38.2021.94
L’invio all'amministrazione delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di aprile e maggio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo
24 gennaio 2022Italiano19 min
i tempi e le modalità ricevute. Che si arrivi dopo mesi rispondendo che la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.94
CL/gm
Lugano
24 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
2 dicembre 2020, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale sul
preannuncio di lavoro ridotto del Bar RI 1 cui ha riconosciuto il diritto alle
indennità per lavoro ridotto dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 (cfr.
doc. 1) che, con decisione su opposizione del 9 marzo 2021, ha poi esteso anche
al dipendente dell’esercizio pubblico __________ (cfr. doc. 3).
Con
ulteriore decisione del 9 marzo 2021, la Sezione del lavoro, esaminato il
preannuncio di lavoro ridotto dell’11 febbraio 2021 per il periodo dal 1° marzo
al 31 maggio 2021, non ha sollevato opposizione, riconoscendo, dunque, al Bar RI
1 anche le indennità per lavoro ridotto sino a tale ultima data (cfr. doc. 4).
1.2. Con
decisione del 21 settembre 2021, la Cassa disoccupazione
CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda
di indennità per lavoro ridotto presentata dalla ditta per i mesi di aprile e maggio 2021 motivando il
provvedimento sulla base del fatto che la documentazione tesa ad ottenere
l’indennità in questione - la cui scadenza di inoltro era il 31 luglio,
rispettivamente, il 31 agosto 2021 - è stata trasmessa all’amministrazione
unicamente il 20-21 settembre 2021 (cfr. doc. 14 e 15), quindi dopo lo scadere
del termine, perentorio, di tre mesi dalla fine dei singoli periodi di
conteggio (cfr. doc. 18).
1.3. Con
la decisione su opposizione di data 2 novembre 2021, la Cassa ha, poi, respinto
l’opposizione nel frattempo interposta dal Bar RI 1 in data 2 ottobre 2021 (cfr. doc. 21) contro la
decisione del 21 settembre 2021. L’amministrazione ha motivato il proprio
provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
6. Nel caso in esame dai documenti
in nostro possesso si rileva che, la ditta ha trasmesso tardivamente la
documentazione (tra l’altro anche incompleta) relativa ai mesi di aprile 2021 e
maggio 2021, la quale è pervenuta unicamente in data 21 settembre 2021 (con
circa due mesi di ritardo per il mese di aprile 2021 e circa un mese di ritardo
per il mese di maggio 2021 oltre ai 3 mesi previsti per legge).
Il fatto che il locale sia stato
chiuso durante i mesi in questione, come asserito dal Bar RI 1 nel suo atto di
opposizione, ha dato sicuramente alla società più tempo per compilare
correttamente i relativi documenti e porre domande se vi fossero stati dei
punti non chiari e inviare la documentazione alla Cassa nei tempi previsti
dalla legge (art. 38 LADI).
Come giustamente indicato dalla
Sezione, tutte le spiegazioni e gli articoli di legge sono stati indicati sia
dall’Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro di Bellinzona sia dalla Cassa.
Visto quanto sopra,
l’opposizione non può purtroppo trovare accoglimento, in quanto non è stato presentato alcun valido
giustificativo per motivare questo ritardo nella consegna dei documenti
preposti.
La decisione della Cassa è
pertanto confermata.” (cfr. doc. 24)
1.4. Contro
la decisione su opposizione, il Bar RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso, postulandone
l’annullamento e chiedendo la corresponsione delle indennità per lavoro ridotto
fatte valere (pari a totali fr. 8'008.70). In particolare, a sostegno delle
proprie pretese, ha fatto valere le seguenti argomentazioni:
"
(…) Abbiamo indicato più volte all’CO 1
di aver inviato correttamente la documentazione completa, che nessuno ha mai
segnalato degli scompensi di procedura e soprattutto abbiamo sempre seguito le direttive,
Fatti
i tempi e le modalità ricevute. Che si arrivi dopo mesi rispondendo che la
documentazione era incompleta e fuori tempo non è accettabile; inoltre senza
comprovare il tutto. La nostra attività ha diritto all’indennità di aiuto e
quindi chiediamo sia ricevuta la decisione negativa in virtù di quanto
indicato.” (cfr. doc. I)
1.5. Con risposta del 9 dicembre 2021,
l’amministrazione, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha
postulato la reiezione del ricorso, osservando quanto segue:
" (…)
Considerato che il Bar RI 1 ha trasmesso la documentazione relativa ai mesi di
aprile 2021 e di maggio 2021, il 21 settembre 2021 (cfr. documenti in
questione), è chiaro che non ha rispetto il termine di consegna come prescritto
dall’art. 38 cpv. 1 LADI, ossia (indichiamo nuovamente):
Secondo l’art. 38 Esercizio del
diritto all’indennità:
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni
periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda,
il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
(…).
Il fatto che il locale sia stato chiuso
durante i mesi in questione, come asserito dal Bar RI 1 nel suo atto di
opposizione, ha dato sicuramente alla ditta più tempo per compilare
correttamente i relativi documenti, porre domande se vi fossero stati dei punti
non chiari ed inviare questi ultimi alla Cassa nei tempi previsti dalla legge
(art. 38 LADI).” (cfr. doc. III)
1.6. Con replica del 21 dicembre
2021 il Bar RI 1 ha osservato quanto segue:
" (…) Ci
sentiamo nuovamente di “contestare” la posizione presentata dall’CO 1 in
relazione al ritardo nell’inoltro della documentazione; ribadiamo di aver agito
per tempe e seguendo le istruzioni dei loro consulenti. Questo per rinnovare la
nostra posizione; ci permettiamo, invece, di esternare il nostro stupore,
perché stiamo discutendo di un aiuto economico relativo ad una pandemia
mondiale che, peraltro, non ci ha ancora abbandonato e di fronte ad aziende che
chiudono o rischiano di chiudere motivare con: “...appunto perché chiusi
avrebbe avuto più tempo…” renda la cosa molto triste e, consentite, anche poco
rispettosa.
Siamo nella speranza
che questo lodevole Tribunale abbia a considerare i tanti aspetti
dell’emergenza sanitaria e, soprattutto, riteniamo di non essere noi a dover
“provare” l’invio dei documenti quanto la controparte la ricezione. Ad ogni
modo, in virtù di quanto indicato sopra, crediamo vi siano altri metri di
giudizio.” (cfr. doc. V)
1.7. Con duplica del 29 dicembre
2021 - trasmessa, per conoscenza, al Bar RI 1 il 3 gennaio 2022 (cfr. doc.
VIII) – la Cassa ha osservato quanto segue:
" (…) Il
tempo viene definito dalla legge e secondo l’articolo 38 della Legge
Assicurazione Disoccupazione (LADI) il datore di lavoro deve far valere il suo
diritto all’indennità per lavoro ridotto entro 3 mesi dalla scadenza di ogni
periodo di conteggio.
Purtroppo la datrice di lavoro continua a
ribadire di aver agito per tempo senza documentare il motivo per il quale [ndr:
viene] considerato “per tempo” l’aver trasmesso i conteggi di aprile e maggio
2021 unicamente e solo in data 21 settembre 2021.
Comprendiamo che la situazione attuale
risulta essere alquanto critica ma le disposizioni di legge sono precise e
imperative e mal si comprende un ritardo di tale portata.
Inoltre non condividiamo il pensiero della
Sig.ra RI 1 quando precisa che è la controparte che deve provare l’invio dei
documenti. Infatti la nostra Cassa ha comprovato che i documenti sono stati
ricevuti in data 21 settembre 2021 e purtroppo non prima.” (cfr. doc. VII)
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se la Cassa, a ragione, o meno, ha
negato al Bar RI 1, le indennità per lavoro ridotto da quest’ultima postulate
per i mesi di aprile e maggio 2021.
2.2
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1
LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo
di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto
all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata, laddove per
periodo di conteggio si intende, a norma dell’art. 32 cpv. 5 LADI, ogni periodo
di un mese o di quattro settimane consecutive.
L’art. 53 OADI, precisa,
poi, che è considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro
settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro
settimane, che in tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese
(cpv. 1) e che, se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità
per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un
mese o a quattro settimane (cpv. 2).
Infine, l’art. 61 OADI
sancisce che il termine per l’esercizio del
diritto all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo
di conteggio.
L’Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio,
rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono
semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto
all'indennità per mancanza di un presupposto formale.
Allorché invece la legge
prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso
provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in
particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF
119.
V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure H.-U. Stauffer, Serie: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed.
Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).
Pertanto, se la domanda
d’indennizzo viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del
periodo di conteggio rilevante, senza che siano realizzate le condizioni
necessarie per la “restituzione di un termine”, il diritto all’indennità per
lavoro ridotto si estingue (cfr. STF 124 V 75 consid. 4. bb); STF C 120/06 del
1° maggio 2007 consid. 2.2.1.).
2.3
Il
termine di perenzione di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a
determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA
(cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento
e compia l’atto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01
del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V
255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002.
N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
La
restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del
principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da
un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia
di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.
2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28
novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6
pag. 27.).
La
restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre
tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un
determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità
competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04
del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000
N. 6 pag. 27).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.4
Nell'evenienza concreta si
tratta di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 cpv. 1 LADI,
la ditta ha fatto valere entro il termine di perenzione di tre mesi il diritto
alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di aprile e maggio 2021.
È innanzitutto utile
rilevare che il Bar RI 1, prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto a
valere per aprile e maggio 2021, ne aveva già beneficiato, e meglio come emerge
sia dalle “Domande e conteggi di indennità per lavoro ridotto” in atti
(cfr. doc. 7-10 e 14-16), che dallo scritto trasmesso il 27 settembre 2021
dalla ricorrente alla Cassa (“Le indennità da dicembre 2020 a marzo 2021
sono state versate (…)”; cfr. doc. 19).
Il TCA rileva inoltre che
sia la decisione emessa dalla Sezione del lavoro il 2 dicembre 2020, che quella
del 9 marzo 2021 contengono la seguente indicazione:
"
(…) 5. Il diritto all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro
3.
mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di
disoccupazione designata.”
e precisano, inoltre, che
l’inosservanza del termine in questione “(…) determina l’estinzione del
diritto” (cfr. doc. 1 e 4).
Tali provvedimenti
invitano, peraltro, la richiedente delle indennità per lavoro ridotto a
consultare l’opuscolo “Info-Service Indennità per lavoro ridotto”, che
pure indica, nella versione per i datori di lavoro consultata in data 13
gennaio 2022 sul sito internet https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/broschueren.html, al punto 13, pag. 12, che le richieste
di indennità per lavoro ridotto devono essere fatte valere entro il termine di
tre mesi dalla fine del relativo periodo di conteggio.
Il fatto che l’inoltro
della richiesta di indennità per lavoro ridotto debba avvenire “entro i tre
mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di conteggio” emerge,
inoltre, dalle “domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto”
presentate e sottoscritte dalla ricorrente sia per il 2020, che nel 2021 (cfr.
doc. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16).
In concreto, dalla “domanda
e calcolo di indennità per lavoro ridotto”, datata, timbrata e sottoscritta
dalla ricorrente il 20 settembre 2021, emerge che, per aprile 2021, il Bar RI 1
ha postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per complessivi fr.
4'009.20 (cfr. doc. 14).
Con la “domanda e
calcolo di indennità per lavoro ridotto”, pure datata e firmata il 20
settembre 2021, a valere per maggio 2021, la ditta ha, invece, postulato il
versamento di indennità per complessivi fr. 3'999.50 (cfr. doc. 15).
Con decisione del 21
settembre 2021, la Cassa, rilevando che le due richieste sono state inoltrate
oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 38 cpv. 1 LADI, ha negato al
Bar RI 1 l’erogazione delle indennità postulate (cfr. supra consid. 1.2. e doc.
18).
Nell’opposizione
tempestivamente interposta contro tale decisione, la ditta ha fatto valere
quanto segue:
" (…) La
nostra domanda è stata inoltrata secondo le indicazioni ricevute ed inoltre il
nostro locale, durante i due mesi in questione è stato chiuso.” (cfr. doc. 21)
Il 5 ottobre 2021, la
resistente ha comunicato alla ricorrente di aver ricevuto l’opposizione da
quest’ultima presentata il 2 ottobre 2021 e comunicato di averla inoltrata all’
“amministrazione centrale”, precisando quanto segue:
" (…) In
questa nostra decisione è stato chiaramente indicato il motivo per il quale
abbiamo rifiutato il pagamento delle prestazioni di Aprile e Maggio 2021.
In effetti il termine di tre mesi è scaduto e di conseguenza la
nostra cassa ha dovuto elaborare tale decisione.
Rammentiamo che il diritto [recte: termine] perentorio di tre mese
è pure chiaramente indicato su tutte le decisioni emesse dalla Sezione del
Lavoro di Bellinzona.” (cfr. doc. 22)
Con decisione su
opposizione del 2 novembre 2021, la Cassa ha, come visto, respinto
l’opposizione interposta dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 24).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente,
se d’un lato fa valere di “aver inviato correttamente la documentazione”,
rispettando “le direttive, i tempi e le modalità ricevute” e pretende
che sia la Cassa a doverne comprovare la data di ricezione, d’altro lato non
contesta di aver sottoscritto in data 20 settembre 2021 le domande tese
all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto a valere per i mesi di aprile
e maggio 2021, né pretende di averle inviate alla Cassa in un momento
precedente rispetto a tale data.
Ne consegue che l’invio
alla resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di
aprile e maggio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi
di conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI).
.
Secondo
questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale
riprodotta ai consid. 2.2 e 2.3., inoltre, non vi sono, in concreto (né la
ricorrente li fa valere), validi motivi atti a giustificare la tardività
dell’inoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto.
In tal senso, giova
rammentare che prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative ai
mesi di aprile e maggio 2021, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra consid.
2.4.) già beneficiato. Ciò implica che relativi procedura e termini dovevano
essere noti al Bar RI 1.
Si pone, inoltre,
nuovamente in evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il
termine di inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente
sia nelle decisioni notificate nel tempo alla ricorrente dalla Sezione del
lavoro, sia nelle “domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto” da
questa sottoscritte e trasmesse all’amministrazione, sia nell’opuscolo
Info-Service che la ditta era stata invitata, a più riprese, a consultare (cfr.
supra consid. 2.4.).
Ne consegue che il ricorso
deve essere respinto e la decisione su opposizione del 2 novembre 2021
confermata.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione
legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.9
del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021
consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti