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Decisione

38.2021.92

Negate ILR (non resa credibile perdita lavoro econ. legata a pandemia). Takeaway non ha limitazioni. Certif. COVID non necessario per ritiro cibo da asporto. Smartworking non obblig. Zona industriale, non turistica (norm. rischio aziendale). Impiego titolare anziché dip. viola obbligo ridurre danno

14 febbraio 2022Italiano67 min

si è confermato anche nel periodo giugno-agosto 2021 (cfr. dati statistici dell'Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.92

DC/sc

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 4 maggio 2021 la RI 1 ha inoltrato

una domanda di lavoro ridotto per l’unico dipendente (__________, assunto quale

pizzaiolo a tempo pieno, mediante un contratto di durata indeterminata a

partire dal 1° marzo 2020, cfr. doc. 3).

La ditta ha indicato una

perdita di lavoro del 70% dal 1° aprile 2021, determinando quale causa del

lavoro ridotto “Emergenza sanitaria Covid-19, nuove misure restrittive per categoria

ristorazione” (cfr. doc. 1).

1.2. Il 6 maggio 2021 la Sezione

del lavoro ha chiesto ulteriori informazioni, in particolare riguardo ai “motivi

della perdita di lavoro (“quali sono le nuove misure restrittive che vi causano

una perdita di lavoro?)” (cfr. doc. 2).

Il

13 maggio 2021 RI 1 ha così risposto:

" (…) Protrarsi

dell’emergenza Pandemica Covid-19 con il susseguirsi di ordinanze DFI da Marzo

2020. Ordinanze volte al controllo dell’epidemia attraverso limitazioni che

hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione

attraverso chiusura ovvero forte contrazione del normale flusso clientelare.”

(doc. 3)

1.3. Il 17 maggio 2021 la Sezione

del lavoro ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:

" (…) Per

procedere all'esame della vostra domanda è necessario completare le

informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di:

- descrivere in modo dettagliato quanto segue:

1. motivi

della perdita di lavoro (quali sono le nuove misure restrittive che vi causano

una perdita di lavoro)?

2. qual è il

normale flusso clientelare considerato che ['attività è iniziata con l'arrivo

della pandemia (febbraio/marzo 2020)?

3. per quali

motivi l'attività non riprende come nel settore della ristorazione?

4. per quali motivi l'attività d'asporto è in difficoltà?

5. per quali

motivi il lavoro ridotto viene chiesto nonostante l'andamento sensibilmente in crescita?

6. per quali

motivi con una cifra d'affari superiore al periodo settembre-dicembre 2020 e un

andamento sensibilmente in crescita, il dipendente ha una perdita di ore di

lavoro di ben il 70%?

- inviare la seguente documentazione:

· copia del contratto di locazione, la

planimetria e alcune fotografie degli spazi lavorativi.

La documentazione richiesta deve esserci inoltrata

elettronicamente, in formato PDF, entro il 24.05.2021

selezionando il seguente collegamento Internet:

Preannuncio ILR incompleto.” (Doc. 4)

1.4. Il 14 giugno 2021 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione al versamento di indennità per lavoro

ridotto dal 1° aprile 2021, argomentando:

" (…) Chi

rivendica prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è tenuto a

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie ad accertare i suoi

diritti e a determinare le prestazioni assicurative (art. 28 LPGA). In caso di

mancata collaborazione, nell'accertamento dei fatti, previa diffida scritta,

l'amministrazione può decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 LPGA).

Nel caso in esame, con scritto del 17 maggio 2021 vi è stato

chiesto di completare la documentazione necessaria all'esame del vostro

preannuncio di lavoro ridotto e siete stati resi attenti in merito alle

conseguenze di una mancata collaborazione. Constatato che il termine impartito

è trascorso inutilizzato da parte vostra (nessuna produzione della

documentazione richiesta), lo scrivente Ufficio ritiene la perdita di lavoro

non computabile.” (Doc. 5)

1.5. Il 30 giugno 2021 RI 1 ha

inoltrato una tempestiva opposizione nella quale si è così espresso:

" (…) A seguito

della Richiesta di proseguo dell’indennità di lavoro ridotto inviata in data

04.05.2021, ricevo in data 06.05.2021 vs. Richiesta integrazione.

Viene inviata risposta in data 13.05.2021.

In data 17.05.2021 il vs. Spettabile Ufficio richiede ulteriori chiarimenti.

A seguito della mia personale telefonata con il Sig. __________,

ricevo il giorno successivo lettera dell'Ufficio Lavoro Ridotto, ove si

richiede la documentazione ed i conteggi per erogazione contributo.

Personalmente considero tale missiva come avallo ed autorizzazione

al proseguo del Lavoro Ridotto, ritenendo non più necessario l'invio di

ulteriori informazione al vs. Ufficio Giuridico.

In data 14.06.2021 ricevo vs. Opposizione, ovviamente per mancanza

di completamento delle informazioni richieste.

Considerata la mia personale interpretazione, risultata a voi come

mancanza, con la presente integro la presente con le informazioni da voi richieste

come da vs. comunicazione del 17.05.2021:

Concerne Punto 1: Le ragioni della perdita di lavoro si possono

riassumere dal proseguo dell'incertezza riguardante il proseguo ovvero la

conclusione dell'emergenza pandemica iniziata nel febbraio del 2020. Vero, non

vi sono state ulteriori limitazioni, ma le motivazioni di cui sopra hanno radicalmente

inficiato la clientela da un pronto ritorno alle abitudini ed agli usi pre

pandemia.

Concerne Punto 2: II normale flusso clientelare si evince dai

risultati mensili dei mesi cosiddetti normali, vedi:

Febbraio 2020 CHF 10.602-

Giugno 2020 CHF 13.552-

Luglio 2020 CHF 13.205-

Agosto 2020 CHF 15.250-

Tali risultati permettono una solida base finanziaria a copertura

dei costi fissi ed i costi del personale.

La situazione pandemica ha portato ad un totale azzeramento dei

margini, compromettendone il flusso di cassa, situazioni di pregresso nei

pagamenti considerevole.

Concerne Punto 3: È evidente una ripresa del settore, ma, come

sottolineato nel Punto 2, il raggiungimento del break even point è ancora

lontano e sicuramente difficoltoso; oltremodo questo settore, vincolato ed

influenzato dalle condizioni congiunturali che vincolano la clientela, è immediatamente

sensibile a qualsiasi forma di criticità.

Concerne Punto 4: Non si può parlare di settore in difficoltà, il problema

riguardante il sottoscritto è la posizione ove svolgo la mia attività; trattasi

di zona industriale, che non beneficia di attrattiva turistica particolare. In

aggiunta è venuto a mancare il servizio di appoggio alle realtà industriali

locali causa smart working, ovvero alle direttive aziendali di non lasciare il

posto di lavoro durante la pausa pranzo ovvero altre direttive aziendali

interne.

Non potendo disporre di struttura esterna, vuoi per le direttive

limitanti, anche la clientela di passaggio è rimasta particolarmente

disincentivata.

Concerne il Punto 5: Le motivazioni si posso riassumere come punto

3 e punto 4.

Concerne il Punto 6: Come evidenziato nel punto 2, l'attuale

volume d'affari non può far fronte ad un impiego del dipendente al 100%, il 30

% di impiego medio è finalizzato alla preparazione della linea ed alle consegne

e domicilio. Il lavoro principale e preponderante viene svolto da chi vi

scrive.

In conclusione:

Purtroppo questa situazione di incertezza perdura da oltre 15 mesi

con l'incognita del prossimo autunno. Il Contributo del Lavoro ridotto ha

permesso a questa piccola realtà di proseguire nonostante le difficoltà e

mantenere il posto di lavoro al mio dipendente.

Un eventuale diniego del contributo comporterebbe in primis alla

sofferta decisione di licenziare il dipendente, soluzione che non ho mai voluto

prendere in considerazione.” (Doc. 7)

1.6. Il 2 settembre 2021 la

Sezione del lavoro ha chiesto a RI 1 di:

" (…)

- indicare, in

una vostra tabella, la cifra d’affari mensile relativa al periodo aprile 2021 –

agosto 2021.

La documentazione richiesta deve esserci inoltrata entro il 16

settembre 2021, con l’avvertenza che in caso di mancato adempimento

dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarà possibile decidere

in base agli atti (art. 28, 40 e 43 LPGA).” (Doc. 8/1)

Il 21 settembre 2021, __________

della __________ ha così illustrato il volume della cifra d’affari da quale ad

agosto 2021:

" MESE

VALUME

AFFARI

Aprile CHF 7.500.00

Maggio CHF 9.100.00

Giugno CHF 9.500.00

Luglio CHF 8'595.00

Agosto CHF 8.200.00

Totale CHF

42.895.00”

(cfr. doc. 9/1 e doc. VI/1 richiamato dal TCA in quanto non

figurante erroneamente nell’incarto trasmesso dalla Sezione del lavoro, cfr.

doc. VI)

1.7. Il 23 settembre 2021 la

Sezione del lavoro ha chiesto a RI 1 di:

" … indicare

fino a quando intendete richiedere il lavoro ridotto.

Ricordiamo che l’art. 17b cpv. 1 della Legge COVID-19 prevede che

il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi;

inoltre dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi

può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021.

Vi preghiamo di dare un riscontro entro il 30 settembre 2021.”

(doc. 8/2)

Il

26 settembre 2021 __________ ha così risposto:

" In

riferimento a vs. comunicazione del 23.09.2021 per conto del Sig. RI 1, siamo a

confermare che la durata del lavoro ridotto richiesto (nr. __________) si

intende dal 01.04.2021 al 30.09.2021.

All’occorrenza sono già pronte le relative calcolazioni.

Provvederemo nei prossimi giorni ad annunciare nuova richiesta dal

01.10.2021 con scadenza 31.12.2021.” (Doc. 9/2)

1.8. Con decisione del 14 ottobre

2021 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro

ridotto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, argomentando:

" (…)

3.1 Nel caso in

esame, l'azienda ha fatto valere quali motivi per l'introduzione del lavoro

ridotto il protrarsi dell'emergenza pandemica, con il susseguirsi di ordinanze

federali dal mese di marzo 2020 attraverso limitazioni che hanno colpito in

modo particolare il settore della ristorazione.

Al riguardo osserviamo che il

26.05.2021 il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti a partire dal

31.05.2021, in particolare per il settore della ristorazione con la riapertura

dei ristoranti e dei bar. Inoltre dalla stessa data sono stati riaperti i

centri wellness e bagni termali e decisi importanti allentamenti per le

manifestazioni, nello sport e nella cultura, nell'insegnamento in presenza e

rallentamento dell'obbligo del telelavoro. Dal 26.06.2021 sono state riaperte

le discoteche e le sale da ballo, oltre ai parchi acquatici. L'insieme di tutte

queste misure di allentamento, hanno portato alla riapertura generale di tutti

Fatti

i settori d'attività, con il conseguente aumento degli arrivi e dei

pernottamenti nel nostro Cantone. Dopo un'ottima primavera, il trend positivo

si è confermato anche nel periodo giugno-agosto 2021 (cfr. dati statistici dell'Ufficio

federale di statistica UST).

Osserviamo inoltre che l'azienda

svolgendo un'attività di asporto ha potuto continuare la sua attività anche nei

periodi in cui il settore della ristorazione è stato completamente chiuso per ordine

dell'Autorità federale e che l'introduzione dell'obbligo del certificato Covid

dal 13.09.2021 non ha alcuna influenza sulla sua attività.

Le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell'azienda e

devono di regola essere assunte da quest'ultima, soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie. (…)” (Doc. 12)

1.9. Con decisione su opposizione

del 19 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione

e ha rilevato:

" (…)

3. Nel caso in

esame, in relazione ai motivi addotti dalla richiedente in sede di opposizione

si rileva che la ditta RI 1 riconduce la sua presunta perdita di lavoro alle "Ordinanze

volte al controllo dell'epidemia attraverso limitazioni". Tuttavia, in

riferimento al periodo di preannuncio, si segnala che fin dal 19 aprile 2021 il

settore della ristorazione è stato protagonista di un netto miglioramento,

potendo dopo diversi mesi di chiusura riaprire al pubblico (dapprima le terrazze

e dal 31 maggio 2021 anche i luoghi chiusi di bar e ristoranti), nel rispetto

delle norme di sicurezza Covid-19.

Per quanto riguarda poi la specifica

attività commerciale di RI 1 si evidenzia come la stessa si svolga principalmente

sotto forma di take away, non disponendo di spazi interni in grado di

accogliere la clientela per il consumo del prodotto venduto; conseguentemente,

non è verosimile far ricadere tra i motivi della perdita di lavoro i provvedimenti

dell’autorità appena citati che hanno coinvolto esclusivamente i ristoranti in

senso stretto. Il take away infatti, non solo non è mai stato

condizionato da alcuna limitazione, ma al contrario è stato incentivato per

evitare assembramenti tra le persone.

Tra le motivazioni addotte in sede di

opposizione figura poi quella riguardante la posizione dell'esercizio, ubicato

in una "zona industriale, che non beneficia di attrattiva turistica

particolare" dove per giunta "è venuto a mancare il sevizio di

appoggio alle realtà industriali locali causa smart working, ovvero altre

direttive aziendali interne". A questo proposito si sottolinea che nel

2021 la situazione epidemiologica si è stabilizzata e le imprese hanno potuto

riprendere il loro lavoro abituale beneficiando di graduali allentamenti delle

misure di contenimento della pandemia Covid-19, l'attività di smart working

non era obbligatoria e ha subito una drastica diminuzione come dimostrano i

dati statistici relativi al traffico stradale, i quali si sono gradualmente

parificati a quelli del 2019, a conferma di una sostanziale ripresa degli

spostamenti. A maggior ragione in riferimento al settore industriale/manifatturiero,

i cui lavori, per natura, non possono essere eseguiti da remoto, dovendo i

lavoratori svolgere mansioni principalmente in loco. Inoltre, non può essere

addossata all'assicuratore sociale .la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione

dell'esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile a una strategia

del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere che la zona

interessata non sarebbe stata particolarmente attrattiva per i turisti.

Un'eventuale perdita di lavoro dovuta alla mancanza di turisti nella zona rappresenta

di conseguenza una circostanza prevedibile e se del caso attribuibile al

normale rischio aziendale.

Inoltre, l'opponente dichiara che: "Il

normale flusso clientelare si evince dai risultati mensili dei mesi così detti

normali, vedi: Febbraio 2020 CHF 10.602.-, Giugno 2020 CHF 13.552.-, Luglio

2020 CHF 13.205.-, Agosto 2020 CHE 15.250.-. Tali risultati permettono una

solida base finanziaria a copertura dei costi fissi ed i costi del

personale". Pertanto si deve ritenere che in questi mesi vi fosse

anche una sufficiente mole di lavoro, ma nonostante questo l'opponente ha prelevato

comunque le Indennità per lavoro ridotto.

A questo riguardo, va sottolineato che

RI 1 è stata costituita poco prima dell’inizio della pandemia (febbraio 2020),

di conseguenza le cifre d'affari presentate potrebbero essere il riflesso di

un'attività commerciale ancora poco nota sul territorio piuttosto che della pandemia

Covid-19.

Infatti, diversamente da quanto

sostenuto dall'opponente (difficoltà di attirare la clientela a causa dell’ubicazione

in zona industriale del locale), si rileva che le cifre d'affari più elevate,

l'esercizio pubblico le ha Conseguite proprio nei mesi estivi (luglio e agosto

2020), quando notoriamente vi sono le vacanze aziendali per le industrie.

Proprio nei predetti mesi, sia nel 2020 che nel 2021, RI 1 ha conseguito gli

incassi più elevati rispetto agli altri mesi.

Peraltro, da quanto dichiarato dal

richiedente, segnatamente che: “l’attuale volume d'affari non può far fronte

ad un impiego del dipendente al 100%, il 30% di impiego medio è finalizzato

alla preparazione della linea ed alle consegne e domicilio" e soprattutto

che “il lavoro principale e preponderante viene svolto da chi vi scrive"

è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che

il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo

dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in

questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima.

In conclusione, non è stato

sufficientemente provato il nesso causale tra la perdita di lavoro e la

pandemia Covid-19; di conseguenza non si ritiene di poter giungere ad una

conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata,

non potendo pertanto l'indennità per lavoro ridotto essere riconosciuta.” (Doc.

A)

1.10. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un’“opposizione” alla Sezione del lavoro,

che l’ha trasmessa per competenza al TCA (cfr. art. 59 cpv. 3 LPGA e doc. II),

nel quale RI 1 si è così espresso:

" (…) Con

questa lettera intendo dissentire alla vostra decisione in quanto la perdita di

lavoro come da me indicato non rientra nei rischi normali dell'azienda ma

trattasi di un caso eccezionale e straordinario al quale deve essere

riconosciuta l'indennità di lavoro ridotto per il mio dipendente in quanto da

solo non posso lavorare siccome non ho il potere dell'ubiquità.

Al contrario di quanto da voi asserito, i ristoranti

"normali" non hanno chiuso completamente, bensì si sono organizzati e

hanno attuato l'asporto o la consegna a domicilio, pratica che continuano a

fare malgrado i locali siano aperti normalmente, inoltre gli allentamenti sono

avvenuti a tappe e nel corso un lungo lasso di tempo il che non ha contribuito

al normale afflusso di clienti. Inoltre, vorrei farvi notare che l'introduzione

del certificato COVID dal 13.09.2021 ha influito negativamente anche sulla mia

pizzeria take-away poiché i clienti per ritirare le pizze devono entrare in

pizzeria; oltre a ciò, per i motivi sopra citati abbiamo registrato una

costante diminuzione delle comande a domicilio, infatti alcune sere l'incasso

non raggiunge i CHF 100.00/CHF 200.00. Potete ben capire che visto il poco

lavoro, in questi mesi difficili il mio dipendente Signor __________ lavora a

orario ridotto (2 ore al giorno) e proprio per i motivi sopra citati ritengo di

aver diritto all'indennità per lavoro ridotto e con la presente inoltro

opposizione alla vostra decisione e chiedo che

la mia richiesta venga rivalutata con particolare attenzione al

periodo eccezionale che stiamo attraversando.” (Doc. I)

1.11. Nella sua risposta del 9

dicembre 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

In ordine

Si premette che la motivazione citata dalla ricorrente (secondo paragrafo)

non è contenuta nella decisione impugnata (doc. 10) e neppure nella prima

decisione (doc. 5), bensì nella decisione del 14 ottobre 2021 (doc. 12),

relativa al periodo 1. ottobre - 31 dicembre 2021, successivo a quello qui in

discussione. Il "ricorso" cita comunque la decisione n. 341614514

(oggetto della decisione impugnata in questa sede), pur contenendo una motivazione

poco elaborata. Ci si rimette al giudizio di questo Tribunale sulla

ricevibilità in ordine del ricorso.

Nel merito

Si rileva innanzitutto che, in riferimento al periodo di

preannuncio, fin dal 19 aprile 2021 il settore della ristorazione è stato

oggetto di un netto miglioramento, potendo dopo diversi mesi di chiusura

riaprire al pubblico (dapprima le terrazze e dal 31 maggio 2021 anche i luoghi

chiusi di bar e ristoranti), nel rispetto delle norme di sicurezza COVID-19.

Per quanto riguarda la specifica attività commerciale dì RI 1 si

evidenzia come la stessa si svolga principalmente sotto forma di take away e di

consegna a domicilio, non disponendo di spazi interni in grado di accogliere la

clientela per il consumo del prodotto venduto. Conseguentemente, non è

verosimile far ricadere tra i motivi della perdita di lavoro i provvedimenti

dell'autorità, tra cui viene ora menzionata l'introduzione del certificato

COVID a partire dal 13 settembre 2021. Il menzionato certificato era (e rimane)

richiesto nel caso di consumazione al chiuso (cfr. Comunicato stampa del

Consiglio federale dell'8 settembre 2021, doc. 11). II take away invece, non

solo non è mai stato condizionato da alcuna limitazione (se non dalle norme dì

comportamento quali distanziamento sociale, mascherina dove necessario ed

igiene accresciuta), tantomeno per ritirare pietanze da asporto, ma al

contrario è stato incentivato per evitare assembramenti tra le persone.

La ricorrente confonde forse l'obbligo di certificato (valido per

le consumazioni al chiuso) con l'obbligo di mascherina al chiuso, quest'ultimo valido

per tutti i commerci al chiuso, a proposito del quale non si può verosimilmente

sostenere che sia una limitazione tale da influire negativamente sull'afflusso

di clientela.

Va poi osservato che l'asserita aumentata concorrenza nell'ambito

dell'asporto e consegna a domicilio di pietanze, a dire della ricorrente messo

in atto maggiormente anche dalla ristorazione "tradizionale", va

comunque vista come una evoluzione del mercato, il che non giustifica il riconoscimento

del lavoro ridotto.

A proposito del rischio aziendale va detto che non può essere

addossata all'assicuratore sociale la scelta, a dire dell'azienda svantaggiosa,

del luogo di ubicazione dell'esercizio commerciale, in quanto direttamente

imputabile a una strategia del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere

che la zona interessata non sarebbe stata particolarmente attrattiva per i

turisti.

Un'eventuale perdita di lavoro dovuta alla mancanza di turisti

nella zona rappresenta di conseguenza una circostanza prevedibile e nel caso

concreto attribuibile al normale rischio aziendale.

Inoltre, la ricorrente ha dichiarato nella sua opposizione che: "Il

normale flusso clientelare si evince dai risultati mensili dei mesi così detti

normali, vedi: Febbraio 2020 CHF 10.602.-, Giugno

2020 CHF 13.552.-, Luglio 2020 CHF 13.205.-, Agosto 2020 CHF

15.250.-. Tali risultati permettono una solida base finanziaria a copertura dei

costi fissi ed i costi del personale".

Pertanto si deve ritenere che in questi mesi vi fosse anche una

sufficiente mole di lavoro, ma nonostante questo l'opponente ha prelevato

comunque le indennità per lavoro ridotto.

A questo riguardo, va sottolineato che RI 1 è stata costituita

poco prima dell'inizio della pandemia (febbraio 2020), di conseguenza le cifre

d'affari presentate sono verosimilmente il riflesso di un'attività commerciale

appena avviata e ancora poco nota sul territorio piuttosto che della pandemia

dovuta a COVID-19. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente

(difficoltà di attirare la clientela a causa dell'ubicazione in zona industriale

del locale), si rileva che le cifre d'affari più elevate, l'esercizio pubblico

le ha conseguite proprio nei mesi estivi (luglio e agosto 2020), quando

notoriamente vi sono le vacanze aziendali per le industrie. Proprio nei

predetti mesi, sia nel 2020 che nel 2021, RI 1 ha conseguito gli incassi più

elevati rispetto agli altri mesi.

Peraltro, da quanto dichiarato dal richiedente, segnatamente che: "l'attuale

volume d'affari non può far fronte ad un impiego del dipendente al 100%, il 30%

di impiego medio è finalizzato alla preparazione della linea ed alle consegne e

domicilio" e soprattutto che "il lavoro principale e preponderante

viene svolto da chi vi scrive" è possibile concludere che non vi sia

alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che

dovrebbe essere svolto dal dipendente, lasciandolo dunque a carico

dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il

proprio obbligo di diminuire il danno verso quest'ultima. In tale contesto

risalta anche quanto affermato nel ricorso, laddove il signor RI 1 dichiara che

"da solo non posso lavorare siccome non ho il potere

dell'ubiquità", il che evidenzia che il dipendente risulta comunque indispensabile.

Si osserva infine, con riferimento al grado di occupazione (al

100%) e al tipo di assunzione (a tempo indeterminato) del lavoratore, che la

posizione dell'esercizio pubblico in zona industriale (dunque scarsamente

turistica), come già detto, era un elemento noto fin da prima dell'apertura (dunque

rientrante nel normale rischio aziendale), tale probabilmente da non garantire

una mole di lavoro adeguata ad un'assunzione a tempo indeterminato al 100%

perlomeno nelle fasi iniziali dell'attività, il che avrebbe dovuto indurre l'azienda

ad una scelta più prudente, operando un'assunzione con grado di occupazione

inferiore oppure a ore/su chiamata, visto come il titolare della ditta afferma

di svolgere molte delle mansioni in prima persona, al posto del lavoratore.

Pertanto, richiamato quanto esposto nella decisione impugnata e

nella presente risposta di causa è necessario concludere che non sussisteva

alcun rischio di licenziamento del personale interessato dal preannuncio in

esame.” (Doc. IV

1.12. Il 10 dicembre 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi

di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Come visto la Sezione del

lavoro in data 19 ottobre 2021 ha emesso una decisione su opposizione relativa

alla decisione n. __________ del 14 giugno 2021 che concerne il periodo dal 1°

aprile al 30 settembre 2021.

Il 14 ottobre 2021

l’amministrazione aveva invece emesso una decisione formale (n. __________)

relativa al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Nel suo scritto del 15

novembre 2021 alla Sezione del lavoro, RI 1 ha indicato di volere inoltrare un’“opposizione

alla vostra ultima decisione per la pratica n. __________”.

Giustamente

l’amministrazione ha immediatamente trasmesso “l’opposizione” per

competenza al TCA.

In realtà si tratta

infatti di un ricorso che è comunque sufficientemente motivato per cui il TCA

entra nel merito dello stesso.

D’altra parte la Sezione

del lavoro ha correttamente considerato lo scritto citato anche quale

opposizione (tuttora pendente) alla decisione formale del 14 ottobre 2021 (cfr.

doc. VII).

nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro ha negato a RI 1 il diritto ad un’indennità per lavoro ridotto per

l’unico dipendente dal 1° aprile al 30 settembre 2021.

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori,

il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente

sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede

che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile.

Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che

impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente

esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda

necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per

tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti

alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva

2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta

alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido,

a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c

relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della

regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività

commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore

perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di

un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una

segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un

riesame dell’autorizzazione.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva

2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021,

ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi

economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili alla

pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- la perdita di lavoro continua a essere

considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2c, 2.3

e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il

p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

"

D4a Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi

datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda

di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione

dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di

avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito

di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda

costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto

in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto

imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti

vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte

della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda

deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

In quell’occasione il

Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità

a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un

bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020,

deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,

l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le

persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale

decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il

diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo

di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato

che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti

adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era dovuta alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della

flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene

accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisce

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, in

una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il

coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni

dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di

altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla

Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto

alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di

ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo il TCA ha

precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era

essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere

un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo

il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da

personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita

di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore

delle due dipendenti è stata considerata computabile.

In una vertenza

38.2021.28, stralciata dai ruoli dal TCA il 14 giugno 2021, la Sezione del

lavoro, prima della risposta di causa, ha modificato la decisione su

opposizione impugnata ed ha riconosciuto ad una ditta (che gestisce un bar) che

aveva iniziato la sua attività lavorativa il 13 marzo 2020 (e dunque pochi

giorni prima delle chiusure ordinate dalle autorità il 16 marzo 2020) il

diritto ad indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 1° settembre

al 30 novembre 2020 e non soltanto fino al 31 agosto 2020.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.46

del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la

Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

31.

luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che

non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Si trattava di una società,

costituita il 26 febbraio 2020, che ha rilevato l’esercizio pubblico (Snack

Bar) di un’altra società, la quale aveva definitivamente cessato la propria

attività il 13 marzo 2020.

La nuova società ha potuto

iniziare la sua attività soltanto l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure

imposte dalla mezzanotte del 16 marzo 2020 (cfr. il Comunicato stampa Coronavirus;

il Consiglio federale proclama la “situazione straordinaria e inasprisce

ulteriori provvedimenti” dal quale risulta, in particolare che “fino al 19

aprile tutti i negozi, ristoranti, i bar e tutte le strutture per il tempo

libero dovranno restare chiuse”, ultima modifica il 17 marzo 2020, www.admin.ch/gov).

Questa Corte ha concluso

che - a torto - la Sezione del lavoro aveva negato alla ricorrente il diritto

alle indennità per lavoro ridotto, ritenendola un’azienda di nuova costituzione

che non ha mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Innanzitutto perché la

società era stata costituita alla fine del mese di febbraio 2020 ed aveva

pianificato di iniziare la propria attività nel mese di aprile 2020 e non si

era dunque confrontati con una situazione di “abuso di diritto” prospettata al

punto 2.2c della Direttiva della SECO 2021/06 del 19 marzo 2021.

Inoltre e soprattutto perché

la Sagl ricorrente aveva acquistato da un’altra società un esercizio pubblico

già esistente ed operativo almeno dal 2018.

D’altra parte i motivi

indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle

persone; smart woking) risultavano legati alla pandemia per cui la perdita di

lavoro è computabile.

Il TCA, dopo avere ricordato

che la richiesta per lavoro ridotto concerneva esclusivamente il periodo dal 31

luglio al 31 agosto 2020, ed avere richiamato anche l’art. 333 cpv. 1 e cpv. 1bis

CO, ha così riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle due

assicurate già attive presso la precedente società, che sono state assunte dalla

nuova, come pure ad un altro assicurato che non era attivo in precedenza presso

l’esercizio pubblico, in quanto assunto con un ruolo di responsabilità

(Direttore; per quest’ultimo pure gerente nel periodo in questione, cfr.

tuttavia l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

Cfr. pure STCA 38.2021.47

del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in

relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

Con sentenza 38.2021.61

del 6 dicembre 2021, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della

Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento

del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10

dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due

dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di

lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020

per il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).

Non sono state considerate

atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice

al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal

medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice

era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio

invariato.

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020

il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati

in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno

successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della

ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti

e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020

4159).

L’art. 5a è poi stato

modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo

le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore

23.00

e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone

a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né

alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo

(cfr. RU 2020 4503).

Nel frattempo nel Canton

Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,

valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le

strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,

rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati

degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del

26.

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv.

1.

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre

2020:

" 1

Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della

ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le

ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi

i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella

notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre l’art. art. 7 cpv.

2.

- 5 sancisce:

" 2

Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a

capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di

biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il

numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette

giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette

d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre

giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e

c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

È stato previsto che tali

disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5377).

Per completezza va

osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7

dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la

diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare

la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli

art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.

RU 2020 5813):

" Art. 5a

Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le

discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar,

club, discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d

possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31

dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono

restare aperte fino alle ore 01.00.”

" Art. 7

cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti,

bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per

il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli

orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore

01.00

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di

apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni

limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per

tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere

a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura

delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui

ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono

state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la durata

di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio

per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato

modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non

vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le

strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e

bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le

terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera

circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su

almeno la metà dei lati”.

È stato altresì previsto,

in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e

che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;

Il 26 maggio 2021 il

tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31

maggio 2021 come segue:

" 1

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club

in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova

Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della

ristorazione, i bar e i club enuncia:

" 1 Alle

strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene

sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei

ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per

tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come

pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;

2.8

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il

TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Questo Tribunale rileva,

inoltre, che la RI 1 è operativa dal mese di febbraio 2020 (cfr. doc. 3: “cifra

d’affari conseguita da febbraio 2020” e doc. 6: “Contratto di

sublocazione che prevede l’inizio della locazione il 3 febbraio 2020”).

Pertanto il caso di specie

non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del

25.

ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova in ogni caso

osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia

è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle

autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con

un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI

ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa

della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti

delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

2.9

Nella presente fattispecie il

ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021

(cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).

Egli ha chiesto di poter

beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° aprile 2021 invocando le

“limitazioni che hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore

della Ristorazione attraverso chiusura ovvero forte contrazione dal normale

flusso clientelare” (cfr. consid. 1.2).

Con la decisione su

opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali

prestazioni (cfr. consid. 1.9).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato giustamente

dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal ricorrente; cfr. consid. 1.5:

“vero non vi sono state ulteriori limitazioni”) - nel settore della ristorazione

vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile 2021, potendo riaprire le

terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di bar e ristoranti (cfr.

consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di take-away, come quella

esercitata dalla RI 1, non è stata condizionata da alcuna limitazione. Essa è

stata invece incentivata proprio per evitare l’assembramento di persone.

Il certificato COVID a

partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è

peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio

all’interno di ristoranti e bar”) e non impedisce di ritirare le pietanze

da asporto, portando evidentemente la mascherina (cfr. consid. 1.11).

D’altra parte, per quel

che riguarda lo smart working, giustamente l’amministrazione ha rilevato che,

nel periodo in questione (1° aprile - 30 settembre 2021), tale attività non era

obbligatoria e aveva subito una drastica riduzione soprattutto nel settore

industriale/manifatturiero nel quale peraltro le attività direttamente

produttive o a esse collegate (a differenza di quelle commerciali,

amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda (cfr. “Il

Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).

Inoltre, il fatto che

questa attività sia stata creata in una “zona industriale che non beneficia

di attrattiva turistica particolare” (cfr. consid. 1.5) è una circostanza

che fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33

cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.2.).

Il ricorrente stesso ha

peraltro fornito i dati delle cifre d’affari realizzate nei mesi estivi

(giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr. consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.),

sottolineando che quelle conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia)

permettevano una “solida base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei

costi del personale” (cfr. consid. 1.5.).

Le cifre d’affari

inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021, secondo questo Tribunale, sono

dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.

Dagli atti dell’incarto

emerge anche che, nel periodo nel quale viene chiesto il lavoro ridotto, è

stato pure impiegato in misura rilevante il titolare (cfr. consid. 1.5: “il

lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi scrive”) per cui la

perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro immediatamente assunto a

tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr. al riguardo le

pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid. 1.11. in fine), non

può essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù

dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere

che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il

lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico

dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il

proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).

Alla luce di quanto appena

esposto, occorre concludere che nella presente evenienza non è stata resa

credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a

differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021

del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.

A ragione, pertanto, la

Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto

del 4 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3

LADI e 51 OADI).

La decisione su

opposizione del 19 ottobre 2021 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 27 settembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.

2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid.

2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti