38.2021.77
Negate ILR a società attiva nella posa d'acciaio d'armatura. Per alcuni cantieri perdita lavoro non computabile (ritardi dovuti a opposizioni e cambiamenti progetto = normale rischo aziendale). Un committente attesta ritardo connesso a pandemia (per cui computabile). Rinvio per accertamenti
11 aprile 2022Italiano76 min
sono ritardati per cause non imputabili alla pandemia o ad altre cause straordinarie. Il cantiere "__________"
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.77
rs
Lugano
11 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
16 marzo 2021 la RI 1 di __________, il cui scopo sociale è la posa di ferro tondo per
cemento armato e lavori dell'edilizia (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), ha
inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il
periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto
colpisce tutta l’azienda, e meglio 30 dipendenti e che la perdita di lavoro
probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo
è stato indicato che “attualmente molti dei cantieri (clienti) per cui
dovremmo effettuare la posa dell’acciaio d’armatura hanno ritardato e
posticipato l’inizio dei lavori a causa del COVID, di conseguenza i lavori da
noi acquisiti e previsti per l’inizio del 2021 verranno posticipati dopo la
metà del 2021” (cfr. doc.1 p.to 2.2).
1.2. Il 2 aprile 2021 la Sezione
del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1° aprile - 15 settembre
2021, rilevando:
" (…)
3. Nel caso in esame, si osserva come in
data 16.03.2021,
l'azienda sostenga quanto segue:
"attualmente
molti dei cantieri (clienti) per cui dovremmo effettuare la posa dell'acciaio
d'armatura hanno ritardato e posticipato l'inizio dei lavori a causa del
COVID [...]".
Fatti
I documenti consegnati dall'azienda in data 26.03.2021, espongono
tre cantieri soggetti a ritardi. Solo il cantiere della __________, ritardato
almeno due volte, è posticipato a causa
della pandemia. Tuttavia sia il cantiere "__________"
a __________ che il cantiere di "__________"
sono ritardati per cause non imputabili alla pandemia o ad altre cause straordinarie. Il cantiere "__________"
è ritardato "[...]
a causa di cambiamenti di progetto", una
motivazione non computabile in quanto
differimento voluto dal committente. Egual
analogia per il cantiere "__________" il
cui ritardo è dovuto a "[...] inizio lavori posticipato in data da
definire a causa opposizioni (al progetto) al Consiglio di Stato." un motivo non rientrante nella sfera
del normale rischio aziendale di un'impresa operante nel settore dell'edilizia.
(…)” (Doc. 4)
1.3. La RI 1, il 22 aprile 2021,
ha interposto opposizione contro la decisione del 2 aprile 2021, facendo
valere:
" (…) Il
vostro rifiuto è motivato con il rischio imprenditoriale che ogni azienda è
tenuta a mettere in preventivo.
La situazione attuale è però decisamente straordinaria e condizionata
dalla situazione pandemica, che aggiunge uno stato diffuso di incertezza al
normale rischio imprenditoriale.
Gli investitori sono timorosi, gli acquirenti sono preoccupati
posticipando gli investimenti a quando la situazione economica sarà meno
preoccupante e più stabile, i cantieri procedono con una lentezza, del tutto
inusuale e straordinaria, che non conoscevamo prima della pandemia COVID 19.
Oltre a questo, nei cantieri manca personale perché positivo al
virus o in quarantena e questo condiziona negativamente il ritmo di lavoro, che
rallenta inevitabilmente senza che si possa sperare, nell'immediato, ad una
accelerazione per tornare ai ritmi pre Covid.
È un rallentamento generalizzato, sia pratico che di
approccio, mai vissuto prima, che non ha nulla a che vedere con il rischio
imprenditoriale Dalle ns evidenze, infatti, ci risulta che circa 190 imprese di
costruzioni ticinesi abbiano inoltrato la richiesta di indennità lavoro ridotto
Questo fa sì che la situazione inusuale e straordinaria in corso già deve
essere ritenuta a priori un fatto notorio, sulla base del quale la richiesta di
lavoro ridotto presentata era ed e da accogliere.
Vi è anche l'oggettiva incapacità di preventivare a lungo termine
i lavori che ci vengono assegnati. Il ns operato infatti è legato all’andamento
del cantiere e al lavoro svolto dagli operatori che prima di noi entrano in
cantiere. Molto spesso non è facile stimare la ns data d’ingresso in cantiere,
e la maggior parte delle volte la pianificazione del ns operato è poco più che
giornaliera, in base alle richieste della committenza. Non è pertanto semplice
ottenere delle dichiarazioni di conferma di ritardo nei lavori dai vari
committenti, tenuto conto che si registrano ritardi generali legati alle misure
di contenimento, alle assenze per positività al COVID 19 ed alle quarantene.
La nostra richiesta è già stata motivata con attestazioni di
alcuni cantieri specifici. Si trattava solo di esempi.
A comprova ulteriore della situazione sopra descritta, si
producono In allegato altre tre dichiarazioni, di ritardo e/o slittamento
inizio lavori, per altrettanti cantieri, le quali confermano che la causa è
direttamente ed esclusivamente legata ai molteplici effetti (straordinari)
della pandemia in corso. (…)” (Doc. 6)
1.4. Dopo aver esperito specifici
accertamenti (cfr. doc. 7; 8), la Sezione del lavoro, con decisione su
opposizione del 22 luglio 2021, ha confermato il provvedimento del 2 aprile
2021 (cfr. doc. 9).
1.5. Il 23 agosto 2021 la Sezione
del lavoro ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale ha
annullato e sostituito la decisione su opposizione del 22 luglio 2021, in
quanto:
" (…)
2.
Si constata che, per una svista, la
decisione impugnata sollevava opposizione per un periodo più lungo rispetto a
quanto richiesto con il preannuncio del 16 marzo 2021, che nel frattempo
l’azienda ha presentato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo
successivo al 30 giugno 2021 e che la svista non è stata corretta nella
decisione su opposizione del 22 luglio 2021.
Il termine per impugnare la decisione su
opposizione del 22 luglio 2021 ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2021 per
effetto della sospensione dei termini di cui all’art. 38 LPGA e giungerà a
scadenza il 14 settembre 2021 e l’azienda, avvertita della svista, non ha
impugnato la predetta decisione.
Durante il decorso del termine per
ricorrere l’amministrazione può revocare una decisione non impugnata senza
soggiacere a particolari condizioni (cfr. al riguardo DTF 129 V 110, consid.
1.2.1. e riferimenti ivi citati).
Visto quanto precede, non essendo possibile
il sovrapporsi di più decisioni riguardanti il medesimo periodo di lavoro ridotto,
la decisione del 2 aprile 2021 deve essere modificata nel senso che il periodo
di lavoro ridotto oggetto di opposizione è quello dal 1° aprile 2021 al 30 giugno
2021, di conseguenza anche la decisione su opposizione del 22 luglio 2021 deve
essere annullata e sostituita dalla presente decisione.” (Doc. B pag. 3)
Con la decisione su
opposizione del 23 agosto 2021 l’amministrazione ha modificato la decisione del
2 aprile 2021 nel senso che ha sollevato opposizione per il periodo di lavoro
ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021, ritenendo che la perdita di lavoro non
sia computabile. La Sezione del lavoro in proposito ha indicato:
" (…)
5.
Nel caso concreto, l'azienda, che ha motivato la
domanda di lavoro ridotto adducendo ritardi e posticipi
nel settore dell'edilizia (cfr. infra consid. 1), ha
prodotto la documentazione richiesta dall'UG,
sia con scritto del 26 marzo 2021 che
con opposizione del 22 aprile 2021.
L'indennità per lavoro ridotto
può essere versata solamente se la perdita di lavoro è straordinaria al punto da non
risultare usuale nel
ramo, nell'azienda o nella
professione. Nel settore della costruzione,
sono usuali le fluttuazioni delle
ordinazioni nel corso dell'anno, come pure il rinvio dei termini su richiesta del committente, o per altre ragioni indipendenti dalla volontà
dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei
lavori. Pertanto, la conseguente perdita di
lavoro all'interno dell'azienda è
usuale e non computabile. Questa prassi
vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando
la possibilità dì dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o
non sussiste più e si applica per analogia anche ai rami accessori dell'edilizia (cfr. sentenza TF C 237/06 del
6 marzo 2007, consid. 2 e 3). Sono
altresì ritenute usuali nel settore in esame il ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuti all'insolvibilità del committente o alla procedura
di opposizione pendente, nonché le interruzioni dei lavori in seguito a malattia
del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge
in Svizzera in ritardo (cfr. Prassi LADI ILR,
D6). Pure la dilazione delle decisioni di delibera
di opere di probabile
acquisizione, la diminuzione e il rallentamento delle delibere di opere pubbliche è
stata assimilata alla giurisprudenza federale citata (cfr. Tribunale
cantonale delle assicurazioni, inc. 38.2008.9 del 29 aprile 2008, consid. 2.5 e
riferimenti
lvi citati).
In sede di opposizione l'azienda ha dichiarato che i documenti presentati con
il preannuncio di lavoro ridotto relativi a
tre diversi cantieri erano "solo esempi', e
ha allegato dunque ulteriori
"[...]
tre dichiarazioni, di ritardo
e/o slittamento inizio lavori, per altrettanti cantieri,
le quali confermano che la causa è direttamente
ed esclusivamente legata ai molteplici effetti (straordinari) della pandemia in
corso". Dietro esplicita richiesta dell'UG, l'opponente
ha comunicato in data 27 maggio 2021, di essere attualmente attiva su 24 cantieri: nove "non partono/posticipatl',
e 15 "in corso". L'azienda è dunque attiva con i propri dipendenti
in più della metà dei cantieri per cui ha ricevuto un subappalto.
Si rileva in primo luogo che il numero dei contratti
di subappalto trasmessi all'UG non corrisponde ai cantieri annunciati
che avrebbero subito ritardi e rinvii: agli
atti vi sono tre contratti, peraltro tutti sottoscritti
posteriormente all'inoltro del preannuncio
di lavoro ridotto
del 16 marzo
2021, mentre, come
visto, i cantieri
su cui l'azienda sarebbe attiva sono molti di
più.
Nel caso di specie, le
motivazioni addotte dalla società circa il ritardo
occorso sui cantieri, non risultano essere inusuali in ambito edilizio. Infatti, a ben vedere,
unicamente per il cantiere "__________"
vi è la certezza che il ritardo è
dovuto alla pandemia in quanto così comunicato dalla __________. Come già rilevato con
decisione del 2 aprile 2021, i cantieri "__________"
a __________ e "__________"
hanno subito ritardi per
cause non imputabili alla pandemia o altre
cause straordinarie,
segnatamente a causa di un differimento imputabile
al committente
e da una procedura di opposizione edilizia
pendente al Consiglio
di Stato, e per questo la perdita di lavoro non è computabile
(cfr. sentenza TF C 237/06 del 6
marzo 2007, consid. 2 e 3).
Per quanto
attiene ai cantieri "__________" e "__________", si
osserva che l'azienda,
oltre a non produrre il relativo contratto di subappalto, non ha
addotto alcun elemento
oggettivo o soggettivo atto a corroborare il fatto che i ritardi
siano da attribuirsi alla situazione pandemica attuale e non a fluttuazioni
usuali nel ramo,
nell'azienda o nella professione. Alla
medesima conclusione
si giunge per quanto riguarda il cantiere "__________":
se è vero che l'arch. __________ nello
scritto del 14 aprile
2021, accluso
all'opposizione, conferma
un ritardo
di tre mesi; lo
stesso afferma subito dopo che sono "da poco iniziati i lavori, la perdita di lavoro non è dunque
computabile. Medesimo discorso vale per i
cantieri "__________" a __________, "__________" a __________
e "__________" a __________: se è infatti confermato un ritardo rispetto
all'inizio originariamente programmato (gennaio, rispettivamente
ottobre), dalle lettere firmate dalla
Direzione lavori
emerge come suddetti cantieri siano ripartiti proprio in questi mesi.
Abbondanzialmente si osserva che la documentazione prodotta
in sede di opposizione, che dovrebbe dimostrare
la connessione
diretta tra la pandemia
dovuta a COVID-19 e il ritardo nei cantieri ivi indicati, contiene invece riferimenti del tutto generici alla
pandemia quale causa di ritardi, il che non rende plausibile la connessione
tra i due.
(…)” (Doc. B pag. 4-5)
1.6. Contro la decisione su
opposizione del 23 agosto 2021 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa
e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1°
aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. I pag. 13).
A sostegno della propria
pretesa la parte ricorrente ha fatto valere che la connessione tra la pandemia
COVID-19 e la perdita di lavoro subita, introdotta nella direttiva della SECO
nel corso del 2021 e che deve essere resa verosimile, può essere data
specificatamente dai cantieri in corso (posticipo di singoli cantieri a causa
della pandemia), come pure scaturire dalle conseguenze generali della pandemia (rallentamento
generale dell’edilizia a seguito della pandemia e delle sue conseguenze varie,
per esempio incertezza e prudenza dei committenti, difficoltà a reperire materie
prime, aumento del prezzo delle materie prime). Al riguardo l’insorgente ha
evidenziato che invece la decisione impugnata si limita, a torto, a considerare
solo i cantieri e ha contestato che solo la connessione diretta tra la pandemia
dovuta a COVID-19 ed il ritardo dei cantieri sia determinante.
La medesima ha poi
asserito di non essersi limitata a richiamare genericamente la situazione
pandemica, bensì di aver debitamente motivato e documentato la propria
richiesta sia nell’opposizione, che nella lettera del 27 maggio 2021 precisando
che i motivi del drastico calo di lavoro improvviso e repentino consistevano
nella difficoltà di reperire materie prime, e nell’aumento dei prezzi.
La ricorrente ha poi
rilevato che le cifre d’affari di aprile, maggio e giugno 2021, risultanti
dallo scritto del 27 maggio 2021 e dai nuovi preannunci dell’11 giugno e del 2
luglio 2021, attestano un vero e proprio crollo della cifra d’affari, e meglio
pari al 44% ad aprile (per rapporto al 2019, in quanto nel 2020 l’edilizia era
chiusa causa pandemia), al 52% a maggio (per rapporto al 2020) e pari al 61% a
giugno (sempre per rapporto al 2020), allorché negli ultimi 4 anni (fatto salvo
marzo/aprile 2020 al momento del lockdown) non vi sono mai stati cali di
fatturato, per ipotesi usuali o periodici.
A mente dell’insorgente,
da una parte, sono questi i dati che contano e non il numero di cantieri in
corso o posticipati. Dall’altra, tali dati dimostrano una drastica riduzione di
lavoro che non si è mai verificata in precedenza e che quindi non è usuale nel
ramo, nella professione e nell’azienda e tantomeno è dovuta a oscillazioni
stagionali del grado di occupazione.
E’ stato puntualizzato che
già le sole cifre attestanti il calo repentino della cifra d’affari rendono più
che credibile che il tutto sia dovuto alle conseguenze (specifiche in relazione
ai cantieri e generali) della pandemia COVID-19 (“cantieri in corso
ritardati a seguito della pandemia; timore e preoccupazione, del tutto inusuale
e straordinario, tra proprietari e imprenditori, mai vissuto prima della
pandemia; rallentamento generalizzato di tutta l’edilizia; oggettiva
impossibilità di preventivare a lungo termine; mancanza di personale poiché
positivo al COVID-19 o in quarantena sui cantieri; ecc.”; cfr. pag. 11) e
che nessuna altra causa è immaginabile e nemmeno ipotizzata nella decisione
impugnata.
La ricorrente ha poi
affermato che la sostanziale perdita di lavoro è confermata dalla diminuzione
dei quantitativi di ferro posati nei primi 8 mesi del 2021 rispetto al 2019 e
al 2020 (2'905'279 kg nel 2019, 2'468'503 kg nel 2020 e 917'502 kg nel 2021),
specificando di aver potuto ridurre nel 2020 l’impatto della perdita di lavoro
causata dalla pandemia, poiché la posa del ferro è ripresa e continuata sui
cantieri (importanti) in corso d’opera dopo la fine del lockdown, mentre nel
2021 tali cantieri si sono esauriti o si stanno esaurendo senza essere
rimpiazzati da altri di pari importanza (cfr. doc. I pag. 5-8).
È stato inoltre asserito:
" (…) Secondo
la decisione impugnata, la ricorrente sarebbe attiva con i propri dipendenti in
più della metà dei cantieri che ha ricevuto in subappalto (su 24 cantieri, di
cui 9 posticipati mentre 15 in corso).
Tale considerazione, del tutto superficiale e miope, lascia
il tempo che trova. Determinante secondo la ricorrente è il numero di chili di
ferro da posare. Non è quindi il numero di cantieri ad essere significativo (i
cantieri possono essere piccoli o grandi; 20 cantieri piccoli aperti, o cantieri
in fase di ultimazione, possono valere come un unico grande cantiere, dove
tutto il ferro di armatura è ancora da posare). Il numero di cantieri in
astratto (aperti/posticipati) è quindi di per sé assolutamente ininfluente,
come pure il fatto che i dipendenti della ricorrente siano attivi su più della
metà degli stessi. Determinanti sono le ore di lavoro. Non per niente,
la stessa Sezione del lavoro, nei suoi formulari, chiede, non già l'indicazione
del numero di cantieri, ma bensì le cifre di affari mensili negli ultimi anni.
A tal proposito si richiamano i dati inequivocabili di cui al DOC. C, in
merito ai quali già si è detto
ai punti precedenti. (…)” (Doc. I pag. 9)
Riguardo ai singoli
cantieri l’insorgente ha addotto:
" Secondo la
decisione impugnata "Unicamente per il cantiere "__________"
vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla
pandemia in quanto così
comunicato
dalla __________" (cfr.
pag. 4),
mentre per gli altri cantieri non vi sarebbero per contro elementi oggettivi
atti a dimostrare "che i ritardi siano da attribuirsi alla situazione
pandemica attuale e non a fluttuazioni usuali nel ramo, nell'azienda o nella
professione” (cfr. pag. 4/5).
25.
Intanto si richiamano le precedenti considerazioni in merito a
prove certe e verosimiglianza. Ritenere e pretendere solo "certezze”
come indicato nella decisione impugnata è fuori luogo e contrario alla LADI.
Non è poi assolutamente vero che per (tutti) gli altri cantieri non vi sarebbero
elementi oggettivi che attestano ritardi dovuti alla pandemia COVID-19.
La decisione impugnata cita i Cantieri __________ a __________, __________
a __________ e __________ a __________, per i quali vi sono agli atti specifiche
dichiarazioni della DL a conferma che i ritardi sono dovuti alla pandemia
(cfr. dichiarazione 12.04.2021 __________), argomentando che tali cantieri
sarebbero ripresi in questi mesi.
Non è vero. Si allega la dichiarazione aggiornata 31
agosto 2021 della stessa DL (DOC. G):
cantiere __________ i lavori non sono ancora iniziati; cantiere Residenza
__________ i lavori non sono iniziati a giugno e termineranno solo a febbraio
2022, e il cantiere __________ è terminato solo a luglio 2021 (la richiesta di
indennità era per i mesi precedenti - aprile/maggio/giugno).
26.
Almeno per 4 cantieri RI 1 ha quindi potuto produrre specifiche ed
inequivocabili dichiarazioni a conferma (certa) che la perdita di lavoro è
dovuta alla pandemia COVID-19.
Per gli altri cantieri (ritardati sempre causa pandemia) non è
stato possibile ottenere specifiche dichiarazioni dai committenti. Ma non per
questo si può concludere che la ricorrente non avrebbe reso credibili i motivi
alla base della sua richiesta di indennità. (…)”
1.7. La Sezione del lavoro, con
risposta del 22 ottobre 2021, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc V).
1.8. Il 19 novembre 2022 l’avv. RA
1, per conto della propria assistita, ha presentato alcune osservazioni e della
documentazione. Inoltre è stata chiesta, in particolare, l’audizione di __________,
__________ della Sezione del lavoro, e di __________, Direttore della __________
(cfr. doc. VII + I-N).
1.9. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 3 dicembre 2021 (cfr. doc. XI).
1.10. La parte ricorrente, il 16
dicembre 2021, ha segnatamente asserito:
" (…) Quanto
poi alla tesi sull’aumento del prezzo delle materie prima, che genererebbe solo
minori profitti (!), non si può che restare allibiti, a fronte delle
motivazioni addotte dalla Sezione del lavoro. Ancora una volta (l’ennesima) la
Sezione del lavoro misconosce, o meglio persiste a non voler comprendere,
l’attività svolta dalla ricorrente. RI 1 non vende materiale, ma manodopera
(posatori). L’incidenza del maggior costo delle materie (proprio anche a
livello di utili, come osserva la Sezione del lavoro) incide pesantemente sui
committenti di RI 1, che appunto forniscono le materie prime, i quali hanno
quindi ritardato l’inizio di nuove operazioni nel 2021, attendendo tempi
migliori. È in questo ambito che la ricorrente ha richiamato l’aumento di
prezzo delle materie prime (dovuto notoriamente alla pandemia), che ha causato
la perdita di lavoro da essa subita.
(…).
Sulle materie prime si rinvia a quanto
sopra esposto al pto. Ad 3. Vero è che l’aumento di prezzo non incide sui lavori
già acquisiti (se confermati e non ritardati), ma al contrario incide, eccome,
sui lavori ancora da acquisire e su quelli lasciati in standby dai committenti,
visto il momento particolare dovuto alla pandemia ancora incorso (diffusa
incertezza; enorme aumento del costo delle materie prime; ecc.). La diminuzione
del lavoro (connessa alla pandemia) non si misura solo sui lavori già acquisiti
e in corso, ma soprattutto su quelli che, sempre a causa del Covid, vengono a
mancare, in quanto abbandonati o sospesi. (…)” (Doc. XIII pag. 3-4)
1.11. Il 12 gennaio 2022 la Sezione
del lavoro ha formulato alcune precisazioni e in particolare:
" (…) Se i
committenti di RI 1, ovvero __________, hanno deciso di ritardare “l’inizio
di nuove operazioni nel 2021, attendendo tempi migliori”, qualunque cosa
ciò significhi, ciò si ripercuote su RI 1 in maniera eccessiva, tale per cui RI
1, legandosi a doppio filo ad un’unica committenza , corre un rischio
prevedibile che rientra nel rischio aziendale (cfr. STF 8C_291/2020 del 19
luglio 2010 e 8C_297/2007 del 17 gennaio 2008; STCA 38.2021.9 del 18 maggio
2021, attualmente non pubblicata, con rinvio in particolare a STF 8C_603/2015 del
15 aprile 2016 consid. 4.3. ed a 8C_549/2017 del 20 dicembre 2017 relative al
cosiddetto “unico cliente”). (…)” (doc. XV)
1.12. L’avv. RA 1, per conto della RI
1, il 28 gennaio 2022, ha contestato il fatto di essere legata a filo doppio
con un’unica committente, specificando:
" (…) Come
già chiaramente esposto e documentato, i lavori (fornitura cemento e posa ferro
di armatura) vengono acquisiti da __________ sulla base di contratti stipulati
con i (diversi) committenti di quest’ultima. Poi __________ subappalta a RI 1
(internamente) la posa del ferro di armatura. Chi ha quindi deciso di ritardare
l’inizio di nuove operazioni nel 2021 non è manifestamente __________, ma bensì
i committenti di quest’ultima.
Tutto il discorso della Sezione del lavoro
sull’asserito “unico cliente” è quindi manifestamente del tutto fuori luogo. (…)”
(Doc. XVII)
1.13. Il doc. XVII è stato inviato
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVIII).
in diritto
Considerandi
in
ordine
2.1
Come
visto nei fatti, la RI 1, il 16 marzo 2021, ha preannunciato lavoro ridotto per
il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).
Con
decisione formale del 2 aprile 2021 la Sezione del lavoro si è opposta al
versamento di indennità per lavoro ridotto alla dal 1° aprile - 15 settembre
2021.
(cfr. doc. 22; consid. 1.2.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 22 luglio 2021 (cfr. doc. 9,
consid. 1.4.).
Il
23.
agosto 2021 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione su opposizione
con la quale, da un lato, ha annullato e sostituito la decisione su opposizione
del 22 luglio 2021, dall’altro, ha modificato la decisione del 2 aprile 2021
nel senso che ha sollevato opposizione per il periodo di lavoro ridotto dal 1°
aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. B; consid. 1.5.).
A quest’ultimo riguardo va
ricordato che la decisione su opposizione sostituisce la decisione iniziale e
diventa, in caso di ricorso, l’oggetto della contestazione della procedura
giudiziaria (cfr. STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 5.2.1.; STF
9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 consid. 3.1.).
Contrariamente
a quanto sostiene il patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. I pag. 2), la
Sezione del lavoro, nella decisione su opposizione del 23 agosto 2021, ha
chiaramente indicato che “alla RI 1 non può essere riconosciuto il diritto
all’indennità per lavoro ridotto” per il lasso di tempo 1° aprile - 30
giugno 2021 (cfr. doc. B pag. 5; doc. V pag. 3).
Inoltre
l’amministrazione, il 23 agosto 2021, poteva annullare e sostituire la
decisione su opposizione del 22 luglio 2021, non ancora cresciuta in giudicato
(cfr. B pag. 3), alla luce della giurisprudenza federale citata
dall’amministrazione (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.2.1. “Auf unangefochtene
formelle Verfügungen darf die Verwaltung während der Rechtsmittelfrist
zurückkommen, ohne dass die nach Eintritt der Rechtskraft erforderlichen
Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision erfüllt sein
müssen (BGE 124 V 247 Erw.
2.
mit Hinweisen)”).
Nella
DTF 129 V 110 la nostra Massima Istanza ha dovuto stabilire a quali condizioni
e entro quale termine l’amministrazione può liberamente modificare una
decisione informale non contestata.
Come
risulta dalla massima della sentenza, l’Alta Corte, operando un cambiamento di
giurisprudenza, ha stabilito che trascorso un lasso di tempo corrispondente al
termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione può
domandare la ripetizione delle prestazioni concesse mediante una decisione
informale rimasta incontestata soltanto alle condizioni valide per la
riconsiderazione o per la revisione processuale (cfr. STCA 38.2021.47 del 25
ottobre 2021 consid. 2.1.).
Quanto esposto riguardo
alle decisioni formali e informali vale pure per le decisioni su opposizione.
Nella sentenza DTF 134 V
257.
consid. 2.2. il Tribunale federale ha peraltro rilevato:
" (…) contrariamente a quanto avviene per la revoca di
decisioni cresciute in giudicato, la cui modifica è subordinata all'adempimento
dei rigorosi presupposti del riesame o della revisione processuale (DTF 239 V
110.
consid. 1.2.1 pag. 111; DTF 124 V 246 consid. 2 pag. 247 con riferimenti),
la possibilità di revocare decisioni non ancora cresciute in giudicato è - al
di là del caso concreto - agevolata dal fatto che, fino alla crescita in
giudicato, la tutela della sicurezza giuridica e il principio dell'affidamento
non rivestono la medesima importanza che essi invece acquistano successivamente
(cfr. ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen
Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007 pag. 309; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n.
821.
e 995; FRANZ SCHLAURI, Grundstrukturen des nichtstreitigen
BGE 134 V 257 S. 262
Verwaltungsverfahrens in der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri [ed.], Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 49; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1249 segg.).”
Il
TCA entrerà, dunque, nel merito della decisione su opposizione del 23 agosto
2021.
che ha confermato la decisione formale del 2 aprile 2021.
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia
riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a
favore dei propri dipendenti per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2021.
2.3
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente
fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono
più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda
di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente.
(…).
D6b Un
periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una
situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più
nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare
in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla
recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati
allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di
lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro
principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione
economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura
relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo
la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la
situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite
d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di
periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o
delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero
considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.
I
seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di
recessione
- un
aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
-
analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e
sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle
tendenze congiunturali, non disponibile in italiano)
-
Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore
dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione
commerciale (KOF Business Situation Indicator),
https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili
in italiano)
- Dati
relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html
-
Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html
(non disponibile in italiano)”
2.5
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…)
2.4a
Diritto al lavoro ridotto in caso di quarantena
La cifra 2.4 si applica allo stesso modo alle persone assicurate
che vengono messe in quarantena senza recarsi in un'area a rischio.
Per le persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda
può addebitarle all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni
per il lavoro ridotto.
Le persone che hanno causato la quarantena in seguito al loro
comportamento (ad es. mancato rispetto delle regole di igiene e del
distanziamento, partecipazione ad un evento con un numero di persone non
autorizzate, contatto con una persona con la quale si sapeva che questa era
notoriamente infetta) non hanno diritto al pagamento continuato del salario
durante il periodo di quarantena. La perdita delle ore lavorative non deve
essere presa in considerazione dall'ILR.
Se, nonostante la quarantena, le persone interessate lavorano da
casa (home office), prendono giorni di ferie o riducono le ore straordinarie,
le aziende sono obbligate a continuare a pagare il loro salario, ma non vi è
alcuna perdita di ore lavorative a causa di misure economiche o ufficiali e
quindi nessun diritto all’ILR.
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante
non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di
trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di
esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
Dal 30 ottobre 2020 quanto
previsto dal p.to 2.4a è stato ripreso nella Prassi LADI ILR D35b (cfr. Direttiva
2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI del 17 dicembre 2021 pag. 6; Direttiva
2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 pag. 7).
Per completezza va
osservato che l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il Coronavirus (COVID-19) (Ordinanza Covid-19 perdita di
guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871) entrata in vigore retroattivamente
dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), ha sancito il diritto all’IPG Corona per le
persone che hanno dovuto interrompere l’attività lucrativa perché messe in
quarantena (cfr. art. 2 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno e dal 17
settembre 2020 art. 2 cpv. 1bis, abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione
particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022; cfr. RU 2022 97; RU
2020.
871; RU 2020 3705).
Il cpv. 4 dell’art. 2
Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno ha in ogni caso prescritto che
l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni
sociali (tra le quali le ILR nel caso in cui l’azienda sia in situazione di
lavoro ridotto; cfr. Allegato alla direttiva 2021/16: Panoramica del rapporto
tra indennità giornaliera per malattia / indennità per perdita di guadagno Corona
/ indennità di disoccupazione / indennità per lavoro ridotto - stato 1.10.2021)
e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto
d’assicurazione, nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù
dell’obbligo di continuare a versare il salario (cfr. STCA 42.2020.24 del 7
dicembre 2020; STCA 42.2020.29 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2021.28 del 18
maggio 2021; D.
Cattaneo, “COVID-19: les
premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances
sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 - 209 (196);
SZS 1/2022 pag. 51).
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3,
2.4a sono rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha
sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5, mentre
il secondo paragrafo del p.to 2.4a è stato così modificato:
" Per le
persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda può addebitarle
all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il lavoro
ridotto. Quanto esposto vale per tutta la durata della quarantena ordinata
dalle autorità o dal medico oppure fino alla conclusione anticipata della quarantena
a seguito di un test negativo. In virtù dell’obbligo di riduzione del rischio
non è possibile rinunciare al test. In caso contrario, il diritto all’ILR si
estingue dopo sette giorni. L’autocertificazione è sufficiente solo in caso
giustificati, per esempio se il medico cantonale non rilascia alcuna
autorizzazione alla quarantena a causa del sovraccarico di lavoro. Anche in
questo caso la quarantena inizia e finisce come se fosse stata normalmente
disposta dal medico cantonale.”
Il
tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4a e 2.5 non ha subito cambiamenti nella
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la
Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5
sono rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
Al p.to 2.4a, per contro,
è stato unicamente previsto il rinvio alla “Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR
D35b nuovo”.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021, mentre per il p.to 2.4.a è indicato “Vedi
direttiva 2021/22 Prassi LADI ILR D35b nuovo”.
Al riguardo cfr. pure la
Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.6
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Giova
altresì rilevare che nella “Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi
LADI” del 30 giugno 2021 concernente le disposizioni speciali applicate in
relazione alla pandemia la SECO risulta il punto D8a, valido dal 1° settembre
2020, secondo cui: “La perdita di lavoro può essere conteggiata se si
verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento.”
L’autorità di vigilanza ha
fornito al riguardo la seguente spiegazione
"
A causa delle misure contro il
coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di
approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi
ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita
di lavoro dovuta a ciò.”
Anche nel FAQ “Pandemia e
aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una ditta, “I miei
collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto l’azienda non
riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a difficoltà di
fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i miei
lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che “(…) le
difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile al
datore di lavoro” (https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/02/DOC20-faq-aziende-coronavirus-2016.pdf).
Su questo tema cfr.
l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro» per le materie prime;
Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione
industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza)
e l’articolo “Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato
sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano
online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021
(reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05
/mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).
In proposito cfr. STCA
38.2021.55
del 29 novembre 2021 consid. 2.9.
La Società Svizzera degli
Impresari-Costruttori, l’8 aprile 2021, rilevava peraltro che “dall’inizio
dell’anno, si moltiplicano gli annunci degli aumenti di prezzo per i prodotti
fatti con materie prime quali petrolio e acciaio” (cfr. https://baumeister.swiss/it/aumenti-significativi-dei-prezzi-per-alcuni-materiali-da-costruzione/).
Anche Economiesuisse, il 23
novembre 2021, ha evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt
le catene di approvvigionamento globali, che mentre nel 2020 mancavano
soprattutto mascherine di protezione e disinfettanti, i problemi di
approvvigionamento si sono in seguito estesi a quasi tutti i settori e prodotti
e che la Svizzera, in quanto paese privo di materie prime e dalle capacità di
produzione limitate, è particolarmente colpita dalle attuali perturbazioni del
commercio internazionale (cfr. https://www.economiesuisse.ch/it/articoli/difficolta-di-approvvigionamento-il-commercio-mondiale-resta-essenziale-leconomia-svizzera).
D’altra parte, però, da
un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e dell’industria del
Cantone Ticino (Cc-Ti), a cui hanno partecipato 280 imprese associate di tutti
i settori economici, di tutte le dimensioni e di tutti i distretti, è emerso,
da un lato, che sul tema delle catene di rifornimento di materie prime e
prodotti e delle strettoie esistenti il 71% delle imprese ha affermato di non
avere difficoltà, il 29% riguardante soprattutto industria e artigianato ha
invece dichiarato di averne. Dall’altro, che i risultati per il Cantone Ticino
si allineano a quelli del resto della Svizzera (cfr. Corriere del Ticino del 6
dicembre 2021: “Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà
nei rifornimenti”).
Il
9.
febbraio 2022 Alessandra Gianella e Cristina Maderni, per il Gruppo PLR, hanno
inoltrato l’interrogazione 19.22 “Crisi delle materie prime: il Governo come
intende intervenire?”, non ancora evasa, in cui è stato chiesto al Consiglio di
Stato segnatamente: “la crisi delle materie prime che effetti ha
sull’economia ticinese? Quali sono le maggiori ripercussioni in relazione ai
settori più trainanti della nostra economia?” e “si ritiene opportuno
intervenire tempestivamente presso le autorità federali affinché si attivino
per individuare canali di approvvigionamento alternativi, in particolare nei
settori dove sono attive aziende che risiedono in Ticino?”.
Al riguardo è stato
evidenziato che “da un po’ di tempo ormai assistiamo a una preoccupante
crisi nel settore delle materie prime e di determinati componenti
indispensabili per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Questa
situazione ha generato penuria, ritardi e un aumento generalizzato dei prezzi:
basti pensare ai settori della carta, del ferro o dei microprocessori, così come
tanti altri prodotti e materiali. Parliamo di un grave problema per le aziende
così come per molte persone e famiglie” (cfr.
Il
21.
marzo 2022 anche Fabio Schnellmann, PLR, ha presentato l’interrogazione
51.22
“Aumento costi materie prime (acciaio, metallo, legno, carburante,
ecc.) quali importanti progetti rischiano di non partire?” (cofirmatari Galusero
- Piezzi - Quadranti - Ris - Speziali - Tenconi – Viscardi), in cui è stato osservato
che “gli ultimi tristi avvenimenti (pandemia, guerra in Ucraina) hanno
portato importanti materie prime acciaio, metallo, legno, carburante, ed altri
a subire importanti rincari (si parla di oltre il 50% per taluni materiali)”
e chiesto se ci sono opere - promosse dal Cantone - che rischiano di essere
ritardate, o addirittura annullate, per il notevole aumento di alcune materie
prime citate e, se sì, quali, precisando se sono ritardate o annullate (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=150036.).
Dal canto suo l’interpellanza
2286.
del 19 marzo 2022 presentata da Nadia Ghisolfi e Sara Imelli, PPD, “Impennata
nei prezzi delle materie prime, il Consiglio di Stato intende intervenire?”
concerne il notevole aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e del
carburante casato dalla guerra in Ucraina (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=149938).
2.8
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12
agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende
evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e
la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a
ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza
della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di
igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, con
sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha
confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una
società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività
connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre
2020.
a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava
peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano
inasprito le misure per
fronteggiare la diffusione del coronavirus.
Questo Tribunale ha
rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum,
il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di
riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che
l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello
riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava
essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la
questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di
ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che non
è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla
pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze
sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni
connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1°
giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.
Al titolare di una ditta
individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del diritto
a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a fine ottobre
e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece, riconosciuto il diritto
ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.
In una sentenza 38.2021.92
del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva
inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico
dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non
essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla
pandemia.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.79
del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e
del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da
una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a
ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data
aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava
assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente
rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per
la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era
stato disdetto a fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli
altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile
escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto,
stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro
fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85
del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società
che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio
al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021
ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori
licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra
l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo
in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la
campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia.
2.9
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il
TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno
diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
Le stesse prevedono, ad
ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le
perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili
alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).
Ciò è stato confermato dal
Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021
dl 24 novembre 2021 (cfr. consid. 2.8.).
La
ricorrente, il 16 marzo 2021, ha inoltrato la domanda di lavoro ridotto per il
periodo aprile – giugno 2021 a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 1;
consid. 1.1.).
La
Sezione del lavoro ha respinto la richiesta, ritenendo che la perdita di lavoro
non sia computabile, in quanto solo il cantiere della __________ è stato posticipato a causa della pandemia, mentre in relazione
agli altri cantieri il ritardo è dovuto a motivi (differimento voluto dal
committente, opposizione al progetto) non imputabili alla pandemia o ad altre
cause straordinarie, rispettivamente non è stato addotto alcun elemento oggettivo o soggettivo atto
a corroborare il fatto che i ritardi siano da attribuirsi
alla situazione pandemica attuale e non a fluttuazioni
usuali nel ramo,
nell'azienda o nella professione.
Secondo
l’amministrazione la documentazione prodotta in sede di opposizione, che dovrebbe dimostrare la connessione diretta tra la pandemia dovuta a COVID-19 e il ritardo nei
cantieri ivi indicati, contiene invece
riferimenti del
tutto generici alla pandemia quale causa di ritardi, il
che non rende
plausibile
la connessione tra
i due (cfr. doc. 4; B; consid. 1.2.; 1.5.).
2.10
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
RI 1, di cui __________ è amministratore unico con diritto di firma individuale
(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), riceve i lavori di posa
dell’acciaio d’armatura in subappalto dalla __________ (cfr. doc. E; 8) - che
ha per scopo segnatamente “il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la distribuzione, la lavorazione e la messa in opera di
materiali da costruzione, di macchinari ed accessori, di manufatti, di
istallazioni, di arredi e di ogni genere di merce e di prodotti, di qualsiasi
provenienza ed origine, nell'ambito del settore delle costruzioni, nonché
l'assunzione di qualsiasi genere di rappresentanza. (…)” e di cui __________
è il presidente del CdA con firma collettiva a due, __________ è il
vicepresidente e direttore con firma collettiva a due e __________ è il
delegato con firma collettiva a due (cfr. estratto RC). Nel ricorso è stato
indicato che le due società fanno altresì capo agli stessi azionisti di
maggioranza (cfr. doc. I pag. 9-10).
La __________ assume la
commessa globale dai clienti/committenti (cfr. doc. I pag. 9.-10).
Nel
preannuncio del 16 marzo 2021 l’insorgente quale causa del lavoro ridotto ha
indicato che “attualmente molti dei cantieri (clienti) per cui dovremmo
effettuare la posa dell’acciaio d’armatura hanno ritardato e posticipato
l’inizio dei lavori a causa del COVID, di conseguenza i lavori da noi acquisiti
e previsti per l’inizio del 2021 verranno posticipati dopo la metà del 2021” (cfr.
doc.1 p.to 2.2).
Il 26 marzo 2021 la società
ha precisato che “i ns. clienti/committenti hanno tardato l’inizio di nuovi
progetti immobiliari conseguentemente l’incertezza economica per la pandemia
COVID19 e a dei ritardi legati a cambi di progettazione e/o a delle opposizioni
ricevute dai committenti (vedi allegati)” e, circa il volume delle
ordinazioni, che “in base alle ore preventivate avremo un calo previsto tra
il 40% ed il 50% dei volumi di vendita. E’ difficile nel nostro lavoro (posa
ferro) fare delle previsioni oltre il mese in quanto entriamo in cantiere solo
se il cantiere non ha subito dei precedenti ritardi e molte volte su richiesta
settimanale delle imprese”.
In riferimento al probabile
sviluppo del volume di affari nei seguenti quattro mesi sono stati dichiarati
ordini /lavori di fr. 150'000 per aprile 2021, di fr. 150'000 per maggio 2021,
di fr. 160'000 per giugno 2021 e di fr. 140'000 per luglio 2021, quando la
cifra d’affari mensile è stata di fr. 120'325 nel mese di gennaio 2021, di fr.
176'837 nel mese di febbraio 2021 e di fr. 145'283 nel mese di marzo 2021.
Le cifre d’affari mensili
per i mesi da aprile a giugno 2020 sono state di fr. 6'636 in aprile 2020, di
fr. 242'139 in maggio, di fr. 272'451 in giugno 2020 e fr. 230'082 in luglio
2020.
Nel lasso di tempo aprile
– luglio 2019 le cifre d’affari erano pari a fr. 250’0381 in aprile 2019, fr.
266'698 in maggio 2019, di fr. 227'673 in giugno 2019 e fr. 369’411 in luglio
2019.
Le cifre d’affari per i
mesi da aprile a giugno 2018 sono state di fr. 308’138 in aprile 2018, di fr.
227’673 in maggio 2018, di fr. 369’411 in giugno 2018 e fr. 346’144 in luglio
2018.
Nel periodo aprile –
luglio 2017 le cifre d’affari risultavano essere di fr. 192’993 in aprile 2017,
fr. 228’444 in maggio 2017, di fr. 290’935 in giugno 2017 e fr. 260’224 in
luglio 2017 (cfr. doc. 3).
Il 27 maggio 2021, e
meglio nella procedura di opposizione e prima di inoltrare il preannuncio di
lavoro ridotto dell’11 giugno 2021 con inizio dal 1° luglio 2021 in cui quale
causa è stato indicato che “(…) Gli investitori sono preoccupati e tardano a
fare partire i lavori già pianificati, inoltre l’aumento del costo della
materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa della
pandemia, ha ulteriormente posticipato l’inizio di molti lavori già pianificati.
(…)” (cfr. doc. 5), dando seguito a uno scritto del 20 maggio 2021
dell’amministrazione (cfr. doc. 7), la ricorrente ha asserito:
" (…) Ribadiamo
inoltre ancora una volta l’eccezionalità del momento economico che stiamo
vivendo legato alla pandemia ed al POST COVID, momento di grande incertezza mai
vissuto negli ultimi 20 anni, gli investitori sono preoccupati e le operazioni
immobiliari previste tardano ad incominciare, inoltre negli ultimi mesi si sta
anche verificando la difficoltà a reperire materia prima a seguito
dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del COVID e questo ha
conseguentemente generato l’aumento dei prezzi, tale situazione ha
ulteriormente creato grande incertezza rallentando l’economia e gli investitori.
Queste sono le motivazioni che ci spingono a dire che ci troviamo in un momento
storico mai vissuto e che quanto accade non può essere ricondotto a normale
rischio aziendale.
Cifra d’affari
APRILE 2021 CHF 166'045.83
MAGGIO 2021 CHF 105'000 - PREVISIONALE
GIUGNO 2021 CHF 105'000 – PREVISIONALE
La cifra d’affari di maggio e giugno è
previsionale in base ai kg di ferro posato fino ad oggi ed a quello che
ipoteticamente andremo a posare con gli ordinativi attualmente in essere. (…)”
(Doc. 8)
2.11
Dalle carte processuali emerge
che dei 24 cantieri in cui l’insorgente, nel maggio 2021, era attiva in relazione
alla messa in opera della posa dell’acciaio (lega di ferro e carbonio; cfr. https://www.chimica-online.it/materiali/acciaio.htm)
d’armatura, 15 erano in corso (termine tra maggio e dicembre 2021), le cui ore
teoriche per il mese di maggio ammontavano complessivamente a 2'412, mentre 9
sono stati posticipati. L’inizio di questi cantieri, per i quali erano previste
2'088 ore mensili totali, avrebbe dovuto essere tra ottobre 2020 e maggio 2021,
ma è stato ritardato al periodo giugno - dicembre 2021, (cfr. doc. 8; B).
La RI 1, il 27 maggio
2021, ha precisato che i cantieri che non hanno preso avvio come
originariamente stabilito sono segnatamente la __________ a __________, la __________
a __________, la __________ di __________, la __________ di __________, la ristrutturazione
__________, l’edificazione mappale __________, la __________, l’edificazione
mappale __________ (cfr. doc. 8).
La medesima non ha più menzionato
i cantieri di __________ e di __________ la cui attestazione della __________, __________
del 24 marzo 2021, indicante che i lavori relativi alla posa d’acciaio
d’armatura sono stati posticipati in data da definire a causa di “opposizioni
(al progetto) al Consiglio di Stato”, rispettivamente “opposizioni in
corso per rilascio licenza edilizia” è stata prodotta alla parte resistente
il 26 marzo 2021 (cfr. doc. 3).
A ragione. In effetti la
giurisprudenza federale e cantonale ha stabilito che i ritardi nell’avvio di un
progetto già pianificato a causa di opposizione o di ricorso che ritardano il
rilascio di una licenza edilizia fanno parte del normale rischio aziendale
(cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2016.21 del 2 agosto 2016; STCA
38.2016.5
del 4 aprile 2016; STFA C 113/00 del 13 settembre 2000; DLA 1995 N.
20.
pag. 117).
La perdita del lavoro che
deriva dal ritardo connesso alle procedure di opposizione relative ai progetti
di __________ e __________ non è, pertanto, computabile.
Nemmeno computabile, conformemente
a quanto sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 5), è la perdita
di lavoro concernente il ritardo nei lavori di posa dell’acciaio d’armatura
presso il cantiere __________ di __________, poiché, come attestato
dall’impresa di costruzioni __________, è dovuto a cambiamenti del progetto
(cfr. doc. 3). Questo motivo, da fare risalire alla volontà del committente,
rientra nel normale rischio aziendale (cfr. STF C 80/01 del 6 ottobre 2004
consid. 2.2.).
2.12
Per quanto attiene, invece, agli
ulteriori cantieri il cui inizio è stato ritardato elencati dalla ricorrente il
27.
maggio 2021 (cfr. doc. 8; consid. 2.11.), il TCA, in primo luogo, evidenzia che
relativamente alla __________ di __________ il __________, il 25 marzo 2021, ha
dichiarato che “la delibera di inizio dei lavori del cantiere in oggetto è
stata più volte posticipata con data da definire”, più precisamente è stata
posticipata nel marzo e nell’ottobre 2020. Il 12 marzo 2020 l’Ufficio tecnico
comunale della __________ aveva peraltro indicato di aver esposto al Municipio “le
criticità che la prossima apertura del cantiere in oggetto avrebbero imposto
alla casa anziani ritenuta l’attuale emergenza sanitaria”, mentre il 30
ottobre 2020 il Municipio di __________ aveva puntualizzato di nuovamente ritardare
l’inizio del cantiere almeno fino all’autunno 2021 “alla luce anche della
recente evoluzione dell’emergenza sanitaria (…)” (cfr. doc. 3).
Relativamente alla mancata
posa dell’acciaio d’armatura finalizzata all’ampliamento e alla
ristrutturazione della __________ di __________ da parte della ricorrente, a
cui la __________ ha subappaltato il lavoro (cfr. doc. 8), la perdita di lavoro
è, quindi, da ricondurre alla pandemia.
La Sezione del lavoro, al
riguardo, nella decisione su opposizione impugnata ha d’altronde affermato che “(…)
per il cantiere “__________” vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla
pandemia in quanto così comunicato dalla __________” (cfr. doc. B pag. 5).
2.13
Questa Corte, in secondo
luogo, rileva che in relazione all’edificazione al mappale __________ di __________
l’arch. __________, il 14 aprile 2021, ha indicato che i ritardi sono
intervenuti per la pandemia Covid-19 e che il cantiere era iniziato da poco
(cfr. doc. 6).
Anche lo __________, il 12
aprile 2021, ha dichiarato che il programma per l’edificazione della __________
a __________ “è stato rivisto tenendo conto dei ritardi generati
dall’epidemia COVID 19” e che l’inizio del cantiere previsto per ottobre
2020.
era posticipato di sette mesi (cfr. doc. 6).
La ricorrente, nel maggio
2021, ha poi asserito che l’inizio reale dei lavori sia di __________ che di __________
era da prevedere per luglio 2021 (cfr. doc. 8).
E’ vero che dalla
documentazione agli atti non risultano le ragioni specifiche dei ritardi
relativi alla posa dell’acciaio d’armatura per gli ulteriori cantieri, e meglio
__________ a __________, __________ di __________, ristrutturazione __________
e edificazione mappale __________ (cfr. doc. 8; consid. 2.10.).
In effetti la __________,
il 25 marzo 2021, ha affermato che i lavori di fornitura e posa dell’acciaio di
armatura in relazione __________ a __________ sono stati posticipati a maggio
2021.
senza alcuna particolare precisazione circa i relativi motivi (cfr. doc.
3).
L’insorgente, nella lista
fornita il 27 maggio 2021, ha peraltro indicato che i lavori sarebbero iniziati
a luglio 2021 (cfr. doc. 8).
La medesima ha altresì
addotto che “per gli altri canteri non è stato possibile ottenere specifiche
dichiarazioni dai committenti” (cfr. doc. I pag. 10).
E’ altrettanto vero, però,
che la RI 1, benché il 16 marzo 2021 si sia limitata a indicare che la causa
del ritardo dei lavori era da ascrivere al Covid (cfr. doc. 1), già il 27
maggio 2021 ha precisato, tra l’altro, che negli ultimi mesi si stava
verificando la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione
dei cicli di produzione a causa del Covid (cfr. doc. 8).
Inoltre la medesima ha
fatto valere una riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa
il 63% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020 (917'502 kg
nel 2021 e 2'468'503 kg nel 2020) e di circa il 69% nei primi 8 mesi del 2021
rispetto ai primi 8 mesi del 2019 (917'502 kg nel 2021 e 2'905'279 kg nel 2019;
cfr. doc. I pag. 8; doc. D; consid. 1.6.).
La
Direttiva 2021/14 adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 al p.to D8a,
valido dal 1° settembre 2020, enuncia d’altronde che la perdita di lavoro può
essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene
di approvvigionamento (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre, nonostante da
un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e dell’industria del
Cantone Ticino (Cc-Ti) sia emerso che il 71% delle imprese ticinesi partecipanti
ha affermato di non avere difficoltà in relazione alle catene di rifornimento
di materie prime e prodotti, mentre il 29% riguardante soprattutto industria e
artigianato ha dichiarato di averne (cfr. CdT del 6 dicembre 2021: “Oltre i due
terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà nei rifornimenti”), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l’8 aprile
2021, ed Economiesuisse, il 23 novembre 2021, hanno ad ogni modo evidenziato
che la pandemia di coronavirus ha mandato in
tilt le catene di approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole
dei prezzi (cfr. consid. 2.7.; doc. L).
In simili condizioni, non
è possibile escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente in
particolare con riferimento ai cantieri __________ a __________, edificazione
mappale __________ di __________, __________ a __________, __________ di __________,
ristrutturazione __________ ed edificazione mappale __________ sia effettivamente
computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI).
2.14
In concreto, ritenuto lo scopo
della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita
come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere
semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga
l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei
fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009
del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio
provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10
gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188
consid. 1b e 1c), si impone pertanto un rinvio degli atti per un complemento
istruttorio.
L’amministrazione, in
particolare, sentendo la RI 1, i committenti che hanno affidato alla __________
la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla
ricorrente e, se del caso, __________, Direttore della __________, che potrà
riferire sulle conseguenze della pandemia sul settore dell’edilizia, principalmente
sulle imprese attive, come la ricorrente nella posa dell’acciaio d’armatura
(cfr. doc. IX; XIII), come pure facendo
capo agli indici di cui al p.to D6B della Prassi LADI ILR (cfr. consid. 2.4.),
stabilirà se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente sia perlomeno
verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.
In tal caso la questione
di sapere se in concreto possa essere considerato che l’insorgente, che ha
concluso con __________ contratti di subappalto (cfr. STF 9C_782/2014 del 25
agosto 2015 consid. 6.1.1.: “Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de
définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise
par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d’entreprise par
lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d’une autre (l'entrepreneur
principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que
celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal
…) (…)” per la posa dell’acciaio d’armatura (cfr. consid. 2.10.), dipenda
da un’unica committenza e che quindi, alla luce di questa circostanza, la
perdita di lavoro rientri nella sfera normale del rischio aziendale (come fatto
valere dall’amministrazione pendente causa (cfr. doc. XV; consid. 1.11.), non
merita di particolari approfondimenti.
In effetti, qualora dagli
accertamenti risulti plausibile che la perdita di lavoro quale posatore di
acciaio d’armatura sia in relazione alla pandemia, ciò implica che l’impresa
ricorrente, anche se fosse stata attiva nel periodo determinante indipendentemente
dalla __________, ad esempio appoggiandosi direttamente a fornitori del
materiale occorrente e concludendo ella stessa contratti con le imprese edili, comunque
subito perdite legate alla pandemia.
Pertanto, in casu, non si
sarebbe confrontati con un normale rischio aziendale indipendentemente dal
numero dei “clienti” diretti della RI 1.
La sentenza 38.2021.9 del 18
maggio 2021 citata dalla parte resistente (cfr. doc. XV) non le è di ausilio,
in quanto in quel caso di specie il diritto all’ILR è stato negato, poiché per
l’unico dipendente della società, la quale non era un’azienda privata nel vero
senso del termine, non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve
termine. Le entrate della società dipendevano sì da un’unica fonte, tuttavia era
stato sottoscritto un accordo secondo cui, tra l’altro, la ricorrente accettava
il rischio di non ricevere alcun contributo nel caso in cui non avesse
realizzato un determinato prodotto.
La Sezione del lavoro, in
ogni caso, verificherà, altresì, con la collaborazione della ricorrente, le
ragioni per le quali agli atti non figurano i contratti di subappalto relativi
all’edificazione del mappale __________ di __________, all’edificazione del
mappale __________ di __________ e alla __________ di __________, nonché quali operai
erano impiegati nei cantieri in corso nel lasso di tempo determinante e per
quante tempo.
A
questo riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22
ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115.
V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020
del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid.
3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14
aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9
maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La
Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà
nuovamente, tenuto conto, da un lato, che la perdita di lavoro connessa alla __________
di __________ rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.11.),
dall’altro, che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione
alla __________ di __________ è per contro da ricondurre alla pandemia (cfr.
consid. 2.12.), se l’insorgente ha
diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.
Per completezza giova,
infine, evidenziare che un’oscillazione della cifra
d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è
da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr.
STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio
2009.
consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 22 settembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022
del 16 febbraio 2022; 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022.
2.16
Vincente
parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 1'800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della
Sezione del lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 23 agosto 2021 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al
consid. 2.14.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 1'800 a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti