38.2022.11
Ricorso respinto: diminuzione orari di apertura senza dimostrare che rispettando gli orari normali non si sarebbe potuto gestire l'EP in modo proficuo. Non resa verosimile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia. Collocazione dell’EP rientra nel normale rischio aziendale
18 maggio 2022Italiano91 min
per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI) - RI 1 ha osservato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.11
CL/gm
Lugano
18 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 agosto 2021 RI 1 ha
inoltrato una domanda di lavoro ridotto per due dipendenti (su un totale di
quattro) attivi presso l’esercizio pubblico __________ - di cui la medesima è
gerente (cfr. doc. 2) – facendo valere una perdita di lavoro del 60% dal 1°
settembre 2021 al 28 febbraio 2022.
Quale “motivo
dell’introduzione” del lavoro ridotto la medesima ha indicato le “restrizioni
per coronavirus e incertezza sul futuro”, precisando, quanto alle eventuali
misure adottate per evitare il lavoro ridotto, che “purtroppo, a parte la
chiusura in caso di nessun aiuto, non ci è possibile adottare misure mirate”.
Sulle ragioni per le quali la perdita di lavoro sarebbe solo temporanea, RI 1
ha osservato che “quando verranno a cadere le restrizioni coronavirus
(speriamo di tornare alla normalità)”. Anche il “mutato volume delle
ordinazioni”, a mente della gerente, è da ricondurre alle “restrizioni per
coronavirus, quindi limitazione dei posti a sedere”
(cfr. doc. 1).
1.2. Il 7 settembre 2021 la
Sezione del lavoro ha chiesto ad RI 1 ulteriori informazioni, e meglio come
segue:
"
(…)
- motivare
l’assenza di fatturato per i mesi di novembre e dicembre 2018;
- motivare
il costante calo della cifra d’affari negli anni 2017 (549'000), 2018 (460'000)
e 2019 (331'700);
- aggiornare,
in una vostra tabella, la cifra d’affari di agosto 2021;
- inviare
copia dei contratti di tutti i dipendenti;
- indicare
orari e giorni di apertura dell’esercizio pubblico e eventuali variazioni
rispetto al periodo pre-pandemico;
- indicare,
mediamente, quante ore settimanali svolgeva il titolare durante gli anni 2019,
2020 e le ore che svolge tuttora”
(cfr. doc. 3)
L’8 settembre 2021, la
gerente dell’__________ ha così risposto:
"
(…)
- La
stagione 2018 è finita al 31 ottobre per cessazione attività presso l’hotel __________
in quel di __________, Comune di __________, per scadenza contratto;
- Anni
2017 e 2018 ero a __________. Come detto prima il 2018 ho lavorato solo 10 mesi
in più è stato un anno con meno lavoro. Specialmente con le camere.
Dal 2019 sono all’__________.
Piccolo esercizio pubblico all’interno del paese (40 posti a sedere prima della
pandemia ora 20!!), senza camere, quindi la CA non potrebbe essere maggiore,
visto il cambiamento (non le dico poi il 2020 e peggio il 2021);
- Per
la CA di agosto 2021 le allego la fotocopia della chiusura mensile;
- Attualmente
gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max
23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso;
- Prima
della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e
sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da
giugno a settembre. Bella differenza!
- La
titolare, cioè io, essendo gerente devo far presenza 8 ore al giorno, per 5
giorni la settimana, che posso comunque variare per diversi fattori
(amministrazione, lavanderia, …).” (cfr. doc. 4),
ed ha trasmesso:
-
Il contratto di lavoro di __________,
assunto presso l’__________ dal 1° aprile 2019 in qualità di “cameriere-aiuto
cuoco-vice resp.” (sebbene dall’organigramma presentato contestualmente al
preannuncio di lavoro ridotto egli risulti attivo come cameriere; cfr. all. a
doc. 1), nella misura di 5 giorni alla settimana per un salario mensile d fr.
3'960.-;
-
Il contratto di lavoro di __________,
assunta presso l’__________ in qualità di “cameriera”, dal 1° novembre
2019, per 5 giorni alla settimana con un salario mensile di fr. 3'470.-;
- I piani di lavoro per i mesi di settembre ed ottobre
2021, dai quali emerge, da un lato, che l’esercizio pubblico era chiuso il
mercoledì dalle ore 14:00 ed il giovedì durante tutta la giornata, e d’altro
lato, che la cameriera vi era operativa quotidianamente o nel turno del mattino
(dalle ore 10 alle ore 14), oppure in quello della sera (dalle ore 17 alle 22).
Così anche __________, che, eccezion fatta per il venerdì, allorquando risulta
fosse presente sia dalle ore 11:00 alle 14:00 che dalle 18:00 alle 22:00,
lavorava il mattino, dalle ore 09:00-10:00 alle ore 14:00, oppure la sera, tra
le 17:00 e le 21:00 (tranne il mercoledì, giorno in cui aveva libero);
-
Gli scontrini di cassa dei mesi di
agosto 2020 e 2021 indicanti, il primo, pagamenti in entrata per complessivi
fr. 29'696.70 tra contanti e carte di credito, e fr. 20'332.90 il secondo (cfr.
all. a doc. 4).
1.3. Con decisione del 24
settembre 2021, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento
delle indennità per lavoro ridotto sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
3. Dalla documentazione
in nostro possesso lo scrivente Ufficio rileva un cambiamento negli orari
d’apertura dell’esercizio pubblico. Infatti, da un paragone tra l’orario
offerto pre-pandemia (80 ore settimanali) e l’orario attuale (51 ore
settimanali) si riscontra una diminuzione di 29 ore. Inoltre si fa notare come
prima della pandemia l’__________ era aperta il giovedì durante i mesi da
giugno a settembre mentre nel 2021, per lo stesso periodo, l’__________ ha
deciso di chiudere il giovedì. Come messo in evidenza dalla signora RI 1, una “Bella
differenza”!
Dal 26.05.2021 e
successivamente dal 23.06.2021 il Consiglio federale ha deciso importanti
allentamenti per il settore della ristorazione, tra cui la riapertura degli
spazi interni. A riguardo osserviamo che l’attività dell’azienda deve essere
ripresa non appena consentito. Il datore di lavoro ha l’obbligo di diminuire il
danno vigente nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione e la
scelta di ridurre gli orari di apertura è una chiara violazione di tale
obbligo. Con la diminuzione degli orari di apertura dell’esercizio pubblico,
l’azienda ha di conseguenza aumentato il danno nei confronti della
disoccupazione e la perdita di lavoro annunciata non può essere considerata
inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e pertanto non computabile.
Nel presente caso, si
solleva opposizione per il periodo dal 01.09.2021 al 31.10.2021.” (cfr. doc. 5)
1.4. Il 18 ottobre 2021 RI 1 ha inoltrato
tempestiva opposizione contro la decisione dell’amministrazione ed ha fatto
valere le seguenti argomentazioni:
"
(…)
Osservazioni al vostro
punto 3.:
- prima
della pandemia si intende il 2019, primo anno di gestione;
secondo voi io terrei
chiuso per sfizio quando potrei lavorare? Questo è autolesionismo, non vi pare?
Non è una scelta. Sono state diminuite le ore perché durante il pomeriggio non
passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla
strada principale) e dovrei occupare il personale per 3 ore pomeridiane senza
lavoro e senza fare incasso?
- come
si evince dai piani di lavoro di sett e ott devo far lavorare il personale di
sala in alternanza per la mancanza di clientela;
- quindi
ritengo di non aver procurato danno all’assicurazione disoccupazione, ma semmai
ho evitato il licenziamento di un qualche dipendente.
Grazie per avermi
rammentato gli allentamenti di maggio e giugno, ma vorrei attirare la vostra
attenzione anche sulle restrizioni imposte (limitazione delle persone al
tavolo, distanze tra i tavoli, quindi diminuzione della capienza del 47%,
ecc…).
Ora vorrei elencarvi
altre considerazioni:
dal 2020 (inizio
pandemia) ad oggi abbiamo avuto una diminuzione di apertura di 8 mesi su 21
totali (fino a sett 2021), ben il 38% in meno.
Ogni mese ho subito una
perdita di CA dal 30% al 70% (se non del 100% durante le chiusure), quindi
ribadisco BELLA DIFFERENZA, e non è per colpa mia, ma bensì per le restrizioni.
Le restrizioni della
ristorazione sono state parecchie durante questo periodo (chiusure esagerate in
primis e limitazione dei posti sia interni che esterni), sembra che siamo noi
il problema della pandemia.
Ora oltretutto si va
verso il freddo ci si mette anche l’UFSP a introdurre l’OBBLIGO del certificato
covid per chi vuole entrare, ma i vaccinati in CH sono solo, più o meno, la
metà della popolazione, quindi come sarà?
In settembre ho già
avuto una diminuzione del 39% di CA, non oso pensare ai prossimi mesi.
Negli scorsi giorni ho
comunque ricevuto una lettera della cassa disoccupazione con la quale mi si
diceva che il Consiglio federale ha esteso il diritto all’ILR fino al 31
dicembre 2021, quindi non ne ho comunque diritto?” (cfr. doc. 6)
Al gravame, l’opponente ha
allegato i dettagli degli incassi mensili del 2019, 2020 e 2021 e, in
particolare, gli scontri di cassa del 2019, 2020 e 2021 (i cui totali mensili
sostanzialmente già sono indicati nel preannuncio di lavoro ridotto nella cifra
d’affari degli ultimi anni; cfr. all. a doc. 6).
1.5. Il 25 novembre 2021, la
Sezione del lavoro ha invitato l’assicurata a “indicare la cifra d’affari
del mese di ottobre 2021, nonché quella del mese corrente” (cfr. doc. 8).
Il 2 dicembre 2021, RI 1
ha trasmesso la documentazione richiestale, unitamente a copia “del calcolatore
della __________ per la diminuzione percentuale della CA di questi mesi” ed
ha comunicato alla qui resistente di aver, da parte sua, nel corso di “questi
mesi (…) beneficiato dell’IPG in quanto la diminuzione era (e sarà)
superiore al 30%” (cfr. doc. 9).
Il 9 dicembre 2021, la
Sezione del lavoro ha chiesto alla ricorrente di fornire ulteriori informazioni
e documenti (cfr. doc. 10). RI 1, il 14 dicembre 2021, ha quindi comunicato
alla resistente quanto segue:
"
(…)
- la
CA del 2017 e 2018, come già scritto nella mia lettera dell’8 settembre 2021,
si riferisce a __________, dove ho finito il 31.10. La mia società è stata però
costituita nel giugno 2016, quindi vengono presi in considerazione anche questi
anni;
- l’orario
ridotto è iniziato il 18.5.2021, ma solo nei giorni lunedì, martedì e mercoledì
(chiusura pomeridiana dalle 14 alle 17), giovedì chiuso per ripose e venerdì,
sabato e domenica orari continuato (almeno per l’__________);
- come
si evince dai piani di lavoro richiesti (dicembre 2019 e gennaio 2020) in
allegato abbiamo chiuso da 25.12.19 al 5.1.20, perché poi era prevista una
chiusura dal 20.3.20 al 5.3.20. purtroppo per noi ci hanno fatto chiudere dal
14.3. per ben due mesi.” (cfr. doc. 11)
In allegato, la ricorrente
ha trasmesso la seguente documentazione:
-
Piani di lavoro da dicembre 2019 a gennaio 2020 dai quali emerge che
l’esercizio pubblico era chiuso il giovedì;
-
Scontrini di cassa dal 1° al 12 dicembre 2021 (cfr. all. a doc. 11).
A seguito di un’ulteriore
richiesta di documentazione e informazioni da parte della Sezione del lavoro,
il 19 dicembre 2021, RI 1 ha comunicato che:
"
(…)
Al giovedì abbiamo
sempre chiuso come giorno di riposo fin dall’inizio 1.1.2019. Al sabato ed alla
domenica NON abbiamo mai chiuso al pomeriggio.” (cfr. doc. 13)
ed ha trasmesso i piani di
lavoro da aprile ad agosto 2021, da quali emerge:
·
per il mese di aprile 2021, che la
giornata lavorativa di __________ e di __________ era divisa su due turni, che
andavano, per entrambi, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle
ore 21:00 - molti dei quali sono stati barrati a mano, verosimilmente dalla
ricorrente - che il giovedì il locale era chiuso per il giorno di riposo e che
il cuoco aveva libero il mercoledì (cfr. all. a doc. 13)
·
per maggio 2021 pure che la
giornata di entrambi i dipendenti era divisa in due turni che andavano o dalle
ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 21:00 – alcuni dei quali
sono nuovamente stati cancellati con una riga - mentre il giovedì era sempre
giorno di riposo cui, per __________ si aggiungeva il mercoledì di libero;
·
per giugno 2021, che la giornata
di entrambi i dipendenti era divisa in due turni, che andavano per entrambi
dalle 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00 - molti dei quali
sono stati barrati a mano, verosimilmente dalla ricorrente -, che al giovedì si
è aggiunto, quale “giorno di chiusura” il mercoledì pomeriggio e che __________
aveva, altresì libero la mattina del mercoledì;
·
per luglio 2021, che la giornata
di entrambi i dipendenti era divisa in due turni – di nuovo in parte barrati -
che andavano o dalle ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 o dalle
18:00 alle 22:00, che i giorni di chiusura erano il mercoledì pomeriggio e
l’intero giovedì e che __________ aveva, altresì libero mercoledì mattina;
·
per agosto 2021, che la giornata
di entrambi i dipendenti era divisa in due turni – di nuovo in parte barrati -
che andavano o dalle ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 o dalle
18:00 alle 22:00, che i giorni di chiusura erano il mercoledì pomeriggio e
l’intero giovedì e che __________ aveva, altresì libero mercoledì mattina (cfr.
all. a doc. 13 e doc XIII 1).
1.6. Con decisione su opposizione
del 30 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente
provvedimento sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
3. Nella fattispecie in
esame si osserva che l’opponente, mediante il preannuncio di lavoro ridotto del
23 agosto 2021, ha asserito che la perdita di lavoro è dovuta alle “restrizioni
coronavirus, quindi limitazioni dei posti a sedere”. Tuttavia, mediante lo
scritto dell’8 settembre 2021, l’__________ ha comunicato di aver ridotto gli
orari di apertura con la pandemia, e meglio “(…) attualmente gli orari di
apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il
mercoledì sera e il giovedì chiuso; - prima della pandemia gli orari di
apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi niente
pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a fine settembre. Bella
differenza! (…)”.
A tal proposito si
segnala che il carattere inevitabile della perdita di lavoro di cui all’art. 32
cpv. 1 LADI, che è una conseguenza diretta dell’obbligo di diminuire il danno
nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, impone al datore di
lavoro di prendere ogni misura ragionevolmente esigibile al fine di evitare la
perdita di lavoro. Ciò significa che l’attività dell’azienda doveva essere
ripresa non appena consentito. Nello specifico il 26 maggio 2021 il Consiglio
federale ha deciso importanti allentamenti per il settore della ristorazione.
Dal 31 maggio 2021 gli esercizi pubblici hanno potuto riaprire gli spazi al
chiuso, rispettando le distanze minime previste tra i tavoli oppure installando
pareti divisorie, ovviando di fatto alla perdita di posti all’interno del
locale. Pertanto, è irrilevante il fatto che “(…) sono state diminuite le
ore perché durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo
in una zona discosta rispetto alla strada principale) (…)”, come preteso
con l’opposizione del 18 maggio [recte: ottobre] 2021. Anzi, da tale
affermazione, manifestamente contradditoria con la motivazione addotta nel
preannuncio, si evince che la perdita di lavoro non è stata causata dalla
pandemia e dalla minore capienza del locale per le restrizioni imposte dalle
Autorità, bensì da altre ragioni. Non può quindi essere addossata
all’assicuratore sociale la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione
dell’esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile a una strategia
del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere che durante il
pomeriggio nel locale non sarebbe arrivato nessuno poiché "ubicato in
una zona discosta rispetto alla strada principale”. Tuttavia, si osserva
che l’ubicazione dell’__________ è in un luogo ad alta frequentazione turistica
e mal si comprende per quale ragione l’opponente abbia deciso di chiudere al
pomeriggio, soprattutto nel mese di settembre, allorquando la stagione
turistica non era ancora terminata.
Inoltre, osservando le
cifre d’affari degli anni precedenti relative ai mesi oggetto del presente
preannuncio, segnatamente settembre e ottobre, emerge che nel 2020 la stessa
era manifestamente superiore non solo a quella dell’anno corrente, ma persino a
quella ottenuta nel 2019. Tenuto conto di tale incremento, è possibile
concludere che la perdita di lavoro annunciata non sia da ricondurre alla
pandemia ed alle relative restrizioni imposte dalle Autorità, ma ad altri
motivi.
Ad ogni buon conto, sia
la decisione di ridurre la fascia oraria di apertura del locale, facendo la
pausa pomeridiana, così come quella relativa alla chiusura del locale il
mercoledì sera e il giovedì (da giugno a fine settembre), viola il principio
dell’obbligo di ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione. La perdita
di lavoro che ne deriva non può quindi essere considerata inevitabile ai sensi
dell’art. 32 cpv. 1 LADI e di conseguente non è computabile.” (cfr. doc. 14)
1.7. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
chiesto che le sia riconosciuto il diritto a percepire le postulate indennità
per lavoro ridotto, e meglio sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
Al 31.8.2021 mi
scadeva l’autorizzazione all’ILR, così il 23.8.2021 invio una nuova richiesta
dal 1.9.21 al 28.2.22, che viene respinta per i mesi di settembre e ottobre 21.
Ricevo la decisione
negativa con lettera del 24.9.21, alla quale faccio opposizione il 18.10.21,
contestando il fatto che loro indicano come mia scelta la chiusura pomeridiana
nei primi tre giorni della settimana (ndr. dal 18.5.2021 dopo aver lavorato
l’intero giorno dalla riapertura avvenuta dopo 4 MESI DI CHIUSURA), che io
ritengo sarebbe pure autolesionismo, non vi pare? In tal senso vi allego il
foglio degli orari di apertura per gli anni 2019+2020+2021.
Detto ufficio mi
rammenta anche gli allentamenti accordati dal 26.5 al 23.6.2021, ma forse non
si ricorda delle restrizioni imposte alla ristorazione (limitazione delle
persone al tavolo, distanze tra i tavoli con conseguente diminuzione della
capienza di ca. il 50% obbligo di mascherina e di stare seduti …), che
sicuramente hanno comportato una perdita di lavoro.
Il 20.10.21 ricevo
lettera di risposta con preghiera di attendere perché le cose andranno per le
lunghe causa sovraccarico di lavoro. Avrei comunque avuto la possibilità di
richiedere l’ILR, che però non ho esercitato.
Finalmente ricevo
lettera del 25.11.21 con richiesta di inviare la CA di ottobre e novembre 2021
per ulteriori approfondimenti. Caso strano è pure cambiato il funzionario
incaricato che mi aveva seguita dall’inizio. Rispondo il 2.12.21 allegando
quanto richiesto e facendo presente che io, in quanto indipendente (società
fondata il 1.6.2016 a mio nome), ricevo l’IPG siccome la mia CA ha una
diminuzione superiore al 30% e quindi non vedo il motivo di rifiuto per i miei
DUE dipendenti.
Vi allego pure le CA
del 2019+2020+2021.
Ricevo lettera del
9.12.21 con altre richieste. Non avendo ancora capito ribadisco che nel
2017+2018 gestivo l’Albergo __________ sopra __________ (fine 31.10.2018) e che
solo dal 1.1.2019 mi trovo all’__________. Per loro era come se io gestissi due
ep in quegli anni. Faccio anche presente che senza aiuto mi vedrò costretta a
licenziare qualcuno.
Il 15.12.21 ricevo
un’altra lettera con richieste che avevo già esaudito precedentemente, ma
tant’è rispondo comunque, visto che sembra che le cose non siano molto chiare.
Rispondo DI NUOVO che nel 2017+2018 GESTIVO SOLO L’HOTEL __________ E CHE DAL
1.1.2019 SONO ALL’__________. Faccio presente che la mia società individuale è
iscritta a reg. di comm. dal 1.6.2016, come pure il fatto che già dal 2019
facciamo riposo il giovedì, sempre tutto l’anno. Invio anche i piani di lavoro
da aprile a agosto 2021.
Non volendo infierire
oltre, ma dal 13 settembre 2021, a complicare la situazione, è entrato
l’obbligo del certificato Covid, quindi la pandemia non è finita. Secondo il
Consiglio federale fino al 31.3.2022 si ha diritto all’ILR (con prolungo fino
al 31.1 2.2022).
Fortunatamente ho
avuto modo di ricevere i soldi per i casi rigore che mi hanno notevolmente
aiutata. La prima volta come credito da restituire, la seconda a fondo perso.
Ha avuto modo di
assistere in streaming ad una conferenza stampa presieduta dal Dr. Merlani, dal
responsabile IAS signor Sergio Montorfani, nonché dal Signor Luca Giudici,
responsabile dell’Ufficio giuridico del lavoro, che sentenziava che l’ILR è
stata propriamente istituita per far fronte alle difficoltà dovute alla
pandemia.
Ora in sintesi vorrei
capire per quale motivo non mi sia concessa l’ILR. (…)
P.S.: purtroppo per il
31.12.2021 ho dovuto licenziare un mio dipendente (vedi mia lettera del
14.12.2021).” (cfr. doc. I).
1.8. Nella sua risposta del 28 febbraio
2022 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
Tenuto conto del fatto che la ricorrente non contesta e nemmeno si
confronta con la decisione impugnata contravvenendo alle esigenze minime di
motivazione di cui all’art. 61 LPGA, ci si limita a precisare quanto segue.
Fatti
I motivi che hanno indotto l’Amministrazione a non riconoscere le
indennità per lavoro ridotto alla ditta in parola, nonostante la stessa chieda
ulteriori delucidazioni, sono stati ampiamente spiegati nella querelata
decisione, segnatamente al considerando 3.” (cfr. doc. V)
1.9. Con replica dell’11 marzo
2022 - dopo che in data 1° marzo 2021 TCA aveva assegnato alle parti un termine
per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI) - RI 1 ha osservato
quanto segue:
"
(…)
Ad oggi non so quali
altri mezzi di prova potervi inviare, ma comunque faccio ancora delle
considerazioni in merito, magari anche ripetitive:
- Nella
lettera dell’UG del 30.12.2021 (di cui vi allego un piccolo stralcio) si dice
una cosa non veritiera orari di apertura dal lunedì alla domenica 10-14/17-22.
In effetti sarebbe GIUSTO lune-marte 10-14/17.22 mercole 10-? Giove chiuso per
riposto settimanale, venere-sabato-dom dalle 10/22-23!! Orario adottato dalla
riapertura del 2021 dal 18.5, quindi proprio perché sussistevano comunque
ancora delle restrizioni e la paura nella popolazione.
Nel primo anno di
esercizio 2019, l’orario approssimativo era dalle 9 alle 22/23, essendo la
prima stagione, però chiuso al giovedì TUTTO L’ANNO (ev. posso inviare i
giustificativi di cassa per conferma), in quanto tutti hanno diritto almeno a
un giorno libero;
- In
allegato vi invio pure alcuni fogli riguardanti l’ILR, che forse io non riesco
a capirne il giusto significato, oppure sono scritti in maniera tale da avere
diverse interpretazioni a dipendenza di chi li legge. Difatti anche l’UG nelle
sue lettere annovera art. e capoversi, che per conoscerli bisognerebbe essere
avvocati/notai/fiduciari, ma per chi non li conosce diventa difficile coglierne
il senso;
- Una
cosa che comunque non riesco ancora a capire è come io abbia potuto o possa
recare un danno all’assicurazione contro la disoccupazione avendo diminuito (si
fa per dire) le ore di apertura, perché comunque al pomeriggio le ore trascorse
aperti erano solo un costo con nessun guadagno, anche prima della pandemia, ma
essendo il primo anno bisognava testare il “terreno”;
- Intento
per i prossimi mesi l’assic. disoccupazione dovrà comunque pagare la dipendente
che ho dovuto licenziare, quindi non vedo dove possa stare la differenza;
- Per
venire al dunque non credo che qualcosa cambierà nella decisione adottata
dall’UG, ma io mi ritengo comunque danneggiata, in termini finanziari, visto
che fino al 16 febbraio vigeva ancora l’obbligo di mascherina e il covid-pass,
nel non poter usufruire dell’ILR per DUE dipendenti.” (cfr. doc. VII)
1.10 Con duplica del 24 marzo 2022
- trasmessa alla ricorrente per conoscenza il giorno seguente (cfr. doc. X) -,
la Sezione del lavoro, preso atto di quanto fatto valere da RI 1, ha osservato
quanto segue:
"
(…)
La ricorrente sostiene
che nella decisione su opposizione del 30 dicembre 2021, l’UG avrebbe indicato
erroneamente gli orari di apertura del locale, il quale da venerdì a domenica
sarebbe aperto dalle 10:00 sino alle 22:00/23:00 in modo continuato (orario
adottato dal 18 maggio 2021), e non dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle
22:00, come indicato nella stessa. Ebbene, tali orari sono stati indicati
proprio dalla ricorrente mediante lo scritto dell’8 settembre 2021, e meglio “(…)
Attualmente gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e
17-22 (max 23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso – Prima della pandemia
gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23)
quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì, ma non da giugno a fine
settembre. Bella differenza! (…)” (cfr. doc. 4).
La precitata
affermazione trova conferma anche nei piani di lavoro di settembre-ottobre
2021, dai quali emerge anche dal venerdì alla domenica, tra le 14:00 e le
17:00, non ha lavorato nessuno, nemmeno la gerente (cfr. doc. 4). Pertanto non
appare plausibile che il locale facesse orari continuato in tali giorni.
Con riferimento ai
comunicati circa la concessione delle ILR, si precisa che, sebbene il Consiglio
federale abbia decisione di prorogare la possibilità di percepire tali
indennità sino al 31 dicembre 2022, ciò non significa che le stesse vengano
elargite senza previa verifica dei requisiti necessari. In altre parole il
diritto sussiste unicamente per le aziende che adempiono alle condizioni
previste dalla legge.” (Cfr. doc. IX)
1.11. Con
scritto dell’8 aprile 2022, la ricorrente ha trasmesso a questo Corte “le
copie dei piani di lavoro da giugno ad ottobre 2019”, a valere quale pretesa
comprova del fatto che “eravamo chiusi anche durante quei mesi” con
verosimile riferimento alla chiusura del giovedì. RI 1 ha, poi, osservato
quanto segue:
"
(…)
I piani di lavoro
sett-ott 2019 saranno anche un po’ diversi, ma garantisco che sono veritieri
(giu-lug-ago sempre aperto negli ultimi 3 giorni della settimana), e
soprattutto che non faccio mai un piano che sia giusto al primo colpo.
Sono consapevole che
ci sono delle discrepanze tra quello che ho scritto e quello che effettivamente
ho fatto, ma solo i robot non sbagliano (…)” (cfr. doc. XI)
La
ricorrente ha, poi, prodotto gli scontrini di cassa di vari giovedì tra giugno,
luglio, agosto e settembre 2019 ad asserita comprova del fatto che il locale
sia sempre stato chiuso il giovedì (cfr. all. a doc. XI).
1.12. Con
osservazioni del 4 maggio 2022 – trasmesse, per conoscenza, alla ricorrente il
giorno seguente (cfr. doc. XV) – la Sezione del lavoro, riconfermandosi, per il
resto, nelle proprie richieste, ha precisato quanto segue:
"
(…)
La ricorrente (…) ha
affermato di trasmettere, in allegato, i piani di lavoro da giugno 2019 ad
ottobre 2019. Tuttavia la stessa ha prodotto unicamente i piani relativi al
periodo dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021, nei quali sono state apportate
diverse correzioni rispetto a quelli trasmessi all’UG con lettera del 19
dicembre 2021 (doc. 13).
(…) Si osserva inoltre
che, dalle tabelle controllo ore di cui al doc. 13, per le quali mal si
comprende per quale motivo non siano state riportate le ore effettuate dal
cuoco per il mesi di aprile 2021 – luglio 2021 (visto che dai piani di lavoro
risulta che ha lavorato in quei mesi), emerge che le ore ivi riportate
coincidano con i piani di lavoro trasmessi all’UG e non con quelli prodotti al
Lodevole Tribunale con la lettera dell’8 aprile 2022 (es. in data 14.06.2021 __________
ha lavorato 4 ore, come risulta dal piano di cui al doc. 13 mentre dalla
lettera 08.04.2022 risulta che ne avrebbe lavorate 2). (…)”
(cfr. doc. XIV)
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La
Sezione del lavoro, nella risposta di causa, ha osservato che “la
ricorrente non contesta e nemmeno si confronta con la decisione impugnata
contravvenendo alle esigenze minime di motivazione di cui all’art. 61 LPGA”
(cfr. doc. V pag. 2 p.to 2).
Giusta
l’art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una
succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a
queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato
all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non
si entrerà nel merito del ricorso.
L’art.
3.
Lptca, dal canto suo, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in
lingua italiana e contenere: a) una copia della decisione impugnata; b) una
concisa esposizione dei fatti; c) una breve motivazione; d) le conclusioni del
ricorrente.
Ai sensi dell’art. 4 cpv.
3.
Lptca il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti
dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un
termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale
non entrerà nel merito.
La
normativa cantonale è dunque conforme all'art. 61 lett. b LPGA (cfr. DTF 130 V
320; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).
Il
disposto di cui all’art. 61 lett. b LPGA deriva dal principio del divieto del
formalismo eccessivo ed esprime il principio della semplicità della procedura
che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249 consid.
6.2.).
La giurisprudenza ha
precisato che occorre accordare un termine ragionevole in applicazione
dell’art. 61 lett. b LPGA non soltanto nei casi in cui l’atto ricorsuale non è
chiaro nelle conclusioni o è motivato in modo insufficiente, bensì anche in
assenza di conclusioni e/o di qualsiasi motivazione, nella misura in cui il
ricorrente abbia chiaramente espresso la propria volontà di impugnare una
determinata decisione nel relativo termine di ricorso, ad eccezione dei casi di
abuso di diritto (cfr. STF 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 consid. 3.3.; STF
8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7).
In
concreto con l’atto del 31 gennaio 2022 inviato al TCA la ricorrente in entrata
comunica la sua volontà di presentare “ricorso alla loro decisione
definitiva del 30.12.2021” (cfr. doc. I).
Con
la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 la Sezione del lavoro le ha,
come visto (cfr. supra consid. 1.6. e doc. 14) negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto, non ritenendo la perdita di lavoro computabile, e meglio
poiché non sarebbe stata “causata dalla pandemia e dalla minore capienza del
locale per le restrizioni imposte dalle autorità, bensì da altre ragioni”,
segnatamente dalla scelta di chiudere l’esercizio pubblico nella fascia oraria pomeridiana
tra le ore 14:00 e le 17:00 e, durante l’alta stagione, il giovedì, nonché
dalla scelta del luogo di ubicazione.
La parte ricorrente, nel
ricorso del 30 gennaio 2022, ha fatto valere, tra gli altri, che quella di
chiudere il giovedì, anche nel periodo giugno-settembre, non è stata una scelta
presa in conseguenza della pandemia e delle misure imposte dalle Autorità,
ritenuto che già nel 2019 quello era il giorno settimanale di riposo anche
durante l’estate. Diversa invece la situazione relativa alla “pausa
pomeridiana”, che pretende essere da ricondurre alla pandemia Covid-19 ed
alle conseguenti restrizioni e non, quindi, frutto di una scelta
imprenditoriale (cfr. doc. I).
Ne discende che
l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha chiaramente manifestato la propria
volontà di contestare la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021, e
meglio il diniego del diritto a che le siano riconosciute le indennità per
lavoro ridotto, con la motivazione per cui, quantomeno, quella di modificare
gli orari di apertura del locale non sarebbe stata una sua scelta, bensì, da
una parte, e meglio per la pausa pomeridiana, la logica conseguenza dei
provvedimenti adottati dalle Autorità per far fronte alla pandemia e, d’altra
parte, con riferimento alla chiusura del giovedì, non sarebbe una novità
adottata solo con l’avvento della pandemia, ritenuto che sin dal 2019
l’esercizio pubblico sarebbe sempre stato chiuso il giovedì per il giorno di
riposo.
Occorre, pertanto,
concludere che nella presente fattispecie le esigenze formali di cui agli art.
61.
lett. b LPGA e 3 Lptca devono essere considerate ossequiate già al momento
dell’introduzione dell’atto del 31 gennaio 2022 (cfr. STCA 38.2021.87 del 7
febbraio 2022, consid. 2.1.; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).
nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro ha negato ad RI 1, gerente dell’__________, il diritto alle indennità
per lavoro ridotto dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al
riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
"
(…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno
diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore
di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente
sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta
ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in giorni
festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli
giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne persone
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza
di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva
2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
"
(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c
relativo alle aziende di nuova costituzione:
"
2.2
c Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve
aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva
2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021,
ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
"
(…)
Se un’azienda continua
a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di
conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di
lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla
CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la
plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga
durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a
comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- la perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2c, 2.3
e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il
p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione
alla Prassi LADI ILR:
"
D4a Valido dal 19.03.2021
A causa
dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può
essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro
ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è
probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di
lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono
computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche
se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella
Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione
sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo
2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale,
commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a
ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un
controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una
segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un
riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V
57.
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
In quell’occasione il
Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità
a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni
2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società
aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre
alla pandemia.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,
l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le
persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale
decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il
diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo
di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato
che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti
adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era la causa della sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la
conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle
misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid.
4.3).
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr.
consid. 5.1).
Il TCA, dal canto suo, in
una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore
del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel
mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio
pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre
2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei
provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il
coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni
dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di
altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla
Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto
alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di
ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo il TCA ha
precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era
essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere
un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo
il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da
personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche
l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero
si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della
struttura.
Di conseguenza la perdita
di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore
delle due dipendenti è stata considerata computabile.
In una vertenza
38.2021.28, stralciata dai ruoli dal TCA il 14 giugno 2021, la Sezione del
lavoro, prima della risposta di causa, ha modificato la decisione su
opposizione impugnata ed ha riconosciuto ad una ditta (che gestisce un bar) che
aveva iniziato la sua attività lavorativa il 13 marzo 2020 (e dunque pochi
giorni prima delle chiusure ordinate dalle autorità il 16 marzo 2020) il
diritto ad indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 1° settembre
al 30 novembre 2020 e non soltanto fino al 31 agosto 2020.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.46
del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la
Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal
31.
luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che
non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della
pandemia.
Si trattava di una
società, costituita il 26 febbraio 2020, che ha rilevato l’esercizio pubblico
(Snack Bar) di un’altra società, la quale aveva definitivamente cessato la
propria attività il 13 marzo 2020.
La nuova società ha potuto
iniziare la sua attività soltanto l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure
imposte dalla mezzanotte del 16 marzo 2020 (cfr. il Comunicato stampa
Coronavirus; il Consiglio federale proclama la “situazione straordinaria e
inasprisce ulteriori provvedimenti” dal quale risulta, in particolare che “fino
al 19 aprile tutti i negozi, ristoranti, i bar e tutte le strutture per il
tempo libero dovranno restare chiuse”, ultima modifica il 17 marzo 2020, www.admin.ch/gov).
Questa Corte ha concluso
che - a torto - la Sezione del lavoro aveva negato alla ricorrente il diritto
alle indennità per lavoro ridotto, ritenendola un’azienda di nuova costituzione
che non ha mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della
pandemia.
Innanzitutto perché la
società era stata costituita alla fine del mese di febbraio 2020 ed aveva pianificato
di iniziare la propria attività nel mese di aprile 2020 e non si era dunque
confrontati con una situazione di “abuso di diritto” prospettata al punto 2.2c
della Direttiva della SECO 2021/06 del 19 marzo 2021.
Inoltre e soprattutto
perché la Sagl ricorrente aveva acquistato da un’altra società un esercizio
pubblico già esistente ed operativo almeno dal 2018.
D’altra parte i motivi
indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle
persone; smart working) risultavano legati alla pandemia per cui la perdita di
lavoro è computabile.
Il TCA, dopo avere
ricordato che la richiesta per lavoro ridotto concerneva esclusivamente il
periodo dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ed avere richiamato anche l’art. 333
cpv. 1 e cpv. 1bis CO, ha così riconosciuto il diritto alle
indennità per lavoro ridotto alle due assicurate già attive presso la
precedente società, che sono state assunte dalla nuova, come pure ad un altro
assicurato che non era attivo in precedenza presso l’esercizio pubblico, in
quanto assunto con un ruolo di responsabilità (Direttore; per quest’ultimo pure
gerente nel periodo in questione, cfr. tuttavia l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).
Cfr. pure STCA 38.2021.47
del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in
relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
Con sentenza 38.2021.61
del 6 dicembre 2021, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della
Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento
del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10
dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due
dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di
lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020
per il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).
Non sono state considerate
atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice
al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal
medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice
era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio
invariato.
In una sentenza 38.2021.92
del 14 febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva
inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico
dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021
sulla base delle seguenti considerazioni:
"
(…) Nella presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità
per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di
proseguo”).
Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a
partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in
modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso
chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr.
consid. 1.2).
Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si
è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come
sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal
ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)
- nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile
2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di
bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di
take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna
limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare
l’assembramento di persone.
Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato
nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al
chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”)
e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la
mascherina (cfr. consid. 1.11).
D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente
l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30
settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica
riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro
le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle
commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda
(cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).
Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona
industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr.
consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del
datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid.
2.2.).
Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre
d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr.
consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle
conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida
base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale”
(cfr. consid. 1.5.).
Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021,
secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto
alla pandemia.
Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale
viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il
titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto
da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente,
peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova
attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del
lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il
danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna
perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe
essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di
diminuire il danno causato a quest'ultima”).
Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella
presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica
da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale
federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24
novembre 2021 citate al consid. 2.6.
A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato
opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione
degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”
Questa Corte, con sentenza
38.2021.79
del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e
del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da
una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a
ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva
richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo
a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento
dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria
il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a
fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli
altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile
escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto,
stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro
fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85
del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società
che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio
al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021
ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori
licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra
l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo
in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la
campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia.
In un’altra sentenza
38.2021.100
del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto
di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle
indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio
2022.
in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni
precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la
pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste
considerazioni:
"
(…) La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro
ridotto innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari
d’apertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il
danno.
Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al
consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale
federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro
ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante
i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.
Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire
tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.
concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state
chieste indennità per lavoro ridotto.
Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario
di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,
orario normale di lavoro) sia o no computabile.
La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel
momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva
alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano
valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui
l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.
Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una
perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto
drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13
settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità
per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato
COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il
risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20 dicembre
2021.
è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione (cfr.
doc. 3).
Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a
soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo
previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di
22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo
senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro
svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco
nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di
lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022
riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di
clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00
alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il
servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a
mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato
Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e
impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).
Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal
TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”
In una sentenza
38.2021.101
del 4 aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a
una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per
lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la
ricorrente, avendo ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del
locale rispetto al periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di
ridurre il danno e la perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In
quell’occasione, infatti, questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso
giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non
ha dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura non
avrebbe potuto gestire il bar il modo proficuo; non è, infatti, stata resa
verosimile “una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia”.
Con sentenza 38.2021.77
dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia,
questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per
lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa
alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro
che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a
cambiamenti del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano
quindi nel normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui
ritardi potevano, invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di coronavirus “ha mandato in tilt le catene di
approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole dei prezzi”,
questa Corte, non potendo escludere che la perdita di lavoro accusata
dalla ricorrente fosse effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32
LADI) ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
In una sentenza 38.2022.3
del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito
che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare
la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un
breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
2.7
Il 19 giugno 2020 il
Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.
1.
LEp enuncia che “vi è una situazione
particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati
in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne la
ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei
presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno
2020.
(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno
successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della
ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli
alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”
(cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato
modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo
le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00
e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un
tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle
mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU
2020.
4503).
Nel frattempo nel Canton
Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,
valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le
strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,
rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati
degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del
26.
ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle
strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di
cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono
prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11
dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le
manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture
accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv.
1.
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12
dicembre 2020:
"
1.
Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle
strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1.
tra le
ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi
i numeri 2 e 3,
2.
le
strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i
servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3.
nella
notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:
"
2.
Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli
articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato
sono adempiute le seguenti condizioni:
a. sono
disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b
e c;
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di
biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il
numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette
giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della
ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore
23.00
4.
Se intende estendere gli orari di apertura, si mette
d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre
giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e
c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di
apertura.”
È stato previsto che tali
disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020
5377).
Per completezza va osservato
che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre
2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del
coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei
bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli
art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.
RU 2020 5813):
"
Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i
bar, i club, le discoteche e le sale da ballo
1.
L’esercizio di strutture della ristorazione, bar,
club, discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di
fornitura di pasti;
b. le
mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel
piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per
la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2.
durante
la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le
mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono
esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le
strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti
dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la
dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per
tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti.
3.
Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d
possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31
dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono
restare aperte fino alle ore 01.00.”
"
Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2.
Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti,
bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per
il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli
orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono
adempiute le condizioni seguenti:
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli
ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero
di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno
stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della
ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore
23.00
e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore
01.00
4.
Se intende aprire strutture o estendere gli orari di
apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni
limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per
tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere
a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura
delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6.
Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui
ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono state
abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni
cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la
durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre
20202.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al
28.
febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio
per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad
eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati
esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo
2021.
(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato
modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non
vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le
strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e
bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le
terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera
circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su
almeno la metà dei lati”.
È stato altresì previsto,
in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e
che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;
Il 26 maggio 2021 il
tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31
maggio 2021 come segue:
"
1.
Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club
in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i
gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere
installate barriere efficaci;
b. per
gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le
bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la
dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo
quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i
gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati
dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”
(RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova
Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della
ristorazione, i bar e i club enuncia:
"
1.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui
la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi
chiusi:
1.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
gli
ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro
tavolo,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti;
b. nelle
aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza
obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei
ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per
tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come
pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;
Il 13 settembre 2021 è poi
entrato in vigore l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante
l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 e il risultato negativo per
poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19
situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).
Dal 20 dicembre 2021
l’accesso agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone
con certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e
portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021: “Coronavirus
il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).
L’art. 12 cpv. 1 della
modifica dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021
prevede che:
"
Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione
avviene sul posto si applica quanto segue:
a. i gestori devono limitare l’accesso
ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I
gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti
vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone
provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un
certificato di test;
b. i gestori possono limitare l’accesso
alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o
test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione
dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata
la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
c. se l’area esterna di una struttura
della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione
con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area
esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”
In quell’occasione è stato
inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5
dell’Ordinanza):
"
I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da
casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia
possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti
organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”
Il 17 febbraio 2022 è
infine stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per
accedere ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro
(cfr. modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato
stampa. “Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in
vigore fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici
e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.
2.8
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il
TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i
lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
Questo
Tribunale rileva, inoltre, che la ditta individuale di RI 1 è attiva nella
gestione e nell'amministrazione di ristoranti, bar, alberghi, pensioni e ogni
altra forma di esercizio pubblico sin dal giugno 2016 (cfr. estratto del
Registro di commercio; www.zefix.ch) e si occupa della gestione dell’__________
da gennaio 2019 (cfr. doc. 2).
Pertanto il caso di specie
non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del
25.
ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso
osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia
è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle
autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con
un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI
ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa
della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti
delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA rammenta che in concreto la ricorrente ha inoltrato la
domanda di lavoro ridotto per due dipendenti (la cameriera __________ e il
cuoco / vice-responsabile __________) (cfr. supra consid. 1.1.).
La
Sezione del lavoro vi si è da ultimo opposta con decisione del 30 dicembre
2021, ritenuto che RI 1, riducendo gli orari di apertura dell’__________
rispetto al periodo precedente lo scoppio della pandemia, avrebbe violato
l’obbligo di ridurre il danno per cui la perdita di lavoro lamentata non
sarebbe computabile (cfr. supra consid. 1.6.).
Nella fattispecie,
sugli orari di apertura pre e post pandemia dell’__________, giova innanzitutto
evidenziare che in prima battuta, e meglio nelle osservazioni trasmesse alla
Sezione del lavoro l’8 settembre 2021, RI 1 ha affermato che “attualmente
gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max
23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso. Prima della pandemia gli
orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi
niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a fine
settembre. Bella differenza!” (cfr. supra consid. 1.2. e all. a doc. 4).
Nell’opposizione
alla decisione del 24 settembre 2021, la ricorrente ha, poi, precisato che la
chiusura pomeridiana (tra le ore 14:00 e le ore 17:00, è dettata dal fatto che
“durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo in una
zona discosta rispetto alla strada principale)” (cfr. doc. 6).
È solo in un
secondo momento, e meglio a partire dalla risposta alle domande postegli dalla
Cassa 14 dicembre 2021, che RI 1 ha, invece, riferito che l’“orario ridotto
è iniziato il 18.5.2021, ma solo nei giorni lunedì, martedì e mercoledì
(chiusura pomeridiana dalle 14 alle 17), giovedì chiuso per riposo e venerdì
sabato e domenica orario continuato” (cfr. doc. 11). E ciò sebbene, in
allegato a quella comunicazione abbia, poi, tramesso il piano di lavoro
manoscritto riferito ai mesi di dicembre 2019 ed a parte di gennaio 2020, dal
quale emergerebbe, che tanto quotidianamente (anche nel fine settimana) dalle
ore 14:00 alle ore 17:00, quanto durante l’intera giornata del giovedì,
nell’esercizio pubblico non era presente nessuno; né la stessa gerente, né il “vice”
__________, né il cuoco __________, né la cameriera __________ (cfr. supra
consid. 1.5., doc. 11 ed allegati).
Successivamente, e meglio
il 19 dicembre 2021, RI 1 ha, poi, sostenuto che “al giovedì abbiamo sempre
chiuso come giorno di riposo fin dall’inizio 1.1.2019. Al sabato e alla
domenica NON abbiamo mai chiuso al pomeriggio.” (cfr. supra consid. 1.5. e
doc. 13).
In sede
ricorsuale, invece, è tornata ad indicare che la chiusura pomeridiana sarebbe
limitata ai primi tre giorni della settimana ed ha allegato i “fogli degli
orari di apertura per gli anni 2019+2020+2021”, dai quali emerge che:
- Nel 2019 l’esercizio pubblico era aperto,
da lunedì a mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 22:00, chiuso il giovedì per
riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 22:00-23:00 e
la domenica dalle ore 09:00 alle ore 22:00.
- Nel 2020 l’esercizio pubblico era aperto,
da lunedì a mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 22:00, chiuso il giovedì per
riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 22:00-23:00 e
la domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00.
- Nel 2021, dal 18 maggio in poi,
l’esercizio pubblico era aperto, da lunedì a martedì dalle ore 10:00 alle ore
14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00, il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore
17:00, chiuso il giovedì per riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore
10:00 alle ore 22:00-23:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (cfr.
allegati A10-12 a doc. I).
In sede di
replica, la ricorrente ha asserito che nel 2019 “l’orario approssimativo era
dalle 9 alle 22/23, (…) però chiuso il giovedì TUTTO L’ANNO (…) in quanto tutti
hanno diritto ad almeno un giorno libero” (supra consid. 1.7. e doc. VII).
Infine, con
osservazioni dell’8 aprile 2021, laddove ha comunicato di aver inviato al TCA i
piani di lavoro del 2019 (“ho modo di inviarvi le copie dei piani di lavoro
da giugno a ottobre 2019”), a pretesa dimostrazione del fatto “che
eravamo chiusi anche durante questi mesi”, la ricorrente ha, in realtà,
tramesso la documentazione relativi al periodo giugno – ottobre del 2021. Tali
piani di lavoro sono, peraltro, difformi da quelli presentati su richiesta
della Sezione del lavoro nel dicembre 2021, e meglio come rilevato dalla
resistente (cfr. supra consid. 1.12. e doc. XIV).
In tale contesto si ricorda che il principio della priorità
della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse
versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF
8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre
2017; STF 8C_186/2017 del
1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF
8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
A
mente di questa Corte - anche a fronte dei diversi piani di lavoro versati agli
atti nel corso del procedimento, difformi tra loro seppur riferiti agli stessi
lassi temporali ed alle medesime persone - devono essere tenute in
considerazione le dichiarazioni rese dalla ricorrente in un primo momento, e
meglio quelle secondo cui “attualmente gli orari
d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il
mercoledì sera e il giovedì chiuso. Prima
della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e
sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da
giugno a fine settembre.” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 4).
A fronte, quindi,
degli orari così indicati dalla ricorrente a valere per il 2021, ne risulta che
la scelta di chiudere l’esercizio pubblico tra le ore 14:00 e le ore 17:00,
rispettivamente, il mercoledì pomeriggio ed il giovedì anche nel periodo
estivo, ha causato importanti diminuzioni degli orari di apertura (cfr. supra
consid. 1.3).
Ricordato che, secondo la
legge e la giurisprudenza, il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro
ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di
fatturato, bensì quello di evitare licenziamenti, il TCA constata che a
differenza del caso giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre
2021, e nella quale il Tribunale federale ha concluso che una Sagl che aveva
ridotto i giorni e gli orari di apertura dell’esercizio pubblico non aveva
violato l’obbligo di ridurre il danno, nel caso concreto la ricorrente non ha
minimamente dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura
non avrebbe potuto gestire l’__________ in modo proficuo (vedi pure il punto
2.5
(5) della Direttiva della SECO, riprodotta al consid. 2.4. e la STCA
38.2021.100
del 4 aprile 2022).
Depone, del resto, a
favore della possibilità di gestire in modo proficuo l’esercizio pubblico
rispettando gli orari consueti di apertura, nonostante l’avvento della pandemia
Covid-19, il fatto che nel corso del 2020 - quando l’__________ non chiudeva né
dalle ore 14:00 alle 17:00, né, quantomeno, il mercoledì pomeriggio - la cifra
d’affari realizzata dopo la riapertura degli esercizi pubblici di maggio 2020,
sino ad ottobre 2020, era addirittura superiore a quella del 2019 e meglio come
si evince dalle cifre d’affari comunicate da RI 1 nel corso del procedimento.
2021.
2020.
2019.
Gennaio
0.
21100.
2600.
Febbraio
0.
12900.
22400.
Marzo
0.
7500.
24800.
Aprile
6620.
0.
27600.
Maggio
30710.
13990.
2390.
Giugno
27970.
31110.
2500.
Luglio
28015.
41310.
34300.
Agosto
22330.
39200.
24100.
Settembre
24949.
41200.
29300.
Ottobre
24116.
33460.
32000.
Novembre
14789.
15970.
25000.
Dicembre
8210.
26500.
totale
179509.
265950.
331700.
(cfr.
doc. 1, all. a doc. 6 ed all. a doc. 9).
Il rifiuto delle indennità
per lavoro ridotto appare peraltro giustificato se si considera, da una parte,
che nel periodo per cui è stata richiesta l’erogazione delle indennità, sono sì
state reintrodotte delle restrizioni quali l’obbligo dal 13 settembre 2021 di
presentare il certificato COVID attestante la vaccinazione, l’avvenuta
guarigione o un test negativo e dal 20 dicembre 2021 il certificato attestante
la vaccinazione e la guarigione (cfr. consid. 2.6) ma, d’altra parte, già a
fine luglio 2021 più della metà dei cittadini ticinesi era vaccinata, e meglio
come ricordato dal TCA in una recente sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022.
In simili condizioni,
nella presente evenienza, non è quindi stata resa credibile una perdita di
lavoro economica da ricondurre alla pandemia - la quale di per sé non va
considerata un normale rischio aziendale ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a
LADI (cfr. consid. 2.6.: p.to 2.2. “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020, rimasto invariato nella
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021) -, a differenza dei casi giudicati dal
Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.
Inoltre, l’argomentazione
secondo cui “sono state diminuite le ore perché durante il pomeriggio non
passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla
strada principale)” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 6) concerne una
problematica, e meglio quella della collocazione dell’esercizio pubblico, che
è, semmai, una circostanza che rientra del normale rischio aziendale del datore
di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.3. e la
STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 già citata al consid. 2.6.).
Di conseguenza nella
presente evenienza non sussiste una perdita di lavoro computabile ai sensi
dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
La decisione su
opposizione del 30 dicembre 2021 deve pertanto essere confermata.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 31 gennaio 2022, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio
2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti