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Decisione

38.2022.104

Negato a SA il diritto a ILR a favore di un dipendente (10-12/2022) sulla base degli atti. La società infatti non ha fornito tutte le indicazioni richieste. Inoltre non risultano elementi comprovanti che la riduzione del lavoro sia stata causata da pandemia e guerra in Ucraina

27 marzo 2023Italiano56 min

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2022.104

rs

Lugano

27 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 novembre 2022 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 12 settembre 2022 la RI 1 di __________,

il cui scopo sociale è segnatamente “l'assunzione di mandati fiduciari per

conto di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici. Con particolare

riferimento alla consulenza aziendale, amministrativa, commerciale, fiscale,

revisione contabile, amministrazione immobiliare, intermediazione,

amministrazione patrimoniale, marketing, coperture assicurative,

domiciliazione, servizio di segretariato, nonché all'accettazione di mandati di

rappresentanza per conto terzi. (…)” (cfr. doc. 1: estratto RC anche reperibile

al sito www.zefix.ch), alla

quale è stato riconosciuto dalla Sezione del lavoro il diritto a indennità per

lavoro ridotto per i periodi 1° aprile - 31 agosto 2020, 1° settembre - 31

dicembre 2020, 1° gennaio - 31 marzo 2021, 1° aprile - 30 settembre 2021, 1°

ottobre - 31 dicembre 2021, 1° gennaio - 28 febbraio 2022, 1° marzo - 30 giugno

2022 e 1° luglio - 30 settembre 2022 (cfr. doc. 1), ha inoltrato un nuovo preannuncio

di lavoro ridotto per il periodo ottobre - dicembre 2022 (cfr. doc. 4).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 50% per un dipendente sui tre dell’azienda - tutti al

beneficio di contratti durata indeterminata - del settore d’esercizio

“fiduciaria” (cfr. doc. 4 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo è

stato indicato che “abbiamo introdotto il lavoro ridotto siccome non abbiamo

lavoro sufficiente per il 100% e per evitare riduzioni di % dei dipendenti

oppure il loro licenziamento” (cfr. doc. 4 p.to 7.1).

1.2. Con decisione del 15 settembre 2022

la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione nel senso che il diritto

all’indennità per lavoro ridotto non è stato riconosciuto per i mesi da ottobre

a dicembre 2022, poiché, essendo le cause della riduzione di lavoro prevista da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di

lavoro, la perdita di lavoro non è computabile (cfr. doc. 5).

1.3. Contro il provvedimento del 15

settembre 2022 __________, amministratore unico della RI 1 (cfr. doc. 1:

estratto RC), per conto di quest’ultima, il 12 ottobre 2022, ha interposto tempestiva

opposizione, asserendo, da un lato, che la perdita di lavoro subita è dovuta a

motivi economici e straordinari ed è inevitabile, oltre che temporanea.

Dall’altro, che le indennità per lavoro ridotto consentono all’azienda di

mantenere il posto di lavoro della sua dipendente, non avendo peraltro

personale eccessivo da conservare.

La società, al riguardo,

ha rilevato:

" (…)

4- Le cause di perdita di lavoro non

rientrano nella sfera normale del rischio aziendale della RI 1 che dal 2006 al

2020 non ha mai riscontrato perdite di fatturato così importanti. Le

diminuzioni degli ultimi 2 anni sono state causate in primis dalla pandemia, a

seguire dalla guerra in Ucraina e dalla rispettiva inflazione sui prezzi in

Svizzera. La nostra struttura aziendale non è cambiata, la nostra attività è

sempre la stessa per cui questa situazione è causata da fattori esterni. Ci è

molto difficile calcolare, prevenire e combattere eventi esterni.

5- Le misure che abbiamo implementato per evitare il lavoro

ridotto sono una nuova formazione per eseguire la pratica di curatore

(attualmente 2 curati), il 31 agosto abbiamo spedito 550 lettere per presentare

la nostra attività, nel mese di ottobre dovremo formalizzare una possibile

collaborazione con altra fiduciaria, stiamo chiedendo offerte per eseguire un

Direct marketing (piano editoriale per pubblicizzare su Facebook e Instagram),

stiamo eseguendo un volantinaggio nel quartiere. Stiamo facendo il possibile

per uscire da questa situazione.

6- Di norma una diminuzione del fatturato superiore al 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente non è ritenuta un rischio

aziendale ma una situazione straordinaria. In allegato vi trasmetto la tabella

del fatturato della RI 1 dove risulta che per gli anni 2020 e 2021 la perdita

in rapporto al quadriennio precedente è maggiore del 25%.

7- Per l'anno 2020, l'8 ottobre sono state emesse 5 fatture allo

stesso cliente per un importo di CHF 87'169.- riferite a prestazioni eseguite

nei 5 anni precedenti (2015-2019). Per cui questo fatturato deve essere

ridistribuito sugli anni di competenza come da tabella.

8- Quando ho acquistato questa società nel 2006, ho ereditato

l'attività commerciale di prodotti medicali usa e getta. Nel 2020 a causa del

Covid abbiamo venduto tutte le mascherine in magazzino per cui c'è stato un

aumento di fatturato di CHF 38'158.- rispetto all'anno precedente per un totale

di CHF 67'131.-. Dal 2020 questa attività è morta perché i nostri fornitori in

Asia non ci hanno più venduto nulla perché siamo troppo piccoli. Ancora oggi

non riusciamo a comandare nulla a causa della forte richiesta mondiale.

Dall'anno 2021 in avanti si può riscontrare nella tabella come il fatturato sia

completamente diminuito.” (Doc. 6)

1.4. Con

decisione su opposizione del 16 novembre 2022 la Sezione del lavoro ha

confermato il proprio provvedimento del 15 settembre 2022, motivando come

segue:

" (…)

4. Nel caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che l'azienda RI

1 non ha comprovato né il legame con la pandemia e nemmeno con la guerra in

Ucraina. Infatti, con l'accertamento esperito dall'UG il 17 ottobre 2022,

l'azienda non ha indicato come era composto il portafoglio clienti prima e dopo

la pandemia rispettivamente la guerra in Ucraina, limitandosi a produrre delle

tabelle dalle quali l'amministrazione, a mente dell'opponente, avrebbe dovuto estrapolare

tali dati, ciò che concretamente non è stato possibile. Per questo motivo, come

comunicato con lo scritto del 17 ottobre 2022, l'UG deciderà in base alla

documentazione a

disposizione.

Inoltre, riguardo al motivo della pandemia è necessario concludere

che a distanza di più di due anni dall'inizio della stessa, non può più dirsi

imprevedibile o straordinaria.

Alla luce di quanto precede, occorre concludere che in concreto

non emergono circostanze straordinarie. I motivi invocati quale causa del calo

di lavoro nel periodo in questione sono pertanto da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro invocata

non è computabile, indipendentemente dall'ammontare delle ore perse

rispettivamente dalla cifra d'affari realizzata. (…)” (Doc. A)

1.5. Contro la decisione su opposizione

del 16 novembre 2022 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto l’annullamento della stessa e ha addotto:

" 5- Secondo

la LADI art. 31, i dipendenti hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto

se, tra le altre condizioni la perdita di lavoro è computabile, se è temporanea

ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

posti di lavoro.

L'alternativa a questo sostegno, sarebbe stata una modifica del

contratto di lavoro della dipendente con un'occupazione dal 100% al 50%, per

cui il 50% del tempo di lavoro non sarebbe stato conservato. Quale RI 1 avevamo

in previsione che dal 2023 non avremo più chiesto questo sostegno.

6- Secondo la LADI art. 32, la perdita di lavoro è peraltro

computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile.

Da parte della RI 1 è stato dimostrato con i nostri scritti del 12

e 26 ottobre 2022 che le perdite riscontrate non sono dovute a un rischio

aziendale della RI 1 che dal 2006 al 2020 non ha mai riscontrato perdite di

fatturato così importanti. Nemmeno la struttura aziendale è cambiata, la nostra

attività è sempre la stessa per cui questa situazione è causata da fattori

esterni eccezionali e straordinari (pandemia - guerra - inflazione). Il

criterio di prevedibilità di questi eventi da parte della RI 1 è nullo. Con i

nostri scritti abbiamo dimostrato che le diminuzioni della cifra d'affari della

RI 1 è superiore al 25% rispetto ai quadrienni precedenti per cui di regola è

ritenuto straordinario come da giurisprudenza. Per l'Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro ritengono che le circostanze rientrino nel normale rischio

aziendale (anche se provato il contrario), per cui riteniamo che la loro

decisione sia arbitraria.

7- Al contrario di quanto scritto dall'Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro (parzialmente risposto), nel nostro scritto del 26 ottobre 2022 noi

abbiamo risposto esaustivamente a quanto chiesto:

1. Abbiamo allegato come chiesto una tabella completa e

dettagliata al 31 dicembre 2019 con ogni nominativo dei clienti, la percentuale

e il fatturato eseguito. Abbiamo evidenziato quali clienti che per motivi

straordinari non sono più seguiti.

2. Noi eseguiamo solo prestazioni esterne alle persone giuridiche

e persone fisiche per cui se nel periodo 2020-2022 riscontriamo un elevato

numero di fallimenti, liquidazioni, morte, trasferimenti, risparmio sui costi

dei clienti rispetto ai 15 anni precedenti, mi sembra credibile una

correlazione con quanto tutti hanno vissuto una pandemia, una guerra e la

rispettiva inflazione causata da questi e altri eventi. Ci è impossibile fornire

documentazione a comprova di quanto sopra.

3. La risposta del punto 2 vale anche per la domanda posta al

punto 3.

4. Nella tabella spedita in data 12 ottobre 2022 (allegato B) sono

esposti i fatturati dal 2016 al 2022 sia dell'attività fiduciaria sia dell'attività

commerciale. Per trovare la percentuale del commercio in rapporto al fiduciario

bisogna solo dividere un numero per un altro e si ha questo riscontro.

8- Concordo con quanto riguarda la pandemia degli anni 2020-2021

che oggi non può essere definita imprevedibile e straordinaria, ma in ambito

lavorativo quanto è accaduto ha portato a una situazione che richiede tempo per

essere ripristinata anche con i diversi sforzi che

RI 1 ha attuato e comunicato, per acquisire nuovi clienti non è

così evidente perché tutti gli attori di questo mercato hanno gli stessi

problemi. (…)” (Doc. I)

1.6. La

Sezione del lavoro, con risposta del 18 gennaio 2023, ha postulato la reiezione

dell’impugnativa, precisando:

" (…) In

merito alle risposte fornite dall’azienda il 26 ottobre 2022 (doc. 9, 9/1 e

9/2), ritenute complete dalla medesima, si ribadisce che esse non sono idonee a

comprovare il legame con i motivi invocati (pandemia e guerra in Ucraina)

dall'azienda per giustificare la richiesta di lavoro ridotto. Infatti, per

quanto riguarda la risposta n. 1, si rileva che la tabella si riferisce

unicamente al portafoglio clienti del 2019 e di conseguenza solo prima della

pandemia, ma non ha prodotto quello relativo al periodo immediatamente

precedente alla guerra in Ucraina e senza indicare quale percentuale

rappresentava rispetto al totale dell'attività. Per quanto attiene alle

risposte n. 2. e n. 3. l'insorgente non ha indicato per ogni cliente quanto è

diminuita l'attività lavorativa rispetto al totale dell'attività per tale

cliente e non viene nemmeno indicato se è dovuto alla pandemia o alla guerra.

In merito alla risposta n. 4. è unicamente possibile dedurre/presumere che con

attività commerciale l'interessata si riferisse alla vendita dei prodotti

medicali, tuttavia era necessario un chiarimento. Inoltre, riguardo

all'asserzione relativa al fatto che l'amministrazione avrebbe potuto fare il

calcolo, si rileva che l'azienda medesima avrebbe potuto e dovuto rispondere in

modo preciso alla domanda e questo a maggior ragione se si pone mente al fatto

che si tratta di un'azienda che svolge un'attività nel campo fiduciario.” (Doc.

III)

1.7. Il

19 gennaio 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni

per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono

rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro abbia negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a

favore di un proprio dipendente dal mese di ottobre al mese di dicembre 2022.

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non hanno

ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli

di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La perdita

di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie

prime o merci;

b. il contingentamento delle materie

prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie

d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o

restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La

clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si

riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi

economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si

tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non

è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale

disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.

L’art. 52 OADI, in relazione al

settore d’esercizio, enuncia:

" 1 Un settore d’esercizio è parificato

ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di

mezzi tecnici propri la quale:

a. dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure

b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte

sul mercato da aziende autonome.

2.

Il datore

di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve

presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”

L’art.

33.

LADI enuncia:

"

(…)

1.

Una

perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno

diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di

lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore

di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere

da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso

dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta

ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni

durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta

usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro

subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro

datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella

“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati

introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente

mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27

agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In

quest’ultima la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della

domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione

dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia

comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di

verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia.

Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto

all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la

maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade

come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore,

un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo

caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei

collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo

parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a

provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato

disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere

soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i

prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può

riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro

computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto

all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni

per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non

è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si

prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate

durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare

le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere

sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i

collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre

condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le

perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura

temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come

conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad

esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite

un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a

un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro

deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per

le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore

di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente

convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51

cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di

lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve

presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica

per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato

1.

della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene

applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo

allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020,

l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I

p.ti 2.1, 2.2, 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio

2021.

che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al

p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

" (5)

Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le

impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione

dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte

dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le

perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate

durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o

di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di

lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre

2020.

in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e

supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio

del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

"

(…)

Se un’azienda

continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di

conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di

lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla

CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro

fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in

particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi

economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili

alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- a perdita di lavoro continua a

essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di

lavoro.”

I

p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva

2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1°

ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La

Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16

del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono

più validi dal 31 dicembre 2021.

Cfr.

pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti

la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.

Al

riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a

decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022,

precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere

in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06

«Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

La

Direttiva 2022/06 del 1° aprile 2022 è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13

“adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Nella “Direttiva 2022/03:

Indennità per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare della

Russia in Ucraina” del 9 marzo 2022, a proposito dell’indennità per lavoro

ridotto, la SECO ha precisato che:

" (…) Il

lavoro ridotto permette di indennizzare le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. La condizione affinché ciò avvenga è che il datore di lavoro non può

evitare tali perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili, né può rendere un terzo responsabile del danno (v.

art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Sono

inoltre computabili le perdite di lavoro inevitabili e riconducibili a motivi

economici (v. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia, in casi del genere,

l’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti

del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di

lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale (per maggiori dettagli v. la Prassi LADI ILR C9 seg.). Secondo

L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le

loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non

rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla

Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno considerate

provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un

riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il

diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo

plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute

al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento militare della Russia in

Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere

adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per lavoro

ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle disposizioni

sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e nell'ordinanza

COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova applicazione solo

per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per le perdite di

lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi militari in

Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le disposizioni

abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate mediante la

procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di 10 giorni

(cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4 e 5

(accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e

l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo

2022.

e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo

contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del

reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il periodo

contabile di marzo 2022. (…)”

Il 28 marzo 2022 la SECO ha

adottato una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto (“Direttiva

2022/04: Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”) in cui ha

ribadito che:

" (…) L'allentamento

delle disposizioni relative all’ILR previste dalla legge COVID-19 e

dall'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non possono

essere fatte valere per le perdite di lavoro computabili che sono in relazione

con la pandemia. Ciò significa che queste disposizioni non si applicano, in

particolare, per perdite di lavoro computabili riconducibili esclusivamente

agli interventi militari e alle loro conseguenze economiche. Pertanto, se le perdite

di lavoro computabili non sono in relazione con la pandemia, il conteggio deve

essere trattato secondo la procedura ordinaria. Inoltre, per questo tipo di

casi non è neanche possibile applicare la regolamentazione per i lavoratori a

basso reddito. (…)”

La “Direttiva 2022/12 del 16

dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”,

entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito le Direttive

2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022, e fornito istruzioni

aggiornate in merito agli elementi da considerare per il preannuncio relativo

al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la pandemia, oltre a

riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11 novembre 2022 in

merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione all’aumento

dei prezzi dell’energia elettrica.

2.6

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30.

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147.

V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142.

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138.

V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587.

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; DTF 146 V 233 consid.

4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00

dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e

sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.7

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al

Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il

Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto

strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è

quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e

la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.

Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta

Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022

ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del

Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di

parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro

ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31

agosto 2021.

Il

TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto

previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La

nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton

Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno

sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano

aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati

significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i

singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel

segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché

pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta

alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il

Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

L’Alta

Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le

ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi

prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020

era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a

tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili

condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite

la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per

avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il

TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale

aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non

avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di

apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la

conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle

misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il

Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione

degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e

non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra,

che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato

un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la

pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di

conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che

sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett.

b LADI.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi

ritenuto inammissibile, in quanto non sufficientemente motivato, il ricorso

inoltrato da una società contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal

Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che

aveva confermato la correttezza della riconsiderazione delle decisioni con cui

a una ditta che si occupava della vendita di prodotti per i parrucchieri erano

state riconosciute indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di

novembre 2021, siccome non era stata resa credibile una perdita di lavoro

dovuta alla pandemia.

In

una sentenza 8C_752/2021 del 15 marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag.

323-325, il Tribunale federale, nel caso di uno studio medico dentistico che

aveva introdotto il lavoro ridotto per i tre dipendenti nel periodo dal 4

novembre al 31 dicembre 2020, ha confermato il rifiuto delle prestazioni.

L’Alta

Corte ha stabilito che, in assenza di un nesso causale tra la pandemia di

coronavirus e la chiusura dello studio medico (in quel periodo non ci sarebbero

state restrizioni in base alle quali la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria)

non sussisteva alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Il

TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2022.32 del 25 luglio 2022 ha stabilito

che a ragione a una società attiva nell’ambito della ristorazione è stato

negato il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo 2022, in quanto

non era stata resa credibile una perdita lavoro economica legata alla pandemia.

Questo Tribunale ha precisato, da una parte, che il rifiuto delle indennità per

lavoro ridotto appariva giustificato, ritenuto, in particolare, che nel periodo

per cui era stata richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più

restrizioni conseguenti alla pandemia nel settore della ristorazione.

Dall’altra,

che il fatto che l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in

zona periferica concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale,

rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima

considerazione valeva per il fatto che, siccome il locale era situato in zona

di frontiera, tanti clienti preferivano andare in Italia.

Il

ricorso contro la sentenza 38.2022.32 è stato ritenuto inammissibile dal

Tribunale federale con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022.

Con

sentenza 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 questa Corte ha confermato quanto

deciso dalla Sezione del lavoro, e meglio che una società che si occupa della

gestione di agenzie viaggio non aveva diritto alle ILR per il mese di febbraio

2022, non presentando una perdita di lavoro computabile. In effetti al momento

della domanda del 20 febbraio 2022 in Svizzera non vi erano particolari

restrizioni. Per entrare, ad esempio, in Italia, Germania e Spagna era sì

necessario il certificato di vaccinazione o di guarigione o un test COVID negativo

fino al 31 maggio 2022, rispettivamente fino al 2 giugno 2022, tuttavia la

maggior parte dei ticinesi era vaccinata.

Inoltre

l’unica dipendente della ricorrente, nel periodo determinante, era comunque

presente in agenzia per 8.5 ore al giorno da lunedì a venerdì, nonostante per

una parte del tempo, vista la carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue

attività private.

Il

TCA, con giudizio 38.2022.73 del 16 febbraio 2023, non ancora cresciuto in

giudicato, ha poi respinto il ricorso di una società attiva nel settore del

fitness a cui era stato negato il diritto a ILR per il mese di maggio 2022,

poiché non si era confrontati con una perdita di lavoro computabile ai sensi

dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, non risultando una perdita di lavoro da

ricondurre alla pandemia.

In

quel periodo non sussistevano, infatti, più limitazioni nell’ambito

professionale della ricorrente cosicché la sua attività non era più ostacolata,

in alcuna misura, da provvedimenti connessi alla pandemia.

Questo

Tribunale ha altresì stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto

nemmeno poteva essere riconosciuto alla SA in virtù del diritto costituzionale

alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost., in quanto l’amministrazione

non aveva fornito all’insorgente, tramite le proprie decisioni positive per i

mesi di marzo e di aprile 2022, un’informazione senza riserve. La ricorrente,

sulla base dei provvedimenti di marzo e aprile 2022, non poteva legittimamente

credere che le indennità per lavoro ridotto le sarebbero state riconosciute

anche nei mesi successivi.

2.8

La

RI 1, per il periodo ottobre - dicembre 2022, ha preannunciato lavoro ridotto

per un dipendente (su tre) del settore d’esercizio “fiduciaria” con perdita di

lavoro probabile del 50%, in quanto non aveva lavoro sufficiente per il 100% (cfr.

doc. 4 p.ti 2.1.; 3.1.; consid. 1.1.).

Nell’organigramma allegato al

Preannuncio del 12 settembre 2022 è stato in effetti indicato che la RI 1 è

composta del responsabile al 100%, __________ (amministratore unico della

società; cfr. estratto RC), dell’assistente al 100%, __________ - assunta a

partire dall’8 gennaio 2008 (cfr. doc. 1) - e di un’ausiliaria al 40%; __________

(cfr. doc. 4).

A

proposito dei motivi alla base del mutato volume di ordinazioni è stato

indicato: “- Perdita di clienti - Aziende piccole fallite - Clienti che non

pagano - Clienti che lasciano la Svizzera - Clienti che si trasferiscono in

altri Cantoni” (cfr. doc. 4 p.ti 6.1.; 7.1.; consid. 1.1.).

La Sezione del lavoro, con

decisione del 15 settembre 2022, ha negato all’insorgente il diritto alle ILR

per il periodo ottobre - dicembre 2022, escludendo la sussistenza di una perdita

di lavoro computabile, in quanto le cause della riduzione di lavoro prevista

sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore

di lavoro (cfr. doc. 5; A; consid. 1.2.; 1.4.).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla SA il 12 ottobre 2022 (cfr. doc. 6; consid. 1.3.), la parte

resistente, il 17 ottobre 2022, le ha chiesto di rispondere ad alcuni quesiti

entro dieci giorni, attirando la sua attenzione sul fatto che, in caso di

mancato adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnatole,

sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso. Al riguardo

è stato fatto riferimento agli art. 28 e 43 LPGA (cfr. doc. 6).

I quesiti posti all’insorgente

sono i seguenti:

" 1. Come

era composto il vostro portafogli clienti e quale percentuale rappresentava il

rispettivo cliente rispetto al totale della vostra attività prima della

pandemia e rispettivamente prima della guerra in Ucraina? p.f. dettagliare la

risposta.

2.

Quanti e quali clienti sono toccati dalla pandemia e in che

percentuale il lavoro per questo cliente è diminuito rispetto al totale

dell'attività per tale cliente (produrre ogni utile documentazione idonea a

comprovare il legame attuale tra la pandemia e la diminuzione della clientela)?

3.

Quanti e quali clienti sono toccati dalla guerra in Ucraina e

in che percentuale il lavoro per questo cliente è diminuito rispetto al totale

dell'attività per tale cliente (produrre ogni utile documentazione idonea a

comprovare il legame tra la guerra e la diminuzione della clientela)?

4.

L'attività svolta in relazione ai prodotti medicali usa e getta

cosa rappresenta in percentuale rispetto al resto dell'attività della vostra

fiduciaria?” (Doc. 8)

Il 26 ottobre 2022 la società ha

prodotto la tabella portafoglio clienti 2019, come pure la tabella del

fatturato relativa agli anni 2016 - 2020, già trasmessa unitamente

all’opposizione (cfr. doc. 6/1), e ha risposto:

" 1. (…) Su

73.

clienti in due anni e mezzo ne abbiamo persi 41 (clienti evidenziati).

2.

Per i clienti che abbiamo perso esposti nella tabella abbiamo inserito il motivo del fatto che non li seguiamo più.

Per definire se la loro difficoltà finanziaria sia dovuta alla pandemia o alla

guerra in Ucraina questo non è possibile verificarlo dato che le prime

difficoltà sono subentrate nel 2020 e ci sono quelli che sono già falliti,

mentre altri sono riusciti a proseguire ma hanno dovuto chiudere o fallire con

i nuovi problemi causati dall'inflazione e guerra.

3.

Vedi punto 2.

4.

Per il calcolo della percentuale dell'attività svolta coni

prodotti medicali (allegata la tabella che avevo inviato con il reclamo) potete

eseguirlo direttamente.” (Doc. 9)

Il provvedimento del 15 settembre

2022.

è stato confermato dalla decisione su reclamo del 16 novembre 2022 (cfr.

do. A; consid. 1.4.).

2.9

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla

domanda di indennità per lavoro ridotto del 12 settembre 2022, per il periodo

1° ottobre - 31 dicembre 2022, ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett.

d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto

se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con

la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr.

consid. 2.2.).

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad ogni

modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite

di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla

pandemia (cfr. consid. 2.4.).

Ciò è stato confermato dal

Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata

in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 e

nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag.

323-325 (cfr. consid. 2.7.).

Anche per quanto concerne la

guerra in Ucraina, le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le

perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Un

riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il

diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. Direttiva 2022/03 del 9 marzo

2022.

citata al consid. 2.5.).

2.10

Va, inoltre, evidenziato che il

principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito delle assicurazioni

sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; STF 8C_69/2020 del 21

febbraio 2020 consid. 5.3.) non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;

STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145;

RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF

116.

V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in

particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello

di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,

le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020

del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid.

3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF

U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.

57.

pag. 164 consid. 5a).

L’art.

43.

cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L'art.

43.

cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione

e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo

scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare

e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA

(“Se sono necessari e ragionevolmente

esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,

l’assicurato deve sottoporvisi”), bensì anche ad altre disposizioni

previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di

svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano

fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44,

31.

LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010

consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

La

norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque,

secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un

certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una

decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).

L’assicuratore,

tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare

in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né

complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato

(cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24

giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Al riguardo cfr. pure STF

9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.3.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.

2.11

Nel caso concreto la ricorrente,

benché sia stata invitata per iscritto, il 17 ottobre 2022, dalla Sezione del

lavoro a voler fornire specifiche informazioni per chiarire la fattispecie, non

vi ha proceduto in modo completo ed esaustivo.

In effetti la SA, contrariamente

a quanto sostiene la stessa (cfr. doc. I; consid. 1.5.), il 26 ottobre 2022, nonostante

le precise domande dell’amministrazione, ha prodotto, contravvenendo al proprio

obbligo di collaborare (cfr. consid. 2.10.), soltanto una tabella relativa al

portafoglio clienti del 2019, che si riferisce quindi esclusivamente al periodo

precedente alla pandemia, senza per contro trasmettere i dati concernenti il

portafoglio clienti alla fine del 2020, rispettivamente alla fine del 2021 e

quello precedente alla guerra in Ucraina. Inoltre, come rilevato dalla parte

resistente, l'insorgente non ha indicato per ogni cliente quanto è calata

l'attività lavorativa a suo favore rispetto al totale dell'attività per tale

cliente e non è stato precisato se le diminuzioni in questione, sono, perlomeno

indicativamente, da collegare alla pandemia o alla guerra (cfr. doc. 8; 9; III;

consid. 1.6; 2.9.).

La

Sezione del lavoro, del resto, il 17 ottobre 2022 aveva assegnato

all’insorgente un adeguato termine (di dieci giorni) per dare seguito alle

proprie richieste e l’ha informata sulle conseguenze giuridiche ai sensi

dell’art. 43 LPGA in caso di inadempimento dell’obbligo di informare entro il

termine fissato, e meglio che nell’eventualità di una mancata trasmissione di

quanto domandato sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo

possesso (cfr. cfr. doc. 8).

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione

del lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.12

Questa

Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale

si è basata sugli atti in suo possesso e ha negato alla società ricorrente il

diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi da ottobre a dicembre 2022,

meriti conferma.

In primo luogo, infatti, fornendo

solo parzialmente le informazioni e i documenti richiesti dall’amministrazione,

l’insorgente – la quale, peraltro, da un lato, essendo attiva nell’ambito

fiduciario, avrebbe dovuto comprendere senza difficoltà le domande della parte

resistente, dall’altro, nemmeno ha postulato la concessione di una proroga per

integrare le indicazioni mancanti – ha reso alquanto complesso, se non

impossibile, il compito della Sezione del lavoro di chiarire le questioni

concernenti la perdita di lavoro (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022

consid. 2.14.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2008.69

del 19 febbraio 2009 consid. 2.12.).

In particolare sono state omesse

le indicazioni in relazione al numero di clienti che sarebbero toccati dalla

pandemia, rispettivamente dalla guerra in Ucraina, come pure circa la

diminuzione del lavoro per ognuno di questi clienti rispetto al totale

dell’attività per il medesimo (cfr. doc. 8; III), alla cui mancanza la SA

neppure ha posto rimedio davanti al TCA che gode del pieno potere di esame sui

fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_923/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.3.) senza addurre al riguardo valide

ragioni.

Ne consegue che, a ragione, la Sezione

del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua

disposizione.

In secondo luogo, dalle carte

processuali non emergono elementi che comprovino quanto addotto dalla

ricorrente, ovvero che la riduzione di lavoro subita da ottobre a dicembre 2022

sarebbe stata causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina (cfr. doc. 6;

I).

Del resto la RI 1 si è limitata a

fare astrattamente riferimento alla pandemia e alla guerra in Ucraina (cfr. STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio

2022.

consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022).

In simili condizioni occorre

concludere che l’insorgente non ha dimostrato, o quantomeno reso plausibile,

che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre alla pandemia e/o al conflitto

scoppiato in Ucraina (cfr. consid. 2.9.).

Anche l’accenno all’inflazione

(cfr. doc. 6; I) risulta d’altronde generico e non sufficientemente

circostanziato.

Come stabilito dalla Sezione del

lavoro (cfr. doc. 5; I; consid. 1.2.; 1.4.), la perdita di lavoro fatta valere

dalla SA ricorrente non può, dunque, essere ritenuta computabile giusta l’art.

31.

cpv. 1 lett. b LADI (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022).

Di

conseguenza la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari nel

caso di specie può rimanere aperta. In effetti, conformemente a quanto

osservato dall’amministrazione (cfr. doc. A), un’oscillazione

della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita

di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.32

del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente

non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28

del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid.

2.5

e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del

24.

settembre 2008).

2.13

Stante quanto precede, a ragione la

Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro

ridotto richieste con preannuncio del 12 settembre 2022.

La decisione su opposizione del

16.

novembre 2022 deve, pertanto, essere confermata.

Per completezza, in relazione

all’asserzione della ricorrente secondo cui la perdita di lavoro “sinceramente

non sappiamo se è solo temporanea o duratura siccome sono passati due anni e la

situazione non è migliorata (…)” (cfr. doc. 4 p.to 8.1.), giova altresì ribadire

che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI i lavoratori hanno diritto a una

indennità per lavoro ridotto se, tra l’altro, la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea (cfr. consid. 2.2.; 2.9.). Ne consegue che una perdita

di lavoro duratura non consente in linea di principio il riconoscimento del

diritto alle ILR (cfr. STF 8C_986/2012 del 19 giugno 2013 consid. 4.4.; STFA C 279/05 del 2 novembre 2006; STCA 38.2021.79 del 21 febbraio 2022 consid. 2.13.;

Prassi LADI ILR p.ti B20 segg.).

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022

consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA

38.2021.97

del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti