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Decisione

38.2021.8

ILR riconosciute da 17.3.20 e non solo da 23.3.20 (data preannuncio). TCA ritiene che breve term. concesso a DL da Direttiva SECO (che prevede se rich. entro 31.3 dt da 17.3.) ragionevole. Anche considerando Direttiva contraria a O-COV19-AD, essa andrebbe com.que applicata x non discriminare DL TI

8 marzo 2021Italiano57 min

le mansioni amministrative della Sagl erano e sono affidate alla sola signora __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.8

DC/sc

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 marzo 2020 la RI 1, impresa

di gessatura, ha inoltrato un Preannuncio di lavoro ridotto al 100% per 13 dipendenti

dal 16 marzo 2020, sottolineando che “siccome l’edilizia è chiusa dal 16 marzo

2020 e i maggiori fornitori di merce sono chiusi ci è impossibile lavorare sui

cantieri” (cfr. doc. 1 punto 11) e precisando che il preannuncio è stato

“inoltrato solo in data odierna poiché titolare e segretaria in malattia per

Coronavirus, vedi certificato medico allegato” (cfr. doc. 1).

1.2. Il 14 aprile 2020 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto il diritto ad

indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 23 marzo al 22 settembre 2020

(cfr. doc. 2).

1.3. Contro questa decisione

l’azienda ha inoltrato, il 16 aprile 2020, una tempestiva opposizione nella

quale chiede il riconoscimento del diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

16 marzo 2020 e ribadisce che:

" Il

preannuncio di lavoro ridotto è stato richiesto a contare dal 16.03.2020, data

di chiusura decretata e imposta dal Cantone Ticino per le misure relative al

COVID-19.

Per motivi di salute sia del gerente signor __________, sia della

moglie __________ non ci è stato possibile inoltrare la richiesta

immediatamente. A tal proposito alleghiamo come documento di prova i due

certificati medici che ne attestano l'incapacità lavorativa dovuta a malattia.

Considerato che il preannuncio per lavoro ridotto doveva essere

firmato da una persona incaricata a rappresentare la nostra società, e che

entrambe le persone autorizzate erano in incapacità lavorativa, il preannuncio

è stato inoltrato in un secondo momento.” (Doc. 3)

1.4. Con decisione su opposizione

del 10 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato il precedente

provvedimento e si è così espressa:

" (…) Per

quanto concerne l'ammissione dell'effetto retroattivo di un preannuncio di

lavoro ridotto si osserva quanto segue.

In data 20 marzo 2020 è entrata in vigore l'Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione, nella quale è stabilito che "in

deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4

dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione

(OADI), II datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro

ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di

preannuncio prescritto." (cfr. art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione). Tale articolo prevede quindi una

deroga al rispetto del termine di preannuncio di 10, rispettivamente di tre

giorni, previsto dagli artt. 36 cpv. 1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia

prevista una deroga all'obbligo di preannunciare l'introduzione del lavoro

ridotto all'autorità competente. In altre parole, con la summenzionata

Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ma non il preannuncio

stesso. Ciò significa che il datore di lavoro rimane obbligato a preannunciare,

vale a dire a notificare prima dell'inizio, il lavoro ridotto al

servizio cantonale, avendo però - eccezionalmente - diritto alle indennità per

lavoro ridotto dalla data di inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in

vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il

preannuncio prima dell'inizio, del lavoro ridotto, non può essere ammesso il

diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 Cour de

Justice Canton de Genève, ATAS/510/2020, consid. 6).

Tenuto conto di quanto sopra, non essendovi alcuna base legale per

ammettere l’effetto retroattivo, a far stato per stabilire l’inizio del diritto

conformemente all’Ordinanza COVID-19 precitata, è la data di inoltro del

preannuncio. Come emerge dal timbro postale, la RI 1 ha inoltrato il proprio

preannuncio, in data 23 marzo 2020; il diritto dell’indennità di lavoro ridotto

va quindi riconosciuto a partire da tale data (art. 39 cpv. 1 LPGA) e non

retroattivamente a partire dal 16 marzo 2020, come richiesto in sede di opposizione.

(…)” (Doc. A pto. 2)

L’amministrazione ha

inoltre sottolineato che non esistono gli estremi per una restituzione dei

termini secondo l’art. 41 LPGA, rilevando:

" (…) Nel

caso concreto, né nello scritto allegato al preannuncio né nell'opposizione né

nei tre certificati medici allegati alla stessa viene addotto il motivo per cui

sia il signor __________ che sua moglie sarebbero stati impediti dì agire. Non

è infatti sufficiente indicare in maniera generica che quest'ultimi sarebbero

stati incapaci al lavoro per malattia, ma si sarebbe dovuto specificare quali

attività e perché i coniugi non sarebbero stati in grado di svolgere; attività

tara cui avrebbe dovuto rientrare il compilare un formulario. In secondo luogo

l'opponente neppure adduce alcun grave e improvviso motivo, per cui le sarebbe

stato impossibile farsi rappresentare per tempo da un terzo.

Inoltre il preannuncio è stato inoltrato il 23 marzo 2020, giorno

in cui entrambi i coniugi, stando ai certificali medici agli atti, sarebbero

stati incapaci al lavoro; non si intravvede pertanto alcuna ragione valida per

cui sarebbero stati in grado di inoltrare il preannuncio il 23, sebbene a detta

loro incapaci al lavoro, ma non il 16 marzo 2020. Infine, il certificato medico

concernente __________ è stato redatto a seguilo della visita del 30 marzo

2020; dal che se ne deduce che, fino a quel momento, il suo stato di salute non

era grave a tal punto da richiedere una consultazione.

Alla luce di ciò l'istanza di restituzione del termine va respinta.

Infatti i motivi addotti dall’opponente non sono atti ad ammettere un

impedimento non colposo di agire ai sensi di quanto sopra. (…)” (Doc. A pto 3)

La Sezione del lavoro ha inoltre

precisato che il lavoro ridotto è autorizzato soltanto fino al 31 agosto 2020,

per i seguenti motivi:

" (…) Va

infine precisato che a norma dell'art. 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione

contro la disoccupazione "in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI,

il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei

mesi". Tale articolo è tuttavia stato abrogato con effetto dal 1°

settembre 2020 (cfr. modifica 12.08.2020 dell'Ordinanza COVI D-19 assicurazione

contro la disoccupazione), pertanto - indipendentemente dall'inoltro di

un'eventuale opposizione - le decisioni il cui periodo di diritto alle

indennità in data 31.08.2020 durava da almeno 3 mesi sono state decurtate al 31

agosto 2020.

Di conseguenza alla RI 1 il periodo di lavoro ridotto autorizzato

è stato automaticamente modificato dal 23 marzo 2020 al 31 agosto 2020.” (Doc.

A pto. 4)

1.5. Contro questa decisione la RI

1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore, che

chiede il versamento dell’indennità per lavoro ridotto dal 16 marzo 2020,

sottolinea innanzitutto che - all’interno dell’impresa - dal profilo

amministrativo le pratiche vengono eseguite solo dalla moglie e socia __________

al domicilio coniugale di __________.

Egli ritiene che siano

date le condizioni per la restituzione del termine in quanto __________ e la

moglie erano inabili al lavoro a causa del COVID-19:

" (…) Entrambe

le persone che avrebbero potuto agire in nome e per conto della __________, nel

periodo dal 16 marzo al 23 marzo 2020 erano affette da Covid-19 e, come da

disposizioni del Medico cantonale, erano tenuti a rimanere al proprio domicilio

in isolamento.

L'affezione da Covid-19 è confermata per __________ in modo

esplicito dal certificato medico 26 gennaio 2021 del Dr. Med __________ (doc. doc.

E) e per la signora __________, dalla lettera di dimissione 27.3.2020

dell'Ospedale __________ di __________ come pure dal Dr. Med. __________

con referto 26.1.2021 (doc. E, F).

11.

L'interpretazione espressa dalla Sezione del lavoro. Ufficio

giuridico, dei certificati medici allegati in corso di procedura appare priva

di fondamento e così restrittiva da non potere essere supportata dal precetto

della buona fede. Tale agire costituisce una palese violazione del potere di

apprezzamento concesso ad un'autorità amministrativa a danno della ricorrente.

Di fronte alle chiare attestazioni mediche dei Dr. Med. __________

(per __________ - doc. G), Dr. Med. __________ e dell'__________ (per __________,

doc. D, F) di inabilità al lavoro al 100% per malattia la Sezione del lavoro,

Ufficio giuridico, non può discostarsi dal loro contenuto motu proprio e senza

alcun elemento

che possa farla dubitare della fede facenza dei citati attestati.

A conferma di quanto asserisce la ricorrente il certificato medico

qui allegato 26 gennaio 2021 del Dr. Med. __________ attesta per __________ un

decorso sfavorevole della malattia iniziata il 13 marzo 2020 diagnosticata in

Covid-19 e rettorragia che l'hanno indebolita notevolmente. Le fu persino

prescritto un ulteriore periodo di quarantena di almeno 10 giorni e di almeno

48 ore di assenza di sintomi (doc. E, F).

Semmai la menzionata Sezione avrebbe dovuto chiedere

all'istante/opponente prima di decidere, un complemento di prova, dal profilo

della gravita delle affezioni patite dei coniugi __________ e sugli handicap

che dovevano subire al momento.

Si aggiunga che il contagio da Covid-19 non si annuncia con

gentile preavviso chiedendo "permesso", ma arriva eo ipso

improvvisamente senza concedere il tempo ad una azienda con struttura amministrativa

limitata come quella in oggetto di predisporre preparativi, adottare

contromosse, incaricare terzi e così di seguito.

In assenza di ciò, si deve concludere, sulla base dei documenti

agli atti comprovanti l'affezione importante di entrambi da Covid-19 e

obbligati all'isolamento al loro domicilio, che non poteva essere da loro

preteso oggettivamente e soggettivamente di allestire il formulario di annuncio

citato e di inviarlo al 16 marzo 2020.

Prove: documenti

12.

Nemmeno può essere ammessa l'interpretazione della Sezione del

lavoro secondo cui il fatto che __________ si sia recata dal Dr. Med. __________

il 30 marzo 2020 fosse indice che la sua malattia non fosse poi così

debilitante.

Al contrario, un simile fatto indica semmai che la paziente non

fosse in grado di spostarsi a seguito della gravita della malattia che la

colpiva (sulla gravita dei sintomi doc. E, F), a cui aggiungere che le

incombeva l'obbligo di rispettare il periodo di isolamento al proprio domicilio

(di cui la Sezione del lavoro non ha in casu alcuna considerazione).

Si aggiunga che a quell'epoca le indicazioni per i pazienti

sospetti Covid-19 era di non recarsi dal curante medico e di rimanere al

proprio domicilio a scontare il periodo di isolamento, riservati eventualmente

Fatti

i contatti telefonici col curante. Di tutto ciò la Sezione del lavoro, in modo

del tutto privo di ogni fondamento di buona fede, pare non avere memoria

alcuna.

Prove: documenti

13.

Secondo la Sezione del lavoro argomenta che la ricorrente avrebbe

dovuto fare capo a terzi per inoltrare la domanda di indennità per lavoro

ridotto al 16 marzo 2020.

Nemmeno questo assunto regge ad un esame approfondito. Come noto

le mansioni amministrative della Sagl erano e sono affidate alla sola signora __________,

mentre il marito __________ si occupa della parte operativa sui cantieri.

Sappiamo che entrambi erano affetti da Covid-19, sofferenti di

sintomi rilevanti e costretti all'isolamento a proprio domicilio (doc. D, E, F,

G, H), dovendo pure accudire i loro due figli.

Ne consegue che la RI 1 non disponeva di persone di riferimento

terze ed esterne a cui affidare il compito di sostituire la signora __________

nelle mansioni amministrative e nella pratica di compilazione della domanda di

indennità per lavoro ridotto con tutti i dati e i giustificativi necessari.

Si aggiunga che nel periodo del 16-23 marzo 2020 le aziende erano

chiuse per ordine dell'autorità e pochissime lavoravano per di più o ranghi

ridotti, tutti fatti vissuti sulla propria pelle da tutti i cittadini, ma che

la menzionata Sezione sembra avere dimenticato.

In simili circostanze pretendere da persone ammalate e in

isolamento di trovare tempestivamente dei terzi cogniti di pratiche

amministrative (fiduciario, contabile, eccetera) a cui spiegare la struttura

dell'azienda, fornire i dati e i giustificativi necessari e affidare il mandato

di procedere e inviare tempestivamente appare al di là di ogni ragionevole e

pretendibile agire.

Anche in questo caso l'autorità amministrativa ha proceduto,

deciso e motivato nel disprezzo del potere di apprezzamento di cui gode

incorrendo in un palese eccesso di potere di apprezzamento a danno della

ricorrente. (…)” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 9

febbraio 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

2. Contestando

quanto addotto dalla ricorrente, lo scrivente Ufficio si riconferma

integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nella decisione

impugnata. In primo luogo rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla

ricorrente (ricorso, pag. 3 punto 4), il referto 16 marzo 2020 (doc. G del

ricorso) non indica che il signor __________ fosse affetto da Covid-19 e che le

sue condizioni di salute fossero precarie.

Inoltre in nessuno dei certificati

medici agli atti, nemmeno in quelli prodotti con il ricorso, si può leggere che

entrambi i coniugi erano impossibilitati a compilare il formulario di

preannuncio il 16 marzo 2020. Anzi, dalla lettera di dimissione del 27 marzo

2020 a seguito della visita in ospedale della signora __________ del medesimo

giorno si desume che la stessa è "positiva al Covid dal 19.03.20”, "giunge

in PS per addominalgia, nausea e diarrea comparse da 2-3 giorni e per scariche

ematiche da oggi” e "viene dimessa in buone condizioni

generali" (cfr. doc. F del ricorso, pagg. 1 e 2; grassetto dello scrivente).

Il 16 marzo 2020, quindi, la signora non era positiva al Covid ne soffriva di

addominalgia, nausea, diarrea o scariche ematiche. La prova regina che i

signori __________ sarebbero stati in grado di compilare il formulario di

preannuncio già il 16 marzo 2020 è però che l'hanno fatto il 23 marzo 2020,

sebbene, stando ai certificati medici agli atti, __________ sarebbe stata

incapace al lavoro dal 13 marzo 2020 al 12 aprile 2020 e __________ dal 13

marzo 2020 al 3 aprile 2020. Infine, inutile sarebbe stato chiedere, come lo

vorrebbe la ricorrente, un complemento di prova quanto allo stato di salute dei

coniugi: da un lato, in sede di ricorso la ricorrente ha prodotto nuovi

certificati medici ma da essi, come visto, non si può dedurre che la coppia non

fosse in grado di inoltrare il preannuncio già il 16 marzo 2020; dall'altro

lato, ulteriori prove al riguardo non sarebbero comunque state atte a portare

quest'autorità a un altro convincimento rispetto a quello di cui alla decisione

impugnata, poiché l'istanza di restituzione del termine è da respingere anche

per altri motivi.

3. Infatti, a

prescindere da quanto precede, i coniugi __________ avrebbero anche potuto

incaricare un terzo di compilare il formulario di preannuncio rispettivamente

di consegnarlo alla posta o in una buca delle lettere. L'incarico e le poche

informazioni necessarie potevano essere dati per telefono o altro mezzo di

comunicazione senza contatto diretto, rispettando così la misura della quarantena.

Non vi era nemmeno la necessità di incaricare una persona particolarmente

cognita di pratiche amministrative né della situazione particolare della

ricorrente: nel preannuncio bisognava indicare alcuni dati sull'azienda e il

motivo della richiesta e allegare tre documenti. Se si fosse optato per far

capo a un professionista, comunque, le aziende che avrebbero potuto assicurare

un tale servizio non erano chiuse, bensì aperte nel rispetto delle norme

igieniche accresciute e di distanza sociale o in regime di lavoro da casa (cfr.

Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1298 del 14 marzo 2020, punti 4 e 5).

(…)” (Doc. III)

1.7. Il 10 febbraio 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuale altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti:

in diritto

Considerandi

2.1

L’art. 36 LADI (“Preannuncio

del lavoro ridotto e verifica dei presupposti”) al cpv. 1 prevede che:

" Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità

di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio

cantonale, almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il

Consiglio federale può prevedere, in casi eccezio­nali, termini di preannuncio

più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di

tre mesi.”

L’art. 58 OADI (“Termine

di preannuncio”) stabilisce che:

" 1Il

termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il

datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per

circo­stanze improvvise e imprevedibili.

2Il lavoro ridotto può essere preannunciato

immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in

un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle

ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore

di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per

iscritto.

3Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro

non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.

4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro

ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è

computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito

per il preannuncio.

5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di

clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi

1.

e 2.”

2.2

Il 20 marzo 2020 il Consiglio

federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente

sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi

turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza

interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel

tempo”; cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.

pubblicata in DTF 146 III 194 seg.) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel

settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) che contiene una serie di misure che alleviano le condizioni per

poter beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto e prevede che:

" Art. 1

In deroga all’articolo 31 capoverso 3 lettera b della legge

federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI),

il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda

di quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Art. 2

In deroga all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati

nell’azienda hanno diritto

all’indennità per lavoro ridotto.

Art. 3

In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b LADI, nessun

periodo d’attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

Art. 4

In deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita

di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di

lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di

un’organizzazione per lavoro temporaneo.

Art. 5

In deroga all’articolo 34 capoverso 2 LADI, per le seguenti

persone si tiene conto di un importo forfettario di 3320 franchi come guadagno

determinante per un’attività lucrativa a tempo pieno:

a. il coniuge o

il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

b. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati

nell’azienda.

Art. 6

Per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai

lavoratori il giorno di paga abituale, i datori di lavori possono richiedere il

versamento dell’indennità per lavoro ridotto senza doverlo anticipare.

Art. 7

In deroga all’articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI, il

datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio

sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma

secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle

assicurazioni sociali.

Art. 8

Per il 2020 la partecipazione della Confederazione è aumentata di

6.

miliardi di franchi.

Art. 9

1.

La presente ordinanza entra retroattivamente in

vigore il 17 marzo 2020.

2.

Fatto salvo l’articolo 8, si applica per un periodo

di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.” (Stato 17 marzo 2020)

Attraverso una modifica

del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075), sono stati

introdotti nell’Ordinanza gli art. 8b e 8c del seguente tenore:

" Art. 8b

1.

In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI e

all’articolo 58 capoversi 1-4 dell’ordinanza del 31 agosto 1983

sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se

intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è

tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.

2.

Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per

telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza

indugio e per scritto.

Art. 8c

In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio

dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.” (Doc. A5)

L’art.

9.

dell’Ordinanza del 20 marzo 2020 stabilisce che “la presente ordinanza

entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo

l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in

vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).

L’entrata in vigore è

successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza

dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).

L’art. 8b è stato abrogato

con effetto dal 1° giugno 2020 attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20

maggio 2020 (cfr. RU 2020 1077-1078).

Dal 1° giugno 2020 è

quindi stato ripristinato il termine di preavviso previsto agli art. 36 LADI e

58.

OADI (cfr. consid. 2.1).

2.3

Nella “Direttiva 2020/06:

aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile

2020, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha in particolare

previsto quanto segue:

" (…)

Preannuncio di lavoro ridotto

In deroga all’articolo 36 cpv. 1 LADI e

all’articolo 58 cpv. da 1 a 4 OADI, il datore di lavoro non è tenuto ad

attendere alcun termine di preannuncio se intende pretendere l’indennità per

lavoro ridotto per i propri lavoratori. Le presenti disposizioni si applicano

anche alle aziende che per il mese di marzo hanno già ricevuto autorizzazioni

con un termine di preannuncio di 3 giorni.

Se la data di ricevimento/timbro postale non può più essere

determinata a causa di errori o informazioni ambigue da parte degli organi esecutivi,

il periodo previsto inizia a decorrere come annunciato dal datore di lavoro,

non prima del 17 marzo 2020, e funge da data di ricevimento.

In caso di richieste presentate tardivamente, la data di

ricevimento del 17 marzo 2020 fa fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito

dei provvedimenti delle autorità e ha presentato la richiesta prima del 31

marzo 2020 (data di ricevimento/timbro postale). (…)”

2.4

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45.

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.

8.1; 133 V 394 consid. 3.3;

130.

V 163 consid.

4.3.1; 128 I 167 consid.

4.3)."

2.5

In una sentenza 8C_695/2020

del 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il

ricorso inoltrato da una Sagl che gestisce un ristorante nel Canton Ginevra la

quale il 7 aprile 2020 aveva inoltrato un preavviso di lavoro ridotto dal 16

marzo 2020.

L’Ufficio cantonale del

lavoro aveva stabilito e confermato in opposizione che l’azienda aveva diritto

al lavoro ridotto dal 7 aprile al 6 ottobre 2020.

La decisione su

opposizione è stata confermata dalla Camera delle assicurazioni sociali della

Corte di giustizia del Canton Ginevra con sentenza ATAS/813/2020 del 28

settembre 2020.

Il Tribunale federale ha

sottolineato quanto segue:

" (…)

2.

En bref, les juges cantonaux ont retenu que le

restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution

de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures

destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22

juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté

l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien

avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée

en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en

dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun

délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en

considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée

le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec

notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait

qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS 837.02),

l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait

l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

en faveur de ses travailleurs (al. 1).

Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art.

8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été

supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de

RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il

avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs,

l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant

d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux,

d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question,

le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant

cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT

et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le

7.

avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa

demande au plus tôt, sans effet rétroactif.

3.

En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de

la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas

de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait

valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que

de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le

moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas

connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités.

Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan

économique.

Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas

en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas

les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en

déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de

satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit

être déclaré irrecevable. (…)”

Nella citata sentenza

della Corte di Giustizia del Canton Ginevra figurano in particolare le seguenti

considerazioni:

" 4. (…)

L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite

été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également

(art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a

l’intention de requérir l’indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs

(al. 1). Le préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et

l’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication

téléphonique (al. 2).

Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a

précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré

comme la date de réception, si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures

prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020

(date de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de

principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des

demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique

contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58

OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil

fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En

d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à

l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de

ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de

dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité

cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux

indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période

particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT et au

début de l’indemnisation.

5.

En l’espèce, la recourante gère un

restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l’art. 6 de

l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 7 avril 2020 qu’elle a

déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des

considérants précités, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix

jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l’indemnité en cas de

RHT dès le jour de sa demande à l’intimé, sans effet rétroactif. Dès lors

qu’elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à

l’intimé, c’est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l’indemnité en cas

de RHT à compter de cette date seulement.”

Nella

sentenza ATAS/510/2020 del 25 giugno 2020 la Corte di giustizia del Canton

Ginevra si era invece così espressa:

" (…)

5.

La question qui se pose

dans ce contexte est celle de savoir si l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage a suspendu, tant que dure la pandémie, le principe de la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT tel que prévu par l’art. 36 LACI

(Boris RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 36 LACI, Bulletin LACI RT, G7 ad art. 36

LACI ; Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, Quelques implications du coronavirus

en droit suisse du travail, in Newsletter DroitduTravail.ch du 9 avril 2020 de

l’Université de Neuchâtel, let. e pp. 15 et 16).

(…).

6.

a. Comme cela ressort de la jurisprudence

susmentionnée, il convient d’interpréter l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage

conformément aux diverses méthodes d’interprétation applicables en la matière.

C’est le lieu de rappeler que l’art. 8b de

l’ordonnance précitée est libellé de la manière suivante:

1En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et

58.

al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a

l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

en faveur de ses travailleurs.

2Le préavis de réduction de l’horaire de

travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de

confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

Soit en allemand:

1In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG4

und Artikel 58 Absätze 1–4 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31.

August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er

beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen.

2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet

werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich

schriftlich bestätigen.

b. Force est de constater, en premier lieu, que

l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de

respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours

requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la

possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent,

l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de

considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec

l’art. 58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai

2020, et non l'exigence d’un préavis.

c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence

à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en

réalité être considéré comme un avis.

L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure

particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail

est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.

L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu

d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de

travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil

suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison

valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à

l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).

Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque

le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas

de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à

l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être

communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais

bien une procédure de préavis.

d. Selon le dictionnaire de l’Académie française,

le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution

donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement

préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un

contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le

choix d’une mesure et l’application de celle-ci.

Quant au terme «avis», il peut être défini comme

étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis»,

le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance.

Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b

al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En

effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut

également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch

telefonisch vorangemeldet werden»).

e. Il ressort ainsi de ce qui précède que la

modification légale voulue par le Conseil fédéral a supprimé le délai de

préavis mais non le préavis lui-même. En d’autres termes, une RHT, pour

laquelle une indemnisation est demandée, doit toujours être annoncée à

l’avance, même en application de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage.

7.

En résumé, en situation ordinaire,

conformément aux art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur

temporairement suspendue jusqu’au 30 septembre 2020 en raison de la pandémie de

coronavirus (cf. consid. 4b supra), une RHT ne peut débuter que 10 jours après

réception, par l’autorité cantonale, du préavis et l’indemnisation ne peut

commencer qu’après un délai d’attente de deux ou trois jours selon les cas. En

d’autres termes, l’employeur doit attendre 12 ou 13 jours depuis la

communication de son préavis pour que l’indemnisation commence (voir ch. 2.1 de

la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État

de Fribourg).

Durant la crise liée au COVID-19, le Conseil

fédéral a tenté de simplifier la procédure et d’accélérer l’indemnisation:

- entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait

l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs,

l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant

d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale,

par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne

pouvant naître rétroactivement à l'avis (Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op.

cit., let. e pp. 15 et 16).

Pendant cette période particulière, la date de réception du

préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de

l’indemnisation (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service

public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).

- dès le 1er juin 2020, vu la suppression de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la RHT ne peut débuter que 10 jours

après réception, par l’autorité cantonale, du préavis. En revanche, le début de

la RHT correspond toujours au début de l’indemnisation, aucun délai d’attente

n’étant applicable durant la crise liée au COVID-19. Par conséquent, depuis le

1er juin 2020, un employeur devra attendre 10 jours depuis le dépôt du préavis

pour que l’indemnisation commence.

8.

En l’espèce, la recourante gère une boutique,

laquelle a dû fermer avec effet au 17 mars 2020 en exécution de l’ordonnance 2

COVID-19. Ce n’est toutefois que le 14 avril 2020 qu’elle a informé l’intimé de

son intention d’appliquer une RHT dès le 17 mars 2020. L’intimé a partiellement

accepté la RHT, en ce sens qu’il l’a fait débuter au 14 avril 2020, invoquant

la directive 2020/06 du 9 avril 2020, selon laquelle pour les demandes déposées

en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception si

l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et

qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020.

Comme cela ressort des considérants ci-dessus,

jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé (cf.

art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Ainsi, pendant cette

période, un employeur pouvait appliquer une RHT dès réception, par l’intimé, du

préavis, et être indemnisé dès cette date.

Dans le cas de la recourante, le préavis a été

communiqué à l’intimé par courriel du 14 avril 2020. C’est donc à juste titre

que l’OCE a accepté la RHT à compter du 14 avril 2020 uniquement, et non pas

déjà depuis le 17 mars 2020.

9.

Contestant la date du 14 avril 2020, la

recourante revendique également une égalité de traitement avec les employeurs

ayant pu bénéficier de la pratique instaurée par le SECO dans la directive

2020/06 du 9 avril 2020. Dans ce contexte, elle conteste la validité de la

directive qui admet le principe du versement rétroactif des indemnités RHT

uniquement lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020.

a. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a

adopté des directives à l'intention des organes d'exécution en matière

d’assurance-chômage.

Dans sa directive 2020/06 du 9 avril 2020, le

SECO a adopté une pratique selon laquelle toute demande transmise à l’autorité

avant le 31 mars 2020 était considérée comme ayant été déposée le 17 mars 2020

si l’entreprise concernée avait fermé ses portes en raison des mesures de

confinement prononcées dès cette date (directive précitée, p. 8).

Destinées à assurer l'application uniforme des

prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de

loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux;

elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let.

a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et n'ont pas à être

suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique

administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne

peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne

peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42

consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17

décembre 2010 consid. 4.1).

b. Le principe de l'égalité de traitement,

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière

des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables

(ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la

jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut

généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les

références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision

est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi.

Encore faut-il que les situations à considérer

soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116

V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références

citées).

c. Comme indiqué précédemment, les directives du

SECO ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent pas, sauf lacunes,

prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence.

Dans le cas d’espèce, il ressort des

considérations qui précèdent que la suppression, par le biais de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, du délai de préavis n’équivaut pas à

la suppression du principe du préavis. S’il a certes fait rétroagir la

suppression de ce délai au 17 mars 2020, le Conseil fédéral n’a pas prévu que

les indemnités en cas de RHT pouvaient désormais être payées rétroactivement,

en dérogation à l’art. 36 LACI (cf. dans le même sens Jean-Philippe DUNAND /

Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16). Par conséquent, en admettant la

rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO a adopté une

pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à

la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et

58.

OACI.

Cela étant, pour pouvoir invoquer une inégalité

de traitement dans l’illégalité, il faut encore que la recourante rende

vraisemblable le fait que l’administration persévérera dans l’inobservation de

la loi et que les situations à considérer sont identiques ou du moins

comparables. Or, la pratique contestée par la recourante ne concerne que les

demandes déposées entre le 17 et le 31 mars 2020, pour lesquelles l’intimé

s’est selon toute vraisemblance déjà prononcé par décision. Il paraît ainsi peu

probable qu’il soit amené, à l’avenir, à se prononcer sur une demande déposée

en mars. Par conséquent, on ne peut pas prévoir que l’intimé persévérera dans

l’inobservation de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. De

plus, la situation de la recourante n’est pas comparable à celles visées par la

pratique en vigueur. Certes, comme d’autres, la recourante a été contrainte de

fermer, le 17 mars 2020, la boutique qu’elle exploitait. Cependant,

contrairement aux situations prévues par la pratique du SECO, elle a attendu le

14.

avril 2020 pour déposer sa demande, sortant par-là du champ d’application de

la pratique du SECO.

On ne se retrouve dès lors pas dans le cas de

deux employeurs ayant déposé leurs demandes respectives avant le 31 mars 2020,

dont l’un aurait bénéficié de la pratique illégale du SECO alors que l’autre

non. (…)”

Anche il Tribunale

amministrativo del Canton Berna, in una sentenza 200 20 551 ALV del 15 ottobre

2020, in particolare ai consid. 4.4 e 4.5, relativa a un caso nel quale il

preannuncio era stato effettuato il 10 aprile 2020, ha sottolineato che è

possibile accordare il diritto alle indennità per lavoro ridotto soltanto dal

momento del preannuncio:

" (…)

Dispositivo

4.4 Demnach ergibt die sprachlich-grammatikalische,

entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische Auslegung, dass

gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der

COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) zwischen 1. März

und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste und ein

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht aber

rückwirkend entstand (zum Ganzen: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons

Bern vom 7. Oktober 2020, ALV/2020/428; Beschluss des eABK vom 25. August

2020).

4.5 Der einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführer der

Beschwerdeführerin meldete sich erstelltermassen am 10. April 2020 bei der AKB

zum Bezug von Corona Erwerbsersatzentschädigung an (act. III), was als

Anmeldedatum für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hat, da die

Anmeldung bei einer unzuständigen Stelle nicht schadet (Art. 29 Abs. 3 ATSG).

Den Akten sind hingegen keine Hinweise für eine frühere Anmeldung (vgl.

Beschwerde S. 1: „habe ich umgehend per E-Mail der Ausgleichskasse des Kantons

Bern zugestellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der

Anmeldung wurde mir der Empfang am 10. April 2020 bestätigt.”) zu entnehmen.

Eine solche ist demnach nicht ausgewiesen.

Soweit die Beschwerdeführerin einen weitergehenden Anspruch

aufgrund behördlicher Fehlinformationen (Stellungnahme vom 7. September 2020)

und demnach gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; vgl.

zur Bindung an falsche Auskünfte: BGE 143 V 341 E. 5.2.1 S. 346, 131 V 472 E. 5

S. 480) geltend macht, dringt sie nicht durch. Wie eben dargelegt, hat die

Beschwerdeführerin aufgrund der ins Feld geführten falschen Auskunft der

AHV-Zweigstelle, wonach die Anmeldung bei der AKB erfolgen müsse, keinen

Nachteil erlitten.

Damit besteht – wie der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort

zutreffend erkannte – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ab dem 10. April 2020, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39

AVIG erfüllt sind. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Weiterungen zu den

(nicht publizierten) Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO

(06/2020 vom 9. April 2020 [S. 7 Ziff. 2] bzw. 08/2020 vom 1. Juni 2020 [S. 9

f. Ziff. 2]), wonach bei verspätet eingereichten Anträgen das Eingangsdatum 17.

März 2020 gesetzt werde, wenn der Betrieb aufgrund der behördlichen Massnahmen

schliessen musste und der Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung vor dem 31. März

2020 (Eingangsdatum/Poststempel) gestellt wurde. (…)”

Nella citata sentenza 200

20 428 ALV del 7 ottobre 2020 il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha

riconosciuto il diritto al lavoro ridotto dal 17 marzo 2020 ad una ditta che

non aveva ricevuto un ordine di chiusura ma che aveva subito gli effetti a

livello economico dello scoppio della pandemia e che aveva inoltrato il suo

preannuncio il 24 marzo 2020.

Il Tribunale

amministrativo bernese ha innanzitutto interpretato il testo dell’Ordinanza ed

ha concluso che il Consiglio federale non ha inteso rinunciare al preavviso di

lavoro come tale bensì (soltanto) al termine di preavviso:

" (…)

4.3.3 Die

hier zu beurteilende Norm wurde vom Bundesrat gestützt auf die ihm in Art. 185

Abs. 3 der Bundesverfassung (BV; SR 101) bzw. Art. 7 EpG eingeräumte Kompetenz

erlassen. Weil die betreffende Verordnung direkt gestützt auf diese

Ermächtigungsgrundlage in zeitlicher Dringlichkeit erlassen wurde, ist die

Entstehungsgeschichte kaum bzw. nur rudimentär dokumentiert. Im

Kontext der ausserordentlichen Lage sowie des angeordneten «Lockdowns» ging es

dem Bundesrat bei der Änderung vom

25. März 2020 im Bereich der

Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) darum, mit dem Instrument der

Kurzarbeitsentschädigung vorübergehende Beschäftigungseinbrüche auszugleichen

und die Arbeitsplätze zu erhalten, wobei die Ansprüche ausgeweitet und die

Beantragung vereinfacht wurden (vgl. Medienmitteilungen des Bundesrates vom 20.

und 25. März 2020 «Coronavirus: Massnahmenpaket zur Abfederung der wirtschaftlichen

Folgen» resp. «Coronavirus: Zusätzliche Massnahmen zur Stützung der

Wirtschaft», abrufbar unter <www.admin.ch>, a.a.O.). Hinweise auf die

Einführung eines rückwirkenden Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung lassen

sich daraus nicht entnehmen, zumal auch anlässlich der Medienkonferenzen des

Bundesrates bzw. an den points de presse soweit ersichtlich nie dargelegt

worden wäre, eine Voranmeldung sei rückwirkend möglich.

4.3.4 Mit Blick auf Art. 8c

COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020

1076), wonach die Voranmeldung zu erneuern ist, wenn die Kurzarbeit

länger als sechs Monate dauert, ist auch in systematischer Hinsicht davon

auszugehen, dass der Verordnungsgeber – wie dies der Wortlaut von Art. 8b

dieser Verordnung bereits nahelegt (vgl. E. 4.3.2) – einzig auf die

Voranmeldefrist, nicht aber auf die Voranmeldung selbst verzichtete und dabei

die Voranmeldefrist quasi auf null Tage festsetzte.

4.3.5 In Ausnahmefällen zeichnet sich

bereits vor dem eigentlichen

Anspruchsbeginn ab, ob ein Leistungsanspruch

entstehen wird. Für solche Spezialfälle kennt das Sozialversicherungsrecht

Voranmeldefristen wie jene im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung (vgl. BVR

2006 S. 375 E. 3.2). Die Voranmeldefrist dient hier in erster Linie zur

Sicherung der Kontrollmöglichkeiten der KAST. Zur Vermeidung von Missbräuchen

ist die Verwaltung in diesem Bereich in besonders hohem Ausmass auf eine

sofortige Überprüfung angewiesen, da rückwirkende Abklärungen – insbesondere

wegen unvorhergesehener Veränderungen wirtschaftlicher Natur – häufig keine

zuverlässigen Aufschlüsse mehr geben können (BGE 114 V 123 E. 3b S. 124; vgl.

auch BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, 2014, Art. 36 N. 1; THOMAS

NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in: ULRICH MEYER

[Hrsg.], chweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale

Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2418 N. 507; AVIG-Praxis KAE des

Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, Stand: Juli 2020, G6-G8 [abrufbar unter

<www.arbeit.swiss>]). Demnach bezweckt die Voranmeldefrist – anders als

etwa die Karenzfrist (Art. 32 Abs. 2 AVIG; Art. 50 AVIV) – nicht etwa eine

Beteiligung der Arbeitgeber an den Arbeitsausfällen, sonder reine

Missbrauchskontrolle.

Sinn und Zweck der Einführung

von Art. 8b COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung war, die bisherige

Regelung in Art. 36 Abs. 1 AVIG und Art. 58 Abs. 1-4 AVIV (vgl. E. 2.3 hiervor)

abzuändern, weil die Kurzarbeit im März wegen plötzlich eingetretener, nicht

voraussehbarer Umstände in Zusammenhang mit dem am 16. März 2020 durch den

Bundesrat beschlossenen «Lockdown» eingeführt werden musste und damit eine

rechtzeitige Voranmeldung nicht mehr möglich war (vgl. Dazu FAQ

Kurzarbeitsentschädigung [FAQ KAE], Rubrik: «Wurde der administrative Aufwand

für die Meldung von Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus

vereinfacht?», abrufbar unter <www.arbeit.swiss>).

Arbeitgeber, die wegen der

Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten waren, sollten denn auch schnell und

unkompliziert unterstützt werden (vgl. dazu FAQ KAE, Rubrik: «Was hat sich

durch COVID-19 bezüglich KAE verändert?», abrufbar unter

<www.arbeit.swiss>), damit sie während der ganzen Zeit des

Arbeitsausfalles entschädigt würden. Deshalb hatte ein Arbeitgeber ab

Voranmeldung, die mit Blick auf die neu eingeführte Möglichkeit der

telefonischen Voranmeldung (Art. 8b Abs. 2 COVID-19-Verordnung

Arbeitslosenversicherung) sofort bzw. ohne Verzug

vorzunehmen war, Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung für seine

Arbeitnehmer. Die

Voranmeldung konnte somit bis unmittelbar vor Beginn bzw. Weiterführung der

Kurzarbeit bei der KAST eingereicht werden (vgl. dazu FAQ KAE, Rubrik: «Was

gilt bezüglich Voranmeldefrist?»).

Der Bundesrat hielt also ausdrücklich am Institut

der Voranmeldung fest, womit systemimmanent ein rückwirkender Anspruch

ausgeschlossen wurde. Mit anderen Worten wurde nicht etwa die Einführung einer

nachträglichen Meldemöglichkeit für bereits zurückliegende Kurzarbeit

beabsichtigt, andernfalls die Voranmeldung ihres Sinnes entleert worden wäre

und die Arbeitgeber die Kurzarbeit auch erst zusammen mit der Geltendmachung

des Anspruchs im Sinne von Art. 38 Abs. 1 AVIG hätten anmelden können. Anders

verhält es sich dagegen beispielsweise beim

Anspruch auf Erwerbsausfall für

Selbständigerwerbende. Dieser wurde dergestalt geregelt, dass der Anspruch am

Tag beginnt, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 3 i.V.m.

Art. 11 Abs. 1 der Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen bei Erwerbsausfall

im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19-Verordnung Erwerbsausfall; SR

830.31]). Dem Bundesrat hätte es freigestanden, auch im Bereich der

Kurzarbeitsentschädigung eine entsprechende Regelung zu treffen, was er indes

nicht tat. Dies führt nicht zu einer sachlich unhaltbaren Lösung, denn die

gewählte Regelung berücksichtigt die Konzeption des

Arbeitslosenversicherungsrechts, wobei mit der vorübergehenden

Aufhebung der Voranmeldefrist im Rahmen der rasch

zu ewährenden

staatlichen Hilfe die Möglichkeit eines sofort

entstehenden Leistungsanspruchs geschaffen wurde. Vor diesem Hintergrund kann

nicht von einer Verordnungslücke ausgegangen werden.

4.4 Als

Zwischenfazit ergibt die sprachlich-grammatikalische,

entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische

Auslegung, dass gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der COVID-19-Verordnung

Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075)

zwischen 1. März und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste

und ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht

aber rückwirkend entstand. (…)”

Il Tribunale

amministrativo del Canton Berna ha poi concluso che la direttiva della SECO, la

quale permette in modo contrario alla legge di riconoscere retroattivamente al

17 marzo 2020 il diritto all’indennità per lavoro ridotto a tutti i datori di

lavoro toccati dall’ordine di chiusura che avevano effettuato l’annuncio entro

il 31 marzo 2020, doveva essere applicata anche alla ricorrente che era stata

toccata soltanto indirettamente dagli effetti economici della pandemia COVID-19

(principio dell’uguaglianza nell’illegalità).

Al riguardo il Tribunale

bernese si è così espresso:

" (…)

5.3 Mit

den Bestimmungen der Weisungen, wonach bei verspäteten

Anträgen ein früheres Eingangsdatum fingiert werden sollte, wurde

der materielle Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung nicht über die

Verordnung hinausgehend eingeschränkt, was von vornherein

unzulässig wäre (vgl. dazu BGE 142 V 425 E. 7.2 S. 434; SVR 2019 IV Nr. 43 S.

138 E. 3), sondern im Gegenteil ausgedehnt. Weil diese Ausdehnung den Versicherten

zugutekam, bestand für die Betroffenen kein Anlass, diese Vorgaben des SECO zu

hinterfragen bzw. einer gerichtlichen Überprüfung zuzuführen. In der vorliegenden

Konstellation, in welcher der Beschwerdeführer im Wesentlichen die analoge

Anwendung dieser Praxis auf seinen Betrieb fordert, ist deren Rechtmässigkeit

indes von Bedeutung. Dabei folgt aus dem Dargelegten, dass die Bestimmungen der

Verwaltungsweisungen keine hinreichende Grundlage in den vorerwähnten Verordnungen

des Bundesrates (vgl. E. 4 hiervor) finden, dem Sinn und Zweck der Voranmeldung

widersprechen (vgl. E. 4.3.5 hiervor) und damit –

jedenfalls was die regulären Arbeitnehmenden betrifft – rechtswidrig

sind (Beschluss der eABK vom 25. August 2020). Hier nicht zu beurteilen ist hingegen

die Rechtmässigkeit der mit der Weisung 10/2020 zusätzlich eingeführten

Möglichkeit für Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung oder bei Arbeit auf

Abruf, die Voranmeldung für den Vormonat auch rückwirkend zu tätigen. Es

handelt sich denn auch insoweit um eine andere Ausgangslage, als für diese neu

geschaffenen Anspruchsgruppen (vgl. E. 3.3 hiervor; Beschwerdeantwort S. 4

Ziff. III Art. 8) ein rechtzeitiges Handeln unter Umständen gar nicht möglich

war (der Einbezug von Arbeitnehmenden auf Abruf erfolgte erst am 8. April 2020

[AS 2020 1201]).

5.4

Der Betrieb des Beschwerdeführers musste

zwar nicht auf

behördliche Anordnung hin schliessen

(vgl. Art. 6 Abs. 3 lit. m COVID-19- Verordnung 2; E. 3.2 hiervor) und wäre

damit vom sachlichen Anwendungsbereich der besagten Weisungen nicht erfasst, er

wurde indessen faktisch im vergleichbaren Ausmass der Pandemiesituation bzw. von

den behördlichen Massnahmen getroffen. So mussten unter anderem ...praxen auf

nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien verzichten (Art.

10a Abs. 2 COVID-19-Verordnung 2). Mithin waren nur noch Notfallbehandlungen

erlaubt, während ... oder ... Wahlbehandlungen ausgesetzt werden mussten (vgl.

auch ... der C.________ vom 15. März

2020 [Akten des Beschwerdeführers {act. I} 3]; Aufruf des Präsidenten der

D.________ vom 18. März 2020 [act. I 5]). Dies

führte gemäss Angaben des

Beschwerdeführers (Beschwerde S. 1) zu einem Arbeitsausfall von 95 % (...

Behandlungen) bzw. 100 % (...).

5.5 Nach der

Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der

Regel der Rücksicht auf die

gleichmässige

Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder

nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger und der Bürgerin

grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt

zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in

einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen

die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis

ablehnen, können der Bürger oder die Bürgerin verlangen, dass die gesetzwidrige

Begünstigung, die Dritten zuteil wird, auch ihnen gewährt werde, soweit dies

nicht andere legitime Interessen verletzt. Die Anwendung der Gleichbehandlung

im Unrecht setzt als Vorbedingung voraus, dass die zu beurteilenden

Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich sind (BGE 131 V 9 E. 3.7 S. 20,

126 V 390 E. 6a S. 392).

5.6 Vor dem

Hintergrund, dass Betriebe, die aufgrund behördlicher Massnamen schliessen

mussten, von der eigentlichen gesetzeswidrigen Praxis profitiert haben (vgl.

Beschwerde S. 2; Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. III Art. 5), besteht im

vorliegenden Einzelfall Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, da die

behördlichen Massnahmen faktisch einer

Schliessungsanordnung gleichkamen (erlitt der Beschwerdeführer dadurch doch

gleichermassen einen massiven Arbeitsausfall und in Folge dessen einen

wirtschaftlichen Verlust [vgl. E. 5.4 hiervor], womit praktisch von einem

identischen Sachverhalt zur behördlichen Schliessungsanordnung auszugehen ist).

Folglich ist hier ebenso zu fingieren, dass die Voranmeldung bereits am 17.

März 2020 versandt wurde, womit die Kurzarbeitsentschädigung betreffend die

fünf

mitarbeitenden Personen des Beschwerdeführers

unter Vorbehalt der erfüllten weiteren Voraussetzungen bereits ab dem 17. März

2020 zu bewilligen ist. (…)”

2.6. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede

che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo”, la

perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il

termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il

peut toutefois être restitué en cas de raison valable c’est-à-dire aux

conditions de l’art. 41 LPGA”).

L’art. 41 LPGA

stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Deve

infine essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2

luglio 2003).

Nella

già citata sentenza 38.2020.66 del 1° febbraio 2021 il TCA ha negato che esistessero

validi motivi per accordare retroattivamente le prestazioni rilevando che:

" (…) Nel

caso concreto le argomentazioni addotte dalla ricorrente (ignoranza di legge,

distanza tra X.___________ e la sede della ditta ad Y.____________ dove si

trovava la documentazione) non costituiscono un “valido motivo” ai sensi

dell’art. 58 cpv. 4 OADI per accordare retroattivamente le prestazioni dal 16

marzo 2020, anche in considerazione del fatto che il preannuncio poteva essere

effettuato in maniera estremamente semplificato, che i lavoratori colpiti dal

lavoro ridotto erano i soli tre dipendenti dell’azienda (cfr. doc. 1), che gli

spostamenti non erano proibiti (cfr. al riguardo anche le precisazioni della

Sezione del lavoro riprodotte al consid. 1.6) e che l’annuncio è stato effettuato

più di un mese dopo la forzata chiusura dell’azienda. (…)”

2.7. Nel

caso concreto è incontestato che il “Preannuncio d’indennità per lavoro

ridotto” è stato effettuato il 23 marzo 2020.

La

Direttiva della SECO 2020/06, riprodotta al consid. 2.3, precisa che “in caso

di richieste presentate tardivamente, la data di ricevimento del 17 marzo 2020

fa fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito dei provvedimenti delle

autorità e ha presentato la richiesta prima del 31 marzo 2020”.

Come visto (cfr. consid.

2.5), questa Direttiva è stata ritenuta contraria alla legge della Corte di

giustizia del Canton Ginevra e dal Tribunale amministrativo del Canton Berna

(che l’ha tuttavia applicata in un caso concreto), nella misura in cui concede

il diritto all’indennità per lavoro ridotto a partire da un momento che precede

il preannuncio.

Chiamato a sua volta a

pronunciarsi sul tema, questo Tribunale ritiene che, vista la situazione del

tutto particolare venutasi a creare con lo scoppio della pandemia COVID-19, con

in particolare l’ordine del 16 marzo 2020 di chiusura di molte attività economiche,

che ha necessitato da parte dei datori di lavoro di adottare misure immediate e

la conseguente necessità di informarsi pure sul diritto alle prestazioni per

lavoro ridotto, peraltro concretizzate e precisate dal Consiglio federale con

due Ordinanze specifiche emesse a distanza di pochi giorni (il 20 e il 25 marzo

2020, cfr. consid. 2.2), è del tutto ragionevole che la SECO abbia concesso ai

datori di lavoro un breve termine (e precisamente fino al 31 marzo 2020) per

inoltrare le proprie domande di lavoro ridotto senza avere delle conseguenze

negative, dal profilo della nascita del diritto alle prestazioni, riconoscendo

così di fatto un motivo valido per giustificare l’annuncio tardivo (cfr. art.

58 cpv. 4 OADI).

Comunque anche qualora si

volesse, per pura ipotesi di lavoro, ritenere la direttiva della SECO contraria

alle disposizioni dell’Ordinanza, essa andrebbe comunque applicata al fine di

non discriminare i datori di lavoro ticinesi che hanno inoltrato il loro

preavviso entro il 31 marzo 2020, rispetto a quelli di altri Cantoni (i quali,

come sottolinea il Tribunale amministrativo del Canton Berna nella sua sentenza

del 15 ottobre 2020 al consid. 5.3., essendo avvantaggiati dall’interpretazione

data dalla SECO non avevano nessun interesse a mettere in discussione la direttiva;

vedi pure sul tema la citata sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra

del 25 giugno 2020, consid. 9c, entrambe riprodotte al precedente consid. 2.5).

Nel caso concreto, siccome

la RI 1 ha inoltrato la propria domanda prima del 31 marzo 2020, il diritto va dunque

riconosciuto dal 17 marzo 2020, senza che sia necessario esaminare se la

malattia del titolare dell’impresa e della moglie costituisca oppure no un

ulteriore motivo valido per giustificare il preannuncio tardivo (cfr. consid.

2.6).

2.8. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 26 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ la decisione su

opposizione del 10 dicembre 2020 è modificata nel senso che il diritto alle

indennità per lavoro ridotto è riconosciuto dal 17 marzo 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del

lavoro verserà alla RI 1 fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti