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Decisione

38.2021.87

Ricorso ossequia esigenze formali. Ricorrente ha chiaramente manifestato volontà di contestare la decisione su opposizione (non ha avuto la possibilità di presentare ulteriore documentazione non avendo ricevuto la domanda di info del 28.9.21 spedita mediante posta A). Rinvio atti x nuova decisione

7 febbraio 2022Italiano21 min

è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, Borella, L’affiliation à

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.87

rs

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

17 maggio 2021 la RI 1 di __________,

attiva nel campo del __________, ha

inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il

periodo a decorrere dal 1° giugno 2021 (cfr. doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto

colpisce uno dei due dipendenti della società (con contratto di lavoro di durata

indeterminata) e che la perdita di lavoro probabile è del 20% (cfr. doc. 1 pti.

2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “(…) importante

diminuzione di richieste di lavoro in quanto i clienti fidelizzati e nuovi non

investono in nuovi progetti” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

1.2. Il

16 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, in relazione al

versamento di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31

agosto 2021, rilevando:

" (…)

1.2. Nel caso in

esame, con lo scritto del 02.06.2021 vi è stato chiesto di completare la

documentazione necessaria all’esame del vostro preannuncio di lavoro ridotto e

siete stati resi attenti in merito alle conseguenze di una mancata

collaborazione.

Constatato

che il termine impartito, ovvero quello del 09.06.2021 è trascorso senza

ricevere alcuna presa di posizione da parte vostra (nessuna produzione della

documentazione richiesta) lo scrivente Ufficio ritiene la perdita di lavoro non

computabile.

2. Chi

rivendica prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è tenuto a

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie ad accertare i suoi

diritti e a determinare le prestazioni assicurative (art. 28 LPGA). In caso di

mancata collaborazione nell’accertamento dei fatti, previa diffida scritta,

l’amministrazione può decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 LPGA). (…)” (Doc. 2)

1.3. Contro la decisione del 16

giugno 2021 la RI 1, rappresentata da __________ di RA 1, il 18 giugno 2021, ha

interposto opposizione, asserendo in buona sostanza di aver creduto di avere

inviato correttamente il 9 giugno 2021 quanto richiesto all’amministrazione. A

comprova la rappresentante ha trasmesso la cartella della società con i dati

caricati il 9 giugno 2021 (cfr. doc. 3).

1.4. A seguito dell’opposizione

l’amministrazione, con scritto del 28 settembre 2021, inviato tramite posta A,

ha invitato la rappresentante della RI 1 a indicare in una tabella la cifra

d’affari mensile aggiornata a settembre 2021 con la precisazione che “la

documentazione richiesta deve esserci inoltrata entro il 12 ottobre 2021,

con l’avvertenza che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di informare

entro il termine assegnato, sarà possibile decidere in base agli atti (art. 28,

40 e 43 LPGA)” (cfr. doc. 4).

La parte interessata non

ha dato seguito a tale domanda.

1.5. Con decisione su opposizione

del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16

giugno 2021, evidenziando:

" (…)

3. Nel caso concreto, l’interessata non ha

prodotto la documentazione richiesta dall’UG a seguito della richiesta di

informazioni mancanti del 28 settembre 2021, violando in tal modo il suo obbligo

di collaborare. In particolare non ha allegato le cifre d’affari a consuntivo

per il periodo di preannuncio. Per rendere verosimile la computabilità della

perdita di lavoro l’UG deve pertanto basarsi sule informazioni a disposizione,

in particolare quelle inoltrate in sede di opposizione.

Da tali cifre si può osservare che la ditta

presenta un andamento positivo (+15%) per la prima parte dell’anno, ovverosia

da gennaio a maggio 2021, considerando la media per lo stesso periodo calcolata

sui ricavi degli anni 2017, 2018 e 2019 ed escludendo l’anno 2020, in quanto

fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19.

Appare poco plausibile quanto asserito

dall’opponente, in particolare con riguardo al periodo di preannuncio,

segnatamente che “nel campo pubblicitario ed eventi tanti clienti si sono

fermati e non hanno continuato con dei progetti perché sono stati annullati”,

ritenendo che gli eventi possono oggi svolgersi nel rispetto delle prescrizioni

previste dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare (818.101.26) e delle

ormai diffuse regole di contenimento della pandemia Covid-19 e non avendo la

ditta fornito un’adeguata documentazione che comprovi il contrario.

Non gioca in tal senso alcun ruolo lo

scambio di email dove il cliente (…) dichiara che “A causa di importanti

cambiamenti le mie società non possono per il momento permettersi ulteriori

investimenti”. Non essendoci in questa comunicazione alcun riferimento alla

pandemia si deve concludere che l’azienda non è stata in grado di comprovare

con il necessario grado di verosimiglianza la correlazione tra la perdita di

lavoro e la pandemia Covid-19.

Visto quanto precede, alla luce della

giurisprudenza citata, si deve dunque concludere che la perdita di lavoro

lamentata dall’azienda non è computabile. Il diritto all’indennità per lavoro

ridotto non può pertanto essere riconosciuto (…).” (Doc. A)

1.6. Contro

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la RI 1, sempre assistita da __________

di RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso del seguente tenore:

"

(…) noi come fiduciaria ed anche la società di riferimento non abbiamo

mai ricevuto la lettera citata nell’opposizione del 28.09.2021. Infatti ho

chiesto di poterci fornire il numero per poterla rintracciare ma non è stata

inviata con A+ o Raccomandata, visto già i primi disguidi ed il primo ricorso

sarebbe stata assolutamente nostra premura rispondere alla vostra richiesta in

modo da portare avanti la pratica iniziata a giugno 2021.

Resto a vostra

disposizione per poter fornirvi le informazioni che erano state richieste in

precedenza (…)” (Doc. I)

1.7. Nella

sua risposta del 2 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. Il

3 dicembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le

medesime sono rimaste silenti.

in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. La

Sezione del lavoro, nella risposta di causa, ha preliminarmente osservato che “l’atto

ricorsuale, apparentemente, non presenta i necessari requisiti formali previsti

dalla legge per poter entrare nel merito (art. 61 LPGA, art. 3 Lptca)”

(cfr. doc. V pag. 2 p.to 1).

Giusta

l’art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una

succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a

queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato

all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non

si entrerà nel merito del ricorso.

L’art.

3 Lptca, dal canto suo, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in

lingua italiana e contenere: a) una copia della decisione impugnata; b) una

concisa esposizione dei fatti; c) una breve motivazione; d) le conclusioni del

ricorrente.

Ai sensi dell’art. 4 cpv.

3 Lptca il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti

dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un

termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale

non entrerà nel merito.

La

normativa cantonale è dunque conforme all'art. 61 lett. b LPGA (cfr. DTF 130 V

320; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).

Il

disposto di cui all’art. 61 lett. b LPGA deriva dal principio del divieto del

formalismo eccessivo ed esprime il principio della semplicità della procedura

che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249 consid.

6.2.).

La giurisprudenza ha

precisato che occorre accordare un termine ragionevole in applicazione

dell’art. 61 lett. b LPGA non soltanto nei casi in cui l’atto ricorsuale non è

chiaro nelle conclusioni o è motivato in modo insufficiente, bensì anche in

assenza di conclusioni e/o di qualsiasi motivazione, nella misura in cui il

ricorrente abbia chiaramente espresso la propria volontà di impugnare una

determinata decisione nel relativo termine di ricorso, ad eccezione dei casi di

abuso di diritto (cfr. STF 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 consid. 3.3.; STF

8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7).

In

concreto l’atto del 2 novembre 2021 inviato al TCA dall’insorgente a margine

porta l’indicazione “opposizione alla decisione del 29.10.2021” (cfr.

doc. I).

Con

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro le ha

negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto, non ritenendo la perdita di

lavoro computabile sulla base degli atti in suo possesso, non avendo

l’interessata prodotto, in violazione del suo obbligo di collaborare, la

documentazione (in particolare le cifre d’affari a consuntivo per il periodo di

preannuncio) richiestale il 28 settembre 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.5.).

La parte ricorrente, nel

ricorso del 2 novembre 2021, ha inoltre dichiarato di non aver mai ricevuto la

lettera del 28 settembre 2021 e di restare a disposizione per poter fornire le

informazioni richieste (cfr. doc. I).

Ne discende che

l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha chiaramente manifestato la propria

volontà di contestare la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021, e meglio

il diniego del diritto a ILR, con la motivazione di non aver avuto la

possibilità di presentare ulteriore documentazione non avendo ricevuto la

domanda di informazioni mancanti del 28 settembre 2021.

Occorre, pertanto,

concludere che nella presente fattispecie le esigenze formali di cui agli art.

61 lett. b LPGA e 3 Lptca devono essere considerate ossequiate già al momento

dell’introduzione dell’atto del 2 novembre 2021 (cfr. STCA 38.2006.23 del 7

giugno 2006 consid. 2.1.).

nel

merito

2.3. Il TCA rileva, innanzitutto,

da una parte, che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, le

parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in

particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove

circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF

9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V

431; 127 I 56; 126 V 130).

Tuttavia, secondo l’art.

42 seconda frase LPGA, non è necessario che esse siano sentite prima

dell’emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. Secondo la

giurisprudenza, la limitazione del diritto al contraddittorio prevista dalla

LPGA si riferisce solo al fatto che la persona assicurata non può pronunciarsi

in anticipo sulla decisione prevista nel caso di decisioni impugnabili mediante

opposizione; gli altri aspetti del diritto costituzionale non sono interessati

dalla limitazione (cfr. STF 8C_582/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 4; STF

8C_573/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 5.2.1.; DTF 132 V 368 consid. 4).

Dall’altra,

che l’art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che

l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

L’art.

43 cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L'art.

43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione

e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo

scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare

e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA,

bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3

LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti

Fatti

i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.

29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010

consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

La

norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque,

secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un

certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una

decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).

L’assicuratore,

tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare

in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né

complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato

(cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24

giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.

2.4. Per costante dottrina e

giurisprudenza l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale

(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; Catenazzi,

Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto

concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre

2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non

è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne

gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010

consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).

È vero che

l’amministrazione deve dimostrare la notifica di una decisione o di una

comunicazione secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia

di assicurazioni sociali. Questa attenuazione del grado della prova (rispetto

alla certezza) è dettata da esigenze legate all'attuabilità

dell'amministrazione di massa (cfr. STF

9C_354/2011 del 9 marzo 2012 consid. 4).

È altrettanto vero, tuttavia,

che la prova della data di ricezione di un invio da parte del suo destinatario non

può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di

consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il

Tribunale federale ha già stabilito che un errore o un ritardo nella

distribuzione della posta semplice non possono essere esclusi, anche se

appaiono improbabili (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio

2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342).

Se la notifica di un invio o la sua data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del

destinatario. La spedizione con la posta normale non consente in genere di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della

notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle

circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte

di una persona che riceve dei richiami. Tuttavia, la semplice presenza nel

fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale

scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto (cfr. STF

9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342, DTF 136 V 295 consid. 5.9.; 129 I 8 consid. 2.2.; 124

V 400 consid. 2a; 105 III 43 consid. 3).

2.5. L’art.

14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva

o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante. Quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande -, se del caso, deve organizzarsi,

segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa

Considerandi

possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche

in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012

consid. 3).

Non

costituiscono motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del

diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova

norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18

gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA

1988.

N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V

210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6

Nella presente evenienza, a

seguito dell’opposizione interposta contro la decisione del 16 giugno 2021 con

cui la Sezione del lavoro ha negato il versamento di indennità per lavoro

ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 (cfr. consid. 1.2.;

1.3.), l’amministrazione, con scritto del 28 settembre 2021, ha domandato alla

ricorrente di indicare, in una tabella, la cifra d’affari mensile aggiornata a

settembre 2021, aggiungendo segnatamente che la documentazione avrebbe dovuto

esserle inoltrata entro il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. 4; consid. 1.4.).

Tale richiesta è stata

inviata all’insorgente tramite posta A.

Con decisione su

opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha poi confermato il

proprio precedente provvedimento fondandosi sui documenti in suo possesso,

evidenziando che la ricorrente non aveva dato seguito alla richiesta del 28

settembre 2021 la quale riportava l’avvertenza che, in caso di mancato

adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarebbe stato

possibile decidere in base agli atti (cfr. doc. A; consid. 1.5.).

L’art.

43.

cpv. 3 LPGA enuncia, in effetti, che se l’assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche

e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli

atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (cfr. consid.

2.3.).

In casu, tuttavia, la

ricorrente ha asserito di non aver mai ricevuto la richiesta di informazioni

del 28 settembre 2021.

Del resto la Sezione del

lavoro non ha dimostrato, perlomeno secondo la verosimiglianza preponderante (cfr.

consid. 2.4.), che lo scritto del 28 settembre 2021 spedito mediante posta A sia

stato notificato alla parte ricorrente, in particolare precedentemente alla

decisione su opposizione del 29 ottobre 2021.

Né risulta che l’amministrazione,

successivamente alla scadenza del termine del 12 ottobre 2021, le abbia inviato

un sollecito.

In simili condizioni,

l’insorgente non ha avuto la possibilità di fornire le prove di elementi

fattuali - peraltro richiesti dalla parte resistente stessa al fine di poter

decidere in merito all’opposizione contro il diniego del diritto alle indennità

per lavoro ridotto (cfr. doc. 4; consid. 1.4.) - suscettibili di eventualmente influire

sul provvedimento relativo alle ILR, contrariamente a quanto contemplato dal diritto

di essere sentito (cfr. consid. 2.3.).

Di conseguenza, ritenuto

lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita

come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere

semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga

l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei

fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009

del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio

provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10

gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid.

1b e 1c) e in considerazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione,

la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 deve essere annullata e gli

atti vanno rinviati alla Sezione del lavoro.

L’amministrazione, dopo

aver esaminato e valutato la documentazione rilevante che le sarà fornita entro

un termine ragionevole dalla ricorrente, deciderà nuovamente in merito al

diritto di quest’ultima alle indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 1°

giugno 2021.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 2 novembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.8

La ricorrente, vincente in

causa e rappresentata da una fiduciaria, ha diritto all'importo di fr. 600 a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9

novembre 2005).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al

consid. 2.6.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà alla RI 1 l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti