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Decisione

38.2022.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2023Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi amministratori si erano inoltre

concretamente impegnati a versare immediatamente altri capitali a finanziamento

dell'attività, ossia, CHF 200'000. - per coprire i costi dei primi mesi tra i

quali i salari e, in seguito, altri CHF 500'000.-.

Vista l'estromissione

dell'amministratore unico e le garanzie finanziare portate dai nuovi amministratori,

il signor RI 1 ha ritenuto, a giusto titolo, di poter accettare un lavoro che a

quel momento appariva a tutti gli effetti confacente alle sue competenze e

adeguato. Questo, tanto più che trovandosi in quel momento in disoccupazione

anche il suo consulente dell'Ufficio regionale di collocamento di __________,

signor __________, non ha espresso nessuna riserva in merito all'adeguatezza

del contratto di lavoro ai sensi della LADI (ex. art. 16 LADI).

Dall'allegato scambio di E-mail tra il

signor RI 1 e il signor __________, si può in effetti chiaramente evincere come

quest'ultimo non solo non abbia sollevato obiezioni in merito alla conclusione

di un nuovo contratto di lavoro con la Società, nonostante perfettamente al

corrente della vertenza salariale in corso, ma al contrario incoraggiandola. (…)”

(Doc. I pag. 4-5)

L’avv.

RA 1, per conto dell’insorgente, ha altresì fatto valere che gli avvenimenti

che hanno portato al fallimento della SA sono stati assolutamente

imprevisibili, e meglio la guerra in Ucraina (che ha comportato il congelamento

dei fondi dei due nuovi amministratori russi che si erano impegnati a versare

alla società fr. 100'000 in febbraio 2022 e altrettanto in seguito) era

imprevedibile, come lo era il fatto che il signor __________, uno dei tre nuovi

amministratori, non avesse accesso al conto della società bloccato da __________

fino a febbraio 2022 e la circostanza che l’ex amministratore unico, signor __________,

si fosse appropriato indebitamente d’importanti incassi destinati alla società,

limitando la disponibilità di buona parte della liquidità.

È

stato puntualizzato, da un lato, che in tali condizioni i salari dei mesi di

gennaio e febbraio 2022 hanno potuto essere versati solo allorché la SA ha

incassato il fatturato di un importante cliente, ossia ad inizio aprile 2022,

quando la società ha pure pagato la prima rata dell’accordo transattivo

concluso per i crediti derivanti dal primo rapporto di lavoro. Dall’altro, che

al ricorrente non può essere imputato alcunché, poiché il medesimo, al momento

in cui ha accettato il posto di lavoro, non poteva sospettare le circostanze

infauste poi verificatesi. Al contrario gli elementi di cui disponeva erano

sufficienti e rassicuranti, visto che da molti mesi i nuovi amministratori si

adoperavano a sostenere la società.

È

stato, inoltre, affermato che nemmeno il ritardo del pagamento dei salari di

gennaio e febbraio 2022, nonché della prima rata dell’accordo transattivo,

essendo dovuto a circostanze esogene (comportamento dell’ex AU; guerra in

Ucraina), ha fatto dubitare il ricorrente, che comunque ne ha sollecitato il

versamento, della serietà e delle garanzie fornite dai nuovi amministratori e

della capacità della SA di continuare l’attività. A quest’ultimo riguardo

l’avv. RA 1 ha specificato, in primo luogo, che la prova che tutte le parti

coinvolte fossero convinte che vi fossero serie possibilità per la società di

riuscire a proseguire l’attività è la concessione della moratoria concordataria

che ha lo scopo di permettere a una società di dimostrare di essere in grado di

sopravvivere a lungo termine. In secondo luogo, che la __________, già

proprietaria del 10% delle quote, dopo aver versato fr. 50'000 nel febbraio

2022, aveva proposto l’acquisto delle quote societarie degli amministratori

russi (43%) che, nonostante la relativa accettazione il 18 maggio 2022, non si

è concretizzato, poiché al momento della firma del rogito gli amministratori

non si sono presentati, bloccando così il finanziamento di fr. 500'000 previsto

per la società.

L’insorgente

sostiene comunque di aver proseguito, fino alla dichiarazione di fallimento, la

sua attività convinto non solo di portare un concreto aiuto alla società mettendo

le sue competenze a disposizione della stessa, ma altresì che la società avesse

trovato concrete e valide soluzioni per il suo avvenire.

La

parte ricorrente ha infine dichiarato:

"

(…) Nella fattispecie ad inizio aprile 2022 (un mese rispettivamente due

mesi dopo il mancato pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022), il

signor RI 1 ha incassato i salari di gennaio (8 giorni lavorati) e febbraio

2022. La Società ha altresì pagato la prima quota dell'accordo concluso in

merito ai crediti derivanti dal precedente rapporto di lavoro.

Il ricorrente non ha dunque

assolutamente tardato ai sensi della prassi in materia e dei crismi

giurisprudenziali a sollecitare il dovuto. peraltro ottenendolo. Non va poi

dimenticato ch'egli era cosciente che in quei mesi la Società stava aspettando

di incassare una grossa comanda per avere le liquidità necessarie ad effettuare

i pagamenti, come in effetti è stato.

Va comunque anche contestualizzata la

possibilità per il signor RI 1 di avvio di una procedura giudiziaria dal mese

di aprile 2022 volta a recuperare i salari successivi, in effetti, questa

possibilità è stata rapidamente bloccata poiché la Pretura del Distretto di __________

ha concesso una moratoria a scopo di concordato di 4 mesi a far tempo

dall'11.04.2022, presupponendo alla luce dei fatti e delle garanzie portate

dalla società una prognosi favorevole sulle possibilità di successo della

domanda principale, in casu di concordato.

Si ricorda a questo proposito che

giusta l'art. 297 cpv.7 LEF, la moratoria ha per effetto il divieto di

promuovere o proseguire esecuzioni contro il debitore.

Anche questi rimproveri della Cassa

sono dunque recisamente respinti, non solo poiché il signor RI 1 ha ottenuto il

pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022 così come il versamento della

prima rata dell'accordo transattivo ma anche visto il contesto amministrativo

in cui si trovava la Società a far tempo dall'11.04.2022, rendendo de facto

impossibile una qualsivoglia azione giudiziaria nei suoi confronti da tale

data, dunque, anche spiccare un precetto esecutivo.

In ogni qual modo, anche nella

denegatissima ipotesi in cui il signor RI 1 fosse stato libero di agire, lo

stesso avrebbe tuttalpiù intimato un precetto esecutivo ad inizio aprile 2022,

non potendo sicuramente comunque essere considerato intempestivo in base ai

tempi e agli usi riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito

delle procedure d'incasso (almeno tre mesi). (…)” (Doc. I pag. 8-9)

Il

rappresentante dell’insorgente ha concluso sostenendo che alla luce di fatti il

comportamento di quest’ultimo non può essere ritenuto come lesivo del suo

obbligo di ridurre il danno, siccome sin da prima della fine del rapporto di

lavoro egli ha agito celermente per recuperare i salari dovuti e, dopo, non vi

ha mai rinunciato, né il suo comportamento permette di pensarlo (cfr. doc. I).

1.3. Nella propria risposta di causa del

13 gennaio 2023 la Cassa, riconfermandosi integralmente nella propria decisione

su opposizione del 15 novembre 2022, ha chiesto la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. L’avv. RA

1, per conto del ricorrente, il 24 gennaio 2023 ha contestato integralmente le

allegazioni di risposta, puntualizzando che la stessa non ha apportato alcun

nuovo elemento atto a modificare la posizione del suo cliente, e si è

riconfermato nel merito, nonché nelle richieste avanzate in sede di ricorso

(cfr. doc. V).

1.5. Il doc.

V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il

diritto a percepire indennità per insolvenza per i quattro mesi (9 febbraio - 9

giugno 2022) in cui ha lavorato per la __________ prima del fallimento.

2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto."

In una sentenza C 367/01 del 12

aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che

l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55

cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando

il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il

lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del

danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige

necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il

suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di

ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In quell’occasione l'Alta Corte ha

confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno

prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In una sentenza 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva

approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva

violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla

sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere

il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro

presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di

ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare

che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali,

aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di

lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999

n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata

(sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale

contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti

accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale

(art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di

dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno

stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di

agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo

formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento

senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela

delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite

temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione

di accertamento del credito (cfr.8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior

ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse

solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese

processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di

patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per

prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore

devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale

circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della

responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato,

né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In un’altra sentenza 8C_158/2019

del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale

ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che

non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che

aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha

rilevato:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più

recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e

gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e

costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti

salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni

in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono

comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se

l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il

definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze

8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;8C_79/2019 del 21 maggio 2019

consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con

riferimenti).

4.3. Secondo i fatti

accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF;

consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai

fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche

l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per

insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di

maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e

fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il

ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza

8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017

inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino

all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12

luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di

lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per

adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso,

l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla

tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere

la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare

quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo

scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il

debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e

soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un

pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82

cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale

evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è

possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di

conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il

giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non

giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove

documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento

di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende

che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe

l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe

potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia

gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48

OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

(…)”

In una sentenza 8C_85/2019 del 19

giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua

attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29

dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza)

non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha

stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il

lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

" (…) Daran ändert nichts, dass die

Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die

Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3,8C_916/2010 E.

3.2.2). (…)”

In quell’occasione l’Alta Corte ha

ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61

anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la

disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che

fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie

esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con giudizio 8C_814/2021 del 21

aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale

ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non

aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva

aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi

licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la

procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una

parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a

fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri

dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire

rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore

di lavoro:

" (…)

6.1. Der Beschwerdeführer

macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass

allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen

Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die

Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit

müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der

Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes)

Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.

6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher

Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen

Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu

entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche

erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2;

Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der

ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur

Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August

2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht

rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3

hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio

STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA

38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7

ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si

applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della

procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il

salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di

intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il

proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi

prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo

prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione

finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo a

un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato

dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non

poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati

finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4

febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente

contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che

il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a

indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi

riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un

miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un

eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile

dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali

dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30

settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito

salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito

dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle

procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere

successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col

tempo.

2.3. Nell’evenienza

concreta dagli atti dell’incarto risulta che il ricorrente è stato alle

dipendenze della __________ quale Chief Operating Officer con contratto di

lavoro di durata indeterminata e stipendio annuo di fr. 130'000.-- per 12

mensilità (oltre a un salario variabile pari al 2% del margine operativo lordo

della società) dal 26 marzo 2019 al 28 gennaio 2021, quando l’allora

amministratore unico, __________, ha disdetto con effetto immediato il rapporto

di impiego (cfr. doc. 137; 130-132).

Il 15

novembre 2021 l’insorgente, a causa della disdetta non giustificata e dei

salari arretrati, ha inoltrato una petizione alla Pretura di __________,

chiedendo il pagamento di fr. 237'588.-- oltre interessi del 5% dal 28 gennaio

2021 (cfr. doc. 137).

Il

Pretore di __________, il 5 maggio 2022, ha stralciato dai ruoli il

procedimento civile (OR.2021.191) a seguito della transazione giudiziaria

raggiunta tra RI 1 e la __________.

Considerandi

Dall’accordo

transattivo del 18 marzo 2022 risulta segnatamente che l’assemblea degli

azionisti il 5 gennaio 2022 ha revocato con effetto immediato a __________ il

mandato e che il nuovo Consiglio di amministrazione (composto dal 13/18 gennaio

2022.

di tre persone, e meglio __________, cittadino russo, presidente con firma

collettiva a due, __________, cittadina russa, membro con firma collettiva a

due e __________, membro con firma individuale; cfr. doc. 137; estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch) ha riconosciuto il credito di fr. 237'588.--

(costituito, tra l’altro, dalla somma di indennità per periodo di disdetta di

fr. 51'000, dai salari arretrati dal 26 marzo 2019 al 28 gennaio 2021 di fr.

45'200, delle ferie non percepite / non godute di fr 13'900, dell’indennità per

disdetta non giustificata di fr. 70'000, dell’indennità per torto morale di fr.

32'000) oltre interessi del 5% dal 28 gennaio 2021 a favore del ricorrente.

La __________

si è impegnata a versare all’insorgente l’importo di fr. 5'000.-- al mese – il

primo pagamento entro il 31 marzo 2022 – fino al raggiungimento dell’importo

complessivo di fr. 150'000.--. A quest’ultimo riguardo è stato precisato, da un

lato, che “con il corretto, tempestivo e completo pagamento dell’importo di

CHF 150'000.- ai sensi del pt. 2.1., le Parti si dichiarano interamente e reciprocamente

tacitate con riferimento a tutte le pretese oggetto della vertenza __________ -

Pretura di __________”, dall’altro, che “in caso di mancato o parziale

pagamento del dovuto entro i termini sopra indicati, anche solo di una rata e a

prescindere dal motivo, l’importo riconosciuto di CHF 137'588 oltre interessi

del 5% dal 28 gennaio 2021 diventerà interamente ed immediatamente esigibile.

In questa eventualità RI 1 potrà esigere il pagamento dell’intero importo,

dedotto quanto già ricevuto” (cfr. doc. 137-138).

Nel

frattempo il ricorrente, il 24 gennaio 2022, ha concluso con la __________ un

nuovo contratto di impiego con effetto da quella data in qualità di __________,

con mansioni quali, in particolare, lo sviluppo del sito produttivo, il

supporto tecnico per lo sviluppo di nuovi processi e nuove linee produttive, il

supporto del CdA nella ristrutturazione della società dopo la precedente

gestione, il supporto del CdA per ridurre i debiti e richiedere nuovi

finanziamenti/leasing (cfr. doc. 110).

La

retribuzione annua lorda è stata pattuita in a fr. 149'500.-- per 13 mensilità,

oltre a un salario variabile pari al 3% del margine operativo lordo

semplificativo della società (cfr. doc. 111).

Il 27

gennaio 2022 il suo nominativo è, conseguentemente, stato annullato dalla banca

dati COLSTA quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. 53).

Il 14

marzo 2022 l’insorgente ha consegnato una raccomandata a mano alla __________

con oggetto “sollecito pagamento salario arretrato” con in quale ha

richiesto il pagamento del salario di gennaio, dal 24 al 31, e del mese di

febbraio 2022 per complessivi fr. 10'410.10 entro dieci giorni (cfr. doc. 98).

Il

medesimo, il 28 marzo 2022, ha trasmesso, sempre tramite raccomandata a mano un

“2° richiamo” con cui ha domandato il versamento della somma di fr.

10'410.10 entro cinque giorni, indicando che “nel caso ciò non si verifichi

sarò costretto a spiccare un precetto esecutivo” e che, visto che era quasi

fine mese, attendeva anche il salario del mese di marzo 2022 di fr. 8'945.35

(cfr. doc. 99).

Gli

stipendi di gennaio e febbraio 2022 sono stati corrisposti al ricorrente l’11

aprile 2022 (cfr. doc. 96, 97).

Con

decisione emessa nella medesima data la Pretura del Distretto di __________ ha

concesso alla SA una moratoria provvisoria a scopo di concordato di quattro

mesi a far tempo dall'11 aprile 2022 (cfr. estratto RC).

Il 2

maggio 2022 il ricorrente ha rivendicato l’indennità per insolvenza per salari

relativi al periodo 24 gennaio al 10 aprile 2022 per complessivi fr. 17'969.35.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 è stata chiesta la parte della 13°

mensilità (cfr. doc. 103-104).

Il 9

maggio 2022 la __________, società di cui membro del consiglio di

amministrazione con firma individuale risulta essere dal febbraio 2019 soltanto

__________ (cfr. estratto RC) - dal gennaio 2022 membro con firma individuale

anche della __________ - e che dall’ottobre 2021 è divenuta nuova socia della __________

acquistando il 10% delle azioni da un socio uscente (__________, che era già

proprietario di azioni pari al 23%, e __________ hanno acquistato il 20% delle

quote di __________ da un altro socio uscente, così da gestire il 43% delle

azioni. __________, __________ e __________, a seguito delle compravendite,

hanno il 53% delle azioni; cfr. doc. 48), ha scritto a __________ e __________,

evidenziando che la situazione finanziaria della società era preoccupante e che

“la società necessita la copertura dei costi fissi e relativi approvvigionamenti

in maniera da mantenere in essere l’attuale procedura di moratoria

concordataria. In assenza di questo non sarà possibile mantenere in vita la

società. Dopo quattro mesi dal cambio di amministrazione non siamo riusciti ad

accordarci per definire un concreto finanziamento della società.

Indicativamente servono circa CHF 60'000 ogni mese per coprire le spese fisse

ai quali di devono aggiungere circa CHF 200'000 per le forniture in modo tale

da avere una produzione stabile” (cfr. doc. 54).

La __________

ha così ribadito la propria proposta, già formulata nel mese di aprile 2022, di

acquistare le 43 azioni in possesso di __________ e __________, oltre al

credito finanziamento soci pari a fr. 250'000 per la somma di fr. 680'000.--

(fr. 200'000 versati entro dieci giorni sul conto del notaio e fr. 480'000

entro trenta giorni) con l’impegno di revisionare il contratto di distribuzione

tra __________ e la loro società russa __________. In alternativa è stato

indicato che le società di minoranza __________ e __________ avrebbero ceduto

le loro 23 azioni di __________ a __________ e __________ per 345'000.-- con pagamento

entro dieci giorni dalla cessione (cfr. doc. 54-55).

La

trattativa relativa all’acquisto delle azioni di __________ e __________, che

sembrava conclusa, non è poi andata a buon fine, in quanto questi ultimi non si

sono presentati dal notaio per la firma del rogito (cfr. doc. 52).

La

moratoria concordataria non ha, perciò, potuto essere mantenuta e la società è

stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura

dell’8 giugno 2022 a decorrere dal 9 giugno 2022 (cfr. estratto RC).

Il 9

giugno 2022 l’insorgente ha modificato la domanda d’indennità per insolvenza riferendola

a un lasso di tempo relativo al primo contratto di lavoro con la __________,

ovvero ottobre 2020 - gennaio 2021 per fr. 47'613.60 (cfr. doc. 120-121).

Il

ricorrente, il 4 luglio 2022, ha nuovamente rettificato la propria richiesta

d’indennità per insolvenza, rivendicando il salario degli ultimi quattro mesi

in cui ha lavorato prima del fallimento, ovvero dal 9 febbraio al 9 giugno 2022

per complessivi fr. 45’16915. Per il periodo 9 - 28 febbraio 2022 è stata

chiesta unicamente la parte della 13° mensilità (cfr. doc. 88-89).

Con

messaggio di posta elettronica del 6 luglio 2022 l’insorgente, rispondendo a

dei quesiti postigli dalla Cassa (cfr. doc. 100), ha specificato, in relazione

ai solleciti di marzo 2022, che “(…) ho 2 solleciti per salari gen-mar ma

poi la società da metà aprile era in moratoria concordataria per cui non ho sollecitato

più visto che marzo e inizio aprile non potevo più richiederli alla società”

(cfr. doc. 90).

Il 12

settembre 2022 RI 1 ha insinuato all’Ufficio fallimenti il proprio credito

derivante dal contratto di lavoro come da transazione giudiziaria del 5 maggio

2022.

(cfr. doc. 46-47).

Con decisione su opposizione del 15

novembre 2022 la Cassa, confermando il proprio provvedimento del 12 luglio 2022,

ha negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza

richieste il 19 maggio 2022, in quanto non risultava rispettato l’obbligo di

ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’amministrazione ha osservato che la

conclusione di un nuovo contratto di impiego con la __________ costituisce una

negligenza grave e che gli sforzi per rivendicare il proprio credito salariale

nei confronti della SA non possono ritenersi adeguati (cfr. doc. 83-84; A2;

consid. 1.1.).

Nel

ricorso l’insorgente ha asserito di aver stipulato un nuovo contratto di

lavoro, poiché i nuovi amministratori della SA si sono impegnati a pagargli gli

arretrati salariali relativi al primo contratto di impiego e hanno dato

garanzie in merito al pagamento del salario futuro, rifondendo sostanziali

liquidità nella società. È stato precisato, da una parte, che gli avvenimenti

che hanno portato al fallimento della SA sono stati assolutamente imprevedibili

e che i salari dei mesi di gennaio e febbraio 2022 hanno potuto essergli

versati allorché la SA ha incassato il fatturato di un importante cliente, e

meglio a inizio aprile 2022, quando la società ha pure pagato la prima rata

dell’accodo transattivo concluso per i crediti derivanti dl primo rapporto di

lavoro. Dall’altra, che non gli può essere imputato alcunché, poiché il

medesimo, al momento in cui ha accettato il posto di lavoro, non poteva

sospettare le circostanze infauste poi verificatesi. Al contrario gli elementi

di cui disponeva erano sufficienti e rassicuranti, visto che da molti mesi i

nuovi amministratori si adoperavano a sostenere la società.

A

mente del ricorrente nemmeno il ritardo del pagamento dei salari di gennaio e

febbraio 2022, nonché della prima rata dell’accordo transattivo, essendo dovuto

a circostanze esogene (comportamento dell’ex AU; guerra in Ucraina), gli ha

fatto dubitare della serietà e delle garanzie fornite dai nuovi amministratori

e della capacità della SA di continuare l’attività. La prova che tutte le parti

coinvolte fossero convinte che vi fossero serie possibilità per la società di

riuscire a proseguire l’attività è del resto la concessione della moratoria

concordataria (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.4

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per

insolvenza debba essere tutelato.

Al

riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente

metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in

particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e

STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17

aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

La giurisprudenza federale ha pure

sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati

in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di

lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022

del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid.

2.

, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11;

DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre giova evidenziare che

l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente

allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire

una perdita.

L’obbligo

di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego

venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo

successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono

essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario

precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso

dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12

aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid.

2.4

).

Ora,

nella presente fattispecie, il ricorrente, il quale usciva da un’esperienza

negativa alle dipendenze della __________ dove aveva accumulato un credito per

salari arretrati dal 26 marzo 2019 al 28 gennaio 2021 oggetto dell’accordo

transattivo del 18 marzo 2022, non ha ricevuto puntualmente i salari fin

dall’inizio della nuova attività presso la SA (cfr. consid. 2.3.).

Nonostante

l’insorgente abbia sostenuto che i nuovi amministratori gli avevano dato

garanzie per il pagamento del debito relativo al primo periodo in cui aveva

lavorato per la SA, come pure per i salari futuri, i salari di gennaio e

febbraio 2022 sono stati corrisposti unicamente l’11 aprile 2022, data della moratoria

concordataria (cfr. consid. 2.3.).

Del

resto la società nemmeno gli ha tempestivamente versato la prima rata di fr.

5000.

-- entro il 31 marzo 2022, come convenuto nell’accordo transattivo, bensì

in ritardo (cfr. doc. 51).

In

ogni caso il ricorrente ha sottoscritto il nuovo contratto di impiego il 24

gennaio 2022, ossia prima della conclusione dell’accordo transattivo del 18

marzo 2022 che ha poi condotto allo stralcio della causa pendente in Pretura

avviata con petizione del 15 novembre 2021 (cfr. consid. 2.3.).

In

simili condizioni, tutto ben considerato, i semplici solleciti del 14 e del 28

marzo 2022 a seguito del mancato pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022

non si rivelano sufficienti, a maggior ragione ritenuto il ruolo professionale

dell’insorgente in seno alla società. Egli è infatti stato riassunto, in quanto

era l’unico a conoscere a fondo i processi di produzione della società, per

supportare il nuovo CdA nella ristrutturazione della società dopo la precedente

gestione, rispettivamente nella riduzione dei debiti e nella richiesta di nuovi

finanziamenti/leasing (cfr. doc. 110; 49). Il ricorrente, pertanto, ben doveva

essere al corrente del fatto che la SA, anche nel periodo a partire da gennaio

2022, non disponesse di particolare liquidità.

Ne

discende che l’insorgente, nel 2022, avrebbe fin da subito dovuto agire con

maggiore incisività nei confronti dell’ex datore di lavoro e non limitarsi a

semplicemente sollecitare il pagamento degli stipendi.

In proposito giova rilevare che ai

sensi della giurisprudenza federale gli sforzi per recuperare il salario devono

essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono

comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza

non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF

8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30

pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Cfr.

pure STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell’11

luglio 2022 consid. 2.3. e STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3. (il

cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate

sopra; STCA 38.2022.37 dell’11 luglio 2022 consid, 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16

ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato

inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17

dicembre 2018.

Inoltre

non va dimenticato che ex art. 337a CO in caso d’insolvenza del datore di

lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di

lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per

le pretese derivanti da tale rapporto.

Benché

dal lavoratore non possa essere preteso che in virtù dell’obbligo di ridurre il

danno proceda ai sensi dell’art. 337a CO (cfr. STFA C 264/04 del 20 luglio 2005

consid. 2.3.), tale facoltà può rivelarsi utile per il medesimo.

Al

riguardo in una sentenza C 364/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b) l’Alta Corte

ha peraltro stabilito:

" (…) Une

absence de liquidités de l'employeur de longue durée peut justifier une demande

de sûretés par le travailleur (art. 337a CO), si ce dernier peut craindre

légitimement que son salaire ne lui soit pas versé conformément au contrat,

cela à la différence d'un retard exceptionnel et de peu d'importance

qui ne saurait compromettre la confiance du travailleur dans le respect par

l'employeur de ses obligations (GABRIEL AUBERT, L'employeur insolvable, in

:

Journée 1992 du droit

du travail et de la sécurité sociale, p. 110). Lorsqu'il apparaît, selon les

circonstances, que l'employeur ne pourra ou ne voudra pas s'acquitter, sans un

retard excessif, de ses obligations, il est normal que le salarié soit mis en

mesure d'exiger des sûretés et de résilier son contrat avec effet immédiat

si ces dernières ne lui sont pas fournies (AUBERT, loc. cit., p. 110).”

Cfr. anche STFA C 367/01

del 12 aprile 2002 consid. 1.b).

Per

completezza si rileva che in casu il datore di lavoro del ricorrente, sia nel

2019-2021 che dal gennaio 2022, è in ogni caso sempre stato la __________,

indipendentemente dalla composizione del consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne il fatto che il

ricorrente avrebbe sollecitato __________ e gli altri due amministratori in

merito al pagamento dei suoi salari, oltre ad avere consegnato le due lettere

di marzo 2022 (cfr. doc. 51), va osservato che gli interventi verbali, in linea

di principio, non sono sufficienti per adempiere all’obbligo di ridurre il

danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF

8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003

consid. 2.3.).

Per quanto attiene alle rassicurazioni verbali fornite

da __________ all’insorgente al momento della consegna delle raccomandate di

sollecito “che i salari gli sarebbero stati pagati e che era solo questione

di dover attendere del tempo in quanto vari clienti avevano impostato dei

pagamenti in favore di __________” e che “gli ho garantito i pagamenti

arretrati in quanto la società non poteva fare a meno di lui per far ripartire

la produzione e gli ho anche fatto presente la grossa offerta che __________ ha

proposto ai soci russi per salvare __________ e garantirne il proseguo”

(cfr. doc. 51), questa Corte pone, inoltre, in particolare evidenza che le

medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo

ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi

sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF

8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA

38.2015.31

del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011,

consid. 2.7.).

In

casu, infatti, è vero che i salari di gennaio e febbraio 2022 sono stati

corrisposti l’11 aprile 2022, data della moratoria concordataria. È altrettanto

vero, tuttavia, che in seguito egli non ha più ricevuto alcunché. In

particolare lo stipendio di marzo 2022, che avrebbe dovuto essergli versato

entro la fine di quel mese, non gli è stato bonificato.

D’altronde

l’offerta di acquisizione delle azioni da parte della __________, che ha ad

ogni modo avuto luogo soltanto ad aprile/maggio 2022, non si è conclusa

positivamente, in quanto gli amministratori russi - che detenevano il 43% delle

azioni della __________ - non hanno firmato il rogito (cfr. consid. 2.3.).

La

guerra in Ucraina che ha comportato il congelamento dei fondi dei due nuovi

amministratori russi (cfr. doc. I; consid. 1.2.) è poi ininfluente, siccome, in

virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.2.) e considerato che il

28.

febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di sostenere le sanzioni

dell'Unione europea (UE) contro la Russia, come pure che il blocco degli averi

e delle risorse economiche quale sanzione contro la Russia è stato deciso con l’Ordinanza

che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina del 4

marzo 2022 (cfr. RS 946.231.176.72), il ricorrente, benché __________, ad

aprile / maggio 2022, avesse offerto agli azionisti russi di riprendere le loro

azioni per 680'000.-- (cfr. consid. 2.3.), avrebbe comunque dovuto nutrire seri

dubbi sul futuro della società e quindi della possibilità di vedere coperti i

suoi crediti salariali.

Alla luce di tutto quanto precede,

questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il

ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014

del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non

rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera più

incisiva durante il rapporto di lavoro.

In

proposito è utile rilevare che con giudizio 38.2022.78

del 16 gennaio 2023 questa Corte ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per insolvenza a causa di sforzi insufficienti per ottenere i

salari dovuti. Il TCA ha precisato che il ricorrente, da un lato, aveva già

percepito in passato tali indennità alle dipendenze di una società di cui il

socio e gerente era il medesimo socio e gerente dell’ultima datrice di lavoro.

Dall’altro, che il medesimo doveva essere al corrente della situazione

finanziaria difficile in cui versava la società.

2.5

La parte

ricorrente ha fatto valere di avere discusso della nuova opportunità lavorativa

presso la __________ con il proprio consulente del personale URC, il quale

sarebbe stato perfettamente al corrente della vertenza giudiziaria nei

confronti della società volta al recupero dei crediti derivanti dal procedente

rapporto di lavoro e avrebbe avallato l’opportunità (cfr. doc. I pag. 2, 5, 8).

L’art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha, inoltre, il seguente tenore:

" 1Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui

loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente,

alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in

materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far

valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che

richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione

di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato

o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni

sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA

sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto

2018.

consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA

C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del

28.

ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527)).

Ai

sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare l’adempimento di una delle condizioni del

diritto alle prestazioni.

La

consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona

interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri

obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un

caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai

fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF

8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; DTF 139 V 524 consid. 2.2.;

DTF 131 V 472 consid. 4.3.).

L’Alta Corte, con sentenza C 36/06

e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10

pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può

dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere

all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui,

viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il

diritto all’indennità di disoccupazione.

Al riguardo giova evidenziare che

in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha

stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per

l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria

situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una

delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in

quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato

l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una

disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto

all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta

condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente

il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

In una sentenza 8C_437/2016 del 10

gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità

al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa

indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27

LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali

non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare

il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni,

o, le maggiori indennità possibili.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

2.6

In

concreto le sole di indicazioni relative al “contenzioso con l’ultimo

datore, che potrebbe scaturire in una riassunzione” (cfr. doc. 24), come

pure al fatto che “questo giovedì (n.d.r.: 18 novembre 2021) avremo

finalmente la convocazione dal giudice il quale dovrebbe a sua volta convocare

l’assemblea dei soci di __________ per revocare l’attuale Amministratore (__________).

I soci hanno già definito il CdA nuovo che sostituirà __________ e hanno preso

l’impegno ad assumermi per dare continuità al progetto e al futuro della

società. Potrò firmare il contratto appena revocato l’amministratore (tra il 10

e il 15 dicembre). Ad oggi posso farmi rilasciare da loro una dichiarazione in

cui si impegnano ad annullare il licenziamento illegittimo e a riassumermi”

(cfr. doc. 39) e che “venerdì (n.d.r.: 21 gennaio 2022) ho finalmente

discusso con i nuovi amministratori il mio contratto. Prima c’erano troppe

urgenze che hanno dovuto gestire create dall’amministratore revocato che ha

fatto molti danni, debiti e anche molti reati” (cfr. doc. 33) fornite al

consulente URC, senza ulteriori

elementi, in particolare riguardanti le condizioni finanziarie effettive - ad

esempio la liquidità per far fronte alle spese correnti - della società a

seguito dei cambiamenti intervenuti a decorrere dalla fine del 2021 a livello

di consiglio di amministrazione e di soci, non erano, in ogni caso, sufficienti

all’assicuratore per potersi rendere conto che la situazione dell’assicurato

rischiava di mettere in pericolo il suo diritto alle prestazioni LADI,

segnatamente al diritto alle indennità per insolvenza (al riguardo cfr.

STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006, citata al consid. 2.8.; STCA 38.2011.92 del

18.

aprile 2012 consid. 2.13.).

Al

riguardo va pure sottolineato, in primo luogo, che i colloqui con il consulente

URC avvenivano contestualmente alla sua iscrizione in disoccupazione quale

persona alla ricerca di un impiego e al beneficio di indennità di

disoccupazione (art. 8-30 LADI; cfr. doc. 24). Non risulta, per contro, che sia

stata chiesta consulenza per quanto concerne l’indennità per insolvenza (art.

51-58 LADI).

In

secondo luogo, non era ancora dato di sapere come il ricorrente, confrontato

con un eventuale ritardo di pagamento del salario, si sarebbe comportato dal

profilo dell’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 2 LADI.

L’art.

27.

cpv. 2 LADI, d’altronde, come visto sopra, non comporta il dovere da parte

degli organi delle singole assicurazioni sociali di

incitare o di fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo

comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le

maggiori indennità possibili.

Considerata

la presenza agli atti dei documenti relativi al contenuto delle conversazioni e

dei messaggi tra il ricorrente e l’URC (cfr. doc. A3; A9; 24; 33-39) e in

applicazione del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. STF

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.), in casu non si rivela peraltro necessario

dare seguito alla richiesta formulata nell’impugnativa di richiamare l’incarto

dell’URC (cfr. doc. I pag. 11).

Di conseguenza nel caso di specie non

è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art.

27.

cpv. 2 LPGA da parte dell’URC.

2.7

In esito a quanto precede la

decisione su opposizione del 15 novembre 2022 emessa dalla Cassa deve essere

confermata.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78

del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid.

2.

; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.

2.11

).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti