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Decisione

38.2022.11

Ricorso respinto: diminuzione orari di apertura senza dimostrare che rispettando gli orari normali non si sarebbe potuto gestire l'EP in modo proficuo. Non resa verosimile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia. Collocazione dell’EP rientra nel normale rischio aziendale

18 maggio 2022Italiano91 min

per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI) - RI 1 ha osservato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.11

CL/gm

Lugano

18 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 agosto 2021 RI 1 ha

inoltrato una domanda di lavoro ridotto per due dipendenti (su un totale di

quattro) attivi presso l’esercizio pubblico __________ - di cui la medesima è

gerente (cfr. doc. 2) – facendo valere una perdita di lavoro del 60% dal 1°

settembre 2021 al 28 febbraio 2022.

Quale “motivo

dell’introduzione” del lavoro ridotto la medesima ha indicato le “restrizioni

per coronavirus e incertezza sul futuro”, precisando, quanto alle eventuali

misure adottate per evitare il lavoro ridotto, che “purtroppo, a parte la

chiusura in caso di nessun aiuto, non ci è possibile adottare misure mirate”.

Sulle ragioni per le quali la perdita di lavoro sarebbe solo temporanea, RI 1

ha osservato che “quando verranno a cadere le restrizioni coronavirus

(speriamo di tornare alla normalità)”. Anche il “mutato volume delle

ordinazioni”, a mente della gerente, è da ricondurre alle “restrizioni per

coronavirus, quindi limitazione dei posti a sedere”

(cfr. doc. 1).

1.2. Il 7 settembre 2021 la

Sezione del lavoro ha chiesto ad RI 1 ulteriori informazioni, e meglio come

segue:

"

(…)

- motivare

l’assenza di fatturato per i mesi di novembre e dicembre 2018;

- motivare

il costante calo della cifra d’affari negli anni 2017 (549'000), 2018 (460'000)

e 2019 (331'700);

- aggiornare,

in una vostra tabella, la cifra d’affari di agosto 2021;

- inviare

copia dei contratti di tutti i dipendenti;

- indicare

orari e giorni di apertura dell’esercizio pubblico e eventuali variazioni

rispetto al periodo pre-pandemico;

- indicare,

mediamente, quante ore settimanali svolgeva il titolare durante gli anni 2019,

2020 e le ore che svolge tuttora”

(cfr. doc. 3)

L’8 settembre 2021, la

gerente dell’__________ ha così risposto:

"

(…)

- La

stagione 2018 è finita al 31 ottobre per cessazione attività presso l’hotel __________

in quel di __________, Comune di __________, per scadenza contratto;

- Anni

2017 e 2018 ero a __________. Come detto prima il 2018 ho lavorato solo 10 mesi

in più è stato un anno con meno lavoro. Specialmente con le camere.

Dal 2019 sono all’__________.

Piccolo esercizio pubblico all’interno del paese (40 posti a sedere prima della

pandemia ora 20!!), senza camere, quindi la CA non potrebbe essere maggiore,

visto il cambiamento (non le dico poi il 2020 e peggio il 2021);

- Per

la CA di agosto 2021 le allego la fotocopia della chiusura mensile;

- Attualmente

gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max

23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso;

- Prima

della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e

sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da

giugno a settembre. Bella differenza!

- La

titolare, cioè io, essendo gerente devo far presenza 8 ore al giorno, per 5

giorni la settimana, che posso comunque variare per diversi fattori

(amministrazione, lavanderia, …).” (cfr. doc. 4),

ed ha trasmesso:

-

Il contratto di lavoro di __________,

assunto presso l’__________ dal 1° aprile 2019 in qualità di “cameriere-aiuto

cuoco-vice resp.” (sebbene dall’organigramma presentato contestualmente al

preannuncio di lavoro ridotto egli risulti attivo come cameriere; cfr. all. a

doc. 1), nella misura di 5 giorni alla settimana per un salario mensile d fr.

3'960.-;

-

Il contratto di lavoro di __________,

assunta presso l’__________ in qualità di “cameriera”, dal 1° novembre

2019, per 5 giorni alla settimana con un salario mensile di fr. 3'470.-;

- I piani di lavoro per i mesi di settembre ed ottobre

2021, dai quali emerge, da un lato, che l’esercizio pubblico era chiuso il

mercoledì dalle ore 14:00 ed il giovedì durante tutta la giornata, e d’altro

lato, che la cameriera vi era operativa quotidianamente o nel turno del mattino

(dalle ore 10 alle ore 14), oppure in quello della sera (dalle ore 17 alle 22).

Così anche __________, che, eccezion fatta per il venerdì, allorquando risulta

fosse presente sia dalle ore 11:00 alle 14:00 che dalle 18:00 alle 22:00,

lavorava il mattino, dalle ore 09:00-10:00 alle ore 14:00, oppure la sera, tra

le 17:00 e le 21:00 (tranne il mercoledì, giorno in cui aveva libero);

-

Gli scontrini di cassa dei mesi di

agosto 2020 e 2021 indicanti, il primo, pagamenti in entrata per complessivi

fr. 29'696.70 tra contanti e carte di credito, e fr. 20'332.90 il secondo (cfr.

all. a doc. 4).

1.3. Con decisione del 24

settembre 2021, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento

delle indennità per lavoro ridotto sulla base delle seguenti motivazioni:

"

(…)

3. Dalla documentazione

in nostro possesso lo scrivente Ufficio rileva un cambiamento negli orari

d’apertura dell’esercizio pubblico. Infatti, da un paragone tra l’orario

offerto pre-pandemia (80 ore settimanali) e l’orario attuale (51 ore

settimanali) si riscontra una diminuzione di 29 ore. Inoltre si fa notare come

prima della pandemia l’__________ era aperta il giovedì durante i mesi da

giugno a settembre mentre nel 2021, per lo stesso periodo, l’__________ ha

deciso di chiudere il giovedì. Come messo in evidenza dalla signora RI 1, una “Bella

differenza”!

Dal 26.05.2021 e

successivamente dal 23.06.2021 il Consiglio federale ha deciso importanti

allentamenti per il settore della ristorazione, tra cui la riapertura degli

spazi interni. A riguardo osserviamo che l’attività dell’azienda deve essere

ripresa non appena consentito. Il datore di lavoro ha l’obbligo di diminuire il

danno vigente nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione e la

scelta di ridurre gli orari di apertura è una chiara violazione di tale

obbligo. Con la diminuzione degli orari di apertura dell’esercizio pubblico,

l’azienda ha di conseguenza aumentato il danno nei confronti della

disoccupazione e la perdita di lavoro annunciata non può essere considerata

inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e pertanto non computabile.

Nel presente caso, si

solleva opposizione per il periodo dal 01.09.2021 al 31.10.2021.” (cfr. doc. 5)

1.4. Il 18 ottobre 2021 RI 1 ha inoltrato

tempestiva opposizione contro la decisione dell’amministrazione ed ha fatto

valere le seguenti argomentazioni:

"

(…)

Osservazioni al vostro

punto 3.:

- prima

della pandemia si intende il 2019, primo anno di gestione;

secondo voi io terrei

chiuso per sfizio quando potrei lavorare? Questo è autolesionismo, non vi pare?

Non è una scelta. Sono state diminuite le ore perché durante il pomeriggio non

passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla

strada principale) e dovrei occupare il personale per 3 ore pomeridiane senza

lavoro e senza fare incasso?

- come

si evince dai piani di lavoro di sett e ott devo far lavorare il personale di

sala in alternanza per la mancanza di clientela;

- quindi

ritengo di non aver procurato danno all’assicurazione disoccupazione, ma semmai

ho evitato il licenziamento di un qualche dipendente.

Grazie per avermi

rammentato gli allentamenti di maggio e giugno, ma vorrei attirare la vostra

attenzione anche sulle restrizioni imposte (limitazione delle persone al

tavolo, distanze tra i tavoli, quindi diminuzione della capienza del 47%,

ecc…).

Ora vorrei elencarvi

altre considerazioni:

dal 2020 (inizio

pandemia) ad oggi abbiamo avuto una diminuzione di apertura di 8 mesi su 21

totali (fino a sett 2021), ben il 38% in meno.

Ogni mese ho subito una

perdita di CA dal 30% al 70% (se non del 100% durante le chiusure), quindi

ribadisco BELLA DIFFERENZA, e non è per colpa mia, ma bensì per le restrizioni.

Le restrizioni della

ristorazione sono state parecchie durante questo periodo (chiusure esagerate in

primis e limitazione dei posti sia interni che esterni), sembra che siamo noi

il problema della pandemia.

Ora oltretutto si va

verso il freddo ci si mette anche l’UFSP a introdurre l’OBBLIGO del certificato

covid per chi vuole entrare, ma i vaccinati in CH sono solo, più o meno, la

metà della popolazione, quindi come sarà?

In settembre ho già

avuto una diminuzione del 39% di CA, non oso pensare ai prossimi mesi.

Negli scorsi giorni ho

comunque ricevuto una lettera della cassa disoccupazione con la quale mi si

diceva che il Consiglio federale ha esteso il diritto all’ILR fino al 31

dicembre 2021, quindi non ne ho comunque diritto?” (cfr. doc. 6)

Al gravame, l’opponente ha

allegato i dettagli degli incassi mensili del 2019, 2020 e 2021 e, in

particolare, gli scontri di cassa del 2019, 2020 e 2021 (i cui totali mensili

sostanzialmente già sono indicati nel preannuncio di lavoro ridotto nella cifra

d’affari degli ultimi anni; cfr. all. a doc. 6).

1.5. Il 25 novembre 2021, la

Sezione del lavoro ha invitato l’assicurata a “indicare la cifra d’affari

del mese di ottobre 2021, nonché quella del mese corrente” (cfr. doc. 8).

Il 2 dicembre 2021, RI 1

ha trasmesso la documentazione richiestale, unitamente a copia “del calcolatore

della __________ per la diminuzione percentuale della CA di questi mesi” ed

ha comunicato alla qui resistente di aver, da parte sua, nel corso di “questi

mesi (…) beneficiato dell’IPG in quanto la diminuzione era (e sarà)

superiore al 30%” (cfr. doc. 9).

Il 9 dicembre 2021, la

Sezione del lavoro ha chiesto alla ricorrente di fornire ulteriori informazioni

e documenti (cfr. doc. 10). RI 1, il 14 dicembre 2021, ha quindi comunicato

alla resistente quanto segue:

"

(…)

- la

CA del 2017 e 2018, come già scritto nella mia lettera dell’8 settembre 2021,

si riferisce a __________, dove ho finito il 31.10. La mia società è stata però

costituita nel giugno 2016, quindi vengono presi in considerazione anche questi

anni;

- l’orario

ridotto è iniziato il 18.5.2021, ma solo nei giorni lunedì, martedì e mercoledì

(chiusura pomeridiana dalle 14 alle 17), giovedì chiuso per ripose e venerdì,

sabato e domenica orari continuato (almeno per l’__________);

- come

si evince dai piani di lavoro richiesti (dicembre 2019 e gennaio 2020) in

allegato abbiamo chiuso da 25.12.19 al 5.1.20, perché poi era prevista una

chiusura dal 20.3.20 al 5.3.20. purtroppo per noi ci hanno fatto chiudere dal

14.3. per ben due mesi.” (cfr. doc. 11)

In allegato, la ricorrente

ha trasmesso la seguente documentazione:

-

Piani di lavoro da dicembre 2019 a gennaio 2020 dai quali emerge che

l’esercizio pubblico era chiuso il giovedì;

-

Scontrini di cassa dal 1° al 12 dicembre 2021 (cfr. all. a doc. 11).

A seguito di un’ulteriore

richiesta di documentazione e informazioni da parte della Sezione del lavoro,

il 19 dicembre 2021, RI 1 ha comunicato che:

"

(…)

Al giovedì abbiamo

sempre chiuso come giorno di riposo fin dall’inizio 1.1.2019. Al sabato ed alla

domenica NON abbiamo mai chiuso al pomeriggio.” (cfr. doc. 13)

ed ha trasmesso i piani di

lavoro da aprile ad agosto 2021, da quali emerge:

·

per il mese di aprile 2021, che la

giornata lavorativa di __________ e di __________ era divisa su due turni, che

andavano, per entrambi, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle

ore 21:00 - molti dei quali sono stati barrati a mano, verosimilmente dalla

ricorrente - che il giovedì il locale era chiuso per il giorno di riposo e che

il cuoco aveva libero il mercoledì (cfr. all. a doc. 13)

·

per maggio 2021 pure che la

giornata di entrambi i dipendenti era divisa in due turni che andavano o dalle

ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 21:00 – alcuni dei quali

sono nuovamente stati cancellati con una riga - mentre il giovedì era sempre

giorno di riposo cui, per __________ si aggiungeva il mercoledì di libero;

·

per giugno 2021, che la giornata

di entrambi i dipendenti era divisa in due turni, che andavano per entrambi

dalle 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00 - molti dei quali

sono stati barrati a mano, verosimilmente dalla ricorrente -, che al giovedì si

è aggiunto, quale “giorno di chiusura” il mercoledì pomeriggio e che __________

aveva, altresì libero la mattina del mercoledì;

·

per luglio 2021, che la giornata

di entrambi i dipendenti era divisa in due turni – di nuovo in parte barrati -

che andavano o dalle ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 o dalle

18:00 alle 22:00, che i giorni di chiusura erano il mercoledì pomeriggio e

l’intero giovedì e che __________ aveva, altresì libero mercoledì mattina;

·

per agosto 2021, che la giornata

di entrambi i dipendenti era divisa in due turni – di nuovo in parte barrati -

che andavano o dalle ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 o dalle

18:00 alle 22:00, che i giorni di chiusura erano il mercoledì pomeriggio e

l’intero giovedì e che __________ aveva, altresì libero mercoledì mattina (cfr.

all. a doc. 13 e doc XIII 1).

1.6. Con decisione su opposizione

del 30 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente

provvedimento sulla base delle seguenti motivazioni:

"

(…)

3. Nella fattispecie in

esame si osserva che l’opponente, mediante il preannuncio di lavoro ridotto del

23 agosto 2021, ha asserito che la perdita di lavoro è dovuta alle “restrizioni

coronavirus, quindi limitazioni dei posti a sedere”. Tuttavia, mediante lo

scritto dell’8 settembre 2021, l’__________ ha comunicato di aver ridotto gli

orari di apertura con la pandemia, e meglio “(…) attualmente gli orari di

apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il

mercoledì sera e il giovedì chiuso; - prima della pandemia gli orari di

apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi niente

pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a fine settembre. Bella

differenza! (…)”.

A tal proposito si

segnala che il carattere inevitabile della perdita di lavoro di cui all’art. 32

cpv. 1 LADI, che è una conseguenza diretta dell’obbligo di diminuire il danno

nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, impone al datore di

lavoro di prendere ogni misura ragionevolmente esigibile al fine di evitare la

perdita di lavoro. Ciò significa che l’attività dell’azienda doveva essere

ripresa non appena consentito. Nello specifico il 26 maggio 2021 il Consiglio

federale ha deciso importanti allentamenti per il settore della ristorazione.

Dal 31 maggio 2021 gli esercizi pubblici hanno potuto riaprire gli spazi al

chiuso, rispettando le distanze minime previste tra i tavoli oppure installando

pareti divisorie, ovviando di fatto alla perdita di posti all’interno del

locale. Pertanto, è irrilevante il fatto che “(…) sono state diminuite le

ore perché durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo

in una zona discosta rispetto alla strada principale) (…)”, come preteso

con l’opposizione del 18 maggio [recte: ottobre] 2021. Anzi, da tale

affermazione, manifestamente contradditoria con la motivazione addotta nel

preannuncio, si evince che la perdita di lavoro non è stata causata dalla

pandemia e dalla minore capienza del locale per le restrizioni imposte dalle

Autorità, bensì da altre ragioni. Non può quindi essere addossata

all’assicuratore sociale la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione

dell’esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile a una strategia

del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere che durante il

pomeriggio nel locale non sarebbe arrivato nessuno poiché "ubicato in

una zona discosta rispetto alla strada principale”. Tuttavia, si osserva

che l’ubicazione dell’__________ è in un luogo ad alta frequentazione turistica

e mal si comprende per quale ragione l’opponente abbia deciso di chiudere al

pomeriggio, soprattutto nel mese di settembre, allorquando la stagione

turistica non era ancora terminata.

Inoltre, osservando le

cifre d’affari degli anni precedenti relative ai mesi oggetto del presente

preannuncio, segnatamente settembre e ottobre, emerge che nel 2020 la stessa

era manifestamente superiore non solo a quella dell’anno corrente, ma persino a

quella ottenuta nel 2019. Tenuto conto di tale incremento, è possibile

concludere che la perdita di lavoro annunciata non sia da ricondurre alla

pandemia ed alle relative restrizioni imposte dalle Autorità, ma ad altri

motivi.

Ad ogni buon conto, sia

la decisione di ridurre la fascia oraria di apertura del locale, facendo la

pausa pomeridiana, così come quella relativa alla chiusura del locale il

mercoledì sera e il giovedì (da giugno a fine settembre), viola il principio

dell’obbligo di ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione. La perdita

di lavoro che ne deriva non può quindi essere considerata inevitabile ai sensi

dell’art. 32 cpv. 1 LADI e di conseguente non è computabile.” (cfr. doc. 14)

1.7. Contro la decisione su

opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha

chiesto che le sia riconosciuto il diritto a percepire le postulate indennità

per lavoro ridotto, e meglio sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

Al 31.8.2021 mi

scadeva l’autorizzazione all’ILR, così il 23.8.2021 invio una nuova richiesta

dal 1.9.21 al 28.2.22, che viene respinta per i mesi di settembre e ottobre 21.

Ricevo la decisione

negativa con lettera del 24.9.21, alla quale faccio opposizione il 18.10.21,

contestando il fatto che loro indicano come mia scelta la chiusura pomeridiana

nei primi tre giorni della settimana (ndr. dal 18.5.2021 dopo aver lavorato

l’intero giorno dalla riapertura avvenuta dopo 4 MESI DI CHIUSURA), che io

ritengo sarebbe pure autolesionismo, non vi pare? In tal senso vi allego il

foglio degli orari di apertura per gli anni 2019+2020+2021.

Detto ufficio mi

rammenta anche gli allentamenti accordati dal 26.5 al 23.6.2021, ma forse non

si ricorda delle restrizioni imposte alla ristorazione (limitazione delle

persone al tavolo, distanze tra i tavoli con conseguente diminuzione della

capienza di ca. il 50% obbligo di mascherina e di stare seduti …), che

sicuramente hanno comportato una perdita di lavoro.

Il 20.10.21 ricevo

lettera di risposta con preghiera di attendere perché le cose andranno per le

lunghe causa sovraccarico di lavoro. Avrei comunque avuto la possibilità di

richiedere l’ILR, che però non ho esercitato.

Finalmente ricevo

lettera del 25.11.21 con richiesta di inviare la CA di ottobre e novembre 2021

per ulteriori approfondimenti. Caso strano è pure cambiato il funzionario

incaricato che mi aveva seguita dall’inizio. Rispondo il 2.12.21 allegando

quanto richiesto e facendo presente che io, in quanto indipendente (società

fondata il 1.6.2016 a mio nome), ricevo l’IPG siccome la mia CA ha una

diminuzione superiore al 30% e quindi non vedo il motivo di rifiuto per i miei

DUE dipendenti.

Vi allego pure le CA

del 2019+2020+2021.

Ricevo lettera del

9.12.21 con altre richieste. Non avendo ancora capito ribadisco che nel

2017+2018 gestivo l’Albergo __________ sopra __________ (fine 31.10.2018) e che

solo dal 1.1.2019 mi trovo all’__________. Per loro era come se io gestissi due

ep in quegli anni. Faccio anche presente che senza aiuto mi vedrò costretta a

licenziare qualcuno.

Il 15.12.21 ricevo

un’altra lettera con richieste che avevo già esaudito precedentemente, ma

tant’è rispondo comunque, visto che sembra che le cose non siano molto chiare.

Rispondo DI NUOVO che nel 2017+2018 GESTIVO SOLO L’HOTEL __________ E CHE DAL

1.1.2019 SONO ALL’__________. Faccio presente che la mia società individuale è

iscritta a reg. di comm. dal 1.6.2016, come pure il fatto che già dal 2019

facciamo riposo il giovedì, sempre tutto l’anno. Invio anche i piani di lavoro

da aprile a agosto 2021.

Non volendo infierire

oltre, ma dal 13 settembre 2021, a complicare la situazione, è entrato

l’obbligo del certificato Covid, quindi la pandemia non è finita. Secondo il

Consiglio federale fino al 31.3.2022 si ha diritto all’ILR (con prolungo fino

al 31.1 2.2022).

Fortunatamente ho

avuto modo di ricevere i soldi per i casi rigore che mi hanno notevolmente

aiutata. La prima volta come credito da restituire, la seconda a fondo perso.

Ha avuto modo di

assistere in streaming ad una conferenza stampa presieduta dal Dr. Merlani, dal

responsabile IAS signor Sergio Montorfani, nonché dal Signor Luca Giudici,

responsabile dell’Ufficio giuridico del lavoro, che sentenziava che l’ILR è

stata propriamente istituita per far fronte alle difficoltà dovute alla

pandemia.

Ora in sintesi vorrei

capire per quale motivo non mi sia concessa l’ILR. (…)

P.S.: purtroppo per il

31.12.2021 ho dovuto licenziare un mio dipendente (vedi mia lettera del

14.12.2021).” (cfr. doc. I).

1.8. Nella sua risposta del 28 febbraio

2022 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(…)

Tenuto conto del fatto che la ricorrente non contesta e nemmeno si

confronta con la decisione impugnata contravvenendo alle esigenze minime di

motivazione di cui all’art. 61 LPGA, ci si limita a precisare quanto segue.

Fatti

I motivi che hanno indotto l’Amministrazione a non riconoscere le

indennità per lavoro ridotto alla ditta in parola, nonostante la stessa chieda

ulteriori delucidazioni, sono stati ampiamente spiegati nella querelata

decisione, segnatamente al considerando 3.” (cfr. doc. V)

1.9. Con replica dell’11 marzo

2022 - dopo che in data 1° marzo 2021 TCA aveva assegnato alle parti un termine

per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI) - RI 1 ha osservato

quanto segue:

"

(…)

Ad oggi non so quali

altri mezzi di prova potervi inviare, ma comunque faccio ancora delle

considerazioni in merito, magari anche ripetitive:

- Nella

lettera dell’UG del 30.12.2021 (di cui vi allego un piccolo stralcio) si dice

una cosa non veritiera orari di apertura dal lunedì alla domenica 10-14/17-22.

In effetti sarebbe GIUSTO lune-marte 10-14/17.22 mercole 10-? Giove chiuso per

riposto settimanale, venere-sabato-dom dalle 10/22-23!! Orario adottato dalla

riapertura del 2021 dal 18.5, quindi proprio perché sussistevano comunque

ancora delle restrizioni e la paura nella popolazione.

Nel primo anno di

esercizio 2019, l’orario approssimativo era dalle 9 alle 22/23, essendo la

prima stagione, però chiuso al giovedì TUTTO L’ANNO (ev. posso inviare i

giustificativi di cassa per conferma), in quanto tutti hanno diritto almeno a

un giorno libero;

- In

allegato vi invio pure alcuni fogli riguardanti l’ILR, che forse io non riesco

a capirne il giusto significato, oppure sono scritti in maniera tale da avere

diverse interpretazioni a dipendenza di chi li legge. Difatti anche l’UG nelle

sue lettere annovera art. e capoversi, che per conoscerli bisognerebbe essere

avvocati/notai/fiduciari, ma per chi non li conosce diventa difficile coglierne

il senso;

- Una

cosa che comunque non riesco ancora a capire è come io abbia potuto o possa

recare un danno all’assicurazione contro la disoccupazione avendo diminuito (si

fa per dire) le ore di apertura, perché comunque al pomeriggio le ore trascorse

aperti erano solo un costo con nessun guadagno, anche prima della pandemia, ma

essendo il primo anno bisognava testare il “terreno”;

- Intento

per i prossimi mesi l’assic. disoccupazione dovrà comunque pagare la dipendente

che ho dovuto licenziare, quindi non vedo dove possa stare la differenza;

- Per

venire al dunque non credo che qualcosa cambierà nella decisione adottata

dall’UG, ma io mi ritengo comunque danneggiata, in termini finanziari, visto

che fino al 16 febbraio vigeva ancora l’obbligo di mascherina e il covid-pass,

nel non poter usufruire dell’ILR per DUE dipendenti.” (cfr. doc. VII)

1.10 Con duplica del 24 marzo 2022

- trasmessa alla ricorrente per conoscenza il giorno seguente (cfr. doc. X) -,

la Sezione del lavoro, preso atto di quanto fatto valere da RI 1, ha osservato

quanto segue:

"

(…)

La ricorrente sostiene

che nella decisione su opposizione del 30 dicembre 2021, l’UG avrebbe indicato

erroneamente gli orari di apertura del locale, il quale da venerdì a domenica

sarebbe aperto dalle 10:00 sino alle 22:00/23:00 in modo continuato (orario

adottato dal 18 maggio 2021), e non dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle

22:00, come indicato nella stessa. Ebbene, tali orari sono stati indicati

proprio dalla ricorrente mediante lo scritto dell’8 settembre 2021, e meglio “(…)

Attualmente gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e

17-22 (max 23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso – Prima della pandemia

gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23)

quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì, ma non da giugno a fine

settembre. Bella differenza! (…)” (cfr. doc. 4).

La precitata

affermazione trova conferma anche nei piani di lavoro di settembre-ottobre

2021, dai quali emerge anche dal venerdì alla domenica, tra le 14:00 e le

17:00, non ha lavorato nessuno, nemmeno la gerente (cfr. doc. 4). Pertanto non

appare plausibile che il locale facesse orari continuato in tali giorni.

Con riferimento ai

comunicati circa la concessione delle ILR, si precisa che, sebbene il Consiglio

federale abbia decisione di prorogare la possibilità di percepire tali

indennità sino al 31 dicembre 2022, ciò non significa che le stesse vengano

elargite senza previa verifica dei requisiti necessari. In altre parole il

diritto sussiste unicamente per le aziende che adempiono alle condizioni

previste dalla legge.” (Cfr. doc. IX)

1.11. Con

scritto dell’8 aprile 2022, la ricorrente ha trasmesso a questo Corte “le

copie dei piani di lavoro da giugno ad ottobre 2019”, a valere quale pretesa

comprova del fatto che “eravamo chiusi anche durante quei mesi” con

verosimile riferimento alla chiusura del giovedì. RI 1 ha, poi, osservato

quanto segue:

"

(…)

I piani di lavoro

sett-ott 2019 saranno anche un po’ diversi, ma garantisco che sono veritieri

(giu-lug-ago sempre aperto negli ultimi 3 giorni della settimana), e

soprattutto che non faccio mai un piano che sia giusto al primo colpo.

Sono consapevole che

ci sono delle discrepanze tra quello che ho scritto e quello che effettivamente

ho fatto, ma solo i robot non sbagliano (…)” (cfr. doc. XI)

La

ricorrente ha, poi, prodotto gli scontrini di cassa di vari giovedì tra giugno,

luglio, agosto e settembre 2019 ad asserita comprova del fatto che il locale

sia sempre stato chiuso il giovedì (cfr. all. a doc. XI).

1.12. Con

osservazioni del 4 maggio 2022 – trasmesse, per conoscenza, alla ricorrente il

giorno seguente (cfr. doc. XV) – la Sezione del lavoro, riconfermandosi, per il

resto, nelle proprie richieste, ha precisato quanto segue:

"

(…)

La ricorrente (…) ha

affermato di trasmettere, in allegato, i piani di lavoro da giugno 2019 ad

ottobre 2019. Tuttavia la stessa ha prodotto unicamente i piani relativi al

periodo dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021, nei quali sono state apportate

diverse correzioni rispetto a quelli trasmessi all’UG con lettera del 19

dicembre 2021 (doc. 13).

(…) Si osserva inoltre

che, dalle tabelle controllo ore di cui al doc. 13, per le quali mal si

comprende per quale motivo non siano state riportate le ore effettuate dal

cuoco per il mesi di aprile 2021 – luglio 2021 (visto che dai piani di lavoro

risulta che ha lavorato in quei mesi), emerge che le ore ivi riportate

coincidano con i piani di lavoro trasmessi all’UG e non con quelli prodotti al

Lodevole Tribunale con la lettera dell’8 aprile 2022 (es. in data 14.06.2021 __________

ha lavorato 4 ore, come risulta dal piano di cui al doc. 13 mentre dalla

lettera 08.04.2022 risulta che ne avrebbe lavorate 2). (…)”

(cfr. doc. XIV)

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La

Sezione del lavoro, nella risposta di causa, ha osservato che “la

ricorrente non contesta e nemmeno si confronta con la decisione impugnata

contravvenendo alle esigenze minime di motivazione di cui all’art. 61 LPGA”

(cfr. doc. V pag. 2 p.to 2).

Giusta

l’art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una

succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a

queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato

all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non

si entrerà nel merito del ricorso.

L’art.

3.

Lptca, dal canto suo, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in

lingua italiana e contenere: a) una copia della decisione impugnata; b) una

concisa esposizione dei fatti; c) una breve motivazione; d) le conclusioni del

ricorrente.

Ai sensi dell’art. 4 cpv.

3.

Lptca il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti

dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un

termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale

non entrerà nel merito.

La

normativa cantonale è dunque conforme all'art. 61 lett. b LPGA (cfr. DTF 130 V

320; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).

Il

disposto di cui all’art. 61 lett. b LPGA deriva dal principio del divieto del

formalismo eccessivo ed esprime il principio della semplicità della procedura

che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249 consid.

6.2.).

La giurisprudenza ha

precisato che occorre accordare un termine ragionevole in applicazione

dell’art. 61 lett. b LPGA non soltanto nei casi in cui l’atto ricorsuale non è

chiaro nelle conclusioni o è motivato in modo insufficiente, bensì anche in

assenza di conclusioni e/o di qualsiasi motivazione, nella misura in cui il

ricorrente abbia chiaramente espresso la propria volontà di impugnare una

determinata decisione nel relativo termine di ricorso, ad eccezione dei casi di

abuso di diritto (cfr. STF 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 consid. 3.3.; STF

8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7).

In

concreto con l’atto del 31 gennaio 2022 inviato al TCA la ricorrente in entrata

comunica la sua volontà di presentare “ricorso alla loro decisione

definitiva del 30.12.2021” (cfr. doc. I).

Con

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 la Sezione del lavoro le ha,

come visto (cfr. supra consid. 1.6. e doc. 14) negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto, non ritenendo la perdita di lavoro computabile, e meglio

poiché non sarebbe stata “causata dalla pandemia e dalla minore capienza del

locale per le restrizioni imposte dalle autorità, bensì da altre ragioni”,

segnatamente dalla scelta di chiudere l’esercizio pubblico nella fascia oraria pomeridiana

tra le ore 14:00 e le 17:00 e, durante l’alta stagione, il giovedì, nonché

dalla scelta del luogo di ubicazione.

La parte ricorrente, nel

ricorso del 30 gennaio 2022, ha fatto valere, tra gli altri, che quella di

chiudere il giovedì, anche nel periodo giugno-settembre, non è stata una scelta

presa in conseguenza della pandemia e delle misure imposte dalle Autorità,

ritenuto che già nel 2019 quello era il giorno settimanale di riposo anche

durante l’estate. Diversa invece la situazione relativa alla “pausa

pomeridiana”, che pretende essere da ricondurre alla pandemia Covid-19 ed

alle conseguenti restrizioni e non, quindi, frutto di una scelta

imprenditoriale (cfr. doc. I).

Ne discende che

l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha chiaramente manifestato la propria

volontà di contestare la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021, e

meglio il diniego del diritto a che le siano riconosciute le indennità per

lavoro ridotto, con la motivazione per cui, quantomeno, quella di modificare

gli orari di apertura del locale non sarebbe stata una sua scelta, bensì, da

una parte, e meglio per la pausa pomeridiana, la logica conseguenza dei

provvedimenti adottati dalle Autorità per far fronte alla pandemia e, d’altra

parte, con riferimento alla chiusura del giovedì, non sarebbe una novità

adottata solo con l’avvento della pandemia, ritenuto che sin dal 2019

l’esercizio pubblico sarebbe sempre stato chiuso il giovedì per il giorno di

riposo.

Occorre, pertanto,

concludere che nella presente fattispecie le esigenze formali di cui agli art.

61.

lett. b LPGA e 3 Lptca devono essere considerate ossequiate già al momento

dell’introduzione dell’atto del 31 gennaio 2022 (cfr. STCA 38.2021.87 del 7

febbraio 2022, consid. 2.1.; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).

nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro ha negato ad RI 1, gerente dell’__________, il diritto alle indennità

per lavoro ridotto dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

"

(…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno

diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore

di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente

sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta

ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in giorni

festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli

giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne persone

al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza

di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva

2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

"

(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c

relativo alle aziende di nuova costituzione:

"

2.2

c Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva

2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021,

ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

"

(…)

Se un’azienda continua

a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di

conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di

lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla

CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la

plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga

durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a

comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- la perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2c, 2.3

e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il

p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

"

D4a Valido dal 19.03.2021

A causa

dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può

essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro

ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è

probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di

lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono

computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche

se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella

Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione

sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo

2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale,

commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a

ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un

controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una

segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un

riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V

57.

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

In quell’occasione il

Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità

a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,

l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le

persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale

decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il

diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo

di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato

che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti

adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era la causa della sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la

conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle

misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid.

4.3).

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr.

consid. 5.1).

Il TCA, dal canto suo, in

una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il

coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni

dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di

altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla

Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto

alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di

ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo il TCA ha

precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era

essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere

un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo

il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da

personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita

di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore

delle due dipendenti è stata considerata computabile.

In una vertenza

38.2021.28, stralciata dai ruoli dal TCA il 14 giugno 2021, la Sezione del

lavoro, prima della risposta di causa, ha modificato la decisione su

opposizione impugnata ed ha riconosciuto ad una ditta (che gestisce un bar) che

aveva iniziato la sua attività lavorativa il 13 marzo 2020 (e dunque pochi

giorni prima delle chiusure ordinate dalle autorità il 16 marzo 2020) il

diritto ad indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 1° settembre

al 30 novembre 2020 e non soltanto fino al 31 agosto 2020.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.46

del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la

Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

31.

luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che

non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Si trattava di una

società, costituita il 26 febbraio 2020, che ha rilevato l’esercizio pubblico

(Snack Bar) di un’altra società, la quale aveva definitivamente cessato la

propria attività il 13 marzo 2020.

La nuova società ha potuto

iniziare la sua attività soltanto l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure

imposte dalla mezzanotte del 16 marzo 2020 (cfr. il Comunicato stampa

Coronavirus; il Consiglio federale proclama la “situazione straordinaria e

inasprisce ulteriori provvedimenti” dal quale risulta, in particolare che “fino

al 19 aprile tutti i negozi, ristoranti, i bar e tutte le strutture per il

tempo libero dovranno restare chiuse”, ultima modifica il 17 marzo 2020, www.admin.ch/gov).

Questa Corte ha concluso

che - a torto - la Sezione del lavoro aveva negato alla ricorrente il diritto

alle indennità per lavoro ridotto, ritenendola un’azienda di nuova costituzione

che non ha mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Innanzitutto perché la

società era stata costituita alla fine del mese di febbraio 2020 ed aveva pianificato

di iniziare la propria attività nel mese di aprile 2020 e non si era dunque

confrontati con una situazione di “abuso di diritto” prospettata al punto 2.2c

della Direttiva della SECO 2021/06 del 19 marzo 2021.

Inoltre e soprattutto

perché la Sagl ricorrente aveva acquistato da un’altra società un esercizio

pubblico già esistente ed operativo almeno dal 2018.

D’altra parte i motivi

indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle

persone; smart working) risultavano legati alla pandemia per cui la perdita di

lavoro è computabile.

Il TCA, dopo avere

ricordato che la richiesta per lavoro ridotto concerneva esclusivamente il

periodo dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ed avere richiamato anche l’art. 333

cpv. 1 e cpv. 1bis CO, ha così riconosciuto il diritto alle

indennità per lavoro ridotto alle due assicurate già attive presso la

precedente società, che sono state assunte dalla nuova, come pure ad un altro

assicurato che non era attivo in precedenza presso l’esercizio pubblico, in

quanto assunto con un ruolo di responsabilità (Direttore; per quest’ultimo pure

gerente nel periodo in questione, cfr. tuttavia l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

Cfr. pure STCA 38.2021.47

del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in

relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

Con sentenza 38.2021.61

del 6 dicembre 2021, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della

Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento

del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10

dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due

dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di

lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020

per il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).

Non sono state considerate

atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice

al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal

medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice

era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio

invariato.

In una sentenza 38.2021.92

del 14 febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva

inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico

dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021

sulla base delle seguenti considerazioni:

"

(…) Nella presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità

per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di

proseguo”).

Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a

partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in

modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso

chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr.

consid. 1.2).

Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si

è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come

sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal

ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)

- nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile

2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di

bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di

take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna

limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare

l’assembramento di persone.

Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato

nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al

chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”)

e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la

mascherina (cfr. consid. 1.11).

D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente

l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30

settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica

riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro

le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle

commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda

(cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).

Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona

industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr.

consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del

datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid.

2.2.).

Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre

d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr.

consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle

conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida

base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale”

(cfr. consid. 1.5.).

Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021,

secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto

alla pandemia.

Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale

viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il

titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto

da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente,

peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova

attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del

lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il

danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna

perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe

essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di

diminuire il danno causato a quest'ultima”).

Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella

presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica

da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale

federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24

novembre 2021 citate al consid. 2.6.

A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato

opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione

degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da

una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a

ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva

richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo

a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento

dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria

il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a

fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli

altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile

escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro

fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85

del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società

che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio

al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021

ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori

licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra

l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo

in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la

campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia.

In un’altra sentenza

38.2021.100

del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto

di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle

indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio

2022.

in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni

precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la

pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste

considerazioni:

"

(…) La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro

ridotto innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari

d’apertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il

danno.

Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al

consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale

federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro

ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante

i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.

Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire

tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.

concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state

chieste indennità per lavoro ridotto.

Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario

di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,

orario normale di lavoro) sia o no computabile.

La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel

momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva

alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano

valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui

l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.

Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una

perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto

drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13

settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità

per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato

COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il

risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20 dicembre

2021.

è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione (cfr.

doc. 3).

Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a

soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo

previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di

22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo

senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro

svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco

nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di

lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022

riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di

clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00

alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il

servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a

mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato

Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e

impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).

Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal

TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”

In una sentenza

38.2021.101

del 4 aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a

una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per

lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la

ricorrente, avendo ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del

locale rispetto al periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di

ridurre il danno e la perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In

quell’occasione, infatti, questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso

giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non

ha dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura non

avrebbe potuto gestire il bar il modo proficuo; non è, infatti, stata resa

verosimile “una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia”.

Con sentenza 38.2021.77

dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia,

questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per

lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa

alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro

che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a

cambiamenti del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano

quindi nel normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui

ritardi potevano, invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di coronavirus “ha mandato in tilt le catene di

approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole dei prezzi”,

questa Corte, non potendo escludere che la perdita di lavoro accusata

dalla ricorrente fosse effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32

LADI) ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

In una sentenza 38.2022.3

del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito

che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare

la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un

breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

2.7

Il 19 giugno 2020 il

Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati

in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno

successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della

ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli

alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”

(cfr. RU 2020 4159).

L’art. 5a è poi stato

modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo

le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00

e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un

tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle

mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU

2020.

4503).

Nel frattempo nel Canton

Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,

valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le

strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,

rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati

degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del

26.

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv.

1.

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12

dicembre 2020:

"

1.

Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle

strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le

ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi

i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella

notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:

"

2.

Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli

articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato

sono adempiute le seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di

biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il

numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette

giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette

d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre

giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e

c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

È stato previsto che tali

disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5377).

Per completezza va osservato

che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre

2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del

coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei

bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli

art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.

RU 2020 5813):

"

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i

bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar,

club, discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d

possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31

dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono

restare aperte fino alle ore 01.00.”

"

Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti,

bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per

il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli

orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore

01.00

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di

apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni

limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per

tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere

a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura

delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui

ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono state

abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la

durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre

20202.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al

28.

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio

per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato

modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non

vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le

strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e

bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le

terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera

circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su

almeno la metà dei lati”.

È stato altresì previsto,

in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e

che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;

Il 26 maggio 2021 il

tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31

maggio 2021 come segue:

"

1.

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club

in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova

Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della

ristorazione, i bar e i club enuncia:

"

1.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui

la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi

chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei

ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per

tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come

pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;

Il 13 settembre 2021 è poi

entrato in vigore l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante

l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 e il risultato negativo per

poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19

situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).

Dal 20 dicembre 2021

l’accesso agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone

con certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e

portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021: “Coronavirus

il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).

L’art. 12 cpv. 1 della

modifica dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021

prevede che:

"

Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione

avviene sul posto si applica quanto segue:

a. i gestori devono limitare l’accesso

ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I

gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti

vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone

provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un

certificato di test;

b. i gestori possono limitare l’accesso

alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o

test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione

dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata

la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;

c. se l’area esterna di una struttura

della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione

con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area

esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”

In quell’occasione è stato

inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5

dell’Ordinanza):

"

I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da

casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia

possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti

organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”

Il 17 febbraio 2022 è

infine stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per

accedere ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro

(cfr. modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato

stampa. “Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in

vigore fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici

e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.

2.8

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il

TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Questo

Tribunale rileva, inoltre, che la ditta individuale di RI 1 è attiva nella

gestione e nell'amministrazione di ristoranti, bar, alberghi, pensioni e ogni

altra forma di esercizio pubblico sin dal giugno 2016 (cfr. estratto del

Registro di commercio; www.zefix.ch) e si occupa della gestione dell’__________

da gennaio 2019 (cfr. doc. 2).

Pertanto il caso di specie

non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del

25.

ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova in ogni caso

osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia

è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle

autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con

un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI

ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa

della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti

delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA rammenta che in concreto la ricorrente ha inoltrato la

domanda di lavoro ridotto per due dipendenti (la cameriera __________ e il

cuoco / vice-responsabile __________) (cfr. supra consid. 1.1.).

La

Sezione del lavoro vi si è da ultimo opposta con decisione del 30 dicembre

2021, ritenuto che RI 1, riducendo gli orari di apertura dell’__________

rispetto al periodo precedente lo scoppio della pandemia, avrebbe violato

l’obbligo di ridurre il danno per cui la perdita di lavoro lamentata non

sarebbe computabile (cfr. supra consid. 1.6.).

Nella fattispecie,

sugli orari di apertura pre e post pandemia dell’__________, giova innanzitutto

evidenziare che in prima battuta, e meglio nelle osservazioni trasmesse alla

Sezione del lavoro l’8 settembre 2021, RI 1 ha affermato che “attualmente

gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max

23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso. Prima della pandemia gli

orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi

niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a fine

settembre. Bella differenza!” (cfr. supra consid. 1.2. e all. a doc. 4).

Nell’opposizione

alla decisione del 24 settembre 2021, la ricorrente ha, poi, precisato che la

chiusura pomeridiana (tra le ore 14:00 e le ore 17:00, è dettata dal fatto che

“durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo in una

zona discosta rispetto alla strada principale)” (cfr. doc. 6).

È solo in un

secondo momento, e meglio a partire dalla risposta alle domande postegli dalla

Cassa 14 dicembre 2021, che RI 1 ha, invece, riferito che l’“orario ridotto

è iniziato il 18.5.2021, ma solo nei giorni lunedì, martedì e mercoledì

(chiusura pomeridiana dalle 14 alle 17), giovedì chiuso per riposo e venerdì

sabato e domenica orario continuato” (cfr. doc. 11). E ciò sebbene, in

allegato a quella comunicazione abbia, poi, tramesso il piano di lavoro

manoscritto riferito ai mesi di dicembre 2019 ed a parte di gennaio 2020, dal

quale emergerebbe, che tanto quotidianamente (anche nel fine settimana) dalle

ore 14:00 alle ore 17:00, quanto durante l’intera giornata del giovedì,

nell’esercizio pubblico non era presente nessuno; né la stessa gerente, né il “vice”

__________, né il cuoco __________, né la cameriera __________ (cfr. supra

consid. 1.5., doc. 11 ed allegati).

Successivamente, e meglio

il 19 dicembre 2021, RI 1 ha, poi, sostenuto che “al giovedì abbiamo sempre

chiuso come giorno di riposo fin dall’inizio 1.1.2019. Al sabato e alla

domenica NON abbiamo mai chiuso al pomeriggio.” (cfr. supra consid. 1.5. e

doc. 13).

In sede

ricorsuale, invece, è tornata ad indicare che la chiusura pomeridiana sarebbe

limitata ai primi tre giorni della settimana ed ha allegato i “fogli degli

orari di apertura per gli anni 2019+2020+2021”, dai quali emerge che:

- Nel 2019 l’esercizio pubblico era aperto,

da lunedì a mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 22:00, chiuso il giovedì per

riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 22:00-23:00 e

la domenica dalle ore 09:00 alle ore 22:00.

- Nel 2020 l’esercizio pubblico era aperto,

da lunedì a mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 22:00, chiuso il giovedì per

riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 22:00-23:00 e

la domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

- Nel 2021, dal 18 maggio in poi,

l’esercizio pubblico era aperto, da lunedì a martedì dalle ore 10:00 alle ore

14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00, il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore

17:00, chiuso il giovedì per riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore

10:00 alle ore 22:00-23:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (cfr.

allegati A10-12 a doc. I).

In sede di

replica, la ricorrente ha asserito che nel 2019 “l’orario approssimativo era

dalle 9 alle 22/23, (…) però chiuso il giovedì TUTTO L’ANNO (…) in quanto tutti

hanno diritto ad almeno un giorno libero” (supra consid. 1.7. e doc. VII).

Infine, con

osservazioni dell’8 aprile 2021, laddove ha comunicato di aver inviato al TCA i

piani di lavoro del 2019 (“ho modo di inviarvi le copie dei piani di lavoro

da giugno a ottobre 2019”), a pretesa dimostrazione del fatto “che

eravamo chiusi anche durante questi mesi”, la ricorrente ha, in realtà,

tramesso la documentazione relativi al periodo giugno – ottobre del 2021. Tali

piani di lavoro sono, peraltro, difformi da quelli presentati su richiesta

della Sezione del lavoro nel dicembre 2021, e meglio come rilevato dalla

resistente (cfr. supra consid. 1.12. e doc. XIV).

In tale contesto si ricorda che il principio della priorità

della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse

versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre

2017; STF 8C_186/2017 del

1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF

8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

A

mente di questa Corte - anche a fronte dei diversi piani di lavoro versati agli

atti nel corso del procedimento, difformi tra loro seppur riferiti agli stessi

lassi temporali ed alle medesime persone - devono essere tenute in

considerazione le dichiarazioni rese dalla ricorrente in un primo momento, e

meglio quelle secondo cui “attualmente gli orari

d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il

mercoledì sera e il giovedì chiuso. Prima

della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e

sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da

giugno a fine settembre.” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 4).

A fronte, quindi,

degli orari così indicati dalla ricorrente a valere per il 2021, ne risulta che

la scelta di chiudere l’esercizio pubblico tra le ore 14:00 e le ore 17:00,

rispettivamente, il mercoledì pomeriggio ed il giovedì anche nel periodo

estivo, ha causato importanti diminuzioni degli orari di apertura (cfr. supra

consid. 1.3).

Ricordato che, secondo la

legge e la giurisprudenza, il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro

ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di

fatturato, bensì quello di evitare licenziamenti, il TCA constata che a

differenza del caso giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre

2021, e nella quale il Tribunale federale ha concluso che una Sagl che aveva

ridotto i giorni e gli orari di apertura dell’esercizio pubblico non aveva

violato l’obbligo di ridurre il danno, nel caso concreto la ricorrente non ha

minimamente dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura

non avrebbe potuto gestire l’__________ in modo proficuo (vedi pure il punto

2.5

(5) della Direttiva della SECO, riprodotta al consid. 2.4. e la STCA

38.2021.100

del 4 aprile 2022).

Depone, del resto, a

favore della possibilità di gestire in modo proficuo l’esercizio pubblico

rispettando gli orari consueti di apertura, nonostante l’avvento della pandemia

Covid-19, il fatto che nel corso del 2020 - quando l’__________ non chiudeva né

dalle ore 14:00 alle 17:00, né, quantomeno, il mercoledì pomeriggio - la cifra

d’affari realizzata dopo la riapertura degli esercizi pubblici di maggio 2020,

sino ad ottobre 2020, era addirittura superiore a quella del 2019 e meglio come

si evince dalle cifre d’affari comunicate da RI 1 nel corso del procedimento.

2021.

2020.

2019.

Gennaio

0.

21100.

2600.

Febbraio

0.

12900.

22400.

Marzo

0.

7500.

24800.

Aprile

6620.

0.

27600.

Maggio

30710.

13990.

2390.

Giugno

27970.

31110.

2500.

Luglio

28015.

41310.

34300.

Agosto

22330.

39200.

24100.

Settembre

24949.

41200.

29300.

Ottobre

24116.

33460.

32000.

Novembre

14789.

15970.

25000.

Dicembre

8210.

26500.

totale

179509.

265950.

331700.

(cfr.

doc. 1, all. a doc. 6 ed all. a doc. 9).

Il rifiuto delle indennità

per lavoro ridotto appare peraltro giustificato se si considera, da una parte,

che nel periodo per cui è stata richiesta l’erogazione delle indennità, sono sì

state reintrodotte delle restrizioni quali l’obbligo dal 13 settembre 2021 di

presentare il certificato COVID attestante la vaccinazione, l’avvenuta

guarigione o un test negativo e dal 20 dicembre 2021 il certificato attestante

la vaccinazione e la guarigione (cfr. consid. 2.6) ma, d’altra parte, già a

fine luglio 2021 più della metà dei cittadini ticinesi era vaccinata, e meglio

come ricordato dal TCA in una recente sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022.

In simili condizioni,

nella presente evenienza, non è quindi stata resa credibile una perdita di

lavoro economica da ricondurre alla pandemia - la quale di per sé non va

considerata un normale rischio aziendale ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a

LADI (cfr. consid. 2.6.: p.to 2.2. “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020, rimasto invariato nella

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021) -, a differenza dei casi giudicati dal

Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.

Inoltre, l’argomentazione

secondo cui “sono state diminuite le ore perché durante il pomeriggio non

passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla

strada principale)” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 6) concerne una

problematica, e meglio quella della collocazione dell’esercizio pubblico, che

è, semmai, una circostanza che rientra del normale rischio aziendale del datore

di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.3. e la

STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 già citata al consid. 2.6.).

Di conseguenza nella

presente evenienza non sussiste una perdita di lavoro computabile ai sensi

dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

La decisione su

opposizione del 30 dicembre 2021 deve pertanto essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 31 gennaio 2022, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio

2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti