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Decisione

38.2022.12

Decisione di restituzione (ricalcolato GA diminuendolo, poiché pochi gg prima di ricevere alcuni stipendi + 13. assicurato accreditato all'azienda del denaro) annullata. Necessari accertamenti (situazione finanziaria azienda e rimborso prestito). In caso di dubbio attendere esito pocedimento penale

17 ottobre 2022Italiano40 min

(…) Ella, come già spiegato, non ha versato alcun prestito affinché le fosse pagato lo stipendio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.12

rs

Lugano

17 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, dal 1° agosto 2014, ha

lavorato alle dipendenze della __________, in qualità di direttrice (cfr. doc.

6).

La medesima ha rivestito, in seno

a tale società, la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione

con diritto di firma individuale perlomeno dal novembre 2016 al gennaio 2020

(cfr. doc. 5=H: estratto RC).

La __________

ha disdetto il contratto di lavoro nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28

febbraio 2020 indicando che “(…) la succursale di __________ verrà chiusa

nel corso del 2020 per motivazioni di carattere economico e congiunturali, che

impongono tale scelta” (cfr. doc. 3; 10).

1.2. RI 1 si è annunciata all’Ufficio

regionale di collocamento (URC) di __________ il 10 febbraio 2020 con inizio

della disoccupazione dal 1° marzo 2020, dichiarando di ricercare un’attività

lavorativa al 100% (cfr. doc. 17).

1.3. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa),

il 17 marzo 2020, ha comunicato all’assicurata di avere stabilito il suo dritto

a indennità di disoccupazione dal 2 marzo 2020 (termine quadro: 2.3.2020 -

1.3.2022; guadagno assicurato: fr. 12’350; cfr. doc. 14).

La Cassa le ha versato le

prestazioni LADI dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 (cfr. doc. 24,

26, 30, 33, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 56, 64, 67, 70).

1.4. Il 30 giugno 2021 il Procuratore

Pubblico __________ ha segnalato alla Cassa che gli accertamenti esperiti

nell’ambito di un procedimento penale in relazione alla __________ (cfr. doc.

58; 59) hanno permesso di evidenziare che tale società “ha bonificato in

data 26 febbraio 2020 a favore di RI 1, l'importo di CH 21'062.11 con causale

"tredicesima 2019 + stip. gennaio 2020" e che in data 28 febbraio

2020 ha bonificato a favore di RI 1 ulteriori CHF 41'406.10 con dicitura

"stipendi feb. 20 - feb./mar. 19 - tred. 18". In sostanza mediante

tali bonifici la società ha saldato la posizione ancora scoperta del suo organo

RI 1 relativa ai suoi stipendi. Dalle verifiche è però emerso che tali

pagamenti sono stati possibili unicamente grazie ad un bonifico di data 25

febbraio 2020 effettuato, da un conto a lei intestato, dalla stessa RI 1 di CHF

65'000.00 con dicitura "prestito", altrimenti tali pagamenti non

avrebbero mai potuto aver luogo. Ad oggi non è dato a sapere se tali operazioni

sono avvenute con l'autorizzazione di __________, allora presidente del

Consiglio di amministrazione, o all'insaputa dello stesso” (cfr. doc. 71).

Il PP ha, quindi, chiesto alla

Cassa di indicare se il mancato pagamento di tutti gli stipendi a favore

dell’allora vicepresidente del CdA della società, RI 1, avrebbe comportato per

la stessa una riduzione delle indennità di disoccupazione, da lei percepite a

far tempo dal marzo 2020 (cfr. doc. 71).

La Cassa, il 5 luglio 2021, ha

risposto che “il mancato pagamento di tutti gli stipendi arretrati a favore

della Signora RI 1 avrebbe comportato una riduzione delle indennità di disoccupazione

a favore della stessa. Infatti il guadagno assicurato è stato calcolato sui

salari effettivi percepiti e se questi fossero stati inferiori, anche il

guadagno assicurato sarebbe stato inferiore” (cfr. doc. 72).

1.5. La Cassa ha, di conseguenza,

ricalcolato il guadagno assicurato di RI 1, ottenendo l’ammontare di fr.

9'213.-- (cfr. doc. 74), come pure gli importi delle indennità di

disoccupazione spettantile da marzo 2020 a giugno 2021 e con decisione del 14

luglio 2021 le ha chiesto la restituzione della somma di fr. 36'572.20 (cfr.

doc. 73; 92).

1.6. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

il 25 agosto 2021, ha interposto opposizione contro l’ordine di restituzione

del 14 luglio 2021, facendo valere in particolare:

" (…)

2. Il guadagno assicurato dell'opponente è stato accertato in CHF

12'350.00; di conseguenza le sono state versate indennità di disoccupazione

ammontanti a CHF 455.30 dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2021 (doc. B). L'importo

accertato equivale al limite massimo mensile; non fosse, il guadagno assicurato

avrebbe dovuto essere determinato in una somma maggiore. Infatti l'assicurata,

allorché si è presentata presso l'ufficio di questa Cassa, ha prodotto la

documentazione inerente a ulteriori entrate: tuttavia, valutatala, le è stata

restituita poiché le è stato comunicato che, appunto, già raggiungeva il limite

massimo e pertanto non era necessaria.

Già solo per questo motivo il calcolo del guadagno assicurato

avrebbe dovuto eventualmente essere ricalcolato sulla base di tutti i redditi

della signora e non sottraendo unicamente gli asseriti salari mancanti. Vero è

che il guadagno accessorio non è assicurato. Tuttavia, per valutare quale sia l'attività

principale deve essere verificato quale sia quella con il tasso di occupazione

più alto. Se l'assicurato esercita due attività allo stesso tasso

d'occupazione, è considerata accessoria l'attività che gli procura un guadagno

più basso. In tal senso tale spettabile Cassa, avrebbe dovuto esperire le necessarie

indagini.

(…).

4. Nella presente evenienza, il

30 giugno 2021 la Cassa ha ricevuto dal Ministero pubblico la richiesta di indicazioni circa la

possibilità che il mancato pagamento di tutti gli stipendi

avrebbe comportato una riduzione delle

indennità di disoccupazione nei confronti

dell'assicurata. Inoltre, nel suo scritto il

Procuratore Pubblico avrebbe affermato che

il saldo dei salari di gennaio, febbraio e

marzo 2020 della signora RI 1 avrebbero potuto aver luogo unicamente poiché

sarebbe stato effettuato un prestito tramite un conto a lei intestato.

5. La Cassa, a seguito delle informazioni di cui sopra non ha

eseguito alcun accertamento, ma ha subitamente imposto la restituzione delle indennità tramite compensazione (doc. B).

(…) La Cassa, e a monte il Procuratore pubblico, non supporta la

sua affermazione secondo cui i salari dell'assicurata siano stati saldati

grazie al prestito dell'assicurata. Infatti, i libri della __________ non sono

stati depositati; per quanto consta la società al momento determinante era

florida e quand'anche vi fossero state delle mancanze di liquidità,

quest'ultime non potrebbero comunque comportare eo ipso la conclusione

che la società non sarebbe stata in grado di pagare i salari.

(…).

17. L'opponente non aveva la facoltà di influenzare

in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro, inoltre ella non si è

assunta alcun rischio imprenditoriale. La restituzione del prestito non è stata

fatta dipendere dall'andamento positivo della ditta

datrice di lavoro, in quanto nessun rischio di

infruttuosità è stato considerato (cfr.

TF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014,

consid .3.3.).

Senza che ciò implichi alcuna ammissione da

parte dell'assicurata,

quand'anche tra il prestito avvenuto e il pagamento dei salari vi fosse una relazione,

l'opponente dovrebbe essere considerata quale

terza, lo stesso TF indicando che «ist unbeachtlich, ob der Lohn

vom Arbeitgeber selbst oder von einem Dritten ausbezahlt

wird» (TFC 9/02 del 19 novembre 2002, consid. 4.1.) Qualsiasi abuso deve essere escluso. (…) (Doc. 101)

1.7. Il 23 dicembre 2021 la Cassa, dopo

aver effettuato alcuni accertamenti (cfr. doc. 114; 115; 116; 117; 118), ha

emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il provvedimento del

14 luglio 2021, rilevando:

"

(…)

- Punto 2 - La Cassa ha richiesto all'Assicurata la

documentazione completa prevista dalla LADI, relativa alla sua precedente

attività, comprensivo di conteggi, formulario "ADL", l'estratto conto

bancario degli ultimi 24 stipendi percepiti dalla __________ (di seguito __________).

In base a questi documenti e alle verifiche, si è potuto determinare il

guadagno assicurato precedente.

Questi documenti sono stati trasmessi dalla Sig.ra RI 1 e/o dalla

ditta. Per ciò che attiene i lavori accessori, considerato che dalle buste paga

e dal formulario ADL si rileva che l'Assicurata esercitava un'attività

lavorativa al 100% presso la __________ (con orari flessibili, secondo

contratto), è chiaro che, gli altri possibili impieghi che l'Assicurata aveva

già in precedenza sono da considerarsi accessori. Il fatto che la Sig.ra RI 1

abbia effettivamente comunicato e/o voluto consegnare i documenti concernenti

queste entrate, non è dato sapere con certezza. In effetti, dal formulario

"Domanda di indennità di disoccupazione", compilata e firmata dalla

Sig.ra RI 1, al punto 12) - "Percepisce ancora un reddito da un'attività

indipendente o accessoria" - la stessa ha risposto negativamente.

- Punti da 4 al 7 - Gli elementi nuovi ci sono sicuramente e

legalmente hanno dato atto ad una giustificata revisione dell'incarto

dell'Assicurata. In effetti, proprio con questi elementi, la Cassa ha effettuato nuovamente la verifica del caso. Questo

successivo accertamento è partito dopo avere ricevuto la segnalazione da parte del

Ministero Pubblico, dal quale si rileva che la Sig.ra RI 1 ha effettuato un

versamento di CHF. 65'000.- da un suo conto privato con dicitura

"prestito" direttamente sul conto dell'azienda e quest'ultima ha

fatto due bonifici, il 26 febbraio 2020 rispettivamente il 28 febbraio 2020,

sul conto dell'Assicurata per coprire i suoi stipendi, tredicesima 2019,

stipendio gennaio 2020, febbraio 2020, febbraio e marzo 2019 e tredicesima 2018

per un totale di CHF. 62'468.20.

Nonostante l'Avvocato abbia affermato

che questo era unicamente un prestito alla ditta versato dalla sua cliente,

quando questa azienda era ancora florida (pto 8 dell'opposizione), egli non

risponde direttamente alla nostra domanda posta nell'ultimo scritto del 10

novembre 2021. Egli si limita ad allegare diversa successiva documentazione e

da quest'ultima, vi è altresì allegato anche il contratto di prestito che la

Sig.ra RI 1 ha sottoscritto con la ditta __________. La sua Assistita non ha

mai accennato alla Cassa dell'esistenza di questo prestito (e/o documento);

caso contrario, già al momento di stabilire il suo diritto e guadagno

assicurato, la Cassa avrebbe svolto le verifiche del caso e avrebbe calcolato

il guadagno assicurato in maniera corretta e pertanto, senza una fuoriuscita di

prestazioni non dovute.

- Punti da 7 a 17 - L'Avvocato ha spiegato che la sua

Assistita, la quale aveva un potere decisionale fino al 22 gennaio 2020 (cfr.

Registro di Commercio), ha effettuato un prestito, come semplice

dipendente, alla ditta __________ quando questa azienda era ancora

florida (pto 8 dell'opposizione), per un importo di CHF. 65'000.- per una

ragione non bene identificata, un probabile investimento.

Pertanto, sia il Ministero Pubblico sia la nostra Cassa dovrebbero

comprendere che è una pura coincidenza che, dopo il versamento di questa somma

a favore della ditta in questione, sono stati, dopo solo 1 giorno

rispettivamente 3 giorni, coperti gli stipendi della Sig.ra RI 1, come segue:

tredicesima 2019, stipendio gennaio 2020, febbraio 2020, febbraio e marzo 2019

e tredicesima 2018 per un totale di CHF. 62'468.20. Sia la tempistica sia

l'importo, secondo l'Avvocato, sono puramente casuali.

- Punto 15

"L'opponente non avrebbe avuto alcun

interesse a reinvestire i crediti derivanti dai suoi stipendi, se vi fosse

stata la certezza dell'impossibilità di recuperarli, unicamente per poter

salvare la società in cui ormai non faceva più parte". Questo punto ci

lascia basiti - la sua Assistita che fino al 22 gennaio 2020 aveva potere

decisionale, il mese successivo, tra l'altro a due e un giorno prima del

termine della disdetta (iscrizione al COLSTA 2 marzo 2020), ha effettuato un

prestito a favore dell'azienda di CHF. 65'000.- senza conoscere l'effettiva situazione

economica della ditta? Eppure, anche dal formulario "ADL" risulta che

la disdetta del 18 dicembre 2019 sia dovuta per motivi economici.

- Punto 20 - Visto la segnalazione del Ministero Pubblico e

fatte le dovute verifiche, si è resa necessaria l'immediata modifica del

guadagno assicurato. Qualora la Cassa avesse avuto queste informazioni e

documentazione al momento della definizione del diritto da parte della Sig.ra RI

1, ribadiamo, il guadagno assicurato sarebbe stato conteggiato in maniera

corretta già fin dall'inizio e pertanto senza una fuoriuscita delle indennità

di disoccupazione non dovute. Pertanto, è altresì giustificata, la

compensazione mensile di queste indennità non dovute. (…)” (Doc. B)

1.8. Contro la decisione su opposizione

del 23 dicembre 2021 RI 1, sempre assistita dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e,

in via principale, l’accoglimento dell’opposizione presentata avverso la

decisione di restituzione del 14 luglio 2021, in via subordinata, il rinvio

dell’incarto alla Cassa per nuova decisone ai sensi dei considerandi (cfr. doc.

Fatti

I pag. 7).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha addotto che l’assicurata, per l’iniziale calcolo del

guadagno assicurato ha fornito tutto il materiale necessario, senza omettere

alcunché, puntualizzando:

"

(…) Ella, come già spiegato, non ha versato alcun prestito affinché le fosse pagato lo stipendio

e non ha mai accordato la rinuncia al salario, di conseguenza

non aveva alcun obbligo di notifica dell'avvenuto prestito. Né la Cassa né il Procuratore pubblico supportano la tesi secondo

cui i salari dell'assicurata siano stati

saldati grazie al prestito

di quest'ultima.

Infatti, i libri della __________ non sono stati depositati; per quanto consta

la società al momento determinante non era insolvente e quand'anche

vi fossero state delle mancanze di liquidità, quest'ultime

non potrebbero comunque comportare eo ipso la conclusione che la società non sarebbe stata in grado di pagare i salari.

Non è nemmeno lontanamente sostanziata una verosimiglianza preponderante. La

sola vicinanza temporale tra il versamento della

cifra prestata e il pagamento dei salari dell'assicurata

non è sufficiente a maturare il grado di

verosimiglianza preponderante necessario, così

come non lo sono le sole, unilaterali,

affermazioni della Cassa. Inoltre,

i fatti addotti dalla

Cassa non possono essere ritenuti provati, poiché nessuna sentenza è stata emessa, nessun

ulteriore accertamento è stato

effettuato e anche le richieste della Cassa

rivolte alla

ricorrente dopo la sua opposizione non hanno che confermato il prestito e non

il nesso causale

tra quest'ultimo e il pagamento degli stipendi della Dott.ssa RI 1, come

infatti rilevato dal Ministero Pubblico.

Ancora si aggiunge che la società, quando la Dott.ssa RI 1

ha versato il prestito, aveva - come ha a

tutt'oggi - un capitale sociale di CHF 385'000.--, oltre a un patrimonio rilevante: da ciò si deve dedurre,

anzi essere

certi della concreta facoltà - oltreché volontà - della __________

di pagare il salario della ricorrente. (…)” (Doc.

I pag. 4)

Per quanto attiene all’importo

del guadagno assicurato è stato asserito:

" (…)

l’assicurata ha prodotto un contratto di lavoro con la __________, secondo il

quale il salario lordo percepito ammonta a CHF 12'284.15, tale importo è stato

percepito nel periodo di 6 mesi che precedono la fase del termine quadro - che

inizia dal 2 marzo 2020 - compreso tra settembre 2019 e febbraio 2020. Inoltre,

è stata percepita la tredicesima ammontante a CHF 11'692.40.

Prove:

- Richiamo dell'incarto dalla Spettabile CO 1 inerente alla

Dott.ssa RI 1, in particolare delle buste paga.

14. Il calcolo effettuato dalla Cassa di CHF 9'213 era stato

contestato, ma la Cassa, con la decisione su opposizione, si è comunque

limitata ad allegare le tabelle di calcolo senza esporre l'origine delle cifre utilizzate

per la somma. Inoltre, si precisa nuovamente che la ricorrente lavorava ad una

percentuale del 100% per il gruppo __________; pertanto, i salari da lei

percepiti erano ripartiti tra le strutture del gruppo, di cui fa parte anche la

__________, oltre che alla __________. In particolare, la ricorrente ha

percepito fino al 2018 un salario annuo di EUR 85'000.00 da parte della __________

di __________, il quale non è stato minimamente considerato dalla Cassa, poiché

a mente di quest'ultima la ricorrente avrebbe comunque raggiunto il limite

massimo dell'ammontare delle indennità. Ora la Cassa avrebbe dovuto calcolare

il guadagno assicurato sulla base dello stipendio effettivamente percepito

dalla ricorrente, considerando tutte le sue entrate. In tal modo il guadagno assicurato,

quand'anche si tenesse in considerazione una diminuzione a seguito del mutuo

alla __________, raggiungerebbe comunque l'importo per ottenere la massima

indennità, senza la possibilità di poter richiedere alcuna restituzione.

La Cassa, quindi, sbaglia a ritenere i redditi percepiti dalle

altre società del gruppo come accessori, escludendoli dal calcolo per il

guadagno assicurato (doc. B, pto. 2). L'ammontare dell'importo richiesto in

restituzione è pertanto contestato e deve essere ricalcolato. (…)” (Doc. I pag.

5-6)

Il patrocinatore della ricorrente

ha poi affermato che, se quest’ultima avesse nutrito dei dubbi circa la

capacità della __________ di restituire la somma mutuata, ella certamente non

avrebbe concesso il prestito in questione e ha specificato:

" (…) Le

condizioni economiche della società in questione erano - come sono - solide: il

motivo per il quale il mutuo è stato concesso era semplicemente da individuare

in un manco temporaneo di liquidità.

Il 2019 è stato un anno particolarmente difficile per la società

in termini di liquidità e questo ha giustificato la decisione di liquidare

alcune attività. Si ricorda che la società è attiva nella gestione di investimenti

alternativi, quest'ultimi, per natura, sono caratterizzati dalla necessità di

un'elevata illiquidità. Tuttavia, il patrimonio della società è sempre rimasto

consistente. Il mutuo effettuato dalla ricorrente non si tratta di una pratica

inusuale, anzi, pure altri amministratori erano soliti versare somme di denaro,

unicamente per sopperire alla momentanea carenza di liquidità, come risulta dai

bilanci della società. (…)” (Doc. I pag. 6)

È stato, altresì, indicato che

l’assicurata è stata vicepresidente della __________ unicamente fino al 22

gennaio 2020 e che da quella data in poi non ha più avuto alcuna influenza

sulla società, né accesso alla documentazione societaria (cfr. doc. I pag. 6).

1.9. Il 21 febbraio 2022 la Cassa ha

postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente:

" (…)

- Il guadagno assicurato deve essere calcolo sulla base degli

ultimi 6 o 12 mesi, dalla data dell'iscrizione in disoccupazione. Nel caso

della Sig.ra RI 1 dal mese di febbraio 2020 retroattivamente al mese di marzo

2019 ((iscrizione della Sig.ra RI 1 2 marzo 2020 - vedi art. 37 OADI). Quindi,

il salario annuo di EUR 85'000.- percepito dalla Sig.ra RI 1 fino al 2018,

citato dall'Avvocato al punto 14) del ricorso, non può essere, per legge,

considerato. Inoltre, il guadagno assicurato della Sig.ra RI 1 non raggiunge

per le ragioni esposte qui sotto, l'importo massimo delle indennità.

- Nella tabella sono stati inseriti 6 e rispettivamente 12 mesi,

considerando gli stipendi effettivamente percepiti, ovvero CHF. 12'284.15 (da

dicembre 2019 ad aprile 2020) e per i mesi, relativi alla causa con il

Ministero Pubblico e la nostra decisione, CHF. 0.00 (febbraio 2020, gennaio

2020 e marzo 2019) - (cfr. pagina 2 della tabella);

- La media migliore è stata fissata con gli ultimi 12 mesi, ossia

CHF. 9'213.- (lordi al 100%);

- Questa riduzione del guadagno assicurato ha generato la

decisione di restituzione di CHF. 36'572.20 in quanto sono stati rivisti tutti

i conteggi precedentemente versati all'assicurata. (…)” (Doc. III)

1.10. Il presidente del TCA, il 22

febbraio 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste

silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire se

l’assicurata debba restituire oppure no l’importo di fr. 36'572.20,

corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo

dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021.

2.2

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta

dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis

cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del

28.

ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10

maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14.

giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In

virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene

al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di

contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno

computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A

quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi

durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3

OADI).

Se il salario varia in seguito

all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato

conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo

medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art.

13.

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di

lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

2.4

Per

costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno

assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo

(cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno

2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio

secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.

Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è

determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il

lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente

percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi

in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_921/2013

del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5

settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In

una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi

pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la

mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto

all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel

calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011

del 10 aprile 2012 il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui

litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione

del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del

periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte

dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso,

siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri

contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti

bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di

stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò

ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_627/2017

del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93; STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013.

consid. 3.5.

In una sentenza 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020, pubblicata

in SVR 2020 ALV nr. 16 pag. 50 e commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS

4/2020, l’Alta Corte, dopo aver ricordato che per

calcolare il guadagno assicurato si può derogare al principio secondo cui

determinanti sono i redditi effettivamente percepiti, e quindi è possibile basarsi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore, soltanto qualora

possa essere escluso un abuso nel senso di accordi circa salari fittizi (consid. 2), ha stabilito che in

quel caso di specie a ragione era stata respinta la richiesta di prestazioni di

un’assicurata. Il TF, al riguardo, ha osservato che, in effetti, visto che il

salario fissato contrattualmente non era stato versato, bensì unicamente

registrato contabilmente, il guadagno assicurato non poteva essere determinato,

precisando che da uno stipendio che risulta dai libri contabili, ma che non è

mai stato realmente corrisposto a causa della situazione finanziaria dell’azienda,

non può derivare alcuna pretesa di indennità di disoccupazione. La nostra

Massima Istanza ha rilevato che, se in una simile situazione si erogassero

prestazioni, si farebbe ricadere il rischio aziendale sull’assicurazione contro

la disoccupazione, ciò che è contrario allo scopo di quest’ultima. Il TF,

infine, ha indicato che il fatto di aver versato i contributi sociali non

implica automaticamente il riconoscimento delle ID.

Cfr. anche STF 8C_318/2022 del 14

settembre 2022.

2.5

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato quale direttrice della

__________ di __________ dal 1° agosto 2014 (cfr. doc. 6).

La medesima è stata iscritta a RC

come vicepresidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma

individuale della SA perlomeno dal novembre 2016 (cfr. doc. 5=H: estratto RC).

La __________ ha disdetto il

contratto di impiego nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28 febbraio 2020,

precisando che la succursale di __________ sarebbe stata chiusa nel corso del

2020.

per ragioni di carattere economico e congiunturali (cfr. doc. 3; 10).

Nel mese di gennaio 2020 il

nominativo della ricorrente è stato cancellato da RC. __________ da presidente

con diritto di firma individuale è diventato membro del CdA con firma

individuale (cfr. doc. 5=H).

L’assicurata, il 10 febbraio

2020, si è iscritta all’URC alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc.

17).

Dal mese di marzo 2020 al mese di

giugno 2021 la medesima ha beneficiato di indennità di disoccupazione (cfr.

consid. 1.3.).

Dall’avviso di addebito relativo

al conto dell’insorgente presso la __________ emerge che il 25 febbraio 2020 ha

avuto luogo un versamento di fr. 65'000.-- con dicitura “prestito” a

favore della __________ (cfr. doc. 118=G).

Con il relativo “contratto di

prestito” tra la ricorrente (Mutuante) e la SA (Mutuatario) del 24 febbraio

2020.

quest’ultima si è obbligata a restituire l’ammontare di fr. 65'000.-- comprensiva

degli interessi maturati, pari al 1% annuo, entro e non oltre il 31 dicembre

2020, senza ulteriori proroghe. È stato specificato che “in caso di ritardo

nel pagamento della somma e/o degli interessi al termine di cui sopra, il

Mutuatario è in mora senza ulteriore preavviso da parte del Mutuante. In caso

di mora sono dovuti interessi di ritardo al tasso convenuto per il prestito più

il 2% (due per cento) annuale. Il ritardo ininterrotto, anche parziale, che sia

superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del presente accordo” (cfr.

doc. 118=G).

Sullo stesso conto bancario

dell’assicurata è stato bonificato, il 26 febbraio 2020, l’importo di fr.

21'062.11 con la causale “Tredicesima 2019 + stip. Gennaio 2020”, mentre

il 28 febbraio 2020 la somma di fr. 41'406.10 con la causale “Stipendi

feb.20 feb/mar 19 tred.18” (cfr. doc. 18; 118).

La Cassa, resa attenta nel mese

di giugno 2021 dal Procuratore Pubblico, del versamento da parte

dell’insorgente dell’ammontare di fr. 65'000.-- accreditato alla __________ il

25.

febbraio 2020 (cfr. consid. 1.4.), ha ricalcolato, da un lato, il suo guadagno

assicurato, diminuendolo così da fr.12'350.-- a fr. 9'213.--, non tenendo conto

di alcuno stipendio per i mesi di marzo 2019, gennaio e febbraio 2020, in

quanto i relativi pagamenti del 26 e del 28 febbraio 2020 sarebbero stati

possibili unicamente grazie al suo bonifico alla SA di fr. 65'000.-- (cfr. doc.

73), dall’altro, gli importi delle indennità di disoccupazione a cui aveva di

conseguenza diritto da marzo 2020 a giugno 2021 (cfr. consid. 1.5.; 1.3.; doc.

III; 74).

Il 14 luglio 2021 la parte

resistente ha, inoltre, emesso un ordine di restituzione di fr. 36'572.20

corrispondenti a parte delle ID percepite nel periodo marzo 2020 – giugno 2021

(cfr. doc. 73; consid. 1.5.).

Il provvedimento del 14 luglio

2021.

è stato confermato con decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 (cfr.

doc. B; consid. 1.7.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali, rileva

innanzitutto che è vero che nel termine di disdetta, notificata alla ricorrente

dalla __________ nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28 febbraio 2020 (la

carica di vicepresidente con diritto di firma individuale in seno alla SA

dell’assicurata è stata cancellata a RC nel gennaio 2020), RI 1 ha prestato

alla società la somma di fr. 65'000.-- accreditati il 25 febbraio 2020, il 26 e

il 28 febbraio 2020 le sono stati versati dalla SA gli importi di fr.

21'062.11, rispettivamente di fr. 41'406.10, corrispondenti, oltre agli

stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di

febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018, il 28 febbraio 2020 si è

concluso il rapporto di impiego con la ditta e con effetto dal 1° marzo 2020 ha

richiesto il riconoscimento indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).

Questi elementi e la loro

cronologia farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la Cassa, e

meglio che il denaro corrisposto dalla ricorrente all’ex datrice di lavoro sarebbe

servito per pagarle i salari di gennaio e febbraio 2020, come pure le tredicesime

2018.

e 2019 e gli stipendi arretrati di febbraio e marzo 2019.

In tal caso a ragione nel calcolo

del guadagno assicurato non andrebbero considerati le retribuzioni corrisposte

unicamente grazie al bonifico dell’assicurata, in quanto si tratterebbe della

creazione di salari fittizi e perciò di un comportamento abusivo (cfr. consid.

2.4.).

I motivi per i quali la

ricorrente, il 25 febbraio 2020, ha corrisposto alla SA l’ammontare di fr.

65'000.--, definito prestito, allorché il suo contratto d’impiego era stato

disdetto e stava volgendo al termine, non sono d’altronde di meridiana chiarezza.

La ragione esposta

dall’assicurata, ovvero la momentanea scarsità di liquidità (cfr. doc. I pag.

6), non è sufficiente per dipanare i dubbi al riguardo, ritenuto che la

medesima nemmeno era più organo formale della società, per cui il suo modo di

procedere non può essere assimilato a quello di “altri amministratori”

che “erano soliti versare somme di denaro, unicamente pe sopperire alla

momentanea carenza di liquidità (…)” (cfr. doc. I pag. 6).

Va poi osservato, riguardo alla

censura ricorsuale secondo cui la Cassa non ha considerato il salario annuo di

EUR 85'000.-- ottenuto dalla ricorrente dalla __________ (cfr. doc. I pag. 5),

che, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente nella risposta di

causa (cfr. doc. III), lo stesso non può essere tenuto conto per il calcolo del

guadagno assicurato, riferendosi a un lasso di tempo fino al 2018, ossia antecedente

al periodo di calcolo ex art. 37 OADI (sei oppure dodici mesi precedenti il

termine quadro per la riscossione delle prestazioni, in casu iniziato il 2

marzo 2020; cfr. consid. 2.3.; 1.3.).

In concreto è, però, altrettanto

vero che come indicato nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 101; I pag.

4), la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto

sulla base della segnalazione del Ministero pubblico del giugno 2021, da cui si

evince che da delle verifiche è emerso che i pagamenti della SA all’insorgente

del 26 e del 28 febbraio 2020 sono stati possibili unicamente grazie al

bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti tali versamenti non avrebbero mai

potuto avere luogo” (cfr. doc. 71).

Il procedimento penale non è,

tuttavia, concluso.

Nonostante ciò, la parte

resistente non ha esperito particolari accertamenti. Ad esempio non ha chiesto

alla __________, quale ex datrice di lavoro della ricorrente e che a tuttora

non risulta ad ogni modo essere in liquidazione, informazioni circa la sua

situazione finanziaria al fine di stabilire se le possibilità di restituzione

della somma di fr. 65'000.--potessero effettivamente o meno essere escluse a

priori.

È comunque utile ricordare, in

proposito, che la motivazione della disdetta notificata nel mese di dicembre

2019.

all’insorgente – la quale a quel momento era ancora iscritta a RC quale

vicepresidente del CdA della Priv__________, carica implicante attribuzioni

intrasmissibili e inalienabile come l’organizzazione della contabilità e del

controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto

neces­sario alla gestione della società; la nomina e la revoca delle persone

incaricate della gestione e della rappresentanza; l’alta vigilanza sulle

persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; l’allestimento

della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione

delle sue deliberazioni (cfr. art. 716a CO) – si riferiva a ragioni di

carattere economico (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).

Va, poi, osservato che dal

contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata a

restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe

(cfr. doc. 118).

Sarà, pertanto, pure rilevante sapere

se entro tale data l’importo in questione verrà restituito alla ricorrente.

2.7

Nel caso di specie, per maggiore

tranquillità, il TCA ritiene

conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dalla

Cassa, la quale, come visto, nella procedura di opposizione non ha esperito

alcuna specifica istruttoria.

In relazione allo scopo della

procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha del

resto sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16

agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.;

STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24

settembre 2012 consid. 2.10.

La Cassa, in caso di dubbio, avrà

comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di

decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.2.) di parte

delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal marzo 2020 al

giugno 2021 (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).

La parte resistente stessa, del

resto, nella decisione su opposizione ha asserito che, “qualora dalla

sentenza cresciuta in giudicato del Ministero Pubblico dovesse comprovato che i

CHF 65'000.-- non siano serviti a coprire gli stipendi, di cui sopra e alla

Sig.ra RI 1 sarà, ad esempio, restituito il prestito da parte dell’azienda __________,

sarà sicuramente nostra premura, verificare nuovamente il calcolo del guadagno

assicurato” (cfr. doc. B pag. 5).

2.8

Alla luce di tutto quanto esposto,

si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

e il rinvio degli atti alla parte resistente perché proceda come stabilito

sopra.

2.9

Infine giova osservare, per quanto

attiene alla compensazione effettuata dalla Cassa, susseguentemente

all’emissione dell’ordine di restituzione, tra l’importo di fr. 36'752.20

relativo a parte delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurata da

marzo 2020 a giugno 2021 di cui ha ordinato la restituzione il 14 luglio 2021 e

le intere prestazioni LADI spettanti alla ricorrente a fare tempo dal mese

luglio 2021 (cfr. doc. 94: conteggio del 23 luglio 2021; 100: conteggio del 25

agosto 2021; 105: conteggio del 24 settembre 2021; 109; conteggio del 2

novembre 2021), che l’art. 94 cpv. 1 LADI prevede:

" 1 Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente

legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e

rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione

invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25

settembre 1952

sulle indennità di perdita di

guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni

complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.”

In linea generale la compensazione

con la rendita può essere operata, tuttavia, solo nella misura in cui la

deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto

ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 131 V 249; DTF 115 V 343

consid. 2c; STCA 38.2014.17 del 2 novembre 2015 consid. 2.13.; STCA 38.2013.55

del 12 maggio 2014 consid. 2.11.; STCA 32.2010.188 consid. 2.6.).

Con sentenza 8C_14/2012 del 17

settembre 2012, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la

nostra Massima Istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di

rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non

dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la

rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita

riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono

vicendevolmente.

Al riguardo cfr. pure DTF 136 V

286.

Tuttavia in casu la fattispecie

non concerne il versamento retroattivo di prestazioni.

In una sentenza 8C_804/2017 del 9

ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente a un ricorso della

Segreteria di Stato dell’economia, dopo aver ribadito che la compensazione non

deve comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93

LEF, ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione

tramite compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso

definitivamente in merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di

condono. L’Alta Corte ha indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati

contro una decisione in materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che

una compensazione immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di

contestare la restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo

di restituire.

Il TF ha altresì puntualizzato:

" 4.

Contrairement à ce que voudrait le recourant, il

n'y a pas lieu de s'écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de

la LPGA, applicable à l'assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en

l'espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l'art. 94 LACI et de la

jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans

l'assurance sociale, ainsi qu'on l'a vu. C'est en vain, en particulier, que le

recourant se prévaut du but qui serait propre aux indemnités de chômage et qui

justifierait, à ses yeux, une compensation immédiate et sans condition avec des

prestations en cours. Dans d'autres branches de l'assurance sociale également,

les prestations ne visent pas la seule couverture des besoins absolument

vitaux. C'est le cas, notamment, des indemnités journalières (voir par ex.

les art 23 LAI et 17 LAA) qui sont accordées en remplacement d'un

revenu, à l'instar des indemnités de chômage (art. 22 LACI). Quant au caractère

temporaire des prestations, il n'est pas non plus spécifique aux indemnités de

chômage (par exemple les indemnités journalières de l'assurance-accidents ou de

l'assurance-maladie sont également des prestations à caractère temporaire). Les

difficultés de recouvrement invoquées ne sont pas plus importantes pour les organes

de l'assurance-chômage que pour les administrations chargées de l'application

d'autres régimes d'assurance sociale. Elles ne sauraient donc justifier, en

dérogation à une jurisprudence, une compensation immédiate de la créance de la

caisse (sur ces divers points, voir l'arrêt (8C_130/2008 déjà cité consid.

3.3). Enfin la question de savoir si, sous certaines conditions (par exemple

une attitude ouvertement dilatoire pouvant être constitutive d'un abus de

droit), un retrait de l'effet suspensif par la caisse serait admissible n'a pas

à être examinée ici. En effet, même en admettant que la caisse pût retirer

l'effet suspensif au recours de l'intimé, elle devait, en toutes hypothèses,

tenir compte du minimum vital. (…)”

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022

consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.11

L'assicurata, vincente in causa,

rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’800.-- a titolo

di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 23 dicembre 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.6. e 2.7.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti