Lexipedia

Decisione

38.2022.100

Rettamente la Cassa ha negato il diritto alle indennità per insolvenza alla ricorrente, in quanto non ha rispettato l'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI. La medesima avrebbe dovuto agire più incisivamente nei confronti del DL già durante l'esistenza del contratto di lavoro

6 marzo 2023Italiano29 min

Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.100

rs

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30

novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11

novembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con decisione su opposizione dell’11

novembre 2022 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in

seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 3 ottobre 2021 (recte:

2022) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle

indennità per insolvenza richieste il 31 agosto / 2 settembre 2022, in quanto

non aveva rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1

LADI, non essendosi “attivata a sufficienza per tutelare i gli stipendi non

percepiti” (cfr. doc. 39-41; A1).

Nella decisione su opposizione è

stato segnatamente rilevato:

"

(…)

4. Nella concreta fattispecie la qui opponente

ha percepito il salario fino al 31 agosto 2021, mentre vantava crediti

salariali nei confronti della società dal 1. settembre 2021 al 31 marzo 2022.

Ora, dalla documentazione agli atti e dall’opposizione del 10 ottobre 2022, non

sono emersi elementi atti a rivedere il precedente giudizio.

A mente della Cassa, visti i consistenti

ritardi nel pagamento dei salari, l’assenza di garanzie circa il rispetto dei

pagamenti salariali, la Signora RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera più

tempestiva già durante il rapporto di lavoro. Non si comprende infatti il

motivo di sollecitare i propri crediti salariali unicamente tramite lettera del

30 aprile 2022. (…)” (Doc. A1 pag. 3)

1.2. Contro la decisione su opposizione

l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per

insolvenza per i mesi di gennaio 2021 e da gennaio a marzo 2022, facendo valere

in particolare:

"

(…)

11.

La ricorrente non ha violato alcun

obbligo di comportamento in punto ai suoi doveri imposti dalla legge in materia

della LADI e specificatamente in quella di fallimento.

12.

Non può pertanto essere mosso alcun

rimprovero e/o mancanza poiché la ricorrente ha rispettato a pieno i propri

doveri sanciti dalla LADI.

13.

Il fallimento di __________ è stato

pronunciato dalla Pretura di __________ in data 28.09.2022 a far data

29.09.2022 - ore 10.00, decisione inviata poi alla Cassa di disoccupazione per

raccomandata il successivo 03.10.2022. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella propria risposta di causa del

30 dicembre 2022, la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su

opposizione dell’11 novembre 2022, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.4. Il 3 gennaio 2023 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato alla ricorrente il

diritto a percepire indennità per insolvenza per il mese di dicembre 2021, come

pure per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto."

In una sentenza C 367/01 del 12

aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che

l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55

cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando

il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore

deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è

tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò

dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che

l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o

che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore

mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il

carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di

ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In quell’occasione l'Alta Corte ha

confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno

prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In una sentenza 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva

approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva

violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

" 4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata

(sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale

contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr.

BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota

marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il

ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da

aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di

dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare

un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione

nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione,

rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese

salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro

mesi dell'indennità di insolvenza (art.

52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il

legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a

lungo senza salario, lasciando al proprio

rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di

lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro

(8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi

brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto

(art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi

del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo

della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In

ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per

lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto

2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare

spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti

della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è

l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose

tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto

inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In un’altra sentenza 8C_158/2019

del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale

ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che

non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva

fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale

federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il

lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei

passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva

devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di

esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se

l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della

rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore

è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare

e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese

salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;

8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019

consid. 4.2, tutte con riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le

proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di

quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato

pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20

giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo

complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio

(art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo

la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha

atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al

Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per

quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è

chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora

della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un

precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr.

90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare,

forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza

8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere,

scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione

finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a

meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di

principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che

infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente

quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata.

Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità

per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti

dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza

5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (…)”

In una sentenza 8C_85/2019 del 19

giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua

attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29

dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza)

non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha

stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il

lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin

in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem

immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In quell’occasione l’Alta Corte ha

ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61

anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la

disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che

fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie

esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con giudizio 8C_814/2021 del 21

aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale

ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non

aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva

aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi

licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la

procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una

parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a

fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri

dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire

rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore

di lavoro:

" (…)

6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht

erscheinen lassen.

6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu

folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der

versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur

Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr

hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich

alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio

STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA

38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale

è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022

del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7

ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si

applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della

procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il

salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di

intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio

credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di

introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere

in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In quel caso di specie, relativo a

un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato

dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non

poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati

finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4

febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso

dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato,

da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il

datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre

2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola

speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a

seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità

civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali

dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre

2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale

all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito

dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle

procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere

successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col

tempo.

2.3. Nell’evenienza concreta dagli atti

dell’incarto risulta che il 28 febbraio 2019 RI 1, nata il __________ 1987, ha

concluso con la __________ (iscritta a RC alla fine del mese di dicembre 2018 e

il cui amministratore unico con diritto di firma individuale risulta essere

sempre stato __________; cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch)

un contratto di lavoro quale segretaria amministrativa a tempo pieno dal 1°

marzo 2019 con un salario mensile di fr. 4'250.-- lordi (cfr. doc. 80-83).

La SA, il 28 gennaio 2022, ha

disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 31 marzo 2022, poiché la

situazione societaria ha imposto una ristrutturazione interna (cfr. doc. 84).

L’ultimo giorno di lavoro

effettuato è, quindi, stato il 31 marzo 2022, mentre il salario è stato pagato

fino al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 43).

Dalla lettera 30 aprile 2022,

consegnata alla __________ tramite raccomandata a mano, risulta che

l’assicurata ha sollecitato la ditta a pagarle gli stipendi arretrati dal mese

di settembre 2021 fino al 31 marzo 2022 “come da conteggi stipendi e

dall’attestato del datore di lavoro del 31 marzo 2022 alla disoccupazione per i

lavoratori frontalieri in Svizzera ove si attesta che il salario è stato

versato fino al 31.08.2021”. È stato altresì precisato che “in mancanza

di quanto sopra dovrò ricorrere alla cassa Disoccupazione – Indennità

insolvenza a Bellinzona” (cfr. doc. 87=A7; 69-72).

Il 28 settembre 2022 il Pretore del

Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ a far

tempo dal 29 settembre 2022 su istanza della società medesima (cfr. doc. 26;

66).

L’insorgente, nel frattempo, il 31

agosto / 2 settembre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per

insolvenza relativa ai suoi crediti salariali nei confronti della __________

per un totale di fr. 35'660.-- per salari relativi ai mesi da settembre a

dicembre 2021 a da gennaio a marzo 2022 (cfr. doc. 43-44).

Con decisione del 3 ottobre 2022 la

Cassa ha respinto la richiesta della ricorrente, in quanto, nonostante la sua

posizione all’interno della ditta le permettesse una certa conoscenza

dell’andamento societario e i salari le venissero versati in ritardo, l’unico

giustificativo attestante i suoi sforzi per recuperare i crediti salariali

arretrati è la raccomandata del 30 aprile 2022. All’assicurata è stato imputato

di non essere intervenuta in maniera più incisiva nei confronti della società

prima della fine del rapporto di lavoro e soprattutto dopo la rescissione del

contratto (cfr. doc. 39-41; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 (cfr. doc. A1;

consid. 1.1.).

Nel ricorso l’insorgente,

rappresentata da RA 1, conformemente all’art. 52 cpv. 1 LADI, ha limitato la

propria richiesta di indennità per insolvenza agli stipendi non pagati degli

ultimi quattro mesi in cui era alle dipendenze della società in questione, e

meglio del lasso di tempo da dicembre 2021 a marzo 2022. Inoltre è stato

addotto, per la prima volta, che la ricorrente avrebbe sollecitato il pagamento

degli stipendi arretrati già con raccomandata del 6 febbraio 2022 (cfr. doc. I;

consid. 1.2.).

Al riguardo all’impugnativa è stata

allegata una lettera del 6 febbraio 2022 indirizzata alla __________ e

notificatale tramite raccomandata a mano del seguente tenore:

"

(…) faccio riferimento alla vostra lettera di disdetta del rapporto di

lavoro del 31 gennaio 2022 che ho firmato unicamente per ricevuta e non per

accettazione.

Con la presente richiamo alla vostra

cortese attenzione che non mi è stato versato lo stipendio dal 1. ottobre 2021

e con la disdetta del rapporto di lavoro tutti i crediti sono esigibili.

In considerazione di quanto sopra

esposto vi invito nuovamente a versarmi gli stipendi arretrati del mese di:

ottobre-novembre-2021, così come il mese di gennaio 2022.

Vi rendo edotti che in mancanza di

quanto sopra mi vedo costretta, mio malgrado, a procedere con il precetto

esecutivo. (…)” (Doc. A6).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene che gli sforzi compiuti dalla ricorrente

per ottenere regolarmente e integralmente quanto dovutole dalla __________

siano insufficienti.

In proposito va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Inoltre giova evidenziare che

l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno (art. 55 cpv. 1 LADI) esiste

anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore

di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a

carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è

sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.

Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore

per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto

di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

L’art. 55 cpv. 1 LADI si applica

peraltro anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della

procedura di fallimento (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022).

Ora, nella presente fattispecie,

l’insorgente nel 2021, come sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid.

2.3.), non aveva ricevuto puntualmente i propri stipendi, bensì con ritardi da

cinque a sette mesi.

In effetti il salario di febbraio

2021 le è stato versato il 7 luglio 2021, lo stipendio di marzo 2021 l’8

settembre 2021, i salari di aprile e maggio 2021 sono stati bonificati alla

ricorrente il 15 novembre 2021, lo stipendio di giugno 2021 le è stato

corrisposto il 9 dicembre 2021, il salario di luglio 2021 il 27 dicembre 2021 e

lo stipendio di agosto 2021 il 10 marzo 2022 (cfr. doc. 55-57).

Fatti

I salari relativi ai mesi da

settembre 2021 a marzo 2022 non sono, invece, stati corrisposti all’assicurata

(cfr. 87; 70).

La medesima ha sì inviato, con

raccomandata a mano, un sollecito di pagamento al datore di lavoro il 30

aprile 2022 (cfr. doc. 87; consid. 2.3.).

Tuttavia in casu la ricorrente,

conformemente a quanto rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. 40),

considerata la sua funzione in seno alla società di segretaria amministrativa

(cfr. consid. 2.3.), avrebbe dovuto sapere che gli affari della __________ non

fossero in una fase favorevole con conseguenti condizioni economiche difficili,

perlomeno a decorrere dagli ultimi mesi del 2021, visto che gli attestati

carenza beni a carico della SA ad agosto 2022 ammontavano a fr. 145'411.70

(cfr. doc. 67).

Ne discende che l’assicurata

avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro con incisività già

durante l’esistenza del contratto di lavoro valido fino al 31 marzo 2022 e non

limitarsi a semplicemente sollecitare il pagamento degli stipendi arretrati il

30 aprile 2022, ossia posteriormente alla fine del contratto di impiego. Va

d’altronde rilevato che nello scritto del 30 aprile 2022 l’insorgente non ha

fissato alla SA alcun termine, bensì ha unicamente indicato che nel caso di

mancato pagamento avrebbe richiesto le indennità per insolvenza (cfr. doc. 87;

consid. 2.3.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2022.34

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022 consid.

2.3. e STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3. (il cui ricorso al

Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate

sopra; STCA 38.2022.37 dell’11 luglio 2022 consid, 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16

ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato

inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17

dicembre 2018.

È vero

che nel ricorso la parte ricorrente ha fatto riferimento a uno scritto del 6

febbraio 2022, allegato all’impugnativa, con cui l’assicurata avrebbe

sollecitato la __________ a corrisponderle gli stipendi arretrati di ottobre e

novembre 2021, nonché di gennaio 2022, precisando che nel caso di mancato

pagamento, si sarebbe vista costretta a fare spiccare un precetto esecutivo

(cfr. doc. I; A6).

È altrettanto

vero, però, che tale sollecito mai era stato menzionato in precedenza, né

prodotto con la debita documentazione alla Cassa. Infatti nella lettera di accompagnamento

alla domanda d’indennità per insolvenza del 31 agosto 2022 sono stati elencati

specificatamente i documenti inerenti alla ricorrente in relazione alla sua

richiesta. Tra gli stessi figura la “copia richiamo di pagamento alla __________

30.04.2022”, ma alcunché riguardo al preteso sollecito del febbraio 2022

(cfr. doc. 62). Lo stesso vale per quanto attiene all’opposizione (cfr. doc.

33).

Inoltre

sorprende che, mentre nella lettera del 6 febbraio 2022 è stato ventilato un

eventuale (qualora gli stipendi arretrati non fossero stati pagati) precetto

esecutivo (cfr. doc. A6), nello scritto del 30 aprile 2022 agli atti è stato

solamente indicato che in caso di mancato versamento dei salari l’assicurata

avrebbe dovuto ricorrere alla Cassa disoccupazione per chiedere le indennità di

insolvenza (cfr. doc. 87=A7).

In

ogni caso in concreto la questione concernente il preteso sollecito del 6

Considerandi

febbraio 2022 non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto che lo

stesso non consente comunque una risoluzione differente della presente

vertenza.

Questo

reclamo di pagamento, anche nell’ipotesi in cui fosse stato realmente

consegnato alla ex datrice di lavoro, risale ad ogni modo a un periodo

successivo alla data in cui l’insorgente ha ricevuto la disdetta del contratto

di lavoro (del 28 gennaio 2022 con effetto dal 31 marzo 2022; cfr. doc. 84) e

non ha avuto alcun seguito da parte dell’assicurata, la quale ha atteso

ulteriori due mesi e mezzo - fino al 30 aprile 2022 - per poi soltanto

sollecitare nuovamente la SA a corrisponderle quanto dovuto.

La

ricorrente non ha così preteso in modo deciso, tempestivo ed adeguato il

pagamento dei propri crediti salariali.

In proposito giova evidenziare che

ai sensi della giurisprudenza federale gli sforzi per recuperare il salario

devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei

confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21

aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021

ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Per quanto concerne, infine, le “continue

e ripetute richieste di pagamento” menzionate nell’opposizione (cfr. doc.

33), che verosimilmente si riferiscono a solleciti verbali, non sussistendo

agli atti reclami scritti, ad eccezione delle lettere sopra menzionate, va osservato

che gli interventi verbali, in linea di principio, non sono sufficienti per

adempiere all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF

8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF 8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6;

STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.).

Alla luce di tutto quanto precede,

questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che la

ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF

8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA

38.2022.39

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25

agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale

e puntuale versamento del salario in maniera più incisiva durante il rapporto

di lavoro.

La decisione su opposizione dell’11

novembre 2022 deve, pertanto, essere confermata.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78

del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid.

2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.

2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti