38.2021.79
Negate ILR a società per dipendenti assunti dopo il 7.10.20 quando situazione epidemiolog. peggiorava e per segretaria il cui contratto di lavoro disdetto il 30.12.20. Per gli altri 3 dipendenti assunti prima del 7.10.20 non è però possibile escludere che perdita lavoro sia computabile. Rinvio atti
21 febbraio 2022Italiano66 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.79
rs
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La
RI 1 di __________, attiva nel settore della pubblicità e del marketing, il 15
gennaio 2021 ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro
ridotto per il periodo dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di
lavoro probabile è del 100% e colpisce tutta l’azienda, e meglio 7 dipendenti
(6 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 1 con contratto di lavoro
disdetto; cfr. doc. 1 pti. 1, 2, 3, 4), dall’altro, che quale motivo è stato
indicato:
" (…) noi ci
occupiamo di Marketing. Il nostro prodotto è molto interessante, però non è
indispensabile per le aziende. Visto adesso l’attuale situazione le aziende non
vogliono fare ulteriori investimenti” (cfr. doc.1 p.to 2.2.)
1.2. Il 18 febbraio 2021 la RI 1
ha trasmesso all’amministrazione un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto a
favore dei propri 6 dipendenti con perdita di lavoro probabile del 100% per il
lasso di tempo 1° marzo - 30 aprile 2021. È stato precisato che la causa del
lavoro ridotto era il fatto che “trattando prodotti di marketing è ora quasi
impossibile avere dei contatti con le aziende. Il personale esterno ed interno
è praticamente fermo” (cfr. doc. 2).
1.3. Il 23 aprile 2021 la Sezione
del lavoro, esaminati i due preannunci e le informazioni complementari
richieste (cfr. doc. 3; 4; 5), ha sollevato opposizione, nel senso che il
diritto alle indennità per lavoro ridotto non è stato riconosciuto per il
periodo dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021, né per il lasso di tempo dal 1°
marzo al 30 aprile 2021.
Al riguardo
l’amministrazione ha rilevato che l’azienda ha assunto gran parte del proprio
personale dopo il 7 ottobre 2020, durante la seconda ondata della pandemia
COVID-19 e quando la Sagl, che in quella data aveva chiesto le ILR dal 1°
settembre al 31 dicembre 2020 – poi negate –, già affermava di riscontrare un
forte calo delle vendite. La Sezione del lavoro ha perciò concluso che “la
perdita di lavoro legata all’assunzione di nuovi dipendenti, assunti in un
periodo in cui l’azienda pretende di ottenere l’autorizzazione al lavoro
ridotto, risulta contraria al principio generale dell’obbligo di diminuire il
danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione e non può essere
ritenuta inevitabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI”, così che
la stessa è non computabile (cfr. doc. 6).
1.4. La RI 1, il 20 maggio 2021,
ha interposto opposizione contro la decisione del 23 aprile 2021, facendo
valere:
" (…) I mesi
di novembre e dicembre sono stati per la mia azienda comunque mesi motivanti,
anche finalmente interessanti a livello di fatturato, nel nostro settore
abbiamo comunque percepito che in generale si cominciava ad intravvedere
energia positiva per la fine dell’anno ma soprattutto per il nuovo anno, poi
tutte le nuove decisioni di chiusura a partire da metà dicembre del 2020 ci
hanno riportato a zero, ad una nuova chiusura.
Posso accettare che non mi venga concesso
il lavoro ridotto per il personale acquisito per il 2021, ma vi chiedo di poter
discutere almeno di ricevere il lavoro ridotto per chi era stato assunto già
nel 2019 o inizio 2020.
Vi informo che ad ora la RI 1 non ha più
dipendenti (a parte una ragazza che ha da poco partorito e dopo le indennità di
maternità sarà purtroppo licenziata). (…)” (Doc. 7)
1.5. Dopo aver esperito ulteriori
accertamenti (cfr. doc. 8-11), la Sezione del lavoro, con decisione su
opposizione del 27 agosto 2021, ha confermato il provvedimento del 23 aprile
2021, motivando come segue:
" (…) Per
quanto attiene alla fattispecie concreta, è necessario precisare che
l'opponente in precedenza ha ottenuto un'autorizzazione cantonale al lavoro
ridotto per il periodo dal 21 marzo 2020 al 31 agosto 2020 e inoltrato un
ulteriore preannuncio per i mesi di settembre-novembre 2020, questa volta senza
tuttavia trovare accoglimento. La ditta ha quindi deciso - e ciò
indipendentemente dall'esito delle relative procedure - di optare per il regime
di lavoro ridotto a far tempo dal mese di marzo 2020 sino al mese di marzo 2021
(dicembre 2020 escluso).
Pertanto, nonostante la società si trovasse in regime di lavoro
ridotto, questa ha assunto diverso personale, ovvero i signori __________ dal
10 ottobre 2020, __________ dal 10 novembre 2021, __________ dal 1. gennaio
2021, __________ dal 4 gennaio 2021, __________ dal 4 gennaio 2021, __________
dall'11 gennaio 2021. Tale modo di agire viola il principio dell'obbligo di
diminuire il danno all'assicurazione contro la disoccupazione. Invero,
l'opponente avrebbe dovuto occupare gli impiegati già alle proprie dipendenze,
anziché assumere ben sei nuovi collaboratori.
Si rileva infine che l'opponente ha annunciato una perdita di
lavoro in misura del 100% per tutti i dipendenti. Lo scrivente Ufficio non
ritiene verosimile una tale perdita di lavoro. Infatti, qualora essa avesse
realmente subito una perdita di lavoro di tale intensità, la società non
avrebbe - come visto sopra - assunto sei nuovi dipendenti. Inoltre,
l'introduzione del lavoro ridotto in misura del 100% per tutti i collaboratori
implicherebbe, concretamente, l'impossibilità per la società di fornire i
propri servizi, in quanto i dipendenti non lavorerebbero. Premesso che, come
appena esposto, l'UG non ritiene verosimile tale perdita di lavoro, ritenuto
che durante i periodi in esame non vi erano particolari restrizioni in relazione
all'attività svolta dall'opponente, la perdita di lavoro annunciata, in tali
circostanze, sarebbe ad ogni modo imputabile al datore di lavoro (scelta
aziendale) - e non alla situazione epidemiologica - e pertanto non
indennizzabile (cfr. art. 51 OADI).
5.
Ad ogni modo, sebbene ciò esuli dalle proprie competenze, l'UG si
limita in questa sede a rilevare che appare quantomeno dubbia la possibilità di
indennizzo del personale assunto con "contratto di
collaborazione continuativa". (…)” (Doc. A1)
1.6. Contro la decisione su
opposizione del 27 agosto 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA del seguente tenore:
" (…)
- Il punto iniziale e principale del mio ricorso alla vostra
decisione sta nel fatto che nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
del 2020 l'azienda era in una fase di crescita di lavoro e di fatturato, non si
parlava di calo di lavoro. Proprio per questo ci siamo organizzati per
aggredire il 2021 con nuove forze con dei "contratti di collaborazione
continuativa" che in poche parole sono dei contratti a commissione, quindi
senza salario fisso in assenza di produzione.
L'azienda si è quindi tutelata in questo senso per non prendere
rischi, infatti nessuno di questi collaboratori con contratto di collaborazione
continuativa ha ricevuto un salario visto che lavorare a partire da gennaio
2021 era praticamente impossibile.
D'altra parte di conseguenza a dicembre è stato disdetto il
contratto di lavoro con __________ visto la situazione generale in merito
alla nuova situazione sul COVID, in questo caso c'è stata una riduzione
dell'effettivo (in ufficio).
- Il signor __________ è stato assunto il 26.09.2020 con inizio
lavorativo il 01.10.2020, contrariamente a quanto scritto nella vostra
documentazione. (allego contratto che già dovreste avere!)
Questo fatto è stato indicato in maniera errata sulla vostra
documentazione inviatami il 27.08.2021.
Ritengo che la chiarezza delle informazioni in questi casi deve
essere esemplare, nella documentazione ricevuta in data 27 agosto 2021 troppi
dettagli non corrispondono alla realtà e desidero quindi che abbiate le giuste
informazioni, sto parlando di contratti di lavoro, contratti, fatturati ed
altri documenti che possano essere di aiuto per un chiarimento definitivo.
Vi rendo attenti che il periodo marzo-agosto 2020 è veramente
stato un periodo buio per l'azienda che con un'altra decisione per indennità di
lavoro ridotto sospesa per i mesi di giugno e luglio (__________) ha comunque
creduto in una ripresa ed ha cercato di crescere. Come dicevo la situazione e
le strategie prese da settembre sono state determinanti per la crescita avuta
specialmente i mesi di novembre e dicembre 2020.
Purtroppo a gennaio ci siamo di nuovo fermati, un licenziamento è
stato subito effettuato (__________ ad inizio febbraio e successivamente __________
a metà aprile) cosi come i contratti di __________, __________ e __________ non
hanno mai preso "vita" in quanto era di nuovo difficile se non
impossibile lavorare. (…)” (Doc. I)
1.7. La Sezione del lavoro, alla
quale sono state concesse delle proroghe del relativo termine (cfr. doc. III-VI),
nella sua risposta del 4 novembre 2021 ha proposto la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VII).
1.8. Il 19 novembre 2021 al TCA
sono pervenute le osservazioni della ricorrente trasmesse per competenza
dall’amministrazione (doc. IX + 1).
1.9. La Sezione del lavoro ha
preso posizione al riguardo con scritto del 2 dicembre 2021 (cfr. doc. XI).
1.10. Il 13 gennaio 2022
l’insorgente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. XIV).
1.11. L’amministrazione ha formulato
delle precisazioni il 24 gennaio 2021 (cfr. doc. XVI).
1.12. Il doc. XVI è stato inviato
per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVII).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per
lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti per il periodo 18 gennaio - 30
aprile 2021.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è
esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di
ordinazioni
durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta
usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro
subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro
datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili
allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una
giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta
alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido,
a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c
relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c
Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi
un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20
aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c,
2.3
e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre
2021.
che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il
p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione
alla Prassi LADI ILR:
"
D4a Valido dal 19.03.2021
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi
datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda
di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo
32.
capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si
applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di
provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda
costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto
in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto
imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti
vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte
della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda
deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Al riguardo cfr. pure la
Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html)
2.5
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Nella presente
evenienza dalle carte processuali emerge che la RI 1, con sede a __________, è stata iscritta
a registro di commercio nel settembre 2019.
Dall’estratto RC risulta
il seguente scopo:
" Lo scopo
della società è la consulenza, la mediazione, il brokeraggio e
l'amministrazione di prodotti assicurativi e immobiliari di ogni genere
l'erogazione di prestiti privati e ipotecari, consulenze fiscali ed ogni
attività affine. Consulenza aziendale globale e marketing aziendale. La società
può costituire filiali, succursali e agenzie in Svizzera e all'estero, formare
ed assumere collaboratori nonché acquistare partecipazioni in società aventi lo
stesso o simile scopo.”
Il capitale della società
di fr. 20'000.-- appartiene a __________, il quale, oltre a essere socio, è
unico gerente della Sagl (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).
La ditta RI 1 “è un’azienda di progettazione di siti
web, soluzioni e-commerce, social media marketing, di sistemi di marketing,
rivenditore __________ e fidelizzazione clienti” (cfr. doc. 5).
Nel mese di gennaio 2021 la
società era in particolare attiva “nel campo digitale, in particolare con la
rappresentanza per la Svizzera di __________, un servizio innovativo di comunicazione
tramite la realtà aumentata. L’azienda è orientata praticamente al 90% alla
vendita di __________, che visto la particolarità del prodotto deve essere
presentato di persona direttamente al potenziale cliente” (cfr. doc. 4).
L’organico del personale
dell’azienda nel gennaio 2021 era composto, oltre che del Direttore __________,
della segretaria all’80% __________, dell’impiegata d’ufficio al 100% __________,
del consulente e formatore aziendale al 100% __________, del venditore al 100% __________,
del venditore e consulente esterno al 100% __________, dei procacciatori
d’affari esterni __________, __________ e __________, del gestore delle
pratiche generate dai venditori con mansioni d’ufficio e di sviluppo e contatto
con i clienti __________ (cfr. doc. 1; 4; 5).
__________ è stata assunta
il 28 novembre 2019 con effetto dal 1° dicembre 2019 per una durata
indeterminata. Il suo contratto è stato disdetto dal datore di lavoro il 30
dicembre 2020 per il 28 febbraio 2021, considerati “l’attuale incertezza
generale, la situazione lavorativa in Ticino e i cambiamenti strategici per il
2021.
(…)” (cfr. doc. 4; 5).
__________, il 27 gennaio
2020, ha stipulato con la RI 1 un contratto di lavoro di durata indeterminata
con inizio il 1° aprile 2020. Egli è
stato licenziato il 14 aprile 2021 (cfr. doc. 4; 9).
Alla ricorrente è stato
riconosciuto il diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 21
marzo al 31 maggio 2020, mentre le è stato negato per i mesi da giugno ad
agosto 2020, in quanto la ditta si è rivolta - su consiglio della __________ -
a un servizio esterno, ossia a un call center, al fine di procacciarsi i
clienti invece di impiegare i propri dipendenti a tal fine, violando dunque
l’obbligo di diminuire il danno all’assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. doc. 13).
Nel frattempo, e meglio il
23.
luglio 2020, la Sagl ha assunto __________ dal 3 agosto 2020 per una durata
indeterminata. L’azienda ha disdetto il rapporto di impiego il 16 agosto 2021
per il 30 settembre 2021, in quanto in precedenza era in congedo maternità
(parto del 5 maggio 2021; cfr. doc. 4; 11; IX1).
Il 26 settembre 2020 è
stato assunto __________ dal 1° ottobre 2020 per una durata indeterminata (cfr.
doc. 4).
Il suo contratto è stato
disdetto il 17 maggio 2021 a far tempo dal 30 giugno 2021 (cfr. doc. 11).
Il 7 ottobre 2020 la RI 1 ha preannunciato alla Sezione del
lavoro l’introduzione del lavoro ridotto per tutta l’azienda dal 1° settembre
al 31 dicembre 2020 con una perdita di lavoro provabile al 50%, indicando quale
causa un forte calo della vendita, visto che le aziende non vogliono fare
ulteriori investimenti (cfr. doc. 14).
Il diritto alle ILR è
stato negato con decisione del 14 ottobre 2020, non ritenendo computabile la
perdita di lavoro, in quanto una certa difficoltà nell’acquisizione di lavoro
all’inizio di un’attività imprenditoriale rientra nel normale rischio aziendale
(cfr. doc. 14).
La Sagl, il 30 ottobre
2020, ha poi concluso con __________ un contratto di durata indeterminata con
effetto dal 10 novembre 2020. Il datore di lavoro ha disdetto il contratto il 7
febbraio 2021 (cfr. doc. 5).
Il 2, il 9 e l’11 dicembre
2020.
la ricorrente ha stipulato con __________ dal 1° gennaio 2021, __________
dal 4 gennaio 2021, __________ dal 4 gennaio 2021 e __________ dall’11 gennaio
2021.
dei contratti di collaborazione continuativa che hanno la specificità di
non prevedere un salario fisso mensile, bensì la corresponsione del 20% del
fatturato al netto dell’IVA su ogni cliente procacciato e con la pratica andata
a buon fine (cfr. doc. 5). È stato posto termine al rapporto di collaborazione
con le persone appena menzionate per il 28 febbraio 2021 (cfr. doc. IX1).
La società, il 15 gennaio 2021, ha
inoltrato all’amministrazione un nuovo preannuncio di lavoro ridotto dal 18
gennaio al 28 febbraio 2021 per i propri dipendenti, con una perdita di lavoro
probabile del 100%. La richiesta è stata motivata con il fatto che “noi ci
occupiamo di Marketing. Il nostro prodotto è molto interessante, però non è
indispensabile per le aziende. Visto adesso l’attuale situazione le aziende non
vogliono fare ulteriori investimenti” (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).
Un ulteriore preannuncio
di lavoro ridotto con perdita di lavoro probabile sempre del 100% per il
periodo 1° marzo - 30 aprile 2021 è stato trasmesso il 18 febbraio 2020, in
quanto “trattando prodotti di marketing è ora quasi impossibile avere dei
contatti con le aziende. Il personale esterno ed interno è praticamente fermo” (cfr.
doc. 2; consid. 1.2.).
Il
4.
marzo 2021 la società ha specificato:
" a) L’organizzazione
del lavoro durante il periodo “normale” (nel 2020
non è mai stato normale!) era con 4-6
venditori esterni e 2-3 persone in ufficio per amministrazione e servizio
grafico/web. Nella situazione normale i venditori erano fuori costantemente,
gli amministrativi e grafici in ufficio per le elaborazioni.
b) Durante il
periodo di lavoro ridotto le visite di persona dei venditori erano praticamente
impossibili, i tentativi via mail o telefono molto deludenti. I grafici e
l’amministrativo potevano fare in parte il telelavoro, anche se in realtà è
mancato il lavoro…” (Doc. 4)
La
Sezione del lavoro, il 23 aprile 2021, ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità
per lavoro ridotto per i periodi 18 gennaio - 28 febbraio 2021 e 1° marzo - 30
aprile 2021 non ritenendo computabile la perdita di lavoro, poiché gran parte del
personale è stata assunta dopo il 7 ottobre 2020, ovvero durante la seconda
ondata della pandemia e quando era stato preannunciato lavoro ridotto asserendo
che la vendita era molto più limitata visto che le aziende non volevano fare
ulteriori investimenti (cfr. doc. 6; consid. 1.3.).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla Sagl (cfr. doc. 7; consid. 1.4.), l’amministrazione, il 2
giugno 2021, con sollecito del 5 luglio 2021, ha invitato l’azienda, in
particolare, a inviare copia delle disdette dei contratti di lavoro dal mese di
luglio 2020 sino a quella data e a specificare quando sarebbe stata notificata
la disdetta del contratto della dipendente in maternità, rispettivamente per
quale motivo aveva proceduto a diverse assunzioni nonostante l‘asserita
situazione di crisi e le molteplici richieste di lavoro ridotto inoltrate,
nonché in quale modo avrebbe potuto continuare a garantire i servizi visto che
aveva affermato di non avere più dipendenti (cfr. doc. 8; 10).
Il 15 luglio 2021 la
ricorrente, tramite il proprio socio e gerente, ha prodotto le disdette dei
contratti di lavoro mancanti e ha dichiarato, riguardo a __________, in
maternità, che l’avrebbe incontrata nei giorni seguenti per valutare se una
collaborazione, anche solo a tempo parziale fosse possibile e che il contratto
sarebbe stato disdetto nei giorni seguenti. Inoltre l’insorgente ha asserito di
avere assunto personale, perché, visto che nei mesi di novembre e dicembre 2020
ha potuto coprire i costi base dell’azienda, pensava di aver raggiunto un buon
equilibrio nella vendita e le aziende erano disposte a investire. Le chiusure
di gennaio 2021 le hanno però “tagliato le gambe nuovamente, (…) e
soprattutto ai potenziali clienti” (cfr. doc. 9).
Relativamente ai nuovi
dipendenti assunti con i contratti di collaborazione continua è stato indicato
che per i medesimi era interessante per le alte commissioni con anticipo
provvigionale mensile per garantire loro delle entrate regolari in caso di
obbiettivi mensili raggiunti.
Il socio gerente della
ricorrente ha poi specificato di aver ricevuto, il 28 aprile 2021, la disdetta
del contratto di collaborazione con la ditta __________ che forniva alla Sagl
il loro prodotto in esclusiva in Svizzera e di aver avviato in Pretura, il 31
maggio 2021, un procedimento nei confronti di tale società e dei due
proprietari. In proposito è stato puntualizzato che i clienti erano a quel
momento seguiti direttamente da __________, per cui non aveva più senso per la
Sagl avere dei dipendenti.
Infine __________ ha
affermato “fintanto che la vertenza contro __________ sarà risolta
continuerò con la mia attività di brokeraggio solo soletto” (cfr. doc. 9).
Con decisione su
opposizione del 27 agosto 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio
provvedimento del 23 aprile 2021, rilevando segnatamente, da un lato, che
diverso personale è stato assunto mentre la società si trovava, considerato il
preannuncio per i mesi da settembre a novembre 2020, in regime di lavoro
ridotto, violando così il principio dell’obbligo di diminuire il danno
all’assicurazione contro la disoccupazione. Secondo la parte resistente la
società avrebbe dovuto occupare gli impiegati già alle proprie dipendenze,
anziché assumere ben sei nuovi collaboratori.
Dall’altro, che non è
verosimile una perdita di lavoro del 100% per tutti i dipendenti, visto che
durante i periodi in esame non erano in vigore particolari restrizioni in
relazione all’attività svolta dalla Sagl, e che ad ogni modo la stessa sarebbe
imputabile al datore di lavoro e non alla situazione epidemiologica e quindi
non sarebbe indennizzabile (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1
lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro
ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile
che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di
lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
Questo Tribunale rileva,
altresì, che la RI 1 è stata
fondata nel mese di settembre 2019 e ha iniziato la propria attività nei mesi
di settembre/ottobre 2020, assumendo poi il 28 novembre 2019, con effetto dal
1° dicembre 2019, la segretaria __________ (cfr. doc. 4; consid. 2.6.).
L’avvio della società è,
pertanto, precedente allo scoppio della pandemia.
Di conseguenza il caso di
specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA
38.2021.46
del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso
osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia
è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle
autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con
un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI
ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa
della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti
delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; Direttiva 2022/01: “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3; consid.
2.4.).
2.8
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12
agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende
evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e
la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità
per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre
2020.
al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a
ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era dovuta alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della
flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene
accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, in
una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore
del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel
mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio
pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre
2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei
provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il
coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni
dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di
altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla
Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto
alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di
ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo è stato
precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale,
poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività
imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo
periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale
preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche
l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero
si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della
struttura.
Di conseguenza la perdita
di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore
delle due dipendenti è stata considerata computabile.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.46
del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la
Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal
31.
luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che
non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della
pandemia.
Il TCA ha osservato, da un
lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto
cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa
delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con
una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato
da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.
Infine, che i motivi
indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle
persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita
di lavoro era computabile.
Questo Tribunale ha,
perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere
riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli
assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla
nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio
pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.
Cfr. pure STCA 38.2021.47
del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in
relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
Con sentenza 38.2021.61
del 6 dicembre 2021 il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della
Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento
del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10
dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due
dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di
lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020
per il 31 dicembre 2020.
Non sono state considerate
atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice
al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal
medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice
era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio
invariato.
2.9
Nel caso di specie la società
ricorrente, nei mesi di ottobre e dicembre 2020, nonostante il 7 ottobre 2020
avesse inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo settembre -
dicembre 2020 con perdita di lavoro probabile del 50%, in quanto causa COVID la
vendita era molto più limitata siccome le aziende non volevano investire
ulteriormente (cfr. doc. 14), ha assunto cinque nuovi dipendenti, e meglio
tramite un contratto di lavoro di durata indeterminata del 30 ottobre 2020 __________
quale venditore - consulente esterno con effetto dal 10 novembre 2020 e tramite
contratti di collaborazione continuativa __________ il 2 dicembre 2020 dal 1°
gennaio 2021, __________ e __________ il 9 dicembre 2020 dal 4 gennaio 2021,
tutti e tre come procacciatori d’affari esterni, nonché __________ l’11
dicembre 2020 dall’11 gennaio 2021 quale gestore delle pratiche generate dai
venditori con mansioni d’ufficio e di sviluppo e contatto con i clienti (cfr. doc.
5; consid. 2.6.).
Questi dipendenti sono
stati assunti a partire dalla fine di ottobre 2020, ossia in un periodo in cui la
situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le autorità
federali, come pure quelle del Canton Ticino, avevano già introdotto misure
restrittive in diversi settori economici. Relativamente segnatamente al settore
della ristorazione erano state adottate delle disposizioni aggiuntive rispetto
alla sola registrazione dei dati, ovvero la consumazioni solo seduti dal 9
ottobre 2020, nonché 4 persone per tavolo e la chiusura tra le ore 23:00 e le
ore 06:00 dal 28 ottobre 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del
19.
giugno 2020 modifica del 18 ottobre 2020, RU 2020 4159; modifica del 28
ottobre 2020 RU 2020 4503; Risoluzione del Consiglio di Stato n. 5200 dell’8
ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3; Risoluzione del Consiglio
di Stato n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2).
Il 7 dicembre 2020, del
resto, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha poi decretato la chiusura
dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00 a partire dal 9 dicembre 2020 (cfr.
Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020).
L’11 dicembre 2020 il
Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli
orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.
L’Autorità federale ha ordinato
la chiusura in particolare dei ristoranti e dei bar tra le 19:00 e le 6:00 a
partire dal 12 dicembre 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare,
modifica dell’11 dicembre 2020, RU 2020 5377).
Il Consiglio federale, il
18.
dicembre 2021, ha inoltre deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, senza alcuna deroga durante le festività.
Potevano rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche
della scuola dell'obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi
riservate ai propri ospiti. Restavano inoltre consentite la vendita di cibi e
bevande da asporto e i servizi di consegna. (cfr. Ordinanza COVID-19
situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, RU
2020.
5813).
Il 13 gennaio 2021 è stata
ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto dal 18
gennaio 2021. Era ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata.
Tale misura non si
applicava ai negozi e mercati di generi alimentari e di prima necessità, alle farmacie,
ai punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione, ai negozi di
riparazione e di manutenzione quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di
duplicazione di chiavi, autofficine e negozi di biciclette, ai negozi di
hobbistica e di giardinaggio, nonché i negozi di ferramenta, ai negozi di fiori
e alle stazioni di servizio (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del
19.
giugno 2020 modifica del 13 gennaio 2021, RU 2021 7).
In simili condizioni,
ritenuto in particolare che il 7 ottobre 2020 l’insorgente aveva richiesto le
ILR per tutta l’azienda con perdita di lavoro probabile del 50% fino al 31
dicembre 2020 e che da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida
diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti
di contenimento da parte delle Autorità, il modo di procedere dell’insorgente
che ha assunto a fine ottobre 2020 e a inizio dicembre 2020 i menzionati
lavoratori con effetto dal mese di novembre 2020 e da gennaio 2021 contrasta
con l’obbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si rivela evitabile
(art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto tra l’altro che l’assunzione di
personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la
pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, risulta essere dovuta a
circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett.
a LADI).
La perdita di lavoro in
relazione alle domande di lavoro ridotto del 15 gennaio 2021 e del 18 febbraio
2021.
a favore dei dipendenti __________, __________, __________, __________ e __________,
assunti a fine ottobre e a inizio dicembre 2020, non è perciò, a prescindere
dal tipo di contratto stipulato (contratto di lavoro di durata indeterminata e
contratti di collaborazione continuativa), computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b,
32.
cpv. 1 lett. a, 33 cpv. 1 lett. a LADI).
La ricorrente stessa, del
resto, il 17 novembre 2021 ha affermato che “le assunzioni di nuovi
dipendenti verso fine anno (quelli con i contratti a collaborazione
continuativa, quindi a commissione, __________, __________, __________, __________,
__________) chiaramente non li avrei dovuti inserire nella richiesta per il
lavoro ridotto, anche perché in realtà nessuno di loro è stato produttivo per
via del COVID e di conseguenza non hanno ricevuto nessun salario” (cfr.
doc. IX1).
Il fatto poi che tali
assunzioni fossero avvenute, poiché i mesi da settembre a inizio dicembre 2020 erano
stati motivanti avendo potuto coprire i costi di base dell’azienda ed essendo
la medesima in crescita (cfr. doc. 9; 7; I; XIV) non è decisivo in
considerazione della nuova ondata pandemica che si stava profilando e ad ogni
modo del preannuncio di lavoro ridotto del 7 ottobre 2020.
2.10
__________, __________, __________
e __________ sono, invece, stati assunti prima del mese di ottobre 2020, più
precisamente tra novembre 2019 e settembre 2020 (cfr. consid. 2.6.).
Il contratto di lavoro
con __________, assunta il 28 novembre 2019 quale impiegata amministrativa
(cfr. doc. 4), è stato disdetto dalla Sagl il 30 dicembre 2020 per il 28
febbraio 2021, considerata in particolare “l’attuale incertezza generale”
(cfr. doc. 5).
Giusta l’art. 31 cpv. 1
lett. c i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro
è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se,
tra l’altro, il rapporto di lavoro non è stato disdetto (cfr. consid. 2.2.).
La SECO, nella Prassi LADI
ILR, ai p.ti B27-B28, prevede
" Rapporto
di lavoro disdetto
B27 Non hanno
diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori il cui rapporto di lavoro
è stato disdetto. In tal caso è irrilevante sapere quale delle 2 parti ha dato
la disdetta e i motivi di tale disdetta.
B28 Il diritto
all’indennità per lavoro ridotto si estingue con l'inizio del termine di
disdetta contrattuale, anche se il datore di lavoro o il lavoratore ha dato la
disdetta molto tempo prima dell’inizio di tale termine. Se non è stato
convenuto alcun termine di disdetta, è determinante il termine legale di
disdetta.
Se il
rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa senza rispettare il termine di
disdetta contrattuale o legale, il diritto all’indennità per lavoro ridotto si
estingue immediatamente, vale a dire dalla data dello scioglimento anticipato
del rapporto di lavoro.
Se il
termine ordinario di disdetta è sospeso ai sensi dell’art. 336c CO, il
lavoratore non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto nemmeno nel periodo
di sospensione in quanto è vincolato da un rapporto di lavoro disdetto. Se
invece la disdetta è nulla in quanto è stata data dal datore di lavoro in tempo
inopportuno, il lavoratore è ancora vincolato da un rapporto di lavoro e
conserva quindi il proprio diritto all’indennità.”
In merito al valore delle
direttive cfr. consid. 2.5.
In
dottrina, Rubin, op. cit. pag. 344, circa il requisito di cui
all’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI si esprime come segue:
" 24 Les employés dont le rapport de
travail a été résilié n’ont pas
droit à l’indemnité en cas
de RHT, peu importe qui a donné le congé et quels en ont été les motifs (DTA
1985.
p. 33). Dans la mesure où leur rapport de travail a été résilié, les
employés en question n’ont aucun intérêt à accepter la RHT et surtout la
diminution de leur salaire. Ils ont au contraire intérêt à mettre leur
employeur en demeure de leur fournir le salaire contractuel convenu
initialement.
25.
Le SECO estime que le droit à l’indemnité en cas de RHT
s’éteint dès le début du délai de congé (même si le congé a été donné longtemps
avant le début du délai de congé) et non dès la signification de celui-ci
(SECO; Circ. RHT B28, janv.2005).
REMARQUE:
Cette
interprétation nous semble erronée. Tout d’abord, le texte de l’art. 31 al. 1
let. c LACI évoque l’acte qui consiste a donner le congé. Ensuite, le but de
l’art. 31 al. 1 let. c LACI est d’empêcher que l’employeur ne fasse supporter à
l’assurance-chômage le salaire qu’il est tenu de payer durant le délai de
dédite, en vertu de ses obligations contractuelles (FF 1980 III 595). Or, dès
que le congé a été donné, l’employé n’a plus de raison de ne pas mettre en
demeure l’employeur de verser le salaire complet. L’employé ayant reçu un congé
devrait donc logiquement s’opposer à la RHT et revendiquer son plein salaire.
Ce faisant, la perte de travail ne pourrait pas être prise en considération
(art. 33 al. 1 let. d LACI). Enfin, la finalité de l’indemnité en cas de RHT
est le maintien des emplois. Accorder le droit alors que la décision de
résilier un rapport de travail a été prise est en contradiction avec le but.
Cela étant, la directive du SECO prévaut, dans la mesure où elle est plus
généreuse (à notre avis) que ce que la loi prévoit.
26.
Un congé avec promesse de réengagement reste un congé et
débouche sur la négation du droit (DTA 1985 p. 33). En cas de nullité du congé
au sens de l’art. 336c CO et pour autant que l’employé manifeste son intention
de poursuivre les rapports de travail, il faut admettre que le congé n’a pas
été donné. Dans cette situation, le droit à l’indemnité n’est pas exclu. En cas
de suspension du délai de congé au sens de l’art. 336c al. 2 CO, le droit est
exclu.”
In
proposito cfr. pure STCA 38.2021.61 del 6 dicembre 2021 consid. 2.9., già
menzionata sopra (cfr. consid. 2.8.); STCA 38.2020.33 del 17 luglio 2020
consid. 2.2.; 2.3.; STCA 38.2004.24 dell’8
novembre 2004 consid. 2.4. menzionata da SdL nel doc. XI.
Ne discende che, siccome
il rapporto di impiego di __________ con la RI 1 è stato disdetto alla fine di
dicembre 2020 per la fine di febbraio 2021, la medesima il 15 gennaio 2021, quando
è stata formulata la richiesta di indennità per lavoro ridotto per i mesi di
gennaio e febbraio 2021 (cfr. consid. 1.1., 2.6.), non ossequiava il
presupposto del diritto alle ILR contemplato all’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI
(cfr. STF C 60/01 del 17 luglio 2001 consid. 3.a; STCA 38.2021.61 del 6
dicembre 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 consid. 2.6.).
Per completezza è utile
sottolineare che, conformemente a quanto indicato da Rubin, una disdetta con promessa di riassunzione va comunque
considerata un licenziamento e implica il diniego del diritto all’ILR (cfr. DLA
1985.
pag. 33).
2.11
L’insorgente ha lamentato il
fatto di non avere avuto un colloquio, un incontro con le Autorità preposte a
decidere il suo caso (cfr. doc. I pag. 2; XIV pag. 2).
Al riguardo va osservato
che la ricorrente, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il
diritto di essere sentito, ha potuto far valere le proprie argomentazioni per
iscritto sia davanti all’amministrazione che al TCA (cfr. STF 8C_550/2017 del
12.
gennaio 2018; STCA 40.2021.1 del 25 ottobre 2021 consid. 2.13.).
Inoltre
giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza
entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid.
2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020.
consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie.
Il
medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021
consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.
3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29
marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V
162.
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di
specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di
emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della
parte ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza si
prescinde dal sentire l’insorgente.
2.12
Da quanto esposto ai
precedenti considerandi occorre concludere che la ricorrente, nel periodo a far
tempo dal 18 gennaio 2021, non ha diritto a indennità per lavoro ridotto a
favore dei dipendenti __________, __________, __________, __________ e __________
assunti dopo il 7 ottobre 2021 (cfr. consid. 2.9.), né a favore di __________
il cui contratto di lavoro è stato disdetto il 30 dicembre 2020 (cfr. consid.
2.10.).
Da questo profilo la
decisione su opposizione del 27 agosto 2021 impugnata deve essere confermata.
2.13
In relazione agli altri tre
collaboratori i cui contratti di lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata
sono stati conclusi con la RI 1 precedentemente al 7 ottobre 2020, ossia __________
assunto il 27 gennaio 2020 dal 1° aprile 2020 quale venditore e consulente
esterno, __________ assunta il 23 luglio 2020 con effetto dal 3 agosto 2020
come impiegata d’ufficio, come pure __________ assunto il 26 settembre 2020 dal
1° ottobre 2020 quale venditore, non è per contro possibile escludere che la
perdita di lavoro sia computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI).
E’ vero, come asserito
dalla parte resistente, che il 15 gennaio 2021 e il 18 febbraio 2021 la Sagl ha
annunciato una perdita di lavoro dal 18 gennaio al 30 aprile 2021 in misura del
100% per tutti i dipendenti che avrebbe implicato l'impossibilità per la
società di fornire i propri servizi, in quanto i dipendenti non avrebbero
lavorato, quando però non vi erano particolari restrizioni in relazione
all'attività svolta dall’azienda. La Sezione del lavoro ritiene, quindi, che
una perdita di tale intensità non sia verosimile (cfr. doc. A1; VII; consid.
1.5.).
Tuttavia ciò non esclude
che l’insorgente abbia comunque subito una perdita di lavoro, anche se inferiore
al 100%.
In concreto, ritenuto
peraltro lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è
stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di
ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma
obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento
dei fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA
(cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il
proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del
10.
gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188
consid. 1b e 1c), si impone pertanto un rinvio degli atti per un complemento
istruttorio.
L’amministrazione, in
particolare sentendo __________ che dovrà debitamente comprovare le proprie
asserzioni, nonché se del caso i tre dipendenti in questione, stabilirà se la
perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente sia imputabile alla situazione
pandemica. Andrà, dunque, determinata, ad esempio, la tipologia dei clienti
dell’azienda ricorrente al fine di acclarare se gli stessi non facessero più (o
meno) capo alla medesima in quanto la loro attività si era ridotta a causa
della pandemia.
La Sezione del lavoro
verificherà, altresì, che la perdita di lavoro nel periodo determinante fosse “probabilmente
temporanea” (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), chiarendo con il socio e gerente
della Sagl le circostanze che hanno portato alla disdetta, il 28 aprile 2021, del
contratto di collaborazione con la ditta __________ da parte di quest’ultima
(cfr. doc. 9; consid. 2.6.).
Al
riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA
2001.
N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.
113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020
del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid.
3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14
aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9
maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La
Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà
nuovamente se l’insorgente ha diritto a indennità per lavoro ridotto dal 18
gennaio 2021 al 30 aprile 2021 a favore dei dipendenti __________, __________
ed __________, tenuto conto ad ogni modo che quest’ultimo è stato licenziato il
14.
aprile 2021 (cfr. doc. 9; consid. 2.10.).
2.14
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 27 settembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 27 agosto 2021 è annullata nella misura in cui è stato negato
il diritto a indennità per lavoro ridotto alla ricorrente a favore dei
dipendenti __________, __________ ed
__________.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al
consid. 2.13.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti