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Decisione

38.2021.95

Trasmissione di una candidatura incompleta, a fronte della quale l’assicurata ha assunto il rischio che il posto fosse assegnato a un’altra persona. Comportamento parificabile la rifiuto di un’occupazione adeguata. 35 giorni di penalità proporzionati

14 febbraio 2022Italiano44 min

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.95

CL/gm

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 19 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione

del 10 giugno 2021 (cfr. doc. 8) con la quale RI 1 è stata sospesa dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 35 giorni per avere trasmesso al potenziale

datore di lavoro una candidatura incompleta. L’agire dell’assicurata - ha

rilevato l’amministrazione – “è parificabile al rifiuto di un’occupazione

adeguata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, nella misura in cui, con la

propria omissione, non ha intrapreso tutto il possibile per assicurarsi di

essere ammessa alla procedura di selezione ed essere eventualmente assunta”

(cfr. doc. 11).

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo

l’annullamento o quantomeno la diminuzione in ragione di metà della sanzione

inflittale. A sostegno della propria pretesa ella ha addotto:

"

(…) So bene che il mio comportamento mentre provavo ad accedere al

concorso offerto dal __________ per voi risulta insufficiente e non completo,

ma vorrei chiedervi di rivalutare per favore la vostra decisione. Io mi sono

sempre comportata in modo puntuale e flessibile, ho sempre dato molto durante

le mie ricerche di lavoro e non ho mai avuto ritardi nelle consegne e nei

compiti assegnati per altre ricerche.

Tutt’ora lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, e

sono indipendente. Desidero che voi valutiate il mio percorso e comportamento

durante tutte le mie azioni, e non solo per quest’ultimo fatto successo, in

verità so che ho dato la sbagliata importanza ai documenti mancanti ma questo

non significa che io sia stata sempre così negligente e poco puntuale.” (cfr.

doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 3

dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso ed ha

osservato quanto segue:

" (…) Si

prende atto che nel gravame l’assicurata afferma di essere (attualmente)

occupata con contratto a tempo pieno, di durata indeterminata.

Ancorché l’interessata non documenti tale

affermazione, ciò non muta l’esito della vertenza avendo trascurato di

presentare una candidatura completa al __________, vanificando la possibilità

di essere ammessa alla selezione ed essere assunta con contratto di durata

indeterminata. Questo, nonostante l’assegnazione dell’11 febbraio 2021 fosse

chiara in merito alla documentazione da trasmettere, per la quale aveva a

disposizione un termine sino al 3 marzo 2021. L’agire della signora RI 1, in

quanto ascrivibile a negligenza, è assimilabile al rifiuto di un’occupazione

adeguata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d. Ritenute le conseguenze in

concreto derivate da tale negligenza, si ritiene che l’agire della ricorrente

non possa essere ascritto a semplice disattenzione di istruzioni impartite

dall’URC ed essere sanzionato con parametri più miti.

In particolare, si ritiene che la richiesta

di dimezzare o addirittura annullare la sospensione non può essere tutelata.

Pur comprendendo la prospettiva della ricorrente, gli argomenti addotti non

giustificano una tale riduzione, né un annullamento. La sospensione di 35

giorni emessa nei suoi confronti si situa all’interno dei parametri previsti

per i casi di colpa grave (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI: sospensione da 31 a 60

giorni) ed è inoltre conforme alla tabella della SECO (cfr. Prassi LADI ID,

marg. 79) la quale, nel caso di un primo rifiuto, prevede una sanzione da 31 a

45 giorni. (…)

Si rileva, infine, che nonostante la

signora RI 1 non sia stata oggetto di sanzioni in precedenza, segnatamente nei

due anni precedenti l’emissione della decisione del 10 giugno 2021, la stessa

non è alla sua prima iscrizione in disoccupazione. Pertanto si ritiene – a

maggior ragione – che avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione

all’assegnazione dell’URC ed alle istruzioni ivi contenute.” (cfr. doc. III)

1.4. Il 18 novembre 2021

l’insorgente ha formulato alcune osservazioni, chiedendo che la sua colpa venga

considerata “NON GRAVE”, avendo ella “sempre dato piena disponibilità

lavorativa, flessibilità e ottimismo durante tutte le (…) candidature, (…) per

non gravare sull’Ufficio regionale di collocamento ed essere il prima possibile

una persona con occupazione”. La ricorrente ha, inoltre, precisato quanto

segue:

" (…) in

effetti non tutti i documenti sono stati presentati ma vorrei far presente che

la documentazione da me inviata al __________ era completa al 90% con quasi

tutti i vari allegati, ed è stata inviata nei tempi giusti e nei modi corretti

(vedi allegati). La mancanza di alcuni documenti è palese ma non capisco come

si possa giudicare questa COLPA GRAVE, dato che come si può notare sono stata

disponibile e propensa ad un ruolo lavorativo presso l’azienda cui URC mi ha

chiesto di candidarmi, inoltre ho dato prova della mia positività e propensione

a lavoro facendo sapere durante la mia lettera di presentazione/candidatura che

sto svolgendo con successo l’art. 33 per AFC CUOCA, diploma che (…) mi rende

oltre che una persona più formata e competente, in un futuro anche meglio

collocabile nel mondo della ristorazione. Inoltre anche se per negligenza ho

dato meno importanza ai documenti mancanti durante la candidatura, vi ricordo

che sarebbero stati esclusivamente a carico mio e procurarmeli in quel momento

avrebbe gravato purtroppo sulla mia economia, ma ciò non toglie che se il __________

avesse accennato ad un minimo interesse nel valutare la mia candidatura avrei

in seguito procurato in un secondo momento tutti i documenti necessari per

completare la candidatura ed essere quindi assunta presso la loro struttura. In

ultimo, ma non con meno importanza ricordo che la mia professionalità e il mio

impegno nel mondo del lavoro mi hanno permesso di essere non più iscritta alla

cassa disoccupazione e con impegno mi sono sempre disiscritta grazie a lavori

da me ricercati al di fuori di tutti gli sforzi sempre comprovati e mandati

all’URC. Inoltre gradisco che voi prendiate atto che per me questa restituzione

va a gravare sulla mia economia domestica dato che sono autonoma e devo

provvedere a tutte le spese da sola senza poter contare su nessuno. Alla fine

dei conti concludo dicendo che non sono mai stata abituata a essere lavativa o

a dimenticarmi le cose, ma ho agito sempre in buona fede. Vogliate per favore

valutare la mia colpa come LIEVE E NON GRAVE.” (cfr. doc. III)

L’assicurata ha

contestualmente prodotto una serie di documenti per i quali, nella misura di

quanto rilevante, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. V ed all. B1-B9).

1.5. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 23 dicembre 2021 - trasmesso, per

conoscenza, alla ricorrente il 3 gennaio 2022 (cfr. doc. VIII) – rilevando che

né le argomentazioni esposte, né la documentazione prodotta da RI 1 sono

suscettibili di mutare l’esito della vertenza ed ha osservato, in particolare,

che:

" (…)

l’agire per negligenza della ricorrente è intervenuto nel contesto di

un’assegnazione ufficiale tramite l’Ufficio regionale di collocamento (…). Ne

consegue che l’assicurata avrebbe dovuto riporre un’accresciuta attenzione,

avendo peraltro avuto a disposizione un ampio lasso di tempo per adempiere ai

propri obblighi e non essendo alla sua prima iscrizione in disoccupazione. Il

modulo “Esito della candidatura” (…), compilato dal __________, non lascia

spazio ad altre deduzioni: la ricorrente non è stata assunto (o comunque non è

stata considerata nella procedura di selezione) perché la candidatura è giunta

incompleta al datore di lavoro” (cfr. doc. VII)

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione, o meno, la Sezione del lavoro ha sospeso

l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito

dell’inoltro di una candidatura incompleta (avvenuta nel contesto di

un’assegnazione ufficiale tramite l’URC).

Con riferimento a quanto

osservato dalla ricorrente secondo cui “questa restituzione va a gravare

sulla mia economia domestica (…)” (cfr. supra consid. 1.4), si rileva che

la decisione di restituzione emessa dalla Cassa __________ esula dal presente

procedimento.

La

costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il presuppostoe il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF

8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V

164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente

fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione

emessa il 19 ottobre 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale concerne

esclusivamente la sanzione di 35 giorni di sospensione emessa nei confronti

della ricorrente (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11) e non la restituzione di

prestazioni.

2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2

LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003

a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è

sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di

controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta

un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente

al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo

comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della

LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava

della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente

modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.

Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto

di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio

2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.

44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende

segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata

non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del

12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11

Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione

peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede

che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si

è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi

abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.

commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede

che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI

stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli

usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti

collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato;

c. non è conforme

all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda

in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un

tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato;

g. implica da parte del

lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito

dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda

che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il

capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, Cattaneo, “Assicurazione contro la

disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del

cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”, Appunti

sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. La costante giurisprudenza

federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere

chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per

porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;

SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza,

in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193,

visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato

che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve

mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi

professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua

mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. Cattaneo, op. cit., pag.

72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In una sentenza C 83/02

del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno

è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che

tale principio:

" (…) è

violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per

trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio

anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di

dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le

circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con

riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate

all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve

essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato

confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale

l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis

également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers

avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec

le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût

pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986

n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa

giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con

un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In una

sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89

seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui

una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte

ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un

nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni

della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente

datore di lavoro.

Il Tribunale

federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente

negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio

di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità

di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende

contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si

accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che

era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque

accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era

comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra

Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in

DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte

delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva

annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei

confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni

di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo

fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate

con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere

parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In

una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando

inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui

è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per

avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente

un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato

annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del

concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un

rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio

l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF

122 V 34 consid.

3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in

SVR 2021 ALV n. 5) (…)”

Con giudizio

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del

Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale,

in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2

lett. b LADI.

Su tali questioni, vedi in particolare: Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

(AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368; Stauffer, Serie “Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo

1998, Ad art. 30, pag. 83; Cattaneo,

Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è

procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009

consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio

2011).

2.5. In una sentenza

38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,

a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con

l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso

era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto

delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; Cattaneo,

“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy

Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess

Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure

STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi

determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e

b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido

motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per quanto concerne l'entità

delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata

in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un

assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione

inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta

ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un

impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come

colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta

mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era

stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il

posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad

eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una

misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. Cattaneo,

"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.

215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

il Tribunale federale, con

giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere

dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di

giustizia del Canton Ginevra in

relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del

rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in

un ristorante.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il

Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del

lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto

una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato

un impiego adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui

dopo i giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità

del salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non

avrebbe pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del

tempo per riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per

l’occupazione in questione.

L’Alta

Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11

pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021,

ha poi stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto

da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la

propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20

giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un

messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato

erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da

31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto

per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di

possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere

leggere né scrivere SMS.

Al riguardo

cfr. pure STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (il TCa ha confermato la

sospensione di 35 gionri); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto

da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già

citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35

giorni. Il relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1°

settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione); STCA

38.2019.23 del 16 ottobre 2019 (il TCA ha ridotto da 28 a 18 giorni la

sospensione); STCA 38.2019.16 del 16 maggio 2019 (con cui questa Corte ha

confermato una sanzione di 23 giorni); STCA 38.2018.27 del 13 agosto 2018 (con

cui il TCA ha confermato una sospensione di 28 giorni); STCA 38.2017.52 del 2

ottobre 2017 (con cui il TCA ha confermato una sospensione di 25 giorni); STCA

38.2016.36 del 12 settembre 2016 (con cui il TCA, nel caso di un assicurato che

non aveva seguito le istruzioni dell’URC, ha confermato una sospensione di 6

giorni).

2.8. Nella Prassi LADI ID, emessa

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to D79 figura una “Tabella

delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in

particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno

intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1

lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

Considerandi

2.

“ 2 settimane

L

6-10

3.

” 3 settimane

L

10.

- 15

4.

” 4 settimane

L - M

15.

- 20

5.

” 2 mesi

M

20.

- 27

6.

” 3 mesi

M

23.

- 30

7.

” 4 mesi

M - G

27.

- 34

8.

” 5 mesi

G

30.

- 37

9.

“ 6 mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo

rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del

17.

novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid.

4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF

138.

V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una

sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il

Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata

dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener

conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze,

possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione

prevista dalla tavola scalare.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle

assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un

assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Cfr. pure

STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.

2.9

Nella presente

fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata l’__________

1990, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio C, sino a

settembre 2020 ha lavorato in qualità di “cuoca responsabile” presso il __________

(cfr. doc. 2 e 3). In precedenza era stata attiva in qualità di gerente/cameriera

presso il __________, ed il __________ (cfr. doc. 3). Nel 2017, RI 1 ha

ottenuto il Diploma cantonale di esercente (cfr. all. a doc. 9).

L’insorgente

si è annunciata per il collocamento il 14 settembre 2020 con effetto a partire

dal 1° ottobre 2020. Ella ha dichiarato una disponibilità lavorativa a tempo

pieno (cfr. doc. 4).

Dagli atti,

e meglio dall’ “assegnazione ad un posto di lavoro” dell’11 febbraio

2021, emerge che l’assicurata era stata invitata dall’URC a “contattare

entro 24 ore il datore di lavoro” e meglio il __________, indirizzando la

propria candidatura alla __________, in relazione alla seguente offerta di

impiego:

" Cuoco/a a

tempo parziale (87.5%) per la __________ di __________” (cfr. doc. 5).

Ai fini

della candidatura in questione, ella avrebbe dovuto presentare la seguente

documentazione:

" certificati

di studio e di lavoro

estratto

del casellario giudiziale

certificato

medico di buona salute

certificato

di stato civile o stato di famiglia*

certificato

di domicilio*

curriculum

vitae

*Sono

dispensati dalla presentazione di tale documentazione i concorrenti domiciliati nel Comune”,

nonché

“una lettera di presentazione” (cfr. doc. 5).

Il

descrittivo dell’offerta di lavoro precisa, poi, che “le offerte dovranno

pervenire alla __________ in busta chiusa con dicitura esterna *concorso

cuoco/a __________* entro le ore 17:00 di mercoledì 3 marzo 2021” (cfr.

doc. 5).

Da ultimo,

il documento trasmesso alla ricorrente contiene le seguenti “indicazioni

importanti”:

" (…) Le

ricordiamo che la mancata compilazione e restituzione del formulario citato,

come pure il rifiuto di un’occupazione adeguata, può comportare una sospensione

del diritto alle indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).” (cfr. doc. 5).

Nell’“esito

dell’assegnazione ad un posto di lavoro” sottoscritta il 4 marzo 2021, RI 1

ha comunicato all’URC di aver preso “contatto” con “il datore di

lavoro in data 15 febbraio (…) per iscritto”, tramite lettera. Ella ha, altresì,

precisato di non essere mai stata interpellata dal __________ (cfr. doc. 5/2).

Il 1° aprile

2021.

la __________ ha trasmesso all’amministrazione l’“esito della

candidatura ad un posto di lavoro” relativo alla ricorrente, precisando che

la medesima aveva preso contatto con il potenziale datore di lavoro il 17

febbraio 2021, per iscritto, ed osservando che la candidatura presentata da RI

1.

era incompleta (cfr. doc. 5/3).

Anche dalla

nota relativa al colloquio con l’assicurata del 30 aprile 2021, emerge che alla

ricorrente era “stata assegnata una posizione presso il __________”, ma

che ella aveva “inviato la candidatura incompleta pertanto non è entrata in

valutazione” (cfr. doc. 5/5).

Con scritto

di data 30 aprile 2021 (“Accertamento dei fatti (Posto di lavoro)”)

l’URC ha, quindi, preso contatto con l’assicurata, e meglio come segue:

" (…) In data 10.02.2021 le abbiamo offerto un posto di lavoro in qualità

di Cuoco/a a tempo parziale (87.5%) per la __________ presso __________.

Secondo

indicazioni del datore di lavoro, la candidatura inviata è incompleta.

Le

segnaliamo che in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza giustificazione

sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro, per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal

diritto alle indennità (art. 30 LADI).”

e l’ha

invitata a voler formulare le proprie osservazioni (cfr. doc. 5/4).

In data 3

maggio 2021, RI 1 ha comunicato all’URC quanto segue:

" Purtroppo non

ho dato ai tempi e ai modi un ordine giusto.

Mi sono

resa disponibile ed ero molto felice di questa assegnazione per il posto di

lavoro, ma dato che per alcuni documenti c’era tempo da evadere ho prima di

tutto consegnato tutto quello che già era in mio possesso, poi per negligenza,

ho dimenticato di inoltrare i documenti “Casellario” e “certificato di ottima

salute”. Non è stato fatto per cattiveria o volutamente. Semplicemente ho

dimenticato di inoltrare la parte finale della candidatura. Mi scuso.” (cfr.

doc. 5/6)

In data 18

maggio 2021, la Sezione del lavoro ha, a sua volta, assegnato un termine

all’assicurata per presentare eventuali osservazioni, ciò che RI 1 ha fatto

alcuni giorni dopo (lo scritto, non datato, è stato ricevuto il 25 maggio dalla

resistente) comunicando quanto segue:

" (…) Desidero informarvi che la candidatura l’ho svolta con impegno e

serietà, e con tutta la mia disponibilità.

Avendo

tralasciato due documenti (certificato di ottima salute e casellario

giudiziale) purtroppo risulta a mio svantaggio la candidatura inviata

incompleta.

Il motivo

principale di questa mia scelta nel procedere in questo modo è dettata dal

fatto che per ottenere questi documenti avrei avuto bisogno di più tempo specifico

(tempo d’attesa), quindi in buona fede ho deciso di inoltrare tutti i documenti

già in mio possesso e in un secondo tempo, sperando già in una risposta da

parte del datore di lavoro avrei inviato il resto dei documenti.

Il mio

errore, quindi l’invio di una candidatura parzialmente completa, non è stato

fatto intenzionalmente ma in buona fede.

Mi scuso

per non aver dato la giusta importanza alla candidatura.” (cfr. doc. 7)

Con

decisione n. __________ del 10 giugno 2021, la Sezione del lavoro ha sospeso la

ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 35 giorni motivando

il proprio provvedimento come segue:

" (…)

3.

Nel

caso concreto, trasmettendo al potenziale datore di lavoro una candidatura

incompleta, di fatto l’assicurata ha compromesso la possibilità di una sua

assunzione per l’occupazione adeguata offertale. Il suo atteggiamento è

parificato al rifiuto dell’occupazione.

Visto

quanto sopra, per aver rifiutato l’occupazione adeguata offertale, la signora RI

1.

va sospesa, per un determinato periodo, dal beneficio delle prestazioni della

disoccupazione. La sospensione per il rifiuto di un’occupazione adeguata viene

classificata in base alla durata dell’impiego rifiutato. Nel presente caso,

trattandosi di un impiego di durata indeterminata e in considerazione

dell’assenza di precedenti sanzioni, la colpa viene reputata come grave e la

sanzione commisurata in 35 giorni di sospensione.

Tuttavia,

tenuto conto che l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità compensative

giusta l’art. 41a OADI, la Cassa procederà a calcolare l’indennità giornaliera

oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non realizzato,

cosicché, in concreto i giorni di sospensione da ammortizzare a carica

dell’assicurata saranno meno di 35 giorni” (cfr. doc. 8)

Il giorno

stesso, la Cassa disoccupazione Unia ha emesso nei confronti della ricorrente –

che a decorrere dal 21 maggio 2021 aveva reperito un’occupazione presso __________

- una decisione di restituzione e, a fronte dei giorni di sospensione inflittile

dalla Sezione del lavoro, le ha intimato la restituzione di fr. 3'315.55 a

titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente (cfr. doc. 9/2).

Con

opposizione - poi respinta con la decisione su opposizione del 19 ottobre 2021

(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11) - non datata ma trasmessa alla Sezione del

Lavoro (cui è pervenuta due giorni dopo) il 3 luglio 2021 (cfr. busta allegata

in copia al doc. 9), l’assicurata ha chiesto che la sua colpa venisse

considerata lieve e quindi la sospensione di 35 giorni ridotta, che fosse preso

in considerazione “tutto il” suo “percorso” e, quindi, tutto

quanto la medesima intrapreso nel periodo in cui ha beneficiato delle indennità

di disoccupazione. In merito al concorso presso il __________, invece, ha

osservato quanto segue:

" (…) Oltre (a mio modesto parere) ad avere un atteggiamento sempre

positivo e propenso presso i nuovi impieghi e nelle ricerche di lavoro da voi

assegnate, nel caso da voi menzionato (…) mi sono impegnata e ho svolto in

tempi brevi la mia candidatura, specificando e facendo notare al futuro datore

di lavoro tutta la MIA PIENA DISPONIBILITA’ E MOTIVAZIONE per iniziare un nuovo

percorso lavorativo.

Certo so

di non aver mandato la candidatura completa, infatti mancavano due documenti

richiesti dal datore di lavoro che nel momento di candidarmi venivano a mancare

(solo ed esclusivamente perché per produrli ci voleva un tempo specifico

diverso da tutti i documenti da me già in possesso) e quindi in buona fede ho

inviato tutti i documenti già disponibili, cercando di rendermi subito pronta

ad un eventuale colloquio o prova di lavoro per porre fine alla disoccupazione.

Riferendomi

a quanto sopra vorrei che voi possiate rivalutare la decisione per questi

motivi.

·

la candidatura non era inesistente o mai inviata,

ma incompleta

·

sono stata puntuale e ho rispettato i tempi da voi

dati

·

malgrado mancassero dei documenti, ho inviato una

buona lettera di presentazione corredata di diplomi e lettere degli scorsi

datori di lavoro e un curriculum aggiornato.”

e chiesto

che il suo agire, vale a dire l’aver inoltrato la candidatura nonostante

mancasse parte della documentazione richiesta, venisse considerato come una

negligenza lieve (cfr. doc. 9).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, se d’un lato,

è vero che l’assicurata non ha espressamente rifiutato l’occupazione

assagnatale dall’URC, d’altro lato, tuttavia, ella non ha espresso pieno

interesse per quella posizione, ritenuto che, a fronte di una lista chiara di

documenti da presentare unitamente della candidatura da inoltrare presso il __________,

ne ha trasmessa solo una parte al potenziale datore di lavoro.

In relazione

alle motivazioni addotte da RI 1 per giustificare l’assenza del casellario

giudiziale e del certificato di buona salute si rileva, innanzitutto, che

l’assegnazione dell’occupazione presso il __________ è stata comunicata

all’assicurata l’11 febbraio 2021 e che il concorso relativo alla posizione di

cuoca a tempo parziale (87.5%) giungeva a scadenza il 3 marzo 2021 (cfr. supra

consid. 2.9.). La ricorrente aveva, pertanto, a disposizione tre settimane per

procurarsi la necessaria documentazione.

La tesi

secondo cui sia l’emissione del casellario giudiziale, che quella del

certificato di buona salute, richiedessero “tempi specifici”, laddove,

in buona sostanza, la ricorrente pretende di non aver avuto il tempo per

reperirli, non può essere seguita.

In primo

luogo, poiché la trasmissione del casellario giudiziale svizzero, richiedibile

anche a mezzo di un libretto stranieri e pure via internet, necessita di “pochi

giorni” (cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/publiservice/strafregister.html nella versione consultabile il 7 febbraio 2022) e, secondariamente,

poiché, di tutta evidenza, anche il certificato di buona salute non richiede

tempi lunghi per essere redatto da parte del medico curante dell’assicurata.

Giova, poi,

rilevare che RI 1 ha, in un primo tempo, ricondotto la mancata trasmissione dei

due documenti in questione ad una dimenticanza, sostenendo che in un primo

momento avrebbe inviato la documentazione già in suo possesso e, poi, anche

quanto mancante (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 5/6), salvo precisare, successivamente,

che quella di non inviare né il casellario giudiziale, né il certificato di

buona salute era, invece, stata una sua precisa scelta in buona fede (cfr.

supra consid. 2.9. e doc. 7), per poi affermare che i costi relativi

all’emissione dei due documenti “sarebbero stati esclusivamente a carico mio

e procurarmeli in quel momento avrebbe gravato purtroppo sulla mia economia”

e pretendere, in buona sostanza, che avrebbe preso a carico tali spese solo a

fronte di un eventuale minimo accenno di interesse alla sua candidatura da

parte del __________ (cfr. supra consid. 1.4. e doc. III).

La

trasmissione da parte di RI 1 al __________ della lettera di presentazione, dei

dettagli relativi ai precedenti impieghi e di un curriculum vitae aggiornato

non può, differentemente da quanto preteso (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 9),

sopperire alla mancanza del casellario giudiziale e del certificato di buona

salute o mitigare la colpa della ricorrente. Ciò ritenuto, per altro, che sia

per la lettera di presentazione, che per il CV, che per la documentazione

relativa agli impieghi passati, si trattava di documentazione che l’assicurata

doveva, comunque, inviare al potenziale datore di lavoro per candidarsi al

posto offerto dal __________, e meglio come risulta dall’assegnazione dell’11

febbraio 2021 (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 5).

In relazione

a tale modo di procedere della ricorrente giova ricordare il principio secondo

cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere

inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro, ma, con il

suo comportamento, assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra

persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la

mancata conclusione di un contratto di lavoro.

In concreto,

a fronte di un descrittivo chiaro e preciso della documentazione da inoltrare,

senza eccezioni (per quanto concerne la posizione della ricorrente), unitamente

alla candidatura per l’occupazione presso il __________, non si può che

concludere che RI 1, non trasmettendo - malgrado avesse a disposizione tempo

sufficiente per procurarsi i documenti necessari - tutto quanto richiesto abbia

assunto il rischio che il posto non le fosse assegnato. Tant’è che il __________

ha precisato di non essere nemmeno entrato nel merito della candidatura

dell’assicurata ritenuto che mancava parte della documentazione richiesta ed è

proprio a questo che è riconducibile il (lamentato dall’assicurata) mancato

contatto da parte del __________.

Ne consegue che, così

facendo, RI 1 si è messa nella condizione di non essere assunta presso il __________.

2.11

Per

quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo

Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. supra consid. 2.8.)

prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un

guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di

sospensione.

In

concreto non esistono elementi atti a qualificare il mancato invio della

documentazione – equiparabile, come visto, al rifiuto di un’occupazione

adeguata - non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o

lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018

consid. 7.1.).

La

sanzione inflitta al ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata

alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre

2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005: sospensione di 35 giorni per avere

rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso

all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre

2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo

2021, già citata al consid. 2.4. e 2.7.; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020;

STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022).

In

concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF

8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11.

pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del

3.

marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4

agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;

STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

2.12

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla

Sezione del lavoro il 19 ottobre 2021 deve essere confermata.

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 20 ottobre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid. 2.11.; STCA

38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.24 del 30

agosto 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti