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Decisione

38.2021.77

Negate ILR a società attiva nella posa d'acciaio d'armatura. Per alcuni cantieri perdita lavoro non computabile (ritardi dovuti a opposizioni e cambiamenti progetto = normale rischo aziendale). Un committente attesta ritardo connesso a pandemia (per cui computabile). Rinvio per accertamenti

11 aprile 2022Italiano76 min

sono ritardati per cause non imputabili alla pandemia o ad altre cause straordinarie. Il cantiere "__________"

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.77

rs

Lugano

11 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 agosto 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

16 marzo 2021 la RI 1 di __________, il cui scopo sociale è la posa di ferro tondo per

cemento armato e lavori dell'edilizia (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), ha

inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il

periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto

colpisce tutta l’azienda, e meglio 30 dipendenti e che la perdita di lavoro

probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo

è stato indicato che “attualmente molti dei cantieri (clienti) per cui

dovremmo effettuare la posa dell’acciaio d’armatura hanno ritardato e

posticipato l’inizio dei lavori a causa del COVID, di conseguenza i lavori da

noi acquisiti e previsti per l’inizio del 2021 verranno posticipati dopo la

metà del 2021” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

1.2. Il 2 aprile 2021 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1° aprile - 15 settembre

2021, rilevando:

" (…)

3. Nel caso in esame, si osserva come in

data 16.03.2021,

l'azienda sostenga quanto segue:

"attualmente

molti dei cantieri (clienti) per cui dovremmo effettuare la posa dell'acciaio

d'armatura hanno ritardato e posticipato l'inizio dei lavori a causa del

COVID [...]".

Fatti

I documenti consegnati dall'azienda in data 26.03.2021, espongono

tre cantieri soggetti a ritardi. Solo il cantiere della __________, ritardato

almeno due volte, è posticipato a causa

della pandemia. Tuttavia sia il cantiere "__________"

a __________ che il cantiere di "__________"

sono ritardati per cause non imputabili alla pandemia o ad altre cause straordinarie. Il cantiere "__________"

è ritardato "[...]

a causa di cambiamenti di progetto", una

motivazione non computabile in quanto

differimento voluto dal committente. Egual

analogia per il cantiere "__________" il

cui ritardo è dovuto a "[...] inizio lavori posticipato in data da

definire a causa opposizioni (al progetto) al Consiglio di Stato." un motivo non rientrante nella sfera

del normale rischio aziendale di un'impresa operante nel settore dell'edilizia.

(…)” (Doc. 4)

1.3. La RI 1, il 22 aprile 2021,

ha interposto opposizione contro la decisione del 2 aprile 2021, facendo

valere:

" (…) Il

vostro rifiuto è motivato con il rischio imprenditoriale che ogni azienda è

tenuta a mettere in preventivo.

La situazione attuale è però decisamente straordinaria e condizionata

dalla situazione pandemica, che aggiunge uno stato diffuso di incertezza al

normale rischio imprenditoriale.

Gli investitori sono timorosi, gli acquirenti sono preoccupati

posticipando gli investimenti a quando la situazione economica sarà meno

preoccupante e più stabile, i cantieri procedono con una lentezza, del tutto

inusuale e straordinaria, che non conoscevamo prima della pandemia COVID 19.

Oltre a questo, nei cantieri manca personale perché positivo al

virus o in quarantena e questo condiziona negativamente il ritmo di lavoro, che

rallenta inevitabilmente senza che si possa sperare, nell'immediato, ad una

accelerazione per tornare ai ritmi pre Covid.

È un rallentamento generalizzato, sia pratico che di

approccio, mai vissuto prima, che non ha nulla a che vedere con il rischio

imprenditoriale Dalle ns evidenze, infatti, ci risulta che circa 190 imprese di

costruzioni ticinesi abbiano inoltrato la richiesta di indennità lavoro ridotto

Questo fa sì che la situazione inusuale e straordinaria in corso già deve

essere ritenuta a priori un fatto notorio, sulla base del quale la richiesta di

lavoro ridotto presentata era ed e da accogliere.

Vi è anche l'oggettiva incapacità di preventivare a lungo termine

i lavori che ci vengono assegnati. Il ns operato infatti è legato all’andamento

del cantiere e al lavoro svolto dagli operatori che prima di noi entrano in

cantiere. Molto spesso non è facile stimare la ns data d’ingresso in cantiere,

e la maggior parte delle volte la pianificazione del ns operato è poco più che

giornaliera, in base alle richieste della committenza. Non è pertanto semplice

ottenere delle dichiarazioni di conferma di ritardo nei lavori dai vari

committenti, tenuto conto che si registrano ritardi generali legati alle misure

di contenimento, alle assenze per positività al COVID 19 ed alle quarantene.

La nostra richiesta è già stata motivata con attestazioni di

alcuni cantieri specifici. Si trattava solo di esempi.

A comprova ulteriore della situazione sopra descritta, si

producono In allegato altre tre dichiarazioni, di ritardo e/o slittamento

inizio lavori, per altrettanti cantieri, le quali confermano che la causa è

direttamente ed esclusivamente legata ai molteplici effetti (straordinari)

della pandemia in corso. (…)” (Doc. 6)

1.4. Dopo aver esperito specifici

accertamenti (cfr. doc. 7; 8), la Sezione del lavoro, con decisione su

opposizione del 22 luglio 2021, ha confermato il provvedimento del 2 aprile

2021 (cfr. doc. 9).

1.5. Il 23 agosto 2021 la Sezione

del lavoro ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale ha

annullato e sostituito la decisione su opposizione del 22 luglio 2021, in

quanto:

" (…)

2.

Si constata che, per una svista, la

decisione impugnata sollevava opposizione per un periodo più lungo rispetto a

quanto richiesto con il preannuncio del 16 marzo 2021, che nel frattempo

l’azienda ha presentato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo

successivo al 30 giugno 2021 e che la svista non è stata corretta nella

decisione su opposizione del 22 luglio 2021.

Il termine per impugnare la decisione su

opposizione del 22 luglio 2021 ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2021 per

effetto della sospensione dei termini di cui all’art. 38 LPGA e giungerà a

scadenza il 14 settembre 2021 e l’azienda, avvertita della svista, non ha

impugnato la predetta decisione.

Durante il decorso del termine per

ricorrere l’amministrazione può revocare una decisione non impugnata senza

soggiacere a particolari condizioni (cfr. al riguardo DTF 129 V 110, consid.

1.2.1. e riferimenti ivi citati).

Visto quanto precede, non essendo possibile

il sovrapporsi di più decisioni riguardanti il medesimo periodo di lavoro ridotto,

la decisione del 2 aprile 2021 deve essere modificata nel senso che il periodo

di lavoro ridotto oggetto di opposizione è quello dal 1° aprile 2021 al 30 giugno

2021, di conseguenza anche la decisione su opposizione del 22 luglio 2021 deve

essere annullata e sostituita dalla presente decisione.” (Doc. B pag. 3)

Con la decisione su

opposizione del 23 agosto 2021 l’amministrazione ha modificato la decisione del

2 aprile 2021 nel senso che ha sollevato opposizione per il periodo di lavoro

ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021, ritenendo che la perdita di lavoro non

sia computabile. La Sezione del lavoro in proposito ha indicato:

" (…)

5.

Nel caso concreto, l'azienda, che ha motivato la

domanda di lavoro ridotto adducendo ritardi e posticipi

nel settore dell'edilizia (cfr. infra consid. 1), ha

prodotto la documentazione richiesta dall'UG,

sia con scritto del 26 marzo 2021 che

con opposizione del 22 aprile 2021.

L'indennità per lavoro ridotto

può essere versata solamente se la perdita di lavoro è straordinaria al punto da non

risultare usuale nel

ramo, nell'azienda o nella

professione. Nel settore della costruzione,

sono usuali le fluttuazioni delle

ordinazioni nel corso dell'anno, come pure il rinvio dei termini su richiesta del committente, o per altre ragioni indipendenti dalla volontà

dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei

lavori. Pertanto, la conseguente perdita di

lavoro all'interno dell'azienda è

usuale e non computabile. Questa prassi

vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando

la possibilità dì dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o

non sussiste più e si applica per analogia anche ai rami accessori dell'edilizia (cfr. sentenza TF C 237/06 del

6 marzo 2007, consid. 2 e 3). Sono

altresì ritenute usuali nel settore in esame il ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuti all'insolvibilità del committente o alla procedura

di opposizione pendente, nonché le interruzioni dei lavori in seguito a malattia

del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge

in Svizzera in ritardo (cfr. Prassi LADI ILR,

D6). Pure la dilazione delle decisioni di delibera

di opere di probabile

acquisizione, la diminuzione e il rallentamento delle delibere di opere pubbliche è

stata assimilata alla giurisprudenza federale citata (cfr. Tribunale

cantonale delle assicurazioni, inc. 38.2008.9 del 29 aprile 2008, consid. 2.5 e

riferimenti

lvi citati).

In sede di opposizione l'azienda ha dichiarato che i documenti presentati con

il preannuncio di lavoro ridotto relativi a

tre diversi cantieri erano "solo esempi', e

ha allegato dunque ulteriori

"[...]

tre dichiarazioni, di ritardo

e/o slittamento inizio lavori, per altrettanti cantieri,

le quali confermano che la causa è direttamente

ed esclusivamente legata ai molteplici effetti (straordinari) della pandemia in

corso". Dietro esplicita richiesta dell'UG, l'opponente

ha comunicato in data 27 maggio 2021, di essere attualmente attiva su 24 cantieri: nove "non partono/posticipatl',

e 15 "in corso". L'azienda è dunque attiva con i propri dipendenti

in più della metà dei cantieri per cui ha ricevuto un subappalto.

Si rileva in primo luogo che il numero dei contratti

di subappalto trasmessi all'UG non corrisponde ai cantieri annunciati

che avrebbero subito ritardi e rinvii: agli

atti vi sono tre contratti, peraltro tutti sottoscritti

posteriormente all'inoltro del preannuncio

di lavoro ridotto

del 16 marzo

2021, mentre, come

visto, i cantieri

su cui l'azienda sarebbe attiva sono molti di

più.

Nel caso di specie, le

motivazioni addotte dalla società circa il ritardo

occorso sui cantieri, non risultano essere inusuali in ambito edilizio. Infatti, a ben vedere,

unicamente per il cantiere "__________"

vi è la certezza che il ritardo è

dovuto alla pandemia in quanto così comunicato dalla __________. Come già rilevato con

decisione del 2 aprile 2021, i cantieri "__________"

a __________ e "__________"

hanno subito ritardi per

cause non imputabili alla pandemia o altre

cause straordinarie,

segnatamente a causa di un differimento imputabile

al committente

e da una procedura di opposizione edilizia

pendente al Consiglio

di Stato, e per questo la perdita di lavoro non è computabile

(cfr. sentenza TF C 237/06 del 6

marzo 2007, consid. 2 e 3).

Per quanto

attiene ai cantieri "__________" e "__________", si

osserva che l'azienda,

oltre a non produrre il relativo contratto di subappalto, non ha

addotto alcun elemento

oggettivo o soggettivo atto a corroborare il fatto che i ritardi

siano da attribuirsi alla situazione pandemica attuale e non a fluttuazioni

usuali nel ramo,

nell'azienda o nella professione. Alla

medesima conclusione

si giunge per quanto riguarda il cantiere "__________":

se è vero che l'arch. __________ nello

scritto del 14 aprile

2021, accluso

all'opposizione, conferma

un ritardo

di tre mesi; lo

stesso afferma subito dopo che sono "da poco iniziati i lavori, la perdita di lavoro non è dunque

computabile. Medesimo discorso vale per i

cantieri "__________" a __________, "__________" a __________

e "__________" a __________: se è infatti confermato un ritardo rispetto

all'inizio originariamente programmato (gennaio, rispettivamente

ottobre), dalle lettere firmate dalla

Direzione lavori

emerge come suddetti cantieri siano ripartiti proprio in questi mesi.

Abbondanzialmente si osserva che la documentazione prodotta

in sede di opposizione, che dovrebbe dimostrare

la connessione

diretta tra la pandemia

dovuta a COVID-19 e il ritardo nei cantieri ivi indicati, contiene invece riferimenti del tutto generici alla

pandemia quale causa di ritardi, il che non rende plausibile la connessione

tra i due.

(…)” (Doc. B pag. 4-5)

1.6. Contro la decisione su

opposizione del 23 agosto 2021 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa

e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1°

aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. I pag. 13).

A sostegno della propria

pretesa la parte ricorrente ha fatto valere che la connessione tra la pandemia

COVID-19 e la perdita di lavoro subita, introdotta nella direttiva della SECO

nel corso del 2021 e che deve essere resa verosimile, può essere data

specificatamente dai cantieri in corso (posticipo di singoli cantieri a causa

della pandemia), come pure scaturire dalle conseguenze generali della pandemia (rallentamento

generale dell’edilizia a seguito della pandemia e delle sue conseguenze varie,

per esempio incertezza e prudenza dei committenti, difficoltà a reperire materie

prime, aumento del prezzo delle materie prime). Al riguardo l’insorgente ha

evidenziato che invece la decisione impugnata si limita, a torto, a considerare

solo i cantieri e ha contestato che solo la connessione diretta tra la pandemia

dovuta a COVID-19 ed il ritardo dei cantieri sia determinante.

La medesima ha poi

asserito di non essersi limitata a richiamare genericamente la situazione

pandemica, bensì di aver debitamente motivato e documentato la propria

richiesta sia nell’opposizione, che nella lettera del 27 maggio 2021 precisando

che i motivi del drastico calo di lavoro improvviso e repentino consistevano

nella difficoltà di reperire materie prime, e nell’aumento dei prezzi.

La ricorrente ha poi

rilevato che le cifre d’affari di aprile, maggio e giugno 2021, risultanti

dallo scritto del 27 maggio 2021 e dai nuovi preannunci dell’11 giugno e del 2

luglio 2021, attestano un vero e proprio crollo della cifra d’affari, e meglio

pari al 44% ad aprile (per rapporto al 2019, in quanto nel 2020 l’edilizia era

chiusa causa pandemia), al 52% a maggio (per rapporto al 2020) e pari al 61% a

giugno (sempre per rapporto al 2020), allorché negli ultimi 4 anni (fatto salvo

marzo/aprile 2020 al momento del lockdown) non vi sono mai stati cali di

fatturato, per ipotesi usuali o periodici.

A mente dell’insorgente,

da una parte, sono questi i dati che contano e non il numero di cantieri in

corso o posticipati. Dall’altra, tali dati dimostrano una drastica riduzione di

lavoro che non si è mai verificata in precedenza e che quindi non è usuale nel

ramo, nella professione e nell’azienda e tantomeno è dovuta a oscillazioni

stagionali del grado di occupazione.

E’ stato puntualizzato che

già le sole cifre attestanti il calo repentino della cifra d’affari rendono più

che credibile che il tutto sia dovuto alle conseguenze (specifiche in relazione

ai cantieri e generali) della pandemia COVID-19 (“cantieri in corso

ritardati a seguito della pandemia; timore e preoccupazione, del tutto inusuale

e straordinario, tra proprietari e imprenditori, mai vissuto prima della

pandemia; rallentamento generalizzato di tutta l’edilizia; oggettiva

impossibilità di preventivare a lungo termine; mancanza di personale poiché

positivo al COVID-19 o in quarantena sui cantieri; ecc.”; cfr. pag. 11) e

che nessuna altra causa è immaginabile e nemmeno ipotizzata nella decisione

impugnata.

La ricorrente ha poi

affermato che la sostanziale perdita di lavoro è confermata dalla diminuzione

dei quantitativi di ferro posati nei primi 8 mesi del 2021 rispetto al 2019 e

al 2020 (2'905'279 kg nel 2019, 2'468'503 kg nel 2020 e 917'502 kg nel 2021),

specificando di aver potuto ridurre nel 2020 l’impatto della perdita di lavoro

causata dalla pandemia, poiché la posa del ferro è ripresa e continuata sui

cantieri (importanti) in corso d’opera dopo la fine del lockdown, mentre nel

2021 tali cantieri si sono esauriti o si stanno esaurendo senza essere

rimpiazzati da altri di pari importanza (cfr. doc. I pag. 5-8).

È stato inoltre asserito:

" (…) Secondo

la decisione impugnata, la ricorrente sarebbe attiva con i propri dipendenti in

più della metà dei cantieri che ha ricevuto in subappalto (su 24 cantieri, di

cui 9 posticipati mentre 15 in corso).

Tale considerazione, del tutto superficiale e miope, lascia

il tempo che trova. Determinante secondo la ricorrente è il numero di chili di

ferro da posare. Non è quindi il numero di cantieri ad essere significativo (i

cantieri possono essere piccoli o grandi; 20 cantieri piccoli aperti, o cantieri

in fase di ultimazione, possono valere come un unico grande cantiere, dove

tutto il ferro di armatura è ancora da posare). Il numero di cantieri in

astratto (aperti/posticipati) è quindi di per sé assolutamente ininfluente,

come pure il fatto che i dipendenti della ricorrente siano attivi su più della

metà degli stessi. Determinanti sono le ore di lavoro. Non per niente,

la stessa Sezione del lavoro, nei suoi formulari, chiede, non già l'indicazione

del numero di cantieri, ma bensì le cifre di affari mensili negli ultimi anni.

A tal proposito si richiamano i dati inequivocabili di cui al DOC. C, in

merito ai quali già si è detto

ai punti precedenti. (…)” (Doc. I pag. 9)

Riguardo ai singoli

cantieri l’insorgente ha addotto:

" Secondo la

decisione impugnata "Unicamente per il cantiere "__________"

vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla

pandemia in quanto così

comunicato

dalla __________" (cfr.

pag. 4),

mentre per gli altri cantieri non vi sarebbero per contro elementi oggettivi

atti a dimostrare "che i ritardi siano da attribuirsi alla situazione

pandemica attuale e non a fluttuazioni usuali nel ramo, nell'azienda o nella

professione” (cfr. pag. 4/5).

25.

Intanto si richiamano le precedenti considerazioni in merito a

prove certe e verosimiglianza. Ritenere e pretendere solo "certezze”

come indicato nella decisione impugnata è fuori luogo e contrario alla LADI.

Non è poi assolutamente vero che per (tutti) gli altri cantieri non vi sarebbero

elementi oggettivi che attestano ritardi dovuti alla pandemia COVID-19.

La decisione impugnata cita i Cantieri __________ a __________, __________

a __________ e __________ a __________, per i quali vi sono agli atti specifiche

dichiarazioni della DL a conferma che i ritardi sono dovuti alla pandemia

(cfr. dichiarazione 12.04.2021 __________), argomentando che tali cantieri

sarebbero ripresi in questi mesi.

Non è vero. Si allega la dichiarazione aggiornata 31

agosto 2021 della stessa DL (DOC. G):

cantiere __________ i lavori non sono ancora iniziati; cantiere Residenza

__________ i lavori non sono iniziati a giugno e termineranno solo a febbraio

2022, e il cantiere __________ è terminato solo a luglio 2021 (la richiesta di

indennità era per i mesi precedenti - aprile/maggio/giugno).

26.

Almeno per 4 cantieri RI 1 ha quindi potuto produrre specifiche ed

inequivocabili dichiarazioni a conferma (certa) che la perdita di lavoro è

dovuta alla pandemia COVID-19.

Per gli altri cantieri (ritardati sempre causa pandemia) non è

stato possibile ottenere specifiche dichiarazioni dai committenti. Ma non per

questo si può concludere che la ricorrente non avrebbe reso credibili i motivi

alla base della sua richiesta di indennità. (…)”

1.7. La Sezione del lavoro, con

risposta del 22 ottobre 2021, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc V).

1.8. Il 19 novembre 2022 l’avv. RA

1, per conto della propria assistita, ha presentato alcune osservazioni e della

documentazione. Inoltre è stata chiesta, in particolare, l’audizione di __________,

__________ della Sezione del lavoro, e di __________, Direttore della __________

(cfr. doc. VII + I-N).

1.9. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 3 dicembre 2021 (cfr. doc. XI).

1.10. La parte ricorrente, il 16

dicembre 2021, ha segnatamente asserito:

" (…) Quanto

poi alla tesi sull’aumento del prezzo delle materie prima, che genererebbe solo

minori profitti (!), non si può che restare allibiti, a fronte delle

motivazioni addotte dalla Sezione del lavoro. Ancora una volta (l’ennesima) la

Sezione del lavoro misconosce, o meglio persiste a non voler comprendere,

l’attività svolta dalla ricorrente. RI 1 non vende materiale, ma manodopera

(posatori). L’incidenza del maggior costo delle materie (proprio anche a

livello di utili, come osserva la Sezione del lavoro) incide pesantemente sui

committenti di RI 1, che appunto forniscono le materie prime, i quali hanno

quindi ritardato l’inizio di nuove operazioni nel 2021, attendendo tempi

migliori. È in questo ambito che la ricorrente ha richiamato l’aumento di

prezzo delle materie prime (dovuto notoriamente alla pandemia), che ha causato

la perdita di lavoro da essa subita.

(…).

Sulle materie prime si rinvia a quanto

sopra esposto al pto. Ad 3. Vero è che l’aumento di prezzo non incide sui lavori

già acquisiti (se confermati e non ritardati), ma al contrario incide, eccome,

sui lavori ancora da acquisire e su quelli lasciati in standby dai committenti,

visto il momento particolare dovuto alla pandemia ancora incorso (diffusa

incertezza; enorme aumento del costo delle materie prime; ecc.). La diminuzione

del lavoro (connessa alla pandemia) non si misura solo sui lavori già acquisiti

e in corso, ma soprattutto su quelli che, sempre a causa del Covid, vengono a

mancare, in quanto abbandonati o sospesi. (…)” (Doc. XIII pag. 3-4)

1.11. Il 12 gennaio 2022 la Sezione

del lavoro ha formulato alcune precisazioni e in particolare:

" (…) Se i

committenti di RI 1, ovvero __________, hanno deciso di ritardare “l’inizio

di nuove operazioni nel 2021, attendendo tempi migliori”, qualunque cosa

ciò significhi, ciò si ripercuote su RI 1 in maniera eccessiva, tale per cui RI

1, legandosi a doppio filo ad un’unica committenza , corre un rischio

prevedibile che rientra nel rischio aziendale (cfr. STF 8C_291/2020 del 19

luglio 2010 e 8C_297/2007 del 17 gennaio 2008; STCA 38.2021.9 del 18 maggio

2021, attualmente non pubblicata, con rinvio in particolare a STF 8C_603/2015 del

15 aprile 2016 consid. 4.3. ed a 8C_549/2017 del 20 dicembre 2017 relative al

cosiddetto “unico cliente”). (…)” (doc. XV)

1.12. L’avv. RA 1, per conto della RI

1, il 28 gennaio 2022, ha contestato il fatto di essere legata a filo doppio

con un’unica committente, specificando:

" (…) Come

già chiaramente esposto e documentato, i lavori (fornitura cemento e posa ferro

di armatura) vengono acquisiti da __________ sulla base di contratti stipulati

con i (diversi) committenti di quest’ultima. Poi __________ subappalta a RI 1

(internamente) la posa del ferro di armatura. Chi ha quindi deciso di ritardare

l’inizio di nuove operazioni nel 2021 non è manifestamente __________, ma bensì

i committenti di quest’ultima.

Tutto il discorso della Sezione del lavoro

sull’asserito “unico cliente” è quindi manifestamente del tutto fuori luogo. (…)”

(Doc. XVII)

1.13. Il doc. XVII è stato inviato

per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVIII).

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

Come

visto nei fatti, la RI 1, il 16 marzo 2021, ha preannunciato lavoro ridotto per

il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

Con

decisione formale del 2 aprile 2021 la Sezione del lavoro si è opposta al

versamento di indennità per lavoro ridotto alla dal 1° aprile - 15 settembre

2021.

(cfr. doc. 22; consid. 1.2.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 22 luglio 2021 (cfr. doc. 9,

consid. 1.4.).

Il

23.

agosto 2021 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione su opposizione

con la quale, da un lato, ha annullato e sostituito la decisione su opposizione

del 22 luglio 2021, dall’altro, ha modificato la decisione del 2 aprile 2021

nel senso che ha sollevato opposizione per il periodo di lavoro ridotto dal 1°

aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. B; consid. 1.5.).

A quest’ultimo riguardo va

ricordato che la decisione su opposizione sostituisce la decisione iniziale e

diventa, in caso di ricorso, l’oggetto della contestazione della procedura

giudiziaria (cfr. STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 5.2.1.; STF

9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 consid. 3.1.).

Contrariamente

a quanto sostiene il patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. I pag. 2), la

Sezione del lavoro, nella decisione su opposizione del 23 agosto 2021, ha

chiaramente indicato che “alla RI 1 non può essere riconosciuto il diritto

all’indennità per lavoro ridotto” per il lasso di tempo 1° aprile - 30

giugno 2021 (cfr. doc. B pag. 5; doc. V pag. 3).

Inoltre

l’amministrazione, il 23 agosto 2021, poteva annullare e sostituire la

decisione su opposizione del 22 luglio 2021, non ancora cresciuta in giudicato

(cfr. B pag. 3), alla luce della giurisprudenza federale citata

dall’amministrazione (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.2.1. “Auf unangefochtene

formelle Verfügungen darf die Verwaltung während der Rechtsmittelfrist

zurückkommen, ohne dass die nach Eintritt der Rechtskraft erforderlichen

Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision erfüllt sein

müssen (BGE 124 V 247 Erw.

2.

mit Hinweisen)”).

Nella

DTF 129 V 110 la nostra Massima Istanza ha dovuto stabilire a quali condizioni

e entro quale termine l’amministrazione può liberamente modificare una

decisione informale non contestata.

Come

risulta dalla massima della sentenza, l’Alta Corte, operando un cambiamento di

giurisprudenza, ha stabilito che trascorso un lasso di tempo corrispondente al

termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione può

domandare la ripetizione delle prestazioni concesse mediante una decisione

informale rimasta incontestata soltanto alle condizioni valide per la

riconsiderazione o per la revisione processuale (cfr. STCA 38.2021.47 del 25

ottobre 2021 consid. 2.1.).

Quanto esposto riguardo

alle decisioni formali e informali vale pure per le decisioni su opposizione.

Nella sentenza DTF 134 V

257.

consid. 2.2. il Tribunale federale ha peraltro rilevato:

" (…) contrariamente a quanto avviene per la revoca di

decisioni cresciute in giudicato, la cui modifica è subordinata all'adempimento

dei rigorosi presupposti del riesame o della revisione processuale (DTF 239 V

110.

consid. 1.2.1 pag. 111; DTF 124 V 246 consid. 2 pag. 247 con riferimenti),

la possibilità di revocare decisioni non ancora cresciute in giudicato è - al

di là del caso concreto - agevolata dal fatto che, fino alla crescita in

giudicato, la tutela della sicurezza giuridica e il principio dell'affidamento

non rivestono la medesima importanza che essi invece acquistano successivamente

(cfr. ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen

Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007 pag. 309; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX

UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n.

821.

e 995; FRANZ SCHLAURI, Grundstrukturen des nichtstreitigen

BGE 134 V 257 S. 262

Verwaltungsverfahrens in der

Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri [ed.], Verfahrensfragen in der

Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 49; BLAISE KNAPP, Précis de droit

administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1249 segg.).”

Il

TCA entrerà, dunque, nel merito della decisione su opposizione del 23 agosto

2021.

che ha confermato la decisione formale del 2 aprile 2021.

nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia

riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a

favore dei propri dipendenti per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2021.

2.3

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente

fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono

più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda

di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente.

(…).

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione

economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura

relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo

la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la

situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite

d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di

periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o

delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di

recessione

- un

aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle

tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

- Dati

relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html

(non disponibile in italiano)”

2.5

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…)

2.4a

Diritto al lavoro ridotto in caso di quarantena

La cifra 2.4 si applica allo stesso modo alle persone assicurate

che vengono messe in quarantena senza recarsi in un'area a rischio.

Per le persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda

può addebitarle all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni

per il lavoro ridotto.

Le persone che hanno causato la quarantena in seguito al loro

comportamento (ad es. mancato rispetto delle regole di igiene e del

distanziamento, partecipazione ad un evento con un numero di persone non

autorizzate, contatto con una persona con la quale si sapeva che questa era

notoriamente infetta) non hanno diritto al pagamento continuato del salario

durante il periodo di quarantena. La perdita delle ore lavorative non deve

essere presa in considerazione dall'ILR.

Se, nonostante la quarantena, le persone interessate lavorano da

casa (home office), prendono giorni di ferie o riducono le ore straordinarie,

le aziende sono obbligate a continuare a pagare il loro salario, ma non vi è

alcuna perdita di ore lavorative a causa di misure economiche o ufficiali e

quindi nessun diritto all’ILR.

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante

non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di

trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di

esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

Dal 30 ottobre 2020 quanto

previsto dal p.to 2.4a è stato ripreso nella Prassi LADI ILR D35b (cfr. Direttiva

2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI del 17 dicembre 2021 pag. 6; Direttiva

2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 pag. 7).

Per completezza va

osservato che l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il Coronavirus (COVID-19) (Ordinanza Covid-19 perdita di

guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871) entrata in vigore retroattivamente

dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), ha sancito il diritto all’IPG Corona per le

persone che hanno dovuto interrompere l’attività lucrativa perché messe in

quarantena (cfr. art. 2 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno e dal 17

settembre 2020 art. 2 cpv. 1bis, abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione

particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022; cfr. RU 2022 97; RU

2020.

871; RU 2020 3705).

Il cpv. 4 dell’art. 2

Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno ha in ogni caso prescritto che

l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni

sociali (tra le quali le ILR nel caso in cui l’azienda sia in situazione di

lavoro ridotto; cfr. Allegato alla direttiva 2021/16: Panoramica del rapporto

tra indennità giornaliera per malattia / indennità per perdita di guadagno Corona

/ indennità di disoccupazione / indennità per lavoro ridotto - stato 1.10.2021)

e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto

d’assicurazione, nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù

dell’obbligo di continuare a versare il salario (cfr. STCA 42.2020.24 del 7

dicembre 2020; STCA 42.2020.29 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2021.28 del 18

maggio 2021; D.

Cattaneo, “COVID-19: les

premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances

sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 - 209 (196);

SZS 1/2022 pag. 51).

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3,

2.4a sono rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha

sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5, mentre

il secondo paragrafo del p.to 2.4a è stato così modificato:

" Per le

persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda può addebitarle

all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il lavoro

ridotto. Quanto esposto vale per tutta la durata della quarantena ordinata

dalle autorità o dal medico oppure fino alla conclusione anticipata della quarantena

a seguito di un test negativo. In virtù dell’obbligo di riduzione del rischio

non è possibile rinunciare al test. In caso contrario, il diritto all’ILR si

estingue dopo sette giorni. L’autocertificazione è sufficiente solo in caso

giustificati, per esempio se il medico cantonale non rilascia alcuna

autorizzazione alla quarantena a causa del sovraccarico di lavoro. Anche in

questo caso la quarantena inizia e finisce come se fosse stata normalmente

disposta dal medico cantonale.”

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4a e 2.5 non ha subito cambiamenti nella

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la

Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5

sono rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

Al p.to 2.4a, per contro,

è stato unicamente previsto il rinvio alla “Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR

D35b nuovo”.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021, mentre per il p.to 2.4.a è indicato “Vedi

direttiva 2021/22 Prassi LADI ILR D35b nuovo”.

Al riguardo cfr. pure la

Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.6

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Giova

altresì rilevare che nella “Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi

LADI” del 30 giugno 2021 concernente le disposizioni speciali applicate in

relazione alla pandemia la SECO risulta il punto D8a, valido dal 1° settembre

2020, secondo cui: “La perdita di lavoro può essere conteggiata se si

verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento.”

L’autorità di vigilanza ha

fornito al riguardo la seguente spiegazione

"

A causa delle misure contro il

coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di

approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi

ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita

di lavoro dovuta a ciò.”

Anche nel FAQ “Pandemia e

aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una ditta, “I miei

collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto l’azienda non

riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a difficoltà di

fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i miei

lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che “(…) le

difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile al

datore di lavoro” (https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/02/DOC20-faq-aziende-coronavirus-2016.pdf).

Su questo tema cfr.

l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro» per le materie prime;

Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione

industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza)

e l’articolo “Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato

sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano

online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021

(reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05

/mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).

In proposito cfr. STCA

38.2021.55

del 29 novembre 2021 consid. 2.9.

La Società Svizzera degli

Impresari-Costruttori, l’8 aprile 2021, rilevava peraltro che “dall’inizio

dell’anno, si moltiplicano gli annunci degli aumenti di prezzo per i prodotti

fatti con materie prime quali petrolio e acciaio” (cfr. https://baumeister.swiss/it/aumenti-significativi-dei-prezzi-per-alcuni-materiali-da-costruzione/).

Anche Economiesuisse, il 23

novembre 2021, ha evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt

le catene di approvvigionamento globali, che mentre nel 2020 mancavano

soprattutto mascherine di protezione e disinfettanti, i problemi di

approvvigionamento si sono in seguito estesi a quasi tutti i settori e prodotti

e che la Svizzera, in quanto paese privo di materie prime e dalle capacità di

produzione limitate, è particolarmente colpita dalle attuali perturbazioni del

commercio internazionale (cfr. https://www.economiesuisse.ch/it/articoli/difficolta-di-approvvigionamento-il-commercio-mondiale-resta-essenziale-leconomia-svizzera).

D’altra parte, però, da

un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e dell’industria del

Cantone Ticino (Cc-Ti), a cui hanno partecipato 280 imprese associate di tutti

i settori economici, di tutte le dimensioni e di tutti i distretti, è emerso,

da un lato, che sul tema delle catene di rifornimento di materie prime e

prodotti e delle strettoie esistenti il 71% delle imprese ha affermato di non

avere difficoltà, il 29% riguardante soprattutto industria e artigianato ha

invece dichiarato di averne. Dall’altro, che i risultati per il Cantone Ticino

si allineano a quelli del resto della Svizzera (cfr. Corriere del Ticino del 6

dicembre 2021: “Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà

nei rifornimenti”).

Il

9.

febbraio 2022 Alessandra Gianella e Cristina Maderni, per il Gruppo PLR, hanno

inoltrato l’interrogazione 19.22 “Crisi delle materie prime: il Governo come

intende intervenire?”, non ancora evasa, in cui è stato chiesto al Consiglio di

Stato segnatamente: “la crisi delle materie prime che effetti ha

sull’economia ticinese? Quali sono le maggiori ripercussioni in relazione ai

settori più trainanti della nostra economia?” e “si ritiene opportuno

intervenire tempestivamente presso le autorità federali affinché si attivino

per individuare canali di approvvigionamento alternativi, in particolare nei

settori dove sono attive aziende che risiedono in Ticino?”.

Al riguardo è stato

evidenziato che “da un po’ di tempo ormai assistiamo a una preoccupante

crisi nel settore delle materie prime e di determinati componenti

indispensabili per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Questa

situazione ha generato penuria, ritardi e un aumento generalizzato dei prezzi:

basti pensare ai settori della carta, del ferro o dei microprocessori, così come

tanti altri prodotti e materiali. Parliamo di un grave problema per le aziende

così come per molte persone e famiglie” (cfr.

Il

21.

marzo 2022 anche Fabio Schnellmann, PLR, ha presentato l’interrogazione

51.22

“Aumento costi materie prime (acciaio, metallo, legno, carburante,

ecc.) quali importanti progetti rischiano di non partire?” (cofirmatari Galusero

- Piezzi - Quadranti - Ris - Speziali - Tenconi – Viscardi), in cui è stato osservato

che “gli ultimi tristi avvenimenti (pandemia, guerra in Ucraina) hanno

portato importanti materie prime acciaio, metallo, legno, carburante, ed altri

a subire importanti rincari (si parla di oltre il 50% per taluni materiali)”

e chiesto se ci sono opere - promosse dal Cantone - che rischiano di essere

ritardate, o addirittura annullate, per il notevole aumento di alcune materie

prime citate e, se sì, quali, precisando se sono ritardate o annullate (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=150036.).

Dal canto suo l’interpellanza

2286.

del 19 marzo 2022 presentata da Nadia Ghisolfi e Sara Imelli, PPD, “Impennata

nei prezzi delle materie prime, il Consiglio di Stato intende intervenire?”

concerne il notevole aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e del

carburante casato dalla guerra in Ucraina (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=149938).

2.8

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende

evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e

la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a

ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza

della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di

igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, con

sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha

confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una

società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività

connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre

2020.

a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava

peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano

inasprito le misure per

fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Questo Tribunale ha

rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum,

il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di

riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che

l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello

riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava

essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la

questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di

ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che non

è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze

sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni

connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1°

giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.

Al titolare di una ditta

individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del diritto

a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a fine ottobre

e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece, riconosciuto il diritto

ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.

In una sentenza 38.2021.92

del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva

inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico

dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non

essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da

una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a

ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data

aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava

assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente

rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per

la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era

stato disdetto a fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli

altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile

escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro

fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85

del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società

che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio

al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021

ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori

licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra

l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo

in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la

campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia.

2.9

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il

TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno

diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad

ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili

alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).

Ciò è stato confermato dal

Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021

dl 24 novembre 2021 (cfr. consid. 2.8.).

La

ricorrente, il 16 marzo 2021, ha inoltrato la domanda di lavoro ridotto per il

periodo aprile – giugno 2021 a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 1;

consid. 1.1.).

La

Sezione del lavoro ha respinto la richiesta, ritenendo che la perdita di lavoro

non sia computabile, in quanto solo il cantiere della __________ è stato posticipato a causa della pandemia, mentre in relazione

agli altri cantieri il ritardo è dovuto a motivi (differimento voluto dal

committente, opposizione al progetto) non imputabili alla pandemia o ad altre

cause straordinarie, rispettivamente non è stato addotto alcun elemento oggettivo o soggettivo atto

a corroborare il fatto che i ritardi siano da attribuirsi

alla situazione pandemica attuale e non a fluttuazioni

usuali nel ramo,

nell'azienda o nella professione.

Secondo

l’amministrazione la documentazione prodotta in sede di opposizione, che dovrebbe dimostrare la connessione diretta tra la pandemia dovuta a COVID-19 e il ritardo nei

cantieri ivi indicati, contiene invece

riferimenti del

tutto generici alla pandemia quale causa di ritardi, il

che non rende

plausibile

la connessione tra

i due (cfr. doc. 4; B; consid. 1.2.; 1.5.).

2.10

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

RI 1, di cui __________ è amministratore unico con diritto di firma individuale

(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), riceve i lavori di posa

dell’acciaio d’armatura in subappalto dalla __________ (cfr. doc. E; 8) - che

ha per scopo segnatamente “il commercio, l'importazione,

l'esportazione, la distribuzione, la lavorazione e la messa in opera di

materiali da costruzione, di macchinari ed accessori, di manufatti, di

istallazioni, di arredi e di ogni genere di merce e di prodotti, di qualsiasi

provenienza ed origine, nell'ambito del settore delle costruzioni, nonché

l'assunzione di qualsiasi genere di rappresentanza. (…)” e di cui __________

è il presidente del CdA con firma collettiva a due, __________ è il

vicepresidente e direttore con firma collettiva a due e __________ è il

delegato con firma collettiva a due (cfr. estratto RC). Nel ricorso è stato

indicato che le due società fanno altresì capo agli stessi azionisti di

maggioranza (cfr. doc. I pag. 9-10).

La __________ assume la

commessa globale dai clienti/committenti (cfr. doc. I pag. 9.-10).

Nel

preannuncio del 16 marzo 2021 l’insorgente quale causa del lavoro ridotto ha

indicato che “attualmente molti dei cantieri (clienti) per cui dovremmo

effettuare la posa dell’acciaio d’armatura hanno ritardato e posticipato

l’inizio dei lavori a causa del COVID, di conseguenza i lavori da noi acquisiti

e previsti per l’inizio del 2021 verranno posticipati dopo la metà del 2021” (cfr.

doc.1 p.to 2.2).

Il 26 marzo 2021 la società

ha precisato che “i ns. clienti/committenti hanno tardato l’inizio di nuovi

progetti immobiliari conseguentemente l’incertezza economica per la pandemia

COVID19 e a dei ritardi legati a cambi di progettazione e/o a delle opposizioni

ricevute dai committenti (vedi allegati)” e, circa il volume delle

ordinazioni, che “in base alle ore preventivate avremo un calo previsto tra

il 40% ed il 50% dei volumi di vendita. E’ difficile nel nostro lavoro (posa

ferro) fare delle previsioni oltre il mese in quanto entriamo in cantiere solo

se il cantiere non ha subito dei precedenti ritardi e molte volte su richiesta

settimanale delle imprese”.

In riferimento al probabile

sviluppo del volume di affari nei seguenti quattro mesi sono stati dichiarati

ordini /lavori di fr. 150'000 per aprile 2021, di fr. 150'000 per maggio 2021,

di fr. 160'000 per giugno 2021 e di fr. 140'000 per luglio 2021, quando la

cifra d’affari mensile è stata di fr. 120'325 nel mese di gennaio 2021, di fr.

176'837 nel mese di febbraio 2021 e di fr. 145'283 nel mese di marzo 2021.

Le cifre d’affari mensili

per i mesi da aprile a giugno 2020 sono state di fr. 6'636 in aprile 2020, di

fr. 242'139 in maggio, di fr. 272'451 in giugno 2020 e fr. 230'082 in luglio

2020.

Nel lasso di tempo aprile

– luglio 2019 le cifre d’affari erano pari a fr. 250’0381 in aprile 2019, fr.

266'698 in maggio 2019, di fr. 227'673 in giugno 2019 e fr. 369’411 in luglio

2019.

Le cifre d’affari per i

mesi da aprile a giugno 2018 sono state di fr. 308’138 in aprile 2018, di fr.

227’673 in maggio 2018, di fr. 369’411 in giugno 2018 e fr. 346’144 in luglio

2018.

Nel periodo aprile –

luglio 2017 le cifre d’affari risultavano essere di fr. 192’993 in aprile 2017,

fr. 228’444 in maggio 2017, di fr. 290’935 in giugno 2017 e fr. 260’224 in

luglio 2017 (cfr. doc. 3).

Il 27 maggio 2021, e

meglio nella procedura di opposizione e prima di inoltrare il preannuncio di

lavoro ridotto dell’11 giugno 2021 con inizio dal 1° luglio 2021 in cui quale

causa è stato indicato che “(…) Gli investitori sono preoccupati e tardano a

fare partire i lavori già pianificati, inoltre l’aumento del costo della

materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa della

pandemia, ha ulteriormente posticipato l’inizio di molti lavori già pianificati.

(…)” (cfr. doc. 5), dando seguito a uno scritto del 20 maggio 2021

dell’amministrazione (cfr. doc. 7), la ricorrente ha asserito:

" (…) Ribadiamo

inoltre ancora una volta l’eccezionalità del momento economico che stiamo

vivendo legato alla pandemia ed al POST COVID, momento di grande incertezza mai

vissuto negli ultimi 20 anni, gli investitori sono preoccupati e le operazioni

immobiliari previste tardano ad incominciare, inoltre negli ultimi mesi si sta

anche verificando la difficoltà a reperire materia prima a seguito

dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del COVID e questo ha

conseguentemente generato l’aumento dei prezzi, tale situazione ha

ulteriormente creato grande incertezza rallentando l’economia e gli investitori.

Queste sono le motivazioni che ci spingono a dire che ci troviamo in un momento

storico mai vissuto e che quanto accade non può essere ricondotto a normale

rischio aziendale.

Cifra d’affari

APRILE 2021 CHF 166'045.83

MAGGIO 2021 CHF 105'000 - PREVISIONALE

GIUGNO 2021 CHF 105'000 – PREVISIONALE

La cifra d’affari di maggio e giugno è

previsionale in base ai kg di ferro posato fino ad oggi ed a quello che

ipoteticamente andremo a posare con gli ordinativi attualmente in essere. (…)”

(Doc. 8)

2.11

Dalle carte processuali emerge

che dei 24 cantieri in cui l’insorgente, nel maggio 2021, era attiva in relazione

alla messa in opera della posa dell’acciaio (lega di ferro e carbonio; cfr. https://www.chimica-online.it/materiali/acciaio.htm)

d’armatura, 15 erano in corso (termine tra maggio e dicembre 2021), le cui ore

teoriche per il mese di maggio ammontavano complessivamente a 2'412, mentre 9

sono stati posticipati. L’inizio di questi cantieri, per i quali erano previste

2'088 ore mensili totali, avrebbe dovuto essere tra ottobre 2020 e maggio 2021,

ma è stato ritardato al periodo giugno - dicembre 2021, (cfr. doc. 8; B).

La RI 1, il 27 maggio

2021, ha precisato che i cantieri che non hanno preso avvio come

originariamente stabilito sono segnatamente la __________ a __________, la __________

a __________, la __________ di __________, la __________ di __________, la ristrutturazione

__________, l’edificazione mappale __________, la __________, l’edificazione

mappale __________ (cfr. doc. 8).

La medesima non ha più menzionato

i cantieri di __________ e di __________ la cui attestazione della __________, __________

del 24 marzo 2021, indicante che i lavori relativi alla posa d’acciaio

d’armatura sono stati posticipati in data da definire a causa di “opposizioni

(al progetto) al Consiglio di Stato”, rispettivamente “opposizioni in

corso per rilascio licenza edilizia” è stata prodotta alla parte resistente

il 26 marzo 2021 (cfr. doc. 3).

A ragione. In effetti la

giurisprudenza federale e cantonale ha stabilito che i ritardi nell’avvio di un

progetto già pianificato a causa di opposizione o di ricorso che ritardano il

rilascio di una licenza edilizia fanno parte del normale rischio aziendale

(cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2016.21 del 2 agosto 2016; STCA

38.2016.5

del 4 aprile 2016; STFA C 113/00 del 13 settembre 2000; DLA 1995 N.

20.

pag. 117).

La perdita del lavoro che

deriva dal ritardo connesso alle procedure di opposizione relative ai progetti

di __________ e __________ non è, pertanto, computabile.

Nemmeno computabile, conformemente

a quanto sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 5), è la perdita

di lavoro concernente il ritardo nei lavori di posa dell’acciaio d’armatura

presso il cantiere __________ di __________, poiché, come attestato

dall’impresa di costruzioni __________, è dovuto a cambiamenti del progetto

(cfr. doc. 3). Questo motivo, da fare risalire alla volontà del committente,

rientra nel normale rischio aziendale (cfr. STF C 80/01 del 6 ottobre 2004

consid. 2.2.).

2.12

Per quanto attiene, invece, agli

ulteriori cantieri il cui inizio è stato ritardato elencati dalla ricorrente il

27.

maggio 2021 (cfr. doc. 8; consid. 2.11.), il TCA, in primo luogo, evidenzia che

relativamente alla __________ di __________ il __________, il 25 marzo 2021, ha

dichiarato che “la delibera di inizio dei lavori del cantiere in oggetto è

stata più volte posticipata con data da definire”, più precisamente è stata

posticipata nel marzo e nell’ottobre 2020. Il 12 marzo 2020 l’Ufficio tecnico

comunale della __________ aveva peraltro indicato di aver esposto al Municipio “le

criticità che la prossima apertura del cantiere in oggetto avrebbero imposto

alla casa anziani ritenuta l’attuale emergenza sanitaria”, mentre il 30

ottobre 2020 il Municipio di __________ aveva puntualizzato di nuovamente ritardare

l’inizio del cantiere almeno fino all’autunno 2021 “alla luce anche della

recente evoluzione dell’emergenza sanitaria (…)” (cfr. doc. 3).

Relativamente alla mancata

posa dell’acciaio d’armatura finalizzata all’ampliamento e alla

ristrutturazione della __________ di __________ da parte della ricorrente, a

cui la __________ ha subappaltato il lavoro (cfr. doc. 8), la perdita di lavoro

è, quindi, da ricondurre alla pandemia.

La Sezione del lavoro, al

riguardo, nella decisione su opposizione impugnata ha d’altronde affermato che “(…)

per il cantiere “__________” vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla

pandemia in quanto così comunicato dalla __________” (cfr. doc. B pag. 5).

2.13

Questa Corte, in secondo

luogo, rileva che in relazione all’edificazione al mappale __________ di __________

l’arch. __________, il 14 aprile 2021, ha indicato che i ritardi sono

intervenuti per la pandemia Covid-19 e che il cantiere era iniziato da poco

(cfr. doc. 6).

Anche lo __________, il 12

aprile 2021, ha dichiarato che il programma per l’edificazione della __________

a __________ “è stato rivisto tenendo conto dei ritardi generati

dall’epidemia COVID 19” e che l’inizio del cantiere previsto per ottobre

2020.

era posticipato di sette mesi (cfr. doc. 6).

La ricorrente, nel maggio

2021, ha poi asserito che l’inizio reale dei lavori sia di __________ che di __________

era da prevedere per luglio 2021 (cfr. doc. 8).

E’ vero che dalla

documentazione agli atti non risultano le ragioni specifiche dei ritardi

relativi alla posa dell’acciaio d’armatura per gli ulteriori cantieri, e meglio

__________ a __________, __________ di __________, ristrutturazione __________

e edificazione mappale __________ (cfr. doc. 8; consid. 2.10.).

In effetti la __________,

il 25 marzo 2021, ha affermato che i lavori di fornitura e posa dell’acciaio di

armatura in relazione __________ a __________ sono stati posticipati a maggio

2021.

senza alcuna particolare precisazione circa i relativi motivi (cfr. doc.

3).

L’insorgente, nella lista

fornita il 27 maggio 2021, ha peraltro indicato che i lavori sarebbero iniziati

a luglio 2021 (cfr. doc. 8).

La medesima ha altresì

addotto che “per gli altri canteri non è stato possibile ottenere specifiche

dichiarazioni dai committenti” (cfr. doc. I pag. 10).

E’ altrettanto vero, però,

che la RI 1, benché il 16 marzo 2021 si sia limitata a indicare che la causa

del ritardo dei lavori era da ascrivere al Covid (cfr. doc. 1), già il 27

maggio 2021 ha precisato, tra l’altro, che negli ultimi mesi si stava

verificando la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione

dei cicli di produzione a causa del Covid (cfr. doc. 8).

Inoltre la medesima ha

fatto valere una riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa

il 63% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020 (917'502 kg

nel 2021 e 2'468'503 kg nel 2020) e di circa il 69% nei primi 8 mesi del 2021

rispetto ai primi 8 mesi del 2019 (917'502 kg nel 2021 e 2'905'279 kg nel 2019;

cfr. doc. I pag. 8; doc. D; consid. 1.6.).

La

Direttiva 2021/14 adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 al p.to D8a,

valido dal 1° settembre 2020, enuncia d’altronde che la perdita di lavoro può

essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene

di approvvigionamento (cfr. consid. 2.7.).

Inoltre, nonostante da

un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e dell’industria del

Cantone Ticino (Cc-Ti) sia emerso che il 71% delle imprese ticinesi partecipanti

ha affermato di non avere difficoltà in relazione alle catene di rifornimento

di materie prime e prodotti, mentre il 29% riguardante soprattutto industria e

artigianato ha dichiarato di averne (cfr. CdT del 6 dicembre 2021: “Oltre i due

terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà nei rifornimenti”), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l’8 aprile

2021, ed Economiesuisse, il 23 novembre 2021, hanno ad ogni modo evidenziato

che la pandemia di coronavirus ha mandato in

tilt le catene di approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole

dei prezzi (cfr. consid. 2.7.; doc. L).

In simili condizioni, non

è possibile escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente in

particolare con riferimento ai cantieri __________ a __________, edificazione

mappale __________ di __________, __________ a __________, __________ di __________,

ristrutturazione __________ ed edificazione mappale __________ sia effettivamente

computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI).

2.14

In concreto, ritenuto lo scopo

della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita

come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere

semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga

l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei

fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009

del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio

provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10

gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188

consid. 1b e 1c), si impone pertanto un rinvio degli atti per un complemento

istruttorio.

L’amministrazione, in

particolare, sentendo la RI 1, i committenti che hanno affidato alla __________

la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla

ricorrente e, se del caso, __________, Direttore della __________, che potrà

riferire sulle conseguenze della pandemia sul settore dell’edilizia, principalmente

sulle imprese attive, come la ricorrente nella posa dell’acciaio d’armatura

(cfr. doc. IX; XIII), come pure facendo

capo agli indici di cui al p.to D6B della Prassi LADI ILR (cfr. consid. 2.4.),

stabilirà se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente sia perlomeno

verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.

In tal caso la questione

di sapere se in concreto possa essere considerato che l’insorgente, che ha

concluso con __________ contratti di subappalto (cfr. STF 9C_782/2014 del 25

agosto 2015 consid. 6.1.1.: “Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de

définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise

par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d’entreprise par

lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d’une autre (l'entrepreneur

principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que

celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal

…) (…)” per la posa dell’acciaio d’armatura (cfr. consid. 2.10.), dipenda

da un’unica committenza e che quindi, alla luce di questa circostanza, la

perdita di lavoro rientri nella sfera normale del rischio aziendale (come fatto

valere dall’amministrazione pendente causa (cfr. doc. XV; consid. 1.11.), non

merita di particolari approfondimenti.

In effetti, qualora dagli

accertamenti risulti plausibile che la perdita di lavoro quale posatore di

acciaio d’armatura sia in relazione alla pandemia, ciò implica che l’impresa

ricorrente, anche se fosse stata attiva nel periodo determinante indipendentemente

dalla __________, ad esempio appoggiandosi direttamente a fornitori del

materiale occorrente e concludendo ella stessa contratti con le imprese edili, comunque

subito perdite legate alla pandemia.

Pertanto, in casu, non si

sarebbe confrontati con un normale rischio aziendale indipendentemente dal

numero dei “clienti” diretti della RI 1.

La sentenza 38.2021.9 del 18

maggio 2021 citata dalla parte resistente (cfr. doc. XV) non le è di ausilio,

in quanto in quel caso di specie il diritto all’ILR è stato negato, poiché per

l’unico dipendente della società, la quale non era un’azienda privata nel vero

senso del termine, non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve

termine. Le entrate della società dipendevano sì da un’unica fonte, tuttavia era

stato sottoscritto un accordo secondo cui, tra l’altro, la ricorrente accettava

il rischio di non ricevere alcun contributo nel caso in cui non avesse

realizzato un determinato prodotto.

La Sezione del lavoro, in

ogni caso, verificherà, altresì, con la collaborazione della ricorrente, le

ragioni per le quali agli atti non figurano i contratti di subappalto relativi

all’edificazione del mappale __________ di __________, all’edificazione del

mappale __________ di __________ e alla __________ di __________, nonché quali operai

erano impiegati nei cantieri in corso nel lasso di tempo determinante e per

quante tempo.

A

questo riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22

ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020

del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid.

3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14

aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9

maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La

Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà

nuovamente, tenuto conto, da un lato, che la perdita di lavoro connessa alla __________

di __________ rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.11.),

dall’altro, che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione

alla __________ di __________ è per contro da ricondurre alla pandemia (cfr.

consid. 2.12.), se l’insorgente ha

diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.

Per completezza giova,

infine, evidenziare che un’oscillazione della cifra

d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è

da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr.

STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio

2009.

consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 22 settembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022

del 16 febbraio 2022; 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

2.16

Vincente

parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 1'800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della

Sezione del lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 23 agosto 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al

consid. 2.14.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 1'800 a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti