38.2021.99
Alla richiesta di apertura di un nuovo termine quadro, rettamente la Cassa ha riesaminato se tutti i presupposti del diritto all’indennità fossero soddisfatti ed ha ricalcolato correttamente il guadagno assicurato concludendo che non vi era una perdita di lavoro computabile
7 marzo 2022Italiano37 min
I redditi mensili delle diverse attività
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.99
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 2 novembre 2021 la Cassa disoccupazione __________ (in seguito: Cassa) ha
confermato il precedente provvedimento del 27 luglio 2021 (cfr. doc. 89), con
cui aveva respinto la domanda di indennità di disoccupazione avanzata dal RI 1
il 3 giugno 2021, stabilendo altresì che il “nuovo” guadagno assicurato -
ritenuto che l’assicurata, come si vedrà, aveva già beneficiato di un primo
termine quadro di riscossione – ammontava a fr. 4'020.- e che l’interessata non
subiva una perdita di guadagno indennizzabile.
La Cassa ha così motivato
la propria decisione su opposizione:
" (…) La
sig.ra RI 1 si è iscritta in disoccupazione, rivendicando il suo diritto in
data 3 giugno 2021. La stessa ha beneficiato di un termine quadro precedente,
dal 3 settembre 2018 al 2 giugno 2021. (…).
Nel caso specifico, la nostra Amministrazione ha verificato
nuovamente il caso dell’Assicurata e comunichiamo che non è possibile tenere in
considerazione il guadagno assicurato “vecchio” di fr. 7'678.- nel nuovo
termine quadro, in quanto, ogni apertura di un nuovo termine quadro comporta,
per legge, un nuovo calcolo del guadagno assicurato e, più precisamente, sulla
base effettiva di quanto un’Assicurata/o ha percepito nella/e sua/e attività
lavorativa/e (guadagno intermedio = guadagno assicurato – art. 37 cpv. 1 – 3bis
OADI).
Ne deriva che se si aprisse un nuovo termine quadro dal 3 giugno
2021, il guadagno assicurato sarebbe di fr. 4'020.- (vedi tabella allegata). Il
calcolo mensile effettuato dall’Avvocato, nel suo atto di opposizione, è di fr.
4'012.-.
Finché, tuttavia, non vi sarà un diritto alla compensazione a
favore dell’Assicurata, il termine quado deve, per legge, essere posticipato
fino al mese ove ci sarà un versamento a favore della persona iscritta in
disoccupazione. (…)
Qualora la Sig.ra RI 1 dovesse subire una diminuzione delle ore
lavorative nei prossimi mesi, la sua domanda relativa al diritto alle indennità
potrebbe essere accolta, qualora il suo guadagno mensile fosse inferiore del
suo nuovo guadagno assicurato rapportato all’80 rispettivamente 70%.” (cfr.
doc. 102)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA
tempestivo ricorso, postulando l’accoglimento del gravame e quindi
l’annullamento della decisione del 27 luglio 2021, rispettivamente della
decisione su opposizione del 2 novembre 2021, il riconoscimento di un’indennità
di disoccupazione che deve essere calcolata a fronte di un guadagno assicurato
di fr. 7'678.- (e, quindi, non di fr. 4'020.- come ritenuto dalla resistente)
ed ha protestato spese, tasse e ripetibili.
A sostegno delle pretese
ricorsuali della propria assistita, la legale ha addotto:
" (…) La
ricorrente, classe 1960, divorziata con due figli adulti e indipendenti,
docente di SE, abilitata all’insegnamento dell’__________ per il medesimo
livello, provvede in modo autonomo al proprio mantenimento, considerato come
l’ex marito, da cui ha divorziato nel 2015, non le versa alcun contributo.
Negli ultimi anni è riuscita nell’intento di reperire delle attività di
insegnamento. Per quanto non riesce a guadagnare con il proprio lavoro, fa capo
all’AD.
In data 27 luglio 2021, la ricorrente ha
ricevuto la decisione inerente le indennità per il mese di giugno 2021, che ha
ritenuto errata. Per questo motivo ha sollevato opposizione, sottolineando come
la decisione impugnata contenesse un errore di fondo, ovvero l’aver confuso un
lavoro stabile con incarichi a termine. Da ciò anche un errore di calcolazione.
In sostanza si riprende la formulazione utilizzata:
“La Cassa ha giustificato la decisione
in questione sostenendo che il guadagno intermedio incassato dall’opponente (a
suo [ndr: dire] fr. 5'156.-), sarebbe superiore al salario assicurato
(fr. 4'020.- x 75.57%) e da ciò l’assenza di un buon diritto a pretendere le
indennità. L’importo di fr. 5'156.-, sempre secondo la Cassa, si comporrebbe
di:
- fr.
3'165.35 dal __________;
- fr.
775.- dalla __________;
- fr.
382.85 dalla __________;
- fr.
680.- dalla __________;
- fr.
152.80 indennità di vacanze docente supplente.
Il calcolo è errato per i seguenti
motivi:
- il
salario assicurato non ammonta a fr. 4'020.-, ma a fr. 7'678 (cfr. doc. B), il
cui 70% ammonta a fr. 5'375.-;
- l’opponente
ha lavorato a tempo determinato per il __________ dall’8 marzo al 31 agosto
2021 (cfr. doc. D), ricoprendo cosiddette 18 unità didattiche (UD), pari ad un
pensum del 56.25%. L’assunto della Cassa, secondo cui l’opponente “continua a
lavorare con uno stipendio complessivo …” (cfr. decisione impugnata, primo
paragrafo, oggetto), è dunque errata. L’incarico è terminato. Da settembre 2021
l’opponente sarà attiva quale docente di EF presso l’Istituto __________ (cfr.
doc. H), che l’ha incaricata di coprire 10 UD: non è ancora in grado di esibire
il foglio salario, ma facendo un calcolo approssimativo che tiene conto del
fatto che si tratta di poco meno della metà dell’incarico precedente, trattasi,
grosso modo, di fr. 1'600.-. Ritornando al periodo in questione, l’opponente ha
dunque incassato sei stipendi, per un totale di fr. 17'305.-, pari a mensili
fr. 2'884.- (cfr. doc. E);
- con
la __________ l’opponente ha stipulato un contratto a termine (cfr. doc. D),
ragion per cui il commento di cui al punto precedente (“continua a lavorare…”) vale
anche per questo incarico. Ciò detto, si precisa che anche il calcolo è errato.
Detto contratto ha assicurato all’opponente, da gennaio a giugno 2021, un
impegno (indicativo) di 24h/mese, a fr. 25.-/h. Ovvero fr. 600.-, mensili
lordi, ritenuto che le ore lavorative supplementari vengono beninteso
remunerate. Dall’estratto conto per il medesimo periodo (oltre luglio e
agosto), si evince che l’ultimo versamento risale, appunto, al 25 giugno 2021
(cfr. doc. E). Per un totale di fr. 4'254.-, che suddiviso su sei mesi da un
mensile di fr. 709.- e non fr. 775.- come calcolato dalla Cassa. Se si effettua
il conteggio su 12 mesi, per il periodo da giugno a dicembre 2020, emerge che
l’opponente ha incassato complessivi fr. 3'860.-, ovvero fr. 643.- mensili (cfr.
doc. F). Detto altrimenti, l’incasso calcolato su 12 mesi dà una media di fr.
676.- mensili. Considerato che ciò è più favorevole per l’opponente, la stessa
ha diritto all’applicazione di detto metodo di computo;
- l’opponente
ha effettivamente incassato, per il mese di giugno 2021, fr. 680.- dalla __________.
Trattasi dell’unico importo riferito al periodo in questione. Ha poi incassato
un ulteriore importo di fr. 700.- per il mese di agosto, che non fa testo per
il periodo di computo in questione. Tale importo va spalmato su un periodo di 6
mesi, o se favorevole all’assicurato di 12 mesi (cfr. anche mail __________ per
il tramite di __________ 19 agosto 2021). Ergo, fr. 56.- mensili;
- medesimo
discorso vale per l’indennità vacanze docente supplente, pari a fr. 152.80.
mensilmente fr. 13.-.
Tutto ciò considerato, la media mensile
ammonta a:
- fr.
2'884.- dal __________;
- fr.
676.- dalla __________;
- fr.
383.- dalla __________;
- fr.
56.- dalla __________;
- fr.
13.- indennità vacanze docente supplente
fr. 4'012.-
A fronte di un guadagno assicurato di
fr. 7'678.- (il cui 70% ammonta a fr. 5'375.-), ne consegue una differenza di
fr. 1'363.-.
L’opponente ha ricevuto per il periodo
di computo interessato un importo di fr. 205.05, a fronte di un importo che
avrebbe dovuto incassare di fr. 1'363.-. Chiede dunque che le sia assicurata la
differenza di fr. 1'158.-.
Sottolinea altresì, ancora una volta,
che la sua situazione lavorativa (…) non è stabile e in tal senso ne andrà
tenuto conto anche per i mesi avvenire. La stessa confida sul fatto che possa
ancora reperire altri incarichi, supplenze o quant’altro, ma, come detto in
entrata, stante l’età e il costo che ne deriva per il datore di lavoro, non
sarà per nulla scontato.”.
La Cassa si è tuttavia riconfermata nella
sua decisione, sostenendo che non sarebbe possibile rifarsi al guadagno
assicurato del termine quadro precedente (fr. 7'678.-), in quanto la riapertura
di un nuovo termine quadro comporterebbe una ricalcolazione ex novo. La Cassa
ha inoltre precisato che “finché…non vi sarà diritto alla compensazione a
favore dell’assicurata, il termine quadro deve, per legge, essere posticipato
fino al mese ove ci sarà un versamento a favore della persona iscritta alla
disoccupazione” (cfr. decisione impugnata, pagina 3). Concetto che è tutto
fuorché chiaro. Pertanto la ricorrente ha chiesto alla Cassa spiegazioni su
quest’ultima frase, chiedendo in sostanza la riapertura del termine quadro e un
riconteggio, avendo subito una notevole diminuzione delle ore di lavoro, da 18
UD a 10 UD, corrispondenti a circa 1/3 in meno dello stipendio. La Cassa
parrebbe intenzionata, preso atto della situazione, a riaprire il caso con i
dati assicurati (cfr. doc. B). I riconteggi sono in corso.
Sia quel che sia, la ricorrente rimane
ferma sulle sue posizioni espresse in sede di opposizione.” (cfr. doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa e, in particolare, ha osservato quanto
segue:
" (…) Nel
suo atto di ricorso, come pure era già stato indicato nella sua opposizione,
l’Avvocato, per il tramite della sua patrocinata, sostiene che il guadagno
assicurato della sig.ra RI 1, per il nuovo termine quadro, ossia dal 3 giugno
2021, ammonti a CHF 7'678.-, il cui 70% corrisponde a CHF 5'375.-.
La stessa ritiene che la sua patrocinata
abbia incassato durante il mese di giugno 2021, un mensile di fr. 4’012.- (cfr.
dettaglio nel ricorso) a fronte di un guadagno assicurato di fr. 7'678.- (il
cui 70% ammonta a fr. 5'375.-), ne consegue una differenza a favore della
signora RI 1 di fr. 1'363.-. Considerato che quest’ultima ha ricevuto un
versamento dalla CD a titolo di compensazione di fr. 205.05, la stessa richiede
la differenza di CHF 1'158.- (1'363.- - 205.05).
Come già spiegato nella risposta su opposizione,
il termine quadro, aperto il 3.9.2018, è già stato posticipato e pertanto già
comprensivo della proroga determinata dalla SECO e legata alla pandemia
COVID-19.
Vale a dire che il termine quadro
dell’Assicurata, iniziato il 3 settembre 2018, e scadente inizialmente il 2
settembre 2020, con suddetta proroga, è stato prolungato di 9 mesi, ossia fino
al 2 giugno 2021.
Occorre innanzitutto sottolineare che la
compensazione, ricevuta dalla Sig. ra RI 1 per il mese di giugno 2021 si
riferisce unicamente ai primi due giorni di questo mese e riguarda pertanto
ancora il precedente termine quadro (dal 3 settembre 2018 al 2 giugno 2021) e
quindi conteggiata tenendo in considerazione il precedente guadagno assicurato
ammontante a CHF 7'678.-.
Invece, dal 3 giugno 2021, come sopra
ribadito, l’Assicurata ha fatto richiesta di un nuovo diritto, la Cassa ha
verificato dapprima il periodo di contribuzione (conseguentemente tutte le
attività lavorative dell’Assicurata) ed in seguito, ha effettuato il calcolo
del guadagno assicurato, fissandolo a CHF 4'020.- dal 3 giugno 2021 (cfr.
tabella allegata).
Fatti
I redditi mensili delle diverse attività
dell’Assicurata, per il mese di giugno 2021, ammontavano a:
- CHF
3'165.35 __________;
- CHF
775.00 __________
- CHF
382.85 __________;
- CHF
680.00 __________;
- CHF
152.60 indennità vacanze docente supplente.
Il totale di queste attività è di CHF
5'155.80 e, considerato che questa somma è superiore al suo nuovo guadagno
assicurato di CHF 4'020.- (addirittura anche già al 100% senza dedurre la
percentuale relativa al tasso di indennità, ossia il 70 rispettivamente 80%),
non risulta alcuna perdita di guadagno e pertanto non è possibile versare
alcuna compensazione.
L’importo medio mensile dichiarato
dall’opponente di CHF 4'012.-, comunque non corretto, qualora la Cassa dovesse,
tuttavia, per mera ipotesi considerarlo, non porterebbe, ad ogni modo, ad
alcuna modifica di quanto sopra ribadito, poiché anche in questo caso non vi è
una perdita.
Tale tema è stato spiegato più volte, come
pure nel nostro atto di opposizione, pertanto ci chiediamo se non siamo in
presenza di una certa temerarietà da parte dell’Avvocato che ha elaborato
questo ricorso, in quanto non è possibile tenere in considerazione il guadagno
assicurato “vecchio” ammontante a Fr. 7'678.- nel nuovo termine quadro. Infatti
ogni apertura di un nuovo termine quadro comporta, per legge, un nuovo calcolo
del guadagno assicurato e, più precisamente, sulla base effettiva di quanto
un’assicurata/o ha percepito nella/e sua/e attività lavorativa/e (guadagno
intermedio = guadagno assicurato – art. 37 cpv. 1 – 3bis OADI).
A titolo abbondanziale e come già ribadito
nella nostra opposizione, qualora la Sig.ra RI 1 dovesse subire una diminuzione
delle ore lavorative nei prossimi mesi, la sua domanda per un diritto alle
indennità potrebbe essere accolta, qualora il suo guadagno mensile fosse
inferiore del suo nuovo guadagno assicurato rapportato alla percentuale di
tasso di indennità e se tutti gli altri presupposti di legge saranno
adempiuti.” (cfr. doc. III).
1.4. L’11 gennaio 2022, questa
Corte ha trasmesso alla ricorrente la risposta di causa della resistente ed ha
assegnato alle parti - rimaste, poi, silenti - un termine di dieci giorni per
produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione a sapere se rettamente, o meno, la Cassa ha negato all’assicurata
l’erogazione delle prestazioni a decorrere dal 3 giugno 2021, tenendo in
considerazione un “nuovo” guadagno assicurato, pari a fr. 4'020.-.
2.2
L’art. 22 cpv. 1 LADI
stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del
guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente
agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un
importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di
lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono
versati gli assegni per i figli e se per lo stesso figlio non sussiste alcun
diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.
Giusta il cpv. 2 della
disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per
cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non
hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25
anni;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non
riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di
invalidità del 40 per cento.
Il Consiglio federale
adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due
anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3
LADI).
2.3
L'art. 23 cpv. 1 LADI
stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel
senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio
federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In una sentenza 8C_72/2015
del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016
N. 64 pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel
guadagno assicurato, ha indicato:
" (…)
occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente
per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg.
con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato
secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore
straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere
lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del
12.
luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza
C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno
unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile
1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87
del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001
consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).
4.3
Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente
- diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi
parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione,
nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con
riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che
fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale
reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato,
perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio
della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con
riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere
se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una
componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno
assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331
seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2 e la STF 8C_669/2020 del 17 novembre 2020 con la quale il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la
STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2020.
A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5
LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 248 rileva del
resto:
"
Salaire AVS «obtenu
normalement». – Est réputé
gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est
obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et
convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités
pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er
phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion
de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas
exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du
texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à
cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au
sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)."
2.4
In virtù e
nell’ambito della delega legislativa di cui all’art. 23 cpv. 1 in fine
(cfr. consid. 2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo
per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di
contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al cpv. 1
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di
calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno
computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A
quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi
durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3
OADI).
È altresì utile rilevare che l’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per
la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono
termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno
nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione
decorre due anni prima di tale giorno.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
lett. b LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se, tra
l’altro, ha subito una perdita di lavoro computabile, mentre, ai sensi dell’art.
11.
cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di
guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
2.5
Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22
(cfr. supra consid. 2.2.). Il Consiglio federale determina in che modo deve
essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In
virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza
tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente
almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno
assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in
considerazione.
Il
guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso
di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del
guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di
"Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA
38.2005.52
dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In
una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479;
122.
V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese
in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18
cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio
art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono
l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In
tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non
la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di
guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020
dell’8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS
4/2020), la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto
all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino
a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione
adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e
LADI.
Pertanto,
secondo il Tribunale federale, se durante il periodo di controllo litigioso
l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione
adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno
all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile
(cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In
una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha
stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno
giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno
giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di
guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza
secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul
tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio
2005.
2.6
La Prassi LADI sull’indennità
di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO
prevede, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione ai
nuovi termini quadro, quanto segue:
" B48
Non è possibile aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della
prestazione prima della scadenza del precedente termine quadro.
B49 Se alla scadenza del termine quadro per la riscossione
della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a
richiederle, la cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto
all’indennità sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se non
vi è alcuna interruzione tra il vecchio e il nuovo termine quadro, l’inizio del
nuovo termine quadro può coincidere con un sabato o una domenica.
B50 In caso di cambiamento del termine quadro, tutti i
contatori delle indennità vengono azzerati, escludendo in tal modo qualsiasi
trasferimento nel nuovo termine quadro di indennità giornaliere non riscosse,
di indennità giornaliere non richieste secondo l’art. 28 LADI o di giorni
esenti dall’obbligo di controllo non presi. Anche il contatore dei «giorni di
attesa» viene azzerato: ciò significa che i giorni di attesa non effettuati non
vengono trasferiti nel nuovo termine quadro. Tuttavia, il termine di 30 giorni
di cui all’art. 28 cpv. 1 LADI non è interrotto dal cambiamento del termine
quadro.
B51 I giorni di sospensione non ancora effettuati, se non
sono già scaduti, vengono trasferiti nel nuovo termine quadro.
B52 In caso di cambiamento del termine quadro, la cassa
deve aprire un nuovo dossier contenente tutti i documenti elencati all’art. 29
cpv. 1 OADI e ricalcolare il guadagno assicurato nonché l’importo
dell’indennità giornaliera. Se l’inizio del nuovo termine quadro non coincide
con l’inizio di un periodo di controllo, la cassa allestisce 2 conteggi
separati per il periodo di controllo in questione.”
Sul salario determinante
dispone quanto segue:
" (…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno assicurato il salario
determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente
nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso. La prova
dell’effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire
l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno
assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare
il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla
B144 segg.”
Circa, invece, al periodo
di calcolo per il guadagno assicurato, la Prassi LADI ID, in particolare al punto
C15, prevede che
" C15
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 6 mesi
di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli
ultimi 12 mesi di contribuzione se tale salario è più elevato del salario medio
degli ultimi 6 mesi.”,
mentre sul calcolo del
guadagno assicurato in un nuovo termine quadro ai sensi degli artt. 23 LADI e
37.
OADI, al punto C43, dispone quanto segue:
" C43
Il guadagno assicurato in un nuovo termine quadro è calcolato come per il primo
termine quadro secondo le disposizioni dell’art. 37 cpv. 1-3bis OADI. I periodi
di contribuzione con un reddito non adeguato non vengono in linea di principio
esclusi (eccezione C44 segg.).”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del
17.
novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid.
4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF
138.
V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.7
Nell’evenienza
concreta, dagli atti emerge che RI ,1 docente di ___________, cittadina
svizzera nata il _________ 1960, si è iscritta in disoccupazione a decorrere da
settembre 2018 (cfr. doc. 1).
Il
3.
giugno 2021, scaduto il primo termine quadro di riscossione, l’assicurata ha
nuovamente rivendicato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione,
indicando di essere disposta e capace di lavorare a tempo pieno, di percepire
un reddito da attività dipendente essendo attiva, sulla base di un incarico in
essere dal 1° settembre 2020, presso le Scuole __________ (nella misura del
56.25
%; cfr. doc. 92), nonché presso la __________, e ciò dal 1° gennaio 2021
fino a fine giugno 2021. Proprio la scadenza di tale rapporto lavorativo è
stata indicata dalla ricorrente a valere quale “ultimo giorno di lavoro
effettuato” (cfr. doc. 91).
Quale
motivo della disdetta, RI 1 ha indicato quanto segue:
" Il
contratto __________ verrà probabilmente ripreso da settembre e valutando
quantità di ginnaste e allenatori presenti con la nuova stagione a selezioni
effettuate.
In data 28.5.21 sono usciti i Concorsi
comunali ai quali parteciperò come tutte gli anni, saprò solo a fine agosto se
ci saranno incarichi previsti per me o sarò iscritta alle supplenze come gli
ultimi anni.”
(cfr. doc. 91)
Il
27.
luglio 2021, la Cassa ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il
3.
giugno precedente, rilevando che il guadagno assicurato di RI 1 a decorrere
dal 3 giugno 2021 ammontava a fr. 4'020.- mensili e che, tenuto conto dello
stipendio percepito, a quel momento, ella non subiva alcuna perdita di guadagno
e non poteva, dunque, beneficiarie delle indennità di disoccupazione (cfr. doc.
89).
Il
28.
luglio 2021, la resistente ha trasmesso all’assicurata il conteggio a valere
per il mese di giugno 2021 (per due giorni di controllo), dal quale emerge che
le indennità giornaliere indennizzabili ammontavano a fr. 205.05 (cfr. all. a
doc. 94).
Con
mail del 9 agosto 2021, la ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…) In
data 03.08.2021 ho ricevuto la decisione in merito al rinnovo del termine
quadro per la disoccupazione che mi concerne, e qualche giorno dopo il vostro
Conteggio per il mese di giugno che riporto qui sotto:
- Pagati
fr. 404.40 OK
- Diritto
rimanente fr. 218.9
Avrei ancora diritto a questi giorni
rimasti?
- Vacanze
maturate 13 giorni
Avrei ancora diritto a questi giorni di
vacanza?
Se sì entro quale termine?
Accompagno l’allegato di cui sopra con il
mio CV; visto che non ci conosciamo in modo approfondito le inoltro altre
informazioni che ritengo possano tornare utili.
Le chiedo cortesemente di voler verificare
i dati in vostro possesso, confrontandoli con quelli che vi sto trasmettendo,
in quanto ho delle discrepanze che non mi spiego.
Non vorrei, che proprio a causa di
informazioni incomplete e/o dati mancanti, la decisione negativa da voi presa
(qui in copia) e trasmessami, avrebbe potuto essere diversa. Mi diceva giorni
fa al telefono che la mia richiesta sarebbe stata visionata e/o verificata da
un vostro dipendente o superiore, per cui la prego di voler girare questi miei
scritti e i relativi allegati anche a questa persona.
A tale scopo, invio anche l’Atto di
Incarico, scaturito a posteriori dalla presa di posizione del __________ che ha
retroattivamente (8.3.-31.8.2021) trasformato la supplenza in incarico per
l’anno scolastico 2020-2021 per 18 UD, pari al 56.250% come potete leggere
questo incarico è a termine: perciò allego anche quello della sig. __________
dove è specificato il termine di fine agosto 2021.
Preciso anche che il contratto con la __________
era terminato a giugno quindi non mi pagano poiché non lavoro i mesi di luglio
e agosto (sono previste vacanze e numero ridotto di allenatori per le poche
ginnaste presenti) un nuovo contratto dovrebbe ripartire da settembre 2021.
Come annunciato anche al consulente URC
sig. __________, da luglio ho diretto, pe le prime due settimane, __________ e
le prime due settimane di agosto lavoro la mattina per la __________.
Nota bene: citazione “tenuto conto che
continua a lavorare con uno stipendio complessivo…” non corrisponde quindi alla
realtà, come sopra spiegato.
A giugno di ogni anno inoltro le
candidature in quasi tutto il Cantone nei tre ambiti seguenti: titolare SE al
100% o 50%, docente EF per il quale ho l’abilitazione e per le ore d’insegnante
d’appoggio assegnate ad ogni sede con più di 22 allievi.
Ci tengo a sottolineare la mia buona
volontà nelle ricerche di lavoro, considerando tutti i concorsi effettuati (più
di un centinaio) i quali, purtroppo, non hanno dato finora esito positivo.
Inoltre a tutt’oggi sono ancora in attesa
alcune risposte da parte dei Municipi presso i quali ho inoltro e continuo ad
inviare concorsi relativi ai posti vacanti nel Cantone.
Purtroppo, le ricerche effettuate, ad oggi
hanno dato esito negativo in ben 54 candidature!
Mi è stato detto molto chiaramente che,
essendo al massimo della scala di stipendio, costo troppo e pertanto la scelta
cade su candidati più giovani, che generano spese di contributi inferiori.
Ribadisco tuttavia il mio impegno e la mia
serietà: purtroppo, l’età non gioca a mio favore, ma questo fatto esula dalla
mia capacità di incidere su eventuali decisioni.
Mi domando cosa può dunque fare una persona
alla quale mancano una manciata di anni per andare in pensione?
Erodere magari i risparmi di una vita e
accedere all’assistenza sociale?
Auspico vivamente, che ci possa essere un
epilogo diverso alla mia carriera lavorativa.
Ritornando al nocciolo della questione mi è
inoltre poco comprensibile il motivo per il quale, per la decisione finale, vi
siate basati unicamente sulle entrate del mese di giugno 2021, che come detto
poco sopra ritengo non siano rappresentative.
Lo stesso discorso vale anche per le cifre
che avete indicato nel calcolo e che si discostano dai dati in mio possesso:
non ho ricevuto alcuna ricalcolazione delle Sede di __________.
A tal proposito chiedo quindi di volermi
chiarire:
1) Per i vostri
calcoli, considerate gli stipendi LORDI, oppure il NETTO dei diversi salari?
2) Come mai non si
è tenuto conto della particolare situazione e dei dati completi di tutti i 3
anni (comprensivi dei prolungamenti dovuti al Covid)?
In considerazione di quanto esposto mi vedo
costretta a ricorrere contro la vostra decisione. (…)” (cfr. doc. 94)
Il
19.
agosto 2021, la Cassa ha risposto come segue alla mail della ricorrente:
" (…) I
giorni di indennità e giorni di vacanza a saldo alla scadenza del Termine
Quadro decadono e non possono più essere indennizzati. Per quanto riguarda la
decisione circa il rifiuto delle prestazioni dal 03.06.2021 se non fosse
d’accordo ha la facoltà di presentare opposizione scritta presso la nostra __________,
entro il termine di 30 giorni dal momento della ricezione della decisione.
Questo termine non decorre nel periodo dal 15.07.2021 al 15.08.2021. Pertanto i
30.
giorni decorrono dal 16.08.2021. Per presentare opposizione può anche
inoltrare l’e-mail del 09.08.2021 firmata che ha scritto.
Alle domande che pone qui di seguito le
elenco le risposte:
1) Per i nostri
calcoli consideriamo sempre gli stipendi lordi;
2) Si è tenuto
conto per il periodo contributivo anche dei periodi prolungati a seguito del
COVID, mentre per il calcolo del guadagno assicurato bisogno tener conto della
media dei salari degli ultimi 6 mesi o se il calcolo è più favorevole per
l’assicurato, la media degli ultimi 12 mesi.” (cfr. doc. 94)
In
data 13 settembre 2021, l’assicurata, già rappresentata dall’avv. RA 1, ha,
quindi, interposto opposizione contro la decisione del 27 luglio 2021.
Contestualmente, oltre a porre in evidenza il fatto che quella della propria
assistita non sarebbe una situazione lavorativa stabile, la legale ha osservato
quanto suindicato (poi ripreso, pressoché in toto, nel ricorso presentato
innanzi a questa Corte; cfr. supra consid. 1.2. e doc. 97).
Il
2.
novembre 2021, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 102),
respinto l’opposizione di RI 1.
L’11
novembre 2021, la resistente ha chiesto all’assicurata, al fine di stabilire “se
subisce una perdita indennizzabile”, di trasmettere gli attestati di
guadagno intermedi allestiti dai seguenti datori di lavoro:
" Per il
mese di luglio 2021: __________
__________
Per il mese di agosto 2021: __________
__________
Per il mese di settembre 2021: __________
__________
Per il mese di ottobre 2021: __________
__________
__________
__________”
(cfr. doc. 103)
Il
12.
novembre 2021, l’assicurata ha comunicato alla Cassa che:
" (…) Come
può leggere sotto in risposta al mio avvocato la mia situazione finanziaria è
molto critica. Chiedo se può chiamarmi ancora nel pomeriggio entro le 15:30
oppure nei pomeriggi di settimana prossima, per capire se ci sono reali
possibilità di riaprire un nuovo termine quadro che mi permetterebbe di
compensare con la disoccupazione ed arrivare almeno al minimo vitale alla somma
di fr. 4'020.-.” (cfr. doc. 104),
ed
inoltrato la seguente mail, trasmessa al proprio legale dopo che l’avv. RA 1 le
aveva comunicato l’esito dell’opposizione interposta contro la decisione del 27
luglio 2021:
" (…) Buongiorno
avvocato, la mia situazione è la seguente da settembre ho un incarico di solo
10.
UD settimanali alle SE di __________ pari a meno di 1/3 di stipendio per
l’esattezza fr. 2.044.30 a cui si aggiungono le 6 ore settimanali della __________
come da contratto a 25.- fr. orari: 6 x 4= 24 x 25= 600 per un totale di
2'644.30 a questo qualche volta di possono aggiungere supplenze scolastiche o
sostituzioni di colleghi… settembre nessuna supplenza scolastica svolgibile mi
è pervenuta, a ottobre ho lavorato due mattinate di mercoledì 4UD a __________
e __________ in seguito 3 UD giovedì pomeriggio; mentre per la __________ ho
percepito 687.50 fr. a settembre e 635.40 fr. a ottobre per qualche ora
supplementare. Nell’art. 9 LADI al capoverso seguente il 4…si cita: “qualora la
sig.ra RI 1 dovesse subire nei prossimi mesi una diminuzione delle ore
lavorative la sua domanda relativa al diritto alle indennità potrebbe essere
accolta qualora il suo guadagno mensile fosse inferiore del suo nuovo guadagno
assicurato rapportato all’80 rispettivamente al 70%. Più sopra nella medesima
pagina: “Secondo l’art. 11 LADI al capoverso cito di nuovo “Nel caso specifico
la nostra Amministrazione ha verificato nuovamente il caso dell’Assicurata e
comunichiamo che non è possibile tenere in considerazione il guadagno
assicurato vecchio di fr. 7'678.-… Ne deriva che se si aprisse un nuovo termine
quadro da 03.06.202 il guadagno assicurato sarebbe fr. 4.020.- … nel calcolo
dell’Avvocato nel suo atto di opposizione è di fr. 4.021.-. Questo valeva per
il mese di maggio e giugno 2021.
Siccome ritengo impossibile vivere in
Svizzera ad uno stipendio di fr. 2'644.30 ritengo di aver subito una notevole
diminuzione delle ore lavorative (18 UD lo scorso anno scolastico e solo 10!
questo). Sarebbe per me importantissima la somma a coprire 70/80 della cifra
indicata di 4.020.- fr. per questo intendo lottare ulteriormente per i miei
diritti. Non sono una lazzarona e sto facendo tutto quanto è nelle mie
possibilità per arrivare a una degna pensione senza dover intaccare i miei
risparmi che dovrebbero sostentarmi nella vecchiaia. Non intendo finire in
assistenza!!!” (cfr. doc. 104)
Il
15.
novembre 2021, RI 1 ha fornito riscontro allo scritto del precedente 11
novembre dell’amministrazione cui ha trasmesso la documentazione richiesta,
eccezion fatta per i dettagli relativi agli stipendi corrispostile dai Comuni
di __________ e __________, non ancora disponibili (cfr. all. C a doc. I).
Ne
emerge che gli stipendi lordi percepiti dalla ricorrente ammontano a fr.
6'494.05 per il mese di luglio, fr. 5'437.85 per agosto, fr. 3'035.45 per
settembre e fr. 3'093.30 per ottobre 2021 (cfr. all. C a doc. I).
2.8
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte
rileva che dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, durante il
primo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 3 settembre 2018,
prolungato fino ad inizio giugno 2021), ha sempre conseguito un guadagno
intermedio, lavorando quale docente di __________ presso, in particolare,
scuole elementari ed associazioni (cfr. attestati di guadagno intermedio agli
atti; e supra consid. 2.7.)
Alla
richiesta di apertura di un nuovo termine quadro, rettamente la Cassa ha
provveduto, ai sensi degli artt. 23 LADI e 37 OADI (cfr. supra consid. 2.3. e
2.4.), a riesaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità fossero
soddisfatti e, per quanto attiene in particolare le pretese ricorsuali a ricalcolare
il guadagno assicurato.
Nel
caso di specie tale operazione ha visto diminuire il guadagno assicurato
mensile dai fr. 7'678.- calcolati per il primo termine quadro di riscossione, a
fr. 4'020.-.
Tale
ultimo importo - il cui calcolo non è, peraltro, contestato dalla ricorrente
nell’ammontare, ritenuto che la medesima si limita a ritenere che la Cassa
avrebbe dovuto riprendere il “vecchio” guadagno assicurato - è stato rettamente
determinato dalla Cassa sulla base del salario medio conseguito dalla
ricorrente negli ultimi sei mesi di contribuzione che hanno preceduto il nuovo
termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI). A
ragione la resistente non ha, infatti, tenuto in considerazione il salario
medio degli ultimi dodici mesi, essendo pari a fr. 3'980.80 (cfr. doc. 90) e,
quindi, inferiore a quello conteggiato dall’amministrazione.
Quanto
ai salari conseguiti da RI 1 nel corso del mese di giugno 2021, dagli atti
emerge che all’assicurata sono stati corrisposti, rispettivamente, dalla __________
(cfr. doc. 83), dal __________ (cfr. doc. 85), dalla __________ (cfr. doc. 86)
e dalla __________ (cfr. doc. 87), oltre complessivi fr. 4'020.- di modo che la
conclusione della resistente, che ha stabilito che in tali condizioni, a fronte
di un guadagno assicurato pari a fr. 4'020.- (dal quale va, poi, dedotta la
percentuale relativa al tasso di indennità ai sensi dell’art. 22 LADI; cfr.
supra consid. 2.2.), la ricorrente non ha subito alcuna perdita di guadagno nel
periodo in esame, non presta fianco a critiche.
Per il mese di giugno 2021
non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle
prestazioni LADI, e meglio l’assicurata non subiva alcuna perdita di lavoro
computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. STCA 38.2011.81
del 10 dicembre 2012).
Ne consegue che la decisione su opposizione del 2
novembre 2021 deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.9
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del
18.
maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr.
anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti