38.2021.83
Assicurato (in AD al 100%., risp. 60%) sospeso per non avere immediatamente manifestato disponib. ad accettare impiego come portiere-concierge di notte al 50% x il quale si era candidato. Occup. adeguata: prof. ricercata e non mansioni eccessive per il suo livello di prepar. Salario conforme al CCNL
31 gennaio 2022Italiano53 min
concerne esclusivamente la sospensione di 35 giorni dal diritto all’indennità di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.83
rs
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21
settembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 25
maggio 2021 (cfr. doc. 18) con la quale RI 1 è stato sospeso per 35 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego
di durata indeterminata quale portiere-concierge di notte al 50% presso il __________
di __________ (cfr. doc. A Allegato 6.1 = 26).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
l’annullamento della sanzione. A sostegno della propria pretesa egli ha
addotto:
" (…)
2. Servizio Aziende URC __________ -
persona di riferimento Sig.ra __________, in data 24 febbraio 2021 ha
registrato nel sistema informatico COLSTA annuncio per il posto vacante n.
00001253206 (portiere di notte, a tempo indeterminato, al 50%, allegato 3). Il
28 febbraio 2021 ho inoltrato spontaneamente la mia candidatura rispondendo a
questo annuncio pubblicato sulla piattaforma Job-room.
- Sig.ra __________ ha pubblicato un annuncio (allegato 4) con
informazioni contraddittorie indicando a.e. 2 diverse date d'inizio lavoro:
"da subito" e "attività da aprile 2021" che
di sicuro non semplifica le trattative con il futuro datore di lavoro visto che
anche quello fino ad oggi non vuole indicare una data precisa!
- pure le richieste delle conoscenze linguistiche cambiano: “richiesta
una discreta conoscenza delle lingue nazionali e dell'inglese” vs. "conoscenze
linguistiche, orale: inglese/ tedesco /francese / italiano: buone”
Non è stata rispettata la prassi LC SPC, punto B10 "Contenuto
dell'annuncio":
"Per consentire il confronto tra i posti annunciati e
quello delle persone in cerca d'impiego le informazioni relative ai posti
vacanti devono coincidere il più possibile con quelle sulle persone in cerca
d'impiego. Per questo motivo vengono specificate le informazioni da indicare in
un annuncio:
- professione
cercata;
- attività,
inclusi requisiti speciali;
- luogo
di lavoro;
- grado
di occupazione;
- data
di assunzione;
- tipo di
rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato;
- indirizzo
di contatto;
- nome
del datore di lavoro;”
Nemmeno punto B15 prassi LC SPC: "Conferma della
pubblicazione nella Piattaforma del SPC":
"Il SPC deve controllare senza indugio che l'annuncio
ricevuto sia completo. L'annuncio è considerato tale se sono stati forniti
tutti i dati previsti necessari ad agevolare il confronto tra il profilo dei
posti vacanti e quello dei candidati (cfr. B10 e B11).”
3. Come assicurato ho rispettato tutte le regole. La LADI
non obbliga le persone disoccupate di registrare i colloqui di lavoro (che in
questo caso sarebbe utile!). Non esiste neanche una prova valida che ho
deciso di non accettare la proposta di lavoro, perché stavo cercando un impiego
con una percentuale più alta del 50%. Parola mia contro parola di un datore di
lavoro che dal maggio 2021 ha già cambiato diverse volte la sua versione dei
fatti oppure evita di rispondere a tutte le domande. Datore di lavoro che
durante un colloquio non vuole dare informazioni richieste da candidato e non è
in grado di pubblicare un annuncio che non provoca i dubbi.
4. Human Resources Manager presso il __________, Sig. __________
non è un testimone imparziale. Durante il colloquio del 08 marzo 2021, ha
confermato la conoscenza della mia precedente consulente ___________ e la lunga
collaborazione con Ufficio regionale di collocamento di ___________. __________
non ha voluto comunicare per iscritto, non ha fornito né a me né al URC nessuna
motivazione della sua decisione di scegliere un altro candidato. Durante 3
settimane si sono svolti diversi colloqui telefonici. Anche questo dimostra il
mio interesse all'assunzione presso __________ dopo spontaneo invio della mia
candidatura.
5. Bisogna chiedersi, perché __________ non ha denunciato subito
il mio presunto rifiuto del posto di lavoro al URC? E poi non fornendo a me
nessuna spiegazione, non ha rispettato la prassi LC SPC, punto B3: "Nell'ambito
dell'obbligo di annunciare i posti vacanti i datori di lavoro non sono tenuti a
motivare perché non abbiano ritenuto adeguata una determinata persona in cerca
d'impiego. Tuttavia, occorre distinguere l'obbligo di fornire
informazioni conformemente alla LADI per le persone assicurate.
L'obbligo di annunciare i posti vacanti non esonera i datori di lavoro
dall'obbligo di fornire informazioni conformemente alla LADI (cfr. Prassi LADI
ID B305). Essi sono tenuti a fornire informazioni, laddove il SPC sospetti che
una persona assicurata non abbia accettato un lavoro ragionevole o abbia
vanificato un'assunzione attraverso il proprio comportamento (cfr. B23). "
Idem la prassi LC 9C, punto B23: "Obbligo
dei datori di lavoro di invitare i candidati a un colloquio e di fornire un
riscontro”
Fatti
I datori di lavoro comunicano al SPC
spontaneamente:
-
quali candidati hanno ritenuto idonei e
hanno invitato a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine
professionale;
-
se hanno assunto uno dei candidati;
-
se il posto è ancora vacante.
I datori di lavoro non sono tenuti a
motivare tali decisioni. Essi sono tuttavia soggetti all'obbligo di fornire
informazioni, laddove l'URC sospetti che una persona assicurata non abbia
accettato un lavoro ragionevole o abbia vanificato un'assunzione attraverso il
proprio comportamento.”
Non io ma il Sig. __________ con il suo comportamento e i suoi
"giochi" già dall'inizio ostacolava notevolmente una possibile
conclusione del contratto di lavoro. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 5 novembre
2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 18 novembre 2021 l’insorgente ha
formulato alcune osservazioni e prodotto dei documenti (cfr. doc. V; B1-36).
1.5. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 26 novembre 2021 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha sospeso
l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del
comportamento assunto dal medesimo in relazione al posto vacante quale
portiere-concierge di notte al 50% presso il __________ di __________, e meglio
per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso tale hotel.
La costante giurisprudenza federale ha, in effetti, stabilito che
è la decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del
26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.;
STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre
2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V
418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF
110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella
presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su
opposizione emessa il 21 settembre 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale
concerne esclusivamente la sospensione di 35 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI in relazione all’impiego vacante
quale portiere-concierge di notte al 50% presso il __________ (cfr. doc. A
Allegato 6.1. = 26; consid. 1.1.).
Ogni altra questione, in
particolare concernente il programma d’occupazione temporanea (POT) presso __________
assegnato all’assicurato il 26 aprile 2021 (cfr. doc. B3-B8), rispettivamente
l’assegnazione di un posto di lavoro presso __________ di __________ del giugno
2021 (cfr. doc. B9-B19), esula dalla presente causa.
2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI
il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza revisione della LADI in
vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della
privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato
l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella
lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un
impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del
Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che
"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce
poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente
conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso
2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF ha
avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16
cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato
e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)
e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000,
pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata
precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va rilevato che
la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2
LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile
2002 pag. 2502 segg.).
2.4. La costante giurisprudenza federale
parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato
che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria
disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed
inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine
alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV
Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza, in una
sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
In una sentenza C 83/02 del 12
marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale
principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere
considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale
l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una sentenza
8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il
Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una
sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi
precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo
potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della
documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di
lavoro.
Il Tribunale
federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente
negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio
di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere
assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La
persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un
salario più basso.
Nel caso che era
chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque
accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era
comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
La nostra Massima
istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021
N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle
assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva
annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei
confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni
di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo
fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate
con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere
parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.
In una
sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando
inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui
è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per
avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale
assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da
una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del
concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un
rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio
l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021
ALV n. 5) (…)”
Con giudizio
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di
una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del
Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente
dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16
cpv. 2 lett. b LADI.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il Tribunale federale ha, inoltre,
deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in
considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso
un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA
38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).
2.5. In una sentenza
38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,
a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con
l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso
era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto
delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA 38.2020.31
del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso
di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45
cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi
determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione
adeguata.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle
sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d,
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130
V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva
ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente
a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale
datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale
cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa
della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia
undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella
fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale
non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che
la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione
di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle
circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti
essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito
subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.
Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21
giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del
lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego
in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di
essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
il Tribunale federale, con
giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere
dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di
giustizia del Canton Ginevra in
relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del
rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in
un ristorante.
Con sentenza 8C_24/2021
del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il Tribunale
federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del
Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione
d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego
adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui dopo i
giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del
salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe
pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per
riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione
in questione.
L’Alta Corte, con
sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303,
STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi
stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a
16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria
candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la
sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di
posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente
il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16
giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il
posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere
delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né
scrivere SMS.
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la
sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.
(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso
al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10
marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha
ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle
sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare
quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno
intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1
lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata
determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
Considerandi
2.
“ 2 settimane
L
6-10
3.
” 3 settimane
L
10.
- 15
4.
” 4 settimane
L - M
15.
- 20
5.
” 2 mesi
M
20.
- 27
6.
” 3 mesi
M
23.
- 30
7.
” 4 mesi
M - G
27.
- 34
8.
” 5 mesi
G
30.
- 37
9.
“ 6 mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo
rifiuto
la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del
17.
novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid.
4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144
V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132
V 121 consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza
8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale
federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli
organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli
elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche
scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla
tavola scalare.
In quell’occasione
l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era
scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva
comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
Cfr. pure STF
8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.
2.9
Nella presente
fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il ricorrente, nato il __________
1981, ha lavorato in qualità di Night-auditor / portiere di notte dall’aprile
2013.
al novembre 2017 alle dipendenze dell’__________ di __________ e dal
dicembre 2017 all’ottobre 2020 all’80% presso l’__________ di __________ (cfr.
doc. 4; 2).
L’insorgente si è
annunciato per il collocamento il 30 ottobre 2020 con effetto a partire dal 1°
novembre 2020. Egli ha dichiarato una disponibilità lavorativa a tempo pieno,
rispettivamente a tempo parziale al 60%, in particolare quale ricezionista
d’albergo, portiere notturno, ausiliario d’ufficio (cfr. doc. 3; 9; 2; B1).
Il 24 febbraio 2021
il Servizio aziende URC ha confermato al __________ di __________, a seguito
della relativa notifica dalla parte di quest’ultimo, di avere registrato nella
Banca-dati COLSTA il posto vacante a tempo indeterminato in qualità di
ricezionista d’albergo, e meglio “Portiere - Concierge di NOTTE” al 50%.
Per quanto concerne
la data d’inizio, nella relativa voce è stato precisato “da subito”, mentre
nella descrizione dell’attività è stato indicato “da aprile 2021”,
mentre (cfr. doc. 6).
Tale offerta di impiego è stata
pubblicata sulla piattaforma Job-Room (cfr. doc. I; 19/1).
L’assicurato, il 28 febbraio
2021, ha inoltrato spontaneamente la propria candidatura al __________, rispondendo all’annuncio pubblicato su Job-Room (cfr. doc. I; 16).
Nel mese di marzo 2021 sono
intercorsi dei contatti telefonici tra l’insorgente e il potenziale datore di
lavoro. L’8 marzo 2021 in particolare ha avuto luogo un colloquio di persona
presso l’hotel di __________ (cfr. doc. 16; 9).
Con messaggio di posta
elettronica del 5 maggio 2021 __________, Human Resources Manager del __________, ha comunicato all’Ufficio regionale di collocamento di __________
(URC):
" (…) il Signor RI 1 ha fatto il colloquio presso la nostra casa l’8
marzo 2021 e ci ha fatto un’ottima impressione. Purtroppo ha deciso di non
accettare la nostra proposta di lavoro perché stava cercando un impiego con una
percentuale più alta del 50%.” (cfr. doc. 9)
Il medesimo giorno l’URC ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc.
10).
Quest’ultima, il 7 maggio 2021,
da un lato, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali
osservazioni scritte entro il 21 maggio 2021, evidenziando che non ricevendo
alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli
atti in suo possesso (cfr. doc. 11).
Dall’altro, ha posto i seguenti
quesiti a __________:
" 1. Il
posto di lavoro che avrebbe offerto all'assicurato prevedeva un
contratto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato? Se a tempo determinato, voglia indicarci la data d'inizio e di
fine dell'occupazione.
2.
Voglia
indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che
l'assicurato avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.
3.
Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l'interessato?
4.
L'occupazione
offerta era a tempo pieno o parziale? Se a tempo parziale voglia indicarci il
grado di occupazione.
5.
ln caso di
assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto
all'interessato?
6.
Il posto
vacante è già stato occupato da un altro/a candidato? Se sì vogliate allegarci
copia del contratto di lavoro in forma anonima.
7.
Il profilo
dell’assicurato era conforme alla posizione di lavoro da voi ricercata? Se
avesse accettato la sua offerta di lavoro l’avrebbe assunta?
8.
Conferma che l’assicurato ha rifiutato la vostra proposta di
lavoro?” (Doc. 12)
Il 12 maggio 2021il potenziale
datore di lavoro ha risposto:
" (…)
Domanda 1
Abbiamo offerto al Signor RI 1 un contratto
indeterminato al 50%.
Domanda 2
Attività al 50%, come sostituzione del nostro Concierge di notte
durante i suoi giorni di congedo. Orari dalle 22.00 alle 06.30 - 2/3 giorni a
settimana.
Domanda 3
Responsabilità dell'albergo durante la notte. Chiusura delle
casse, alcuni lavori d'ufficio e pulizie.
Domanda 4
Grado d'occupazione al 50% - 21.75 ore settimanali
Domanda 5
CHF 2'491.65 lordo al mese (compresa la 13a)
Domanda 6
Sì il posto di lavoro è stato assegnato ad un altro candidato.
Domanda 7
Sì, il profilo era conforme alla posizione di lavoro da noi
ricercata e l'avremmo assunto volentieri.
Domanda 8
Confermiamo che il Signor RI 1 ha rifiutato la nostra proposta di
lavoro perché stava cercando un'occupazione con una percentuale più alta del 50%.
Confermiamo che il Signor RI 1 ci ha lasciato un’ottima
impressione e che abbiamo tenuto in sospeso la sua richiesta di lavoro per un
eventuale impiego futuro.” (Doc. 13)
L’assicurato, il 18 maggio 2021,
ha segnatamente osservato che non esiste alcuna prova del fatto che non avrebbe
accettato la proposta di lavoro perché stava cercando un impiego con una
percentuale più alta del 50% e che il potenziale datore di lavoro può averlo
scambiato con qualche altro candidato.
Egli ha altresì contestato
l’annuncio del posto vacante, precisando che non era stata inserita la mansione
relativa alla preparazione di piatti caldi e servizio ai clienti durante
l’assenza del personale di cucina tra le ore 1:00 e 6:00, di cui è venuto a
conoscenza soltanto durante il colloquio dell’8 marzo 2021.
Il ricorrente ritiene, quindi,
che l’occupazione non fosse adeguata alla sua formazione, non avendo mai
lavorato quale cameriere o cuoco. Anche la sua conoscenza delle lingue
straniere, in particolare del francese e dell’inglese non corrisponderebbe a
quanto richiesto (cfr. doc. 16).
Il 20 maggio 2021 l’insorgente,
prendendo posizione in merito alle risposte fornite dal potenziale datore di
lavoro (cfr. doc. 14), ha affermato che non è mai stata chiara la data di
inizio dell’impiego quale portiere - concierge di notte, che
nell’annuncio sono stati nascosti i compiti di dover preparare pasto caldi e
provvedere al servizio in camera, come pure la responsabilità per la sicurezza
(impianti di allarme, chiusura porte e controlli) delle due altre strutture (__________
e __________) facenti parte dello stesso complesso.
L’assicurato ha, inoltre,
evidenziato che non è stato consegnato il contratto di lavoro in forma anonima
concluso per la stessa posizione, come invece richiesto dall’amministrazione, e
che, siccome gli era ben chiaro da subito che il posto era al 50%, non avrebbe
avuto motivo di rifiutarlo. Egli ha asserito di essere stato interessato
all’impiego anche perché era vicino al suo domicilio (cfr. doc. 17).
Con decisione del 25 maggio 2021
la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di
disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
per avere di fatto rifiutato l’impiego al 50% presso il __________, precisando
che l’attività era adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. doc. 18;
consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’insorgente (cfr. doc. 19), la Sezione del lavoro, il 3
settembre 2021, ha nuovamente interpellato il potenziale datore di lavoro come
segue:
" 1. Il __________
è classificato come "azienda
stagionale" ai sensi del Contratto
collettivo nazionale dell'industria alberghiera?
2.
A quanto
ammonta la durata giornaliera e settimanale del lavoro nella vostra azienda?
3.
Nello
specifico, il turno 22:00 — 06:30 previsto per la mansione di "Concierge
di notte", era comprensivo della pausa e del supplemento del 10%?
4.
Fra le
mansioni proposte al signor RI 1 figurava la preparazione di piatti caldi e
servizio come cameriere durante il turno notturno? (ln caso affermativo, la
preghiamo di specificare le relative mansioni e, qualora fosse il caso, di
specificare con quali apparecchiature avrebbe lavorato l'interessato).
5.
Sempre in
caso di risposta affermativa alla domanda 4, ritenete che il profilo del signor
RI 1 fosse adeguato per le mansioni richieste in cucina?” (Doc. 21)
Il 7 settembre 2021 l’hotel ha
risposto:
" Domanda
1.
Sì, il __________ è riconosciuto dal nostro
Contratto Collettivo CCNL di Basilea come "azienda stagionale”.
Domanda 2
La durata giornaliera è in media di 8.7 ore, oppure 435 ore
settimanali.
Domanda 3
Giusto. Mezz'ora di pausa ed il supplemento del 10% di tempo su 7
ore durante il lavoro notturno, secondo il CCNL.
Domanda 4
La posizione di Concierge di notte può comprendere ogni tanto
anche un servizio ai piani se un ospite dovesse richiederlo. Il Concierge di
notte deve riscaldare e preparare dei piatti semplici, già preparati dai nostri
cuochi, e portarli con un carello in camera del cliente. Si tratta di piatti
come un'insalata mista o Caprese oppure dei Toast.
Domanda 5
Assolutamente sarebbe stato fattibile per il Signor RI 1.” (Doc.
22)
L’assicurato si è espresso in
merito il 13 settembre 2021 (cfr. doc. 24).
Con decisione su opposizione del 21
settembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 25
maggio 2021 (cfr. doc. A Allegato 6.1.; consid. 1.1.).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte
processuali emerge che l’assicurato, pur essendosi candidato spontaneamente per
il posto vacante quale portiere-concierge di notte al 50% presso il __________
pubblicato sulla piattaforma Job-Room e aver presenziato a un colloquio presso
l’albergo l’8 marzo 2021 (cfr. consid. 2.9.), non ha immediatamente manifestato
la propria disponibilità ad accettare tale impiego.
In effetti, a prescindere
dall’affermazione del potenziale datore di lavoro secondo cui l’insorgente “ha
deciso di non accettare la nostra proposta di lavoro perché stava cercando un
impiego con una percentuale più alta del 50%” (cfr. doc. 9; consid. 2.9.), RI
1.
stesso mai ha preteso di aver espresso senza indugio pieno interesse per il
posto in questione.
Al riguardo giova
ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento
che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid.
2.4.).
L’insorgente ha fatto valere, in
particolare, che l’annuncio dell’offerta di impiego includeva delle
informazioni contradditorie in relazione alla data di inizio dell’attività e
alle conoscenze linguistiche (cfr. doc. I; 17; consid. 2.9.).
L’annuncio pubblicato sulla
piattaforma Job-Room corrisponde alla registrazione del medesimo impiego nel
sistema informatico COLSTA da parte dell’URC (cfr. doc. 19/1; 6).
È vero, da un lato, che quale
data di inizio è stata prevista sia l’indicazione “da aprile 2021” nella descrizione
dell’attività, che la precisazione “da subito” alla voce “data d’inizio
lavoro”.
Dall’altro, che nella descrizione
dell’attività è stato specificato che era richiesta una discreta conoscenza
delle lingue nazionali e dell’inglese, mentre alla voce “conoscenze
linguistiche” è stato indicato per l’italiano “buone” conoscenze sia per
l’orale che per lo scritto e per l’inglese, il tedesco e il francese “buone” per
l’orale e “conoscenze di base” per lo scritto (cfr. doc. 19/1; 6).
È altrettanto vero, però, che
tali aspetti non hanno impedito all’insorgente di inoltrare la propria
candidatura. D’altra parte, essi avrebbero potuto essere chiariti successivamente
con il potenziale datore di lavoro, rispettivamente interpellando l’URC, visto
del resto che in ogni caso anche l’annuncio su Job-Room riportava come
competente l’URC di __________.
Più specificatamente, per quanto
concerne l’inizio dell’attività, che verosimilmente sarebbe stato al più tardi
da aprile 2021, ossia al più tardi dopo meno di un mese dal colloquio dell’8
marzo 2021, va osservato che, se il ricorrente avesse subito comunicato al
potenziale datore di lavoro di essere seriamente interessato all’impiego, si
sarebbe potuto concordare una data specifica di inizio.
La questione della conoscenza
delle lingue non risulta d’altronde realmente contradditoria. Delle conoscenze
buone oralmente e di base nello scritto, complessivamente possono essere
considerate discrete.
Contrariamente a quanto asserito
dall’assicurato, è stato inoltre ossequiato il p.to B10 della Prassi LC (Legge
federale sul collocamento e il personale a prestito; RS 823.11) SPC (Servizio
pubblico di collocamento) emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia
(SECO). L’annuncio contemplava, infatti, la maggior parte delle informazioni
ivi indicate, come la professione cercata, il grado di occupazione, il nome del
datore di lavoro, ecc.
È sì auspicabile che i datori di
lavoro forniscano un profilo del posto il più dettagliato possibile, tuttavia ciò
risulta essere più che altro una raccomandazione (cfr. Prassi LC SPC p.to. B11:
“… occorre raccomandare ai datori di lavoro, nell’ambito della
collaborazione con gli organi del SPC, di fornire un profilo del posto il più
dettagliato possibile”).
Il potenziale datore di lavoro
nemmeno ha violato il p.to B3 Prassi SC SPC (cfr. doc. I). Il fatto di non
avere indicato immediatamente all’amministrazione che il posto non era stato
assegnato all’insorgente e i relativi motivi non è in contrasto con quanto
previsto dalla direttiva, ossia che:
" B3 Nell’ambito
dell’obbligo di annunciare i posti vacanti i datori di lavoro non sono tenuti a
motivare perché non abbiano ritenuto adeguata una determinata persona in cerca
d’impiego. Tuttavia, occorre distinguere l’obbligo di fornire informazioni
conformemente alla LADI per le persone assicurate.
L’obbligo di annunciare i posti vacanti non esonera i datori di
lavoro dall’obbligo di fornire informazioni conformemente alla LADI (cfr.
Prassi LADI ID B305). Essi sono tenuti a fornire informazioni, laddove il SPC
sospetti che una persona assicurata non abbia accettato un lavoro ragionevole o
abbia vanificato un’assunzione attraverso il proprio comportamento (cfr. B23).”
La Prassi LADI ID B305 enuncia:
" Il
servizio competente è tenuto a sospendere l’assicurato dal diritto
all’indennità se quest’ultimo rifiuta un’occupazione adeguata, impedisce la sua
assunzione con un comportamento inappropriato o non segue le istruzioni.
Se l’assicurato ha ricevuto l’ordine di presentarsi a un
determinato datore di lavoro e non ne risulta un’assunzione, il servizio
competente è tenuto a chiarire i motivi della mancata assunzione. Il datore di
lavoro è obbligato a fornire informazioni (art. 28 LPGA).”
L’hotel di __________ ha fornito
le informazioni del caso nel maggio 2021, rispettando, quindi, il p.to B3 della
Prassi LC SPC, la quale nulla invece specifica circa la tempistica entro la
quale indicare quanto necessario.
Il ricorrente, non avendo esternato tempestivamente la propria intenzione ad accettare l’impiego
presso il __________, si è così messo nella condizione di non essere
assunto.
In proposito cfr. STCA 38.2020.60
del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già menzionata al
consid. 2.4. e 2.7.; STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD
I-2020 N. 47 pag. 259 segg.; STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020.
La circostanza, infine, che si
trattasse di un’occupazione al 50% non consente di giustificare validamente la
mancata esplicita manifestazione del proprio interesse da parte dell’insorgente.
In proposito non va dimenticato,
da una parte, che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è
tenuto ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre
2020.
consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017
del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B.
Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess
2014.
pag. 155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al
sito www.area-lavoro.ch).
Dall’altra, che l’art. 24 LADI
enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da
un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).
È
considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto
nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la
professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio
(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).
Giusta
l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione,
l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione
della prestazione, a indennità compensative.
In effetti la Sezione del lavoro,
nella decisione del 25 maggio 2021, ha evidenziato che il ricorrente, nel caso
in cui fosse entrato alle dipendenze del __________, avrebbe avuto diritto alle
indennità compensative (cfr. doc. 18 pag. 6).
Al riguardo cfr. STFA C 166/05
del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata
indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un
guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.
2.11
Da
quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurato ha di fatto
dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un
contratto di lavoro con il __________.
Il
medesimo avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non
corrispondeva pienamente alle sue aspettative (contratto al 50%) in virtù, come
visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.
D’altra
parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 18 pag. 6),
l’occupazione proposta dal __________ era adeguata.
In
particolare l’impiego quale portiere-concierge di notte era nella professione
ricercata dall’assicurato (cfr. doc. B1: ricezionista d’albergo,
portiere notturno) e corrispondeva sostanzialmente all’attività svolta in
precedenza, dal 2013, di Night-auditor / portiere di notte (cfr. consid. 2.9.).
Per quanto concerne
l’obiezione del ricorrente secondo cui la mansione di preparazione di piatti
caldi e servizio ai clienti di notte, emersa solamente durante il colloquio,
non sarebbe stata adeguata alla sua formazione, non avendo mai lavorato quale
cuoco o cameriere (cfr. doc. 16; 17; consid. 2.9.), va rilevato che il
potenziale datore di lavoro ha precisato che tale compito aggiuntivo riguardava
unicamente il “riscaldare e preparare piatti semplici, già preparati dai
nostri cuochi e portarli con un carrello in camera del cliente. Si tratta di
piatti come un’insalata mista o caprese oppure dei toast” e che sarebbe
stato fattibile per l’assicurato
(cfr. doc. 22; consid. 2.9.).
Tale mansione non
risultava, dunque, eccessiva per il livello di preparazione e abilità
dell’insorgente e non rendeva, dunque, l’impiego presso l’hotel di __________
inadeguato dal profilo delle capacità dell’assicurato giusta l’art. 16 lett. b
LADI (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.2.).
Il potenziale datore di lavoro
ha, d’altronde, affermato che il profilo del ricorrente era conforme alla
posizione di lavoro ricercata e che l’avrebbe assunto volentieri (cfr. doc. 13;
consid. 2.9.).
Il TCA non ha motivo alcuno per
dubitare di tale affermazione, ritenuto che il __________ ha pure dichiarato di
aver tenuto in sospeso la richiesta di lavoro dell’assicurato per un eventuale
impiego futuro (cfr. doc. 13; consid. 2.9.).
Anche dal profilo salariale (cfr.
art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione al 50% in questione, prevedendo quale
stipendio l’importo di fr. 2'491.65 lordo al mese comprensivo della tredicesima
(cfr. doc. 13, consid. 2.9.) - pari a fr. 4'599.70 mensili al 100% senza la
quota parte di tredicesima e quindi più che rispettoso del minimo salariale
contemplato dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (cfr. https://l-gav.ch/it/contratto-attuale; giusta l’art. 10 IIIb CCNL lo stipendio minimo per i
collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con
attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di
perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL, ossia per i
dipendenti più formati rispetto al ricorrente, è di fr.
4'295 dal 1° gennaio 2019 e di fr. 4'304 dal 1° gennaio 2022) -, si
rivelava adeguata (cfr. consid. 2.3.).
Il guadagno assicurato al 100% dell’insorgente
ammonta, peraltro, a fr. 4’550.-- (cfr. doc. A Allegato 6.1.).
Questo Tribunale prende poi atto
della censura formulata dal ricorrente di possibili violazioni del CCNL
riguardanti i turni di lavoro e l’allestimento di piani di lavoro,
rispettivamente della Legge sul lavoro (LL; RS 822.11) in relazione alle pause
e ai supplementi di tempo (cfr. doc. 16 pag. 2), che sarebbero emerse da
risposte fornite dal potenziale datore di lavoro durante il colloquio dell’8
marzo 2021.
In proposito il TCA si limita a
osservare, in primo luogo, che ad ogni modo l’assicurato ha espresso unicamente
delle proprie perplessità circa degli aspetti dell’attività senza fornire
elementi concreti al riguardo.
In secondo luogo, che il __________
ha, comunque, indicato che la durata giornaliera media è di 8.7 ore, oppure di 43.5
ore alla settimana, conformemente all’art. 15 CCNL per le aziende stagionali, che
l’attività offerta era al 50% 2/3 giorni alla settimana (un lavoro a metà tempo
può essere effettuato, svolgendo ogni settimana 2.5 giorni oppure alternando
una settimana 2 giorni e la seguente 3 giorni, come sottolineato
dall’amministrazione; cfr. doc. A Allegato 6.1 pag. 5) e che il turno dalle ore
22:00 alle 6:30 era comprensivo di mezzora di pausa e del supplemento del 10%
di tempo, come previsto dalla LL (cfr. doc. 13; 22).
Infine, che in ogni caso l’insorgente,
se avesse nutrito dei dubbi in proposito, avrebbe potuto acclarare tali punti
interpellando l’URC prima di sottoscrivere un contratto di lavoro. Ciò non gli
impediva comunque di manifestare chiaramente al potenziale datore di lavoro perlomeno
il proprio interesse per l’occupazione.
Il
ricorrente, avendo rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere
perciò sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.
31.
cpv. 1 lett. d LADI.
2.12
L’insorgente, il 18 novembre 2021,
ha chiesto, “per dimostrare ulteriori fatti tralasciati da parte dell’URC e
dell’UG fino ad oggi, ed allegare altri mezzi di prova durante la possibile
udienza in tribunale”, l’audizione di alcuni testi, ovvero di __________,
responsabile del personale del __________, di __________, consulente URC __________
e di __________, capoufficio URC __________ (cfr. doc. V pag. 5).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid.
2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020.
consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato, quale prova,
l’audizione di alcuni testi per dimostrare fatti ed allegare altri mezzi di
prova durante una possibile udienza (cfr. doc. V pag. 5).
Il
medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021
consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019
del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.
5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21
novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF
8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;
STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie,
ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare
il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dei testi non
potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione
della vertenza.
Pertanto
si prescinde dalle audizioni richieste.
2.13
Per
quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo
Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.)
prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un
guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di
sospensione.
In
concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione
dell’impiego presso il __________ non come colpa grave, bensì come colpa
soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF
8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
La
sanzione inflitta al ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata
alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre
2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.:
sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata
che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il
cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio
8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citata al consid. 2.4., 2.7. e 2.10.; STCA
38.2020.13
del 22 giugno 2020).
In
concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica
tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza
validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF
8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.
11.
pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del
3.
marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4
agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;
STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Abbondanzialmente è utile
rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore
effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel
caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno
intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra
l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID
p.to D66-D68; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).
2.14
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla
Sezione del lavoro il 21 settembre 2021 deve essere confermata.
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 20 ottobre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid. 2.11.; STCA
38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.24 del 30
agosto 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti