38.2021.93
Sospensione (perso colpevolmente impiego, licenziata con effetto immediato). Pendente causa Cassa indicato anche non fatto valere tempest.pretese salario. Atti non consentono di concludere x un motivo di sosp. o x l'altro. Rinvio (alla luce pure esito proced. penali valutare se sanzionare)
14 marzo 2022Italiano63 min
colpevolmente rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento nei confronti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.93
dc/sc
Lugano
14 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, iscritta per il
collocamento dal 17 giugno 2021 (cfr. doc. 1 e doc. 3), ha lavorato dall’11
gennaio 2021 al 9 giugno 2021 presso __________ in qualità di segretaria (cfr.
doc. 9 e doc. 10). Presso quel datore di lavoro aveva già lavorato dall’8
ottobre 2018 al 7 gennaio 2020 (cfr. doc. 3 punto 29).
Ella è stata licenziata il
9 giugno 2021 con effetto immediato per giusta causa (cfr. doc. 15 e doc. 9:
“Giusta causa – si allega denuncia penale”).
Con decisione del 6 luglio
2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha inflitto all’assicurata 45 giorni di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere colpevolmente
perso il proprio impiego (cfr. doc. 35).
Contro questa decisione RI
1 ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione nella quale la sua
patrocinatrice ha chiesto la revoca della sanzione, rilevando:
" (…) In
particolare per meglio capire la dinamica dei fatti si sottolinea che la
signora RI 1 ha dovuto interrompere immediatamente il rapporto di lavoro dopo
ripetute molestie sessuali da parte del proprio datore di lavoro, tant'è che si
è rivolta subito al RA 1 a tutela dei propri diritti. È pure pendente una denuncia
penale presso il Ministero pubblico.
Ha reagito immediatamente alla situazione incresciosa in cui è
venuta a trovarsi e per il tramite di codesto ufficio è stata scritta una
lettera di rivendicazione (lettera allegata) al datore di lavoro per i salari
non versati e di spettanza della lavoratrice.
Prove: Doc. 1 lettera al datore di lavoro del 6 luglio
2021.
Lascia alquanto perplessi se non allibiti la posizione della Cassa
disoccupazione che in sostanza punisce la lavoratrice per aver subito molestie
sessuali. Avrebbe forse dovuto continuare ad essere oggetto delle attenzioni
non volute del proprio datore di lavoro?
La decisione di stabilire una penalità a questo punto non è sostenibile
e lede profondamente non solo di diritti della signora RI 1 ma rappresenta una vergogna
per ogni persona di sesso femminile o maschile che avesse subito comportamenti
del genere.” (Doc. 48)
1.2. Il 27 settembre 2021 __________,
responsabile cantonale della Cassa, ha posto le seguenti domande alla
rappresentante dell’assicurata:
" (…)
1) Dopo la lettera
del 6 luglio 2021, lei ha continuato la procedura a livello giudiziario?
In caso affermativo, allegare la relativa documentazione.
2) Caso
contrario, per quale motivo non è stata effettuata la continuazione della procedura
nelle sedi preposte?
3) Per quale
ragione, malgrado le problematiche intercorse, non è stata la sua cliente a
disdire il contratto di lavoro ma è avvenuto il contrario, ossia da parte del
datore di lavoro?
4) Per quale
motivo, la denuncia è stata presentata unicamente il 18 giugno 2021 ossia a
distanza di 10 giorni dall'evento intercorso in azienda?
5) È a
conoscenza della denuncia dell'ex datore di lavoro, dove emerge che la sua Assistita
ha consegnato le chiavi dell'ufficio al suo ragazzo che, presentandosi in azienda,
ha minacciato e picchiato il responsabile nonché un collaboratore di questa
ditta?” (Doc. 49)
La patrocinatrice
dell’assicurata ha così risposto il 4 ottobre 2021:
" (…)
1. Come ben sa
le procedure di rivendicazione necessitano tempo e mezzi (denaro) per cui si
sta valutando come e se proseguire.
2. Vedi risposta 1.
3. La signora RI
1 ha dato verbalmente la disdetta immediata dal contratto di lavoro.
4. Davanti a
molestie sessuali non è scontato reagire immediatamente: come ben sa le
reazioni dipendono dalla persona molestata e dalla sua sofferenza, in questo
ambito la sua domanda mi sembra altamente fuori luogo.
5. Non prendo
posizione sulla reazione del ragazzo della signora RI 1 non essendo questo il
problema principale: posso solo ipotizzare che davanti a ripetute molestie
sessuali fatte alla fidanzata egli abbia reagito nel modo sbagliato.” (Doc. 50)
1.3. Con decisione su opposizione
del 25 ottobre 2021 la Cassa ha ridotto l’entità della sanzione a 26 giorni di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
" (…)
Entrando ora nel merito della questione, riassumiamo i fatti
relativi all'accaduto:
- L'8 giugno
2021, la Sig.ra RI 1 comunica di avere ricevuto delle molestie da parte del suo
ex datore di lavoro, Sig. __________.
- L'8 giugno
2021, il compagno della Sig.ra RI 1 si reca di sera presso l'abitazione del
Sig. __________, minacciando lui e la sua famiglia con conseguente intervento
della Polizia.
- Il 9 giugno
2021, la Sig.ra RI 1 viene licenziata con effetto immediato (cfr. raccomandata,
Attestato del datore di lavoro, Domanda di indennità di disoccupazione e
lettera dell'Avvocato RA 1 del 6 luglio 2021).
- Il 9 giugno
2021, il compagno della Sig.ra RI 1, si reca presso il suo ex datore di lavoro
e, aprendo l'ufficio con le chiavi consegnate dalla Sig.ra RI 1, aggredisce il
Sig. __________, insulta e rompe computers e diverso altro materiale.
- Il 9 giugno
2021, la Sig.ra RI 1 comunica all'Ing. __________ che a causa di innumerevoli
insulti subiti da parte del Dottor __________, ha avvisato il suo medico di
stare male e quella mattina resta a casa.
Aggiunge che il medico di famiglia le
ha consigliato di restare a casa in malattia per alcuni giorni.
- Il 10 giugno
2021, la Sig.ra RI 1 comunica all'lng. __________, l'invio del certificato
medico e comunica che lunedì alle 10.30 sarebbe passata con la Polizia a
ritirare le sue cose in ufficio.
- Il Sig. __________
che, il 9 giugno 2021 era al telefono con la Polizia quando avveniva tutto ciò,
sporge denuncia sia verso il Sig. __________ (compagno della Sig.ra RI 1) sia
verso la stessa Sig.ra RI 1, in data 11 giugno 2021;
- Il 21 giugno
2021, la Sig.ra RI 1 consegna al Ministero Pubblico a sua volta la denuncia
verso il suo ex datore di lavoro per molestie, maltrattamenti psicologici, ecc....
- Il 15
ottobre 2021, la Sig.ra RI 1 allestisce una domanda d'esecuzione verso il suo
ex datore di lavoro, a causa di licenziamento in tronco abusivo per tre
mensilità di salario non percepito, trasmessa alla nostra Amministrazione, in
data 18 ottobre 2021, tramite messaggio elettronico.
La disdetta con effetto immediato è stata effettivamente inoltrata
dal suo ex datore di lavoro, gli atti sopracitati sono chiari. Pertanto, non
trova alcun riscontro l'affermazione dell'Avvocato della Sig.ra RI 1, dove
sostiene che la sua Assistita avrebbe dato una disdetta verbale (cfr. suo
scritto del 4 ottobre 2021), in quanto la stessa nella sua "Domanda di
indennità di disoccupazione" ha comunicato che è stato il suo ex datore di
lavoro a dare disdetta, il 9 giugno 2021.
Dalla documentazione sopra elencata, appare chiaro che tra la
Sig.ra RI 1 e il Sig. __________, i rapporti non fossero così sereni e collaborativi,
come descritti dal suo ex datore di lavoro nella sua denuncia dell'11 giugno 2021.
Il Sig. __________ ha contestato ogni accusa, ricevuta da parte
dell'Assicurata ed ha sempre agito tempestivamente e prima rispetto
all'Assicurata: - le ha dato la disdetta immediata il 9 giugno 2021 e
l'Assicurata ha inviato un certificato medico, datato 10 giugno
2021, indicando un'inabilità retroattiva a partire dal 9 giugno 2021.
L'11 giugno 2021, il Sig. __________ ha sporto denuncia verso l'Assicurata
e il suo compagno; il 21 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 ha sporto a sua volta
denuncia verso il suo ex datore di lavoro.
È, comunque, difficilmente credibile che tra le due parti non sia
accaduto nulla e i fatti descritti nella denuncia della Sig.ra RI 1 sono
precisi.
Inoltre, vi è un'e-mail datata 10 giugno 2021, tramite la quale la
Sig.ra RI 1, ha comunicato i fatti all'lng. __________, secondo lei avvenuti il
giorno 8 giugno 2021, indicando anche i diversi atteggiamenti denigratori avuti
nei suoi confronti da parte del suo ex datore di lavoro.
Pertanto considerato che la Sig.ra RI 1 si è iscritta in
disoccupazione il 17 giugno 2021, la sua denuncia del 21 giugno 2021 e il
precetto esecutivo, datato 15 ottobre 2021, si decide di ridurre la sospensione
da 45 (colpa grave) a 26 (colpa media).
Qualora la Sig.ra RI 1 dovesse proseguire anche nelle sedi
opportune con una procedura giudiziaria sia presso la Pretura sia presso il
Ministero Pubblico contro il suo ex datore di lavoro, tramite un avvocato e/o
una protezione giuridica e/o lo stesso RA 1 (in effetti, quest'ultimo aveva già
ribadito al Sig. __________ di voler adire le vie legali e rivolgersi alla
Pretura, nel suo scritto del 6 luglio 2021), la invitiamo a comunicarlo alla
Cassa.
Quando sarà emessa una sentenza e la stessa sarà cresciuta in
giudicato, la invitiamo altresì a trasmettercene una copia, al fine di verificare,
se la nostra Amministrazione potrà rivedere e/o modificare
questa decisione in favore della Sig.ra RI 1.
Visto quanto sopra l’opposizione è parzialmente accolta e la
decisione della Cassa CO 1 di __________ viene parzialmente modificata.” (Doc.
A)
1.4. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel
quale la sua patrocinatrice chiede che la sanzione venga annullata.
La rappresentante della
ricorrente ha innanzitutto così descritto le circostanze che hanno portato RI 1
ad iscriversi in disoccupazione:
" (…)
1. RI 1 è stata
licenziata in tronco con lettera datata 9 giugno 2021 dalla __________ per
"giusta causa" (cit.) In realtà la giusta causa consisteva nel fatto che
la signora RI 1, assunta il 1° gennaio 2021 non ha accettato le continue molestie
sessuali fisiche e verbali del proprio datore di lavoro e dopo l'ennesimo episodio
ne ha parlato al proprio fidanzato, il quale ha poi agito in modo violento nei
confronti del datore di lavoro __________. Lo stesso ha quindi licenziato la
propria dipendente. Sono pendenti diverse denunce penali, nonché un precetto esecutivo,
e la ricerca di un accordo con il legale del signor __________ per recuperare quanto
dovuto alta signora RI 1 (Doc. B: lettera consultorio giuridico del 6 luglio
2021; Doc. C: risposta avv. __________ del 15 luglio 2021; Doc. D: PE del 15
ottobre 2021).
2. La signora RI
1 si è iscritta in disoccupazione rivendicando il diritto dal 17 giugno 2021 e
sottolineando il fatto che aveva avanzato pretese salariali nei confronti del
suo ex datore di lavoro. Il consultorio giuridico cui la signora RI 1 si è
rivolta ha scritto all'ex datore di lavoro il 6 luglio 2021.
Il legale di controparte avv. __________
ha risposto alla sottoscritta legale comunicandole che avrebbe preso contatto
entro la fine del mese di luglio. Ciò non è mai avvenuto malgrado diverse
telefonate di sollecito. (…)” (Doc. I pag. 1-2)
Secondo la rappresentante
della ricorrente nel caso concreto non è ravvisabile nessuna colpa di RI 1 in
relazione alla perdita della propria occupazione:
" (…) Ora
nella decisione impugnata non è dato sapere in cosa consista la colpa media imputata
alla signora RI 1: la stessa è stata vittima di molestie sessuali verbali e
fisiche, è caduta in uno stato di grave prostrazione, certificata da un medico
e appena si è ripresa si è annunciata alla disoccupazione. Va da sé che non è
responsabile del comportamento del proprio fidanzato, il quale dovrà rispondere
personalmente di eventuali atti illeciti commessi. L'insorgente si è poi rivolta
al consultorio giuridico per far valere le proprie ragioni, ma non ha potuto proseguire
immediatamente la procedura perché non aveva più risorse economiche per
rivolgersi a un legale. Anche il RA 1, è stato spiegato alla CO 1, non può
rappresentare una parte in una vertenza esecutiva o civile. In nessun caso le è
imputabile la situazione in cui è venuta a trovarsi.
(…).
Ora nessuna colpa, né comportamento scorretto possono essere
rimproverati a RI 1: la stessa ha subito molestie sessuali sia fisiche che
umiliazioni verbali; è stata licenziata in tronco dal proprio datore di lavoro;
non è responsabile del comportamento del fidanzato che saputo gli atteggiamenti
del datore di lavoro ha reagito in modo violento. Non ha potuto reagire
immediatamente, ma è stato già sottolineato come una vittima di molestie
sessuali in cura medica non può entro una settimana da quanto è accaduto,
iscriversi immediatamente alla disoccupazione, inoltrare immediatamente un precetto
esecutivo, o fare una causa nel giro di qualche giorno. La signora RI 1 ha
avuto bisogno di tempo per capire cosa le era successo, per curarsi e per decidere
la procedura da seguire.
Ha inoltrato con ritardo il precetto esecutivo, ma va detto che
per una persona che ignora come far valere i propri diritti non è scontato
sapere da subito che strada intraprendere: questo è forse l'unico rimprovero
che può esserle mosso. Da notare che la sede principale del datore di lavoro è
nel Canton __________ per cui la procedura era molto più complessa di quanto
immaginato (Doc.: F; Doc.: G).
Va anche detto che la ricorrente si è trovata improvvisamente
senza alcun mezzo finanziario; ha tuttavia contattato il RA 1, ha sporto
querela penale (procedura gratuita) in quanto le è stato spiegato dal
consultorio stesso come procedere.
Ha fatto quanto era in quel momento in grado di fare: d'altro
canto il fatto di ignorare le procedure giudiziarie ed esecutive in nessun caso
può essere considerata una colpa, così come non è ragionevole richiedere ad una
persona che subisce un torto grave di attivarsi immediatamente: una simile
situazione abbisogna di tempo. La signora RI 1 ha da poco ritrovato un
equilibrio che le permette di proseguire nella vertenza con il datore di
lavoro.
Considerato quanto sopra la colpa mediamente-grave attribuita
all'assicurata appare del tutto ingiustificata e sproporzionata: non è dato
sapere nemmeno in cosa detta colpa consista, visto che la motivazione
riconducibile ad una decina di frasi risulta del tutto carente. Dalla
cronistoria della penultima pagina e dalle succinte motivazioni della seconda
metà della penultima pagina della decisione impugnata non si evince quale è stata
la colpa mediamente grave attribuitale.
In sostanza la decisione impugnata è anche carente dal punto di
vista della motivazione riguardo alla decisione presa. A mente della ricorrente
bisognerebbe poter capire quale comportamento è considerato come una colpa
mediamente grave.
La valutazione della colpa di un assicurato deve avvenire in base
a considerazioni che tengano conto di tutte le circostanze della fattispecie e
in particolare di come è avvenuto l'episodio che ha dato luogo al
licenziamento, delle conseguenze che le molestie hanno avuto dal lato psicofisico,
della situazione in cui la signora RI 1 si è venuta a trovare dal punto di
vista finanziario e del grave stato di prostrazione che ha seguito il
licenziamento in tronco. In nessun caso la signora RI 1 ha rinunciato ad
avanzare pretese sul salario dovuto.” (Doc. I pag. 3-4)
1.5. Nella sua risposta del 10
dicembre 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) All'ex
datore dì lavoro, l'Avvocato RA 1 aveva per contro comunicato, in data 6 luglio
2021 che avrebbe presentato un'istanza in Pretura mentre il 14 ottobre 20201,
ha sostenuto di non avere mezzi per continuare la o le relativa/e procedura/e.
L'Avvocato ritiene che nella nostra decisione non sia stata
spiegato in cosa consista la colpa media, in quanto la Sig.ra RI 1 è stata
vittima di molestie sessuali verbali e fisiche ed è caduta in uno stato grave
di prostrazione, certificata da un medico e appena si è ripresa si è annunciata
in disoccupazione. Su questo ultimo punto, comunichiamo che l'Assicurata è
stata inabile fino al 28 giugno 2021 mentre la sua iscrizione al COLSTA è
datata 17 giugno 2021.
Inoltre, la Sig.ra RI 1 si è rivolta ad un medico, dopo che: - il
suo fidanzato ha minacciato il suo ex datore di lavoro e la sua famiglia (8
giugno 2021); -ha dato le chiavi dell'ufficio al suo ex fidanzato che si è
comportato in maniera violenta e aggressiva (9 giugno 2021) ed è stata
licenziata con effetto immediato (9 giugno 2021). Il 10 giugno 2021, la Sig.ra RI
1 ha comunicato all'lng. __________, l’invio del certificato medico, indicato
nel suo messaggio elettronico del 9 giugno 2021 alle 16:33.
In data 11 ottobre 2021 (recte: 11 giugno 2021, cfr. doc. 18),
l'ex datore di lavoro, tramite il suo Avvocato, ha sporto denuncia contro il fidanzato
e la sig.ra RI 1.
Il 15 ottobre 2021, dopo la corrispondenza intercorsa tra la
nostra Amministrazione e l'Avvocato RA 1 del 12 ottobre 20201 e 14 ottobre
2021, la Sig.ra RI 1 ci ha fatto pervenire, tramite messaggio elettronico, una
domanda di esecuzione verso il suo ex datore di lavoro, contestando il licenziamento
in tronco e tre mensilità di salario. Questa domanda di esecuzione non era
firmata né
vidimata dall’ufficio preposto. Inoltre, nell'atto di ricorso (e
solo ora) viene allegato il documento F dal quale traspare una decisione di
irricevibilità, emanata dall'Ufficio di esecuzione, dove emerge che la sede
principale della ditta risulta ubicata a __________. Da questa data la Cassa
non ha più ricevuto alcuna informazione da parte della controparte su
l'inizio/continuazione della procedura che doveva essere avviata nelle sedi
opportune.
Per ciò che attiene il contenuto delle due denunce, sarà il
Ministero Pubblico a decidere in merito. Lasciamo a codesto lodevole Tribunale
giudicare le diverse accuse rivolteci dall'Avvocato RA 1 nei suoi vari scritti
precedenti circa una discriminazione verso la sua Assistita che chiaramente non
condividiamo in alcun modo.
Da queste due denunce appare chiaro che la continuazione del
rapporto di lavoro non fosse più sostenibile. Le accuse dell'Assicurata sono
precise ma anche il suo ex datore di lavoro, nella sua denuncia, rimanda con
precisione questi rimproveri al mittente.
(…).
Tuttavia, tutto questo, non giustifica il fatto che non si sia precedentemente
almeno provveduto alla rivendicazione della disdetta regolare.
La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha provveduto alla
rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha trasmesso un
certificato medico, sempre dopo che il datore di lavoro ha preso delle
posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.
Il fatto che, secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignori come far
valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha sottolineato
che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si comprende per
quale motivo, visto che l'Avvocato stesso in data 6 luglio 2021 aveva tramesso
uno scritto all'ex datore di lavoro, rivendicando entro 10 giorni due mensilità
di salario e se questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito pervie
legali (istanza in Pretura), non abbia ancora ufficialmente avviato la
procedura per ottenere quanto dovrebbe spettare alla sua assistita.
In sostanza, ribadiamo quanto già espresso nella nostra decisione
di opposizione.
La decisione inerente la colpa media è stata stabilita in quanto
la stessa si è iscritta il 17 giugno 2021 e, solo in seguito, ha tramesso una
domanda di esecuzione (non vidimata) rivendicando la disdetta. La colpa emerge
dalle motivazioni indicate dal datore di lavoro e dalle contromosse eseguite
dalla lavoratrice che solo successivamente replicava alle accuse mossele
contro. In pratica tutte le procedure effettuate dall'assicurata non sono
avvenute di sua iniziativa ma erano unicamente delle contromosse, a nostro
avviso male eseguite, per porre rimedio alle contestazioni effettuate dalla
controparte.
Nella stessa decisione, è stato comunque anche ribadito che
qualora la Sig.ra RI 1 dovesse proseguire nelle sedi opportune con una
procedura giudiziaria sia presso la Pretura sia presso il Ministero Pubblico
contro il suo ex datore di lavoro, cresciuta/e in giudicato la sentenza/e, sarà
nostra premura verificare nuovamente il provvedimento, qui impugnato e se fosse
il caso, rettificarlo a favore della Sig.ra RI 1. (…)” (Doc. III pag. 3-4)
1.6. Il 13 dicembre 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
1.7. Il 20 dicembre 2021 la
patrocinatrice dell’assicurata ha presentato i seguenti mezzi di prova:
" (…)
- verbale
interrogatorio di RI 1 datato 14 luglio 2021 e verbale di interrogatorio di __________
del 1 settembre 2021.
Dai verbali in oggetto risulta che contrariamente a quanto
affermato dalla cassa disoccupazione CO 1 la signora RI 1 non ha mai consegnato
le chiavi dell'ufficio al fidanzato, al contrario ha cercato di dissuaderlo
varie volte. Non si capisce perché mai il
contrario invece dovrebbe sembrare veritiero (pag. 2 delle
osservazioni CO 1). Tale affermazione parla da sé quanto alla prevenzione
dimostrata nei confronti della signora RI 1.” (Doc. V; Vedi pure doc. H2 /
Verbale di interrogatorio di RI 1 e doc. H4 / Verbale di interrogatorio di __________)
1.8. Invitato dal TCA a presentare
osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni (cfr. doc. V), __________, responsabile
cantonale della Cassa CO 1, il 12 gennaio 2021 ha rilevato in particolare:
" (…) in
riferimento al vostro scritto del 21 dicembre 2021 vi comunichiamo che, la
documentazione a voi trasmessa dal legale, con lettera del 20 dicembre 2021, la
vediamo unicamente e per la prima volta solo ora.
Nonostante i nostri scritti inviati
all’Avvocato RA 1 (lettere del 27 settembre 2021 e del 13 ottobre 2021),
sottoponendole domande e chiedendole documentazione inerente il caso della sua
Assistita e spiegandole, considerato la sua ostilità nel collaborare, il motivo
della nostra corrispondenza, la stessa non ci ha mai fatto pervenire questa
documentazione.
Visto quanto sopra, nonostante siamo in sede di ricorso, abbiamo
ritenuto di avere il diritto di chiedere un'ulteriore posizione all'ex datore
di lavoro.
La __________, nella persona del Dott. __________ e tramite il
Sig. __________, C.O.O. dell'azienda, ci ha trasmesso, con e-mail del 10
gennaio 2022, i 3 verbali di interrogatorio effettuati dalla Polizia Cantonale
al Sig. __________, alla Sig.ra __________, moglie del __________ e al Sig. __________,
dipendente della __________. Inoltre ci ha trasmesso il decreto Supercautelare di
distanziamento impartito nei confronti del fidanzato della ricorrente.
In particolare, da questi verbali emergono alcuni aspetti
interessanti, tra i quali:
"Nel verbale del Sig. __________, a pagina 5/5 emerge che,
alla domanda "Lei era presente in ufficio in data 08.06.2021?" il
dipendente ha risposto "Sì, io ero presente, ma ricordo che quel giorno
il Sig. __________ si era recato a __________ dove aveva un appuntamento alle
ore 10.00 per motivi professionali.
Ha quindi fatto rientro nel primo pomeriggio. Ricordo che ero
già rientrato dalla pausa pranzo, tantoché sono anche scesa ad aiutare Emanuele
a caricare quanto acquistato in Italia nella macchina della moglie".
Nel verbale invece effettuato dalla Sig.ra __________, moglie del
Sig. __________, a pagina 4/5, al centro del secondo capoverso l'interrogata
indica ".... Ho passato diverso tempo con lei, anche da sola, quindi
avrebbe potuto dire qualcosa se non stava bene. A me non ha mai detto
assolutamente nulla. Il martedì 08.06.2021 dalle 15.15 alle 17.45 eravamo tutti
in ufficio (io, mio marito, __________) con l'esclusione di __________, e
abbiamo trascorso del tempo a discutere di cose da fare in una maniera normale,
normalissima aggiungerei. Non capisco quindi cosa sia accaduto tra
le 17.45 e le 22.40 quando si è presentato sotto casa __________".
Dal verbale d'interrogatorio della Sig.ra RI 1 del 14 luglio 2021,
nella pagina 7/8, ultima domanda:
"Ha chiesto a __________ di commettere i fatti del 8/9 giugno
2021? Risposta: No (...) Quando è (sono errato) uscito ho poi ripreso il
computer per finire la lettera di disdetta. (...)".
Dalla versione dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia
stata lei a dare la chiave dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il
suo datore di lavoro ritiene che sia stata lei a consegnargliela.
Chiaramente, con questi nuovi documenti, vi sono due versioni
opposte e quindi anche su questo punto sarà il Ministero Pubblico, come già
ribadito, a pronunciarsi sui fatti.
Tuttavia, non si comprende per quale motivo la Sig.ra RI 1 ha
comunicato di essersi messa al computer a finire la lettera di disdetta e non
l'abbia inviata al suo ex datore di lavoro.
Inoltre si precisa che nell'e-mail del 9 giugno 2021, trasmesso
dall'assicurata all'ing. __________, la stessa indicava testualmente "....
Sono ancora sotto scioc per tutto quanto, ribadisco che non è che non so
difendermi ma volevo agire diversamente insomma, come l'ultima volta che mi ero
licenziata".
Riportiamo nuovamente la marginale D75 - Accettazione da parte
dell'assicurato di una disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza
rispetto del termine di disdetta, anche in caso di applicazione dell'articolo
29 LADI (Prassi LADI ID C244).
Vi è colpa se l’assicurato ha conoscenze in materia di diritto del
lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante l'ingiunzione
della cassa. L'entità delle pretese salariali perse influisce sul grado della
colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo adeguato
rassicurato al danno che ha cagionato all'assicurazione con il suo
comportamento scorretto (Prassi LADI ID D1) 1 Fino a un mese di pretese
salariali perse L 2 Fino a due mesi di pretese salariali perse M 3 Più di
due mesi di pretese salariali perse M-G.
l fatti per ciò che concerne la nostra documentazione, sono quelli
già ribaditi nella nostra risposta di opposizione, ossia:
"La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha
provveduto alla rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha
trasmesso un certificato medico, sempre dopo che il datore di lavoro ha preso
delle posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.
Il fatto che secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignora come far
valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha sottolineato
che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si comprende, visto
che l'Avvocato stesso in data 6 luglio 2021 aveva tramesso uno scritto all'ex
datore di lavoro, rivendicando entro 10 giorni due mensilità di salario e se
questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito per vie legali (istanza
in Pretura)."
Inoltre, per legge una contestazione di una disdetta con effetto
immediato deve essere effettuata immediatamente - ciò significa che l'Avvocato RA
1, dopo, soprattutto, l'avvenuta disdetta in tronco da parte del datore di
lavoro del 9 giugno 2021, avrebbe dovuto effettuare questa contestazione
entro un brevissimo tempo (pochi giorni), per raccomandata all'ex datore di
lavoro e comunicare che la sua assistita si metteva a disposizione nel
rientrare al lavoro immediatamente e, se questo non era il caso visti i
fatti elencati dalle parti, avrebbe potuto inoltrare un certificato medico
e finire la sua disdetta in malattia.
Qualora per l'Assicurata fosse stato difficile prendere una
decisione in merito, nonostante la stessa avesse già scritto una disdetta in
data 9 giugno 2021 (poi non inviata), l'Avvocato RA 1 avrebbe potuto agire
tempestivamente per suo conto.
Infine anche se non ultimo si evidenzia che rassicurata, a
tutt'oggi, ossia dopo 7 mesi dal licenziamento, ha solo presentato una domanda
di esecuzione, tra l'altro errando il luogo alla quale
doveva essere destinata, e da allora non ha più effettuato alcuna
ulteriore procedura di rivendicazione del regolare preavviso di disdetta e/o
rispettivamente di contestazione per disdetta abusiva qualora la ritenesse
tale.
In considerazione di quanto sopra, ci confermiamo nuovamente nella
nostra posizione e ribadiamo la nostra disposizione a rivedere la nostra
decisione una volta cresciuta in giudicato la sentenza del
Ministero Pubblico e/o la sentenza della Pretura.” (Doc. VII)
(vedi pure doc. VIIA /
Verbale d’interrogatorio di __________; doc. VIIB / Verbale d’interrogatorio di
__________; doc. VIIB / Verbale d’interrogatorio di __________; doc. VIIC;
Decreto supercautelare del Pretore del Distretto __________, doc. VIID).
Il 13 gennaio 2022 il TCA
ha inviato questa documentazione alla patrocinatrice della ricorrente
assegnandole un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte.
Il 14 gennaio 2022 la
rappresentante di RI 1 ha rilevato:
" (…) I
verbali d'interrogatorio presentati dal presunto molestatore e dalla di lui
moglie sono ininfluenti e la dicono lunga sulla posizione della cassa
disoccupazione CO 1 che dà credito alla versione del presunto molestatore e
alla di lui moglie e non a quella della signora RI 1, molestata pesantemente.
Il pregiudizio nei suoi confronti appare evidente: la sua versione e quella del
fidanzato secondo l'CO 1 non sono credibili mentre quella del "presunto
molestatore e della moglie lo sono".
La presentazione poi di documenti e del decreto supercautelare
inerenti il fidanzato della signora RI 1 non sono affatto pertinenti
trattandosi di una persona estranea al ricorso che ne occupa.
Per il resto si nota solo un continuo livore nei confronti della sottoscritta
soprattutto laddove la cassa CO 1 dimentica che la prima consulenza avuta con
la signora RI 1 data del 6 luglio 2021, per cui evidentemente il 9 giugno non
potevo certamente agire nel
senso indicato dal signor __________. La signora RI 1 era in
visibile stato di stress emotivo.
Pretendere che una vittima di molestie sessuali reagisca immediatamente
e in maniera del tutto lucida è poco corretto e denota solo insensibilità.
L'assicurata ha messo in atto tutto il possibile per recuperare
quanto di sua spettanza: purtroppo la sede principale del datore di lavoro è
nel Canton __________ per cui i tempi si allungano. Da osservare ancora che per
chi non ha mezzi finanziari sufficienti e non ha conoscenze in quel cantone non
è scontato adire le vie legali. Si tratta di una circostanza oggettiva che la
cassa disoccupazione avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione, visto
che già è stato evidenziato che il consultorio giuridico non può agire in tal senso.”
(Doc. IX)
Il 24 gennaio 2022 __________,
rispettando il termine di 10 giorni assegnatogli dal TCA il 17 gennaio 2022
(cfr. doc. X), ha presentato al riguardo le seguenti osservazioni scritte:
" Con
riferimento all'ultimo scritto dell'Avvocato RA 1, si ribadisce che il legale
non ci ha inviato la documentazione relativa alla sua Assistita ma lo ha fatto
unicamente in sede di ricorso, nonostante Ia nostra corrispondenza e le
spiegazioni contenute in essa. L'unico punto che solleva in quest'ultimo scritto,
è citiamo testualmente: "i verbali d'interrogatorio presentati dal
presunto molestatore e dalla di lui moglie sono ininfluenti e la dicono lunga
sulla posizione della cassa disoccupazione che dà credito alla versione del
presunto molestatore e alla di lui moglie e non a quella della signora RI 1,
molestata pesantemente. (...)".
Queste sue affermazioni non corrispondono ai fatti, in quanto è
stata emessa una decisione di opposizione che ha ridotto sostanzialmente i
giorni di sospensione, da 45 a 26.
Inoltre, come già ribadito più volte, vi sono due denunce al
Ministero Pubblico, le quali dettagliano delle affermazioni relative ai fatti avvenuti
tra le parti, molto diverse tra loro, pertanto sarà l'Istanza preposta a
deliberare in merito. Qualora fosse completamente a favore della Sig.ra RI 1,
sarà nostra premura, come già comunicato più volte, rivedere la decisione qui
impugnata.
Ribadiamo nuovamente che l'Assicurata si era rivolta all'Avvocato RA
1, che, con lettera del 6 luglio 2021, aveva comunicato all'ex datore di lavoro
che avrebbe proseguito per le vie legali (istanza in Pretura), se non fossero
state retribuite le due mensilità di salario, dovute alla sig.ra RI 1, entro 10
giorni da questa data.
Per cui, dopo la scadenza di tale termine, l'Avvocato avrebbe
potuto adire le vie legali contro il datore di lavoro, per i fatti citati negli
scritti precedenti, qualora per la sua Assistita fosse stato difficile prendere
una posizione in merito. Nonostante, la stessa aveva comunicato che il 9 giugno
2021 stava scrivendo una lettera di disdetta, in seguito mai inviata.
Riportiamo nuovamente - "l fatti per ciò che concerne la
nostra documentazione, sono quelli già ribaditi nella nostra risposta di
opposizione, ossia:
"La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha
provveduto alla rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha
trasmesso un certificato medico, sempre dopo che il datore dilaverò ha preso
delle posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.
Il fatto che secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignora come far
valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha
sottolineato che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si
comprende, visto che l'Avvocato stesso, in data 6 luglio 2021, aveva tramesso uno
scritto all'ex datore di lavoro, rivendicato entro 10 giorni due mensilità di
salario e se questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito per vie
legali (istanza in Pretura)."
Pertanto, visto lo scritto del 6 luglio 2021, come l'Avvocato
poteva inoltrare un'istanza in Pretura per la rivendicazione di cui sopra,
avrebbe potuto farlo anche per contestare tempestivamente la disdetta con
effetto immediato.
Come già comunicato in precedenza, rassicurata, a tutt'oggi, ossia
dopo 7 mesi dal licenziamento, ha presentato unicamente una domanda di esecuzione,
tra l'altro errando il luogo alla quale doveva
essere destinata, e da allora non ha più effettuato alcuna
ulteriore procedura di rivendicazione del regolare preavviso di disdetta e/o
rispettivamente per disdetta abusiva qualora la ritenesse tale.” (Doc. XI)
in diritto
2.1. L'art.
30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione
non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9
pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo
2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF
8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015
del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016
Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può
tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è
chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo
l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno
eventuale (STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno
2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234
consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6
agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th.
Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.
2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non
si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è
disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere
licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un
licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere
stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF
8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo
2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;
STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,
consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid.
7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1,
pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Per costante giurisprudenza
federale occorre infliggere una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI anche agli assicurati che accettano colpevolmente uno scioglimento del
rapporto di lavoro che avviene senza il rispetto del regolare termine di
disdetta.
Questi
principi sono stati ribaditi dal Tribunale federale in una sentenza 8C_99/2021
del 27 ottobre 2021, pubblicata in DLA 2021 Nr. 14 pag. 420-423, relativa ad
un’assicurata che si era licenziata con effetto immediato presentando un
certificato medico, dopo avere subito del mobbing sul posto di lavoro.
Il
Tribunale federale, contrariamente all’autorità cantonale di ricorso, ha
ritenuto che, a ragione, la Cassa di disoccupazione aveva inflitto una sanzione
all’assicurata e al riguardo si è così espresso:
" (…)
4.2. Le comportement du salarié qui consiste à
accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou
légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à
refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber
sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b). En
effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le
délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à élever des prétentions
de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme
régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition. Or, en l'absence de
droit à un salaire, il ne peut pas y avoir renonciation à faire valoir des
prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêts C 135/02 du 10
février 2003 consid. 1.3.1; C 276/99 du 11 juin 2001 consid. 3c; C 76/00 du 10
mai 2001 consid. 2a; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n° 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3 e éd. 2016, p.
2517 n. 842).
5.
5.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont
constaté que l'intimée avait interrompu plusieurs fois son travail pour raison
de santé dès le mois de juillet 2018. L'audition de celle-ci et des témoins
avait montré qu'elle subissait objectivement des actes qui, sur la base d'un faisceau
d'indices convergents, pouvaient être qualifiés de mobbing. En outre, dans
l'attestation médicale produite à l'appui de la résiliation, le médecin
traitant de l'intimée avait attesté d'un syndrome d'épuisement professionnel,
de somatisations de son angoisse et de symptômes dépressifs dus à des
comportements répétés de mobbing depuis plusieurs mois; il n'y avait pas
d'antécédent psychiatrique et les conséquences négatives sur la santé d'une
reprise de travail y étaient exposées. Se référant en particulier à l'arrêt
8C_66/2017 du 9 juin 2017, les juges cantonaux ont relevé que "même si la
mauvaise ambiance de travail et les divergences d'opinion avec des supérieurs
ou des collègues ne pouvaient en principe pas rendre déraisonnable la poursuite
de la relation de travail, il fallait généralement partir du principe qu'il
n'était pas raisonnable de continuer à travailler lorsqu'un certificat médical
clair l'attestait pour des raisons de santé". En conclusion, ils ont
considéré que la résiliation du 28 septembre 2018 avec effet (quasi) immédiat
était justifiée et ne saurait représenter une faute au sens de l'art. 44 al. 1
let. b OACI, dès lors qu'il ne pouvait pas être exigé de l'intimée qu'elle
conservât son emploi au vu de l'ensemble des circonstances et des troubles de
la santé établis par un certificat médical détaillé.
5.2. La recourante reproche aux juges cantonaux
d'avoir violé l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Elle fait valoir que la sanction
litigieuse avait été prononcée en raison du non-respect du délai de congé et
non parce que l'intimée avait résilié son contrat de travail, et relève n'avoir
d'ailleurs jamais contesté le caractère non convenable de l'emploi de
l'intimée. Selon elle, les juges cantonaux ne pouvaient pas annuler la sanction
en s'appuyant sur des principes régissant le droit privé, à savoir l'art. 337
al. 2 CO, lequel n'aurait pas vocation à s'appliquer aux relations entre un
assuré et l'assurance-chômage. La recourante fait par ailleurs valoir que la
protection de la personnalité de l'intimée ainsi que son droit au salaire
étaient garantis durant le délai de congé. Celle-ci ne se serait donc pas
comportée comme si l'assurance- chômage n'existait pas (cf. Bulletin LACI IC
ch. B311) dans la mesure où une personne raisonnable ne renoncerait pas à trois
mois de salaire. Aussi la recourante est-elle d'avis qu'une sanction
s'imposait. Enfin, elle soutient qu'en infligeant une sanction à la limite
inférieure de la faute grave, elle n'aurait pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation.
5.3. Le point de savoir si l'intimée était fondée
à résilier son contrat de travail avec effet (quasi) immédiat, soit sans
respecter le délai de congé ordinaire, impliquait forcément d'examiner d'abord
si l'on pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât. On ne saurait donc
reprocher aux premiers juges d'avoir instruit les allégations de mobbing et de
s'être référés aux conditions de résiliation immédiate de l'art. 337 CO. En
effet, d'après la jurisprudence développée en matière d'assurance-chômage, on
ne peut en règle générale pas exiger de l'employé qu'il conserve son emploi
lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles
atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de
l'art. 337 CO (arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2; C 185/04 du
12 avril 2005 consid. 3.2; C 68/02 du 29 janvier 2003 consid. 4; voir aussi
CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 182; BORIS RUBIN, op. cit., n° 37
ad art. 30 LACI).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée,
en incapacité de travail pour des raisons de santé liées à son environnement
professionnel, était fondée à résilier son contrat de travail. Cela dit, il y a
lieu d'admettre, avec la recourante, qu'au regard du principe général de
l'obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales
(ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b et les références), on
pouvait attendre de l'intimée qu'elle respectât le délai de préavis de trois mois
(cf. attestation de l'employeur du 30 octobre 2018 qui renvoie à la Convention
collective de travail du commerce de détail du canton de Genève). En effet,
compte tenu du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une reprise
effective du travail durant ce délai n'entrait pas en ligne de compte et, au vu
de la durée des rapports de travail et de son incapacité de travail, le droit
au salaire en cas d'empêchement non fautif de travailler était garanti jusqu'à
la fin du délai de congé (cf. art. 324a CO et la CCT précitée). Il ressort
certes des déclarations faites par l'intimée lors de l'audience (arrêt attaqué,
ch. 16 p. 5) qu'elle voulait une coupure nette avec l'entreprise dont elle ne
voulait "plus rien connaître". Il n'en reste pas moins qu'il n'a pas
été établi sur le plan médical que son état de santé ne lui aurait pas même
permis de rester formellement liée à l'employeur jusqu'à la fin du délai de
congé.
Dans ces conditions, il se justifie que l'intimée
contribue de manière appropriée à supporter le dommage occasionné par la
résiliation anticipée des rapports de travail alors qu'elle n'avait pas déjà
obtenu un autre emploi. En effet, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de
se substituer à l'obligation de l'employeur ou de l'assureur perte de gain de
continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain
maladie, jusqu'à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir
que du 1 er octobre au 31 décembre 2018, la recourante était sans travail par
sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
5.4. Il résulte de ce qui précède que c'est en
violation du droit que la Chambre des assurances sociales a considéré qu'une
suspension du droit à l'indemnité n'entrait pas en ligne de compte. L'arrêt
entrepris doit dès lors être annulé. (…)”
La
marginale D75 punto 1A della Prassi LADI ID elaborata dalla SECO (cfr. consid. 2.5.)
prevede a questo proposito quanto segue:
" D75
Tabella delle sospensioni per le casse di disoccupazione ê
Fattispecie/base legale
Colpa
1.
Disoccupazione imputabile all’assicurato
(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ; 44 e 45, cpv. 3, 4 e
5 OADI; art. 20
Convenzione n.168 dell’Organizzazione internazionale
del lavoro)
1.A
Accettazione da parte dell’assicurato di una
disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza rispetto del termine di
disdetta, anche in caso di applicazione dell’articolo 29 LADI (Prassi LADI ID
C244)
Vi è colpa se l’assicurato ha conoscenze in materia
di diritto del lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante
l’ingiunzione della cassa.
L’entità delle pretese salariali perse influisce sul
grado della colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo
adeguato l’assicurato al danno che ha cagionato all’assicurazione con il suo comportamento
scorretto (Prassi LADI ID D1)
1
Fino a un mese di pretese salariali perse
L
2
Fino a due mesi di pretese salariali perse
M
3
Più di due mesi di pretese salariali perse
M-G
(…).
Legenda:
L = colpa lieve
M = colpa mediamente grave
G = colpa grave (…).”
Ai marginali C244 e C245
della Prassi LADI ID, dedicati alla sospensione per disoccupazione imputabile
all’assicurato, figurano invece le seguenti indicazioni:
" C244 In
caso di licenziamento con effetto immediato, giustificato o meno, occorre
esaminare se va pronunciata una sospensione per disoccupazione imputabile
all’assicurato.
Tuttavia, le circostanze legate a questo tipo di licenziamento
sono spesso oggetto di lunghi procedimenti giudiziari volti a determinare se
l’assicurato abbia eventuali pretese salariali o di risarcimento nei confronti
del suo ex datore di lavoro.
La presunta responsabilità dell’assicurato nel proprio
licenziamento sarà stabilita soltanto al termine del procedimento giudiziario.
Può succedere che il termine d’esecuzione della sospensione previsto all’art.
30 cpv. 3 LADI scada prima di tale data.
C245 È quindi necessario pronunciare ed eseguire senza
indugio una sospensione per disoccupazione colposa se, dopo aver sentito
l’assicurato, sussistono importanti indizi contro di lui. Nella decisione
occorre indicare che quest’ultima sarà sostituita da una nuova decisione al
termine del procedimento in materia di diritto del lavoro indipendentemente
dall’esito della controversia. Se l’assicurato interpone opposizione contro la
decisione di sospensione per disoccupazione colposa della cassa, quest’ultima
deve sospendere il procedimento fino alla conclusione del procedimento in
materia di diritto del lavoro (decisione pregiudiziale).
Se da tale procedimento risulta che non può essere imputata alcuna
colpa all’assicurato in merito allo scioglimento del rapporto di lavoro, la
decisione di sospensione va annullata.
La sanzione legata a una simile fattispecie è discussa alla D15
segg.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per costante
giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non
della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure
tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le
circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari,
appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione
limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF
130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020
in SVR 2021 UV pag. 8).
2.5. La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi
per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le
Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo,
per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale
per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione
nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di
apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere
conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per
ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento
dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto
amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72), per
dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23
del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019).
La Tabella prevede una
colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del
termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della
violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli
avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della
sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il
motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento
(cfr. D75 punto 1B). La Tabella sottolinea ancora che per la determinazione
della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla
colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà
dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI),
ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del
principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da
applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b
OADI) (cfr. D77).
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Chiamata a pronunciarsi
in merito alla fattispecie, questo Tribunale constata innanzitutto che la Cassa
di disoccupazione, dopo avere ricevuto dal TCA per formulare osservazioni i
verbali d’interrogatorio di RI 1 e di __________ prodotti dalla patrocinatrice
della ricorrente a titolo di nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.6.), ha
interpellato l’ex datore di lavoro il quale le ha fornito della documentazione,
in particolare i verbali di interrogatorio dell’ex datore di lavoro, della
moglie di quest’ultimo e di un collega di lavoro. Tale documentazione è stata
utilizzata dalla Cassa per formulare le osservazioni del 12 gennaio 2022 (cfr.
consid. 1.8.).
Questa Corte ritiene che,
visto l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa - implicante il
passaggio all’autorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della
decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16
dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STF C 325/00 del 28
marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a nessun atto istruttorio
mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA.
Di questo aspetto il responsabile
cantonale della Cassa sembra esserne peraltro cosciente (cfr. consid. 1.8: “nonostante
siamo in sede di ricorso abbiamo ritenuto di avere il diritto di chiedere
un’ulteriore precisazione all’ex datore di lavoro”).
La questione di sapere se
questa violazione procedurale implica automaticamente l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata oppure no non merita ulteriori
approfondimenti.
La decisione contestata deve infatti
essere comunque annullata per altri motivi.
A tale proposito va
preliminarmente ricordato che per costante giurisprudenza federale è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26
maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294; STCA
38.2021.64 dell’8 novembre 2021).
Ora, nel caso concreto,
questa Corte constata che i motivi posti alla base della
decisione su opposizione del 25 ottobre 2021, per giustificare la sospensione
per 26 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (e cioè il
comportamento dell’assicurata in relazione al licenziamento come tale, cfr.
consid. 1.3.), divergono da quelli accennati già nella risposta di causa (cfr.
consid. 1.4.) e poi ancora più esplicitati nelle osservazioni del 12 gennaio
2022, e cioè per non avere fatto tempestivamente valere le proprie pretese di
salario o di risarcimento (cfr. consid. 1.8.).
Si tratta evidentemente di due
questioni ben distinte, le quali possono entrambe giustificare una sospensione
dal diritto all’indennità di disoccupazione se la colpa dell’assicurata è
debitamente comprovata.
Sul primo
punto (cfr. al riguardo la giurisprudenza riprodotta ai consid. 2.1. e 2.2.)
dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata ha affermato di essere
stata molestata sessualmente fisicamente e verbalmente (cfr. doc. 16) dal suo
ex datore di lavoro (circostanza che quest’ultimo contesta, cfr. doc. 18 pag.
2: “L’uomo arrabbiato accusava il signor __________ di aver “toccato il culo
alla mia donna”, ciò che non corrisponde in nessun modo alla verità” e doc.
VIIA pag. 4: “Sì oltre alla diffamazione ci sono anche le minacce che ho
appena dichiarato”) e di non avere nulla a che fare con la reazione
violenta del suo fidanzato nei confronti del suo ex datore di lavoro (in
particolare nega di avergli dato le chiavi del suo ufficio per commettere gli
atti avvenuti la mattina del 9 giugno 2021; cfr. doc. H2 pag. 7 e 8).
Su questi fatti, che sono
peraltro oggetto di due distinte denunce penali (del datore di lavoro datata 11
giugno 2021, cfr. doc. 18 e dell’assicurata datata 18 giugno 2021, cfr. doc.
20), la Cassa non si è pronunciata in modo chiaro, non essendo in condizione,
allo stato attuale, di decidere quale delle due versioni è quella veritiera.
Essa si è limitata a ridurre
la sanzione dopo avere però sottolineato, da una parte, che “è difficilmente
credibile che tra le due parti non sia accaduto nulla e i fatti descritti nella
denuncia della sig.ra RI 1 sono precisi” (cfr. consid. 1.3.) e, d’altra
parte, che la sig.ra RI 1 “ha dato le chiavi dell’ufficio al suo ex
fidanzato che si è comportato in maniera violenta e aggressiva” (cfr.
consid. 1.5.) precisando poi successivamente che “dalla versione
dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia stata lei a dare la chiave
dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il suo datore di lavoro ritiene
che sia stata lei a consegnargliela.
Chiaramente, con questi nuovi
documenti, vi sono due versioni opposte e quindi anche su questo punto sarà il
Ministero Pubblico, come già ribadito, a pronunciarsi sui fatti” (cfr. consid. 1.8.). La Cassa si è dichiarata pronta a eventualmente
modificare la decisione su opposizione nel caso dovessero emergere nuovi
elementi dai procedimenti in corso (cfr. consid. 1.4 in fine e consid. 1.7 in
fine).
Sul secondo punto questa Corte
rileva innanzitutto che, sul formulario di richiesta di indennità di
disoccupazione datato 25 maggio 2021 (cfr. Doc. 3) con il quale ha rivendicato
il diritto all’indennità dal 17 giugno 2021 (punto 1), l’assicurata ha indicato
di avere lavorato dall’11 gennaio al 9 giugno 2021 (punto 15), di essere stata
licenziata dal datore di lavoro il 9 giugno 2021 (“9 giugno 2021 durante la
malattia”, punto 18) e di essere stata in malattia dal 9 giugno al 18
giugno 2021 e dal 21 giugno al 28 giugno 2021 (punto 23).
RI 1 ha poi risposto sì alla
domanda 25 (“Ha avanzato presso il datore di lavoro pretese salariali
concernenti il termine di disdetta?”), precisando di avere chiesto “il
pagamento del mese intero di luglio”.
Il TCA rileva inoltre che la
patrocinatrice della ricorrente, il 6 luglio 2021, ha inviato all’ex datore di
lavoro uno scritto del seguente tenore:
" Egregio signor __________,
la signora RI 1 si è rivolta al RA 1 a seguito dei
problemi sorti con la notifica di licenziamento datata 9 giugno.
Preliminarmente il licenziamento con effetto immediato
viene contestato con la presente opposizione in quanto non sono presenti gli elementi
atti a giustificarlo. I gravi motivi semmai le sono interamente attribuibili
avendo lei molestato sessualmente e ripetutamente la signora RI 1.
Secondariamente osservo che lo stipendio dovuto alla
signora RI 1 non è ancora stato corrisposto.
La signora ha comunque lavorato perlomeno fino all'8
giugno compresi, per cui lei avrebbe dovuto secondo la sua tesi (comunque
contestata) pagarla almeno fino a quella data.
Per chiudere l’intera questione la invito a voler
corrispondere due mensilità piene alla signora RI 1 sul conto a lei già noto, con
l'esenzione dal presentarsi sul posto di lavoro e questo entro il termine di
dieci giorni dalla presente. In caso contrario procederò senz'altro con
un'istanza in Pretura.” (Doc. B)
Il 15 luglio 2201 la
rappresentante della datrice di lavoro ha comunicato alla patrocinatrice
dell’assicurata che:
" Le scrivo in nome e per conto della società __________, che
rappresento, e con la presente sono a comunicarLe che entro fine mese la
contatterò per la procedura indicata in epigrafe.” (Doc. C)
Rispondendo
ad uno scritto del 13 ottobre 2021 della Cassa che chiedeva in particolare
informazioni sui motivi per cui “Lei o il RA 1 che rappresenta non avete
continuato la procedura a livello giudiziario” (cfr. doc. 51), la
patrocinatrice di RI 1 ha rilevato che:
" (…) Il RA 1 è un’associazione e non un’istituzione con molti mezzi (al
contrario dell’CO 1) e non può rappresentare le parti né a livello di
giudicatura di pace né in Pretura. Come certamente saprà i costi legati ad una
procedura civile sono importanti e la signora RI 1 non ha alcun mezzo
finanziario, grazie anche alla decisione di penalizzarla pesantemente presa
dalla vostra cassa. (…)” (Doc. 52)
Rispondendo
ad un ulteriore scritto del 14 ottobre 2021 di __________ (cfr. doc. 53), la
patrocinatrice dell’assicurata ha precisato quanto segue:
" (…) Dal nostro logo, che le consiglio di leggere meglio, risulta
che noi facciamo consulenza giuridica, ma come le ho già spiegato non possiamo patrocinare
una parte in giustizia, non essendoci riconosciuta la legittimazione per il patrocinio.
Nell'eventualità che non capisse la mia spiegazione può chiamarci quando vuole
e cercherò di essere più chiara.
Non capisco poi l'affermazione secondo cui (cit. a pag. 1)
"quando una persona da una disdetta immediata normalmente i giorni di
disdetta previsti dalla giurisprudenza vanno da 45 a 60". Forse intendeva
dire i giorni di penalità?
Le chiedo gentilmente di cambiare tono o di chiedere a qualcun
altro in seno all'CO 1 di occuparsi dell'incarto poiché i suoi pregiudizi nei
confronti della signora RI 1 appaiono continuamente dal contenuto dei suoi
scritti.
Dovrebbe infatti sapere che nei casi di violenze sessuali l'enorme
difficoltà della vittima sta proprio nel portare le prove poiché tali atti
avvengono generalmente in assenza di (testimoni, per cui bisognerebbe avere la
sensibilità di dar credito anche alla versione della vittima. Detto ciò la
informo che la signora RI 1 inoltrerà nei prossimi giorni un precetto esecutivo
nei confronti dell'ex datore di lavoro e che si attende una presa di posizione
dell'avv. __________ che lo patrocina.” (Doc. 54)
Al riguardo il TCA si
limita a ricordare innanzitutto che, secondo l’art. 68 cpv. 2 CPC, sono
autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio “in tutti
Fatti
i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza
dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli
avvocati” (lett. a) e “dinanzi al giudice della locazione e al giudice del
lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale
lo prevede” (lett. d) e che secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. b della legge di
applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LCA CPC) “la
rappresentanza processuale in materia di contratto di lavoro è pure
riconosciuta ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di
categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ai loro impiegati”.
L’art. 34 cpv. 1 CPC prevede
poi che “per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice
del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il
lavoratore svolge abitualmente il lavoro”.
Inoltre questa Corte
constata che nel sito online __________ figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
" Si
garantisce consulenza legale personalizzata su appuntamento o telefonica,
grazie alla presenza di due avvocate professioniste specializzate in questioni
legate alla parità e al diritto del lavoro.
ottenere ascolto e consigli in caso di problemi legali in ambito
lavorativo;
scrivere delle lettere al datore di lavoro in caso di violazioni;
accompagnare la lavoratrice ad un incontro con il datore di lavoro per
trovare una soluzione in caso di conflitti;
farsi patrocinare davanti all’Ufficio cantonale di conciliazione per la
parità dei sessi;
segnalare all’utente altri servizi competenti ed accompagnarla se
necessario;
accompagnare l’utente presso una/un giurista per il proseguimento della
pratica.”
L’Ufficio di
esecuzione di __________ ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione
inoltrata il 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 55 e doc. 56) contro la __________ con
la motivazione “sede principale a __________, vogliate inviare la domanda
all’ufficio competente del distretto di __________” (cfr. Doc. F).
Il 17
novembre 2021 RI 1 ha dato incarico alla __________ di presentare la domanda di
esecuzione presso l’Ufficio competente (cfr. Doc. G).
In
conclusione. alla luce degli elementi qui sopra esposti. questo Tribunale
ritiene che non è possibile concludere al momento attuale e sulla base degli
atti dell’incarto che l’assicurata ha colpevolmente perso il proprio impiego
(cfr. sul tema STCA 38.2020.62 del 18 gennaio 2021) e neppure che RI 1 ha
colpevolmente rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento nei confronti
del datore di lavoro (in tale contesto va peraltro ricordato che il
licenziamento con effetto immediato del contratto di lavoro costituisce
l’esercizio di un atto formatore unilaterale e irrevocabile; cfr. W. Gloor, “Commentaire du contrat du
travail”. A cura di J. Ph. Dunant e P. Mahon, Ed Stämpfli, Berna 2013, art.
337, pag. 735-736; R. Wyler - B. Heinzer,
Droit du travail, Ed. Stämpfli, Berna 2014 pag. 596: “La déclaration de
résilation est irrévocable, sauf accord contraire des parties”; F. Trezzini “Commentario pratico sul
contratto di lavoro”, Ed. La Buona Stampa 2020, art. 337 CO, pag. 446-448).
La presente vertenza non
può, pertanto, essere decisa senza preliminarmente procedere ad approfondimenti
istruttori. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata
dall’amministrazione.
A proposito
dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra
Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à
revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2.)
Cfr.
pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,
ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
Considerandi
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha
rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto
da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che
avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342.
pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 38.2021.87
del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid.
2.8
Nel caso concreto si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il
rinvio degli atti alla Cassa affinché, da un parte, chiarisca, alla luce
dell’esito dei procedimenti penali in corso, se l’assicurata è realmente
colpevole della perdita del posto di lavoro per il suo comportamento diretto
(accuse inveritiere all’ex datore di lavoro) o indiretto (per avere favorito e/o
sollecitato la reazione violenta del suo ex compagno nei confronti dell’ex
datore di lavoro, consegnandogli a questo scopo le chiavi del suo ufficio) (cfr.
doc. 18 pag. 3 “con le chiavi consegnate dalla compagna il signor __________
ha tentato di aprire la porta” e “si ritiene che la signora RI 1, che ha
consegnato le chiavi al compagno sia instigatrice e complice del modo di agire
di quest’ultimo”, vedi pure, doc. VIIA pag. 7).
In caso di risposta negativa a
questo quesito (e quindi se non vi è nessuna colpa per il licenziamento con
effetto immediato) la Cassa dovrà verificare se realmente la ricorrente ha
rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento per licenziamento
immediato ingiustificato (cfr. art. 337c CO).
Questa questione deve essere
affrontata successivamente alla prima (cfr. la STF 8C_99/2021 del 27 ottobre
2021.
riprodotta al consid. 2.3. nella quale una penalità è stata inflitta ad un
assicurato dopo avere innanzitutto constatato che la prosecuzione del rapporto
di lavoro non era ragionevolmente esigibile ed averle però contestato il fatto
di avere abbandonato il suo impiego con effetto immediato).
L’amministrazione dovrà in
particolare verificare se è stata introdotta una procedura esecutiva presso il
foro competente (e quale esito ha avuto) e per quale motivo l’assicurata non ha
inoltrato un’azione in Pretura (nel caso non l’avesse fatto nel frattempo)
mediante la sua patrocinatrice personalmente (cfr. scritto del 6 luglio 2021) o
attraverso un’altra persona alla quale è riconosciuto il diritto di
rappresentare le assicurate e gli assicurati nelle cause relative al diritto
del lavoro.
Se dai nuovi
accertamenti dovessero emergere motivi che giustificano una sanzione nella
prima, oppure eventualmente nella seconda ipotesi, la Cassa infliggerà
all’assicurata una penalità di una entità tale che sia proporzionata alla
gravità della colpa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 18 novembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.8
La ricorrente, vincente in
causa e rappresentata dall’avv. __________ del RA 1, ha diritto all'importo di
fr. 1’000 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9 novembre 2005).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 25 ottobre 2021 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.6.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà
a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti