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Decisione

38.2021.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2022Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.

L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021

del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione

o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.5

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente

esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.6

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta

alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido,

a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito

quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva

2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite

di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto

immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

Al riguardo cfr. pure la

Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.7

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2

; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF

8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF

140.

V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

133.

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8

Il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3.,

pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è

garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì

quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva

un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità

per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre

2020.

al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione,

la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura

fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una

violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione

del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il

coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni

dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di

altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla Sezione del

lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle

prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre

2020.

con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo è stato precisato, da

una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché

la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile

per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di

apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad

altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita di

lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle

due dipendenti è stata considerata computabile.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.46

del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la

Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

31.

luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che

non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Il TCA ha osservato, da un lato,

che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto

cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa

delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con

una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato

da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.

Infine, che i motivi indicati per

la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle persone; smart

working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita di lavoro era

computabile.

Questo Tribunale ha, perciò,

concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere

riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli

assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla

nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio

pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.

Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25

ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al

periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

Con sentenza 38.2021.61 del 6

dicembre 2021 il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della

Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento

del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10

dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due

dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di

lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020

per il 31 dicembre 2020.

Non sono state considerate atte a

sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice al 50%,

dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal medesimo

amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice era stata

riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio

invariato.

2.9

Questa Corte ritiene, altresì,

utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla

base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie

trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla

situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli

organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la

comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti

rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I

provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della

situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

L’art. 4 cpv. 1 e 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 riguardante

il piano di protezione prevede:

" 1 I

gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di

formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un

piano di protezione.

2.

Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il

distanziamento per la struttura o la manifestazione; sono ammesse distanze

inferiori se sono previste misure di protezione idonee, quali l’uso della

mascherina facciale o l’installazione di barriere adeguate; b. se a causa del

tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o

economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il

necessario distanziamento né adottare misure di protezione, occorre prevedere

la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo

5.

” (RU 2020 2213)

Ai sensi dell’art. 10

dell’Ordinanza relativo ai provvedimenti di prevenzione:

" 1 I datori

di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire

che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti

l’igiene e il distanziamento.

2.

Se non è possibile rispettare il

distanziamento raccomandato, occorre prendere provvedimenti secondo il

principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di

protezione individuale), segnatamente la possibilità di lavorare da casa, la

separazione fisica, squadre separate o l’uso di mascherine (RU 2020 2213)

Il 18 ottobre 2020, con effetto

dal giorno successivo, nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato

inserito l’art. 3b “Persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di

strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici” secondo cui “chi

si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture, in aree di

attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie,

aeroporti o altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una

mascherina facciale”.

Il cpv. 2 prevede determinate

eccezioni e il cpv. 3 indica le strutture (istituzioni di custodia di bambini,

scuole e istituti di formazione) dove vigeva l’obbligo di cui al capoverso 1

soltanto se era previsto nel piano di protezione di cui all’articolo 4.

Il cpv. 4 precisa che “l’obbligo

di portare la mascherina facciale di cui al capoverso 1 non modifica in alcun

modo gli altri provvedimenti previsti nei piani di protezione dei gestori e

degli organizzatori di cui agli articoli 4–6a. In particolare, la distanza obbligatoria

deve essere rispettata nel limite del possibile anche quando si porta la

mascherina” (RU 2020 4159).

Dal 29 ottobre 2020 l’art. 4 cpv.

2.

dell’Ordinanza ha il seguente tenore:

" 2 Al piano

di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti

concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che

garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 3b;

c. deve prevedere provvedimenti che

limitino l’accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il

rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica

all’accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;

d. se sono presenti persone esentate dall’obbligo

della mascherina facciale in virtù dell’articolo 3b capoverso 2 o dell’articolo

6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l’installazione di

barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali

questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto

delle persone presenti secondo l’articolo 5.” (RU 2020 4503)

Il 18 dicembre 2020

nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato introdotto l’art. 5abis

relativo agli orari di apertura dei negozi e delle strutture accessibili al

pubblico che offrono servizi - con validità dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio

2021.

- che enuncia che determinate strutture accessibili al pubblico, come in

particolare i parrucchieri, dovevano rimanere chiuse tra le ore 19.00 e le ore

06.

, la domenica, nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio (cfr. RU 2020

5813).

L’art. 5f, inserito

nell’Ordinanza il 13 gennaio 2021, ha precisato segnatamente che i parrucchieri

dovevano rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica. Tale

disposto è stato in vigore dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 7).

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 10 della nuova Ordinanza

riguardante il piano di protezione prevede:

" 1

I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di

formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un

piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2.

Se l’accesso delle persone a

partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.:

cfr. art. 3), al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti

concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che

garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6;

c. deve prevedere la registrazione dei dati

di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11 se nei luoghi chiusi:

1.

conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né

portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e

2.

non sono

adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere

efficaci.

3.

Se l’accesso delle persone a

partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di

protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione della

limitazione dell’accesso.” (RU 2021 379)

L’obbligo di presentare il

certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione

dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati settori,

come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine

coperte, dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione

particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2021 consid.

2.10

), non è mai stato imposto ai saloni di parrucchiere, (cfr. https://coiffuresuisse.ch/it/news-media/coronavirus/).

L’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19

situazione particolare del 23 giugno 2021 è stato modificato il 3 dicembre 2021

(cfr. RU 2020 813, il 17 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 882) e il 19 gennaio 2022

(RU 2022 29).

L’ordinanza COVID-19 situazione

particolare del 23 giugno 20216 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio

2022.

(cfr. RU 2022 97).

La nuova Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022,

valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si limita contemplare l’obbligo per le

persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori

chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al

pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure

l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate

dal SARS-CoV-2 (cfr. RU 2022 97).

2.10

In relazione alla domanda di

indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il TCA ricorda che l’art. 31

cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per

lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è

presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.6.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

In effetti alla

ricorrente è stato riconosciuto il diritto a indennità per lavoro ridotto a

favore dei propri dipendenti a partire dal mese di marzo 2020 fino al mese di

giugno 2021 (cfr. doc. A p.to 4; 5; consid. 1.4.).

Il

16.

giugno 2021 l’insorgente ha inoltrato un nuovo preannuncio per il periodo a

decorrere dal 1° luglio 2021 per una perdita di lavoro probabile del 30%,

indicando che “la grave crisi causata dal Covid-19 perdura con la stessa

intensità dell’inizio pandemia, le limitazioni e misure tutt’ora in atto nella

gestione di saloni di coiffure penalizzano ulteriormente la ripresa” (cfr.

doc. 1; consid. 1.1.).

Con la decisione su opposizione

del 12 ottobre 2021 qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento

delle ILR, in quanto la perdita di lavoro del 30% non risulta verosimile,

considerato che dal periodo invernale 2020 fino a marzo 2021 - quando, rispetto

ai mesi estivi del 2021, vigevano restrizioni ben più severe per l’ambito dei

parrucchieri e chiusure in altri settori connessi alla vita sociale - è sempre

stata preannunciata una perdita di lavoro del 35%. Secondo la Sezione del

lavoro l’insorgente non ha pertanto reso plausibile la correlazione tra la

pandemia e la perdita di lavoro sofferta dal 1° luglio 2021. La parte

resistente ha poi evidenziato che la perdita di lavoro non era inevitabile,

poiché due dipendenti sono stati sostituiti allorché l’azienda stava percependo

ILR, invece di impiegare il personale restante e ridurre così il danno a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’amministrazione ha, inoltre,

osservato che la diminuzione della cifra d’affari nel trimestre

luglio-settembre 2021, così come nel lasso di tempo gennaio-settembre 2021 non

raggiungeva il 25% rispetto allo stesso periodo degli anni 2019 e 2020 (cfr.

doc. A1; consid. 1.4).

2.11

Chiamato ora a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva che la RI 1, nonostante

stesse beneficiando di indennità per il lavoro ridotto, ha assunto in qualità

di parrucchieri all’80% a tempo indeterminato, il 10 dicembre 2020, __________

con effetto dal 2 gennaio 2021 e il 10 giugno 2021 __________ con effetto dal

1° luglio 2021.

I medesimi sono stati impiegati

in sostituzione di __________ e di __________ che hanno disdetto i propri

contratti di lavoro quale parrucchieri all’80% il 20 ottobre 2020 per il 31

dicembre 2020, rispettivamente il 7 aprile 2021 per il 30 giugno 2021 (cfr.

doc. 5).

In particolare __________ è stato

assunto quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e

le autorità federali, come pure quelle del Canton Ticino, avevano già introdotto

misure restrittive in diversi settori economici, ad esempio nell’ambito della

ristorazione (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

modifica del 18 ottobre 2020, RU 2020 4159; modifica del 28 ottobre 2020 RU

2020.

4503; Risoluzione del Consiglio di Stato n. 5200 dell’8 ottobre 2020,

valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3; Risoluzione del Consiglio di Stato n.

5529.

del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2).

Il 7 dicembre 2020, in effetti, il

Consiglio di Stato del Cantone Ticino aveva decretato la chiusura dei bar dalle

19:00 e dei ristoranti dalle 22:00 a partire dal 9 dicembre 2020 (cfr.

Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020).

Dopo aver preannunciato già il 4

dicembre 2020 l’adozione di ulteriori misure (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81477.html),

il Consiglio federale, l’11 dicembre 2020, ha poi imposto nuove restrizioni,

segnatamente ha ordinato la chiusura dei ristoranti e dei bar tra le 19:00 e le

6:00 a partire dal 12 dicembre 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione

particolare, modifica dell’11 dicembre 2020, RU 2020 5377).

Il Consiglio federale, il 18

dicembre 2020, ha del resto deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, senza alcuna deroga durante le festività.

Potevano rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche

della scuola dell'obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi

riservate ai propri ospiti. Restavano inoltre consentite la vendita di cibi e

bevande da asporto e i servizi di consegna. (cfr. Ordinanza COVID-19

situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, RU

2020.

5813).

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio

federale ha pure stabilito che dal 22 dicembre 2020 (fino al 28 febbraio 2021)

i saloni dei parrucchieri dovevano rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore

06.

, nonché la domenica (cfr. RU 2020 5813; RU 2021 7; consid. 2.9.).

Il 13 gennaio 2021 è stata poi

ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto dal 18

gennaio 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

modifica del 13 gennaio 2021, RU 2021 7).

__________, dal canto suo, è

stata assunta a inizio aprile 2021, in un periodo in cui il settore dei

parrucchieri poteva ancora subire una contrazione della domanda di servizi da

parte dei clienti, in quanto la vita sociale delle persone era alquanto

limitata. Erano, infatti, chiusi, fino al 19 aprile 2021, oltre ai bar e ai

ristoranti, i negozi e le strutture ricreative e

del tempo libero, come musei, cinema, teatri (cfr. Ordinanza COVID-19

situazione particolare modifica del 18 dicembre 2020, del 13 gennaio 2021 e del

14.

aprile 2021; RU 2020 5813; RU 2021 7; RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

Inoltre vigeva l’obbligo del telelavoro introdotto a far tempo dal 18 gennaio

2021.

e poi tramutato in raccomandazione dal

31.

maggio 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare modifica del 13

gennaio 2021 e del 26 maggio 2021; RU 2021 7; RU 2021 300).

Ne discende che già dal profilo

della tempistica delle assunzioni avvenute a dicembre 2020 e a inizio aprile

2021.

e del relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente

contrasta con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro non

risulta inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e, visto ad ogni modo che

l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello

riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, è dovuta

a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1

lett. a LADI).

Il fatto che i due nuovi

dipendenti abbiano sostituito due collaboratori licenziatisi con lo stesso

grado di attività (80%) non è atto a sovvertire la conclusione appena esposta,

in quanto, come rettamente osservato dall’amministrazione, la ricorrente - che

disponeva di altri sei parrucchieri (due al 100%, una all’80% e tre al 50%),

oltre a un aiuto ricezionista e ausiliario all’80% e due impiegate d’ufficio e

ricezioniste una all’80% e una al 90% (cfr. doc. 5) -, invece di procedere alle

due nuove assunzioni, avrebbe dovuto impiegare il personale già alle proprie

dipendenze per le tre sedi (cfr. doc. A1; III). Del resto i contratti di

impiego prevedono che i dipendenti si sono impegnati ad “accettare eventuali

trasferimenti tra i vari saloni gestiti dalla RI 1 a causa di vacanze, malattie

o altro del resto del personale” (cfr. doc. 5).

Neppure il riferimento della

ricorrente alla STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 (cfr. doc. I pag. 11) con

la quale questa Corte ha ritenuto computabile la perdita di lavoro in relazione

alla domanda di indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo 19 dicembre

2020.

– 19 marzo 2021 a favore di un’addetta alle pulizie di un ristorante

assunta il 15 ottobre 2020 a tempo parziale (21.75 ore alla settimana) con un

contratto di durata indeterminata le è di ausilio. In effetti la presenza di

un’addetta alle pulizie in questione era necessaria, poiché la pulizia

dell’esercizio pubblico e delle relative camere risulta essere un’attività

imprescindibile per la buona conduzione di un esercizio pubblico e non poteva

essere svolta esclusivamente da personale adibito ad altre mansioni essenziali,

come era accaduto nel primo periodo di apertura in cui si occupavano di tali

mansioni i camerieri o la ricezionista (cfr. consid. 2.8.).

In concreto, per conto, i due

nuovi dipendenti parrucchieri non risultano figure professionali essenziali che

dovevano svolgere compiti non effettuabili da altri collaboratori.

2.12

Va altresì evidenziato che dal 19

aprile 2021 vi sono stati in ogni caso importanti allentamenti.

I bar

e ristoranti hanno potuto riaprire le loro terrazze e hanno riaperto al

pubblico i negozi e le strutture ricreative e del tempo libero (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

Dal

31.

maggio 2021 gli esercizi pubblici, grazie al miglioramento della situazione

epidemiologica, hanno poi potuto riaprire anche gli spazi al chiuso e l’obbligo

del telelavoro è stato trasformato in raccomandazione (cfr. RU 2021 300; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

La popolazione svizzera ha,

quindi, potuto riprendere, nel rispetto delle misure adottate nei vari ambiti,

a condurre una vita sociale e conseguentemente è altamente verosimile che le

persone siano tornate a frequentare maggiormente i saloni dei parrucchieri.

Il TCA prende atto

dell’asserzione della ricorrente secondo cui “le persone sono sopraffatte da

una paura e blocco psicologico, al punto di non frequentare i negozi ove si è

costretti a stretto contatto con altre persone, come nel nostro caso, il

parrucchiere che serve il cliente è praticamente a stretto contatto con altre

persone, non stante le misure che vengono adottate” (cfr. doc. 3).

In proposito va, però, osservato

che il Piano di protezione “Covid-19” di Coiffure Suisse, peraltro allegato

dall’insorgente stessa (cfr. doc. A4), a partire dal 27 aprile 2020 ha sempre

previsto l’obbligo di indossare la mascherina sia per i clienti quanto per i

collaboratori.

Del resto il 16 febbraio 2022 il Comitato

centrale Coiffure Suisse ha ancora raccomandato le mascherine come misura

precauzionale per i dipendenti (cfr. https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Mitgliederseite/2020_Coronavirus/Schutzkonzept/DO_Schutzkonzept_Coiffure_Suisse_V05.01_IT_1.pdf).

L’utilizzo delle mascherine

costituisce uno strumento volto alla diminuzione della propagazione della

malattia dovuta al coronavirus, in particolare in uno spazio ristretto, senza limitare

di per sé lo svolgimento dell’attività e permette di evitare provvedimenti più

incisivi, come la chiusura della stessa. L’Organizzazione mondiale della sanità

(OMS) ha d’altronde raccomandato tale misura indicando che deve essere

considerata normale quando ci si trova con altre persone (cfr. STF 2C_793/2020

dell’8 luglio 2021, pubblicata in DTF 147 I 393).

Inoltre nel periodo qui

determinante, ovvero da luglio 2021, la campagna vaccinale era nel pieno del

suo svolgimento (il 10 maggio 2021 sono state aperte le iscrizioni alla

vaccinazione per la fascia di età “over 45” e il 28 maggio 2021 anche per gli

“over 16”; cfr. https://m3.ti.ch/COMUNICAZIONI/191087/2021-05-28%20-%20Aggiornamento%20campagna%20di%20vaccinazione.pdf;

A fine luglio 2021 più della metà

dei ticinesi era vaccinata (cfr. https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Ticino-met%C3%A0-popolazione-vaccinata-14300391.html).

Pertanto nell’estate 2021, grazie

alla diminuzione delle infezioni e alle misure appena menzionate, i

comprensibili timori di contagio della popolazione impedivano in misura minore

rispetto alla stagione invernale 2020/2021 di usufruire dei servizi dei

parrucchieri.

È vero poi, da una parte, che il

piano di protezione di Coiffure Suisse che si applica ai parrucchieri, i quali

ad ogni modo dal 1° marzo 2021 non avevano più limitazioni di orario di

apertura (cfr. consid. 2.9.; 2.11.), prevede che “i collaboratori e le altre

persone mantengono una distanza di 1.5 m, meno che durante il servizio sul cliente.

Se la distanza di sicurezza di 1.5 m tra le stazioni di lavoro non fosse

possibile, devono essere prese in considerazione misure tecniche come la separazione

fisica” (cfr. doc. A4).

Dall’altra, che l’insorgente ha

fatto valere di non poter utilizzare i 12 posti disponibili per ogni negozio

per mantenere la distanza minima, non avendo potuto installare dei plexiglas “in

virtù del tipo e dell’ubicazione delle singole postazioni” (cfr. doc. 5;

I).

È altrettanto vero, tuttavia, in

primo luogo, che in determinate situazioni non è necessario mantenere la

distanza tra le postazioni dei clienti dei tre saloni unisex gestiti dalla

ricorrente (cfr. http://www.__________), in particolare se si tratta di coppie

o familiari conviventi.

I saloni stessi hanno previsto

per il mese di luglio 2021 uno sconto del 10% per i clienti che si recavano

presso di lo).

In secondo luogo, nel caso di

specie, considerando il numero di parrucchieri alle dipendenze della SA dal 1°

luglio 2021, ossia otto di cui due al 100%, tre all’80% e tre al 50% (cfr. doc.

5; consid. 2.11.), è alquanto inverosimile che, indipendentemente dalla

pandemia e quindi dalle misure di distanziamento, vengano occupati

contemporaneamente tutti i 36 posti (12 per ognuno dei tre negozi a __________,

__________ e __________; cfr. doc. 5). In effetti, ritenuto che un parrucchiere

possa occuparsi contemporaneamente di due, massimo tre clienti, saranno

occupati tutt’al più - in caso di presenza di tutti i dipendenti - 16/24 posti

su 36.

Va però tenuto conto che gli otto

dipendenti non saranno sempre tutti presenti, visto che sei lavorano a tempo

parziale (tre all’80% e tre al 50%) e che, a prescindere dal fatto che i tre

saloni siano aperti sei giorni su sette (giorno di chiusura soltanto la

domenica; cfr. doc. 5: scritto del 9 ottobre 2021 della SA alla Sezione del

lavoro), secondo l’art. 26 del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere

di parrucchiere nella Svizzera in vigore dal 1° marzo 2018 “oltre al giorno

di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto ad un

giorno intero di riposo per settimana. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore

possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle complessive

due giornate libere totali sull’arco di due settimane” (cfr. https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Dokumente/it/Downloads/C/2018_1408_GAV_IT_PKC.PDF).

Il ritmo di lavoro per i

parrucchieri è d’altronde variabile con maggiori richieste nei fine settimana.

Infine va considerato che

l’obbligo di presentare un certificato COVID per accedere a determinati servizi

non ha mai riguardato i saloni di parrucchiere (cfr. consid. 2.9.).

In simili condizioni, nella

presente evenienza per il periodo a decorrere dal 1° luglio 2021 nemmeno è

stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia - la quale di per sé non va considerata un normale rischio aziendale ai

sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.6.: p.to 2.2. “Direttiva

2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22

luglio 2020, rimasto invariato nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021) -, a

differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021

del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.9.

In particolare la fattispecie di

cui al giudizio 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 si distingue dal caso concreto

nella misura in cui l’oggetto della lite era il diritto di una Sagl che gestiva

un salone di parrucchiere a indennità a ILR dal settembre 2020 che le era stato

negato dall’amministrazione con decisione del 31 agosto 2020 e decisione su

opposizione del 1° dicembre 2020, ma riconosciutole dal Tribunale cantonale con

sentenza del 16 luglio 2021. La nostra Massima Istanza ha confermato l’operato

della Corte cantonale che aveva ritenuto plausibile, in particolare, il fatto che

i clienti si recassero meno frequentemente dal parrucchiere per paura di

contagiarsi con il coronavirus visto che nell’autunno 2020 il numero delle

infezioni era in aumento. Il Tribunale cantonale aveva peraltro evidenziato che

era invece incontestata la circostanza che le misure di igiene vigenti non

avrebbero condotto a una flessione dell’attività dell’azienda.

In casu, per contro, le ILR sono

state chieste dal 1° luglio 2021, ossia, come visto sopra, in un periodo in cui

la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna

vaccinale.

Di conseguenza nella presente

evenienza non risulta in ogni caso sussistere una perdita di lavoro computabile

ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Può, perciò, rimanere aperta la

questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad

ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che

rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016

consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA

38.2008.37

del 24 settembre 2008).

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha

negato alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il

lasso di tempo a decorrere dal 1° luglio 2021.

La

decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 deve conseguentemente essere

confermata.

2.14

Abbondanzialmente giova

sottolineare, per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (“Non

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza

della Cassa di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv.

3.

e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1

lett. b LADI), che la dipendente della RI 1 __________ - assunta all’80% dal 1°

ottobre 2018 quale impiegata d’ufficio / ricezionista - dalla fine di agosto

2018.

agli inizi di giugno 2021 era iscritta a RC quale amministratrice unica

con firma individuale della SA e dagli inizi di giugno 2021 a tuttora è

iscritta senza funzione ma con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC,

reperibile nel sito www.zefix.ch).

In proposito

va ricordato che, derogando all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, alle persone che

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro è stato eccezionalmente riconosciuto il diritto alle indennità per

lavoro ridotto (di importo forfettario), sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza

sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), soltanto dal 1°

marzo al 31 maggio 2020 (cfr. STCA 38.2020.65 dell’8 febbraio 2021; STCA

38.2020.39

del 15 ottobre 2020).

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 25 ottobre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti