38.2022.101
Annullata decisione di sospensione (31 gg) inflitta a pasticciere disoccupato per sua colpa (licenziato per non rispetto regole igiene e ricettario). Rinvio atti per chiarire, interpellando ex DL e chiedendo doc. del colloquio dell'anno prima, se assicurato realmente colpevole del licenziamento
6 febbraio 2023Italiano42 min
dell'attività in generale. Si specifica che la questione dei dissapori tra i colleghi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.101
dc/sc
Lugano
6 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 novembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977, iscrittosi per
il collocamento dal 2 novembre 2021 con inizio della disoccupazione dal 1°
febbraio 2022 (cfr. doc. 1), ha lavorato dal 16 aprile 2012 al 31 gennaio 2022
presso la ditta __________ in qualità di collaboratore di cucina (cfr. doc. 3),
precisamente quale panettiere-pasticciere (cfr. doc. I pag. 2).
Egli è stato licenziato il 29
ottobre 2021 per il 31 gennaio 2022.
La lettera di disdetta, firmata
da __________, Vice Store Director, e __________, HR Expert, ha il seguente
tenore:
" (…) Come
già comunicatole in data odierna, ci vediamo costretti a sciogliere il
contratto di lavoro in seguito alle ragioni citate nel rispetto del termine di
preavviso contrattualmente stabilito con decorrenza 31.01.2022. (…)” (Doc. 6)
Il 27 ottobre 2021 precedente
aveva avuto luogo un colloquio tra l’assicurato e il suo superiore diretto __________
alla presenza di __________.
In quell’occasione è stato
allestito un Memorandum, non sottoscritto dall’assicurato, dal quale risulta
che:
" Argomento/Motivo
del colloquio
·
Igiene e rispetto del ricettario
Contenuto del colloquio/problema:
In data 27.10.2021 è stato riscontrato che:
- L’abbattitore
era in pessime condizioni igieniche (v. foto allegata) e non rispetta le nostre
direttive e normative legate all’igiene.
- In un controllo
di qualità effettuata dal Metier e dal gerente sono state testate più torte
(mele, ananas, uva, vermicelles) che non corrispondevano ai canoni di qualità a
livello visivo e di sapore non erano conformi alle ricette (v. foto allegate)
inoltre per una non esisteva la ricetta.
Di conseguenza i prodotti non erano
conformi alla vendita e alle normative (es. allergeni). La merce è stata
eliminata causando un’assenza di prodotti e uno spreco alimentare. (…)” (Doc.
5)
1.2. Dopo avere compiuto alcuni
accertamenti (cfr. doc. 7 – doc. 14), con decisione del 4 maggio 2022 la Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) ha sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione (cfr. doc. 16).
Contro tale decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione (cfr. doc. 17).
Il suo patrocinatore ha chiesto
l’annullamento della sanzione in quanto i fatti rimproverati “non appaiono
credibili e men che meno dimostrati” (cfr. doc. 19 pag. 2).
La Cassa ha quindi nuovamente
interpellato l’ex datore di lavoro (cfr. doc. 20 – doc. 22) e ha domandato una
presa di posizione al patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. 23-25).
Con decisione su opposizione del
2 novembre 2022 la Cassa ha confermato la sospensione di 31 giorni dal diritto
alle indennità di disoccupazione, con le conseguenti motivazioni:
" (…)
22. La cassa,
riesaminato nuovamente tutta la fattispecie e i nuovi elementi prodotti ha
rilevato, innanzitutto che nelle diverse prese di posizione dell'assicurato vi
sono delle discordanze, in particolare nel suo scritto del 25.11.2021 lei non
contesta che l'abbattitore fosse in un cattivo stato igienico ma ribadisce che
non è l'unico a cui non deve essere attribuita la responsabilità ma a tutto il
reparto, cosa che indirettamente conferma che una responsabilità vi era e che l'abbattitore
non era a norma d'igiene, nella presa di posizione del 20.10.2022 però viene messo
in dubbio il fatto intero per il fatto che non è dimostrabile quando è avvenuta
la foto. Per contro il datore di lavoro reputa che la responsabilità è
d'attribuire a lei in quanto al momento della verifica era lei che avrebbe
dovuto effettuare la pulizia giornaliera.
23. Sempre
nello scritto del 25.11.2021 non viene contestato il fatto che le torte non
erano confezionate secondo di direttiva __________: "... La
contestazione di aver utilizzato la crema di vaniglia come base della torta ai
vermicelles al posto della panna è l'esempio che non vi è proporzionalità nello
scritto da voi esposto nei miei confronti; La torta di ananas cotta, solo per
l'aggiunta di lamponi al suo interno, viene valutata come di qualità inferiore
e non idonea ...".
24. Nel
memorandum già citato è stato chiaramente espresso che è stato ribadito più
volte verbalmente che la produzione di merce al di fuori dei ricettari da __________
non è ammessa.
25. Per questi
motivi la cassa ritiene che, viste le direttive, visto che è stato esposto
verbalmente quali erano le direttive lei sapeva o avrebbe dovuto sapere che
violare tali direttive avrebbe potuto portare a conseguenze compresa quella del
licenziamento. (…)” (Doc. A1 pag. 5-6)
1.3. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo
patrocinatore ha chiesto la revoca della sanzione, in quanto le ragioni che
hanno portato alla fine del rapporto di lavoro non sono imputabili al
lavoratore.
Subordinatamente il
rappresentante dell’assicurato chiede che la colpa venga ritenuta lieve e non
grave.
Il patrocinatore di RI 1 ritiene
che la Cassa non abbia tenuto sufficientemente conto degli argomenti forniti
dall’assicurato nel suo memorandum, nelle sue osservazioni e nella sua
opposizione.
Il rappresentante del ricorrente
sottolinea innanzitutto che il datore di lavoro ha deciso in modo precipitoso
di licenziare il proprio collaboratore, anziché adottare una misura
disciplinare meno drastica.
Al riguardo il patrocinatore del
ricorrente sottolinea quanto segue:
" (…)
1. Non vi è stato
nessun ammonimento scritto precedente o richiamo scritto di sorta, nonostante
il Datore di lavoro consideri le infrazioni tali da essere motivo sufficiente
per disdire il contratto.
2. Unicamente nel
Memorandum di colloquio del 29.10.2022 (recte: 2021) è indicato a due riprese
"ribadito più volte verbalmente" (elemento contestato sempre dall'assicurato
ma figurante nell'incarto).
3. Il datore di
lavoro, dopo 8 anni, conclamate con presunzione di verità le infrazioni
dell'assicurato, ha deciso di disdire il contratto di lavoro escludendo
ammonimenti, richiamo o altri provvedimenti di sorta che ci si poteva
legittimamente aspettare o auspicare.
4. Vane le
rimostranze dell'assicurato così come la sua redazione del preciso documento consegnato
il 25 novembre 2021, liquidato dal datore di lavoro in 2 righe dopo 8 giorni.
A mente dell'assicurato dai fatti oggettivi
si può concludere come appaia strano che dopo 8 anni non sia stato preso altro
provvedimento che il licenziamento. Nel dossier personale infatti non vi è
alcuna traccia scritta di reprimende, rimostranze o ammonimenti nei confronti
dell'assicurato; tale circostanza, tenuto conto del calibro elevato del Datore
di lavoro, appare perlomeno strano se non inusuale. (…)” (Doc. I pag. 3-4)
Il rappresentante dell’assicurato
si è poi così espresso sulle due infrazioni alle direttive rilevate dall’ex
datore di lavoro il 29 ottobre 2021 (e cioè: cattivo stato dell’abbattitore e
non ossequio delle direttive ricettarie):
" (…)
Ad A) In merito al cattivo stato dell'abbattitore si richiama e
si
conferma come lo stesso non fosse in uso solo da parte dell'assicurato
ma di almeno un altro collega. Fatto mai negato. A contrario, nella denegata
ipotesi che gli "indizi" offerti dal Datore fossero creduti
integralmente si invita codesto Lodevole Tribunale a soppesare se tale
mancanza (unica come emerge dagli atti) sia sufficiente per imputare colpa e, peggio,
colpa grave al dipendente, lo ribadiamo, dopo 8 anni di lavoro senza tracce
di problemi o questioni nel dossier personale.
Ad B) Come ribadito in sede di opposizione, dal nostro accertamento
risulta che all'assicurato è contestata la "regolare"
preparazione di torte non previste dal catalogo __________. Come lui stesso ha
portato a conoscenza della Cassa tale procedura era conosciuta e approvata
da anni e veniva effettuata per ridurre lo spreco degli ingredienti già a
disposizione. La testimonianza, non creduta dalla cassa, risulta invece
credibile in quanto, ovvio per chiunque, le torte venivano esposte nel bancone
frigo e prese dall'acquirente-cliente che regolarmente le pagava in cassa. Tale
fatto è di interesse in quanto i prezzi non venivano fissati dall'assicurato
(cuoco-pasticciere) ma
bensì dal gerente stesso, il quale a volte discuteva anche
con lo stesso assicurato e le cassiere il prezzo da indicare. Infatti occorre
rilevare come il personale addetto alle casse prima del turno si rechi al
bancone della pasticceria per verificare le merci e i loro prezzi, così da non
avere dubbi o impedimenti in cassa. Palese ed evidente che la
"modifica" delle ricette era ben nota da anni. Infatti queste torte
"fuori catalogo __________" erano non certo vendute “in nero" ma
ben esposte e illuminate nei banconi __________. E, sia ribadito, la
fissazione del prezzo era effettuata e controllata dal gerente che ne discuteva
anche con altri collaboratori. Di conseguenza appare evidente come sia
assolutamente insostenibile la tesi del datore di lavoro, ossia che la procedura
non fosse conosciuta e approvata dalla catena di comando e responsabilità del
grande magazzino. È vero ed evidente il contrario. Per quanto attiene la
questione degli allergeni è ben credibile e pacifico quanto detto dall’assicurato
nella sua suo scritto circostanziato del 25 novembre 2021 a contestazione del memorandum
del Datore di lavoro. Anche in merito a questo aspetto, a seguire la tesi del
Datore di lavoro, mal si capisce come lo stesso abbia potuto tollerare tale situazione
per anni senza mai procedere ad altro se non ad ammonimenti presunti quanto
verbali. La presunta gravità avrebbe richiesto un licenziamento da subito o
altri provvedimenti più energici per ottenere il rispetto delle direttive.
(…)” (Doc. I pag. 4-5)
Il patrocinatore del ricorrente
ritiene poi non comprensibile, vista la gravità dell’infrazione della quale è
stato accusato, che l’assicurato abbia prestato la propria attività di
pasticciere fino alla scadenza del termine di disdetta e non sia stato invece esonerato
dai suoi compiti.
L’unica modifica è consistita nel
fatto che l’assicurato “non è più stato fatto lavorare in contemporanea con
il collega con cui vi era un problema di rapporto” (cfr. doc. I pag. 5).
Il patrocinatore del ricorrente
contesta pure il fatto che la Cassa abbia ritenuto credibili le affermazioni
del datore di lavoro senza prendere in considerazione le prove offerte da RI 1
e precisamente:
" (…)
- La richiesta
di ascoltare altri gerenti che negli otto anni sono stati
responsabili dell'assicurato.
- Il non aver
approfondito la questione che le presunte torte (che di fatto erano torte
"di stagione" ed erano etichettate in merito al prezzo non dallo stesso
assicurato ma bensì dal gerente) venivano prodotte da anni senza che mai vi
fosse stato alcun lamento o ammonimento scritto, anzi, al nostro venivano fatti
Fatti
i complimenti...
- Il non aver
preso nota che all'origine del licenziamento vi fossero dei dissapori
caratteriali con un collega e che la __________, come è a tutti noto, ha
avviato una riduzione del personale a fronte, purtroppo, dell'oggettivo calo
dell'attività in generale. Si specifica che la questione dei dissapori tra i colleghi
era nota anche al reparto HR della spettabile __________. (…)” (Doc. I pag. 5)
In conclusione, il patrocinatore
dell’assicurato chiede la revoca della sanzione, rilevando:
" (…) L'aver
riscontrato un abbattitore non pulito dopo un turno (peraltro contestato)
non può costituire certo un motivo di licenziamento e tantomeno di
penalizzazione ex art. 44 OADI, cpv. 1, lett. a. Il fatto pertanto non deve essere
preso in considerazione e non può portare a conseguenze sanzionatorie, così
come discusso più sopra.
La censura in merito alla pratica durata anni che consisteva nel
preparare torte di stagione con ingredienti __________ (a volte anche su
richiesta del personale __________) non può essere accolta in quanto il prezzo
della merce in vetrina era fissato da terzi e non dall'assicurato e, elemento
non trascurabile come indicato sopra, era un fatto conosciuto a tutto il
personale __________.
(Sia noto che rassicurato ha deciso di non contestare il licenziamento
da lui ritenuto abusivo in quanto non in linea con la sua indole. Ha invece
conferito mandato alla sottoscritta organizzazione a tutela della sua
onorabilità e delle mancate indennità che hanno colpito lui e la sua famiglia.
L'assicurato si è inoltre e subito orientato alla ricerca di un lavoro, ricerca
sfociata dopo pochi mesi con l'assunzione presso la __________, questo a corroborare
l'integerrimità e la buona condotta del cittadino in questione). (…)”
(Doc. I pag. 6)
1.4. Nella sua risposta del 27 dicembre
2022 la Cassa chiede di respingere il ricorso sottolineando che “il
ricorrente non fornisce elementi di fatto o argomenti nuovi tali da rivedere la
decisione adottata” (cfr. doc. III)
1.5. Il 29 dicembre 2022 il TCA ha assegnato
alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di
prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. L'art. 30 cpv.
1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad esempio
imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito
che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi
dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è
ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle
indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone
uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337
e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il
carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del
30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto
2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;
STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che
vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58
seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere
pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente
comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20
lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la
disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF
8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF
8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p.
236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015,
STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.
2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non
si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è
disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere
licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un
licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere
stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF
8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
La terza revisione della LADI, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha
modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di
disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art.
44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del
12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza federale
ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).
Tale è il caso soltanto quando le
accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che
quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole
affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata
dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni
testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice
(cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF
8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.
2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid.
7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1,
pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso
di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45
cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000
N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce
che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Per costante giurisprudenza
l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata
della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto
del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze
soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza
religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel
tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in
un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV
pag. 8).
La Segreteria di Stato
dell’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve
adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle
sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC”
la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di
trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto
per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la
tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né
li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e
soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in
considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i
principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e
di colpevolezza.” (D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54
del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5
settembre 2019).
La Tabella prevede una colpa da
lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del termine
di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della violazione dei
suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli avvertimenti del datore
di lavoro possono comportare un inasprimento della sanzione; sono rilevanti il
numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il motivo, nonché il tempo
trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento (cfr. D75 punto 1B). La
Tabella sottolinea ancora che per la determinazione della colpa individuale e
del numero di giorni di sospensione relativi alla colpa grave, secondo il
Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà dell’ambito delle
sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e
tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del principio di
proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi per le
colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI) (cfr. D77).
2.4. Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021
consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020
del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF
8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19
giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF
8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18
febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF
140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF
133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente fattispecie, come
visto (cfr. consid. 1.1), l’assicurato è stato licenziato il 29 ottobre 2021 dopo
che nel corso di un colloquio del 27 ottobre 2021 gli erano state segnalate due
tipi di mancanze: una relativa all’igiene (“abbattitore in pessime
condizioni igieniche, ciò che non rispetta le direttive e normative interne su
questo aspetto”) e una relativa al ricettario (“durante un controllo di
qualità effettuato al Metier e dal gerente sono state testate diverse torte ai
gusti di mele, ananas, uva e vermicelles che non corrispondevano ai canoni di
qualità a livello visivo e non erano conformi alle ricette per quel che
riguarda i sapori. Per una torta non esisteva la ricetta”).
Dal Memorandum risulta che i
prodotti non erano conformi alla vendita e alle normative (ad esempio gli
allergeni). La merce è stata eliminata causando un’assenza di prodotti e uno
spreco alimentare.
In quell’occasione i superiori
hanno inoltre formulato alcune aspettative per il futuro.
Essi hanno innanzitutto ribadito quello
che avrebbero più volte esposto verbalmente e cioè che non è ammessa la produzione
di merce al di fuori dei ricettari forniti da __________ che garantiscono al cliente
qualità e salubrità, sottolineando che l’arbitraria esecuzione mina l’immagine
dell’azienda.
I superiori del ricorrente hanno poi
ricordato di avere segnalato più volte verbalmente e pure nel colloquio
dell’anno precedente che le direttive d’igiene devono essere applicate
imperativamente sia a livello di produzione che di esposizione.
Ciò vale pure per la manutenzione
della zona lavoro e delle attrezzature.
Infine i superiori del ricorrente
hanno precisato che tali atteggiamenti “non possono più essere tollerati e
verranno valutate le misure del caso” (cfr. doc. 5).
RI 1 si è rifiutato di firmare il
verbale alle ore 9:00 e anche successivamente in presenza del Vice Store
Director __________ e della HR Expert __________.
Il 25 novembre 2021 l’assicurato
ha inviato a __________ una lettera raccomandata nella quale si è così
espresso:
" (…) A fronte
del contenuto e le aspettative del superiore, dei quali mi dissocio e non mi
identifico come unico responsabile, dopo aver dialogato tra le parti ho preso
la decisione di non firmare lo scritto nè in presenza del gerente e
responsabile diretto né (in seguito) in presenza del sig. __________ e la
sig.ra __________.
CONSTATAZIONI
L'abbattitore non era in buono stato igienico, ma l'utilizzo dello
stesso non è da attribuire solo al sottoscritto, ma a tutto il reparto in questione.
Il fatto che il giorno del vostro richiamo sia stato trovato in uno stato non
conforme per i canoni __________, non può ricondursi in modo unico e diretto al
sig. RI 1 che, di fatto, ha lavorato solo il giorno 27.10.2021, mentre il
giorno precedente (26.10) ha lavorato il collega __________.
Il controllo qualità effettuato internamente ha riscontrato
problematiche, elencate nel Memorandum, delle quali non mi posso identificare
nei contenuti ivi compresi, per i seguenti motivi:
- La qualità dei
prodotti (es. torte di mele, ananas, vermicelles, ecc.) sono state fatte
secondo competenze professionali di un collaboratore con attestato federale di
capacità nel settore di panetteria / pasticceria. La passione e la buona
volontà nel eseguire al meglio l'attività professionale non può essere
riassunta in un cattivo canone di qualità a livello visivo e di sapore dei
prodotti da me messi in commercio.
- La contestazione
di aver utilizzato la crema vaniglia come base della torta ai vermicelles al
posto della panna è l'esempio che non vi è proporzionalità nello scritto da voi
esposto nei miei confronti;
- La torta di
ananas cotta, solo per raggiunta di lamponi al suo interno, viene valutata come
di qualità inferiore o non idonea. Anche in questo caso la contestazione non
trova nessun tipo di riscontro oggettivo a riguardo;
- La torta di
castagne, della quale non è stata seguita una ricetta __________, è stata
preparata per evitare lo spreco alimentare (da voi contestato nei miei
confronti) e per la stagionalità della stessa (filosofia sempre elogiata
all'interno dell'azienda di ristorazione). Il prodotto non può essere
considerato non conforme alla vendita e soprattutto per le normative (es.
allergeni). Vorrei puntualizzare che __________, come metodo informativo circa
gli allergeni, ha definito nel 2017 che avviene tramite informazione verbale,
per la quale esiste un'informativa scritta presente nei vari buffet (vedi parafiati).
Secondo l'Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle
derrate alimentari (OID), nell'art. 5, cpv.1, lettera d, prevede che:
le indicazioni di cui all'articolo 10 sugli ingredienti che
potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate possono essere
fornite oralmente soltanto se:
1. figura -per iscritto in modo ben visibile che le
informazioni possono essere richieste oralmente,
2. le informazioni sono a disposizione del personale per scritto
oppure possono essere fornite direttamente da una persona competente in
materia;
e cpv.3:
Le informazioni richieste devono essere disponibili al momento
dell'offerta dei prodotti.
La torta esposta era fresca di giornata e il sottoscritto aveva
tutte le possibilità di informare in modo corretto il consumatore, circa la tematica
allergeni da voi contestata. Inoltre, per il giorno successivo, la ricetta
completa è stata fornita verbalmente al sig. __________ (unico operatore di settore).
Nel contenuto della lettera recapitata via posta sono menzionati
allegati fotografici, dei quali non sono in possesso e non sono stati inoltrati
come da voi dichiarato.
CONCLUSIONI
Dopo aver interloquito con le varie parti citate in causa, dopo
aver appreso il contenuto del memorandum e delle contestazioni ivi contenute, io
sottoscritto non ho firmato il documento, del quale posso solo dire di averlo
appreso per conoscenza, ma non per accettazione.
A fronte del contenuto del presente scritto, nel modo in cui sono
stati condotti i colloqui nei miei confronti e del metodo da voi utilizzato
(vedi invio del cartaceo per Posta A), viene contestata, in assenza di
possibilità di opposizione, la trasmissione e il contenuto della copia del
memorandum inviato in data 29 ottobre 2021.
Certo di aver fornito i chiarimenti necessari, resto a
disposizione per ogni ulteriore ragguaglio.” (Doc. 7)
Il 7 dicembre 2021 lo Store Director
__________ e l’Head of HR Operations Ticino __________ hanno preso nota delle
osservazioni di RI 1 e hanno tuttavia confermato quanto esposto durante il
colloquio del 29 ottobre 2021 (cfr. doc. 8).
L’8 marzo 2022 la Cassa ha
chiesto alle Risorse Umane di __________ di precisare “in che modo il
personale viene informato in merito al divieto di produzione di merce al di
fuori del ricettario” (cfr. doc. 11).
__________ e __________ hanno
così risposto il 17 marzo 2022:
" (…) i
nostri collaboratori vengono avvisati sulle procedure interne relative
all'igiene ed agli allergeni tramite una formazione entro la prima settimana di
lavoro denominato "food direttive per l'igiene". Inoltre questo
argomento viene approfondito mensilmente con tutti i collaboratori attraverso
"il tema del mese" che tratta i vari aspetti legati all'igiene sul
posto di lavoro e alle varie disposizioni.
Tutte le ricette dei prodotti "fatti in casa" sono
codificate e disponibili sul sito Intranet di __________. Queste ricette sono
vincolanti e tengono conto di tutti gli aspetti legislativi legati all'igiene,
agli allergeni, come pure agli aspetti commerciali legati alla tipicità alla
qualità e alla quantità degli ingredienti stessi.
Inoltre queste schede sono presenti in reparto e servono ad assicurare
il rispetto delle ricette da parte dei collaboratori affinché possano
rispondere in maniera corretta alle richieste dei clienti sulla composizione
dei prodotti a libero servizio. (Doc. 12)
Al riguardo il 21 marzo 2022
l’assicurato si è così espresso:
" (…) Il
ristorante __________ ha delle sue ricette da seguire ma in caso ci fossero
degli alimenti in scadenza, si potevano creare nuove ricette, informando i
superiori così da non avere problematiche riguardanti gli allergeni.
In caso di cambiamenti di ricette, ho sempre informato i miei
diretti superiori.” (Doc. 13)
Il 12 aprile 2022 l’assicurato ha
precisato di non avere ulteriori osservazioni alla lettera del datore di lavoro
oltre alla sua contestazione del 25 novembre 2021 (cfr. doc. 16).
Nel complemento dell’opposizione
del 27 giugno 2022, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato:
" (…)
Dei fatti
Delle ricette modificate: Dal nostro accertamento risulta che all'assicurato
è contestata la "regolare" preparazione di torte non previste dal
catalogo __________. Come lui stesso ha portato a conoscenza della Cassa tale
procedura era conosciuta e approvata e veniva effettuata per ridurre Io spreco
degli ingredienti già a disposizione. La testimonianza, non creduta dalla
cassa, risulta invece credibile in quanto, ovvio per chiunque, le torte
venivano esposte nel bancone frigo e prese dall'acquirente-cliente che regolarmente
le pagava in cassa.
Tale fatto è di interesse in quanto i prezzi non venivano fissati
dall'assicurato (cuoco-pasticciere) ma bensì dal gerente stesso, il quale a
volte discuteva anche con Io stesso assicurato e le cassiere il prezzo da
indicare.
Infatti, si deve sapere che le cassiere prima del turno fanno
anche un "giro" presso il bancone dei pasticceri per verificare le
merci e i loro prezzi, così da non avere dubbi o impacci in cassa. Palese ed
evidente che la "modifica" delle ricette era ben nota da anni.
Infatti queste torte "fuori catalogo __________" erano non certo vendute
"in nero" ma ben esposte e illuminate nei banconi __________. E, sia
ribadito, la fissazione del prezzo era effettuata e controllata dal gerente che
ne discuteva anche con altri collaboratori. Di conseguenza appare
evidente come sia assolutamente insostenibile la tesi del datore
di lavoro, ossia che la procedura non fosse conosciuta e approvata dalla catena
di comando e responsabilità del grande magazzino. È vero ed evidente il
contrario.
Per quanto riguarda la questione degli allergeni, ci venga
concesso, del tutto farlocca, si rimanda a quanto ben indicato nel memoriale
dallo stesso assicurato e già agli atti, ossia che la legge come ben indicato è
sempre stata rispettata così come le procedure interne di __________.
Del comportamento
In merito a quanto rimproverato per l'igiene carente si
specificano due elementi fondamentali:
- Non risulta
nessun ammonimento o richiamo; e questo in dieci anni di attività.
- Non solo l’assicurato
era responsabile dell'igiene ma anche un collega e il suo superiore.
Ancorché verosimilmente ininfluente si indica come il personale
lavori a turni alternati e che appare difficile imputare ad una sola persona le
"presunte" condizioni igieniche non buone... (si ricordi altresì come
l’assicurato abbia richiesto formalmente - è agli atti - di avere le dette fotografie
che però non ha mai ricevuto...). Si rilevi appunto che l’assicurato è stato
licenziato dopo 10 anni di ottime prestazioni
lavorative (queste almeno non sono in discussione) mentre
agli altri colleghi nulla è stato disposto o inflitto.
Ne risulta pertanto che anche la critica qui in questione è
infondata.
Conflitto sul posto di lavoro
La verità dei fatti è che, come riferito a voce più volte, nel
reparto in cui era attivo l’assicurato vi era una tensione dovuta ai diversi
caratteri, tensione che ha portato al proditorio licenziamento e alla
necessaria ricerca di "argomenti" atti a giustificare la situazione.
Conclusioni
I fatti imputati all'assicurato non paiono robusti e comprovati,
anzi, risultano per niente credibili e dimostrati.
Non appena si guarda da vicino ci si accorge di come le
rimostranze e i rimproveri mossigli siano privi di ogni fondamento. Nella
denegata ipotesi che la cassa volesse seguire quanto riferito dal datore di
lavoro ci permettiamo di osservare come in nessun modo l’assicurato poteva
immaginare che sarebbe stato licenziato per lo stato di igiene che resta
contestato e improvato ed essendo comunque se del caso lo stesso connesso al lavoro
di tre persone. Allo stesso modo l’assicurato non avrebbe mai e poi mai potuto
immaginare che le torte "non in catalogo" che produceva (talvolta
anche su richiesta di colleghi ...) e che venivano etichettate con nome e
prezzo dal gerente potevano costargli il posto di lavoro.
I fatti rimproverati a suo carico non appaiono per niente
credibili e men che meno dimostrati. In nessun caso l’assicurato aveva motivo
per aspettarsi il licenziamento per il suo comportamento, tutto era noto,
risaputo e approvato.
Assente ogni elemento che possa attribuire o riconoscere gli
estremi per definire un dolo intenzionale o eventuale.
Non vi è pertanto nessun motivo di riduzione delle prestazioni.
(…)” (Doc. 19)
Il 28 settembre 2022 la Cassa ha posto
a __________ i seguenti quesiti:
" (…)
1. Il signor RI
1 era l’unica persona responsabile dell’abbattitore?
2. Il fatto
che fosse in pessime condizioni può essere imputato solo a lui?
3. Se sì, per
quale motivo?
4. Ci potete
trasmettere le foto indicate nel memorandum?
5. In merito
alle torte ci potete indicare in modo più dettagliato la mancata conformità
delle stesse?
6. L’errore a
vostro modo di vedere era da ricondurre ad un normale errore di lavoro o
negligenza?
7. Potete
fornirci anche in questo caso le foto? (…)” (Doc. 20)
__________ e __________ hanno
così risposto:
" (…)
1. Sì, in
quell’occasione era l’unico responsabile dell’abbattitore.
2. Sì.
3. La
questione è relativa alla pulizia giornaliera e non di usura.
4. Vedi
allegato con annotazione.
5. Vedi
annotazioni sulle foto allegate.
6. L’errore è
dovuto ad una sua negligenza.
7. Vedi
allegato con annotazione.” (Doc. 21)
A tale documento sono state allegate
7 fotografie con dei commenti (una relativa all’abbattitore, una della torta di
uva “non conforme al concetto __________ sia dal punto di vista qualitativo
che estetico”, una della torta di mele “non conforme al concetto __________
sia dal punto di vista qualitativo che estetico”, una della torta di ananas
“non conforme al concetto __________ sia dal punto visivo qualitativo che
estetico”, una della torta di uva e lamponi “non conforme al concetto __________”
e due foto della torta di castagne: una del prodotto non conforme senza strato
di panna e una del prodotto conforme con strato di panna sulla base della
torta).
Sulle risposte dell’ex datore di
lavoro e sulla documentazione fotografica il patrocinatore dell’assicurato si è
espresso il 20 ottobre 2022.
Riguardo lo stato
dell’abbattitore egli ha precisato:
" (…) si
conferma quanto già indicato, vale a dire che l’assicurato non aveva lavorato
il giorno prima e che a memoria non ricorda il fatto. Pertanto afferma:
i.
Pare curioso come il datore di lavoro si sia limitato a fotografare
senza convocare subito il lavoratore ad accertare e conclamare i fatti. Non
sapendo chi, quando e come ha scattato la fotografia non è possibile accettarla
come buona, soprattutto in considerazione che nel reparto non vi fosse un clima
sereno come già detto nel precedente complemento. Può esser certo accettata la
buona fede delle HR e di altre persone coinvolte ma meno la validità,
soprattutto come prova, della fotografia che di per sé non ha molto da dire.
Considerandi
ii. Nel
caso la cassa intendesse confermarsi nella sua decisione di penalità viene richiesta,
in merito al comportamento in fatto di igiene dell’assicurato, la testimonianza
degli altri gerenti che lo hanno avuto come dipendente durante i 10 anni lungi
anni di lavoro presso __________. (…)” (Doc. 25)
A proposito delle ricette egli ha
invece rilevato:
" (…) si
conferma con ogni chiarezza quanto ribadito nel primo complemento di
opposizione e che non pare essere stato affrontato nella risposta del datore di
lavoro e che pertanto si auspica sia stato oggettivamente e a sufficienza
chiarito per quanto incombente all’assicurato. (…)” (Doc. 25)
2.6
Chiamato a pronunciarsi nella
presente fattispecie il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la costante
giurisprudenza federale, per stabilire se un lavoratore ha perso il proprio
impiego a causa del suo comportamento, le accuse mossegli dal datore di lavoro
devono essere chiaramente credibili (cfr. consid. 2.2).
Nel caso concreto, per quel che
concerne la questione dell’igiene dell’abbattitore, l’ex datore di lavoro ha
affermato che la responsabilità è esclusivamente dell’assicurato in quanto solo
lui stava lavorando il 27 ottobre 2021.
L’assicurato sostiene invece che
il giorno precedente (nel quale non aveva lavorato) era attivo un altro collega
(__________).
Dagli atti dell’incarto non risulta
quando e da chi è stata scattata la fotografia in questione (come peraltro pure
quelle delle torte).
Al riguardo giova rilevare che
nello scritto del 25 novembre 2021 l’assicurato ha evidenziato che nella
lettera di licenziamento “sono menzionati allegati fotografici, dei quali
non sono in possesso e non sono stati inoltrati come da voi dichiarato”;
cfr. doc. 7; consid. 2.5.).
Su questo punto il TCA ritiene
dunque che la Cassa non abbia compiuto sufficienti accertamenti e che le
risposte fornite dall’ex datore di lavoro il 28 settembre 2022 necessitano di
un approfondimento.
Sul secondo aspetto e cioè quello
della qualità dei prodotti (nel caso specifico delle torte), elemento
effettivamente di fondamentale importanza nei confronti dei consumatori (e di
conseguenza anche per l’immagine dell’azienda, cfr. doc. 5), l’assicurato, pur
riconoscendo che essi non erano sempre preparati secondo le ricette della __________,
sostiene che i gerenti che si sono succeduti nel corso degli anni erano a
conoscenza di questa circostanza (cfr. doc. 7 e doc. 13 e consid. 2.5 “tale
procedura era conosciuta e approvata da anni e veniva effettuata per ridurre lo
spreco degli ingredienti già a disposizione”).
D’altra parte l’assicurato,
attivo presso __________ dal 16 aprile 2012 e presso __________ negozio di __________
dal 1° aprile 2018 (cfr. docc. 3 e 4), in quasi 10 anni di lavoro non sembrerebbe
mai avere ricevuto degli ammonimenti scritti.
Non risultano neppure le date
precise di avvertimenti orali, né il loro preciso contenuto (ossia quali
addebiti specifici siano stati mossi nei confronti dell’insorgente).
L’assicurato ha d’altronde contestato che abbiano avuto luogo dei richiami
verbali (cfr. consid. 1.3.)
Nel Memorandum si fa poi riferimento
“al colloquio dello scorso anno” (cfr. doc. 5). Tale documento non
figura tuttavia tra gli atti.
Anche su questo punto gli
accertamenti della Cassa sono lacunosi in quanto essa non si è confrontata con
le puntuali argomentazioni sollevate dal ricorrente.
Alla luce degli
elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che non è possibile
concludere al momento attuale e sulla base degli atti dell’incarto che
l’assicurato ha colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. sul tema STCA
38.2020.62
del 18 gennaio 2021).
La presente vertenza non può,
pertanto, essere decisa senza preliminarmente procedere ad approfondimenti
istruttori. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata
dall’amministrazione.
A proposito dello
scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à
revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2.)
Cfr.
pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del
28.
maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che
l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342.
pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 38.2021.87 del 7
febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento
della decisione su opposizione e il rinvio degli atti alla Cassa affinché
chiarisca, interpellando nuovamente l’ex datore di lavoro (in particolare a
proposito della prassi esistente relativa al ricettario) e facendosi
trasmettere la documentazione mancante, se l’assicurato è realmente colpevole
del proprio licenziamento.
In tale contesto va innanzitutto
ribadito che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), per
infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a
OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto
immediato giustificato, né che vi sia stata una violazione degli obblighi
contrattuali o delle inadempienze a livello professionale.
Basta
invece che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia indotto il datore di
lavoro a disdire il contratto.
Il non rispetto rigoroso delle regole
relative all’igiene e al ricettario costituiscono una mancanza tale cui il
lavoratore deve aspettarsi lo scioglimento del rapporto di lavoro e quindi una
disoccupazione colpevole (cfr., in particolare, DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella
quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de
l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas
se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il
y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue
d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour
conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt
8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11
janvier 2001 consid. 2b)”; STF 8C_237/2021 del 6
settembre 2021 consid. 2.2).
Prima però occorre accertare se
tali violazioni sono state realmente compiute dall’assicurato e quali erano le
regole effettive applicate durante i 10 anni nel quale il ricorrente ha svolto
la sua attività lavorativa presso quel datore di lavoro.
Se dai nuovi
accertamenti effettuati dalla Cassa dovessero emergere motivi che giustificano
una sanzione, la Cassa infliggerà all’assicurato una penalità di una entità
tale che sia proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid.
2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7
febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
su opposizione del 2 novembre 2022 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perchè proceda come indicato al consid. 2.6.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà
a RI 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti