38.2021.87
Ricorso ossequia esigenze formali. Ricorrente ha chiaramente manifestato volontà di contestare la decisione su opposizione (non ha avuto la possibilità di presentare ulteriore documentazione non avendo ricevuto la domanda di info del 28.9.21 spedita mediante posta A). Rinvio atti x nuova decisione
7 febbraio 2022Italiano21 min
è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, Borella, L’affiliation à
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.87
rs
Lugano
7 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
17 maggio 2021 la RI 1 di __________,
attiva nel campo del __________, ha
inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il
periodo a decorrere dal 1° giugno 2021 (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto
colpisce uno dei due dipendenti della società (con contratto di lavoro di durata
indeterminata) e che la perdita di lavoro probabile è del 20% (cfr. doc. 1 pti.
2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “(…) importante
diminuzione di richieste di lavoro in quanto i clienti fidelizzati e nuovi non
investono in nuovi progetti” (cfr. doc.1 p.to 2.2).
1.2. Il
16 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, in relazione al
versamento di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31
agosto 2021, rilevando:
" (…)
1.2. Nel caso in
esame, con lo scritto del 02.06.2021 vi è stato chiesto di completare la
documentazione necessaria all’esame del vostro preannuncio di lavoro ridotto e
siete stati resi attenti in merito alle conseguenze di una mancata
collaborazione.
Constatato
che il termine impartito, ovvero quello del 09.06.2021 è trascorso senza
ricevere alcuna presa di posizione da parte vostra (nessuna produzione della
documentazione richiesta) lo scrivente Ufficio ritiene la perdita di lavoro non
computabile.
2. Chi
rivendica prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è tenuto a
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie ad accertare i suoi
diritti e a determinare le prestazioni assicurative (art. 28 LPGA). In caso di
mancata collaborazione nell’accertamento dei fatti, previa diffida scritta,
l’amministrazione può decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 LPGA). (…)” (Doc. 2)
1.3. Contro la decisione del 16
giugno 2021 la RI 1, rappresentata da __________ di RA 1, il 18 giugno 2021, ha
interposto opposizione, asserendo in buona sostanza di aver creduto di avere
inviato correttamente il 9 giugno 2021 quanto richiesto all’amministrazione. A
comprova la rappresentante ha trasmesso la cartella della società con i dati
caricati il 9 giugno 2021 (cfr. doc. 3).
1.4. A seguito dell’opposizione
l’amministrazione, con scritto del 28 settembre 2021, inviato tramite posta A,
ha invitato la rappresentante della RI 1 a indicare in una tabella la cifra
d’affari mensile aggiornata a settembre 2021 con la precisazione che “la
documentazione richiesta deve esserci inoltrata entro il 12 ottobre 2021,
con l’avvertenza che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di informare
entro il termine assegnato, sarà possibile decidere in base agli atti (art. 28,
40 e 43 LPGA)” (cfr. doc. 4).
La parte interessata non
ha dato seguito a tale domanda.
1.5. Con decisione su opposizione
del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16
giugno 2021, evidenziando:
" (…)
3. Nel caso concreto, l’interessata non ha
prodotto la documentazione richiesta dall’UG a seguito della richiesta di
informazioni mancanti del 28 settembre 2021, violando in tal modo il suo obbligo
di collaborare. In particolare non ha allegato le cifre d’affari a consuntivo
per il periodo di preannuncio. Per rendere verosimile la computabilità della
perdita di lavoro l’UG deve pertanto basarsi sule informazioni a disposizione,
in particolare quelle inoltrate in sede di opposizione.
Da tali cifre si può osservare che la ditta
presenta un andamento positivo (+15%) per la prima parte dell’anno, ovverosia
da gennaio a maggio 2021, considerando la media per lo stesso periodo calcolata
sui ricavi degli anni 2017, 2018 e 2019 ed escludendo l’anno 2020, in quanto
fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19.
Appare poco plausibile quanto asserito
dall’opponente, in particolare con riguardo al periodo di preannuncio,
segnatamente che “nel campo pubblicitario ed eventi tanti clienti si sono
fermati e non hanno continuato con dei progetti perché sono stati annullati”,
ritenendo che gli eventi possono oggi svolgersi nel rispetto delle prescrizioni
previste dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare (818.101.26) e delle
ormai diffuse regole di contenimento della pandemia Covid-19 e non avendo la
ditta fornito un’adeguata documentazione che comprovi il contrario.
Non gioca in tal senso alcun ruolo lo
scambio di email dove il cliente (…) dichiara che “A causa di importanti
cambiamenti le mie società non possono per il momento permettersi ulteriori
investimenti”. Non essendoci in questa comunicazione alcun riferimento alla
pandemia si deve concludere che l’azienda non è stata in grado di comprovare
con il necessario grado di verosimiglianza la correlazione tra la perdita di
lavoro e la pandemia Covid-19.
Visto quanto precede, alla luce della
giurisprudenza citata, si deve dunque concludere che la perdita di lavoro
lamentata dall’azienda non è computabile. Il diritto all’indennità per lavoro
ridotto non può pertanto essere riconosciuto (…).” (Doc. A)
1.6. Contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la RI 1, sempre assistita da __________
di RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso del seguente tenore:
"
(…) noi come fiduciaria ed anche la società di riferimento non abbiamo
mai ricevuto la lettera citata nell’opposizione del 28.09.2021. Infatti ho
chiesto di poterci fornire il numero per poterla rintracciare ma non è stata
inviata con A+ o Raccomandata, visto già i primi disguidi ed il primo ricorso
sarebbe stata assolutamente nostra premura rispondere alla vostra richiesta in
modo da portare avanti la pratica iniziata a giugno 2021.
Resto a vostra
disposizione per poter fornirvi le informazioni che erano state richieste in
precedenza (…)” (Doc. I)
1.7. Nella
sua risposta del 2 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. Il
3 dicembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le
medesime sono rimaste silenti.
in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. La
Sezione del lavoro, nella risposta di causa, ha preliminarmente osservato che “l’atto
ricorsuale, apparentemente, non presenta i necessari requisiti formali previsti
dalla legge per poter entrare nel merito (art. 61 LPGA, art. 3 Lptca)”
(cfr. doc. V pag. 2 p.to 1).
Giusta
l’art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una
succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a
queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato
all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non
si entrerà nel merito del ricorso.
L’art.
3 Lptca, dal canto suo, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in
lingua italiana e contenere: a) una copia della decisione impugnata; b) una
concisa esposizione dei fatti; c) una breve motivazione; d) le conclusioni del
ricorrente.
Ai sensi dell’art. 4 cpv.
3 Lptca il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti
dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un
termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale
non entrerà nel merito.
La
normativa cantonale è dunque conforme all'art. 61 lett. b LPGA (cfr. DTF 130 V
320; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).
Il
disposto di cui all’art. 61 lett. b LPGA deriva dal principio del divieto del
formalismo eccessivo ed esprime il principio della semplicità della procedura
che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249 consid.
6.2.).
La giurisprudenza ha
precisato che occorre accordare un termine ragionevole in applicazione
dell’art. 61 lett. b LPGA non soltanto nei casi in cui l’atto ricorsuale non è
chiaro nelle conclusioni o è motivato in modo insufficiente, bensì anche in
assenza di conclusioni e/o di qualsiasi motivazione, nella misura in cui il
ricorrente abbia chiaramente espresso la propria volontà di impugnare una
determinata decisione nel relativo termine di ricorso, ad eccezione dei casi di
abuso di diritto (cfr. STF 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 consid. 3.3.; STF
8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7).
In
concreto l’atto del 2 novembre 2021 inviato al TCA dall’insorgente a margine
porta l’indicazione “opposizione alla decisione del 29.10.2021” (cfr.
doc. I).
Con
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro le ha
negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto, non ritenendo la perdita di
lavoro computabile sulla base degli atti in suo possesso, non avendo
l’interessata prodotto, in violazione del suo obbligo di collaborare, la
documentazione (in particolare le cifre d’affari a consuntivo per il periodo di
preannuncio) richiestale il 28 settembre 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.5.).
La parte ricorrente, nel
ricorso del 2 novembre 2021, ha inoltre dichiarato di non aver mai ricevuto la
lettera del 28 settembre 2021 e di restare a disposizione per poter fornire le
informazioni richieste (cfr. doc. I).
Ne discende che
l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha chiaramente manifestato la propria
volontà di contestare la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021, e meglio
il diniego del diritto a ILR, con la motivazione di non aver avuto la
possibilità di presentare ulteriore documentazione non avendo ricevuto la
domanda di informazioni mancanti del 28 settembre 2021.
Occorre, pertanto,
concludere che nella presente fattispecie le esigenze formali di cui agli art.
61 lett. b LPGA e 3 Lptca devono essere considerate ossequiate già al momento
dell’introduzione dell’atto del 2 novembre 2021 (cfr. STCA 38.2006.23 del 7
giugno 2006 consid. 2.1.).
nel
merito
2.3. Il TCA rileva, innanzitutto,
da una parte, che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, le
parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove
circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF
9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V
431; 127 I 56; 126 V 130).
Tuttavia, secondo l’art.
42 seconda frase LPGA, non è necessario che esse siano sentite prima
dell’emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. Secondo la
giurisprudenza, la limitazione del diritto al contraddittorio prevista dalla
LPGA si riferisce solo al fatto che la persona assicurata non può pronunciarsi
in anticipo sulla decisione prevista nel caso di decisioni impugnabili mediante
opposizione; gli altri aspetti del diritto costituzionale non sono interessati
dalla limitazione (cfr. STF 8C_582/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 4; STF
8C_573/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 5.2.1.; DTF 132 V 368 consid. 4).
Dall’altra,
che l’art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
L’art.
43 cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
L'art.
43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione
e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo
scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare
e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA,
bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3
LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti
Fatti
i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.
29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La
violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel
caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le
sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010
consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
La
norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque,
secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un
certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una
decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF
9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
L’assicuratore,
tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare
in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né
complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato
(cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24
giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.
2.4. Per costante dottrina e
giurisprudenza l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale
(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; Catenazzi,
Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto
concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre
2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non
è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, Borella, L’affiliation à
l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne
gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010
consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).
È vero che
l’amministrazione deve dimostrare la notifica di una decisione o di una
comunicazione secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia
di assicurazioni sociali. Questa attenuazione del grado della prova (rispetto
alla certezza) è dettata da esigenze legate all'attuabilità
dell'amministrazione di massa (cfr. STF
9C_354/2011 del 9 marzo 2012 consid. 4).
È altrettanto vero, tuttavia,
che la prova della data di ricezione di un invio da parte del suo destinatario non
può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di
consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il
Tribunale federale ha già stabilito che un errore o un ritardo nella
distribuzione della posta semplice non possono essere esclusi, anche se
appaiono improbabili (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio
2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342).
Se la notifica di un invio o la sua data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del
destinatario. La spedizione con la posta normale non consente in genere di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della
notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle
circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte
di una persona che riceve dei richiami. Tuttavia, la semplice presenza nel
fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale
scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto (cfr. STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342, DTF 136 V 295 consid. 5.9.; 129 I 8 consid. 2.2.; 124
V 400 consid. 2a; 105 III 43 consid. 3).
2.5. L’art.
14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva
o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante. Quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande -, se del caso, deve organizzarsi,
segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa
Considerandi
possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche
in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012
consid. 3).
Non
costituiscono motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del
diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova
norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18
gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA
1988.
N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V
210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6
Nella presente evenienza, a
seguito dell’opposizione interposta contro la decisione del 16 giugno 2021 con
cui la Sezione del lavoro ha negato il versamento di indennità per lavoro
ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 (cfr. consid. 1.2.;
1.3.), l’amministrazione, con scritto del 28 settembre 2021, ha domandato alla
ricorrente di indicare, in una tabella, la cifra d’affari mensile aggiornata a
settembre 2021, aggiungendo segnatamente che la documentazione avrebbe dovuto
esserle inoltrata entro il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. 4; consid. 1.4.).
Tale richiesta è stata
inviata all’insorgente tramite posta A.
Con decisione su
opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha poi confermato il
proprio precedente provvedimento fondandosi sui documenti in suo possesso,
evidenziando che la ricorrente non aveva dato seguito alla richiesta del 28
settembre 2021 la quale riportava l’avvertenza che, in caso di mancato
adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarebbe stato
possibile decidere in base agli atti (cfr. doc. A; consid. 1.5.).
L’art.
43.
cpv. 3 LPGA enuncia, in effetti, che se l’assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche
e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli
atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (cfr. consid.
2.3.).
In casu, tuttavia, la
ricorrente ha asserito di non aver mai ricevuto la richiesta di informazioni
del 28 settembre 2021.
Del resto la Sezione del
lavoro non ha dimostrato, perlomeno secondo la verosimiglianza preponderante (cfr.
consid. 2.4.), che lo scritto del 28 settembre 2021 spedito mediante posta A sia
stato notificato alla parte ricorrente, in particolare precedentemente alla
decisione su opposizione del 29 ottobre 2021.
Né risulta che l’amministrazione,
successivamente alla scadenza del termine del 12 ottobre 2021, le abbia inviato
un sollecito.
In simili condizioni,
l’insorgente non ha avuto la possibilità di fornire le prove di elementi
fattuali - peraltro richiesti dalla parte resistente stessa al fine di poter
decidere in merito all’opposizione contro il diniego del diritto alle indennità
per lavoro ridotto (cfr. doc. 4; consid. 1.4.) - suscettibili di eventualmente influire
sul provvedimento relativo alle ILR, contrariamente a quanto contemplato dal diritto
di essere sentito (cfr. consid. 2.3.).
Di conseguenza, ritenuto
lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita
come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere
semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga
l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei
fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009
del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio
provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10
gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid.
1b e 1c) e in considerazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione,
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 deve essere annullata e gli
atti vanno rinviati alla Sezione del lavoro.
L’amministrazione, dopo
aver esaminato e valutato la documentazione rilevante che le sarà fornita entro
un termine ragionevole dalla ricorrente, deciderà nuovamente in merito al
diritto di quest’ultima alle indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 1°
giugno 2021.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 2 novembre 2021, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.8
La ricorrente, vincente in
causa e rappresentata da una fiduciaria, ha diritto all'importo di fr. 600 a
titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9
novembre 2005).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al
consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà alla RI 1 l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti