Lexipedia

Decisione

38.2021.89

Rifiuto ILR da 6/21 a Sagl costituita a 1/20 che ha avviato attività (bar) nel 11/20 x 2 dip. assunti a fine 10/20 dal 5.11.20 quando situazione epidemiologica peggiorava e Autorità inasprito misure. Decisivo comunque che da 19.4.21 riaperture EP. Perdita lavoro econ. non è da ricondurre a pandemia

7 febbraio 2022Italiano64 min

I pag. 3)

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2021.89

rs

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

24 maggio 2021 la RI 1 di __________, che è stata costituita il 27 gennaio 2020

e ha avviato la propria attività connessa alla gestione del Bar __________ di __________

il 5 novembre 2020 e dell’attigua pompa di benzina già in precedenza nel mese

di marzo 2020 (cfr. doc. 3), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un

preannuncio di lavoro ridotto per il periodo a decorrere dal 1° giugno 2021

(cfr. doc. 1; estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto

colpisce 3 dipendenti (con contratto di lavoro di durata indeterminata) sui 4

dell’azienda e che la perdita di lavoro probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti.

2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale causa è stato indicato che “(…)

disposizioni COVID-19 derogate dal Consiglio di Stato dove vigeva la chiusura

totale dell’attività. In seguito a ciò il lavoro è notevolmente diminuito”

(cfr. doc.1 p.to 2.2).

Il

5 luglio 2021 la società ha precisato che in realtà le persone colpite da

lavoro ridotto sono due, e meglio __________ e __________ (cfr. doc. 3).

1.2. Il

16 agosto 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il

diritto alle indennità per lavoro ridotto non è stato riconosciuto per il

periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021, rilevando:

" (…) ritenuto

come la società sia di nuova costituzione e che ha avviato la propria attività

in piena pandemia, ciononostante assumendo nuovo personale a tempo

indeterminato, e non essendo più colpita da alcun ordine di chiusura

dell'autorità, la perdita di lavoro che ne deriva non risulta computabile a

partire dal 31 maggio 2021, essendo evitabile e senza alcun carattere di

eccezionalità. Inoltre, non essendo per il periodo in esame in vigore

restrizioni particolari, lo scrivente Ufficio non ritiene verosimile la perdita

di lavoro annunciata in misura del 50%. Invero, unica limitazione imposta all'esercizio

pubblico è l'impossibilità di disporre dei posti all'esterno, (…).

(…). la società ha inizialmente indicato, quale causa della

perdita di lavoro, una diminuzione di posti a sedere sia all'interno sia

all'esterno dovuta alle misure di distanziamento. In seguito, la società ha

asserito che "I posti a sedere (...) in terrazza non ce ne sono in quanto

l’amministrazione dello stabile ce li hanno tolti. Ci siamo pure, rivolti a un

legale per vedere di risolvere la questione". Ne consegue pertanto che, in

ogni caso, la perdita di lavoro derivante dall'impossibilità di usufruire dello

spazio esterno non è computabile, in quanto vi è un terzo responsabile del

danno, come si evince dalla documentazione presentata dalla società. (…)” (Doc.

12 pag. 3)

1.3. La RI 1, l’8 settembre 2021,

ha interposto opposizione contro la decisione del 16 agosto 2021, facendo

valere:

" (…)

- Noi abbiamo ripreso un'azienda esistente

e, dai conti che ci hanno sottoposto il locale con adiacente pompa di benzina

funzionava. E per questo motivo, che adduciamo che il calo di lavoro è dovuto

alle disposizioni COVlD-19 derogate dal Consiglio di Stato dove vigeva la

chiusura totale dell'attività, in seguito a ciò il lavoro è notevolmente

diminuito.

Nel 2020 i locali sono rimasti chiusi dal 17.03.2020 al 11.05.2020

(chiusura di tutte le aziende) e in seguito, dal 22.12.2020 al 31.05.2021,

causando una perdita non indifferente.

Non potevamo certo prevedere che dopo poco più di un mese

dall'apertura si dovesse ancora chiudere dal 22.12.2020 al 31.05.2021.

- Inoltre voi asserite che abbiamo assunto da subito (dal

05.11.2020) personale al 100%. Vi comunichiamo che in un bar con annesso pompa

di benzina devono esserci almeno due persone per turno. (…)” (Doc. 13)

1.4. Con decisione su opposizione

del 6 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 16

agosto 2021, motivando come segue:

" (…)

3. Nel caso concreto l'opponente lamenta

una perdita di lavoro dovuta alle chiusure imposte dalle autorità federali a

partire dal 22 dicembre 2020 che interessa ancora ad oggi i due dipendenti assunti quali camerieri presso il bar.

Quanto alle presunte ripercussioni odierne delle predette

chiusure, anzitutto la perdita di lavoro non può ritenersi computabile in

quanto, vista la documentazione prodotta, non è stata comprovata dalla ditta,

ritenuto segnatamente che i locali interni di bar e ristoranti erano di nuovo

accessibili a partire dal 31 maggio 2021 senza particolari restrizioni (cfr.

art. 5a Ordinanza COVID 19 situazione particolare).

Inoltre, nemmeno con riferimento alla possibilità di sfruttamento

della terrazza (la quale, secondo l'autorizzazione alla gerenza del 26 luglio

2021, conta di totali 9 posti a sedere), la perdita di lavoro annunciata può

essere indennizzata, in quanto imputabile unicamente a terzi: i posti esterni

non hanno potuto infatti essere utilizzati a causa di una vertenza di carattere

civile in corso con il locatore ed un vicino garage (cfr. documenti inviati

all'UG in data 30 luglio 2021).

Di conseguenza, ritenuto che la perdita di lavoro lamentata è

imputabile direttamente a terzi responsabili (art. 32 cpv. 3 LADI, art. 51

OADI) e che inoltre, quanto al locale interno, non è nemmeno stato dimostrato

quali conseguenze avrebbe avuto la pandemia a seguito delle riaperture del 31

maggio 2021, non è possibile riconoscere il diritto alle indennità per lavoro

ridotto (…)” (Doc. A)

1.5. Contro la decisione su

opposizione del 6 ottobre 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e la concessione delle

indennità per lavoro ridotto a favore dei due dipendenti

(cfr. doc. I

pag. 4).

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto che non è corretto quanto

rimproverato dall’amministrazione, ossia che avrebbe potuto evitare le

riduzioni mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rendendo un terzo responsabile del danno, precisando che la stessa autorità non

fa accenno alcuno a chi sarebbe questo terzo responsabile.

Riguardo alla questione

della terrazza, il cui mancato sfruttamento secondo la Sezione del lavoro

sarebbe da imputare a una vertenza civile con il garage adiacente ed un vicino,

la ricorrente ha asserito:

" (…) La

nuova LEAR ha previsto il certificato di idoneità obbligatorio entro tre anni

dall'entrata in vigore della legge medesima. Quindi, il comune per rilasciare

tale certificato ha dovuto verificare l'idoneità edilizia, sanitaria, di

sicurezza, ecc. dell'esercizio, emanando la relativa decisione. Una volta che

la decisione era definitiva poteva essere consegnata all'autorità cantonale per

il rilascio dell'autorizzazione: senza questa decisione di idoneità il locale

sarebbe chiuso. In altre parole, l'attestato di idoneità è uno degli attestati

e requisiti di diritto pubblico come lo è la presentazione del certificato e

dell'assicurazione RC.

Se l'autorizzazione ci permette 9 posti, significa che l'autorità

comunale (prima) e cantonale (dopo) hanno emesso tale decisione che è cresciuta

in giudicato amministrativamente, cioè con il tacito consenso di tutti coloro

che erano legittimati ad eventualmente ricorrere.

E se le persone devono essere 9, significa che se ne prevediamo di

più piomba la multa e avremmo problemi con le assicurazioni se succedesse

qualcosa.

Contrariamente a quanto si fa trapelare dalla decisione, la

vertenza civile non ha quindi alcun legame con l'autorizzazione LEAR (e quindi

anche edilizia). (…)” (Doc. I pag. 2)

È stato altresì affermato

che pure scorretto è che dal 31 maggio 2021 non vi sono più restrizioni negli

esercizi pubblici, indicando:

" (…) il

personale ha sempre dovuto utilizzare la mascherina, e questo ancora oggi. Vi

sono dei numeri massimi per le tavolate (tranne per le famiglie e conviventi) e

le distanze da mantenere da seduti tra i tavoli, dato che le persone si

toglievano la mascherina. A questo aggiungiamo i corposi piani di protezione (a

disposizione volentieri anche il nostro che ha ripreso il modello elaborato da

GastroTicino in collaborazione con la SECO, l'Ufficio federale della sanità

pubblica e i sindacati) con tutte le modifiche avvenute tra il mese di maggio e

oggi (le ultime dal 1° novembre). Non è

un caso quindi che le stesse ILR sono state prolungate anche per il settore

esercentesco.

E tralasciamo pure la paura che regna ancora nelle persone, o in

talune persone, soprattutto gli anziani.

Non è neppure un caso che GastroSuisse lo scorso 21 settembre abbia pubblicato

e ribadito la forte contrazione delle entrate negli esercizi pubblici non

direttamente situati nei centri grossi o in tipiche località turistiche.

Contrazioni, lo ha scritto GastroSuisse, che dalla loro indagine si situa anche

fino al 30%.

Per questo non capiamo in alcun modo cosa dobbiamo ancora

dimostrare, visto che abbiamo allegato tutti i conteggi e tutte le autorità

riconoscono che vi è una contrazione generalizzata per diversi fattori. (…)” (Doc.

Fatti

I pag. 3)

La Sagl sostiene, da un

lato, che implicitamente la Sezione del lavoro la invita a licenziare il

personale e che ciò, senza gli aiuti e a fronte della ridotta attività, sarebbe

l’unica soluzione. Dall’altro, che un licenziamento comporterebbe comunque un

carico sull’assicurazione contro la disoccupazione. Infine, che “perdere chi

sa già cosa fare, significa dovere poi un giorno rispiegare ad un nuovo assunto

il da farsi, cosa che comporta un costo. E tutto ciò con il presupposto che si

trovi il personale valido”. (Doc. I pag. 3)

1.6. Nella sua risposta del 6

dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.7. Il

7 dicembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per

lavoro ridotto a favore dei dipendenti __________ e __________ a decorrere dal

mese di giugno 2021.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile

al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno

diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore

di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente

sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente

di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica

subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità

cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una

simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la

tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa

di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità,

considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo

temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda

sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di

ordinazioni

durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta

usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro

subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro

datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori

di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da

un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva

2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta

alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido,

a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c

relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi

un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi

economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili alla

pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- la perdita di lavoro continua a essere

considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c,

2.3

e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre

2021.

che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il

p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

"

D4a Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi

datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda

di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo

32.

capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si

applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di

provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda

costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto

in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto

imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti

vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte

della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda

deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF

140.

V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

133.

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che la società RI 1 con sede a __________, in via __________,

è stata iscritta a registro di commercio il 27 gennaio 2020. Dall’estratto RC

risulta il seguente scopo:

" (…) La gestione operativa e amministrativa di esercizi

pubblici, di aree di servizio e di stazioni di benzina. L'acquisto, la vendita,

lo scambio, il prestito, l'importazione e l'esportazione, il trasporto, la distribuzione

e il commercio di prodotti petroliferi e i suoi derivati così come gli altri

prodotti affini. Il servizio di take-away. L'acquisto e la vendita di beni

mobiliari e immobiliari, l'assunzione di rappresentanze e di concessioni di

qualsiasi genere. Attività di cambio valute in divise e operazioni connesse. La

società può assumere dei mandati di rappresentanza e/o eleggere degli uffici di

rappresentanza come pure succursali in Svizzera e all'estero. La società può

esplicare ogni attività che sia direttamente o indirettamente correlata con lo

scopo sociale o che sia utile per il perseguimento dello stesso. La società può

detenere immobili sia in Svizzera sia all'estero e può detenere partecipazioni

di società svizzere o estere.”

Il capitale della società

di fr. 20'000.-- appartiene a __________, la quale, oltre a essere socia, è

unica gerente della Sagl (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

La RI 1, che ha ripreso

un’azienda già esistente (cfr. doc. 13), gestisce il Bar __________, sito in

via __________ a __________, la cui attività è iniziata il 5 novembre 2020, e

l’attigua stazione di servizio avviata in precedenza, e meglio dal mese di

marzo 2020 (cfr. doc. 3).

In effetti le “Autorizzazioni

provvisorie alla gerenza per esercizio senza alloggio” concesse il 2 novembre

2020.

e l’11 gennaio 2021 al gerente __________, domiciliato a __________ in via

__________ e marito della socia gerente, __________, prevedono quale datore di

lavoro la RI 1, ma quale insegna “Bar __________” (cfr. doc. 11; 10, 7).

È solo nell’“Autorizzazione

alla gerenza per esercizio senza alloggio” del 26 luglio 2021 che l’insegna è

stata modificata in “Bar __________”.

Inoltre, come del resto

nelle Autorizzazioni provvisorie, è precisato che la struttura è costituita da

30.

posti interni e da 9 posti esterni sulla terrazza (cfr. doc. 9; 10; 11).

L’organico del personale

dal mese di novembre 2020 è composto della responsabile al 100%, __________

(salario lordo fr. 3'500.-- al mese), del gerente al 100%, __________ (salario

lordo fr. 3'500.-- al mese + tredicesima) e di due camerieri al 100%, __________

(salario lordo fr. 3'500.-- al mese) e __________ (salario lordo fr. 2'000.--

al mese), figli di __________ e __________ nati il __________ 1998,

rispettivamente il 22 novembre 2000 (cfr. doc. 7; 3; 4).

I quattro contratti di

lavoro di durata indeterminata sono stati conclusi con la RI 1 il 31 ottobre

2020.

con effetto dal 5 novembre 2020 (cfr. doc. 4).

La

RI 1, il 24 maggio 2021, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto a far tempo dal 1° giugno 2021 per i dipendenti __________ e __________,

con una perdita di lavoro probabile del 50%. È stato indicato che “il motivo

per cui abbiamo introdotto il lavoro ridotto è dovuto alle disposizioni

COVID-19 derogate dal Consiglio di Stato dove vigeva la chiusura totale

dell’attività. In seguito a ciò il lavoro è notevolmente diminuito” (cfr.

doc. 1, consid. 1.1.).

La società ha precisato, il

5.

luglio 2021, che “da quando il locale è stato riaperto prima come take-away

e in seguito dal 31.05.2021 occupando i posti a sedere ho notato una

diminuzione della clientela. Comunque visto le misure di distanziamento abbiamo

dovuto anche ridurre i posti a sedere all’interno” e il 9 luglio 2021 che “(…)

faccio notare che i posti sia in terrazza che all’interno sono diminuiti in

seguito alle misure di distanziamento per COVID-19” (cfr. doc. 3).

Il 6 luglio 2021 la

ricorrente, in relazione al mese di giugno 2021, ha affermato, da un lato, che

le ore previste per __________, __________ e __________ erano 176 ciascuno,

corrispondenti a quelle contrattuali. Dall’altro, che le ore lavorate da __________

erano pari a 0, mentre quelle lavorate da __________ e __________ 176 ore

ognuno.

Per i mesi di agosto e

settembre 2021 a fronte di 176 ore mensili previste è stato indicato che

sarebbero state lavorate 176 ore al mese da __________, ma nessuna ora da __________,

come pure da __________ (cfr. doc. 3).

Inoltre il 9 luglio 2021 è

stato dichiarato che le cifre d’affari mensili (pompa di benzina + bar) dal

giugno 2020 al maggio 2021 (l’attività del bar è ad ogni modo iniziata dal

novembre 2020) sono state le seguenti:

- giugno

2020.

fr. 607

- luglio

2020.

fr. 2’661

- agosto

2020.

fr. 3’804

- settembre

2020.

fr. 3’055

- ottobre

2020.

fr. 3’355

- novembre

2020.

fr. 5'372 di cui fr. 2'556 (bar)

- dicembre

2020.

fr. 3'282 di cui fr. 1'312 (bar)

- gennaio

2021.

fr. 2'596 di cui fr. 512 (bar take away)

- febbraio

2021.

fr. 3'128 di cui fr. 670 (bar take away)

- marzo

2021.

fr. 3'473 di cui fr. 765 (bar take away)

- aprile

2021.

fr. 4'226 di cui fr. 1'227 (bar take away)

- maggio

2021.

fr. 6'142 di cui fr. 2'394 (bar)” (Doc. 3; 7).

Il probabile sviluppo del

volume d’affari dei seguenti quattro mesi è stato stimato in fr. 5'100.--

mensili da giugno a settembre 2021 (cfr. doc. 3).

Nel mese di giugno 2021

tale previsione è stata superata. In effetti il fatturato complessivo ammonta a

fr. 7'028 (fr. 3700 pompa benzina + fr. 3'328 bar; cfr. doc. 7).

Sempre il 9 luglio 2021 la

Sagl ha puntualizzato che il numero dei posti a sedere all’interno era a quel

momento, a seguito delle disposizioni Covid-19, di 18 e in terrazza non ve ne

erano “in quanto l’amministrazione dello stabile ce li hanno tolti, Ci siamo

pure rivolti a un legale per vedere di risolvere la questione” (cfr. doc.

7)

La

Sezione del lavoro, il 16 agosto 2021, ha negato alla __________ il diritto

alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto

2021.

chiesto a favore dei dipendenti __________ e __________, ritenendo, da una

parte, non computabile la perdita di lavoro essendo evitabile e senza alcun

carattere di eccezionalità, dall’altra, in ogni caso non verosimile la perdita

di lavoro annunciata del 50% non essendo in vigore per il periodo in esame

particolari restrizioni (cfr. doc. 12; consid. 1.2.).

Tale

provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 6 ottobre

2021, in cui l’amministrazione ha in particolare evidenziato che la perdita di

lavoro lamentata in relazione all’impossibilità di sfruttare la terrazza è

imputabile direttamente a terzi responsabili (art. 32 cpv. 3 LADI, art. 51

OADI) e che, per quanto riguarda il locale interno, nemmeno è stato dimostrato

quali conseguenze avrebbe avuto la pandemia a seguito delle riaperture del 31

maggio 2021 (cfr. Doc. A; consid. 1.4.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020

il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b

della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere

umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art.

6.

cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)

e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno

successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della

ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli

alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”

(cfr. RU 2020 4159).

L’art. 5a è poi stato

modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo

le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore

23.00

e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone

a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né

alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo

(cfr. RU 2020 4503).

Nel frattempo nel Canton

Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,

valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le

strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,

rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati

degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del

26.

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv.

1.

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12

dicembre 2020:

" 1 Oltre al

piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai

bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti

salvi i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre l’art. art. 7 cpv.

2-5 sancisce:

" 2 Un

Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1

lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le

seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di

biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il

numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette

giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo

con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

È stato previsto che tali

disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5377).

Per completezza va

osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7

dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del

coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei

bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli

art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.

RU 2020 5813):

" Art. 5a

Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le

discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche

e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare

aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte

fino alle ore 01.00.”

" Art. 7

cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di

cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo

libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di

apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le

condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella

notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di

cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.

Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle

strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi

2.

lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono

state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la

durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre

20202.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al

28.

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio

per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato

modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non

vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le

strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e

bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le

terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera

circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su

almeno la metà dei lati”.

È stato altresì previsto,

in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e

che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;

Il 26 maggio 2021 il

tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31

maggio 2021 come segue:

" 1

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la

consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova

Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della

ristorazione, i bar e i club enuncia:

" 1 Alle

strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene

sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei

ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per

tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come

pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr.

2.8

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il

TCA ricorda avantutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Questo Tribunale rileva,

altresì, che la RI 1, pur avendo iniziato l’attività connessa al Bar __________

nel mese di novembre 2020 (la stazione di benzina invece era attiva dal marzo

2020) è stata fondata nel mese di gennaio 2020, ovvero precedentemente allo

scoppio della pandemia e ha ripreso un’azienda già esistente (cfr. estratto RC;

doc. 13; consid. 2.6.).

Pertanto il caso di specie

non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del

25.

ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova in ogni caso osservare

che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è

computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle

autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con

un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI

ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa

della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti

delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

2.9

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende

evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e

la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a

ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era dovuta alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della

flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene

accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, in

una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il

coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni

dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di

altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla

Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto

alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di

ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo è stato

precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era

essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere

un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo

il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da

personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita

di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore

delle due dipendenti è stata considerata computabile.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.46

del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la

Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

31.

luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che

non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Il TCA ha osservato, da un

lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto

cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa

delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con

una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato

da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.

Infine, che i motivi

indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle

persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita

di lavoro era computabile.

Questo Tribunale ha,

perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere

riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli

assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla

nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio

pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.

Cfr. pure STCA 38.2021.47

del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in

relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

Con sentenza 38.2021.61

del 6 dicembre 2021, non ancora cresciuta in giudicato, il TCA ha per contro

confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che ha riconsiderato

la propria decisione di riconoscimento del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020

al 2 marzo 2021 al personale (10 dipendenti) di una società che gestisce un

esercizio pubblico, negandolo a due dipendenti (una attiva al 100% e una al

50%), in quanto i loro contratti di lavoro di durata indeterminata erano stati

disdetti nel mese di ottobre 2020 per il 31 dicembre 2020.

Non sono state considerate

atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice

al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal

medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice

era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio

invariato.

2.10

Nel caso di specie la società

ricorrente ha assunto a tempo pieno quattro dipendenti - membri della medesima

famiglia (padre, madre e due figli), di cui i coniugi, __________ e __________,

sono la socia e gerente unica della società, rispettivamente il gerente

dell’esercizio pubblico - alla fine di ottobre 2020 con effetto dal 5 novembre

2020.

(cfr. consid. 2.6.), ossia quando la situazione epidemiologica stava

peggiorando sensibilmente e le autorità federali, nonché del Canton Ticino avevano

già adottato, relativamente al settore della ristorazione, delle disposizioni

aggiuntive rispetto alla sola registrazione dei dati (consumazioni solo seduti,

4.

persone per tavolo; chiusura tra le ore 23:00 e le ore 06:00; cfr. consid.

2.7.).

Il 7 dicembre 2020, del

resto, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha poi decretato la chiusura

dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00 a partire dal 9 dicembre 2020.

L’11 dicembre 2020 il

Consiglio federale ha ordinato la chiusura segnatamente dei ristoranti e dei

bar tra le 19:00 e le 6:00 a partire dal 12 dicembre 2020.

Il Consiglio federale, il

18.

dicembre 2021, ha inoltre deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, senza alcuna deroga durante le festività.

Potevano rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche

della scuola dell'obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi

riservate ai propri ospiti. Restavano inoltre consentite la vendita di cibi e

bevande da asporto e i servizi di consegna. (cfr. consid. 2.7.; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81745.html).

Pertanto, già dal profilo

della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum, il modo di

procedere dell’insorgente sembra contrastare con l’obbligo di riduzione del

danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di

personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la

pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembra essere dovuta a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett.

a LADI).

Il TCA prende atto

dell’asserzione della RI 1 secondo cui sono state assunte quattro persone a

tempo pieno dal 5 novembre 2020, in quanto “in un bar con annessa pompa di

benzina devono esserci almeno due persone per turno” (cfr. doc. 13).

Tuttavia in casu la

questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non merita di ulteriori

approfondimenti.

In effetti il 19 aprile

2021.

bar e ristoranti hanno potuto riaprire le

loro terrazze, a condizione che fossero rispettate regole quali l’obbligo di

consumare stando seduti e d’indossare la mascherina finché non arrivavano le

consumazioni, la limitazione a quattro ospiti al massimo per tavolo, l’obbligo

di registrare i dati di contatto di tutti gli avventori e di mantenere una

distanza di 1,5 metri fra i tavoli o di installare tra loro pareti divisorie

(cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html)

Dal

31.

maggio 2021 gli esercizi pubblici, grazie al miglioramento della situazione

epidemiologica, hanno poi potuto riaprire anche gli spazi al chiuso, osservando

le seguenti regole: obbligo di distanziare i tavoli o d’installare una parete

divisoria; non più di quattro clienti per tavolo; registrazione dei dati di

contatto di tutti gli avventori; obbligo di consumare stando seduti. Sulle

terrazze sono stati consentiti sei clienti per tavolo. È stato, inoltre,

revocato l’obbligo di chiusura dei locali tra le 23 e le 6 del mattino. La

mascherina non doveva essere indossata quando si stava seduti al tavolo

(cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

Infine con effetto dal 26

giugno 2021 è stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo.

Al chiuso restava in vigore l’obbligo di consumare stando seduti, tra i gruppi

doveva essere rispettata la distanza prescritta. I dati di contatto

continuavano a essere registrati, ma bastavano quelli di una persona per

gruppo. Era sempre obbligatorio indossare la mascherina, salvo quando gli

ospiti erano seduti al tavolo. All’esterno le dimensioni dei gruppi non erano

più limitate ed è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti. Anche

all’aperto, tuttavia, tra i gruppi doveva essere rispettata la distanza

prescritta. Non dovevano per contro più essere registrati i dati di contatto (cfr.

Nel periodo dal 1° giugno

2021, data a partire dalla quale sono state chieste le indennità per lavoro

ridotto a favore dei due dipendenti __________ e __________ (cfr. doc. 1; 3),

dunque, gli esercizi pubblici avevano riaperto sia le terrazze che gli spazi

interni. Dal 26 giugno 2021 poi il numero di persone al tavolo sia all’esterno

che al chiuso non era più limitato.

Come rilevato

dall’amministrazione (cfr. doc. A; III), nel caso di specie la terrazza,

nonostante le aperture dal 19 aprile 2021, non ha potuto essere sfruttata,

indipendentemente dai nove posti previsti nell’“Autorizzazione alla gerenza per

esercizio senza alloggio” (cfr. consid. 2.6.), per ragioni che esulano dalla

pandemia, più precisamente a causa di problematiche con il locatore e il garage

adiacente al bar in relazioni alle quali la società ricorrente è rappresentata

da un legale (cfr. doc. 11).

È vero, come fatto valere

nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.5.), che alcune misure restrittive erano

comunque ancora in vigore, come in particolare l’uso della mascherina

segnatamente da parte del personale e il distanziamento tra i tavoli.

Tuttavia, da un lato,

l’utilizzo delle mascherine da parte dei dipendenti, come pure degli avventori,

non limita di per sé lo svolgimento dell’attività dell’esercizio pubblico,

bensì costituisce uno strumento volto alla diminuzione della propagazione della

malattia dovuta al coronavirus, in particolare in uno spazio ristretto, e

permette di evitare provvedimenti più incisivi, come la chiusura dei locali.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha d’altronde raccomandato tale

misura indicando che deve essere considerata normale quando ci si trova con

altre persone (cfr. STF 2C_793/2020 dell’8 luglio 2021, pubblicata in DTF 147 I

393).

Dall’altro, dagli atti non

risulta che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di

tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 abbiano inciso negativamente sugli affari

dell’azienda. Il fatturato concernente il bar della Sagl, che ha peraltro

sempre lavorato quale take away (come anche quello derivante dalla pompa di

benzina), è al contrario aumentato in modo sensibile a partire dal mese di

maggio 2021 ed è pari a fr. 2'394 per quel mese e a fr. 3'328 per il mese di

giugno 2021 (fr. 2'556 novembre 2020, fr. 1'312 dicembre 2020, fr. 512 gennaio

2021, fr. 670 febbraio 2021, fr. 765 marzo 2021, fr. 1'227 aprile 2021; cfr.

consid. 2.6.).

Del resto, come

evidenziato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III), per

il mese di giugno 2021 le ore lavorate da __________ e __________ (176 ore)

corrispondono alle ore previste e contrattuali (cfr. doc. 3; consid. 2.6.).

L’obbligo di presentare il

certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione

dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test per poter entrare nei

ristoranti e nei bar menzionato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 2) è dal canto

suo entrato in vigore il 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19

situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html),

per cui non riguarda in ogni caso la fattispecie relativa al mancato

riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° giugno al 31

agosto 2021 (cfr. doc. 12; A; consid. 1.2.; 1.4.).

In simili condizioni,

nella presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal

Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.9.

A ragione, pertanto, la

Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto

del 24 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3

LADI e 51 OADI).

La decisione su

opposizione del 6 ottobre 2021 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è dell’8 novembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti