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Decisione

38.2022.1

No a indennità per insolvenza non avendo rivendicato credito salariale tempestivamente. A conclusione rapp. lavoro inviate 2 mail, poi atteso 7 mesi per spiccare PE. Sforzi compiuti insufficienti. 2 colleghi agito tempestivamente. Sforzi per ottenere quanto dovuto vanno però effettuati personalmente

21 marzo 2022Italiano48 min

Riprovo a contattarvi per avere notizie circa il debito salariale che l’__________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.1

dc/gm

Lugano

21 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 novembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 26 novembre 2021 (cfr. doc. N) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la decisione del 21 ottobre 2021 (cfr. doc. L) con la quale aveva

negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza, secondo

l’art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno,

in quanto ella non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo

sufficientemente tempestivo.

L’amministrazione ha così

motivato la propria decisione su opposizione:

" (…).

4.

Nel presente caso occorre esaminare se la qui opponente abbia

sufficientemente tutelato i suoi interessi, e di riflesso ottemperato

all’obbligo di ridurre il danno, per poter vantare un diritto alle indennità

per insolvenza.

La Cassa non ritiene che sia questo il caso e considera che

l’opponente avrebbe dovuto intervenire in maniera più incisiva nei confronti

del suo ormai ex datore di lavoro.

5.

La Signora RI 1 ha cessato l’attività lavorativa il 31 marzo 2021

(ultimo giorno di lavoro l’11 gennaio 2021), non percependo il salario già dal

16 novembre 2020. La qui opponente ha affermato come non abbia rivendicato i

propri crediti salariali alla società in quanto l’amministrazione era

irreperibile (vedasi modulo complementare compilato e firmato dalla Signora RI

1 il 25 settembre 2021).

A mente della Cassa la qui opponente avrebbe dovuto intervenire in

maniera più incisiva sia durante il rapporto di lavoro sia alla cessazione

dello stesso, senza attendere fino al 23 agosto 2021, giorno in cui ha fatto

spiccare un precetto esecutivo. (…)” (doc. N)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di

poter beneficiare delle indennità per insolvenza, rilevando:

" (…) Ho

presentato domanda di indennità poiché dal 17.11.2020 (data di fine del mio

periodo di maternità) al 11.01.2021 (data del mio licenziamento immediato), non

ho ricevuto dall'__________ nessun compenso salariale.

Non era la prima volta che I'__________ non pagava i suoi

dipendenti nei tempi contrattuali, e sebbene fossimo tutti preoccupati, non

pensavamo di andare incontro ad un licenziamento così brutale e repentino.

Abbiamo perciò tutti onorato gli obblighi contrattuali lavorando fino al giorno

in cui abbiamo ricevuto a mano la lettera di licenziamento.

Personalmente questo licenziamento mi ha colpita, ed oserei dire

affondata, in un momento difficilissimo della mia vita, togliendomi l'unica

stabilità che mi era rimasta: quella di uno stipendio fisso.

Nel dicembre del 2020 ho infatti totalmente perso l'appoggio, materiale

e familiare di mio marito che vive e lavora a Parigi e che si è separato da me

(la procedura di divorzio è in corso) lasciandomi sola con due bambini piccoli:

mia figlia __________ e mio figlio __________ che all'epoca avevano

rispettivamente 4 anni e 4 mesi.

Il mio secondogenito, nato a __________ I'__________ 2020, non

solo era ancora in fasce (lo allattavo facendo la spola tra __________ e __________),

ma avendo avuto serissimi problemi alla nascita a causa di un'asfìssia

neonatale (quando l'ho dato alla luce non respirava), di un cattivo adattamento

alla vita extra-uterina con ripercussioni su alcuni organi tra cui il cuore e

di un'anomalia sospetta alla colonna vertebrale, doveva sottoporsi ad un

protocollo di monitoraggio in __________ fino agli otto mesi di vita (allego

resoconto ospedaliere: doc. Q).

Monitoraggio che ho dovuto affrontare da sola con l’aggravante

dell'esplosiva situazione sanitaria e tutti i disagi e vincoli ad essa

connessi: voli cancellati, lockdown, tamponi obbligatori e valevoli solo 48

ore, limitazioni negli spostamenti ecc... Ho spiegato tutto ciò alla Cassa CO 1

che non ha minimamente preso in considerazione la mia situazione personale e

familiare, negandomi di fatto l'unica cosa che avrebbe potuto garantire un

minimo di tutela dei miei diritti di post-maternità in Svizzera: l'indennizzo

relativo ai salari insoluti.

La Cassa CO 1 mi rimprovera "di non aver intrapreso i passi

necessari" per vedermi riconosciuti i diritti d'indennizzazione. Ma questo

è palesemente falso poiché come tutti gli altri dipendenti __________ (eravamo

in 5, tra cui i miei due fratelli, __________ e __________, e il mio collega e

collaboratore più stretto __________), mi sono subito attivata per capire quali

fossero i miei diritti e doveri in tale situazione e quale fosse la procedura

da seguire sentendomi spesso dire che bisognava "aspettare e vedere come

evolve la situazione" (doc. P). Seppur tra mille difficoltà, e pur essendo

praticamente impossibilitata a seguire da vicino tutte le complesse tappe della

procedura come gli altri, mai ho trascurato l'iter che avrebbe dovuto condurmi

al riconoscimento delle indennità.

Riconoscimento che tutti hanno ottenuto tranne me, e questo

nonostante io abbia seguito la stessa procedura degli altri, e nonostante io

fossi e sia sicuramente il soggetto più danneggiato da questo licenziamento e

anche quello più esposto al disagio di richieste di spiegazioni da parte dei

media e degli ex-studenti __________ (doc. R e S).

Nel giustificare il suo rifiuto, la Cassa CO 1 mi rimprovera di

non essermi attivata tempestivamente e di essermi manifestata solo il 26

settembre del 2021 (doc. L e N). Ma questo è palesemente falso! Il 26 settembre

è la data della mia domanda d'indennità per insolvenza (doc. H), che poteva

essere fatta solo e soltanto a fallimento societario conclamato e che perciò

non poteva essere inoltrata prima. Quello che invece ho potuto fare è stato:

- scrivere più

volte agli amministratori __________ senza successo (le email tornavano

indietro poiché le utenze sono state disattivate: doc. O);

- seguire da

vicino le procedure di messa in mora e liquidazione della Società fatta dal

Signor __________. All'epoca le autorità ci avevano garantito che bastava che

una sola persona arrivasse al fallimento per procedere con la domanda

d'insolvenza, vale a dire che la procedura di messa in mora poteva essere fatta

da una sola persona e poi, quando la situazione si avrebbe sbloccata, ne

avremmo beneficiato tutti facendo la nostra parte. Mi sono dunque appoggiata

alla procedura del collega __________ ed ho, come tutti gli altri, fatto il

precetto esecutivo (doc. G) e atteso che si arrivasse ad una dichiarazione di

fallimento ufficiale della società per fare la domanda d'insolvenza;

- più volte

chiamato e contattato via email gli uffici competenti per sapere se stavo

facendo tutto quello che serviva per tutelare i miei diritti. Tutti sono stati

molto gentili e disponibili, dalla Signora __________ (Addetta agli assicurati

all'Ufficio delle prestazioni - Servizio Disoccupazione) al Signor __________

(Collaboratore all'Ufficio di Esecuzione), sebbene non riuscissi sempre a

comprenderle a fondo le informazioni fornite. Gli scambi con gli uffici della

Cassa CO 1 non risalgono al mese di agosto 2021, bensì agli inizi di giugno

2021 (doc. P) e la procedura per la messa in mora dell'__________ ad aprile

2021.

In assoluta buone fede ho fatto tutto quello che potevo per

tutelare i miei diritti alla disoccupazione (ottenendo le indennità di

disoccupazione __________: doc. l), e al recupero degli insoluti __________.

Nella disastrosa situazione economica nella quale mi sono ritrovata dopo il

licenziamento, come potevo non essere solerte nelle procedure che mi avrebbero

permesso di affrontare i disagi della disoccupazione? Queste indennità

rappresentano ancora oggi, anzi oggi più che mai, un aiuto indispensabile per

sostenere le spese di prima necessità del mio nucleo familiare.

Essere pesantemente penalizzata solo perché ero realmente

impossibilitata a stare col fiato sul collo alle autorità e agli uffici

competenti non mi arreca solo danni materiali, ma anche morali che non fanno

che acuire i dispiaceri e le difficoltà che ho accumulato nell'ultimo anno.

lo non potevo muovermi liberamente e non avevo la disponibilità di

tempo e di mezzi che hanno avuto gli altri per andare a caccia di informazioni

attendibili.

lo ero spesso bloccata a casa, con due bambini piccoli di cui uno

attaccato al seno e senza aiuti di sorta, lo avevo degli obblighi di assistenza

nei confronti del mio bambino che aveva bisogno di cure mediche particolari. lo

non avevo e non ho i soldi per pagare un avvocato e mettere in mora le società

o oppormi alle decisioni degli Uffici e farmi assistere in questa triste battaglia

in cui mi sento molto sola.

Nell'operazione di licenziamento a tappeto dell'__________ ero e

sono l'anello debole, che anziché essere maggiormente tutelato, si è visto più

facilmente negare quanto spetta a tutti gli ex dipendenti __________.

lo ho perso tutto, ma mi è rimasta la voce e la uso non per

difendermi, ma per chiedere alla Giustizia Svizzera di concedermi quello che

legittimamente mi spetta e che gli Uffici della Cassa CO 1 mi ha negato senza

un valido motivo e soprattutto senza avere riguardo alcuno per il mio statuto

di madre sola e disoccupata. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 21

gennaio 2022 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto

segue:

" (…).

3.

La Signora RI 1 ha cessato l'attività lavorativa l'11 gennaio 2021

(termine regolare il 31 marzo 2021) vantando nei confronti della società un

credito pari ad oltre quattro mensilità (dal 16 novembre 2020 al 31 marzo 2021,

ivi compreso il periodo regolare di disdetta). A mente della Cassa, attendere

fino al 23 agosto 2021 per far spiccare un precetto esecutivo, appare

eccessivo. La qui ricorrente, al più tardi il 18 gennaio 2021, ha preso atto

della rescissione del contratto di lavoro, scrivendo in detta data una mail

alla società. La società è rimasta silente, motivo per cui la Signora RI 1 ha

scritto un'ulteriore mail il 1. febbraio 2021, rimasta anch'essa senza

risposta. Quanto ai motivi personali e familiari addotti dalla ricorrente a

giustificazione del suo ritardo, questa Cassa ritiene che non possano essere

presi in considerazione. Essi, infatti, non sono

atti a spiegare perché ella, se anche fosse stata impossibilitata

ad agire in prima persona, non abbia perlomeno delegato la rivendicazione dei

propri crediti salariali a un terzo. Tanto più che due fratelli della

ricorrente erano anche loro dipendenti di __________, hanno tempestivamente e

correttamente rivendicato i propri crediti salariali e poi presentato una

domanda di indennità per insolvenza. Pertanto, avrebbero potuto consigliarla al

meglio o agire per lei.

Dal lavoratore si chiede una costante e coerente prosecuzione dei

passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva

devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di

esecuzione forzata (STF 8C_431/2018; 8C_158/2019). Il criterio della rapidità

di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli

non deve percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai

individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile

il saldo scoperto.

Circa la presunta disparità di trattamento, non corrisponde al

vero l'affermazione della ricorrente, secondo la quale ha seguito la stessa

procedura degli altri collaboratori. O meglio, ha sì seguito la stessa procedura,

ma con notevole ritardo. Infatti un collaboratore ha presentato domanda

d'esecuzione il 26 gennaio, un altro il 4 maggio 2021; quindi quasi 30

rispettivamente 16 settimane prima della ricorrente. Motivo per cui gli altri

collaboratori non hanno violato l'obbligo di ridurre il danno, contrariamente

alla ricorrente. Si giustifica quindi - anzi, si impone - una differenza di

trattamento tra loro e lei, differenza che non configura un'illegittima

disparità. Restiamo a disposizione di codesto lodevole Tribunale nel caso in

cui necessitasse dei dossier degli altri collaboratori/trici della società.

4.

Pertanto, alla luce del comportamento assunto dalla ricorrente, la

Cassa ritiene che ella non abbia adempiuto all'obbligo di ridurre il danno ex

art. 55 LADI, precludendosi così dalla possibilità di ottenere le prestazioni

richieste.

Di conseguenza non si giustifica l'annullamento della decisione (…)”

(Doc. III)

1.4. Il 21 gennaio 2022 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 18 febbraio 2022 è

pervenuto al TCA uno scritto nel quale l’assicurata ha ribadito di avere fatto

tutto quello che poteva per salvaguardare i suoi diritti (cfr. doc. V). La

ricorrente ha allegato una dichiarazione dei suoi due fratelli, __________

(cfr. doc. A2) e __________ (cfr. doc. B2).

Al riguardo la Cassa ha

comunicato al TCA il 28 febbraio 2022 di non avere ulteriori osservazioni da

formulare e ha chiesto di confermare la decisione impugnata (cfr. doc. VII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza.

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il

danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già

prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non

versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione

contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non

equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e

seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la

persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il

rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento.

Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha

violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa

rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e

in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura

sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle

prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni,

l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una

procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

A

proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto

di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er

bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber

Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine

Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher

Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten

ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche

Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn

es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass

die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine

rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,

obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss

(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B.

vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4.

Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”).

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza

8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una

sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la

quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019

del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che

" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur

pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de

travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige

pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza

8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un

assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020

del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una

grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il

versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva

richiesto l’apertura del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe den

massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem es nicht

berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht bloss

eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte Sachverhaltsfeststellung

könne zudem entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand

schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in

seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen

geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie

ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,

sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese

Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als

willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen.

Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug

der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der

Arbeitgeberin zu erfolgen.

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von einem

juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit

seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert

nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp

stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als

Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51

Fatti

E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche

Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen

Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation

belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”

2.2. Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha iniziato a lavorare come direttrice

generale presso la __________ di __________ dal 1° luglio 2018 per un salario

mensile di fr. 4’500 (cfr. doc. C).

L’assicurata

è stata licenziata l’11 gennaio 2021 con la seguente motivazione:

" (…) in

riferimento al colloquio odierno, le confermiamo il termine immediato della sua

collaborazione lavorativa presso la nostra società per motivi di cessata

attività dovuta a mancanza di liquidità. (…)” (Doc. F)

Il 25 settembre 2021

l’assicurata ha chiesto alla Cassa di beneficiare dell’indennità per insolvenza

per il periodo 1° dicembre 2020 - 31 marzo 2021 (fr. 4'700 mensili: fr. 4'500

salario + fr. 200 di supplemento).

Ella

ha indicato che il rapporto di lavoro è durato dal 25 giugno 2018 al 31 marzo

2020, che il salario è stato pagato fino al 16 novembre 2020 e che l’ultimo

giorno di lavoro effettuato è stato l’11 gennaio 2021 (cfr. Doc. H).

Nella

sua opposizione del 25 settembre 2021 RI 1 ha precisato di avere presentato la

domanda di indennità in quanto “dal 17.11.2020 (data di fine del mio periodo

di maternità) fino al 11.01.2021 (data del mio licenziamento con effetto

immediato), non ho ricevuto dall’__________ nessun compenso salariale”

(cfr. Doc. M).

Dagli

atti dell’incarto risulta che il 18 gennaio 2021 l’assicurata ha inviato

all’amministratore della __________ il seguente messaggio di posta elettronica:

" Ho

ricevuto, come tutti gli altri dipendenti __________, una lettera di immediato

licenziamento che mi ha colta di sorpresa e soprattutto impreparata. È

possibile confrontarsi con qualcuno per avere delucidazioni in merito a questa

chiusura repentina? Gli studenti mi chiedono spiegazioni ed io sinceramente non

so cosa rispondere.

Inoltre vorrei sapere

se e come gli arretrati salariali ci verranno versati (preavviso compreso), è

dalla fine della maternità che non percepisco salario. Dobbiamo seguire una

procedura particolare? Pur essendo frontalieri abbiamo diritto alla

disoccupazione? Chi bisogna contattare? Perdonate le mie numerose domande ma

sono totalmente persa e anche molto preoccupata poiché sono rimasta senza

lavoro dall’oggi all’indomani con due bambini piccoli, di cui uno ancora in

fasce.

Vi ringrazio

anticipatamente della vostra comprensione.” (Doc. O)

La risposta, del 18

gennaio 2021, è stata la seguente:

" Adresse

introuvable

Votre message n’est pas

parvenu à

__________, car le domaine

__________ est introuvable. Vérifiez qu’il ne contien pas de fautes de frappe

ni d’espaces superflus, puis réessayez.” (Doc. O)

Il 1° febbraio 2021 RI 1

ha ancora inviato al suo ex datore di lavoro il seguente messaggio di posta

elettronica:

" (…)

Riprovo a contattarvi per avere notizie circa il debito salariale che l’__________

ha accumulato nei miei confronti. Ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta da

parte vostra. So tra l’altro di non essere l’unica ex dipendente __________ in

questa situazione… com’è possibile essere licenziati così senza nessuna

spiegazione e senza neppure avere la possibilità di contattarvi? Possiamo

perlomeno ricevere gli stipendi arretrati? (…)” (Doc. O1)

La risposta immediata è

stata identica a quella del 18 gennaio 2021 (cfr. Doc. O1).

Il

7 giugno 2021 l’assicurata ha inviato ad __________ della Cassa CO 1 un

messaggio di posta elettronica intitolato “Recupero insoluti __________”

del seguente tenore:

" (…) mi

chiamo RI 1, ex dipendente di un’azienda con sede a __________ (allegata copia permesso

G). Con la presente chiedo delle informazioni relative alla presentazione di

una domanda di indennità per insolvenza.

La mia situazione è la seguente:

- il 01/07/2018

ho iniziato il rapporto di lavoro con l’azienda __________, con contratto da dipendente

full time a tempo indeterminato e retribuzione lorda parti a 4.500 CHF (+ assegni

familiari) (allegata copia contratto di lavoro);

- per il periodo

11/08/2020 - 16/11/2020 ho percepito un’indennità di maternità per la nascita

del mio secondo figlio (allegata documentazione);

- in data

11/01/2021 ho ricevuto la lettera di licenziamento nella quale si dice che il

rapporto di lavoro viene cessato con effetto immediato per mancanza di

liquidità (cfr. allegato)

- dalla fine

della maternità NON ho più ricevuto alcun compenso (a seguire allegherò, come

previsto tutti gli estratti conto richiesti) e le richieste (orali e

telefoniche) al datore di lavoro sono rimaste inascoltate.

In considerazione di quanto sopra, chiedo:

1) sebbene non

venga specificato nella lettera di licenziamento, ritengo comunque dovuto il

preavviso di due mesi, mi conferma questa circostanza?

2) considerato

quanto riportato nella lettera di licenziamento, devo considerare come data di

fine del rapporto di lavoro il giorno 11/01.2021 o la fine del mese di Gennaio

2021? Quindi, i due mesi di preavviso sarebbero scaduti il 11/03/2021 o il

31/03/2021?

3) Gli assegni

familiari devono essere conteggiati nell’importo totale del mio credito da far

valere contro il mio ex datore di lavoro?

Tali informazioni mi

servono al fine di poter quantificare con esattezza l’importo di suddetto

credito, così da poterlo indicare sia nella domanda di indennità per insolvenza

sia nella domanda di esecuzione presso il competente ufficio di Mendrisio.

Nell’attesa di un suo cortese

riscontro, porgo cordiali saluti. (…)” (cfr. doc. P)

La

funzionaria della Cassa le ha subito così risposto:

" Gentile

Signora,

per risponderle meglio mi necessita capire se quanto ha ricevuto

la lettera di licenziamento ha provveduto a contestarla oppure l’ha “accettata”.

Si è messa a disposizione del datore di lavoro? Ha messo in mora il datore di

lavoro? La ringrazio.” (cfr. doc. P)

RI 1 ha immediatamente

precisato che:

" Gentile

Signora __________,

Io non ho messa in mora il datore di lavoro, però l’ha fatta mio

fratello __________ l’ufficio di esecuzione per arrivare ad una domanda di

fallimento che permetta il configurarsi di uno dei presupposti per ottenere le

indennità per insolvenza.

Io cosa devo fare per non perdere questo diritto? Mi posso

appoggiare alla domanda di mio fratello o devo farne una io per conto mio? Sono

sinceramente persa …

Grazie della sua cortese risposta. (…)” (Doc. P)

Il 18 giugno 2021 __________

ha così risposto:

" (…) Premesso

che non avendo ricevuto una sua formale richiesta d’insolvenza posso

risponderle unicamente sulla base dei dati che mi ha fornito. Una miglior

risposta potrò fornirgliela quando riceverò la sua domanda, dove potrò avere

maggiori informazioni e visionare più documenti.

L’indennità per insolvenza copre unicamente i periodi lavorati,

pertanto fino all’11 gennaio. Avendo lei ricevuto l’indennità maternità fino al

16.11, verosimilmente potremo coprire il periodo 17.11.2020 – 11.01.2021.

All’ufficio esecuzioni e fallimenti può insinuare anche il periodo

di disdetta legale (che la nostra Cassa però, come detto sopra, non potrà

versarle) e gli assegni familiari (che non vengono rimborsati da parte nostra

ma dovranno essere fatti valere presso la Cassa AVS dove il datore di lavoro

pagava i contributi).

La disdetta scade sempre a fine mese, mai a metà mese.

In considerazione del fatto che ha terminato l’attività in

gennaio, dovrà inviarci anche le prove degli sforzi intrapresi a tutela dei

suoi interessi salariali (lette, e-mail, ecc. …) e un precetto esecutivo

sarebbe auspicabile che lo facesse notificare al suo ex datore di lavoro.

Nell’attesa di ricevere al più presto la richiesta di insolvenza,

con gli allegati che potrà fornirmi, la saluto cordialmente. (…)” (Doc. P)

Il

20 giugno 2021 RI 1 ha inviato per posta elettronica a __________ dell’Ufficio

di esecuzione di __________ una domanda di esecuzione contro __________

allegando la relativa documentazione (cfr. Doc. P).

Il 21 giugno 2021 __________

ha risposto all’assicurata che le avrebbe inviato una richiesta di anticipo

spese tramite e-mail precisando che “siamo obbligati ad agire in questo modo

perché lei è domiciliata all’estero”.

Il 23 giugno 2021 la

ricorrente ha comunicato a __________ che avrebbe pagato il bollettino e il 12

luglio 2021 gli ha inviato un messaggio di posta elettronica nel quale si è

così espressa:

" (…) So che

la procedura in oggetto è già stata avviata da altre persone (__________, __________

e __________), che lavoravano con me all’__________ e che è stata pubblicata la

comminatoria di fallimento.

Le chiedo dunque se sia necessario proseguire seguendo tutto

l’iter già fatto dagli altro o se posso ricollegarmi agli esiti delle procedure

già avviate evitando di sprecare tempo e denaro solo per duplicare quanto già

fatto e ottenuto.

Grazie anticipate della sua cortese risposta. (…)” (Doc. P)

__________ ha così

risposto:

" (…)

Lei ha già anticipato di soldi?

In caso può decidere di aspettare e vedere come evolve la

situazione negli altri casi già citati.

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni. (…)” (Doc. P)

Il 12 luglio 2021 RI 1 ha

nuovamente scritto alla funzionaria della Cassa chiedendole quanto segue:

" (…) In

riferimento alla procedura per insolvenza che devo avviare, ho saputo che altri

miei ex-collaboratori l’hanno avviata e che si è giunti alla pubblicazione

della comminatoria di fallimento.

È dunque necessario che io proceda con la domanda di insolvenza,

oppure posso ricollegarmi a quelle già fatte e accolte? Non vorrei sprecare

tempo e soldi solo per duplicare quanto già fatto …

Dato che si è finalmente giunti alla domanda di fallimento, ci

sono i presupposti per procedere con la domanda di indennità per insolvenza.

(…)” (Doc. P)

Il 12 luglio 2021 __________

ha così risposto:

" (…) Se i

colleghi sono arrivati solo alla comminatoria di fallimento, non è sufficiente

per avere il diritto all’insolvenza.

È necessario che uno dei creditori sia giunto alla richiesta di

fallimento in Pretura e non abbia anticipato le spese per il decreto, a causa

dei costi elevati (di solito l’anticipo spesesi aggira sugli 800.00 o 1'000.00

franchi. (…)” (Doc. P)

In precedenza il 29 giugno

2021 il fratello dell’assicurata, __________, aveva scritto ad __________

chiedendole quanto segue:

" (…) Con riferimento

alla procedura da me avviata, ho avuto modo di appurare che una domanda di

esecuzione analoga era già stata avviata e, dopo una serie di passaggi (la

notifica del precetto esecutivo è fallita due volte), in data 28/06/2021 è

stata pubblicata la comminatoria di fallimento (vedasi riepilogo allegato).

A questo punto, stante la mia intenzione di proseguire con la

domanda di indennità per insolvenza, chiedo se è proprio necessario che io

prosegua con tutto l'iter della mia domanda presso l'ufficio esecuzioni o se posso

ricollegarmi agli esiti della procedura già portata avanti dai miei

ex-colleghi, così da evitare perdite di tempo e denaro solo per duplicare le

procedure...

Non so se manca ancora qualche passo, comunque si è giunti alla

domanda di fallimento. Pertanto, mi corregga se sbaglio, ci sono (o ci saranno

a breve) gli estremi per rivalutare la mia domanda ... (…)” (Doc. 134)

Il 30 giugno 2021 __________

ha così risposto:

" (…) Dipende

dove sono arrivati i suoi colleghi con la procedura.

È sufficiente che uno dei creditori sia giunto alla richiesta di

fallimento e non abbia anticipato le spese per il decreto, a causa dei costi

elevati (di solito l'anticipo spese si aggira sugli 800.00 o 1'000.00 franchi).

Tra un paio di settimane contatterò nuovamente la Pretura per

sapere se vi sono novità in merito ad un'eventuale richiesta di fallimento.

(…)” (Doc. 134)

Il 14 luglio 2021 __________

ha ancora chiesto:

" (…) Abbia

pazienza se la tedio continuamente, ma ho un dubbio riguardo alla posizione di

mia sorella (con la quale so che siete già in contatto).

A) Io ho appena ricevuto copia del precetto esecutivo nel quale io

__________ figuro come creditore (cfr. allegato), ma non andrò oltre, in quanto

gli altri miei colleghi sono già alla comminatoria di fallimento e quasi

sicuramente si arriverà alla domanda di fallimento. Quindi, mi collegherò alla

loro domanda di fallimento che costituirà così uno dei presupposti sufficienti

ex art. 51 LADI.

B) Per quanto riguarda mia sorella, lei non ha ancora il precetto

esecutivo col suo nome come creditore.

Infatti ha presentato la domanda di esecuzione all'ufficio di __________,

ma non ha proseguito (non ha ancora anticipato le spese di esecuzione) pensando

di potersi poi collegare agli esiti della procedura avviata da noi altri

colleghi.

Ora, lei mi ha già detto che basta che uno solo dei creditori

giunga alla domanda di fallimento, ma per quanto riguarda il precetto esecutivo

come funziona? In particolare:

1) Per poter

chiedere l'indennità per insolvenza ogni creditore deve avere il suo precetto?

2) Se così

fosse, allora mia sorella dovrebbe quantomeno anticipare le spese di esecuzione

e farsi inviare una copia del precetto?

3) Ai fini della

sola richiesta di indennità per insolvenza, è possibile evitare lo step di cui

al precedente punto 2 oppure avere il precetto recante il nome del richiedente

è un allegato necessario della richiesta di indennità? (…)” (Doc. 133-134)

La funzionaria della Cassa

ha così risposto il 19 luglio 2021:

" Quando

sorgerà il diritto all'insolvenza per manifesto Indebitamento, verranno

controllati per tutti gli assicurati gli sforzi effettuati per recuperare lo

stipendio, dalla fine del rapporto di lavoro al momento dell'eventuale nostro

Intervento.

Quindi, se un altro ex dipendente chiedesse il fallimento ma non

anticipasse le spese, e ipotizziamo che questa procedura venga fatta dopo 5-6

mesi dalla fine del rapporto di lavoro, e voi in questi 5-6 mesi non avete

fatto nulla contro il datore di lavoro, voi non avreste diritto all'insolvenza

perché siete rimasti inattivi troppi mesi. Ogni persona deve infatti fare il

necessario per recuperare i propri crediti, va bene se si "aspetta"

perché qualcuno sta già portando avanti la procedura, ma ['attesa non deve

durare troppo.

Per riassumere, consiglierei, a scanso di equivoci, alla signora RI

1 di intimare il precetto esecutivo alla società e al signor __________ di non

attendere troppo a proseguire II suo Iter d'incasso, se i colleghi non dovessero

arrivare presto alla richiesta di fallimento. (…)” (Doc.133)

Il 23 agosto 2021 RI 1 ha

fatto spiccare un precetto esecutivo per l’esecuzione ordinaria in via di

pignoramento o di fallimento nel quale in particolare si può leggere che:

"

Notificazione alle persone seguenti

Questo

esemplare: __________ (Debitore)

Al debitore è

ingiunto di pagare entro 20 giorni gli importi indicati

qui sotto e

le spese di esecuzione. Se il debitore non dà seguito al

presente

precetto e non fa opposizione, il creditore può chiedere la

continuazione

dell’esecuzione.

Titolo di

credito con data o indicazione del motivo del credito Importo (CHF)

interesse

% dal

__________________________________________________________________

1.

Mancato

versamento dei salari dei mesi di dicembre 2020 18'800.00

gennaio 2021,

febbraio 2021 e marzo 2021 a seguito di

licenziamento

avvenuto nel mese di gennaio 2021 e dopo 31

mesi di

rapporto di lavoro dipendente interrotto. Stipendio lordo

di CHF 4500

mensili + CHF 200 mensili di assegni famigliari.

Verrà

effettuata cessione del credito alla cassa di disoccupazione

competente,

la quale poi verserà le imposte e i contributi dovuti. (…)” (Doc. 153)

Il precetto esecutivo non

ha potuto essere notificato in quanto il destinatario risultava irreperibile

(cfr. doc. 156: “MANCATA NOTIFICA ditta sciolta il 25.8.2021”).

Dall’estratto dell’Ufficio

del Registro di commercio del Cantone Ticino risulta, a proposito della __________,

che “la società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione

della Pretura del Distretto di __________ del 28.10.2021 a far tempo dal

28.10.2021 alle ore 10:00”.

In sede di nuove prove RI

1 ha prodotto due dichiarazioni dei suoi fratelli, anch’essi ex dipendenti

dello stesso datore di lavoro.

__________ ha sottolineato

che:

" (…) Ho

prestato servizio in qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato

part-time per la __________ dal Luglio 2019 all'Ottobre 2020 compresi, interrompendo

il rapporto di lavoro a seguito di lettera di licenziamento ricevuta nel mese

di Agosto 2020. Non vedendomi corrisposti i salari dei mesi di Settembre e

Ottobre 2020, mi sono attivato presso il datore di lavoro e successivamente

(vedendo che non ricevevo nessuna risposta) presso gli enti pubblici svizzeri

deputati alla protezione dei lavoratori dai datori di lavoro insolventi. È

stata una procedura molto laboriosa che, avendo io (residente lontano dal confine)

deciso di intraprendere senza il supporto di una figura professionale, non ha

seguito un percorso lineare, tra la Cassa cantonale e l'Ufficio di esecuzione

che richiedevano determinate tempistiche e coordinazione delle richieste che

non sempre erano chiare. Fatto sta che solo dopo svariati mesi di contatti

epistolari si è capito che il requisito per ottenere l'indennità per insolvenza

era che almeno uno dei creditori giungesse alla domanda di fallimento e che,

quindi, venisse emessa la comminatoria di fallimento.

Nel Gennaio 2021, quando l'amministratore di __________ si è

improvvisamente dimesso rendendosi irreperibile e licenziando in tronco gli

altri dipendenti, tra cui i miei fratelli RI 1 e __________ (i quali, peraltro

non avevano percepito gli ultimi salari, nonostante le richieste a colui che si

occupava di disporre i

bonifici), anche questi ultimi hanno avviato la procedura di

richiesta dell'indennità per insolvenza. In particolare, mentre io, licenziato

già da diversi mesi e residente a __________, stavo intrattenendo una fitta corrispondenza

con gli uffici interessati, mio fratello __________, residente a __________, si

è recato varie volte fisicamente presso i suddetti uffici tenendo costantemente

aggiornati sia me che mia sorella RI 1, la quale nel frattempo era appena

uscita dalla maternità e faceva la spola tra __________ e __________

occupandosi delle sue mansioni mentre era presa dall'accudimento del figlio neonato

(cinque mesi al Gennaio 2020) e da altre questioni personali, Tant'è vero che, una

volta pubblicata la comminatoria di fallimento il 28/06/2021, io ho ripresentato

la domanda d'indennità per insolvenza che era stata precedentemente respinta,

così come hanno fatto mio fratello __________ e mia sorella RI 1.

Quanto sopra per evidenziare come, da parte di noi ex-dipendenti

di __________ siano stati effettuati, fin dalla prima mancata corresponsione

del salario, dei costanti sforzi congiunti di recupero del credito, dapprima

volti ad ottenere risposte dal datore di lavoro, poi alla richiesta

dell'indennità per insolvenza.” (Doc. A2)

__________

ha invece dichiarato:

" (…) Io ed RI

1 abbiamo lavorato insieme in Svizzera per __________ che poi ci ha licenziati

a gennaio 2021 senza averci pagato alcune mensilità.

E per questo motivo che ci siamo attivati per ottenere i nostri

crediti attraverso le vie legali previste in Svizzera.

Da quello che ci è stato spiegato dai sindacati e dagli uffici di

Mendrisio (dove sono stati molto cortesi, pazienti ed efficienti), la procedura

da seguire era la seguente:

· Rivolgersi alla cassa cantonale che ha un

apposito fondo per coprire questi insoluti nei confronti dei lavoratori.

· Ma per poter avviare questa pratica

bisognava attendere che __________ fosse dichiarata ufficialmente fallita.

· Perché __________ fosse dichiarata

fallita bisognava che qualcuno dei creditori avviasse la procedura.

· Sarebbe bastato anche un solo creditore.

A quel punto tutti gli altri creditori si sarebbero potuti avvalere della cassa

cantonale per vedersi riconoscere i crediti.

Bene. E proprio questa la procedura che abbiamo seguito con mia

sorella.

lo ho fatto tutte le pratiche per cercare di ufficializzare il

fallimento di __________. Poi non appena ciò è avvenuto abbiamo potuto

richiedere i crediti.

A me sono stati riconosciuti tutti e tempestivamente (sono felice

che la Svizzera abbia questi dispositivi che garantiscono i lavoratori). A mia

sorella no (questo mi rattrista: perché a me sì e a lei no?).

Il motivo per cui a mia sorella RI 1 non sono stati riconosciuti

pare sia dovuto al fatto che lei non si sia prodigata a far valere i suoi

diritti.

Io non so che pensare rispetto a questa posizione delle autorità. Quello

che posso dirvi è che io ho fatto le pratiche descritte sopra per sbloccare la

situazione (ufficializzare il fallimento di __________) e potercene avvalere

entrambi come ci avevano detto gli uffici competenti.

· L'ho fatto io e non RI 1 perché lei

all'epoca era bloccata a __________ (aveva partorito da poco, stava divorziando

e c'era la pandemia da Covid-19). lo invece vivevo a __________ e ho potuto

fare la spola tra casa mia e gli uffici svizzeri.

· E poi perché quelle pratiche costavano

diverse centinaia di CHF e non aveva senso spenderli entrambi. Anche perché mia

sorella versava e versa in difficoltà economiche, mentre io avevo qualche

piccolo risparmio da parte.

· E ancora perché l'obiettivo era quello di

ottenere l'ufficializzazione del fallimento di __________, e per fare questo

bastava solo un creditore. Così ci avevano detto i funzionari degli uffici consultati.

Aggiungo che, chiaramente, di tutti i miei passi era al corrente

anche mia sorella RI 1, che attendeva solo che ci fossero le condizioni

burocratiche per poter avanzare la sua richiesta presso la cassa

cantonale.

Spero che queste informazioni vi possano essere utili per chiarire

questo equivoco che vede mia sorella nella posizione di chi non si vede

riconoscere i suoi crediti di salano pur avendo lavorato come tutti gli altri e

pur essendo in difficoltà economiche maggiori di tutti gli altri.” (Doc. B2)

2.3. Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutogli

dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente

negato alla ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

Al riguardo va ricordato

che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le

misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02

del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30

marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il

più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Ora, nel caso concreto,

l’assicurata che in passato non aveva ricevuto a volte puntualmente il proprio

stipendio (cfr. consid. 1.2: “non era la prima volta che l’__________ non

pagava i suoi dipendenti nei tempi contrattuali, e sebbene fossimo tutti preoccupati

non pensavamo di andare incontro a un licenziamento così brutale e repentino”)

non ha più ricevuto nulla dal momento del suo rientro al lavoro dopo il congedo

maternità (il 17 novembre 2020) fino a quando è stata licenziata con effetto

immediato l’11 gennaio 2021. Già durante il rapporto di lavoro ella avrebbe dunque

dovuto rivendicare il pagamento del salario pattuito.

Dopo la conclusione del

rapporto di lavoro, l’assicurata ha inviato due messaggi di posta elettronica

all’ex-datore di lavoro il 18 gennaio 2021 e in seguito il 1° febbraio 2021 i

quali hanno avuto come risposta che il destinatario era irreperibile, ma ha poi

atteso più di sette mesi prima di fare spiccare il precetto esecutivo il 23

agosto 2021.

La

giurisprudenza federale pretende invece che gli sforzi per recuperare il

salario vengano effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi

nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non

esistesse (cfr. DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Anche

in considerazione del mancato versamento del salario durante il rapporto di

lavoro e del motivo del licenziamento, secondo questo Tribunale tale periodo

appare troppo lungo (DLA 2020 Nr. 22 pag. 69-70; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396

consid. 5.1 in fine; SVR 2014 ALV Nr. 4 e l’ulteriore giurisprudenza federale

esposta al consid. 2.1).

In

tale contesto va pure ricordato che, conformemente alla giurisprudenza

federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti

alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no.

Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente

esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid.

Considerandi

2.

e consid. 5.2).

Questo

Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;

STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

Da

notare che allo stesso risultato si arriverebbe anche qualora si volesse

considerare determinante il momento della presa di contatto con __________

della Cassa, avvenuta all’inizio del mese di giugno 2021 e quindi dopo cinque

mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro (cfr. STCA 38.2021 33 dell’8

luglio 2021, STF 8C_124/2012 del 27 agosto 2012 e STF 8C_407/2020 del 7 ottobre

2020), tanto più che la funzionaria della Cassa il 18 giugno 2021 l’ha resa

esplicitamente attenta sulla necessità di inviare una precetto esecutivo (cfr.

consid. 2.2: “un precetto esecutivo sarebbe auspicabile che lo facesse

notificare al suo datore di lavoro”), ciò che la ricorrente non ha fatto

malgrado il tempo già trascorso dalla fine del rapporto di lavoro (cfr. scritto

del 14 luglio 2021 di __________ alla Cassa).

Il

TCA constata peraltro dalla risposta di causa che i due colleghi

dell’assicurata ai quali il diritto all’indennità per insolvenza è stato

riconosciuto hanno agito tempestivamente presentando la domanda di esecuzione

il 26 gennaio 2021 e il 4 maggio 2021 (cfr. consid. 1.3; vedi pure le

dichiarazioni dei fratelli della ricorrente, in particolare quella di __________

al consid. 2.2 in fine).

In

una sentenza 8C_124/2012 del 27 agosto 2012 nella quale l’Alta Corte ha negato

l’esistenza di una grave negligenza in relazione ai ritardi con i quali un

assicurato ha fatto valere i suoi diritti nei mesi successivi, il Tribunale

federale ha ritenuto che l’assicurato aveva in ogni caso rispettato l’obbligo

di ridurre il danno in un primo periodo in particolare facendo spiccare un

precetto esecutivo un mese dopo avere assegnato all’ex datore di lavoro un

breve termine per pagare lo stipendio dovuto (“Am 17. März 2009, und damit

nur kurze Zeit nach Verstreichen dieser Frist, leitete der Beschwerdeführer die

Betreibung ein. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Verhalten des

Beschwerdeführers sowohl in der Qualität als auch hinsichtlich des Zeitraumes

des Handelns geradezu als vorbildlich für die Geltendmachung von ausstehenden

Löhnen bewertet werden”).

Del

resto come ricordato nella sentenza 8C_211/2014 del 27 luglio 2014, pubblicata

in DLA 2014 pag. 226 seg. gli sforzi per ottenere quanto dovuto devono essere

effettuati personalmente da ogni assicurato. Ad esempio in quell’occasione

l’assicurata aveva intrapreso tutti i passi alla comminatoria di fallimento.

Essa è stata comunque ritenuta grave vemente negligente in quanto

successivamente ha poi lasciato trascorrere nove mesi e mezzo prima che,

aderendo alla richiesta di un altro debitore venisse promossa la domanda di

fallimento.

A

titolo abbondanziale va peraltro ricordato che l’assicurato licenziato con

effetto immediato e senza cause gravi ai sensi dell’art. 337 c CO, non ha

diritto da quel momento all’indennità per insolvenza (cfr. DTF 132 V 82 seg.; Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 428 n. 6).

La

decisione su opposizione del 26 novembre 2021 deve pertanto essere confermata.

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 20 dicembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti