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38.2021.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 febbraio 2022Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.

29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010

consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

La

norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque,

secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un

certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una

decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).

L’assicuratore,

tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare

in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né

complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato

(cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24

giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.

2.4. Per costante dottrina e

giurisprudenza l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale

(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; Catenazzi,

Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto

concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre

2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non

è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne

gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010

consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).

È vero che

l’amministrazione deve dimostrare la notifica di una decisione o di una

comunicazione secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia

di assicurazioni sociali. Questa attenuazione del grado della prova (rispetto

alla certezza) è dettata da esigenze legate all'attuabilità

dell'amministrazione di massa (cfr. STF

9C_354/2011 del 9 marzo 2012 consid. 4).

È altrettanto vero, tuttavia,

che la prova della data di ricezione di un invio da parte del suo destinatario non

può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di

consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il

Tribunale federale ha già stabilito che un errore o un ritardo nella

distribuzione della posta semplice non possono essere esclusi, anche se

appaiono improbabili (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio

2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342).

Se la notifica di un invio o la sua data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del

destinatario. La spedizione con la posta normale non consente in genere di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della

notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle

circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte

di una persona che riceve dei richiami. Tuttavia, la semplice presenza nel

fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale

scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto (cfr. STF

9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342, DTF 136 V 295 consid. 5.9.; 129 I 8 consid. 2.2.; 124

V 400 consid. 2a; 105 III 43 consid. 3).

2.5. L’art.

14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva

o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante. Quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande -, se del caso, deve organizzarsi,

segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa

Considerandi

possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche

in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012

consid. 3).

Non

costituiscono motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del

diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova

norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18

gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA

1988.

N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V

210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6

Nella presente evenienza, a

seguito dell’opposizione interposta contro la decisione del 16 giugno 2021 con

cui la Sezione del lavoro ha negato il versamento di indennità per lavoro

ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 (cfr. consid. 1.2.;

1.3

), l’amministrazione, con scritto del 28 settembre 2021, ha domandato alla

ricorrente di indicare, in una tabella, la cifra d’affari mensile aggiornata a

settembre 2021, aggiungendo segnatamente che la documentazione avrebbe dovuto

esserle inoltrata entro il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. 4; consid. 1.4.).

Tale richiesta è stata

inviata all’insorgente tramite posta A.

Con decisione su

opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha poi confermato il

proprio precedente provvedimento fondandosi sui documenti in suo possesso,

evidenziando che la ricorrente non aveva dato seguito alla richiesta del 28

settembre 2021 la quale riportava l’avvertenza che, in caso di mancato

adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarebbe stato

possibile decidere in base agli atti (cfr. doc. A; consid. 1.5.).

L’art.

43.

cpv. 3 LPGA enuncia, in effetti, che se l’assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche

e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli

atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (cfr. consid.

2.3

).

In casu, tuttavia, la

ricorrente ha asserito di non aver mai ricevuto la richiesta di informazioni

del 28 settembre 2021.

Del resto la Sezione del

lavoro non ha dimostrato, perlomeno secondo la verosimiglianza preponderante (cfr.

consid. 2.4.), che lo scritto del 28 settembre 2021 spedito mediante posta A sia

stato notificato alla parte ricorrente, in particolare precedentemente alla

decisione su opposizione del 29 ottobre 2021.

Né risulta che l’amministrazione,

successivamente alla scadenza del termine del 12 ottobre 2021, le abbia inviato

un sollecito.

In simili condizioni,

l’insorgente non ha avuto la possibilità di fornire le prove di elementi

fattuali - peraltro richiesti dalla parte resistente stessa al fine di poter

decidere in merito all’opposizione contro il diniego del diritto alle indennità

per lavoro ridotto (cfr. doc. 4; consid. 1.4.) - suscettibili di eventualmente influire

sul provvedimento relativo alle ILR, contrariamente a quanto contemplato dal diritto

di essere sentito (cfr. consid. 2.3.).

Di conseguenza, ritenuto

lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita

come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere

semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga

l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei

fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr.9C_675/2009

del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio

provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10

gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid.

1b e 1c) e in considerazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione,

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 deve essere annullata e gli

atti vanno rinviati alla Sezione del lavoro.

L’amministrazione, dopo

aver esaminato e valutato la documentazione rilevante che le sarà fornita entro

un termine ragionevole dalla ricorrente, deciderà nuovamente in merito al

diritto di quest’ultima alle indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 1°

giugno 2021.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 2 novembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.8

La ricorrente, vincente in

causa e rappresentata da una fiduciaria, ha diritto all'importo di fr. 600 a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9

novembre 2005).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al

consid. 2.6.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà alla RI 1 l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti