38.2022.17
Ricorso respinto: il ricorrente non ha comprovato l’invio all'amministrazione della documentazione necessaria affinché fossero erogate le prestazioni LADI per i mesi di giugno e luglio 2021 entro il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI
25 aprile 2022Italiano40 min
circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.17
CL/DC/gm
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 19 gennaio 2022, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 17 novembre 2021 (cfr. doc. 28-29)
con la quale ha stabilito che RI 1 per i mesi di giugno e luglio 2021 non può
essere indennizzato, in quanto non ha presentato la documentazione richiesta
entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione
(cfr. doc. 16-19).
1.2. Contro
la citata decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo che le indennità di disoccupazione gli siano riconosciute
anche per i mesi di giugno e luglio 2021, facendo, in particolare, valere di
aver inviato tempestivamente la documentazione necessaria ai fini
dell’erogazione delle prestazioni LADI, e meglio come segue:
" (…) Come
si evince dagli allegati che vado a produrre, il mese di maggio 2021 mi è stato
conteggiato solo il 13 ottobre, e questo ritardo è a dir poco ingiustificabile,
preciso tra l’altro che ho dovuto chiamare diverse volte per sollecitare i
pagamenti (…).
Naturalmente la stessa
procedura è stata attivata per i mesi di giugno e luglio, per questi ultimi
addirittura, notando l’ennesimo ritardo e dopo svariate telefonate e mail
inviate per sollecitare i pagamenti, mi veniva puntualmente risposto che appena
facevano i conteggi avrebbero fatto uscire i pagamenti, intanto il tempo
passava e io non ricevevo nulla, ed ancora provvedevo a contattare la Cassa
ricevendo risposta che qualcuno mi avrebbe richiamato per darmi informazioni, e
neanche questo è mai avvenuto.
L’11 ottobre invio
ancora una mail di richiesta di sollecito (Allegato A-1), il giorno 13 ottobre
ricevo risposta nella quale mi confermano il pagamento di maggio, finalmente, e
per i mesi di luglio e agosto [ndr: recte: giugno e luglio] finalmente apprendo
che mancano alcuni formulari, preciso che tutta la documentazione era stata
inviata completa e per posta dall’Italia, in aggiunta la stessa documentazione
ho provveduto a farla recapitare personalmente da un mio incaricato nella
apposita bucalettere della Cassa a __________ (pronto a fornire testimonianza),
per di più provvedo nuovamente a fornire i formulari “mancanti” nuovamente via
mail (allegato A-3). Tutto questo avviene nel rispetto dei termini (art. 20
cpv. 3) e non come contrariamente menzionato nella decisione di opposizione nel
punto 2 dove vengo accusato di aver consegnato i moduli IPA il 10 novembre.
Come già asserito nella mia opposizione (allegato B) ho sempre inviato tutto
entro i tempi prescritti, ho addirittura fatto richiesta alla Cassa di __________
di poter inviare fin dall’inizio tutto in via mail e non per posta in quanto a
me scomodo (unico mio giorno di libero la domenica, quindi uffici postali
chiusi e 10 km di strada da dover percorrere per raggiungere l’ufficio postale
più vicino), e questo mi è stato negato in quanto la Cassa accettava solo invii
per posta, avevo fatto questa richiesta anche per un motivo sia ecologico che
di praticità oltre che di tracciabilità degli invii.
Ribadisco, per
concludere, che tutti i formulari sono stati recapitati nei tempi e modi corretti,
quindi non si può ritenere la mancata consegna o di un ritardo, che se ci fosse
stata non sarebbe da attribuire al sottoscritto, nella mail alla Cassa
(allegato A-4), nella persona della signora __________, si evince che in realtà
secondo loro mancavano solo i formulari IPA (e non tutta la documentazione),
quindi ci sarebbe già un’ammissione della ricezione degli altri documenti e non
si può ritenere che i documenti non siano stati consegnati, quindi ammesso e
non concesso che ci fosse una mancanza di documentazione, sarebbe solo
parziale, che se fosse stata rilevata subito avrei certamente provveduto a
rinviare il tutto ancora una volta senza indugi.” (cfr. doc. I)
Contestualmente,
il ricorrente ha richiesto l’assunzione testimoniale di __________, a suo
avviso suscettibile di “confermare di aver consegnato personalmente TUTTI i
documenti nell’apposito recapito dell’ufficio Cassa CO 1 di __________”
(cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 4 marzo 2022 - trasmessa al ricorrente il giorno stesso (cfr.
doc. VI) - la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva:
" (…)
3. Nel caso
concreto il qui ricorrente comunica di aver trasmesso i formulari tramite posta
ordinaria (ufficio postale di __________) durante il mese di agosto 2021. Si
rimarca come il sig. RI 1 non sia stato in grado di comprovare l’avvenuto
invio; tramite mail del 13 ottobre 2021 il sig. RI 1 era informato della
mancanza dei formulari e avrebbe potuto trasmetterli tempestivamente (magari
anche per raccomandata o per mail), ma ciò non è avvenuto. Il modulo
“Indicazioni della persona assicurata” di giugno era già fuori termine, ma
quello inerente il mese di luglio 2021 era ancora ricevibile ed indennizzabile.
A mente della Cassa la
necessità di rispettare il termine di tre mesi doveva essere nota al qui
ricorrente, avendo già percepito le indennità di disoccupazione. Per questo
motivo, non appena preso nota del mancato versamento della Cassa, avrebbe
dovuto verificare il procedere dell’invio tramite mail o per posta
raccomandata/A-Plus.
Di conseguenza è
rettamente che la Cassa ha ritenuto tardivo l’inoltro dei formulari
“Indicazioni della persona assicurata” dei mesi di giugno e luglio 2021, non
potendo il qui ricorrente comprovare l’avvenuto invio.” (cfr. doc. V)
1.4. Il 4 marzo 2022, il TCA ha
assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di 10 giorni per produrre
eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. L'art. 20 cpv. 1 LADI
stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una
cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della
prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.
Ai sensi del cpv. 2 di
tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro
del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando
lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il
datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana.
L’art. 20 cpv. 3 LADI
enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi
dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non
sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
Secondo l’art. 29 OADI,
per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di
ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato
fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il modulo di domanda
d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo
ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le attestazioni di
lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
e. gli altri documenti
chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità. (cpv.
1)
Al fine di far valere il
suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato
presenta alla cassa:
a. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
b. le attestazioni di
lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cpv. 2)
Se necessario, la cassa
fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte
riguardo alle conseguenze dell’omissione (cpv. 3).
Se l’assicurato non può
provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto
all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione
firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile (cpv. 4).
2.2. Il Tribunale federale, in
merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito
che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta
che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento
dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza
di un presupposto formale.
Nella decisione sopra
citata, il TF ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur les prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."
(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una decisione del 29
giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza
ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29
cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi
documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di conseguenza, se
l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine
perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si
estingue.
La Cassa di disoccupazione
non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.
Se l’amministrazione
contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione,
l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il
certificato di controllo.
Egli sopporta le
conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del
certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
L'Alta Corte si è poi
riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999
pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto
dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di
disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del
periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente
una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (STFA C 7/03 del 31
agosto 2004 consid. 3.2 pubblicata in DLA 2005 Nr. 11 pag. 135; DLA 2000 N. 6,
consid. 1c, pag. 29 e 30; STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013).
Ancora, confermando il
precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre
2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art.
20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA
2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria
(DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto
l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione
(Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26
ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di
pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde
prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001
in re M., C 189/01, consid. 2b)
In una sentenza
8C_840/2009 del 27 novembre 2009 (consid. 3.2.), l’Alta Corte, nel caso di un
assicurato che aveva fatto valere il proprio diritto alle prestazioni LADI
oltre il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI, ha confermato che per esercitare
tempestivamente tale diritto l’interessato deve trasmettere entro tre mesi
dalla fine del periodo di controllo alla Cassa la documentazione di cui
all’art. 29 OADI e che, ex art. 29 cpv. 3 OADI, se necessario,
l’amministrazione fissa un termine adeguato per completare il dossier, avvertendolo
riguardo alle conseguenze dell’omissione. Tale termine, ha ribadito la nostra
Massima Istanza, non può però essere accordato se non per completare la
documentazione, e non, quindi, per compensarne l’assenza (si veda anche STF C 7/03 del 31 agosto 2004, consid. 5.3.2 e C 90/97 del 29 giugno 1998 consid. 1b,
in DTA 1998 n° 48 p. 281).
Fatti
I principi appena
menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta
Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2;
STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre
2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04
del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.
2.3. Il termine di perenzione di
cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.1.) può, a determinate condizioni,
essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del
25 febbraio 2012 consid. 2.).
Ai sensi dell’art. 41 LPGA
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).
La giurisprudenza
sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua
validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio
2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA
38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza
colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso
della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a
circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr.
sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia
contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di
conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se
l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e
se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare,
segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa
possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto
dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).
Ad esempio, in una
sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto
che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un
assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un
sindacalista.
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag.
113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128;
DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
La restituzione di un
termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede
dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a
causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del
28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag.
27).
In particolare, nella già
citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:
" (…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere
elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come,
secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure
nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale
restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio
della buona fede. (…)."
(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 3b)
2.4. In una sentenza 38.2012.66
del 4 novembre 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva
inoltrato tardivamente il formulario, sviluppando in particolare le seguenti
considerazioni:
" (…) In
concreto, da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di Lugano,
rispondendo al TCA (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013
ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari “Indicazioni della persona
assicurata” - FAUT vengono spediti agli assicurati ogni mese direttamente dalla
Segreteria di Stato dell’economia - SECO (cfr. doc. XIV, in precedenza erano
consegnati dagli URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.) e
che una copia del FAUT di febbraio 2012 è stata consegnata all’insorgente, su
sua richiesta, successivamente all’emanazione della decisione su opposizione
dell’8 giugno 2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.), il 18 giugno 2012 (cfr. doc.
XIII; XIV).
Dall’altra parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr.
doc. XIX, consid. 1.10.), ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima
non ha trasmesso all’assicurato il FAUT di febbraio 2012,
in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione
di massa dei moduli di febbraio 2012 (cfr. doc. XX; XX1).
La SECO ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT
di marzo 2012 tramite invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è
stato notificato al più tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).
L’insorgente non ha contestato tale asserzione, limitandosi a
indicare, nelle osservazioni in merito a tale accertamento, di prendere atto
che il formulario del mese di febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr.
doc. XXII).
Il modulo “Indicazioni della persona assicurata per il mese di
marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato,
enuncia espressamente che:
" Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga
fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si
riferisce.” (Doc. 23)
Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un
lato, con la sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11
pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e
inequivocabile l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di
ritardo nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione
dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare
con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05
del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui
FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti
gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di disoccupazione
in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente in merito alle
conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è sufficiente dal profilo
del principio della proporzionalità.
Inoltre, come visto sopra (consid. 2.7.), al momento
dell’annullamento dell’iscrizione all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è
stato indicato che l’inizio dell’eventuale ripresa del diritto a indennità
sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione (cfr. doc. XIV).
L’insorgente, dunque, il quale era tenuto a leggere con
l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile il FAUT di marzo 2012
in cui era indicato che l’esercizio del diritto all’indennità di
disoccupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla fine del mese in questione
e a cui il 2 aprile 2012 l’URC ha comunicato che un’eventuale nuova iscrizione
si sarebbe estesa solo al periodo successivo alla stessa, escludendo così
implicitamente che potesse valere anche retroattivamente per i mesi precedenti,
avrebbe potuto e dovuto comprendere l’importanza non solo di compilare senza
indugio il formulario “indicazione della persona assicurata” del mese di marzo
2013 e di trasmetterlo alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese di
giugno 2012, ma pure, essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1°
febbraio 2012 (cfr. doc. 1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo
dovere di collaborare all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29
cpv. 1 LPGA, l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che,
a differenza di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e
una volta ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di
maggio 2012 (cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).
L’assicurato, in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato
sul FAUT di marzo 2012, avrebbe dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione
ragguagli in merito al comportamento da adottare per salvaguardare il diritto
all’indennità di disoccupazione di febbraio e marzo 2012.
Al contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende,
che al momento dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione
avvenuta il 31 gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente
annunciato per il collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia
interpellato la Cassa o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.
In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che
l’amministrazione non ha violato l’art. 27 LPGA.
In secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di
legittimamente credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far
valere il diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012,
in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione
temporale.
La buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in
un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr.
STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) -
nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata.
Va, del resto, osservato che anche successivamente alla nuova
iscrizione in disoccupazione del 27 aprile 2012 l’assicurato ha atteso fino a
dopo la metà del mese di giugno 2012 per fare valere il diritto alle indennità
di febbraio 2012 (cfr. doc. 22).
Inoltre l’insorgente, segnatamente nel mese di febbraio 2012,
ha comunque assunto un atteggiamento passivo, non manifestando l’intenzione di
proseguire il percorso necessario per esercitare il diritto all’indennità di
disoccupazione (cfr. STFA C 12/05 del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2.; STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 5, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135).
Infatti dalle carte processuali emerge, in particolare, che il
ricorrente, benché si fosse iscritto in disoccupazione alla fine di gennaio
2012 ritenendosi abile al lavoro al 75% (in seguito la capacità al lavoro è
stata ridotta al 50% con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012; cfr. doc. 1;
15, 17; consid. 2.5.), non ha svolto delle ricerche di impiego nel mese di
febbraio 2012 (cfr. doc. XII).
(…).
Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta
ragione la Cassa ha negato all’assicurato le indennità di disoccupazione per il
mese di febbraio 2012.
La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.”.
Con sentenza 38.2020.20
del 22 giugno 2020, nel caso di un’assicurata che aveva presentato il
formulario “Indicazioni della persona assicurata” oltre il termine di
tre mesi previsto dagli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI, questa Corte ha
stabilito che la medesima, essendo già stata disoccupata in precedenza, doveva
essere a conoscenza della precisa informazione che figura su tutti i formulari
circa il fatto che il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora
non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui
si riferisce.
Contestualmente, il TCA ha rilevato:
" (…) La necessità di rispettare
il termine di tre mesi doveva essere nota all’assicurata se solo avesse letto
attentamente i formulari IPA da lei consegnati per i mesi di maggio e giugno
2019.
In applicazione del suo obbligo di collaborare (cfr. art. 28 cpv.1
e 29 cpv.1 LPGA e STF 8C_85/2011 consid. 5.3 del 10 maggio 2011) stava dunque
all’assicurata segnalare all’amministrazione il cambiamento di indirizzo (cfr.
STF 8C_483/2019 del 25 settembre 2019 e STF 8C_216/2020 del 29 aprile 2020)
vista la sua partenza per l’estero a metà luglio e comunque organizzarsi in
modo tale, personalmente o incaricando un’altra persona, da poter consegnare
tempestivamente il formulario (o fornire tutte le indicazioni necessarie) entro
il 31 ottobre 2019.
In tale contesto, il TCA segnala che l’Audit Letter 2020/1
della SECO del maggio 2020 a pag. 7 ricorda del resto quanto segue:
" Il diritto all’indennità viene fatto
valere presentando il modulo «Indicazioni della persona assicurata per il mese
di …» (IPA). Se la persona assicurata non consegna l’IPA ma la cassa deve
presumere l’esercizio del diritto all’indennità per un periodo di controllo
sulla base di altri documenti inviati (ad es. mail dell’assicurato che indichi
l’esercizio del diritto da parte sua, attestato di guadagno intermedio o attestato
di partecipazione a un PML), il termine si considera rispettato. In questo caso
la cassa deve richiedere il modulo «Indicazioni della persona assicurata» e gli
altri documenti necessari entro un determinato termine. (…)”
In simili condizioni, ritenuto pure che la legge non prevede
nessun avvertimento preventivo (cfr. consid. 2.2), la decisione su opposizione
del 9 marzo 2020 con la quale è stato negato a RI 1 il diritto alle indennità
maturate nei primi tredici giorni del mese di luglio 2019 deve essere
confermata. (…)”
2.5. Nell’evenienza concreta,
l’assicurato pretende di aver fatto pervenire alla Cassa l’intera
documentazione necessaria ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI, tra
cui il formulario “Indicazioni della persona assicurata” (e quindi anche
gli allegati del caso) relativo ai mesi di giugno e luglio 2021, prima del
termine di tre mesi previsto dagli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI (cfr. consid.
2.1.) che scadeva, rispettivamente, al 30 settembre ed al 31 ottobre 2021.
Ciò, segnatamente, d’un
lato, facendo valere di avere trasmesso i documenti alla resistente mediante
posta ordinaria dalla __________ (__________) il 14 agosto 2021 e, d’altro
lato, che un conoscente, nella persona (ha, poi, precisato in sede ricorsuale)
di __________, li avrebbe depositati, in un momento che il ricorrente non ha
ulteriormente precisato, nella cassetta delle lettere degli uffici di __________
della Cassa, e meglio come indicato nei paragrafi a seguire.
Dagli atti emerge,
infatti, che RI 1, classe 1965, cittadino italiano a beneficio di un permesso
di domicilio C ed iscrittosi in disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2018
(cfr. doc. 312), dopo aver lavorato, dal 1° agosto 2015 al 31 ottobre 2018, in
qualità di __________ presso la __________ ed aver in seguito beneficiato delle
indennità di disoccupazione, in data 11 ottobre si è rivolto alla Cassa via
mail chiedendo “nuovamente il pagamento delle indennità per i mesi di
maggio, giugno e luglio che ancora a tutt’oggi non risultano versati nonostante
le svariate telefonate e richieste che sono state sempre avanzate da parte mia
e ricevendo solo risposte evasive o di verifica dei conteggi” (cfr. doc.
49).
Di tutta risposta, in data
13 ottobre 2021, la Cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:
" (…) Le
confermiamo che in data odierna verrà effettuato il pagamento per maggio 2021;
per i mesi di giugno e luglio 2021 non ha consegnato i documenti IPA e guadagno
intermedio.” (cfr. doc. 49)
Il 18 ottobre 2021, il
ricorrente ha fornito alla resistente il seguente riscontro:
"
(…) vi è stata consegnata tutta la documentazione necessaria nei tempi
dovuti, se qualcosa non ve la ritrovate, non di certo per causa mia, basta
richiederlo, comunque sia le invio nuovamente come da accordi telefonici i
documenti richiesti.” (cfr. doc. 46)
Il 20 ottobre 2021, la
Cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:
" (…) Come
discusso telefonicamente non abbiamo ricevuto alcun documento, la cassa non può
richiedere documenti di cui non è a conoscenza della loro esistenza.
Telefonicamente e via
e-mail le avevo inoltre comunicato che mancano i formulari IPA di giugno e
luglio, specificando che se non li consegna entro fine mese anche luglio
scadrà. Senza tali documenti i pagamenti non possono essere evasi.” (cfr. doc.
46)
Il giorno stesso, il
ricorrente ha tramesso via mail alla resistente la scansione degli “attestati
di guadagno intermedio” relativi ai mesi di giugno e luglio 2021, datati 4
settembre 2021 (cfr. doc. 40-45) ed ha chiesto all’amministrazione conferma
della ricezione dei documenti necessari per l’erogazione delle prestazioni LADI
(cfr. doc. 37).
Il 22 ottobre 2021, la
Cassa ha risposto come segue:
" (…) No,
come indicato i formulari IPA non sono stati ricevuti, ci ha inviato solamente
i guadagni intermedi.” (cfr. doc. 37)
Il 5 novembre 2021, RI 1
ha inviato alla Cassa la scansione dei formulari “indicazioni della persona
assicurata” per i mesi di giugno e luglio 2021. I documenti in questione
risultano datati 30 giugno, rispettivamente, 31 luglio 2021.
L’indicazione del mese cui
si riferiscono risulta, però, essere stata modificata a mano rispetto al
formulario originale (cfr. doc. 33-36).
Conseguentemente,
l’amministrazione, con mail del 9 novembre 2021, ha comunicato al ricorrente
che non poteva “accettare documenti modificati”, invitandolo, qualora
non fosse in possesso dei formulari per giugno e luglio 2021 originali, a
richiederne la stampa presso l’Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc.
30).
Il 10 novembre 2021, alla
Cassa sono pervenuti i formulari IPA “originali” relativi ai mesi di giugno e
luglio 2021, che risultano sottoscritti a __________, il 30 giugno ed il 31
luglio 2021 (cfr. doc. 24-27).
Con decisione del 17
novembre 2021, la Cassa ha, come visto, negato all’assicurato l’erogazione
delle indennità di disoccupazione per giugno e luglio 2021 (cfr. supra consid.
1.1. e doc. 28-29).
Nell’opposizione
interposta contro la decisione del 17 novembre 2021, quanto alla pretesa tempestiva
consegna alla resistente della documentazione necessaria per il riconoscimento
delle prestazioni in esame, il qui ricorrente ha osservato quanto segue:
" (…) Tutti
i documenti vi sono stati regolarmente inviati per posta ordinaria dall’Italia
(…).
Trovo assurdo che
questo ufficio attribuisca la scadenza di termini per mia colpa quando invece
io ho fornito tutto nei tempi prescritti, ripeto via posta e financo
direttamente nella vostra bucalettere e anche in quest’ultimo caso avete
asserito di non aver trovato nulla (anche qui pronto a produrre testimonianza
di quando da me asserito) (…)” (cfr. doc. 22-23)
In data 23 dicembre 2021,
la Cassa ha sottoposto all’assicurato i seguenti quesiti:
"
a. Nell’opposizione rileviamo come indichi che i moduli IPA di giugno
e luglio 2021 fossero stati da lei
inoltrati nei termini di legge dei 3 mesi, le chiediamo:
1. In quale data ha
inoltrato il modulo IPA di giugno 2021?
Considerandi
2.
In quale data ha
inoltrato il modulo IPA di luglio 2021?
3.
In quale modo sono
stati inoltrati i due moduli (posta, mai, ecc..)?
4.
Se li stessi sono
stati inoltrati per mail o per posta voglia produrre della documentazione che
lo comprovi.
b. Dall’opposizione
rileviamo come indichi di aver più volte contattato la Cassa sia
telefonicamente, sia tramite mail, infatti nel suo dossier troviamo uno scambio
di corrispondenza mail nel quale le viene comunicato, in data 13 ottobre 2021,
la mancanza dei moduli IPA di giugno e luglio 2021, siamo a chiederle: per
quale motivo non ha tempestivamente consegnato i moduli di giugno e luglio 2021
considerato che, dal 13 ottobre, sapeva che la Cassa non ne era in possesso?”
(cfr. doc. 21),
cui il 1° gennaio 2022 RI
1.
ha così fornito riscontro:
"
a. I moduli IPA di giungo e luglio 2021, come già descritto nel mio
ricorso vi sono stati inviati dall’ufficio postale di __________ con posta
ordinaria nel mese di agosto, più precisamente il giorno 14. Purtroppo, non
immaginando che la documentazione potesse essere smarrita non ha pensato di
spedire tramite raccomandata. Già per il mese di maggio vi avevo chiesto, sia
per una questione ecologica, sia per una questione di praticità, visto che si
trattava di lavoro all’estero, di poter inviare via mail tutta la
documentazione, a seguito di questa mia richiesta mi era stato risposto che accettavate
solo invii per posta ordinaria, di conseguenza, così ho fatto (risp. al punto
1, 2, 3, 4).
b. Dopo l’invio di
agosto della documentazione riferita ai mesi di giugno e luglio, ed avendo
notato il mancato pagamento, mi sono più e più volte adoperato a contattarvi
per chiedere lumi. Varie volte mi era stato risposto che provvedevate a fare i
conteggi e che mi avreste fatto sapere. Questo ha portato al passare del tempo
senza avere risposte.
Apprendo, solo il 13
ottobre, a seguito di una vostra comunicazione, che i moduli IPA mancavano, a
seguito di ciò ho provveduto prontamente a farvi recapitare nuovamente la
documentazione.
Addirittura per essere
ancora più veloce nella risposta, vi avevo anche inviato il modulo IPA corretto
a mano sulla casella del mese di riferimento, ed anche questa non avete
accettato, ho subito proceduto a richiedere un nuovo formulario alla mia
consulente che appena ricevuto vi ho prontamente riconsegnato.” (cfr. doc. 20)
Giova rilevare brevemente,
sebbene RI 1 non abbia mai preteso di non essere a conoscenza del termine di
cui agli artt. 20 cpv. 3 LADI, rispettivamente 29 OADI, ritenendo, anzi, di
aver trasmesso la documentazione necessaria per l’erogazione delle prestazioni
all’amministrazione nei termini corretti, che su tutti i formulari IPA
sottoscritti dal ricorrente dal novembre 2018, in poi, figurano le seguenti
indicazioni:
"
Se il modulo non è completo o mancano gli allegati, la cassa non può
procedere al versamento.
Il diritto alle
prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre
mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce.” (cfr. tra gli
altri doc. 209, 213, 216, 218, 229, 235, 263, 275, 278).
A titolo meramente
abbondanziale, e con riferimento alle censure ricorsuali relativi alle
tempistiche di evasione delle richieste di indennità relative al mese di maggio
2021, si rileva che, per il periodo in questione, agli atti figurano due
formulari della persona assicurata. Dopo che l’assicurato, nel modulo datato 6
giugno 2021 – nel quale viene impiegato lo stampatello minuscolo quando in
tutti gli altri formulari sottoscritti dal ricorrente viene usato il maiuscolo
-, alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”,
ha risposto di “no” allegando la “lettera di assunzione” dalla
quale emerge che “con decorrenza dal giorno 24/05/2021” veniva assunto,
per la stagione 2021, alle dipendenze del __________, in qualità di __________
(cfr. doc. 70-73), e che il 5 luglio ha fatto pervenire alla Cassa un conteggio
stipendio relativo al mese in questione (cfr. doc. 60-61), la resistente lo ha,
infatti, inviato a voler rispondere affermativamente al quesito suindicato ed a
ritrasmettere la documentazione così rettificata (cfr. doc. 60-61).
Con formulario datato 5
luglio 2021, il ricorrente, alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o
più datori di lavoro”, questa volta, ha risposto di “sì”, precisando
di essere stato attivo dal 24 al 31 maggio 2021 presso __________ (cfr. doc.
57-59).
2.6
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte rileva che il ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo
all’effettivo invio alla resistente della documentazione necessaria affinché
fossero erogate le prestazioni LADI per i mesi di giugno e luglio 2021 entro il
termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI.
Giova rammentare che il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente
possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre
2019.
consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF
8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
In
particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un
invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006
consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio
non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è
in grado di fornirne la prova, ne deve sopportarne le conseguenze giuridiche
(cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017
consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella,
L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).
In concreto, si rileva
inoltre che la tesi ricorsuale secondo cui RI 1 avrebbe trasmesso per posta
semplice alla resistente il 14 agosto 2021 da __________ (cfr. supra consid.
2.5
e doc. 20) “tutti i documenti” necessari per l’erogazione delle
prestazioni LADI, non solo non trova riscontro documentale, ma nemmeno pare
plausibile.
Dagli atti emerge infatti,
come visto (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 40-41 e 43-44), che gli attestati di
guadagno intermedio per i mesi di giugno e luglio 2021 (che qualora
l’assicurato durante il periodo di controllo abbia lavorato per uno o più
datori di lavoro vanno allegati, unitamente al conteggio di stipendio, al
formulario IPA) sono datati 4 settembre 2021, di modo che è inverosimile che RI
1.
li abbia potuti spedire - unitamente ai moduli IPA - alla resistente il 14
agosto 2021, quando ancora non erano stati redatti, né sottoscritti.
Con ogni verosimiglianza,
quindi, sino a novembre 2021 i moduli IPA di giugno e luglio 2021 nemmeno erano
stati completati dal ricorrente, ritenuto che questi, una volta avvertito dalla
Cassa circa la mancanza di tali documenti, e meglio il 13 ottobre 2021, non solo
non disponeva di una fotocopia di quanto ha preteso di aver trasmesso a tempo
debito alla resistente, ma, dopo aver modificato copia dei moduli inerenti
altri periodi di controllo, ha, poi dovuto chiedere l’emissione degli originali
all’URC nei giorni successivi (cfr. supra consid. 2.5.). Originali che, seppur
emessi il 10 novembre 2021 dall’URC __________, e meglio alle ore “08:06”
rispettivamente alle ore 08:08 (cfr. doc. 24 e 26), sono stati retrodatati dal
ricorrente, rispettivamente al 30 giugno, ed al 31 luglio 2021 (cfr. doc. 24 e
26).
Questo
Tribunale sottolinea inoltre - e ciò unicamente con riferimento alle
prestazioni LADI di luglio 2021 (ritenuto che, in ogni caso, quando il 20
ottobre 2021 RI 1 ha trasmesso alla Cassa l’“attestato di guadagno
intermedio” a valere per giugno 2021, il termine di cui all’art. 20 cpv. 3
LADI con riferimento a quel periodo di controllo era ampiamente scaduto) - che,
sebbene la Cassa il 20 ottobre 2021, quando ha ricevuto l’ “attestato di
guadagno intermedio” di luglio 2021, non abbia assegnato all’assicurato
(peraltro informato della mancanza dei documenti necessari ai fini
dell’erogazione delle prestazioni sin dal 13 ottobre 2021; cfr. supra consid.
2.5
e doc. 49) un termine per completare la documentazione (cfr. supra consid.
2.1., 2.2. e 2.4.), lo ha, però chiaramente avvisato circa il fatto che termine
di consegna del formulario IPA per luglio 2021 giungeva a scadenza il 31
ottobre 2021 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 46; art. 20 cpv. 3 LADI).
Inoltre,
due giorni più tardi gli ha comunicato che i documenti trasmessi erano
incompleti precisando che difettava proprio il formulario IPA (cfr. supra
consid. 2.5. e doc. 37).
Ne consegue che, secondo
questa Corte, avendo a più riprese chiaramente reso edotto l’assicurato circa
la necessità di trasmettere il modulo IPA riferito a luglio 2021 entro il 31
ottobre 2021, la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 OADI
(cfr. supra consid 2.1., 2.2. e 2.4.) da parte della Cassa non era necessaria.
Al
più tardi il 22 ottobre 2021, del resto, il ricorrente avrebbe avuto ancora ben
nove giorni per completare il dossier; termine che ha lasciato scadere,
attenendo sino al 10 novembre 2021 per provvedere a trasmettere quanto avrebbe
dovuto inviare entro il 31 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 24-27).
In relazione all’assunzione
testimoniale postulata dal ricorrente, che ha richiesto l’audizione di __________,
e meglio di colui che, a detta del ricorrente, avrebbe provveduto al deposito
nella cassetta delle lettere della resistente della documentazione in esame, si
rileva che RI 1 si è limitato a sostenere, in modo vago, che il conoscente in
questione avrebbe proceduto a tale consegna, senza però mai pretendere che
questa sarebbe avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi di cui all’art. 20
cpv. 3 LADI o fornire riscontri documentali in tal senso, per esempio nella
forma di una dichiarazione scritta del diretto interessato.
Giova,
peraltro, evidenziare, che la portata probatoria della dichiarazione di __________
andrebbe ad ogni modo apprezzata con prudenza e circospezione considerato, in
particolare, il tempo trascorso tra il momento della consegna e quello in cui __________
verrebbe sentito (si veda, in questo senso, la STF 1C_31/2018 consid. 4.2,
precedentemente citata, in cui il TF ha indicato che il ricordo del
decorso di un evento, la cui rilevanza è riconoscibile solo in seguito, non è
più attendibile dopo cinque settimane; cfr. STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019).
Considerato che i documenti
già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,
questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non
potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione
della vertenza.
Di conseguenza, la
richiesta deve essere respinta. A tal proposito va rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Alla
luce di tutto quanto precede ed in applicazione del criterio della
verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid.
6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF
8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio
2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del
28.
marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid.
7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010
del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF
8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre pertanto
concludere che l’insorgente ha trasmesso alla Cassa la documentazione necessaria
ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI unicamente il 10 novembre 2021 e
quindi successivamente allo scadere del termine di tre mesi di cui agli artt.
20.
cpv. 3 LADI e 29 OADI.
Vista la natura perentoria
del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la
richiesta delle indennità di disoccupazione per i mesi di giugno e luglio 2021,
si rivela, dunque, tardiva.
Giova rammentare che è
vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la
documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un
invio tramite posta semplice, è altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente
avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il
diritto alle indennità utilizzando
la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la
notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale
o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.).
Nel
caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili
validi motivi che rendano scusabile l’inoltro tardivo della domanda, non sono
dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto all’indennità
per lavoro ridotto.
La decisione su
opposizione impugnata merita, quindi, conferma.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 3 febbraio 2022, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS
2/2022 pag. 107.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti