38.2021.98
A seguito del rinvio per accertamenti (38.2021.18) amministr. avrebbe dovuto emettere dec. form. TCA rinuncia (economia processuale) a trattare dec. su opp. quale dec. form. ed entra nel merito. Confermata dec. su opp. Respinta richiesta di sussidio x spese di pendolare o soggiorn. settimanale
7 marzo 2022Italiano38 min
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.98
DC/sc
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 emanata
da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione
su opposizione dell’11 febbraio 2021 la Sezione del lavoro - Ufficio delle
misure attive (di seguito: UMA) aveva confermato la decisione del 19 gennaio
2021 (cfr. doc. 3) e respinto la richiesta di RI 1 di ottenere il sussidio per
le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 13 dicembre 2020, in
relazione all’attività lavorativa di Chef de Rang durante la stagione
invernale svolta presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 1 e 2).
L’amministrazione aveva
respinto la domanda in quanto l’assicurato, entro il termine quadro, aveva già
usufruito di tale prestazione durante sei mesi (cfr. doc. 3).
1.2. Con sentenza 38.2021.18 del 3
maggio 2021 il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il successivo ricorso
inoltrato dall’assicurato e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi
accertamenti, argomentando:
" (…) Nella
presente fattispecie, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è
stato aperto il 24 ottobre 2018 e, senza le misure particolari adottate in
relazione alla pandemia, sarebbe scaduto, due anni dopo, il 23 ottobre 2020.
In realtà il termine quadro è stato prolungato di 6 mesi, fino al
Fatti
23 aprile 2021.
La modifica dell’Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la
disoccupazione del 25 marzo 2020, ha infatti introdotto un nuovo art. 8a del
seguente tenore:
" 1Tutte le
persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI beneficiano di 120
indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste indennità non sono
computate nell’attuale numero di indennità giornaliere.
2Se necessario, il termine quadro per la riscossione
della prestazione è prolungato di due anni.”
La “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a
causa della pandemia»” della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 22
luglio 2020, a questo proposito precisa quanto segue:
" La difficile situazione economica causata dal coronavirus riduce le
possibilità di trovare velocemente un lavoro. Attraverso le indennità
giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati per la riscossione
delle prestazioni, si mira a evitare che le persone assicurate esauriscano le
indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un
lavoro è molto difficile.
Ogni
persona assicurata che al 1° marzo 2020 non aveva ancora esaurito le sue
indennità giornaliere beneficerà al massimo di 120 indennità giornaliere
supplementari per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 (durata
dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Le normali
indennità giornaliere saranno percepite soltanto quando le 120 indennità
giornaliere supplementari risulteranno esaurite. Anche durante la riscossione
delle indennità giornaliere supplementari si applicano tutte tè disposizioni
della LADI (es. per quanta riguarda i periodi di attesa o di sospensione).
Il
termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi
per tutte le persone che al 1° marzo 2020 godevano già di tale termine e che
dal 1° marzo 2020 ne hanno ancora diritto. Per le persone il cui termine quadro
per la riscossione delle prestazioni si apre dopo il 1 ° marzo 2020, tale
periodo viene prolungato per la durata che va dall'inizio del termine quadro
per la riscossione delle prestazioni fino al 31 agosto 2020.
Tre casi
di studio illustrano l'applicazione di questa procedura:
- La persona A ha un termine quadro per la
riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha ancora
diritto a 300 indennità giornaliere. Dal 1° marzo al 14 agosto 2020 riceve le
120 indennità giornaliere supplementari senza alcuna interruzione. Dal 14
agosto 2020 può riscuotere nuovamente indennità giornaliere normali e ha ancora
diritto a 300 indennità giornaliere. Il suo termine quadro per la riscossione
delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi (184 giorni).
- La persona B riceve un nuovo termine quadro
per la riscossione delle prestazioni in data 01.04.2020. Durante il periodo dal
1° aprile al 31 agosto 2020 la persona B riceve esclusivamente le indennità
giornaliere supplementari. La riscossione dell'indennità giornaliera normale
inizia solo a partire dal 1° settembre 2020. Il suo termine quadro per la
riscossione delle prestazioni viene prolungato di 5 mesi.
- La persona C ha esaurito il diritto alle
indennità al 25 febbraio 2020, ma il suo termine quadro per la riscossione
delle prestazioni dura ancora fino al 31 marzo 2020. Non può percepire
indennità giornaliere supplementari perché al l" marzo 2020 non ne aveva
più diritto.
Disposizione
transitoria per le persone che, dopo il 1° marzo 2020, hanno esaurito il
diritto alle indennità (prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della
direttiva 2020/04): Per loro, il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni viene prolungato con effetto retroattivo, in modo da consentire la
riscossione delle indennità giornaliere supplementari retroattivamente
dall'esaurimento del diritto. A tale scopo la persona deve essere attivamente
iscritta all'URC. Un'eventuale reiscrizione avviene a partire dalla data di
scadenza dell'iscrizione precedente, cosicché la persona interessata possa
beneficiare delle indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo 2020. l dati
della persona assicurata devono, però, essere presentati alla cassa di
disoccupazione competente per l'intero periodo di riscossione, compreso
l'intero mese di marzo.”
Nel caso concreto, nel marzo 2020 l’assicurato aveva aperto un
termine quadro e non aveva ancora esaurito il diritto alle prestazioni, per cui
tale termine è stato prolungato di 6 mesi, conformemente alla Direttiva della
SECO, fino al 23 aprile 2021.
RI 1 si è reiscritto in disoccupazione il 2 novembre 2020, al termine
della stagione estiva, prima di riprendere un’attività lucrativa fuori Cantone
dal 13 dicembre 2020 (cfr. doc. 1).
È incontestato che, nel termine quadro, l’assicurato ha già
beneficiato delle prestazioni dovute di sei mesi conformemente all’art. 68 cpv.
2 LADI.
L’assicurato sostiene che se il nuovo termine quadro per la
riscossione fosse stato aperto regolarmente al momento del riannuncio
all’inizio del mese di novembre 2020, visto che il precedente era scaduto il 23
ottobre 2020, avrebbe invece avuto diritto al sussidio.
Egli ritiene in sostanza che una misura a favore degli assicurati
(quali l’attribuzione di indennità straordinarie di disoccupazione a causa
della pandemia e il conseguente prolungamento del termine quadro per la
riscossione) non può avere degli effetti negativi per chi si impegna ad
accettare nuovi lavori anche fuori dalla regione di domicilio.
Su questa argomentazione del ricorrente l’UMA non si è pronunciato
in alcun modo, limitandosi a citare le Direttive della SECO (Prassi LADI PML)
emanate precedentemente allo scoppio della pandemia.
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene invece che
tale questione debba essere approfondita da parte dell’amministrazione, se del
caso interpellando la SECO.
A proposito dello scopo della procedura di
opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (ATF 125 V
188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Cfr. pure STF C 279/03
del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il
Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe
in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43
LPGA, ed ha rilevato:
"
(…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Il TCA constata che l’art. 68 cpv. 2 LADI “allorché fissa a sei
mesi la durata massima del sussidio nel termine quadro”, fa evidentemente
riferimento al termine quadro biennale dell’art. 9 LADI.
La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio delle misure attive affinché, dopo avere
appurato se realmente l’assicurato, il 2 novembre 2020, avrebbe adempiuto il
periodo di contribuzione minimo per aprire un nuovo periodo di riscossione,
dopo avere verificato se l’assicurato ha concretamente beneficiato dell’aumento
del numero massimo di indennità giornaliere oppure no e dopo avere interpellato
la SECO sugli effetti del prolungamento del termine quadro legato alla pandemia
in questo preciso contesto (ad esempio sulla possibilità di riaprire un nuovo
termine quadro il 2 novembre 2020 o il prolungamento proporzionale del sussidio
rispetto ai sei mesi al massimo visto il prolungamento di sei mesi del termine
quadro per la riscossione), si pronunci nuovamente sulla domanda del
ricorrente. (…)”
1.3. L’11 giugno 2021 __________
dell’UMA ha interpellato la Cassa __________, ponendogli i seguenti quesiti:
" (…) Il
signor RI 1 rientra in quella categoria di persone che hanno beneficiato di un
prolungo del termine quadro come “Accredito per la crisi”. Il suo ultimo TQ con
inizio 24.10.2018 non è terminato al 23.10.2020, bensì scadrà in data
23.07.2021.
Nell’ultimo TQ la PCI ha beneficiato del sussidio SPSS per i
periodi: 16.12.2018-16.03.2019 e 15.12.2019-14.03.2020, per un totale di 6
mesi.
In data 13.11.2020 il signor RI 1 ha presentato ulteriore domanda
di SPSS.
Considerato che il sussidio spese di pendolare e di soggiornante settimanale
può essere concesso per un massimo di 6 mesi in un termine quadro
(24.10.2018-23.07.2021) e il signor RI 1 ha beneficiato di 3 mesi dal
16.12.2018 al 16.03.2019 e altri 3 mesi dal 15.12.2019 al 14.03.2020, abbiamo
emesso decisione negativa.
Contro questa decisione il signor RI 1 ha presentato ricorso.
Avremmo quindi bisogno di sapere:
- L’assicurato,
il 2 novembre 2020, data assunzione impiego (data re iscrizione 28.10.2020),
avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo per aprile un nuovo
periodo di riscossione?
- L’assicurato
ha concretamente beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità
giornaliere?” (Doc. 9)
Il 14 giugno 2021 __________
della Cassa __________ ha così risposto:
" (…) vi
confermiamo che il signor RI 1, in data 2.11.2020, si è riscritto in
disoccupazione al termine della sua attività stagionale.
Avrebbe avuto diritto ad aprire un nuovo TQ in quanto, durante i
24 mesi precedenti l’iscrizione, avrebbe potuto dimostrare il contributo minimo
di 12 mesi.
Confermiamo inoltre che l’assicurata ha beneficiato dell’aumento
del numero massimo di indennità giornaliere di disoccupazione.” (Doc. 10)
1.4. Il 25 giugno 2021 __________,
__________ dell’UMA, ha chiesto alcuni chiarimenti alla SECO:
" (…) L’assicurato
richiedente ha beneficiato di un prolungamento del termine quadro come
“Accredito per la crisi” e il suo ultimo TQ, con inizio 24.10.2018, non è
terminato al 23.10.2020, bensì scadrà in data 23.07.2021.
Nel corso di tale TQ, l’assicurato ha beneficiato del sussidio
SPSS per i periodi:
- 16.02.2018-16.03.2019;
e
- 15.12.2019-14.03.2020
per un totale di 6 mesi.
In data 13.11.2020 l’assicurato ha presentato ulteriore domanda di
SPSS.
Considerato che il sussidio spese di pendolare e di soggiornante
settimanale può essere concesso per un massimo di 6 mesi in un termine quadro
(nuovo TQ prolungato: 24.10.2018-23.07.2021) e l’assicurato ha già beneficiato
6 mesi di sussidio, abbiamo emesso decisione negativa, riconfermata su
opposizione.
Contro questa decisione l’assicurato ha presentato ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quest’ultimo ha annullato la nostra
decisione su opposizione, rinviandoci gli atti per ulteriori accertamenti e
nuova decisione, con richiesta di sottoporre il seguente quesito alla SECO:
- Quali
sono gli effetti del prolungamento del termine quadro legato alla pandemia in
questo preciso contesto?
Segnatamente:
- Vi
è la possibilità di riaprire un nuovo termine quadro il 2 novembre 2020 (data
di re-iscrizione in disoccupazione da parte dell’assicurato)? oppure
- Vi
è la possibilità di prolungare proporzionalmente il sussidio rispetto ai 6 mesi
massimi, visto il prolungamento di sei mesi del termine quadro per la
riscossione?” (Doc. 11)
Il 31 agosto 2021 __________,
giurista presso la SECO, ha così risposto:
" (…) Nell'estratto
dalla sentenza allegata alla richiesta, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha citato la Direttiva SECO 2020/10 (Aggiornamento
"Disposizioni speciali a causa della pandemia") del 22 luglio 2020,
la quale cifra 1 .2 precisava che, a causa della difficile situazione economica
dovuta al coronavirus, le possibilità di trovare velocemente un lavoro sono
ridotte, e che attraverso le indennità giornaliere supplementari e i TQ
prolungati per la riscossione delle prestazioni lo scopo è di evitare che le
persone
assicurate esauriscano le indennità giornaliere cui hanno diritto
in questo periodo, anche se trovare un lavoro sia molto difficile. La cifra 1.1
della direttiva in questione prevedeva che i regolamenti esistenti in materia
di ID si applicavano, in linea di principio, senza modifiche. Le eccezioni
durante il periodo dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
COVID-19 (RS 837.033) erano elencate in modo esaustivo in questa direttiva. Il
Tribunale cantonale assicurativo ha ritenuto comunque incontestato che, nel
termine quadro, rassicurato in questione aveva già beneficiato delle
prestazioni dovute di 6 mesi conformemente all'art. 68 cpv. 2 LADI.
Dall'inizio e durante il periodo di pandemia, né le normative LADI
inerenti alle prestazioni SPSS, né la prassi hanno subito modifiche. Gli
articoli 68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro
validità. Dato che una pandemia si verifica improvvisamente e non può essere
prevista, essa può essere di grande impatto, sul mercato del lavoro.
L'obiettivo principale per rassicurazione di disoccupazione in una tale
situazione è quello di preservare posti di lavoro, tenere il tasso di
disoccupazione il più basso possibile, garantire a tutti i costi i pagamenti
agli assicurati e, appunto, evitare che le persone assicurate esauriscano le
indennità giornaliere prima di aver trovato una nuova assunzione. Per tener conto
degli effetti che una tale pandemia può sprigionare, la SECO si serve delle
direttive, emettendo regolamenti speciali a seconda delle emerite situazioni.
Le direttive SECO vengono di conseguenza adattate con discreta consuetudine.
Sotto questa luce appare palese che, onde fronteggiare le numerose o possibili
problematiche giuridiche quali possono emergere, non è possibile tenere conto
di tutti gli effetti che i suddetti regolamenti delle direttive possano portare
con sé. Il caso in cui la persona assicurata tragga effettivamente degli
svantaggi ("effetti negativi") da una misura a favore degli assicurati
non può nella fattispecie presentarsi che come costellazione eccezionale la
quale non era stata preveduta nelle direttive che si focalizzano sui punti
cardinali "Indennità di disoccupazione", "Indennità per lavoro
ridotto" e "Altre disposizioni di esecuzione", ovvero gli
strumenti principali e più adatti per raggiungere gli obbiettivi di sopra
descritti. A nostro avviso, nell'esplicito contesto delle SPSS, non si
presentano altri effetti legati al prolungamento del termine quadro.
Per ciò che riguarda l'apertura di un nuovo TQ, dalla direttiva
SECO TC 2020/12 del 27.08.2020, cifra 1.2, e dalla prassi LADI ID B38a, B38b e
B38c, si evince che il TQ prolungato per la riscossione delle prestazioni può
essere terminato ("tagliato") analogamente alla prassi LADI ID B56 e
B70, se la persona assicurata soddisfa le condizioni per l'apertura di un nuovo
TQ dopo aver esaurito il suo diritto massimo alle indennità giornaliere. Ciò
serve a garantire che la persona assicurata non subisca alcuno svantaggio a
causa del prolungamento del periodo quadro per la riscossione delle
prestazioni, vale a dire che non venga "lasciata" su un TQ vuoto,
anche se nel frattempo sono maturati nuovi periodi di contribuzione e le
indennità giornaliere potrebbero essere nuovamente riscosse in un nuovo TQ.
A nostro avviso, un taglio del TQ al fine di aprire un nuovo TQ
potrebbe essere effettuato solo in via eccezionale, e soprattutto a condizione
che rassicurato soddisfi i requisiti per un nuovo periodo quadro e che sia
espressamente informato degli svantaggi associati a tale decisione - ovvero
la perdita di tutti i diritti legati al vecchio TQ - e confermi per
iscritto il suo consenso. Nel presente caso, spetterebbe quindi alla persona
assicurata valutare la convenienza di una tale decisione.
Non esiste invece la possibilità di prolungare proporzionalmente
il sussidio rispetto ai 6 mesi massimi, visto il prolungamento di sei mesi del
termine quadro per la riscossione: per una tale misura non esiste, ne è stata
prevista una base normativa nelle ordinanze competenti. Come menzionato, l'art.
68 cpv. 2 LADI, il quale prevede una durata complessiva di 6 mesi al massimo,
ha sempre mantenuto la sua validità. Secondo la prassi LADI IPML L11, non vi
può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente
dalle circostanze. Nella versione tedesca, la marginale L11 parla addirittura
di "besondere Umstände" ("circostanze speciali") e
lascia quindi spazio alla deduzione che il massimo di 6 mesi non può essere
superato neanche nelle presenti circostanze” (Doc. 12)
Al riguardo il 9 novembre
2021 RI 1 ha inoltrato le seguenti osservazioni:
" (…) Visto
il periodo di coronavirus e della situazione derivante vorrei focalizzare il
punto sulla vostra nuova decisione riguardo il fatto che, come si evince dalla
lettera dell’__________ del 14.06.2021, io avevo aperto un nuovo TQ e quindi
maturato il sussidio per altri 6 mesi per i prossimi 2 anni.
Mentre rileggendo il ricorso del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 03.05.2021 e la presa di posizione della SECO del 31.08.2021,
aldilà del diritto di possibili prolungamenti e tagli del TQ, la volontà è
quella di: “garantire che la persona assicurata non subisca alcuno
svantaggio a causa del prolungamento del periodo quadro per la riscossione
delle prestazioni”.
Ribadendo quello già scritto precedentemente, non credo fosse
nelle intenzioni di Berna penalizzare il lavoratore, che in situazione anomala,
si reca oltre cantone a lavorare sostenendo spese supplementari di trasporto e
doppia economia domestica per rientrare al domicilio. Faccio quindi appello al
buon senso e alla correttezza nel non penalizzare chi in queste condizioni
difficili si prodigava per lavorare andando oltre cantone invece di rimanere
comodamente a casa a spese del Cantone.” (Doc. 14)
1.5. Con decisione su opposizione
del 18 novembre 2021 l’UMA ha confermato la precedente decisione del 19 gennaio
2021, limitandosi ad elencare gli accertamenti compiuti dopo la sentenza del
TCA del 3 maggio 2021 (cfr. doc. A1).
1.6. Il 3 dicembre 2021 RI 1 ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione, rilevando:
" (…) Come
si evince dalla presa di posizione della SECO del 31.0.2021 e dal mio primo
ricorso del 03.05.2021 presso di voi, oltre tutto accolto in mio favore.
L’ufficio delle misure attive non ha mai preso in considerazione le mie
osservazioni nonostante la lettera del 14.06.2021 dell’__________ nella quale
si attestava che io avevo diritto di aprire un nuovo TQ a partire dal
02.11.2020 e quindi di usufruire del rimborso spese.
Nella decisione su opposizione l’ufficio delle misure attive,
nonostante gli accertamenti da voi richiesti, non specifica le motivazioni di
negare un sacrosanto diritto di un onesto lavoratore, che, durante la pandemia
e le evidenti difficoltà, ha scelto di lavorare e di non usufruire della comoda
possibilità di restare a casa con la famiglia a spese del Cantone.
Non capendo, l’accanimento nei miei confronti da parte dell’ufficio
delle misure attive, chiedo a voi di far valere i miei diritti ringraziando
anticipatamente.” (Doc. I)
1.7. Il 21 dicembre 2021 l’UMA ha inoltrato
la risposta di causa nella quale chiede di respingere il ricorso, rilevando:
" (…)
10. In data 18 novembre 2021 l’Ufficio delle misure attive ha
emesso una nuova decisione su opposizione alla decisione del 19 gennaio 2021
considerando che:
- in
base agli accertamenti effettuati dall’Ufficio misure attive presso la SECO
tramite lettera del 31 agosto 2021 e inoltrata al signor RI 1 in data 28
ottobre 2021, risulta che non vi sono effetti legati al prolungamento del TQ
sulle SPSS, difatti,
“ l’art. 68 cpv.
2 LADI, che prevede una durata complessiva di sei mesi al massimo, mantiene la
sua validità. Non vi è nessuna base normativa che prevede la possibilità di
prolungare il sussidio rispetto ai sei mesi massimi in seguito al prolungamento
del termine quadro. Inoltre, secondo la prassi LADI PML L11 “Non vi può essere
alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente
dalle circostanze”.”
- In
merito al taglio del TQ, la SECO indica che questo può essere fatto solo in via
eccezionale e spetta alla persona assicurata valutare la convenienza di una
tale decisione.
- Il
signor RI 1 ha aperto un nuovo TQ con validità dal 01.11.2021 al 31.10.2023 e
beneficiando delle SPSS con decisione del 5 novembre 2021 in seguito alla sua
domanda del 4 novembre 2021.” (Doc. III)
1.8. Il 22 dicembre 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
1.9. Il 24 gennaio 2022 il
Presidente del TCA ha chiesto a __________ della Cassa __________ la seguente
precisazione:
" (…) Dagli
atti dell’incarto risulta che l’11 giugno 2021 l’Ufficio delle misure attive
(UMA) le ha in particolare chiesto se “l’assicurato ha concretamente
beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere” (cfr.
doc. 9).
Il 14 giugno 2021 lei ha così risposto: “confermiamo inoltre che
l’assicurato ha beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità
giornaliere” (cfr. doc. 10).
Al riguardo mi occorre sapere con precisione in che periodo e in
che misura il ricorrente ha beneficiato delle 120 indennità giornaliere
aggiuntive.
Desiderei inoltre sapere se alla scadenza del termine quadro
originario (il 23 ottobre 2020) l’assicurato aveva già riscosso tutte le indennità
giornaliere delle quali aveva diritto oppure no. (…)” (Doc. V)
Nella sua risposta del 25
gennaio 2022 il __________ della Cassa __________ ha fornito le seguenti
dettagliate informazioni:
" In
risposta alla sua del 24.01.2022 le confermiamo che, in merito all'assicurato
di cui a margine, egli ha beneficiato:
In data 24.10.2018 è avvenuta apertura termine quadro con diritto
a 400 indennità giornaliere di disoccupazione.
A seguito della pandemia Covid19 il termine quadro è stato
prolungato fino al 23.07.2021 (per legge sarebbe scaduto il 23.10.2020 Art. 8
LADI).
Vista la pandemia Covid19 gli assicurati hanno beneficiato di un
primo aumento di 120 indennità giornaliere di disoccupazione dal 1.03.2020 al
31.08.2020 ed in seguito di un ulteriore aumento di 66 indennità giornaliere di
disoccupazione dal 1.03.2021 al 31.05.2021. In effetti vi è stata l'attuazione
di queste misure prolungando il periodo quadro.
Ogni persona assicurata che al 1.03.2021 non aveva ancora esaurito
le sue indennità giornaliere, ha potuto beneficiare al massimo di 66 indennità
giornaliere supplementari perii periodo dal 1.03.2021 al 31.05.2021. Inoltre il
termine quadro per la riscossione delle prestazioni è stato prolungato di 3
mesi per tutti gli assicurati che, dal 1.03.2021, godevano già di tale termine
quadro e che dalla stessa data (1.03.2021) ne hanno ancora diritto.
Ne consegue che il signor RI 1 aveva beneficiato di due prolunghi
di termine quadro per 6 mesi ed ancora 9 mesi portando il suo termine quadro al
23.07.2021.
Il signor RI 1 ha beneficiato di pagamenti da parte della cassa
dal 24.10.2018 al mese di Dicembre 2019.
Dal 16.12.20218 al 16.03.2019 egli aveva beneficiato del pagamento
quale "indennità soggiornante settimanale".
Dalla documentazione ai nostri atti si evince che dal 1 1.04.2019
al 20.10.2019 rassicurato ha prestato la propria opera presso l'Albergo __________
di __________.
In data 21.10.2019 il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione
ed ha beneficiato del pagamento di indennità da tale data fino al 13.12.2019.
Dal 15.12.2019 al 14.03.2020 egli ha beneficato del pagamento
quale "indennità soggiornante settimanale".
In data 16.03.2020 si è riscritto in disoccupazione al termine
dell'attività lavorativa presso il __________ di __________.
Dal 16.03.2020 al 5.05.2020 ha beneficiato del pagamento delle
indennità di disoccupazione normali.
Facciamo notare come in questo lasso di tempo egli abbia consumato
una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a seguito della
pandemia Covid19.
Dal 6.05.2020 al 1.11.2020 RI 1 ha lavorato quale stagionale
presso l'Albergo __________ di __________.
In data 2.11.2020 si è riscritto in disoccupazione ed ha percepito
le indennità giornaliere di disoccupazione dal 2.11.2020 al 10.12.2020.
Dal 13.12.2020 al 14.03.2021 ha prestato la propria opera presso
il __________ di __________.
In data 15.03.2021 si è riscritto in disoccupazione ed ha
percepito le indennità da tale data fino al 24.03.2021.
Il 25.03.2021 ha ripreso l'attività lavorativa presso l'Albergo __________
di __________ fino al 31.10.2021.
Fatta questa doverosa premessa confermiamo che rassicurato,
durante il periodo Marzo 2020 - Agosto 2020, ha beneficiato del pagamento delle
indennità giornaliere speciali di disoccupazione e successivamente, in Marzo
2021, per ulteriori 8 giorni.
Il 23.10.2020 rassicurato non aveva beneficiato della totalità
delle indennità giornaliere di disoccupazione. In effetti il 24.10.2018,
all'apertura del termine quadro, rassicurato aveva diritto a 400 indennità
giornaliere di disoccupazione.
Durante il periodo dal 24.10.2018 a 23.10.2020 il signor RI 1 ha
beneficiato del pagamento di 115 indennità giornaliere di disoccupazione (…).”
(Doc. VI)
Il 27 gennaio 2022 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni
scritte (cfr. Doc. VII).
Il 15 febbraio 2022 l’UMA
ha comunicato di “non avere ulteriori informazioni da aggiungere” (cfr. doc.
VIII) mentre RI 1 è rimasto silente.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Ai sensi della giurisprudenza
federale, allorché una decisione su opposizione (o su reclamo) viene annullata
e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria,
non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su
opposizione (o su reclamo), bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con
l’emissione di una nuova decisione formale.
Al
riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha
stabilito che:
"
(…) En s’opposant à la
décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution
de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le
cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher
l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126
V 23 consid. 4b p. 24 sv.).
Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle
décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu
l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04
du 8 juin 2005 consid. 2.2, in
RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art.
52.
LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu
BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n°
17.
p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg
Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art.
52.
ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé
la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF
131.
V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010
consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004
a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du
dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes
diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient
pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait
procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le
renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision
initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui
devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010
consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.”
In
proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2019.28 del
22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015
consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA
38.2012.34
dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011
consid. 2.9. in fine.
Nel
caso di specie, come visto nei fatti, il TCA con sentenza 38.2021.18 del 3
maggio 2021 ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la
decisione su opposizione dell’UMA dell’11 febbraio 2021 e rinviato gli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti.
Con
decisione su opposizione del 18 novembre 2021 l’UMA ha confermato la decisione del
19.
gennaio 2021 (cfr. consid. 1.5.).
L’amministrazione,
a seguito della sentenza 38.2021.18, avrebbe invece dovuto emanare una nuova
decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e
la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA.
Nel caso concreto, tutto
ben considerato, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del
18.
giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1.,
pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità
vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF
9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012
consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni
caso a trattare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 quale
decisione formale (con la conseguenza che la presente vertenza dovrebbe essere
dichiarata irricevibile) e a un rinvio degli atti all’UMA per emettere una
decisione su opposizione, in quanto - alla luce dell’intero iter procedurale -
“… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e
procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17
gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).
Di conseguenza questa
Corte entra nel merito del ricorso del 3 dicembre 2021.
nel
merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di
pendolare o soggiornante settimanale.
Il 1° luglio
2003.
è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502.
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e
vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Per quel che
riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed.
Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e
pag. 486-511; Leu, "Die
Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG.
Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin,
"Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische
Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504
seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del
Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la
terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale
ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;
presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati
interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente
sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
2.3
Le Direttive relative
ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel
2014.
dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di
autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e
fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della
legge (art. 110 LADI)”, a proposito della durata delle prestazioni:
" Principio
L9 Conformemente
all'art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine
quadro, per un massimo di sei mesi complessivi.
L10 II
termine di sei mesi decorre dalla data in cui rassicurato inizia a esercitare
l'attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la
sua domanda soltanto dopo tale data, rassicurato non potrà più aver diritto
alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai
sensi dell'art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l'art. 81 e cpv. 1
OADI).
L11 Non vi
può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento,
indipendentemente dalle circostanze.
Termine quadro
L12 II
procedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che
la durata totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine
quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio
a cavallo dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due
decisioni e che la durata totale della prestazione non superi sei mesi.”
2.4
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;
DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Nella presente fattispecie risulta
dagli atti dell’incarto, in particolare dalla risposta di __________ al TCA,
che il termine quadro originario dal 24 ottobre 2018 al 23 ottobre 2020, nel
marzo 2020 è stato prolungato fino al 23 luglio 2021.
Nel termine quadro
prolungato l’assicurato ha beneficiato del sussidio per le spese di pendolare o
di soggiornante settimanale durante il periodo massimo di 6 mesi ai sensi
dell’art. 68 cpv. 2 LADI.
Dagli
accertamenti compiuti dall’UMA presso la SECO dopo la precedente sentenza del
TCA è emerso che il legislatore non ha apportato nessuna modifica a questo
articolo della LADI nel contesto delle misure introdotte per fare fronte, dal
profilo economico, alla pandemia COVID-19 (cfr. consid. 1.4.: “Gli articoli
68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro validità”).
Non
è dunque possibile aumentare in modo proporzionale la durata delle prestazioni,
in caso di prolungamento del termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, come ipotizzato dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid.
1.2.).
Dalle
risposte fornite dalla Cassa di disoccupazione __________ all’UMA e poi più
precisamente al TCA, emerge pure che al momento della scadenza del termine
quadro non prolungato (il 23 ottobre 2020) RI 1 non aveva esaurito il proprio
diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, visto che aveva
beneficiato di soltanto 115 delle 400 a cui aveva diritto (cfr. consid. 1.9.).
Inoltre
dai medesimi accertamenti risulta che RI 1 ha concretamente beneficiato
soltanto di una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a
seguito della pandemia COVID-19 (dal 16 marzo al 5 maggio 2020, dal 2 novembre
al 10 dicembre 2020 e dal 15 marzo al 24 marzo 2021; cfr. consid. 1.9.).
In
tale contesto va ricordato che il termine quadro per la riscossione e per il
periodo di contribuzione si estendono in linea di principio su 2 anni e sono
consecutivi (cfr. Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess
2014, n. 7 : “une fois fixé, un délai-cadre d’indemnisation ne
peut pas être annulé ou déplacé dans le temps” ; vedi pure n. 12 e STF
C 151/99 consid. 2b : “Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine
einmal laufende Rahmenfrist bestehen und kann eine neue frühestens nach deren
Ablauf eröffnet werden”).
Come
ricordato nella Prassi LADI ID va tuttavia ricordato che :
" B40
Per quanto riguarda i termini quadro e la durata di 2 anni, la legge prevede le
seguenti eccezioni:
• per gli
assicurati che hanno intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza
l’aiuto dell’AD, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine
quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato
di 2 anni al massimo (art. 9a LADI).
• Per gli
assicurati che si sono dedicati all’educazione di figli di età inferiore ai 10
anni, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per
la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni.
La nascita di un nuovo figlio comporta il prolungamento del termine quadro per
il periodo di contribuzione (art.9b LADI).
• per gli
assicurati che si sono iscritti alla disoccupazione negli ultimi 4 anni
precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS, il
termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni al
massimo (art. 27 cpv. 3 LADI).
• per gli
assicurati che percepiscono assegni di formazione, il termine quadro per la
riscossione della prestazione è prolungato fino alla conclusione della
formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI).
• per gli
assicurati che beneficiano di un provvedimento di sostegno a un’attività
lucrativa indipendente e che intraprendono tale attività al termine della fase
di progettazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è di 4
anni (art. 71d cpv. 2 LADI).”
Per coloro che hanno
avviato un’attività indipendente senza l’aiuto dell’AD “il termine quadro
prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della
prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto
all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro”
(cfr. Prassi LADI ID punto B56).
Anche
per coloro che hanno svolto un periodo educativo “il termine quadro
prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della
prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto
all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro”
(cfr. Prassi LADI ID punto B70).
Pure
per coloro che hanno beneficiato del prolungo del termine quadro in relazione
alla Pandemia COVID-19 “il termine quadro prolungato per la riscossione
delle prestazioni può essere accorciato per analogia a B56 e B70 se la persona
assicurata soddisfa i presupposti per l’apertura dei un nuovo termine quadro
una volta esaurito il diritto massimo all’indennità giornaliera” (cfr.
“Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021, punto
38b, pag. 8).
Non
ci troviamo dunque neppure in presenza dell’ipotesi, segnalata dalla SECO (cfr.
consid. 1.4.), nella quale l’assicurato stesso può “tagliare” un periodo quadro
in corso, dopo avere esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere (cfr.
Prassi LADI ID B38a, B38b e B38c, Direttiva SECO TC 2020/12 del 27 agosto
2020).
Infine,
nella risposta di causa l’UMA ha sottolineato che l’assicurato ha aperto un
nuovo termine quadro con validità del 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2023 ed ha
beneficiato del sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale con
decisione del 5 novembre 2021 che ha accolto la domanda del 4 novembre 2021
(cfr. consid. 1.7.).
Alla luce di tutti questi
elementi (nessun prolungo proporzionale della durata del sussidio in caso di
prolungo del periodo quadro, nessuna apertura anticipata di un termine quadro
per esaurimento del diritto alle prestazioni, nuova apertura del termine quadro
il 1° novembre 2021 con conseguente diritto al sussidio) questo Tribunale non
può che confermare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti