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Decisione

38.2021.88

Negate ILR poiché esercizio pubblico senza gerente (sua esistenza è condizione indisp. per ottenere autorizz. ad apertura). Assenza persona che svolge ruolo fondam. rientra nel normale rischio aziendale indip. da pandemia. Perdita lavoro da ascrivere a circ. rientranti nel normale rischio aziendale

21 febbraio 2022Italiano73 min

una circostanza interna all'azienda che rientra nel proprio rischio imprenditoriale.

Source ti.ch

RI 1Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.88

DC/sc

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 13 marzo 2020 la RI 1 ha

inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per 4 dipendenti, in misura dell’80%

dal 1° marzo 2020 motivandolo “calo del turismo e della frequenza dei locali

dovuto alla pandemia” (cfr. doc. 1).

1.2. Con decisione del 24 marzo

2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto

il diritto ad indennità per lavoro ridotto dal 16 marzo al 10 giugno 2020 (cfr.

doc. 2).

Il 4 maggio 2020 la

Sezione del lavoro ha sostituito la decisione e ha riconosciuto il diritto alle

prestazioni per il periodo dal 13 marzo al 12 settembre 2020 (cfr. doc. 3).

1.3. A seguito dei due scritti del

2 luglio e 19 agosto 2020 della Cassa __________ sottoposti per decisione alla

Sezione del lavoro (cfr. doc. 4), quest’ultima il 13 novembre 2020 ha deciso

che l’indennità per lavoro ridotto non può essere accordata nel periodo dal 6

maggio al 30 giugno 2020, rilevando:

" (…) Nel

caso in esame, considerato che la ditta in parola ha indicato che la perdita di

lavoro è dovuta all’impossibilità di riaprire in quanto il gerente in data 5

giugno 2020 ha rassegnato le dimissioni e la società ha accettato la rescissione

immediata del contratto, si ritiene che a partire da tale data la perdita di

lavoro non è più computabile in quanto è dovuta ad altre interruzioni

dell’esercizio rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore

di lavoro.

Visto quanto precede, l’Ufficio giuridico ritiene che dal 6 maggio

2020 al 30 giugno 2020 la ditta non possa essere indennizzata.” (Doc. 6)

Il 18 agosto 2020 la RI 1 aveva

così risposto ad una domanda della Sezione del lavoro:

" …

comunichiamo che il motivo per il quale abbiamo dovuto tenere chiuso il nostro

esercizio pubblico, malgrado il Consiglio Federale avesse decretato che a

decorrere dall’11 maggio 2020 è sempre legato alla disdetta del contratto di

lavoro del nostro Gerente e Chef di Cucina in data 05.05.2020 (Vedi

corrispondenza del 30.06.2020).

Nella disdetta aveva manifestato il suo disagio per la situazione

creatasi, pertanto, è stato concordato di terminare il contratto di lavoro con

effetto 06.05.2020.

Considerato che l’esercizio pubblico era senza gerente (che

fungeva anche da direttore), non abbiamo potuto effettuare l’apertura.

Dal 4 luglio 2020 abbiamo un nuovo Direttore/Gerente e il

locale è aperto.” (Doc. 4)

Nel citato scritto del 30

giugno 2020 il datore di lavoro si era così espresso:

" Facciamo

riferimento al vostro scritto sopra menzionato, vi comunichiamo che il motivo

per il quale abbiamo dovuto tenere chiuso il nostro esercizio pubblico,

malgrado il Consiglio Federale avesse decretato che a decorrere dall'11.05.2020

gli esercizi pubblici potevano riprendere l'attività, è da ricondursi al fatto

che il gerente, Sig. __________, in data 06.05.2020 ha inoltrato disdetta del

suo contratto di lavoro.

Nella disdetta ha manifestato il suo disagio per la situazione

creatasi, pertanto, è stato concordato di terminare il contratto di lavoro con

effetto 06.05.2020.

Pertanto, considerato che l'esercizio pubblico era senza gerente

(che fungeva anche da direttore), non abbiamo potuto effettuare l'apertura.

Il 17.06.2020, tramite lettera raccomandata, il servizio

autorizzazioni, commercio giochi, ci ha informati che l'esercizio pubblico

doveva rimanere chiuso sino a quando non avremmo ricevuto una nuova

autorizzazione da parte loro.

Vi informiamo che a tutt'oggi, malgrado le nostre assidue

ricerche, non abbiamo ancora trovato un nuovo gerente, stiamo valutando dei

candidati e non appena avemmo definito, inoltreremo la documentazione alle

autorità competenti per ottenere i permessi per la riapertura. (…)” (Doc. 4)

La lettera di dimissioni

di __________, datata 6 maggio 2020, è del seguente tenore:

" (…) Dopo

averglielo comunicato verbalmente, con questa lettera disdico il mio contratto

di lavoro

Presso il RI 1 di __________,

Come dettole al telefono io vivo la situazione del Covid 19 molto

male.

Essendo io una persona molto sensibile ho il terrore che sia uno

dei miei collaboratori, oppure uno dei clienti oppure io possiamo contrarre il

virus e sarebbe per me un fardello troppo pesante da sopportare.

La patente è a mio nome e mi sentirei responsabile, e tutto ciò

non mi fa dormire.

Vista la situazione ticinese ho deciso di tornare definitivamente

nella Svizzera tedesca, dove la situazione è più calma, e di lasciare per

sempre la gastronomia.

Rispetterò i termini contrattuali, ma se troviamo una soluzione

di comune accordo io sono pronto a finire anche subito.

Visto che momentaneamente molta gente è alla ricerca di un posto

di lavoro spero che, o internamente o esternamente troviate la persona giusta.

La ringrazio per la sua comprensione e le auguro una buona giornata.”

(Doc. 5)

La decisione del 17 giugno

2020 del Servizio autorizzazioni, commercio giochi è così motivata:

" (…) dal

mese di marzo scorso l'esercizio pubblico è stato chiuso.

Pertanto, richiamato l’art. 39 delia Legge sugli esercizi

alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100) e.

l'art. 103 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla

ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear; RL 942.110), abbiamo proceduto ad

emettere una fattura di CHF 343.75 relativa ai 3/12 della tassa annua bevande

alcoliche 2020.

La riapertura potrà avvenire unicamente con nostra autorizzazione

scritta, dopo l'esame di un'istanza di autorizzazione alla gerenza ai sensi

dell'art. 7 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1

giugno 2010 e degli art. 53 e 54 del Regolamento

della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16

marzo 2011 (Lear).

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di

Stato, entro 30 giorni dall'intimazione (art. 50 Lear).”

Il 15 ottobre 2020 la

Sezione del lavoro ha posto alcuni quesiti alla società ricorrente, la quale ha

così risposto:

" (…)

1. Quando e come vi

siete attivati nella ricerca di un nuovo gerente? (comprovare modalità e

tempistica).

Dal 06.05.2020 CV interni e varie

prove con esito negativo.

2. Per la ricerca

del nuovo gerente, avete contattato il Servizio aziende dell’Ufficio regionale

di collocamento? (se sì, precisare tempistica ed esito).

Sì, il 18.05.2020, esito dei candidati

negativo.

3. A partire dal 1.

luglio 2020 innanzi avete ancora svolto la vostra attività in regime di lavoro

ridotto?

Dal 04.07.2020 abbiamo rinunciato al

LR.

4. Avete

osservazioni in merito alla comunicazione della Cassa?”

(Doc. 4/2)

1.4. Contro la decisione del 13

novembre 2020, la RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione alla Sezione del

lavoro il 20 novembre 2020 (cfr. doc. 7).

1.5. Con decisione su opposizione

del 1° settembre 2021 la Sezione del lavoro ha dichiarato nulla la decisione

del 13 novembre 2020 e quindi irricevibile l’opposizione, rilevando quanto

segue:

" (…) Nel

caso in esame la decisione 13 novembre 2020 è gravemente viziata ed e pertanto

necessario constatarne la nullità. Si rileva infatti che l'autorità cantonale

non può emanare delle nuove decisioni riguardanti il medesimo periodo già

oggetto di una precedente decisione (res iudicata).

Unicamente se adempiute le condizioni della revisione o della riconsiderazione

(artt. 17 cpv. 2 per analogia, 53 cpv. 1 o 53 cpv. 2 LPGA), il servizio

cantonale può ritornare su una precedente decisione cresciuta incontestata in

giudicato.

In concreto, con decisione 4 maggio 2020 - cresciuta incontestata

in giudicato - l'UG si è espresso in merito al diritto alle indennità per

lavoro ridotto per il periodo dal 13 marzo 2020 al 31 agosto 2020. A fronte

delle domande sottoposte dalla Cassa, e dopo aver eseguito ulteriori

accertamenti, l'UG ha emanato la decisione 13 novembre 2020, non riconoscendo

il diritto a far tempo dal 6 maggio 2020, pronunciandosi quindi su un periodo,

già oggetto della decisione 4 maggio 2020.

Di conseguenza - essendosi l'UG con la sopracitata decisione

espresso nuovamente su un periodo già deciso, e ciò senza neppure verificare

l'adempimento delle condizioni della revisione o della riconsiderazione - va

constatata la nullità della decisione 13 novembre 2020 (n. __________).

Alla luce di quanto sopra, il gravame del 20 novembre 2020 è da

ritenersi privo d'oggetto e pertanto irricevibile. Quanto al restante periodo

in cui l'esercizio pubblico è stato privo di valida

autorizzazione a causa della mancanza di un gerente abilitato,

l'UG si pronuncerà con decisione separata.” (Doc. 16)

1.6. Con decisione del 1°

settembre 2021 la Sezione del lavoro ha deciso di adeguare la decisione del 4

maggio 2020 nel senso di non riconoscere il diritto alle indennità per lavoro

ridotto dal 6 maggio al 3 luglio 2020 e, più specificatamente, con riferimento

alle comunicazioni della Cassa __________:

" (…)

2. di

sollevare opposizione parziale, nel senso che il diritto alle indennità per

lavoro ridotto è riconosciuto per il periodo:

2.1: dal 13 marzo 2020 al 5 maggio 2020 (inc. n. __________);

2.2.: dal 4 luglio 2020 al 31 agosto 2020 (inc. n.__________).

(…)”

(Doc. 15)

La Sezione del lavoro ha

motivato questa decisione con il fatto che al Ristorante __________ è stata

revocata l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio pubblico in quanto esso è

rimasto senza gerenza (a seguito delle dimissioni del gerente) dal 6 maggio al

3 luglio 2020. Ciò costituisce una notevole modifica rispetto alle circostanze

alla base della decisione del 4 maggio 2020 (cfr. doc. 15).

1.7. A seguito dell’opposizione

fatta inoltrare dalla RI 1 (cfr. doc. 17), con decisione su opposizione del 13

ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione,

rilevando:

" (…) Nel

caso in esame, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa e successivamente

dall'UG, è emerso che il Ristorante __________ è rimasto senza gerenza a far

tempo dal 6 maggio 2020, motivo per cui il Servizio autorizzazioni, commercio e

giochi ha revocato l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico.

Nello specifico, la circostanza che ha comportato la revoca

dell'autorizzazione da parte del servizio preposto è la disdetta presentata dal

dipendente __________, chef di cucina nonché gerente, il quale ha comunicato la

propria volontà in data 6 maggio 2020 affermando che "rispetterò i

termini contrattuali, ma se troviamo una soluzione di comune accordo io sono

pronto a finire anche subito".

Il motivo sarebbe da riferirsi a "(...) seri disagi

causati dalla pandemia (...) in quanto non si sentiva sicuro (...) non

riuscendo a superare il suo malessere, ha presentato la disdetta del suo

contratto

di lavoro. Considerando le sue motivazioni, non potevamo non

accettarla, in quanto, non c'era nessun'altra possibilità e non c'erano i

presupposti per obbligare una persona a svolgere un lavoro che in quel momento

non era più in grado di svolgere, mettendo a disagio l'intero staff ed evitando

Fatti

i clienti per paura di contrarre qualcosa".

Come asserito inoltre dalla società in data 16 giugno 2021, "il

contratto con il sig. __________ è stato sciolto con effetto immediato, ossia

il 06.05.2020, in quanto (...) non era più in grado di svolgere il suo lavoro

da gerente a causa dei seri disaggi dovuti alla pandemia", affermando

in seguito di aver rinunciato ad avviare qualsiasi causa risarcitoria nei suoi

confronti in quanto "non ce la siamo sentiti di penalizzarlo per una

crisi esistenziale causata da un fattore imprevedibile e grave come la

situazione che si è creata soprattutto nei primi mesi della pandemia".

In seguito, trovato nel signor __________ il nuovo gerente, “l'autorizzazione

per la riapertura ci è stata rilasciata con effetto 04.07.2020”. Se ne

deduce che la ditta è pertanto rimasta sprovvista di gerente dal 6 maggio al 3

luglio 2020.

Nella presente costellazione, la disdetta del gerente rappresenta

una circostanza interna all'azienda che rientra nel proprio rischio imprenditoriale.

Essa non riveste pertanto alcun carattere d'eccezionalità o di straordinarietà

e spetta alla ditta il dovere di prevenirla o combatterla con opportune

contromisure al fine di evitare eventuali perdite. In tal senso, sono del tutto

irrilevanti i motivi che hanno portato alla, perdita del gerente, figura

indispensabile per il proseguimento dell'attività (cfr. per analogia DTF

8C_741/2011).

Infatti, nell'ottica dell'obbligo di diminuire il danno, la ditta

avrebbe dovuto continuare - nei limiti del periodo di disdetta - il rapporto di

lavoro con il gerente oppure renderlo responsabile del danno ai sensi dell'art.

51 cpv. 1 OADI, opponendosi alla disdetta ai sensi dell'art. 337 CO. Tale

assunto non contrasta del resto le disposizioni del Consiglio federale per

combattere il Coronavirus, ma appartiene al contrario agli obblighi che, anche

in tale frangente, il datore di lavoro deve osservare per poter beneficiare

delle indennità per lavoro ridotto.

Non è quindi condivisibile quanto precedentemente assunto dalla

ditta nel ritenere di "non avere nessuna colpa per la chiusura del

nostro Ristorante dal 06.05.20 - 04.07.2020, in quanto, la pandemia che ha

colpito il nostro Paese e tutto il mondo non era un fattore prevedibile, usuale

e gestibile, ed ha avuto un impatto molto forte sull'emotività delle

persone", dal momento che, consapevole degli allentamenti annunciati

dal Consiglio Federale il 29 aprile 2020, avrebbe dovuto immediatamente

contestare la disdetta del gerente, in quanto, in mancanza di tale figura, non avrebbe

potuto riavviare il proprio esercizio con le riaperture del 11 maggio 2020, provocando

quindi il danno che ora il datore di lavoro intende porre a carico

dell'assicuratore sociale.

Sono del tutto irrilevanti nel presente contesto le motivazioni

addotte dal rappresentante della società quanto al fatto che la risoluzione del

rapporto sia riconducibile o meno ad una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO,

o all'esito che una causa risarcitoria avrebbe potuto avere, dal momento che

dal 6 maggio 2020 non vi erano più le condizioni legali (ovvero

l'autorizzazione alla gerenza ai sensi della Legge sugli esercizi alberghieri e

sulla ristorazione) che permettessero il proseguire dell'attività stessa. Del

resto, è l’opponente medesimo a riconoscere nel gravame che il diritto alle indennità

può essere concesso "in presenza dei requisiti di legge cumulativi”,

ciò che qui fa difetto per i motivi appena esposti.

Di conseguenza, ritenuto che la ditta non disponeva di alcuna

autorizzazione all'esercizio da parte del Servizio autorizzazioni, commercio e

giochi, essendo rimasta priva di gerente dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020 e

non avendo reso responsabile del danno il dipendente contestandone la disdetta,

la perdita di lavoro derivatane non può ritenersi computabile e non è pertanto

possibile riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto portale

periodo.” (Doc. A2)

1.8. Contro la decisione su

opposizione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore

chiede che il diritto all’indennità per lavoro ridotto venga riconosciuto anche

nel periodo dal 6 maggio al 3 luglio 2020.

Egli contesta innanzitutto

che la mancata presenza di un gerente, nella particolare situazione pandemica,

sia una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale e al riguardo

sottolinea che:

" (…)

24. Diversamente

da quanto affermato dall'UG in sede di decisione prima e, di decisione su

opposizione poi, non si può ritenere che una circostanza come quella della

disdetta immediata di un gerente a causa di una pandemia mondiale, ai suoi

inizi e senza rimedi sanitari efficaci, in un ambito estremamente esposto come

quello della ristorazione, possa essere tranquillamente classificato come "una

circostanza interna all'azienda che rientra nei rischi normalmente assunti

dalla stessa".

25. Ancora una

volta, diversamente da quanto valutato dall'UG nella decisione su opposizione

qui contestata, la disdetta immediata da parte di un gerente, oltre tutto

fedele alla ditta da ormai molti anni, motivata unicamente dalla pandemia in

corso, ha senza ombra di dubbio un carattere d'eccezionalità e di

straordinarietà e, non spettava e, nemmeno era possibile per la Società, prevenirla.

In effetti, quali opportune contromisure avrebbe concretamente potuto mettere in

atto la Società al fine di evitare eventuali perdite?

26. A giusta

ragione, dunque, la Società ritiene di "non avere nessuna colpa per la

chiusura del nostro Ristorante dal 6.5.2020 - 4.07.2020 in quanto, la pandemia

che ha colpito il nostro Paese e tutto il mondo non era un fattore prevedibile

usuale e gestibile ed ha avuto un impatto molto forte sull'emotività delle

persone".

27. La Società non

ha dunque lasciato partire il proprio dipendente, piuttosto,

quest'ultimo non era in grado di gestire i propri timori e di svolgere il suo

lavoro in vista delle riaperture annunciate dal Consiglio Federale. Di fatto,

la Società non ha potuto che prenderne atto e attivarsi, come ha fatto, per

cercare un nuovo gerente.

28. Le

dichiarazioni del dipendente laddove esprime la volontà di rispettare il temine

regolare di disdetta si scontrano con la sua attitudine sul posto di lavoro,

dove ha manifestato un profondo disagio in relazione ai rischi legati alla

pandemia e un evidente impossibilita per lui di proseguire oltre il rapporto di

lavoro, come traspare chiaramente dal suo scritto agli atti del 6.5.2020.

29. Utopistico,

dunque, a fronte di un tale malessere, come invece sostiene, a torto, l'UG,

esigere dal dipendente il rispetto del termine regolare di disdetta, essendo di

fatto altamente probabile che lo stesso avrebbe deciso comunque unilateralmente

di lasciare immediatamente il suo posto di lavoro.

La società non aveva dunque nessun

mezzo per trattenerlo e anche un'eventuale contestazione della disdetta

immediata non avrebbe modificato la situazione, in effetti, una disdetta immediata

pone fine al contratto di lavoro sia essa giustificata o meno.

Un eventuale causa risarcitoria della

Società nei suoi confronti non avrebbe altresì avuto fondamento alcuno. In

effetti, la gravità della situazione pandemica poteva costituire un giusto motivo

di disdetta immediata, tenuto conto dei rischi reali legati al settore della ristorazione

e dello stato psicologico di forte ansia e paura per la sua salute e quella di

terzi del dipendente, il quale non era più in grado di lavorare in tale

contesto professionale. Paura a tal punto elevata da spingerlo addirittura ad

abbondare la sua professione.

Al momento dell'annuncio delle

riaperture da parte delle Autorità federali e cantonali, il signor __________

ha subito manifestato il suo disagio e ha chiesto di essere esonerato dal

presentarsi sul posto di lavoro in quanto non si sentiva sicuro e temeva fortemente

per la sua salute e quella di terzi.

È proprio nel contesto delle

riaperture che, dopo settimane di insicurezze, informazioni contradditorie da

parte delle autorità sanitarie e politiche, di migliaia di contagi e di morti

che le paure del sig. __________ si sono manifestate in misura esacerbata.

Considerando il lungo rapporto di

lavoro, le motivazioni del dipendente a fronte della situazione epidemiologia,

la Società non si è opposta alla sua partenza immediata ritenendo non ci

fossero più i presupposti per una mantenere in essere la collaborazione. In

questo contesto, come detto, obbligare il dipendente a rispettare il periodo di

disdetta così come l'avvio di una causa risarcitoria non avrebbero avuto nessun

impatto in merito al riconoscimento delle ILR per il periodo in parola. In

effetti, lo stesso avrebbe lasciato comunque il lavoro, una vertenza nei sui

confronti non avrebbe avuto concrete possibilità di successo e, non da ultimo,

la Società avrebbe comunque dovuto chiudere l'esercizio in attesa di trovare un

nuovo gerente.

A questo proposito, le difficoltà

della Società a trovare un nuovo gerente in un settore estremamente esposto

sono state reali e strettamente legate a un contesto pandemico ancora molto

instabile e grave, nulla si può dunque rimproverare alla Società in merito alle

tempistiche nell'adoperarsi a risolvere il problema.

30. Il rifiuto

della richiesta della Società al riconoscimento del diritto al versamento delle

ILR per il periodo dal 6.5.2020 al 4.7.2020, va dunque chiaramente a porsi in

maniera inammissibile in contrasto con lo scopo voluto dal legislatore, ossia

la tutela di quei settori direttamente e indirettamente toccati dalla crisi da

COVID-19 per ragioni diverse e imprevisibili.

Ne consegue che le censure sollevate

dall' UG sono prive di rilievo e, quindi, in presenza dei requisiti di legge

cumulativi, diversamente da quanto asserito dall'UG, il diritto alle ILR per il

periodo in parola dev'essere concesso. (…)” (Doc. I pag. 4-6)

Il patrocinatore della

ricorrente, dopo avere ricordato che di fronte alla diffusione sempre più

rapida del COVID-19 il Consiglio federale il 16 marzo 2020 ha proclamato la

“situazione straordinaria” ordinando, tra le altre misure, la chiusura dei

ristoranti e che la riapertura per le terrazze di bar e ristoranti sono state possibili

solo a far data dal 19 aprile 2020, ritiene che la decisione della Sezione del

lavoro contrasti con le decisioni adottate in quel periodo dalle autorità

federali, sia per quel che concerne l’obbligo di chiusura, sia per quel che

concerne il sostegno riconosciuto alle aziende attraverso l’attribuzione delle

indennità per lavoro ridotto:

" (…)

L'UG

parte dunque dal presupposto, errato, che la perdita di lavoro doveva essere

attribuita a un mero rischio aziendale e se non altro era evitabile.

Di

fatto, le circostanze non potevano essere imputabili al datore di lavoro (art.

32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con gli art. 51 e 51 a OADI).

L'obbligo

di chiusura in cui si è trovata la Società è la conseguenza diretta di una

situazione indotta dalla pandemia da COVID-19 che ha toccato un dipendente

fedele ormai da lunghi anni, con il quale non sussistevano conflitti di alcun

genere e, che, non avrebbe mai abbandonato il suo posto di lavoro al di fuori

di una circostanza così straordinaria.

La

perdita di lavoro per il periodo in questione era dunque strettamente legata

all'emergenza e straordinarietà creata dalla pandemia da COVID-19 e, di

conseguenza, non rientra nella sfera normale del rischio aziendale.

32. Infine, a

mente dello scrivente, facendo riferimento all'obiettivo e alle intenzioni del

Consiglio federale, I’unica interpretazione corretta dell'Ordinanza e delle

Direttive in oggetto e delle disposizioni straordinarie applicabili, impone di

riconoscere anche alla Società ricorrente il diritto alle ILR per il periodo in

questione.

Negare alla Società gli aiuti

economici previsti andrebbe a contrastare in maniera arbitraria ed inammissibile

con lo scopo voluto dal legislatore, ossia la tutela di quei settori

direttamente e indirettamente toccati dalla crisi da COVID-19 per ragioni

diverse e imprevisibili, di cui il caso specifico fa parte.

Di conseguenza, rifiutare le ILR nel

caso specifico, sarebbe disproporzionato, arbitrario, nonché che contrario al

principio d'uguaglianza e parità di trattamento, andando a discriminare una situazione

conforme a quelle previste dai diversi disposti di legge e, come detto, andando

altresì a cozzare con la volontà de legislatore di tutelare le attività e più

particolarmente i dipendenti a rischio di licenziamento a causa della crisi da

COVID-19.

Non solo.

Risulta ammissibile solo ed

unicamente un'interpretazione conforme alla ratio delle norme, al diritto

costituzionale e al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243

consid. 2) tale da imporre il riconoscimento alla Società delle indennità in

parola.

Ragioni obiettive impongono, nel

rispetto dei diritti e, nonché del principio della parità di trattamento, di

considerare la situazione in cui si è venuta a trovare la Società coerente con

la ratio delle norme che istituiscono il versamento delle indennità per lavoro

ridotto.

Diversamente si realizzerebbe

un'arbitraria ed ingiustificata discriminazione ai danni della Società ricorrente.

33. Tenuto

conto di tutto quanto sopra, della ratio delle disposizioni e a fronte di

un'interpretazione conforme alle stesse, la situazione in cui si è venuta

trovare la Società non potendo essere attribuita a un mero rischio aziendale ma

essendo una conseguenza diretta della pandemia da COVID-19, che non può che

essere considerata come una situazione straordinaria e imprevedibile, la

Società rientra nella cerchia dei beneficiari delle ILR per i suoi dipendenti.”

(Doc. I pag. 8)

1.9. Nella sua risposta del 1°

dicembre 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

1. Anzitutto, la

ditta non contesta di essere rimasta senza gerenza a far tempo dal 6 maggio

2020 (n. 19 p. 4 doc. 1, inc. 38.2021.88) a causa della disdetta del

signor __________, motivo per il quale il Servizio autorizzazioni, commercio e

giochi ha revocato l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico (cfr.

scritto 17 giugno 2020, doc. 4). La disdetta sarebbe da ricondursi a motivi

personali inerenti al lavoratore, e meglio per un suo "malessere"

rispetto al timore di contrarre il virus COVID-19. Tuttavia, nonostante il

lavoratore si fosse reso disponibile a rispettare "i termini contrattuali"

di disdetta (sub doc. 5), il contratto è stato sciolto con effetto

immediato con raccordo del datore di lavoro (cfr. scritto 30 luglio 2020, sub doc.

4).

L'esercizio pubblico è quindi rimasto

chiuso, in quanto sprovvisto di valida autorizzazione ai sensi dell'art. 5 e

ss. della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (in seguito:

Lear), dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020. Permesso che è stato rilasciato

dalla Polizia solo una volta trovato un nuovo gerente.

2. Ora, a

prescindere dalle cause che hanno portato alla risoluzione del rapporto di

lavoro, si rileva che la disdetta di un gerente rappresenta una circostanza che

rientra nel rischio imprenditoriale di un qualsiasi esercizio pubblico. Essa

non riveste pertanto alcun carattere d'eccezionalità o di straordinarietà e

spetta alla ditta il dovere di prevenirla o combatterla con opportune

contromisure al fine di evitare eventuali perdite, in casu quelle derivanti dai

mancati incassi dovuti al non poter riaprire senza valido permesso di polizia.

In tal senso, sono del tutto irrilevanti i motivi che hanno portato alla

perdita del gerente, la quale è da considerarsi una figura indispensabile per

il proseguimento dell'attività in parola (cfr. per analogia DTF 8C_741/2011).

Non sono quindi pertinenti le

motivazioni addotte dal rappresentante della società quanto al fatto che la risoluzione

del rapporto sia riconducibile o meno ad una causa grave ai sensi dell'art. 337

CO, o all'esito che una causa risarcitoria avrebbe potuto avere. Oltre ad

essere quest'ultima una mera speculazione, la disdetta immediata presentata dal

dipendente non esime il datore di lavoro dal fare tutto il possibile per

cercare di contenerne gli effetti, segnatamente quelli derivanti dalla perdita

dell'autorizzazione alla gerenza per l'esercizio pubblico.

È tuttavia la ditta medesima ad

ammettere che, essendo priva di gerente, "la Società avrebbe comunque

dovuto chiudere l'esercizio in attesa di trovare un nuovo gerente" (n.

29 sesto paragrafo p. 5 sub doc. I inc. 38.2021.88), a conferma del

fatto che in ogni caso, a prescindere dall'esistenza della pandemia o meno, la

stessa non avrebbe potuto continuare nella propria attività senza un gerente.

Del resto, nella disdetta del 6 maggio 2020 il già gerente __________ comunicava

che "vista la situazione ticinese ho deciso di tornare definitamente

nella Svizzera tedesca (...), e di lasciare per sempre la gastronomia"

(sub doc. 5), dimostrando così non solo la propria intenzione di

lasciare il proprio posto di lavoro, ma anche di lasciare definitivamente la professione.

Per inciso, si osserva che il signor __________,

a distanza di un mese dalle proprie dimissioni, risulta essere diventato il 10

giugno 2020 il gerente del refettorio delle __________ presso la __________ di __________

(doc. 20). Non solo, lo stesso risulta ancora domiciliato nel Cantone

Ticino, a differenza di quanto precedentemente dichiarato al datore di lavoro

nel proprio scritto di dimissioni. Ritenuto che per trovare un nuovo posto di

lavoro, computando l'intero processo di ricerca e selezione, sono necessari

normalmente circa due mesi e che nel settore pubblico il relativo concorso può

prevedere tempistiche anche più lunghe, risulta poco plausibile che il motivo

delle dimissioni sia effettivamente riferibile a cause straordinarie ed

imprevedibili legate alla pandemia, sembrando piuttosto che fosse intenzione

del gerente lasciare lavoro in un momento financo precedente al 6 maggio 2020.

Si ribadisce quindi anche in questa

sede che, nell'ottica dell'obbligo di diminuire il danno, la ditta avrebbe dovuto

continuare - nei limiti del periodo di disdetta - il rapporto di lavoro con il

gerente oppure renderlo responsabile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI,

opponendosi alla disdetta ai sensi dell'art. 337 CO. In tal senso, non è

condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui "la società non

aveva dunque nessun mezzo per trattenerlo e anche un'eventuale contestazione

della disdetta immeditata non avrebbe modificato la situazione" (n. 29

secondo par. p. 5, sub doc. l inc. 38.2021.88), dal momento che è

esattamente ciò che essa avrebbe dovuto fare, ovvero adottare le citate dalla

ricorrente "opportune contromisure"

per "evitare

eventuali perdite" (n. 24 p. 4, sub doc. I inc. 38.2021.88).

Infatti, visti gli allentamenti

annunciati dal Consiglio Federale il 29 aprile 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19

situazione particolare e relative modifiche), il datore di lavoro avrebbe

dovuto immediatamente contestare la disdetta del gerente, in quanto, in vista

delle imminenti riaperture dell'11 maggio 2020 (di cui la ditta era a

conoscenza, cfr. n. 27 p. 5 sub doc. I inc. 38.2021.88), senza tale

figura non avrebbe potuto riavviare il proprio esercizio. Il danno che ne è

derivato non è quindi inevitabile poiché è stato causato dal datore di lavoro

medesimo in violazione dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI in combinato disposto

con l'art. 51 cpv. 1 OADI, del quale non è ammissibile che si faccia carico

l'assicuratore sociale.

3. In

definitiva, dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020 non vi erano più le condizioni

legali (ovvero l'autorizzazione alla gerenza ai sensi della Lear) che

permettessero il proseguire dell'attività stessa. Non si ravvede in tal senso

alcuna arbitrarietà, nè violazione del principio della parità di trattamento ed

uguaglianza, le cui censure, del resto, non sono state dimostrate. Infatti, il

lavoro ridotto è stato riconosciuto sia pendente l'ordine di chiusura, che a

seguito dello stesso (dal 13 marzo 2020 al 5 maggio 2020 e dal 4 luglio 2020 al

31 agosto 2020) essendone soddisfatti i requisiti, mentre non è stato

riconosciuto (così come per qualsiasi altra attività sprovvista dei requisiti

di legge), per il periodo in cui la qui ricorrente era sprovvista del permesso

alla gerenza.

Di conseguenza, non essendo adempiuti

i requisiti cumulativi all'art. 31 cpv. 1 LADI, non è possibile riconoscere il

diritto alle relative indennità. Infatti, non avendo reso responsabile del danno

il dipendente contestandone la disdetta, la perdita di lavoro derivatane non

può ritenersi computabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, in quanto

evitabile. Il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può pertanto essere

riconosciuto. (…)” (Doc. III pag. 2-3)

1.10. Il 2 dicembre 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali mezzi di

prova (cfr. doc. VII).

In uno scritto del 20

dicembre 2021 il patrocinatore della RI 1 ha ribadito che la perdita di lavoro

subita nel periodo in questione non rientra nel normale rischio aziendale e che

le indennità per lavoro ridotto vanno riconosciute anche dal 6 maggio al 3 luglio

2020 (cfr. doc. VII pag. 4).

Egli ha così puntualmente

replicato alle considerazioni della Sezione del lavoro:

" (…)

Ad. 1 Contestato

La Società non ha lasciato partire il proprio dipendente,

piuttosto, come già detto nel merito del ricorso, quest'ultimo non era in grado

di gestire i propri timori e di svolgere il suo lavoro in vista delle

riaperture annunciate dal Consiglio Federale. Di fatto, la Società non ha

potuto che prenderne atto e attivarsi, come ha fatto, per cercare un nuovo

gerente.

Utopistico, dunque, a fronte di un tale malessere, come invece

sostiene, a torto, l'UG, esigere dal dipendente il rispetto del termine

regolare di disdetta, essendo di fatto altamente probabile che lo stesso

avrebbe deciso comunque unilateralmente di lasciare immediatamente il suo posto

di lavoro.

Ad. 2 Contestato

Se è vero che in circostanze "normali" la

risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un gerente rappresenta una

circostanza che rientra nel rischio aziendale, quest'ultima riveste invece un

carattere di eccezionalità quando interviene, come nella fattispecie, quale

conseguenza della pandemia da COVID-19.

In effetti, è altamente verosimile che in altre circostanze il

gerente in parola non avrebbe lasciato la sua attività e, comunque, non con

effetto immediato.

Le dichiarazioni del dipendente laddove esprimeva la volontà di

rispettare il temine regolare di disdetta si scontrano con la sua attitudine

sul posto di lavoro, dove egli manifestò un profondo disagio in relazione ai

rischi legati alla pandemia da COVID-19 e dunque un'evidente impossibilità per

lui di proseguire oltre il rapporto di lavoro.

La Società non aveva nessuna ragione di dubitare delle motivazioni

addotte.

Che il sig. __________, a distanza di un mese dalle proprie

dimissioni, risulta essere diventato il gerente del __________ delle __________

presso la __________ di __________ era un fatto sconosciuto alla Società che ne

è stata edotta solo alla lettura della risposta dell'UG.

Ora, ch'egli abbia deciso di proseguire un'attività in Ticino, contrariamente

a quanto affermato a suo tempo, non fa automaticamente cadere le motivazioni

alla base della disdetta con effetto immediato dalla sua posizione di gerente

presso il RI 1, in effetti, la nuova posizione lavorativa, diversamente dalla

precedente, potrebbe aver comportato meno rischi di quelli ch'egli aveva

dichiarato tanto temere.

Le congetture dell'UG laddove sostiene che il sig. __________,

viste le tempistiche ridotte con le quali ha ritrovato un posto di lavoro,

avesse pianificato le sue dimissioni ormai da tempo, in assenza di qualsivoglia

elemento concerto a comprova di quanto asserito non soccorrono la convenuta

nella sua tesi che la disdetta in questione debba essere qualificata come una

semplice scelta di un dipendente a carico dunque del rischio aziendale che la

Società doveva sopportare.

Fino a prova del contrario, dunque, la disdetta in parola resta da

imputare strettamente agli effetti nefasti della pandemia da COVID-19.

Non solo.

Contrariamente a quanto asserito dalla parte convenuta, la Società

non aveva nessuna possibilità di ridurre il danno economico provocato dalla

partenza immediata del suo gerente, in effetti, in primo luogo non aveva nessun

mezzo per trattenerlo e, in secondo luogo, anche un'eventuale contestazione

della disdetta immediata non avrebbe modificato la situazione, una disdetta

immediata ponendo fine al contratto di lavoro sia essa giustificata o meno.

Un eventuale causa risarcitoria della Società nei confronti

dell'ex-dipendente non avrebbe altresì avuto fondamento alcuno. In effetti, la

gravita della situazione pandemica poteva costituire un giusto motivo di

disdetta immediata, tenuto conto dei rischi reali legati al settore della ristorazione

e dello stato psicologico di forte ansia e paura per la sua salute e quella di

terzi del dipendente, il quale non era più in grado di lavorare in tale

contesto professionale.

Solo comprovati fatti che dimostrerebbero che la disdetta in

parola non era stata data per i motivi addotti potrebbero renderla

ingiustificata e fondare eventuali pretese nei confronti del

sig. __________.

Al momento così non è.

La perdita di lavoro subita dalla Società per il periodo in

questione era dunque strettamente legata all'emergenza e straordinarietà creata

dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, non rientra nella sfera normale

del rischio aziendale.

Ne consegue che le censure sollevate dall' UG sono prive di

rilievo e, quindi, in presenza dei requisiti di legge cumulativi, diversamente

da quanto asserito dall'UG, il diritto alle ILR per il periodo in parola

dev'essere concesso.

Ad. 3 contestato

Si ribadisce che facendo riferimento all'obiettivo e alle

intenzioni del Consiglio federale, l'unica interpretazione corretta dell'Ordinanza

e delle Direttive in oggetto e delle disposizioni straordinarie applicabili,

impone di riconoscere anche alla Società ricorrente il diritto alle ILR per il periodo

in questione.

Negare alla Società gli aiuti economici previsti andrebbe a

contrastare in maniera arbitraria ed inammissibile con lo scopo voluto dal

legislatore, ossia la tutela di quei settori direttamente e indirettamente

toccati dalla crisi da COVID-19 per ragioni diverse e imprevisibili, di cui il

caso specifico fa parte.” (Doc. VII pag. 2-3)

Il 22 dicembre 2021 la

Sezione del lavoro si è riconfermata interamente nel contenuto della risposta

di causa e ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. IX).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel

periodo dal 6 maggio al 3 luglio 2020.

Preliminarmente

va ricordato che con decisione del 4 maggio 2020, cresciuta incontestata in

giudicato, la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità

per lavoro ridotto dal 13 marzo al 12 settembre 2020 (cfr. consid. 1.2).

Dopo

essere venuta a conoscenza del fatto che alla Sagl è stata revocata l’autorizzazione

all’apertura del ristorante dal 6 maggio al 3 luglio 2020 in quanto era priva

del gerente (cfr. consid. 1.3), con decisione del 1° settembre 2021 la Sezione

del lavoro ha modificato la decisione del 4 maggio 2020 nel senso che il

diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato negato dal 6 maggio al 3

luglio 2020.

Il

TCA ritiene corretta la decisione della Sezione del lavoro.

Al

riguardo va ricordato che secondo l’art. 53 LPGA l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del

28.

ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10

maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14.

giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Il

TCA entrerà dunque nel merito del ricorso contro la decisione su opposizione

del 13 ottobre 2021, che ha confermato la decisione del 1° settembre 2021.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

L’art.

32.

cpv. 3 LADI stabilisce che:

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda."

2.3

Nella Prassi LADI ILR, la SECO ha

stabilito che:

"

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,

la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della

gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a

carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto,

le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

I

p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono in seguito rimasti invariati, ad esempio nella

Direttiva 2021/06: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 19 marzo 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/01 del 20

gennaio 2021 e nella Direttiva 2021/13 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a

causa della pandemia»” del 30 giugno 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/07

del 20 aprile 2021.

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4

de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992

II pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.5

Il Consiglio federale,

fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una

serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

Con la prima ordinanza del

28.

febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo

svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero

presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

Il 13 marzo 2020 il

Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito

ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre

il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività

presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono

state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o

private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai

ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato

consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il

personale).

Al riguardo è utile

rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR

2020.

AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo

astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge

sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).

Nel Canton Ticino il

Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262

dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio

cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,

conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo

imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire

con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico

e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,

regionale o locale.”).

In seguito, iI 14 marzo

2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura

di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i

punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le

stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali

parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il

Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare

le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Il 16 marzo 2020 il

Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.

7.

LEp.

L’Ordinanza 2 COVID-19 è

stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

In particolare, giusta

l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività

societarie.

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

a. negozi e

mercati;

b. ristoranti;

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni ed erotici;

d. strutture

ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e

zoologici e parchi di animali;

e. strutture

che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,

saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

3.

Il capoverso 2

non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

a. negozi di

generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di

servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso

quotidiano;

b. negozi di

cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e

strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;

c. farmacie,

drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi

acustici);

d. uffici e

agenzie postali;

e. punti di

vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;

f. banche;

g. stazioni di

servizio;

h. stazioni

ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;

i. officine

di mezzi di trasporto;

j. pubblica

amministrazione;

k. strutture

sociali (p. es. centri di consulenza);

l. funerali

nella stretta cerchia familiare;

m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche

e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo

il diritto federale e cantonale;

n. alberghi.

4.

Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3

devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità

pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone

presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli

assembramenti di persone.”

L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza

2.

COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

Il 20 marzo 2020

nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento

della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della

posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti

di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile

2020.

(RU 2020 863).

Il Consiglio di Stato

ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020 (valida fino al 29 marzo

2020), ha deciso:

" 1. È

confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private,

compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le

gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite

aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle

stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), strutture che

offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio (fra cui

parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) e le

strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita,

giardini botanici e zoologici e parchi di animali).

2.

Il punto n. 1 non si

applica a:

- servizi di

distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità

d'ingresso dei clienti nei locali;

- mense

sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case

anziani e scolastiche non aperte al pubblico;

- mense aziendali non aperte al pubblico;

- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;

punti vendita di articoli medici e sanitari;

- farmacie e drogherie;

- chioschi;

- stazioni di

servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;

- banche;

- uffici e agenzie postali;

- funerali nella stretta cerchia familiare.

In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche

accresciute e di distanza sociale.

3.

Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza

per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a

esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla

presente risoluzione governativa e alla gestione dell'emergenza a patto di:

- non

accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

- garantire le

norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia

seduto sia in piedi;

- limitare

l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed

esclusivamente per i propri ospiti;

- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa,

ecc.

4.

Possono rimanere operative le strutture sanitarie,

socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD

che erogano prestazioni urgenti e necessarie come definito dal Medico cantonale

e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere

operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a

sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.

5.

Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche

accresciute e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e

servizi.

6.

Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti

salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di

distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può

concedere deroghe nel caso in cui esista un'evidente urgenza o preminente

interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni

di categoria e dei sindacati.

7.

Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a

domicilio in modalità remota. L'accesso agli uffici non è ammesso per il

pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile

solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

8.

Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture,

interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere

svolti tramite un servizio di picchetto.

9.

Sono permessi interventi volti a garantire l'igiene e la

pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.

10.

Sono permesse le attività private volte a garantire la

sicurezza e l'ordine pubblico.

11.

Le attività industriali che non possono interrompere

immediatamente tutte le attività, sono autorizzate a svolgere i lavori

necessari ad arrestare le linee di produzione.

Le attività del settore chimico-farmaceutico, medicale, alimentare

o indispensabili per il settore socio-sanitario, possono rimanere attive nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

12.

Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute

e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla

presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.

13.

Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle

norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo

delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti

indispensabili.

14.

Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute

e di distanza sociale, le attività necessarie all'informazione e alla

diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.

15.

È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle

attività autorizzate. (…)”

Il Consiglio federale, il

27.

marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU

2020.

1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

Ai sensi di questo

disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,

autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste

un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un

periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle

attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere

accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone

richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è

altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione

sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno

acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione

resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e

compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

L’art. 7e cpv. 1-3

dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo

2020.

Con Risoluzione n. 1649

del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento

agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte

le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.

Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:

" 8. Nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi

interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,

situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze

e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature

(ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali,

ecc.).”

Tali misure sono state

prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile

2020.

e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.

Il punto 18 di

quest’ultima Risoluzione prevede che:

" Sono

permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale,

attività per la cura del verde, esclusa la costruzione, svolte da 5 o meno

persone senza contatto diretto con il cliente.”

A partire dal martedì 14

aprile 2020 ha così potuto riprendere il lavoro dei giardinieri, purché non più

di cinque per gruppo (cfr. swissinfo.ch del 14 aprile 2020).”

Per il periodo dal 20 al

27.

aprile 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1827 del 15 aprile

2020, ha invece deciso:

" 1. Oltre

alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono

applicabili anche le seguenti disposizioni.

2.

Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione

degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero

superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare, come

attualmente, a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività

inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di:

- non

accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

- garantire le

norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia

seduto sia in piedi;

- limitare

l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente

per i propri ospiti;

- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa,

ecc.

3.

Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle

norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui

cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure

attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da10 o meno

persone.

La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano

sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul

rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica,

segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o

preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni

di categoria e dei sindacati.

4.

Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria,

chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono

impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime

ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente,

chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di

interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle

persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute

pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

(…)” (la sottolineatura è del redattore)

Dal 27 aprile al 3 maggio

2020.

il Consiglio di Stato ha ulteriormente allentato le misure, consentendo

l’attività sui cantieri all’aperto o al coperto svolte da 15 o meno persone e

prevendendo che le altre industrie, diverse da quelle della filiera

socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, che intendono

impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime

ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente,

chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di

interesse pubblico.

È stato altresì previsto

che “se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire

dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020”

(cfr. risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020).

L’art. 6 Ordinanza 2

Covid-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino

al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:

" Art. 6

cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse

quelle in locali privati;

e. Abrogato

3.

I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a:

l. funerali nella cerchia familiare;

o. centri

commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio

e i fiorai;

p. strutture che

offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni

di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

q. strutture

servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”

Tale disposizione è stata

oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7

giugno 2020 (RU 2020 1499):

" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

b. Abrogata

c. discoteche,

locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in

locali privati;

3.

I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:

b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura

di pasti;

bbis strutture

di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e

mense scolastiche);

3bis

Oltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo 6a, per le strutture di

ristorazione di cui al capoverso 3 lettera bbis si applica quanto segue:

a. la dimensione

dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle

scuole dell’obbligo;

b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

c. nelle mense

aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano

nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente

alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;

d. le strutture

di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;

e.

le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;

ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.

Dall’11

maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di

negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del

livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e

nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

In una sentenza 42.2020.18

del 7 dicembre 2020 il TCA, oltre ad avere esposto la maggior parte delle

disposizioni appena citate, ha in particolare sottolineato quanto segue:

" (…) Per

quanto attiene alle censure formulate dal ricorrente secondo cui, in buona

sostanza, da un lato, avrebbe diritto alle indennità per perdita di guadagno

dovuta al coronavirus in quanto il suo garage con autofficina ha dovuto

chiudere, fatta eccezione per il servizio di picchetto, dall’altro, il suo caso

non sarebbe, perciò, da valutare secondo i criteri per i casi di rigore (art. 2

cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), giova evidenziare, come

esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), che è vero che il Consiglio federale dal 17

marzo 2020, tramite l’Ordinanza 2 COVID-19, ha stabilito la chiusura di negozi,

ristoranti, bar, strutture ricreative e per il tempo libero, nonché di strutture

che offrono servizi alla persona con contatto corporeo, lasciando invece

aperte, in particolare, le officine di mezzi di trasporto (art. 6 cpv. 3 lett.

i Ordinanza 2 COVID-19).

È altrettanto vero, però, in primo luogo, che il Consiglio di

Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020, ha emesso delle

disposizioni più stringenti rispetto a quelle federali. In particolare ha confermato

la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive non indispensabili e

ha vietato l’attività nei cantieri, fatti salvo i lavori necessari per la messa

in sicurezza dei luoghi di lavoro, permettendo le attività che potevano essere

svolte a domicilio in modalità remota (la presenza in ufficio doveva essere

limitata) e interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione

di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti

tramite un servizio di picchetto (cfr. p.ti 1, 6, 7 e 8).

Il 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n.

1649, ha ribadito la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive

private e ha precisato il p.to 8 (“Nel rispetto delle norme igieniche

accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a

risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo,

servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze e attività di

manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature

(ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).

È pure altrettanto vero che il Consiglio federale, tramite

l’introduzione il 27 marzo 2020 dell’art. 7e nell’Ordinanza 2 COVID-19 entrato

in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020, poteva in ogni caso autorizzare i

Cantoni a ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività

di determinati settori dell’economia se la situazione epidemiologica lo

richiedeva.

I Cantoni erano così legittimati ad adottare provvedimenti che

andavano oltre quanto previsto dal Consiglio federale.

All’origine di questa regolamentazione vi era proprio

la decisione del Cantone Ticino di limitare per un determinato periodo lo

svolgimento delle attività in modo più restrittivo rispetto a quanto decretato

a livello federale (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/

pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html). (…)”

In un’altra sentenza

42.2021.22

del 31 maggio 2021, relativa ad un dipendente comunale, il TCA ha

constatato al consid. 2.6 che le misure straordinarie introdotte il 16 marzo

2020.

sono state abrogate in quel Comune da lunedì 27 aprile 2020, data in cui

si è tornati al normale regime di lavoro.

2.6

In una sentenza 8C_741/2011

del 1° maggio 2012 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di lavoro

consecutiva al decesso della figura emblematica di un complesso musicale fa

parte del normale ed al riguardo ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.1.1

Das kantonale Gericht ist der Ansicht, die Y.________

& Co. habe die Ursache des Arbeitsausfalls nicht zu vertreten, weshalb

dieser gestützt auf die Generalklausel des Art. 51 Abs. 1

AVIV anrechenbar sei. Ebenso wenig sei es möglich gewesen, den

Arbeitsausfall durch geeignete, wirtschaftlich tragbare Massnahmen zu

vermeiden, namentlich A.________ sogleich durch einen anderen Sänger zu

ersetzen. Eine Unternehmenstätigkeit, welche im Wesentlichen vom Erfolg oder

vom Marktwert einer Einzelperson abhängig sei, sei zweifellos risikoreich. Doch

auch wenn der Tod zu den zwingenden Gesetzmässigkeiten des Lebens gehöre, habe

vorliegend "nicht mit der Möglichkeit des Todesfalles von A.________

gerechnet" werden müssen. Ein solches Ereignis mit all seinen Auswirkungen

auf den Geschäftsbetrieb sei unter den vorliegenden Umständen weder als

gewöhnlich zu bezeichnen noch trete es erfahrungsgemäss regelmässig und

wiederholt auf. Demzufolge sei es auch nicht vorhersehbar und in verschiedener

Weise kalkulatorisch erfassbar gewesen. Der nicht zum normalen Betriebsrisiko

gehörende Arbeitsausfall sei von der Härtefallklausel erfasst, weshalb der

Einspracheentscheid der Dienststelle richtig sei.

4.1.2

Das SECO macht geltend, die unstreitig grosse

Bedeutung, welche A.________ als Gesellschafter mit Kollektivzeichnungsberechtigung

und in der Funktion als Sänger und Identifikationsfigur der Band Z.________

zugekommen sei, sei durchaus vergleichbar mit der wichtigen Stellung eines

Arbeitgebers oder eines Kunden in einer Unternehmung. Die in Art. 51 Abs.

2.

AVIV enthaltene, nicht abschliessende Aufzählung zeige, dass nur

Arbeitsausfälle anrechenbar seien, welche aufgrund nicht personenbezogener

Umstände entstanden seien. Hätte der Verordnungsgeber es anders gewollt, so

hätte er dies explizit erwähnen müssen. Dies müsse mit Blick darauf, dass in

der Person des Arbeitgebers oder des Kunden liegende Ursachen bereits in der

Grundsatzregelung des Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG keine

wirtschaftlichen Gründe darstellten, umso mehr gelten. Der vorliegende Arbeitsausfall

sei somit nicht auf einen Umstand zurückzuführen, welcher von der

Härtefallregelung gedeckt sei, weshalb die Anrechenbarkeit nicht gegeben sei

und folglich kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bestehe.

4.2

4.2.1

In casu sind weder Elementarschäden noch behördliche

Restriktionen im Sinne von Art. 51 Abs. 2 AVIV für den Arbeitsausfall

verantwortlich. Ein Todesfall kann nicht mit einem Elementarschaden, der durch

Wirkungen der Natur verursacht wird, gleichgesetzt werden. Anderseits ist aber

auch zweifelhaft, ob der Auffassung des SECO, wonach personenbezogene Umstände

generell nicht zu einem Härtefall im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG in

Verbindung mit Art. 51 AVIV führten, gefolgt werden kann. Dies muss

allerdings an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Nicht anrechenbar ist

laut Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG nämlich ein Arbeitsausfall, wenn er

durch Umstände verursacht wird, die zum normalen Betriebsrisiko des

Arbeitgebers gehören. Dieser Vorbehalt gilt nicht nur bei Arbeitsausfällen aus wirtschaftlichen

Gründen gemäss Art. 32 Abs. 1 AVIG, sondern auch bei Härtefällen im Sinne

von Art. 32 Abs. 3 AVIG und Art. 51 AVIV (BGE 128 V 305 E.

4b S. 309 mit Hinweisen).

4.2.2

Das kantonale Gericht weist zu Recht darauf hin, dass

mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a zweiter

Satzteil AVIG die "gewöhnlichen" Arbeitsausfälle gemeint sind, mithin

jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auftreten, demzufolge

vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar sind. Was in

diesem Sinne noch als normal gelten soll, darf aber nach der Rechtsprechung

nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen Massstab

bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall aufgrund der mit der

spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen

(BGE 119 V 498 E.

1.

S. 500). Dabei kommt dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit in aller Regel

massgebende Bedeutung zu (BGE 119 V 498 E.

3.

S. 501; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2323 Rz. 483).

4.2.3

In ARV 1990 S. 135, C 32/90, wurde offengelassen, ob

durch Krankheitsabsenz des Arbeitgebers verursachte Arbeitsausfälle im Sinne

von Art. 32 Abs. 3 AVIG anrechenbar sind. JUDITH MÜLLER (Das

Instrument der Kurzarbeitsentschädigung, in: Unternehmenssanierung und

Arbeitsrecht, 2010, S. 120) vertritt die Meinung, dass namentlich

Arbeitsausfälle von Arbeitnehmenden, die infolge Krankheit, Unfall oder anderer

Absenzen des Arbeitgebers oder eines leitenden Angestellten entstehen, unter

das normale Betriebsrisiko fallen. Vorliegend geht es bei genauer Betrachtung

nicht um eine solche Konstellation, da nicht die Funktion von A.________ als

arbeitgeberähnliche Person, sondern seine Stellung als Sänger der Rockgruppe

Z.________ im Vordergrund steht. Entgegen der Ansicht von Vorinstanz und wira

lässt sich der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden, der infolge des Todes der

Identifikationsfigur einer Band entsteht, nicht vom normalen Betriebsrisiko

trennen. Ein solches Risiko trifft alle Unternehmungen, deren Erfolg auf der

Persönlichkeit eines einzelnen oder weniger Menschen gründet. Arbeitgebende in

der Musikbranche müssen sich zudem regelmässig mit der Problematik eines

vorübergehenden oder dauernden Ausstiegs eines Musikers oder einer Musikerin

aus einer Band, bedingt durch weniger einschneidende bis sehr gravierende

Tatsachen (wie beispielsweise die Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, sich

aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, in einer anderen Band oder solo zu

spielen bzw. wegen Uneinigkeit über Vertragsinhalte oder weitere Umstände

überhaupt nicht aufzutreten, die Pflicht, einen Gefängnisaufenthalt anzutreten,

wie auch weitere Ereignisse, welche von einem Tag auf den anderen alles ändern

können, wie schwere Krankheit und Tod) auseinandersetzen. Sie entschliessen

sich dementsprechend häufig dazu, solche Risiken, soweit möglich, durch den

Abschluss privater Versicherungen abzufedern (vgl. im Übrigen Art. 51 Abs.

4.

AVIV, wonach der Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses nicht

anrechenbar ist, solange er durch eine private Versicherung gedeckt ist). In

der Musikbranche gehört der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden infolge der

Nichtverfügbarkeit von Musikern - häufiger vorübergehender Krankheiten oder

Unpässlichkeiten wegen, seltener infolge Todes - zu diesem normalen

Betriebsrisiko. Es ist dem SECO daher im Ergebnis beizupflichten, dass der von

der Y.________ & Co. gemeldete Arbeitsausfall ihrer zwei Angestellten nach

dem Tod des Sängers der Gruppe Z.________ keinen Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung auslösen kann. Der gegenteilige Einspracheentscheid

der wira und der bestätigende kantonale Gerichtsentscheid verletzen

Bundesrecht. (…)” (DTF 138 V 336-338)

2.7

L’art. 5 della legge sugli

esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 stabilisce

che “la conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione”.

L’art. 4 cpv. 2 Lear prevede

che “il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di

esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla conduzione di un

determinato esercizio”.

L’art. 8 cpv. 1 Lear

enumera i presupposti che deve avere colui che richiede l’autorizzazione:

" a) avere

l’esercizio dei diritti civili;

b) disporre del

diploma cantonale di esercente o, in assenza di un certificato di capacità

riconosciuto, attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in

maniera irreprensibile in un altro Cantone;

c) produrre

l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero

dei posti disponibili;

d) godere del diritto d’uso dei locali;

e) disporre di

un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla

responsabilità civile.”

Secondo l’art. 10 Lear la

validità dell’autorizzazione si estingue in caso di:

" a) cambiamento

del gerente;

b) cambiamento del genere di autorizzazione;

c) rinuncia scritta;

d) decesso del titolare.”

L’art. 21 Lear stabilisce

al cpv. 1 che “il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e

garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti”

e al cpv. 2 che “il regolamento fissa le modalità della sua presenza e

reperibilità”.

L’art. 22 Lear è dedicato

alla sostituzione del gerente e prevede che:

" 1Il gerente in caso

di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una

persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

2Il gerente, assente per cause

di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una

persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.”

Il

Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e della ristorazione (RLear)

del 16 marzo 2011 prevede, all’art. 53 lett. c RLear, che la domanda di

autorizzazione deve contenere l’indicazione delle “generalità del gerente”.

L’art. 55 RLear, dal canto

suo, prevede che se “il Servizio constata che sono venuti a mancare i requisiti

per il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione, ordina la chiusura

dell’esercizio”.

L’art. 75 cpv. 1 RLear

prevede che “il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un

unico esercizio” e al cpv. 2 che “la presenza a tempo pieno è intesa

come 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settimanali”.

L’art. 80 RLear sottolinea

che “l’assenza temporanea di cui all’art. 22 cpv. 1 Lear non libera il

gerente dalle sue responsabilità”.

Infine, per quel che

riguarda la sostituzione ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 Lear, l’art. 81 del

Regolamento stabilisce che:

" 1L’autorizzazione

alla sostituzione è rilasciata dal Servizio, per un periodo massimo di un anno,

su richiesta del gerente, quando si verifica l’impossibilità per il medesimo di

proseguire la conduzione dell’esercizio per cause di forza maggiore, ma

transitorie.

2L’istanza

deve essere motivata e contenere:

a) le generalità

complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;

b) i documenti previsti alle lett. g) e h) dell’art. 54 relativi

al sostituto;

c) la documentazione comprovante l’esistenza dell’impedimento;

d) le

informazioni che permettano al Servizio di valutare le capacità professionali

(diploma cantonale d’esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel

campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.

3In

caso di decesso del gerente il Servizio rilascia un’autorizzazione ad una

persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.”

2.8

Nella presente fattispecie è

incontestato che l’esercizio pubblico della società ricorrente è rimasto senza

gerente dal 6 maggio al 3 luglio 2020.

Come appena visto,

mediante l’esposizione delle pertinenti norme della Lear e del RLear (cfr.

consid. 2.7.), l’esistenza di un gerente responsabile è una condizione

indispensabile per ottenere l’autorizzazione all’apertura.

Proprio per questo ruolo

fondamentale del gerente, il TCA deve concludere che - a ragione - la Sezione

del lavoro ha ritenuto, applicando per analogia la sentenza pubblicata in DTF

138.

V 333 (cfr. consid. 2.6; che sottolinea in particolare come il normale

rischio aziendale deve essere valutato “in jedem Einzelfall aufgrund der mit

der spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu

bestimmen”), che la mancanza, per qualsiasi motivo, della persona che occupa

questo ruolo fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

Al riguardo va peraltro

sottolineato che la Lear prevede all’art. 22 delle disposizioni relative

all’assenza temporanea e alla sostituzione del gerente in caso di assenza

prolungata.

Secondo questo Tribunale la

qualifica di normale rischio aziendale di un evento come quello vissuto dalla

società ricorrente (dimissione del gerente) non è modificata dalla situazione

pandemica che stiamo vivendo.

Del resto quando sono

stati autorizzati dalle autorità (cfr. consid. 2.5), gli altri esercizi

pubblici hanno regolarmente ripreso la loro attività.

A prescindere da questo

aspetto, nel caso concreto va pure sottolineato che il gerente __________ ha

dimissionato il 6 maggio 2020 invocando motivi legati alla pandemia, ma ha pure

precisato che avrebbe rispettato i termini contrattuali, dichiarandosi disposto

a finire anche subito se fosse stata trovata una soluzione di comune accordo

(cfr. consid. 1.3).

Anche per questa

circostanza (scioglimento con effetto immediato del contratto di lavoro

malgrado la disponibilità del gerente a rispettare i termini di disdetta), la

ricorrente si è trovata per quasi due mesi senza nessuna autorizzazione di apertura

non essendo riuscita a trovare immediatamente un sostituto (cfr. doc. 4/2).

In conclusione, siccome la

perdita di lavoro fatta registrare dalla RI 1 nel periodo dal 6 maggio al 3

luglio 2020 è da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale, a ragione la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di

indennità per lavoro ridotto in quel periodo (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b e 33

cpv. 1 lett. c LADI).

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 9 novembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti