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Decisione

38.2021.97

Negato diritto ILR a titolare ditta individuale per unico dipendente. Questione se perdita di lavoro computabile o no (non poteva lavarare con centri benessesere ma poteva con parrucchieri ed estetiste) non va approfondita. Oscillazione cifra d'affari,infatti, < al 25%(15%).Normale rischio aziendale

25 aprile 2022Italiano71 min

prestazioni nei confronti dei clienti, con conseguente messa in pericolo degli affari

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.97

rs

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, titolare della ditta

individuale “__________” di __________, il cui scopo è “il commercio,

l'importazione-esportazione, la rappresentanza e la mediazione di beni mobili

in particolare, ma non esclusivamente, nei settori dei cosmetici e prodotti

chimici affini, della biancheria e maglieria, dell'oggettistica da regalo e

pubblicitaria; l'organizzazione di corsi specifici” (cfr. estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch),

il 18 novembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 (cfr.

doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto

colpisce l’unico dipendente e che la perdita di lavoro probabile è dell’80%

(cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato

indicato: “a seguito delle nuove restrizioni l’attività della nostra società

notevolmente diminuita” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

1.2. Il 16 dicembre 2020 la

Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1° dicembre 2020 -

28 febbraio 2021, rilevando:

"

(…)

3. Nel preannuncio in

esame si osserva che l'azienda è stata costituita in data 18.11.2019 ed è

attiva da gennaio 2020 e secondo le direttive amministrative applicabili in

materia (Prassi LADI ILR, marg. D4) una certa difficoltà nell'acquisizione di

lavoro all'inizio di un'attività imprenditoriale rientra nel normale rischio

aziendale del datore di lavoro. Una mancanza di lavoro durante la fase di

lancio di nuove aziende è senz'altro usuale.

Sino al precedente preannuncio. di lavoro presentato, considerate

le circostanze straordinarie legate al Coronavirus, i presupposti relativi al

diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto attiene all'esame di

competenza dell'autorità cantonale, sono stati considerati adempiuti senza

particolari approfondimenti.

Terminato tale periodo, in considerazione del fatto che il

preannuncio è stato inoltrato in data 8 novembre 2020 e richiamate le direttive

amministrative citate si ritiene che la perdita di lavoro deve essere

equiparata, per principio al normale rischio aziendale e non può pertanto

essere ritenuta computabile. (…)” (Doc. 4)

1.3. RI 1, rappresentato dalla RA

1, il 14 gennaio 2021, ha interposto opposizione contro la decisione del 16

dicembre 2020, facendo valere:

" (…) Il

Sig. RI 1 ha iniziato questa nuova attività per lui ma acquisendone una già

esistente, acquistando il magazzino e la clientela.

È chiaro che un certo rischio imprenditoriale sia da prendere in

considerazione, ma in questo caso la pandemia ha modificato totalmente il

mercato.

L'inizio dell'attività è avvenuta a gennaio 2020, periodo in cui

non si sapeva per nulla quello che poi sarebbe successo.

La clientela del Sig. RI 1 ha cambiato totalmente la propria

gestione degli acquisti, riducendoli al minimo proprio perché anche da parte

loro la clientela è drasticamente diminuita.

Con la riduzione dei salari per chi è sottoposto al lavoro

ridotto, la crisi finanziaria per chi è indipendente e le incertezze della

situazione dell'epidemia, anche le relative spese familiari sono state

cambiate: il parrucchiere e l'estetista è diventato una spesa che si riduce al

minimo. (si veda anche le relative richieste di aiuto da parte delle categorie

professionali indicate).

Per questo motivo, ancora in questo momento difficile il Sig. RI

1 deve avere diritto perlomeno al lavoro ridotto per il suo collaboratore, in

caso contrario sarà costretto a procedere con il relativo licenziamento. (…)”

(Doc. 5)

1.4. Dopo aver esperito specifici

accertamenti (cfr. doc. 7-14), la Sezione del lavoro, con decisione su

opposizione del 21 ottobre 2021, ha confermato il provvedimento del 16 dicembre

2020, motivando come segue:

" (…)

3. Per quanto concerne la fattispecie in

esame, si osserva che la __________ è stata costituita il 18 novembre 2019 e ha

iniziato la propria attività a far tempo dal 2 gennaio 2020. Trattandosi di

un'azienda costituita prima della pandemia e che prima di tale frangente ha

avviato la propria attività, la stessa non rientra tra le previsioni di cui

alla Direttiva SECO (2021/13, punto 2.2.c), in quanto l'ordine di chiusura

delle autorità relativo ai negozi che non vendono beni di prima necessità in

vigore dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (cfr. art. 5e Ordinanza COVID-19

situazione particolare), non ha colpito l'attività dell'opponente.

Infatti, benché la ditta abbia asserito che "Il lavoro del

nostro dipendente si svolge in negozio (…)", dal contratto di

locazione fornito con scritto del 15 ottobre 2021 è emerso che il "negozio"

è in realtà un locale adibito a magazzino ed ufficio, in quanto tale non idoneo

ad accogliere la clientela per la vendita dei prodotti. Di conseguenza, non

trattandosi di una delle attività colpite dal predetto ordine di chiusura, la

ditta non può beneficiare dell'eccezione prevista a favore delle ditte

neocostituite.

Quanto al restante periodo in esame (dicembre 2020 e gennaio

2021), vista l'importante perdita di lavoro annunciata (80%), non è credibile

che la stessa sia da ricondursi unicamente alla pandemia: infatti, con l'eccezione

dei centri benessere, i principali clienti dell'opponente ("estetiste e

parrucchieri”) sono rimasti sempre aperti in tale periodo, in quanto non

colpiti da alcun ordine di chiusura. Tant'è vero che, per l'altra attività di

cui è titolare lo stesso datore di lavoro della ditta qui opponente (__________),

non risulta essere stato inoltrato alcun preannuncio di lavoro ridotto.

La presunta perdita che la ditta avrebbe riscontrato non è quindi

imputabile ad alcun provvedimento delle autorità o ad altre cause straordinarie

ed imprevedibili, non avendo segnatamente comprovato in che modo vi abbia

influito la pandemia, non potendo pertanto ritenersi computabile. Si ricorda

infatti che lo scopo dell'indennità per lavoro ridotto non è quello di

apportare un mero sostegno finanziario alle imprese, ma è quello di conservare

Fatti

i posti di lavoro in azienda a fronte di eventi imprevedibili e straordinari

che porterebbero a dei licenziamenti.

4. Si rileva peraltro che, quanto alla presenza del dipendente sul

posto di lavoro, si tratta di una figura la cui presenza costante è necessaria

per via di promozione commerciale o di contatto con la clientela: una riduzione

del suo orario di lavoro metterebbe infatti in pericolo il buon andamento

nell'azienda, come pure il mantenimento stesso del suo impiego. In tale senso,

ne risulterebbe una violazione dell'obbligo generale di diminuire il danno ai

sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, il quale proibisce al datore di lavoro

di ridurre l'orario di tali impiegati, quand'anche il trasferimento provvisorio

dell'onere salariale possa giovare alla cifra d'affari dell'impresa.

Infatti, il lavoro consiste essenzialmente nella presenza sul

posto (dove in casu avvengono "Le ordinazioni ... da parte dei

clienti”), e non solo nella sua prestazione effettiva, anche se il

lavoratore rimane sovente inattivo. Una riduzione dell'orario di lavoro per

tale lavoratore non potrebbe dunque che condurre alla riduzione delle

prestazioni nei confronti dei clienti, con conseguente messa in pericolo degli affari

e, pertanto, del suo posto di lavoro (cfr. per analogia nel settore

alberghiero: TFA C_309/95 del 20 giugno 1996).

Di conseguenza, nemmeno per questo motivo è possibile riconoscere

il diritto all'indennità per lavoro ridotto al (solo) dipendente della ditta,

in quanto altrimenti sarebbe il datore di lavoro medesimo a causare il danno

(la perdita delle ore di lavoro) che lo stesso intende porre a carico

dell'assicuratore sociale, in violazione del relativo obbligo di diminuzione

del danno ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. (…)” (Doc. A)

1.5. Contro la decisione su

opposizione del 21 ottobre 2021 RI 1, sempre assistito dalla RA 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che sia accettata la domanda

di lavoro ridotto relativa al periodo 1° dicembre 2020 - 28 febbraio 2021 (cfr.

doc. I).

A sostegno delle proprie

pretese la parte ricorrente ha addotto:

" (…) In

particolare si intende contestare le motivazioni per le quali è stato negato il

lavoro ridotto e più dettagliatamente:

al punto 3 viene asserito: “...infatti, con l'eccezione dei

centri benessere, i principali clienti dell'opponente (“estetiste e

parrucchieri") sono rimasti aperti in tale periodo, in quanto non colpiti

da alcun ordine di chiusura. Tant'è vero che, per l'altra attività di cui è

titolare lo stesso datore di lavoro della ditta qui opponente (__________), non

risulta essere stato inoltrato alcun preannuncio al lavoro ridotto."

Ebbene queste affermazioni non sono totalmente corrette.

a) La clientela andava e va ancora attualmente meno dal

parrucchiere e dell'estetista visto le restrizioni, i pericoli comunque

incombenti, rischio di infettarsi; ancora oggi si vede come i casi di

coronavirus stiano aumentando malgrado le vaccinazioni;

b) Questo fattore fa certamente diminuire gli acquisti di prodotti

e di conseguenza riduce il fatturato del nostro cliente.

c) Anche coiffeur suisse (associazione di categoria) ha continuato

ad informare i propri associati come procedere per l'ottenimento del lavoro

ridotto, fatto per il quale il settore ha subito un calo importante del

fatturato, che comporta direttamente la diminuzione delle vendite anche da

parte del nostro cliente.

d) Il salone __________ invece, non ha fatto alcuna domanda di

lavoro ridotto unicamente perché il Sig. RI 1 per l'attività di parrucchiere

non ha alcun dipendente e quindi non avrebbe in ogni caso potuto farla.

L'autorità dice anche che non è stato corretto ridurre l'orario di

lavoro del dipendente: ebbene, cosa avrebbe dovuto fare il nostro cliente? I

clienti non chiamano, le visite non vengono datate, le ordinazioni sono in calo

e tutto ciò solo a causa della pandemia: dire che la pandemia non ha avuto

un effetto drammatico su questi tipi di attività è assolutamente improprio.

Sicuramente anche altre grandi aziende nel medesimo settore avranno ricevuto

contributi e la parità di trattamento deve in ogni caso essere garantita.”

(Doc. I)

1.6. La Sezione del lavoro, con

risposta del 17 novembre 2021, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. IV).

1.7. Il

7 dicembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia

riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il

suo unico dipendente relativamente al periodo 1° dicembre 2020 – 28 febbraio

2021.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non

hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata

cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali

d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore

di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente

sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente

di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica

subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità

cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una

simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la

tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa

di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità,

considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo

temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di

ordinazioni

durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta

usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro

subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro

datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione

speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI.

Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami

economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie

misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo

caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda

deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero

quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il

rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto

all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c

relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c,

2.3

e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre

2021.

che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il

p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

"

D4a Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi

datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda

di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione

dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di

avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito

di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda

costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto

in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto

imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti

vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte

della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda

deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

Cfr. pure Direttiva

2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31

gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021; Direttiva

2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile

2022.

pag. 6.

Al riguardo va rilevato

che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,

la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr.

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30.

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54;

DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo

scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende

evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e

la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a

ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,

l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le

persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale

decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il

diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo

di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato

che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti

adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza

della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di

igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, in

una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il

coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni

dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di

altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla

Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto

alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di

ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo è stato

precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era

essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere

un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo

il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da

personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita

di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore

delle due dipendenti è stata considerata computabile.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.46

del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la

Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

31.

luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che

non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Il TCA ha osservato, da un

lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto

cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa

delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con

una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato

da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.

Infine, che i motivi

indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle

persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita

di lavoro era computabile.

Questo Tribunale ha,

perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere

riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli

assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla

nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio

pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.

Cfr. pure STCA 38.2021.47

del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in

relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

In una sentenza 38.2021.92

del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva

inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico

dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021,

non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre

alla pandemia.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da

una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a

ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data

aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava

assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente

rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per

la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era

stato disdetto a fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli

altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile

escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro

fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85

del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società

che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a indennità per

lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del

2020.

e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in

sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando

di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1°

luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era

favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta

credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

2.7

Questa Corte ritiene,

altresì, utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha

adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla

lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie,

LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli

organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la

comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti

rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)

e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

L’art. 4 cpv. 1 e 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 riguardante

il piano di protezione prevede:

" 1 I

gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di

formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un

piano di protezione.

2.

Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il

distanziamento per la struttura o la manifestazione; sono ammesse distanze

inferiori se sono previste misure di protezione idonee, quali l’uso della

mascherina facciale o l’installazione di barriere adeguate; b. se a causa del

tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o

economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il

necessario distanziamento né adottare misure di protezione, occorre prevedere

la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo

5.” (RU 2020 2213)

Ai sensi dell’art. 10

dell’Ordinanza relativo ai provvedimenti di prevenzione:

" 1 I datori

di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire

che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti

l’igiene e il distanziamento.

2.

Se non è possibile rispettare il

distanziamento raccomandato, occorre prendere provvedimenti secondo il

principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di

protezione individuale), segnatamente la possibilità di lavorare da casa, la

separazione fisica, squadre separate o l’uso di mascherine (RU 2020 2213)

Il 18 ottobre 2020, con

effetto dal giorno successivo, nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è

stato inserito l’art. 3b “Persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di

strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici” secondo cui “chi

si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture, in aree di

attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie,

aeroporti o altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una

mascherina facciale”.

Il cpv. 2 prevede

determinate eccezioni e il cpv. 3 indica le strutture (istituzioni di custodia

di bambini, scuole e istituti di formazione) dove vigeva l’obbligo di cui al

capoverso 1 soltanto se era previsto nel piano di protezione di cui

all’articolo 4.

Il cpv. 4 precisa che “l’obbligo

di portare la mascherina facciale di cui al capoverso 1 non modifica in alcun

modo gli altri provvedimenti previsti nei piani di protezione dei gestori e

degli organizzatori di cui agli articoli 4–6a. In particolare, la distanza

obbligatoria deve essere rispettata nel limite del possibile anche quando si

porta la mascherina” (RU 2020 4159).

Dal 29 ottobre 2020 l’art.

4.

cpv. 2 dell’Ordinanza ha il seguente tenore:

" 2 Al piano

di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti

concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che

garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 3b;

c. deve prevedere provvedimenti che

limitino l’accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il

rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica

all’accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;

d. se sono presenti persone esentate

dall’obbligo della mascherina facciale in virtù dell’articolo 3b capoverso 2 o

dell’articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l’installazione di

barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali

questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto

delle persone presenti secondo l’articolo 5.” (RU 2020 4503)

Il 18 dicembre 2020

nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato introdotto l’art. 5abis

relativo agli orari di apertura dei negozi e delle strutture accessibili al

pubblico che offrono servizi - con validità dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio

2021.

- che enuncia che determinate strutture accessibili al pubblico, come in

particolare i parrucchieri, dovevano rimanere chiuse tra le ore 19.00 e le ore

06.00, la domenica, nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio. Erano

escluse da tale limitazione le strutture di professionisti della salute secondo

il diritto federale e cantonale, come ad esempio le estetiste (cfr. art. 54

cpv. 1 lett. b Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

(Legge sanitaria, LSan)).

Le strutture per il

benessere sono, invece, state chiuse (art. 5d cpv. 1 lett. b; cfr. RU 2020

5813).

L’art. 5f, inserito

nell’Ordinanza il 13 gennaio 2021, ha precisato segnatamente che i parrucchieri

dovevano rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica. Tale

disposto è stato in vigore dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 7).

Fino al 19 aprile 2021

erano così chiusi bar e ristoranti, negozi e strutture ricreative e del tempo

libero, come musei, cinema, teatri (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione

particolare modifica del 18 dicembre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 14 aprile

2021; RU 2020 5813; RU 2021 7; RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 10 della nuova

Ordinanza riguardante il piano di protezione prevede:

" 1

I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di

formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un

piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2.

Se l’accesso delle persone a

partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.:

cfr. art. 3), al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti

concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che garantiscano

il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6;

c. deve prevedere la registrazione dei dati

di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11 se nei luoghi chiusi:

1.

conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né

portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e

2.

non sono

adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere

efficaci.

3.

Se l’accesso delle persone a

partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di

protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione della

limitazione dell’accesso.” (RU 2021 379)

L’obbligo di presentare il

certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione

dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati

settori, come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le

piscine coperte, centri fitness, dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza

COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2021 consid.

2.10.), non è mai stato imposto ai saloni di parrucchiere, (cfr.

L’art. 10 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 è stato modificato il 3

dicembre 2021 (cfr. RU 2020 813, il 17 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 882) e il 19

gennaio 2022 (RU 2022 29).

L’ordinanza COVID-19

situazione particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17

febbraio 2022 (cfr. RU 2022 97).

La nuova Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022,

valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo

per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei

settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili

al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure

l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate

dal SARS-CoV-2 (cfr. RU 2022 97).

Il 1°

aprile 2022 sono stati revocati gli ultimi provvedimenti

dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare (cfr. RU 2022 97;

2.8

Nella presente evenienza

dalle carte processuali si evince che la __________, il cui titolare è RI 1, è

stata iscritta a RC quale ditta individuale il 18 novembre 2019

(cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) e ha avviato la propria attività di vendita di prodotti e

di consulenza sugli acquisti a centri benessere, estetiste

e parrucchieri nel gennaio 2020 (cfr. doc. 3; 11).

Il 18 novembre 2019 RI 1 ha

pure concluso un contratto di locazione relativo a un locale per uso

commerciale adibito a magazzino e ufficio (cfr. doc. 14/1).

Dall’opposizione

del 14 gennaio 2021 emerge che “il Sig. RI 1 ha iniziato questa nuova

attività per lui ma acquisendone una già esistente, acquistando il magazzino e

la clientela” (Doc. 5).

L’insorgente ha alle proprie

dipendenze unicamente __________, assunto dal 2 gennaio 2020 quale venditore al

100% a tempo indeterminato (cfr. doc. 3/1; 1).

Egli si

occupa della vendita dei prodotti, della consulenza ai clienti sugli acquisti, dell’ordinazione

e dell’approvvigionamento del materiale (cfr. doc. 11).

In relazione alla

domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dal ricorrente il 18 novembre

2020.

(cfr. doc. 1; consid. 1.1.), il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31

cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per

lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è

presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

In effetti

all’insorgente, precedentemente al dicembre 2020, è stato riconosciuto il

diritto a indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 4; consid. 1.2.).

Questo Tribunale

evidenzia, altresì, che in casu l’avvio della ditta, risalendo l’iscrizione

della __________ a RC al novembre 2019 e avendo iniziato l’attività nel mese di

gennaio 2020, è precedente allo scoppio della pandemia. La parte ricorrente ha

inoltre dichiarato di aver acquisito un’azienda già esistente (cfr. doc. 5).

Pertanto il caso di specie

non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 39.2021.79 del

21.

febbraio 2021; STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25

ottobre 2021).

Giova in ogni caso

osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia

è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle

autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con

un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2021; STCA 38.2021.32

del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06:

Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021

p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre

2021.

p.to D4a; Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa

della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3; Direttiva 2022/06: “adeguamenti

delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6; consid. 2.4.).).

Con

il nuovo preannuncio del 18 novembre 2020 l’insorgente ha postulato il lavoro

ridotto per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 a

favore del suo unico dipendente per una perdita di lavoro probabile dell’80%,

indicando che “a seguito delle nuove restrizioni l’attività della nostra

società notevolmente diminuita” (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

Con decisione del 16

dicembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 21 ottobre 2021 la

Sezione del lavoro ha negato all’insorgente il diritto a indennità per lavoro

ridotto dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021, in quanto la

perdita di lavoro è ascrivibile a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale e pertanto non va ritenuta computabile. In particolare è stato

precisato, da un lato, che, “vista l’importante perdita di lavoro annunciata

(80%), non è credibile che la stessa sia da ricondursi unicamente alla

pandemia”, considerato che i principali clienti del ricorrente – estetiste

e parrucchieri – sono rimasti sempre aperti in quel periodo, non essendo

colpiti da alcun ordine di chiusura.

Dall’altro, che una

riduzione dell’orario di lavoro del dipendente costituirebbe una violazione

dell’obbligo generale di diminuire il danno ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett.

a LADI. In effetti la stessa metterebbe in pericolo il buon andamento

dell’azienda e il mantenimento del suo impiego, siccome la presenza costante

del collaboratore è necessaria per via di promozione commerciale o di contatto

con la clientela (cfr. doc. 4; A; consid. 1.2.; 1.4.).

2.9

Chiamato

ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA evidenzia che è vero che

nel lasso di tempo determinante, dicembre 2020 - febbraio 2021, la situazione

epidemiologica era peggiorata sensibilmente e le autorità federali, come pure

quelle del Canton Ticino, avevano introdotto misure restrittive in diversi

settori economici.

In particolare il 18 dicembre

2020.

il Consiglio federale ha stabilito che dal 22 dicembre 2020 (fino al 28

febbraio 2021) i saloni dei parrucchieri dovevano rimanere chiusi tra le ore

19.00

e le ore 06.00, nonché la domenica. Tale restrizione è stata in vigore

fino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2020 5813; RU 2021 7; consid. 2.7.).

Le strutture per il

benessere sono altresì state chiuse (cfr. RU 2020 5813; consid. 2.7.).

Il 13 gennaio 2021 è stata

poi ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto dal 18

gennaio 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

modifica del 13 gennaio 2021, RU 2021 7).

È altrettanto vero,

tuttavia, da un lato, che l’insorgente per svolgere l’attività della sua ditta

individuale non dispone di un negozio, bensì soltanto di un magazzino/ufficio

(cfr. doc. 14/1; consid. 2.8.). La parte ricorrente, al riguardo, non ha del

resto contestato l’affermazione della Sezione del lavoro secondo cui il “locale

adibito a magazzino ed ufficio, in quanto tale non idoneo ad accogliere la

clientela per la vendita dei prodotti” (cfr. doc. A p.to 3). Di conseguenza

l’ordine di chiusura dei negozi a decorrere dal 18 gennaio 2021 non concerneva

l’insorgente.

Dall’altro, i saloni di

parrucchiere hanno dovuto unicamente restare chiusi tra le ore 19:00 e le ore

06:00, nonché la domenica e le estetiste non hanno subito limitazioni d’orario.

La ricorrente, quindi,

benché non potesse lavorare con i centri benessere a causa della loro chiusura,

poteva di principio svolgere la propria attività con i parrucchieri e le

estetiste.

La ditta ha, però, fatto

valere di subire in ogni caso una perdita di lavoro importante e di avere

ridotto l’orario di lavoro del dipendente, poiché “i clienti non chiamano,

le visite non vengono datate, le ordinazioni sono in calo e tutto ciò a causa

della pandemia”, ritenuto che la gente “andava e va ancora attualmente

meno dal parrucchiere e dall’estetista visto le restrizioni, i pericoli

comunque incombenti, rischio di infettarsi” (cfr. doc. I).

In proposito il TCA

osserva che nei mesi in questione, nonostante l’attività nei settori

professionali dei parrucchieri e delle estetiste venisse svolta rispettando i

rispettivi piani di protezione (cfr. consid. 2.7.; https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Dokumente/it/Downloads/C/DO_Schutzkonzept_Coiffure_Suisse_V05.01_IT_1.pdf; http://www.aesi.ch/wp-content/uploads/2020/04/protocollo-di-igiene-Covid-19.pdf),

la campagna di vaccinazione nel Cantone Ticino non riguardava comunque ancora

l’intera popolazione adulta. La stessa, infatti, è sì iniziata nel corso del

mese di gennaio 2021 ma limitata alla categoria di persone dagli 85 anni in su

e in seguito dagli 80 in su (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=189619&cHash=1541af3baf131bf3a6a3b14a14d75636; https://www.cdt.ch/ticino/io-mi-faro-vaccinare-abbiamo-visto-morire-i-nostri-anziani-XB3627918).

Il 23 febbraio 2021 la possibilità di vaccinarsi è stata estesa alle persone

dai 75 anni in su (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=190024&cHash=4fbdc58b06f07e1e970ed19fe56fe0b3).

Con la sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, menzionata al consid. 2.6., il TF ha

d’altronde confermato l’operato della Corte cantonale che aveva ritenuto

plausibile, in particolare, il fatto che i clienti si recassero meno

frequentemente dal parrucchiere per paura di contagiarsi con il coronavirus

visto che nell’autunno 2020 il numero delle infezioni era in aumento. Il

Tribunale cantonale aveva d’altro canto evidenziato che era invece incontestata

la circostanza che le misure di igiene vigenti non avrebbero condotto a una

flessione dell’attività dell’azienda.

È, inoltre, utile

sottolineare che, affinché la perdita di lavoro sia computabile, è sufficiente

che la stessa sia riconducibile alla pandemia (la quale di per sé non va

considerata un normale rischio aziendale ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a

LADI; cfr. consid. 2.4.) almeno parzialmente (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/:

“le disposizioni speciali della legge COVID-19 si applicano soltanto quando

il lavoro ridotto è almeno parzialmente in relazione con le conseguenze

economiche della pandemia. Nel caso in cui il lavoro ridotto sia dovuto

esclusivamente ad altri motivi (p.es. gli effetti della guerra in Ucraina, (…)

si applica quanto disposto normalmente dalla legge sull’assicurazione

contro la disoccupazione”).

Riguardo al riferimento

della parte resistente alla sentenza dell’Alta Corte C_309/95 del 20 giugno

1996.

(cfr. doc. A p.to 4; doc. IV p.to 4), va poi rilevato che in tale

giudizio, pubblicato in SVR 1996 ALV Nr. 78, è stato stabilito che “qualora

nel settore alberghiero il tempo di presenza dei lavoratori resti immutato, il

fatto che il lavoro da effettuare diminuisca non può fondare un diritto ad

indennità per lavoro ridotto; decidere altrimenti equivarrebbe a mettere a

carico dell’assicurazione contro la disoccupazione una parte della retribuzione

dovuta dal datore di lavoro (consid. 2)”.

In concreto, tuttavia,

differentemente dal caso appena citato, se effettivamente, oltre ai centri

benessere che erano chiusi, i parrucchieri e le estetiste clienti della

ricorrente accusavano una diminuzione del lavoro, è ragionevole che gli stessi

fissassero gli appuntamenti con __________ per la consulenza e l’acquisto di

prodotti con meno frequenza, con la conseguente riduzione dell’orario di lavoro

del dipendente, perlomeno per quanto riguarda il tempo dedicato alle visite

presso i clienti.

La questione di sapere se,

dunque, la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente sia computabile non

deve ad ogni modo essere maggiormente approfondita alla luce delle

considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi.

2.10

Secondo la giurisprudenza del

TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione

dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione

della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del

quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7

settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo

2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004;

STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA

38.2001.231

del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA

38.2000.310

del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).

In

una sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le

seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:

"

6.1

Per quel che attiene al merito della vertenza, può

essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una

consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della

cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera

normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

È vero che il primo criterio entrante in linea di

conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone

infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità

per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e

se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però

anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere

opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento

- perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione

insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra

d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto.

Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro

in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività

dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari

conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della

media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni

durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris

Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi

gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla

cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare

che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti

sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente

precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la

soluzione adottata dalla Corte

cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari

anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie

essere condivisa.

(...).

Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione

della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e

del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del

17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente

trimestre 2003/2004.

Ora, in considerazione del fatto - come peraltro

rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra

d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli

anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,

questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non

possono essere assegnate.

A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi

giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età

dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di

indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione

del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali

licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere

considerata come "giovane", occorre

ricordare che, pur riconoscendo la difficile

situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte

anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente

concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione

permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già

per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in

particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è

riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo

la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di

ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di

lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere

provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,

a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti

legislativi a livello europeo."

In

una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un

giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità

per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche,

rilevando in particolare:

"

(…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la

cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero

aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento del

lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva

l'assegnazione delle chieste prestazioni.

Pure correttamente i primi giudici hanno infine

asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di

conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad

eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"

In una sentenza 38.2009.39 del

7.

settembre 2009 il TCA ha confermato il rifiuto del diritto ad indennità per

lavoro ridotto, rilevando:

" (…)

2.6

Nella presente fattispecie, la ditta ha addotto

quale prima motivazione per l'introduzione del lavoro ridotto "la crisi

economica e finanziaria «globale» che sta colpendo anche

il nostro paese" (cfr. consid. 1.1).

Al di là di questa affermazione, peraltro non

supportata di dati significativi ufficiali relativi al settore del turismo, la

ricorrente non comprova che la perdita di lavoro che ne deriva va oltre quelle

che sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro e di conseguenza,

essendo eccezionale, esula dal normale rischio aziendale (cfr. STFA C 189/02

del 15 marzo 2004 riprodotta al consid. 2.5).

In tale contesto il TCA rileva che dai dati forniti dalla stessa

azienda alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. 3), risulta una riduzione della

cifra di affari inferiore del 16,5% rispetto a quella registrata in media nello

stesso periodo del quadriennio precedente e quindi una oscillazione, che

secondo la giurisprudenza, rientra ancora nel normale rischio aziendale (cfr.

consid. 2.4).

È vero che in sede ricorsuale la X._________ ha modificato di

molto i dati relativi alla cifra d'affari effettiva realizzata in alcuni mesi e

stimata per quelli successivi, cosicché la riduzione della cifra d'affari

rispetto al quadriennio precedente sarebbe superiore al 40% (cfr. consid. 1.5 e

1.7). Ora, come giustamente sottolineato dalla Sezione del lavoro, la

ricorrente non ha motivato in modo dettagliato perché le previsioni iniziali si

sono rivelate così nettamente errate e, soprattutto, ha applicato su tutti i

mesi una identica riduzione di fr. 190'000.-- della cifra d'affari inizialmente

indicata, ciò che appare assai poco verosimile.

Comunque la questione della reale entità della variazione della

cifra d'affari può rimanere aperta in quanto il ricorso deve essere respinto

anche per altri motivi.

La ditta ha infatti indicato che "una grossa

percentuale" della sua clientela viene dall'Italia e che la variazione del

tasso di cambio tra euro e franco "annulla di parecchio la convenienza e

la motivazione di tale clientela a venire in Svizzera a prenotare i viaggi, in

special modo riferito al periodo estivo nel quale le partenze di ________ sono

particolarmente allettanti" (cfr. consid. 1.1).

Ora, questa circostanza (la variazione del cambio) con conseguente

perdita di lavoro per una ditta attiva nel settore dei servizi nella zona di

confine costituisce una circostanza rientrante nel rischio normale del datore

di lavoro (cfr. STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995

pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 16 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999

pag. 302 nella quale l'Alta Corte ha rilevato che il fattore valutario

"gioca in effetti un ruolo decisivo nel campo della vendita al dettaglio,

rispettivamente dei servizi, non invece in quello della produzione").

Infine, ma non da ultimo, la X.________, fondata nel 2001, in sede

di opposizione ha affermato che dal 2005 al 2008 il numero di dipendenti è

passato da 4 (+ 2 a tempo parziale) a 9 (+ 2 a tempo parziale). In tre anni il

personale è dunque più che raddoppiato. Ora, come stabilito dal TFA nella

sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 riprodotta al consid. 2.5, non è uno scopo

della LADI quello di conservare del personale in esubero.

Alla luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione

del 7 maggio 2009 della Sezione del lavoro deve pertanto essere confermata.

(…)”

Al

riguardo cfr. anche STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007.

In

una sentenza 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 questo Tribunale ha ricordato che

un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ininfluente se la

perdita di lavoro è da ascrivere ad altre circostanze che rientrano nel normale

rischio aziendale:

"

(…)

2.6

Nell'evenienza concreta l'impresa X.________ ha

sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la

dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la

mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).

Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e dalla Sezione del

lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze

fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita

di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA

38.2007.28

dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA

38.2007.41

del 1° ottobre 2007).

A nulla di diverso può portare la circostanza che l'oscillazione

della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia superiore al 25%

(su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2008.37 del

24.

settembre 2008).

Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della cifra di affari

fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel caso presente sono

da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la

perdita di lavoro non è computabile.

Alla luce di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che

confermare la decisione su opposizione impugnata. (…)”

Questo

principio è stato confermato nella STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016, consid.

2.5

In proposito cfr. pure

STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.12. in fine menzionata al consid.

2.6

In

una sentenza 38.2021.55 del 29 novembre 2021, il TCA ha poi ritenuto che

l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio

della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale, in quanto

quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a

quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella

del 2019.

Infine con giudizio

38.2021.100

del 21 marzo 2022 questa Corte ha confermato il rifiuto di

riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle

indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio

2022, poiché la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni precedenti

(periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la pandemia

COVID-19) era in ogni caso inferiore al 25%.

2.11

In concreto la cifra d’affari

di dicembre 2020 corrisponde a fr. 1'390.--, quella di gennaio 2021 a fr.

3'110.-- e quella di febbraio 2021 a fr. 2'743.--.

Come visto sopra, il

ricorrente ha iniziato la propria attività nel gennaio 2020, asserendo di avere

ripreso magazzino e clientela da un’altra ditta (cfr. consid. 2.8.). Nel mese di

gennaio 2020 la cifra d’affari è stata di fr. 6'354.--, mentre nel mese di

febbraio 2020 di fr. 517.-- (cfr. doc. 8).

Questo

Tribunale ricorda che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza

cantonale per il confronto della cifra d’affari non è assoluta ed è possibile,

per validi motivi, prendere in considerazione anche un periodo inferiore di

tempo (cfr. STF 302/05 del 25 luglio 2007; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021

consid. 2.11., STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2022 consid. 2.9. riassunte al

consid. 2.10.).

Nel caso di specie,

ritenuto che l’avvio dell’attività è avvenuto nel mese di gennaio 2020, si

giustifica di considerare, ai fini del raffronto delle cifre d’affari, soltanto

il periodo del 2020 precedente alla pandemia (cfr. STCA 38.2021.100 del 21

marzo 2022 consid. 2.9.).

Confrontando la cifra

d’affari media realizzata nei mesi di gennaio e febbraio 2020 (fr. 3’435.50)

con quella conseguita mediamente negli stessi mesi del 2021 (fr. 2'926.50),

precedenti allo scoppio della pandemia nel Cantone Ticino (il primo caso risale

al 25 febbraio 2020; cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78233.html),

risulta una diminuzione di circa il 15%.

Siccome

l’oscillazione riscontrata di circa il 15% è inferiore al 25%, essa rientra nel

normale rischio aziendale del datore di lavoro.

La

perdita di lavoro, come stabilito dalla Sezione del lavoro, non può essere,

pertanto, ritenuta computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b, art. 32 cpv. 1 lett. a,

art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

2.12

Per

quanto attiene, infine, all’asserzione ricorsuale secondo cui “sicuramente

anche altre grandi aziende nel medesimo settore avranno ricevuto contributi e

la parità di trattamento deve in ogni caso essere garantita” (cfr. doc. I),

giova rilevare che una decisione viola l’art. 8 Cost. (uguaglianza di trattamento)

se opera delle distinzioni che nella situazione da regolamentare non appaiono

giustificate da alcun motivo ragionevole oppure omette di fare delle

distinzioni che invece si imporrebbero in base alle circostanze, ovvero se

tratta in modo diverso ciò che è simile e in modo identico ciò che non lo è

(cfr. STF 8C_ 148/2020 del 25 febbraio 2020; DTF 142 V 316 consid. 6.1.1.; STF

8C_867/2014 del 28 dicembre 2015 consid. 4.1.; STF 8C_605/2013 del 17 giugno

2014.

consid. 3.2. ; DTF 136 I 297 consid. 6.1.).

L’insorgente fa

riferimento in modo vago e generico a grandi imprese del suo medesimo settore

che avrebbero ricevuto le indennità per lavoro ridotto.

Per avere diritto alle ILR

occorre adempiere una serie di condizioni positive e negative (cfr. consid. 2.2.).

Se, a differenza di altre

fattispecie, in un caso concreto, come nella presente evenienza, i presupposti

non sono ossequiati, il diritto viene negato, senza che ciò costituisca una

disparità di trattamento.

In

casu nemmeno torna applicabile il principio dell’uguaglianza nell’illegalità.

In una sentenza

8C_338/2007 del 4 agosto 2008 consid. 3 il Tribunale federale a tale proposito

si è così espresso:

" Ove non in

un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità

deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo

conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare

anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi.

Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata

prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla

legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a

quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado

di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che

essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7

pag. 20; 126 V 390 consid. 6a

pag. 392; 122 II 446 consid. 4a

pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).”

Su

questo tema cfr. pure; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.; STF

8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF

9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; DTF 139 II

49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01

del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10.; STCA

38.2017.84

del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.

Nel

caso di specie non è dato di sapere se la situazione del ricorrente sia effettivamente

paragonabile a quella di altre ditte attive nello stesso settore. Ad ogni modo

non risulta che la Sezione del lavoro abbia introdotto una prassi generalizzata

contraria alla legge.

2.13

Stante quanto precede, occorre

concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato al ricorrente il

diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste con preannuncio del 18

novembre 2020.

La

decisione su opposizione del 21 ottobre 2021 deve conseguentemente essere

confermata.

2.14

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 19 novembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti