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Decisione

38.2021.84

A ragione URC non ha assunto il costo del corso richiesto dall'assicurata, in quanto non è atto a migliorare notevolmente la sua idoneità al collocamento. Sul mercato del lavoro i posti in tale ambito sono limitati. La ricorrente ha del resto potuto iniziare il suo volontariato senza tale formazione

17 gennaio 2022Italiano40 min

Nel caso in concreto, pur comprendendo le osservazioni personali dell'interessata,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.84

dc/gm

Lugano

17 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 emanata

da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 21 settembre 2021 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in

seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 22 giugno 2021 (cfr.

doc. V/4: “la frequenza del corso, come anche specificato all’assicurata, non è

un requisito indispensabile per l’attività iniziata il 12.01.2021”) con la

quale aveva respinto la domanda di RI 1, nata nel 1964, di poter frequentare il

corso organizzato dalla Scuola __________ di __________ e denominato “__________”,

a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’amministrazione ha

giustificato il rifiuto sostenendo che il corso non migliora l’idoneità al

collocamento dell’assicurata (cfr. doc. A).

1.2. Contro questo provvedimento

l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale chiede al TCA di

rivedere la decisione e che l’assicurazione contro la disoccupazione partecipi

almeno in parte al costo del corso di __________.

Al riguardo l’assicurata

sottolinea che:

" (…) Si

dichiara che il corso in questione non è atto a perfezionare le mie attuali conoscenze

nel mio ambito lavorativo, ed è vero, in quanto si discosta dalla mia formazione

primaria ossia il restauro. Ma è proprio in questo ambito che trovare lavoro è

attualmente impossibile perciò mi sono rivolta ad altri ambiti lavorativi, trovando

nell'insegnamento dell'italiano e nei corsi di integrazione per migranti un ambito

che ben rispecchia le mie attitudini.

Per rendere efficace il mio nuovo lavoro mi sono iscritta al corso

__________ e non certo per un mero piacere personale, a 57 anni infatti non è

facile intraprendere nuove formazioni ma, per cercare uno sbocco lavorativo, si

tentano le strade che sembrano essere più adeguate al proprio reinserimento nel

mondo lavorativo.

Con il certificato __________ avrò maggiore credibilità e sarò

presa in maggiore considerazione partecipando ai concorsi o presentandomi

spontaneamente presso le associazioni che propongono corsi rivolti ai __________.

Mi si rimprovera di non aver mandato precedentemente la mia

candidatura a tali associazioni, ma è proprio perchè la candidatura senza

titoli non sarebbe stata assolutamente presa in considerazione.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 15 novembre

2021 l’URC ha chiesto di respingere il ricorso formulando le seguenti

osservazioni:

" (…) Il

21.09.2021, l'URC la respinge e conferma la decisione del 22 giugno precedente

e quindi non riconosce le spese derivanti dalla frequenza del corso.

In questa decisione, l'URC indica che la frequenza del corso non

fosse indispensabile per l'attività di volontariato e, inoltre, che non è stata

comprovata alcuna possibilità lavorativa concreta, anche solo con un contratto

ad ore. L'URC ha ritenuto che si potesse collocare in altri settori.

Su questo aspetto vi sono due considerazioni.

La prima è che questa possibilità di collocamento può essere

teorica perché le condizioni di mercato, in momenti anche particolarmente

sfavorevoli, influenzano i risultati delle ricerche di lavoro ma non il fatto

che una persona in cerca di impiego debba comunque provare ad effettuare tali

ricerche.

La seconda, è che l'interessata durante tutti i mesi di

iscrizione, in particolare a partire da quando ha manifestato un interesse

verso la formazione all'origine del presente ricorso, abbia svolto le proprie

ricerche in molti ambiti (da collaboratrice per Enti, Associazioni o

organizzazioni affini, ma anche nel settore del commercio al dettaglio o,

anche, alcune posizioni quale impiegata di commercio / segretaria).

Nell'opposizione, l'URC sostiene la sua posizione proprio partendo

dall'analisi degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro da parte

dell'assicurata, ed indica che nel periodo dicembre 2020 - giugno 2021 (momento

dell'emissione della decisione sulla richiesta di riconoscimento delle spese

derivanti dal corso) ella abbia svolto unicamente quattro ricerche nel settore

in cui sarebbe, secondo sua indicazione, necessario (documento 2),

concentrandole a marzo (quattro). Ne ha svolta un'altra a luglio. Per tutto il

resto, le ricerche sono state correttamente svolte contemplando altri settori,

influenze stagionali (in primavera, ad es. a maggio, ha svolto ricerche presso

Fatti

i campeggi) in qualità di segretaria.

In merito alla necessità di essere già in possesso del primo

modulo del percorso per il conseguimento dell'APF di formatore di adulti per

avere possibilità di trovare lavoro, l'URC ritiene che non sia una condizione

sempre necessaria.

A tal proposito, innanzitutto, si evidenzia che è anche un settore

dove non ci siano moltissime offerte di lavoro. In pratica non è un settore che

offra una quantità di opportunità tale da farlo considerare un possibile

settore di sbocco.

Questo come considerazione generale e non sulla specifica

richiesta dell'assicurata.

Va poi considerato che quanto ella indica nella sua opposizione,

relativamente all'indispensabilità di tale requisito, l'URC dissente.

Questa affermazione è, particolarmente, vera quando ad una società

che eroga formazione viene richiesta la certificazione eduQua. Tale

certificazione impone che l'azienda abbia, al momento del rinnovo della

certificazione, almeno l'80% del personale formato con certificato __________.

Indica però anche che fra questa percentuale rientrino anche coloro che sono in

formazione. Indica pure che per i

nuovi formatori assunti, tale certificato (o titolo considerato

analogo) venga conseguito al più tardi, citiamo: "... tre anni dopo

l'inizio dell'attività".

Nel caso di aziende che fanno richiesta della certificazione per

la prima volta, infine, la percentuale di formatori in possesso del certificato

indicato è del 10%.

Tutto ciò, inoltre, vale unicamente per quei formatori che

superano le 150 lezioni in un anno (documento 3).

Ne consegue anche che le società che erogano formazione ma a cui

non è richiesta la certificazione possano assumere formatori che non siano in

possesso del certificato. A comprova di tale situazione facciamo riferimento al

documento 4, annuncio del Centro __________ dello scorso mese di aprile). Nel

testo di tale si annuncio, si nota che il certificato non viene nemmeno

menzionato,

nemmeno fra i requisiti preferenziali. Si fa riferimento

all'esperienza nell'ambito formativo con adulti, ma il certificato __________

non viene menzionato.

Si fa anche notare che anche per gli organizzatori di misure nel

contesto dell'offerta di PML collettivi ai sensi della LADI, e quindi i partner

che collaborano con la Sezione del lavoro, il requisito __________, fatte salve

le percentuali indicate per le società certificate eduQua, è richiesto entro il

primo anno di attività di un formatore (documento 5).

In pratica, il certificato __________ è un requisito molto

importante, ma non è già discriminante per un'eventuale possibilità

d'assunzione per società o enti che erogano formazione di adulti.

Nel caso in concreto, pur comprendendo le osservazioni personali dell'interessata,

le difficoltà di trovare opportunità di reinserimento, l'alto onere finanziario

a seguire una formazione di aggiornamento delle proprie competenze, la

frustrazione di non riuscire a coronare almeno una delle tante ricerche effettuate

con successo, l'URC deve rimanere ancorato al contesto.

Il corso offre certamente un aggiornamento, ma non un miglioramento

d'idoneità al collocamento così determinante da cambiare l'appetibilità di una

persona in cerca d'impiego.

Secondo PRASSI LADI PML, A4, citiamo: "... Tuttavia, dato che

i mezzi dell'AD sono vincolati a uno scopo specifico, le prestazioni

dell'assicurazione devono essere strettamente limitate ai casi in cui la

frequentazione di un PML si impone per motivi inerenti il mercato del lavoro.

Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, la formazione di base e il promovimento

generale del perfezionamento professionale non sono di competenza delI'AD, il

cui unico scopo consiste nel combattere la disoccupazione esistente o prevenire

la disoccupazione incombente, in determinati casi, mediante provvedimenti

concreti di reintegrazione …” (Doc. III)

1.4. Il 16 novembre 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA ha accertato (cfr.

doc. V) che l’assicurata ha frequentato il corso organizzato dalla Scuola __________

di __________ denominato “__________”.

Questo Tribunale entra,

pertanto, nel merito del ricorso (cfr. STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020;

STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei casi in cui il TCA ha invece

dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito

i corsi cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile

2004).

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se il corso frequentato dalla ricorrente debba o meno essere finanziato

dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata;

o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02,

consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del

Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio

1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo art. 60 LADI

concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e

stabilisce che:

" 1

Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere

prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone

direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3.

Chi intende partecipare a un corso di propria

iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda

motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il

medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al

collocamento.

5.

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente

legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i

principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione

professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato

del lavoro uniforme e trasparente."

2.3

In conformità con il

principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di

condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12,

consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid.

1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag.

44.

e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987

N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,

"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte

sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un

provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli

art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto

deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve

neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per

l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N.

16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni

di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre

l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di

disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile

assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2

LADI; cfr. STF del 28 aprile 1987 nella causa S. contro UCL e TCA; DLA 1985 N.

21, pag. 164).

L'assicurato

deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o

deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8

LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma,

soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento

di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V

197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N.

28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987

N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA

1985.

pag. 176 e 179).

Le spese

derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di

riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte

soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità

(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il

corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81

cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma

prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato

possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie

per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.

111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le

spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte

soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole

raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se

non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e

nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998

N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella

causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.

31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

L'accertamento

dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3

LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda

è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986

N. 36, pag. 172).

2.4

La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

in particolare migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett.

a LADI).

Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente

che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse

sentenze l’Alta Corte ha affermato che non è importante stabilire se, grazie al

corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o

quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto

che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla

disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STF C 11/02 del 22

marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V

38).

B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, al

riguardo rileva che:

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES

INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12.

Le droit aux

prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou

l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail,

laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des

mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont

directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour

tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de

remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès

industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en

dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes

professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa

p. 197). La mesure entreprise doit notamment être

spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi

précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure

sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir

pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa

situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une

convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p.

109.

consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le

chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en

déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en

considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)

2.5

La Segreteria di Stato

dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, in vigore dal 1° luglio 2021, ha

fornito in particolare le seguenti indicazioni:

" Condizioni

formali

A5 Ai

sensi del diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la

formazione di base non corrisponde alla prima formazione o alla formazione

professionale di base. A tale proposito, la giurisprudenza dell’ex TFA

riconosce che la distinzione tra formazione di base, da un lato, e

perfezionamento/riqualificazione ai sensi della LADI, dall’altro, è vaga, in

quanto un provvedimento può presentare allo stesso tempo entrambe le

caratteristiche. Secondo il TFA, sono determinanti gli aspetti predominanti nel

caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze.

(…).

Indicazione proveniente dal mercato

del lavoro

A16 Le

prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o

reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro

esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da

considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;

il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Ÿ Motivazione dell'assicurato. La

richiesta dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo

desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto

professionale o si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla

disoccupazione?

A18 Ÿ Età dell’assicurato. In particolare

per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano

prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA,

sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte

integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad

esempio, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo

di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto.

A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il

rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi

del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di

un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12

mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è

«sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento

dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento

meno costoso e/o più breve.

A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la

giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati

soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare,

se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo

prefissato in modo adeguato e conveniente.

A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato:

l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente

collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di

salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso

rientra infatti nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità

(AI). L’AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei

pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia

tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità

dell’assicurato. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato,

quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle

prestazioni dell’AD.

Miglioramento

dell’idoneità al collocamento

A23 I

PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul

mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati

alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che

prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24

Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve

migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un

possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico,

improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di

cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro

e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione

a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.

(…).”

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del

27.

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020

del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;

STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138.

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00

del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997

ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito

cfr. pure STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.6

In una sentenza 38.2016.47

del 20 marzo 2017 il TCA ha confermato la decisione dell’amministrazione che

aveva respinto la domanda di un assicurato di poter frequentare, a spese

dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso organizzato dalla SUPSI -

Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) e denominato CAS (Certificate

of advanced Studies) Specialista in protezione antincendio, argomentando:

" (…)

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che

l’operato dell’URC che ha negato all’assicurato il finanziamento del corso

organizzato dalla __________ CAS Specialista in protezione antincendio debba

essere confermato.

Tale corso, infatti, non risulta essere giustificato da

un’indicazione del mercato del lavoro.

Il ricorrente dispone di una formazione quale architetto STS/SUP e

del diploma cantonale di _____, nonché di un’esperienza professionale svolta

durante numerosi anni, come indipendente, come dipendente presso studi

d’architettura, quale _____ responsabile dell’edilizia e quale perito ______ in

materia di locazione, sufficienti per reperire - benché abbia __________ anni -

un impiego indipendentemente dalla formazione come specialista antincendio,

avendo peraltro già seguito nel 2013 e nel 2015 i corsi ATRA (Associazione

Tecnici Riconosciuti Antincendio) - antincendio comunale. L’obiettivo di ATRA è quello di

proporre corsi pratici che siano di supporto alla teoria, ovvero che diano

indicazioni relative a come le novità legali siano calate nella realtà del

lavoro connesso alla prevenzione e protezione antincendio (cfr. www.atraticino.ch).

Il collocamento del ricorrente non è, dunque, intralciato per

motivi inerenti al mercato del lavoro.

Il certificato di competenza antincendio, che ha peraltro una

validità di cinque anni che può essere prolungata contro pagamento a condizione

di disporre di attestati di formazione continua (cfr. doc. D), non costituisce,

di conseguenza, una misura necessaria al reinserimento dell’insorgente nel

mercato del lavoro.

Del resto nel settembre 2016 l’URC ha segnalato all’assicurato un

concorso per un impiego presso il ______ quale Collaboratore tecnico

amministrativo. Fra i requisiti richiesti (ingegnere/architetto SUP/STS, buone

conoscenze delle procedure edilizie, ambientali, pianificatorie e delle procedure

federali di approvazione dei piani, buone conoscenze del diritto amministrativo

ecc.) non figurava la formazione CAS di specialista in protezione antincendio

(cfr. doc. VII1).

Il concorso svolto dall’insorgente ha avuto esito favorevole.

Egli, nel novembre 2016, è in effetti stato nominato dal Consiglio

di Stato presso il _______ quale collaboratore tecnico-amministrativo al 100%

con attribuzione all’___________ a partire dal 1° febbraio 2017 (cfr. doc. V;

B3).

In simili condizioni nel caso di specie la questione di sapere se

il corso di Specialista in protezione antincendio era atto a migliorare o meno

l’idoneità al collocamento dell’assicurato può restare insoluta.

Al riguardo giova in ogni caso rilevare che, anche se non va

negato che il corso di specialista antincendio frequentato dall’insorgente,

architetto STS/SUP, presso la __________sia un complemento utile al fine del

reperimento di un’occupazione, il fatto che tale specializzazione possa

migliorare le prospettive di assunzione non è decisivo.

Ogni provvedimento professionale, infatti, in pratica apporta,

grazie alle conoscenze aggiuntive ad esso legate, vantaggi sul mercato del

lavoro (cfr. STF 2016 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 consid. 4; SVR 2005 ALV Nr.

6). (…)”

In

una sentenza 8C_202/2013 del 28 maggio 2013, a proposito di un assicurato al

quale era stato riconosciuto il diritto a frequentare a spese

dell’assicurazione contro la disoccupazione un corso per ottenere il

certificato FSSA quale formatore per adulti del costo di fr. 3'065.- e che

voleva sostituirlo con un altro (“CAS-Lehrgang”) del costo di fr. 6'000.-, il

Tribunale federale, confermando il rifiuto deciso dall’amministrazione, si è in

particolare così espresso:

" (…)

5.2.1

Daran ändert nichts, dass das RAV mit Verfügung vom 27. Juni 2012 das Gesuch um Teilnahme am SVEB-Kurs gutgeheissen hatte.

Ob dieser Verwaltungsakt richtig war, kann im vorliegenden Verfahren nicht

überprüft werden, weil er nicht Streitgegenstand bildet. Deshalb kann der

Versicherte aus dieser Zusage nicht ableiten, anstelle des SVEB-Kurses hätte

ihm nunmehr der CAS-Lehrgang bewilligt werden müssen. (…)”

In

un’altra sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 nella quale l’Alta Corte ha

confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi necessari per frequentare un

corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica nel caso di

un’assicurata nata nel 1972, di formazione segretaria d'albergo, ma attiva

quale venditrice per incompatibilità della professione appresa con i compiti di

madre separata, che si è iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione a

partire dal mese di settembre 2000, ed ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

5.3

La formazione in esame potrebbe invece adempiere i presupposti

di una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione

l'assicurata svolgerebbe un'attività completamente diversa da quella precedente

(DTF 96 V 33 consid. 2).

6.

6.1

In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione

non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare

dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita

della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a

comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul

mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo

stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare

dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c).

6.2

Controversa è, invece, la possibilità di un miglioramento

concreto dell'idoneità al collocamento tramite il provvedimento di cui è stata

chiesta l'assunzione e, quindi, la questione relativa all'indicazione della

misura da un punto di vista del mercato del lavoro.

Questo tema non va però risolto in questa sede, poiché, come

indicato al considerando seguente, il ricorso dev'essere respinto per altri

motivi. In proposito occorre in ogni caso precisare che appare perlomeno

probabile che l'interessata, al termine della formazione in esame, avrebbe la

possibilità di essere collocata. In effetti secondo il direttore della scuola

tutti gli studenti dell'ultimo corso hanno reperito un impiego. È per contro

irrilevante il fatto, menzionato dall'amministrazione, secondo cui non vi sono

posti vacanti noti all'URC. Per reperire un impiegato non è infatti in alcun

modo necessario rivolgersi agli uffici preposti all'esecuzione

dell'assicurazione disoccupazione.

Non va dimenticato infine che questa formazione permette di

lavorare anche a domicilio ed eventualmente in proprio. Tali possibilità di

impiego ampliano indiscutibilmente le possibilità di reperire un posto di

lavoro, contrariamente a quanto accade per commesse e segretarie d'albergo.

L'idoneità al collocamento dell'assicurata, in relazione anche alla sua

particolare situazione familiare, verrebbe pertanto senz'altro migliorata

concretamente.

7.

Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai

primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite

annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato

del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1

In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto

quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione,

bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia

sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2),

ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente

psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3),

così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106

consid. 2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art.

59.

LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle

necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in

re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una

certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua

concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo

modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al

collocamento verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la

possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio,

di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci

si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con

una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti

la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta

quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di

una formazione a tempo pieno.

7.2

Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già

soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di

massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato

quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico

dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì

quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio

impugnato. (…)”

Infine, in una sentenza

8C_67/2018 del 16 aprile 2018 pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg. il Tribunale

federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento

di una licenza di condurre rilevando:

" (…) I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al

mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le

prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di

lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del

lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva.

L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del

mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona

assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della

licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro,

la persona non ha diritto all’assunzione dei costi. (…)”

2.7

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata, nata nel 1964, si è iscritta

al collocamento dal 1° genaio 2019 (1° termine quadro per la riscossione dal 1°

gennaio 2019 al 30 settembre 2021), con un guadagno assicurato di fr. 1'625.--

e alla ricerca di un lavoro al 40% in qualità di insegnante (docente di

educazione visiva), conservatrice e restauratrice oppure assistente d’ufficio

(cfr. doc. III pag. 3).

L’assicurata il 12 gennaio

2021.

ha iniziato un’attività di volontariato.

Il 22 marzo 2021 RI 1 ha

inoltrato la richiesta di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro

la disoccupazione, un corso per l’ottenimento del Certificato __________ quale __________.

Questo corso, organizzato della Scuola __________ di __________ e del costo di

fr. 2'800.--, si è svolto nel periodo dal 25 marzo al 23 ottobre 2021 per un

totale di 112 ore ripartire su 14 giorni (il giovedì; cfr. V/1)

Sul formulario di

richiesta l’assicurata ha indicato di avere appreso la professione di

restauratrice e di segretaria __________ e di avere lavorato quale segretaria e

ricezionista.

Il corso mira al

collocamento nella professione quale docente di lunga italiana.

Al riguardo RI 1 ha

fornito le seguenti precisazioni:

" (…)

2) Quali

motivi la spingono a ritenere di non avere possibilità di ricollocarsi senza la

frequenza del corso in oggetto?

Il certificato __________ è richiesto

in tutti gli ambiti della formazione per adulti; mi permetterebbe di accedere

con più facilità all’insegnamento.

3) Quali

nuovi sbocchi professionali pensa di avere frequentando questo corso?

Insegnamento della lingua italiana rivolto ad adulti.

4) Le è già

stato offerto un impiego per il quale è richiesto questo corso? o SI o NO

Se sì, in

qualità di: insegnante di lingua italiana a partire dal 12.01.2021

presso:

La cooperativa __________ - non è richiesta la formazione __________ + ma

aiuterebbe molto per lo svolgimento corretto dell’attività.

5) In caso la

richiesta è presentata in ritardo, indicare il motivo:

Ho dovuto

pensarci e calcolare attentamente perchè l’avere finanziario richiesto per me

in questo momento è molto alto, semmai non dovessi ricevere un aiuto

finanziario. (…)” (Doc. V/1)

La formazione svolta dalla

ricorrente ha le caratteristiche seguenti:

" Certificato

__________

Descrizione

La formazione degli adulti è un compito esigente.

Questo corso (__________) consente di affrontare con maggiore

consapevolezza e creatività l'attività d'aula, applicando metodologie che

facilitano l'apprendimento nell'adulto. Permette inoltre di sviluppare le

competenze di base per pianificare e valutare l'attività didattica.

Il modulo affronta tutte le tematiche rilevanti relative alla

struttura e alla realizzazione di un intervento formativo. Durante le lezioni

viene lasciato ampio spazio alle domande dei partecipanti alcuni elementi della

formazione vengono pianificati dai partecipanti stessi.

Nell'ambito di un progetto di gruppo i partecipanti scelgono un

tema da approfondire in comune e definiscono le modalità di elaborazione dello

stesso. La diversa provenienza e l'eterogeneità dell'esperienza dei

partecipanti vanno a costituire un serbatoio di idee e approcci differenziati.

l partecipanti hanno inoltre la possibilità di trasferire

immediatamente nella pratica professionale le nozioni acquisite, l docenti

assistono a una lezione di ogni singolo partecipante, dando a ognuno un feedback

preciso e qualificato.

Ogni partecipante ha inoltre la possibilità di impostare e

proporre in classe una breve lezione (breve sequenza didattica), che viene

analizzata e valutata criticamente dai docenti e dagli altri partecipanti.

Contenuti

Sulla base delle esigenze formative prestabilite essere in grado

di formulare gli obiettivi di apprendimento e di scegliere i contenuti dei

propri corsi.

· Conoscere i principi specifici

dell'apprendimento nell'età adulta e imparare a scegliere forme di lavoro e

metodi didattici volti a favorire l'apprendimento.

· Imparare a valutare i progressi degli

apprendenti e a dare loro un feedback qualificato e dettagliato.

· Riflettere sul proprio stile di

comunicazione e sul proprio ruolo nella gestione e animazione di un gruppo

essere consapevoli del proprio approccio all'apprendimento e all'insegnamento.

· Prendere atto degli obiettivi e delle

linee-guida relative alla gestione della qualità formulate dall'ente formativo

per il quale il formatore opera.

·

Valutare regolarmente il proprio processo di apprendimento.

Requisiti

· II partecipante ha conoscenze

approfondite nella propria disciplina

·

Di regola dispone già di esperienze nella formazione.

·

Nel periodo in cui segue la formazione tiene almeno un corso

Nell'ambito di un colloquio preliminare il responsabile della formazione

verifica requisiti, conoscenze pregresse e motivazione del partecipante.

Destinatari

Persone che svolgono la loro attività di formatori per adulti,

come attività accessoria all'interno di enti di formazione, oppure in ambito

aziendale, amministrativo o sociale.

Il modulo Animare corsi per adulti – M1 è anche per sordi, durante

gli incontri sarà disponibile un interprete LIS.

Obiettivi d'apprendimento

A fine modulo il partecipante è in grado di preparare, animare e

valutare corsi per adulti nella propria disciplina sulla base di progetti,

piani e supporti didattici già esistenti.

Attestato

Dopo aver superato la verifica delle competenze, il partecipante

che è in grado di attestare un'attività formativa con gruppi di adulti di un

minimo di 150 ore-lezione, erogate sull'arco di almeno due anni, consegue il

Certificato __________.

Il modulo Animare corsi per adulti è uno dei cinque moduli

richiesti per l'ottenimento dell'Attestato professionale federale di formatore/formatrice.

Informazioni supplementari

Credito di studio assegnato: 13.5 ECTS. (…)” (Doc. V/2)

La Consulente del

personale __________ in data 18 giugno 2021 ha espresso un preavviso negativo

in quanto esso non è in sintonia con gli obiettivi di reinserimento discussi

(cfr. doc. V/3 pag. 2) ed ha precisato che:

" (…) La

frequentazione del corso, come anche specificato dall’assicurata, non è

requisito indispensabile per l’attività lavorativa iniziata il 12.01.2021.

L’assicurata era inoltre già stata informata oralmente che la nostra

assicurazione non si sarebbe assunta i corsi del corso sopra citato.”

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza spetta

ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti

idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LAI; art. 85

b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA

38.2016.47

del 20 marzo 2017; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid.

2.5.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008;

STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STCA

121/92 del 13 maggio 1993).

Secondo

questa Corte, effettivamente, il corso in questione non era atto a migliorare

notevolmente l’idoneità al collocamento dell’assicurata secondo quanto

prescritto dalla costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) e delle

direttive della SECO (cfr. consid. 2.5).

Infatti, come sottolineato

dall’URC di __________ nella risposta di causa, i posti offerti sul mercato del

lavoro quali formatori per adulti sono limitati (cfr. consid. 1.3: “non è un

settore che offra una quantità di opportunità tale da farlo considerare un

possibile settore di sbocco”).

Inoltre, come risulta

dalla documentazione allegata dall’amministrazione, una società che si occupa

della formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale

sprovvisto del certificato __________, oppure la persona neo assunta deve

ottenerlo entro un determinato termine (cfr. doc. 3, per le aziende a cui viene

richiesta la certificazione eduQua : 3 anni; doc. 5, per gli organizzatori di

provvedimenti relativi al mercato del lavoro collettivi: un anno; doc. 4,

concorso SSIC nella funzione di formatore in ambito edile: non richiesto).

Infine, la ricorrente ha

potuto iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai __________

dal 12 gennaio 2021, senza che sia stata richiesta la formazione __________

quale requisito necessario (anche se secondo l’assicurata esso “aiuterebbe

molto per lo svolgimento corretto dell’attività”; cfr. doc. V/1).

In simili condizioni,

siccome il corso in questione aumenta certamente le conoscenze generali dell’assicurata

ma non migliora la sua idoneità al collocamento (cfr. STCA 38.2017.45 del 26

ottobre 2017 per un corso quale “collaboratrice sanitaria CRS”), la decisione

su opposizione del 21 settembre 2021 deve essere confermata senza dovere

esaminare se la domanda della ricorrente andava respinta anche perché il suo

collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato di lavoro,

visto che RI 1 si poteva collocare in diverse altre attività (cfr. doc. A punto

3.

e consid. 1.3, sul tema cfr. STCA 38.2021.60 del 19 febbraio 2020 e

successivo ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con sentenza

8C_195/2020 del 1° maggio 2020; STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 consid. 4 e

5; STF 8C_202/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5.2.; STF 8C_600/2008 del 6

febbraio 2009 consid. 5.1.; STF C 48/05 del 4 maggio 2005 consid. 2.2.1.; STF C 77/04 del 24 dicembre 2004 consid. 4.2. pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 6).

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 10 settembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti