 2020 è stato

proibito lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr.

art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).

Il nuovo tenore dell’art.

6e cpv. 1 è invece il seguente:

"

1.

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti,

segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili

al pubblico e all’aperto:

b. le

attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino

a 5 persone a partire dai 16 anni:

L’art. 6e cpv. 1

dell’Ordinanza è stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22

dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5813):

" Nel

settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le

competizioni sono vietate;

b. le

attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate;”

Dal 18 gennaio 2021 alle

manifestazioni nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private)

potevano partecipare al massimo cinque persone. Non vigeva l’obbligo di

elaborare e attuare un piano di protezione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza COVID-19

situazione particolare, modifica del 13 gennaio 2021; RU 2021 7).

Con la modifica del 24

febbraio 2021 è stato ribadito che lo svolgimento di manifestazioni restava

vietato, salvo alcune eccezioni. Dal 1° marzo 2021, in ogni caso, il numero di

partecipanti alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici

(manifestazioni private) era di al massimo 5 persone nei luoghi chiusi e al

massimo 15 persone nelle aree esterne (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19

situazione particolare; RU 2021 110).

L’art. 6e prevede quanto

segue:

" 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le

attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di

sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o

membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti

individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a

composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico

soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni

possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.”

(cfr. RU 2021 110: modifica del 24 febbraio 2021)

Il 14 aprile 2021 sono stati

modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021

l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di

manifestazioni con più di 15 partecipanti non vigeva per le manifestazioni nel

settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f

capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di

pubblico in luoghi chiusi erano ammesse come pubblico (visitatori) al massimo

50.

persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Poteva essere occupato al

massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021

213).

Secondo l’art. 6e in

vigore dal 19 aprile 2021:

" 1

Sono ammesse le seguenti attività sportive:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le

attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:

1.

all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza

obbligatoria,

2.

in

luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1

numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta

la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale

se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti

più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di

contatto secondo l’articolo 5;

c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:

1.

che

sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di

Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una

federazione sportiva nazionale, e

2.

che

si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di

competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico

soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni

possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)

Dal 27 maggio 2021 lo

svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti era vietato. Questa

restrizione non vigeva per le grandi manifestazioni secondo l’articolo 6a (“le

manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti

(grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se l’autorità

cantonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione per lo

svolgimento”) e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo

l’articolo 6bquater (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione

particolare, modifica del 26 maggio 2021; RU 2021 297).

Con effetto dal 31 maggio 2021

giusta l’art. 6 cpv. 1 lo svolgimento di manifestazioni con più di 50

partecipanti era vietato. Tale restrizione non sussisteva per le manifestazioni

nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2

lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera a. Per le manifestazioni in presenza di

pubblico, il numero di spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al

chiuso e da 100 a 300 all’aperto. La capienza massima dei locali è stata

stabilita alla metà e non più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6;

Il cpv. 2 enunciava “le

manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che

non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al

massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone nelle aree

esterne. (…)”.

L’art.

6e è stato così modificato:

" 1

Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di

attività sportive, incluse le competizioni:

a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;

b. gli

atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o

regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali

di una federazione sportiva nazionale;

c. i membri

delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o

semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello

professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due

sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega

dellʼaltro sesso.

2.

Allo svolgimento di attività sportive da parte di

persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

a. le

attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;

b. allʼaperto

deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza

obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al

rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di

contatto;

c. in

luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui

allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina

facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le

deroghe seguenti:

1.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:

– è

necessario per lʼesercizio dellʼattività, e

– gli

spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero

3.1quater lettere a e b,

2.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della

distanza obbligatoria se:

– lo

sport praticato presuppone il contatto fisico

– è

svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e

– gli

spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero

3.1quater lettera c,

3.

devono essere registrati i dati di contatto.

3.

Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2,

per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano

di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio

2021)

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26

giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU

2021.

379).

2.7

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dall’RI 1 l’11

settembre 2020 il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia

la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

Nel

caso di specie, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc-A1; consid. 1.4.),

non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del

termine (cfr. STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64

dell’8 novembre 2021 consid. 2.8.).

In

effetti RI 1 è un’associazione ai sensi degli art. 60 CC e segg. il cui scopo è

supportare le attività di prevenzione del __________, della __________ e __________

in particolare a favore dei giovani e attraverso lo sport (cfr.

consid. 2.5.).

I

lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non

sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto,

ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il

diritto alla riscossione previste dall’art. 31 LADI e se vi sia il rischio che

il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto le associazioni

private, dal profilo del diritto o meno all’indennità per lavoro ridotto, sono

assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico (cfr. consid. 2.3.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che le aziende pubbliche o

che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle

indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una

parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a

breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr.

art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda,

se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di

dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita

di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32

cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362; STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021

consid. 5.5.).

Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che

il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux

employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362

consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas

de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de

mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un

licenciement à brève échéance.”.

Il Consiglio

federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno

del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale

Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di

centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e

nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto

al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità

per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di

parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale.

Il

Consiglio federale ha osservato:

" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti

di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo

temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.

Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e

le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del

coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di

fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite

a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio

immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto

all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi

salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la

questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di

evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i

dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi

all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere

soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che

forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal

diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio

concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.

Come accennato nella mozione, gli enti pubblici

(Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad

esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni,

accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto

privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune

all'altro.

Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi

diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando

un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il

posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio

di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le

collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può

concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone.

Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione

dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.

Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni

individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi

né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è

sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi

d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto

nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di

lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se

sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore

è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure

no.” (cfr.

Questo

Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute

incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico

ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in

quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto

che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

È

invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità

doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero

stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers

arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag.

181.

- 209 (193)).

La

medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31

e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto

pubblico.

Il

TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio

2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che

non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

Per

l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve

termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio

aziendale.

Con sentenza 38.2021.35

del 4 ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del

lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità

per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In

effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono

mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per

i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.

Va,

altresì, evidenziato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto

2.3.8

ha sottolineato che:

"

In quanto strumento

dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di

garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la

diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di

fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

Tale

principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021

del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella

Raccolta ufficiale.

2.8

In concreto il contratto di

lavoro agli atti del 22 agosto 2019 tra RI 1 ed __________ è stato concluso per

il periodo 1° settembre 2019 - 28 febbraio 2020, prevedendo un prolungamento

automatico fino al 31 dicembre 2020, come pure la possibilità di disdire il

contratto da entrambe le parti entro il 31 gennaio 2020 per la scadenza del 28

febbraio 2020, entro il 28 febbraio 2020 per il 31 marzo 2020 ed entro il 1°

giugno 2020 per il 30 giugno 2020.

E’ stato, inoltre,

precisato, da un lato, che “nel mese di novembre 2020 sarà concordato un

ulteriore eventuale contratto. Altrimenti il rapporto di lavoro si estinguerà

il 31.12.2020”, dall’altro, che “è riconosciuto il diritto di RI 1 di

chiudere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento qualora l’associazione sia

impossibilitata a far fronte ai costi per ragioni indipendenti dalla sua

volontà, in particolare se i finanziatori dovessero venire meno ai loro impegni

o non dovessero assumersi gli impegni previsti” (cfr. doc. 3/7).

Dalla disdetta inoltrata

dal dipendente il 31 maggio 2021 (cfr. doc. 12/6) si evince che per il lasso di

tempo successivo al 31 dicembre 2020 è stato stipulato un nuovo contratto di

impiego.

Nel Formulario di

preannuncio di lavoro ridotto dell’11 settembre 2020 l’Associazione ha indicato

che il contratto di lavoro dell’unico dipendente era di durata indeterminata.

A quel momento era in

vigore il contratto del 22 agosto 2019.

Effettivamente, benché

fosse stato concluso per un periodo specifico, settembre 2019 - febbraio 2020,

con rinnovo automatico fino al 31 dicembre 2020, tale contratto è da

considerarsi di durata indeterminata.

I

contratti di lavoro vanno, infatti, qualificati di durata determinata quando

gli stessi vengono stipulati non prevedendo alcuna clausola di disdetta

anticipata (cfr. STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06

del 16 novembre 2006).

In casu, per contro,

l’Associazione e __________, nell’agosto 2019, hanno concordato delle

possibilità di disdetta anticipata, per cui non si tratta di un contratto di

durata determinata.

Per

completezza, a quest’ultimo riguardo giova evidenziare - benché la questione

sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI, art.

81.

cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) - che

ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI la perdita di lavoro non è computabile

se riguarda persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata

(cfr. consid. 2.1.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006 consid. 2.2.).

E’

vero che la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art.

17.

cpv. 1 lett. f, in vigore dal 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), enuncia

che il Consiglio federale può emanare

disposizioni che deroghino alla LADI con riguardo al diritto all’indennità per

lavoro ridotto e al versamento di tale indennità per le persone di cui

all’articolo 33 cpv. 1 lett. e LADI.

E’

altrettanto vero, però, che l’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) ha sì previsto

all’art. 4 che “in deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una

perdita di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un

rapporto di lavoro di durata determinata (…)”, tuttavia unicamente per il

periodo 17 marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; STF

8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale).

Dal

21.

gennaio 2021 il diritto all’ILR è stato nuovamente esteso, segnatamente,

alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata se i

provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa

dell’attività in azienda (cfr. art. 4 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro

la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).

2.9

Tutto ben considerato, questa

Corte ritiene, ad ogni modo, che nel caso di specie non sia ossequiata l’ultima

parte del presupposto di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), e meglio “è

presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.; 2.7.).

In effetti RI 1, attiva

dal 2013 nell’ambito della sensibilizzazione della popolazione (soprattutto

giovane) in un’ottica di __________ (cfr. consid. 2.5.), nel periodo

determinante settembre - dicembre 2020, aveva come unico dipendente __________.

Il suo grado di occupazione non era del 100%, bensì del 50% e la sua

retribuzione ammontava a fr. 24'000.-- lordi annui (cfr. consid. 2.5.).

Il suo compito era di

organizzare le attività di sensibilizzazione dell’Associazione, segnatamente

nell’ambito dei mandati __________ (__________ 2018-2021) e della __________

(cfr. doc. 3/7).

Al riguardo è utile

rilevare che, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), il 16 dicembre 2020 il

Consiglio di Stato, preso atto in particolare dell’offerta dell’RI 1 del 30

novembre 2020, ha assegnato all’Associazione un mandato nell’ambito di

promozione “__________” del __________ per un importo di fr. 9'985.--, rilevando

che la medesima, nonostante il periodo dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione del coronavirus, ha continuato con i lavori di preparazione

adattando le modalità di lavoro alle disposizioni cantonali (cfr. doc. 12/5).

Al collaboratore è peraltro

sempre stato versato il salario intero facendo anche ricorso a delle riserve

(cfr. doc. 8; 10; I pag. 9 p.to 5). In proposito va osservato che la disponibilità

finanziaria dell’insorgente alla fine del 2019 era di circa fr. 41'000, alla

fine del 2020 di circa fr. 31'000 e nel luglio 2021 di fr. 11'877.31 (cfr. doc.

10)

Il TCA non ignora, da una

parte, che il 14 ottobre 2020 la ricorrente, alla domanda della Sezione del

lavoro del 30 settembre 2020 relativa alle conseguenze immediate per il personale

dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non le fossero concesse

(cfr. doc. 2 quesito n. 10), ha risposto che “dovremmo valutare il

licenziamento in quanto non possiamo permetterci dei costi che non potremmo

coprire” (cfr. doc. 3/1).

Dall’altra, che nel

ricorso ha puntualizzato che il dipendente avrebbe potuto essere licenziato

(cfr. doc. I pag. 4). Si tratta, tuttavia, di osservazioni ipotetiche.

Quando l’Associazione si è

espressa, il 29 luglio 2021, in riferimento alla disdetta del rapporto di

impiego del 31 maggio 2021 da parte di __________, ha invece chiaramente affermato

di aver accettato le dimissioni in tempi immediati avendo il medesimo reperito

un’attività più redditizia “anche se non era nelle nostre intenzioni

rinunciare alla sua collaborazione” e di voler comunque mantenere un

dipendente (cfr. doc. 10).

Alla luce di questi

elementi occorre concludere che in concreto non sussisteva per l’unico

dipendente al 50% della ricorrente - che beneficia, a prescindere dai

finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti (cfr. doc. 6; I), di tasse

sociali e contributi, come dalla __________ - (cfr. consid. 2.5.) - un effettivo

e immediato rischio di licenziamento (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18

maggio 2021; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021).

Lo

scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è d’altronde quello di garantire

l’esistenza dell’esercizio o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di

evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3,

già citata al consid. 2.7.).

2.10

Nel ricorso è stato indicato

che “restiamo a disposizione per fornire ulteriori delucidazioni o elementi

di prova che il lodevole Tribunale dovesse ritenere utile richiederci”

(cfr. doc. I pag. 10).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid.

2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_495/2020 del 6

gennaio 2021 consid. 2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio

2020.

consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020

consid. 4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata

in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF

125.

V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020

consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente

non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né

una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare “a

disposizione per fornire ulteriori delucidazioni o elementi di prova che il

lodevole Tribunale dovesse ritenere utile richiederci” (cfr. doc. I pag. 10).

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio

2021.

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012

del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Nel caso di

specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di

emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della

parte ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza si

prescinde dal sentire l’insorgente.

2.11

Da

tutto quanto esposto discende che a ragione la Sezione del lavoro ha negato il

diritto a indennità per lavoro ridotto all’RI 1 per il periodo 21 settembre -

20.

dicembre 2020.

La

decisione su opposizione del 1° settembre 2021 deve, pertanto, essere

confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 20 settembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid.

2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

2.13

Infine, per quanto attiene

alla richiesta di ripetibili e spese per fr. 3'000 (cfr. doc. I pag. 10), giova

osservare, che la ricorrente non è parte vittoriosa, per cui non può comunque

entrare in considerazione l’esame dei presupposti per riconoscere

eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata il diritto a ottenere

un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta, e meglio la causa

deve essere complessa, gli interessi in gioco importanti, il lavoro svolto deve

aver impedito notevolmente l'attività professionale o aver comportato una perdita

di guadagno e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid. 7.2.; STF

9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STF 9C_340/2012 dell’8 giugno 2012;

STF 9G_2/2012 del 26 luglio 2012; STFA C 3/04 del 25 aprile 2005; STF C 152/03

del 25 giugno 2004; STF B 119/03 del 10 dicembre 2004; DTF 110 V 81 consid. 7;

DTF 110 V 132).

In proposito cfr. pure

STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.10.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2. Gli atti vanno trasmessi

alla Sezione del lavoro per pronunciarsi in merito all’opposizione contro le

decisioni del 3 e del 16 settembre 2021.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti