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Decisione

38.2022.101

Annullata decisione di sospensione (31 gg) inflitta a pasticciere disoccupato per sua colpa (licenziato per non rispetto regole igiene e ricettario). Rinvio atti per chiarire, interpellando ex DL e chiedendo doc. del colloquio dell'anno prima, se assicurato realmente colpevole del licenziamento

6 febbraio 2023Italiano42 min

dell'attività in generale. Si specifica che la questione dei dissapori tra i colleghi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.101

dc/sc

Lugano

6 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 novembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1977, iscrittosi per

il collocamento dal 2 novembre 2021 con inizio della disoccupazione dal 1°

febbraio 2022 (cfr. doc. 1), ha lavorato dal 16 aprile 2012 al 31 gennaio 2022

presso la ditta __________ in qualità di collaboratore di cucina (cfr. doc. 3),

precisamente quale panettiere-pasticciere (cfr. doc. I pag. 2).

Egli è stato licenziato il 29

ottobre 2021 per il 31 gennaio 2022.

La lettera di disdetta, firmata

da __________, Vice Store Director, e __________, HR Expert, ha il seguente

tenore:

" (…) Come

già comunicatole in data odierna, ci vediamo costretti a sciogliere il

contratto di lavoro in seguito alle ragioni citate nel rispetto del termine di

preavviso contrattualmente stabilito con decorrenza 31.01.2022. (…)” (Doc. 6)

Il 27 ottobre 2021 precedente

aveva avuto luogo un colloquio tra l’assicurato e il suo superiore diretto __________

alla presenza di __________.

In quell’occasione è stato

allestito un Memorandum, non sottoscritto dall’assicurato, dal quale risulta

che:

" Argomento/Motivo

del colloquio

·

Igiene e rispetto del ricettario

Contenuto del colloquio/problema:

In data 27.10.2021 è stato riscontrato che:

- L’abbattitore

era in pessime condizioni igieniche (v. foto allegata) e non rispetta le nostre

direttive e normative legate all’igiene.

- In un controllo

di qualità effettuata dal Metier e dal gerente sono state testate più torte

(mele, ananas, uva, vermicelles) che non corrispondevano ai canoni di qualità a

livello visivo e di sapore non erano conformi alle ricette (v. foto allegate)

inoltre per una non esisteva la ricetta.

Di conseguenza i prodotti non erano

conformi alla vendita e alle normative (es. allergeni). La merce è stata

eliminata causando un’assenza di prodotti e uno spreco alimentare. (…)” (Doc.

5)

1.2. Dopo avere compiuto alcuni

accertamenti (cfr. doc. 7 – doc. 14), con decisione del 4 maggio 2022 la Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) ha sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto alle indennità

di disoccupazione (cfr. doc. 16).

Contro tale decisione

l’assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione (cfr. doc. 17).

Il suo patrocinatore ha chiesto

l’annullamento della sanzione in quanto i fatti rimproverati “non appaiono

credibili e men che meno dimostrati” (cfr. doc. 19 pag. 2).

La Cassa ha quindi nuovamente

interpellato l’ex datore di lavoro (cfr. doc. 20 – doc. 22) e ha domandato una

presa di posizione al patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. 23-25).

Con decisione su opposizione del

2 novembre 2022 la Cassa ha confermato la sospensione di 31 giorni dal diritto

alle indennità di disoccupazione, con le conseguenti motivazioni:

" (…)

22. La cassa,

riesaminato nuovamente tutta la fattispecie e i nuovi elementi prodotti ha

rilevato, innanzitutto che nelle diverse prese di posizione dell'assicurato vi

sono delle discordanze, in particolare nel suo scritto del 25.11.2021 lei non

contesta che l'abbattitore fosse in un cattivo stato igienico ma ribadisce che

non è l'unico a cui non deve essere attribuita la responsabilità ma a tutto il

reparto, cosa che indirettamente conferma che una responsabilità vi era e che l'abbattitore

non era a norma d'igiene, nella presa di posizione del 20.10.2022 però viene messo

in dubbio il fatto intero per il fatto che non è dimostrabile quando è avvenuta

la foto. Per contro il datore di lavoro reputa che la responsabilità è

d'attribuire a lei in quanto al momento della verifica era lei che avrebbe

dovuto effettuare la pulizia giornaliera.

23. Sempre

nello scritto del 25.11.2021 non viene contestato il fatto che le torte non

erano confezionate secondo di direttiva __________: "... La

contestazione di aver utilizzato la crema di vaniglia come base della torta ai

vermicelles al posto della panna è l'esempio che non vi è proporzionalità nello

scritto da voi esposto nei miei confronti; La torta di ananas cotta, solo per

l'aggiunta di lamponi al suo interno, viene valutata come di qualità inferiore

e non idonea ...".

24. Nel

memorandum già citato è stato chiaramente espresso che è stato ribadito più

volte verbalmente che la produzione di merce al di fuori dei ricettari da __________

non è ammessa.

25. Per questi

motivi la cassa ritiene che, viste le direttive, visto che è stato esposto

verbalmente quali erano le direttive lei sapeva o avrebbe dovuto sapere che

violare tali direttive avrebbe potuto portare a conseguenze compresa quella del

licenziamento. (…)” (Doc. A1 pag. 5-6)

1.3. Contro la decisione su opposizione

l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo

patrocinatore ha chiesto la revoca della sanzione, in quanto le ragioni che

hanno portato alla fine del rapporto di lavoro non sono imputabili al

lavoratore.

Subordinatamente il

rappresentante dell’assicurato chiede che la colpa venga ritenuta lieve e non

grave.

Il patrocinatore di RI 1 ritiene

che la Cassa non abbia tenuto sufficientemente conto degli argomenti forniti

dall’assicurato nel suo memorandum, nelle sue osservazioni e nella sua

opposizione.

Il rappresentante del ricorrente

sottolinea innanzitutto che il datore di lavoro ha deciso in modo precipitoso

di licenziare il proprio collaboratore, anziché adottare una misura

disciplinare meno drastica.

Al riguardo il patrocinatore del

ricorrente sottolinea quanto segue:

" (…)

1. Non vi è stato

nessun ammonimento scritto precedente o richiamo scritto di sorta, nonostante

il Datore di lavoro consideri le infrazioni tali da essere motivo sufficiente

per disdire il contratto.

2. Unicamente nel

Memorandum di colloquio del 29.10.2022 (recte: 2021) è indicato a due riprese

"ribadito più volte verbalmente" (elemento contestato sempre dall'assicurato

ma figurante nell'incarto).

3. Il datore di

lavoro, dopo 8 anni, conclamate con presunzione di verità le infrazioni

dell'assicurato, ha deciso di disdire il contratto di lavoro escludendo

ammonimenti, richiamo o altri provvedimenti di sorta che ci si poteva

legittimamente aspettare o auspicare.

4. Vane le

rimostranze dell'assicurato così come la sua redazione del preciso documento consegnato

il 25 novembre 2021, liquidato dal datore di lavoro in 2 righe dopo 8 giorni.

A mente dell'assicurato dai fatti oggettivi

si può concludere come appaia strano che dopo 8 anni non sia stato preso altro

provvedimento che il licenziamento. Nel dossier personale infatti non vi è

alcuna traccia scritta di reprimende, rimostranze o ammonimenti nei confronti

dell'assicurato; tale circostanza, tenuto conto del calibro elevato del Datore

di lavoro, appare perlomeno strano se non inusuale. (…)” (Doc. I pag. 3-4)

Il rappresentante dell’assicurato

si è poi così espresso sulle due infrazioni alle direttive rilevate dall’ex

datore di lavoro il 29 ottobre 2021 (e cioè: cattivo stato dell’abbattitore e

non ossequio delle direttive ricettarie):

" (…)

Ad A) In merito al cattivo stato dell'abbattitore si richiama e

si

conferma come lo stesso non fosse in uso solo da parte dell'assicurato

ma di almeno un altro collega. Fatto mai negato. A contrario, nella denegata

ipotesi che gli "indizi" offerti dal Datore fossero creduti

integralmente si invita codesto Lodevole Tribunale a soppesare se tale

mancanza (unica come emerge dagli atti) sia sufficiente per imputare colpa e, peggio,

colpa grave al dipendente, lo ribadiamo, dopo 8 anni di lavoro senza tracce

di problemi o questioni nel dossier personale.

Ad B) Come ribadito in sede di opposizione, dal nostro accertamento

risulta che all'assicurato è contestata la "regolare"

preparazione di torte non previste dal catalogo __________. Come lui stesso ha

portato a conoscenza della Cassa tale procedura era conosciuta e approvata

da anni e veniva effettuata per ridurre lo spreco degli ingredienti già a

disposizione. La testimonianza, non creduta dalla cassa, risulta invece

credibile in quanto, ovvio per chiunque, le torte venivano esposte nel bancone

frigo e prese dall'acquirente-cliente che regolarmente le pagava in cassa. Tale

fatto è di interesse in quanto i prezzi non venivano fissati dall'assicurato

(cuoco-pasticciere) ma

bensì dal gerente stesso, il quale a volte discuteva anche

con lo stesso assicurato e le cassiere il prezzo da indicare. Infatti occorre

rilevare come il personale addetto alle casse prima del turno si rechi al

bancone della pasticceria per verificare le merci e i loro prezzi, così da non

avere dubbi o impedimenti in cassa. Palese ed evidente che la

"modifica" delle ricette era ben nota da anni. Infatti queste torte

"fuori catalogo __________" erano non certo vendute “in nero" ma

ben esposte e illuminate nei banconi __________. E, sia ribadito, la

fissazione del prezzo era effettuata e controllata dal gerente che ne discuteva

anche con altri collaboratori. Di conseguenza appare evidente come sia

assolutamente insostenibile la tesi del datore di lavoro, ossia che la procedura

non fosse conosciuta e approvata dalla catena di comando e responsabilità del

grande magazzino. È vero ed evidente il contrario. Per quanto attiene la

questione degli allergeni è ben credibile e pacifico quanto detto dall’assicurato

nella sua suo scritto circostanziato del 25 novembre 2021 a contestazione del memorandum

del Datore di lavoro. Anche in merito a questo aspetto, a seguire la tesi del

Datore di lavoro, mal si capisce come lo stesso abbia potuto tollerare tale situazione

per anni senza mai procedere ad altro se non ad ammonimenti presunti quanto

verbali. La presunta gravità avrebbe richiesto un licenziamento da subito o

altri provvedimenti più energici per ottenere il rispetto delle direttive.

(…)” (Doc. I pag. 4-5)

Il patrocinatore del ricorrente

ritiene poi non comprensibile, vista la gravità dell’infrazione della quale è

stato accusato, che l’assicurato abbia prestato la propria attività di

pasticciere fino alla scadenza del termine di disdetta e non sia stato invece esonerato

dai suoi compiti.

L’unica modifica è consistita nel

fatto che l’assicurato “non è più stato fatto lavorare in contemporanea con

il collega con cui vi era un problema di rapporto” (cfr. doc. I pag. 5).

Il patrocinatore del ricorrente

contesta pure il fatto che la Cassa abbia ritenuto credibili le affermazioni

del datore di lavoro senza prendere in considerazione le prove offerte da RI 1

e precisamente:

" (…)

- La richiesta

di ascoltare altri gerenti che negli otto anni sono stati

responsabili dell'assicurato.

- Il non aver

approfondito la questione che le presunte torte (che di fatto erano torte

"di stagione" ed erano etichettate in merito al prezzo non dallo stesso

assicurato ma bensì dal gerente) venivano prodotte da anni senza che mai vi

fosse stato alcun lamento o ammonimento scritto, anzi, al nostro venivano fatti

Fatti

i complimenti...

- Il non aver

preso nota che all'origine del licenziamento vi fossero dei dissapori

caratteriali con un collega e che la __________, come è a tutti noto, ha

avviato una riduzione del personale a fronte, purtroppo, dell'oggettivo calo

dell'attività in generale. Si specifica che la questione dei dissapori tra i colleghi

era nota anche al reparto HR della spettabile __________. (…)” (Doc. I pag. 5)

In conclusione, il patrocinatore

dell’assicurato chiede la revoca della sanzione, rilevando:

" (…) L'aver

riscontrato un abbattitore non pulito dopo un turno (peraltro contestato)

non può costituire certo un motivo di licenziamento e tantomeno di

penalizzazione ex art. 44 OADI, cpv. 1, lett. a. Il fatto pertanto non deve essere

preso in considerazione e non può portare a conseguenze sanzionatorie, così

come discusso più sopra.

La censura in merito alla pratica durata anni che consisteva nel

preparare torte di stagione con ingredienti __________ (a volte anche su

richiesta del personale __________) non può essere accolta in quanto il prezzo

della merce in vetrina era fissato da terzi e non dall'assicurato e, elemento

non trascurabile come indicato sopra, era un fatto conosciuto a tutto il

personale __________.

(Sia noto che rassicurato ha deciso di non contestare il licenziamento

da lui ritenuto abusivo in quanto non in linea con la sua indole. Ha invece

conferito mandato alla sottoscritta organizzazione a tutela della sua

onorabilità e delle mancate indennità che hanno colpito lui e la sua famiglia.

L'assicurato si è inoltre e subito orientato alla ricerca di un lavoro, ricerca

sfociata dopo pochi mesi con l'assunzione presso la __________, questo a corroborare

l'integerrimità e la buona condotta del cittadino in questione). (…)”

(Doc. I pag. 6)

1.4. Nella sua risposta del 27 dicembre

2022 la Cassa chiede di respingere il ricorso sottolineando che “il

ricorrente non fornisce elementi di fatto o argomenti nuovi tali da rivedere la

decisione adottata” (cfr. doc. III)

1.5. Il 29 dicembre 2022 il TCA ha assegnato

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di

prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. L'art. 30 cpv.

1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

è disoccupato per propria colpa.

La disoccupazione è ad esempio

imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha stabilito

che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi

dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è

ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle

indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone

uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337

e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il

carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del

30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto

2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;

STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è dunque necessario che

vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58

seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere

pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente

comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20

lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del

lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la

disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF

8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF

8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p.

236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015,

STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.

2426-2427 cifre marg. 830-831).

Dal profilo dell’assicurazione

contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non

si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è

disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere

licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un

licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere

stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF

8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).

La terza revisione della LADI, accettata

dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha

modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che

sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di

disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art.

44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del

12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2. La costante giurisprudenza federale

ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del

diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita

una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).

Tale è il caso soltanto quando le

accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che

quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole

affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata

dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni

testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice

(cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF

8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.

2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid.

7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1,

pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso

di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000

N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce

che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato

un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Per costante giurisprudenza

l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata

della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto

del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze

soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza

religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel

tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in

un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV

pag. 8).

La Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve

adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle

sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC”

la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di

trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto

per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la

tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né

li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e

soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in

considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i

principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e

di colpevolezza.” (D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54

del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5

settembre 2019).

La Tabella prevede una colpa da

lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del termine

di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della violazione dei

suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli avvertimenti del datore

di lavoro possono comportare un inasprimento della sanzione; sono rilevanti il

numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il motivo, nonché il tempo

trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento (cfr. D75 punto 1B). La

Tabella sottolinea ancora che per la determinazione della colpa individuale e

del numero di giorni di sospensione relativi alla colpa grave, secondo il

Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà dell’ambito delle

sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e

tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del principio di

proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi per le

colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI) (cfr. D77).

2.4. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020

del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF

8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF

8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF

140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Nella presente fattispecie, come

visto (cfr. consid. 1.1), l’assicurato è stato licenziato il 29 ottobre 2021 dopo

che nel corso di un colloquio del 27 ottobre 2021 gli erano state segnalate due

tipi di mancanze: una relativa all’igiene (“abbattitore in pessime

condizioni igieniche, ciò che non rispetta le direttive e normative interne su

questo aspetto”) e una relativa al ricettario (“durante un controllo di

qualità effettuato al Metier e dal gerente sono state testate diverse torte ai

gusti di mele, ananas, uva e vermicelles che non corrispondevano ai canoni di

qualità a livello visivo e non erano conformi alle ricette per quel che

riguarda i sapori. Per una torta non esisteva la ricetta”).

Dal Memorandum risulta che i

prodotti non erano conformi alla vendita e alle normative (ad esempio gli

allergeni). La merce è stata eliminata causando un’assenza di prodotti e uno

spreco alimentare.

In quell’occasione i superiori

hanno inoltre formulato alcune aspettative per il futuro.

Essi hanno innanzitutto ribadito quello

che avrebbero più volte esposto verbalmente e cioè che non è ammessa la produzione

di merce al di fuori dei ricettari forniti da __________ che garantiscono al cliente

qualità e salubrità, sottolineando che l’arbitraria esecuzione mina l’immagine

dell’azienda.

I superiori del ricorrente hanno poi

ricordato di avere segnalato più volte verbalmente e pure nel colloquio

dell’anno precedente che le direttive d’igiene devono essere applicate

imperativamente sia a livello di produzione che di esposizione.

Ciò vale pure per la manutenzione

della zona lavoro e delle attrezzature.

Infine i superiori del ricorrente

hanno precisato che tali atteggiamenti “non possono più essere tollerati e

verranno valutate le misure del caso” (cfr. doc. 5).

RI 1 si è rifiutato di firmare il

verbale alle ore 9:00 e anche successivamente in presenza del Vice Store

Director __________ e della HR Expert __________.

Il 25 novembre 2021 l’assicurato

ha inviato a __________ una lettera raccomandata nella quale si è così

espresso:

" (…) A fronte

del contenuto e le aspettative del superiore, dei quali mi dissocio e non mi

identifico come unico responsabile, dopo aver dialogato tra le parti ho preso

la decisione di non firmare lo scritto nè in presenza del gerente e

responsabile diretto né (in seguito) in presenza del sig. __________ e la

sig.ra __________.

CONSTATAZIONI

L'abbattitore non era in buono stato igienico, ma l'utilizzo dello

stesso non è da attribuire solo al sottoscritto, ma a tutto il reparto in questione.

Il fatto che il giorno del vostro richiamo sia stato trovato in uno stato non

conforme per i canoni __________, non può ricondursi in modo unico e diretto al

sig. RI 1 che, di fatto, ha lavorato solo il giorno 27.10.2021, mentre il

giorno precedente (26.10) ha lavorato il collega __________.

Il controllo qualità effettuato internamente ha riscontrato

problematiche, elencate nel Memorandum, delle quali non mi posso identificare

nei contenuti ivi compresi, per i seguenti motivi:

- La qualità dei

prodotti (es. torte di mele, ananas, vermicelles, ecc.) sono state fatte

secondo competenze professionali di un collaboratore con attestato federale di

capacità nel settore di panetteria / pasticceria. La passione e la buona

volontà nel eseguire al meglio l'attività professionale non può essere

riassunta in un cattivo canone di qualità a livello visivo e di sapore dei

prodotti da me messi in commercio.

- La contestazione

di aver utilizzato la crema vaniglia come base della torta ai vermicelles al

posto della panna è l'esempio che non vi è proporzionalità nello scritto da voi

esposto nei miei confronti;

- La torta di

ananas cotta, solo per raggiunta di lamponi al suo interno, viene valutata come

di qualità inferiore o non idonea. Anche in questo caso la contestazione non

trova nessun tipo di riscontro oggettivo a riguardo;

- La torta di

castagne, della quale non è stata seguita una ricetta __________, è stata

preparata per evitare lo spreco alimentare (da voi contestato nei miei

confronti) e per la stagionalità della stessa (filosofia sempre elogiata

all'interno dell'azienda di ristorazione). Il prodotto non può essere

considerato non conforme alla vendita e soprattutto per le normative (es.

allergeni). Vorrei puntualizzare che __________, come metodo informativo circa

gli allergeni, ha definito nel 2017 che avviene tramite informazione verbale,

per la quale esiste un'informativa scritta presente nei vari buffet (vedi parafiati).

Secondo l'Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle

derrate alimentari (OID), nell'art. 5, cpv.1, lettera d, prevede che:

le indicazioni di cui all'articolo 10 sugli ingredienti che

potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate possono essere

fornite oralmente soltanto se:

1. figura -per iscritto in modo ben visibile che le

informazioni possono essere richieste oralmente,

2. le informazioni sono a disposizione del personale per scritto

oppure possono essere fornite direttamente da una persona competente in

materia;

e cpv.3:

Le informazioni richieste devono essere disponibili al momento

dell'offerta dei prodotti.

La torta esposta era fresca di giornata e il sottoscritto aveva

tutte le possibilità di informare in modo corretto il consumatore, circa la tematica

allergeni da voi contestata. Inoltre, per il giorno successivo, la ricetta

completa è stata fornita verbalmente al sig. __________ (unico operatore di settore).

Nel contenuto della lettera recapitata via posta sono menzionati

allegati fotografici, dei quali non sono in possesso e non sono stati inoltrati

come da voi dichiarato.

CONCLUSIONI

Dopo aver interloquito con le varie parti citate in causa, dopo

aver appreso il contenuto del memorandum e delle contestazioni ivi contenute, io

sottoscritto non ho firmato il documento, del quale posso solo dire di averlo

appreso per conoscenza, ma non per accettazione.

A fronte del contenuto del presente scritto, nel modo in cui sono

stati condotti i colloqui nei miei confronti e del metodo da voi utilizzato

(vedi invio del cartaceo per Posta A), viene contestata, in assenza di

possibilità di opposizione, la trasmissione e il contenuto della copia del

memorandum inviato in data 29 ottobre 2021.

Certo di aver fornito i chiarimenti necessari, resto a

disposizione per ogni ulteriore ragguaglio.” (Doc. 7)

Il 7 dicembre 2021 lo Store Director

__________ e l’Head of HR Operations Ticino __________ hanno preso nota delle

osservazioni di RI 1 e hanno tuttavia confermato quanto esposto durante il

colloquio del 29 ottobre 2021 (cfr. doc. 8).

L’8 marzo 2022 la Cassa ha

chiesto alle Risorse Umane di __________ di precisare “in che modo il

personale viene informato in merito al divieto di produzione di merce al di

fuori del ricettario” (cfr. doc. 11).

__________ e __________ hanno

così risposto il 17 marzo 2022:

" (…) i

nostri collaboratori vengono avvisati sulle procedure interne relative

all'igiene ed agli allergeni tramite una formazione entro la prima settimana di

lavoro denominato "food direttive per l'igiene". Inoltre questo

argomento viene approfondito mensilmente con tutti i collaboratori attraverso

"il tema del mese" che tratta i vari aspetti legati all'igiene sul

posto di lavoro e alle varie disposizioni.

Tutte le ricette dei prodotti "fatti in casa" sono

codificate e disponibili sul sito Intranet di __________. Queste ricette sono

vincolanti e tengono conto di tutti gli aspetti legislativi legati all'igiene,

agli allergeni, come pure agli aspetti commerciali legati alla tipicità alla

qualità e alla quantità degli ingredienti stessi.

Inoltre queste schede sono presenti in reparto e servono ad assicurare

il rispetto delle ricette da parte dei collaboratori affinché possano

rispondere in maniera corretta alle richieste dei clienti sulla composizione

dei prodotti a libero servizio. (Doc. 12)

Al riguardo il 21 marzo 2022

l’assicurato si è così espresso:

" (…) Il

ristorante __________ ha delle sue ricette da seguire ma in caso ci fossero

degli alimenti in scadenza, si potevano creare nuove ricette, informando i

superiori così da non avere problematiche riguardanti gli allergeni.

In caso di cambiamenti di ricette, ho sempre informato i miei

diretti superiori.” (Doc. 13)

Il 12 aprile 2022 l’assicurato ha

precisato di non avere ulteriori osservazioni alla lettera del datore di lavoro

oltre alla sua contestazione del 25 novembre 2021 (cfr. doc. 16).

Nel complemento dell’opposizione

del 27 giugno 2022, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato:

" (…)

Dei fatti

Delle ricette modificate: Dal nostro accertamento risulta che all'assicurato

è contestata la "regolare" preparazione di torte non previste dal

catalogo __________. Come lui stesso ha portato a conoscenza della Cassa tale

procedura era conosciuta e approvata e veniva effettuata per ridurre Io spreco

degli ingredienti già a disposizione. La testimonianza, non creduta dalla

cassa, risulta invece credibile in quanto, ovvio per chiunque, le torte

venivano esposte nel bancone frigo e prese dall'acquirente-cliente che regolarmente

le pagava in cassa.

Tale fatto è di interesse in quanto i prezzi non venivano fissati

dall'assicurato (cuoco-pasticciere) ma bensì dal gerente stesso, il quale a

volte discuteva anche con Io stesso assicurato e le cassiere il prezzo da

indicare.

Infatti, si deve sapere che le cassiere prima del turno fanno

anche un "giro" presso il bancone dei pasticceri per verificare le

merci e i loro prezzi, così da non avere dubbi o impacci in cassa. Palese ed

evidente che la "modifica" delle ricette era ben nota da anni.

Infatti queste torte "fuori catalogo __________" erano non certo vendute

"in nero" ma ben esposte e illuminate nei banconi __________. E, sia

ribadito, la fissazione del prezzo era effettuata e controllata dal gerente che

ne discuteva anche con altri collaboratori. Di conseguenza appare

evidente come sia assolutamente insostenibile la tesi del datore

di lavoro, ossia che la procedura non fosse conosciuta e approvata dalla catena

di comando e responsabilità del grande magazzino. È vero ed evidente il

contrario.

Per quanto riguarda la questione degli allergeni, ci venga

concesso, del tutto farlocca, si rimanda a quanto ben indicato nel memoriale

dallo stesso assicurato e già agli atti, ossia che la legge come ben indicato è

sempre stata rispettata così come le procedure interne di __________.

Del comportamento

In merito a quanto rimproverato per l'igiene carente si

specificano due elementi fondamentali:

- Non risulta

nessun ammonimento o richiamo; e questo in dieci anni di attività.

- Non solo l’assicurato

era responsabile dell'igiene ma anche un collega e il suo superiore.

Ancorché verosimilmente ininfluente si indica come il personale

lavori a turni alternati e che appare difficile imputare ad una sola persona le

"presunte" condizioni igieniche non buone... (si ricordi altresì come

l’assicurato abbia richiesto formalmente - è agli atti - di avere le dette fotografie

che però non ha mai ricevuto...). Si rilevi appunto che l’assicurato è stato

licenziato dopo 10 anni di ottime prestazioni

lavorative (queste almeno non sono in discussione) mentre

agli altri colleghi nulla è stato disposto o inflitto.

Ne risulta pertanto che anche la critica qui in questione è

infondata.

Conflitto sul posto di lavoro

La verità dei fatti è che, come riferito a voce più volte, nel

reparto in cui era attivo l’assicurato vi era una tensione dovuta ai diversi

caratteri, tensione che ha portato al proditorio licenziamento e alla

necessaria ricerca di "argomenti" atti a giustificare la situazione.

Conclusioni

I fatti imputati all'assicurato non paiono robusti e comprovati,

anzi, risultano per niente credibili e dimostrati.

Non appena si guarda da vicino ci si accorge di come le

rimostranze e i rimproveri mossigli siano privi di ogni fondamento. Nella

denegata ipotesi che la cassa volesse seguire quanto riferito dal datore di

lavoro ci permettiamo di osservare come in nessun modo l’assicurato poteva

immaginare che sarebbe stato licenziato per lo stato di igiene che resta

contestato e improvato ed essendo comunque se del caso lo stesso connesso al lavoro

di tre persone. Allo stesso modo l’assicurato non avrebbe mai e poi mai potuto

immaginare che le torte "non in catalogo" che produceva (talvolta

anche su richiesta di colleghi ...) e che venivano etichettate con nome e

prezzo dal gerente potevano costargli il posto di lavoro.

I fatti rimproverati a suo carico non appaiono per niente

credibili e men che meno dimostrati. In nessun caso l’assicurato aveva motivo

per aspettarsi il licenziamento per il suo comportamento, tutto era noto,

risaputo e approvato.

Assente ogni elemento che possa attribuire o riconoscere gli

estremi per definire un dolo intenzionale o eventuale.

Non vi è pertanto nessun motivo di riduzione delle prestazioni.

(…)” (Doc. 19)

Il 28 settembre 2022 la Cassa ha posto

a __________ i seguenti quesiti:

" (…)

1. Il signor RI

1 era l’unica persona responsabile dell’abbattitore?

2. Il fatto

che fosse in pessime condizioni può essere imputato solo a lui?

3. Se sì, per

quale motivo?

4. Ci potete

trasmettere le foto indicate nel memorandum?

5. In merito

alle torte ci potete indicare in modo più dettagliato la mancata conformità

delle stesse?

6. L’errore a

vostro modo di vedere era da ricondurre ad un normale errore di lavoro o

negligenza?

7. Potete

fornirci anche in questo caso le foto? (…)” (Doc. 20)

__________ e __________ hanno

così risposto:

" (…)

1. Sì, in

quell’occasione era l’unico responsabile dell’abbattitore.

2. Sì.

3. La

questione è relativa alla pulizia giornaliera e non di usura.

4. Vedi

allegato con annotazione.

5. Vedi

annotazioni sulle foto allegate.

6. L’errore è

dovuto ad una sua negligenza.

7. Vedi

allegato con annotazione.” (Doc. 21)

A tale documento sono state allegate

7 fotografie con dei commenti (una relativa all’abbattitore, una della torta di

uva “non conforme al concetto __________ sia dal punto di vista qualitativo

che estetico”, una della torta di mele “non conforme al concetto __________

sia dal punto di vista qualitativo che estetico”, una della torta di ananas

“non conforme al concetto __________ sia dal punto visivo qualitativo che

estetico”, una della torta di uva e lamponi “non conforme al concetto __________”

e due foto della torta di castagne: una del prodotto non conforme senza strato

di panna e una del prodotto conforme con strato di panna sulla base della

torta).

Sulle risposte dell’ex datore di

lavoro e sulla documentazione fotografica il patrocinatore dell’assicurato si è

espresso il 20 ottobre 2022.

Riguardo lo stato

dell’abbattitore egli ha precisato:

" (…) si

conferma quanto già indicato, vale a dire che l’assicurato non aveva lavorato

il giorno prima e che a memoria non ricorda il fatto. Pertanto afferma:

i.

Pare curioso come il datore di lavoro si sia limitato a fotografare

senza convocare subito il lavoratore ad accertare e conclamare i fatti. Non

sapendo chi, quando e come ha scattato la fotografia non è possibile accettarla

come buona, soprattutto in considerazione che nel reparto non vi fosse un clima

sereno come già detto nel precedente complemento. Può esser certo accettata la

buona fede delle HR e di altre persone coinvolte ma meno la validità,

soprattutto come prova, della fotografia che di per sé non ha molto da dire.

Considerandi

ii. Nel

caso la cassa intendesse confermarsi nella sua decisione di penalità viene richiesta,

in merito al comportamento in fatto di igiene dell’assicurato, la testimonianza

degli altri gerenti che lo hanno avuto come dipendente durante i 10 anni lungi

anni di lavoro presso __________. (…)” (Doc. 25)

A proposito delle ricette egli ha

invece rilevato:

" (…) si

conferma con ogni chiarezza quanto ribadito nel primo complemento di

opposizione e che non pare essere stato affrontato nella risposta del datore di

lavoro e che pertanto si auspica sia stato oggettivamente e a sufficienza

chiarito per quanto incombente all’assicurato. (…)” (Doc. 25)

2.6

Chiamato a pronunciarsi nella

presente fattispecie il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la costante

giurisprudenza federale, per stabilire se un lavoratore ha perso il proprio

impiego a causa del suo comportamento, le accuse mossegli dal datore di lavoro

devono essere chiaramente credibili (cfr. consid. 2.2).

Nel caso concreto, per quel che

concerne la questione dell’igiene dell’abbattitore, l’ex datore di lavoro ha

affermato che la responsabilità è esclusivamente dell’assicurato in quanto solo

lui stava lavorando il 27 ottobre 2021.

L’assicurato sostiene invece che

il giorno precedente (nel quale non aveva lavorato) era attivo un altro collega

(__________).

Dagli atti dell’incarto non risulta

quando e da chi è stata scattata la fotografia in questione (come peraltro pure

quelle delle torte).

Al riguardo giova rilevare che

nello scritto del 25 novembre 2021 l’assicurato ha evidenziato che nella

lettera di licenziamento “sono menzionati allegati fotografici, dei quali

non sono in possesso e non sono stati inoltrati come da voi dichiarato”;

cfr. doc. 7; consid. 2.5.).

Su questo punto il TCA ritiene

dunque che la Cassa non abbia compiuto sufficienti accertamenti e che le

risposte fornite dall’ex datore di lavoro il 28 settembre 2022 necessitano di

un approfondimento.

Sul secondo aspetto e cioè quello

della qualità dei prodotti (nel caso specifico delle torte), elemento

effettivamente di fondamentale importanza nei confronti dei consumatori (e di

conseguenza anche per l’immagine dell’azienda, cfr. doc. 5), l’assicurato, pur

riconoscendo che essi non erano sempre preparati secondo le ricette della __________,

sostiene che i gerenti che si sono succeduti nel corso degli anni erano a

conoscenza di questa circostanza (cfr. doc. 7 e doc. 13 e consid. 2.5 “tale

procedura era conosciuta e approvata da anni e veniva effettuata per ridurre lo

spreco degli ingredienti già a disposizione”).

D’altra parte l’assicurato,

attivo presso __________ dal 16 aprile 2012 e presso __________ negozio di __________

dal 1° aprile 2018 (cfr. docc. 3 e 4), in quasi 10 anni di lavoro non sembrerebbe

mai avere ricevuto degli ammonimenti scritti.

Non risultano neppure le date

precise di avvertimenti orali, né il loro preciso contenuto (ossia quali

addebiti specifici siano stati mossi nei confronti dell’insorgente).

L’assicurato ha d’altronde contestato che abbiano avuto luogo dei richiami

verbali (cfr. consid. 1.3.)

Nel Memorandum si fa poi riferimento

“al colloquio dello scorso anno” (cfr. doc. 5). Tale documento non

figura tuttavia tra gli atti.

Anche su questo punto gli

accertamenti della Cassa sono lacunosi in quanto essa non si è confrontata con

le puntuali argomentazioni sollevate dal ricorrente.

Alla luce degli

elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che non è possibile

concludere al momento attuale e sulla base degli atti dell’incarto che

l’assicurato ha colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. sul tema STCA

38.2020.62

del 18 gennaio 2021).

La presente vertenza non può,

pertanto, essere decisa senza preliminarmente procedere ad approfondimenti

istruttori. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata

dall’amministrazione.

A proposito dello

scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Cfr.

pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del

28.

maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2021.87 del 7

febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento

della decisione su opposizione e il rinvio degli atti alla Cassa affinché

chiarisca, interpellando nuovamente l’ex datore di lavoro (in particolare a

proposito della prassi esistente relativa al ricettario) e facendosi

trasmettere la documentazione mancante, se l’assicurato è realmente colpevole

del proprio licenziamento.

In tale contesto va innanzitutto

ribadito che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), per

infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a

OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto

immediato giustificato, né che vi sia stata una violazione degli obblighi

contrattuali o delle inadempienze a livello professionale.

Basta

invece che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto.

Il non rispetto rigoroso delle regole

relative all’igiene e al ricettario costituiscono una mancanza tale cui il

lavoratore deve aspettarsi lo scioglimento del rapporto di lavoro e quindi una

disoccupazione colpevole (cfr., in particolare, DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella

quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de

l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas

se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il

y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue

d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour

conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt

8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11

janvier 2001 consid. 2b)”; STF 8C_237/2021 del 6

settembre 2021 consid. 2.2).

Prima però occorre accertare se

tali violazioni sono state realmente compiute dall’assicurato e quali erano le

regole effettive applicate durante i 10 anni nel quale il ricorrente ha svolto

la sua attività lavorativa presso quel datore di lavoro.

Se dai nuovi

accertamenti effettuati dalla Cassa dovessero emergere motivi che giustificano

una sanzione, la Cassa infliggerà all’assicurato una penalità di una entità

tale che sia proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto di tutte le

circostanze del caso concreto.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid.

2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

su opposizione del 2 novembre 2022 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perchè proceda come indicato al consid. 2.6.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà

a RI 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti