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Decisione

38.2022.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2023Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I salari relativi ai mesi da

settembre 2021 a marzo 2022 non sono, invece, stati corrisposti all’assicurata

(cfr. 87; 70).

La medesima ha sì inviato, con

raccomandata a mano, un sollecito di pagamento al datore di lavoro il 30

aprile 2022 (cfr. doc. 87; consid. 2.3.).

Tuttavia in casu la ricorrente,

conformemente a quanto rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. 40),

considerata la sua funzione in seno alla società di segretaria amministrativa

(cfr. consid. 2.3.), avrebbe dovuto sapere che gli affari della __________ non

fossero in una fase favorevole con conseguenti condizioni economiche difficili,

perlomeno a decorrere dagli ultimi mesi del 2021, visto che gli attestati

carenza beni a carico della SA ad agosto 2022 ammontavano a fr. 145'411.70

(cfr. doc. 67).

Ne discende che l’assicurata

avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro con incisività già

durante l’esistenza del contratto di lavoro valido fino al 31 marzo 2022 e non

limitarsi a semplicemente sollecitare il pagamento degli stipendi arretrati il

30 aprile 2022, ossia posteriormente alla fine del contratto di impiego. Va

d’altronde rilevato che nello scritto del 30 aprile 2022 l’insorgente non ha

fissato alla SA alcun termine, bensì ha unicamente indicato che nel caso di

mancato pagamento avrebbe richiesto le indennità per insolvenza (cfr. doc. 87;

consid. 2.3.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2022.34

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022 consid.

2.3. e STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3. (il cui ricorso al

Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate

sopra; STCA 38.2022.37 dell’11 luglio 2022 consid, 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16

ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato

inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17

dicembre 2018.

È vero

che nel ricorso la parte ricorrente ha fatto riferimento a uno scritto del 6

febbraio 2022, allegato all’impugnativa, con cui l’assicurata avrebbe

sollecitato la __________ a corrisponderle gli stipendi arretrati di ottobre e

novembre 2021, nonché di gennaio 2022, precisando che nel caso di mancato

pagamento, si sarebbe vista costretta a fare spiccare un precetto esecutivo

(cfr. doc. I; A6).

È altrettanto

vero, però, che tale sollecito mai era stato menzionato in precedenza, né

prodotto con la debita documentazione alla Cassa. Infatti nella lettera di accompagnamento

alla domanda d’indennità per insolvenza del 31 agosto 2022 sono stati elencati

specificatamente i documenti inerenti alla ricorrente in relazione alla sua

richiesta. Tra gli stessi figura la “copia richiamo di pagamento alla __________

30.04.2022”, ma alcunché riguardo al preteso sollecito del febbraio 2022

(cfr. doc. 62). Lo stesso vale per quanto attiene all’opposizione (cfr. doc.

33).

Inoltre

sorprende che, mentre nella lettera del 6 febbraio 2022 è stato ventilato un

eventuale (qualora gli stipendi arretrati non fossero stati pagati) precetto

esecutivo (cfr. doc. A6), nello scritto del 30 aprile 2022 agli atti è stato

solamente indicato che in caso di mancato versamento dei salari l’assicurata

avrebbe dovuto ricorrere alla Cassa disoccupazione per chiedere le indennità di

insolvenza (cfr. doc. 87=A7).

In

ogni caso in concreto la questione concernente il preteso sollecito del 6

Considerandi

febbraio 2022 non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto che lo

stesso non consente comunque una risoluzione differente della presente

vertenza.

Questo

reclamo di pagamento, anche nell’ipotesi in cui fosse stato realmente

consegnato alla ex datrice di lavoro, risale ad ogni modo a un periodo

successivo alla data in cui l’insorgente ha ricevuto la disdetta del contratto

di lavoro (del 28 gennaio 2022 con effetto dal 31 marzo 2022; cfr. doc. 84) e

non ha avuto alcun seguito da parte dell’assicurata, la quale ha atteso

ulteriori due mesi e mezzo - fino al 30 aprile 2022 - per poi soltanto

sollecitare nuovamente la SA a corrisponderle quanto dovuto.

La

ricorrente non ha così preteso in modo deciso, tempestivo ed adeguato il

pagamento dei propri crediti salariali.

In proposito giova evidenziare che

ai sensi della giurisprudenza federale gli sforzi per recuperare il salario

devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei

confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21

aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021

ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Per quanto concerne, infine, le “continue

e ripetute richieste di pagamento” menzionate nell’opposizione (cfr. doc.

33), che verosimilmente si riferiscono a solleciti verbali, non sussistendo

agli atti reclami scritti, ad eccezione delle lettere sopra menzionate, va osservato

che gli interventi verbali, in linea di principio, non sono sufficienti per

adempiere all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF

8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF 8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6;

STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.).

Alla luce di tutto quanto precede,

questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che la

ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF

8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA

38.2022.39

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25

agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale

e puntuale versamento del salario in maniera più incisiva durante il rapporto

di lavoro.

La decisione su opposizione dell’11

novembre 2022 deve, pertanto, essere confermata.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78

del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid.

2.

; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.

2.11

).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti