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Decisione

38.2021.83

Assicurato (in AD al 100%., risp. 60%) sospeso per non avere immediatamente manifestato disponib. ad accettare impiego come portiere-concierge di notte al 50% x il quale si era candidato. Occup. adeguata: prof. ricercata e non mansioni eccessive per il suo livello di prepar. Salario conforme al CCNL

31 gennaio 2022Italiano53 min

concerne esclusivamente la sospensione di 35 giorni dal diritto all’indennità di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.83

rs

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21

settembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 25

maggio 2021 (cfr. doc. 18) con la quale RI 1 è stato sospeso per 35 giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego

di durata indeterminata quale portiere-concierge di notte al 50% presso il __________

di __________ (cfr. doc. A Allegato 6.1 = 26).

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo

l’annullamento della sanzione. A sostegno della propria pretesa egli ha

addotto:

" (…)

2. Servizio Aziende URC __________ -

persona di riferimento Sig.ra __________, in data 24 febbraio 2021 ha

registrato nel sistema informatico COLSTA annuncio per il posto vacante n.

00001253206 (portiere di notte, a tempo indeterminato, al 50%, allegato 3). Il

28 febbraio 2021 ho inoltrato spontaneamente la mia candidatura rispondendo a

questo annuncio pubblicato sulla piattaforma Job-room.

- Sig.ra __________ ha pubblicato un annuncio (allegato 4) con

informazioni contraddittorie indicando a.e. 2 diverse date d'inizio lavoro:

"da subito" e "attività da aprile 2021" che

di sicuro non semplifica le trattative con il futuro datore di lavoro visto che

anche quello fino ad oggi non vuole indicare una data precisa!

- pure le richieste delle conoscenze linguistiche cambiano: “richiesta

una discreta conoscenza delle lingue nazionali e dell'inglese” vs. "conoscenze

linguistiche, orale: inglese/ tedesco /francese / italiano: buone”

Non è stata rispettata la prassi LC SPC, punto B10 "Contenuto

dell'annuncio":

"Per consentire il confronto tra i posti annunciati e

quello delle persone in cerca d'impiego le informazioni relative ai posti

vacanti devono coincidere il più possibile con quelle sulle persone in cerca

d'impiego. Per questo motivo vengono specificate le informazioni da indicare in

un annuncio:

- professione

cercata;

- attività,

inclusi requisiti speciali;

- luogo

di lavoro;

- grado

di occupazione;

- data

di assunzione;

- tipo di

rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato;

- indirizzo

di contatto;

- nome

del datore di lavoro;”

Nemmeno punto B15 prassi LC SPC: "Conferma della

pubblicazione nella Piattaforma del SPC":

"Il SPC deve controllare senza indugio che l'annuncio

ricevuto sia completo. L'annuncio è considerato tale se sono stati forniti

tutti i dati previsti necessari ad agevolare il confronto tra il profilo dei

posti vacanti e quello dei candidati (cfr. B10 e B11).”

3. Come assicurato ho rispettato tutte le regole. La LADI

non obbliga le persone disoccupate di registrare i colloqui di lavoro (che in

questo caso sarebbe utile!). Non esiste neanche una prova valida che ho

deciso di non accettare la proposta di lavoro, perché stavo cercando un impiego

con una percentuale più alta del 50%. Parola mia contro parola di un datore di

lavoro che dal maggio 2021 ha già cambiato diverse volte la sua versione dei

fatti oppure evita di rispondere a tutte le domande. Datore di lavoro che

durante un colloquio non vuole dare informazioni richieste da candidato e non è

in grado di pubblicare un annuncio che non provoca i dubbi.

4. Human Resources Manager presso il __________, Sig. __________

non è un testimone imparziale. Durante il colloquio del 08 marzo 2021, ha

confermato la conoscenza della mia precedente consulente ___________ e la lunga

collaborazione con Ufficio regionale di collocamento di ___________. __________

non ha voluto comunicare per iscritto, non ha fornito né a me né al URC nessuna

motivazione della sua decisione di scegliere un altro candidato. Durante 3

settimane si sono svolti diversi colloqui telefonici. Anche questo dimostra il

mio interesse all'assunzione presso __________ dopo spontaneo invio della mia

candidatura.

5. Bisogna chiedersi, perché __________ non ha denunciato subito

il mio presunto rifiuto del posto di lavoro al URC? E poi non fornendo a me

nessuna spiegazione, non ha rispettato la prassi LC SPC, punto B3: "Nell'ambito

dell'obbligo di annunciare i posti vacanti i datori di lavoro non sono tenuti a

motivare perché non abbiano ritenuto adeguata una determinata persona in cerca

d'impiego. Tuttavia, occorre distinguere l'obbligo di fornire

informazioni conformemente alla LADI per le persone assicurate.

L'obbligo di annunciare i posti vacanti non esonera i datori di lavoro

dall'obbligo di fornire informazioni conformemente alla LADI (cfr. Prassi LADI

ID B305). Essi sono tenuti a fornire informazioni, laddove il SPC sospetti che

una persona assicurata non abbia accettato un lavoro ragionevole o abbia

vanificato un'assunzione attraverso il proprio comportamento (cfr. B23). "

Idem la prassi LC 9C, punto B23: "Obbligo

dei datori di lavoro di invitare i candidati a un colloquio e di fornire un

riscontro”

Fatti

I datori di lavoro comunicano al SPC

spontaneamente:

-

quali candidati hanno ritenuto idonei e

hanno invitato a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine

professionale;

-

se hanno assunto uno dei candidati;

-

se il posto è ancora vacante.

I datori di lavoro non sono tenuti a

motivare tali decisioni. Essi sono tuttavia soggetti all'obbligo di fornire

informazioni, laddove l'URC sospetti che una persona assicurata non abbia

accettato un lavoro ragionevole o abbia vanificato un'assunzione attraverso il

proprio comportamento.”

Non io ma il Sig. __________ con il suo comportamento e i suoi

"giochi" già dall'inizio ostacolava notevolmente una possibile

conclusione del contratto di lavoro. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 5 novembre

2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 18 novembre 2021 l’insorgente ha

formulato alcune osservazioni e prodotto dei documenti (cfr. doc. V; B1-36).

1.5. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 26 novembre 2021 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha sospeso

l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del

comportamento assunto dal medesimo in relazione al posto vacante quale

portiere-concierge di notte al 50% presso il __________ di __________, e meglio

per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso tale hotel.

La costante giurisprudenza federale ha, in effetti, stabilito che

è la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del

26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.;

STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre

2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V

418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF

110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su

opposizione emessa il 21 settembre 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale

concerne esclusivamente la sospensione di 35 giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI in relazione all’impiego vacante

quale portiere-concierge di notte al 50% presso il __________ (cfr. doc. A

Allegato 6.1. = 26; consid. 1.1.).

Ogni altra questione, in

particolare concernente il programma d’occupazione temporanea (POT) presso __________

assegnato all’assicurato il 26 aprile 2021 (cfr. doc. B3-B8), rispettivamente

l’assegnazione di un posto di lavoro presso __________ di __________ del giugno

2021 (cfr. doc. B9-B19), esula dalla presente causa.

2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI

il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003

a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è

sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di

controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta

un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente

al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo

comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo

scopo".

La terza revisione della LADI in

vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della

privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato

l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella

lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un

impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003

rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44

cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende

segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata

non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del

Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del

12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11

Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione

peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede

che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si

è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che

"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce

poi che:

"

non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli

usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti

collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente

conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme

all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda

in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato;

g. implica da parte del

lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito

dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda

che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso

2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF ha

avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16

cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato

e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)

e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000,

pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata

precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va rilevato che

la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2

LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile

2002 pag. 2502 segg.).

2.4. La costante giurisprudenza federale

parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato

che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria

disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il

futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed

inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine

alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV

Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una

sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto

l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,

quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve

mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi

professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua

mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi

citata).

In una sentenza C 83/02 del 12

marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale

principio:

" (…) è

violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per

trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio

anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di

dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le

circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con

riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate

all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere

considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato

confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale

l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis

également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers

avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec

le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût

pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986

n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa

giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con

un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In una sentenza

8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il

Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una

sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi

precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo

potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della

documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di

lavoro.

Il Tribunale

federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente

negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio

di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione

contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere

assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La

persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un

salario più basso.

Nel caso che era

chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque

accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era

comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra Massima

istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle

assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva

annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei

confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni

di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo

fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate

con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere

parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una

sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando

inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui

è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per

avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale

assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da

una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del

concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un

rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio

l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)”

Con giudizio

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del

Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente

dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16

cpv. 2 lett. b LADI.

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad

art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo

1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha, inoltre,

deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in

considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso

un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA

38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).

2.5. In una sentenza

38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,

a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con

l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso

era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto

delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31

del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso

di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45

cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi

determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato

un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione

adeguata.

2.7. Per quanto concerne l'entità delle

sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d,

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130

V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro

la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva

ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente

a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale

datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale

cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa

della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia

undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella

fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale

non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che

la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione

di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle

circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti

essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito

subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.

Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21

giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del

lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego

in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di

essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

il Tribunale federale, con

giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere

dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di

giustizia del Canton Ginevra in

relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del

rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in

un ristorante.

Con sentenza 8C_24/2021

del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il Tribunale

federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del

Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione

d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego

adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui dopo i

giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del

salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe

pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per

riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione

in questione.

L’Alta Corte, con

sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303,

STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi

stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a

16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria

candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la

sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di

posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente

il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16

giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il

posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere

delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né

scrivere SMS.

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la

sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.

(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso

al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10

marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha

ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle

sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare

quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno

intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1

lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

Considerandi

2.

“ 2 settimane

L

6-10

3.

” 3 settimane

L

10.

- 15

4.

” 4 settimane

L - M

15.

- 20

5.

” 2 mesi

M

20.

- 27

6.

” 3 mesi

M

23.

- 30

7.

” 4 mesi

M - G

27.

- 34

8.

” 5 mesi

G

30.

- 37

9.

“ 6 mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo

rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del

17.

novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid.

4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144

V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132

V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza

8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale

federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli

organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli

elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche

scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla

tavola scalare.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era

scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva

comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Cfr. pure STF

8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.

2.9

Nella presente

fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il ricorrente, nato il __________

1981, ha lavorato in qualità di Night-auditor / portiere di notte dall’aprile

2013.

al novembre 2017 alle dipendenze dell’__________ di __________ e dal

dicembre 2017 all’ottobre 2020 all’80% presso l’__________ di __________ (cfr.

doc. 4; 2).

L’insorgente si è

annunciato per il collocamento il 30 ottobre 2020 con effetto a partire dal 1°

novembre 2020. Egli ha dichiarato una disponibilità lavorativa a tempo pieno,

rispettivamente a tempo parziale al 60%, in particolare quale ricezionista

d’albergo, portiere notturno, ausiliario d’ufficio (cfr. doc. 3; 9; 2; B1).

Il 24 febbraio 2021

il Servizio aziende URC ha confermato al __________ di __________, a seguito

della relativa notifica dalla parte di quest’ultimo, di avere registrato nella

Banca-dati COLSTA il posto vacante a tempo indeterminato in qualità di

ricezionista d’albergo, e meglio “Portiere - Concierge di NOTTE” al 50%.

Per quanto concerne

la data d’inizio, nella relativa voce è stato precisato “da subito”, mentre

nella descrizione dell’attività è stato indicato “da aprile 2021”,

mentre (cfr. doc. 6).

Tale offerta di impiego è stata

pubblicata sulla piattaforma Job-Room (cfr. doc. I; 19/1).

L’assicurato, il 28 febbraio

2021, ha inoltrato spontaneamente la propria candidatura al __________, rispondendo all’annuncio pubblicato su Job-Room (cfr. doc. I; 16).

Nel mese di marzo 2021 sono

intercorsi dei contatti telefonici tra l’insorgente e il potenziale datore di

lavoro. L’8 marzo 2021 in particolare ha avuto luogo un colloquio di persona

presso l’hotel di __________ (cfr. doc. 16; 9).

Con messaggio di posta

elettronica del 5 maggio 2021 __________, Human Resources Manager del __________, ha comunicato all’Ufficio regionale di collocamento di __________

(URC):

" (…) il Signor RI 1 ha fatto il colloquio presso la nostra casa l’8

marzo 2021 e ci ha fatto un’ottima impressione. Purtroppo ha deciso di non

accettare la nostra proposta di lavoro perché stava cercando un impiego con una

percentuale più alta del 50%.” (cfr. doc. 9)

Il medesimo giorno l’URC ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc.

10).

Quest’ultima, il 7 maggio 2021,

da un lato, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali

osservazioni scritte entro il 21 maggio 2021, evidenziando che non ricevendo

alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli

atti in suo possesso (cfr. doc. 11).

Dall’altro, ha posto i seguenti

quesiti a __________:

" 1. Il

posto di lavoro che avrebbe offerto all'assicurato prevedeva un

contratto di lavoro a tempo determinato

o indeterminato? Se a tempo determinato, voglia indicarci la data d'inizio e di

fine dell'occupazione.

2.

Voglia

indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che

l'assicurato avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.

3.

Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l'interessato?

4.

L'occupazione

offerta era a tempo pieno o parziale? Se a tempo parziale voglia indicarci il

grado di occupazione.

5.

ln caso di

assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto

all'interessato?

6.

Il posto

vacante è già stato occupato da un altro/a candidato? Se sì vogliate allegarci

copia del contratto di lavoro in forma anonima.

7.

Il profilo

dell’assicurato era conforme alla posizione di lavoro da voi ricercata? Se

avesse accettato la sua offerta di lavoro l’avrebbe assunta?

8.

Conferma che l’assicurato ha rifiutato la vostra proposta di

lavoro?” (Doc. 12)

Il 12 maggio 2021il potenziale

datore di lavoro ha risposto:

" (…)

Domanda 1

Abbiamo offerto al Signor RI 1 un contratto

indeterminato al 50%.

Domanda 2

Attività al 50%, come sostituzione del nostro Concierge di notte

durante i suoi giorni di congedo. Orari dalle 22.00 alle 06.30 - 2/3 giorni a

settimana.

Domanda 3

Responsabilità dell'albergo durante la notte. Chiusura delle

casse, alcuni lavori d'ufficio e pulizie.

Domanda 4

Grado d'occupazione al 50% - 21.75 ore settimanali

Domanda 5

CHF 2'491.65 lordo al mese (compresa la 13a)

Domanda 6

Sì il posto di lavoro è stato assegnato ad un altro candidato.

Domanda 7

Sì, il profilo era conforme alla posizione di lavoro da noi

ricercata e l'avremmo assunto volentieri.

Domanda 8

Confermiamo che il Signor RI 1 ha rifiutato la nostra proposta di

lavoro perché stava cercando un'occupazione con una percentuale più alta del 50%.

Confermiamo che il Signor RI 1 ci ha lasciato un’ottima

impressione e che abbiamo tenuto in sospeso la sua richiesta di lavoro per un

eventuale impiego futuro.” (Doc. 13)

L’assicurato, il 18 maggio 2021,

ha segnatamente osservato che non esiste alcuna prova del fatto che non avrebbe

accettato la proposta di lavoro perché stava cercando un impiego con una

percentuale più alta del 50% e che il potenziale datore di lavoro può averlo

scambiato con qualche altro candidato.

Egli ha altresì contestato

l’annuncio del posto vacante, precisando che non era stata inserita la mansione

relativa alla preparazione di piatti caldi e servizio ai clienti durante

l’assenza del personale di cucina tra le ore 1:00 e 6:00, di cui è venuto a

conoscenza soltanto durante il colloquio dell’8 marzo 2021.

Il ricorrente ritiene, quindi,

che l’occupazione non fosse adeguata alla sua formazione, non avendo mai

lavorato quale cameriere o cuoco. Anche la sua conoscenza delle lingue

straniere, in particolare del francese e dell’inglese non corrisponderebbe a

quanto richiesto (cfr. doc. 16).

Il 20 maggio 2021 l’insorgente,

prendendo posizione in merito alle risposte fornite dal potenziale datore di

lavoro (cfr. doc. 14), ha affermato che non è mai stata chiara la data di

inizio dell’impiego quale portiere - concierge di notte, che

nell’annuncio sono stati nascosti i compiti di dover preparare pasto caldi e

provvedere al servizio in camera, come pure la responsabilità per la sicurezza

(impianti di allarme, chiusura porte e controlli) delle due altre strutture (__________

e __________) facenti parte dello stesso complesso.

L’assicurato ha, inoltre,

evidenziato che non è stato consegnato il contratto di lavoro in forma anonima

concluso per la stessa posizione, come invece richiesto dall’amministrazione, e

che, siccome gli era ben chiaro da subito che il posto era al 50%, non avrebbe

avuto motivo di rifiutarlo. Egli ha asserito di essere stato interessato

all’impiego anche perché era vicino al suo domicilio (cfr. doc. 17).

Con decisione del 25 maggio 2021

la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di

disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

per avere di fatto rifiutato l’impiego al 50% presso il __________, precisando

che l’attività era adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. doc. 18;

consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’insorgente (cfr. doc. 19), la Sezione del lavoro, il 3

settembre 2021, ha nuovamente interpellato il potenziale datore di lavoro come

segue:

" 1. Il __________

è classificato come "azienda

stagionale" ai sensi del Contratto

collettivo nazionale dell'industria alberghiera?

2.

A quanto

ammonta la durata giornaliera e settimanale del lavoro nella vostra azienda?

3.

Nello

specifico, il turno 22:00 — 06:30 previsto per la mansione di "Concierge

di notte", era comprensivo della pausa e del supplemento del 10%?

4.

Fra le

mansioni proposte al signor RI 1 figurava la preparazione di piatti caldi e

servizio come cameriere durante il turno notturno? (ln caso affermativo, la

preghiamo di specificare le relative mansioni e, qualora fosse il caso, di

specificare con quali apparecchiature avrebbe lavorato l'interessato).

5.

Sempre in

caso di risposta affermativa alla domanda 4, ritenete che il profilo del signor

RI 1 fosse adeguato per le mansioni richieste in cucina?” (Doc. 21)

Il 7 settembre 2021 l’hotel ha

risposto:

" Domanda

1.

Sì, il __________ è riconosciuto dal nostro

Contratto Collettivo CCNL di Basilea come "azienda stagionale”.

Domanda 2

La durata giornaliera è in media di 8.7 ore, oppure 435 ore

settimanali.

Domanda 3

Giusto. Mezz'ora di pausa ed il supplemento del 10% di tempo su 7

ore durante il lavoro notturno, secondo il CCNL.

Domanda 4

La posizione di Concierge di notte può comprendere ogni tanto

anche un servizio ai piani se un ospite dovesse richiederlo. Il Concierge di

notte deve riscaldare e preparare dei piatti semplici, già preparati dai nostri

cuochi, e portarli con un carello in camera del cliente. Si tratta di piatti

come un'insalata mista o Caprese oppure dei Toast.

Domanda 5

Assolutamente sarebbe stato fattibile per il Signor RI 1.” (Doc.

22)

L’assicurato si è espresso in

merito il 13 settembre 2021 (cfr. doc. 24).

Con decisione su opposizione del 21

settembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 25

maggio 2021 (cfr. doc. A Allegato 6.1.; consid. 1.1.).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte

processuali emerge che l’assicurato, pur essendosi candidato spontaneamente per

il posto vacante quale portiere-concierge di notte al 50% presso il __________

pubblicato sulla piattaforma Job-Room e aver presenziato a un colloquio presso

l’albergo l’8 marzo 2021 (cfr. consid. 2.9.), non ha immediatamente manifestato

la propria disponibilità ad accettare tale impiego.

In effetti, a prescindere

dall’affermazione del potenziale datore di lavoro secondo cui l’insorgente “ha

deciso di non accettare la nostra proposta di lavoro perché stava cercando un

impiego con una percentuale più alta del 50%” (cfr. doc. 9; consid. 2.9.), RI

1.

stesso mai ha preteso di aver espresso senza indugio pieno interesse per il

posto in questione.

Al riguardo giova

ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento

che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid.

2.4.).

L’insorgente ha fatto valere, in

particolare, che l’annuncio dell’offerta di impiego includeva delle

informazioni contradditorie in relazione alla data di inizio dell’attività e

alle conoscenze linguistiche (cfr. doc. I; 17; consid. 2.9.).

L’annuncio pubblicato sulla

piattaforma Job-Room corrisponde alla registrazione del medesimo impiego nel

sistema informatico COLSTA da parte dell’URC (cfr. doc. 19/1; 6).

È vero, da un lato, che quale

data di inizio è stata prevista sia l’indicazione “da aprile 2021” nella descrizione

dell’attività, che la precisazione “da subito” alla voce “data d’inizio

lavoro”.

Dall’altro, che nella descrizione

dell’attività è stato specificato che era richiesta una discreta conoscenza

delle lingue nazionali e dell’inglese, mentre alla voce “conoscenze

linguistiche” è stato indicato per l’italiano “buone” conoscenze sia per

l’orale che per lo scritto e per l’inglese, il tedesco e il francese “buone” per

l’orale e “conoscenze di base” per lo scritto (cfr. doc. 19/1; 6).

È altrettanto vero, però, che

tali aspetti non hanno impedito all’insorgente di inoltrare la propria

candidatura. D’altra parte, essi avrebbero potuto essere chiariti successivamente

con il potenziale datore di lavoro, rispettivamente interpellando l’URC, visto

del resto che in ogni caso anche l’annuncio su Job-Room riportava come

competente l’URC di __________.

Più specificatamente, per quanto

concerne l’inizio dell’attività, che verosimilmente sarebbe stato al più tardi

da aprile 2021, ossia al più tardi dopo meno di un mese dal colloquio dell’8

marzo 2021, va osservato che, se il ricorrente avesse subito comunicato al

potenziale datore di lavoro di essere seriamente interessato all’impiego, si

sarebbe potuto concordare una data specifica di inizio.

La questione della conoscenza

delle lingue non risulta d’altronde realmente contradditoria. Delle conoscenze

buone oralmente e di base nello scritto, complessivamente possono essere

considerate discrete.

Contrariamente a quanto asserito

dall’assicurato, è stato inoltre ossequiato il p.to B10 della Prassi LC (Legge

federale sul collocamento e il personale a prestito; RS 823.11) SPC (Servizio

pubblico di collocamento) emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia

(SECO). L’annuncio contemplava, infatti, la maggior parte delle informazioni

ivi indicate, come la professione cercata, il grado di occupazione, il nome del

datore di lavoro, ecc.

È sì auspicabile che i datori di

lavoro forniscano un profilo del posto il più dettagliato possibile, tuttavia ciò

risulta essere più che altro una raccomandazione (cfr. Prassi LC SPC p.to. B11:

“… occorre raccomandare ai datori di lavoro, nell’ambito della

collaborazione con gli organi del SPC, di fornire un profilo del posto il più

dettagliato possibile”).

Il potenziale datore di lavoro

nemmeno ha violato il p.to B3 Prassi SC SPC (cfr. doc. I). Il fatto di non

avere indicato immediatamente all’amministrazione che il posto non era stato

assegnato all’insorgente e i relativi motivi non è in contrasto con quanto

previsto dalla direttiva, ossia che:

" B3 Nell’ambito

dell’obbligo di annunciare i posti vacanti i datori di lavoro non sono tenuti a

motivare perché non abbiano ritenuto adeguata una determinata persona in cerca

d’impiego. Tuttavia, occorre distinguere l’obbligo di fornire informazioni

conformemente alla LADI per le persone assicurate.

L’obbligo di annunciare i posti vacanti non esonera i datori di

lavoro dall’obbligo di fornire informazioni conformemente alla LADI (cfr.

Prassi LADI ID B305). Essi sono tenuti a fornire informazioni, laddove il SPC

sospetti che una persona assicurata non abbia accettato un lavoro ragionevole o

abbia vanificato un’assunzione attraverso il proprio comportamento (cfr. B23).”

La Prassi LADI ID B305 enuncia:

" Il

servizio competente è tenuto a sospendere l’assicurato dal diritto

all’indennità se quest’ultimo rifiuta un’occupazione adeguata, impedisce la sua

assunzione con un comportamento inappropriato o non segue le istruzioni.

Se l’assicurato ha ricevuto l’ordine di presentarsi a un

determinato datore di lavoro e non ne risulta un’assunzione, il servizio

competente è tenuto a chiarire i motivi della mancata assunzione. Il datore di

lavoro è obbligato a fornire informazioni (art. 28 LPGA).”

L’hotel di __________ ha fornito

le informazioni del caso nel maggio 2021, rispettando, quindi, il p.to B3 della

Prassi LC SPC, la quale nulla invece specifica circa la tempistica entro la

quale indicare quanto necessario.

Il ricorrente, non avendo esternato tempestivamente la propria intenzione ad accettare l’impiego

presso il __________, si è così messo nella condizione di non essere

assunto.

In proposito cfr. STCA 38.2020.60

del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già menzionata al

consid. 2.4. e 2.7.; STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD

I-2020 N. 47 pag. 259 segg.; STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020.

La circostanza, infine, che si

trattasse di un’occupazione al 50% non consente di giustificare validamente la

mancata esplicita manifestazione del proprio interesse da parte dell’insorgente.

In proposito non va dimenticato,

da una parte, che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è

tenuto ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre

2020.

consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017

del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B.

Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess

2014.

pag. 155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al

sito www.area-lavoro.ch).

Dall’altra, che l’art. 24 LADI

enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da

un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’in­dennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).

È

considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenu­to

nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la

pro­fes­sione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio

(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).

Giusta

l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione,

l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione

della prestazione, a indennità com­pen­sative.

In effetti la Sezione del lavoro,

nella decisione del 25 maggio 2021, ha evidenziato che il ricorrente, nel caso

in cui fosse entrato alle dipendenze del __________, avrebbe avuto diritto alle

indennità compensative (cfr. doc. 18 pag. 6).

Al riguardo cfr. STFA C 166/05

del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata

indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un

guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.

2.11

Da

quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurato ha di fatto

dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un

contratto di lavoro con il __________.

Il

medesimo avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non

corrispondeva pienamente alle sue aspettative (contratto al 50%) in virtù, come

visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra

parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 18 pag. 6),

l’occupazione proposta dal __________ era adeguata.

In

particolare l’impiego quale portiere-concierge di notte era nella professione

ricercata dall’assicurato (cfr. doc. B1: ricezionista d’albergo,

portiere notturno) e corrispondeva sostanzialmente all’attività svolta in

precedenza, dal 2013, di Night-auditor / portiere di notte (cfr. consid. 2.9.).

Per quanto concerne

l’obiezione del ricorrente secondo cui la mansione di preparazione di piatti

caldi e servizio ai clienti di notte, emersa solamente durante il colloquio,

non sarebbe stata adeguata alla sua formazione, non avendo mai lavorato quale

cuoco o cameriere (cfr. doc. 16; 17; consid. 2.9.), va rilevato che il

potenziale datore di lavoro ha precisato che tale compito aggiuntivo riguardava

unicamente il “riscaldare e preparare piatti semplici, già preparati dai

nostri cuochi e portarli con un carrello in camera del cliente. Si tratta di

piatti come un’insalata mista o caprese oppure dei toast” e che sarebbe

stato fattibile per l’assicurato

(cfr. doc. 22; consid. 2.9.).

Tale mansione non

risultava, dunque, eccessiva per il livello di preparazione e abilità

dell’insorgente e non rendeva, dunque, l’impiego presso l’hotel di __________

inadeguato dal profilo delle capacità dell’assicurato giusta l’art. 16 lett. b

LADI (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.2.).

Il potenziale datore di lavoro

ha, d’altronde, affermato che il profilo del ricorrente era conforme alla

posizione di lavoro ricercata e che l’avrebbe assunto volentieri (cfr. doc. 13;

consid. 2.9.).

Il TCA non ha motivo alcuno per

dubitare di tale affermazione, ritenuto che il __________ ha pure dichiarato di

aver tenuto in sospeso la richiesta di lavoro dell’assicurato per un eventuale

impiego futuro (cfr. doc. 13; consid. 2.9.).

Anche dal profilo salariale (cfr.

art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione al 50% in questione, prevedendo quale

stipendio l’importo di fr. 2'491.65 lordo al mese comprensivo della tredicesima

(cfr. doc. 13, consid. 2.9.) - pari a fr. 4'599.70 mensili al 100% senza la

quota parte di tredicesima e quindi più che rispettoso del minimo salariale

contemplato dal Contratto collettivo nazionale di

lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (cfr. https://l-gav.ch/it/contratto-attuale; giusta l’art. 10 IIIb CCNL lo stipendio minimo per i

collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con

attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di

perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL, ossia per i

dipendenti più formati rispetto al ricorrente, è di fr.

4'295 dal 1° gennaio 2019 e di fr. 4'304 dal 1° gennaio 2022) -, si

rivelava adeguata (cfr. consid. 2.3.).

Il guadagno assicurato al 100% dell’insorgente

ammonta, peraltro, a fr. 4’550.-- (cfr. doc. A Allegato 6.1.).

Questo Tribunale prende poi atto

della censura formulata dal ricorrente di possibili violazioni del CCNL

riguardanti i turni di lavoro e l’allestimento di piani di lavoro,

rispettivamente della Legge sul lavoro (LL; RS 822.11) in relazione alle pause

e ai supplementi di tempo (cfr. doc. 16 pag. 2), che sarebbero emerse da

risposte fornite dal potenziale datore di lavoro durante il colloquio dell’8

marzo 2021.

In proposito il TCA si limita a

osservare, in primo luogo, che ad ogni modo l’assicurato ha espresso unicamente

delle proprie perplessità circa degli aspetti dell’attività senza fornire

elementi concreti al riguardo.

In secondo luogo, che il __________

ha, comunque, indicato che la durata giornaliera media è di 8.7 ore, oppure di 43.5

ore alla settimana, conformemente all’art. 15 CCNL per le aziende stagionali, che

l’attività offerta era al 50% 2/3 giorni alla settimana (un lavoro a metà tempo

può essere effettuato, svolgendo ogni settimana 2.5 giorni oppure alternando

una settimana 2 giorni e la seguente 3 giorni, come sottolineato

dall’amministrazione; cfr. doc. A Allegato 6.1 pag. 5) e che il turno dalle ore

22:00 alle 6:30 era comprensivo di mezzora di pausa e del supplemento del 10%

di tempo, come previsto dalla LL (cfr. doc. 13; 22).

Infine, che in ogni caso l’insorgente,

se avesse nutrito dei dubbi in proposito, avrebbe potuto acclarare tali punti

interpellando l’URC prima di sottoscrivere un contratto di lavoro. Ciò non gli

impediva comunque di manifestare chiaramente al potenziale datore di lavoro perlomeno

il proprio interesse per l’occupazione.

Il

ricorrente, avendo rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere

perciò sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.

31.

cpv. 1 lett. d LADI.

2.12

L’insorgente, il 18 novembre 2021,

ha chiesto, “per dimostrare ulteriori fatti tralasciati da parte dell’URC e

dell’UG fino ad oggi, ed allegare altri mezzi di prova durante la possibile

udienza in tribunale”, l’audizione di alcuni testi, ovvero di __________,

responsabile del personale del __________, di __________, consulente URC __________

e di __________, capoufficio URC __________ (cfr. doc. V pag. 5).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid.

2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF

8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020.

consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato, quale prova,

l’audizione di alcuni testi per dimostrare fatti ed allegare altri mezzi di

prova durante una possibile udienza (cfr. doc. V pag. 5).

Il

medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente, poi,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.

5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie,

ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare

il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dei testi non

potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione

della vertenza.

Pertanto

si prescinde dalle audizioni richieste.

2.13

Per

quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo

Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.)

prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un

guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di

sospensione.

In

concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione

dell’impiego presso il __________ non come colpa grave, bensì come colpa

soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF

8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

La

sanzione inflitta al ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata

alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre

2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.:

sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata

che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il

cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio

8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citata al consid. 2.4., 2.7. e 2.10.; STCA

38.2020.13

del 22 giugno 2020).

In

concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF

8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11.

pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del

3.

marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4

agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;

STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Abbondanzialmente è utile

rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel

caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno

intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra

l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID

p.to D66-D68; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).

2.14

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla

Sezione del lavoro il 21 settembre 2021 deve essere confermata.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 20 ottobre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid. 2.11.; STCA

38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.24 del 30

agosto 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti