38.2021.95
Trasmissione di una candidatura incompleta, a fronte della quale l’assicurata ha assunto il rischio che il posto fosse assegnato a un’altra persona. Comportamento parificabile la rifiuto di un’occupazione adeguata. 35 giorni di penalità proporzionati
14 febbraio 2022Italiano44 min
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.95
CL/gm
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 10 giugno 2021 (cfr. doc. 8) con la quale RI 1 è stata sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 35 giorni per avere trasmesso al potenziale
datore di lavoro una candidatura incompleta. L’agire dell’assicurata - ha
rilevato l’amministrazione – “è parificabile al rifiuto di un’occupazione
adeguata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, nella misura in cui, con la
propria omissione, non ha intrapreso tutto il possibile per assicurarsi di
essere ammessa alla procedura di selezione ed essere eventualmente assunta”
(cfr. doc. 11).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
l’annullamento o quantomeno la diminuzione in ragione di metà della sanzione
inflittale. A sostegno della propria pretesa ella ha addotto:
"
(…) So bene che il mio comportamento mentre provavo ad accedere al
concorso offerto dal __________ per voi risulta insufficiente e non completo,
ma vorrei chiedervi di rivalutare per favore la vostra decisione. Io mi sono
sempre comportata in modo puntuale e flessibile, ho sempre dato molto durante
le mie ricerche di lavoro e non ho mai avuto ritardi nelle consegne e nei
compiti assegnati per altre ricerche.
Tutt’ora lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, e
sono indipendente. Desidero che voi valutiate il mio percorso e comportamento
durante tutte le mie azioni, e non solo per quest’ultimo fatto successo, in
verità so che ho dato la sbagliata importanza ai documenti mancanti ma questo
non significa che io sia stata sempre così negligente e poco puntuale.” (cfr.
doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 3
dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso ed ha
osservato quanto segue:
" (…) Si
prende atto che nel gravame l’assicurata afferma di essere (attualmente)
occupata con contratto a tempo pieno, di durata indeterminata.
Ancorché l’interessata non documenti tale
affermazione, ciò non muta l’esito della vertenza avendo trascurato di
presentare una candidatura completa al __________, vanificando la possibilità
di essere ammessa alla selezione ed essere assunta con contratto di durata
indeterminata. Questo, nonostante l’assegnazione dell’11 febbraio 2021 fosse
chiara in merito alla documentazione da trasmettere, per la quale aveva a
disposizione un termine sino al 3 marzo 2021. L’agire della signora RI 1, in
quanto ascrivibile a negligenza, è assimilabile al rifiuto di un’occupazione
adeguata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d. Ritenute le conseguenze in
concreto derivate da tale negligenza, si ritiene che l’agire della ricorrente
non possa essere ascritto a semplice disattenzione di istruzioni impartite
dall’URC ed essere sanzionato con parametri più miti.
In particolare, si ritiene che la richiesta
di dimezzare o addirittura annullare la sospensione non può essere tutelata.
Pur comprendendo la prospettiva della ricorrente, gli argomenti addotti non
giustificano una tale riduzione, né un annullamento. La sospensione di 35
giorni emessa nei suoi confronti si situa all’interno dei parametri previsti
per i casi di colpa grave (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI: sospensione da 31 a 60
giorni) ed è inoltre conforme alla tabella della SECO (cfr. Prassi LADI ID,
marg. 79) la quale, nel caso di un primo rifiuto, prevede una sanzione da 31 a
45 giorni. (…)
Si rileva, infine, che nonostante la
signora RI 1 non sia stata oggetto di sanzioni in precedenza, segnatamente nei
due anni precedenti l’emissione della decisione del 10 giugno 2021, la stessa
non è alla sua prima iscrizione in disoccupazione. Pertanto si ritiene – a
maggior ragione – che avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione
all’assegnazione dell’URC ed alle istruzioni ivi contenute.” (cfr. doc. III)
1.4. Il 18 novembre 2021
l’insorgente ha formulato alcune osservazioni, chiedendo che la sua colpa venga
considerata “NON GRAVE”, avendo ella “sempre dato piena disponibilità
lavorativa, flessibilità e ottimismo durante tutte le (…) candidature, (…) per
non gravare sull’Ufficio regionale di collocamento ed essere il prima possibile
una persona con occupazione”. La ricorrente ha, inoltre, precisato quanto
segue:
" (…) in
effetti non tutti i documenti sono stati presentati ma vorrei far presente che
la documentazione da me inviata al __________ era completa al 90% con quasi
tutti i vari allegati, ed è stata inviata nei tempi giusti e nei modi corretti
(vedi allegati). La mancanza di alcuni documenti è palese ma non capisco come
si possa giudicare questa COLPA GRAVE, dato che come si può notare sono stata
disponibile e propensa ad un ruolo lavorativo presso l’azienda cui URC mi ha
chiesto di candidarmi, inoltre ho dato prova della mia positività e propensione
a lavoro facendo sapere durante la mia lettera di presentazione/candidatura che
sto svolgendo con successo l’art. 33 per AFC CUOCA, diploma che (…) mi rende
oltre che una persona più formata e competente, in un futuro anche meglio
collocabile nel mondo della ristorazione. Inoltre anche se per negligenza ho
dato meno importanza ai documenti mancanti durante la candidatura, vi ricordo
che sarebbero stati esclusivamente a carico mio e procurarmeli in quel momento
avrebbe gravato purtroppo sulla mia economia, ma ciò non toglie che se il __________
avesse accennato ad un minimo interesse nel valutare la mia candidatura avrei
in seguito procurato in un secondo momento tutti i documenti necessari per
completare la candidatura ed essere quindi assunta presso la loro struttura. In
ultimo, ma non con meno importanza ricordo che la mia professionalità e il mio
impegno nel mondo del lavoro mi hanno permesso di essere non più iscritta alla
cassa disoccupazione e con impegno mi sono sempre disiscritta grazie a lavori
da me ricercati al di fuori di tutti gli sforzi sempre comprovati e mandati
all’URC. Inoltre gradisco che voi prendiate atto che per me questa restituzione
va a gravare sulla mia economia domestica dato che sono autonoma e devo
provvedere a tutte le spese da sola senza poter contare su nessuno. Alla fine
dei conti concludo dicendo che non sono mai stata abituata a essere lavativa o
a dimenticarmi le cose, ma ho agito sempre in buona fede. Vogliate per favore
valutare la mia colpa come LIEVE E NON GRAVE.” (cfr. doc. III)
L’assicurata ha
contestualmente prodotto una serie di documenti per i quali, nella misura di
quanto rilevante, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. V ed all. B1-B9).
1.5. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 23 dicembre 2021 - trasmesso, per
conoscenza, alla ricorrente il 3 gennaio 2022 (cfr. doc. VIII) – rilevando che
né le argomentazioni esposte, né la documentazione prodotta da RI 1 sono
suscettibili di mutare l’esito della vertenza ed ha osservato, in particolare,
che:
" (…)
l’agire per negligenza della ricorrente è intervenuto nel contesto di
un’assegnazione ufficiale tramite l’Ufficio regionale di collocamento (…). Ne
consegue che l’assicurata avrebbe dovuto riporre un’accresciuta attenzione,
avendo peraltro avuto a disposizione un ampio lasso di tempo per adempiere ai
propri obblighi e non essendo alla sua prima iscrizione in disoccupazione. Il
modulo “Esito della candidatura” (…), compilato dal __________, non lascia
spazio ad altre deduzioni: la ricorrente non è stata assunto (o comunque non è
stata considerata nella procedura di selezione) perché la candidatura è giunta
incompleta al datore di lavoro” (cfr. doc. VII)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione, o meno, la Sezione del lavoro ha sospeso
l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito
dell’inoltro di una candidatura incompleta (avvenuta nel contesto di
un’assegnazione ufficiale tramite l’URC).
Con riferimento a quanto
osservato dalla ricorrente secondo cui “questa restituzione va a gravare
sulla mia economia domestica (…)” (cfr. supra consid. 1.4), si rileva che
la decisione di restituzione emessa dalla Cassa __________ esula dal presente
procedimento.
La
costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata
che costituisce il presuppostoe il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF
8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V
164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente
fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione
emessa il 19 ottobre 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale concerne
esclusivamente la sanzione di 35 giorni di sospensione emessa nei confronti
della ricorrente (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11) e non la restituzione di
prestazioni.
2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2
LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi
abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.
commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il
capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, Cattaneo, “Assicurazione contro la
disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del
cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”, Appunti
sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;
SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193,
visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato
che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. Cattaneo, op. cit., pag.
72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale
l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una
sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89
seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui
una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte
ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un
nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni
della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente
datore di lavoro.
Il Tribunale
federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente
negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio
di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità
di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende
contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si
accontenterebbe di un salario più basso.
Nel caso che
era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque
accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era
comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
La nostra
Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in
DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte
delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva
annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei
confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni
di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo
fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate
con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere
parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.
In
una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando
inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui
è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per
avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente
un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato
annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del
concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un
rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio
l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF
122 V 34 consid.
3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in
SVR 2021 ALV n. 5) (…)”
Con giudizio
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di
una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del
Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale,
in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2
lett. b LADI.
Su tali questioni, vedi in particolare: Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368; Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, pag. 83; Cattaneo,
Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il
Tribunale federale ha, inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è
procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009
consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio
2011).
2.5. In una sentenza
38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,
a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con
l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso
era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto
delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; Cattaneo,
“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy
Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess
Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure
STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi
determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e
b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido
motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.7. Per quanto concerne l'entità
delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata
in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un
assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione
inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta
ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un
impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come
colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta
mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era
stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il
posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad
eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una
misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. Cattaneo,
"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.
215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
il Tribunale federale, con
giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere
dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di
giustizia del Canton Ginevra in
relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del
rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in
un ristorante.
Con sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del
lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto
una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato
un impiego adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui
dopo i giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità
del salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non
avrebbe pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del
tempo per riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per
l’occupazione in questione.
L’Alta
Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11
pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021,
ha poi stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto
da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la
propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20
giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un
messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato
erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da
31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto
per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di
possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere
leggere né scrivere SMS.
Al riguardo
cfr. pure STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (il TCa ha confermato la
sospensione di 35 gionri); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto
da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già
citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35
giorni. Il relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1°
settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione); STCA
38.2019.23 del 16 ottobre 2019 (il TCA ha ridotto da 28 a 18 giorni la
sospensione); STCA 38.2019.16 del 16 maggio 2019 (con cui questa Corte ha
confermato una sanzione di 23 giorni); STCA 38.2018.27 del 13 agosto 2018 (con
cui il TCA ha confermato una sospensione di 28 giorni); STCA 38.2017.52 del 2
ottobre 2017 (con cui il TCA ha confermato una sospensione di 25 giorni); STCA
38.2016.36 del 12 settembre 2016 (con cui il TCA, nel caso di un assicurato che
non aveva seguito le istruzioni dell’URC, ha confermato una sospensione di 6
giorni).
2.8. Nella Prassi LADI ID, emessa
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to D79 figura una “Tabella
delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in
particolare quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno
intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1
lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata
determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
Considerandi
2.
“ 2 settimane
L
6-10
3.
” 3 settimane
L
10.
- 15
4.
” 4 settimane
L - M
15.
- 20
5.
” 2 mesi
M
20.
- 27
6.
” 3 mesi
M
23.
- 30
7.
” 4 mesi
M - G
27.
- 34
8.
” 5 mesi
G
30.
- 37
9.
“ 6 mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo
rifiuto
la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del
17.
novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid.
4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF
138.
V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
In una
sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il
Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata
dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener
conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze,
possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione
prevista dalla tavola scalare.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle
assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un
assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
Cfr. pure
STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.
2.9
Nella presente
fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata l’__________
1990, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio C, sino a
settembre 2020 ha lavorato in qualità di “cuoca responsabile” presso il __________
(cfr. doc. 2 e 3). In precedenza era stata attiva in qualità di gerente/cameriera
presso il __________, ed il __________ (cfr. doc. 3). Nel 2017, RI 1 ha
ottenuto il Diploma cantonale di esercente (cfr. all. a doc. 9).
L’insorgente
si è annunciata per il collocamento il 14 settembre 2020 con effetto a partire
dal 1° ottobre 2020. Ella ha dichiarato una disponibilità lavorativa a tempo
pieno (cfr. doc. 4).
Dagli atti,
e meglio dall’ “assegnazione ad un posto di lavoro” dell’11 febbraio
2021, emerge che l’assicurata era stata invitata dall’URC a “contattare
entro 24 ore il datore di lavoro” e meglio il __________, indirizzando la
propria candidatura alla __________, in relazione alla seguente offerta di
impiego:
" Cuoco/a a
tempo parziale (87.5%) per la __________ di __________” (cfr. doc. 5).
Ai fini
della candidatura in questione, ella avrebbe dovuto presentare la seguente
documentazione:
" certificati
di studio e di lavoro
estratto
del casellario giudiziale
certificato
medico di buona salute
certificato
di stato civile o stato di famiglia*
certificato
di domicilio*
curriculum
vitae
*Sono
dispensati dalla presentazione di tale documentazione i concorrenti domiciliati nel Comune”,
nonché
“una lettera di presentazione” (cfr. doc. 5).
Il
descrittivo dell’offerta di lavoro precisa, poi, che “le offerte dovranno
pervenire alla __________ in busta chiusa con dicitura esterna *concorso
cuoco/a __________* entro le ore 17:00 di mercoledì 3 marzo 2021” (cfr.
doc. 5).
Da ultimo,
il documento trasmesso alla ricorrente contiene le seguenti “indicazioni
importanti”:
" (…) Le
ricordiamo che la mancata compilazione e restituzione del formulario citato,
come pure il rifiuto di un’occupazione adeguata, può comportare una sospensione
del diritto alle indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).” (cfr. doc. 5).
Nell’“esito
dell’assegnazione ad un posto di lavoro” sottoscritta il 4 marzo 2021, RI 1
ha comunicato all’URC di aver preso “contatto” con “il datore di
lavoro in data 15 febbraio (…) per iscritto”, tramite lettera. Ella ha, altresì,
precisato di non essere mai stata interpellata dal __________ (cfr. doc. 5/2).
Il 1° aprile
2021.
la __________ ha trasmesso all’amministrazione l’“esito della
candidatura ad un posto di lavoro” relativo alla ricorrente, precisando che
la medesima aveva preso contatto con il potenziale datore di lavoro il 17
febbraio 2021, per iscritto, ed osservando che la candidatura presentata da RI
1.
era incompleta (cfr. doc. 5/3).
Anche dalla
nota relativa al colloquio con l’assicurata del 30 aprile 2021, emerge che alla
ricorrente era “stata assegnata una posizione presso il __________”, ma
che ella aveva “inviato la candidatura incompleta pertanto non è entrata in
valutazione” (cfr. doc. 5/5).
Con scritto
di data 30 aprile 2021 (“Accertamento dei fatti (Posto di lavoro)”)
l’URC ha, quindi, preso contatto con l’assicurata, e meglio come segue:
" (…) In data 10.02.2021 le abbiamo offerto un posto di lavoro in qualità
di Cuoco/a a tempo parziale (87.5%) per la __________ presso __________.
Secondo
indicazioni del datore di lavoro, la candidatura inviata è incompleta.
Le
segnaliamo che in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza giustificazione
sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal
diritto alle indennità (art. 30 LADI).”
e l’ha
invitata a voler formulare le proprie osservazioni (cfr. doc. 5/4).
In data 3
maggio 2021, RI 1 ha comunicato all’URC quanto segue:
" Purtroppo non
ho dato ai tempi e ai modi un ordine giusto.
Mi sono
resa disponibile ed ero molto felice di questa assegnazione per il posto di
lavoro, ma dato che per alcuni documenti c’era tempo da evadere ho prima di
tutto consegnato tutto quello che già era in mio possesso, poi per negligenza,
ho dimenticato di inoltrare i documenti “Casellario” e “certificato di ottima
salute”. Non è stato fatto per cattiveria o volutamente. Semplicemente ho
dimenticato di inoltrare la parte finale della candidatura. Mi scuso.” (cfr.
doc. 5/6)
In data 18
maggio 2021, la Sezione del lavoro ha, a sua volta, assegnato un termine
all’assicurata per presentare eventuali osservazioni, ciò che RI 1 ha fatto
alcuni giorni dopo (lo scritto, non datato, è stato ricevuto il 25 maggio dalla
resistente) comunicando quanto segue:
" (…) Desidero informarvi che la candidatura l’ho svolta con impegno e
serietà, e con tutta la mia disponibilità.
Avendo
tralasciato due documenti (certificato di ottima salute e casellario
giudiziale) purtroppo risulta a mio svantaggio la candidatura inviata
incompleta.
Il motivo
principale di questa mia scelta nel procedere in questo modo è dettata dal
fatto che per ottenere questi documenti avrei avuto bisogno di più tempo specifico
(tempo d’attesa), quindi in buona fede ho deciso di inoltrare tutti i documenti
già in mio possesso e in un secondo tempo, sperando già in una risposta da
parte del datore di lavoro avrei inviato il resto dei documenti.
Il mio
errore, quindi l’invio di una candidatura parzialmente completa, non è stato
fatto intenzionalmente ma in buona fede.
Mi scuso
per non aver dato la giusta importanza alla candidatura.” (cfr. doc. 7)
Con
decisione n. __________ del 10 giugno 2021, la Sezione del lavoro ha sospeso la
ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 35 giorni motivando
il proprio provvedimento come segue:
" (…)
3.
Nel
caso concreto, trasmettendo al potenziale datore di lavoro una candidatura
incompleta, di fatto l’assicurata ha compromesso la possibilità di una sua
assunzione per l’occupazione adeguata offertale. Il suo atteggiamento è
parificato al rifiuto dell’occupazione.
Visto
quanto sopra, per aver rifiutato l’occupazione adeguata offertale, la signora RI
1.
va sospesa, per un determinato periodo, dal beneficio delle prestazioni della
disoccupazione. La sospensione per il rifiuto di un’occupazione adeguata viene
classificata in base alla durata dell’impiego rifiutato. Nel presente caso,
trattandosi di un impiego di durata indeterminata e in considerazione
dell’assenza di precedenti sanzioni, la colpa viene reputata come grave e la
sanzione commisurata in 35 giorni di sospensione.
Tuttavia,
tenuto conto che l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità compensative
giusta l’art. 41a OADI, la Cassa procederà a calcolare l’indennità giornaliera
oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non realizzato,
cosicché, in concreto i giorni di sospensione da ammortizzare a carica
dell’assicurata saranno meno di 35 giorni” (cfr. doc. 8)
Il giorno
stesso, la Cassa disoccupazione Unia ha emesso nei confronti della ricorrente –
che a decorrere dal 21 maggio 2021 aveva reperito un’occupazione presso __________
- una decisione di restituzione e, a fronte dei giorni di sospensione inflittile
dalla Sezione del lavoro, le ha intimato la restituzione di fr. 3'315.55 a
titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente (cfr. doc. 9/2).
Con
opposizione - poi respinta con la decisione su opposizione del 19 ottobre 2021
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11) - non datata ma trasmessa alla Sezione del
Lavoro (cui è pervenuta due giorni dopo) il 3 luglio 2021 (cfr. busta allegata
in copia al doc. 9), l’assicurata ha chiesto che la sua colpa venisse
considerata lieve e quindi la sospensione di 35 giorni ridotta, che fosse preso
in considerazione “tutto il” suo “percorso” e, quindi, tutto
quanto la medesima intrapreso nel periodo in cui ha beneficiato delle indennità
di disoccupazione. In merito al concorso presso il __________, invece, ha
osservato quanto segue:
" (…) Oltre (a mio modesto parere) ad avere un atteggiamento sempre
positivo e propenso presso i nuovi impieghi e nelle ricerche di lavoro da voi
assegnate, nel caso da voi menzionato (…) mi sono impegnata e ho svolto in
tempi brevi la mia candidatura, specificando e facendo notare al futuro datore
di lavoro tutta la MIA PIENA DISPONIBILITA’ E MOTIVAZIONE per iniziare un nuovo
percorso lavorativo.
Certo so
di non aver mandato la candidatura completa, infatti mancavano due documenti
richiesti dal datore di lavoro che nel momento di candidarmi venivano a mancare
(solo ed esclusivamente perché per produrli ci voleva un tempo specifico
diverso da tutti i documenti da me già in possesso) e quindi in buona fede ho
inviato tutti i documenti già disponibili, cercando di rendermi subito pronta
ad un eventuale colloquio o prova di lavoro per porre fine alla disoccupazione.
Riferendomi
a quanto sopra vorrei che voi possiate rivalutare la decisione per questi
motivi.
·
la candidatura non era inesistente o mai inviata,
ma incompleta
·
sono stata puntuale e ho rispettato i tempi da voi
dati
·
malgrado mancassero dei documenti, ho inviato una
buona lettera di presentazione corredata di diplomi e lettere degli scorsi
datori di lavoro e un curriculum aggiornato.”
e chiesto
che il suo agire, vale a dire l’aver inoltrato la candidatura nonostante
mancasse parte della documentazione richiesta, venisse considerato come una
negligenza lieve (cfr. doc. 9).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, se d’un lato,
è vero che l’assicurata non ha espressamente rifiutato l’occupazione
assagnatale dall’URC, d’altro lato, tuttavia, ella non ha espresso pieno
interesse per quella posizione, ritenuto che, a fronte di una lista chiara di
documenti da presentare unitamente della candidatura da inoltrare presso il __________,
ne ha trasmessa solo una parte al potenziale datore di lavoro.
In relazione
alle motivazioni addotte da RI 1 per giustificare l’assenza del casellario
giudiziale e del certificato di buona salute si rileva, innanzitutto, che
l’assegnazione dell’occupazione presso il __________ è stata comunicata
all’assicurata l’11 febbraio 2021 e che il concorso relativo alla posizione di
cuoca a tempo parziale (87.5%) giungeva a scadenza il 3 marzo 2021 (cfr. supra
consid. 2.9.). La ricorrente aveva, pertanto, a disposizione tre settimane per
procurarsi la necessaria documentazione.
La tesi
secondo cui sia l’emissione del casellario giudiziale, che quella del
certificato di buona salute, richiedessero “tempi specifici”, laddove,
in buona sostanza, la ricorrente pretende di non aver avuto il tempo per
reperirli, non può essere seguita.
In primo
luogo, poiché la trasmissione del casellario giudiziale svizzero, richiedibile
anche a mezzo di un libretto stranieri e pure via internet, necessita di “pochi
giorni” (cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/publiservice/strafregister.html nella versione consultabile il 7 febbraio 2022) e, secondariamente,
poiché, di tutta evidenza, anche il certificato di buona salute non richiede
tempi lunghi per essere redatto da parte del medico curante dell’assicurata.
Giova, poi,
rilevare che RI 1 ha, in un primo tempo, ricondotto la mancata trasmissione dei
due documenti in questione ad una dimenticanza, sostenendo che in un primo
momento avrebbe inviato la documentazione già in suo possesso e, poi, anche
quanto mancante (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 5/6), salvo precisare, successivamente,
che quella di non inviare né il casellario giudiziale, né il certificato di
buona salute era, invece, stata una sua precisa scelta in buona fede (cfr.
supra consid. 2.9. e doc. 7), per poi affermare che i costi relativi
all’emissione dei due documenti “sarebbero stati esclusivamente a carico mio
e procurarmeli in quel momento avrebbe gravato purtroppo sulla mia economia”
e pretendere, in buona sostanza, che avrebbe preso a carico tali spese solo a
fronte di un eventuale minimo accenno di interesse alla sua candidatura da
parte del __________ (cfr. supra consid. 1.4. e doc. III).
La
trasmissione da parte di RI 1 al __________ della lettera di presentazione, dei
dettagli relativi ai precedenti impieghi e di un curriculum vitae aggiornato
non può, differentemente da quanto preteso (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 9),
sopperire alla mancanza del casellario giudiziale e del certificato di buona
salute o mitigare la colpa della ricorrente. Ciò ritenuto, per altro, che sia
per la lettera di presentazione, che per il CV, che per la documentazione
relativa agli impieghi passati, si trattava di documentazione che l’assicurata
doveva, comunque, inviare al potenziale datore di lavoro per candidarsi al
posto offerto dal __________, e meglio come risulta dall’assegnazione dell’11
febbraio 2021 (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 5).
In relazione
a tale modo di procedere della ricorrente giova ricordare il principio secondo
cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere
inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro, ma, con il
suo comportamento, assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra
persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la
mancata conclusione di un contratto di lavoro.
In concreto,
a fronte di un descrittivo chiaro e preciso della documentazione da inoltrare,
senza eccezioni (per quanto concerne la posizione della ricorrente), unitamente
alla candidatura per l’occupazione presso il __________, non si può che
concludere che RI 1, non trasmettendo - malgrado avesse a disposizione tempo
sufficiente per procurarsi i documenti necessari - tutto quanto richiesto abbia
assunto il rischio che il posto non le fosse assegnato. Tant’è che il __________
ha precisato di non essere nemmeno entrato nel merito della candidatura
dell’assicurata ritenuto che mancava parte della documentazione richiesta ed è
proprio a questo che è riconducibile il (lamentato dall’assicurata) mancato
contatto da parte del __________.
Ne consegue che, così
facendo, RI 1 si è messa nella condizione di non essere assunta presso il __________.
2.11
Per
quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo
Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. supra consid. 2.8.)
prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un
guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di
sospensione.
In
concreto non esistono elementi atti a qualificare il mancato invio della
documentazione – equiparabile, come visto, al rifiuto di un’occupazione
adeguata - non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o
lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018
consid. 7.1.).
La
sanzione inflitta al ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata
alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre
2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005: sospensione di 35 giorni per avere
rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso
all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre
2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al TF è
stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo
2021, già citata al consid. 2.4. e 2.7.; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020;
STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022).
In
concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica
tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza
validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF
8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.
11.
pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del
3.
marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4
agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;
STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.12
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla
Sezione del lavoro il 19 ottobre 2021 deve essere confermata.
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 20 ottobre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid. 2.11.; STCA
38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.24 del 30
agosto 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti