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Decisione

38.2021.78

Rettamente chiesta restituzione ILR poiché emerso che società, con sede in CH, occupava dipendenti esclusivam. all'estero. Tempo di lavoro non suffic. controllabile. Salvaguardato termine di perenzione. Non tutela BF ex art. 9 Cost. A ragione Cassa non ha rinunciato a restit. ex art. 3 cpv. 3 OPGA

7 marzo 2022Italiano53 min

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.78

rs

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 30 marzo

2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto

alla RI 1 di __________ - iscritta a registro di commercio il 23 maggio 2019 e

attiva in particolare nell’ambito della costruzione, vendita, al minuto e

all'ingrosso, importazione ed esportazione, manutenzione e riparazione di

macchine, macchinari e attrezzature per l'industria, loro accessori e parti di

ricambio, arredi e attrezzature portuali, segnalazioni marittime nonché della

consulenza e assistenza per l'installazione e l'utilizzazione delle stesse

(cfr. doc. 239: estratto RC) - il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal

26 marzo al 10 giugno 2020, ritenendo, sulla base della documentazione

presentata e considerate le circostanze straordinarie legate al coronavirus,

che i presupposti relativi al diritto alle ILR, per quanto atteneva all’esame

di sua competenza, fossero adempiuti.

È stato, inoltre,

precisato che se ossequiate le ulteriori condizioni, la Cassa competente

avrebbe potuto versare le indennità (cfr. doc. 248).

Tale decisione è stata

sostituita dal provvedimento del 4 maggio 2020, con cui il diritto alle

indennità per lavoro ridotto è stato esteso al periodo 23 marzo - 22 settembre

2020 (cfr. doc. 244).

L’amministrazione, con

decisione del 14 settembre 2020, ha poi riconosciuto alla Sagl il diritto a ILR

dal1° settembre al 30 novembre 2020 (cfr. doc. 207).

Con ulteriore

provvedimento del 5 gennaio 2021 la Sezione del lavoro ha deciso il

riconoscimento del diritto alle ILR dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021.

L’amministrazione ha

ricordato alla Cassa competente che “non hanno diritto all’indennità per

lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (LADI Art. 31 cpv. 3

lett. a). Come è specificato anche nella prassi LADI (marginale B32), non è sufficientemente

controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività

principalmente all’estero per conto di un’azienda con sede in Svizzera. Nel

caso in esame, come affermato dall’azienda stessa, il personale “(…) è

esclusivamente operativo sui mercati esteri in quanto sono tecnici

specializzati per la manutenzione e assistenza di speciali impianti meccanici

(…) installati a bordo di navi da crociera e navi mercantili. (…)” (Scritto del

Sig. __________ RI 1, del 21.12.2020)”. (cfr. doc. 182).

Tale precisazione è stata

ribadita dalla Sezione del lavoro nella decisione del 29 marzo 2021 con la

quale ha riconosciuto alla Sagl il diritto alle indennità per lavoro ridotto

dal 1° marzo al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 143).

1.2. Nel frattempo la Cassa CO 1

(in seguito: Cassa) ha corrisposto alla società __________ le indennità per

lavoro ridotto relative al periodo dal marzo 2020 - febbraio 2021 per

complessivi fr. 123'002.15 (cfr. doc. 12; 15 - 26).

1.3. Con decisione del 10 aprile

2021 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr.

115'116.15 corrispondenti alla parte delle indennità per lavoro ridotto

ricevuta a torto nel periodo dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, in quanto

per i quattro dipendenti occupati esclusivamente all’estero non sussiste il

diritto a ILR dal 26 marzo 2020, come previsto dalle direttive della Segreteria

di Stato dell’economia (SECO), secondo cui non è sufficientemente controllabile

il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente

all’estero per conto di un’azienda con sede in Svizzera.

È stato specificato che il

diritto all’indennità per lavoro ridotto poteva essere riconosciuto a favore di

__________, socio e gerente unico della Sagl, soltanto fino al 31 maggio 2020

per complessivi fr. 7'886.--, perché dal 1° giugno 2020 le persone con

posizione analoga a quella di un datore di lavoro non avevano più diritto

all’indennità (cfr. doc. 12).

1.4. Il 10 maggio 2021 la RI 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere, in

buona sostanza, da un lato, che quand’anche fossero dati i presupposti per non

versare le indennità - ciò che è comunque contestato -, la Cassa disponeva già

da luglio 2020 degli elementi necessari per valutare la situazione e

determinarsi sul versamento delle indennità di modo che non può, solo

nell’aprile 2021, imporre la restituzione.

Dall’altro, che la

corretta applicazione del diritto e un controllo adeguato avrebbero consentito

alla Cassa di verificare che in effetti la perdita di lavoro e quindi le ore

effettivamente prestate dai quattro dipendenti erano sufficientemente

controllabili nel senso voluto dalla Prassi LADI ILR p.to B34, disponendo la

società ricorrente di un accurato sistema di controllo delle ore dei dipendenti

che vengono quotidianamente registrate dal lavoratore (che per ogni mese ha

indicato le ore non lavorate) e controfirmate dal cliente (cfr. doc. 2).

1.5. Con decisione su opposizione

del 26 agosto 2021 la Cassa ha respinto l’opposizione e ha confermato il provvedimento

del 10 aprile 2021, rilevando:

" (…)

19. Nel caso in

esame preliminarmente occorre sottolineare che la cassa con i documenti in

possesso, prima della decisione del 05.01.2021 da parte della Sezione del

Lavoro, non aveva alcun indizio che i dipendenti della società operassero

all'estero, ma anche nella denegata ipotesi che potesse essere al corrente i

termini summenzionati (n.d.r.: termine di perenzione per esigere

restituzione) sarebbero stati in ogni modo rispettati.

20 ln merito

infine all’occupazione dei dipendenti con lettera del 21.12.2021 trasmessa alla

Sezione del Lavoro avete fornito la seguente dichiarazione: “… il nostro

mercato, come già precedentemente comunicato, è esclusivamente operativo sui

mercati esteri in quanto sono tecnici specializzati per a manutenzione e

assistenza di speciali impianti meccanici…”

21. La prassi

LADI B32 recita: Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro

delle persone che esercitano la loro attività principalmente all'estero per

conto di un'azienda con sede in Svizzera. Esempio: Un dipendente di

un'azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico

per 3 mesi non ha diritto all'indennità per lavoro ridotto.

22. La

disposizione è chiara e non dà adito ad altre interpretazioni, la giurisprudenza

ha ritenuto che non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro

all'estero anche nel caso di sistemi di controllo. (…)” (Doc. A)

1.6. Il 27 settembre 2021 la RI 1,

sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo:

" IN VIA

PRINCIPALE

Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1. La decisione su opposizione

del 26 agosto 2021 è rivista e, in accoglimento dell’opposizione formulata, la

decisione di restituzione del 10 aprile 2021 è annullata e, per l’effetto, le

indennità tutte versate a RI 1 sono confermate.

2. Spese e

ripetibili protestate.

IN VIA SUBORDINATA

Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1. La decisione su

opposizione del 26 agosto 2021 è rivista e, in accoglimento dell’opposizione

formulata, la decisione di restituzione del 10 aprile 2021 è annullata e, per

l’effetto, la Cassa prescinde dalla restituzione in protezione del principio

della buona fede (marginale A25/26 Prassi LADI RCCI) e/o ex art. 3 cpv. 3 OPGA

(marginale A27 Prassi LADI RCCI).

2. Spese e

ripetibili protestate.” (Doc. I pag. 11-12)

A sostegno delle proprie

pretese la parte ricorrente ha addotto:

" (…) La

Cassa Disoccupazione ha chiesto la restituzione delle indennità per lavoro

ridotto versate da marzo 2020 a febbraio 2021 per i 4 dipendenti occupati

all'estero, perché con decisione del 5.01.2021 "il

Servizio cantonale -asserisce- le riconosce il diritto all'indennità per

lavoro ridotto dal 1. dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, specificando tuttavia

che non sussiste il diritto all'indennità per i 4 lavoratori prevalentemente

occupati all'estero”.

Il Servizio cantonale non ha escluso dal diritto alle

indennità proprio nessuno, riconoscendo piuttosto il diritto a tutti i

dipendenti. L'asserzione della Cassa a giustificazione del proprio agire è

assolutamente infondata.

Si dirà di più.

Se il Servizio cantonale avesse ritenuto di non includere alcuni

dipendenti, nello specifico quelli prevalentemente occupati all'estero, avrebbe

deciso in tal senso. Invece, con la decisione del 5

gennaio 2021 il Servizio cantonale ha riconosciuto il diritto

all'indennità per lavoro ridotto per il periodo 1.12.2020-28.02.2021 per

tutti i dipendenti nessuno escluso.

Ciò che si legge nella decisione del 5 gennaio 2021 è semmai

l'invito alla Cassa di controllare se nel caso specifico ricorressero i

presupposti di cui al marginale B32 della prassi LADI.

Del resto, ai fini dell'ammissione e liquidazione dell'indennità

de qua, non è dato -giusto i principi di equità e parità di trattamento-

generalizzare. Non si può escludere a priori il diritto all'indennità per il

sol fatto che i dipendenti di una società lavorano all'estero, in assenza di

una norma che prevede esplicitamente tale esclusione.

La normativa e la prassi sviluppatasi sul punto sono chiare e

la corretta applicazione impone l'esame del combinato disposto dell'art. 3 LADI

lett. a con i marginali da 31 a 34 della prassi LADI ILR. Ciò che invece la

Cassa non ha fatto, limitandosi a richiamare il solo marginale B32, per giunta

senza applicazione al caso concreto e relativizzazione alcuna.

2.

La Cassa, ai fini della decisione di restituzione, avrebbe dovuto

esaminare il caso in esame sulla base del combinato disposto della norma e

della prassi applicabile alla fattispecie. Non si può enucleare una singola

risoluzione dal contesto molto più ampio in cui si inserisce, come invece ha

fatto la Cassa convenuta.

Anche in sede di opposizione la Cassa non si china sulle censure

mosse, limitandosi a richiamare il solo marginale B32.

Tuttavia, la sola lettura del marginale B32 senza attenzione anche

agli altri marginali concretamente applicabili al caso di specie e senza

neppure l'esame del caso concreto, rifiutando finanche di completare il dossier

e interrompendo ogni produzione documentale da parte del ricorrente,

rappresenta un'errata quanto falsa applicazione del diritto in pregiudizio dell'utente,

che ha portato per altro all'omesso/ errato accertamento dei fatti.

3.

A mente della scrivente difesa, la corretta applicazione dell'art.

31 cpv. 3 LADI lett. a, anche alla luce della prassi LADI sviluppatasi in

materia, e meglio dei richiamati marginali B32 e B34 prassi LADI ILR, porta a

confermare il diritto all'indennità.

Ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 LADI lett. a, non hanno

diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di lavoro

non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile.

Se il

legislatore avesse individuato in coloro che lavorano all'estero i lavoratori

la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile, la previsione sarebbe stata precisa e puntuale:

essi sarebbero stati esclusi già nel testo della norma. Invece non è così. Ciò

perché in realtà ogni caso è a sé e va esaminato dall'autorità competente cui è

demandato il controllo dei requisiti nella sua specificità senza incorrere in

fuorvianti generalizzazioni. Del resto, è proprio a tal fine che si è

sviluppata la prassi LADI.

Ai sensi del marginale B32 prassi LADI ILR, "non è

sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle Persone che esercitano

la loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in

Svizzera".

Il marginale B34 prassi LADI ILR recita "affinché

la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano

sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un

sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali

chiede l'IRL Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti

sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le

eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le

altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare”.

Come esposto in

opposizione, senza che in proposito la Cassa si sia minimamente confrontata, la

corretta applicazione del diritto ed il controllo adeguato, avrebbe consentito

alla Cassa di verificare che in effetti la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente

prestate dai 4 dipendenti di RI 1 erano -e sono in concreto- sufficientemente

controllabili.

RI 1 dispone,

infatti, di un accurato sistema di controllo ore dei dipendenti che prestano

manutenzione e assistenza a bordo di navi da crociera e navi mercantili. Le

ore lavorate sono quotidianamente registrate dal lavoratore e controfirmate dal

cliente. Inoltre, per ogni mese, il lavoratore indica le ore non lavorate.

(cfr. docc. 01-02; Pl-P2; Ql-Q2; Rl-R2 prodotti in sede di opposizione). (…)”

(Doc. I pag. 5-7)

Riguardo alle condizioni

da ossequiare per poter richiedere la restituzione di prestazioni corrisposte,

l’insorgente ha asserito:

"

(…) due le condizioni fondamentali che devono

concorrere cumulativamente per legittimare la pretesa di restituzione sono:

a. Decisione

manifestamente errata

Tuttavia, nella decisione di versare

le indennità in favore dei 4 dipendenti di RI 1, poi annullata dalla Cassa, non

vi è nulla di manifestamente errato, proprio in considerazione del fatto che

-giusto quanto sopra osservato- la perdita di lavoro e quindi le ore

effettivamente prestate dai 4 dipendenti di RI 1 erano -e sono in concreto-

sufficientemente controllabili e controllate.

b. La

rettifica ha una notevole importanza avuto riguardo a tutte le circostanze del

caso concreto ed al tempo trascorso.

Tuttavia, considerato che la decisione

di restituzione è intervenuta nell'aprile del 2021 con riferimento a somme

liquidate nel precedente anno, in favore di soggetti la cui perdita di lavoro e

le cui ore effettivamente prestate -come dimostrato- erano controllabile e sono

state controllate, destituisce di ogni fondamento la decisione qui avversata. (…)”

(Doc. I pag. 8-9)

1.7. Con risposta del 6 ottobre

2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, evidenziando che la

ricorrente “non fornisce elementi di fatto o argomenti nuovi tali da

rivedere la decisione adottata” e rimandando ai fatti e ai motivi esposti

nella decisione su opposizione del 26 agosto 2021 (cfr. doc. III).

1.8. L’8

ottobre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla

ricorrente la restituzione di fr. fr. 115'116.15 corrispondenti a parte delle

indennità per lavoro ridotto percepite per il lasso di tempo dal 26 marzo 2020

al 28 febbraio 2021.

2.2. L'art.

95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente

alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la

STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti all'obbligo

di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non

hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è computabile

se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

L’art.

46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente

controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1).

Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al

controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

2.4

La

controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca.

Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore

di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1

OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente

soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di

lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione

dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro

effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è

l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate

durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della

perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non

permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e

nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un

orario di lavoro fisso in una piccola impresa.

Il

rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei

documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro

settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo

stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile.

L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura,

dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri

giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate

non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i

rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la

modifica non sia menzionata nel sistema.

Al riguardo cfr. STF

8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.

3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del

15.

luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.

L’Ordinanza sulle misure

nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20

marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI,

ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF

B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306).

2.5

Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), giusta l’art. 95

cpv. 2 LADI è la Cassa ad esigere dal datore di lavoro la restituzione delle

indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.

Del resto secondo l’art.

39.

LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento dei presupposti

secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

La LADI, al riguardo, ha

comunque conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo particolare.

L’art.

83a LADI stabilisce che l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO

(cfr. art. 83 cpv. 3 LADI), se accerta che le prescrizioni legali non sono

state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa

o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono

fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2

(cpv. 2).

In

materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La

cassa si occupa dell'incasso (cpv. 3).

L'art 83a LADI è legato al

regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI,

nonché al regime degli art. 110 segg. dell'OADI relativi alla revisione dei

pagamenti.

Ai sensi dell'art. 110

cpv. 1 e 4 OADI compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di

verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio,

la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio

presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per

intemperie.

L'art. 83a LADI è stato

concretizzato all'art. 111 cpv. 2 OADI secondo il quale l'ufficio di

compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il

risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si

occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla

decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre

2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3).

Nella STAF B-269/2019 del

31.

marzo 2020 consid. 3.3.6. il Tribunale amministrativo federale ha peraltro evidenziato

che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione, nell'ambito dell’esame di

una domanda di indennità per lavoro ridotto, possono presumere che il requisito

relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che

non devono verificarlo loro stesse, in quanto è sufficiente che la SECO esegua

un simile controllo in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per

sondaggio

In proposito è stato

indicato:

" (…) il

Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di

disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di

effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed

esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro

controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite

si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione

dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento

dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del

29.

dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori

approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380

consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è

tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e

sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili

controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati,

ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e

quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al

beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid.

2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può

attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che

verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di

autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare

l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che

la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della

revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid.

6.2.1.2).”

Va, infine, sottolineato

che la SECO è competente per l'emanazione della decisione di restituzione

soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un

controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI.

Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la

SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene

scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO,

bensì in altre circostanze (ad esempio nel quadro di un procedimento penale

aperto nei confronti degli organi della società a cui sono state erogate ILR), competente

resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).

2.6

Nella

Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in

seguito: SECO) ha stabilito che:

" Perdita

di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile

B30 Non

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di

lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il tempo di lavoro

normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il datore di lavoro

e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale in relazione al

tempo di lavoro da fornire.

(…)

B32 Non

è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che

esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda

con sede in Svizzera.

ð Esempio

Un

dipendente di un’azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale

assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

(…)

Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del

tempo di lavoro da parte dell’azienda

B34 Affinché

la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente

controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo

delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo

sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve

indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore

in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze

quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

L’Info-Service

«Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro

ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di

lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di

lavoro.

2.7

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;

DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8

Il p.to B32 della Prassi LADI

ILR prevede che non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle

persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di

un'azienda con sede in Svizzera (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo al presupposto

relativo alla controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a

LADI), va osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la

Sezione del lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una

richiesta di indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il

relativo diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare,

tramite verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello

stesso, anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle

prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.

In effetti è sufficiente

che la SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della

revisione o per sondaggio.

Ad ogni modo la SECO,

tramite l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a

campione presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro

ridotto. È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le

segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare

controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre

estratto un campione di imprese da controllare in loco.

Inoltre durante la

pandemia il Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse

disponibili, oltre a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di

revisione esterne, per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi

(cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza

20.3881

“Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure

contro il coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela

Suter, Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;

Quando un’azienda con sede

in Svizzera impiega il proprio personale presso terzi all’estero, i controlli

presso la stessa da parte della SECO non consentono, però, di verificare in

modo affidabile che non vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in

sede, bensì all’estero.

Tutto ben considerato,

pertanto, questa Corte ritiene che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32

della Prassi LADI ILR sia conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI,

nonché 83a LADI e 110 OADI.

Di conseguenza non è sufficientemente

controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività

principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a

prescindere dal sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone

l’impresa stessa.

2.9

In concreto i quattro

dipendenti della ricorrente a favore dei quali sono state chieste le indennità

per lavoro ridotto svolgono la loro attività di tecnici specializzati per la

manutenzione e assistenza di speciali impianti meccanici installati a bordo di

navi da crociera e navi mercantili all’estero, occupandosi dell’assistenza e

della consulenza tecnica in campo marittimo, prevalentemente nel settore delle

navi da crociera, nei cantieri navali o direttamente sulle navi (cfr. doc. 56;

57; 58).

Visto, quindi, che

l’insorgente è un’azienda con sede in Svizzera che impiega personale che

esercita la propria attività principalmente all’estero, il tempo di lavoro dei

dipendenti della RI 1 non è sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.8.).

In simili condizioni,

occorre concludere che la ricorrente, nel periodo da marzo 2020 a febbraio

2021, non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3

lett. a LADI.

Non può del resto condurre

a un giudizio diverso quanto asserito dall’insorgente, ossia che per il periodo

marzo - giugno 2020, a seguito della sospensione integrale delle ore per il

blocco totale di ogni attività in concomitanza con l’esplosione della pandemia,

“la perdita di lavoro era totale e non vi possono essere dubbi su quante ore

siano state perse, fermo restando sempre il performante sistema di controllo

ore adottato dall’azienda” (cfr. doc. I pag. 11, doc. 2 pag.6).

In effetti è vero che

l’Alta Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001, relativa a un caso di

diniego di ILR, per mancanza di un sistema di controllo del tempo di lavoro, a

una ditta che per ordine dell’autorità ha dovuto interrompere la propria

attività a causa di un rischio elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio 1999

(solo dal 1° marzo 1999 era stata ripristinata l’erogazione della corrente

elettrica e le strade avevano potuto essere ripercorse dal giorno successivo),

ha stabilito che:

" (…)

Den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das

Fehlen der betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu

verneinen, obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und

damit kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist,

erweist sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”

E’ altrettanto vero, però,

che in quel caso di specie non si trattava di un’azienda con dipendenti attivi

principalmente all’estero.

In casu, anche volendo

ammettere che i tecnici, impiegati in nei cantieri navali e sulle navi, in

particolare da crociera, ma anche mercantili (cfr. doc. 58), nei primi mesi

della pandemia non potessero più svolgere alcuna mansione (il traffico navale

delle merci riguardanti beni essenziali non era in ogni caso completamente

sospeso. Ad esempio il traffico marittimo lungo le coste e nei porti italiani

per effetto del lockdown imposto dal Governo a inizio marzo 2020 si è dimezzato

nei mesi di marzo e aprile 2020, ma non si è annullato; cfr. https://www.shippingitaly.it/2020/05/04/limpatto-del-lockdown-sui-traffici-marittimi-in-italia-si-vede-anche-dallo-spazio/),

il lavoro all’estero ostacola di per sè verifiche efficaci al fine di ottenere elementi dirimenti per determinare se a

ragione o meno l’impresa abbia ricevuto le ILR e quindi al fine di accertare

eventuali abusi, per cui il tempo di lavoro va comunque considerato non

sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.8.).

2.10

Per quanto attiene in generale

al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione.

Il problema della buona

fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è

prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5

luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo

2004.

consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio

2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla

Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere

di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Alla

luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente,

nel periodo dal marzo 2020 al febbraio 2021, ha beneficiato a torto - tramite

decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto

a cui non aveva oggettivamente diritto, siccome i propri quattro

dipendenti erano attivi all’estero (cfr. consid. 2.8.; 2.9.).

Questa Corte

ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento dell’art.

53.

cpv. 1 e 2 LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.).

È utile

rilevare che, contrariamente a quanto sembra far valere la ricorrente (cfr.

doc. I pag. 5; doc. 2), è a ragione la Cassa ad avere emesso l’ordine di

restituzione, indipendentemente dal riconoscimento del diritto a ILR da parte

della Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.1.). In effetti ai sensi dell’art. 39

cpv. 1 LADI è la Cassa l’autorità competente per l’esame del requisito del

tempo di lavoro sufficientemente controllabile di cui all’art. 31 cpv. 3 lett.

a LADI.

Ne consegue che in concreto

sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della

restituzione delle prestazioni percepite indebitamente nei mesi da marzo 2020 a

febbraio 2021.

2.11

Va poi osservato che la Cassa

ha salvaguardato il termine di perenzione di tre anni di cui all’art. 25 cpv. 2

LPGA valido

dal 1° gennaio 2021 secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue

tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Fino al 31 dicembre 2020 il termine di perenzione relativo era di un

anno (cfr. RU 2020 pag. 5137).

In proposito è utile

evidenziare, in primo luogo, che il termine annuo di perenzione comincia

normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. STF

8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio

2021.

consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013; STF

9C_663/2014 del 23 aprile 2015; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (cfr. DTF 146 V 217; DTF

111.

V 14 consid. 3 pag. 17).

In caso di errore

dell'amministrazione il termine non decorre, però, dal momento in cui esso è

stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un

secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel

caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla

fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base

all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 9C_290/2021 del 22 ottobre

2021.

consid. 2.2.; STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380

consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid.

2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del

fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. STF 8C_535/2020 del 3

maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2;

DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DLA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel caso di specie la

Cassa ha affermato che prima del 5 gennaio 2021 (quando ha ricevuto la

decisione della Sezione del lavoro con tale segnalazione; cfr. doc. 182;

consid. 1.1.) non aveva nessun indizio per concludere che i dipendenti

dell’insorgente operassero all’estero (cfr. doc. A p.to 19).

La ricorrente, per contro,

sostiene che la parte resistente disponesse di tutti gli elementi già dal

luglio 2020 (cfr. doc. I pag. 9).

In effetti dalle carte

processuali emerge che con scritto del 7 luglio 2020 la Sagl aveva comunicato

alla Cassa che il proprio personale “si occupa di assistenza e consulenza in

campo marittimo trovando impiego prevalentemente nel settore delle navi da

crociera” (cfr. doc. 56).

In casu, comunque, da una

parte, il termine di perenzione relativa è iniziato a decorrere al più presto

il 5 gennaio 2021, ossia allorché la parte resistente, che nel luglio 2020 ha

commesso l’errore di non tenere conto dello svolgimento all’estero

dell’attività dei propri dipendenti, avrebbe dovuto rendersi conto dello

sbaglio commesso.

Dall’altro, in ogni caso i

tre anni di perenzione di cui all'art.

25.

cpv. 2 LPGA non sono ancora trascorsi.

Quando è stato emanato l’ordine di

restituzione del 10 aprile 2021, il diritto

della Cassa alla restituzione delle ILR percepite da marzo 2020 a febbraio 2021

non era perciò perento.

2.12

Nella presente evenienza

l’insorgente fa riferimento alla Prassi LADI RCCI (Restituzione, compensazione,

condono e incasso) p.ti A25-A26 (cfr. doc. I; 2), i quali concernono il

principio della buona fede che tutela la legittima fiducia del cittadino nei

confronti dell’autorità amministrativa nei casi in cui questi abbia agito

conformemente alle decisioni, alle dichiarazioni o a un determinato

comportamento della stessa.

Nell’impugnativa è stato

altresì affermato che “sulla base delle decisioni assunte dal Servizio

cantonale e Cassa CO 1, RI 1 ha saldato in assoluta buona fede le spettanze dei

lavoratori, continuando - seppur con difficoltà - nella propria attività. Nella

negativa, il ricorrente avrebbe interrotto immediatamente i rapporti di lavoro

in essere e arrestato l’attività, salvo poi riprendere con la ripresa del

mercato ove possibile (…)” (cfr. doc. I pag. 10).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario

alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata

giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_458/2021 del 25

gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF

9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio

2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF

9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015

consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del

14.

gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.;

STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata).

Per inciso si rileva che

la questione relativa alla tutela della buona fede ex art. 9 Cost. deve essere

chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di restituzione (cfr.

DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006, pubblicata in

DLA 2006 N. 15 pag. 158).

Esaminando, in particolare, la

condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio

occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011

consid. 7.1.).

Tale presupposto è stato

riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002,

relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato

che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva

ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità

giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare.

L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto

da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo

la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e

dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la

ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe

potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento

del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai

sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata

quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece,

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

I p.ti A25 e A26 della

Prassi LADI RCCI al riguardo enunciano:

" (…) Sono

considerate disposizioni in questo senso anche le omissioni. È indispensabile

che l’informazione, o l’assenza di informazione, sia all’origine

dell’omissione. Un simile rapporto di causalità è dato se si può ammettere che,

senza l’informazione erronea da parte dell’autorità, l’assicurato avrebbe agito

diversamente. Non bisogna imporre esigenze troppo severe riguardo al mezzo per

dimostrare l’esistenza del rapporto di causalità tra l’informazione e la

disposizione presa dall’amministrato o la sua omissione. Infatti, il semplice

fatto che l’assicurato raccolga informazioni permette di presumere che, in caso

di decisione negativa, egli avrebbe agito diversamente. Pertanto, si può

ritenere che l’obbligo di dimostrare il rapporto di causalità sia adempiuto dal

momento in cui il buon senso e l’esperienza sembrano convalidare il fatto che

l’assicurato, se fosse stato informato correttamente, avrebbe adottato un altro

comportamento.

ð Giurisprudenza DTF

8C_662/2011 del 25.11.2011(Nessun diritto alla tutela della buona fede in caso

di successiva modifica legislativa)

A26 Pertanto, se un assicurato ha indebitamente riscosso delle

prestazioni avendo agito (o avendo omesso di farlo) in base alle istruzioni

fornitegli da un organo esecutivo della LADI, la cassa non potrà esigerne la

restituzione.”

2.13

In casu la restituzione delle

indennità per lavoro ridotto non può essere esclusa in virtù del diritto

costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

Non

risulta infatti soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la mancata

informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o

un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Da una parte, non può

essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione

alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad

adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole”, STF

8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid.

9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni errate di erogazione

delle ILR e il mancato licenziamento dei dipendenti da parte della ricorrente.

E’ infatti poco verosimile

che una ditta che si occupa di assistenza e consulenza tecnica in campo marittimo

volesse privarsi dei suoi quattro collaboratori specialisti, che poi avrebbe

dovuto riassumere, visto oltretutto che la medesima ha dichiarato che avrebbe

ripreso l’attività con la ripresa del mercato ove possibile (cfr. doc. I pag.

10).

L'azienda, d’altronde,

soltanto nel ricorso (e non nell'opposizione, cfr. doc. 2) ha fatto valere che,

se non avesse ricevuto le ILR, avrebbe interrotto i rapporti di lavoro "immediatamente".

A quest’ultimo proposito

giova evidenziare che la Sagl avrebbe in ogni caso dovuto rispettare i termini

di disdetta. L'insolvenza del datore di lavoro consente peraltro soltanto al lavoratore

la disdetta immediata (cfr. art. 337a CO).

D’altro lato, ad ogni modo

secondo la giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della

prestazione ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che

consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio

2021.

consid. 5.3.; STF 8C_341/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V

259.

consid. 3.2.2.).

2.14

A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 115'116.15,

corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal 26 marzo

2020.

al 28 febbraio 2021 di complessivi fr. 123'002 dedotto l’importo di fr.

7'886.-- riconosciuto a favore del socio e gerente della Sagl dal 26 marzo al

31.

maggio 2020 (cfr. doc. 12; consid. 1.2.; 1.3.).

Ritenuto

che la ricorrente non aveva diritto a ILR a favore dei quattro dipendenti attivi

all’estero nel lasso di tempo dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, a ragione

la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni

erogate a loro favore di fr. 115'116.15.

L’insorgente,

del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta in restituzione.

2.15

La RI 1 ha infine contestato

il fatto che la Cassa, non dando seguito a quanto postulato nell’opposizione

(cfr. doc. 2 pag.7-8), non abbia rinunciato alla restituzione in applicazione

dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, secondo cui l’assicuratore decide di rinunciare alla

restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono. La

ricorrente si è pure riferita al p.to A27 della Prassi LADI RCCI (cfr. doc. I

pag. 10-11).

La Prassi LADI RCCI p.to

A27 prevede:

" A27 Secondo

l'art. 3 cpv. 3 OPGA, l'assicuratore decide di rinunciare

alla

restituzione se le condizioni per il condono sono manifestamente date (C1

segg.) Le condizioni per il condono devono essere manifestamente date, ossia

devono risultare dai documenti in possesso della cassa.

La

cassa può rinunciare in particolare a esigere la restituzione se

• la

domanda di restituzione sorge esclusivamente da un errore dalla cassa, e

• gli

atti indicano che l'assicurato beneficia dell'assistenza sociale oppure riceve

prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI.

Per

giustificare un’eventuale domanda di liberazione (D14), negli atti occorrerà

inserire una nota in cui si indica la decisione della cassa di non chiedere la

restituzione.”

Nel caso di specie la

parte resistente a ragione non ha rinunciato alla restituzione delle ILR

corrisposte alla ricorrente.

L’art. 3 cpv. 3 OPGA,

sebbene non sia una norma potestativa (cfr. STF 9C_53/2014 del 20 agosto 2014

consid. 2), condiziona ad ogni modo la rinuncia alla restituzione

all’adempimento manifesto dei requisiti per il condono, ovvero la buona fede e

l’onere gravoso (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; SVR 2022 ALV Nr. 4 pag. 15).

In concreto perlomeno il

presupposto secondo cui l’insorgente in caso di restituzione verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà non è manifestamente ossequiato (cfr. doc. A p.to

25).

Per quanto attiene al

condono nella decisione su opposizione la Cassa ha indicato che “nella

misura in cui l’assicurato, nella sua lettera del 10.05.2021, chiede un

condono, detta lettera verrà trasmessa come tale all’autorità cantonale

competente per decisione non appena la presente decisione sarà passata in

giudicato” (cfr. doc. A p.to 25).

Per

costante giurisprudenza federale è, infatti, possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso

tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una

procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.;

STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.16

Alla

luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la

decisione su opposizione impugnata del 26 agosto 2021.

2.17

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 27 settembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti