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Decisione

38.2021.96

Rettamente richiesta la restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite indebitamente poiché è emerso successivamente che la ditta non disponeva di un sistema di controllo delle ore

30 marzo 2022Italiano62 min

modo regolare e continuo svolge attività di commerciante ambulante in barba a tutti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.96

CL/DC/gm

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Alla società RI 1 di __________,

attiva nel commercio ambulante (mercati), sono state corrisposte indennità per

lavoro ridotto per il periodo 23 marzo 2020 (cfr. STCA 38.2021.53 dell’11

ottobre 2021).

La CO 1 (in seguito: Cassa)

ha corrisposto alla società le indennità per lavoro ridotto relative al periodo

da marzo ad agosto 2020 per complessivi fr. 16'858.75, e meglio:

- fr.

1'483.90 per il mese di marzo 2020 (cfr. doc. 653)

-

fr. 6'262.20 per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. 645)

-

fr. 6'262.20 per il mese di maggio 2020 (cfr. doc. 638)

-

fr. 950.15 per il mese di giugno 2020 (cfr. doc. 504)

-

fr. 950.15 per il mese di luglio 2020 (cfr. doc. 503)

- fr.

950.15 per il mese di agosto 2020 (cfr. doc. 502).

1.2. Con decisione del 6 ottobre

2021 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione di fr. 16'858.75, argomentando:

" (…) Dall’intera

documentazione agli atti e dagli scritti inoltrati dalla società alla Cassa, si

prende atto come non vi sia un sistema di controllo delle ore e del tempo di

lavoro.

Inoltre affinché sia riconosciuto il

diritto alle ILR, il datore di lavoro è tenuto (Prassi LADI ILR marg. H1):

- A

versare ai lavoratori colpiti, il giorno usuale di paga, l’80% della perdita di

guadagno;

- Ad

assumere a suo carico l’ILR per il periodo di attesa (PRASSI LADI ILR marg. C40

segg);

- A

pagare, per tutta la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi

legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali,

corrispondentemente al tempo di lavoro normale; il datore di lavoro è

autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto

non sia convenuto altrimenti.

Alla luce di quanto sopra, quand’anche la

società avesse avuto un sistema di controllo delle ore perse, la Cassa non

avrebbe potuto riconoscere il diritto alla prestazione poiché la società non è

stata in grado di dimostrare l’avvenuto versamento dei salari, anzi, finanche

confermando come gli stessi non siano stati corrisposti ai dipendenti. (…).

Per i motivi sopraesposti, il diritto alle

indennità di lavoro ridotto non era dovuto da marzo 2020 ad agosto 2020.

Vi invitiamo a voler restituire, tramite

l’allegata polizza, l’importo di CHF 16'858.75 entro il termine di 30 giorni.”

(cfr. doc. 83-85).

1.3. L’11 ottobre 2021 la RI 1 ha

interposto opposizione contro la citata decisione, facendo valere che:

-

l’azienda non avrebbe orari di lavoro, poiché “si comincia

molto presto (intorno alle 5 del mattino) e si continua senza sosta per tutto

il giorno (a volte non basta)”;

-

Fatti

i dipendenti della ditta non avrebbero “cariche sociali, tutti

lavorano all’unisono con unico scopo… l’azienda, il suo e il nostro futuro”;

-

la società ha “regolarmente e puntualmente pagato tutto e

tutti (leasing, contributi, tassazioni, oneri sociali, fatturazioni, etc)”;

-

“i soci (…) in questi due anni di pandemia hanno utilizzato le

loro scorte economiche personali, hanno riscattato le polizze assicurative

personali, chiesto un finanziamento personale alla __________ di __________

(rate regolarmente in fase di restituzione)”;

-

__________ “ha ricevuto dal Comune di __________ i seguenti

aiuti Ponte Covid: Aprile 2021 chf 1.000 – Maggio 2021 chf 1.000 – giugno 2021

chf 1.000 – Luglio 2021 chf. 2.000 – Agosto 2021 chf 2.000 – Settembre 2021 chf

2.000”.

Quanto agli stipendi

spettanti al personale attivo per la società, il socio e gerente della

medesima, __________ (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch),

ha confermato “quanto più volte detto e scritto in passato. I dipendenti di

questa azienda in questi quasi due anni non hanno percepito stipendio o al

massimo ricevuto piccoli anticipi quando vi erano disponibili risorse. Si è

data la precedenza all’azienda che deve rimanere efficiente e pulita in attesa

del ritorno alla normalità”.

__________ ha, inoltre,

osservato di sapere “per certo di soldi e aiuti pubblici dati a fontana a

personaggi che non hanno i requisiti necessari, indipendenti che ricevono gli

aiuti nonostante non abbiano mai smesso di lavorare, anzi che il loro lavoro è

aumentato in modo esponenziale, gente che vive totalmente in assistenza e in

modo regolare e continuo svolge attività di commerciante ambulante in barba a tutti

i controlli e leggi” (cfr. doc. 80-81).

1.4. Con decisione su opposizione

del 9 novembre 2021 la Cassa ha confermato il provvedimento del 6 ottobre 2021,

rilevando:

" (…) Nel

corso dell’istruttoria svolta dalla Cassa per determinare il diritto alla prestazione,

ritenuto come la società ha presentato richieste discordanti tra loro sia per i

periodi, per il personale coinvolto e il salario loro attribuito (tutte

respinto con decisione del 30 giugno 2021 debitamente cresciuta in giudicato) è

emerso, per stessa ammissione di __________, che la società RI 1 non disponesse

di un sistema di controllo delle ore del tempo di lavoro, così come non avesse

versato i salari ai dipendenti per i mesi per i quali aveva domandato e

ottenuto le ILR. (…)

Nella fattispecie, nell’ambito

dell’istruttoria svolta dalla Cassa, __________ ha dichiarato di non avere un

reale sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro. In merito egli ha

indicato che “come per tutte le attività a conduzione familiare, non esiste

un organigramma, non esiste un piano di lavoro, non esiste un grado di

occupazione … tutti si svegliano presto, e per il resto della giornata, si

lavora tutti per portare a casa il massimo risultato e produttività. La nostra

giornata tipo (caldo, freddo, neve o ghiaccio): sveglia, viaggia, montare e

smontare gli stand, vendere, tornare a casa verificare in magazzino, sistemare

le attrezzature, effettuare eventuali ordini e tutte le commissioni e/o

faccende di una normale famiglia. Le buste paga che ci siamo prefissati, sono

soltanto il risultato credibile e matematico tra entrate e uscite,

null’altro...la nostra giornata tipo sappiamo quando inizia ma mai quando

finisce.”.

La Cassa del resto non può esimersi dal

rimarcare anche, a sostegno della tesi dell’assenza di un sistema di controllo

delle ore e del tempo di lavoro, che le domande di indennità per i mesi di

ottobre e novembre 2020 (seppur non riconosciute; cfr. decisione del 30 giugno

2021), presentate con largo anticipo il 5 ottobre 2020, riportano il numero di

ore perse per i dipendenti, allorché i mesi in questione non erano ancora

conclusi.

Inoltre, a dimostrazione ancora una volta

di come non vi sia un sistema di controllo attendibile delle ore e del tempo di

lavoro in seno alla RI 1, la Cassa rimarca che le informazioni indicate nei

formulari di richiesta di prestazioni relative al numero di ore dovute da __________,

a partire da giugno 2020, e nei formulari in cui vi è un aumento salariale,

cozzano con le dichiarazioni rese in istruttoria dal signor __________, secondo

cui il mansionario e le funzioni della signora __________ non hanno subito

modifiche, in tal senso difficilmente si spiega l’aumento delle ore dovute

indicate nei formulari di richiesta di prestazioni e attestate nelle tabelle

annesse, basti evidenziare che per il solo periodo giugno 2020 per la signora __________,

la Cassa dispone di 3 versioni diverse relative alle ore dovute,

rispettivamente perse:

-

Formulario del 12 ottobre 2020; 168 ore dovute e 134.4 ore perse;

-

Formulario del 30 giugno2020 (pervenuto il 5 ottobre 2020); 49

ore dovute, 49 ore perse;

-

Formulario del 30 giugno 2020 (pervenuto il 16 luglio 2020).

32ore perse.

In ogni caso, avendo il signor __________

ammesso più volte l’assenza di un sistema di controllo delle ore e del tempo di

lavoro (cfr. istruttoria della Cassa, ricorso del 2 luglio 2021 e anche

opposizione dell’11 ottobre 2021), la questione è cristallina.

2. Oltre al fatto che non si può

riconoscere il diritto alle ILR alle società che non dispongono, come nella

presente fattispecie, di un sistema di controllo delle ore di lavoro, si

osserva che affinché sia riconosciuto il diritto alle ILR il datore di lavoro è

tenuto (PRASSI LADI ILR marg. H1):

-

A versare ai lavoratori colpiti, il giorno usuale di paga, l’80%

della perdita di guadagno;

-

Ad assumere a suo carico l’ILR per il periodo di attesa (PRASSI

LADI ILR marg.C40 segg.);

-

A pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei

contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali

Considerandi

corrispondentemente al tempo di lavoro normale; il datore di lavoro è

autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto

non sia convenuto altrimenti.

Alla luce di quanto sopra, quand’anche la

società avesse avuto un sistema di controllo delle ore perse, la Cassa non

avrebbe potuto riconoscere il diritto alla prestazione, in quanto __________ ha

dichiarato che il salario dei dipendenti della RI 1 non era stato versato,

attendendo di ricevere le prestazioni domandate alla Cassa.

Infatti con scritto del 29 novembre 2020 il

signor __________ ha indicato che “(...) da mesi non prendiamo stipendi (…)”.

Il 6 dicembre 2020 il signor __________ ha

indicato che “Sono mesi che non percepiamo stipendi pieni, siamo comunque

riusciti a pagare tutto e tutti, grazie anche al prestito Covid 19 datoci dalla

nostra banca, ai nostri risparmi, agli aiuti lavoro ridotto che ci avete dato a

Marzo, aprile, Maggio e al finanziamento di chf 15.000 che mia figlia si è

appena fatta rilasciare grazie alla sua busta paga”.

Dall’istruttoria svolta dalla Cassa è

inoltre emerso per dichiarazione stessa del signor __________ che la società

non ha versato alcuno stipendio ai dipendenti: “(…) Le ripeto perché

probabilmente le è ancora sfuggito … non solo Ilaria, nessuno di noi quest’anno

ha preso stipendio (…)” (cfr. scritto del 2 aprile 2021 del signor __________

alla Cassa).

Inoltre con scritto elettronico del 5

giugno 2021, in risposta a domande istruttorie della Cassa, il signor __________

ha ribadito che “(…) dal mese di giugno 2020 al mese di marzo 2021 la

dipendente Ilaria __________ non ha percepito alcun reddito, anzi, per le

vostre mancanze, l’avete obbligata a dilapidare tutti i suoi risparmi, a

richiedere un prestito in Banca e aiuti presso i suoi familiari (…)”.

Ancora con l’opposizione dell’11 ottobre

2021, il signor __________ ha nuovamente ribadito che la società non ha

debitamente versato i salari ai suoi dipendenti nel periodo in cui sono state

domandate e riconosciute le ILR.

3.

Di conseguenza, ritenuto come non siano

date le condizioni per l’ottenimento delle ILR, è a giusto titolo,

conformemente a quanto disposto dall’art. 25 LPGA, che la cassa ha domandato la

restituzione di quanto ottenuto indebitamente dalla RI 1 per il periodo da

marzo a agosto 2020, corrispondente a complessivi CHF 16'858.75.” (cfr. doc.

47-54)

1.5

Il 22 novembre 2021 la RI 1

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che all’azienda vengano

riconosciuti “i giusti aiuti voluti e concessi dal Consiglio federale e dai

vari Cantoni”. In particolare, a sostegno delle pretese societarie, __________

ha fatto valere le seguenti argomentazioni:

" (…) con la

presente intendo fermamente contestare le decisioni in oggetto [ndr: “OR

ILR-COVID 156.2021 del 6 ottobre 2021” e “OR – ILR- COVID 156b.2021 del 9

novembre 2021] prese dalla Cassa.

(…).

Questa Azienda ha regolarmente e puntualmente

consegnato tutta la documentazione che di volta in volta e ripetutamente [ndr:

veniva] richiesta.

Non metto in dubbio che vi possano essere

stati degli errori, male interpretazioni o altro reperendo documenti che in

continuazione vengono richiesti.

Questa Azienda non ha un ufficio contabile,

un ufficio personale o un ufficio personale o un ufficio amministrativo, tutto

viene fatto, prodotto da noi con tutti i nostri limiti.

Per parte del 2020 ci sono stati

giustamente riconosciuti aiuti, poi, improvvisamente senza motivazioni o

spiegazioni, tutto si è fermato e nonostante tutte le nostre missive e

richieste di aiuto nulla ci è stato più dato.

Caso incredibile quello della dipendente __________,

per cui ci siamo rivolti a Voi per un contenzioso contro la Cassa CO 1

riguardante gli stipendi spettanti.

La ragazza da Giugno 2020 non riceve più

gli aiuti, nonostante ne abbia tutti i diritti e nonostante le nostre decine di

richieste di spiegazioni e solleciti.

Oggi, in data 15.11.2021 ricevo una loro decisione

dove mi informano che le nostre richieste non vengono accettate in quanto non

ci siamo opposti alla loro decisione del 30 giugno 2021, senza pensare che la

nostra pratica era nelle vostre mani in attesa di decisione avvenuta in data 11

ottobre 2021 e quindi non potevamo rispondere a loro direttamente, cosa che

abbiamo immediatamente fatto in data 30.10.2021 dopo la vostra sentenza.” (cfr.

doc. I)

1.6

Con risposta del 9 dicembre

2021.

la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa.

Sulla questione relativa

alla decisione del 30 giugno 2021, con la quale la Cassa ha negato l’erogazione

delle prestazioni richieste successivamente a giugno 2020 anche per __________,

la resistente ha osservato quanto segue:

" (…) con

missiva del 31 ottobre 2021, la società ha chiesto alla Cassa di evadere le

richieste di prestazioni presentate per __________ con un salario di CHF

1'100.- mensili. Con lettera del 15 novembre 2021 la Cassa ha osservato che

tali richieste erano già state evase con decisione del 30 giugno 2021,

debitamente cresciuta in giudicato. In data 22 novembre 2021, il medesimo

giorno dell’invio del ricorso, la società ha inoltrato un’altra lettera alla

Cassa nella quale ha nuovamente chiesto l’erogazione delle prestazioni per __________.

(…) si precisa ancora una volta, quale

ulteriore risposta alla missiva del 22 novembre 2021 della ricorrente, di aver

già evaso tutte le richieste presentate dalla società ricorrente.”

L’amministrazione ha, poi,

posto in evidenza che i motivi alla base della decisione su opposizione – cui

ha rinviato – “non sono affatto contestati dalla ricorrente” (cfr. doc.

III).

1.7

Con

replica del 17 gennaio 2022 __________ ha osservato quanto segue:

" (…)

1) (…) La Cassa ha erogato indennità per lavoro ridotto

per i mesi marzo, aprile, maggio 2020 per tutti e tre i dipendenti per totali

chf 13'954.20.

In data 06.11.2020 sono state versate

indennità per lavoro ridotto per la sola dipendente Ilaria chf 2'850.45, per i

mesi presunti di Giugno, Luglio e Agosto 2020, non abbiamo ricevuto la causale.

Il 18.12.2020 abbiamo ricevuto indennità IPG per chf 3'260.50 “per mensilità

non precisata” non abbiamo ricevuto la causale.

Il totale 2020 è stato chf 20'059.75 e

non chf 16'858.75 come la cassa asserisce.

Dettaglio entrate riportato

nell’allegato 1.

2) (…) non condivido le motivazioni con cui la Cassa ha

sempre visto ed evidenziato l’aumento di stipendio, una furbata atta al

recupero di più soldi. Nonostante avessi dato ampie spiegazioni che hanno

portato a questa decisione, mi sono rivolto a questo Spettabile Tribunale, che

con sentenza del 11.10.2021 ha confermato le motivazioni avanzate dalla Cassa,

non le ho condivise ma accettate con il massimo rispetto.

3) (…) Abbiamo chiarito e spiegato sia verbalmente “al

telefono” che per scritto numerose volte, sulle modalità e sulla gestione

dell’azienda.

Essendo una piccola azienda familiare,

non ci sono orari o turni, tutti facciamo tutto senza orari e senza

limitazioni.

Anche per gli stipendi, più volte

abbiamo cercato di spiegare:

Per noi questa azienda è importante, è

Dispositivo

la nostra vita, il nostro pane quotidiano, il nostro futuro. Per questi motivi,

nonostante le difficoltà del momento abbiamo dato la precedenza al pagamento di

tutto e tutti con puntualità e professionalità. Come fa un’azienda che ha

incassato chf 95'897.75 (compreso il prestito Covid-19 e le varie indennità IPG

– ILR), speso chf 77'869.92 (allegati 2-3) a pagare degli stipendi? Semplice,

abbiamo attinto da nostre riserve personali, riscattato polizze assicurative

personali, con aiuto di parenti, prestito personale richiesto da Ilaria.

Non abbiamo contestato delle decisioni?

FALSO, abbiamo telefonato decine di volte (posso produrre i tabulati

telefonici), abbiamo scritto moltissime volte.

Abbiamo presentato regolarmente e mensilmente

tutte le domande di indennità allegando ogni volta tutta la documentazione che

di volta in volta ci veniva richiesta, tutto questo fino a luglio 2021, quanto

ci è stato consigliato di non inviarne altri, anche se c’erano i presupposti

(allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

4) (…) si sono permessi di scrivere “INDEBITAMENTE” un

termine vergognoso con cui ci dipingono come ladri, truffatori.

5) (…)

6) (…) dopo la decisione di questo Spettabile Tribunale,

che non ha riconosciuto l’aumento di stipendio, ho chiesto alla Cassa il

pagamento di tutti gli arretrati non versati, rispondono che è stato tutto

pagato. Come evidenziato nell’allegato 1, la dipendente Ilaria dal mese di agosto

2020 non ha percepito più nulla.

7) (…) abbiamo sempre risposto, prodotto, contestato a

tutti i loro quesiti. Allegati 11, 12, 13, 14.

8) Avere evaso tutto le richieste presentate?

FALSO…sospendendo gli aiuti non hanno rispettato ed evaso nulla.

9) A tutela dei nostri diritti e non vedendoci tutelati,

ci siamo permessi di scrivere a Berna all’Ufficio Federale (allegato 15).

Abbiamo fatto certificare la nostra

contabilità da un professionista, in modo da non avere dubbi sulle reali

perdite di guadagno (allegato 16).

Conosco decine di ditte individuali e

società che svolgono la nostra stessa attività, che hanno e che continuano a

percepire “senza problemi o ostruzioni” gli aiuti previsti dalle attuali

normative.

Se necessario ho altre decine di mail,

lettere scambiate con gli uffici della Cassa, ho cercato di estrapolare quelle

più mirate.

Con la presente chiedo a questo

Spettabile Tribunale che giudichi le nostre ragioni e disponga che la Cassa CO

1, ci riconosca tutto quanto a noi spettante in base ai requisiti previsti e

richiesto dalle normative federali.” (cfr. doc. VII)

1.8. Con duplica del 27 gennaio

2022 la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa. In particolare

ha osservato che la ricorrente dovrebbe fare debita distinzione tra le

prestazioni fornite dalla resistente medesima e quelle erogate, invece, dalla

Cassa __________.

L’amministrazione ha, poi,

osservato che l’oggetto del presente procedimento concerne “unicamente la

richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente ottenute formulata

con decisione del 6 ottobre 2021, poi confermata con decisione su opposizione

del 9 novembre 2021”. In particolare, non sarebbe quindi oggetto di

contestazione la decisone resa dalla Cassa il 30 giugno 2021, che la resistente

ribadisce essere cresciuta in giudicato, aggiungendo che “non risultano

neppure opposizioni verbali, anche se si evidenzia che le stesse non potrebbero

ad ogni modo essere ritenute quali opposizioni formali ai sensi dell’art. 52

LPGA, così come dell’art. 10 OPGA”.

La Cassa ha, poi,

osservato che “le richieste sono considerate evase anche quando (…) emana,

come nel caso concreto, una decisione di rifiuto”, e che “ha emanato un

altro provvedimento, sempre datato 30 giugno 2021 – con il quale ha respinto la

richiesta di aumento di indennità per lavoro ridotto (…) per la dipendente __________

per il mese di giugno 2020 – il quale ha fatto oggetto di un controllo

giudiziario presso codesto lodevole Tribunale”.

Quanto alle prestazioni

oggetto dell’ordine di restituzione, la resistente ha precisato che “trattasi

delle prestazioni erogate da marzo a maggio 2020 per tutti i dipendenti della

ricorrente e le prestazioni erogate da giugno ad agosto 2020 per la dipendente __________”

(cfr. doc. IX).

1.9. Con ulteriori osservazioni

del 7 febbraio 2022, __________ ha fatto valere quanto segue:

" (…) La

Cassa, nella sua risposta del 27.01.2022, ribadisce: l’oggetto del presente

procedimento riguarda unicamente la richiesta di restituzione delle prestazioni

INDEBITAMENTE ottenute.

FALSO, questo procedimento è stato

depositato a contestazione della richiesta di restituzione e perché vengano

riconosciuti interamente gli aiuti spettanti alla dipendente __________.

La Cassa continua come una cantilena ad

avvalorare le sue decisioni sul fatto che l’azienda non ha registro delle ore,

non ha contestato alcuni fatti, che l’aumento di stipendio per la dipendente

Ilaria è stato concesso unicamente per truffare il Cantone.

La Cassa sa quante migliaia di aziende non

hanno il registro delle ore ma, hanno regolarmente e puntualmente avuto tutti

gli aiuti a loro spettanti senza problemi?

Mia figlia: l’aumento è stato dato

esclusivamente per motivi logici.

Dal 23 gennaio 2020 io e mia moglie abbiamo

riconsegnato i permessi B e fatto richiesta di rilascio di un permesso G,

quindi dirottando tutte le spese di mia figlia che ha fortemente voluto

mantenere il permesso B.

Come può mantenersi una persona che

mensilmente ha spese fisse per oltre chf 3'000 (cassa malati, affitti, utenze

varie) con uno stipendio di chf 1.100 mensili (allegato 1 e 2).

Che piaccia o meno alla Cassa, da giugno

2020 mia figlia ha uno stipendio di chf 4.500 mensili, da giugno 2021 di chf

5.000 mensili (allegato 3, 4 e 5).

Tornando al contenuto.

Questa azienda rispetta tutte le

caratteristiche che i vari decreti federali richiedono per potere accedere agli

aiuti.

Queste caratteristiche vengono confermate

anche dalla __________ e __________ a cui ci siamo rivolti per la revisione

della nostra situazione (allegato 6 e 7).

A questo punto mi vien da pensare che la

Cassa risponda a disposizione cantonali.

In questo periodo hanno erogato aiuti a

pioggia senza effettuare o quasi controlli, ora cercano di rimediare chiedendo

restituzioni anche a realtà sane, pulite a cui tutti gli aiuto spettavano.

A conferma di questo pensiero anche questo

a seguire vergognoso fatto.

A febbraio 2021, abbiamo atto richiesta

degli aiuti “casi di rigore”, presentando la regolare domanda (allegato 9 e

10).

Per i mesi a seguire il gentilissimo sig. __________

del team valutazioni – casi di rigore, ci ha accompagnato chiedendoci di volta

in volta la documentazione necessaria che noi producevamo, la domanda è stata

consegnata e accettata.

Dopo vari mesi ci viene risposto che non

avevamo diritto agli aiuti e che dovevamo fare ricorso al tribunale di Stato.

Abbiamo dato mandato allo Studio __________

di __________ di procedere con il ricorso, lo stesso è stato presentato il 24

gennaio scorso (allegato 8).

A questo punto, sicuro di tutte le nostre

ragioni, chiedo a questo Spettabile Tribunale di accogliere le nostre seguenti

richieste:

-

Cancellazione della richiesta di restituzione delle prestazioni

indebitamente ottenute.

-

Il riconoscimento e il versamento di tutto quanto spettante alla

dipendente Ilaria per il periodo marzo 2020 – giugno 2021 su base di chf 1.100

netti al mese.

-

Vengano confermati, riconosciuti e versati tutti gli aiuti

spettanti al sottoscritto __________ e mia moglie __________ per il periodo

marzo 2020 – giugno 2021.” (cfr. doc. XI)

1.10. Con scritto del 16 febbraio

2022, la resistente ha osservato di aver sempre agito nel rispetto dei principi

di legalità e di uguaglianza, emanando le proprie decisioni alla luce delle

dichiarazioni man mano rese da __________, socio e gerente della RI 1. La Cassa

ha, altresì, ribadito che la procedura concerne “unicamente il provvedimento

contestato e non le altre decisioni emanate dalla Cassa nei confronti della

ricorrente, le quali sono tutte cresciute in giudicato” e che attualmente

non vi sono “richieste ILR presentate dalla società RI 1 rimaste inevase”

(cfr. doc. XIII).

1.11. Infine, con scritto del 28

febbraio 2022 – trasmesso, per conoscenza, alla Cassa il 7 marzo 2022 (cfr.

doc. XVI) – __________ ha precisato di essere iscritto a numerose associazioni

relative ai mercati itineranti e che sul suolo svizzero vi sarebbero migliaia

di ditte individuali e piccole società che non disporrebbero di sistemi di

registrazione delle ore di lavoro ma che, ciononostante, avrebbero “ricevuto,

ed alcune ancora ricevono tutti gli aiuti a loro spettanti”. Ha, inoltre,

osservato che la società ha “sempre rispettato” e possiede “tutti i

requisiti previsti dai vari requisiti previsti dai vari decreti”, ciò che

renderebbe l’agire della resistente “un gravissimo sopruso nel volere [recte:

avere] arbitrariamente e immotivatamente sospeso l’erogazione degli aiuti

(…)”, e rilevato di avere “sempre puntualmente e formalmente contestato

TUTTE le decisioni errata emanate dalla Cassa (…) quindi nulla è andato in

giudicato come loro asseriscono” (cfr. doc. XV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla

ricorrente la restituzione di fr. 16'858.75, corrispondenti ad indennità per

lavoro ridotto percepite per il lasso di tempo da marzo ad agosto 2020.

La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF

8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Questo

Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di

principio, solo in presenza di decisione su opposizione (o su reclamo)

emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo

2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27

marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13

ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su

opposizione emessa il 9 novembre 2021 dalla Cassa cantonale di assicurazione

contro la disoccupazione, la quale concerne esclusivamente la restituzione

degli importi indebitamente percepiti dalla società ricorrente tra il marzo e

l’agosto 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto (cfr. supra consid. 1.4.

e doc. 47-54).

Sulle censure

ricorsuali circa il fatto che __________ “da Giugno 2020 non riceve più gli

aiuti, nonostante ne abbia tutti i diritti e nonostante le nostre decine di

richieste di spiegazioni e solleciti” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), tese

all’erogazione delle prestazioni a beneficio della dipendente anche

successivamente al giugno 2020, questa Corte rileva che in data 30 giugno 2021,

lo stesso giorno in cui ha emesso la decisione su opposizione (cfr. doc.

194-200) già avversata innanzi a questo Tribunale con ricorso (poi respinto) del

2 luglio 2021 (cfr. STCA 38.2021.53 dell’11 ottobre 2021; doc. 191-192), con decisione formale la Cassa ha pure negato alla RI 1

le indennità per lavoro ridotto richieste per il periodo giugno 2020 - gennaio

2021 (cfr. doc. 182-188).

A fondamento

della decisione formale del 30 giugno 2021 la Cassa ha posto la mancanza di un sistema

di controllo delle ore e del tempo di lavoro. L’amministrazione ha inoltre

sottolineato che “se vi fosse stato un sistema di controllo delle ore perse (…)

avrebbe potuto riconoscere il diritto all’ILR per __________ unicamente per un

salario di fr. 1'100 mensili”.

La Cassa ha

pure precisato che “la presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni

dalla notificazione facendo per scritto opposizione presso la Cassa di

disoccupazione. L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

Essa deve essere corredata dalla decisione impugnata e degli eventuali mezzi di

prova.” (cfr. doc. 182-188).

Il

provvedimento del 30 giugno 2021 non è stato oggetto di opposizione.

Dagli

atti emerge, infatti, che con ricorso del 2 luglio 2021 la società ha

contestato soltanto la decisione su opposizione “Dec. __________ del 30

giugno 2021” del 30 giugno 2021 (cfr. doc. 169-171 e 194-200), poi

confermata dal TCA (“(…)

al fine del calcolo delle indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno 2020

non va tenuto conto dell’aumento di salario a favore di __________ fatto valere

dalla RI 1”; cfr. STCA

38.2021.53 dell’11 ottobre 2021 consid. 2.7.)

Il 31 ottobre

2021, dopo aver preso atto della suindicata STCA 38.2021.53 dell’11 ottobre 2021,

la società, sempre per il tramite di __________, ha posto alla resistente il

seguente quesito:

" (…) vorrei

sapere se a mia figlia __________, dipendente di questa azienda verrà

riconosciuto quanto a lei spettante per il periodo non pagato 2020-2021 (…).”

(cfr. doc. 55)

Alla luce di

quanto precede, rettamente la Cassa, il 15 novembre successivo, ha comunicato

alla società di aver già “per il tramite della decisione nr. __________ del

30 giugno 2021, notificatavi il 2 luglio 2021, (…) respinto il diritto alle

indennità per lavoro ridotto per il periodo da voi richiesto” ed osservato

che tale provvedimento “non ha fatto oggetto di contestazione ed è quindi

debitamente cresciuto in giudicato” (cfr. doc. 45).

Neppure quanto

fatto valere dalla ricorrente il 22 novembre successivo, e meglio che “la

pratica era completamente in mano al Tribunale cantonale delle assicurazioni a

cui ci siamo rivolti a tutela dei diritti e delle spettanze della dipendente,

sentenza che è stata emessa in data 11 ottobre 2021, fino a quella data non

avremmo comunque potuto rispondervi direttamente” (cfr. doc. 41-42) ne

soccorre la posizione, ritenuto come si trattava di due procedure distinte:

l’una, come visto, riguardante il diritto all’erogazione delle prestazioni a

decorrere dal periodo successivo al mese di giugno 2020 (negato con decisione

della Cassa del 30 giugno 2021, rimasta incontestata) e l’altra l’aumento di

salario fatto valere dalla società per __________ (cfr. STCA 38.2021.53 dell’11

ottobre 2021).

Pertanto, le

censure tese all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto postulate dalla

società per il periodo successivo al giugno 2020 in particolare a favore di __________

(cui peraltro le ILR erano state corrisposte sino ad agosto; cfr. doc. 502-503),

negate con decisione formale del 30 giugno 2021 rimasta incontestata, non sono

ricevibili.

Ciò vale pure per la richiesta con la quale la ricorrente chiede che

siano “confermati, riconosciuti e versati tutti gli aiuti spettanti al

sottoscritto __________ e mia moglie __________ per i periodi da marzo 2020 –

giugno 2021” (cfr. doc. XI).

2.2. L'art.

95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente

alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del

16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la

STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per

l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i

loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del

danno.

2 La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3 La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile

al contratto di lavoro individuale.”.

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2 Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3 Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

L’art.

46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente

controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1).

Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al

controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

2.4. La

controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca.

Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore

di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1

OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente

soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di

lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione

dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro

effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è

l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate

durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della

perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non

permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e

nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un

orario di lavoro fisso in una piccola impresa.

Il

rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei

documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro

settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo

stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile.

L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura,

dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri

giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate

non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i

rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la

modifica non sia menzionata nel sistema.

Al riguardo cfr. STF

8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.

3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del

15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.

L’Ordinanza sulle misure

nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20

marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI,

ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF

B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306).

In una recente sentenza

STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022, la nostra Massima Istanza, nel caso di una

Sagl attiva nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per

intemperie e alla quale, a seguito di un controllo della SECO, era stata

ordinata la restituzione delle prestazioni percepite, si è così espressa:

" 3.3. A

diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della

sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non

realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità;

sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita

solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in

tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro

prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite

da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono

necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o

informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente

dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in

tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23

agosto 2019 consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2;

8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio

2004 consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22

agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35

ad art. 31 LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum AVIG, 2019, pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di

lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti

sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di

una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità del

tempo di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima

evenienza non è soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid.

5.1; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006

consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003

consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n.

34 pag. 200; KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)

3.4. Tale normativa vuole così

assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente verificabili in ogni

momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1; 8C_26/2015

del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2;

8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009

consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre

2001 consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei dipendenti non

è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione simile

all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto

alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare

dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo

intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da

consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO).

Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della

perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori

isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze

8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio

2009 consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).

3.5. Nel sistema dell'assicurazione

contro la disoccupazione, il datore di lavoro non può comunque dedurre alcunché

dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni. È vero, secondo l'art. 48

cpv. 1 LADI la cassa verifica i presupposti per il pagamento

dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43). Compete invece al servizio

cantonale (art. 45 cpv. 4 LADI), se ha dubbi sulla computabilità della perdita

di lavoro, procedere agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la

perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al

pagamento dell'indennità per intemperie. Il servizio cantonale informa, in ogni

caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata. Nella prassi,

dall'esame del servizio cantonale non ci si attende un'opposizione (DTF 124 V 75 consid.

4b/bb; 119 V 370 consid.

4a). Motivi per ulteriori accertamenti possono quindi sorgere da un controllo a

campione del datore di lavoro ordinato dall'ufficio di compensazione

dell'assicurazione contro la disoccupazione. In modo particolare, la legalità

delle prestazioni percepite si può accertare unicamente alla luce di documenti

relativi all'attività dell'azienda, ossia sostanzialmente solo da un

sufficiente sistema di registrazione delle ore di lavoro (sentenze 8C_469/2011

del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; 8C_1026/2008 del 30 giugno 2009 consid.

4.2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1).

3.6. Inoltre, compete ai datori di

lavori (cioè a chi chiede le prestazioni) informarsi presso le casse sulle

condizioni per il versamento di prestazioni, procurandosi e leggendo

attentamente i relativi opuscoli informativi (e i formulari per la richiesta

prestazioni; sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con

riferimenti) con la dovuta diligenza e in caso di dubbio di rivolgersi agli

uffici competenti con domande circostanziate. Se il datore di lavoro non lo fa

o vi rinuncia, sopporta gli svantaggi connessi al suo agire (sentenze

8C_121/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 3.4; C 115/06 del 4 settembre 2006

consid. 3; C 82/04 del 30 dicembre 2004 consid. 4 und C 269/03 del 25 maggio

2004 consid. 3.2). Occorre anche ricordare che né le casse né i servizi

cantonali sono tenuti a effettuare controlli regolari e sistematici al momento

dell'inoltro della domanda di prestazioni o mentre sono versate (proprio perché

non si deve fare subire qualsiasi ritardo nel pagamento di prestazioni a danno

dei lavoratori e degli impiegati interessati). Le autorità nemmeno sono

obbligate a dovere indicare al datore di lavoro che i conteggi prodotti non

sono sufficienti a fronte delle condizioni legali del diritto alle prestazioni

(sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 e C 208/02 del 27 ottobre

2003 consid. 4.2 e 4.3). Il versamento ripetuto di prestazioni non quindi

permette al datore di lavoro di credere di essere tutelato nella sua buona fede

e con ciò che sia esclusa una successiva restituzione in presenza di

irregolarità (sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2).

3.7. È proprio nella natura stessa

delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al

datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore

e possibilmente senza inesattezze (sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016

consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29

dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02

dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b;

RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).

Riassumendo, in altre parole, il datore di

lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e in tempo reale le

perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe effettuare un

controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei fatti compete

all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che al datore di

lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA e

anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è che il datore

di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti in tempo reale,

per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione debba presentarli

senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riuscirà a

convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta contabilità,

l'amministrazione non potrà che pretendere in restituzione la globalità

dell'importo contestato, dato che la condizione legale della controllabilità

non è adempiuta (cfr. sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e

sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN, n. 38

ad art. 31 LADI).”

In conclusione l’Alta

Corte ha confermato la restituzione di fr. 113'479.

Con

sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022, questo Tribunale ha respinto il ricorso

presentato da una società che aveva beneficiato delle ILR ed alla quale tali

prestazioni erano, poi, state chieste dall’amministrazione in restituzione,

ritenuto che non era sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle

persone che, in quel caso, esercitavano la propria attività principalmente

all’estero.

Il

TCA ha confermato la richiesta di restituzione di fr. 115'116.15.

2.5. Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), secondo l’art.

95 cpv. 2 LADI è la Cassa che deve esigere dal datore di lavoro la restituzione

delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.

Del resto secondo l’art.

39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento dei presupposti

secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

La LADI, al riguardo, ha

comunque conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo particolare.

L’art.

83a LADI stabilisce che l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO

(cfr. art. 83 cpv. 3 LADI), se accerta che le prescrizioni legali non sono

state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa

o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono

fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2

(cpv. 2).

In

materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La

cassa si occupa dell'incasso (cpv. 3).

L'art 83a LADI è legato al

regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI,

nonché al regime degli art. 110 segg. dell'OADI relativi alla revisione dei

pagamenti.

Ai sensi dell'art. 110

cpv. 1 e 4 OADI compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di

verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio,

la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio

presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per

intemperie.

L'art. 83a LADI è stato

concretizzato all'art. 111 cpv. 2 OADI secondo il quale l'ufficio di

compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il

risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si

occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla

decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre

2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3).

Nella STAF B-269/2019 del

31 marzo 2020 consid. 3.3.6. il Tribunale amministrativo federale ha peraltro evidenziato

che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione, nell'ambito dell’esame di

una domanda di indennità per lavoro ridotto, possono presumere che il requisito

relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che

non devono verificarlo loro stesse, in quanto è sufficiente che la SECO esegua

un simile controllo in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per

sondaggio.

In proposito è stato

indicato:

" (…) il

Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di

disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di

effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed

esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro

controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite

si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione

dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento

dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del

29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr.

DTF 124 V 380

consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è

tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e

sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili

controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e

sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle

prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero

essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid.

2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può

attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che

verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di

autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare

l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che

la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della

revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid.

6.2.1.2).”

Va, infine, sottolineato

che la SECO è competente per l'emanazione della decisione di restituzione

soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un

controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI.

Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la

SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene

scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO,

bensì in altre circostanze (ad esempio nel quadro di un procedimento penale

aperto nei confronti degli organi della società a cui sono state erogate ILR), competente

resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).

2.6. Nella

Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in

seguito: SECO) ha stabilito che:

"

Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non

controllabile

B30 Non

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di

lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il tempo di lavoro

normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il datore di lavoro

e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale in relazione al

tempo di lavoro da fornire.

(…).

Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del

tempo di lavoro da parte dell’azienda

B34 Affinché

la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente

controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo

delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo

sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve

indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore

in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze

quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

L’Info-Service

«Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro

ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di

lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di

lavoro. (…)”

2.7. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla

SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti

per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid.

3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018

del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V

57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8. Riguardo al presupposto

relativo alla controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a

LADI), va osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la

Sezione del lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una

richiesta di indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il

relativo diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare,

tramite verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello

stesso, anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle

prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.

In effetti è sufficiente

che la SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della

revisione o per sondaggio.

Ad ogni modo la SECO,

tramite l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a

campione presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro

ridotto. È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le

segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare

controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre

estratto un campione di imprese da controllare in loco.

Inoltre durante la

pandemia il Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse

disponibili, oltre a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di

revisione esterne, per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi

(cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza

20.3881 “Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure

contro il coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela

Suter, Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;

2.9. Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa.

L’assenza di un sistema di

controllo delle ore e del tempo di lavoro è stata ammessa a più riprese dal

gerente ed unico socio della ricorrente, __________.

La resistente nella

decisione su opposizione ha peraltro pure posto in evidenza come per i medesimi

periodi siano anche state fatte valere perdite di ore di lavoro differenti

(cfr. supra consid. 1.4. e doc. 47-54).

L’incontrollabilità del

tempo di lavoro è, peraltro, stata confermata dal gerente della società anche

innanzi a questa Corte (“Abbiamo chiarito e

spiegato sia verbalmente “al telefono” che per scritto numerose volte, sulle

modalità e sulla gestione dell’azienda. Essendo una piccola azienda familiare,

non ci sono orari o turni, tutti facciamo tutto senza orari e senza limitazioni.”

(cfr. supra consid. 1.7. e doc. VII); “La Cassa

continua come una cantilena ad avvalorare le sue decisioni sul fatto che

l’azienda non ha registro delle ore (…) La Cassa sa quante migliaia di aziende

non hanno il registro delle ore ma, hanno regolarmente e puntualmente avuto

tutti gli aiuti a loro spettanti senza problemi?” cfr. supra consid. 1.9

e doc. XI).

Il tempo di lavoro del

personale attivo in seno alla RI 1 non è dunque sufficientemente controllabile (cfr.

consid. 2.8.).

A quanto precede

aggiungasi che, come rettamente osservato dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.4.

e doc. 47-54), l’art. 37 cpv. 1 lett. a LADI prevede, affinché siano

corrisposte le indennità per lavoro ridotto, che il datore di lavoro anticipi

l’indennità per lavoro ridotto e la versi ai lavoratori il giorno usuale di

paga (sulla questione si veda anche la Prassi LADI ILR marginale H1).

In concreto, pure

incontestato ed anzi ribadito a più riprese da __________ è anche stato il

fatto che dallo scoppio della pandemia Covid-19 (e quindi da marzo 2020), il

personale attivo presso la RI 1 non ha ricevuto lo stipendio.

Il medesimo, infatti, già

in sede di opposizione ha osservato che “(…) i dipendenti di questa azienda

in questi quasi due anni non hanno percepito stipendio o al massimo ricevuto

piccoli anticipi quando vi erano disponibili risorse” (cfr. supra doc. 1.3.

doc. 80-81). Successivamente, e meglio in sede ricorsuale, ha precisato che il

personale della società ha “(…) attinto alle (…) riserve personali,

riscattato polizze assicurative personali, con aiuto di parenti, prestito

personale richiesto da Ilaria” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. VII).

Del resto, il fatto che nessuno

stipendio sia stato versato dalla società è reso verosimile anche dalle tabelle

delle entrate e delle uscite allestite da __________ e prodotte il 17 gennaio

2022, che, nel corso del 2020, danno atto di entrate pari a fr. 95'894.75 ed

uscite per fr. 77'869.92, a maggior ragione ritenuto che tale ultima cifra,

come indicato dal gerente stesso della società, non tiene conto delle “spese

secondarie: gasolio, trasferte, hotel, mercati etc” (cfr. all. 2 e 3 a doc.

VII).

In simili condizioni,

occorre concludere che la ricorrente, nel periodo da marzo ad agosto 2020, non

aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

2.10. Per quanto attiene in generale

al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione.

Il problema della buona

fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è

prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5

luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo

2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio

2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla

Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere

di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Alla

luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente,

nel periodo dal marzo ad agosto 2020, ha beneficiato a torto - tramite

decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto

a cui non aveva oggettivamente diritto, segnatamente poiché nell’azienda

difetta qualsiasi sistema di controllo del tempo di lavoro (cfr.

consid. 2.9.).

Questa Corte

ritiene, dunque, che nella presente fattispecie siano dati gli estremi per

l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA che sottende l’obbligo di

restituzione (cfr. consid. 2.2.).

È utile

rilevare che a ragione la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione,

indipendentemente dal riconoscimento del diritto a ILR da parte della Sezione

del lavoro (cfr. consid. 1.1.). In effetti ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LADI è

la Cassa l’autorità competente per l’esame del requisito del tempo di lavoro

sufficientemente controllabile di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

Ne consegue che in concreto

sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della

restituzione delle prestazioni percepite indebitamente.

2.11. A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 16'858.75,

corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto da marzo ad

agosto 2020 (cfr. supra consid. 1.2 e 1.4.).

Ritenuto

che la ricorrente non aveva diritto a ILR nel lasso di tempo in questione, a

ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle

prestazioni erogate a loro favore pari a fr. 16'858.75 (cfr. doc. 502-504, 638,

645 e 653).

L’insorgente,

del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta in restituzione.

2.12. Si rileva, infine, in

relazione alla contestazione di __________ secondo cui altre aziende,

sprovviste di un sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro avrebbero

beneficiato e continuerebbero a beneficiare delle ILR, che sul principio

dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza

8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.

In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la

qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di

prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di

collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e

incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo

cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per

beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo

una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche

in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di

esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri

interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca

l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di

volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di

trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando

comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia

effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare

la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid.

3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a

pag. 392; 122 II 446 consid. 4a

pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il

diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,

incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito

dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora

per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato

ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata

applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi

singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione

ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella

medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da

quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che

riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”

Su questo tema cfr. pure;

DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019

consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo

2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015;

STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA

42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio

2018 consid. 2.6; STCA 38.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.3.

Nella presente fattispecie

si rileva che quanto osservato dal ricorrente in merito all’eventuale

ottenimento indebito di prestazioni da parte di terzi non trova nessun

riscontro documentale e che tali affermazioni rimangono, quindi, mere

allegazioni di parte.

In ogni caso, anche

volendo considerare, per pura ipotesi di lavoro, che quanto riportato da __________

corrisponda, in tutto, o in parte, al vero, ciò non comporterebbe comunque un

esito differente della fattispecie. In effetti non risulta che

l’amministrazione abbia introdotto una prassi generalizzata contraria alla

legge.

Conformemente alla

giurisprudenza federale citata, questa censura non può dunque essere accolta,

2.13. Alla

luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la

decisione su opposizione del 9 novembre 2021.

2.14. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 22 novembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura di

quanto è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti