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Decisione

38.2022.17

Ricorso respinto: il ricorrente non ha comprovato l’invio all'amministrazione della documentazione necessaria affinché fossero erogate le prestazioni LADI per i mesi di giugno e luglio 2021 entro il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI

25 aprile 2022Italiano40 min

circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr.

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Incarto

n.

38.2022.17

CL/DC/gm

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 19 gennaio 2022, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato la precedente decisione del 17 novembre 2021 (cfr. doc. 28-29)

con la quale ha stabilito che RI 1 per i mesi di giugno e luglio 2021 non può

essere indennizzato, in quanto non ha presentato la documentazione richiesta

entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione

(cfr. doc. 16-19).

1.2. Contro

la citata decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, chiedendo che le indennità di disoccupazione gli siano riconosciute

anche per i mesi di giugno e luglio 2021, facendo, in particolare, valere di

aver inviato tempestivamente la documentazione necessaria ai fini

dell’erogazione delle prestazioni LADI, e meglio come segue:

" (…) Come

si evince dagli allegati che vado a produrre, il mese di maggio 2021 mi è stato

conteggiato solo il 13 ottobre, e questo ritardo è a dir poco ingiustificabile,

preciso tra l’altro che ho dovuto chiamare diverse volte per sollecitare i

pagamenti (…).

Naturalmente la stessa

procedura è stata attivata per i mesi di giugno e luglio, per questi ultimi

addirittura, notando l’ennesimo ritardo e dopo svariate telefonate e mail

inviate per sollecitare i pagamenti, mi veniva puntualmente risposto che appena

facevano i conteggi avrebbero fatto uscire i pagamenti, intanto il tempo

passava e io non ricevevo nulla, ed ancora provvedevo a contattare la Cassa

ricevendo risposta che qualcuno mi avrebbe richiamato per darmi informazioni, e

neanche questo è mai avvenuto.

L’11 ottobre invio

ancora una mail di richiesta di sollecito (Allegato A-1), il giorno 13 ottobre

ricevo risposta nella quale mi confermano il pagamento di maggio, finalmente, e

per i mesi di luglio e agosto [ndr: recte: giugno e luglio] finalmente apprendo

che mancano alcuni formulari, preciso che tutta la documentazione era stata

inviata completa e per posta dall’Italia, in aggiunta la stessa documentazione

ho provveduto a farla recapitare personalmente da un mio incaricato nella

apposita bucalettere della Cassa a __________ (pronto a fornire testimonianza),

per di più provvedo nuovamente a fornire i formulari “mancanti” nuovamente via

mail (allegato A-3). Tutto questo avviene nel rispetto dei termini (art. 20

cpv. 3) e non come contrariamente menzionato nella decisione di opposizione nel

punto 2 dove vengo accusato di aver consegnato i moduli IPA il 10 novembre.

Come già asserito nella mia opposizione (allegato B) ho sempre inviato tutto

entro i tempi prescritti, ho addirittura fatto richiesta alla Cassa di __________

di poter inviare fin dall’inizio tutto in via mail e non per posta in quanto a

me scomodo (unico mio giorno di libero la domenica, quindi uffici postali

chiusi e 10 km di strada da dover percorrere per raggiungere l’ufficio postale

più vicino), e questo mi è stato negato in quanto la Cassa accettava solo invii

per posta, avevo fatto questa richiesta anche per un motivo sia ecologico che

di praticità oltre che di tracciabilità degli invii.

Ribadisco, per

concludere, che tutti i formulari sono stati recapitati nei tempi e modi corretti,

quindi non si può ritenere la mancata consegna o di un ritardo, che se ci fosse

stata non sarebbe da attribuire al sottoscritto, nella mail alla Cassa

(allegato A-4), nella persona della signora __________, si evince che in realtà

secondo loro mancavano solo i formulari IPA (e non tutta la documentazione),

quindi ci sarebbe già un’ammissione della ricezione degli altri documenti e non

si può ritenere che i documenti non siano stati consegnati, quindi ammesso e

non concesso che ci fosse una mancanza di documentazione, sarebbe solo

parziale, che se fosse stata rilevata subito avrei certamente provveduto a

rinviare il tutto ancora una volta senza indugi.” (cfr. doc. I)

Contestualmente,

il ricorrente ha richiesto l’assunzione testimoniale di __________, a suo

avviso suscettibile di “confermare di aver consegnato personalmente TUTTI i

documenti nell’apposito recapito dell’ufficio Cassa CO 1 di __________”

(cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta del 4 marzo 2022 - trasmessa al ricorrente il giorno stesso (cfr.

doc. VI) - la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva:

" (…)

3. Nel caso

concreto il qui ricorrente comunica di aver trasmesso i formulari tramite posta

ordinaria (ufficio postale di __________) durante il mese di agosto 2021. Si

rimarca come il sig. RI 1 non sia stato in grado di comprovare l’avvenuto

invio; tramite mail del 13 ottobre 2021 il sig. RI 1 era informato della

mancanza dei formulari e avrebbe potuto trasmetterli tempestivamente (magari

anche per raccomandata o per mail), ma ciò non è avvenuto. Il modulo

“Indicazioni della persona assicurata” di giugno era già fuori termine, ma

quello inerente il mese di luglio 2021 era ancora ricevibile ed indennizzabile.

A mente della Cassa la

necessità di rispettare il termine di tre mesi doveva essere nota al qui

ricorrente, avendo già percepito le indennità di disoccupazione. Per questo

motivo, non appena preso nota del mancato versamento della Cassa, avrebbe

dovuto verificare il procedere dell’invio tramite mail o per posta

raccomandata/A-Plus.

Di conseguenza è

rettamente che la Cassa ha ritenuto tardivo l’inoltro dei formulari

“Indicazioni della persona assicurata” dei mesi di giugno e luglio 2021, non

potendo il qui ricorrente comprovare l’avvenuto invio.” (cfr. doc. V)

1.4. Il 4 marzo 2022, il TCA ha

assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di 10 giorni per produrre

eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. L'art. 20 cpv. 1 LADI

stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una

cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della

prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.

Ai sensi del cpv. 2 di

tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro

del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando

lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il

datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana.

L’art. 20 cpv. 3 LADI

enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi

dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non

sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

Secondo l’art. 29 OADI,

per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di

ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato

fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

a. il modulo di domanda

d’indennità debitamente riempito;

b. il doppio del modulo

ufficiale d’iscrizione al collocamento;

c. le attestazioni di

lavoro concernenti i due ultimi anni;

d. il

modulo “indicazioni della persona assicurata”;

e. gli altri documenti

chiesti dalla cassa per valutare il diritto

all’indennità. (cpv.

1)

Al fine di far valere il

suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato

presenta alla cassa:

a. il

modulo “indicazioni della persona assicurata”;

b. le attestazioni di

lavoro relative ai guadagni intermedi;

c. altri

documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cpv. 2)

Se necessario, la cassa

fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte

riguardo alle conseguenze dell’omissione (cpv. 3).

Se l’assicurato non può

provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto

all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione

firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile (cpv. 4).

2.2. Il Tribunale federale, in

merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito

che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta

che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento

dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).

Concretamente, ciò

significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la

mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza

di un presupposto formale.

Nella decisione sopra

citata, il TF ha, in particolare, rilevato che:

" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées

que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des

mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à

temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle

ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au

cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et

art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être

dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments

essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause

sur les prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il

suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait

réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."

(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)

In una decisione del 29

giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza

ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29

cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi

documenti e non per mascherare la loro mancanza.

Di conseguenza, se

l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine

perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si

estingue.

La Cassa di disoccupazione

non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.

Se l’amministrazione

contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione,

l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il

certificato di controllo.

Egli sopporta le

conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del

certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.

L'Alta Corte si è poi

riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999

pubblicata in DLA 2000 pag. 27.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto

dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di

disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del

periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente

una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (STFA C 7/03 del 31

agosto 2004 consid. 3.2 pubblicata in DLA 2005 Nr. 11 pag. 135; DLA 2000 N. 6,

consid. 1c, pag. 29 e 30; STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013).

Ancora, confermando il

precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre

2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:

" (…)

b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art.

20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA

2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria

(DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto

l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione

(Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26

ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di

pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde

prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)."

(cfr. STFA del 18 settembre 2001

in re M., C 189/01, consid. 2b)

In una sentenza

8C_840/2009 del 27 novembre 2009 (consid. 3.2.), l’Alta Corte, nel caso di un

assicurato che aveva fatto valere il proprio diritto alle prestazioni LADI

oltre il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI, ha confermato che per esercitare

tempestivamente tale diritto l’interessato deve trasmettere entro tre mesi

dalla fine del periodo di controllo alla Cassa la documentazione di cui

all’art. 29 OADI e che, ex art. 29 cpv. 3 OADI, se necessario,

l’amministrazione fissa un termine adeguato per completare il dossier, avvertendolo

riguardo alle conseguenze dell’omissione. Tale termine, ha ribadito la nostra

Massima Istanza, non può però essere accordato se non per completare la

documentazione, e non, quindi, per compensarne l’assenza (si veda anche STF C 7/03 del 31 agosto 2004, consid. 5.3.2 e C 90/97 del 29 giugno 1998 consid. 1b,

in DTA 1998 n° 48 p. 281).

Fatti

I principi appena

menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta

Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2;

STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre

2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04

del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.

2.3. Il termine di perenzione di

cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.1.) può, a determinate condizioni,

essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del

25 febbraio 2012 consid. 2.).

Ai sensi dell’art. 41 LPGA

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).

La giurisprudenza

sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua

validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio

2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA

38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza

colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso

della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a

circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr.

sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia

contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di

conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se

l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e

se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare,

segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa

possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto

dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).

Ad esempio, in una

sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto

che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un

assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un

sindacalista.

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag.

113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128;

DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

La restituzione di un

termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede

dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a

causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del

28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag.

27).

In particolare, nella già

citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:

" (…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere

elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come,

secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure

nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale

restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio

della buona fede. (…)."

(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 3b)

2.4. In una sentenza 38.2012.66

del 4 novembre 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva

inoltrato tardivamente il formulario, sviluppando in particolare le seguenti

considerazioni:

" (…) In

concreto, da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di Lugano,

rispondendo al TCA (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013

ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari “Indicazioni della persona

assicurata” - FAUT vengono spediti agli assicurati ogni mese direttamente dalla

Segreteria di Stato dell’economia - SECO (cfr. doc. XIV, in precedenza erano

consegnati dagli URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.) e

che una copia del FAUT di febbraio 2012 è stata consegnata all’insorgente, su

sua richiesta, successivamente all’emanazione della decisione su opposizione

dell’8 giugno 2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.), il 18 giugno 2012 (cfr. doc.

XIII; XIV).

Dall’altra parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr.

doc. XIX, consid. 1.10.), ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima

non ha trasmesso all’assicurato il FAUT di febbraio 2012,

in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione

di massa dei moduli di febbraio 2012 (cfr. doc. XX; XX1).

La SECO ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT

di marzo 2012 tramite invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è

stato notificato al più tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).

L’insorgente non ha contestato tale asserzione, limitandosi a

indicare, nelle osservazioni in merito a tale accertamento, di prendere atto

che il formulario del mese di febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr.

doc. XXII).

Il modulo “Indicazioni della persona assicurata per il mese di

marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato,

enuncia espressamente che:

" Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga

fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si

riferisce.” (Doc. 23)

Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un

lato, con la sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11

pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e

inequivocabile l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di

ritardo nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione

dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare

con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05

del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui

FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti

gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di disoccupazione

in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente in merito alle

conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è sufficiente dal profilo

del principio della proporzionalità.

Inoltre, come visto sopra (consid. 2.7.), al momento

dell’annullamento dell’iscrizione all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è

stato indicato che l’inizio dell’eventuale ripresa del diritto a indennità

sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione (cfr. doc. XIV).

L’insorgente, dunque, il quale era tenuto a leggere con

l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile il FAUT di marzo 2012

in cui era indicato che l’esercizio del diritto all’indennità di

disoccupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla fine del mese in questione

e a cui il 2 aprile 2012 l’URC ha comunicato che un’eventuale nuova iscrizione

si sarebbe estesa solo al periodo successivo alla stessa, escludendo così

implicitamente che potesse valere anche retroattivamente per i mesi precedenti,

avrebbe potuto e dovuto comprendere l’importanza non solo di compilare senza

indugio il formulario “indicazione della persona assicurata” del mese di marzo

2013 e di trasmetterlo alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese di

giugno 2012, ma pure, essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1°

febbraio 2012 (cfr. doc. 1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo

dovere di collaborare all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29

cpv. 1 LPGA, l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che,

a differenza di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e

una volta ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di

maggio 2012 (cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).

L’assicurato, in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato

sul FAUT di marzo 2012, avrebbe dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione

ragguagli in merito al comportamento da adottare per salvaguardare il diritto

all’indennità di disoccupazione di febbraio e marzo 2012.

Al contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende,

che al momento dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione

avvenuta il 31 gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente

annunciato per il collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia

interpellato la Cassa o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.

In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che

l’amministrazione non ha violato l’art. 27 LPGA.

In secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di

legittimamente credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far

valere il diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012,

in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione

temporale.

La buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in

un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr.

STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) -

nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata.

Va, del resto, osservato che anche successivamente alla nuova

iscrizione in disoccupazione del 27 aprile 2012 l’assicurato ha atteso fino a

dopo la metà del mese di giugno 2012 per fare valere il diritto alle indennità

di febbraio 2012 (cfr. doc. 22).

Inoltre l’insorgente, segnatamente nel mese di febbraio 2012,

ha comunque assunto un atteggiamento passivo, non manifestando l’intenzione di

proseguire il percorso necessario per esercitare il diritto all’indennità di

disoccupazione (cfr. STFA C 12/05 del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2.; STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 5, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135).

Infatti dalle carte processuali emerge, in particolare, che il

ricorrente, benché si fosse iscritto in disoccupazione alla fine di gennaio

2012 ritenendosi abile al lavoro al 75% (in seguito la capacità al lavoro è

stata ridotta al 50% con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012; cfr. doc. 1;

15, 17; consid. 2.5.), non ha svolto delle ricerche di impiego nel mese di

febbraio 2012 (cfr. doc. XII).

(…).

Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta

ragione la Cassa ha negato all’assicurato le indennità di disoccupazione per il

mese di febbraio 2012.

La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.”.

Con sentenza 38.2020.20

del 22 giugno 2020, nel caso di un’assicurata che aveva presentato il

formulario “Indicazioni della persona assicurata” oltre il termine di

tre mesi previsto dagli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI, questa Corte ha

stabilito che la medesima, essendo già stata disoccupata in precedenza, doveva

essere a conoscenza della precisa informazione che figura su tutti i formulari

circa il fatto che il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora

non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui

si riferisce.

Contestualmente, il TCA ha rilevato:

" (…) La necessità di rispettare

il termine di tre mesi doveva essere nota all’assicurata se solo avesse letto

attentamente i formulari IPA da lei consegnati per i mesi di maggio e giugno

2019.

In applicazione del suo obbligo di collaborare (cfr. art. 28 cpv.1

e 29 cpv.1 LPGA e STF 8C_85/2011 consid. 5.3 del 10 maggio 2011) stava dunque

all’assicurata segnalare all’amministrazione il cambiamento di indirizzo (cfr.

STF 8C_483/2019 del 25 settembre 2019 e STF 8C_216/2020 del 29 aprile 2020)

vista la sua partenza per l’estero a metà luglio e comunque organizzarsi in

modo tale, personalmente o incaricando un’altra persona, da poter consegnare

tempestivamente il formulario (o fornire tutte le indicazioni necessarie) entro

il 31 ottobre 2019.

In tale contesto, il TCA segnala che l’Audit Letter 2020/1

della SECO del maggio 2020 a pag. 7 ricorda del resto quanto segue:

" Il diritto all’indennità viene fatto

valere presentando il modulo «Indicazioni della persona assicurata per il mese

di …» (IPA). Se la persona assicurata non consegna l’IPA ma la cassa deve

presumere l’esercizio del diritto all’indennità per un periodo di controllo

sulla base di altri documenti inviati (ad es. mail dell’assicurato che indichi

l’esercizio del diritto da parte sua, attestato di guadagno intermedio o attestato

di partecipazione a un PML), il termine si considera rispettato. In questo caso

la cassa deve richiedere il modulo «Indicazioni della persona assicurata» e gli

altri documenti necessari entro un determinato termine. (…)”

In simili condizioni, ritenuto pure che la legge non prevede

nessun avvertimento preventivo (cfr. consid. 2.2), la decisione su opposizione

del 9 marzo 2020 con la quale è stato negato a RI 1 il diritto alle indennità

maturate nei primi tredici giorni del mese di luglio 2019 deve essere

confermata. (…)”

2.5. Nell’evenienza concreta,

l’assicurato pretende di aver fatto pervenire alla Cassa l’intera

documentazione necessaria ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI, tra

cui il formulario “Indicazioni della persona assicurata” (e quindi anche

gli allegati del caso) relativo ai mesi di giugno e luglio 2021, prima del

termine di tre mesi previsto dagli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI (cfr. consid.

2.1.) che scadeva, rispettivamente, al 30 settembre ed al 31 ottobre 2021.

Ciò, segnatamente, d’un

lato, facendo valere di avere trasmesso i documenti alla resistente mediante

posta ordinaria dalla __________ (__________) il 14 agosto 2021 e, d’altro

lato, che un conoscente, nella persona (ha, poi, precisato in sede ricorsuale)

di __________, li avrebbe depositati, in un momento che il ricorrente non ha

ulteriormente precisato, nella cassetta delle lettere degli uffici di __________

della Cassa, e meglio come indicato nei paragrafi a seguire.

Dagli atti emerge,

infatti, che RI 1, classe 1965, cittadino italiano a beneficio di un permesso

di domicilio C ed iscrittosi in disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2018

(cfr. doc. 312), dopo aver lavorato, dal 1° agosto 2015 al 31 ottobre 2018, in

qualità di __________ presso la __________ ed aver in seguito beneficiato delle

indennità di disoccupazione, in data 11 ottobre si è rivolto alla Cassa via

mail chiedendo “nuovamente il pagamento delle indennità per i mesi di

maggio, giugno e luglio che ancora a tutt’oggi non risultano versati nonostante

le svariate telefonate e richieste che sono state sempre avanzate da parte mia

e ricevendo solo risposte evasive o di verifica dei conteggi” (cfr. doc.

49).

Di tutta risposta, in data

13 ottobre 2021, la Cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…) Le

confermiamo che in data odierna verrà effettuato il pagamento per maggio 2021;

per i mesi di giugno e luglio 2021 non ha consegnato i documenti IPA e guadagno

intermedio.” (cfr. doc. 49)

Il 18 ottobre 2021, il

ricorrente ha fornito alla resistente il seguente riscontro:

"

(…) vi è stata consegnata tutta la documentazione necessaria nei tempi

dovuti, se qualcosa non ve la ritrovate, non di certo per causa mia, basta

richiederlo, comunque sia le invio nuovamente come da accordi telefonici i

documenti richiesti.” (cfr. doc. 46)

Il 20 ottobre 2021, la

Cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…) Come

discusso telefonicamente non abbiamo ricevuto alcun documento, la cassa non può

richiedere documenti di cui non è a conoscenza della loro esistenza.

Telefonicamente e via

e-mail le avevo inoltre comunicato che mancano i formulari IPA di giugno e

luglio, specificando che se non li consegna entro fine mese anche luglio

scadrà. Senza tali documenti i pagamenti non possono essere evasi.” (cfr. doc.

46)

Il giorno stesso, il

ricorrente ha tramesso via mail alla resistente la scansione degli “attestati

di guadagno intermedio” relativi ai mesi di giugno e luglio 2021, datati 4

settembre 2021 (cfr. doc. 40-45) ed ha chiesto all’amministrazione conferma

della ricezione dei documenti necessari per l’erogazione delle prestazioni LADI

(cfr. doc. 37).

Il 22 ottobre 2021, la

Cassa ha risposto come segue:

" (…) No,

come indicato i formulari IPA non sono stati ricevuti, ci ha inviato solamente

i guadagni intermedi.” (cfr. doc. 37)

Il 5 novembre 2021, RI 1

ha inviato alla Cassa la scansione dei formulari “indicazioni della persona

assicurata” per i mesi di giugno e luglio 2021. I documenti in questione

risultano datati 30 giugno, rispettivamente, 31 luglio 2021.

L’indicazione del mese cui

si riferiscono risulta, però, essere stata modificata a mano rispetto al

formulario originale (cfr. doc. 33-36).

Conseguentemente,

l’amministrazione, con mail del 9 novembre 2021, ha comunicato al ricorrente

che non poteva “accettare documenti modificati”, invitandolo, qualora

non fosse in possesso dei formulari per giugno e luglio 2021 originali, a

richiederne la stampa presso l’Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc.

30).

Il 10 novembre 2021, alla

Cassa sono pervenuti i formulari IPA “originali” relativi ai mesi di giugno e

luglio 2021, che risultano sottoscritti a __________, il 30 giugno ed il 31

luglio 2021 (cfr. doc. 24-27).

Con decisione del 17

novembre 2021, la Cassa ha, come visto, negato all’assicurato l’erogazione

delle indennità di disoccupazione per giugno e luglio 2021 (cfr. supra consid.

1.1. e doc. 28-29).

Nell’opposizione

interposta contro la decisione del 17 novembre 2021, quanto alla pretesa tempestiva

consegna alla resistente della documentazione necessaria per il riconoscimento

delle prestazioni in esame, il qui ricorrente ha osservato quanto segue:

" (…) Tutti

i documenti vi sono stati regolarmente inviati per posta ordinaria dall’Italia

(…).

Trovo assurdo che

questo ufficio attribuisca la scadenza di termini per mia colpa quando invece

io ho fornito tutto nei tempi prescritti, ripeto via posta e financo

direttamente nella vostra bucalettere e anche in quest’ultimo caso avete

asserito di non aver trovato nulla (anche qui pronto a produrre testimonianza

di quando da me asserito) (…)” (cfr. doc. 22-23)

In data 23 dicembre 2021,

la Cassa ha sottoposto all’assicurato i seguenti quesiti:

"

a. Nell’opposizione rileviamo come indichi che i moduli IPA di giugno

e luglio 2021 fossero stati da lei

inoltrati nei termini di legge dei 3 mesi, le chiediamo:

1. In quale data ha

inoltrato il modulo IPA di giugno 2021?

Considerandi

2.

In quale data ha

inoltrato il modulo IPA di luglio 2021?

3.

In quale modo sono

stati inoltrati i due moduli (posta, mai, ecc..)?

4.

Se li stessi sono

stati inoltrati per mail o per posta voglia produrre della documentazione che

lo comprovi.

b. Dall’opposizione

rileviamo come indichi di aver più volte contattato la Cassa sia

telefonicamente, sia tramite mail, infatti nel suo dossier troviamo uno scambio

di corrispondenza mail nel quale le viene comunicato, in data 13 ottobre 2021,

la mancanza dei moduli IPA di giugno e luglio 2021, siamo a chiederle: per

quale motivo non ha tempestivamente consegnato i moduli di giugno e luglio 2021

considerato che, dal 13 ottobre, sapeva che la Cassa non ne era in possesso?”

(cfr. doc. 21),

cui il 1° gennaio 2022 RI

1.

ha così fornito riscontro:

"

a. I moduli IPA di giungo e luglio 2021, come già descritto nel mio

ricorso vi sono stati inviati dall’ufficio postale di __________ con posta

ordinaria nel mese di agosto, più precisamente il giorno 14. Purtroppo, non

immaginando che la documentazione potesse essere smarrita non ha pensato di

spedire tramite raccomandata. Già per il mese di maggio vi avevo chiesto, sia

per una questione ecologica, sia per una questione di praticità, visto che si

trattava di lavoro all’estero, di poter inviare via mail tutta la

documentazione, a seguito di questa mia richiesta mi era stato risposto che accettavate

solo invii per posta ordinaria, di conseguenza, così ho fatto (risp. al punto

1, 2, 3, 4).

b. Dopo l’invio di

agosto della documentazione riferita ai mesi di giugno e luglio, ed avendo

notato il mancato pagamento, mi sono più e più volte adoperato a contattarvi

per chiedere lumi. Varie volte mi era stato risposto che provvedevate a fare i

conteggi e che mi avreste fatto sapere. Questo ha portato al passare del tempo

senza avere risposte.

Apprendo, solo il 13

ottobre, a seguito di una vostra comunicazione, che i moduli IPA mancavano, a

seguito di ciò ho provveduto prontamente a farvi recapitare nuovamente la

documentazione.

Addirittura per essere

ancora più veloce nella risposta, vi avevo anche inviato il modulo IPA corretto

a mano sulla casella del mese di riferimento, ed anche questa non avete

accettato, ho subito proceduto a richiedere un nuovo formulario alla mia

consulente che appena ricevuto vi ho prontamente riconsegnato.” (cfr. doc. 20)

Giova rilevare brevemente,

sebbene RI 1 non abbia mai preteso di non essere a conoscenza del termine di

cui agli artt. 20 cpv. 3 LADI, rispettivamente 29 OADI, ritenendo, anzi, di

aver trasmesso la documentazione necessaria per l’erogazione delle prestazioni

all’amministrazione nei termini corretti, che su tutti i formulari IPA

sottoscritti dal ricorrente dal novembre 2018, in poi, figurano le seguenti

indicazioni:

"

Se il modulo non è completo o mancano gli allegati, la cassa non può

procedere al versamento.

Il diritto alle

prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre

mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce.” (cfr. tra gli

altri doc. 209, 213, 216, 218, 229, 235, 263, 275, 278).

A titolo meramente

abbondanziale, e con riferimento alle censure ricorsuali relativi alle

tempistiche di evasione delle richieste di indennità relative al mese di maggio

2021, si rileva che, per il periodo in questione, agli atti figurano due

formulari della persona assicurata. Dopo che l’assicurato, nel modulo datato 6

giugno 2021 – nel quale viene impiegato lo stampatello minuscolo quando in

tutti gli altri formulari sottoscritti dal ricorrente viene usato il maiuscolo

-, alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”,

ha risposto di “no” allegando la “lettera di assunzione” dalla

quale emerge che “con decorrenza dal giorno 24/05/2021” veniva assunto,

per la stagione 2021, alle dipendenze del __________, in qualità di __________

(cfr. doc. 70-73), e che il 5 luglio ha fatto pervenire alla Cassa un conteggio

stipendio relativo al mese in questione (cfr. doc. 60-61), la resistente lo ha,

infatti, inviato a voler rispondere affermativamente al quesito suindicato ed a

ritrasmettere la documentazione così rettificata (cfr. doc. 60-61).

Con formulario datato 5

luglio 2021, il ricorrente, alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o

più datori di lavoro”, questa volta, ha risposto di “sì”, precisando

di essere stato attivo dal 24 al 31 maggio 2021 presso __________ (cfr. doc.

57-59).

2.6

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte rileva che il ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo

all’effettivo invio alla resistente della documentazione necessaria affinché

fossero erogate le prestazioni LADI per i mesi di giugno e luglio 2021 entro il

termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI.

Giova rammentare che il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente

possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre

2019.

consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In

particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un

invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006

consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio

non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è

in grado di fornirne la prova, ne deve sopportarne le conseguenze giuridiche

(cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017

consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella,

L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

In concreto, si rileva

inoltre che la tesi ricorsuale secondo cui RI 1 avrebbe trasmesso per posta

semplice alla resistente il 14 agosto 2021 da __________ (cfr. supra consid.

2.5

e doc. 20) “tutti i documenti” necessari per l’erogazione delle

prestazioni LADI, non solo non trova riscontro documentale, ma nemmeno pare

plausibile.

Dagli atti emerge infatti,

come visto (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 40-41 e 43-44), che gli attestati di

guadagno intermedio per i mesi di giugno e luglio 2021 (che qualora

l’assicurato durante il periodo di controllo abbia lavorato per uno o più

datori di lavoro vanno allegati, unitamente al conteggio di stipendio, al

formulario IPA) sono datati 4 settembre 2021, di modo che è inverosimile che RI

1.

li abbia potuti spedire - unitamente ai moduli IPA - alla resistente il 14

agosto 2021, quando ancora non erano stati redatti, né sottoscritti.

Con ogni verosimiglianza,

quindi, sino a novembre 2021 i moduli IPA di giugno e luglio 2021 nemmeno erano

stati completati dal ricorrente, ritenuto che questi, una volta avvertito dalla

Cassa circa la mancanza di tali documenti, e meglio il 13 ottobre 2021, non solo

non disponeva di una fotocopia di quanto ha preteso di aver trasmesso a tempo

debito alla resistente, ma, dopo aver modificato copia dei moduli inerenti

altri periodi di controllo, ha, poi dovuto chiedere l’emissione degli originali

all’URC nei giorni successivi (cfr. supra consid. 2.5.). Originali che, seppur

emessi il 10 novembre 2021 dall’URC __________, e meglio alle ore “08:06”

rispettivamente alle ore 08:08 (cfr. doc. 24 e 26), sono stati retrodatati dal

ricorrente, rispettivamente al 30 giugno, ed al 31 luglio 2021 (cfr. doc. 24 e

26).

Questo

Tribunale sottolinea inoltre - e ciò unicamente con riferimento alle

prestazioni LADI di luglio 2021 (ritenuto che, in ogni caso, quando il 20

ottobre 2021 RI 1 ha trasmesso alla Cassa l’“attestato di guadagno

intermedio” a valere per giugno 2021, il termine di cui all’art. 20 cpv. 3

LADI con riferimento a quel periodo di controllo era ampiamente scaduto) - che,

sebbene la Cassa il 20 ottobre 2021, quando ha ricevuto l’ “attestato di

guadagno intermedio” di luglio 2021, non abbia assegnato all’assicurato

(peraltro informato della mancanza dei documenti necessari ai fini

dell’erogazione delle prestazioni sin dal 13 ottobre 2021; cfr. supra consid.

2.5

e doc. 49) un termine per completare la documentazione (cfr. supra consid.

2.1., 2.2. e 2.4.), lo ha, però chiaramente avvisato circa il fatto che termine

di consegna del formulario IPA per luglio 2021 giungeva a scadenza il 31

ottobre 2021 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 46; art. 20 cpv. 3 LADI).

Inoltre,

due giorni più tardi gli ha comunicato che i documenti trasmessi erano

incompleti precisando che difettava proprio il formulario IPA (cfr. supra

consid. 2.5. e doc. 37).

Ne consegue che, secondo

questa Corte, avendo a più riprese chiaramente reso edotto l’assicurato circa

la necessità di trasmettere il modulo IPA riferito a luglio 2021 entro il 31

ottobre 2021, la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 OADI

(cfr. supra consid 2.1., 2.2. e 2.4.) da parte della Cassa non era necessaria.

Al

più tardi il 22 ottobre 2021, del resto, il ricorrente avrebbe avuto ancora ben

nove giorni per completare il dossier; termine che ha lasciato scadere,

attenendo sino al 10 novembre 2021 per provvedere a trasmettere quanto avrebbe

dovuto inviare entro il 31 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 24-27).

In relazione all’assunzione

testimoniale postulata dal ricorrente, che ha richiesto l’audizione di __________,

e meglio di colui che, a detta del ricorrente, avrebbe provveduto al deposito

nella cassetta delle lettere della resistente della documentazione in esame, si

rileva che RI 1 si è limitato a sostenere, in modo vago, che il conoscente in

questione avrebbe proceduto a tale consegna, senza però mai pretendere che

questa sarebbe avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi di cui all’art. 20

cpv. 3 LADI o fornire riscontri documentali in tal senso, per esempio nella

forma di una dichiarazione scritta del diretto interessato.

Giova,

peraltro, evidenziare, che la portata probatoria della dichiarazione di __________

andrebbe ad ogni modo apprezzata con prudenza e circospezione considerato, in

particolare, il tempo trascorso tra il momento della consegna e quello in cui __________

verrebbe sentito (si veda, in questo senso, la STF 1C_31/2018 consid. 4.2,

precedentemente citata, in cui il TF ha indicato che il ricordo del

decorso di un evento, la cui rilevanza è riconoscibile solo in seguito, non è

più attendibile dopo cinque settimane; cfr. STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019).

Considerato che i documenti

già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non

potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione

della vertenza.

Di conseguenza, la

richiesta deve essere respinta. A tal proposito va rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Alla

luce di tutto quanto precede ed in applicazione del criterio della

verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid.

6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF

8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del

28.

marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid.

7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010

del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF

8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre pertanto

concludere che l’insorgente ha trasmesso alla Cassa la documentazione necessaria

ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI unicamente il 10 novembre 2021 e

quindi successivamente allo scadere del termine di tre mesi di cui agli artt.

20.

cpv. 3 LADI e 29 OADI.

Vista la natura perentoria

del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la

richiesta delle indennità di disoccupazione per i mesi di giugno e luglio 2021,

si rivela, dunque, tardiva.

Giova rammentare che è

vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la

documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un

invio tramite posta semplice, è altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente

avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il

diritto alle indennità utilizzando

la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la

notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale

o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.).

Nel

caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili

validi motivi che rendano scusabile l’inoltro tardivo della domanda, non sono

dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto all’indennità

per lavoro ridotto.

La decisione su

opposizione impugnata merita, quindi, conferma.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 3 febbraio 2022, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti