38.2021.84
A ragione URC non ha assunto il costo del corso richiesto dall'assicurata, in quanto non è atto a migliorare notevolmente la sua idoneità al collocamento. Sul mercato del lavoro i posti in tale ambito sono limitati. La ricorrente ha del resto potuto iniziare il suo volontariato senza tale formazione
17 gennaio 2022Italiano40 min
Nel caso in concreto, pur comprendendo le osservazioni personali dell'interessata,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.84
dc/gm
Lugano
17 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 21 settembre 2021 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 22 giugno 2021 (cfr.
doc. V/4: “la frequenza del corso, come anche specificato all’assicurata, non è
un requisito indispensabile per l’attività iniziata il 12.01.2021”) con la
quale aveva respinto la domanda di RI 1, nata nel 1964, di poter frequentare il
corso organizzato dalla Scuola __________ di __________ e denominato “__________”,
a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’amministrazione ha
giustificato il rifiuto sostenendo che il corso non migliora l’idoneità al
collocamento dell’assicurata (cfr. doc. A).
1.2. Contro questo provvedimento
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale chiede al TCA di
rivedere la decisione e che l’assicurazione contro la disoccupazione partecipi
almeno in parte al costo del corso di __________.
Al riguardo l’assicurata
sottolinea che:
" (…) Si
dichiara che il corso in questione non è atto a perfezionare le mie attuali conoscenze
nel mio ambito lavorativo, ed è vero, in quanto si discosta dalla mia formazione
primaria ossia il restauro. Ma è proprio in questo ambito che trovare lavoro è
attualmente impossibile perciò mi sono rivolta ad altri ambiti lavorativi, trovando
nell'insegnamento dell'italiano e nei corsi di integrazione per migranti un ambito
che ben rispecchia le mie attitudini.
Per rendere efficace il mio nuovo lavoro mi sono iscritta al corso
__________ e non certo per un mero piacere personale, a 57 anni infatti non è
facile intraprendere nuove formazioni ma, per cercare uno sbocco lavorativo, si
tentano le strade che sembrano essere più adeguate al proprio reinserimento nel
mondo lavorativo.
Con il certificato __________ avrò maggiore credibilità e sarò
presa in maggiore considerazione partecipando ai concorsi o presentandomi
spontaneamente presso le associazioni che propongono corsi rivolti ai __________.
Mi si rimprovera di non aver mandato precedentemente la mia
candidatura a tali associazioni, ma è proprio perchè la candidatura senza
titoli non sarebbe stata assolutamente presa in considerazione.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15 novembre
2021 l’URC ha chiesto di respingere il ricorso formulando le seguenti
osservazioni:
" (…) Il
21.09.2021, l'URC la respinge e conferma la decisione del 22 giugno precedente
e quindi non riconosce le spese derivanti dalla frequenza del corso.
In questa decisione, l'URC indica che la frequenza del corso non
fosse indispensabile per l'attività di volontariato e, inoltre, che non è stata
comprovata alcuna possibilità lavorativa concreta, anche solo con un contratto
ad ore. L'URC ha ritenuto che si potesse collocare in altri settori.
Su questo aspetto vi sono due considerazioni.
La prima è che questa possibilità di collocamento può essere
teorica perché le condizioni di mercato, in momenti anche particolarmente
sfavorevoli, influenzano i risultati delle ricerche di lavoro ma non il fatto
che una persona in cerca di impiego debba comunque provare ad effettuare tali
ricerche.
La seconda, è che l'interessata durante tutti i mesi di
iscrizione, in particolare a partire da quando ha manifestato un interesse
verso la formazione all'origine del presente ricorso, abbia svolto le proprie
ricerche in molti ambiti (da collaboratrice per Enti, Associazioni o
organizzazioni affini, ma anche nel settore del commercio al dettaglio o,
anche, alcune posizioni quale impiegata di commercio / segretaria).
Nell'opposizione, l'URC sostiene la sua posizione proprio partendo
dall'analisi degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro da parte
dell'assicurata, ed indica che nel periodo dicembre 2020 - giugno 2021 (momento
dell'emissione della decisione sulla richiesta di riconoscimento delle spese
derivanti dal corso) ella abbia svolto unicamente quattro ricerche nel settore
in cui sarebbe, secondo sua indicazione, necessario (documento 2),
concentrandole a marzo (quattro). Ne ha svolta un'altra a luglio. Per tutto il
resto, le ricerche sono state correttamente svolte contemplando altri settori,
influenze stagionali (in primavera, ad es. a maggio, ha svolto ricerche presso
Fatti
i campeggi) in qualità di segretaria.
In merito alla necessità di essere già in possesso del primo
modulo del percorso per il conseguimento dell'APF di formatore di adulti per
avere possibilità di trovare lavoro, l'URC ritiene che non sia una condizione
sempre necessaria.
A tal proposito, innanzitutto, si evidenzia che è anche un settore
dove non ci siano moltissime offerte di lavoro. In pratica non è un settore che
offra una quantità di opportunità tale da farlo considerare un possibile
settore di sbocco.
Questo come considerazione generale e non sulla specifica
richiesta dell'assicurata.
Va poi considerato che quanto ella indica nella sua opposizione,
relativamente all'indispensabilità di tale requisito, l'URC dissente.
Questa affermazione è, particolarmente, vera quando ad una società
che eroga formazione viene richiesta la certificazione eduQua. Tale
certificazione impone che l'azienda abbia, al momento del rinnovo della
certificazione, almeno l'80% del personale formato con certificato __________.
Indica però anche che fra questa percentuale rientrino anche coloro che sono in
formazione. Indica pure che per i
nuovi formatori assunti, tale certificato (o titolo considerato
analogo) venga conseguito al più tardi, citiamo: "... tre anni dopo
l'inizio dell'attività".
Nel caso di aziende che fanno richiesta della certificazione per
la prima volta, infine, la percentuale di formatori in possesso del certificato
indicato è del 10%.
Tutto ciò, inoltre, vale unicamente per quei formatori che
superano le 150 lezioni in un anno (documento 3).
Ne consegue anche che le società che erogano formazione ma a cui
non è richiesta la certificazione possano assumere formatori che non siano in
possesso del certificato. A comprova di tale situazione facciamo riferimento al
documento 4, annuncio del Centro __________ dello scorso mese di aprile). Nel
testo di tale si annuncio, si nota che il certificato non viene nemmeno
menzionato,
nemmeno fra i requisiti preferenziali. Si fa riferimento
all'esperienza nell'ambito formativo con adulti, ma il certificato __________
non viene menzionato.
Si fa anche notare che anche per gli organizzatori di misure nel
contesto dell'offerta di PML collettivi ai sensi della LADI, e quindi i partner
che collaborano con la Sezione del lavoro, il requisito __________, fatte salve
le percentuali indicate per le società certificate eduQua, è richiesto entro il
primo anno di attività di un formatore (documento 5).
In pratica, il certificato __________ è un requisito molto
importante, ma non è già discriminante per un'eventuale possibilità
d'assunzione per società o enti che erogano formazione di adulti.
Nel caso in concreto, pur comprendendo le osservazioni personali dell'interessata,
le difficoltà di trovare opportunità di reinserimento, l'alto onere finanziario
a seguire una formazione di aggiornamento delle proprie competenze, la
frustrazione di non riuscire a coronare almeno una delle tante ricerche effettuate
con successo, l'URC deve rimanere ancorato al contesto.
Il corso offre certamente un aggiornamento, ma non un miglioramento
d'idoneità al collocamento così determinante da cambiare l'appetibilità di una
persona in cerca d'impiego.
Secondo PRASSI LADI PML, A4, citiamo: "... Tuttavia, dato che
i mezzi dell'AD sono vincolati a uno scopo specifico, le prestazioni
dell'assicurazione devono essere strettamente limitate ai casi in cui la
frequentazione di un PML si impone per motivi inerenti il mercato del lavoro.
Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, la formazione di base e il promovimento
generale del perfezionamento professionale non sono di competenza delI'AD, il
cui unico scopo consiste nel combattere la disoccupazione esistente o prevenire
la disoccupazione incombente, in determinati casi, mediante provvedimenti
concreti di reintegrazione …” (Doc. III)
1.4. Il 16 novembre 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA ha accertato (cfr.
doc. V) che l’assicurata ha frequentato il corso organizzato dalla Scuola __________
di __________ denominato “__________”.
Questo Tribunale entra,
pertanto, nel merito del ricorso (cfr. STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020;
STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei casi in cui il TCA ha invece
dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito
i corsi cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile
2004).
2.2
Il TCA è chiamato a stabilire
se il corso frequentato dalla ricorrente debba o meno essere finanziato
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata;
o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4.
I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.
STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02,
consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del
Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio
1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI
concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e
stabilisce che:
" 1
Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2.
Per la partecipazione ai corsi possono pretendere
prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone
direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3.
Chi intende partecipare a un corso di propria
iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda
motivata corredata degli atti necessari.
4.
Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il
medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al
collocamento.
5.
I provvedimenti di formazione ai sensi della presente
legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i
principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione
professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato
del lavoro uniforme e trasparente."
2.3
In conformità con il
principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di
condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12,
consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid.
1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag.
44.
e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987
N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,
"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte
sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un
provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli
art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto
deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve
neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per
l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N.
16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni
di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre
l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di
disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile
assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2
LADI; cfr. STF del 28 aprile 1987 nella causa S. contro UCL e TCA; DLA 1985 N.
21, pag. 164).
L'assicurato
deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o
deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8
LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma,
soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento
di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V
197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N.
28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987
N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA
1985.
pag. 176 e 179).
Le spese
derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di
riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte
soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità
(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il
corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81
cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma
prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato
possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie
per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.
111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le
spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte
soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole
raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se
non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e
nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998
N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella
causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.
31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
L'accertamento
dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3
LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda
è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986
N. 36, pag. 172).
2.4
La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
in particolare migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett.
a LADI).
Per poter
essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente
che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse
sentenze l’Alta Corte ha affermato che non è importante stabilire se, grazie al
corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o
quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto
che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla
disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STF C 11/02 del 22
marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V
38).
B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, al
riguardo rileva che:
" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES
INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
12.
Le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou
l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail,
laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des
mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont
directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour
tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de
remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès
industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en
dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes
professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa
p. 197). La mesure entreprise doit notamment être
spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en
un complément nécessaire à la prise d'un emploi
précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure
sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir
pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa
situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une
convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p.
109.
consid. lb p. 111).
L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le
chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en
déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en
considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)
2.5
La Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, in vigore dal 1° luglio 2021, ha
fornito in particolare le seguenti indicazioni:
" Condizioni
formali
A5 Ai
sensi del diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la
formazione di base non corrisponde alla prima formazione o alla formazione
professionale di base. A tale proposito, la giurisprudenza dell’ex TFA
riconosce che la distinzione tra formazione di base, da un lato, e
perfezionamento/riqualificazione ai sensi della LADI, dall’altro, è vaga, in
quanto un provvedimento può presentare allo stesso tempo entrambe le
caratteristiche. Secondo il TFA, sono determinanti gli aspetti predominanti nel
caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze.
(…).
Indicazione proveniente dal mercato
del lavoro
A16 Le
prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o
reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro
esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da
considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;
il seguente elenco non è esaustivo.
A17 Ÿ Motivazione dell'assicurato. La
richiesta dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo
desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto
professionale o si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla
disoccupazione?
A18 Ÿ Età dell’assicurato. In particolare
per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano
prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.
A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA,
sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte
integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad
esempio, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo
di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto.
A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il
rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi
del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di
un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12
mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è
«sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento
dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento
meno costoso e/o più breve.
A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la
giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati
soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare,
se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo
prefissato in modo adeguato e conveniente.
A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato:
l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente
collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di
salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso
rientra infatti nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità
(AI). L’AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei
pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia
tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità
dell’assicurato. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato,
quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle
prestazioni dell’AD.
Miglioramento
dell’idoneità al collocamento
A23 I
PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul
mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati
alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che
prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell’assicurato.
A24
Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve
migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un
possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico,
improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di
cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro
e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione
a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo
miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.
(…).”
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del
27.
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020
del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;
STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138.
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00
del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997
ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito
cfr. pure STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.6
In una sentenza 38.2016.47
del 20 marzo 2017 il TCA ha confermato la decisione dell’amministrazione che
aveva respinto la domanda di un assicurato di poter frequentare, a spese
dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso organizzato dalla SUPSI -
Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) e denominato CAS (Certificate
of advanced Studies) Specialista in protezione antincendio, argomentando:
" (…)
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che
l’operato dell’URC che ha negato all’assicurato il finanziamento del corso
organizzato dalla __________ CAS Specialista in protezione antincendio debba
essere confermato.
Tale corso, infatti, non risulta essere giustificato da
un’indicazione del mercato del lavoro.
Il ricorrente dispone di una formazione quale architetto STS/SUP e
del diploma cantonale di _____, nonché di un’esperienza professionale svolta
durante numerosi anni, come indipendente, come dipendente presso studi
d’architettura, quale _____ responsabile dell’edilizia e quale perito ______ in
materia di locazione, sufficienti per reperire - benché abbia __________ anni -
un impiego indipendentemente dalla formazione come specialista antincendio,
avendo peraltro già seguito nel 2013 e nel 2015 i corsi ATRA (Associazione
Tecnici Riconosciuti Antincendio) - antincendio comunale. L’obiettivo di ATRA è quello di
proporre corsi pratici che siano di supporto alla teoria, ovvero che diano
indicazioni relative a come le novità legali siano calate nella realtà del
lavoro connesso alla prevenzione e protezione antincendio (cfr. www.atraticino.ch).
Il collocamento del ricorrente non è, dunque, intralciato per
motivi inerenti al mercato del lavoro.
Il certificato di competenza antincendio, che ha peraltro una
validità di cinque anni che può essere prolungata contro pagamento a condizione
di disporre di attestati di formazione continua (cfr. doc. D), non costituisce,
di conseguenza, una misura necessaria al reinserimento dell’insorgente nel
mercato del lavoro.
Del resto nel settembre 2016 l’URC ha segnalato all’assicurato un
concorso per un impiego presso il ______ quale Collaboratore tecnico
amministrativo. Fra i requisiti richiesti (ingegnere/architetto SUP/STS, buone
conoscenze delle procedure edilizie, ambientali, pianificatorie e delle procedure
federali di approvazione dei piani, buone conoscenze del diritto amministrativo
ecc.) non figurava la formazione CAS di specialista in protezione antincendio
(cfr. doc. VII1).
Il concorso svolto dall’insorgente ha avuto esito favorevole.
Egli, nel novembre 2016, è in effetti stato nominato dal Consiglio
di Stato presso il _______ quale collaboratore tecnico-amministrativo al 100%
con attribuzione all’___________ a partire dal 1° febbraio 2017 (cfr. doc. V;
B3).
In simili condizioni nel caso di specie la questione di sapere se
il corso di Specialista in protezione antincendio era atto a migliorare o meno
l’idoneità al collocamento dell’assicurato può restare insoluta.
Al riguardo giova in ogni caso rilevare che, anche se non va
negato che il corso di specialista antincendio frequentato dall’insorgente,
architetto STS/SUP, presso la __________sia un complemento utile al fine del
reperimento di un’occupazione, il fatto che tale specializzazione possa
migliorare le prospettive di assunzione non è decisivo.
Ogni provvedimento professionale, infatti, in pratica apporta,
grazie alle conoscenze aggiuntive ad esso legate, vantaggi sul mercato del
lavoro (cfr. STF 2016 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 consid. 4; SVR 2005 ALV Nr.
6). (…)”
In
una sentenza 8C_202/2013 del 28 maggio 2013, a proposito di un assicurato al
quale era stato riconosciuto il diritto a frequentare a spese
dell’assicurazione contro la disoccupazione un corso per ottenere il
certificato FSSA quale formatore per adulti del costo di fr. 3'065.- e che
voleva sostituirlo con un altro (“CAS-Lehrgang”) del costo di fr. 6'000.-, il
Tribunale federale, confermando il rifiuto deciso dall’amministrazione, si è in
particolare così espresso:
" (…)
5.2.1
Daran ändert nichts, dass das RAV mit Verfügung vom 27. Juni 2012 das Gesuch um Teilnahme am SVEB-Kurs gutgeheissen hatte.
Ob dieser Verwaltungsakt richtig war, kann im vorliegenden Verfahren nicht
überprüft werden, weil er nicht Streitgegenstand bildet. Deshalb kann der
Versicherte aus dieser Zusage nicht ableiten, anstelle des SVEB-Kurses hätte
ihm nunmehr der CAS-Lehrgang bewilligt werden müssen. (…)”
In
un’altra sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 nella quale l’Alta Corte ha
confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi necessari per frequentare un
corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica nel caso di
un’assicurata nata nel 1972, di formazione segretaria d'albergo, ma attiva
quale venditrice per incompatibilità della professione appresa con i compiti di
madre separata, che si è iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione a
partire dal mese di settembre 2000, ed ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
5.3
La formazione in esame potrebbe invece adempiere i presupposti
di una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione
l'assicurata svolgerebbe un'attività completamente diversa da quella precedente
(DTF 96 V 33 consid. 2).
6.
6.1
In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione
non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare
dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita
della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a
comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul
mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo
stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare
dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c).
6.2
Controversa è, invece, la possibilità di un miglioramento
concreto dell'idoneità al collocamento tramite il provvedimento di cui è stata
chiesta l'assunzione e, quindi, la questione relativa all'indicazione della
misura da un punto di vista del mercato del lavoro.
Questo tema non va però risolto in questa sede, poiché, come
indicato al considerando seguente, il ricorso dev'essere respinto per altri
motivi. In proposito occorre in ogni caso precisare che appare perlomeno
probabile che l'interessata, al termine della formazione in esame, avrebbe la
possibilità di essere collocata. In effetti secondo il direttore della scuola
tutti gli studenti dell'ultimo corso hanno reperito un impiego. È per contro
irrilevante il fatto, menzionato dall'amministrazione, secondo cui non vi sono
posti vacanti noti all'URC. Per reperire un impiegato non è infatti in alcun
modo necessario rivolgersi agli uffici preposti all'esecuzione
dell'assicurazione disoccupazione.
Non va dimenticato infine che questa formazione permette di
lavorare anche a domicilio ed eventualmente in proprio. Tali possibilità di
impiego ampliano indiscutibilmente le possibilità di reperire un posto di
lavoro, contrariamente a quanto accade per commesse e segretarie d'albergo.
L'idoneità al collocamento dell'assicurata, in relazione anche alla sua
particolare situazione familiare, verrebbe pertanto senz'altro migliorata
concretamente.
7.
Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai
primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite
annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato
del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.
7.1
In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto
quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione,
bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia
sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2),
ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente
psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3),
così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106
consid. 2).
Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art.
59.
LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle
necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in
re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una
certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua
concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo
modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al
collocamento verrebbero vanificati.
Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la
possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio,
di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci
si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con
una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti
la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta
quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di
una formazione a tempo pieno.
7.2
Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già
soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di
massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato
quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico
dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì
quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio
impugnato. (…)”
Infine, in una sentenza
8C_67/2018 del 16 aprile 2018 pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg. il Tribunale
federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento
di una licenza di condurre rilevando:
" (…) I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al
mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le
prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di
lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del
lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva.
L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del
mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona
assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della
licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro,
la persona non ha diritto all’assunzione dei costi. (…)”
2.7
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata, nata nel 1964, si è iscritta
al collocamento dal 1° genaio 2019 (1° termine quadro per la riscossione dal 1°
gennaio 2019 al 30 settembre 2021), con un guadagno assicurato di fr. 1'625.--
e alla ricerca di un lavoro al 40% in qualità di insegnante (docente di
educazione visiva), conservatrice e restauratrice oppure assistente d’ufficio
(cfr. doc. III pag. 3).
L’assicurata il 12 gennaio
2021.
ha iniziato un’attività di volontariato.
Il 22 marzo 2021 RI 1 ha
inoltrato la richiesta di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro
la disoccupazione, un corso per l’ottenimento del Certificato __________ quale __________.
Questo corso, organizzato della Scuola __________ di __________ e del costo di
fr. 2'800.--, si è svolto nel periodo dal 25 marzo al 23 ottobre 2021 per un
totale di 112 ore ripartire su 14 giorni (il giovedì; cfr. V/1)
Sul formulario di
richiesta l’assicurata ha indicato di avere appreso la professione di
restauratrice e di segretaria __________ e di avere lavorato quale segretaria e
ricezionista.
Il corso mira al
collocamento nella professione quale docente di lunga italiana.
Al riguardo RI 1 ha
fornito le seguenti precisazioni:
" (…)
2) Quali
motivi la spingono a ritenere di non avere possibilità di ricollocarsi senza la
frequenza del corso in oggetto?
Il certificato __________ è richiesto
in tutti gli ambiti della formazione per adulti; mi permetterebbe di accedere
con più facilità all’insegnamento.
3) Quali
nuovi sbocchi professionali pensa di avere frequentando questo corso?
Insegnamento della lingua italiana rivolto ad adulti.
4) Le è già
stato offerto un impiego per il quale è richiesto questo corso? o SI o NO
Se sì, in
qualità di: insegnante di lingua italiana a partire dal 12.01.2021
presso:
La cooperativa __________ - non è richiesta la formazione __________ + ma
aiuterebbe molto per lo svolgimento corretto dell’attività.
5) In caso la
richiesta è presentata in ritardo, indicare il motivo:
Ho dovuto
pensarci e calcolare attentamente perchè l’avere finanziario richiesto per me
in questo momento è molto alto, semmai non dovessi ricevere un aiuto
finanziario. (…)” (Doc. V/1)
La formazione svolta dalla
ricorrente ha le caratteristiche seguenti:
" Certificato
__________
Descrizione
La formazione degli adulti è un compito esigente.
Questo corso (__________) consente di affrontare con maggiore
consapevolezza e creatività l'attività d'aula, applicando metodologie che
facilitano l'apprendimento nell'adulto. Permette inoltre di sviluppare le
competenze di base per pianificare e valutare l'attività didattica.
Il modulo affronta tutte le tematiche rilevanti relative alla
struttura e alla realizzazione di un intervento formativo. Durante le lezioni
viene lasciato ampio spazio alle domande dei partecipanti alcuni elementi della
formazione vengono pianificati dai partecipanti stessi.
Nell'ambito di un progetto di gruppo i partecipanti scelgono un
tema da approfondire in comune e definiscono le modalità di elaborazione dello
stesso. La diversa provenienza e l'eterogeneità dell'esperienza dei
partecipanti vanno a costituire un serbatoio di idee e approcci differenziati.
l partecipanti hanno inoltre la possibilità di trasferire
immediatamente nella pratica professionale le nozioni acquisite, l docenti
assistono a una lezione di ogni singolo partecipante, dando a ognuno un feedback
preciso e qualificato.
Ogni partecipante ha inoltre la possibilità di impostare e
proporre in classe una breve lezione (breve sequenza didattica), che viene
analizzata e valutata criticamente dai docenti e dagli altri partecipanti.
Contenuti
Sulla base delle esigenze formative prestabilite essere in grado
di formulare gli obiettivi di apprendimento e di scegliere i contenuti dei
propri corsi.
· Conoscere i principi specifici
dell'apprendimento nell'età adulta e imparare a scegliere forme di lavoro e
metodi didattici volti a favorire l'apprendimento.
· Imparare a valutare i progressi degli
apprendenti e a dare loro un feedback qualificato e dettagliato.
· Riflettere sul proprio stile di
comunicazione e sul proprio ruolo nella gestione e animazione di un gruppo
essere consapevoli del proprio approccio all'apprendimento e all'insegnamento.
· Prendere atto degli obiettivi e delle
linee-guida relative alla gestione della qualità formulate dall'ente formativo
per il quale il formatore opera.
·
Valutare regolarmente il proprio processo di apprendimento.
Requisiti
· II partecipante ha conoscenze
approfondite nella propria disciplina
·
Di regola dispone già di esperienze nella formazione.
·
Nel periodo in cui segue la formazione tiene almeno un corso
Nell'ambito di un colloquio preliminare il responsabile della formazione
verifica requisiti, conoscenze pregresse e motivazione del partecipante.
Destinatari
Persone che svolgono la loro attività di formatori per adulti,
come attività accessoria all'interno di enti di formazione, oppure in ambito
aziendale, amministrativo o sociale.
Il modulo Animare corsi per adulti – M1 è anche per sordi, durante
gli incontri sarà disponibile un interprete LIS.
Obiettivi d'apprendimento
A fine modulo il partecipante è in grado di preparare, animare e
valutare corsi per adulti nella propria disciplina sulla base di progetti,
piani e supporti didattici già esistenti.
Attestato
Dopo aver superato la verifica delle competenze, il partecipante
che è in grado di attestare un'attività formativa con gruppi di adulti di un
minimo di 150 ore-lezione, erogate sull'arco di almeno due anni, consegue il
Certificato __________.
Il modulo Animare corsi per adulti è uno dei cinque moduli
richiesti per l'ottenimento dell'Attestato professionale federale di formatore/formatrice.
Informazioni supplementari
Credito di studio assegnato: 13.5 ECTS. (…)” (Doc. V/2)
La Consulente del
personale __________ in data 18 giugno 2021 ha espresso un preavviso negativo
in quanto esso non è in sintonia con gli obiettivi di reinserimento discussi
(cfr. doc. V/3 pag. 2) ed ha precisato che:
" (…) La
frequentazione del corso, come anche specificato dall’assicurata, non è
requisito indispensabile per l’attività lavorativa iniziata il 12.01.2021.
L’assicurata era inoltre già stata informata oralmente che la nostra
assicurazione non si sarebbe assunta i corsi del corso sopra citato.”
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza spetta
ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti
idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LAI; art. 85
b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA
38.2016.47
del 20 marzo 2017; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid.
2.5.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008;
STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STCA
121/92 del 13 maggio 1993).
Secondo
questa Corte, effettivamente, il corso in questione non era atto a migliorare
notevolmente l’idoneità al collocamento dell’assicurata secondo quanto
prescritto dalla costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) e delle
direttive della SECO (cfr. consid. 2.5).
Infatti, come sottolineato
dall’URC di __________ nella risposta di causa, i posti offerti sul mercato del
lavoro quali formatori per adulti sono limitati (cfr. consid. 1.3: “non è un
settore che offra una quantità di opportunità tale da farlo considerare un
possibile settore di sbocco”).
Inoltre, come risulta
dalla documentazione allegata dall’amministrazione, una società che si occupa
della formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale
sprovvisto del certificato __________, oppure la persona neo assunta deve
ottenerlo entro un determinato termine (cfr. doc. 3, per le aziende a cui viene
richiesta la certificazione eduQua : 3 anni; doc. 5, per gli organizzatori di
provvedimenti relativi al mercato del lavoro collettivi: un anno; doc. 4,
concorso SSIC nella funzione di formatore in ambito edile: non richiesto).
Infine, la ricorrente ha
potuto iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai __________
dal 12 gennaio 2021, senza che sia stata richiesta la formazione __________
quale requisito necessario (anche se secondo l’assicurata esso “aiuterebbe
molto per lo svolgimento corretto dell’attività”; cfr. doc. V/1).
In simili condizioni,
siccome il corso in questione aumenta certamente le conoscenze generali dell’assicurata
ma non migliora la sua idoneità al collocamento (cfr. STCA 38.2017.45 del 26
ottobre 2017 per un corso quale “collaboratrice sanitaria CRS”), la decisione
su opposizione del 21 settembre 2021 deve essere confermata senza dovere
esaminare se la domanda della ricorrente andava respinta anche perché il suo
collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato di lavoro,
visto che RI 1 si poteva collocare in diverse altre attività (cfr. doc. A punto
3.
e consid. 1.3, sul tema cfr. STCA 38.2021.60 del 19 febbraio 2020 e
successivo ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con sentenza
8C_195/2020 del 1° maggio 2020; STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 consid. 4 e
5; STF 8C_202/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5.2.; STF 8C_600/2008 del 6
febbraio 2009 consid. 5.1.; STF C 48/05 del 4 maggio 2005 consid. 2.2.1.; STF C 77/04 del 24 dicembre 2004 consid. 4.2. pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 6).
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 10 settembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti