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Decisione

38.2021.93

Sospensione (perso colpevolmente impiego, licenziata con effetto immediato). Pendente causa Cassa indicato anche non fatto valere tempest.pretese salario. Atti non consentono di concludere x un motivo

14 marzo 2022Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza

dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli

avvocati” (lett. a) e “dinanzi al giudice della locazione e al giudice del

lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale

lo prevede” (lett. d) e che secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. b della legge di

applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LCA CPC) “la

rappresentanza processuale in materia di contratto di lavoro è pure

riconosciuta ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di

categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ai loro impiegati”.

L’art. 34 cpv. 1 CPC prevede

poi che “per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice

del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il

lavoratore svolge abitualmente il lavoro”.

Inoltre questa Corte

constata che nel sito online __________ figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

" Si

garantisce consulenza legale personalizzata su appuntamento o telefonica,

grazie alla presenza di due avvocate professioniste specializzate in questioni

legate alla parità e al diritto del lavoro.

ottenere ascolto e consigli in caso di problemi legali in ambito

lavorativo;

scrivere delle lettere al datore di lavoro in caso di violazioni;

accompagnare la lavoratrice ad un incontro con il datore di lavoro per

trovare una soluzione in caso di conflitti;

farsi patrocinare davanti all’Ufficio cantonale di conciliazione per la

parità dei sessi;

segnalare all’utente altri servizi competenti ed accompagnarla se

necessario;

accompagnare l’utente presso una/un giurista per il proseguimento della

pratica.”

L’Ufficio di

esecuzione di __________ ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione

inoltrata il 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 55 e doc. 56) contro la __________ con

la motivazione “sede principale a __________, vogliate inviare la domanda

all’ufficio competente del distretto di __________” (cfr. Doc. F).

Il 17

novembre 2021 RI 1 ha dato incarico alla __________ di presentare la domanda di

esecuzione presso l’Ufficio competente (cfr. Doc. G).

In

conclusione. alla luce degli elementi qui sopra esposti. questo Tribunale

ritiene che non è possibile concludere al momento attuale e sulla base degli

atti dell’incarto che l’assicurata ha colpevolmente perso il proprio impiego

(cfr. sul tema STCA 38.2020.62 del 18 gennaio 2021) e neppure che RI 1 ha

colpevolmente rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento nei confronti

del datore di lavoro (in tale contesto va peraltro ricordato che il

licenziamento con effetto immediato del contratto di lavoro costituisce

l’esercizio di un atto formatore unilaterale e irrevocabile; cfr. W. Gloor, “Commentaire du contrat du

travail”. A cura di J. Ph. Dunant e P. Mahon, Ed Stämpfli, Berna 2013, art.

337, pag. 735-736; R. Wyler - B. Heinzer,

Droit du travail, Ed. Stämpfli, Berna 2014 pag. 596: “La déclaration de

résilation est irrévocable, sauf accord contraire des parties”; F. Trezzini “Commentario pratico sul

contratto di lavoro”, Ed. La Buona Stampa 2020, art. 337 CO, pag. 446-448).

La presente vertenza non

può, pertanto, essere decisa senza preliminarmente procedere ad approfondimenti

istruttori. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata

dall’amministrazione.

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Cfr.

pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

Considerandi

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto

da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che

avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2021.87

del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid.

2.8

Nel caso concreto si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il

rinvio degli atti alla Cassa affinché, da un parte, chiarisca, alla luce

dell’esito dei procedimenti penali in corso, se l’assicurata è realmente

colpevole della perdita del posto di lavoro per il suo comportamento diretto

(accuse inveritiere all’ex datore di lavoro) o indiretto (per avere favorito e/o

sollecitato la reazione violenta del suo ex compagno nei confronti dell’ex

datore di lavoro, consegnandogli a questo scopo le chiavi del suo ufficio) (cfr.

doc. 18 pag. 3 “con le chiavi consegnate dalla compagna il signor __________

ha tentato di aprire la porta” e “si ritiene che la signora RI 1, che ha

consegnato le chiavi al compagno sia instigatrice e complice del modo di agire

di quest’ultimo”, vedi pure, doc. VIIA pag. 7).

In caso di risposta negativa a

questo quesito (e quindi se non vi è nessuna colpa per il licenziamento con

effetto immediato) la Cassa dovrà verificare se realmente la ricorrente ha

rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento per licenziamento

immediato ingiustificato (cfr. art. 337c CO).

Questa questione deve essere

affrontata successivamente alla prima (cfr. la STF 8C_99/2021 del 27 ottobre

2021.

riprodotta al consid. 2.3. nella quale una penalità è stata inflitta ad un

assicurato dopo avere innanzitutto constatato che la prosecuzione del rapporto

di lavoro non era ragionevolmente esigibile ed averle però contestato il fatto

di avere abbandonato il suo impiego con effetto immediato).

L’amministrazione dovrà in

particolare verificare se è stata introdotta una procedura esecutiva presso il

foro competente (e quale esito ha avuto) e per quale motivo l’assicurata non ha

inoltrato un’azione in Pretura (nel caso non l’avesse fatto nel frattempo)

mediante la sua patrocinatrice personalmente (cfr. scritto del 6 luglio 2021) o

attraverso un’altra persona alla quale è riconosciuto il diritto di

rappresentare le assicurate e gli assicurati nelle cause relative al diritto

del lavoro.

Se dai nuovi

accertamenti dovessero emergere motivi che giustificano una sanzione nella

prima, oppure eventualmente nella seconda ipotesi, la Cassa infliggerà

all’assicurata una penalità di una entità tale che sia proporzionata alla

gravità della colpa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 18 novembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.8

La ricorrente, vincente in

causa e rappresentata dall’avv. __________ del RA 1, ha diritto all'importo di

fr. 1’000 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C

130/04 del 9 novembre 2005).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 25 ottobre 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.6.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà

a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti