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Decisione

38.2021.98

A seguito del rinvio per accertamenti (38.2021.18) amministr. avrebbe dovuto emettere dec. form. TCA rinuncia (economia processuale) a trattare dec. su opp. quale dec. form. ed entra nel merito. Confermata dec. su opp. Respinta richiesta di sussidio x spese di pendolare o soggiorn. settimanale

7 marzo 2022Italiano38 min

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.98

DC/sc

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 emanata

da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione

su opposizione dell’11 febbraio 2021 la Sezione del lavoro - Ufficio delle

misure attive (di seguito: UMA) aveva confermato la decisione del 19 gennaio

2021 (cfr. doc. 3) e respinto la richiesta di RI 1 di ottenere il sussidio per

le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 13 dicembre 2020, in

relazione all’attività lavorativa di Chef de Rang durante la stagione

invernale svolta presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 1 e 2).

L’amministrazione aveva

respinto la domanda in quanto l’assicurato, entro il termine quadro, aveva già

usufruito di tale prestazione durante sei mesi (cfr. doc. 3).

1.2. Con sentenza 38.2021.18 del 3

maggio 2021 il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il successivo ricorso

inoltrato dall’assicurato e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi

accertamenti, argomentando:

" (…) Nella

presente fattispecie, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è

stato aperto il 24 ottobre 2018 e, senza le misure particolari adottate in

relazione alla pandemia, sarebbe scaduto, due anni dopo, il 23 ottobre 2020.

In realtà il termine quadro è stato prolungato di 6 mesi, fino al

Fatti

23 aprile 2021.

La modifica dell’Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la

disoccupazione del 25 marzo 2020, ha infatti introdotto un nuovo art. 8a del

seguente tenore:

" 1Tutte le

persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI beneficiano di 120

indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste indennità non sono

computate nell’attuale numero di indennità giornaliere.

2Se necessario, il termine quadro per la riscossione

della prestazione è prolungato di due anni.”

La “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a

causa della pandemia»” della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 22

luglio 2020, a questo proposito precisa quanto segue:

" La difficile situazione economica causata dal coronavirus riduce le

possibilità di trovare velocemente un lavoro. Attraverso le indennità

giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati per la riscossione

delle prestazioni, si mira a evitare che le persone assicurate esauriscano le

indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un

lavoro è molto difficile.

Ogni

persona assicurata che al 1° marzo 2020 non aveva ancora esaurito le sue

indennità giornaliere beneficerà al massimo di 120 indennità giornaliere

supplementari per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 (durata

dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Le normali

indennità giornaliere saranno percepite soltanto quando le 120 indennità

giornaliere supplementari risulteranno esaurite. Anche durante la riscossione

delle indennità giornaliere supplementari si applicano tutte tè disposizioni

della LADI (es. per quanta riguarda i periodi di attesa o di sospensione).

Il

termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi

per tutte le persone che al 1° marzo 2020 godevano già di tale termine e che

dal 1° marzo 2020 ne hanno ancora diritto. Per le persone il cui termine quadro

per la riscossione delle prestazioni si apre dopo il 1 ° marzo 2020, tale

periodo viene prolungato per la durata che va dall'inizio del termine quadro

per la riscossione delle prestazioni fino al 31 agosto 2020.

Tre casi

di studio illustrano l'applicazione di questa procedura:

- La persona A ha un termine quadro per la

riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha ancora

diritto a 300 indennità giornaliere. Dal 1° marzo al 14 agosto 2020 riceve le

120 indennità giornaliere supplementari senza alcuna interruzione. Dal 14

agosto 2020 può riscuotere nuovamente indennità giornaliere normali e ha ancora

diritto a 300 indennità giornaliere. Il suo termine quadro per la riscossione

delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi (184 giorni).

- La persona B riceve un nuovo termine quadro

per la riscossione delle prestazioni in data 01.04.2020. Durante il periodo dal

1° aprile al 31 agosto 2020 la persona B riceve esclusivamente le indennità

giornaliere supplementari. La riscossione dell'indennità giornaliera normale

inizia solo a partire dal 1° settembre 2020. Il suo termine quadro per la

riscossione delle prestazioni viene prolungato di 5 mesi.

- La persona C ha esaurito il diritto alle

indennità al 25 febbraio 2020, ma il suo termine quadro per la riscossione

delle prestazioni dura ancora fino al 31 marzo 2020. Non può percepire

indennità giornaliere supplementari perché al l" marzo 2020 non ne aveva

più diritto.

Disposizione

transitoria per le persone che, dopo il 1° marzo 2020, hanno esaurito il

diritto alle indennità (prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della

direttiva 2020/04): Per loro, il termine quadro per la riscossione delle

prestazioni viene prolungato con effetto retroattivo, in modo da consentire la

riscossione delle indennità giornaliere supplementari retroattivamente

dall'esaurimento del diritto. A tale scopo la persona deve essere attivamente

iscritta all'URC. Un'eventuale reiscrizione avviene a partire dalla data di

scadenza dell'iscrizione precedente, cosicché la persona interessata possa

beneficiare delle indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo 2020. l dati

della persona assicurata devono, però, essere presentati alla cassa di

disoccupazione competente per l'intero periodo di riscossione, compreso

l'intero mese di marzo.”

Nel caso concreto, nel marzo 2020 l’assicurato aveva aperto un

termine quadro e non aveva ancora esaurito il diritto alle prestazioni, per cui

tale termine è stato prolungato di 6 mesi, conformemente alla Direttiva della

SECO, fino al 23 aprile 2021.

RI 1 si è reiscritto in disoccupazione il 2 novembre 2020, al termine

della stagione estiva, prima di riprendere un’attività lucrativa fuori Cantone

dal 13 dicembre 2020 (cfr. doc. 1).

È incontestato che, nel termine quadro, l’assicurato ha già

beneficiato delle prestazioni dovute di sei mesi conformemente all’art. 68 cpv.

2 LADI.

L’assicurato sostiene che se il nuovo termine quadro per la

riscossione fosse stato aperto regolarmente al momento del riannuncio

all’inizio del mese di novembre 2020, visto che il precedente era scaduto il 23

ottobre 2020, avrebbe invece avuto diritto al sussidio.

Egli ritiene in sostanza che una misura a favore degli assicurati

(quali l’attribuzione di indennità straordinarie di disoccupazione a causa

della pandemia e il conseguente prolungamento del termine quadro per la

riscossione) non può avere degli effetti negativi per chi si impegna ad

accettare nuovi lavori anche fuori dalla regione di domicilio.

Su questa argomentazione del ricorrente l’UMA non si è pronunciato

in alcun modo, limitandosi a citare le Direttive della SECO (Prassi LADI PML)

emanate precedentemente allo scoppio della pandemia.

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene invece che

tale questione debba essere approfondita da parte dell’amministrazione, se del

caso interpellando la SECO.

A proposito dello scopo della procedura di

opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V

188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Cfr. pure STF C 279/03

del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il

Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe

in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43

LPGA, ed ha rilevato:

"

(…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

Il TCA constata che l’art. 68 cpv. 2 LADI “allorché fissa a sei

mesi la durata massima del sussidio nel termine quadro”, fa evidentemente

riferimento al termine quadro biennale dell’art. 9 LADI.

La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio delle misure attive affinché, dopo avere

appurato se realmente l’assicurato, il 2 novembre 2020, avrebbe adempiuto il

periodo di contribuzione minimo per aprire un nuovo periodo di riscossione,

dopo avere verificato se l’assicurato ha concretamente beneficiato dell’aumento

del numero massimo di indennità giornaliere oppure no e dopo avere interpellato

la SECO sugli effetti del prolungamento del termine quadro legato alla pandemia

in questo preciso contesto (ad esempio sulla possibilità di riaprire un nuovo

termine quadro il 2 novembre 2020 o il prolungamento proporzionale del sussidio

rispetto ai sei mesi al massimo visto il prolungamento di sei mesi del termine

quadro per la riscossione), si pronunci nuovamente sulla domanda del

ricorrente. (…)”

1.3. L’11 giugno 2021 __________

dell’UMA ha interpellato la Cassa __________, ponendogli i seguenti quesiti:

" (…) Il

signor RI 1 rientra in quella categoria di persone che hanno beneficiato di un

prolungo del termine quadro come “Accredito per la crisi”. Il suo ultimo TQ con

inizio 24.10.2018 non è terminato al 23.10.2020, bensì scadrà in data

23.07.2021.

Nell’ultimo TQ la PCI ha beneficiato del sussidio SPSS per i

periodi: 16.12.2018-16.03.2019 e 15.12.2019-14.03.2020, per un totale di 6

mesi.

In data 13.11.2020 il signor RI 1 ha presentato ulteriore domanda

di SPSS.

Considerato che il sussidio spese di pendolare e di soggiornante settimanale

può essere concesso per un massimo di 6 mesi in un termine quadro

(24.10.2018-23.07.2021) e il signor RI 1 ha beneficiato di 3 mesi dal

16.12.2018 al 16.03.2019 e altri 3 mesi dal 15.12.2019 al 14.03.2020, abbiamo

emesso decisione negativa.

Contro questa decisione il signor RI 1 ha presentato ricorso.

Avremmo quindi bisogno di sapere:

- L’assicurato,

il 2 novembre 2020, data assunzione impiego (data re iscrizione 28.10.2020),

avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo per aprile un nuovo

periodo di riscossione?

- L’assicurato

ha concretamente beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità

giornaliere?” (Doc. 9)

Il 14 giugno 2021 __________

della Cassa __________ ha così risposto:

" (…) vi

confermiamo che il signor RI 1, in data 2.11.2020, si è riscritto in

disoccupazione al termine della sua attività stagionale.

Avrebbe avuto diritto ad aprire un nuovo TQ in quanto, durante i

24 mesi precedenti l’iscrizione, avrebbe potuto dimostrare il contributo minimo

di 12 mesi.

Confermiamo inoltre che l’assicurata ha beneficiato dell’aumento

del numero massimo di indennità giornaliere di disoccupazione.” (Doc. 10)

1.4. Il 25 giugno 2021 __________,

__________ dell’UMA, ha chiesto alcuni chiarimenti alla SECO:

" (…) L’assicurato

richiedente ha beneficiato di un prolungamento del termine quadro come

“Accredito per la crisi” e il suo ultimo TQ, con inizio 24.10.2018, non è

terminato al 23.10.2020, bensì scadrà in data 23.07.2021.

Nel corso di tale TQ, l’assicurato ha beneficiato del sussidio

SPSS per i periodi:

- 16.02.2018-16.03.2019;

e

- 15.12.2019-14.03.2020

per un totale di 6 mesi.

In data 13.11.2020 l’assicurato ha presentato ulteriore domanda di

SPSS.

Considerato che il sussidio spese di pendolare e di soggiornante

settimanale può essere concesso per un massimo di 6 mesi in un termine quadro

(nuovo TQ prolungato: 24.10.2018-23.07.2021) e l’assicurato ha già beneficiato

6 mesi di sussidio, abbiamo emesso decisione negativa, riconfermata su

opposizione.

Contro questa decisione l’assicurato ha presentato ricorso al

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quest’ultimo ha annullato la nostra

decisione su opposizione, rinviandoci gli atti per ulteriori accertamenti e

nuova decisione, con richiesta di sottoporre il seguente quesito alla SECO:

- Quali

sono gli effetti del prolungamento del termine quadro legato alla pandemia in

questo preciso contesto?

Segnatamente:

- Vi

è la possibilità di riaprire un nuovo termine quadro il 2 novembre 2020 (data

di re-iscrizione in disoccupazione da parte dell’assicurato)? oppure

- Vi

è la possibilità di prolungare proporzionalmente il sussidio rispetto ai 6 mesi

massimi, visto il prolungamento di sei mesi del termine quadro per la

riscossione?” (Doc. 11)

Il 31 agosto 2021 __________,

giurista presso la SECO, ha così risposto:

" (…) Nell'estratto

dalla sentenza allegata alla richiesta, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha citato la Direttiva SECO 2020/10 (Aggiornamento

"Disposizioni speciali a causa della pandemia") del 22 luglio 2020,

la quale cifra 1 .2 precisava che, a causa della difficile situazione economica

dovuta al coronavirus, le possibilità di trovare velocemente un lavoro sono

ridotte, e che attraverso le indennità giornaliere supplementari e i TQ

prolungati per la riscossione delle prestazioni lo scopo è di evitare che le

persone

assicurate esauriscano le indennità giornaliere cui hanno diritto

in questo periodo, anche se trovare un lavoro sia molto difficile. La cifra 1.1

della direttiva in questione prevedeva che i regolamenti esistenti in materia

di ID si applicavano, in linea di principio, senza modifiche. Le eccezioni

durante il periodo dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

COVID-19 (RS 837.033) erano elencate in modo esaustivo in questa direttiva. Il

Tribunale cantonale assicurativo ha ritenuto comunque incontestato che, nel

termine quadro, rassicurato in questione aveva già beneficiato delle

prestazioni dovute di 6 mesi conformemente all'art. 68 cpv. 2 LADI.

Dall'inizio e durante il periodo di pandemia, né le normative LADI

inerenti alle prestazioni SPSS, né la prassi hanno subito modifiche. Gli

articoli 68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro

validità. Dato che una pandemia si verifica improvvisamente e non può essere

prevista, essa può essere di grande impatto, sul mercato del lavoro.

L'obiettivo principale per rassicurazione di disoccupazione in una tale

situazione è quello di preservare posti di lavoro, tenere il tasso di

disoccupazione il più basso possibile, garantire a tutti i costi i pagamenti

agli assicurati e, appunto, evitare che le persone assicurate esauriscano le

indennità giornaliere prima di aver trovato una nuova assunzione. Per tener conto

degli effetti che una tale pandemia può sprigionare, la SECO si serve delle

direttive, emettendo regolamenti speciali a seconda delle emerite situazioni.

Le direttive SECO vengono di conseguenza adattate con discreta consuetudine.

Sotto questa luce appare palese che, onde fronteggiare le numerose o possibili

problematiche giuridiche quali possono emergere, non è possibile tenere conto

di tutti gli effetti che i suddetti regolamenti delle direttive possano portare

con sé. Il caso in cui la persona assicurata tragga effettivamente degli

svantaggi ("effetti negativi") da una misura a favore degli assicurati

non può nella fattispecie presentarsi che come costellazione eccezionale la

quale non era stata preveduta nelle direttive che si focalizzano sui punti

cardinali "Indennità di disoccupazione", "Indennità per lavoro

ridotto" e "Altre disposizioni di esecuzione", ovvero gli

strumenti principali e più adatti per raggiungere gli obbiettivi di sopra

descritti. A nostro avviso, nell'esplicito contesto delle SPSS, non si

presentano altri effetti legati al prolungamento del termine quadro.

Per ciò che riguarda l'apertura di un nuovo TQ, dalla direttiva

SECO TC 2020/12 del 27.08.2020, cifra 1.2, e dalla prassi LADI ID B38a, B38b e

B38c, si evince che il TQ prolungato per la riscossione delle prestazioni può

essere terminato ("tagliato") analogamente alla prassi LADI ID B56 e

B70, se la persona assicurata soddisfa le condizioni per l'apertura di un nuovo

TQ dopo aver esaurito il suo diritto massimo alle indennità giornaliere. Ciò

serve a garantire che la persona assicurata non subisca alcuno svantaggio a

causa del prolungamento del periodo quadro per la riscossione delle

prestazioni, vale a dire che non venga "lasciata" su un TQ vuoto,

anche se nel frattempo sono maturati nuovi periodi di contribuzione e le

indennità giornaliere potrebbero essere nuovamente riscosse in un nuovo TQ.

A nostro avviso, un taglio del TQ al fine di aprire un nuovo TQ

potrebbe essere effettuato solo in via eccezionale, e soprattutto a condizione

che rassicurato soddisfi i requisiti per un nuovo periodo quadro e che sia

espressamente informato degli svantaggi associati a tale decisione - ovvero

la perdita di tutti i diritti legati al vecchio TQ - e confermi per

iscritto il suo consenso. Nel presente caso, spetterebbe quindi alla persona

assicurata valutare la convenienza di una tale decisione.

Non esiste invece la possibilità di prolungare proporzionalmente

il sussidio rispetto ai 6 mesi massimi, visto il prolungamento di sei mesi del

termine quadro per la riscossione: per una tale misura non esiste, ne è stata

prevista una base normativa nelle ordinanze competenti. Come menzionato, l'art.

68 cpv. 2 LADI, il quale prevede una durata complessiva di 6 mesi al massimo,

ha sempre mantenuto la sua validità. Secondo la prassi LADI IPML L11, non vi

può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente

dalle circostanze. Nella versione tedesca, la marginale L11 parla addirittura

di "besondere Umstände" ("circostanze speciali") e

lascia quindi spazio alla deduzione che il massimo di 6 mesi non può essere

superato neanche nelle presenti circostanze” (Doc. 12)

Al riguardo il 9 novembre

2021 RI 1 ha inoltrato le seguenti osservazioni:

" (…) Visto

il periodo di coronavirus e della situazione derivante vorrei focalizzare il

punto sulla vostra nuova decisione riguardo il fatto che, come si evince dalla

lettera dell’__________ del 14.06.2021, io avevo aperto un nuovo TQ e quindi

maturato il sussidio per altri 6 mesi per i prossimi 2 anni.

Mentre rileggendo il ricorso del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 03.05.2021 e la presa di posizione della SECO del 31.08.2021,

aldilà del diritto di possibili prolungamenti e tagli del TQ, la volontà è

quella di: “garantire che la persona assicurata non subisca alcuno

svantaggio a causa del prolungamento del periodo quadro per la riscossione

delle prestazioni”.

Ribadendo quello già scritto precedentemente, non credo fosse

nelle intenzioni di Berna penalizzare il lavoratore, che in situazione anomala,

si reca oltre cantone a lavorare sostenendo spese supplementari di trasporto e

doppia economia domestica per rientrare al domicilio. Faccio quindi appello al

buon senso e alla correttezza nel non penalizzare chi in queste condizioni

difficili si prodigava per lavorare andando oltre cantone invece di rimanere

comodamente a casa a spese del Cantone.” (Doc. 14)

1.5. Con decisione su opposizione

del 18 novembre 2021 l’UMA ha confermato la precedente decisione del 19 gennaio

2021, limitandosi ad elencare gli accertamenti compiuti dopo la sentenza del

TCA del 3 maggio 2021 (cfr. doc. A1).

1.6. Il 3 dicembre 2021 RI 1 ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione, rilevando:

" (…) Come

si evince dalla presa di posizione della SECO del 31.0.2021 e dal mio primo

ricorso del 03.05.2021 presso di voi, oltre tutto accolto in mio favore.

L’ufficio delle misure attive non ha mai preso in considerazione le mie

osservazioni nonostante la lettera del 14.06.2021 dell’__________ nella quale

si attestava che io avevo diritto di aprire un nuovo TQ a partire dal

02.11.2020 e quindi di usufruire del rimborso spese.

Nella decisione su opposizione l’ufficio delle misure attive,

nonostante gli accertamenti da voi richiesti, non specifica le motivazioni di

negare un sacrosanto diritto di un onesto lavoratore, che, durante la pandemia

e le evidenti difficoltà, ha scelto di lavorare e di non usufruire della comoda

possibilità di restare a casa con la famiglia a spese del Cantone.

Non capendo, l’accanimento nei miei confronti da parte dell’ufficio

delle misure attive, chiedo a voi di far valere i miei diritti ringraziando

anticipatamente.” (Doc. I)

1.7. Il 21 dicembre 2021 l’UMA ha inoltrato

la risposta di causa nella quale chiede di respingere il ricorso, rilevando:

" (…)

10. In data 18 novembre 2021 l’Ufficio delle misure attive ha

emesso una nuova decisione su opposizione alla decisione del 19 gennaio 2021

considerando che:

- in

base agli accertamenti effettuati dall’Ufficio misure attive presso la SECO

tramite lettera del 31 agosto 2021 e inoltrata al signor RI 1 in data 28

ottobre 2021, risulta che non vi sono effetti legati al prolungamento del TQ

sulle SPSS, difatti,

“ l’art. 68 cpv.

2 LADI, che prevede una durata complessiva di sei mesi al massimo, mantiene la

sua validità. Non vi è nessuna base normativa che prevede la possibilità di

prolungare il sussidio rispetto ai sei mesi massimi in seguito al prolungamento

del termine quadro. Inoltre, secondo la prassi LADI PML L11 “Non vi può essere

alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente

dalle circostanze”.”

- In

merito al taglio del TQ, la SECO indica che questo può essere fatto solo in via

eccezionale e spetta alla persona assicurata valutare la convenienza di una

tale decisione.

- Il

signor RI 1 ha aperto un nuovo TQ con validità dal 01.11.2021 al 31.10.2023 e

beneficiando delle SPSS con decisione del 5 novembre 2021 in seguito alla sua

domanda del 4 novembre 2021.” (Doc. III)

1.8. Il 22 dicembre 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

1.9. Il 24 gennaio 2022 il

Presidente del TCA ha chiesto a __________ della Cassa __________ la seguente

precisazione:

" (…) Dagli

atti dell’incarto risulta che l’11 giugno 2021 l’Ufficio delle misure attive

(UMA) le ha in particolare chiesto se “l’assicurato ha concretamente

beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere” (cfr.

doc. 9).

Il 14 giugno 2021 lei ha così risposto: “confermiamo inoltre che

l’assicurato ha beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità

giornaliere” (cfr. doc. 10).

Al riguardo mi occorre sapere con precisione in che periodo e in

che misura il ricorrente ha beneficiato delle 120 indennità giornaliere

aggiuntive.

Desiderei inoltre sapere se alla scadenza del termine quadro

originario (il 23 ottobre 2020) l’assicurato aveva già riscosso tutte le indennità

giornaliere delle quali aveva diritto oppure no. (…)” (Doc. V)

Nella sua risposta del 25

gennaio 2022 il __________ della Cassa __________ ha fornito le seguenti

dettagliate informazioni:

" In

risposta alla sua del 24.01.2022 le confermiamo che, in merito all'assicurato

di cui a margine, egli ha beneficiato:

In data 24.10.2018 è avvenuta apertura termine quadro con diritto

a 400 indennità giornaliere di disoccupazione.

A seguito della pandemia Covid19 il termine quadro è stato

prolungato fino al 23.07.2021 (per legge sarebbe scaduto il 23.10.2020 Art. 8

LADI).

Vista la pandemia Covid19 gli assicurati hanno beneficiato di un

primo aumento di 120 indennità giornaliere di disoccupazione dal 1.03.2020 al

31.08.2020 ed in seguito di un ulteriore aumento di 66 indennità giornaliere di

disoccupazione dal 1.03.2021 al 31.05.2021. In effetti vi è stata l'attuazione

di queste misure prolungando il periodo quadro.

Ogni persona assicurata che al 1.03.2021 non aveva ancora esaurito

le sue indennità giornaliere, ha potuto beneficiare al massimo di 66 indennità

giornaliere supplementari perii periodo dal 1.03.2021 al 31.05.2021. Inoltre il

termine quadro per la riscossione delle prestazioni è stato prolungato di 3

mesi per tutti gli assicurati che, dal 1.03.2021, godevano già di tale termine

quadro e che dalla stessa data (1.03.2021) ne hanno ancora diritto.

Ne consegue che il signor RI 1 aveva beneficiato di due prolunghi

di termine quadro per 6 mesi ed ancora 9 mesi portando il suo termine quadro al

23.07.2021.

Il signor RI 1 ha beneficiato di pagamenti da parte della cassa

dal 24.10.2018 al mese di Dicembre 2019.

Dal 16.12.20218 al 16.03.2019 egli aveva beneficiato del pagamento

quale "indennità soggiornante settimanale".

Dalla documentazione ai nostri atti si evince che dal 1 1.04.2019

al 20.10.2019 rassicurato ha prestato la propria opera presso l'Albergo __________

di __________.

In data 21.10.2019 il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione

ed ha beneficiato del pagamento di indennità da tale data fino al 13.12.2019.

Dal 15.12.2019 al 14.03.2020 egli ha beneficato del pagamento

quale "indennità soggiornante settimanale".

In data 16.03.2020 si è riscritto in disoccupazione al termine

dell'attività lavorativa presso il __________ di __________.

Dal 16.03.2020 al 5.05.2020 ha beneficiato del pagamento delle

indennità di disoccupazione normali.

Facciamo notare come in questo lasso di tempo egli abbia consumato

una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a seguito della

pandemia Covid19.

Dal 6.05.2020 al 1.11.2020 RI 1 ha lavorato quale stagionale

presso l'Albergo __________ di __________.

In data 2.11.2020 si è riscritto in disoccupazione ed ha percepito

le indennità giornaliere di disoccupazione dal 2.11.2020 al 10.12.2020.

Dal 13.12.2020 al 14.03.2021 ha prestato la propria opera presso

il __________ di __________.

In data 15.03.2021 si è riscritto in disoccupazione ed ha

percepito le indennità da tale data fino al 24.03.2021.

Il 25.03.2021 ha ripreso l'attività lavorativa presso l'Albergo __________

di __________ fino al 31.10.2021.

Fatta questa doverosa premessa confermiamo che rassicurato,

durante il periodo Marzo 2020 - Agosto 2020, ha beneficiato del pagamento delle

indennità giornaliere speciali di disoccupazione e successivamente, in Marzo

2021, per ulteriori 8 giorni.

Il 23.10.2020 rassicurato non aveva beneficiato della totalità

delle indennità giornaliere di disoccupazione. In effetti il 24.10.2018,

all'apertura del termine quadro, rassicurato aveva diritto a 400 indennità

giornaliere di disoccupazione.

Durante il periodo dal 24.10.2018 a 23.10.2020 il signor RI 1 ha

beneficiato del pagamento di 115 indennità giornaliere di disoccupazione (…).”

(Doc. VI)

Il 27 gennaio 2022 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni

scritte (cfr. Doc. VII).

Il 15 febbraio 2022 l’UMA

ha comunicato di “non avere ulteriori informazioni da aggiungere” (cfr. doc.

VIII) mentre RI 1 è rimasto silente.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Ai sensi della giurisprudenza

federale, allorché una decisione su opposizione (o su reclamo) viene annullata

e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria,

non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su

opposizione (o su reclamo), bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con

l’emissione di una nuova decisione formale.

Al

riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha

stabilito che:

"

(…) En s’opposant à la

décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution

de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le

cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher

l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126

V 23 consid. 4b p. 24 sv.).

Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle

décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu

l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04

du 8 juin 2005 consid. 2.2, in

RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art.

52.

LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu

BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n°

17.

p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit

administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg

Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art.

52.

ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé

la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF

131.

V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010

consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004

a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du

dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes

diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient

pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait

procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le

renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision

initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui

devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010

consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.”

In

proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2019.28 del

22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015

consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA

38.2012.34

dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011

consid. 2.9. in fine.

Nel

caso di specie, come visto nei fatti, il TCA con sentenza 38.2021.18 del 3

maggio 2021 ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la

decisione su opposizione dell’UMA dell’11 febbraio 2021 e rinviato gli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti.

Con

decisione su opposizione del 18 novembre 2021 l’UMA ha confermato la decisione del

19.

gennaio 2021 (cfr. consid. 1.5.).

L’amministrazione,

a seguito della sentenza 38.2021.18, avrebbe invece dovuto emanare una nuova

decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e

la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA.

Nel caso concreto, tutto

ben considerato, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del

18.

giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1.,

pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità

vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF

9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012

consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni

caso a trattare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 quale

decisione formale (con la conseguenza che la presente vertenza dovrebbe essere

dichiarata irricevibile) e a un rinvio degli atti all’UMA per emettere una

decisione su opposizione, in quanto - alla luce dell’intero iter procedurale -

“… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e

procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17

gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).

Di conseguenza questa

Corte entra nel merito del ricorso del 3 dicembre 2021.

nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di

pendolare o soggiornante settimanale.

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502.

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e

vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.

(…)"

Per quel che

riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e

pag. 486-511; Leu, "Die

Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG.

Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin,

"Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische

Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504

seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del

Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la

terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

Questa disposizione legale

ha attualmente il seguente tenore:

" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;

presupposti del diritto.

1L'assicurazione

accorda agli assicurati sussidi speciali se:

a. non

è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di

domicilio; e

b. hanno

adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati

interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente

sei mesi al massimo

3Essi ricevono

sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite

finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

2.3

Le Direttive relative

ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel

2014.

dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di

autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e

fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della

legge (art. 110 LADI)”, a proposito della durata delle prestazioni:

" Principio

L9 Conformemente

all'art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine

quadro, per un massimo di sei mesi complessivi.

L10 II

termine di sei mesi decorre dalla data in cui rassicurato inizia a esercitare

l'attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la

sua domanda soltanto dopo tale data, rassicurato non potrà più aver diritto

alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai

sensi dell'art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l'art. 81 e cpv. 1

OADI).

L11 Non vi

può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento,

indipendentemente dalle circostanze.

Termine quadro

L12 II

procedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che

la durata totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine

quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio

a cavallo dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due

decisioni e che la durata totale della prestazione non superi sei mesi.”

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;

DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto, in particolare dalla risposta di __________ al TCA,

che il termine quadro originario dal 24 ottobre 2018 al 23 ottobre 2020, nel

marzo 2020 è stato prolungato fino al 23 luglio 2021.

Nel termine quadro

prolungato l’assicurato ha beneficiato del sussidio per le spese di pendolare o

di soggiornante settimanale durante il periodo massimo di 6 mesi ai sensi

dell’art. 68 cpv. 2 LADI.

Dagli

accertamenti compiuti dall’UMA presso la SECO dopo la precedente sentenza del

TCA è emerso che il legislatore non ha apportato nessuna modifica a questo

articolo della LADI nel contesto delle misure introdotte per fare fronte, dal

profilo economico, alla pandemia COVID-19 (cfr. consid. 1.4.: “Gli articoli

68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro validità”).

Non

è dunque possibile aumentare in modo proporzionale la durata delle prestazioni,

in caso di prolungamento del termine quadro per la riscossione delle

prestazioni, come ipotizzato dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid.

1.2.).

Dalle

risposte fornite dalla Cassa di disoccupazione __________ all’UMA e poi più

precisamente al TCA, emerge pure che al momento della scadenza del termine

quadro non prolungato (il 23 ottobre 2020) RI 1 non aveva esaurito il proprio

diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, visto che aveva

beneficiato di soltanto 115 delle 400 a cui aveva diritto (cfr. consid. 1.9.).

Inoltre

dai medesimi accertamenti risulta che RI 1 ha concretamente beneficiato

soltanto di una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a

seguito della pandemia COVID-19 (dal 16 marzo al 5 maggio 2020, dal 2 novembre

al 10 dicembre 2020 e dal 15 marzo al 24 marzo 2021; cfr. consid. 1.9.).

In

tale contesto va ricordato che il termine quadro per la riscossione e per il

periodo di contribuzione si estendono in linea di principio su 2 anni e sono

consecutivi (cfr. Rubin,

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess

2014, n. 7 : “une fois fixé, un délai-cadre d’indemnisation ne

peut pas être annulé ou déplacé dans le temps” ; vedi pure n. 12 e STF

C 151/99 consid. 2b : “Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine

einmal laufende Rahmenfrist bestehen und kann eine neue frühestens nach deren

Ablauf eröffnet werden”).

Come

ricordato nella Prassi LADI ID va tuttavia ricordato che :

" B40

Per quanto riguarda i termini quadro e la durata di 2 anni, la legge prevede le

seguenti eccezioni:

• per gli

assicurati che hanno intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza

l’aiuto dell’AD, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine

quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato

di 2 anni al massimo (art. 9a LADI).

• Per gli

assicurati che si sono dedicati all’educazione di figli di età inferiore ai 10

anni, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per

la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni.

La nascita di un nuovo figlio comporta il prolungamento del termine quadro per

il periodo di contribuzione (art.9b LADI).

• per gli

assicurati che si sono iscritti alla disoccupazione negli ultimi 4 anni

precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS, il

termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni al

massimo (art. 27 cpv. 3 LADI).

• per gli

assicurati che percepiscono assegni di formazione, il termine quadro per la

riscossione della prestazione è prolungato fino alla conclusione della

formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI).

• per gli

assicurati che beneficiano di un provvedimento di sostegno a un’attività

lucrativa indipendente e che intraprendono tale attività al termine della fase

di progettazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è di 4

anni (art. 71d cpv. 2 LADI).”

Per coloro che hanno

avviato un’attività indipendente senza l’aiuto dell’AD “il termine quadro

prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della

prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto

all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro”

(cfr. Prassi LADI ID punto B56).

Anche

per coloro che hanno svolto un periodo educativo “il termine quadro

prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della

prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto

all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro”

(cfr. Prassi LADI ID punto B70).

Pure

per coloro che hanno beneficiato del prolungo del termine quadro in relazione

alla Pandemia COVID-19 “il termine quadro prolungato per la riscossione

delle prestazioni può essere accorciato per analogia a B56 e B70 se la persona

assicurata soddisfa i presupposti per l’apertura dei un nuovo termine quadro

una volta esaurito il diritto massimo all’indennità giornaliera” (cfr.

“Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021, punto

38b, pag. 8).

Non

ci troviamo dunque neppure in presenza dell’ipotesi, segnalata dalla SECO (cfr.

consid. 1.4.), nella quale l’assicurato stesso può “tagliare” un periodo quadro

in corso, dopo avere esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere (cfr.

Prassi LADI ID B38a, B38b e B38c, Direttiva SECO TC 2020/12 del 27 agosto

2020).

Infine,

nella risposta di causa l’UMA ha sottolineato che l’assicurato ha aperto un

nuovo termine quadro con validità del 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2023 ed ha

beneficiato del sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale con

decisione del 5 novembre 2021 che ha accolto la domanda del 4 novembre 2021

(cfr. consid. 1.7.).

Alla luce di tutti questi

elementi (nessun prolungo proporzionale della durata del sussidio in caso di

prolungo del periodo quadro, nessuna apertura anticipata di un termine quadro

per esaurimento del diritto alle prestazioni, nuova apertura del termine quadro

il 1° novembre 2021 con conseguente diritto al sussidio) questo Tribunale non

può che confermare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti