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Decisione

38.2022.14

A torto Cassa (periodo 3/20-2/21 in cui ILR già corrisposte) ha emesso dec.di accertamento di inesist. diritto. Andava emesso OR. Per tale lasso di tempo decisione va annullata. Rettam.invece negate ILR 3-10/2021 non versate. Ric. non disponeva di sist. di controllo suffic. delle ore prestate. No BF

11 maggio 2022Italiano69 min

I fogli di presenze ci sono e ci sono sempre stati. Il sistema di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.14

rs

Lugano

11 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 4 maggio

2020 la Sezione del lavoro, a seguito del preannuncio di lavoro ridotto del 13

marzo 2020 inoltrato dalla RI 1 di __________ (il cui scopo sociale è in

particolare “la gestione di reti informatiche, la compravendita di prodotti

informatici ed elettronici, tutte le attività inerenti la comunicazione dati e

telefonica e la realizzazione di VPN, lo sviluppo di applicazioni e lo sviluppo

web, nonché ogni altra attività di consulenza e servizio nel settore

informatico; la consulenza per la compravendita hardware e software nonché per

la sicurezza informatica e per le strategie di investimento del campo dell'IT,

la riparazione HW, il recupero dati e la vendita di servizi hosting ed housing.

l'importazione e l'esportazione di HW e SW”; cfr. estratto RC reperibile al

sito www.zefix.ch e alle cui dipendenze vi sono tre collaboratori, __________

- socio e direttore con firma individuale -, __________ e __________; cfr. doc.

169; 126; 127; 130), ha sollevato opposizione parziale e le ha riconosciuto il

diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo 13 marzo - 12 settembre

2020, ritenendo, sulla base della documentazione presentata e considerate le

circostanze straordinarie legate al coronavirus, che i presupposti relativi al

diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua

competenza, fossero ossequiati.

E’

stato, inoltre, precisato che “se adempiute le ulteriori condizioni legali,

la cassa competente (Cassa CO 1) potrà versare le indennità per lavoro ridotto

dal 13.03.2020 al 12.09.2020 o fino alla fine della validità dell’O-COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione” (cfr. doc. 312-314).

La Sezione del lavoro, con

ulteriori decisioni, ha poi riconosciuto alla Sagl il diritto all’indennità per

lavoro ridotto anche per il lasso di tempo 5 settembre 2020 - 30 novembre 2021

con decisione dell’8 settembre 2020, evidenziando che il versamento delle

indennità da parte della Cassa competente dipendeva in ogni caso dall’ossequio

degli ulteriori presupposti legali (cfr. doc. 281; 152; 107).

Nelle decisioni del 16

marzo e del 31 maggio 2021 è stato peraltro ricordato alla Cassa competente che

“non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che

esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un’azienda

con sede in Svizzera (prassi LADI marg. B32). Nel caso in esame, come si evince

chiaramente dallo scritto del 03.03.2021 presentato dall’azienda, l’attività

viene svolta in misura preponderante (ca. 90%) su territorio estero, principalmente

in Italia” (cfr. doc. 153; 108).

1.2. La Cassa CO 1 (in seguito:

Cassa), tra il 14 aprile 2020 e l’8 marzo 2021, ha corrisposto alla società RI

1 le indennità per lavoro ridotto relative al periodo dal mese di marzo 2020 al

mese di febbraio 2021 a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 158; 176;

199-208; 280; 295-296; 304-305; 315; 329).

1.3. Con decisione dell’11

novembre 2021 la Cassa ha respinto la richiesta d’indennità per lavoro ridotto

relativa al periodo da marzo 2020 a ottobre 2021 per i dipendenti __________ e __________,

mentre è stata concessa limitatamente al 31 maggio 2020 per __________, poiché “da

un esame dell’intera documentazione emerge che il tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile in quanto i lavoratori sono impiegati all’estero

per conto di un’azienda con sede in Svizzera” (cfr. doc. 30-31).

1.4. La RI 1, il 3 dicembre 2021,

ha interposto opposizione contro la decisione dell’11 novembre 2021, facendo

valere:

" (…)

(3)

La questione verte anche sulla buona fede.

Le normative citate della LADI e della OADI nella decisione non sono entrate in

vigore il 1.3.2020, ma ben prima. Ci si rifiuta però le richieste da marzo 2021

(a ottobre 2021), quando in precedenza ci erano state versate. Se si voleva

cambiare prassi, questa andava dichiarata subito e non dopo mesi e mesi di

attesa, visto anche che la Circolare di riferimento imponeva delle decisioni in

tempi rapidi. L'azienda non aveva quindi nessun vago motivo per pensare che da

marzo 2021 non avrebbe più potuto ricevere gli aiuti a favore dei dipendenti.

Così, per esempio, avremmo valutato dei licenziamenti se le

decisioni negative inerenti a questo cambio di prassi fosse stato comunicato

per tempo: questo è un danno a seguito del mancato rispetto della Circolare di

riferimento sopra citata.

Quindi, la decisione difetta delle spiegazioni logiche e

giuridiche sul perché improvvisamente non vanno più bene le condizioni da

sempre esposte e precedentemente evase in modo favorevole.

(4)

La decisione non spiega neppure perché i metodi di conteggio

precedenti non vadano più bene, apparendo ora non verificabili. Non è corretto

che non sono verificabili. Se proprio si volesse, si rimanda proprio

all'articolo della OADI che richiama le medie: tali medie sono ravvisabili nel

grado assicurativo delle percentuali versate per le assicurazioni sociali. I

conteggi quindi sono più che verificabili, anche alla luce del fatto che

l'attività è sempre rimasta (fatto questo che non è del resto messo in

discussione).

(5)

Forse a titolo marginale vorremmo ricordare la tipologia dei

dipendenti non "standard". Essi svolgono essenzialmente attività di

assistenza tecnica informatica per clienti privati, commerciali e __________.

Per effettuare questo servizio di assistenza tecnica non è necessaria la

presenza in loco, molte volte (soprattutto nel periodo COVID) è stato possibile

lavorare tramite connessione internet: esattamente come succede per gli

impiegati dello Stato che lavorano in remoto con l'eventuale assistenza del

CSI.

Una seconda tipologia di attività è legata all'installazione di

strumentazione di bordo ed eventuali controlli della stessa (in caso di

malfunzionamento). Quindi la parte operativa che è sempre data. Quest'ultima è

stata logicamente impedita dalle normative COVID presenti in tutto il mondo,

dove era praticamente impossibile accedere ai cantieri (restrizioni in base

alla Nazione e a regolamentazioni interne). ln ragione della massima officiale

e della considerazione che si tratta di un fatto notorio, non occorre allegare tutte

le restrizioni che vi sono e vi sono state nei vari Paesi (peraltro anche

reperibili passando attraverso il sito della SECO, ovvero l'autorità di

riferimento per la LADI). (…)” (Doc. 27-28)

1.5. La Cassa, con decisione su

opposizione del 10 gennaio 2022, ha confermato il provvedimento dell’11

novembre 2021, asserendo segnatamente:

" (…)

4.2. Attività all’estero

Sempre come sottolineato dai numerosi atti

amministrativi componenti l'incarto, ma già stabilito con Prassi LADI ILR

(marg. B32), in particolare "Non è sufficientemente controllabile il

tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività

principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera".

Alla medesima marginale, la SECO cita ad esempio il caso di "Un

dipendente di un'azienda con sede in Svizzera che lavora in __________ quale

assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all'indennità per lavoro ridotto".

Questo genere di situazioni per le quali la perdita di lavoro non

è computabile (esclusione assoluta), come anche ad esempio l'occupare una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI), hanno così l'evidente scopo di prevenire un rischio di abuso.

(…) nel merito del diritto a ILR, stante quanto suesposto possiamo

riassumere che una sufficiente controllabilità della perdita di lavoro richiede

un meticoloso e severo controllo operativo degli orari di lavoro da parte del

datore di lavoro. Questo requisito può essere soddisfatto solo se le ore

effettive lavorate vengono registrate per ogni singolo giorno in documenti

sufficientemente affidabili.

Stante poi quanto figura agli atti, ed osservato come la marg. B32

della Prassi LADI ILR escluda quei lavoratori che esercitano la loro attività

principalmente all'estero, nel caso concreto, trattandosi di dipendenti che

lavorano anche all'estero - non potendosi quindi nemmeno attribuire a una delle

due attività lavorative (in Svizzera o all'estero)

l'attributo di principale, - le prestazioni non possono effettivamente essere

negate a priori.

Occorre però comunque chiedersi se la ditta in questione disponga

o no di un sistema preciso di registrazione dei tempi di lavoro e meglio che

quotidianamente attesti ore prestate, in esubero, perse, ecc., ma anche giorni

di vacanza, malattia, infortunio, ecc.).

A mente della Cassa non è questo il caso; in effetti dei piani di

lavoro generici rispettivamente elaborati (solo) contestualmente a delle

richieste d'ILR non consentono di concludere per un sistema di registrazione

accurato e affidabile, ma soprattutto in grado di non lasciare spazio alcuno

per dubbi e contestazioni rispetto ai richiesti e centrali presupposti

determinabilità e controllabilità. (…)” (Doc. II1 pag. 3-5)

1.6. Contro la decisione su

opposizione del 10 gennaio 2022 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno della propria

pretesa la ricorrente ha addotto:

" (…).

Punto 1

Abbiamo più volte spiegato, all'interno

dell'azienda è stato stabilito un controllo delle ore che prevede il controllo

e la firma del dipendente ogni mese. Precisiamo che stiamo parlando di

dipendenti regolari.

Questo file di controllo è stato sempre girato, al pari di ogni

conteggio mensile. Il file era stato creato per controllare proprio le

ferie/ore straordinarie/permessi e quant'altro, in seguito parzialmente

aggiornato al fine di potere indicare le ore perse a causa del Covid. Oltre

alle medie sopra citate, il tutto è anche quantificabile dalle semplici

verifiche sul fatturato degli anni passati, rispetto ai periodi del Covid. Pure

questo, in mano all'autorità, non è stato più considerato.

Come abbiamo scritto nella prima opposizione la possibilità di un

orario medio annuo calcolato può essere desunto dall'articolo 46 OADI.

Non solo è quindi contestato l'argomento, ma pure il fatto che si

sono cambiate le carte in tavola all'improvviso senza spiegarne concretamente

le ragioni, dando quasi la colpa alla ditta. Se l'autorità ci avesse detto che

a partire da una data X avrebbe cambiato la prassi, si sarebbe anche potuto

prospettare il licenziamento dei due dipendenti.

In questo contesto la società ha quindi un danno cagionato ad un

cambiamento repentino, inatteso, posteriore e immotivato di una prassi prima

accettata a pieno titolo: si tratta pertanto di un'azione che andava anticipata

poiché sussisteva una presunzione di aiuto statale che è venuto meno per motivi

IGNOTI e con argomentazioni che non erano nuove, a fronte di una prassi

precedente contraria. In questo contesto il tentativo di additare la datrice di

lavoro risulta quindi tutt'altro che elegante.

(…)

Contrariamente a quanto pare credere

l'autorità con le proprie pignolerie su presunte ore poco chiare, occorre

ricordare che i due dipendenti sono assunti all'80% con orario regolare e non

sono semplici avventizi, occasionali o lavoratori che operano su chiamata.

Quanto affermato nella decisione al punto 4.1 è scorretto.

Del resto è inconfutato che esistono i contratti di lavoro, i

fogli di presenza con il sistema predetto degli orari, ecc. Fondamentalmente

sono gli stessi controlli (se non più precisi) in auge nel sistema di molti

ristoratori e negozi con dipendenti.

Essendo i due impiegati attivi all'80% è palese che il datore di

lavoro li deve pagare per quella percentuale, non essendo l'attività dipendente

dall'effettivo lavoro svolto. Per l'80% del tempo contrattuale il dipendente

deve tenersi a disposizione e il datore di lavoro pagarlo. Quindi, è pacifico

che il contratto andava rispettato ma che non poteva esserlo a causa della

pandemia. Ed è pacifico che l'autorità lo abbia inizialmente riconosciuto,

misconoscendolo solo all'improvviso a posteriori con argomenti arbitrari, quali

il tentativo di incolpare genericamente il datore di lavoro di superficialità

dei controlli o che - all'improvviso - il Covid è diventato un rischio

aziendale.

Il quesito cui l'autorità dovrebbe dare seguito già solo per

chiarezza: perché questo cambio di rotta repentino a posteriori?

Per quanto possa essere da precisare i nostri dipendenti erano e

sono soliti rientrare al domicilio o in azienda. Le attività all'estero erano

brevi, la massimo una giornata di lavoro, e riferite ad un solo dipendente. Il

centro degli interessi e delle attività è sempre rimasto nella regione. Ci si

chiede però cosa centri, visto che il contratto di lavoro era comunque da

rispettare secondo i diritti e i doveri del Codice delle obbligazioni e delle rispettive

assicurazioni sociali, regolarmente sempre pagate.

Andrebbe precisato che l'autorità si limita a concetti generici,

non solo evitando di dire perché ha cambiato repentinamente la propria prassi,

ma pure evitando di chinarsi sul caso concreto: i nostri dipendenti sono

assunti ed assicurati all'80%, ci siamo ritrovati con uno spaventoso ammanco di

lavoro a causa delle limitazioni pandemiche e delle reticenze della

popolazione. Esattamente come tutti i settori cosiddetti "non

primari".

Fatti

I fogli di presenze ci sono e ci sono sempre stati. Il sistema di

controllo è del tutto simile a quello di altri settori, se non superiore.

Inoltre, nei mesi precedenti andava bene alle autorità e solo a posteriori non

più! Già solo questo induce a fare riflettere che la tesi sulla

"sufficiente controllabilità" dei lavoratori a tempo fisso (e non

come si fa credere al punto 4.1 a chiamata o avventizio) cui il datore di

lavoro è vincolato al pagamento del salario emergente dal contratto.

(…)

Non è corretto che l'attività avviene principalmente all'estero

(cons. 6). E, sempre su questo punto, la Sezione del lavoro dovrebbe spiegarci

perché improvvisamente i piani di lavoro sono considerati generici quando prima

li aveva accettati!

Da notare che i piani di lavoro sono persino più precisi di quelli

di altri settori, cosa che ci ha confermato i partner che ci aveva segnalato la

sentenza di questo lodevole Tribunale sopra cennata. (…)” (Doc. I)

1.7. La Cassa, con risposta del 28

febbraio 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.8. Il 7 marzo 2022 l’insorgente

ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. VI).

1.9. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo il 15 marzo 2022 (cfr. doc. VIII).

1.10. Il doc. VIII è stato trasmesso

per conoscenza alla ricorrente.

in diritto

Considerandi

2.1

Questa

Corte rileva, innanzitutto, che la parte ricorrente ha censurato l’assenza di

firma nella decisione formale dell’11 novembre 2021 (cfr. doc. I pag. 1-2, doc.

26).

Al riguardo va, tuttavia,

osservato che di massima la firma non è presupposto di validità

delle decisioni in ambito del diritto delle assicurazioni sociali rese in forma

scritta quando la legge oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento,

non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto

amministrativo (cfr. STF 8C_434/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 2; DTF 112 V

87).

In

particolare il dovere di firma di una decisione non deriva dal principio

secondo cui un provvedimento debba essere emesso in forma scritta (cfr. art. 49

LPGA; U. Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4.

Edizione, 2020, n.57 ad art. 49 pag. 894).

Il TF, nella sentenza 1P.330/2000 del 12

dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, al consid. 3b,

non pubblicato, ha peraltro affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist

die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine

Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift

verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer

vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit,

sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich

1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283).

Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person

unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”

In

proposito cfr. STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.1.; STCA 38.2021.62 dell’11

ottobre 2021 consid. 2.1.; STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 consid. 2.4.;

STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.1.; STCA 38.2012.38 del 13

settembre 2012 consid. 2.2.; STCA 38.2004.70 del 14 settembre

2005.

consid. 2.2.

In concreto la decisione

dell’11 novembre 2021 emessa dalla Cassa CO 1 riporta alla fine i nominativi

del Caposervizio, __________, e della Capogruppo, __________, con l’indicazione

“Questo documento è valido senza firma” (cfr. doc. 31).

Ritenuto che nel settore

del diritto delle assicurazioni sociali la firma di una decisione non è una

condizione di validità della stessa, il provvedimento emanato l’11 novembre

2021.

non risulta censurabile dal profilo formale.

Come rilevato dalla Cassa

(cfr. doc. II1 pag. 2), la Prassi LADI ILR p.to N33 prevede peraltro che “non

è necessario firmare a mano le decisioni nell’ambito dell’assicurazione contro

la disoccupazione se:

- la decisione comporta

la menzione «Questo documento è valido senza firma».

- l’autorità di

esecuzione che decide e la persona che decide sono riconoscibili. Quest’ultima

può essere citata per intero o con una sigla”.

Ad ogni modo, anche

volendo considerare, per ipotesi di lavoro, viziato tale atto, non va

dimenticato che la decisione il cui rimedio di diritto è l’opposizione (cfr.

art. 52 LPGA) viene sostituita dalla decisione su opposizione. La decisione

iniziale impugnata tramite l’opposizione non cresce in giudicato (cfr. DTF 142

V 337 consid. 3.2.1.; STF 9C_236/2010

del 10 gennaio 2011; STF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.5.;

STCA 38.2019.28 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; U. Kieser, op. cit., n. 11 ad

art. 52 pag. 937).

Ne discende che in casu,

siccome, da un lato, una decisione non firmata è tutt’al più annullabile e non

nulla (cfr. STF 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000 consid. 3b, citato sopra),

dall’altro, che la decisione su opposizione del 10 gennaio 2022, che ha

sostituito la decisione formale dell’11 novembre 2021, è stata firmata dal

Capoufficio, __________, e dal Caposervizio, __________ (la ricorrente non ha

del resto sollevato obiezioni al riguardo), l’eventuale vizio andrebbe comunque

considerato sanato.

2.2

Nel

ricorso l’insorgente ha poi fatto valere la violazione

dell’obbligo di motivare da parte della Cassa, sostenendo che quest’ultima non

avrebbe spiegato le ragioni del suo cambiamento in merito al diritto alle

indennità per lavoro ridotto, inizialmente riconosciuto e poi negato (cfr. doc.

I pag. 2, 4).

Il diritto di essere sentito,

di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere

una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.4.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del

7.

marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF

141.

V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella presente

fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su

opposizione del 10 gennaio 2022, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il

motivo per cui la Cassa ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto

per due dipendenti della ricorrente, e meglio perché il tempo di lavoro dei

medesimi che lavorano anche all’estero non è sufficientemente controllabile (cfr.

doc. II1).

Del

resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.6.) emerge che la RI

1.

ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa

nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione

di causa.

La

censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della

decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.

2.3

In relazione all’obiezione

ricorsuale secondo cui l’insorgente non sarebbe stata ascoltata (cfr. doc. I

pag. 4), giova altresì rilevare che l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il

diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere

posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente

il diritto a un'audizione orale. Ora, né l'art. 42 LPGA, né la

PA, né la LADI prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_62/2014

del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C 657/2009 del 3 maggio 2010 consid.

9).

L’insorgente, in casu, ha

potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art.

29.

cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione in sede di opposizione (cfr. STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

Inoltre la medesima ha

avuto comunque la possibilità di esprimersi anche dinanzi al TCA dotato di pieno potere cognitivo (cfr. STF

9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.).

Del resto dagli atti non

risulta che la ricorrente davanti all’amministrazione abbia chiesto di essere

convocata per un’audizione.

Ne

discende che nel caso di specie il diritto di essere sentito dell’insorgente

non è stato violato.

2.4

L'autorità

di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una

decisione su opposizione emessa dall'organo

amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022

consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413

consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

La

costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre

2019.

consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V

413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata).

2.5

L’art.

49.

cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) concernente la decisione enuncia:

" 1 Nei casi di ragguardevole entità o

quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per

scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2.

Una

domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il

richiedente fa valere un interesse degno di protezione.”

Giusta

l’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA relativo all’opposizione:

" 1 Le decisioni possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2.

Le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.”

La

LPGA non definisce il concetto di decisione, ma al riguardo va fatto

riferimento all’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA;

cfr.

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n. 10-11 ad art. 49 LPGA)

che al cpv. 1 prevede:

" 1 Sono decisioni i provvedimenti delle

autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico federale e

concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di

diritti o di obblighi;

b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o

dell’estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità

d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o

all’accertamento di diritti o di obblighi.”

Le

decisioni che costituiscono, modificano, annullano dei diritti o degli obblighi

sono decisioni formatrici, mentre le decisioni che servono unicamente a

chiarire la situazione giuridica, accertando l’esistenza,

l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di

accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art.

100).

Ai sensi dell’art.

49.

cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere

soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

L’art.

25.

cpv. 1 e 2 PA sancisce peraltro:

" 1 L’autorità competente nel merito

può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza

o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.

2.

La

domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il

richiedente provi un interesse degno di protezione.”

L’interesse

degno di protezione è l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto,

specifico e diretto a ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o

l’inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse

pubblico o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non

possa essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di

accertamento ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell’interesse

degno di protezione vale anche qualora l’autorità emetta una decisione di

accertamento non su richiesta, bensì d’ufficio (cfr. STF

8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 9C_571/2015 dell’8

aprile 2016 consid. 2.1.; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA

C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art.

49.

LPGA; BORIS RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).

La

giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato

contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso

non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o

meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in

caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018

consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 100).

Con

sentenza 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale

federale, in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha,

in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in

materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di

accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede

l’esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove

non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati

siano effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e

l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale

situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla

decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro

datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così

elevato che l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal

chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione

giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari

circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 cosid. 1.2.1.;

UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).

In

secondo luogo, l’Alta Corte, da un lato, ha negato che in quel caso di specie,

concernente una persona che collaborava quale consigliere d’impresa con una

società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione

di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse

confrontati con un interesse maggiore che esigeva l’esame preliminare dello

statuto di contribuente che non poteva essere tutelato tramite una decisione

formatrice relativa al pagamento dei contributi. Dall’altro, ha deciso che in

assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello

statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto

annullare d’ufficio la decisione su opposizione. E’ stato comunque garantito all’insorgente

il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente -

inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il

termine di opposizione fosse spirato.

2.6

Per

quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza

C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile

2000.

con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il

periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di

disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione

di accertamento. L’interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente

alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione

del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con

provvedimento separato, delle indennità.

In

quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000

avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando

direttamente l’ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del

resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica dell’adempimento

delle condizioni del diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso

di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo

l’art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la

fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06

del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).

L’Alta

Corte, mancando un interesse degno di protezione all’accertamento della pretesa

alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva

respinto il ricorso dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il

periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio

2000.

il TF ha respinto il ricorso.

In

una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che

aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle

indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito

della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l’amministratore

unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di

restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al

mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo

per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva

preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente

con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa

concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di

protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di

disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva

emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta

Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse

annullato d’ufficio tale decisione.

Con

giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre,

stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro

ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva

emesso una decisione di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata

dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna

ragione di distinguere l’esame del diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio

2002.

da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte.

Il

TF, in proposito ha evidenziato:

" (…)

Or selon la jurisprudence, une autorité ne

peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2

LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2 en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b

PA), que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence

d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à

savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de

notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de

protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice,

c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF

129.

V 290 consid. 2.1

et les références).

En l'occurrence, la caisse intimée a nié

par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le

droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à

partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003,

elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès

lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des

prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P.

du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen

du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà

versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du

droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que

l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à

tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant

eux contre la décision sur

opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF 129 V 289). (…)”

Al

riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006.

2.7

Il

TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che

per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui

l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un

ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava

il diritto all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità

di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa

dall’impiego presso un’associazione.

La

Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per

emettere un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese

di febbraio 2005.

Per

i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva

ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del

diritto.

Con

sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo

agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con

cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio

2006.

-, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Questo

Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato:

"

(…) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese

di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di

disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso

delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando,

nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere

percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una decisione di

accertamento.

In particolare va sottolineato che nell’evenienza

concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte,

come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da

un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto

alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione

(…)

In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né

dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero

necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella

effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un interesse

degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle

indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa

ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli

atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su

opposizione in relazione all’opposizione interposta contro la decisione di

restituzione del 6 luglio 2006.

Inoltre,

per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è

stato respinto.

Il ricorso al

Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il

riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal

1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto

parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede

cantonale.

A

quest’ultimo riguardo l’Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile

2008.

consid. 1, ha indicato:

" Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità

di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui

infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni

da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in

materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio

sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto

la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte

cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti

all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione

su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il

TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum, circa

il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il

provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1°

agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l’ha annullato nella misura in cui si riferiva

ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito

le prestazioni.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69 del

18.

luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011.

2.8

Nel

caso di specie la Cassa, dal mese di aprile 2020 al mese di marzo 2021, ha

versato le indennità per lavoro ridotto riguardanti i mesi da marzo 2020 a

febbraio 2021 alla società RI 1, allestendo previamente i relativi conteggi (cfr.

doc. 158; 176; 199-208; 280; 295-296; 304-305; 315; 329; consid. 1.3.).

L’11 novembre 2021 la

parte resistente ha poi emesso una decisione con cui ha respinto la richiesta

d’indennità per lavoro ridotto relativa al periodo da marzo 2020 a ottobre 2021

per i dipendenti __________ e __________ (mentre è stata concessa limitatamente

al 31 maggio 2020 per __________), poiché il tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile in quanto i lavoratori sono impiegati all’estero

(cfr. doc. 30-31; consid. 1.3.).

Tale

provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 10 gennaio

2022.

(cfr. doc. II1; consid. 1.5.).

Dalle

carte processuali non risulta che la Cassa abbia emesso al riguardo un ordine

di restituzione.

Come

esposto sopra, l’emanazione di una decisione di accertamento, ossia che

constata l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti, presuppone che

il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice

che costituisce, annulla o modifica dei diritti.

Le

decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici

(cfr. consid. 2.5.).

Ciò

vale anche quando l’autorità emette d’ufficio una decisione di accertamento

(cfr. consid. 2.5.).

In

concreto i provvedimenti dell’11 novembre e del 2021 e del 10 gennaio 2022 appena

menzionati, perlomeno per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di marzo

2020.

al mese di febbraio 2021, in cui l’insorgente ha percepito le indennità

per lavoro ridotto risultano essere delle decisioni di accertamento.

In

effetti una decisione che non può modificare con effetto obbligatorio e

direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste

ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione

di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione

di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la

restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la

revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04

del 12 ottobre 2005 consid. 3).

L’amministrazione

poteva così preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate

da marzo 2020 a febbraio 2021 esaminando direttamente se fossero realizzati i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un

ordine di restituzione delle indennità per lavoro ridotto già corrisposte.

Al

riguardo va evidenziato che la sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022 emanata dal

TCA concerne una fattispecie analoga alla presente, e meglio dopo la

concessione di ILR a far tempo dal 26 marzo 2020 è emerso che la società con

sede in Svizzera occupava lavoratori all’estero.

In

quel caso la Cassa competente ha emesso direttamente un ordine di restituzione

delle ILR versate dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, motivandolo con il

fatto che per i dipendenti attivi all’estero non sussisteva il diritto alle

ILR.

Nella

presente evenienza, per l’arco di tempo marzo 2020 - febbraio 2021 non era,

pertanto, necessario emettere una decisione di accertamento.

In

particolare in casu non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità

distinte, visto che la Cassa, secondo l’art. 39 cpv. 1 LADI, è competente per

verificare l’adempimento del presupposto di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

(“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile”).

Inoltre

giusta l’art. 95 cpv. 2 LADI è la Cassa ad

esigere dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente

riscosse per lavoro ridotto (cfr. consid. 2.13.).

Nemmeno

sussistono d’altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria

l’emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quelle

effettivamente emanate l’11 novembre 2021 e il 10 gennaio 2022 (cfr. consid.

2.5

- 2.7.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).

In

concreto, perciò, facendo difetto un interesse degno di protezione

all’accertamento dell’inesistenza del diritto alle ILR per il periodo da marzo 2020

a febbraio 2021, in cui le stesse sono state erogate all’insorgente, è a torto

che la Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 10 gennaio 2022 relativa al diniego

del diritto a indennità per lavoro ridotto da marzo 2020 a ottobre 2021, per

quanto concerne le prestazioni già corrisposte, ossia per il periodo da marzo

2020.

a febbraio 2021, va annullata (cfr. consid. 2.5.-2.7.; STFA C 69/05 del 21

agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF

129.

V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2021.74 del 4

maggio 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2005.55 del 21 novembre 2005; STCA 38.2006.53

del 2 marzo 2007 consid. 2.2.-2.3.).

La

Cassa è, dunque, invitata a esaminare al più presto se sono ossequiati i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale e a emettere,

se del caso, un ordine di restituzione delle indennità per lavoro ridotto di

cui la società ricorrente ha beneficiato per il periodo dal mese di marzo 2020

al mese di febbraio 2021.

Relativamente al termine di

perenzione, l’art. 25 cpv. 2 LPGA, dal 1° gennaio 2021, prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che

l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Fino

al 31 dicembre 2020 il termine relativo

di perenzione era di un anno (cfr. RU 2020 pag. 5137).

2.9

Nei

mesi da marzo a ottobre 2021 alla ricorrente non sono, per contro, state

versate indennità per lavoro ridotto.

Per

questo lasso di tempo va, dunque, vagliato se la Cassa abbia correttamente o

meno negato all’insorgente il diritto alle indennità per lavoro ridotto (cfr. STF

C 69/05 del 21 maggio 2006; STF C 81/01 dell’11 ottobre 2002; STCA 38.2006.53

del 2 marzo 2007 e la relativa STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008; STCA

38.2005.55

del 21 novembre 2005).

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

L’art.

46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente

controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1).

Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al

controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

2.10

La

controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca.

Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore

di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1

OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente

soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di

lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione

dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro

effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è

l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate

durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della

perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non

permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e

nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un

orario di lavoro fisso in una piccola impresa.

Il

rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei

documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro

settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo

stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile.

L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura,

dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri

giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate

non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i

rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la

modifica non sia menzionata nel sistema.

Al riguardo cfr. STF

8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.

3.3.2; 3.3.3.; STF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STF C 191/02 del 15

luglio 2003 consid. 1.3.; STF C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.

L’Ordinanza sulle misure

nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20

marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI,

ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF

B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306).

2.11

Secondo l’art. 39 LADI la

Cassa è competente per verificare l’adempimento dei presupposti secondo gli

articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

Nella STAF B-269/2019 del

31.

marzo 2020 consid. 3.3.6. il Tribunale amministrativo federale ha peraltro evidenziato

che la Cassa disoccupazione, nell'ambito dell’esame di una domanda di indennità

per lavoro ridotto, può presumere che il requisito relativo alla

controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non deve

verificarlo lei stessa, in quanto è sufficiente che la Segreteria di Stato

dell’economia (SECO) esegua un simile controllo in un secondo tempo nell’ambito

della revisione o per sondaggio (art. 83a, 83 cpv. 3 LADI; 110 cpv. 1 e 4, 111

cpv. 2 OADI). In proposito è stato indicato:

" (…) il

Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di

disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di

effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed

esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro

controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite

si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata

dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario

di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del

29.

dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori

approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380

consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è

tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e

sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili

controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e

sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle

prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero

essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid.

2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può

attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che

verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di

autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare

l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che

la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della

revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid.

6.2.1.2).”

Al riguardo cfr. STCA

38.2021.78

del 7 marzo 2022 consid. 2.5.

2.12

In una recente sentenza STF

8C_681/2021 del 23 febbraio 2022, la nostra Massima Istanza, nel caso di una

Sagl attiva nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per

intemperie e alla quale, a seguito di un controllo della SECO, quest’ultima

aveva ordinato la restituzione delle prestazioni percepite, si è così espressa:

" 3.3. A

diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della

sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non

realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità;

sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita

solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in

tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro

prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite

da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono

necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o

informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente

dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in

tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23

agosto 2019 consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2;

8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio

2004.

consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22

agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35

ad art. 31 LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum AVIG, 2019, pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di

lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti

sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di

una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità

del tempo di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima

evenienza non è soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid.

5.1; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006

consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003

consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n.

34.

pag. 200; KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)

3.4

Tale normativa vuole così

assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente verificabili in ogni

momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1; 8C_26/2015

del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2;

8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009

consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre

2001.

consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei dipendenti non

è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione simile

all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto

alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare

dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo

intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da

consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO).

Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della

perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori

isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze

8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio

2009.

consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).

3.5

Nel sistema dell'assicurazione

contro la disoccupazione, il datore di lavoro non può comunque dedurre alcunché

dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni. È vero, secondo l'art. 48

cpv. 1 LADI la cassa verifica i presupposti per il pagamento

dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43). Compete invece al servizio cantonale

(art. 45 cpv. 4 LADI), se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro,

procedere agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di

lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento

dell'indennità per intemperie. Il servizio cantonale informa, in ogni caso, il

datore di lavoro e la cassa da questo designata. Nella prassi, dall'esame del

servizio cantonale non ci si attende un'opposizione (DTF 124 V 75 consid.

4b/bb; 119 V 370 consid.

4a). Motivi per ulteriori accertamenti possono quindi sorgere da un controllo a

campione del datore di lavoro ordinato dall'ufficio di compensazione

dell'assicurazione contro la disoccupazione. In modo particolare, la legalità

delle prestazioni percepite si può accertare unicamente alla luce di documenti

relativi all'attività dell'azienda, ossia sostanzialmente solo da un

sufficiente sistema di registrazione delle ore di lavoro (sentenze 8C_469/2011

del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; 8C_1026/2008 del 30 giugno 2009 consid.

4.2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1).

3.6

Inoltre, compete ai datori di

lavori (cioè a chi chiede le prestazioni) informarsi presso le casse sulle

condizioni per il versamento di prestazioni, procurandosi e leggendo

attentamente i relativi opuscoli informativi (e i formulari per la richiesta

prestazioni; sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con

riferimenti) con la dovuta diligenza e in caso di dubbio di rivolgersi agli

uffici competenti con domande circostanziate. Se il datore di lavoro non lo fa

o vi rinuncia, sopporta gli svantaggi connessi al suo agire (sentenze

8C_121/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 3.4; C 115/06 del 4 settembre 2006

consid. 3; C 82/04 del 30 dicembre 2004 consid. 4 und C 269/03 del 25 maggio

2004.

consid. 3.2). Occorre anche ricordare che né le casse né i servizi

cantonali sono tenuti a effettuare controlli regolari e sistematici al momento

dell'inoltro della domanda di prestazioni o mentre sono versate (proprio perché

non si deve fare subire qualsiasi ritardo nel pagamento di prestazioni a danno

dei lavoratori e degli impiegati interessati). Le autorità nemmeno sono

obbligate a dovere indicare al datore di lavoro che i conteggi prodotti non

sono sufficienti a fronte delle condizioni legali del diritto alle prestazioni

(sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 e C 208/02 del 27 ottobre

2003.

consid. 4.2 e 4.3). Il versamento ripetuto di prestazioni non quindi

permette al datore di lavoro di credere di essere tutelato nella sua buona fede

e con ciò che sia esclusa una successiva restituzione in presenza di

irregolarità (sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2).

3.7

È proprio nella natura stessa

delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al

datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore

e possibilmente senza inesattezze (sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016

consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29

dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02

dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b;

RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).

Riassumendo, in altre parole, il datore di

lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e in tempo reale le

perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe effettuare un

controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei fatti compete

all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che al datore di

lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA e

anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è che il datore

di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti in tempo reale,

per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione debba presentarli

senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riuscirà a

convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta contabilità, l'amministrazione

non potrà che pretendere in restituzione la globalità dell'importo contestato,

dato che la condizione legale della controllabilità non è adempiuta (cfr.

sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e sentenza 8C_469/2011 del

29.

dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN, n. 38 ad art. 31 LADI).”

Cfr. STCA 38.2021.96 del

30.

marzo 2022 consid. 2.4.

2.13

Con

sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022, menzionata ai consid. 2.8. e 2.11.,

questa Corte ha stabilito che a ragione la Cassa competente aveva chiesto la

restituzione di indennità per lavoro ridotto versate a una società dal 26 marzo

2020.

al mese di febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro non era

sufficientemente controllabile, dato che la ditta con sede in Svizzera occupava

i lavoratori per i quali erano state chieste le ILR esclusivamente all’estero.

Riguardo

alla competenza della Cassa a richiedere la restituzione delle ILR, al consid.

2.5

è stato segnatamente sottolineato, che la SECO è competente per

l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una

percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro

secondo l'art. 83a LADI. Unicamente se nel quadro di

tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione.

Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene scoperto nell'ambito di un

controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze,

competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid.

8.2.).

Al

consid. 2.8. è stato, inoltre, rilevato:

" 2.8. Il

p.to B32 della Prassi LADI ILR prevede che non è sufficientemente controllabile

il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente

all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo al presupposto relativo alla controllabilità

del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va osservato che, come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro e la Cassa

competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro

ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente

corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni

azienda interessata, l’adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare

il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà

delle aziende.

In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un

secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o per sondaggio.

Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio di

compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori

di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il

principale strumento usato per contrastare gli abusi.

In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la

SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese.

Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese

da controllare in loco.

Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione della SECO ha

impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse supplementari e al

coinvolgimento di società di revisione esterne, per il controllo dei datori di

lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto

2020.

all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto

in seguito alle misure contro il coronavirus” del 19 giugno 2020 della

Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista Partito socialista

svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881;

Quando un’azienda con sede in Svizzera impiega il

proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la stessa da

parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo affidabile che non

vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede, bensì all’estero.

Tutto ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene

che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI ILR sia

conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110

OADI.

Di conseguenza non è sufficientemente controllabile il

tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente

all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a prescindere dal

sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone l’impresa stessa.”

Al riguardo

cfr. pure MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen –

Einen Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus 12/2020 pag. 989, p.to 3.4.4 (“Im

COVID-19-Regime nicht anspruchsberechtigt sind:

-Personen,

die vorwiegend im Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht ausreichend

kontrollierbar ist”).

2.14

In concreto i due dipendenti, __________

e __________, hanno iniziato a lavorare per la ricorrente, nel 2017,

rispettivamente nel 2018. Il loro grado di occupazione è dell’80%, pari a 32

ore settimanali.

__________ è stato assunto

quale tecnico informatico per gestione e supporto tecnico, sviluppo

applicazioni web, mantenimento domini e sviluppo dell’area tecnica ed

assistenza alla clientela, mentre __________ in qualità di assistente

informatico (cfr. doc. 126 – 133).

Dalle decisioni del 16

marzo e del 31 maggio 2021 emesse dalla Sezione del lavoro risulta che “(…)

nel caso in esame, come si evince chiaramente dallo scritto del 03.03.2021 presentato

dall’azienda, l’attività viene svolta in misura preponderante (ca. 90%) su

territorio estero, principalmente in Italia” (cfr. doc. 153; 108; consid.

1.1.).

In effetti l’insorgente,

il 3 marzo 2021, nel “Preannuncio di lavoro ridotto Modulo comunicazioni”,

riguardo alle principali attività svolte e alla loro localizzazione geografica

(cfr. doc. 140), ha indicato:

" (…) 80%

Lavori su imbarcazioni (90% in Italia - 10% in Europa) 15% Contratti assistenza

tecnica (50% in Svizzera - 50% in Europa) 5% lavori su abitazioni (50% in

Svizzera - 50% in Italia) (…)” (Doc. 125)

Il 20 maggio 2021 la

ricorrente, rispondendo alla Cassa che le chiedeva “(…) la % di lavoro negli

ultimi 12 mesi svolti in Svizzera e all’estero con giustificativi e comprova”

(cfr. doc. 121), ha asserito che “i nostri dipendenti, in considerazione

dell’attuale pandemia di Covid e date le restrizioni nei movimenti e accesso

alle strutture, attualmente lavorano prevalentemente dagli uffici di __________

o Tele lavoro, le informazioni che trova invece nel preannuncio sono quelle

relative alle NORMALI situazioni lavorative dove i dipendenti oltre agli uffici

si potevano muovere ed accedere ai vari cantieri e porti, oltre all’assistenza

presso strutture (vedi ristoranti) che sono rimaste chiuse in tempo di

pandemia” (cfr. doc. 103).

Il 2 agosto 2021 la Cassa,

tramite il proprio Caposervizio __________, ha interpellato la SECO al fine di

sapere se fosse possibile riconoscere all’insorgente il dritto a ILR:

" Vi

sottoponiamo il caso della società sopra menzionata la quale, dagli ulteriori

accertamenti emersi dalla CCAD, impiega il proprio personale anche all'estero.

Dal resoconto dei luoghi di attività lavorativa svolti dai propri

dipendenti (vedasi mail del 21.06.2021 a GED) si constata come nel periodo

antecedente alla pandemia le attività svolte all'estero ed in Svizzera si

equivalevano.

ln sostanza, sembrerebbe, non fosse predominante il lavoro svolto

all'estero, bensì era simile a quello svolto in territorio elvetico.

Ora, in base alla prassi marginale B32, "Non è

sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano

la loro attività principalmente all'estero per conto di un 'azienda con sede in

Svizzera” (Doc. 56)

La SECO, il 19 agosto

2021, ha preso posizione come segue:

" (…) Siamo

d’accordo con lei sul fatto che non si può più attribuire a una delle due

attività lavorative (in Svizzera o all'estero) l'attributo di principale

nel caso in cui esse si equivalgono. Tuttavia, non è possibile dedurne che il

lavoro svolto in Svizzera sarebbe da considerarsi automaticamente come

principale ipotizzando, ad esempio, una prevalenza delle attività lavorative in

Svizzera con l'estremo rapporto del 51% contro il 49%. Il sopra citato esempio

della Prassi LADI ILR B32 nega il diritto nonostante le attività lavorative

estere ammontino a solo tre periodi di conteggio. È’ quindi palese che una

qualunque valutazione a sfondo singolarmente quantitativo non può certo

rappresentare l'unico strumento a disposizione degli uffici per valutare la

concessione del diritto all'ILR, ma essa costituisce, di fatto, l'importante

indicatore sul grado di rigore da applicare nella valutazione dei presupposti

determinabilità e controllabilità nel concreto caso.

ln conclusione: a meno che la ditta in questione non disponga di

un sistema preciso di registrazione dei tempi di lavoro, accurato e affidabile,

ma soprattutto in grado di non lasciare spazio alcuno per dubbi e contestazioni

rispetto ai richiesti e centrali presupposti determinabilità e controllabilità,

il diritto all'ILR non può essere riconosciuto. (…)” (Doc. 55)

Nella decisione dell’11

novembre 2021 la parte resistente ha motivato il proprio rifiuto alle ILR con

il fatto che il tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile, in quanto

i lavoratori sono impiegati all’estero (cfr. doc. 30-31; consid. 1.3.).

Nella decisione su

opposizione del 10 gennaio 2022 la Cassa ha poi precisato, da un lato, che “(…)

nel caso concreto, trattandosi di dipendenti che lavorano anche all’estero -

non potendosi quindi nemmeno attribuire a una delle sue attività lavorative (in

Svizzera o all’estero) l’attributo di principale, le prestazioni non possono

effettivamente essere negate a priori”. Dall’altro, che “occorre però

comunque chiedersi se la ditta in questione disponga o no di un sistema preciso

di registrazione dei tempi di lavoro e meglio che quotidianamente attesti ore

prestate, in esubero, perse, ecc., ma anche giorni di vacanza, malattia,

infortunio, ecc.). A mente della Cassa non è questo il caso; in effetti dei

piani di lavoro generici rispettivamente elaborati (solo) contestualmente a

delle richieste d'ILR non consentono di concludere per un sistema di

registrazione accurato e affidabile, ma soprattutto in grado di non lasciare

spazio alcuno per dubbi e contestazioni rispetto ai richiesti e centrali

presupposti determinabilità e controllabilità” (cfr. doc. II1 pag. 5,

consid. 1.5.).

2.15

Dalla documentazione agli

atti, per il lasso di tempo marzo -ottobre 2021, emergono delle tabelle mensili

relative agli orari dei dipendenti __________ e __________ da cui emerge che

entrambi, attivi all’80%, svolgevano in generale le loro mansioni tre giorni

alla settimana (__________: lunedì, mercoledì e venerdì; __________: lunedì

martedì e mercoledì) dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e due

giorni alla settimana (__________: martedì e giovedì; __________: giovedì e

venerdì) dalle 9:00 alle 13:00, per un totale di 32 ore settimanali (cfr. doc.

B13-B21; 37; 63; 93; 97), come previsto dai loro contratti (cfr. consid.

2.14.).

Tali tabelle riportano

altresì il lavoro ridotto quantificato in modo variabile (0 ore, 4 ore oppure 8

ore), nonché la firma dei due collaboratori.

Esse, tuttavia, non

informano specificatamente in quali ore giornalmente i dipendenti hanno

lavorato.

Al riguardo va ribadito

che l’esigenza della sufficiente controllabilità

del tempo di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione - che

non deve avvenire necessariamente con un sistema meccanizzato, elettronico o

informatico - giornaliera continua e in tempo reale delle ore di lavoro

prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite

da documenti allestiti a posteriori. Determinanti sono soltanto una

presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei

dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono

svolte (cfr. consid. 2.10.; 2.12.).

Per prassi costante,

inoltre, i formulari intitolati "Rapporto sulle ore perse per motivi

economici" (documento che il datore di lavoro deve inoltrare alla Cassa

per ogni periodo di conteggio nell'ambito della presentazione di una richiesta

di indennità per lavoro ridotto con indicati la durata del lavoro determinante

durante il periodo di conteggio, come pure i giorni durante i quali i

dipendenti interessati non hanno lavorato o lavorato solo parzialmente, nonché

le ore perse per giorno in rapporto alla durata del lavoro determinante e che i

dipendenti interessati confermano apponendo la propria firma; cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid.

3.4.2.), presenti

agli atti (B17-B21), non costituiscono e non possono sostituire un vero e

proprio sistema di controllo del tempo di lavoro, in quanto non danno alcuna

informazione sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente e

quindi sulle eventuali ore di lavoro supplementari o altri tipi di assenza

quali vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio, servizio militare,

corsi di perfezionamento professionale o simili (cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020

consid. 3.4.3.; STF 8C_652/2012 del 6

dicembre 2012 consid. 3; STF 8C_731/2011 del

24.

gennaio 2012 consid. 3.4.)

Tutto ben considerato,

dunque, a prescindere dal fatto che ad ogni modo l’insorgente, il 3 marzo 2021,

ha comunque dichiarato che “la nostra attività principale è svolta su suolo

europeo (…) Prima della seconda ondata COVID abbiamo provato ad ampliare il

nostro Business anche su suolo ticinese, ma chiaramente non è facile vista la

situazione attuale” (cfr. doc. 124), occorre concludere che la ricorrente

non disponeva di un sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro

effettivamente prestate ogni giorno per ogni dipendente ai sensi degli art. 31

cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI.

Per inciso va osservato

che effettivamente, come fatto valere nell’impugnativa (cfr. doc. I pag. 5),

l’art. 47 OADI

(“1Il

diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di

lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o

parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale

dei lavoratori colpiti”), menzionato nella

decisione dell’11 novembre 2021 (cfr. doc. 30-31), non concerne la presente

fattispecie.

Il riferimento ricorsuale

a una “decisione di fine gennaio 2022” per un esercizio pubblico” del

TCA nella quale sono citate recenti sentenze del Tribunale federale (cfr. doc.

I pag. 3) non è invece di alcun ausilio all’insorgente. In quel caso di specie -

verosimilmente trattasi del giudizio 38.2021.80 del 24 gennaio 2022 - gli atti

sono stati rinviati alla Sezione del lavoro per accertamenti, in quanto non si

poteva escludere che la perdita di lavoro per alcuni dipendenti i cui contratti

sono stati stipulati alla fine del 2020 - essenziali per la conduzione

dell’albergo ristorante dall’apertura della stagione 2021 - fosse computabile

per i mesi di aprile e maggio 2021. Tale sentenza non riguarda, pertanto,

contrariamente alla concreta evenienza, la controllabilità del tempo di lavoro.

Pure le STF 8C_503/2021

del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 menzionate nella STCA

38.2021.80

(consid. 2.8.) sono ininfluenti, concernendo l’esistenza di una

connessione tra la perdita di lavoro e la pandemia.

Ne discende che la società

ricorrente, nel periodo da marzo a ottobre 2021, di principio non aveva diritto

alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

2.16

L’insorgente ha invocato la

tutela della propria buona fede, asserendo sostanzialmente che, se fosse stata

avvertita per tempo del diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto,

avrebbe potuto, se del caso, operare i licenziamenti (cfr. doc. I pag. 4).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario

alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_458/2021 del 25

gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.;

STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre

2020.

consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019

N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017

consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015

del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.

3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio

2005.

consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02

del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata).

Esaminando, in particolare, la

condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio

occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1.; STF C 344/00 del 6 settembre

2001.

consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

Tale presupposto è stato

riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002,

relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato

che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva

ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità

giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare.

L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto

da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo

la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e

dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la

ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe

potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento

del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai

sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata

quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece,

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

2.17

In casu il diritto alle

indennità per lavoro ridotto per i mesi da marzo a ottobre 2021 non può essere

riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede

sancito dall’art. 9 Cost.

Nel sistema

dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro non può

dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021

del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).

Va altresì sottolineato

che a ragione la Cassa, in proposito, ha affermato che “non è tenuta a

controlli approfonditi già al momento del riconoscimento del diritto e/o

durante il periodo di versamento delle indennità” (cfr. doc. IV pag. 2;

VIII), come si evince dal consid. 2.11.

Non

risulta, del resto, soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la

mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid.

2.16.).

Non può essere ammesso,

secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione

secondo cui “l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad adottare un

comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23

dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06

consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni di erogazione delle ILR

relative al periodo marzo 2020 – febbraio 2021 (cfr. consid. 1.2.) e il mancato

licenziamento dei dipendenti da parte della ricorrente.

E’ infatti poco verosimile

che una ditta che si occupa di assistenza tecnica informatica prevalentemente

per imbarcazioni, ma pure per abitazioni e di installazione di strumentazione

di bordo come pure del relativo controllo (cfr. consid. 1.1.; doc. 28; 125) volesse

privarsi di due dei suoi tre collaboratori (cfr. consid. 1.1.) specialisti, che

poi avrebbe dovuto riassumere.

Del resto l’insorgente,

utilizzando l’espressione “se del caso” (cfr. doc. I pag. 4), ha manifestato

unicamente l’eventualità, la possibilità di licenziare.

A quest’ultimo proposito

giova evidenziare che la società avrebbe in ogni caso dovuto rispettare i

termini di disdetta (due mesi; cfr. doc. 132). L'insolvenza del datore di

lavoro consente peraltro soltanto al lavoratore la disdetta immediata (cfr.

art. 337a CO).

2.18

Alla

luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata, nella

misura in cui rifiuta alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro

ridotto per il periodo dal mese di marzo al mese di ottobre 2021 va quindi

confermata.

2.19

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 9 febbraio 2022, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision

de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 10 gennaio 2022

emessa dalla Cassa CO 1, relativamente al diniego del diritto alle indennità per

lavoro ridotto per il periodo dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, è

annullata.

2. Per

quanto concerne il rifiuto di riconoscere il diritto alle indennità per lavoro

ridotto per i mesi da marzo a ottobre 2021, il ricorso è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti