38.2021.92
Negate ILR (non resa credibile perdita lavoro econ. legata a pandemia). Takeaway non ha limitazioni. Certif. COVID non necessario per ritiro cibo da asporto. Smartworking non obblig. Zona industriale, non turistica (norm. rischio aziendale). Impiego titolare anziché dip. viola obbligo ridurre danno
14 febbraio 2022Italiano67 min
si è confermato anche nel periodo giugno-agosto 2021 (cfr. dati statistici dell'Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.92
DC/sc
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 maggio 2021 la RI 1 ha inoltrato
una domanda di lavoro ridotto per l’unico dipendente (__________, assunto quale
pizzaiolo a tempo pieno, mediante un contratto di durata indeterminata a
partire dal 1° marzo 2020, cfr. doc. 3).
La ditta ha indicato una
perdita di lavoro del 70% dal 1° aprile 2021, determinando quale causa del
lavoro ridotto “Emergenza sanitaria Covid-19, nuove misure restrittive per categoria
ristorazione” (cfr. doc. 1).
1.2. Il 6 maggio 2021 la Sezione
del lavoro ha chiesto ulteriori informazioni, in particolare riguardo ai “motivi
della perdita di lavoro (“quali sono le nuove misure restrittive che vi causano
una perdita di lavoro?)” (cfr. doc. 2).
Il
13 maggio 2021 RI 1 ha così risposto:
" (…) Protrarsi
dell’emergenza Pandemica Covid-19 con il susseguirsi di ordinanze DFI da Marzo
2020. Ordinanze volte al controllo dell’epidemia attraverso limitazioni che
hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione
attraverso chiusura ovvero forte contrazione del normale flusso clientelare.”
(doc. 3)
1.3. Il 17 maggio 2021 la Sezione
del lavoro ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" (…) Per
procedere all'esame della vostra domanda è necessario completare le
informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di:
- descrivere in modo dettagliato quanto segue:
1. motivi
della perdita di lavoro (quali sono le nuove misure restrittive che vi causano
una perdita di lavoro)?
2. qual è il
normale flusso clientelare considerato che ['attività è iniziata con l'arrivo
della pandemia (febbraio/marzo 2020)?
3. per quali
motivi l'attività non riprende come nel settore della ristorazione?
4. per quali motivi l'attività d'asporto è in difficoltà?
5. per quali
motivi il lavoro ridotto viene chiesto nonostante l'andamento sensibilmente in crescita?
6. per quali
motivi con una cifra d'affari superiore al periodo settembre-dicembre 2020 e un
andamento sensibilmente in crescita, il dipendente ha una perdita di ore di
lavoro di ben il 70%?
- inviare la seguente documentazione:
· copia del contratto di locazione, la
planimetria e alcune fotografie degli spazi lavorativi.
La documentazione richiesta deve esserci inoltrata
elettronicamente, in formato PDF, entro il 24.05.2021
selezionando il seguente collegamento Internet:
Preannuncio ILR incompleto.” (Doc. 4)
1.4. Il 14 giugno 2021 la Sezione
del lavoro ha sollevato opposizione al versamento di indennità per lavoro
ridotto dal 1° aprile 2021, argomentando:
" (…) Chi
rivendica prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è tenuto a
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie ad accertare i suoi
diritti e a determinare le prestazioni assicurative (art. 28 LPGA). In caso di
mancata collaborazione, nell'accertamento dei fatti, previa diffida scritta,
l'amministrazione può decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 LPGA).
Nel caso in esame, con scritto del 17 maggio 2021 vi è stato
chiesto di completare la documentazione necessaria all'esame del vostro
preannuncio di lavoro ridotto e siete stati resi attenti in merito alle
conseguenze di una mancata collaborazione. Constatato che il termine impartito
è trascorso inutilizzato da parte vostra (nessuna produzione della
documentazione richiesta), lo scrivente Ufficio ritiene la perdita di lavoro
non computabile.” (Doc. 5)
1.5. Il 30 giugno 2021 RI 1 ha
inoltrato una tempestiva opposizione nella quale si è così espresso:
" (…) A seguito
della Richiesta di proseguo dell’indennità di lavoro ridotto inviata in data
04.05.2021, ricevo in data 06.05.2021 vs. Richiesta integrazione.
Viene inviata risposta in data 13.05.2021.
In data 17.05.2021 il vs. Spettabile Ufficio richiede ulteriori chiarimenti.
A seguito della mia personale telefonata con il Sig. __________,
ricevo il giorno successivo lettera dell'Ufficio Lavoro Ridotto, ove si
richiede la documentazione ed i conteggi per erogazione contributo.
Personalmente considero tale missiva come avallo ed autorizzazione
al proseguo del Lavoro Ridotto, ritenendo non più necessario l'invio di
ulteriori informazione al vs. Ufficio Giuridico.
In data 14.06.2021 ricevo vs. Opposizione, ovviamente per mancanza
di completamento delle informazioni richieste.
Considerata la mia personale interpretazione, risultata a voi come
mancanza, con la presente integro la presente con le informazioni da voi richieste
come da vs. comunicazione del 17.05.2021:
Concerne Punto 1: Le ragioni della perdita di lavoro si possono
riassumere dal proseguo dell'incertezza riguardante il proseguo ovvero la
conclusione dell'emergenza pandemica iniziata nel febbraio del 2020. Vero, non
vi sono state ulteriori limitazioni, ma le motivazioni di cui sopra hanno radicalmente
inficiato la clientela da un pronto ritorno alle abitudini ed agli usi pre
pandemia.
Concerne Punto 2: II normale flusso clientelare si evince dai
risultati mensili dei mesi cosiddetti normali, vedi:
Febbraio 2020 CHF 10.602-
Giugno 2020 CHF 13.552-
Luglio 2020 CHF 13.205-
Agosto 2020 CHF 15.250-
Tali risultati permettono una solida base finanziaria a copertura
dei costi fissi ed i costi del personale.
La situazione pandemica ha portato ad un totale azzeramento dei
margini, compromettendone il flusso di cassa, situazioni di pregresso nei
pagamenti considerevole.
Concerne Punto 3: È evidente una ripresa del settore, ma, come
sottolineato nel Punto 2, il raggiungimento del break even point è ancora
lontano e sicuramente difficoltoso; oltremodo questo settore, vincolato ed
influenzato dalle condizioni congiunturali che vincolano la clientela, è immediatamente
sensibile a qualsiasi forma di criticità.
Concerne Punto 4: Non si può parlare di settore in difficoltà, il problema
riguardante il sottoscritto è la posizione ove svolgo la mia attività; trattasi
di zona industriale, che non beneficia di attrattiva turistica particolare. In
aggiunta è venuto a mancare il servizio di appoggio alle realtà industriali
locali causa smart working, ovvero alle direttive aziendali di non lasciare il
posto di lavoro durante la pausa pranzo ovvero altre direttive aziendali
interne.
Non potendo disporre di struttura esterna, vuoi per le direttive
limitanti, anche la clientela di passaggio è rimasta particolarmente
disincentivata.
Concerne il Punto 5: Le motivazioni si posso riassumere come punto
3 e punto 4.
Concerne il Punto 6: Come evidenziato nel punto 2, l'attuale
volume d'affari non può far fronte ad un impiego del dipendente al 100%, il 30
% di impiego medio è finalizzato alla preparazione della linea ed alle consegne
e domicilio. Il lavoro principale e preponderante viene svolto da chi vi
scrive.
In conclusione:
Purtroppo questa situazione di incertezza perdura da oltre 15 mesi
con l'incognita del prossimo autunno. Il Contributo del Lavoro ridotto ha
permesso a questa piccola realtà di proseguire nonostante le difficoltà e
mantenere il posto di lavoro al mio dipendente.
Un eventuale diniego del contributo comporterebbe in primis alla
sofferta decisione di licenziare il dipendente, soluzione che non ho mai voluto
prendere in considerazione.” (Doc. 7)
1.6. Il 2 settembre 2021 la
Sezione del lavoro ha chiesto a RI 1 di:
" (…)
- indicare, in
una vostra tabella, la cifra d’affari mensile relativa al periodo aprile 2021 –
agosto 2021.
La documentazione richiesta deve esserci inoltrata entro il 16
settembre 2021, con l’avvertenza che in caso di mancato adempimento
dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarà possibile decidere
in base agli atti (art. 28, 40 e 43 LPGA).” (Doc. 8/1)
Il 21 settembre 2021, __________
della __________ ha così illustrato il volume della cifra d’affari da quale ad
agosto 2021:
" MESE
VALUME
AFFARI
Aprile CHF 7.500.00
Maggio CHF 9.100.00
Giugno CHF 9.500.00
Luglio CHF 8'595.00
Agosto CHF 8.200.00
Totale CHF
42.895.00”
(cfr. doc. 9/1 e doc. VI/1 richiamato dal TCA in quanto non
figurante erroneamente nell’incarto trasmesso dalla Sezione del lavoro, cfr.
doc. VI)
1.7. Il 23 settembre 2021 la
Sezione del lavoro ha chiesto a RI 1 di:
" … indicare
fino a quando intendete richiedere il lavoro ridotto.
Ricordiamo che l’art. 17b cpv. 1 della Legge COVID-19 prevede che
il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi;
inoltre dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi
può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021.
Vi preghiamo di dare un riscontro entro il 30 settembre 2021.”
(doc. 8/2)
Il
26 settembre 2021 __________ ha così risposto:
" In
riferimento a vs. comunicazione del 23.09.2021 per conto del Sig. RI 1, siamo a
confermare che la durata del lavoro ridotto richiesto (nr. __________) si
intende dal 01.04.2021 al 30.09.2021.
All’occorrenza sono già pronte le relative calcolazioni.
Provvederemo nei prossimi giorni ad annunciare nuova richiesta dal
01.10.2021 con scadenza 31.12.2021.” (Doc. 9/2)
1.8. Con decisione del 14 ottobre
2021 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro
ridotto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, argomentando:
" (…)
3.1 Nel caso in
esame, l'azienda ha fatto valere quali motivi per l'introduzione del lavoro
ridotto il protrarsi dell'emergenza pandemica, con il susseguirsi di ordinanze
federali dal mese di marzo 2020 attraverso limitazioni che hanno colpito in
modo particolare il settore della ristorazione.
Al riguardo osserviamo che il
26.05.2021 il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti a partire dal
31.05.2021, in particolare per il settore della ristorazione con la riapertura
dei ristoranti e dei bar. Inoltre dalla stessa data sono stati riaperti i
centri wellness e bagni termali e decisi importanti allentamenti per le
manifestazioni, nello sport e nella cultura, nell'insegnamento in presenza e
rallentamento dell'obbligo del telelavoro. Dal 26.06.2021 sono state riaperte
le discoteche e le sale da ballo, oltre ai parchi acquatici. L'insieme di tutte
queste misure di allentamento, hanno portato alla riapertura generale di tutti
Fatti
i settori d'attività, con il conseguente aumento degli arrivi e dei
pernottamenti nel nostro Cantone. Dopo un'ottima primavera, il trend positivo
si è confermato anche nel periodo giugno-agosto 2021 (cfr. dati statistici dell'Ufficio
federale di statistica UST).
Osserviamo inoltre che l'azienda
svolgendo un'attività di asporto ha potuto continuare la sua attività anche nei
periodi in cui il settore della ristorazione è stato completamente chiuso per ordine
dell'Autorità federale e che l'introduzione dell'obbligo del certificato Covid
dal 13.09.2021 non ha alcuna influenza sulla sua attività.
Le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell'azienda e
devono di regola essere assunte da quest'ultima, soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie. (…)” (Doc. 12)
1.9. Con decisione su opposizione
del 19 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
e ha rilevato:
" (…)
3. Nel caso in
esame, in relazione ai motivi addotti dalla richiedente in sede di opposizione
si rileva che la ditta RI 1 riconduce la sua presunta perdita di lavoro alle "Ordinanze
volte al controllo dell'epidemia attraverso limitazioni". Tuttavia, in
riferimento al periodo di preannuncio, si segnala che fin dal 19 aprile 2021 il
settore della ristorazione è stato protagonista di un netto miglioramento,
potendo dopo diversi mesi di chiusura riaprire al pubblico (dapprima le terrazze
e dal 31 maggio 2021 anche i luoghi chiusi di bar e ristoranti), nel rispetto
delle norme di sicurezza Covid-19.
Per quanto riguarda poi la specifica
attività commerciale di RI 1 si evidenzia come la stessa si svolga principalmente
sotto forma di take away, non disponendo di spazi interni in grado di
accogliere la clientela per il consumo del prodotto venduto; conseguentemente,
non è verosimile far ricadere tra i motivi della perdita di lavoro i provvedimenti
dell’autorità appena citati che hanno coinvolto esclusivamente i ristoranti in
senso stretto. Il take away infatti, non solo non è mai stato
condizionato da alcuna limitazione, ma al contrario è stato incentivato per
evitare assembramenti tra le persone.
Tra le motivazioni addotte in sede di
opposizione figura poi quella riguardante la posizione dell'esercizio, ubicato
in una "zona industriale, che non beneficia di attrattiva turistica
particolare" dove per giunta "è venuto a mancare il sevizio di
appoggio alle realtà industriali locali causa smart working, ovvero altre
direttive aziendali interne". A questo proposito si sottolinea che nel
2021 la situazione epidemiologica si è stabilizzata e le imprese hanno potuto
riprendere il loro lavoro abituale beneficiando di graduali allentamenti delle
misure di contenimento della pandemia Covid-19, l'attività di smart working
non era obbligatoria e ha subito una drastica diminuzione come dimostrano i
dati statistici relativi al traffico stradale, i quali si sono gradualmente
parificati a quelli del 2019, a conferma di una sostanziale ripresa degli
spostamenti. A maggior ragione in riferimento al settore industriale/manifatturiero,
i cui lavori, per natura, non possono essere eseguiti da remoto, dovendo i
lavoratori svolgere mansioni principalmente in loco. Inoltre, non può essere
addossata all'assicuratore sociale .la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione
dell'esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile a una strategia
del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere che la zona
interessata non sarebbe stata particolarmente attrattiva per i turisti.
Un'eventuale perdita di lavoro dovuta alla mancanza di turisti nella zona rappresenta
di conseguenza una circostanza prevedibile e se del caso attribuibile al
normale rischio aziendale.
Inoltre, l'opponente dichiara che: "Il
normale flusso clientelare si evince dai risultati mensili dei mesi così detti
normali, vedi: Febbraio 2020 CHF 10.602.-, Giugno 2020 CHF 13.552.-, Luglio
2020 CHF 13.205.-, Agosto 2020 CHE 15.250.-. Tali risultati permettono una
solida base finanziaria a copertura dei costi fissi ed i costi del
personale". Pertanto si deve ritenere che in questi mesi vi fosse
anche una sufficiente mole di lavoro, ma nonostante questo l'opponente ha prelevato
comunque le Indennità per lavoro ridotto.
A questo riguardo, va sottolineato che
RI 1 è stata costituita poco prima dell’inizio della pandemia (febbraio 2020),
di conseguenza le cifre d'affari presentate potrebbero essere il riflesso di
un'attività commerciale ancora poco nota sul territorio piuttosto che della pandemia
Covid-19.
Infatti, diversamente da quanto
sostenuto dall'opponente (difficoltà di attirare la clientela a causa dell’ubicazione
in zona industriale del locale), si rileva che le cifre d'affari più elevate,
l'esercizio pubblico le ha Conseguite proprio nei mesi estivi (luglio e agosto
2020), quando notoriamente vi sono le vacanze aziendali per le industrie.
Proprio nei predetti mesi, sia nel 2020 che nel 2021, RI 1 ha conseguito gli
incassi più elevati rispetto agli altri mesi.
Peraltro, da quanto dichiarato dal
richiedente, segnatamente che: “l’attuale volume d'affari non può far fronte
ad un impiego del dipendente al 100%, il 30% di impiego medio è finalizzato
alla preparazione della linea ed alle consegne e domicilio" e soprattutto
che “il lavoro principale e preponderante viene svolto da chi vi scrive"
è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che
il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo
dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in
questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima.
In conclusione, non è stato
sufficientemente provato il nesso causale tra la perdita di lavoro e la
pandemia Covid-19; di conseguenza non si ritiene di poter giungere ad una
conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata,
non potendo pertanto l'indennità per lavoro ridotto essere riconosciuta.” (Doc.
A)
1.10. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un’“opposizione” alla Sezione del lavoro,
che l’ha trasmessa per competenza al TCA (cfr. art. 59 cpv. 3 LPGA e doc. II),
nel quale RI 1 si è così espresso:
" (…) Con
questa lettera intendo dissentire alla vostra decisione in quanto la perdita di
lavoro come da me indicato non rientra nei rischi normali dell'azienda ma
trattasi di un caso eccezionale e straordinario al quale deve essere
riconosciuta l'indennità di lavoro ridotto per il mio dipendente in quanto da
solo non posso lavorare siccome non ho il potere dell'ubiquità.
Al contrario di quanto da voi asserito, i ristoranti
"normali" non hanno chiuso completamente, bensì si sono organizzati e
hanno attuato l'asporto o la consegna a domicilio, pratica che continuano a
fare malgrado i locali siano aperti normalmente, inoltre gli allentamenti sono
avvenuti a tappe e nel corso un lungo lasso di tempo il che non ha contribuito
al normale afflusso di clienti. Inoltre, vorrei farvi notare che l'introduzione
del certificato COVID dal 13.09.2021 ha influito negativamente anche sulla mia
pizzeria take-away poiché i clienti per ritirare le pizze devono entrare in
pizzeria; oltre a ciò, per i motivi sopra citati abbiamo registrato una
costante diminuzione delle comande a domicilio, infatti alcune sere l'incasso
non raggiunge i CHF 100.00/CHF 200.00. Potete ben capire che visto il poco
lavoro, in questi mesi difficili il mio dipendente Signor __________ lavora a
orario ridotto (2 ore al giorno) e proprio per i motivi sopra citati ritengo di
aver diritto all'indennità per lavoro ridotto e con la presente inoltro
opposizione alla vostra decisione e chiedo che
la mia richiesta venga rivalutata con particolare attenzione al
periodo eccezionale che stiamo attraversando.” (Doc. I)
1.11. Nella sua risposta del 9
dicembre 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In ordine
Si premette che la motivazione citata dalla ricorrente (secondo paragrafo)
non è contenuta nella decisione impugnata (doc. 10) e neppure nella prima
decisione (doc. 5), bensì nella decisione del 14 ottobre 2021 (doc. 12),
relativa al periodo 1. ottobre - 31 dicembre 2021, successivo a quello qui in
discussione. Il "ricorso" cita comunque la decisione n. 341614514
(oggetto della decisione impugnata in questa sede), pur contenendo una motivazione
poco elaborata. Ci si rimette al giudizio di questo Tribunale sulla
ricevibilità in ordine del ricorso.
Nel merito
Si rileva innanzitutto che, in riferimento al periodo di
preannuncio, fin dal 19 aprile 2021 il settore della ristorazione è stato
oggetto di un netto miglioramento, potendo dopo diversi mesi di chiusura
riaprire al pubblico (dapprima le terrazze e dal 31 maggio 2021 anche i luoghi
chiusi di bar e ristoranti), nel rispetto delle norme di sicurezza COVID-19.
Per quanto riguarda la specifica attività commerciale dì RI 1 si
evidenzia come la stessa si svolga principalmente sotto forma di take away e di
consegna a domicilio, non disponendo di spazi interni in grado di accogliere la
clientela per il consumo del prodotto venduto. Conseguentemente, non è
verosimile far ricadere tra i motivi della perdita di lavoro i provvedimenti
dell'autorità, tra cui viene ora menzionata l'introduzione del certificato
COVID a partire dal 13 settembre 2021. Il menzionato certificato era (e rimane)
richiesto nel caso di consumazione al chiuso (cfr. Comunicato stampa del
Consiglio federale dell'8 settembre 2021, doc. 11). II take away invece, non
solo non è mai stato condizionato da alcuna limitazione (se non dalle norme dì
comportamento quali distanziamento sociale, mascherina dove necessario ed
igiene accresciuta), tantomeno per ritirare pietanze da asporto, ma al
contrario è stato incentivato per evitare assembramenti tra le persone.
La ricorrente confonde forse l'obbligo di certificato (valido per
le consumazioni al chiuso) con l'obbligo di mascherina al chiuso, quest'ultimo valido
per tutti i commerci al chiuso, a proposito del quale non si può verosimilmente
sostenere che sia una limitazione tale da influire negativamente sull'afflusso
di clientela.
Va poi osservato che l'asserita aumentata concorrenza nell'ambito
dell'asporto e consegna a domicilio di pietanze, a dire della ricorrente messo
in atto maggiormente anche dalla ristorazione "tradizionale", va
comunque vista come una evoluzione del mercato, il che non giustifica il riconoscimento
del lavoro ridotto.
A proposito del rischio aziendale va detto che non può essere
addossata all'assicuratore sociale la scelta, a dire dell'azienda svantaggiosa,
del luogo di ubicazione dell'esercizio commerciale, in quanto direttamente
imputabile a una strategia del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere
che la zona interessata non sarebbe stata particolarmente attrattiva per i
turisti.
Un'eventuale perdita di lavoro dovuta alla mancanza di turisti
nella zona rappresenta di conseguenza una circostanza prevedibile e nel caso
concreto attribuibile al normale rischio aziendale.
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato nella sua opposizione che: "Il
normale flusso clientelare si evince dai risultati mensili dei mesi così detti
normali, vedi: Febbraio 2020 CHF 10.602.-, Giugno
2020 CHF 13.552.-, Luglio 2020 CHF 13.205.-, Agosto 2020 CHF
15.250.-. Tali risultati permettono una solida base finanziaria a copertura dei
costi fissi ed i costi del personale".
Pertanto si deve ritenere che in questi mesi vi fosse anche una
sufficiente mole di lavoro, ma nonostante questo l'opponente ha prelevato
comunque le indennità per lavoro ridotto.
A questo riguardo, va sottolineato che RI 1 è stata costituita
poco prima dell'inizio della pandemia (febbraio 2020), di conseguenza le cifre
d'affari presentate sono verosimilmente il riflesso di un'attività commerciale
appena avviata e ancora poco nota sul territorio piuttosto che della pandemia
dovuta a COVID-19. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente
(difficoltà di attirare la clientela a causa dell'ubicazione in zona industriale
del locale), si rileva che le cifre d'affari più elevate, l'esercizio pubblico
le ha conseguite proprio nei mesi estivi (luglio e agosto 2020), quando
notoriamente vi sono le vacanze aziendali per le industrie. Proprio nei
predetti mesi, sia nel 2020 che nel 2021, RI 1 ha conseguito gli incassi più
elevati rispetto agli altri mesi.
Peraltro, da quanto dichiarato dal richiedente, segnatamente che: "l'attuale
volume d'affari non può far fronte ad un impiego del dipendente al 100%, il 30%
di impiego medio è finalizzato alla preparazione della linea ed alle consegne e
domicilio" e soprattutto che "il lavoro principale e preponderante
viene svolto da chi vi scrive" è possibile concludere che non vi sia
alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che
dovrebbe essere svolto dal dipendente, lasciandolo dunque a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il
proprio obbligo di diminuire il danno verso quest'ultima. In tale contesto
risalta anche quanto affermato nel ricorso, laddove il signor RI 1 dichiara che
"da solo non posso lavorare siccome non ho il potere
dell'ubiquità", il che evidenzia che il dipendente risulta comunque indispensabile.
Si osserva infine, con riferimento al grado di occupazione (al
100%) e al tipo di assunzione (a tempo indeterminato) del lavoratore, che la
posizione dell'esercizio pubblico in zona industriale (dunque scarsamente
turistica), come già detto, era un elemento noto fin da prima dell'apertura (dunque
rientrante nel normale rischio aziendale), tale probabilmente da non garantire
una mole di lavoro adeguata ad un'assunzione a tempo indeterminato al 100%
perlomeno nelle fasi iniziali dell'attività, il che avrebbe dovuto indurre l'azienda
ad una scelta più prudente, operando un'assunzione con grado di occupazione
inferiore oppure a ore/su chiamata, visto come il titolare della ditta afferma
di svolgere molte delle mansioni in prima persona, al posto del lavoratore.
Pertanto, richiamato quanto esposto nella decisione impugnata e
nella presente risposta di causa è necessario concludere che non sussisteva
alcun rischio di licenziamento del personale interessato dal preannuncio in
esame.” (Doc. IV
1.12. Il 10 dicembre 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi
di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Come visto la Sezione del
lavoro in data 19 ottobre 2021 ha emesso una decisione su opposizione relativa
alla decisione n. __________ del 14 giugno 2021 che concerne il periodo dal 1°
aprile al 30 settembre 2021.
Il 14 ottobre 2021
l’amministrazione aveva invece emesso una decisione formale (n. __________)
relativa al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Nel suo scritto del 15
novembre 2021 alla Sezione del lavoro, RI 1 ha indicato di volere inoltrare un’“opposizione
alla vostra ultima decisione per la pratica n. __________”.
Giustamente
l’amministrazione ha immediatamente trasmesso “l’opposizione” per
competenza al TCA.
In realtà si tratta
infatti di un ricorso che è comunque sufficientemente motivato per cui il TCA
entra nel merito dello stesso.
D’altra parte la Sezione
del lavoro ha correttamente considerato lo scritto citato anche quale
opposizione (tuttora pendente) alla decisione formale del 14 ottobre 2021 (cfr.
doc. VII).
nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro ha negato a RI 1 il diritto ad un’indennità per lavoro ridotto per
l’unico dipendente dal 1° aprile al 30 settembre 2021.
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori,
il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente
sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede
che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è
esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile.
Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che
impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente
esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda
necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per
tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti
alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva
2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta
alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido,
a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c
relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c
Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della
regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività
commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore
perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di
un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una
segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un
riesame dell’autorizzazione.”
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva
2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021,
ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro dovute a motivi
economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora perdite attribuibili alla
pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
- la perdita di lavoro continua a essere
considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2c, 2.3
e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il
p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione
alla Prassi LADI ILR:
"
D4a Valido dal 19.03.2021
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi
datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda
di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione
dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di
avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito
di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda
costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto
in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto
imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti
vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte
della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda
deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
In quell’occasione il
Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità
a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni
2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società
aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre
alla pandemia.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un
bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020,
deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,
l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le
persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale
decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il
diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo
di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato
che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti
adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era dovuta alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della
flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene
accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisce
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, in
una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore
del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel
mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio
pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre
2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei
provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il
coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni
dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di
altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla
Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto
alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di
ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo il TCA ha
precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era
essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere
un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo
il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da
personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche
l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero
si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della
struttura.
Di conseguenza la perdita
di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore
delle due dipendenti è stata considerata computabile.
In una vertenza
38.2021.28, stralciata dai ruoli dal TCA il 14 giugno 2021, la Sezione del
lavoro, prima della risposta di causa, ha modificato la decisione su
opposizione impugnata ed ha riconosciuto ad una ditta (che gestisce un bar) che
aveva iniziato la sua attività lavorativa il 13 marzo 2020 (e dunque pochi
giorni prima delle chiusure ordinate dalle autorità il 16 marzo 2020) il
diritto ad indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 1° settembre
al 30 novembre 2020 e non soltanto fino al 31 agosto 2020.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.46
del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la
Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal
31.
luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che
non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della
pandemia.
Si trattava di una società,
costituita il 26 febbraio 2020, che ha rilevato l’esercizio pubblico (Snack
Bar) di un’altra società, la quale aveva definitivamente cessato la propria
attività il 13 marzo 2020.
La nuova società ha potuto
iniziare la sua attività soltanto l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure
imposte dalla mezzanotte del 16 marzo 2020 (cfr. il Comunicato stampa Coronavirus;
il Consiglio federale proclama la “situazione straordinaria e inasprisce
ulteriori provvedimenti” dal quale risulta, in particolare che “fino al 19
aprile tutti i negozi, ristoranti, i bar e tutte le strutture per il tempo
libero dovranno restare chiuse”, ultima modifica il 17 marzo 2020, www.admin.ch/gov).
Questa Corte ha concluso
che - a torto - la Sezione del lavoro aveva negato alla ricorrente il diritto
alle indennità per lavoro ridotto, ritenendola un’azienda di nuova costituzione
che non ha mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della
pandemia.
Innanzitutto perché la
società era stata costituita alla fine del mese di febbraio 2020 ed aveva
pianificato di iniziare la propria attività nel mese di aprile 2020 e non si
era dunque confrontati con una situazione di “abuso di diritto” prospettata al
punto 2.2c della Direttiva della SECO 2021/06 del 19 marzo 2021.
Inoltre e soprattutto perché
la Sagl ricorrente aveva acquistato da un’altra società un esercizio pubblico
già esistente ed operativo almeno dal 2018.
D’altra parte i motivi
indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle
persone; smart woking) risultavano legati alla pandemia per cui la perdita di
lavoro è computabile.
Il TCA, dopo avere ricordato
che la richiesta per lavoro ridotto concerneva esclusivamente il periodo dal 31
luglio al 31 agosto 2020, ed avere richiamato anche l’art. 333 cpv. 1 e cpv. 1bis
CO, ha così riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle due
assicurate già attive presso la precedente società, che sono state assunte dalla
nuova, come pure ad un altro assicurato che non era attivo in precedenza presso
l’esercizio pubblico, in quanto assunto con un ruolo di responsabilità
(Direttore; per quest’ultimo pure gerente nel periodo in questione, cfr.
tuttavia l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).
Cfr. pure STCA 38.2021.47
del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in
relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
Con sentenza 38.2021.61
del 6 dicembre 2021, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della
Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento
del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10
dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due
dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di
lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020
per il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).
Non sono state considerate
atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice
al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal
medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice
era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio
invariato.
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020
il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.
1.
LEp enuncia che “vi è una situazione
particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati
in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne la
ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei
presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno
2020.
(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno
successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della
ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti
e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020
4159).
L’art. 5a è poi stato
modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo
le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore
23.00
e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone
a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né
alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo
(cfr. RU 2020 4503).
Nel frattempo nel Canton
Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,
valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le
strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,
rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati
degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del
26.
ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle
strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di
cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono
prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11
dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le
manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture
accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv.
1.
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre
2020:
" 1
Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della
ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1.
tra le
ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi
i numeri 2 e 3,
2.
le
strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i
servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3.
nella
notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv.
2.
- 5 sancisce:
" 2
Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a
capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono
adempiute le seguenti condizioni:
a. sono
disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b
e c;
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di
biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il
numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette
giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della
ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore
23.00
4.
Se intende estendere gli orari di apertura, si mette
d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre
giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e
c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di
apertura.”
È stato previsto che tali
disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020
5377).
Per completezza va
osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7
dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la
diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare
la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli
art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.
RU 2020 5813):
" Art. 5a
Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le
discoteche e le sale da ballo
1.
L’esercizio di strutture della ristorazione, bar,
club, discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di
fornitura di pasti;
b. le
mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel
piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per
la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2.
durante
la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le
mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono
esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le
strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti
dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la
dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per
tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti.
3.
Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d
possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31
dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono
restare aperte fino alle ore 01.00.”
" Art. 7
cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2.
Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti,
bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per
il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli
orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono
adempiute le condizioni seguenti:
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli
ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero
di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno
stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della
ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore
23.00
e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore
01.00
4.
Se intende aprire strutture o estendere gli orari di
apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni
limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per
tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere
a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura
delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6.
Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui
ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono
state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni
cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la durata
di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28
febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio
per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad
eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati
esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo
2021.
(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato
modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non
vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le
strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e
bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le
terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera
circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su
almeno la metà dei lati”.
È stato altresì previsto,
in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e
che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;
Il 26 maggio 2021 il
tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31
maggio 2021 come segue:
" 1
Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club
in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i
gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere
installate barriere efficaci;
b. per
gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le
bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la
dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo
quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i
gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati
dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”
(RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova
Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della
ristorazione, i bar e i club enuncia:
" 1 Alle
strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene
sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi chiusi:
1.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
gli
ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro
tavolo,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti;
b. nelle
aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza
obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei
ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per
tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come
pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;
2.8
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il
TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i
lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
Questo Tribunale rileva,
inoltre, che la RI 1 è operativa dal mese di febbraio 2020 (cfr. doc. 3: “cifra
d’affari conseguita da febbraio 2020” e doc. 6: “Contratto di
sublocazione che prevede l’inizio della locazione il 3 febbraio 2020”).
Pertanto il caso di specie
non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del
25.
ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso
osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia
è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle
autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con
un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI
ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa
della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti
delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).
2.9
Nella presente fattispecie il
ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021
(cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).
Egli ha chiesto di poter
beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° aprile 2021 invocando le
“limitazioni che hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore
della Ristorazione attraverso chiusura ovvero forte contrazione dal normale
flusso clientelare” (cfr. consid. 1.2).
Con la decisione su
opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali
prestazioni (cfr. consid. 1.9).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato giustamente
dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal ricorrente; cfr. consid. 1.5:
“vero non vi sono state ulteriori limitazioni”) - nel settore della ristorazione
vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile 2021, potendo riaprire le
terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di bar e ristoranti (cfr.
consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di take-away, come quella
esercitata dalla RI 1, non è stata condizionata da alcuna limitazione. Essa è
stata invece incentivata proprio per evitare l’assembramento di persone.
Il certificato COVID a
partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è
peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio
all’interno di ristoranti e bar”) e non impedisce di ritirare le pietanze
da asporto, portando evidentemente la mascherina (cfr. consid. 1.11).
D’altra parte, per quel
che riguarda lo smart working, giustamente l’amministrazione ha rilevato che,
nel periodo in questione (1° aprile - 30 settembre 2021), tale attività non era
obbligatoria e aveva subito una drastica riduzione soprattutto nel settore
industriale/manifatturiero nel quale peraltro le attività direttamente
produttive o a esse collegate (a differenza di quelle commerciali,
amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda (cfr. “Il
Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).
Inoltre, il fatto che
questa attività sia stata creata in una “zona industriale che non beneficia
di attrattiva turistica particolare” (cfr. consid. 1.5) è una circostanza
che fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33
cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.2.).
Il ricorrente stesso ha
peraltro fornito i dati delle cifre d’affari realizzate nei mesi estivi
(giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr. consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.),
sottolineando che quelle conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia)
permettevano una “solida base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei
costi del personale” (cfr. consid. 1.5.).
Le cifre d’affari
inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021, secondo questo Tribunale, sono
dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.
Dagli atti dell’incarto
emerge anche che, nel periodo nel quale viene chiesto il lavoro ridotto, è
stato pure impiegato in misura rilevante il titolare (cfr. consid. 1.5: “il
lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi scrive”) per cui la
perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro immediatamente assunto a
tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr. al riguardo le
pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid. 1.11. in fine), non
può essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù
dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere
che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il
lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il
proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).
Alla luce di quanto appena
esposto, occorre concludere che nella presente evenienza non è stata resa
credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a
differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021
del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.
A ragione, pertanto, la
Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto
del 4 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3
LADI e 51 OADI).
La decisione su
opposizione del 19 ottobre 2021 deve, di conseguenza, essere confermata.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 27 settembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.
2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid.
2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti