38.2021.88
Negate ILR poiché esercizio pubblico senza gerente (sua esistenza è condizione indisp. per ottenere autorizz. ad apertura). Assenza persona che svolge ruolo fondam. rientra nel normale rischio aziendale indip. da pandemia. Perdita lavoro da ascrivere a circ. rientranti nel normale rischio aziendale
21 febbraio 2022Italiano73 min
una circostanza interna all'azienda che rientra nel proprio rischio imprenditoriale.
Source ti.ch
RI 1Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.88
DC/sc
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 13 marzo 2020 la RI 1 ha
inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per 4 dipendenti, in misura dell’80%
dal 1° marzo 2020 motivandolo “calo del turismo e della frequenza dei locali
dovuto alla pandemia” (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione del 24 marzo
2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto
il diritto ad indennità per lavoro ridotto dal 16 marzo al 10 giugno 2020 (cfr.
doc. 2).
Il 4 maggio 2020 la
Sezione del lavoro ha sostituito la decisione e ha riconosciuto il diritto alle
prestazioni per il periodo dal 13 marzo al 12 settembre 2020 (cfr. doc. 3).
1.3. A seguito dei due scritti del
2 luglio e 19 agosto 2020 della Cassa __________ sottoposti per decisione alla
Sezione del lavoro (cfr. doc. 4), quest’ultima il 13 novembre 2020 ha deciso
che l’indennità per lavoro ridotto non può essere accordata nel periodo dal 6
maggio al 30 giugno 2020, rilevando:
" (…) Nel
caso in esame, considerato che la ditta in parola ha indicato che la perdita di
lavoro è dovuta all’impossibilità di riaprire in quanto il gerente in data 5
giugno 2020 ha rassegnato le dimissioni e la società ha accettato la rescissione
immediata del contratto, si ritiene che a partire da tale data la perdita di
lavoro non è più computabile in quanto è dovuta ad altre interruzioni
dell’esercizio rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore
di lavoro.
Visto quanto precede, l’Ufficio giuridico ritiene che dal 6 maggio
2020 al 30 giugno 2020 la ditta non possa essere indennizzata.” (Doc. 6)
Il 18 agosto 2020 la RI 1 aveva
così risposto ad una domanda della Sezione del lavoro:
" …
comunichiamo che il motivo per il quale abbiamo dovuto tenere chiuso il nostro
esercizio pubblico, malgrado il Consiglio Federale avesse decretato che a
decorrere dall’11 maggio 2020 è sempre legato alla disdetta del contratto di
lavoro del nostro Gerente e Chef di Cucina in data 05.05.2020 (Vedi
corrispondenza del 30.06.2020).
Nella disdetta aveva manifestato il suo disagio per la situazione
creatasi, pertanto, è stato concordato di terminare il contratto di lavoro con
effetto 06.05.2020.
Considerato che l’esercizio pubblico era senza gerente (che
fungeva anche da direttore), non abbiamo potuto effettuare l’apertura.
Dal 4 luglio 2020 abbiamo un nuovo Direttore/Gerente e il
locale è aperto.” (Doc. 4)
Nel citato scritto del 30
giugno 2020 il datore di lavoro si era così espresso:
" Facciamo
riferimento al vostro scritto sopra menzionato, vi comunichiamo che il motivo
per il quale abbiamo dovuto tenere chiuso il nostro esercizio pubblico,
malgrado il Consiglio Federale avesse decretato che a decorrere dall'11.05.2020
gli esercizi pubblici potevano riprendere l'attività, è da ricondursi al fatto
che il gerente, Sig. __________, in data 06.05.2020 ha inoltrato disdetta del
suo contratto di lavoro.
Nella disdetta ha manifestato il suo disagio per la situazione
creatasi, pertanto, è stato concordato di terminare il contratto di lavoro con
effetto 06.05.2020.
Pertanto, considerato che l'esercizio pubblico era senza gerente
(che fungeva anche da direttore), non abbiamo potuto effettuare l'apertura.
Il 17.06.2020, tramite lettera raccomandata, il servizio
autorizzazioni, commercio giochi, ci ha informati che l'esercizio pubblico
doveva rimanere chiuso sino a quando non avremmo ricevuto una nuova
autorizzazione da parte loro.
Vi informiamo che a tutt'oggi, malgrado le nostre assidue
ricerche, non abbiamo ancora trovato un nuovo gerente, stiamo valutando dei
candidati e non appena avemmo definito, inoltreremo la documentazione alle
autorità competenti per ottenere i permessi per la riapertura. (…)” (Doc. 4)
La lettera di dimissioni
di __________, datata 6 maggio 2020, è del seguente tenore:
" (…) Dopo
averglielo comunicato verbalmente, con questa lettera disdico il mio contratto
di lavoro
Presso il RI 1 di __________,
Come dettole al telefono io vivo la situazione del Covid 19 molto
male.
Essendo io una persona molto sensibile ho il terrore che sia uno
dei miei collaboratori, oppure uno dei clienti oppure io possiamo contrarre il
virus e sarebbe per me un fardello troppo pesante da sopportare.
La patente è a mio nome e mi sentirei responsabile, e tutto ciò
non mi fa dormire.
Vista la situazione ticinese ho deciso di tornare definitivamente
nella Svizzera tedesca, dove la situazione è più calma, e di lasciare per
sempre la gastronomia.
Rispetterò i termini contrattuali, ma se troviamo una soluzione
di comune accordo io sono pronto a finire anche subito.
Visto che momentaneamente molta gente è alla ricerca di un posto
di lavoro spero che, o internamente o esternamente troviate la persona giusta.
La ringrazio per la sua comprensione e le auguro una buona giornata.”
(Doc. 5)
La decisione del 17 giugno
2020 del Servizio autorizzazioni, commercio giochi è così motivata:
" (…) dal
mese di marzo scorso l'esercizio pubblico è stato chiuso.
Pertanto, richiamato l’art. 39 delia Legge sugli esercizi
alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100) e.
l'art. 103 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla
ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear; RL 942.110), abbiamo proceduto ad
emettere una fattura di CHF 343.75 relativa ai 3/12 della tassa annua bevande
alcoliche 2020.
La riapertura potrà avvenire unicamente con nostra autorizzazione
scritta, dopo l'esame di un'istanza di autorizzazione alla gerenza ai sensi
dell'art. 7 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1
giugno 2010 e degli art. 53 e 54 del Regolamento
della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16
marzo 2011 (Lear).
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato, entro 30 giorni dall'intimazione (art. 50 Lear).”
Il 15 ottobre 2020 la
Sezione del lavoro ha posto alcuni quesiti alla società ricorrente, la quale ha
così risposto:
" (…)
1. Quando e come vi
siete attivati nella ricerca di un nuovo gerente? (comprovare modalità e
tempistica).
Dal 06.05.2020 CV interni e varie
prove con esito negativo.
2. Per la ricerca
del nuovo gerente, avete contattato il Servizio aziende dell’Ufficio regionale
di collocamento? (se sì, precisare tempistica ed esito).
Sì, il 18.05.2020, esito dei candidati
negativo.
3. A partire dal 1.
luglio 2020 innanzi avete ancora svolto la vostra attività in regime di lavoro
ridotto?
Dal 04.07.2020 abbiamo rinunciato al
LR.
4. Avete
osservazioni in merito alla comunicazione della Cassa?”
(Doc. 4/2)
1.4. Contro la decisione del 13
novembre 2020, la RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione alla Sezione del
lavoro il 20 novembre 2020 (cfr. doc. 7).
1.5. Con decisione su opposizione
del 1° settembre 2021 la Sezione del lavoro ha dichiarato nulla la decisione
del 13 novembre 2020 e quindi irricevibile l’opposizione, rilevando quanto
segue:
" (…) Nel
caso in esame la decisione 13 novembre 2020 è gravemente viziata ed e pertanto
necessario constatarne la nullità. Si rileva infatti che l'autorità cantonale
non può emanare delle nuove decisioni riguardanti il medesimo periodo già
oggetto di una precedente decisione (res iudicata).
Unicamente se adempiute le condizioni della revisione o della riconsiderazione
(artt. 17 cpv. 2 per analogia, 53 cpv. 1 o 53 cpv. 2 LPGA), il servizio
cantonale può ritornare su una precedente decisione cresciuta incontestata in
giudicato.
In concreto, con decisione 4 maggio 2020 - cresciuta incontestata
in giudicato - l'UG si è espresso in merito al diritto alle indennità per
lavoro ridotto per il periodo dal 13 marzo 2020 al 31 agosto 2020. A fronte
delle domande sottoposte dalla Cassa, e dopo aver eseguito ulteriori
accertamenti, l'UG ha emanato la decisione 13 novembre 2020, non riconoscendo
il diritto a far tempo dal 6 maggio 2020, pronunciandosi quindi su un periodo,
già oggetto della decisione 4 maggio 2020.
Di conseguenza - essendosi l'UG con la sopracitata decisione
espresso nuovamente su un periodo già deciso, e ciò senza neppure verificare
l'adempimento delle condizioni della revisione o della riconsiderazione - va
constatata la nullità della decisione 13 novembre 2020 (n. __________).
Alla luce di quanto sopra, il gravame del 20 novembre 2020 è da
ritenersi privo d'oggetto e pertanto irricevibile. Quanto al restante periodo
in cui l'esercizio pubblico è stato privo di valida
autorizzazione a causa della mancanza di un gerente abilitato,
l'UG si pronuncerà con decisione separata.” (Doc. 16)
1.6. Con decisione del 1°
settembre 2021 la Sezione del lavoro ha deciso di adeguare la decisione del 4
maggio 2020 nel senso di non riconoscere il diritto alle indennità per lavoro
ridotto dal 6 maggio al 3 luglio 2020 e, più specificatamente, con riferimento
alle comunicazioni della Cassa __________:
" (…)
2. di
sollevare opposizione parziale, nel senso che il diritto alle indennità per
lavoro ridotto è riconosciuto per il periodo:
2.1: dal 13 marzo 2020 al 5 maggio 2020 (inc. n. __________);
2.2.: dal 4 luglio 2020 al 31 agosto 2020 (inc. n.__________).
(…)”
(Doc. 15)
La Sezione del lavoro ha
motivato questa decisione con il fatto che al Ristorante __________ è stata
revocata l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio pubblico in quanto esso è
rimasto senza gerenza (a seguito delle dimissioni del gerente) dal 6 maggio al
3 luglio 2020. Ciò costituisce una notevole modifica rispetto alle circostanze
alla base della decisione del 4 maggio 2020 (cfr. doc. 15).
1.7. A seguito dell’opposizione
fatta inoltrare dalla RI 1 (cfr. doc. 17), con decisione su opposizione del 13
ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione,
rilevando:
" (…) Nel
caso in esame, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa e successivamente
dall'UG, è emerso che il Ristorante __________ è rimasto senza gerenza a far
tempo dal 6 maggio 2020, motivo per cui il Servizio autorizzazioni, commercio e
giochi ha revocato l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico.
Nello specifico, la circostanza che ha comportato la revoca
dell'autorizzazione da parte del servizio preposto è la disdetta presentata dal
dipendente __________, chef di cucina nonché gerente, il quale ha comunicato la
propria volontà in data 6 maggio 2020 affermando che "rispetterò i
termini contrattuali, ma se troviamo una soluzione di comune accordo io sono
pronto a finire anche subito".
Il motivo sarebbe da riferirsi a "(...) seri disagi
causati dalla pandemia (...) in quanto non si sentiva sicuro (...) non
riuscendo a superare il suo malessere, ha presentato la disdetta del suo
contratto
di lavoro. Considerando le sue motivazioni, non potevamo non
accettarla, in quanto, non c'era nessun'altra possibilità e non c'erano i
presupposti per obbligare una persona a svolgere un lavoro che in quel momento
non era più in grado di svolgere, mettendo a disagio l'intero staff ed evitando
Fatti
i clienti per paura di contrarre qualcosa".
Come asserito inoltre dalla società in data 16 giugno 2021, "il
contratto con il sig. __________ è stato sciolto con effetto immediato, ossia
il 06.05.2020, in quanto (...) non era più in grado di svolgere il suo lavoro
da gerente a causa dei seri disaggi dovuti alla pandemia", affermando
in seguito di aver rinunciato ad avviare qualsiasi causa risarcitoria nei suoi
confronti in quanto "non ce la siamo sentiti di penalizzarlo per una
crisi esistenziale causata da un fattore imprevedibile e grave come la
situazione che si è creata soprattutto nei primi mesi della pandemia".
In seguito, trovato nel signor __________ il nuovo gerente, “l'autorizzazione
per la riapertura ci è stata rilasciata con effetto 04.07.2020”. Se ne
deduce che la ditta è pertanto rimasta sprovvista di gerente dal 6 maggio al 3
luglio 2020.
Nella presente costellazione, la disdetta del gerente rappresenta
una circostanza interna all'azienda che rientra nel proprio rischio imprenditoriale.
Essa non riveste pertanto alcun carattere d'eccezionalità o di straordinarietà
e spetta alla ditta il dovere di prevenirla o combatterla con opportune
contromisure al fine di evitare eventuali perdite. In tal senso, sono del tutto
irrilevanti i motivi che hanno portato alla, perdita del gerente, figura
indispensabile per il proseguimento dell'attività (cfr. per analogia DTF
8C_741/2011).
Infatti, nell'ottica dell'obbligo di diminuire il danno, la ditta
avrebbe dovuto continuare - nei limiti del periodo di disdetta - il rapporto di
lavoro con il gerente oppure renderlo responsabile del danno ai sensi dell'art.
51 cpv. 1 OADI, opponendosi alla disdetta ai sensi dell'art. 337 CO. Tale
assunto non contrasta del resto le disposizioni del Consiglio federale per
combattere il Coronavirus, ma appartiene al contrario agli obblighi che, anche
in tale frangente, il datore di lavoro deve osservare per poter beneficiare
delle indennità per lavoro ridotto.
Non è quindi condivisibile quanto precedentemente assunto dalla
ditta nel ritenere di "non avere nessuna colpa per la chiusura del
nostro Ristorante dal 06.05.20 - 04.07.2020, in quanto, la pandemia che ha
colpito il nostro Paese e tutto il mondo non era un fattore prevedibile, usuale
e gestibile, ed ha avuto un impatto molto forte sull'emotività delle
persone", dal momento che, consapevole degli allentamenti annunciati
dal Consiglio Federale il 29 aprile 2020, avrebbe dovuto immediatamente
contestare la disdetta del gerente, in quanto, in mancanza di tale figura, non avrebbe
potuto riavviare il proprio esercizio con le riaperture del 11 maggio 2020, provocando
quindi il danno che ora il datore di lavoro intende porre a carico
dell'assicuratore sociale.
Sono del tutto irrilevanti nel presente contesto le motivazioni
addotte dal rappresentante della società quanto al fatto che la risoluzione del
rapporto sia riconducibile o meno ad una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO,
o all'esito che una causa risarcitoria avrebbe potuto avere, dal momento che
dal 6 maggio 2020 non vi erano più le condizioni legali (ovvero
l'autorizzazione alla gerenza ai sensi della Legge sugli esercizi alberghieri e
sulla ristorazione) che permettessero il proseguire dell'attività stessa. Del
resto, è l’opponente medesimo a riconoscere nel gravame che il diritto alle indennità
può essere concesso "in presenza dei requisiti di legge cumulativi”,
ciò che qui fa difetto per i motivi appena esposti.
Di conseguenza, ritenuto che la ditta non disponeva di alcuna
autorizzazione all'esercizio da parte del Servizio autorizzazioni, commercio e
giochi, essendo rimasta priva di gerente dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020 e
non avendo reso responsabile del danno il dipendente contestandone la disdetta,
la perdita di lavoro derivatane non può ritenersi computabile e non è pertanto
possibile riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto portale
periodo.” (Doc. A2)
1.8. Contro la decisione su
opposizione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore
chiede che il diritto all’indennità per lavoro ridotto venga riconosciuto anche
nel periodo dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Egli contesta innanzitutto
che la mancata presenza di un gerente, nella particolare situazione pandemica,
sia una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale e al riguardo
sottolinea che:
" (…)
24. Diversamente
da quanto affermato dall'UG in sede di decisione prima e, di decisione su
opposizione poi, non si può ritenere che una circostanza come quella della
disdetta immediata di un gerente a causa di una pandemia mondiale, ai suoi
inizi e senza rimedi sanitari efficaci, in un ambito estremamente esposto come
quello della ristorazione, possa essere tranquillamente classificato come "una
circostanza interna all'azienda che rientra nei rischi normalmente assunti
dalla stessa".
25. Ancora una
volta, diversamente da quanto valutato dall'UG nella decisione su opposizione
qui contestata, la disdetta immediata da parte di un gerente, oltre tutto
fedele alla ditta da ormai molti anni, motivata unicamente dalla pandemia in
corso, ha senza ombra di dubbio un carattere d'eccezionalità e di
straordinarietà e, non spettava e, nemmeno era possibile per la Società, prevenirla.
In effetti, quali opportune contromisure avrebbe concretamente potuto mettere in
atto la Società al fine di evitare eventuali perdite?
26. A giusta
ragione, dunque, la Società ritiene di "non avere nessuna colpa per la
chiusura del nostro Ristorante dal 6.5.2020 - 4.07.2020 in quanto, la pandemia
che ha colpito il nostro Paese e tutto il mondo non era un fattore prevedibile
usuale e gestibile ed ha avuto un impatto molto forte sull'emotività delle
persone".
27. La Società non
ha dunque lasciato partire il proprio dipendente, piuttosto,
quest'ultimo non era in grado di gestire i propri timori e di svolgere il suo
lavoro in vista delle riaperture annunciate dal Consiglio Federale. Di fatto,
la Società non ha potuto che prenderne atto e attivarsi, come ha fatto, per
cercare un nuovo gerente.
28. Le
dichiarazioni del dipendente laddove esprime la volontà di rispettare il temine
regolare di disdetta si scontrano con la sua attitudine sul posto di lavoro,
dove ha manifestato un profondo disagio in relazione ai rischi legati alla
pandemia e un evidente impossibilita per lui di proseguire oltre il rapporto di
lavoro, come traspare chiaramente dal suo scritto agli atti del 6.5.2020.
29. Utopistico,
dunque, a fronte di un tale malessere, come invece sostiene, a torto, l'UG,
esigere dal dipendente il rispetto del termine regolare di disdetta, essendo di
fatto altamente probabile che lo stesso avrebbe deciso comunque unilateralmente
di lasciare immediatamente il suo posto di lavoro.
La società non aveva dunque nessun
mezzo per trattenerlo e anche un'eventuale contestazione della disdetta
immediata non avrebbe modificato la situazione, in effetti, una disdetta immediata
pone fine al contratto di lavoro sia essa giustificata o meno.
Un eventuale causa risarcitoria della
Società nei suoi confronti non avrebbe altresì avuto fondamento alcuno. In
effetti, la gravità della situazione pandemica poteva costituire un giusto motivo
di disdetta immediata, tenuto conto dei rischi reali legati al settore della ristorazione
e dello stato psicologico di forte ansia e paura per la sua salute e quella di
terzi del dipendente, il quale non era più in grado di lavorare in tale
contesto professionale. Paura a tal punto elevata da spingerlo addirittura ad
abbondare la sua professione.
Al momento dell'annuncio delle
riaperture da parte delle Autorità federali e cantonali, il signor __________
ha subito manifestato il suo disagio e ha chiesto di essere esonerato dal
presentarsi sul posto di lavoro in quanto non si sentiva sicuro e temeva fortemente
per la sua salute e quella di terzi.
È proprio nel contesto delle
riaperture che, dopo settimane di insicurezze, informazioni contradditorie da
parte delle autorità sanitarie e politiche, di migliaia di contagi e di morti
che le paure del sig. __________ si sono manifestate in misura esacerbata.
Considerando il lungo rapporto di
lavoro, le motivazioni del dipendente a fronte della situazione epidemiologia,
la Società non si è opposta alla sua partenza immediata ritenendo non ci
fossero più i presupposti per una mantenere in essere la collaborazione. In
questo contesto, come detto, obbligare il dipendente a rispettare il periodo di
disdetta così come l'avvio di una causa risarcitoria non avrebbero avuto nessun
impatto in merito al riconoscimento delle ILR per il periodo in parola. In
effetti, lo stesso avrebbe lasciato comunque il lavoro, una vertenza nei sui
confronti non avrebbe avuto concrete possibilità di successo e, non da ultimo,
la Società avrebbe comunque dovuto chiudere l'esercizio in attesa di trovare un
nuovo gerente.
A questo proposito, le difficoltà
della Società a trovare un nuovo gerente in un settore estremamente esposto
sono state reali e strettamente legate a un contesto pandemico ancora molto
instabile e grave, nulla si può dunque rimproverare alla Società in merito alle
tempistiche nell'adoperarsi a risolvere il problema.
30. Il rifiuto
della richiesta della Società al riconoscimento del diritto al versamento delle
ILR per il periodo dal 6.5.2020 al 4.7.2020, va dunque chiaramente a porsi in
maniera inammissibile in contrasto con lo scopo voluto dal legislatore, ossia
la tutela di quei settori direttamente e indirettamente toccati dalla crisi da
COVID-19 per ragioni diverse e imprevisibili.
Ne consegue che le censure sollevate
dall' UG sono prive di rilievo e, quindi, in presenza dei requisiti di legge
cumulativi, diversamente da quanto asserito dall'UG, il diritto alle ILR per il
periodo in parola dev'essere concesso. (…)” (Doc. I pag. 4-6)
Il patrocinatore della
ricorrente, dopo avere ricordato che di fronte alla diffusione sempre più
rapida del COVID-19 il Consiglio federale il 16 marzo 2020 ha proclamato la
“situazione straordinaria” ordinando, tra le altre misure, la chiusura dei
ristoranti e che la riapertura per le terrazze di bar e ristoranti sono state possibili
solo a far data dal 19 aprile 2020, ritiene che la decisione della Sezione del
lavoro contrasti con le decisioni adottate in quel periodo dalle autorità
federali, sia per quel che concerne l’obbligo di chiusura, sia per quel che
concerne il sostegno riconosciuto alle aziende attraverso l’attribuzione delle
indennità per lavoro ridotto:
" (…)
L'UG
parte dunque dal presupposto, errato, che la perdita di lavoro doveva essere
attribuita a un mero rischio aziendale e se non altro era evitabile.
Di
fatto, le circostanze non potevano essere imputabili al datore di lavoro (art.
32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con gli art. 51 e 51 a OADI).
L'obbligo
di chiusura in cui si è trovata la Società è la conseguenza diretta di una
situazione indotta dalla pandemia da COVID-19 che ha toccato un dipendente
fedele ormai da lunghi anni, con il quale non sussistevano conflitti di alcun
genere e, che, non avrebbe mai abbandonato il suo posto di lavoro al di fuori
di una circostanza così straordinaria.
La
perdita di lavoro per il periodo in questione era dunque strettamente legata
all'emergenza e straordinarietà creata dalla pandemia da COVID-19 e, di
conseguenza, non rientra nella sfera normale del rischio aziendale.
32. Infine, a
mente dello scrivente, facendo riferimento all'obiettivo e alle intenzioni del
Consiglio federale, I’unica interpretazione corretta dell'Ordinanza e delle
Direttive in oggetto e delle disposizioni straordinarie applicabili, impone di
riconoscere anche alla Società ricorrente il diritto alle ILR per il periodo in
questione.
Negare alla Società gli aiuti
economici previsti andrebbe a contrastare in maniera arbitraria ed inammissibile
con lo scopo voluto dal legislatore, ossia la tutela di quei settori
direttamente e indirettamente toccati dalla crisi da COVID-19 per ragioni
diverse e imprevisibili, di cui il caso specifico fa parte.
Di conseguenza, rifiutare le ILR nel
caso specifico, sarebbe disproporzionato, arbitrario, nonché che contrario al
principio d'uguaglianza e parità di trattamento, andando a discriminare una situazione
conforme a quelle previste dai diversi disposti di legge e, come detto, andando
altresì a cozzare con la volontà de legislatore di tutelare le attività e più
particolarmente i dipendenti a rischio di licenziamento a causa della crisi da
COVID-19.
Non solo.
Risulta ammissibile solo ed
unicamente un'interpretazione conforme alla ratio delle norme, al diritto
costituzionale e al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243
consid. 2) tale da imporre il riconoscimento alla Società delle indennità in
parola.
Ragioni obiettive impongono, nel
rispetto dei diritti e, nonché del principio della parità di trattamento, di
considerare la situazione in cui si è venuta a trovare la Società coerente con
la ratio delle norme che istituiscono il versamento delle indennità per lavoro
ridotto.
Diversamente si realizzerebbe
un'arbitraria ed ingiustificata discriminazione ai danni della Società ricorrente.
33. Tenuto
conto di tutto quanto sopra, della ratio delle disposizioni e a fronte di
un'interpretazione conforme alle stesse, la situazione in cui si è venuta
trovare la Società non potendo essere attribuita a un mero rischio aziendale ma
essendo una conseguenza diretta della pandemia da COVID-19, che non può che
essere considerata come una situazione straordinaria e imprevedibile, la
Società rientra nella cerchia dei beneficiari delle ILR per i suoi dipendenti.”
(Doc. I pag. 8)
1.9. Nella sua risposta del 1°
dicembre 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
1. Anzitutto, la
ditta non contesta di essere rimasta senza gerenza a far tempo dal 6 maggio
2020 (n. 19 p. 4 doc. 1, inc. 38.2021.88) a causa della disdetta del
signor __________, motivo per il quale il Servizio autorizzazioni, commercio e
giochi ha revocato l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico (cfr.
scritto 17 giugno 2020, doc. 4). La disdetta sarebbe da ricondursi a motivi
personali inerenti al lavoratore, e meglio per un suo "malessere"
rispetto al timore di contrarre il virus COVID-19. Tuttavia, nonostante il
lavoratore si fosse reso disponibile a rispettare "i termini contrattuali"
di disdetta (sub doc. 5), il contratto è stato sciolto con effetto
immediato con raccordo del datore di lavoro (cfr. scritto 30 luglio 2020, sub doc.
4).
L'esercizio pubblico è quindi rimasto
chiuso, in quanto sprovvisto di valida autorizzazione ai sensi dell'art. 5 e
ss. della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (in seguito:
Lear), dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020. Permesso che è stato rilasciato
dalla Polizia solo una volta trovato un nuovo gerente.
2. Ora, a
prescindere dalle cause che hanno portato alla risoluzione del rapporto di
lavoro, si rileva che la disdetta di un gerente rappresenta una circostanza che
rientra nel rischio imprenditoriale di un qualsiasi esercizio pubblico. Essa
non riveste pertanto alcun carattere d'eccezionalità o di straordinarietà e
spetta alla ditta il dovere di prevenirla o combatterla con opportune
contromisure al fine di evitare eventuali perdite, in casu quelle derivanti dai
mancati incassi dovuti al non poter riaprire senza valido permesso di polizia.
In tal senso, sono del tutto irrilevanti i motivi che hanno portato alla
perdita del gerente, la quale è da considerarsi una figura indispensabile per
il proseguimento dell'attività in parola (cfr. per analogia DTF 8C_741/2011).
Non sono quindi pertinenti le
motivazioni addotte dal rappresentante della società quanto al fatto che la risoluzione
del rapporto sia riconducibile o meno ad una causa grave ai sensi dell'art. 337
CO, o all'esito che una causa risarcitoria avrebbe potuto avere. Oltre ad
essere quest'ultima una mera speculazione, la disdetta immediata presentata dal
dipendente non esime il datore di lavoro dal fare tutto il possibile per
cercare di contenerne gli effetti, segnatamente quelli derivanti dalla perdita
dell'autorizzazione alla gerenza per l'esercizio pubblico.
È tuttavia la ditta medesima ad
ammettere che, essendo priva di gerente, "la Società avrebbe comunque
dovuto chiudere l'esercizio in attesa di trovare un nuovo gerente" (n.
29 sesto paragrafo p. 5 sub doc. I inc. 38.2021.88), a conferma del
fatto che in ogni caso, a prescindere dall'esistenza della pandemia o meno, la
stessa non avrebbe potuto continuare nella propria attività senza un gerente.
Del resto, nella disdetta del 6 maggio 2020 il già gerente __________ comunicava
che "vista la situazione ticinese ho deciso di tornare definitamente
nella Svizzera tedesca (...), e di lasciare per sempre la gastronomia"
(sub doc. 5), dimostrando così non solo la propria intenzione di
lasciare il proprio posto di lavoro, ma anche di lasciare definitivamente la professione.
Per inciso, si osserva che il signor __________,
a distanza di un mese dalle proprie dimissioni, risulta essere diventato il 10
giugno 2020 il gerente del refettorio delle __________ presso la __________ di __________
(doc. 20). Non solo, lo stesso risulta ancora domiciliato nel Cantone
Ticino, a differenza di quanto precedentemente dichiarato al datore di lavoro
nel proprio scritto di dimissioni. Ritenuto che per trovare un nuovo posto di
lavoro, computando l'intero processo di ricerca e selezione, sono necessari
normalmente circa due mesi e che nel settore pubblico il relativo concorso può
prevedere tempistiche anche più lunghe, risulta poco plausibile che il motivo
delle dimissioni sia effettivamente riferibile a cause straordinarie ed
imprevedibili legate alla pandemia, sembrando piuttosto che fosse intenzione
del gerente lasciare lavoro in un momento financo precedente al 6 maggio 2020.
Si ribadisce quindi anche in questa
sede che, nell'ottica dell'obbligo di diminuire il danno, la ditta avrebbe dovuto
continuare - nei limiti del periodo di disdetta - il rapporto di lavoro con il
gerente oppure renderlo responsabile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI,
opponendosi alla disdetta ai sensi dell'art. 337 CO. In tal senso, non è
condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui "la società non
aveva dunque nessun mezzo per trattenerlo e anche un'eventuale contestazione
della disdetta immeditata non avrebbe modificato la situazione" (n. 29
secondo par. p. 5, sub doc. l inc. 38.2021.88), dal momento che è
esattamente ciò che essa avrebbe dovuto fare, ovvero adottare le citate dalla
ricorrente "opportune contromisure"
per "evitare
eventuali perdite" (n. 24 p. 4, sub doc. I inc. 38.2021.88).
Infatti, visti gli allentamenti
annunciati dal Consiglio Federale il 29 aprile 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19
situazione particolare e relative modifiche), il datore di lavoro avrebbe
dovuto immediatamente contestare la disdetta del gerente, in quanto, in vista
delle imminenti riaperture dell'11 maggio 2020 (di cui la ditta era a
conoscenza, cfr. n. 27 p. 5 sub doc. I inc. 38.2021.88), senza tale
figura non avrebbe potuto riavviare il proprio esercizio. Il danno che ne è
derivato non è quindi inevitabile poiché è stato causato dal datore di lavoro
medesimo in violazione dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI in combinato disposto
con l'art. 51 cpv. 1 OADI, del quale non è ammissibile che si faccia carico
l'assicuratore sociale.
3. In
definitiva, dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020 non vi erano più le condizioni
legali (ovvero l'autorizzazione alla gerenza ai sensi della Lear) che
permettessero il proseguire dell'attività stessa. Non si ravvede in tal senso
alcuna arbitrarietà, nè violazione del principio della parità di trattamento ed
uguaglianza, le cui censure, del resto, non sono state dimostrate. Infatti, il
lavoro ridotto è stato riconosciuto sia pendente l'ordine di chiusura, che a
seguito dello stesso (dal 13 marzo 2020 al 5 maggio 2020 e dal 4 luglio 2020 al
31 agosto 2020) essendone soddisfatti i requisiti, mentre non è stato
riconosciuto (così come per qualsiasi altra attività sprovvista dei requisiti
di legge), per il periodo in cui la qui ricorrente era sprovvista del permesso
alla gerenza.
Di conseguenza, non essendo adempiuti
i requisiti cumulativi all'art. 31 cpv. 1 LADI, non è possibile riconoscere il
diritto alle relative indennità. Infatti, non avendo reso responsabile del danno
il dipendente contestandone la disdetta, la perdita di lavoro derivatane non
può ritenersi computabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, in quanto
evitabile. Il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può pertanto essere
riconosciuto. (…)” (Doc. III pag. 2-3)
1.10. Il 2 dicembre 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali mezzi di
prova (cfr. doc. VII).
In uno scritto del 20
dicembre 2021 il patrocinatore della RI 1 ha ribadito che la perdita di lavoro
subita nel periodo in questione non rientra nel normale rischio aziendale e che
le indennità per lavoro ridotto vanno riconosciute anche dal 6 maggio al 3 luglio
2020 (cfr. doc. VII pag. 4).
Egli ha così puntualmente
replicato alle considerazioni della Sezione del lavoro:
" (…)
Ad. 1 Contestato
La Società non ha lasciato partire il proprio dipendente,
piuttosto, come già detto nel merito del ricorso, quest'ultimo non era in grado
di gestire i propri timori e di svolgere il suo lavoro in vista delle
riaperture annunciate dal Consiglio Federale. Di fatto, la Società non ha
potuto che prenderne atto e attivarsi, come ha fatto, per cercare un nuovo
gerente.
Utopistico, dunque, a fronte di un tale malessere, come invece
sostiene, a torto, l'UG, esigere dal dipendente il rispetto del termine
regolare di disdetta, essendo di fatto altamente probabile che lo stesso
avrebbe deciso comunque unilateralmente di lasciare immediatamente il suo posto
di lavoro.
Ad. 2 Contestato
Se è vero che in circostanze "normali" la
risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un gerente rappresenta una
circostanza che rientra nel rischio aziendale, quest'ultima riveste invece un
carattere di eccezionalità quando interviene, come nella fattispecie, quale
conseguenza della pandemia da COVID-19.
In effetti, è altamente verosimile che in altre circostanze il
gerente in parola non avrebbe lasciato la sua attività e, comunque, non con
effetto immediato.
Le dichiarazioni del dipendente laddove esprimeva la volontà di
rispettare il temine regolare di disdetta si scontrano con la sua attitudine
sul posto di lavoro, dove egli manifestò un profondo disagio in relazione ai
rischi legati alla pandemia da COVID-19 e dunque un'evidente impossibilità per
lui di proseguire oltre il rapporto di lavoro.
La Società non aveva nessuna ragione di dubitare delle motivazioni
addotte.
Che il sig. __________, a distanza di un mese dalle proprie
dimissioni, risulta essere diventato il gerente del __________ delle __________
presso la __________ di __________ era un fatto sconosciuto alla Società che ne
è stata edotta solo alla lettura della risposta dell'UG.
Ora, ch'egli abbia deciso di proseguire un'attività in Ticino, contrariamente
a quanto affermato a suo tempo, non fa automaticamente cadere le motivazioni
alla base della disdetta con effetto immediato dalla sua posizione di gerente
presso il RI 1, in effetti, la nuova posizione lavorativa, diversamente dalla
precedente, potrebbe aver comportato meno rischi di quelli ch'egli aveva
dichiarato tanto temere.
Le congetture dell'UG laddove sostiene che il sig. __________,
viste le tempistiche ridotte con le quali ha ritrovato un posto di lavoro,
avesse pianificato le sue dimissioni ormai da tempo, in assenza di qualsivoglia
elemento concerto a comprova di quanto asserito non soccorrono la convenuta
nella sua tesi che la disdetta in questione debba essere qualificata come una
semplice scelta di un dipendente a carico dunque del rischio aziendale che la
Società doveva sopportare.
Fino a prova del contrario, dunque, la disdetta in parola resta da
imputare strettamente agli effetti nefasti della pandemia da COVID-19.
Non solo.
Contrariamente a quanto asserito dalla parte convenuta, la Società
non aveva nessuna possibilità di ridurre il danno economico provocato dalla
partenza immediata del suo gerente, in effetti, in primo luogo non aveva nessun
mezzo per trattenerlo e, in secondo luogo, anche un'eventuale contestazione
della disdetta immediata non avrebbe modificato la situazione, una disdetta
immediata ponendo fine al contratto di lavoro sia essa giustificata o meno.
Un eventuale causa risarcitoria della Società nei confronti
dell'ex-dipendente non avrebbe altresì avuto fondamento alcuno. In effetti, la
gravita della situazione pandemica poteva costituire un giusto motivo di
disdetta immediata, tenuto conto dei rischi reali legati al settore della ristorazione
e dello stato psicologico di forte ansia e paura per la sua salute e quella di
terzi del dipendente, il quale non era più in grado di lavorare in tale
contesto professionale.
Solo comprovati fatti che dimostrerebbero che la disdetta in
parola non era stata data per i motivi addotti potrebbero renderla
ingiustificata e fondare eventuali pretese nei confronti del
sig. __________.
Al momento così non è.
La perdita di lavoro subita dalla Società per il periodo in
questione era dunque strettamente legata all'emergenza e straordinarietà creata
dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, non rientra nella sfera normale
del rischio aziendale.
Ne consegue che le censure sollevate dall' UG sono prive di
rilievo e, quindi, in presenza dei requisiti di legge cumulativi, diversamente
da quanto asserito dall'UG, il diritto alle ILR per il periodo in parola
dev'essere concesso.
Ad. 3 contestato
Si ribadisce che facendo riferimento all'obiettivo e alle
intenzioni del Consiglio federale, l'unica interpretazione corretta dell'Ordinanza
e delle Direttive in oggetto e delle disposizioni straordinarie applicabili,
impone di riconoscere anche alla Società ricorrente il diritto alle ILR per il periodo
in questione.
Negare alla Società gli aiuti economici previsti andrebbe a
contrastare in maniera arbitraria ed inammissibile con lo scopo voluto dal
legislatore, ossia la tutela di quei settori direttamente e indirettamente
toccati dalla crisi da COVID-19 per ragioni diverse e imprevisibili, di cui il
caso specifico fa parte.” (Doc. VII pag. 2-3)
Il 22 dicembre 2021 la
Sezione del lavoro si è riconfermata interamente nel contenuto della risposta
di causa e ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. IX).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel
periodo dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Preliminarmente
va ricordato che con decisione del 4 maggio 2020, cresciuta incontestata in
giudicato, la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità
per lavoro ridotto dal 13 marzo al 12 settembre 2020 (cfr. consid. 1.2).
Dopo
essere venuta a conoscenza del fatto che alla Sagl è stata revocata l’autorizzazione
all’apertura del ristorante dal 6 maggio al 3 luglio 2020 in quanto era priva
del gerente (cfr. consid. 1.3), con decisione del 1° settembre 2021 la Sezione
del lavoro ha modificato la decisione del 4 maggio 2020 nel senso che il
diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato negato dal 6 maggio al 3
luglio 2020.
Il
TCA ritiene corretta la decisione della Sezione del lavoro.
Al
riguardo va ricordato che secondo l’art. 53 LPGA l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una
conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del
28.
ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10
maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del
14.
giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Il
TCA entrerà dunque nel merito del ricorso contro la decisione su opposizione
del 13 ottobre 2021, che ha confermato la decisione del 1° settembre 2021.
2.2
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
L’art.
32.
cpv. 3 LADI stabilisce che:
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda."
2.3
Nella Prassi LADI ILR, la SECO ha
stabilito che:
"
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,
la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della
gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a
carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto,
le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le
perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
I
p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono in seguito rimasti invariati, ad esempio nella
Direttiva 2021/06: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 19 marzo 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/01 del 20
gennaio 2021 e nella Direttiva 2021/13 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a
causa della pandemia»” del 30 giugno 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/07
del 20 aprile 2021.
2.4
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4
de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992
II pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.5
Il Consiglio federale,
fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una
serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del
28.
febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo
svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero
presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito
ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre
il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono
state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o
private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai
ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato
consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il
personale).
Al riguardo è utile
rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR
2020.
AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo
astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge
sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).
Nel Canton Ticino il
Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262
dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio
cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,
conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo
imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire
con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico
e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,
regionale o locale.”).
In seguito, iI 14 marzo
2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura
di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i
punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le
stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali
parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il
Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare
le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Il 16 marzo 2020 il
Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.
7.
LEp.
L’Ordinanza 2 COVID-19 è
stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare, giusta
l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:
" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività
societarie.
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
a. negozi e
mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture
ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale
cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,
palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e
zoologici e parchi di animali;
e. strutture
che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,
saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
3.
Il capoverso 2
non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:
a. negozi di
generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di
servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso
quotidiano;
b. negozi di
cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e
strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
c. farmacie,
drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi
acustici);
d. uffici e
agenzie postali;
e. punti di
vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
f. banche;
g. stazioni di
servizio;
h. stazioni
ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
i. officine
di mezzi di trasporto;
j. pubblica
amministrazione;
k. strutture
sociali (p. es. centri di consulenza);
l. funerali
nella stretta cerchia familiare;
m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche
e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo
il diritto federale e cantonale;
n. alberghi.
4.
Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3
devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità
pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone
presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli
assembramenti di persone.”
L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza
2.
COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.
Il 20 marzo 2020
nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento
della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della
posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti
di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile
2020.
(RU 2020 863).
Il Consiglio di Stato
ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020 (valida fino al 29 marzo
2020), ha deciso:
" 1. È
confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private,
compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le
gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite
aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle
stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), strutture che
offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio (fra cui
parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) e le
strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale
cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,
centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita,
giardini botanici e zoologici e parchi di animali).
2.
Il punto n. 1 non si
applica a:
- servizi di
distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità
d'ingresso dei clienti nei locali;
- mense
sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case
anziani e scolastiche non aperte al pubblico;
- mense aziendali non aperte al pubblico;
- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;
punti vendita di articoli medici e sanitari;
- farmacie e drogherie;
- chioschi;
- stazioni di
servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- banche;
- uffici e agenzie postali;
- funerali nella stretta cerchia familiare.
In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche
accresciute e di distanza sociale.
3.
Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza
per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a
esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla
presente risoluzione governativa e alla gestione dell'emergenza a patto di:
- non
accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
- garantire le
norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia
seduto sia in piedi;
- limitare
l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed
esclusivamente per i propri ospiti;
- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa,
ecc.
4.
Possono rimanere operative le strutture sanitarie,
socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD
che erogano prestazioni urgenti e necessarie come definito dal Medico cantonale
e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere
operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a
sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.
5.
Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche
accresciute e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.
6.
Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti
salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di
distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può
concedere deroghe nel caso in cui esista un'evidente urgenza o preminente
interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni
di categoria e dei sindacati.
7.
Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a
domicilio in modalità remota. L'accesso agli uffici non è ammesso per il
pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile
solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
8.
Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture,
interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere
svolti tramite un servizio di picchetto.
9.
Sono permessi interventi volti a garantire l'igiene e la
pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.
10.
Sono permesse le attività private volte a garantire la
sicurezza e l'ordine pubblico.
11.
Le attività industriali che non possono interrompere
immediatamente tutte le attività, sono autorizzate a svolgere i lavori
necessari ad arrestare le linee di produzione.
Le attività del settore chimico-farmaceutico, medicale, alimentare
o indispensabili per il settore socio-sanitario, possono rimanere attive nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
12.
Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute
e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla
presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.
13.
Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle
norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo
delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti
indispensabili.
14.
Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute
e di distanza sociale, le attività necessarie all'informazione e alla
diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.
15.
È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle
attività autorizzate. (…)”
Il Consiglio federale, il
27.
marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU
2020.
1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).
Ai sensi di questo
disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,
autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste
un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un
periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle
attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere
accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone
richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è
altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione
sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno
acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione
resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e
compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
L’art. 7e cpv. 1-3
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo
2020.
Con Risoluzione n. 1649
del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento
agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte
le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.
Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:
" 8. Nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi
interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,
situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze
e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature
(ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali,
ecc.).”
Tali misure sono state
prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile
2020.
e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.
Il punto 18 di
quest’ultima Risoluzione prevede che:
" Sono
permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale,
attività per la cura del verde, esclusa la costruzione, svolte da 5 o meno
persone senza contatto diretto con il cliente.”
A partire dal martedì 14
aprile 2020 ha così potuto riprendere il lavoro dei giardinieri, purché non più
di cinque per gruppo (cfr. swissinfo.ch del 14 aprile 2020).”
Per il periodo dal 20 al
27.
aprile 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1827 del 15 aprile
2020, ha invece deciso:
" 1. Oltre
alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono
applicabili anche le seguenti disposizioni.
2.
Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione
degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero
superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare, come
attualmente, a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività
inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di:
- non
accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
- garantire le
norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia
seduto sia in piedi;
- limitare
l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente
per i propri ospiti;
- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa,
ecc.
3.
Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle
norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui
cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure
attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da10 o meno
persone.
La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano
sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul
rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica,
segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o
preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni
di categoria e dei sindacati.
4.
Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria,
chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono
impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime
ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente,
chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di
interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle
persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute
pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
(…)” (la sottolineatura è del redattore)
Dal 27 aprile al 3 maggio
2020.
il Consiglio di Stato ha ulteriormente allentato le misure, consentendo
l’attività sui cantieri all’aperto o al coperto svolte da 15 o meno persone e
prevendendo che le altre industrie, diverse da quelle della filiera
socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, che intendono
impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime
ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente,
chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di
interesse pubblico.
È stato altresì previsto
che “se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire
dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020”
(cfr. risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020).
L’art. 6 Ordinanza 2
Covid-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino
al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:
" Art. 6
cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse
quelle in locali privati;
e. Abrogato
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a:
l. funerali nella cerchia familiare;
o. centri
commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio
e i fiorai;
p. strutture che
offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni
di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
q. strutture
servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”
Tale disposizione è stata
oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7
giugno 2020 (RU 2020 1499):
" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
b. Abrogata
c. discoteche,
locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in
locali privati;
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:
b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura
di pasti;
bbis strutture
di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e
mense scolastiche);
3bis
Oltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo 6a, per le strutture di
ristorazione di cui al capoverso 3 lettera bbis si applica quanto segue:
a. la dimensione
dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle
scuole dell’obbligo;
b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
c. nelle mense
aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano
nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente
alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
d. le strutture
di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
e.
le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;
ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.
Dall’11
maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di
negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del
livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e
nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
In una sentenza 42.2020.18
del 7 dicembre 2020 il TCA, oltre ad avere esposto la maggior parte delle
disposizioni appena citate, ha in particolare sottolineato quanto segue:
" (…) Per
quanto attiene alle censure formulate dal ricorrente secondo cui, in buona
sostanza, da un lato, avrebbe diritto alle indennità per perdita di guadagno
dovuta al coronavirus in quanto il suo garage con autofficina ha dovuto
chiudere, fatta eccezione per il servizio di picchetto, dall’altro, il suo caso
non sarebbe, perciò, da valutare secondo i criteri per i casi di rigore (art. 2
cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), giova evidenziare, come
esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), che è vero che il Consiglio federale dal 17
marzo 2020, tramite l’Ordinanza 2 COVID-19, ha stabilito la chiusura di negozi,
ristoranti, bar, strutture ricreative e per il tempo libero, nonché di strutture
che offrono servizi alla persona con contatto corporeo, lasciando invece
aperte, in particolare, le officine di mezzi di trasporto (art. 6 cpv. 3 lett.
i Ordinanza 2 COVID-19).
È altrettanto vero, però, in primo luogo, che il Consiglio di
Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020, ha emesso delle
disposizioni più stringenti rispetto a quelle federali. In particolare ha confermato
la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive non indispensabili e
ha vietato l’attività nei cantieri, fatti salvo i lavori necessari per la messa
in sicurezza dei luoghi di lavoro, permettendo le attività che potevano essere
svolte a domicilio in modalità remota (la presenza in ufficio doveva essere
limitata) e interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione
di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti
tramite un servizio di picchetto (cfr. p.ti 1, 6, 7 e 8).
Il 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n.
1649, ha ribadito la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive
private e ha precisato il p.to 8 (“Nel rispetto delle norme igieniche
accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a
risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo,
servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze e attività di
manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature
(ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).
È pure altrettanto vero che il Consiglio federale, tramite
l’introduzione il 27 marzo 2020 dell’art. 7e nell’Ordinanza 2 COVID-19 entrato
in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020, poteva in ogni caso autorizzare i
Cantoni a ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività
di determinati settori dell’economia se la situazione epidemiologica lo
richiedeva.
I Cantoni erano così legittimati ad adottare provvedimenti che
andavano oltre quanto previsto dal Consiglio federale.
All’origine di questa regolamentazione vi era proprio
la decisione del Cantone Ticino di limitare per un determinato periodo lo
svolgimento delle attività in modo più restrittivo rispetto a quanto decretato
a livello federale (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html). (…)”
In un’altra sentenza
42.2021.22
del 31 maggio 2021, relativa ad un dipendente comunale, il TCA ha
constatato al consid. 2.6 che le misure straordinarie introdotte il 16 marzo
2020.
sono state abrogate in quel Comune da lunedì 27 aprile 2020, data in cui
si è tornati al normale regime di lavoro.
2.6
In una sentenza 8C_741/2011
del 1° maggio 2012 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di lavoro
consecutiva al decesso della figura emblematica di un complesso musicale fa
parte del normale ed al riguardo ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.1.1
Das kantonale Gericht ist der Ansicht, die Y.________
& Co. habe die Ursache des Arbeitsausfalls nicht zu vertreten, weshalb
dieser gestützt auf die Generalklausel des Art. 51 Abs. 1
AVIV anrechenbar sei. Ebenso wenig sei es möglich gewesen, den
Arbeitsausfall durch geeignete, wirtschaftlich tragbare Massnahmen zu
vermeiden, namentlich A.________ sogleich durch einen anderen Sänger zu
ersetzen. Eine Unternehmenstätigkeit, welche im Wesentlichen vom Erfolg oder
vom Marktwert einer Einzelperson abhängig sei, sei zweifellos risikoreich. Doch
auch wenn der Tod zu den zwingenden Gesetzmässigkeiten des Lebens gehöre, habe
vorliegend "nicht mit der Möglichkeit des Todesfalles von A.________
gerechnet" werden müssen. Ein solches Ereignis mit all seinen Auswirkungen
auf den Geschäftsbetrieb sei unter den vorliegenden Umständen weder als
gewöhnlich zu bezeichnen noch trete es erfahrungsgemäss regelmässig und
wiederholt auf. Demzufolge sei es auch nicht vorhersehbar und in verschiedener
Weise kalkulatorisch erfassbar gewesen. Der nicht zum normalen Betriebsrisiko
gehörende Arbeitsausfall sei von der Härtefallklausel erfasst, weshalb der
Einspracheentscheid der Dienststelle richtig sei.
4.1.2
Das SECO macht geltend, die unstreitig grosse
Bedeutung, welche A.________ als Gesellschafter mit Kollektivzeichnungsberechtigung
und in der Funktion als Sänger und Identifikationsfigur der Band Z.________
zugekommen sei, sei durchaus vergleichbar mit der wichtigen Stellung eines
Arbeitgebers oder eines Kunden in einer Unternehmung. Die in Art. 51 Abs.
2.
AVIV enthaltene, nicht abschliessende Aufzählung zeige, dass nur
Arbeitsausfälle anrechenbar seien, welche aufgrund nicht personenbezogener
Umstände entstanden seien. Hätte der Verordnungsgeber es anders gewollt, so
hätte er dies explizit erwähnen müssen. Dies müsse mit Blick darauf, dass in
der Person des Arbeitgebers oder des Kunden liegende Ursachen bereits in der
Grundsatzregelung des Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG keine
wirtschaftlichen Gründe darstellten, umso mehr gelten. Der vorliegende Arbeitsausfall
sei somit nicht auf einen Umstand zurückzuführen, welcher von der
Härtefallregelung gedeckt sei, weshalb die Anrechenbarkeit nicht gegeben sei
und folglich kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bestehe.
4.2
4.2.1
In casu sind weder Elementarschäden noch behördliche
Restriktionen im Sinne von Art. 51 Abs. 2 AVIV für den Arbeitsausfall
verantwortlich. Ein Todesfall kann nicht mit einem Elementarschaden, der durch
Wirkungen der Natur verursacht wird, gleichgesetzt werden. Anderseits ist aber
auch zweifelhaft, ob der Auffassung des SECO, wonach personenbezogene Umstände
generell nicht zu einem Härtefall im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG in
Verbindung mit Art. 51 AVIV führten, gefolgt werden kann. Dies muss
allerdings an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Nicht anrechenbar ist
laut Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG nämlich ein Arbeitsausfall, wenn er
durch Umstände verursacht wird, die zum normalen Betriebsrisiko des
Arbeitgebers gehören. Dieser Vorbehalt gilt nicht nur bei Arbeitsausfällen aus wirtschaftlichen
Gründen gemäss Art. 32 Abs. 1 AVIG, sondern auch bei Härtefällen im Sinne
von Art. 32 Abs. 3 AVIG und Art. 51 AVIV (BGE 128 V 305 E.
4b S. 309 mit Hinweisen).
4.2.2
Das kantonale Gericht weist zu Recht darauf hin, dass
mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a zweiter
Satzteil AVIG die "gewöhnlichen" Arbeitsausfälle gemeint sind, mithin
jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auftreten, demzufolge
vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar sind. Was in
diesem Sinne noch als normal gelten soll, darf aber nach der Rechtsprechung
nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen Massstab
bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall aufgrund der mit der
spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen
(BGE 119 V 498 E.
1.
S. 500). Dabei kommt dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit in aller Regel
massgebende Bedeutung zu (BGE 119 V 498 E.
3.
S. 501; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2323 Rz. 483).
4.2.3
In ARV 1990 S. 135, C 32/90, wurde offengelassen, ob
durch Krankheitsabsenz des Arbeitgebers verursachte Arbeitsausfälle im Sinne
von Art. 32 Abs. 3 AVIG anrechenbar sind. JUDITH MÜLLER (Das
Instrument der Kurzarbeitsentschädigung, in: Unternehmenssanierung und
Arbeitsrecht, 2010, S. 120) vertritt die Meinung, dass namentlich
Arbeitsausfälle von Arbeitnehmenden, die infolge Krankheit, Unfall oder anderer
Absenzen des Arbeitgebers oder eines leitenden Angestellten entstehen, unter
das normale Betriebsrisiko fallen. Vorliegend geht es bei genauer Betrachtung
nicht um eine solche Konstellation, da nicht die Funktion von A.________ als
arbeitgeberähnliche Person, sondern seine Stellung als Sänger der Rockgruppe
Z.________ im Vordergrund steht. Entgegen der Ansicht von Vorinstanz und wira
lässt sich der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden, der infolge des Todes der
Identifikationsfigur einer Band entsteht, nicht vom normalen Betriebsrisiko
trennen. Ein solches Risiko trifft alle Unternehmungen, deren Erfolg auf der
Persönlichkeit eines einzelnen oder weniger Menschen gründet. Arbeitgebende in
der Musikbranche müssen sich zudem regelmässig mit der Problematik eines
vorübergehenden oder dauernden Ausstiegs eines Musikers oder einer Musikerin
aus einer Band, bedingt durch weniger einschneidende bis sehr gravierende
Tatsachen (wie beispielsweise die Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, sich
aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, in einer anderen Band oder solo zu
spielen bzw. wegen Uneinigkeit über Vertragsinhalte oder weitere Umstände
überhaupt nicht aufzutreten, die Pflicht, einen Gefängnisaufenthalt anzutreten,
wie auch weitere Ereignisse, welche von einem Tag auf den anderen alles ändern
können, wie schwere Krankheit und Tod) auseinandersetzen. Sie entschliessen
sich dementsprechend häufig dazu, solche Risiken, soweit möglich, durch den
Abschluss privater Versicherungen abzufedern (vgl. im Übrigen Art. 51 Abs.
4.
AVIV, wonach der Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses nicht
anrechenbar ist, solange er durch eine private Versicherung gedeckt ist). In
der Musikbranche gehört der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden infolge der
Nichtverfügbarkeit von Musikern - häufiger vorübergehender Krankheiten oder
Unpässlichkeiten wegen, seltener infolge Todes - zu diesem normalen
Betriebsrisiko. Es ist dem SECO daher im Ergebnis beizupflichten, dass der von
der Y.________ & Co. gemeldete Arbeitsausfall ihrer zwei Angestellten nach
dem Tod des Sängers der Gruppe Z.________ keinen Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung auslösen kann. Der gegenteilige Einspracheentscheid
der wira und der bestätigende kantonale Gerichtsentscheid verletzen
Bundesrecht. (…)” (DTF 138 V 336-338)
2.7
L’art. 5 della legge sugli
esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 stabilisce
che “la conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione”.
L’art. 4 cpv. 2 Lear prevede
che “il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di
esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla conduzione di un
determinato esercizio”.
L’art. 8 cpv. 1 Lear
enumera i presupposti che deve avere colui che richiede l’autorizzazione:
" a) avere
l’esercizio dei diritti civili;
b) disporre del
diploma cantonale di esercente o, in assenza di un certificato di capacità
riconosciuto, attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in
maniera irreprensibile in un altro Cantone;
c) produrre
l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero
dei posti disponibili;
d) godere del diritto d’uso dei locali;
e) disporre di
un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla
responsabilità civile.”
Secondo l’art. 10 Lear la
validità dell’autorizzazione si estingue in caso di:
" a) cambiamento
del gerente;
b) cambiamento del genere di autorizzazione;
c) rinuncia scritta;
d) decesso del titolare.”
L’art. 21 Lear stabilisce
al cpv. 1 che “il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e
garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti”
e al cpv. 2 che “il regolamento fissa le modalità della sua presenza e
reperibilità”.
L’art. 22 Lear è dedicato
alla sostituzione del gerente e prevede che:
" 1Il gerente in caso
di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una
persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.
2Il gerente, assente per cause
di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una
persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.”
Il
Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e della ristorazione (RLear)
del 16 marzo 2011 prevede, all’art. 53 lett. c RLear, che la domanda di
autorizzazione deve contenere l’indicazione delle “generalità del gerente”.
L’art. 55 RLear, dal canto
suo, prevede che se “il Servizio constata che sono venuti a mancare i requisiti
per il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione, ordina la chiusura
dell’esercizio”.
L’art. 75 cpv. 1 RLear
prevede che “il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un
unico esercizio” e al cpv. 2 che “la presenza a tempo pieno è intesa
come 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settimanali”.
L’art. 80 RLear sottolinea
che “l’assenza temporanea di cui all’art. 22 cpv. 1 Lear non libera il
gerente dalle sue responsabilità”.
Infine, per quel che
riguarda la sostituzione ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 Lear, l’art. 81 del
Regolamento stabilisce che:
" 1L’autorizzazione
alla sostituzione è rilasciata dal Servizio, per un periodo massimo di un anno,
su richiesta del gerente, quando si verifica l’impossibilità per il medesimo di
proseguire la conduzione dell’esercizio per cause di forza maggiore, ma
transitorie.
2L’istanza
deve essere motivata e contenere:
a) le generalità
complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;
b) i documenti previsti alle lett. g) e h) dell’art. 54 relativi
al sostituto;
c) la documentazione comprovante l’esistenza dell’impedimento;
d) le
informazioni che permettano al Servizio di valutare le capacità professionali
(diploma cantonale d’esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel
campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.
3In
caso di decesso del gerente il Servizio rilascia un’autorizzazione ad una
persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.”
2.8
Nella presente fattispecie è
incontestato che l’esercizio pubblico della società ricorrente è rimasto senza
gerente dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Come appena visto,
mediante l’esposizione delle pertinenti norme della Lear e del RLear (cfr.
consid. 2.7.), l’esistenza di un gerente responsabile è una condizione
indispensabile per ottenere l’autorizzazione all’apertura.
Proprio per questo ruolo
fondamentale del gerente, il TCA deve concludere che - a ragione - la Sezione
del lavoro ha ritenuto, applicando per analogia la sentenza pubblicata in DTF
138.
V 333 (cfr. consid. 2.6; che sottolinea in particolare come il normale
rischio aziendale deve essere valutato “in jedem Einzelfall aufgrund der mit
der spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu
bestimmen”), che la mancanza, per qualsiasi motivo, della persona che occupa
questo ruolo fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Al riguardo va peraltro
sottolineato che la Lear prevede all’art. 22 delle disposizioni relative
all’assenza temporanea e alla sostituzione del gerente in caso di assenza
prolungata.
Secondo questo Tribunale la
qualifica di normale rischio aziendale di un evento come quello vissuto dalla
società ricorrente (dimissione del gerente) non è modificata dalla situazione
pandemica che stiamo vivendo.
Del resto quando sono
stati autorizzati dalle autorità (cfr. consid. 2.5), gli altri esercizi
pubblici hanno regolarmente ripreso la loro attività.
A prescindere da questo
aspetto, nel caso concreto va pure sottolineato che il gerente __________ ha
dimissionato il 6 maggio 2020 invocando motivi legati alla pandemia, ma ha pure
precisato che avrebbe rispettato i termini contrattuali, dichiarandosi disposto
a finire anche subito se fosse stata trovata una soluzione di comune accordo
(cfr. consid. 1.3).
Anche per questa
circostanza (scioglimento con effetto immediato del contratto di lavoro
malgrado la disponibilità del gerente a rispettare i termini di disdetta), la
ricorrente si è trovata per quasi due mesi senza nessuna autorizzazione di apertura
non essendo riuscita a trovare immediatamente un sostituto (cfr. doc. 4/2).
In conclusione, siccome la
perdita di lavoro fatta registrare dalla RI 1 nel periodo dal 6 maggio al 3
luglio 2020 è da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio
aziendale, a ragione la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di
indennità per lavoro ridotto in quel periodo (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b e 33
cpv. 1 lett. c LADI).
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 9 novembre 2021, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti