38.2021.8
ILR riconosciute da 17.3.20 e non solo da 23.3.20 (data preannuncio). TCA ritiene che breve term. concesso a DL da Direttiva SECO (che prevede se rich. entro 31.3 dt da 17.3.) ragionevole. Anche considerando Direttiva contraria a O-COV19-AD, essa andrebbe com.que applicata x non discriminare DL TI
8 marzo 2021Italiano57 min
le mansioni amministrative della Sagl erano e sono affidate alla sola signora __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.8
DC/sc
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 marzo 2020 la RI 1, impresa
di gessatura, ha inoltrato un Preannuncio di lavoro ridotto al 100% per 13 dipendenti
dal 16 marzo 2020, sottolineando che “siccome l’edilizia è chiusa dal 16 marzo
2020 e i maggiori fornitori di merce sono chiusi ci è impossibile lavorare sui
cantieri” (cfr. doc. 1 punto 11) e precisando che il preannuncio è stato
“inoltrato solo in data odierna poiché titolare e segretaria in malattia per
Coronavirus, vedi certificato medico allegato” (cfr. doc. 1).
1.2. Il 14 aprile 2020 la Sezione
del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto il diritto ad
indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 23 marzo al 22 settembre 2020
(cfr. doc. 2).
1.3. Contro questa decisione
l’azienda ha inoltrato, il 16 aprile 2020, una tempestiva opposizione nella
quale chiede il riconoscimento del diritto all’indennità per lavoro ridotto dal
16 marzo 2020 e ribadisce che:
" Il
preannuncio di lavoro ridotto è stato richiesto a contare dal 16.03.2020, data
di chiusura decretata e imposta dal Cantone Ticino per le misure relative al
COVID-19.
Per motivi di salute sia del gerente signor __________, sia della
moglie __________ non ci è stato possibile inoltrare la richiesta
immediatamente. A tal proposito alleghiamo come documento di prova i due
certificati medici che ne attestano l'incapacità lavorativa dovuta a malattia.
Considerato che il preannuncio per lavoro ridotto doveva essere
firmato da una persona incaricata a rappresentare la nostra società, e che
entrambe le persone autorizzate erano in incapacità lavorativa, il preannuncio
è stato inoltrato in un secondo momento.” (Doc. 3)
1.4. Con decisione su opposizione
del 10 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato il precedente
provvedimento e si è così espressa:
" (…) Per
quanto concerne l'ammissione dell'effetto retroattivo di un preannuncio di
lavoro ridotto si osserva quanto segue.
In data 20 marzo 2020 è entrata in vigore l'Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione, nella quale è stabilito che "in
deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4
dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione
(OADI), II datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro
ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di
preannuncio prescritto." (cfr. art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione). Tale articolo prevede quindi una
deroga al rispetto del termine di preannuncio di 10, rispettivamente di tre
giorni, previsto dagli artt. 36 cpv. 1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia
prevista una deroga all'obbligo di preannunciare l'introduzione del lavoro
ridotto all'autorità competente. In altre parole, con la summenzionata
Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ma non il preannuncio
stesso. Ciò significa che il datore di lavoro rimane obbligato a preannunciare,
vale a dire a notificare prima dell'inizio, il lavoro ridotto al
servizio cantonale, avendo però - eccezionalmente - diritto alle indennità per
lavoro ridotto dalla data di inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in
vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il
preannuncio prima dell'inizio, del lavoro ridotto, non può essere ammesso il
diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 Cour de
Justice Canton de Genève, ATAS/510/2020, consid. 6).
Tenuto conto di quanto sopra, non essendovi alcuna base legale per
ammettere l’effetto retroattivo, a far stato per stabilire l’inizio del diritto
conformemente all’Ordinanza COVID-19 precitata, è la data di inoltro del
preannuncio. Come emerge dal timbro postale, la RI 1 ha inoltrato il proprio
preannuncio, in data 23 marzo 2020; il diritto dell’indennità di lavoro ridotto
va quindi riconosciuto a partire da tale data (art. 39 cpv. 1 LPGA) e non
retroattivamente a partire dal 16 marzo 2020, come richiesto in sede di opposizione.
(…)” (Doc. A pto. 2)
L’amministrazione ha
inoltre sottolineato che non esistono gli estremi per una restituzione dei
termini secondo l’art. 41 LPGA, rilevando:
" (…) Nel
caso concreto, né nello scritto allegato al preannuncio né nell'opposizione né
nei tre certificati medici allegati alla stessa viene addotto il motivo per cui
sia il signor __________ che sua moglie sarebbero stati impediti dì agire. Non
è infatti sufficiente indicare in maniera generica che quest'ultimi sarebbero
stati incapaci al lavoro per malattia, ma si sarebbe dovuto specificare quali
attività e perché i coniugi non sarebbero stati in grado di svolgere; attività
tara cui avrebbe dovuto rientrare il compilare un formulario. In secondo luogo
l'opponente neppure adduce alcun grave e improvviso motivo, per cui le sarebbe
stato impossibile farsi rappresentare per tempo da un terzo.
Inoltre il preannuncio è stato inoltrato il 23 marzo 2020, giorno
in cui entrambi i coniugi, stando ai certificali medici agli atti, sarebbero
stati incapaci al lavoro; non si intravvede pertanto alcuna ragione valida per
cui sarebbero stati in grado di inoltrare il preannuncio il 23, sebbene a detta
loro incapaci al lavoro, ma non il 16 marzo 2020. Infine, il certificato medico
concernente __________ è stato redatto a seguilo della visita del 30 marzo
2020; dal che se ne deduce che, fino a quel momento, il suo stato di salute non
era grave a tal punto da richiedere una consultazione.
Alla luce di ciò l'istanza di restituzione del termine va respinta.
Infatti i motivi addotti dall’opponente non sono atti ad ammettere un
impedimento non colposo di agire ai sensi di quanto sopra. (…)” (Doc. A pto 3)
La Sezione del lavoro ha inoltre
precisato che il lavoro ridotto è autorizzato soltanto fino al 31 agosto 2020,
per i seguenti motivi:
" (…) Va
infine precisato che a norma dell'art. 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione "in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI,
il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei
mesi". Tale articolo è tuttavia stato abrogato con effetto dal 1°
settembre 2020 (cfr. modifica 12.08.2020 dell'Ordinanza COVI D-19 assicurazione
contro la disoccupazione), pertanto - indipendentemente dall'inoltro di
un'eventuale opposizione - le decisioni il cui periodo di diritto alle
indennità in data 31.08.2020 durava da almeno 3 mesi sono state decurtate al 31
agosto 2020.
Di conseguenza alla RI 1 il periodo di lavoro ridotto autorizzato
è stato automaticamente modificato dal 23 marzo 2020 al 31 agosto 2020.” (Doc.
A pto. 4)
1.5. Contro questa decisione la RI
1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore, che
chiede il versamento dell’indennità per lavoro ridotto dal 16 marzo 2020,
sottolinea innanzitutto che - all’interno dell’impresa - dal profilo
amministrativo le pratiche vengono eseguite solo dalla moglie e socia __________
al domicilio coniugale di __________.
Egli ritiene che siano
date le condizioni per la restituzione del termine in quanto __________ e la
moglie erano inabili al lavoro a causa del COVID-19:
" (…) Entrambe
le persone che avrebbero potuto agire in nome e per conto della __________, nel
periodo dal 16 marzo al 23 marzo 2020 erano affette da Covid-19 e, come da
disposizioni del Medico cantonale, erano tenuti a rimanere al proprio domicilio
in isolamento.
L'affezione da Covid-19 è confermata per __________ in modo
esplicito dal certificato medico 26 gennaio 2021 del Dr. Med __________ (doc. doc.
E) e per la signora __________, dalla lettera di dimissione 27.3.2020
dell'Ospedale __________ di __________ come pure dal Dr. Med. __________
con referto 26.1.2021 (doc. E, F).
11.
L'interpretazione espressa dalla Sezione del lavoro. Ufficio
giuridico, dei certificati medici allegati in corso di procedura appare priva
di fondamento e così restrittiva da non potere essere supportata dal precetto
della buona fede. Tale agire costituisce una palese violazione del potere di
apprezzamento concesso ad un'autorità amministrativa a danno della ricorrente.
Di fronte alle chiare attestazioni mediche dei Dr. Med. __________
(per __________ - doc. G), Dr. Med. __________ e dell'__________ (per __________,
doc. D, F) di inabilità al lavoro al 100% per malattia la Sezione del lavoro,
Ufficio giuridico, non può discostarsi dal loro contenuto motu proprio e senza
alcun elemento
che possa farla dubitare della fede facenza dei citati attestati.
A conferma di quanto asserisce la ricorrente il certificato medico
qui allegato 26 gennaio 2021 del Dr. Med. __________ attesta per __________ un
decorso sfavorevole della malattia iniziata il 13 marzo 2020 diagnosticata in
Covid-19 e rettorragia che l'hanno indebolita notevolmente. Le fu persino
prescritto un ulteriore periodo di quarantena di almeno 10 giorni e di almeno
48 ore di assenza di sintomi (doc. E, F).
Semmai la menzionata Sezione avrebbe dovuto chiedere
all'istante/opponente prima di decidere, un complemento di prova, dal profilo
della gravita delle affezioni patite dei coniugi __________ e sugli handicap
che dovevano subire al momento.
Si aggiunga che il contagio da Covid-19 non si annuncia con
gentile preavviso chiedendo "permesso", ma arriva eo ipso
improvvisamente senza concedere il tempo ad una azienda con struttura amministrativa
limitata come quella in oggetto di predisporre preparativi, adottare
contromosse, incaricare terzi e così di seguito.
In assenza di ciò, si deve concludere, sulla base dei documenti
agli atti comprovanti l'affezione importante di entrambi da Covid-19 e
obbligati all'isolamento al loro domicilio, che non poteva essere da loro
preteso oggettivamente e soggettivamente di allestire il formulario di annuncio
citato e di inviarlo al 16 marzo 2020.
Prove: documenti
12.
Nemmeno può essere ammessa l'interpretazione della Sezione del
lavoro secondo cui il fatto che __________ si sia recata dal Dr. Med. __________
il 30 marzo 2020 fosse indice che la sua malattia non fosse poi così
debilitante.
Al contrario, un simile fatto indica semmai che la paziente non
fosse in grado di spostarsi a seguito della gravita della malattia che la
colpiva (sulla gravita dei sintomi doc. E, F), a cui aggiungere che le
incombeva l'obbligo di rispettare il periodo di isolamento al proprio domicilio
(di cui la Sezione del lavoro non ha in casu alcuna considerazione).
Si aggiunga che a quell'epoca le indicazioni per i pazienti
sospetti Covid-19 era di non recarsi dal curante medico e di rimanere al
proprio domicilio a scontare il periodo di isolamento, riservati eventualmente
Fatti
i contatti telefonici col curante. Di tutto ciò la Sezione del lavoro, in modo
del tutto privo di ogni fondamento di buona fede, pare non avere memoria
alcuna.
Prove: documenti
13.
Secondo la Sezione del lavoro argomenta che la ricorrente avrebbe
dovuto fare capo a terzi per inoltrare la domanda di indennità per lavoro
ridotto al 16 marzo 2020.
Nemmeno questo assunto regge ad un esame approfondito. Come noto
le mansioni amministrative della Sagl erano e sono affidate alla sola signora __________,
mentre il marito __________ si occupa della parte operativa sui cantieri.
Sappiamo che entrambi erano affetti da Covid-19, sofferenti di
sintomi rilevanti e costretti all'isolamento a proprio domicilio (doc. D, E, F,
G, H), dovendo pure accudire i loro due figli.
Ne consegue che la RI 1 non disponeva di persone di riferimento
terze ed esterne a cui affidare il compito di sostituire la signora __________
nelle mansioni amministrative e nella pratica di compilazione della domanda di
indennità per lavoro ridotto con tutti i dati e i giustificativi necessari.
Si aggiunga che nel periodo del 16-23 marzo 2020 le aziende erano
chiuse per ordine dell'autorità e pochissime lavoravano per di più o ranghi
ridotti, tutti fatti vissuti sulla propria pelle da tutti i cittadini, ma che
la menzionata Sezione sembra avere dimenticato.
In simili circostanze pretendere da persone ammalate e in
isolamento di trovare tempestivamente dei terzi cogniti di pratiche
amministrative (fiduciario, contabile, eccetera) a cui spiegare la struttura
dell'azienda, fornire i dati e i giustificativi necessari e affidare il mandato
di procedere e inviare tempestivamente appare al di là di ogni ragionevole e
pretendibile agire.
Anche in questo caso l'autorità amministrativa ha proceduto,
deciso e motivato nel disprezzo del potere di apprezzamento di cui gode
incorrendo in un palese eccesso di potere di apprezzamento a danno della
ricorrente. (…)” (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 9
febbraio 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
2. Contestando
quanto addotto dalla ricorrente, lo scrivente Ufficio si riconferma
integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nella decisione
impugnata. In primo luogo rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente (ricorso, pag. 3 punto 4), il referto 16 marzo 2020 (doc. G del
ricorso) non indica che il signor __________ fosse affetto da Covid-19 e che le
sue condizioni di salute fossero precarie.
Inoltre in nessuno dei certificati
medici agli atti, nemmeno in quelli prodotti con il ricorso, si può leggere che
entrambi i coniugi erano impossibilitati a compilare il formulario di
preannuncio il 16 marzo 2020. Anzi, dalla lettera di dimissione del 27 marzo
2020 a seguito della visita in ospedale della signora __________ del medesimo
giorno si desume che la stessa è "positiva al Covid dal 19.03.20”, "giunge
in PS per addominalgia, nausea e diarrea comparse da 2-3 giorni e per scariche
ematiche da oggi” e "viene dimessa in buone condizioni
generali" (cfr. doc. F del ricorso, pagg. 1 e 2; grassetto dello scrivente).
Il 16 marzo 2020, quindi, la signora non era positiva al Covid ne soffriva di
addominalgia, nausea, diarrea o scariche ematiche. La prova regina che i
signori __________ sarebbero stati in grado di compilare il formulario di
preannuncio già il 16 marzo 2020 è però che l'hanno fatto il 23 marzo 2020,
sebbene, stando ai certificati medici agli atti, __________ sarebbe stata
incapace al lavoro dal 13 marzo 2020 al 12 aprile 2020 e __________ dal 13
marzo 2020 al 3 aprile 2020. Infine, inutile sarebbe stato chiedere, come lo
vorrebbe la ricorrente, un complemento di prova quanto allo stato di salute dei
coniugi: da un lato, in sede di ricorso la ricorrente ha prodotto nuovi
certificati medici ma da essi, come visto, non si può dedurre che la coppia non
fosse in grado di inoltrare il preannuncio già il 16 marzo 2020; dall'altro
lato, ulteriori prove al riguardo non sarebbero comunque state atte a portare
quest'autorità a un altro convincimento rispetto a quello di cui alla decisione
impugnata, poiché l'istanza di restituzione del termine è da respingere anche
per altri motivi.
3. Infatti, a
prescindere da quanto precede, i coniugi __________ avrebbero anche potuto
incaricare un terzo di compilare il formulario di preannuncio rispettivamente
di consegnarlo alla posta o in una buca delle lettere. L'incarico e le poche
informazioni necessarie potevano essere dati per telefono o altro mezzo di
comunicazione senza contatto diretto, rispettando così la misura della quarantena.
Non vi era nemmeno la necessità di incaricare una persona particolarmente
cognita di pratiche amministrative né della situazione particolare della
ricorrente: nel preannuncio bisognava indicare alcuni dati sull'azienda e il
motivo della richiesta e allegare tre documenti. Se si fosse optato per far
capo a un professionista, comunque, le aziende che avrebbero potuto assicurare
un tale servizio non erano chiuse, bensì aperte nel rispetto delle norme
igieniche accresciute e di distanza sociale o in regime di lavoro da casa (cfr.
Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1298 del 14 marzo 2020, punti 4 e 5).
(…)” (Doc. III)
1.7. Il 10 febbraio 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuale altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti:
in diritto
Considerandi
2.1
L’art. 36 LADI (“Preannuncio
del lavoro ridotto e verifica dei presupposti”) al cpv. 1 prevede che:
" Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità
di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio
cantonale, almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il
Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio
più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di
tre mesi.”
L’art. 58 OADI (“Termine
di preannuncio”) stabilisce che:
" 1Il
termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il
datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per
circostanze improvvise e imprevedibili.
2Il lavoro ridotto può essere preannunciato
immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in
un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle
ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore
di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per
iscritto.
3Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro
non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.
4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro
ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è
computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito
per il preannuncio.
5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di
clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi
1.
e 2.”
2.2
Il 20 marzo 2020 il Consiglio
federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente
sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi
turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza
interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel
tempo”; cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.
pubblicata in DTF 146 III 194 seg.) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel
settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus
(COVID-19) che contiene una serie di misure che alleviano le condizioni per
poter beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto e prevede che:
" Art. 1
In deroga all’articolo 31 capoverso 3 lettera b della legge
federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI),
il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda
di quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 2
In deroga all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati
nell’azienda hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 3
In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b LADI, nessun
periodo d’attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.
Art. 4
In deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita
di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di
lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di
un’organizzazione per lavoro temporaneo.
Art. 5
In deroga all’articolo 34 capoverso 2 LADI, per le seguenti
persone si tiene conto di un importo forfettario di 3320 franchi come guadagno
determinante per un’attività lucrativa a tempo pieno:
a. il coniuge o
il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
b. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati
nell’azienda.
Art. 6
Per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai
lavoratori il giorno di paga abituale, i datori di lavori possono richiedere il
versamento dell’indennità per lavoro ridotto senza doverlo anticipare.
Art. 7
In deroga all’articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI, il
datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio
sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma
secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle
assicurazioni sociali.
Art. 8
Per il 2020 la partecipazione della Confederazione è aumentata di
6.
miliardi di franchi.
Art. 9
1.
La presente ordinanza entra retroattivamente in
vigore il 17 marzo 2020.
2.
Fatto salvo l’articolo 8, si applica per un periodo
di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.” (Stato 17 marzo 2020)
Attraverso una modifica
del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075), sono stati
introdotti nell’Ordinanza gli art. 8b e 8c del seguente tenore:
" Art. 8b
1.
In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI e
all’articolo 58 capoversi 1-4 dell’ordinanza del 31 agosto 1983
sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se
intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è
tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.
2.
Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per
telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza
indugio e per scritto.
Art. 8c
In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio
dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.” (Doc. A5)
L’art.
9.
dell’Ordinanza del 20 marzo 2020 stabilisce che “la presente ordinanza
entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo
l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in
vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).
L’entrata in vigore è
successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza
dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).
L’art. 8b è stato abrogato
con effetto dal 1° giugno 2020 attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20
maggio 2020 (cfr. RU 2020 1077-1078).
Dal 1° giugno 2020 è
quindi stato ripristinato il termine di preavviso previsto agli art. 36 LADI e
58.
OADI (cfr. consid. 2.1).
2.3
Nella “Direttiva 2020/06:
aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile
2020, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha in particolare
previsto quanto segue:
" (…)
Preannuncio di lavoro ridotto
In deroga all’articolo 36 cpv. 1 LADI e
all’articolo 58 cpv. da 1 a 4 OADI, il datore di lavoro non è tenuto ad
attendere alcun termine di preannuncio se intende pretendere l’indennità per
lavoro ridotto per i propri lavoratori. Le presenti disposizioni si applicano
anche alle aziende che per il mese di marzo hanno già ricevuto autorizzazioni
con un termine di preannuncio di 3 giorni.
Se la data di ricevimento/timbro postale non può più essere
determinata a causa di errori o informazioni ambigue da parte degli organi esecutivi,
il periodo previsto inizia a decorrere come annunciato dal datore di lavoro,
non prima del 17 marzo 2020, e funge da data di ricevimento.
In caso di richieste presentate tardivamente, la data di
ricevimento del 17 marzo 2020 fa fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito
dei provvedimenti delle autorità e ha presentato la richiesta prima del 31
marzo 2020 (data di ricevimento/timbro postale). (…)”
2.4
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133.
V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V
45.
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379.
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.
8.1; 133 V 394 consid. 3.3;
130.
V 163 consid.
4.3.1; 128 I 167 consid.
4.3)."
2.5
In una sentenza 8C_695/2020
del 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il
ricorso inoltrato da una Sagl che gestisce un ristorante nel Canton Ginevra la
quale il 7 aprile 2020 aveva inoltrato un preavviso di lavoro ridotto dal 16
marzo 2020.
L’Ufficio cantonale del
lavoro aveva stabilito e confermato in opposizione che l’azienda aveva diritto
al lavoro ridotto dal 7 aprile al 6 ottobre 2020.
La decisione su
opposizione è stata confermata dalla Camera delle assicurazioni sociali della
Corte di giustizia del Canton Ginevra con sentenza ATAS/813/2020 del 28
settembre 2020.
Il Tribunale federale ha
sottolineato quanto segue:
" (…)
2.
En bref, les juges cantonaux ont retenu que le
restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution
de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures
destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22
juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté
l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien
avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée
en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en
dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun
délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en
considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée
le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec
notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait
qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS 837.02),
l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait
l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
en faveur de ses travailleurs (al. 1).
Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art.
8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été
supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de
RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31
mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il
avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs,
l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant
d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux,
d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question,
le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant
cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT
et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le
7.
avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa
demande au plus tôt, sans effet rétroactif.
3.
En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de
la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas
de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait
valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que
de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le
moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas
connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités.
Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan
économique.
Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas
en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas
les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en
déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de
satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit
être déclaré irrecevable. (…)”
Nella citata sentenza
della Corte di Giustizia del Canton Ginevra figurano in particolare le seguenti
considerazioni:
" 4. (…)
L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite
été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également
(art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que
l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a
l’intention de requérir l’indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs
(al. 1). Le préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et
l’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication
téléphonique (al. 2).
Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a
précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré
comme la date de réception, si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures
prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020
(date de réception / cachet de la poste).
La chambre de céans a jugé dans un arrêt de
principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des
demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique
contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la
non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58
OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil
fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En
d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à
l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31
mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de
ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de
dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité
cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux
indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période
particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT et au
début de l’indemnisation.
5.
En l’espèce, la recourante gère un
restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l’art. 6 de
l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 7 avril 2020 qu’elle a
déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des
considérants précités, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix
jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l’indemnité en cas de
RHT dès le jour de sa demande à l’intimé, sans effet rétroactif. Dès lors
qu’elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à
l’intimé, c’est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l’indemnité en cas
de RHT à compter de cette date seulement.”
Nella
sentenza ATAS/510/2020 del 25 giugno 2020 la Corte di giustizia del Canton
Ginevra si era invece così espressa:
" (…)
5.
La question qui se pose
dans ce contexte est celle de savoir si l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19
assurance-chômage a suspendu, tant que dure la pandémie, le principe de la
non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT tel que prévu par l’art. 36 LACI
(Boris RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 36 LACI, Bulletin LACI RT, G7 ad art. 36
LACI ; Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, Quelques implications du coronavirus
en droit suisse du travail, in Newsletter DroitduTravail.ch du 9 avril 2020 de
l’Université de Neuchâtel, let. e pp. 15 et 16).
(…).
6.
a. Comme cela ressort de la jurisprudence
susmentionnée, il convient d’interpréter l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage
conformément aux diverses méthodes d’interprétation applicables en la matière.
C’est le lieu de rappeler que l’art. 8b de
l’ordonnance précitée est libellé de la manière suivante:
1En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et
58.
al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),
l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a
l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
en faveur de ses travailleurs.
2Le préavis de réduction de l’horaire de
travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de
confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.
Soit en allemand:
1In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG4
und Artikel 58 Absätze 1–4 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31.
August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er
beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen.
2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet
werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich
schriftlich bestätigen.
b. Force est de constater, en premier lieu, que
l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de
respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours
requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la
possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent,
l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de
considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec
l’art. 58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai
2020, et non l'exigence d’un préavis.
c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence
à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en
réalité être considéré comme un avis.
L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure
particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail
est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.
L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu
d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de
travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil
suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison
valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à
l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).
Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque
le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas
de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à
l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être
communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19
assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais
bien une procédure de préavis.
d. Selon le dictionnaire de l’Académie française,
le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution
donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement
préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un
contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le
choix d’une mesure et l’application de celle-ci.
Quant au terme «avis», il peut être défini comme
étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis»,
le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance.
Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b
al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En
effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut
également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch
telefonisch vorangemeldet werden»).
e. Il ressort ainsi de ce qui précède que la
modification légale voulue par le Conseil fédéral a supprimé le délai de
préavis mais non le préavis lui-même. En d’autres termes, une RHT, pour
laquelle une indemnisation est demandée, doit toujours être annoncée à
l’avance, même en application de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19
assurance-chômage.
7.
En résumé, en situation ordinaire,
conformément aux art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur
temporairement suspendue jusqu’au 30 septembre 2020 en raison de la pandémie de
coronavirus (cf. consid. 4b supra), une RHT ne peut débuter que 10 jours après
réception, par l’autorité cantonale, du préavis et l’indemnisation ne peut
commencer qu’après un délai d’attente de deux ou trois jours selon les cas. En
d’autres termes, l’employeur doit attendre 12 ou 13 jours depuis la
communication de son préavis pour que l’indemnisation commence (voir ch. 2.1 de
la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État
de Fribourg).
Durant la crise liée au COVID-19, le Conseil
fédéral a tenté de simplifier la procédure et d’accélérer l’indemnisation:
- entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait
l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs,
l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant
d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale,
par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne
pouvant naître rétroactivement à l'avis (Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op.
cit., let. e pp. 15 et 16).
Pendant cette période particulière, la date de réception du
préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de
l’indemnisation (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service
public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).
- dès le 1er juin 2020, vu la suppression de l’art. 8b de
l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la RHT ne peut débuter que 10 jours
après réception, par l’autorité cantonale, du préavis. En revanche, le début de
la RHT correspond toujours au début de l’indemnisation, aucun délai d’attente
n’étant applicable durant la crise liée au COVID-19. Par conséquent, depuis le
1er juin 2020, un employeur devra attendre 10 jours depuis le dépôt du préavis
pour que l’indemnisation commence.
8.
En l’espèce, la recourante gère une boutique,
laquelle a dû fermer avec effet au 17 mars 2020 en exécution de l’ordonnance 2
COVID-19. Ce n’est toutefois que le 14 avril 2020 qu’elle a informé l’intimé de
son intention d’appliquer une RHT dès le 17 mars 2020. L’intimé a partiellement
accepté la RHT, en ce sens qu’il l’a fait débuter au 14 avril 2020, invoquant
la directive 2020/06 du 9 avril 2020, selon laquelle pour les demandes déposées
en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception si
l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et
qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020.
Comme cela ressort des considérants ci-dessus,
jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé (cf.
art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Ainsi, pendant cette
période, un employeur pouvait appliquer une RHT dès réception, par l’intimé, du
préavis, et être indemnisé dès cette date.
Dans le cas de la recourante, le préavis a été
communiqué à l’intimé par courriel du 14 avril 2020. C’est donc à juste titre
que l’OCE a accepté la RHT à compter du 14 avril 2020 uniquement, et non pas
déjà depuis le 17 mars 2020.
9.
Contestant la date du 14 avril 2020, la
recourante revendique également une égalité de traitement avec les employeurs
ayant pu bénéficier de la pratique instaurée par le SECO dans la directive
2020/06 du 9 avril 2020. Dans ce contexte, elle conteste la validité de la
directive qui admet le principe du versement rétroactif des indemnités RHT
uniquement lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020.
a. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a
adopté des directives à l'intention des organes d'exécution en matière
d’assurance-chômage.
Dans sa directive 2020/06 du 9 avril 2020, le
SECO a adopté une pratique selon laquelle toute demande transmise à l’autorité
avant le 31 mars 2020 était considérée comme ayant été déposée le 17 mars 2020
si l’entreprise concernée avait fermé ses portes en raison des mesures de
confinement prononcées dès cette date (directive précitée, p. 8).
Destinées à assurer l'application uniforme des
prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de
loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux;
elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let.
a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et n'ont pas à être
suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique
administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne
peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont
censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42
consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17
décembre 2010 consid. 4.1).
b. Le principe de l'égalité de traitement,
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière
des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables
(ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la
jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut
sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut
généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les
références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision
est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité
dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera
dans l'inobservation de la loi.
Encore faut-il que les situations à considérer
soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116
V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références
citées).
c. Comme indiqué précédemment, les directives du
SECO ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont
censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent pas, sauf lacunes,
prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence.
Dans le cas d’espèce, il ressort des
considérations qui précèdent que la suppression, par le biais de l’art. 8b de
l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, du délai de préavis n’équivaut pas à
la suppression du principe du préavis. S’il a certes fait rétroagir la
suppression de ce délai au 17 mars 2020, le Conseil fédéral n’a pas prévu que
les indemnités en cas de RHT pouvaient désormais être payées rétroactivement,
en dérogation à l’art. 36 LACI (cf. dans le même sens Jean-Philippe DUNAND /
Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16). Par conséquent, en admettant la
rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO a adopté une
pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à
la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et
58.
OACI.
Cela étant, pour pouvoir invoquer une inégalité
de traitement dans l’illégalité, il faut encore que la recourante rende
vraisemblable le fait que l’administration persévérera dans l’inobservation de
la loi et que les situations à considérer sont identiques ou du moins
comparables. Or, la pratique contestée par la recourante ne concerne que les
demandes déposées entre le 17 et le 31 mars 2020, pour lesquelles l’intimé
s’est selon toute vraisemblance déjà prononcé par décision. Il paraît ainsi peu
probable qu’il soit amené, à l’avenir, à se prononcer sur une demande déposée
en mars. Par conséquent, on ne peut pas prévoir que l’intimé persévérera dans
l’inobservation de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. De
plus, la situation de la recourante n’est pas comparable à celles visées par la
pratique en vigueur. Certes, comme d’autres, la recourante a été contrainte de
fermer, le 17 mars 2020, la boutique qu’elle exploitait. Cependant,
contrairement aux situations prévues par la pratique du SECO, elle a attendu le
14.
avril 2020 pour déposer sa demande, sortant par-là du champ d’application de
la pratique du SECO.
On ne se retrouve dès lors pas dans le cas de
deux employeurs ayant déposé leurs demandes respectives avant le 31 mars 2020,
dont l’un aurait bénéficié de la pratique illégale du SECO alors que l’autre
non. (…)”
Anche il Tribunale
amministrativo del Canton Berna, in una sentenza 200 20 551 ALV del 15 ottobre
2020, in particolare ai consid. 4.4 e 4.5, relativa a un caso nel quale il
preannuncio era stato effettuato il 10 aprile 2020, ha sottolineato che è
possibile accordare il diritto alle indennità per lavoro ridotto soltanto dal
momento del preannuncio:
" (…)
Dispositivo
4.4 Demnach ergibt die sprachlich-grammatikalische,
entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische Auslegung, dass
gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der
COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) zwischen 1. März
und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste und ein
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht aber
rückwirkend entstand (zum Ganzen: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons
Bern vom 7. Oktober 2020, ALV/2020/428; Beschluss des eABK vom 25. August
2020).
4.5 Der einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführer der
Beschwerdeführerin meldete sich erstelltermassen am 10. April 2020 bei der AKB
zum Bezug von Corona Erwerbsersatzentschädigung an (act. III), was als
Anmeldedatum für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hat, da die
Anmeldung bei einer unzuständigen Stelle nicht schadet (Art. 29 Abs. 3 ATSG).
Den Akten sind hingegen keine Hinweise für eine frühere Anmeldung (vgl.
Beschwerde S. 1: „habe ich umgehend per E-Mail der Ausgleichskasse des Kantons
Bern zugestellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der
Anmeldung wurde mir der Empfang am 10. April 2020 bestätigt.”) zu entnehmen.
Eine solche ist demnach nicht ausgewiesen.
Soweit die Beschwerdeführerin einen weitergehenden Anspruch
aufgrund behördlicher Fehlinformationen (Stellungnahme vom 7. September 2020)
und demnach gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; vgl.
zur Bindung an falsche Auskünfte: BGE 143 V 341 E. 5.2.1 S. 346, 131 V 472 E. 5
S. 480) geltend macht, dringt sie nicht durch. Wie eben dargelegt, hat die
Beschwerdeführerin aufgrund der ins Feld geführten falschen Auskunft der
AHV-Zweigstelle, wonach die Anmeldung bei der AKB erfolgen müsse, keinen
Nachteil erlitten.
Damit besteht – wie der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort
zutreffend erkannte – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ab dem 10. April 2020, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39
AVIG erfüllt sind. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Weiterungen zu den
(nicht publizierten) Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO
(06/2020 vom 9. April 2020 [S. 7 Ziff. 2] bzw. 08/2020 vom 1. Juni 2020 [S. 9
f. Ziff. 2]), wonach bei verspätet eingereichten Anträgen das Eingangsdatum 17.
März 2020 gesetzt werde, wenn der Betrieb aufgrund der behördlichen Massnahmen
schliessen musste und der Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung vor dem 31. März
2020 (Eingangsdatum/Poststempel) gestellt wurde. (…)”
Nella citata sentenza 200
20 428 ALV del 7 ottobre 2020 il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha
riconosciuto il diritto al lavoro ridotto dal 17 marzo 2020 ad una ditta che
non aveva ricevuto un ordine di chiusura ma che aveva subito gli effetti a
livello economico dello scoppio della pandemia e che aveva inoltrato il suo
preannuncio il 24 marzo 2020.
Il Tribunale
amministrativo bernese ha innanzitutto interpretato il testo dell’Ordinanza ed
ha concluso che il Consiglio federale non ha inteso rinunciare al preavviso di
lavoro come tale bensì (soltanto) al termine di preavviso:
" (…)
4.3.3 Die
hier zu beurteilende Norm wurde vom Bundesrat gestützt auf die ihm in Art. 185
Abs. 3 der Bundesverfassung (BV; SR 101) bzw. Art. 7 EpG eingeräumte Kompetenz
erlassen. Weil die betreffende Verordnung direkt gestützt auf diese
Ermächtigungsgrundlage in zeitlicher Dringlichkeit erlassen wurde, ist die
Entstehungsgeschichte kaum bzw. nur rudimentär dokumentiert. Im
Kontext der ausserordentlichen Lage sowie des angeordneten «Lockdowns» ging es
dem Bundesrat bei der Änderung vom
25. März 2020 im Bereich der
Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) darum, mit dem Instrument der
Kurzarbeitsentschädigung vorübergehende Beschäftigungseinbrüche auszugleichen
und die Arbeitsplätze zu erhalten, wobei die Ansprüche ausgeweitet und die
Beantragung vereinfacht wurden (vgl. Medienmitteilungen des Bundesrates vom 20.
und 25. März 2020 «Coronavirus: Massnahmenpaket zur Abfederung der wirtschaftlichen
Folgen» resp. «Coronavirus: Zusätzliche Massnahmen zur Stützung der
Wirtschaft», abrufbar unter <www.admin.ch>, a.a.O.). Hinweise auf die
Einführung eines rückwirkenden Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung lassen
sich daraus nicht entnehmen, zumal auch anlässlich der Medienkonferenzen des
Bundesrates bzw. an den points de presse soweit ersichtlich nie dargelegt
worden wäre, eine Voranmeldung sei rückwirkend möglich.
4.3.4 Mit Blick auf Art. 8c
COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020
1076), wonach die Voranmeldung zu erneuern ist, wenn die Kurzarbeit
länger als sechs Monate dauert, ist auch in systematischer Hinsicht davon
auszugehen, dass der Verordnungsgeber – wie dies der Wortlaut von Art. 8b
dieser Verordnung bereits nahelegt (vgl. E. 4.3.2) – einzig auf die
Voranmeldefrist, nicht aber auf die Voranmeldung selbst verzichtete und dabei
die Voranmeldefrist quasi auf null Tage festsetzte.
4.3.5 In Ausnahmefällen zeichnet sich
bereits vor dem eigentlichen
Anspruchsbeginn ab, ob ein Leistungsanspruch
entstehen wird. Für solche Spezialfälle kennt das Sozialversicherungsrecht
Voranmeldefristen wie jene im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung (vgl. BVR
2006 S. 375 E. 3.2). Die Voranmeldefrist dient hier in erster Linie zur
Sicherung der Kontrollmöglichkeiten der KAST. Zur Vermeidung von Missbräuchen
ist die Verwaltung in diesem Bereich in besonders hohem Ausmass auf eine
sofortige Überprüfung angewiesen, da rückwirkende Abklärungen – insbesondere
wegen unvorhergesehener Veränderungen wirtschaftlicher Natur – häufig keine
zuverlässigen Aufschlüsse mehr geben können (BGE 114 V 123 E. 3b S. 124; vgl.
auch BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, Art. 36 N. 1; THOMAS
NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in: ULRICH MEYER
[Hrsg.], chweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale
Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2418 N. 507; AVIG-Praxis KAE des
Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, Stand: Juli 2020, G6-G8 [abrufbar unter
<www.arbeit.swiss>]). Demnach bezweckt die Voranmeldefrist – anders als
etwa die Karenzfrist (Art. 32 Abs. 2 AVIG; Art. 50 AVIV) – nicht etwa eine
Beteiligung der Arbeitgeber an den Arbeitsausfällen, sonder reine
Missbrauchskontrolle.
Sinn und Zweck der Einführung
von Art. 8b COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung war, die bisherige
Regelung in Art. 36 Abs. 1 AVIG und Art. 58 Abs. 1-4 AVIV (vgl. E. 2.3 hiervor)
abzuändern, weil die Kurzarbeit im März wegen plötzlich eingetretener, nicht
voraussehbarer Umstände in Zusammenhang mit dem am 16. März 2020 durch den
Bundesrat beschlossenen «Lockdown» eingeführt werden musste und damit eine
rechtzeitige Voranmeldung nicht mehr möglich war (vgl. Dazu FAQ
Kurzarbeitsentschädigung [FAQ KAE], Rubrik: «Wurde der administrative Aufwand
für die Meldung von Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus
vereinfacht?», abrufbar unter <www.arbeit.swiss>).
Arbeitgeber, die wegen der
Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten waren, sollten denn auch schnell und
unkompliziert unterstützt werden (vgl. dazu FAQ KAE, Rubrik: «Was hat sich
durch COVID-19 bezüglich KAE verändert?», abrufbar unter
<www.arbeit.swiss>), damit sie während der ganzen Zeit des
Arbeitsausfalles entschädigt würden. Deshalb hatte ein Arbeitgeber ab
Voranmeldung, die mit Blick auf die neu eingeführte Möglichkeit der
telefonischen Voranmeldung (Art. 8b Abs. 2 COVID-19-Verordnung
Arbeitslosenversicherung) sofort bzw. ohne Verzug
vorzunehmen war, Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung für seine
Arbeitnehmer. Die
Voranmeldung konnte somit bis unmittelbar vor Beginn bzw. Weiterführung der
Kurzarbeit bei der KAST eingereicht werden (vgl. dazu FAQ KAE, Rubrik: «Was
gilt bezüglich Voranmeldefrist?»).
Der Bundesrat hielt also ausdrücklich am Institut
der Voranmeldung fest, womit systemimmanent ein rückwirkender Anspruch
ausgeschlossen wurde. Mit anderen Worten wurde nicht etwa die Einführung einer
nachträglichen Meldemöglichkeit für bereits zurückliegende Kurzarbeit
beabsichtigt, andernfalls die Voranmeldung ihres Sinnes entleert worden wäre
und die Arbeitgeber die Kurzarbeit auch erst zusammen mit der Geltendmachung
des Anspruchs im Sinne von Art. 38 Abs. 1 AVIG hätten anmelden können. Anders
verhält es sich dagegen beispielsweise beim
Anspruch auf Erwerbsausfall für
Selbständigerwerbende. Dieser wurde dergestalt geregelt, dass der Anspruch am
Tag beginnt, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 3 i.V.m.
Art. 11 Abs. 1 der Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen bei Erwerbsausfall
im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19-Verordnung Erwerbsausfall; SR
830.31]). Dem Bundesrat hätte es freigestanden, auch im Bereich der
Kurzarbeitsentschädigung eine entsprechende Regelung zu treffen, was er indes
nicht tat. Dies führt nicht zu einer sachlich unhaltbaren Lösung, denn die
gewählte Regelung berücksichtigt die Konzeption des
Arbeitslosenversicherungsrechts, wobei mit der vorübergehenden
Aufhebung der Voranmeldefrist im Rahmen der rasch
zu ewährenden
staatlichen Hilfe die Möglichkeit eines sofort
entstehenden Leistungsanspruchs geschaffen wurde. Vor diesem Hintergrund kann
nicht von einer Verordnungslücke ausgegangen werden.
4.4 Als
Zwischenfazit ergibt die sprachlich-grammatikalische,
entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische
Auslegung, dass gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der COVID-19-Verordnung
Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075)
zwischen 1. März und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste
und ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht
aber rückwirkend entstand. (…)”
Il Tribunale
amministrativo del Canton Berna ha poi concluso che la direttiva della SECO, la
quale permette in modo contrario alla legge di riconoscere retroattivamente al
17 marzo 2020 il diritto all’indennità per lavoro ridotto a tutti i datori di
lavoro toccati dall’ordine di chiusura che avevano effettuato l’annuncio entro
il 31 marzo 2020, doveva essere applicata anche alla ricorrente che era stata
toccata soltanto indirettamente dagli effetti economici della pandemia COVID-19
(principio dell’uguaglianza nell’illegalità).
Al riguardo il Tribunale
bernese si è così espresso:
" (…)
5.3 Mit
den Bestimmungen der Weisungen, wonach bei verspäteten
Anträgen ein früheres Eingangsdatum fingiert werden sollte, wurde
der materielle Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung nicht über die
Verordnung hinausgehend eingeschränkt, was von vornherein
unzulässig wäre (vgl. dazu BGE 142 V 425 E. 7.2 S. 434; SVR 2019 IV Nr. 43 S.
138 E. 3), sondern im Gegenteil ausgedehnt. Weil diese Ausdehnung den Versicherten
zugutekam, bestand für die Betroffenen kein Anlass, diese Vorgaben des SECO zu
hinterfragen bzw. einer gerichtlichen Überprüfung zuzuführen. In der vorliegenden
Konstellation, in welcher der Beschwerdeführer im Wesentlichen die analoge
Anwendung dieser Praxis auf seinen Betrieb fordert, ist deren Rechtmässigkeit
indes von Bedeutung. Dabei folgt aus dem Dargelegten, dass die Bestimmungen der
Verwaltungsweisungen keine hinreichende Grundlage in den vorerwähnten Verordnungen
des Bundesrates (vgl. E. 4 hiervor) finden, dem Sinn und Zweck der Voranmeldung
widersprechen (vgl. E. 4.3.5 hiervor) und damit –
jedenfalls was die regulären Arbeitnehmenden betrifft – rechtswidrig
sind (Beschluss der eABK vom 25. August 2020). Hier nicht zu beurteilen ist hingegen
die Rechtmässigkeit der mit der Weisung 10/2020 zusätzlich eingeführten
Möglichkeit für Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung oder bei Arbeit auf
Abruf, die Voranmeldung für den Vormonat auch rückwirkend zu tätigen. Es
handelt sich denn auch insoweit um eine andere Ausgangslage, als für diese neu
geschaffenen Anspruchsgruppen (vgl. E. 3.3 hiervor; Beschwerdeantwort S. 4
Ziff. III Art. 8) ein rechtzeitiges Handeln unter Umständen gar nicht möglich
war (der Einbezug von Arbeitnehmenden auf Abruf erfolgte erst am 8. April 2020
[AS 2020 1201]).
5.4
Der Betrieb des Beschwerdeführers musste
zwar nicht auf
behördliche Anordnung hin schliessen
(vgl. Art. 6 Abs. 3 lit. m COVID-19- Verordnung 2; E. 3.2 hiervor) und wäre
damit vom sachlichen Anwendungsbereich der besagten Weisungen nicht erfasst, er
wurde indessen faktisch im vergleichbaren Ausmass der Pandemiesituation bzw. von
den behördlichen Massnahmen getroffen. So mussten unter anderem ...praxen auf
nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien verzichten (Art.
10a Abs. 2 COVID-19-Verordnung 2). Mithin waren nur noch Notfallbehandlungen
erlaubt, während ... oder ... Wahlbehandlungen ausgesetzt werden mussten (vgl.
auch ... der C.________ vom 15. März
2020 [Akten des Beschwerdeführers {act. I} 3]; Aufruf des Präsidenten der
D.________ vom 18. März 2020 [act. I 5]). Dies
führte gemäss Angaben des
Beschwerdeführers (Beschwerde S. 1) zu einem Arbeitsausfall von 95 % (...
Behandlungen) bzw. 100 % (...).
5.5 Nach der
Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der
Regel der Rücksicht auf die
gleichmässige
Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder
nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger und der Bürgerin
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt
zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in
einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen
die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis
ablehnen, können der Bürger oder die Bürgerin verlangen, dass die gesetzwidrige
Begünstigung, die Dritten zuteil wird, auch ihnen gewährt werde, soweit dies
nicht andere legitime Interessen verletzt. Die Anwendung der Gleichbehandlung
im Unrecht setzt als Vorbedingung voraus, dass die zu beurteilenden
Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich sind (BGE 131 V 9 E. 3.7 S. 20,
126 V 390 E. 6a S. 392).
5.6 Vor dem
Hintergrund, dass Betriebe, die aufgrund behördlicher Massnamen schliessen
mussten, von der eigentlichen gesetzeswidrigen Praxis profitiert haben (vgl.
Beschwerde S. 2; Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. III Art. 5), besteht im
vorliegenden Einzelfall Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, da die
behördlichen Massnahmen faktisch einer
Schliessungsanordnung gleichkamen (erlitt der Beschwerdeführer dadurch doch
gleichermassen einen massiven Arbeitsausfall und in Folge dessen einen
wirtschaftlichen Verlust [vgl. E. 5.4 hiervor], womit praktisch von einem
identischen Sachverhalt zur behördlichen Schliessungsanordnung auszugehen ist).
Folglich ist hier ebenso zu fingieren, dass die Voranmeldung bereits am 17.
März 2020 versandt wurde, womit die Kurzarbeitsentschädigung betreffend die
fünf
mitarbeitenden Personen des Beschwerdeführers
unter Vorbehalt der erfüllten weiteren Voraussetzungen bereits ab dem 17. März
2020 zu bewilligen ist. (…)”
2.6. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede
che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo”, la
perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il
termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il
peut toutefois être restitué en cas de raison valable c’est-à-dire aux
conditions de l’art. 41 LPGA”).
L’art. 41 LPGA
stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;
DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,
consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
Deve
infine essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2
luglio 2003).
Nella
già citata sentenza 38.2020.66 del 1° febbraio 2021 il TCA ha negato che esistessero
validi motivi per accordare retroattivamente le prestazioni rilevando che:
" (…) Nel
caso concreto le argomentazioni addotte dalla ricorrente (ignoranza di legge,
distanza tra X.___________ e la sede della ditta ad Y.____________ dove si
trovava la documentazione) non costituiscono un “valido motivo” ai sensi
dell’art. 58 cpv. 4 OADI per accordare retroattivamente le prestazioni dal 16
marzo 2020, anche in considerazione del fatto che il preannuncio poteva essere
effettuato in maniera estremamente semplificato, che i lavoratori colpiti dal
lavoro ridotto erano i soli tre dipendenti dell’azienda (cfr. doc. 1), che gli
spostamenti non erano proibiti (cfr. al riguardo anche le precisazioni della
Sezione del lavoro riprodotte al consid. 1.6) e che l’annuncio è stato effettuato
più di un mese dopo la forzata chiusura dell’azienda. (…)”
2.7. Nel
caso concreto è incontestato che il “Preannuncio d’indennità per lavoro
ridotto” è stato effettuato il 23 marzo 2020.
La
Direttiva della SECO 2020/06, riprodotta al consid. 2.3, precisa che “in caso
di richieste presentate tardivamente, la data di ricevimento del 17 marzo 2020
fa fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito dei provvedimenti delle
autorità e ha presentato la richiesta prima del 31 marzo 2020”.
Come visto (cfr. consid.
2.5), questa Direttiva è stata ritenuta contraria alla legge della Corte di
giustizia del Canton Ginevra e dal Tribunale amministrativo del Canton Berna
(che l’ha tuttavia applicata in un caso concreto), nella misura in cui concede
il diritto all’indennità per lavoro ridotto a partire da un momento che precede
il preannuncio.
Chiamato a sua volta a
pronunciarsi sul tema, questo Tribunale ritiene che, vista la situazione del
tutto particolare venutasi a creare con lo scoppio della pandemia COVID-19, con
in particolare l’ordine del 16 marzo 2020 di chiusura di molte attività economiche,
che ha necessitato da parte dei datori di lavoro di adottare misure immediate e
la conseguente necessità di informarsi pure sul diritto alle prestazioni per
lavoro ridotto, peraltro concretizzate e precisate dal Consiglio federale con
due Ordinanze specifiche emesse a distanza di pochi giorni (il 20 e il 25 marzo
2020, cfr. consid. 2.2), è del tutto ragionevole che la SECO abbia concesso ai
datori di lavoro un breve termine (e precisamente fino al 31 marzo 2020) per
inoltrare le proprie domande di lavoro ridotto senza avere delle conseguenze
negative, dal profilo della nascita del diritto alle prestazioni, riconoscendo
così di fatto un motivo valido per giustificare l’annuncio tardivo (cfr. art.
58 cpv. 4 OADI).
Comunque anche qualora si
volesse, per pura ipotesi di lavoro, ritenere la direttiva della SECO contraria
alle disposizioni dell’Ordinanza, essa andrebbe comunque applicata al fine di
non discriminare i datori di lavoro ticinesi che hanno inoltrato il loro
preavviso entro il 31 marzo 2020, rispetto a quelli di altri Cantoni (i quali,
come sottolinea il Tribunale amministrativo del Canton Berna nella sua sentenza
del 15 ottobre 2020 al consid. 5.3., essendo avvantaggiati dall’interpretazione
data dalla SECO non avevano nessun interesse a mettere in discussione la direttiva;
vedi pure sul tema la citata sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra
del 25 giugno 2020, consid. 9c, entrambe riprodotte al precedente consid. 2.5).
Nel caso concreto, siccome
la RI 1 ha inoltrato la propria domanda prima del 31 marzo 2020, il diritto va dunque
riconosciuto dal 17 marzo 2020, senza che sia necessario esaminare se la
malattia del titolare dell’impresa e della moglie costituisca oppure no un
ulteriore motivo valido per giustificare il preannuncio tardivo (cfr. consid.
2.6).
2.8. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 26 gennaio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ la decisione su
opposizione del 10 dicembre 2020 è modificata nel senso che il diritto alle
indennità per lavoro ridotto è riconosciuto dal 17 marzo 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del
lavoro verserà alla RI 1 fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti