Lexipedia

Decisione

38.2021.93

Sospensione (perso colpevolmente impiego, licenziata con effetto immediato). Pendente causa Cassa indicato anche non fatto valere tempest.pretese salario. Atti non consentono di concludere x un motivo di sosp. o x l'altro. Rinvio (alla luce pure esito proced. penali valutare se sanzionare)

14 marzo 2022Italiano63 min

colpevolmente rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento nei confronti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.93

dc/sc

Lugano

14 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, iscritta per il

collocamento dal 17 giugno 2021 (cfr. doc. 1 e doc. 3), ha lavorato dall’11

gennaio 2021 al 9 giugno 2021 presso __________ in qualità di segretaria (cfr.

doc. 9 e doc. 10). Presso quel datore di lavoro aveva già lavorato dall’8

ottobre 2018 al 7 gennaio 2020 (cfr. doc. 3 punto 29).

Ella è stata licenziata il

9 giugno 2021 con effetto immediato per giusta causa (cfr. doc. 15 e doc. 9:

“Giusta causa – si allega denuncia penale”).

Con decisione del 6 luglio

2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha inflitto all’assicurata 45 giorni di

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere colpevolmente

perso il proprio impiego (cfr. doc. 35).

Contro questa decisione RI

1 ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione nella quale la sua

patrocinatrice ha chiesto la revoca della sanzione, rilevando:

" (…) In

particolare per meglio capire la dinamica dei fatti si sottolinea che la

signora RI 1 ha dovuto interrompere immediatamente il rapporto di lavoro dopo

ripetute molestie sessuali da parte del proprio datore di lavoro, tant'è che si

è rivolta subito al RA 1 a tutela dei propri diritti. È pure pendente una denuncia

penale presso il Ministero pubblico.

Ha reagito immediatamente alla situazione incresciosa in cui è

venuta a trovarsi e per il tramite di codesto ufficio è stata scritta una

lettera di rivendicazione (lettera allegata) al datore di lavoro per i salari

non versati e di spettanza della lavoratrice.

Prove: Doc. 1 lettera al datore di lavoro del 6 luglio

2021.

Lascia alquanto perplessi se non allibiti la posizione della Cassa

disoccupazione che in sostanza punisce la lavoratrice per aver subito molestie

sessuali. Avrebbe forse dovuto continuare ad essere oggetto delle attenzioni

non volute del proprio datore di lavoro?

La decisione di stabilire una penalità a questo punto non è sostenibile

e lede profondamente non solo di diritti della signora RI 1 ma rappresenta una vergogna

per ogni persona di sesso femminile o maschile che avesse subito comportamenti

del genere.” (Doc. 48)

1.2. Il 27 settembre 2021 __________,

responsabile cantonale della Cassa, ha posto le seguenti domande alla

rappresentante dell’assicurata:

" (…)

1) Dopo la lettera

del 6 luglio 2021, lei ha continuato la procedura a livello giudiziario?

In caso affermativo, allegare la relativa documentazione.

2) Caso

contrario, per quale motivo non è stata effettuata la continuazione della procedura

nelle sedi preposte?

3) Per quale

ragione, malgrado le problematiche intercorse, non è stata la sua cliente a

disdire il contratto di lavoro ma è avvenuto il contrario, ossia da parte del

datore di lavoro?

4) Per quale

motivo, la denuncia è stata presentata unicamente il 18 giugno 2021 ossia a

distanza di 10 giorni dall'evento intercorso in azienda?

5) È a

conoscenza della denuncia dell'ex datore di lavoro, dove emerge che la sua Assistita

ha consegnato le chiavi dell'ufficio al suo ragazzo che, presentandosi in azienda,

ha minacciato e picchiato il responsabile nonché un collaboratore di questa

ditta?” (Doc. 49)

La patrocinatrice

dell’assicurata ha così risposto il 4 ottobre 2021:

" (…)

1. Come ben sa

le procedure di rivendicazione necessitano tempo e mezzi (denaro) per cui si

sta valutando come e se proseguire.

2. Vedi risposta 1.

3. La signora RI

1 ha dato verbalmente la disdetta immediata dal contratto di lavoro.

4. Davanti a

molestie sessuali non è scontato reagire immediatamente: come ben sa le

reazioni dipendono dalla persona molestata e dalla sua sofferenza, in questo

ambito la sua domanda mi sembra altamente fuori luogo.

5. Non prendo

posizione sulla reazione del ragazzo della signora RI 1 non essendo questo il

problema principale: posso solo ipotizzare che davanti a ripetute molestie

sessuali fatte alla fidanzata egli abbia reagito nel modo sbagliato.” (Doc. 50)

1.3. Con decisione su opposizione

del 25 ottobre 2021 la Cassa ha ridotto l’entità della sanzione a 26 giorni di

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:

" (…)

Entrando ora nel merito della questione, riassumiamo i fatti

relativi all'accaduto:

- L'8 giugno

2021, la Sig.ra RI 1 comunica di avere ricevuto delle molestie da parte del suo

ex datore di lavoro, Sig. __________.

- L'8 giugno

2021, il compagno della Sig.ra RI 1 si reca di sera presso l'abitazione del

Sig. __________, minacciando lui e la sua famiglia con conseguente intervento

della Polizia.

- Il 9 giugno

2021, la Sig.ra RI 1 viene licenziata con effetto immediato (cfr. raccomandata,

Attestato del datore di lavoro, Domanda di indennità di disoccupazione e

lettera dell'Avvocato RA 1 del 6 luglio 2021).

- Il 9 giugno

2021, il compagno della Sig.ra RI 1, si reca presso il suo ex datore di lavoro

e, aprendo l'ufficio con le chiavi consegnate dalla Sig.ra RI 1, aggredisce il

Sig. __________, insulta e rompe computers e diverso altro materiale.

- Il 9 giugno

2021, la Sig.ra RI 1 comunica all'Ing. __________ che a causa di innumerevoli

insulti subiti da parte del Dottor __________, ha avvisato il suo medico di

stare male e quella mattina resta a casa.

Aggiunge che il medico di famiglia le

ha consigliato di restare a casa in malattia per alcuni giorni.

- Il 10 giugno

2021, la Sig.ra RI 1 comunica all'lng. __________, l'invio del certificato

medico e comunica che lunedì alle 10.30 sarebbe passata con la Polizia a

ritirare le sue cose in ufficio.

- Il Sig. __________

che, il 9 giugno 2021 era al telefono con la Polizia quando avveniva tutto ciò,

sporge denuncia sia verso il Sig. __________ (compagno della Sig.ra RI 1) sia

verso la stessa Sig.ra RI 1, in data 11 giugno 2021;

- Il 21 giugno

2021, la Sig.ra RI 1 consegna al Ministero Pubblico a sua volta la denuncia

verso il suo ex datore di lavoro per molestie, maltrattamenti psicologici, ecc....

- Il 15

ottobre 2021, la Sig.ra RI 1 allestisce una domanda d'esecuzione verso il suo

ex datore di lavoro, a causa di licenziamento in tronco abusivo per tre

mensilità di salario non percepito, trasmessa alla nostra Amministrazione, in

data 18 ottobre 2021, tramite messaggio elettronico.

La disdetta con effetto immediato è stata effettivamente inoltrata

dal suo ex datore di lavoro, gli atti sopracitati sono chiari. Pertanto, non

trova alcun riscontro l'affermazione dell'Avvocato della Sig.ra RI 1, dove

sostiene che la sua Assistita avrebbe dato una disdetta verbale (cfr. suo

scritto del 4 ottobre 2021), in quanto la stessa nella sua "Domanda di

indennità di disoccupazione" ha comunicato che è stato il suo ex datore di

lavoro a dare disdetta, il 9 giugno 2021.

Dalla documentazione sopra elencata, appare chiaro che tra la

Sig.ra RI 1 e il Sig. __________, i rapporti non fossero così sereni e collaborativi,

come descritti dal suo ex datore di lavoro nella sua denuncia dell'11 giugno 2021.

Il Sig. __________ ha contestato ogni accusa, ricevuta da parte

dell'Assicurata ed ha sempre agito tempestivamente e prima rispetto

all'Assicurata: - le ha dato la disdetta immediata il 9 giugno 2021 e

l'Assicurata ha inviato un certificato medico, datato 10 giugno

2021, indicando un'inabilità retroattiva a partire dal 9 giugno 2021.

L'11 giugno 2021, il Sig. __________ ha sporto denuncia verso l'Assicurata

e il suo compagno; il 21 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 ha sporto a sua volta

denuncia verso il suo ex datore di lavoro.

È, comunque, difficilmente credibile che tra le due parti non sia

accaduto nulla e i fatti descritti nella denuncia della Sig.ra RI 1 sono

precisi.

Inoltre, vi è un'e-mail datata 10 giugno 2021, tramite la quale la

Sig.ra RI 1, ha comunicato i fatti all'lng. __________, secondo lei avvenuti il

giorno 8 giugno 2021, indicando anche i diversi atteggiamenti denigratori avuti

nei suoi confronti da parte del suo ex datore di lavoro.

Pertanto considerato che la Sig.ra RI 1 si è iscritta in

disoccupazione il 17 giugno 2021, la sua denuncia del 21 giugno 2021 e il

precetto esecutivo, datato 15 ottobre 2021, si decide di ridurre la sospensione

da 45 (colpa grave) a 26 (colpa media).

Qualora la Sig.ra RI 1 dovesse proseguire anche nelle sedi

opportune con una procedura giudiziaria sia presso la Pretura sia presso il

Ministero Pubblico contro il suo ex datore di lavoro, tramite un avvocato e/o

una protezione giuridica e/o lo stesso RA 1 (in effetti, quest'ultimo aveva già

ribadito al Sig. __________ di voler adire le vie legali e rivolgersi alla

Pretura, nel suo scritto del 6 luglio 2021), la invitiamo a comunicarlo alla

Cassa.

Quando sarà emessa una sentenza e la stessa sarà cresciuta in

giudicato, la invitiamo altresì a trasmettercene una copia, al fine di verificare,

se la nostra Amministrazione potrà rivedere e/o modificare

questa decisione in favore della Sig.ra RI 1.

Visto quanto sopra l’opposizione è parzialmente accolta e la

decisione della Cassa CO 1 di __________ viene parzialmente modificata.” (Doc.

A)

1.4. Contro la decisione su

opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel

quale la sua patrocinatrice chiede che la sanzione venga annullata.

La rappresentante della

ricorrente ha innanzitutto così descritto le circostanze che hanno portato RI 1

ad iscriversi in disoccupazione:

" (…)

1. RI 1 è stata

licenziata in tronco con lettera datata 9 giugno 2021 dalla __________ per

"giusta causa" (cit.) In realtà la giusta causa consisteva nel fatto che

la signora RI 1, assunta il 1° gennaio 2021 non ha accettato le continue molestie

sessuali fisiche e verbali del proprio datore di lavoro e dopo l'ennesimo episodio

ne ha parlato al proprio fidanzato, il quale ha poi agito in modo violento nei

confronti del datore di lavoro __________. Lo stesso ha quindi licenziato la

propria dipendente. Sono pendenti diverse denunce penali, nonché un precetto esecutivo,

e la ricerca di un accordo con il legale del signor __________ per recuperare quanto

dovuto alta signora RI 1 (Doc. B: lettera consultorio giuridico del 6 luglio

2021; Doc. C: risposta avv. __________ del 15 luglio 2021; Doc. D: PE del 15

ottobre 2021).

2. La signora RI

1 si è iscritta in disoccupazione rivendicando il diritto dal 17 giugno 2021 e

sottolineando il fatto che aveva avanzato pretese salariali nei confronti del

suo ex datore di lavoro. Il consultorio giuridico cui la signora RI 1 si è

rivolta ha scritto all'ex datore di lavoro il 6 luglio 2021.

Il legale di controparte avv. __________

ha risposto alla sottoscritta legale comunicandole che avrebbe preso contatto

entro la fine del mese di luglio. Ciò non è mai avvenuto malgrado diverse

telefonate di sollecito. (…)” (Doc. I pag. 1-2)

Secondo la rappresentante

della ricorrente nel caso concreto non è ravvisabile nessuna colpa di RI 1 in

relazione alla perdita della propria occupazione:

" (…) Ora

nella decisione impugnata non è dato sapere in cosa consista la colpa media imputata

alla signora RI 1: la stessa è stata vittima di molestie sessuali verbali e

fisiche, è caduta in uno stato di grave prostrazione, certificata da un medico

e appena si è ripresa si è annunciata alla disoccupazione. Va da sé che non è

responsabile del comportamento del proprio fidanzato, il quale dovrà rispondere

personalmente di eventuali atti illeciti commessi. L'insorgente si è poi rivolta

al consultorio giuridico per far valere le proprie ragioni, ma non ha potuto proseguire

immediatamente la procedura perché non aveva più risorse economiche per

rivolgersi a un legale. Anche il RA 1, è stato spiegato alla CO 1, non può

rappresentare una parte in una vertenza esecutiva o civile. In nessun caso le è

imputabile la situazione in cui è venuta a trovarsi.

(…).

Ora nessuna colpa, né comportamento scorretto possono essere

rimproverati a RI 1: la stessa ha subito molestie sessuali sia fisiche che

umiliazioni verbali; è stata licenziata in tronco dal proprio datore di lavoro;

non è responsabile del comportamento del fidanzato che saputo gli atteggiamenti

del datore di lavoro ha reagito in modo violento. Non ha potuto reagire

immediatamente, ma è stato già sottolineato come una vittima di molestie

sessuali in cura medica non può entro una settimana da quanto è accaduto,

iscriversi immediatamente alla disoccupazione, inoltrare immediatamente un precetto

esecutivo, o fare una causa nel giro di qualche giorno. La signora RI 1 ha

avuto bisogno di tempo per capire cosa le era successo, per curarsi e per decidere

la procedura da seguire.

Ha inoltrato con ritardo il precetto esecutivo, ma va detto che

per una persona che ignora come far valere i propri diritti non è scontato

sapere da subito che strada intraprendere: questo è forse l'unico rimprovero

che può esserle mosso. Da notare che la sede principale del datore di lavoro è

nel Canton __________ per cui la procedura era molto più complessa di quanto

immaginato (Doc.: F; Doc.: G).

Va anche detto che la ricorrente si è trovata improvvisamente

senza alcun mezzo finanziario; ha tuttavia contattato il RA 1, ha sporto

querela penale (procedura gratuita) in quanto le è stato spiegato dal

consultorio stesso come procedere.

Ha fatto quanto era in quel momento in grado di fare: d'altro

canto il fatto di ignorare le procedure giudiziarie ed esecutive in nessun caso

può essere considerata una colpa, così come non è ragionevole richiedere ad una

persona che subisce un torto grave di attivarsi immediatamente: una simile

situazione abbisogna di tempo. La signora RI 1 ha da poco ritrovato un

equilibrio che le permette di proseguire nella vertenza con il datore di

lavoro.

Considerato quanto sopra la colpa mediamente-grave attribuita

all'assicurata appare del tutto ingiustificata e sproporzionata: non è dato

sapere nemmeno in cosa detta colpa consista, visto che la motivazione

riconducibile ad una decina di frasi risulta del tutto carente. Dalla

cronistoria della penultima pagina e dalle succinte motivazioni della seconda

metà della penultima pagina della decisione impugnata non si evince quale è stata

la colpa mediamente grave attribuitale.

In sostanza la decisione impugnata è anche carente dal punto di

vista della motivazione riguardo alla decisione presa. A mente della ricorrente

bisognerebbe poter capire quale comportamento è considerato come una colpa

mediamente grave.

La valutazione della colpa di un assicurato deve avvenire in base

a considerazioni che tengano conto di tutte le circostanze della fattispecie e

in particolare di come è avvenuto l'episodio che ha dato luogo al

licenziamento, delle conseguenze che le molestie hanno avuto dal lato psicofisico,

della situazione in cui la signora RI 1 si è venuta a trovare dal punto di

vista finanziario e del grave stato di prostrazione che ha seguito il

licenziamento in tronco. In nessun caso la signora RI 1 ha rinunciato ad

avanzare pretese sul salario dovuto.” (Doc. I pag. 3-4)

1.5. Nella sua risposta del 10

dicembre 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) All'ex

datore dì lavoro, l'Avvocato RA 1 aveva per contro comunicato, in data 6 luglio

2021 che avrebbe presentato un'istanza in Pretura mentre il 14 ottobre 20201,

ha sostenuto di non avere mezzi per continuare la o le relativa/e procedura/e.

L'Avvocato ritiene che nella nostra decisione non sia stata

spiegato in cosa consista la colpa media, in quanto la Sig.ra RI 1 è stata

vittima di molestie sessuali verbali e fisiche ed è caduta in uno stato grave

di prostrazione, certificata da un medico e appena si è ripresa si è annunciata

in disoccupazione. Su questo ultimo punto, comunichiamo che l'Assicurata è

stata inabile fino al 28 giugno 2021 mentre la sua iscrizione al COLSTA è

datata 17 giugno 2021.

Inoltre, la Sig.ra RI 1 si è rivolta ad un medico, dopo che: - il

suo fidanzato ha minacciato il suo ex datore di lavoro e la sua famiglia (8

giugno 2021); -ha dato le chiavi dell'ufficio al suo ex fidanzato che si è

comportato in maniera violenta e aggressiva (9 giugno 2021) ed è stata

licenziata con effetto immediato (9 giugno 2021). Il 10 giugno 2021, la Sig.ra RI

1 ha comunicato all'lng. __________, l’invio del certificato medico, indicato

nel suo messaggio elettronico del 9 giugno 2021 alle 16:33.

In data 11 ottobre 2021 (recte: 11 giugno 2021, cfr. doc. 18),

l'ex datore di lavoro, tramite il suo Avvocato, ha sporto denuncia contro il fidanzato

e la sig.ra RI 1.

Il 15 ottobre 2021, dopo la corrispondenza intercorsa tra la

nostra Amministrazione e l'Avvocato RA 1 del 12 ottobre 20201 e 14 ottobre

2021, la Sig.ra RI 1 ci ha fatto pervenire, tramite messaggio elettronico, una

domanda di esecuzione verso il suo ex datore di lavoro, contestando il licenziamento

in tronco e tre mensilità di salario. Questa domanda di esecuzione non era

firmata né

vidimata dall’ufficio preposto. Inoltre, nell'atto di ricorso (e

solo ora) viene allegato il documento F dal quale traspare una decisione di

irricevibilità, emanata dall'Ufficio di esecuzione, dove emerge che la sede

principale della ditta risulta ubicata a __________. Da questa data la Cassa

non ha più ricevuto alcuna informazione da parte della controparte su

l'inizio/continuazione della procedura che doveva essere avviata nelle sedi

opportune.

Per ciò che attiene il contenuto delle due denunce, sarà il

Ministero Pubblico a decidere in merito. Lasciamo a codesto lodevole Tribunale

giudicare le diverse accuse rivolteci dall'Avvocato RA 1 nei suoi vari scritti

precedenti circa una discriminazione verso la sua Assistita che chiaramente non

condividiamo in alcun modo.

Da queste due denunce appare chiaro che la continuazione del

rapporto di lavoro non fosse più sostenibile. Le accuse dell'Assicurata sono

precise ma anche il suo ex datore di lavoro, nella sua denuncia, rimanda con

precisione questi rimproveri al mittente.

(…).

Tuttavia, tutto questo, non giustifica il fatto che non si sia precedentemente

almeno provveduto alla rivendicazione della disdetta regolare.

La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha provveduto alla

rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha trasmesso un

certificato medico, sempre dopo che il datore di lavoro ha preso delle

posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.

Il fatto che, secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignori come far

valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha sottolineato

che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si comprende per

quale motivo, visto che l'Avvocato stesso in data 6 luglio 2021 aveva tramesso

uno scritto all'ex datore di lavoro, rivendicando entro 10 giorni due mensilità

di salario e se questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito pervie

legali (istanza in Pretura), non abbia ancora ufficialmente avviato la

procedura per ottenere quanto dovrebbe spettare alla sua assistita.

In sostanza, ribadiamo quanto già espresso nella nostra decisione

di opposizione.

La decisione inerente la colpa media è stata stabilita in quanto

la stessa si è iscritta il 17 giugno 2021 e, solo in seguito, ha tramesso una

domanda di esecuzione (non vidimata) rivendicando la disdetta. La colpa emerge

dalle motivazioni indicate dal datore di lavoro e dalle contromosse eseguite

dalla lavoratrice che solo successivamente replicava alle accuse mossele

contro. In pratica tutte le procedure effettuate dall'assicurata non sono

avvenute di sua iniziativa ma erano unicamente delle contromosse, a nostro

avviso male eseguite, per porre rimedio alle contestazioni effettuate dalla

controparte.

Nella stessa decisione, è stato comunque anche ribadito che

qualora la Sig.ra RI 1 dovesse proseguire nelle sedi opportune con una

procedura giudiziaria sia presso la Pretura sia presso il Ministero Pubblico

contro il suo ex datore di lavoro, cresciuta/e in giudicato la sentenza/e, sarà

nostra premura verificare nuovamente il provvedimento, qui impugnato e se fosse

il caso, rettificarlo a favore della Sig.ra RI 1. (…)” (Doc. III pag. 3-4)

1.6. Il 13 dicembre 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

1.7. Il 20 dicembre 2021 la

patrocinatrice dell’assicurata ha presentato i seguenti mezzi di prova:

" (…)

- verbale

interrogatorio di RI 1 datato 14 luglio 2021 e verbale di interrogatorio di __________

del 1 settembre 2021.

Dai verbali in oggetto risulta che contrariamente a quanto

affermato dalla cassa disoccupazione CO 1 la signora RI 1 non ha mai consegnato

le chiavi dell'ufficio al fidanzato, al contrario ha cercato di dissuaderlo

varie volte. Non si capisce perché mai il

contrario invece dovrebbe sembrare veritiero (pag. 2 delle

osservazioni CO 1). Tale affermazione parla da sé quanto alla prevenzione

dimostrata nei confronti della signora RI 1.” (Doc. V; Vedi pure doc. H2 /

Verbale di interrogatorio di RI 1 e doc. H4 / Verbale di interrogatorio di __________)

1.8. Invitato dal TCA a presentare

osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni (cfr. doc. V), __________, responsabile

cantonale della Cassa CO 1, il 12 gennaio 2021 ha rilevato in particolare:

" (…) in

riferimento al vostro scritto del 21 dicembre 2021 vi comunichiamo che, la

documentazione a voi trasmessa dal legale, con lettera del 20 dicembre 2021, la

vediamo unicamente e per la prima volta solo ora.

Nonostante i nostri scritti inviati

all’Avvocato RA 1 (lettere del 27 settembre 2021 e del 13 ottobre 2021),

sottoponendole domande e chiedendole documentazione inerente il caso della sua

Assistita e spiegandole, considerato la sua ostilità nel collaborare, il motivo

della nostra corrispondenza, la stessa non ci ha mai fatto pervenire questa

documentazione.

Visto quanto sopra, nonostante siamo in sede di ricorso, abbiamo

ritenuto di avere il diritto di chiedere un'ulteriore posizione all'ex datore

di lavoro.

La __________, nella persona del Dott. __________ e tramite il

Sig. __________, C.O.O. dell'azienda, ci ha trasmesso, con e-mail del 10

gennaio 2022, i 3 verbali di interrogatorio effettuati dalla Polizia Cantonale

al Sig. __________, alla Sig.ra __________, moglie del __________ e al Sig. __________,

dipendente della __________. Inoltre ci ha trasmesso il decreto Supercautelare di

distanziamento impartito nei confronti del fidanzato della ricorrente.

In particolare, da questi verbali emergono alcuni aspetti

interessanti, tra i quali:

"Nel verbale del Sig. __________, a pagina 5/5 emerge che,

alla domanda "Lei era presente in ufficio in data 08.06.2021?" il

dipendente ha risposto "Sì, io ero presente, ma ricordo che quel giorno

il Sig. __________ si era recato a __________ dove aveva un appuntamento alle

ore 10.00 per motivi professionali.

Ha quindi fatto rientro nel primo pomeriggio. Ricordo che ero

già rientrato dalla pausa pranzo, tantoché sono anche scesa ad aiutare Emanuele

a caricare quanto acquistato in Italia nella macchina della moglie".

Nel verbale invece effettuato dalla Sig.ra __________, moglie del

Sig. __________, a pagina 4/5, al centro del secondo capoverso l'interrogata

indica ".... Ho passato diverso tempo con lei, anche da sola, quindi

avrebbe potuto dire qualcosa se non stava bene. A me non ha mai detto

assolutamente nulla. Il martedì 08.06.2021 dalle 15.15 alle 17.45 eravamo tutti

in ufficio (io, mio marito, __________) con l'esclusione di __________, e

abbiamo trascorso del tempo a discutere di cose da fare in una maniera normale,

normalissima aggiungerei. Non capisco quindi cosa sia accaduto tra

le 17.45 e le 22.40 quando si è presentato sotto casa __________".

Dal verbale d'interrogatorio della Sig.ra RI 1 del 14 luglio 2021,

nella pagina 7/8, ultima domanda:

"Ha chiesto a __________ di commettere i fatti del 8/9 giugno

2021? Risposta: No (...) Quando è (sono errato) uscito ho poi ripreso il

computer per finire la lettera di disdetta. (...)".

Dalla versione dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia

stata lei a dare la chiave dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il

suo datore di lavoro ritiene che sia stata lei a consegnargliela.

Chiaramente, con questi nuovi documenti, vi sono due versioni

opposte e quindi anche su questo punto sarà il Ministero Pubblico, come già

ribadito, a pronunciarsi sui fatti.

Tuttavia, non si comprende per quale motivo la Sig.ra RI 1 ha

comunicato di essersi messa al computer a finire la lettera di disdetta e non

l'abbia inviata al suo ex datore di lavoro.

Inoltre si precisa che nell'e-mail del 9 giugno 2021, trasmesso

dall'assicurata all'ing. __________, la stessa indicava testualmente "....

Sono ancora sotto scioc per tutto quanto, ribadisco che non è che non so

difendermi ma volevo agire diversamente insomma, come l'ultima volta che mi ero

licenziata".

Riportiamo nuovamente la marginale D75 - Accettazione da parte

dell'assicurato di una disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza

rispetto del termine di disdetta, anche in caso di applicazione dell'articolo

29 LADI (Prassi LADI ID C244).

Vi è colpa se l’assicurato ha conoscenze in materia di diritto del

lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante l'ingiunzione

della cassa. L'entità delle pretese salariali perse influisce sul grado della

colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo adeguato

rassicurato al danno che ha cagionato all'assicurazione con il suo

comportamento scorretto (Prassi LADI ID D1) 1 Fino a un mese di pretese

salariali perse L 2 Fino a due mesi di pretese salariali perse M 3 Più di

due mesi di pretese salariali perse M-G.

l fatti per ciò che concerne la nostra documentazione, sono quelli

già ribaditi nella nostra risposta di opposizione, ossia:

"La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha

provveduto alla rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha

trasmesso un certificato medico, sempre dopo che il datore di lavoro ha preso

delle posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.

Il fatto che secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignora come far

valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha sottolineato

che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si comprende, visto

che l'Avvocato stesso in data 6 luglio 2021 aveva tramesso uno scritto all'ex

datore di lavoro, rivendicando entro 10 giorni due mensilità di salario e se

questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito per vie legali (istanza

in Pretura)."

Inoltre, per legge una contestazione di una disdetta con effetto

immediato deve essere effettuata immediatamente - ciò significa che l'Avvocato RA

1, dopo, soprattutto, l'avvenuta disdetta in tronco da parte del datore di

lavoro del 9 giugno 2021, avrebbe dovuto effettuare questa contestazione

entro un brevissimo tempo (pochi giorni), per raccomandata all'ex datore di

lavoro e comunicare che la sua assistita si metteva a disposizione nel

rientrare al lavoro immediatamente e, se questo non era il caso visti i

fatti elencati dalle parti, avrebbe potuto inoltrare un certificato medico

e finire la sua disdetta in malattia.

Qualora per l'Assicurata fosse stato difficile prendere una

decisione in merito, nonostante la stessa avesse già scritto una disdetta in

data 9 giugno 2021 (poi non inviata), l'Avvocato RA 1 avrebbe potuto agire

tempestivamente per suo conto.

Infine anche se non ultimo si evidenzia che rassicurata, a

tutt'oggi, ossia dopo 7 mesi dal licenziamento, ha solo presentato una domanda

di esecuzione, tra l'altro errando il luogo alla quale

doveva essere destinata, e da allora non ha più effettuato alcuna

ulteriore procedura di rivendicazione del regolare preavviso di disdetta e/o

rispettivamente di contestazione per disdetta abusiva qualora la ritenesse

tale.

In considerazione di quanto sopra, ci confermiamo nuovamente nella

nostra posizione e ribadiamo la nostra disposizione a rivedere la nostra

decisione una volta cresciuta in giudicato la sentenza del

Ministero Pubblico e/o la sentenza della Pretura.” (Doc. VII)

(vedi pure doc. VIIA /

Verbale d’interrogatorio di __________; doc. VIIB / Verbale d’interrogatorio di

__________; doc. VIIB / Verbale d’interrogatorio di __________; doc. VIIC;

Decreto supercautelare del Pretore del Distretto __________, doc. VIID).

Il 13 gennaio 2022 il TCA

ha inviato questa documentazione alla patrocinatrice della ricorrente

assegnandole un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte.

Il 14 gennaio 2022 la

rappresentante di RI 1 ha rilevato:

" (…) I

verbali d'interrogatorio presentati dal presunto molestatore e dalla di lui

moglie sono ininfluenti e la dicono lunga sulla posizione della cassa

disoccupazione CO 1 che dà credito alla versione del presunto molestatore e

alla di lui moglie e non a quella della signora RI 1, molestata pesantemente.

Il pregiudizio nei suoi confronti appare evidente: la sua versione e quella del

fidanzato secondo l'CO 1 non sono credibili mentre quella del "presunto

molestatore e della moglie lo sono".

La presentazione poi di documenti e del decreto supercautelare

inerenti il fidanzato della signora RI 1 non sono affatto pertinenti

trattandosi di una persona estranea al ricorso che ne occupa.

Per il resto si nota solo un continuo livore nei confronti della sottoscritta

soprattutto laddove la cassa CO 1 dimentica che la prima consulenza avuta con

la signora RI 1 data del 6 luglio 2021, per cui evidentemente il 9 giugno non

potevo certamente agire nel

senso indicato dal signor __________. La signora RI 1 era in

visibile stato di stress emotivo.

Pretendere che una vittima di molestie sessuali reagisca immediatamente

e in maniera del tutto lucida è poco corretto e denota solo insensibilità.

L'assicurata ha messo in atto tutto il possibile per recuperare

quanto di sua spettanza: purtroppo la sede principale del datore di lavoro è

nel Canton __________ per cui i tempi si allungano. Da osservare ancora che per

chi non ha mezzi finanziari sufficienti e non ha conoscenze in quel cantone non

è scontato adire le vie legali. Si tratta di una circostanza oggettiva che la

cassa disoccupazione avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione, visto

che già è stato evidenziato che il consultorio giuridico non può agire in tal senso.”

(Doc. IX)

Il 24 gennaio 2022 __________,

rispettando il termine di 10 giorni assegnatogli dal TCA il 17 gennaio 2022

(cfr. doc. X), ha presentato al riguardo le seguenti osservazioni scritte:

" Con

riferimento all'ultimo scritto dell'Avvocato RA 1, si ribadisce che il legale

non ci ha inviato la documentazione relativa alla sua Assistita ma lo ha fatto

unicamente in sede di ricorso, nonostante Ia nostra corrispondenza e le

spiegazioni contenute in essa. L'unico punto che solleva in quest'ultimo scritto,

è citiamo testualmente: "i verbali d'interrogatorio presentati dal

presunto molestatore e dalla di lui moglie sono ininfluenti e la dicono lunga

sulla posizione della cassa disoccupazione che dà credito alla versione del

presunto molestatore e alla di lui moglie e non a quella della signora RI 1,

molestata pesantemente. (...)".

Queste sue affermazioni non corrispondono ai fatti, in quanto è

stata emessa una decisione di opposizione che ha ridotto sostanzialmente i

giorni di sospensione, da 45 a 26.

Inoltre, come già ribadito più volte, vi sono due denunce al

Ministero Pubblico, le quali dettagliano delle affermazioni relative ai fatti avvenuti

tra le parti, molto diverse tra loro, pertanto sarà l'Istanza preposta a

deliberare in merito. Qualora fosse completamente a favore della Sig.ra RI 1,

sarà nostra premura, come già comunicato più volte, rivedere la decisione qui

impugnata.

Ribadiamo nuovamente che l'Assicurata si era rivolta all'Avvocato RA

1, che, con lettera del 6 luglio 2021, aveva comunicato all'ex datore di lavoro

che avrebbe proseguito per le vie legali (istanza in Pretura), se non fossero

state retribuite le due mensilità di salario, dovute alla sig.ra RI 1, entro 10

giorni da questa data.

Per cui, dopo la scadenza di tale termine, l'Avvocato avrebbe

potuto adire le vie legali contro il datore di lavoro, per i fatti citati negli

scritti precedenti, qualora per la sua Assistita fosse stato difficile prendere

una posizione in merito. Nonostante, la stessa aveva comunicato che il 9 giugno

2021 stava scrivendo una lettera di disdetta, in seguito mai inviata.

Riportiamo nuovamente - "l fatti per ciò che concerne la

nostra documentazione, sono quelli già ribaditi nella nostra risposta di

opposizione, ossia:

"La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha

provveduto alla rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha

trasmesso un certificato medico, sempre dopo che il datore dilaverò ha preso

delle posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.

Il fatto che secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignora come far

valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha

sottolineato che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si

comprende, visto che l'Avvocato stesso, in data 6 luglio 2021, aveva tramesso uno

scritto all'ex datore di lavoro, rivendicato entro 10 giorni due mensilità di

salario e se questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito per vie

legali (istanza in Pretura)."

Pertanto, visto lo scritto del 6 luglio 2021, come l'Avvocato

poteva inoltrare un'istanza in Pretura per la rivendicazione di cui sopra,

avrebbe potuto farlo anche per contestare tempestivamente la disdetta con

effetto immediato.

Come già comunicato in precedenza, rassicurata, a tutt'oggi, ossia

dopo 7 mesi dal licenziamento, ha presentato unicamente una domanda di esecuzione,

tra l'altro errando il luogo alla quale doveva

essere destinata, e da allora non ha più effettuato alcuna

ulteriore procedura di rivendicazione del regolare preavviso di disdetta e/o

rispettivamente per disdetta abusiva qualora la ritenesse tale.” (Doc. XI)

in diritto

2.1. L'art.

30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto

all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione

non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9

pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo

2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF

8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015

del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è dunque

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016

Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può

tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è

chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo

l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno

eventuale (STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno

2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234

consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6

agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th.

Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.

2426-2427 cifre marg. 830-831).

Dal profilo dell’assicurazione

contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non

si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è

disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere

licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un

licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere

stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF

8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del

diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita

una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo

2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;

STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,

consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid.

7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1,

pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3. Per costante giurisprudenza

federale occorre infliggere una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI anche agli assicurati che accettano colpevolmente uno scioglimento del

rapporto di lavoro che avviene senza il rispetto del regolare termine di

disdetta.

Questi

principi sono stati ribaditi dal Tribunale federale in una sentenza 8C_99/2021

del 27 ottobre 2021, pubblicata in DLA 2021 Nr. 14 pag. 420-423, relativa ad

un’assicurata che si era licenziata con effetto immediato presentando un

certificato medico, dopo avere subito del mobbing sul posto di lavoro.

Il

Tribunale federale, contrariamente all’autorità cantonale di ricorso, ha

ritenuto che, a ragione, la Cassa di disoccupazione aveva inflitto una sanzione

all’assicurata e al riguardo si è così espresso:

" (…)

4.2. Le comportement du salarié qui consiste à

accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou

légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à

refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber

sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b). En

effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le

délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à élever des prétentions

de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme

régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition. Or, en l'absence de

droit à un salaire, il ne peut pas y avoir renonciation à faire valoir des

prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêts C 135/02 du 10

février 2003 consid. 1.3.1; C 276/99 du 11 juin 2001 consid. 3c; C 76/00 du 10

mai 2001 consid. 2a; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, n° 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3 e éd. 2016, p.

2517 n. 842).

5.

5.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont

constaté que l'intimée avait interrompu plusieurs fois son travail pour raison

de santé dès le mois de juillet 2018. L'audition de celle-ci et des témoins

avait montré qu'elle subissait objectivement des actes qui, sur la base d'un faisceau

d'indices convergents, pouvaient être qualifiés de mobbing. En outre, dans

l'attestation médicale produite à l'appui de la résiliation, le médecin

traitant de l'intimée avait attesté d'un syndrome d'épuisement professionnel,

de somatisations de son angoisse et de symptômes dépressifs dus à des

comportements répétés de mobbing depuis plusieurs mois; il n'y avait pas

d'antécédent psychiatrique et les conséquences négatives sur la santé d'une

reprise de travail y étaient exposées. Se référant en particulier à l'arrêt

8C_66/2017 du 9 juin 2017, les juges cantonaux ont relevé que "même si la

mauvaise ambiance de travail et les divergences d'opinion avec des supérieurs

ou des collègues ne pouvaient en principe pas rendre déraisonnable la poursuite

de la relation de travail, il fallait généralement partir du principe qu'il

n'était pas raisonnable de continuer à travailler lorsqu'un certificat médical

clair l'attestait pour des raisons de santé". En conclusion, ils ont

considéré que la résiliation du 28 septembre 2018 avec effet (quasi) immédiat

était justifiée et ne saurait représenter une faute au sens de l'art. 44 al. 1

let. b OACI, dès lors qu'il ne pouvait pas être exigé de l'intimée qu'elle

conservât son emploi au vu de l'ensemble des circonstances et des troubles de

la santé établis par un certificat médical détaillé.

5.2. La recourante reproche aux juges cantonaux

d'avoir violé l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Elle fait valoir que la sanction

litigieuse avait été prononcée en raison du non-respect du délai de congé et

non parce que l'intimée avait résilié son contrat de travail, et relève n'avoir

d'ailleurs jamais contesté le caractère non convenable de l'emploi de

l'intimée. Selon elle, les juges cantonaux ne pouvaient pas annuler la sanction

en s'appuyant sur des principes régissant le droit privé, à savoir l'art. 337

al. 2 CO, lequel n'aurait pas vocation à s'appliquer aux relations entre un

assuré et l'assurance-chômage. La recourante fait par ailleurs valoir que la

protection de la personnalité de l'intimée ainsi que son droit au salaire

étaient garantis durant le délai de congé. Celle-ci ne se serait donc pas

comportée comme si l'assurance- chômage n'existait pas (cf. Bulletin LACI IC

ch. B311) dans la mesure où une personne raisonnable ne renoncerait pas à trois

mois de salaire. Aussi la recourante est-elle d'avis qu'une sanction

s'imposait. Enfin, elle soutient qu'en infligeant une sanction à la limite

inférieure de la faute grave, elle n'aurait pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation.

5.3. Le point de savoir si l'intimée était fondée

à résilier son contrat de travail avec effet (quasi) immédiat, soit sans

respecter le délai de congé ordinaire, impliquait forcément d'examiner d'abord

si l'on pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât. On ne saurait donc

reprocher aux premiers juges d'avoir instruit les allégations de mobbing et de

s'être référés aux conditions de résiliation immédiate de l'art. 337 CO. En

effet, d'après la jurisprudence développée en matière d'assurance-chômage, on

ne peut en règle générale pas exiger de l'employé qu'il conserve son emploi

lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles

atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de

l'art. 337 CO (arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2; C 185/04 du

12 avril 2005 consid. 3.2; C 68/02 du 29 janvier 2003 consid. 4; voir aussi

CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 182; BORIS RUBIN, op. cit., n° 37

ad art. 30 LACI).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée,

en incapacité de travail pour des raisons de santé liées à son environnement

professionnel, était fondée à résilier son contrat de travail. Cela dit, il y a

lieu d'admettre, avec la recourante, qu'au regard du principe général de

l'obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales

(ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b et les références), on

pouvait attendre de l'intimée qu'elle respectât le délai de préavis de trois mois

(cf. attestation de l'employeur du 30 octobre 2018 qui renvoie à la Convention

collective de travail du commerce de détail du canton de Genève). En effet,

compte tenu du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une reprise

effective du travail durant ce délai n'entrait pas en ligne de compte et, au vu

de la durée des rapports de travail et de son incapacité de travail, le droit

au salaire en cas d'empêchement non fautif de travailler était garanti jusqu'à

la fin du délai de congé (cf. art. 324a CO et la CCT précitée). Il ressort

certes des déclarations faites par l'intimée lors de l'audience (arrêt attaqué,

ch. 16 p. 5) qu'elle voulait une coupure nette avec l'entreprise dont elle ne

voulait "plus rien connaître". Il n'en reste pas moins qu'il n'a pas

été établi sur le plan médical que son état de santé ne lui aurait pas même

permis de rester formellement liée à l'employeur jusqu'à la fin du délai de

congé.

Dans ces conditions, il se justifie que l'intimée

contribue de manière appropriée à supporter le dommage occasionné par la

résiliation anticipée des rapports de travail alors qu'elle n'avait pas déjà

obtenu un autre emploi. En effet, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de

se substituer à l'obligation de l'employeur ou de l'assureur perte de gain de

continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain

maladie, jusqu'à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir

que du 1 er octobre au 31 décembre 2018, la recourante était sans travail par

sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.

5.4. Il résulte de ce qui précède que c'est en

violation du droit que la Chambre des assurances sociales a considéré qu'une

suspension du droit à l'indemnité n'entrait pas en ligne de compte. L'arrêt

entrepris doit dès lors être annulé. (…)”

La

marginale D75 punto 1A della Prassi LADI ID elaborata dalla SECO (cfr. consid. 2.5.)

prevede a questo proposito quanto segue:

" D75

Tabella delle sospensioni per le casse di disoccupazione ê

Fattispecie/base legale

Colpa

1.

Disoccupazione imputabile all’assicurato

(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ; 44 e 45, cpv. 3, 4 e

5 OADI; art. 20

Convenzione n.168 dell’Organizzazione internazionale

del lavoro)

1.A

Accettazione da parte dell’assicurato di una

disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza rispetto del termine di

disdetta, anche in caso di applicazione dell’articolo 29 LADI (Prassi LADI ID

C244)

Vi è colpa se l’assicurato ha conoscenze in materia

di diritto del lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante

l’ingiunzione della cassa.

L’entità delle pretese salariali perse influisce sul

grado della colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo

adeguato l’assicurato al danno che ha cagionato all’assicurazione con il suo comportamento

scorretto (Prassi LADI ID D1)

1

Fino a un mese di pretese salariali perse

L

2

Fino a due mesi di pretese salariali perse

M

3

Più di due mesi di pretese salariali perse

M-G

(…).

Legenda:

L = colpa lieve

M = colpa mediamente grave

G = colpa grave (…).”

Ai marginali C244 e C245

della Prassi LADI ID, dedicati alla sospensione per disoccupazione imputabile

all’assicurato, figurano invece le seguenti indicazioni:

" C244 In

caso di licenziamento con effetto immediato, giustificato o meno, occorre

esaminare se va pronunciata una sospensione per disoccupazione imputabile

all’assicurato.

Tuttavia, le circostanze legate a questo tipo di licenziamento

sono spesso oggetto di lunghi procedimenti giudiziari volti a determinare se

l’assicurato abbia eventuali pretese salariali o di risarcimento nei confronti

del suo ex datore di lavoro.

La presunta responsabilità dell’assicurato nel proprio

licenziamento sarà stabilita soltanto al termine del procedimento giudiziario.

Può succedere che il termine d’esecuzione della sospensione previsto all’art.

30 cpv. 3 LADI scada prima di tale data.

C245 È quindi necessario pronunciare ed eseguire senza

indugio una sospensione per disoccupazione colposa se, dopo aver sentito

l’assicurato, sussistono importanti indizi contro di lui. Nella decisione

occorre indicare che quest’ultima sarà sostituita da una nuova decisione al

termine del procedimento in materia di diritto del lavoro indipendentemente

dall’esito della controversia. Se l’assicurato interpone opposizione contro la

decisione di sospensione per disoccupazione colposa della cassa, quest’ultima

deve sospendere il procedimento fino alla conclusione del procedimento in

materia di diritto del lavoro (decisione pregiudiziale).

Se da tale procedimento risulta che non può essere imputata alcuna

colpa all’assicurato in merito allo scioglimento del rapporto di lavoro, la

decisione di sospensione va annullata.

La sanzione legata a una simile fattispecie è discussa alla D15

segg.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per costante

giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non

della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure

tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le

circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari,

appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione

limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF

130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020

in SVR 2021 UV pag. 8).

2.5. La Segreteria di Stato per

l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi

per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le

Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo,

per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale

per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione

nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di

apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere

conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per

ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento

dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto

amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72), per

dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23

del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019).

La Tabella prevede una

colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del

termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della

violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli

avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della

sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il

motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento

(cfr. D75 punto 1B). La Tabella sottolinea ancora che per la determinazione

della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla

colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà

dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI),

ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del

principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da

applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b

OADI) (cfr. D77).

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Chiamata a pronunciarsi

in merito alla fattispecie, questo Tribunale constata innanzitutto che la Cassa

di disoccupazione, dopo avere ricevuto dal TCA per formulare osservazioni i

verbali d’interrogatorio di RI 1 e di __________ prodotti dalla patrocinatrice

della ricorrente a titolo di nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.6.), ha

interpellato l’ex datore di lavoro il quale le ha fornito della documentazione,

in particolare i verbali di interrogatorio dell’ex datore di lavoro, della

moglie di quest’ultimo e di un collega di lavoro. Tale documentazione è stata

utilizzata dalla Cassa per formulare le osservazioni del 12 gennaio 2022 (cfr.

consid. 1.8.).

Questa Corte ritiene che,

visto l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa - implicante il

passaggio all’autorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della

decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16

dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STF C 325/00 del 28

marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a nessun atto istruttorio

mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA.

Di questo aspetto il responsabile

cantonale della Cassa sembra esserne peraltro cosciente (cfr. consid. 1.8: “nonostante

siamo in sede di ricorso abbiamo ritenuto di avere il diritto di chiedere

un’ulteriore precisazione all’ex datore di lavoro”).

La questione di sapere se

questa violazione procedurale implica automaticamente l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata oppure no non merita ulteriori

approfondimenti.

La decisione contestata deve infatti

essere comunque annullata per altri motivi.

A tale proposito va

preliminarmente ricordato che per costante giurisprudenza federale è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26

maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110

V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294; STCA

38.2021.64 dell’8 novembre 2021).

Ora, nel caso concreto,

questa Corte constata che i motivi posti alla base della

decisione su opposizione del 25 ottobre 2021, per giustificare la sospensione

per 26 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (e cioè il

comportamento dell’assicurata in relazione al licenziamento come tale, cfr.

consid. 1.3.), divergono da quelli accennati già nella risposta di causa (cfr.

consid. 1.4.) e poi ancora più esplicitati nelle osservazioni del 12 gennaio

2022, e cioè per non avere fatto tempestivamente valere le proprie pretese di

salario o di risarcimento (cfr. consid. 1.8.).

Si tratta evidentemente di due

questioni ben distinte, le quali possono entrambe giustificare una sospensione

dal diritto all’indennità di disoccupazione se la colpa dell’assicurata è

debitamente comprovata.

Sul primo

punto (cfr. al riguardo la giurisprudenza riprodotta ai consid. 2.1. e 2.2.)

dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata ha affermato di essere

stata molestata sessualmente fisicamente e verbalmente (cfr. doc. 16) dal suo

ex datore di lavoro (circostanza che quest’ultimo contesta, cfr. doc. 18 pag.

2: “L’uomo arrabbiato accusava il signor __________ di aver “toccato il culo

alla mia donna”, ciò che non corrisponde in nessun modo alla verità” e doc.

VIIA pag. 4: “Sì oltre alla diffamazione ci sono anche le minacce che ho

appena dichiarato”) e di non avere nulla a che fare con la reazione

violenta del suo fidanzato nei confronti del suo ex datore di lavoro (in

particolare nega di avergli dato le chiavi del suo ufficio per commettere gli

atti avvenuti la mattina del 9 giugno 2021; cfr. doc. H2 pag. 7 e 8).

Su questi fatti, che sono

peraltro oggetto di due distinte denunce penali (del datore di lavoro datata 11

giugno 2021, cfr. doc. 18 e dell’assicurata datata 18 giugno 2021, cfr. doc.

20), la Cassa non si è pronunciata in modo chiaro, non essendo in condizione,

allo stato attuale, di decidere quale delle due versioni è quella veritiera.

Essa si è limitata a ridurre

la sanzione dopo avere però sottolineato, da una parte, che “è difficilmente

credibile che tra le due parti non sia accaduto nulla e i fatti descritti nella

denuncia della sig.ra RI 1 sono precisi” (cfr. consid. 1.3.) e, d’altra

parte, che la sig.ra RI 1 “ha dato le chiavi dell’ufficio al suo ex

fidanzato che si è comportato in maniera violenta e aggressiva” (cfr.

consid. 1.5.) precisando poi successivamente che “dalla versione

dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia stata lei a dare la chiave

dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il suo datore di lavoro ritiene

che sia stata lei a consegnargliela.

Chiaramente, con questi nuovi

documenti, vi sono due versioni opposte e quindi anche su questo punto sarà il

Ministero Pubblico, come già ribadito, a pronunciarsi sui fatti” (cfr. consid. 1.8.). La Cassa si è dichiarata pronta a eventualmente

modificare la decisione su opposizione nel caso dovessero emergere nuovi

elementi dai procedimenti in corso (cfr. consid. 1.4 in fine e consid. 1.7 in

fine).

Sul secondo punto questa Corte

rileva innanzitutto che, sul formulario di richiesta di indennità di

disoccupazione datato 25 maggio 2021 (cfr. Doc. 3) con il quale ha rivendicato

il diritto all’indennità dal 17 giugno 2021 (punto 1), l’assicurata ha indicato

di avere lavorato dall’11 gennaio al 9 giugno 2021 (punto 15), di essere stata

licenziata dal datore di lavoro il 9 giugno 2021 (“9 giugno 2021 durante la

malattia”, punto 18) e di essere stata in malattia dal 9 giugno al 18

giugno 2021 e dal 21 giugno al 28 giugno 2021 (punto 23).

RI 1 ha poi risposto sì alla

domanda 25 (“Ha avanzato presso il datore di lavoro pretese salariali

concernenti il termine di disdetta?”), precisando di avere chiesto “il

pagamento del mese intero di luglio”.

Il TCA rileva inoltre che la

patrocinatrice della ricorrente, il 6 luglio 2021, ha inviato all’ex datore di

lavoro uno scritto del seguente tenore:

" Egregio signor __________,

la signora RI 1 si è rivolta al RA 1 a seguito dei

problemi sorti con la notifica di licenziamento datata 9 giugno.

Preliminarmente il licenziamento con effetto immediato

viene contestato con la presente opposizione in quanto non sono presenti gli elementi

atti a giustificarlo. I gravi motivi semmai le sono interamente attribuibili

avendo lei molestato sessualmente e ripetutamente la signora RI 1.

Secondariamente osservo che lo stipendio dovuto alla

signora RI 1 non è ancora stato corrisposto.

La signora ha comunque lavorato perlomeno fino all'8

giugno compresi, per cui lei avrebbe dovuto secondo la sua tesi (comunque

contestata) pagarla almeno fino a quella data.

Per chiudere l’intera questione la invito a voler

corrispondere due mensilità piene alla signora RI 1 sul conto a lei già noto, con

l'esenzione dal presentarsi sul posto di lavoro e questo entro il termine di

dieci giorni dalla presente. In caso contrario procederò senz'altro con

un'istanza in Pretura.” (Doc. B)

Il 15 luglio 2201 la

rappresentante della datrice di lavoro ha comunicato alla patrocinatrice

dell’assicurata che:

" Le scrivo in nome e per conto della società __________, che

rappresento, e con la presente sono a comunicarLe che entro fine mese la

contatterò per la procedura indicata in epigrafe.” (Doc. C)

Rispondendo

ad uno scritto del 13 ottobre 2021 della Cassa che chiedeva in particolare

informazioni sui motivi per cui “Lei o il RA 1 che rappresenta non avete

continuato la procedura a livello giudiziario” (cfr. doc. 51), la

patrocinatrice di RI 1 ha rilevato che:

" (…) Il RA 1 è un’associazione e non un’istituzione con molti mezzi (al

contrario dell’CO 1) e non può rappresentare le parti né a livello di

giudicatura di pace né in Pretura. Come certamente saprà i costi legati ad una

procedura civile sono importanti e la signora RI 1 non ha alcun mezzo

finanziario, grazie anche alla decisione di penalizzarla pesantemente presa

dalla vostra cassa. (…)” (Doc. 52)

Rispondendo

ad un ulteriore scritto del 14 ottobre 2021 di __________ (cfr. doc. 53), la

patrocinatrice dell’assicurata ha precisato quanto segue:

" (…) Dal nostro logo, che le consiglio di leggere meglio, risulta

che noi facciamo consulenza giuridica, ma come le ho già spiegato non possiamo patrocinare

una parte in giustizia, non essendoci riconosciuta la legittimazione per il patrocinio.

Nell'eventualità che non capisse la mia spiegazione può chiamarci quando vuole

e cercherò di essere più chiara.

Non capisco poi l'affermazione secondo cui (cit. a pag. 1)

"quando una persona da una disdetta immediata normalmente i giorni di

disdetta previsti dalla giurisprudenza vanno da 45 a 60". Forse intendeva

dire i giorni di penalità?

Le chiedo gentilmente di cambiare tono o di chiedere a qualcun

altro in seno all'CO 1 di occuparsi dell'incarto poiché i suoi pregiudizi nei

confronti della signora RI 1 appaiono continuamente dal contenuto dei suoi

scritti.

Dovrebbe infatti sapere che nei casi di violenze sessuali l'enorme

difficoltà della vittima sta proprio nel portare le prove poiché tali atti

avvengono generalmente in assenza di (testimoni, per cui bisognerebbe avere la

sensibilità di dar credito anche alla versione della vittima. Detto ciò la

informo che la signora RI 1 inoltrerà nei prossimi giorni un precetto esecutivo

nei confronti dell'ex datore di lavoro e che si attende una presa di posizione

dell'avv. __________ che lo patrocina.” (Doc. 54)

Al riguardo il TCA si

limita a ricordare innanzitutto che, secondo l’art. 68 cpv. 2 CPC, sono

autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio “in tutti

Fatti

i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza

dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli

avvocati” (lett. a) e “dinanzi al giudice della locazione e al giudice del

lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale

lo prevede” (lett. d) e che secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. b della legge di

applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LCA CPC) “la

rappresentanza processuale in materia di contratto di lavoro è pure

riconosciuta ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di

categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ai loro impiegati”.

L’art. 34 cpv. 1 CPC prevede

poi che “per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice

del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il

lavoratore svolge abitualmente il lavoro”.

Inoltre questa Corte

constata che nel sito online __________ figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

" Si

garantisce consulenza legale personalizzata su appuntamento o telefonica,

grazie alla presenza di due avvocate professioniste specializzate in questioni

legate alla parità e al diritto del lavoro.

ottenere ascolto e consigli in caso di problemi legali in ambito

lavorativo;

scrivere delle lettere al datore di lavoro in caso di violazioni;

accompagnare la lavoratrice ad un incontro con il datore di lavoro per

trovare una soluzione in caso di conflitti;

farsi patrocinare davanti all’Ufficio cantonale di conciliazione per la

parità dei sessi;

segnalare all’utente altri servizi competenti ed accompagnarla se

necessario;

accompagnare l’utente presso una/un giurista per il proseguimento della

pratica.”

L’Ufficio di

esecuzione di __________ ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione

inoltrata il 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 55 e doc. 56) contro la __________ con

la motivazione “sede principale a __________, vogliate inviare la domanda

all’ufficio competente del distretto di __________” (cfr. Doc. F).

Il 17

novembre 2021 RI 1 ha dato incarico alla __________ di presentare la domanda di

esecuzione presso l’Ufficio competente (cfr. Doc. G).

In

conclusione. alla luce degli elementi qui sopra esposti. questo Tribunale

ritiene che non è possibile concludere al momento attuale e sulla base degli

atti dell’incarto che l’assicurata ha colpevolmente perso il proprio impiego

(cfr. sul tema STCA 38.2020.62 del 18 gennaio 2021) e neppure che RI 1 ha

colpevolmente rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento nei confronti

del datore di lavoro (in tale contesto va peraltro ricordato che il

licenziamento con effetto immediato del contratto di lavoro costituisce

l’esercizio di un atto formatore unilaterale e irrevocabile; cfr. W. Gloor, “Commentaire du contrat du

travail”. A cura di J. Ph. Dunant e P. Mahon, Ed Stämpfli, Berna 2013, art.

337, pag. 735-736; R. Wyler - B. Heinzer,

Droit du travail, Ed. Stämpfli, Berna 2014 pag. 596: “La déclaration de

résilation est irrévocable, sauf accord contraire des parties”; F. Trezzini “Commentario pratico sul

contratto di lavoro”, Ed. La Buona Stampa 2020, art. 337 CO, pag. 446-448).

La presente vertenza non

può, pertanto, essere decisa senza preliminarmente procedere ad approfondimenti

istruttori. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata

dall’amministrazione.

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Cfr.

pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

Considerandi

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto

da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che

avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2021.87

del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid.

2.8

Nel caso concreto si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il

rinvio degli atti alla Cassa affinché, da un parte, chiarisca, alla luce

dell’esito dei procedimenti penali in corso, se l’assicurata è realmente

colpevole della perdita del posto di lavoro per il suo comportamento diretto

(accuse inveritiere all’ex datore di lavoro) o indiretto (per avere favorito e/o

sollecitato la reazione violenta del suo ex compagno nei confronti dell’ex

datore di lavoro, consegnandogli a questo scopo le chiavi del suo ufficio) (cfr.

doc. 18 pag. 3 “con le chiavi consegnate dalla compagna il signor __________

ha tentato di aprire la porta” e “si ritiene che la signora RI 1, che ha

consegnato le chiavi al compagno sia instigatrice e complice del modo di agire

di quest’ultimo”, vedi pure, doc. VIIA pag. 7).

In caso di risposta negativa a

questo quesito (e quindi se non vi è nessuna colpa per il licenziamento con

effetto immediato) la Cassa dovrà verificare se realmente la ricorrente ha

rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento per licenziamento

immediato ingiustificato (cfr. art. 337c CO).

Questa questione deve essere

affrontata successivamente alla prima (cfr. la STF 8C_99/2021 del 27 ottobre

2021.

riprodotta al consid. 2.3. nella quale una penalità è stata inflitta ad un

assicurato dopo avere innanzitutto constatato che la prosecuzione del rapporto

di lavoro non era ragionevolmente esigibile ed averle però contestato il fatto

di avere abbandonato il suo impiego con effetto immediato).

L’amministrazione dovrà in

particolare verificare se è stata introdotta una procedura esecutiva presso il

foro competente (e quale esito ha avuto) e per quale motivo l’assicurata non ha

inoltrato un’azione in Pretura (nel caso non l’avesse fatto nel frattempo)

mediante la sua patrocinatrice personalmente (cfr. scritto del 6 luglio 2021) o

attraverso un’altra persona alla quale è riconosciuto il diritto di

rappresentare le assicurate e gli assicurati nelle cause relative al diritto

del lavoro.

Se dai nuovi

accertamenti dovessero emergere motivi che giustificano una sanzione nella

prima, oppure eventualmente nella seconda ipotesi, la Cassa infliggerà

all’assicurata una penalità di una entità tale che sia proporzionata alla

gravità della colpa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 18 novembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.8

La ricorrente, vincente in

causa e rappresentata dall’avv. __________ del RA 1, ha diritto all'importo di

fr. 1’000 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9 novembre 2005).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 25 ottobre 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.6.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà

a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti