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Decisione

38.2022.16

A torto Cassa (periodo 4/19-3/21 in cui corrisposte ID) ha emesso decisione di accertamento di inesistenza diritto. Preservato diritto a rest. con OR. Decisione su opp. annullata relativ. a diniego diritto a ID già ricevute. Per OR necessari ult. accertamen.. In caso di dubbio attendere esiti penali

23 maggio 2022Italiano64 min

disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.16

rs

Lugano

23 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, dal gennaio 2017, ha

lavorato alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di direttore

finanziario e manager (cfr. doc. 255; 256).

Il medesimo ha rivestito,

in seno a tale società, la carica di amministratore unico con diritto di firma

individuale fin dalla sua fondazione nell’ottobre 2007 (cfr. doc. 281).

Dall’atto notarile di

costituzione della società anonima del 10 ottobre 2007 allestito dal notaio

avv. __________ risulta che RI 1 è stato promotore della SA, insieme a __________

e __________ (cfr. doc. 82).

La __________

ha disdetto il contratto di lavoro il 28 gennaio 2019 con effetto dal 31 marzo

2019 “a seguito dell’interruzione del mandato d’incarico professionale in

nostro favore da parte della società committente __________ per la quale lei e

la nostra società hanno fornito finora le proprie prestazioni professionali”

(cfr. doc. 253; B 6.4).

RI 1, dal febbraio 2017, è

presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale della

__________, in liquidazione dal novembre 2019 (cfr. estratto RC reperibile al

sito www.zefix.ch).

1.2. RI 1 si è annunciato

all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ il 4 febbraio 2019

con inizio della disoccupazione dal 1° aprile 2019, dichiarando di ricercare

un’attività lavorativa al 100% quale specialista nella gestione PMI, fiduciario

immobiliare e capo finanze e servizi (cfr. doc. 297; 183).

Dal 2/6 aprile 2019 il

medesimo non risulta più iscritto a RC quale organo della __________. Il suo

ruolo è stato ripreso da __________ (cfr. doc. 278; 279).

1.3. La Cassa CO 1 (in seguito:

Cassa), il 15 aprile 2019, ha comunicato a RI 1 di avergli riconosciuto il

dritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2019 (termine quadro:

1.4.2019 - 31.3.2021; guadagno assicurato: fr. 5'535; cfr. doc. 240) e ha

iniziato a versargli le prestazioni LADI (cfr. doc. A12 pag. 2).

1.4. Con decisione del 16 dicembre

2020 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’interessato idoneo al collocamento,

motivando come segue:

" (…)

L’Ufficio regionale di collocamento di __________

ha preso atto delle seguenti iscrizioni a Registro di commercio

dell'assicurato:

- __________

(Presidente del CdA dal 22.12.1997);

- __________

(AU dal 09.08.2010, Presidente del CdA dal 09.08.2010);

- __________

(Membro del CdA dal 15.11.2006, AU dal 27.02.2018);

- __________ (AU dal 06.07.2016).

Il 12.11.2020 l'URC ha inoltrato all'Ufficio giuridico una

richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento.

(…)

Nel caso in esame l'assicurato ha compiuto il periodo di

contribuzione presso la società __________, presso la quale è stato occupato a

tempo pieno dal 01.01.2014 al 31.03.2019 in qualità di direttore. Inizialmente

a tempo parziale (60%) e dal 01.01.2017 a tempo pieno.

Le società più sopra menzionate sono attualmente inattive e per le

stesse egli non esercita alcuna attività.

Il signor RI 1 è quindi normalmente disposto ad esercitare

qualsiasi attività nel settore ufficio, amministrativo, vendita e acquisti, sia

a tempo pieno, sia a tempo parziale.

Visto quindi che l'assicurato ha compiuto il periodo di

contribuzione in una ditta terza, preso atto della propria disponibilità per il

mercato del lavoro, egli deve essere ritenuto idoneo al collocamento per

attività a tempo pieno.” (Doc. 184-185)

1.5. A far tempo dal mese di

aprile 2021 la Cassa ha bloccato il versamento delle indennità di

disoccupazione a seguito della segnalazione della Polizia Cantonale del 22

aprile 2021 riguardante un procedimento penale aperto presso il Ministero

pubblico del Cantone Ticino nei confronti di RI 1 in relazione al sospetto che

quest’ultimo abbia percepito indennità di disoccupazione indebitamente, essendo

azionista di maggioranza della __________ e amministratore unico della stessa

fino al giorno dopo l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 152; 171).

1.6. Il 7 giugno 2021 RI 1 ha

iniziato a lavorare come direttore dell’ufficio tecnico al 50% per la __________

di __________, di cui dal maggio 2021 è socio e gerente (cfr. doc. 161;

estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Il relativo contratto è

stato rescisso il 15/31 luglio 2021 dal datore di lavoro a causa della

riduzione del lavoro aziendale (cfr. doc. 114).

Il 2 agosto 2021 egli ha

concluso un nuovo contratto di lavoro con la __________ in qualità di

responsabile dell’ufficio commerciale al 25% dal 1° agosto 2021 (cfr. doc. 113;

127; 132).

1.7. Con decisione del 5 ottobre

2021 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far

tempo dal 1° aprile 2019, rilevando:

" (…) Il 26

agosto 2021 il PP __________ ci ha confermato l'apertura di un procedimento nei

suoi confronti per, fra altri, il reato di ottenimento illecito di prestazioni

di un'assicurazione sociale; inoltre il PP ci confermava che lei era azionista

di maggioranza della società __________ che era sua datrice di lavoro.

In data 23.09.2021 l'Ufficio Giuridico (in seguito UG) della

sezione cantonale del lavoro ha trasmesso alla cassa gli atti e la segnalazione

ricevuti dal Ministero Pubblico per competenza e verifica del suo dossier in

quanto lei, per il tramite della __________ (della quale lei è presidente con

firma individuale e possiede il 90% del pacchetto azionario) detiene titoli al

portatore di __________ e di fatto può influenzare e determinare le varie

decisioni del CA della __________ (allegato D).

In data 05.10.2021, su nostra richiesta di informazioni, lei ci ha

confermato di essere detentore del pacchetto azionario (90%) della __________

che, di conseguenza, può gestire le decisioni di __________ essendo una sua

costola.

Per questo motivo la cassa, in relazione all'art. 8 in combinato disposto

con l'art. 31 cpv. 3 lett. c della LADI, e per posizione analoga a quella di un

datore di lavoro, deve rifiutarle il diritto alle indennità di disoccupazione a

far data dal 01.04.2019.

Questa decisione di non diritto costringe la cassa a emanare una

decisione di restituzione per indennità percepite indebitamente e a segnalare

il caso al Ministero Pubblico.” (cfr. doc. A13=119)

1.8. Con ulteriore decisione del 5

ottobre 2021 la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr.

103'354.90 relativo alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° aprile

2019 al 31 marzo 2021, in quanto “secondo la nostra decisione di non diritto

__________ e a quanto indicato su questa decisione lei non aveva diritto ad

aprire un termine quadro prestazionale e pertanto non aveva diritto a percepire

indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A14=117).

1.9. RI 1, l’8 ottobre 2021, ha interposto

opposizione contro le decisioni del 5 ottobre 2021, facendo valere:

" (…) Ho

notato che, malgrado vi abbia trasmesso in data 02.10.2021 documenti e

spiegazioni sul mio ruolo di procuratore degli azionisti della __________ attraverso

l'intestazione fiduciaria da parte della __________, tali atti non siano stati

commentati.

Ritengo che non sia corretto assimilare le mie supposte facoltà di

"influenzare e determinare" le decisioni del CA della __________ come

da voi asserito per titolo di proprietà, alle mie facoltà per solo titolo di

amministratore come da incarico ricevuto dagli azionisti fin dal tempo della

fondazione della società.

Sono anche in disaccordo con la vostra interpretazione conclusiva,

per la quale __________ sarebbe comunque una costola della __________, a me riconducibile,

e pertanto questo fatto sia sufficiente per ritenere che io determini

autonomamente le decisioni di __________.

Le mie dimissioni rassegnate in data 26.03.2019 per delibera del

04.01.2019 con il subentro contestuale di un nuovo amministratore e conseguente

mia perdita del lavoro di direttore, sono state decise per non arrecare danno

alla __________ a danno degli azionisti, non più in grado di retribuire il mio

salario. Da quel momento sono alla ricerca di un nuovo impiego.

Come già chiarito nel mio precedente scritto che la __________ ha

solo intestato le azioni __________ per conto di terzi azionisti, ora,

autorizzato da un investitore azionista ing. __________ (__________) vi

trasmetto copia del mandato stipulato già nel 2014 (doc.1; 2; 3).

Il sig. __________ è stato anche condirettore (salariato) insieme

al sottoscritto nell'attività passata della __________ e mi ha confermato la

sua disponibilità a fornire eventuali ulteriori chiarimenti relativi al mio ruolo.

(…)” (Doc. 68)

1.10. Il 19 gennaio 2022 l’URC ha

annullato il nominativo dell’assicurato dal sistema COLSTA, indicando che da

quella data aveva trovato l’impiego di consulente presso __________ (cfr. doc.

54).

1.11. La Cassa, con decisione su

opposizione del 25 gennaio 2022, ha confermato i provvedimenti del 5 ottobre

2021, asserendo:

" (…)

6. Nella sua opposizione lei fa valere che

ha intestato le azioni della __________ per conto di terzi azionisti. Dal

contratto di cessione risulta solamente che la __________ intende acquistare,

in proprio o per conto di terzi, le azioni della __________. Orbene, lei nega che

la __________ è una costola della __________.

Orbene, lei è azionista di maggioranza al 90% della __________, la

quale detiene 83% di titoli al portatore di __________ dal 2017. Se,

considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente

poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di

un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'indennità giornaliere

della Cassa. La questione deve essere esaminata nel singolo caso alla luce

delle circostanze concrete. Il semplice possesso di azioni da parte del collaboratore,

ad esempio, non esclude il suo diritto alle prestazioni (prassi LADI, 820). A tenore

della giurisprudenza del tribunale federale (8C_1044/2008 del 13.2.2009) un assicurato

che detiene il 40% delle azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il

30% delle azioni, decidere il destino della società. Anche se non esercita

alcuna funzione nell'azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria

all'azienda egli è escluso dal diritto alle prestazioni.

Nella fattispecie, lei come detentore dell'83% di titoli al

portatore di __________ può dunque influenzare e determinare le varie decisioni

del consiglio di amministrazione della società __________ malgrado il fatto che

sia stato stralciato dal registro come amministratore di questa ditta in data

02.04.2019. In questo senso lei non ha il diritto all'indennità per lavoro

ridotto ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (…)” (Doc. A12 pag. 4)

1.12. Contro la decisione su

opposizione del 25 gennaio 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

nel quale ha chiesto che venga ripristinato retroattivamente il suo diritto

alle indennità di disoccupazione e che venga annullata la decisione di

restituzione delle indennità versate, specificando di non essere “in grado

di poter onorare il rimborso delle indennità ricevute, non disponendo

attualmente né di risparmi né di mezzi reddituali sufficienti” (cfr. doc.

I).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:

" (…) Ritengo

non corretto assimilare la mia figura professionale a quella del datore di

lavoro, in quanto nei fatti sono stato dipendente finanziariamente dalle

disponibilità economiche e dalla volontà di terzi titolari della società, a cui

ho dovuto fornire rendiconto senza poter influenzare risolutivamente le

decisioni aziendali.

La mia figura professionale è equivalente a quella dei direttori

di banche o di fondi d'investimento che ricevono, oltre al salario,

eventualmente premi con partecipazioni societarie o bonus e che, nel mio caso,

sarebbero per contro ritenuti i proprietari datori di lavoro degli Istituti

bancari per i quali lavorano, senza diritto alcuno alla disoccupazione quando

licenziati o invitati a lasciare la direzione.

Allo scopo di ulteriormente dettagliare quanto sopra, sottolineo

che:

- sono

stato incaricato di volta in volta come direttore nelle diverse società dai

clienti della __________, inclusa la __________, per i quali ho curato i loro

interessi e ricevuto istruzioni da mettere in pratica. Nemmeno la __________

avrebbe potuto determinare le decisioni dei propri investitori in quanto agiva

solo sulla base del mandato fiduciario;

- l'ultimo

proprietario della __________ ha trasmesso una dichiarazione nella quale

attesta di esserne il titolare effettivo e il suo detentore del controllo, doc

1+2+3).

Negli anni precedenti si sono

avvicendati azionisti diversi che hanno costituito l'organo direttivo attraverso

un patto di sindacato depositato dal notaio, doc 4);

- La

__________, società fiduciaria di mia proprietà, è stata utilizzata negli anni

con il solo scopo di intestare azioni di società appartenenti a investitori

terzi, sulla base di mandati ricevuti, essa non ha mai versato indennità o

stipendi in mio favore e non ha mai avuto dipendenti, doc 5);

- Sospesa

la mia attività di architetto e broker, il 01.01.20017 sono stato impiegato

fisso direttore della __________ fino al 26.03.2019 momento in cui è stato

concordato il mio allontanamento, doc 6) quindi in buona fede mi sono iscritto

alla disoccupazione non ritenendomi un datore di lavoro. Nel frattempo, per

mantenere attive le mie licenze di architetto e di broker assicurativo, avevo

mantenuto aperta la mia ditta individuale e l'iva che poi ho chiuso il

18.03.2019 per mancanza di lavoro, doc 7).

- Per

la mia iscrizione alla cassa disoccupazione sono stato denunciato al Ministero

Pubblico, Proc. Pubblico __________.

CO 1 cita la mia presenza nei Cda anche delle seguenti società:

• __________ dal 14.05.2021 in cui attualmente lavoro e di cui vi

allego il contratto di lavoro part-time, doc 8). La CO 1 è stata prontamente

informata del trovato impiego.

• __________, società che detengo al 50% con mia moglie, non è

attiva e detiene l'abitazione in cui abito, doc 9). La società ha un debito

ipotecario e un'ulteriore cartella ipotecaria a garanzia.

• __________, società attualmente non attiva di proprietà di

clienti, doc 10).

• Aggiungo che il 27.01.2022, come nelle precedenti situazioni

descritte, sono stato invitato nel Cda della __________ con funzioni di

consulente del presidente, anche in questo caso non sono né proprietario né

detentore del controllo della società, doc 11), inoltre visti i precedenti

problemi sollevati dalla mal interpretazione del mio ruolo, frainteso datore di

lavoro, questa volta Ia __________ non ha intestato fiduciariamente nessuna

partecipazione societaria. (…)” (Doc. I)

1.13. Dalla risposta di causa del 2

marzo 2022 emerge:

" (…) In

relazione alle allegazioni del ricorrente che il suo ruolo professionale è

quello di un direttore di banca o di un fondo d'investimento che riceve un

bonus su forma di partecipazioni societarie facciamo notare al Lodevole

Tribunale, che questo non cambia nulla alla sua posizione pari un datore di

lavoro di fronte alla Cassa di disoccupazione. Il ricorrente detiene come

azionista la maggioranza della società __________ tramite la società __________.

Anche se non esercita alcuna funzione nell'azienda, a causa della sua

partecipazione finanziaria all'azienda egli è escluso dal diritto alle

prestazioni. Per cui riteniamo infondato il reclamo del ricorrente e

confermiamo in toto le motivazioni presenti nella nostra decisione su

opposizione del 25.01.2022.

Nel frattempo, cioè in data 17.02.2022, il Ministero pubblico ha

reso il decreto di accusa e ha ritenuto l'accusa di truffa. Inoltre, il

Procuratore Generale sostituto ci annota (cfr. cifra 3 del Decreto di accusa,

doc. 1) che il ricorrente ha riconosciuto le pretese civili della Cassa di CHF

103'354.90. Alla luce di questo il ricorso è privo di oggetto e di conseguenza

la presente causa dev'esser stralciata dal ruolo. Eventualmente chiediamo la

reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili.” (Doc III)

Con il decreto di accusa

del 17 febbraio 2022 il Procuratore Generale sostituto, __________, ha proposto

la condanna di RI 1 - accusato di truffa per avere, tra il 18 febbraio 2019 e

il 31 marzo 2021, al momento della domanda di indennità di disoccupazione e in

seguito nella procedura di verifica del diritto a percepire le ID, ingannato

astutamente la Sezione del lavoro e la Cassa, mentendo sulla sua partecipazione

economica nella __________, facendo credere che non ne fosse azionista, mentre

in realtà lo era e ottenendo così indebitamente il versamento di fr. 103'354.90

a titolo di indennità di disoccupazione - alla pena pecuniaria di 180 aliquote

giornaliere da fr. 100 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 18'000,

sospesa condizionalmente per due anni, oltre a una multa di fr. 2'000 (cfr.

doc. 1).

Il 3 marzo 2022 la parte

resistente ha trasmesso copia dell’opposizione del ricorrente al decreto di

accusa del 17 febbraio 2022 (in cui ha respinto le accuse mossegli che non

corrisponderebbero alla realtà dei fatti, precisando che “per la pressione

psicologica della situazione cui non ero preparato durante l’interrogatorio, ho

firmato incautamente il verbale e mi sono riconosciuto responsabile di cose che

non ho fatto”; cfr. doc. V1) e ha modificato le proprie conclusioni,

chiedendo “la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili”

(cfr. doc. V).

1.14. L’8 e l’11 marzo 2022 il

ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha inviato della documentazione

(cfr. doc. VII; B1-6.8; VIII + 1).

1.15. La Cassa, il 25 marzo 2022, ha

preso posizione al riguardo e ha indicato:

" (…) Considerato

che il ricorrente si è opposto al decreto di accusa del Procuratore Pubblico,

la presente procedura potrebbe essere sospesa fino alla chiusura del

procedimento penale. Tuttavia, per chiedere la restituzione di indennità

giornaliere indebitamente percepite, una condanna penale del ricorrente non è

presupposta.

Manteniamo, dunque, le nostre conclusioni esposte nella lettera

del 3 marzo 2022 e chiediamo la reiezione del ricorso, protestate spese e

ripetibili. Eventualmente chiediamo la sospensione della presente procedura

fino alla decisione finale del procedimento penale.” (Doc. X)

1.16. L’11 aprile 2022 l’insorgente

si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie e ha prodotto alcuni

documenti (cfr. doc. XIII; 1/8).

1.17. Con scritto del 20 aprile 2022

la parte resistente ha formulato alcune precisazioni (cfr. doc. XV).

1.18. Il doc. XV è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XVI).

in diritto

in ordine

2.1. La

Cassa, il 25 marzo 2022, ha indicato che, siccome RI 1 si è opposto al decreto

di accusa del 17 febbraio 2022 (cfr. consid. 1.13.), la presente procedura

potrebbe essere sospesa fino alla chiusura della vertenza penale a carico del

ricorrente (cfr. doc. X).

L’insorgente,

l’11 aprile 2022, ha asserito di ritenere il procedimento relativo al decreto

di accusa indipendente dalla causa pendente davanti al TCA e di rimettersi alla

decisione di questo Tribunale in merito alla tempistica di svolgimento della

procedura (cfr. doc. XIII).

In

concreto la richiesta di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con

l'emanazione del presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STCA

42.2020.36 delll’8 marzo 2021 consid. 2.2., STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014

consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2.).

In proposito è comunque utile

osservare, da una parte, che per costante giurisprudenza federale la

sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta

al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa

solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di

un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il

giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli

interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di

celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF

9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF

9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

D’altra

parte, va rilevato che sia nella procedura relativa all’assicurazione contro la

disoccupazione, che nella vertenza penale si pone la questione di sapere se

l’assicurato abbia oppure no diritto alle indennità di disoccupazione che ha percepito

dal mese di aprile 2019. Certamente una condanna in ambito penale implicherebbe

l’ammissione che il medesimo ha ricevuto le prestazioni della LADI a torto.

Tuttavia un giudizio di proscioglimento non significherebbe ancora che a

livello della procedura concernente l’assicurazione contro la disoccupazione

non vi siano i presupposti per procedere alla revisione processuale delle

decisioni con cui il ricorrente è stato posto al beneficio di indennità di

disoccupazione dal 1° aprile 2019.

Inoltre

nel caso di specie non risultano elementi che permettano di stabilire,

perlomeno approssimativamente, entro quale termine si possa concludere la

procedura penale.

In

simili condizioni, non vi sono ad ogni modo sufficienti ragioni per considerare

che l’esito del procedimento penale in corso permetta di decidere questioni

decisive per il presente litigio entro un termine ragionevole (cfr. STF

8C_982/2009 del 5 luglio 2010; STFA B 143/05 del 24 maggio 2006; STCA

38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.).

Al riguardo cfr. anche STF

9C_754/2020 del 22 luglio 2021 consid. 5.

Anche la Cassa ha in ogni

caso puntualizzato che “per chiedere la restituzione di indennità

giornaliere indebitamente percepite, una condanna penale del ricorrente non è

presupposta” (cfr. doc. X; consid. 1.15.).

nel

merito

2.2. L'autorità

di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una

decisione su opposizione emessa dall'organo

amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022

consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413

consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

La

costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre

2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V

413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata).

2.3. L’art.

49 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) concernente la decisione enuncia:

" 1 Nei casi di ragguardevole entità o

quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per

scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2 Una

domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il

richiedente fa valere un interesse degno di protezione.”

Giusta

l’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA relativo all’opposizione:

" 1 Le decisioni possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2 Le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.”

La

LPGA non definisce il concetto di decisione, ma al riguardo va fatto

riferimento all’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA;

cfr.

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n. 10-11 ad art. 49 LPGA)

che al cpv. 1 prevede:

" 1 Sono decisioni i provvedimenti delle

autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico federale e

concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di

diritti o di obblighi;

b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o

dell’estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità

d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o

all’accertamento di diritti o di obblighi.”

Le

decisioni che costituiscono, modificano, annullano dei diritti o degli obblighi

sono decisioni formatrici, mentre le decisioni che servono unicamente a

chiarire la situazione giuridica, accertando l’esistenza,

l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di

accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art.

100).

Ai sensi dell’art.

49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere

soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

L’art.

25 cpv. 1 e 2 PA sancisce peraltro:

" 1 L’autorità competente nel merito

può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza

o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.

2 La

domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il

richiedente provi un interesse degno di protezione.”

L’interesse

degno di protezione è l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto,

specifico e diretto a ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o

l’inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse

pubblico o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non

possa essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di

accertamento ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell’interesse

degno di protezione vale anche qualora l’autorità emetta una decisione di

accertamento non su richiesta, bensì d’ufficio (cfr. STF

8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 9C_571/2015 dell’8

aprile 2016 consid. 2.1.; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA

C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art.

49 LPGA; BORIS RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).

La

giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato

contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso

non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o

meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in

caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018

consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 100).

Con

sentenza 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale

federale, in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha,

in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in

materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di

accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede

l’esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove

non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati

siano effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e

l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale

situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla

decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro

datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così

elevato che l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal

chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione

giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari

circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 cosid. 1.2.1.;

UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).

In

secondo luogo, l’Alta Corte, da un lato, ha negato che in quel caso di specie,

concernente una persona che collaborava quale consigliere d’impresa con una

società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione

di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse

confrontati con un interesse maggiore che esigeva l’esame preliminare dello

statuto di contribuente che non poteva essere tutelato tramite una decisione

formatrice relativa al pagamento dei contributi. Dall’altro, ha deciso che in

assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello

statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto

annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito

all’insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi

successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo -

nonostante il termine di opposizione fosse spirato.

2.4. Per

quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza

C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile

2000 con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il

periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di

disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione

di accertamento. L’interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente

alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione

del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con

provvedimento separato, delle indennità.

In

quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000

avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando

direttamente l’ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del

resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica

dell’adempimento delle condizioni del diritto a prestazioni e l’altra della

restituzione in caso di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei

casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa

può sottoporre la fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr.

pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno

2005 consid. 2).

L’Alta

Corte, mancando un interesse degno di protezione all’accertamento della pretesa

alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva

respinto il ricorso dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il

periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio

2000 il TF ha respinto il ricorso.

In

una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che

aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle

indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito

della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l’amministratore

unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di

restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al

mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo

per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva

preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente

con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa

concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di

protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di

disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva

emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta

Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse

annullato d’ufficio tale decisione.

Con

giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre,

stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro

ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva

emesso una decisione di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata

dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna

ragione di distinguere l’esame del diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio

2002 da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte.

Il

TF, in proposito ha evidenziato:

" (…) Or

selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de

constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2

en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation

immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est

commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de

droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés,

et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé

au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou

d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En l'occurrence, la caisse intimée a nié

par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le

droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à

partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003,

elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès

lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des

prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P.

du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen

du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà

versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du

droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que

l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à

tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant

eux contre la décision sur

opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF 129 V 289). (…)”

Al

riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006.

2.5. Il

TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che

per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui

l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un

ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava

il diritto all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità

di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego

presso un’associazione.

La

Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per

emettere un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese

di febbraio 2005.

Per

Fatti

i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva

ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del

diritto.

Con

sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo

agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con

cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006

-, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro.

Questo

Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato:

"

(…) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese

di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di

disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso

delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando,

nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere

percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una decisione di

accertamento.

In particolare va sottolineato che nell’evenienza concreta

non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come

talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un

lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto alle

indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione

(…)

In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né

dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero

necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella

effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un interesse

degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle

indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa

ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli

atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su

opposizione in relazione all’opposizione interposta contro la decisione di

restituzione del 6 luglio 2006.

Inoltre,

per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è

stato respinto.

Il ricorso al

Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il

riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal

1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto

parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede

cantonale.

A

quest’ultimo riguardo l’Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile

2008 consid. 1, ha indicato:

" Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità

di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui

infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni

da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in

materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio

sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto

la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte

cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti

all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione

su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il

TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum, circa

il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il

provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1°

agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l’ha annullato nella misura in cui si riferiva

ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito

le prestazioni.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4

maggio 2022; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23

maggio 2011.

2.6. Nel

caso di specie la Cassa, per il periodo aprile 2019 - marzo 2021, ha versato le

indennità di disoccupazione al ricorrente (cfr. consid. 1.3.; 1.5.; 1.8.).

Il 5 ottobre 2021 la parte

resistente ha poi emesso una decisione con cui ha negato all’insorgente il

diritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2019, poiché dalla

segnalazione della Polizia Cantonale e del Ministero Pubblico, nonché da

accertamenti esperiti è emerso che il medesimo, in seno alla società ex datrice

di lavoro, la __________ (__________), riveste una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro. Per il tramite della __________, della quale possiede

il 90% del pacchetto azionario, deterrebbe titoli al portatore di __________,

potendo così influenzare e determinare le decisioni di quest’ultima società (cfr.

doc. A13; consid. 1.7.).

La

Cassa, il 5 ottobre 2021, ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione in

merito alle indennità di disoccupazione percepite dal mese di aprile 2019 al

mese di marzo 2021 (cfr. doc. A14; consid. 1.8.).

I

due provvedimenti del 5 ottobre 2021 sono stati confermati dalla decisione su

opposizione del 25 gennaio 2022 (cfr. doc. A12; consid. 1.11.).

Come

esposto sopra, l’emanazione di una decisione di accertamento, ossia che

constata l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti, presuppone che

il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice

che costituisce, annulla o modifica dei diritti.

Le

decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici

(cfr. consid. 2.3.).

Ciò

vale anche quando l’autorità emette d’ufficio una decisione di accertamento

(cfr. consid. 2.3.).

In

concreto il provvedimento del 5 ottobre 2021 con cui al ricorrente è stato

rifiutato il diritto a ID con effetto retroattivo dal 1° aprile 2019 e la

decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 nella misura in cui ha confermato

la decisione appena menzionata (cfr. consid. 1.7.; 1.11.) sono delle decisioni

di accertamento.

In

effetti un provvedimento che non può modificare con effetto obbligatorio e

direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste

ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione

di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla

decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare

la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la

revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04

del 12 ottobre 2005 consid. 3).

In

effetti nella presente fattispecie la Cassa ha potuto preservare il suo

interesse al rimborso delle prestazioni erogate da aprile 2019 a marzo 2021

esaminando direttamente se fossero adempiuti i presupposti della

riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, il 5 ottobre 2021,

un ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite in tale

lasso di tempo (cfr. doc. A14; consid. 1.8.).

Non

era, pertanto, necessario emettere una decisione di accertamento.

In

particolare nel caso di specie non vi è la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, visto che la Cassa è competente per verificare l’adempimento

del presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a con riferimento all’art. 31

cpv. 3 lett. a LADI

(cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; 85 cpv. 1 lett. b

LADI).

Inoltre

giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la

Cassa che ha versato le prestazioni competente ad esigere la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente

riscosse. (cfr. Prassi LADI RCC p.to A19)

Nemmeno

sussistono d’altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione

di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quella effettivamente

emanata il 5 ottobre 2021 e confermata dalla decisione su opposizione del 25

gennaio 2022 (cfr. consid. 2.3. - 2.5.; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022

consid. 2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).

Facendo

difetto un interesse degno di protezione all’accertamento dell’inesistenza del

diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo da aprile 2019 a marzo

2021, in cui le stesse sono state erogate all’insorgente, è a torto che la

Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, nella misura in

cui ha confermato il provvedimento del 5 ottobre 2021 di rifiuto del diritto

alle indennità di disoccupazione da aprile 2019 a marzo 2021 (cfr. doc. A13;

consid. 1.7.) già corrisposte, va annullata (cfr. consid. 2.3.-2.5.; STFA C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31

maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA

38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio

2022 consid. 2.5.).

2.7. L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente

alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la

STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.8. Fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro,

che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI

prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti relativi

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia,

in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle

relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l’applicabilità

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di

disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha

stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione

se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere

l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il primo

giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato

possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali

poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

Considerandi

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Lo scopo

della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02

del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132,

ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

In

una sentenza 8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA

2019.

N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato

il diritto all’indennità di disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12%

delle quote di una Sagl.

L’Alta

Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo

il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé dalla

sua posizione di socio.

In una sentenza

8C_433/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 N. 5 pag. 165 e SVR

2020.

ALV N. 15 pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der

Aktionärin/des Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS

2020.

pag. 101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista

di minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto

immediato dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto

2018.

era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un

rischio di abuso.

È stato precisato che dopo

il ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno

alla società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF

145.

V 200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto

agli azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di

una società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio

di abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo

di un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione finanziaria.

In proposito cfr. STCA

38.2020.36

del 29 ottobre 2020.

2.9

La situazione è differente

quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura;

in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo

stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a

seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti

i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio,

pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 87/02 del 7 giugno 2004;

STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Al riguardo, nella STF

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza, il Tribunale federale

ha rilevato:

" (…) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant

démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en

raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction

dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé

dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe

une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse

paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage

n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à

une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et

contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la

différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir

d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande

l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS

RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18

ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes

occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p.

1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Con giudizio 8C_511/2014

del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato che

" (…)

5.1

La jurisprudence, selon laquelle le salarié

se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en

principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement

l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt définitivement

tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré

a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de

celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008

del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée

de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas

de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le

conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du

conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise

mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au registre du commerce (STF

8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension

de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à

liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. C’est pourquoi le fait d’avoir

occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue

pas un motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de

chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid. 4.3.).”

Cfr. pure al riguardo la

STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo la giurisprudenza

federale al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è

affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto

alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella

di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal

Registro di commercio (cfr. STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid.

6.2.; STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15

febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10

febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).

L’Alta Corte è arrivata

alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14 settembre 2016.

Al riguardo

cfr. STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006;

STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).

2.10

Nell’evenienza concreta dalle

carte processuali emerge che il ricorrente ha lavorato quale direttore

finanziario e manager della __________ dal gennaio 2017 al marzo 2019.

Egli è stato promotore

della costituzione di tale SA nell’ottobre 2007 ed è stato iscritto a RC in

qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua

fondazione fino a inizio aprile 2019.

Quale motivo della

disdetta del contratto di lavoro del gennaio 2019 la __________ ha indicato l’interruzione

del mandato d’incarico professionale in suo favore da parte della società

committente __________ per la quale aveva fornito fino a quel momento le

proprie prestazioni professionali.

Presidente del CdA con

diritto di firma individuale della __________, in liquidazione dal novembre

2019, è dal febbraio 2017 l’insorgente (cfr. 1.1.; 1.2.).

Inoltre il medesimo, nel

2008, deteneva il 34% delle azioni della __________ (cfr. doc. 87).

Egli era pure in possesso,

come tuttora, del 90% del pacchetto azionario della __________ (cfr. la moglie

del ricorrente, __________, detiene l’8%; doc. I; 95) che ha detenuto l’83% dei

titoli al portatore della __________ (cfr. doc. 68; 99).

Il ricorrente era anche l’azionista

di maggioranza della __________, detenuta al 100% dalla __________ (cfr. doc.

99; 77).

Dallo scritto del 2

ottobre 2021 dell’insorgente e in particolare dall’opposizione dell’8 ottobre

2021.

(cfr. doc. 76; 68) risulta che “la __________ ha solo intestato le

azioni __________ per conto di terzi azionisti”.

Dagli allegati ai conti

annuali 2018, 2019 e 2020 si evince altresì che nel 2017 la partecipazione di __________

nella __________ era di fr. 71'556 (capitale sociale: fr. 100'000; cfr. estratto

RC), nel 2018 di fr. 48'000, nel 2019 di fr. 30'000 e nel 2020 di fr. 17’000 (cfr.

doc. XIII4-XIII6).

Ne consegue che il

ricorrente ha sempre avuto, sin dalla sua costituzione, forti legami con la __________.

Al ricorso è stata

allegata la seguente dichiarazione datata 2 febbraio 2022 di __________:

" Concerne:

__________ / Sig. RI 1

Egregi Signori,

sono investitore nella società a margine e

sono stato messo al corrente di vostre non corrette interpretazioni del ruolo

del Sig. RI 1 per la medesima società di cui, prima insieme a mia mamma e poi

individualmente, detengo azioni dal 2015 e da inizio 2017 la loro maggioranza

(83%) con l’acquisizione di quelle del sig. __________.

Il sig. RI 1 è stato per molti anni

fiduciario degli investimenti di mia madre __________, fatti attraverso la

società __________ e successivamente da me continuati fino ad oggi.

Le azioni della società sono state

registrate fiduciariamente in capo alla società __________, società attiva

storicamente e molto referenziata, per meglio accreditare __________ e le sue

attività commerciali ai nuovi clienti.

Il signor RI 1 non ha mai potuto

condizionare autonomamente la __________ come da voi ipotizzato, infatti il

sig. RI 1, incaricato anche come direttore e poi sostituto il 26.03.2019, ha

riferito periodicamente sull’andamento degli affari e concordato le decisione

che riguardavano __________ con me e la mamma, pertanto posso affermare che non

può essere considerato né il proprietario detentore della società, né lo è la __________,

come da voi affermato, né ha potuto determinare risolutivamente le nostre

decisioni familiari in relazione alla società.” (Doc. A1)

In un accordo tra la __________

e __________ del 21 maggio 2015 quest’ultimo ha peraltro scritto a mano che “ho

autorizzato l’acquisizione e il finanziamento di quote societarie di Società

controllate

dalla __________, a titolo fiduciario” (cfr. doc. A2).

Secondo il diritto civile

svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato

proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad

esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono

giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid.

5.1.; DTF 107 III 103),

Nell’ambito

della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta

l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di

aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto

l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21

ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009,

9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

consid. 3.1.).

Al riguardo cfr. anche STF

2C_864/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 5.2.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013.

Nel decreto di accusa del

17.

febbraio 2022 l’insorgente è accusato di truffa per avere, tra il 18

febbraio 2019 e il 31 marzo 2021, al momento della domanda di indennità di

disoccupazione e in seguito nella procedura di verifica del diritto a percepire

le ID ingannato astutamente la Sezione del lavoro e la Cassa, mentendo sulla

sua partecipazione economica nella __________, facendo credere che non ne fosse

azionista, mentre in realtà lo era (cfr. doc. 1; consid. 1.3.).

Da una condanna in ambito

penale discenderebbe che il ricorrente ha ricevuto le indennità di

disoccupazione indebitamente. Un eventuale proscioglimento, per contro, non

implicherebbe ancora che dal profilo della LADI il medesimo non abbia percepito

a torto le prestazioni di disoccupazione, considerato che la restituzione delle

indennità di disoccupazione ai sensi degli art. 95 LADI e 25 LPGA (cfr. consid.

2.7.) interviene quando un assicurato ha beneficiato di prestazioni, a cui, da

un profilo oggettivo, non aveva diritto (cfr. DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.).

Pertanto,

come indicato sopra (cfr. consid. 2.1.), in concreto non si impone di attendere

l’esito della vertenza penale.

A prescindere dall’esito

del procedimento penale, dunque, rilevante ai fini della risoluzione della

presente vertenza è il fatto che il ricorrente, oltre che detenere, tramite la __________,

nel 2019, il 30% delle azioni della __________ e nel 2020 il 17% delle azioni,

per anni è stato in possesso della maggioranza delle stesse tramite la __________,

è stato promotore della SA nel 2007, nonché amministratore unico con diritto di

firma individuale dalla sua fondazione nel 2007 fino a inizio aprile 2019.

È vero, però, che dal 2020

la partecipazione in seno alla stessa è diminuita, almeno per quanto riguarda

il tramite della __________ (nel 2020 17%).

Non è dato, tuttavia, di sapere

da quando nel 2020 la partecipazione si sia ridotta dal 30% al 17%, come pure

quali rapporti precisi intercorrano tra l’insorgente e __________, che da

inizio 2017 è diventato azionista all’83% della __________.

__________ ha comunque

specificato, da un lato, che da inizio 2017 detiene l’83% di __________, quando

in ogni caso la __________ risultava ancora detenere il 71% circa delle azioni della

società (nel 2018 la __________ deteneva ancora una partecipazione della __________

di fr. 48'000 e nel 2019 di fr. 30'000; cfr. doc. XIII4; XIII5).

Dall’altro, che il

ricorrente per molti anni è stato fiduciario degli investimenti di sua madre

(cfr. doc. 39).

Per chiarire in che misura

il ricorrente abbia proseguito anche dopo il 2017, rispettivamente dopo il 2019,

ad avere potere decisionale in seno alla __________ di cui, tramite la __________,

ha sempre mantenuto una partecipazione finanziaria, vanno verificati i rapporti

tra l’insorgente e __________ relativi alla __________,

Se dagli accertamenti che

esperirà la Cassa, con la piena collaborazione del ricorrente, informandosi

anche circa la professione di __________ per valutare la sua capacità di

gestione di una società attiva nella “consulenza tecnica operativa ad

aziende ed imprenditori operanti su territorio europeo. Per l'attuazione dello

scopo sociale la società potrà rivolgersi e collaborare con società e partners

qualificati ed abilitati” (cfr. estratto RC), risulterà che è altamente

verosimile che l’insorgente è rimasto la figura di riferimento che si è

occupato dell’investimento di __________ in seno alla __________, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022

consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020

dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020

del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020

consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129

V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193

consid. 2 pag. 195), andrà considerato che il medesimo, anche allorché

non è più stato organo formale della __________, ha continuato a rivestire una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro ex art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI.

Al

riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA

2001.

N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020

del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid.

3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14

aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9

maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Giova, infine, sottolineare,

da una parte, che il Tribunale federale ha identificato un rischio di aggiramento

della clausola di esclusione di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI allorché,

in un contesto economico difficile, le persone che possono influire

considerevolmente sulle decisioni del datore di lavoro procedono al loro

licenziamento e richiedono le ID mantenendo i loro legami con l’impresa. In

tale configurazione è in effetti sempre possibile per queste persone farsi

riassumere nella ditta e riprenderne le attività nel quadro del suo scopo

sociale (cfr. STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3).

Dall’altra,

che la finalità della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234

non è unicamente quella di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quella di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi. È sufficiente che la continuità delle attività sia possibile affinché

il diritto debba essere negato in ragione di un rischio di elusione della legge

(cfr. consid. 2.8.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio

2021.

consid. 3; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2. citata sopra; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile

2007.

consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

La Cassa, in caso di

dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale

prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.7.) delle

indennità di disoccupazione.

2.11

A titolo abbondanziale va

osservato che nel ricorso l’insorgente ha indicato di non essere “in grado

di poter onorare il rimborso delle indennità ricevute, non disponendo

attualmente né di risparmi né di mezzi reddituali sufficienti” (cfr. doc.

I).

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il

condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti

cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha

percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli

imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle

due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019

consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

Giusta l’art. 4 cpv. 4

OPGA la domanda di condono deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato.

In

effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid.

4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26

aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Per

quanto attiene al termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA, va però

evidenziato che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di

perenzione (cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; DTF 132 V 42; STF

8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è dell’8 febbraio 2022, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision

de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

contro la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, in relazione al diniego

del diritto alle indennità di disoccupazione già percepite da aprile 2019 a

marzo 2021, è accolto e tale provvedimento è annullato conformemente al consid. 2.6.

2. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, in relazione

all’ordine di restituire la somma di fr. 103'354.90 concernente la indennità di

disoccupazione ricevute da aprile 2019 a marzo 2021, è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione su

opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa, perché proceda

come indicato al consid. 2.10.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti