38.2022.18
Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vivono moglie e suocera. In Svizzera ha solo una residenza secondaria. Vero frontaliere
3 giugno 2022Italiano99 min
i motivi già ampiamente esposti sopra);
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.18
CL/gm
Lugano
3 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 17 gennaio 2022, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la precedente decisione dell’11 ottobre 2021 (cfr. doc. 349-351)
ed ha negato a RI 1 - assunto da __________ in qualità di “responsabile
ristorante” dal 1° gennaio 2018 al 14 agosto 2021 (cfr. doc. 353-356,
360-361 e 526-530) - il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione a
far tempo dal 14 agosto 2021. Ciò ritenuto che il centro delle relazioni
personali dell’assicurato non si trova in Svizzera, bensì in Italia, e meglio a
__________ (in provincia di __________ – Italia) dove, dal 1° febbraio 2019
risiede sua moglie.
In
particolare, nella propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha
precisato quanto segue:
" (…)
7. La Cassa nutre seri dubbi che
l’opponente risieda effettivamente a __________, dove avrebbe invero
semplicemente una residenza secondaria. In effetti qui dispone – in maniera
momentanea, come dichiarato dalla figlia di sua moglie – di una stanza in un
appartamento condiviso in quattro persone, che dovrebbe però fungere da
abitazione familiare per tre persone ed il cui contratto di locazione è
sottoscritto unicamente dalla donna.
Secondo quest’ultima, inoltre, egli vi
risiederebbe a titolo gratuito, mentre secondo lui verserebbe CHF 200.00
mensili, contribuirebbe alla spesa per gli alimenti e pagherebbe elettricità,
acqua e pellet.
A __________ egli potrebbe, invece,
condividere un appartamento di 90 m2 con la moglie e la di lei madre.
La questione tuttavia può rimanere
aperta, visto che non è comunque adempiuta l’ultima delle tre condizioni
cumulative per ammettere la residenza in Svizzera.
8. È fuor di dubbio che l’opponente
abbia avuto fino al 1° febbraio 2019 (o fino al 1° giugno 2020, comunque in un
periodo antecedente all’apertura del termine quadro) il centro delle proprie
relazioni personali in Svizzera. A partire da quel momento, tuttavia, esso si è
spostato in Italia.
Se è in effetti innegabile che
l’opponente, cittadino svizzero naturalizzato, ha risieduto per anni in
Svizzera, è altrettanto vero che ha venduto l’abitazione di proprietà a __________,
segno che perlomeno a breve termine non vi è l’intenzione di farvi ritorno, e
che il suo legame familiare più stretto (la moglie) si trova a __________
(distante da __________ 30 km).
Dalla moglie l'opponente ha dichiarato
di recarsi quasi tutti i giorni, pernottare 2-3 volte a settimana e avere parte
dei suoi effetti personali. Dall'esame degli estratti dei due conti e della
carta di credito dell'opponente si evince inoltre che i suoi addebiti avvengono
in gran parte a __________ e nei comuni vicini (prelievi di contanti e
pagamenti di merce, servizi, fatture e carburante a __________, __________, __________,
__________, __________ e __________), solo in piccola parte a __________ e nei
comuni vicini. Il 26 agosto 2021 egli ha poi chiesto alla funzionaria dell'URC,
in occasione di un colloquio di consulenza, di ricevere la posta in una casella
postale di __________, Comune ben più vicino a __________ che a __________.
Nulla cambia a questa valutazione il
fatto che l'opponente parla dialetto ticinese.
Tutt'al più se ne può dedurre - e non è
messo in dubbio - che qui si sia integrato.
Pure aver lavorato per anni in Svizzera
e ricercarvi un posto di lavoro indicano solamente che qui egli abbia - e anche
ciò non emesso in dubbio - il centro delle proprie relazioni professionali. La
Cassa non intravvede inoltre cosa potrebbe derivare dal fatto che la madre
dell'opponente si fa curare (anche) in Svizzera, essendo ella libera di
scegliere dove farlo. Nemmeno l'essere assicurato presso una cassa malati
svizzera giova all'opponente, ritenuto che ciò significa che egli adempie ai
requisiti di assoggettamento posti dalla LAMal ma non dice nulla sul centro
delle sue relazioni personali. Sono soltanto una conseguenza dell'affiliazione
a una cassa malati il pagamento dei premi, l'avere un medico curante e l'andare
in farmacia e in ospedale in Svizzera. Partecipare alla vita politica svizzera
è poi un aspetto legato alla cittadinanza, non alla residenza. Non v'è nulla di
concludente neanche nel fare degli acquisti come pneumatici e occhiali in
Svizzera, nell'avervi degli amici e nell'essere membro dell'associazione
sommelier Ticino. Non va infatti dimenticato che l'opponente ha risieduto e
lavorato in Svizzera per anni, è quindi normale che qui abbia stretto dei
legami. Legami che possono evidentemente continuare a sussistere, ma che non
sono preponderanti rispetto a quelli che ora ha con l'Italia. A nulla di
diverso possono infine portare le ulteriori circostanze addotte dall'opponente,
e meglio che ha abbonamenti di internet e del cellulare con __________, che
paga il canone radiotelevisivo, che ha un indirizzo di posta elettronica
svizzero, che recentemente è stato abilitato all'esercizio della pesca in
Ticino, che il natante stazionato a __________ non è intestato alla moglie
sebbene sarebbe più conveniente, che è titolare di due conti e una carta di
credito svizzeri e che i suoi veicoli sono immatricolati in Ticino.
Visto quanto precede, la Cassa
ribadisce che il signor RI 1 ha il centro delle proprie relazioni personali in
Italia e pertanto non può essere considerato residente in Svizzera ai sensi
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c. LADI. Di conseguenza sotto questo profilo la
decisione della Cassa è corretta e merita conferma.”.
L’amministrazione,
ritenuto che “l’opponente ha dichiarato che il suo rientro in Italia avviene
quasi tutti i giorni e che pernotta da sua moglie più volte la settimana”,
ha, inoltre, stabilito che l’assicurato deve essere considerato un vero
frontaliere e che, pertanto, nemmeno sulla base delle disposizioni di diritto
internazionale gli può essere riconosciuto il diritto a beneficiare delle
prestazioni LADI nel nostro Paese (cfr. doc. 23-29).
1.2. Contro
questa decisione RI 1 - rappresentato dall’avv. RA 1 - ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulandone l’annullamento, chiedendo che gli venga
riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione a
decorrere dal 14 agosto 2021 ed ha protestato tasse, spese e ripetibili (che
non ha quantificato; cfr. doc. I).
A
sostegno delle pretese ricorsuali dell’insorgente, il patrocinatore di
quest’ultimo ha, dapprima, rilevato che con sentenza 715 12 38/178 del 28
giugno 2012 il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione assicurazioni
sociali, avrebbe giudicato un “caso analogo” a quello del suo assistito,
giungendo ad una conclusione opposta rispetto a quella della Cassa (cfr. doc. I
pag. 2-5).
Il
legale ha, poi, ricordato che il suo patrocinato:
" (…)
a) è
cittadino svizzero;
b) ha 62 anni
e risiede da 30 anni in Svizzera, ed ha sempre lavorato in Svizzera;
c) parla il
dialetto ticinese;
d) è alla
ricerca di un posto di lavoro in Svizzera. Prima delle feste natalizie ha
lavorato per un negozio di __________ a __________ (__________), come peraltro
dichiarato all’Ufficio regionale di collocamento ed alla Cassa;
e) è
coniugato da 7 anni con la signora __________, con la quale ha sempre risieduto
in Svizzera, in Via __________ a __________;
f) ha
sempre vissuto in Svizzera e per motivi familiari, per cui si dirà meglio in
seguito, dal 1° giugno 2020 vive a __________ con la figlia di sua moglie, __________,
che per lei è, a dispetto dell’anagrafe, una figlia a tutti gli effetti (doc.
c). A non averne dubbio, visto che vive effettivamente in casa a __________, la
locatrice, signora __________, ha autorizzato per iscritto la signora __________
ad ospitarlo quale subconduttore (doc. D). Visto che, per trasparenza, la
signora __________ ha messo a conoscenza di questa situazione la Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari, con decisione 26 novembre
2020 le è stato decurtato di circa CHF 200.00 mensili l’assegno integrativo
(doc. E e I). Di conseguenza il signor RI 1 si è riconosciuto debitore di una
pigione di CHF 200.00 mensili contribuendo pure alle spese quotidiane;
g) condivide
l’abitazione con la figlia __________ e i due nipotini __________ di 7 anni __________
di 5 anni. Nel suo scritto il signor RI 1 li ha chiamati nipotini, perché per
lui sono, a dispetto dell’anagrafe, suoi nipoti a tutti gli effetti. A non
averne dubbio, __________ e __________ lo chiamano “NONNO”;
h) vive
nell'abitazione di __________, che è molto grande (6 locali per 160 mq;
risposta 5) e non è certo una residenza fittizia. Anche dalle fotografie agli
atti si evince che egli ha con la moglie la propria camera e i propri effetti
personali;
i) non
ha più i genitori, che sono defunti in Italia;
j) circa
3 anni fa, in data 5 marzo 2019, la moglie del signor RI 1 è stata costretta a
lasciare l'appartamento di __________ e a trasferirsi con la madre a __________
in quanto la stessa, malata da anni e residente a __________ (__________), non
era più in grado di provvedere a sé stessa.”.
Il
legale ha, infatti, precisato che la suocera del ricorrente è affetta da gravi
problemi di salute, ragione per cui “necessitava e necessita di assistenza
continua da parte della figlia”, ciò che l’ha portata a trasferirsi dalla __________
a __________, dove “si è deciso di farle prendere domicilio (…), decidendo
che la moglie si sarebbe temporaneamente e provvisoriamente trasferita nel
medesimo Comune fintanto che ve ne fosse stata necessità.
In
sostanza a __________ beneficia di una convenzione con la Svizzera, secondo la
quale non si è tenuti a pagare il premio mensile di cassa malati, ma solo
quando si necessita del medico e/o ci si cura in Svizzera, per quel mese si
pagano CHF 92.00 a forfait (…)
La
scelta di __________ è quindi stata ovvia. La suocera si è trasferita dalla __________
in un luogo in Italia il più possibile vicino alla Svizzera, per avvicinarsi
lei alla figlia in Svizzera, e per permettere di conseguenza alla figlia di
essere il più vicino possibile al marito e nella zona di __________” (cfr.
doc. I, pag. 6-7).
A
mente del legale, essendo la moglie del ricorrente “obtorto collo
provvisoriamente obbligata dallo stato di salute della propria madre a vivere a
__________, come ogni buon marito egli le rende visita con una certa frequenza.
Egli si reca solo presso la sua abitazione, ma a __________ non ha alcun
interesse e non ha alcuna vita sociale.” (cfr. doc. I, pag. 7).
L’avv.
RA 1 ha, poi, rilevato che il suo patrocinato:
"
(…)
k) ha tre
figli, tutti maggiorenni e indipendenti, che risiedono in Comuni diversi (__________
in Italia a __________ e __________ in Svizzera a __________) e lui risiede
presso la figlia __________ a __________, con la quale ha un maggiore legame. (…);
l) non
possiede nessuna casa/appartamento di proprietà all'estero, e prima
dell'annuncio in disoccupazione si recava dalla moglie (per i motivi già
ampiamente esposti sopra) e una volta la settimana dei figli, come ogni buon
marito sostiene la moglie in un particolare momento di difficoltà e come ogni
buon genitore;
m) risiede in Svizzera
tutta la settimana, e quando si reca dalla moglie a volte pernotta da lei (per
Fatti
i motivi già ampiamente esposti sopra);
n) pur non
sapendo che le sue affermazioni sarebbero oggi state usate contro di lui, ha
sempre dichiarato "MI RECO", ovverossia "RISIEDO IN SVIZZERA E
MI RECO IN ITALIA", perché il centro dei suoi interessi è in Svizzera!
Si
ribadisce che per gravi motivi familiari la moglie del signor RI 1 ha dovuto
trovare una soluzione che permettesse alla di lei madre di avvicinarsi il più
possibile alla Svizzera, dove lei e il marito hanno il centro degli interessi.
Il luogo più vicino alla Svizzera nel __________ (basti pensare sia alla
distanza che al traffico sulle strade) è __________. Non sono quindi stati loro
ad avvicinarsi all'Italia, ma è stata la madre ad avvicinarsi alla Svizzera,
nell'__________ di __________;
o) inoltre:
i.
è assicurato presso una cassa malati Svizzera e paga mensilmente i
premi;
Considerandi
ii.
il suo medico curante, dr.ssa __________, ha lo Studio a __________, in
Svizzera, e lui va sempre in farmacia e all'ospedale in Svizzera (docc. F e G dell'opposizione);
iii.
lo stesso dicasi ad esempio per l'ottico. Nonostante oltre frontiera i
prezzi siano inferiori (e a __________ ci sia un ottico) lui acquista gli
occhiali in Svizzera (doc. H dell'opposizione);
iv.
medesimo discorso vale per l'acquisto degli pneumatici, che egli
acquista sempre in Ticino e continua ad acquistare presso la __________ di __________,
dove egli lascia sempre in deposito quelli che non usa per il cambiamento di
stagione (doc. I dell'opposizione), e per ogni altro suo acquisto;
v.
dopo le scuole dell'obbligo e la prima esperienza professionale,
dall'età trent'anni vive e lavora in Svizzera;
vi.
il suo centro degli interessi professionali è da oltre trent'anni in
Svizzera, come emerge dal CV prodotto, dove svolge le proprie ricerche di lavoro
e dove comunque risiederà, in ogni caso, essendo cittadino svizzero;
vii.
da 30 anni partecipa alla vita politica svizzera, essendo sempre andato
a votare. Recentemente ha pure sottoscritto una petizione per la moderazione
del traffico a __________ (doc. H);
viii.
in Svizzera è membro dell'associazione __________, dal 1996, mentre
all'estero non è membro di nessuna associazione, non avendo peraltro legami con
l'estero;
ix.
non è abbonato a nessuna rivista (n.d.r.: non lo è neppure il
sottoscritto legale), ma precisa di ricevere l'Informatore e il giornale della __________
in bucalettere. Facendo riferimento a queste riviste tipicamente legate al
territorio, significa che le legge e che i suoi interessi sono legati al nostro
territorio;
x.
a __________, dove ha il domicilio, paga l'elettricità e l'acqua
potabile, e acquista pure il pellet per la stufa (doc. L dell'opposizione);
xi.
ha un abbonamento Internet con __________, paga il canone
radiotelevisivo in Svizzera (SERAFE), a riprova del fatto che presso il suo
domicilio guarda la televisione svizzera;
xii.
non possiede un telefono fisso (n.d.r.: come non lo possiede il
sottoscritto legale, eccezion fatta per quello dello Studio), ma i numeri di
telefono suo, della moglie e della suocera sono tutti svizzeri con __________,
a riprova del fatto che questi aspetti burocratici sono legati al nostro
territorio;
xiii.
l'indirizzo di posta elettronica è __________ quindi svizzero;
xiv.
le due automobili e lo scooter sono immatricolati e targati in Svizzera,
così come svizzero è il contratto di leasing dell'automobile. Dalla
documentazione bancaria si vede che fa sempre benzina in Svizzera (nonostante
abbia un veicolo diesel, il cui carburante costa meno in Italia);
xv.
non ha abbonamenti per mezzi pubblici (n.d.r.: come non ne ha il
sottoscritto legale);
xvi.
è titolare di conti presso __________ e in Banca, rigorosamente
svizzeri, come da estratti conto prodotti;
xvii.
ha una carta di credito svizzera, e dagli estratti conto prodotti emerge
che i suoi acquisti sono fatti prevalentemente in Svizzera (come ogni luganese,
ogni tanto fa acquisti in Italia);
xviii.
ha una licenza di pesca ticinese e pesca in Svizzera;
xix.
possiede un natante a vela immatricolato in Svizzera.
Con
l'Italia non ha nessun legame e/o interesse diretto.
Da
oltre 30 anni risiede in Svizzera, ha fondato la sua famiglia, vi ha lavorato e
qui ha tutti gli amici.
Non
corrisponde pertanto al vero che "l'assicurato non ha particolari
relazioni personali e familiari in Ticino, mentre le persone con le quali
conserva il rapporto più stretto, la moglie e figli, risiedono in Italia."
(n.d.r. un solo figlio abita in Italia, mentre l'altro abita a __________).
Alla
luce di quanto precede è evidente che l'assicurato risiede in Svizzera, dove ha
intenzione di continuare a risiedere e lavorare, e dove ha il centro delle proprie
relazioni personali.
La
decisione della Cassa viola pertanto palesemente i principi enunciati dalla più
autorevole dottrina e giurisprudenza.” (cfr. doc. I, pag. 8-10)
Sulla
situazione abitativa del proprio assistito, la legale ha precisato quanto
segue:
"
(…)
i.
a __________ il signor RI 1 non ha una residenza secondaria, bensì
primaria, come emerge dal certificato di domicilio, dalla dichiarazione della
signora __________ e dalla dichiarazione di accettazione della locatrice
principale (doc. C, D e E), peraltro già agli atti. Con i controlli a tappeto
che vengono regolarmente effettuati oggi dalle autorità giudiziarie e
amministrative a causa di residenze fittizie, se risiedesse in Italia sarebbe
sicuramente è già stato segnalato e sanzionato;
ii.
beneficia di tutta la casa, dove ha una stanza ad uso suo e di sua
moglie;
iii.
la dichiarazione della figlia di sua moglie e della locataria principale
sono state rilasciate il 13 e il 15 maggio 2020 (docc. E e D), ovvero quando i
coniugi __________ hanno venduto l'appartamento di __________. Inizialmente il
ricorrente era ospitato a titolo gratuito, mentre successivamente, per i motivi
già esposti, si è impegnato a pagarle CHF 200.00 mensili e contribuisce alle
spese per gli alimenti e paga elettricità, acqua e pellet, doc. E);
iv.
la stessa Cassa afferma poi che egli a __________ "potrebbe "
condividere un appartamento di 90 m2 con la moglie e la di lei madre: potrebbe,
ma non lo fa!”
v.
la signora __________ ha concluso il contratto di locazione con la
figlia __________, per tre persone, ma nella dichiarazione dell’8 maggio 2020
(rilasciata dalla locatrice ad inizio locazione) è riportato che il signor RI 1
è autorizzato a vivere con la signora __________. La superficie
dell'appartamento è ampia e permette agevolmente a 4 o più persone di viverci.”
(cfr. doc. I, pag. 10-11)
Censurando
l’operato della Cassa e riprendendo un passaggio della decisione su opposizione
impugnata, il legale ha, poi, rilevato che:
"
È fuor dubbio che l'opponente abbia avuto fino al l. febbraio 2019 (o
fino al l. giugno 2020, comunque in un periodo antecedente all'apertura del
termine quadro) il centro delle proprie relazioni personali in Svizzera. A
partire da quel momento, tuttavia, esso si è spostato in Italia.
(decisione
impugnata, pag. 3, punto 8)
A
pagina 4 della decisione impugnata è riportato che egli si sarebbe spostato in
Italia e l'intenzione di non rientrare in Svizzera sarebbe provata dal fatto
che avrebbe venduto l'abitazione di __________.
Questa
affermazione è recisamente contestata, in quanto inconsistente e avulsa dalla
realtà!
In
primo luogo l'abitazione di __________ è stata venduta un anno e mezzo dopo che
la moglie si era trasferita a __________. Ciò per motivi economici: prova ne è
che per contenere i costi si è trasferito presso la figlia della moglie a __________.
Egli
è domiciliato e vive a __________: il fatto che disti 30 km da __________ non
gli impedisce di recarsi dalla moglie, che a causa dei problemi di salute della
suocera può per parte sua recarsi con meno frequenza a __________ e rendergli
visita.
È
evidente che se egli a volte pernotta a __________, in questo luogo ha anche
alcuni suoi effetti personali.
Il
signor RI 1 ha comunque sempre abitato e lavorato nel luganese, e ogni giorno
scende da __________.
È
notorio che in __________ ci sono pochi negozi (e praticamente solo a
Tesserete) e che anche volendo è impossibile fare delle compere nella zona. Si
prende atto che la Cassa ammette che comunque ci sono acquisti anche a __________
(solo bar e posta) e nei comuni vicini. Per il resto si deve però scendere in
basso. Il signor RI 1 contesta che i suoi addebiti avvengono in gran parte a __________.
E invece vero che avvengono a __________ e nei paesi limitrofi, e in
particolare in quelli vicini al luogo del suo precedente domicilio. Maroggia,
al quale è legato e dove è sempre stata sua abitudine fare gli acquisti.
È
evidente che quando la moglie del signor RI 1 non dovrà più occuparsi della
suocera, i coniugi prenderanno insieme un nuovo appartamento, a __________ o
nelle immediate vicinanze.
Sbalordisce
il fatto che la Cassa, nonostante ammetta che l'opponente parli dialetto
ticinese, che abbia lavorato in Svizzera per decenni e vi sta cercando un nuovo
posto di lavoro, che sia assicurato presso una cassa malati Svizzera, cha vada
a un medico curante e vada in farmacia e in ospedale in Svizzera, che partecipi
alla vita politica in Svizzera, che faccia gli acquisti importanti in Svizzera
(ad esempio pneumatici e occhiali, che in Italia costano notoriamente molto
meno), che abbia tutti i suoi amici e conoscenti Svizzera, che sia membro
dell'Associazione __________, che abbia gli abbonamenti di Internet del
cellulare con __________, che paghi il canone radio televisivo, che abbia un
indirizzo di posta elettronica svizzero, che sia abilitato alla pesca in Ticino
e in Svizzera, che sia titolare di conti e di una carta di credito svizzero e
che tutti i suoi veicoli (compreso un natante) siano immatricolati in Ticino e
che faccia acquisti in Ticino, giunga alla conclusione che questi legami "possono
evidentemente continuare a sussistere, ma che non sono preponderanti rispetto a
quelli che ha ora con l'Italia." (decisione impugnata, pag. 4, punto
8)
Peccato
che la Cassa non indichi invece (e come potrebbe farlo, visto che non ce ne
sono!) quali legami avrebbe il ricorrente con l'Italia.
Il
fatto che - non per scelta ma per dovere di assistenza all'anziana madre malata
– la moglie sia relegata in un appartamento a __________ e che lui le renda
visita durante la settimana e che sporadicamente dorma da lei, non può certo
portare a dire che egli abbia il centro delle proprie relazioni personali in
Italia.
8.
La Cassa giunge però alla conclusione che "il signor RI 1 ha il centro
delle proprie relazioni personali in Italia e pertanto non può essere
considerato residente in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. l lett. c LADI"
(decisione impugnata, pag. 5, punto 8.).
(…).
A
parte il fatto che, oltre a tutte le attività e legami sopraccitati, il signor RI
1.
ha sempre pagato e continua a pagare le imposte dirette in Svizzera (e non le
imposte alla fonte), la Cassa travisa la realtà quando afferma che "nel
caso concreto, l 'opponente ha dichiarato che il suo rientro in Italia avviene
quasi tutti i giorni e che pernotta da sua moglie più volte alla settimana."
(decisione impugnata, pag. 5).
Inoltre
il signor RI 1 non ha mai affermato di rientrare in Italia, bensì di recarvisi
per rendere visita alla moglie e alla suocera!
Non
ha nemmeno affermato di pernottare da sua moglie più volte alla settimana,
bensì "a volte"! Il pernottamento in Italia avviene quindi
sporadicamente e in modo discontinuo.
Si
stigmatizza che le sue affermazioni vengano travisate arbitrariamente.
Ma
sulla base di questa arbitraria argomentazione, la Cassa "ritiene che
il signor RI 1 deve essere considerato un vero frontaliere ai sensi del diritto
internazionale e pertanto non ha diritto all'ID secondo la LADI, ma deve
domandare la prestazione assicurativa in Italia."
(sentenza
impugnata, pag. 5, punto 11).
Il
signor RI 1 non è un frontaliere: né vero e falso!
Si
sfida chiunque, alla luce dei fatti sopra ampiamente esposti, dai quali si
evince che egli non ha alcun legame con __________, a presentare ed ottenere il
diritto all'indennità di disoccupazione in Italia.
È
vero che presenterebbe all'INPS in Italia la decisione in oggetto, dove si dice
che secondo il nostro Paese sarebbe un frontaliere, ma gli chiederebbero anche
dove ha il domicilio e dove vive, dove paga le imposte, dove ha svolto per
l'ultima volta la sua attività, dov'è assicurato contro la malattia, dove sono
immatricolati i suoi veicoli, ecc. e lui risponderebbe come stanno le cose, ed
è pressoché certo che in Italia lo rispedirebbero al mittente.
Secondo
il criterio della probabilità preponderante è evidente che il signor RI 1
risiede in Svizzera, ha l'intenzione di risiedervi e vi ha contemporaneamente
il centro delle proprie relazioni personali.” (cfr. doc. I, pag. 11-14)
1.3
Nella
risposta del 7 marzo 2022, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa. In
particolare, la resistente, riconfermandosi nelle proprie precedenti
conclusioni, ha rilevato d’un lato, che la sentenza resa dal Tribunale
cantonale di Basilea Campagna citata dal ricorrente si fonda su una fattispecie
differente da quella del caso concreto e, d’altro lato, che “le ulteriori
circostanze addotte (…) che proverebbero che ha il centro degli interessi in
Svizzera, (…) sono unicamente degli indizi in questa direzione”. Indizi che
però, a mente della Cassa non sono “sufficienti a ribaltare la tesi secondo
cui il centro degli interessi del ricorrente sia in Italia, a __________”,
dove si trova “il suo legame familiare più stretto (la moglie)” e
dove RI 1 “si reca quasi tutti i giorni e pernotta 2-3 volte a settimana”,
e meglio come indicato dal diritto interessato con scritto del 1° ottobre 2021
(cfr. doc. III).
1.4
Preso
atto della risposta della Cassa, il rappresentante del ricorrente, con replica
del 18 marzo 2022, ha osservato quanto segue:
"
(…) Contrariamente a quanto asserito dalla Cassa, la fattispecie alla
base della sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna non si
differenzia per nulla da quella in oggetto.
Nella
risposta del 7 marzo 2022 la Cassa ha affermato che "nel caso basilese,
infatti, il ricorrente si è trattenuto presso i genitori malati in Francia per
due settimane.".
Ciò
non corrisponde al vero. Infatti, nel caso della sentenza sopra citata,
l’assicurato ha espressamente dichiarato che oltre ad avere soggiornato per due
settimane presso i genitori in Francia, dopo che suo padre era stato sottoposto
ad un'operazione, vi si recava sempre durante il tempo libero tutti i fine
settimana (consid. 3.4).
In
questa sentenza, come nel caso del signor RI 1, la domanda centrale è: dove ha
l’assicurato il centro dei suoi interessi personali e perché si reca
all'estero?
Nella
sentenza citata l’assicurato era domiciliato in Svizzera, vi lavorava e qui
aveva il centro dei propri interessi. Si è però trovato confrontato con gravi
problemi di salute dei genitori che abitano in Francia: situazione di cui
avrebbe molto volentieri fatto a meno.
Recarsi
durante il tempo libero ad accudire i genitori malati non è una condizione
normale e naturale, non è una scelta di vita, perché quando si rende visita ai
parenti malati per prendersi cura di loro lo si fa unicamente per dare conforto
e sostegno, senza che in questo luogo si frequentino amici, associazioni,
negozi ecc..: tutte attività che si svolgono invece nel luogo dove si vive, si
lavora e si ha il centro dei propri interessi. Nel caso in oggetto il signor RI
1.
farebbe volentieri a meno di recarsi a __________, per dare conforto alla
moglie relegata in un appartamento, dove deve occuparsi della madre gravemente
malata. Una visita di una o due ore e poi toma a casa. Può capitare che ogni
tanto vi pernotti.
Non
si comprende come una situazione di grave disagio familiare, che in
considerazione dell'età e del grave stato di salute della signora __________ è
peraltro destinata ad esaurirsi, con il rientro in Ticino della signora __________,
possa assurgere a giustificazione dell'esistenza del centro degli interessi
personali del marito.
Se
si seguisse il ragionamento della Cassa, il figlio unico single che va tutte le
sere a trovare la madre in casa per anziani (magari in Italia, in un paese
sulla fascia di confine) avrebbe il centro degli interessi in quel luogo. È
assurdo!
(…)
La scelta di portare la signora __________ a __________, quindi di avvicinarla
al nostro paese, è la chiara prova che il signor RI 1 ha un forte legame con la
Svizzera e solo con la Svizzera.
Il
fatto che la suocera sia stata portata a __________ (e non per esempio a __________
o a __________), che è un’__________ (__________), dimostra il forte
attaccamento e le solide radici della famiglia __________ in Svizzera.
Ad
3.
e 4. Confermato il ricorso e contestata la risposta
La
Cassa si ostina a sostenere che a __________ si troverebbe il legame familiare
più stretto del signor RI 1 (la moglie), dalla quale egli si recherebbe con una
certa regolarità, e che le circostanze addotte dal ricorrente e che
proverebbero che ha il centro degli interessi in Svizzera sarebbero unicamente
degli indizi in questa direzione.
(…)
La
Cassa si limita a sostenere che la moglie risiederebbe in Italia e che lui le
renderebbe visita, sorvolando sugli altri aspetti della fattispecie e sulle
ragioni che stanno alla base di queste trasferte. Il fatto che la moglie
risieda in Italia e che lui le renda visita può essere tutt'al più un elemento
nocivo e di disturbo agli interessi in Svizzera, che come provato egli ha
comunque sempre avuto e continua ad avere, ma non certo di spostamento degli
stessi.
Mettiamoci
per un attimo nei panni del signor RI 1: è assurdo che gli si chieda di
iscriversi alla disoccupazione in Italia, Paese a lui assolutamente sconosciuto
ed estraneo.
Per
i motivi già ampiamente esposti, è evidente che il nucleo della famiglia è e
rimarrà sempre in Svizzera, dove il signor RI 1 risiede, dove ha lavorato per
oltre trent'anni e dove è alla ricerca di un posto di lavoro, e dove è
intenzionato a vivere con la moglie per il resto dei suoi giorni.” (cfr. doc.
VI)
1.5
Con
duplica del 25 marzo 2022, l’amministrazione ha comunicato a questa Corte di
non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.6
In data
28.
aprile 2022, il TCA, preso atto degli addebiti mensili emergenti dagli
estratti conto in atti, e meglio del fatto che RI 1 corrispondeva mensilmente
due pigioni, ha chiesto al patrocinatore del ricorrente di trasmettere copia
dei due contratti di locazione in base ai quali tali somme erano dovute (cfr.
doc. IX).
In data
6.
maggio 2022, l’avv. RA 1, unitamente alle proprie osservazioni, ha, quindi,
prodotto le copie “del contratto di locazione ad uso abitativo del 5 marzo
2019, avente per oggetto un appartamento di due locali in __________” e del
“contratto di locazione ad uso abitativo del 1° gennaio 2019 avente per
oggetto l’appartamento 3 locali in __________”, per i quali meglio si dirà
nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3. ed all. a doc. X).
1.7
Con
scritto del 17 maggio 2022 - trasmesso per conoscenza al ricorrente il 20
maggio successivo (cfr. doc. XIII) - l’amministrazione ha comunicato di
riconfermarsi integralmente in quanto esposto nella propria risposta di causa
(cfr. doc. XII).
in
diritto
2.1
Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 aveva diritto a
percepire le postulate indennità di disoccupazione dal 14 agosto 2021, oppure
no.
2.2
Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016.
consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una
sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag.
309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al
consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il
centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove
disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un
bilocale con il figlio.
In una
sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha
ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità
di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c).
Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato
dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004,
benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci
che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie,
l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di
cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni
non è dunque della Confederazione.
In una
sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile
il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo
particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e
mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano
del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non
potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre
2015.
consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una
sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il
diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il
centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in
Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont
convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille
entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à
D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où
certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en
demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence
d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence
d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il
faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans
une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne
suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale.
Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les
motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité
précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte
au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una
sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in
Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare
la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in
Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato,
precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di
una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento
occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della
Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la
sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si
limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore",
corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti
rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”.
In
una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018
N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA
38.2016.57
del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la
residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che
all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In
Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un
appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano
divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un
veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel
fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio
in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
L’Alta
Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2
Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso
o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una
risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del
singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non
dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte
cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà
tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai
giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli
elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se
dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della
residenza in Svizzera.
5.3
Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce
aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento
sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide
un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa
dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che
risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia;
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è
condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013
del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società
sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale
ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di
valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente
dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel
Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di
espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza
in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior
rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La
conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con
altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto
in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del
resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al
di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche
ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5
agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA
38.2017.43
del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA
38.2020.51
del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021
del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA
38.2020.74
del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA
38.2021.82
del 5 ottobre 2021.
In una
sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13
pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la
legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della
disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata
– nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle
prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione
presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta
alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi
disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora
effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai
chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite
dalla persona assicurata.”
In
un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta
Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che
un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si
trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B
rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui
famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia
(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in
prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non
avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva
diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal
1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4
agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel
caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in
Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone,
tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di
residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile
(art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è
richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia
l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il
centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata
in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere
sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto
residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi
negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi
anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto
all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il
risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso
del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono
necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un certo
periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in
Svizzera (consid. 2.2.).
Infine, in un’altra sentenza
8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che, prima ha
riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva
acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si
era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese
successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva
gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si
trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante
giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse
una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
2.3
Nella
presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede
in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza
effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid.
2.2.)
Inoltre
va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una
sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha
ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
In una
sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha peraltro
confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che
questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il
caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve
valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
RI 1,
nato il __________ 1960, coniugato dal dicembre 2014 con __________
(domiciliata a __________, che dista da __________ 25 chilometri), di
nazionalità italiana e svizzera - dopo aver lavorato in qualità di direttore
presso l’__________ tra il 2004 ed il 2014 (cfr. doc. 491) - dal 1° gennaio
2018.
al 14 agosto 2021 è stato attivo presso la __________, in qualità di “Responsabile
ristorante” (supra consid. 1.1., doc. 353-356, 360-361 e 526-530). Il
ricorrente (già al beneficio di una pensione italiana, versatagli dall’INPS
nella misura mensili euro 355.32 oltre ad euro 355.32 annui di tredicesima;
cfr. doc. 505-512), in data 29 luglio 2021, ha infatti rassegnato le proprie
dimissioni, precisando che “dal 10 settembre non potrò più essere alle
vostre dipendenze in quanto la mia forma fisica non mi permette di svolgere le
mie mansioni abituali” (cfr. doc. 520). In relazione a quel periodo, tra la
copiosa documentazione medica, agli atti figurano il certificato redatto il 19
agosto 2021 dalla dr.ssa med. __________ (FMH in medicina interna e medico
curante del ricorrente), la quale ha certificato che l’insorgente è stato
inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1° marzo al 15 settembre 2019 e dal
1° gennaio al 13 agosto 2021 e per il 60% a decorrere dal 14 agosto 2021 (cfr.
doc. 521), nonché quello del. Dr. med. __________, FMH in fisiatria, dell’11
agosto 2021, attestante un’inabilità al 60% dal 14 agosto al 9 settembre 2021
(cfr. doc. 461).
Ancor
prima di presentare la propria disdetta del rapporto di lavoro, e meglio il 9
luglio 2021, il ricorrente si era iscritto in disoccupazione con decorrenza dal
“9.07.2021 dal 14/08/21” (cfr. doc. 486 e 534).
Il 24
agosto 2021, dopo che l’assicurato aveva trasmesso alla resistente il proprio curriculum
vitae e il conteggio __________ (cfr. do. 488), la Cassa gli ha richiesto
l’invio di una serie di documenti “fondamentali al fine di poter esaminare
la sua richiesta ed esaminare il diritto ai sensi della vigente legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione” e meglio:
·
Il certificato medico di inabilità/abilità dal 16.09.2010 al
31.12.2020
·
Copia conteggi assicurazione dal 21.01.2019 al 09.09.2021
·
Evt. Corrispondenza intercorso con AI/LPP
·
Documentazione riguardante l’indennità giornaliera estera
·
Copia dell’accredito del versamento degli ultimi 24 salari su
conto corrente postale o copia del bilancio, copia del libro cassa e le
relative contropartite contabili
·
Formulario IPA per i mesi di luglio 2021 ed agosto 2021 (cfr.
doc. 501)
Il 26
agosto 2021 è quindi pervenuta alla Cassa copiosa documentazione medica, tra
cui:
-
i certificati medici che attestano l’inabilità di RI 1 al 100%:
o dal 26 agosto
2019.
al 31 gennaio 2020, sottoscritti dal dr. med. __________, medico aggiunto
di ortopedia presso __________ (cfr. doc. 387-389);
o dal 1° febbraio
al 31 luglio 2020, dal 17 agosto al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 28
febbraio 2021, sottoscritti dal medico curante, dr.ssa __________ (cfr. doc.
378, 380, 382, 384, 385, 386, 407 e 408);
o dal 31 luglio
al 15 agosto 2020, sottoscritto dal dr. med. __________, FMH in medicina
interna (cfr. doc. 383);
o dal 21
settembre 2020 al 18 dicembre 2020 e dal 1° marzo al 31 maggio 2021sottoscritti
dal dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria (cfr. doc. 377, 379, 381,
409.
e 411);
-
i conteggi prestazioni __________ dal 2019 al 2021 (cfr. doc. 391-397);
-
documentazione __________ ed __________ relativa all’infortunio occorso
all’assicurato il 16/19 settembre 2019 (tamponamento; cfr. doc. 412-416;
417-421; 424-425)
-
il progetto di assegnazione di una rendita del 22 aprile 2021 e dell’8
giugno 2021 che ha sostituito la precedente (cfr. doc. 426-428 e doc. 435-437),
con cui a RI 1 è stata riconosciuta una rendita intera di invalidità dal 1°
gennaio 2020 limitandone il versamento fino al 31 marzo 2021;
-
la domanda di riesame dell’8 luglio 2021 (cfr. doc. 440-441);
-
i versamenti __________ da settembre 2019 a gennaio 2020 e da settembre
2020.
ad ottobre 2021 (cfr. doc. 462-472; 479-484);
-
i versamenti __________ tra marzo e luglio 2020 (cfr. doc. 473-478).
Il
ricorrente ha, poi, comunicato alla Cassa che “avendo già consegnato le
dichiarazioni stipendio __________ e __________ e la dichiarazione salari non
ritengo necessario inoltrarvi la comprova del versamento degli stipendi (…)” (cfr.
doc. 485).
Il 23
settembre 2021, volendo “effettuare ulteriori accertamenti sia per
l’idoneità al collocamento (art. 15 LADI) sia per la residenza in Svizzera
(art. 12 LADI)” (cfr. doc. 268-270), la Cassa ha chiesto a RI 1 di
trasmettere una serie di documenti e l’ha invitato a fornire riscontro ad
alcuni quesiti cui il medesimo il 1° ottobre 2021 ha così risposto:
"
(…)
1.
Nei due
anni antecedenti l'iscrizione in disoccupazione, dove risiedeva (indirizzo
esatto)?
L'appartamento
era condiviso oppure risiedeva da solo? (Se condiviso, indicare nome, cognome
e, sé caso, grado di parentela) Nei due anni antecedenti l’iscrizione in
disoccupazione, risiedevo a __________ e in seguito a __________. A __________
vivevo con mia moglie __________, a __________ vivo con la figlia di mia moglie
__________.
2.
Attualmente,
la sua abitazione, è condivisa con altre persone? (in caso affermativo indicare
nome, cognome e, se caso, grado di parentela).
Attualmente
la mia abitazione è condivisa con la figlia di mia moglie __________ e i due
nipotini __________ 7 anni e __________ 5 anni.
3.
A quanto corrisponde
la sua pigione?
Pago
200.
Franchi mensili più la contribuzione per la spesa alimentare.
4.
La pigione
è pagata da parte sua? Voglia allegare copia del contratto di locazione
La
pigione è pagata da parte mia, allego contratto di locazione
5.
Di quanti
locali e metri quadrati è composta la sua abitazione e com'è suddivisa?
L’abitazione
è una casa unifamiliare di sei locali per 160 metri quadrati circa ed è
suddivisa su tre pieni così composti: pianterreno con cantina, primo piano una
stanza, salotto e cucina abitabile, servizio. Al secondo piano tre stanze,
servizio e doccia, al terzo piano una stanza e bagno con doccia.
6.
Dove si
trovano i suoi effetti personali/mobilia?
I
miei effetti personali sono in parte a __________ da mia moglie e in parte a __________.
7.
l suoi
familiari (es: genitori, moglie/marito, figli, compagna ecc.) dove risiedono?
I
miei genitori sono defunti in Italia, mia moglie risiede a __________ con la
madre __________ (85 anni) che è malata e richiede assistenza. I miei figli: __________,
36.
anni sposato con due figli, vive in Italia a __________ e __________ 25
anni, vive a __________ con la mia ex moglie __________. Mia moglie __________
ha un appartamento in affitto a __________ di circa 90 metri quadri.
8.
L'abitazione
dove risiedono i suoi familiari (vedi domanda precedente), è in locazione o di
proprietà? Nel caso in cui fosse di proprietà, a chi appartiene? Nel caso in
cui in locazione, lei partecipa al pagamento della pigione? In entrambi i casi
(proprietà o locazione), voglia indicarci di quanti locali è composta detta
abitazione e i metri quadrati della stessa.
__________
(casa di sua proprietà a __________) composta da 5 stanze, due bagni, salone
con cucina di circa 200 metri quadri. __________ (casa di proprietà della madre
__________) composta da due stanze, cucina abitabile, due bagni, salotto e
cantine. Metri quadri 200 circa. __________ è in affitto e percepisce da me una
partecipazione (vedi punto 3).
9.
Lei
possiede una casa/appartamento di proprietà all'estero? La stessa è in affitto
(indicare a chi è affittata) oppure sfitta?
Io
non possiedo nessuna casa/appartamento di proprietà all’estero
10.
Prima della sua iscrizione
in disoccupazione, quante volte si recava, settimanalmente, dalla sua
famiglia/familiari?
Prima
della iscrizione in disoccupazione mi recavo dai miei familiari (moglie e
suocera) quasi tutti i giorni e dai miei figli una volta a settimana
11.
Prima della sua iscrizione
in disoccupazione, quante volte si recava, mensilmente, dalla sua
famiglia/familiari?
Prima
della mia iscrizione alla disoccupazione, mi recavo mensilmente da mia moglie e
mia suocera cinque o sei volte a settimana e al sabato o domenica dai figli
12.
Attualmente, quante
volte si reca settimanalmente dalla sua famiglia/familiari?
Attualmente
mi reco da mia moglie quasi tutti i giorni
13.
Attualmente, quante volte si
reca mensilmente dalla sua famiglia/familiari?
Attualmente
mi reco da mia moglie e suocera quasi tutti i giorni
14.
Attualmente, qual è la sua
durata settimanale di soggiorno presso il domicilio in Svizzera?
Attualmente
risiedo in Svizzera almeno quattro o cinque giorni a settimana
15.
Quando si reca dalla sua
famiglia/familiari (genitori, ecc.) dove pernotta (inerente le domande da 11 a
14)
Quando
mi reco da mia moglie, a volte, pernotto da lei
16.
È’ seguito da un medico che
esercita sul territorio elvetico? Voglia indicare nominativo ed indirizzo
Sono
seguito da un medico che ha lo studio a __________ ed è la dottoressa __________
17.
Dove ha frequentato le
scuole dell'obbligo e la formazione post obbligatoria?
Le
scuole dell’obbligo le ho frequentate in Italia a __________, __________ e __________
18.
Dove ha svolto le sue
esperienze professionali (Svizzera, estero)?
La
mia esperienza professionale l’ho svolta in Italia fino all’età di trent’anni
circa e in Svizzera fino ad oggi
19.
Il suo centro degli
interessi professionali è in Svizzera? Lei ricerca un lavoro sul territorio
svizzero od anche all'estero? Allegare, curriculum vitae completo ed aggiornato
Il
mio centro di interessi professionali è unicamente in Svizzera
20.
Come effettua le sue
ricerche di lavoro (scritte, di persona, per mail, ecc.)?
Le
mie ricerche di lavoro vengono effettuate sia scritte, che di persona o via
mail e portali di ricerca
21.
Se non dovesse avere diritto
ad indennità di disoccupazione in Svizzera, risiederebbe comunque su territorio
elvetico oppure andrebbe all'estero?
Se
non dovessi ricevere l’indennità di disoccupazione risiederei comunque in
Svizzera essendo cittadino svizzero
22.
Il suo centro degli
interessi personali è in Svizzera? Oltre all'attività lavorativa, quali altri
elementi la collegano con la Svizzera?
Sono
svizzero e la mia vita si svolge in Svizzera
23.
È membro di associazioni
senza scopo di lucro/società (ricreative, sportive, sociali, ecc.) o altri enti
in Svizzera o all'estero? Quali?
In
Svizzera sono membro dell’Associazione __________ dal 1996. All’estero non sono
membro di nessuna associazione
24.
È abbonato a giornali o
riviste? In caso affermativo voglia allegare copia dell'abbonamento al
giornale/rivista.
Non
sono abbonato a nessuna rivista, ricevo l’__________ e il Giornale della __________
in bucalettere
25.
Ha un collegamento
internet/fisso? In caso affermativo voglia allegare copia del contratto
stipulato con la società telefonica
Ho
un abbonamento internet __________, allego contratti mio e di __________Ha
stipulato contratti telefonici fissi/cellulari? In caso affermativo voglia
allegare copia del contratto stipulato con la società telefonica
Ho
stipulato contratti per il cellulare, allego contratto
26.
Può indicarci i suoi numeri
fissi/cellulari?
Non
possiede telefono fisso, cellulare: __________ (mio), __________ (moglie) __________
(suocera) ho intestato tutto a me per il pacchetto risparmio e in quanto
gestisco i pagamenti
27.
Può indicarci i suoi
indirizzi di posta elettronica?
Posta
elettronica: __________
28.
Ha un veicolo (macchina
moto)? Quale? In caso affermativo tale veicolo in quale paese è immatricolato?
Ho
due auto e uno scooter immatricolati in Svizzera
29.
Ha stipulato un leasing per
tale veicolo? In caso affermativo voglia allegare copia del contratto leasing.
Ho
stipulato un contratto leasing per il __________ allego contratto
30.
Tale veicolo ha targhe
svizzere/estere? Allegare copia libretto circolazione/carta grigia
Tutti
i miei veicoli possiedono targhe svizzere (allego carte grigie)
31.
Ha stipulato un abbonamento
per il trasporto con i mezzi pubblici? In caso affermativo voglia allegare
copia della ricevuta di pagamento dell'abbonamento/biglietti.
Non
ho abbonamenti per i mezzi pubblici
32.
Come effettua i normali
pagamenti (contanti/carte di credito/ecc.)? Voglia allegare copia degli
estratti bancari/carta di credito inerenti gli ultimi 12 mesi
__________,
Banca e contanti allego gli estratti conto
33.
È iscritto all'Ufficio
competente del suo Paese di origine quale cittadino residente all'estero
(esempio all'AIRE per quanto concerne l'Italia). In caso affermativo voglia
trasmetterci copia della relativa iscrizione, in caso negativo indicare i
motivi della mancata iscrizione.
Ero
iscritto all’AIRE ma non ho documentazione aggiornata, sono cittadino svizzero
e vivo in Svizzera” (cfr. doc. 83-86 e doc. 268-270)
Il
ricorrente ha, inoltre, precisato - in contrasto con quanto preteso in sede
ricorsuale laddove il suo legale ha precisato che la vendita dell’appartamento
sarebbe avvenuta successivamente alla malattia della suocera (cfr. supra
consid. 1.2. e doc. I, pag. 11) - che “la mia situazione attuale è avvenuta
in seguito a degli eventi imprevisti, dopo la vendita dell’appartamento di __________
dove vivevo con mia moglie, sua madre di 85 anni che viveva sola a __________
ha avuto un cancro. Abbiamo deciso di prendere un appartamento a __________
perché in Svizzera non era possibile trasferirla. Non essendo una situazione
definitiva, io mi sono appoggiato alla figlia di mia moglie come abitazione e
mia moglie è vicina alla madre a __________. Avendo la madre di mia moglie solo
una pensione minima di ca. 600 Euro e mia moglie casalinga gestisco io i
pagamenti di entrambe. Le spese sono suddivise in parte dell’affitto, telefono,
TV, luce, spese alimentari e mediche ecc.” (cfr. doc. 86), e trasmesso alla
Cassa la seguente documentazione:
-
Il “dettaglio delle spese mediche”, __________ del 15 settembre
2021.
inviato a “RI 1, __________” (cfr. doc. 87-88);
-
Il dettaglio dei premi fatturati da __________ al 15 settembre 2021
(pure spedito alla casella postale di __________; cfr. doc. 91)
-
La notifica di partenza dal Comune di __________ di __________ (a valere
dal 1° febbraio 2019, con destinazione “__________”; cfr. doc. 92)
-
La notifica di arrivo del ricorrente (quale “persona sola”) nel
Comune di Lugano a decorrere dal 1° giugno 2020, in provenienza da __________,
indicante, quale indirizzo “__________” (cfr. doc. 93);
-
Il certificato di matrimonio rilasciato l’11 dicembre 2014 dal quale
emerge che RI 1 e __________ hanno contratto matrimonio il 6 dicembre 2014
(cfr. doc. 94-95)
-
Il contratto di locazione stipulato tra Ange__________ (locatrice) e __________
(conduttrice) a valere per l’ente sito a __________, composto da 5 locali con
giardino, dal 1° aprile 2020, quale abitazione per 3 persone, per una pigione
di mensili fr. 1'000.- oltre spese (cfr. doc. 99-106);
-
La dichiarazione sottoscritta da __________ il 18 maggio 2020, dalla
quale emerge che la medesima (invero ancor prima, rispetto a quando il
ricorrente pretende essere giunto a __________) era “a conoscenza che la mia
inquilina ospita il signor RI 1” (cfr. doc. 107);
-
la dichiarazione scritta di __________ di data 13 maggio 2020, dalla
quale emerge che “il signor RI 1, nato il 18.04.1960 a __________ risiede
presso il mio domicilio, a titolo gratuito, in maniera momentanea e dispone di
una stanza” (cfr. doc. 108);
-
La tessera di membro dell’“__________” intesta a RI 1 per l’anno
2021-2022 (cfr. doc. 109-110);
-
L’abbonamento “__________” __________ di __________ (cfr. doc. 111);
-
La bolletta di consegna di un __________ a nome del ricorrente a __________
(cfr. doc. 112-113);
-
La fattura __________ di giugno e luglio 2020 (quando il ricorrente già
pretendeva di risiede a __________) per tre numeri mobili ed internet intestati
a RI 1, __________ (cfr. doc. 114-119);
-
Le fatture __________ di settembre 2020, nonché giugno e luglio 2021
dove risultano invariati gli abbonamenti, mentre l’indirizzo appare essere “__________”
(cfr. doc. 120-123; 124-136);
-
la fattura __________ del 15 gennaio 2020 trasmessa all’assicurato a __________
(cfr. doc. 137);
-
le licenze di circolazione degli autoveicoli __________, targato __________,
rispettivamente __________, targato __________, e del motoveicolo __________
targato __________, intestati a “RI 1, __________” (cfr. doc. 138-139,
140.
e 141);
-
la “correzione del canone radiotelevisivo __________” Serafe
trasmessa al ricorrente a __________ il 24 luglio 2020 (cfr. doc. 142);
-
la licenza di condurre elvetica di RI 1 rilasciatagli nel 1978 (cfr. doc
143);
-
una comunicazione del Comune di __________ del 22 febbraio 2019, dalla
quale risulta che “RI 1 nato a __________ il __________1960, stato civile
divorziato” è “iscritto AIRE __________.(cfr. doc. 144);
-
il contratto di leasing della __________ suindicata (cfr. doc. 146-147).
Agli
atti sono altresì stati versati diversi estratti conto, e meglio come segue:
1.
Conto privato __________ presso __________:
-
estratti conto (recapitati alla __________) da agosto 2020 ad agosto
2021.
dai quali sino ad aprile 2021 compreso emergono, oltre a numerosi prelievi
a contanti sia in euro che in franchi:
§ il versamento del
capitale di libero passaggio (avvenuto il 5 gennaio 2021, per un totale di fr.
82'618.80);
§ un ordine di
pagamento a favore di __________ di fr. 1'200.- (di data 5 febbraio 2021 con
causale “versamento x affitto __________”);
§ da maggio 2021 i pagamenti
delle imposte, dei premi di cassa malati;
§ il versamento a
favore di “elettrica __________” di fr. 36.50 avvenuto il 10.05.2021;
§ versamenti con
causale “concessione anno 2021 __________” e “concessione anno 2021 __________”
a __________ per totali fr. 4'369.- del 10 maggio 2021;
§ versamenti con
causale “affitto __________” a __________ per totali fr. 1'000.-
effettuati due volte il 10 maggio 2021, una il 6 luglio 2021 ed una il 4 agosto
2021.
(cfr. doc. 148-168);
2.
Conto privato __________, intestato a RI 1 e dai cui estratti
(recapitati alla __________ di __________), inerenti il periodo da agosto 2020
a luglio 2021 emergono:
-
L’accredito mensile della rendita INPS pari a totali fr. 385.- circa al
mese;
-
numerosi prelievi a contanti e pagamenti mediante carta;
-
il versamento di un “affitto mensile” a __________, __________, “__________”
(dove risulta essersi trasferita __________), per totali fr. 1'800.- al mese;
-
il pagamento mensile dei premi LAMal di __________ e di “__________”;
-
l’addebito del leasing della __________;
-
gli accrediti __________;
-
un versamento al “fondo di compensazione assegno integrativo (…)
mittente (…) __________” dell’11 gennaio 2021 per totali fr. 1'375.-;
-
una serie di spese per carburante ed alimentari tra __________ e __________
(cfr. doc. 169-225).
3.
Le fatture delle carte di credito __________ per il periodo da agosto
2020.
a agosto 2021 (cfr. doc. 226-267), dalle quali emergono:
-
numerosi acquisti via internet su apple.com, wish o Spotify;
-
acquisti presso edicole e negozi lombardi;
-
spese presso esercizi pubblici di __________;
-
addebiti relativi a negozi nel __________;
-
addebiti da __________;
-
prelievi a contanti;
-
acquisti presso un negozio di generi alimentari di __________ (“__________”);
-
spese inerenti il parrucchiere a __________ (cfr. doc. 226-267)
Con
decisione dell’11 ottobre 2021, la Cassa ha negato a RI 1 l’erogazione delle
indennità di disoccupazione motivando il proprio provvedimento come segue:
"
(…) La Cassa ha proceduto ad un complemento d’informazioni al fine di
chiarire la residenza effettiva; in particolare in relazione alla residenza
effettiva egli dichiara:
di
avere legami familiari in Italia, più precisamente la moglie e i figli. Secondo
quanto rispostoci, risulta che si rechi giornalmente in Italia e questo per
l’intero arco della settimana.
3.
Nel
caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese
dall’assicurato, considerate la natura e la continuità della presenza in
Svizzera, la situazione familiare e dei legami sentimentali, la situazione
abitativa, come per l’assenza di particolari legami in Svizzera al di fuori
dell’attività lavorativa, va innanzitutto concluso che la residenza (luogo di
residenza abituale) dell’interessato si situa in Italia ed egli, in Svizzera,
ha costituito tutt’al più una dimora temporanea.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni: risiedere effettivamente in Svizzera, avere l’intenzione di
continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie
relazioni personali.
4.
Per
quanto attiene al requisito di avere il centro delle proprie relazioni
personali nel luogo di dimora abituale, condizione indispensabile che deve
essere adempiuta cumulativamente agli altri presupposti, si osserva che, in
concreto, l’assicurato non ha particolari relazioni personali né familiari in
Ticino, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la
moglie e i figli, risiedono in Italia.
Questa
situazione è rimasta immutata nel tempo, durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa e anche dopo l’iscrizione in disoccupazione.” (cfr. doc. 349-351)
L’assicurato,
allora già rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato opposizione il 10
novembre 2021. Il legale, a sostegno delle pretese del proprio assistito, ha,
sostanzialmente, fatto valere argomentazioni analoghe a quelle che ha, poi, riproposto
in sede ricorsuale (cfr. doc. 334-342).
Dagli atti dell’incarto emerge che
per due giorni, nel mese di novembre 2021, l’assicurato ha lavorato presso __________,
percependo fr. 60.- (cfr. doc. 277-279).
Il 9 dicembre 2021, il legale dell’assicurato
ha trasmesso alla Cassa copia dell’ “iscrizione al corso di introduzione
alla pesca” e del relativo certificato di abilitazione, conseguito il 22
novembre 2021 nonché copia della licenza di condurre del natante a vela __________,
in relazione al quale ha rilevato che “il natante è stazionato a __________,
ritenuto che a suo tempo (3 anni fa) il signor RI 1 (che abitava a __________
con la moglie) per comodità (vicinanza) lo aveva stazionato lì (…) se i suoi
interessi fossero ora a __________, quando la moglie si è trasferita lì per
accudire la madre avrebbe potuto intestarlo a lei e beneficiare di agevolazioni
sul canone di occupazione demaniale (…) ma non lo ha fatto proprio perché i
suoi interessi e quelli della moglie sono in Svizzera” (cfr. doc. 271).
La
resistente, con decisione su opposizione di data 17 gennaio 2022, ha, come
visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 23-29) confermato la propria decisione
dell’11 ottobre 2021.
In
sede ricorsuale, RI 1, oltre a far valere le motivazioni per le quali già si è
detto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 23-29), ha prodotto la seguente
documentazione:
-
Certificato di domicilio del 19 ottobre 2021 dal quale emerge che
l’assicurato “risiede a __________ dal 01-06-2020, giunto da __________ TI”
(cfr. all. C a doc. I);
-
Una seconda dichiarazione di __________ di data 18 gennaio 2022, nella
quale la medesima afferma che RI 1 “risiede presso il mio domicilio a titolo
gratuito ma, nonostante questo, l’ufficio per gli assegni integrativi mi
decurta 200 franchi mensili dai costi dell’affitto. Somma che il signor RI 1 si
impegnerà a versarmi non appena la sua situazione economica migliorerà e
ribadisco comunque aiuta con le spese dell’economia domestica (spesa
alimentare, luce, pellet, ecc.)” (cfr. all. E doc. I);
-
La fattura no. 205594 della __________ di __________ relativa
all’intervento del 1° gennaio 2022 a __________ per __________ (cfr. all. F a
doc. I);
-
La lettera ambulatoriale attestante il ricovero della suocera del
ricorrente di data 13 gennaio 2022 per il cambiamento “__________” (cfr. all. F
a doc. I);
-
Una serie di scontrini per acquisti effettuati presso:
o __________ (la
data è tagliata dalla fotografia)
o __________ il 2
dicembre 2021;
o __________ il
27.
novembre, 23 ed il 27 dicembre 2021;
o __________ (la
data è tagliata dalla fotografia);
o __________ il
23.
dicembre 2021;
o __________ il
29.
novembre 2021;
o __________ il 4
dicembre 2021 (cfr. all. G a doc. I).
-
Gli scontrini di bar di __________ per consumazioni del 21, 23 e 27
dicembre 2021, nonché 11 febbraio 2022 (cfr. all. G a doc. I);
-
Una petizione per la “moderazione del traffico a __________”
sottoscritta anche dal ricorrente;
-
Copia della decisione di restituzione parziale di quanto percepito a
titolo di assegno familiare integrativo tra giugno ed ottobre 2020 intimata a __________
il 26 novembre 2020 per un totale di fr. 1'375.- dopo che la Cassa è venuta a
conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1 risiederebbe
presso la figlia della moglie (cfr. all. I a doc. I).
Giova
accennare brevemente al fatto che dagli atti dell’incarto emerge che
nell’autunno del 2019, la suocera del ricorrente ha subito un intervento
chirurgico volto al trattamento di un carcinoma uroteliale vescicale
multirecidivo (cfr. doc. 301-304) cui il 9 aprile 2020 ha fatto seguito una
cistectomia radicale, una nefrectomia sinistra ed un’ureterocutaneostomia
destra a seguito della quale la paziente è stata degente presso __________, __________
dall’8 aprile al 24 aprile 2020 (cfr. doc. 307-308) e si è poi sottoposta a
periodiche sostituzioni dello “stent in UCS monolaterale destra” (cfr.
doc. 310, 315).
Su
richiesta di questa Corte, l’avv. RA 1 ha, come anticipato (cfr. supra consid.
1.6.), trasmesso i due contratti di locazione inerenti due distinti enti,
entrambi siti a __________, per i quali egli corrispondeva, almeno sino a
novembre 2021, mensilmente la pigione.
Il
contratto di locazione per l’appartamento di due locali sito in __________, è
stato concluso tra le sorelle __________, in qualità di locatrici, e la suocera
del ricorrente come conduttrice il 5 marzo 2019, a valere dal 1° aprile 2019. Inizialmente
stipulato, “per volontà della signora __________”, per la durata di
quattro anni, il contratto è stato poi rescisso in data 9 novembre 2021, in
particolare “a seguito dell’aggravarsi dello stato di salute e della
necessità di usufruire di cure continue 24 ore su 24” della conduttrice.
Ricordato che la medesima non è economicamente indipendente (percependo mensili
euro 646.68 di pensione) e che la figlia (casalinga) la sosterrebbe in ossequio
al disposto dell’art. 328 cpv. 1 CC, l’avv. RA 1 ha osservato che la pigione,
inizialmente pattuita in mensili fr. 1'100.- e poi diminuita (poiché “il
conduttore a causa dell’emergenza COVID-19 ha manifestato difficoltà economiche
ed ha richiesto una temporanea riduzione del canone”) a fr. 1'000.- al mese
dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021, veniva corrisposta dal ricorrente (cfr.
doc. X ed all. M e O).
In
particolare, dalla disdetta del contratto di locazione datata 9 novembre 2021
(successiva alla prima decisione emessa dalla Cassa; cfr. supra), redatta da RI
1.
e sottoscritta tanto dal ricorrente quanto dalla suocera, emerge quanto
segue:
" (…) come
detto la disdetta avviene per motivi di salute e mia suocera non può più vivere
da sola per le continue cure giorno e notte. (…) se avete qualcuno interessato
saremmo grati in modo che l’affitto non gravi su di noi. (…)
Grazie
della comprensione ringrazio e saluto il Genero __________ Tel __________ (…)”
(cfr. all. P a doc. X).
Per il
secondo appartamento, e meglio quello sito in __________, composto da “ingresso,
cucina, bagno, soggiorno e due camere da letto”, si rileva che il contratto
di locazione (stipulato, “per volontà della signora __________ (…) per una
durata di un anno (…) rinnovabile di anno in anno” per il preteso “evidente”
motivo dato dal fatto che “dopo il decesso o il trasferimento in casa per
anziani della signora __________ (…) la signora __________ farà rientro in
Svizzera dal marito”) è stato sottoscritto nel dicembre 2018 a valere dal
1° gennaio 2019, da una parte, da __________ in qualità di locatrice, e,
d’altra parte, dal ricorrente come conduttore. Trattasi, ha precisato l’avv. RA
1.
nelle proprie osservazioni del 6 maggio 2022, dell’ente “occupato dalla
moglie” e, successivamente alla disdetta del contratto dell’appartamento di
__________, dalla suocera di RI 1. In particolare, ha osservato il legale, “la
locatrice ha richiesto che fosse indicato lui come conduttore e debitore, in
quanto la signora __________ è casalinga e non esercita alcuna attività
lavorativa, per cui non dava sufficienti garanzie di solvibilità” (cfr.
doc. X ed all. Q).
2.4
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte rileva che RI 1 - padre di due figli maggiorenni
residenti, rispettivamente, in __________ ed a __________ - è sposato dal
dicembre 2014 con __________. Quest’ultima viveva con il ricorrente a __________
- in un appartamento di cui il medesimo era proprietario e che un anno dopo è
stato venduto - sino a febbraio 2019, allorquando si è trasferita a __________,
nell’appartamento locato da RI 1 da gennaio 2019, dove quest’ultimo afferma di
recarsi “quasi tutti i giorni”, pernottandovi “a volte” (cfr.
supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposte 12., 14. e 15.).
Quanto
alle tempistiche del trasferimento di __________, il TCA si limita a rilevare
che, se da un lato, l’avv. RA 1 in sede ricorsuale pretende che “in data 5
marzo 2019, la moglie del signor RI 1 è stata costretta a lasciare
l’appartamento di __________ e trasferirsi con la madre a __________ in quanto
la stessa, malata da anni (…) non era più in grado di provvedere a sé
stessa” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I, pag. 6), d’altro lato, come
visto, dagli atti emerge che il ricorrente aveva sottoscritto il contratto di
locazione dell’appartamento che pretende essere occupato dalla moglie già nel
dicembre 2018 a valere per il mese successivo, e meglio tre mesi prima rispetto
a quanto fatto dalla suocera di quest’ultimo, giunta a __________ dal 1° aprile
2019.
(cfr. supra consid. 2.3 ed allegati a doc. X).
Sulla
questione delle tempistiche, peraltro il ricorrente ha pure dichiarato che “dopo
la vendita dell’appartamento di __________ [ndr: avvenuta nella primavera
del 2020] dove vivevo con mia moglie, sua madre di 85 anni (…) ha avuto un
cancro. Abbiamo deciso di prendere un appartamento a __________ perché in
Svizzera non era possibile trasferirla” (cfr. supra consid. 2.3. e doc.
86).
RI 1
pretende che al trasferimento della consorte non corrisponde un suo analogo
spostamento, dal momento che da giugno 2020 dichiara di essere domiciliato presso
la figlia di __________, __________, a __________, dove quest’ultima abita con
i due figli in una casa che dovrebbe fungere da abitazione familiare per tre
persone ed il cui contratto di locazione - sebbene la donna abbia informato la
locatrice della presenza temporanea (che si protrae da ormai quasi due anni)
del marito della madre - è sottoscritto, in veste di conduttrice, unicamente
dalla medesima.
In __________, RI 1 ha precisato di avere a propria
disposizione una camera, affermando altresì che i propri effetti personali di
uso quotidiano si troverebbero in parte nel __________ ed in parte a __________
(cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 6).
Il TCA rileva che __________, nella
propria dichiarazione iniziale di data 13 maggio 2020, aveva affermato (peraltro
dichiarando che il marito della propria madre già a maggio 2020 era domiciliato
a __________) che il ricorrente “risiede presso il mio domicilio a titolo
gratuito, in maniera momentanea e dispone di una stanza” (cfr. supra
consid. 2.3. e doc. 108). In un secondo momento, e meglio successivamente
all’asserzione di RI 1 che, interrogato dalla Cassa, ha riferito di (già)
corrispondere alla figlia della moglie fr. 200.- mensili, a valere quale “partecipazione”
al pagamento della pigione (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 3. e
8.), poi addirittura che “la pigione è pagata da parte mia” (cfr. supra
consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 4.), la donna ha, poi, asserito che a
causa del fatto che “l’ufficio per gli assegni integrativi mi decurta 200
franchi mensili dai costi dell’affitto”, l’assicurato “si impegnerà a
versarmi” tale somma “non appena la sua situazione economica migliorerà”
e preteso di ribadire, sebbene non ne avesse in realtà fatto menzione in
precedenza, che “comunque aiuta con le spese dell’economia domestica”
(cfr. supra consid. 2.3. e all. E a doc. I).
Agli atti, tuttavia, non trova
riscontro né l’affermazione del ricorrente secondo cui egli già corrispondeva a
__________ una partecipazione alla locazione nella misura di fr. 200.- mensili,
né, tantomeno, il fatto ch’egli pagasse in toto la pigione di __________ com’egli
ha invece asserito in risposta alla Cassa. Il medesimo, semmai, si è limitato a
versare, in data 11 gennaio 2021 con causale “fondo di compensazione assegno
integrativo (…) mittente (…) __________”, fr. 1'375.-, pari all’importo
chiesto in restituzione alla donna dalla Cassa competente dopo che
l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° giugno
2020.
RI 1 risiederebbe presso di lei (cfr. supra consid. 2.3. e all. I a doc.
I). Ciò non corrisponde, tuttavia né ad una partecipazione, né al versamento
della pigione.
Se, poi, il ricorrente fa valere di
sostenere le spese relative al riscaldamento a pellet della casa locata da __________,
agli atti figura, però unicamente uno scontrino del 6 novembre 2021, per
l’acquisto di pellet, pari a fr. 300.- circa con l’annotazione manoscritta “__________
45.
pz consegnati 21 pz da ritirare” (cfr. doc. 329) che contrariamente alla
tesi ricorsuale ancora non dimostra che tale spesa sia stata affrontata dal qui
ricorrente.
Con ogni verosimiglianza, quindi,
l’assicurato in Svizzera, è ospitato da una “parente acquisita” (che non
è la sua terza figlia, bensì la figlia della sua seconda moglie con la quale si
è sposato nel 2014) e non paga nessun affitto.
Giova,
peraltro, rilevare che dagli atti, segnatamente dal certificato di domicilio e
dalle dichiarazioni rese da __________ e dalla locatrice dell’ente locato dalla
medesima, nemmeno pare chiaro quando il ricorrente si sarebbe trasferito a __________,
e meglio se da maggio o da giugno del 2020 (cfr. supra consid.
2.3
e all. C a doc. I, 107-108).
Sebbene ciò non avvenga, quindi,
per l’ente sito a __________, il TCA rileva che, in realtà, il ricorrente
corrispondeva quanto meno sino a novembre 2021 ben due “affitti mensili”
(e relative spese) in Italia; uno per l’appartamento occupato dalla moglie (e
da novembre 2021 dalla suocera, per il quale la pigione viene a tutt’oggi
corrisposta dall’assicurato) e l’altro per quello a suo tempo locato da __________
per un totale di 2'800.- / 2'900.- mensili (cfr. supra consid. 2.3. e doc.
169-225).
Giova anche accennare brevemente al
fatto che, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, laddove si
asserisce che il ricorrente “ogni giorno scende da __________”, RI 1,
semmai, si trova tutti i giorni nella zona di __________ e non in __________.
Il medesimo, in occasione del colloquio tenutosi il 26 agosto 2021 presso
l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha, infatti, informato
l’amministrazione del fatto che “la sua residenza è a __________, ma
desidera ricevere la posta a __________ poiché non ritira la posta tutti i
giorni a __________” (cfr. doc. 514).
Visti gli elementi appena
analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza
effettiva in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.).
In concreto, lasciando aperta tale
questione, il TCA deve, comunque, concludere che, anche volendo ammettere che
l’insorgente – la cui situazione peraltro, a differenza di quanto preteso in
sede ricorsuale, non è “analoga” a quella su cui, con sentenza 715 12
38/178 del 28 giugno 2012, si era espresso il Tribunale cantonale di Basilea
Campagna, Sezione assicurazioni sociali, che concerneva un assicurato, celibe e
senza figli, che in Svizzera aveva sublocato una camera presso un collega, che
quando aveva libero trascorreva i fine settimana presso i propri genitori in
Francia, ai quali aveva prestato assistenza per due settimane dopo un ricovero
ospedaliero – risiedeva e risiede in Svizzera, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio
della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del
10.
febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.
5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si
trovava ad essere ed è in Italia, e meglio a __________ (che dista 25
chilometri da __________; cfr. https://it.viamichelin.ch/),
dove vivono la moglie, __________ e la suocera, __________.
Il
centro dei suoi interessi deve, infatti, essere collocato nel luogo in cui, da
primi mesi del 2019, è domiciliata la moglie, che, peraltro, vive in un
appartamento (il cui canone di locazione viene corrisposto dal ricorrente)
composto da “ingresso, cucina, bagno, soggiorno e due camere da letto”,
per complessivi 90 metri quadri (cfr. supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposta
n. 7., doc. X ed all.), ove una coppia può risiedere agiatamente e in cui il
ricorrente ha riferito di pernottare - affermando di risiedere in Svizzera
“almeno quattro o cinque giorni a settimana” (cfr. supra consid. 2.3. e
doc. 83-86, risposta n. 14) - “a volte” (cfr. supra consid. 2.3. e doc.
83-86, risposta n. 15), e meglio in una misura che corrisponde quindi a
2-3 notti a settimana.
In
proposito giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già
citato, cfr. supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la
sentenza 38.2015.6. del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “è
peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in
Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e
non in Svizzera” dove viveva in un bilocale col figlio.
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte evidenzia che, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale il concetto di residenza ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige, oltre alla
residenza effettiva in Svizzera e all'intenzione di conservarla durante un
certo periodo, che il centro delle proprie relazioni personali sia in Svizzera.
In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto
intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto
2020.
consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo
l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera
(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
RI 1,
seppur in possesso anche della nazionalità svizzera non ha, infatti,
concretizzato un legame con la Svizzera tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come
terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.).
Rammentando
che il solo fatto di disporre (anche) della cittadinanza svizzera
non esime l’assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri
interessi e che come visto (cfr. supra consid. 2.3.), inoltre, in una
sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1 il Tribunale federale ha
peraltro già ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera,
rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi
consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero
(cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2), il TCA osserva che
il fatto che l’assicurato abbia eventualmente stretto relazioni, oltre che
professionali, di amicizia nel nostro Paese non è atto a modificare l’esito del
ricorso. Ciò ritenuto, in particolare, che, per quanto riguarda le conoscenze,
va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia
in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
In
proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il
Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia
sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri
italiani (consci che in concreto si tratta di una cittadina svizzera) attivi
per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre
2006.
consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del
1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid.
2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:
"
(…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la
grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non
possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al
contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore
nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”.
Neppure
l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente
(ritenuto, peraltro, che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OAMal, le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice Civile sono tenute ad assicurarsi conformemente
all’art. 3 LAMal ed è quindi logica conseguenza il fatto che sul
territorio elvetico si trovi anche il loro medico curante).
Analogamente
vale anche per il fatto che RI 1 ha sottoscritto in Svizzera degli abbonamenti
di telefonia mobile ed internet. Anzi, la circostanza che sia lui a gestire anche
l’abbonamento cellulare della moglie e della
suocera (cfr. supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposta n. 27) altro non fa se
non confermare ch’egli si occupa di amministrare e gestire, oltre al pagamento
del canone di locazione, l’economia domestica e le piccole incombenze
quotidiane della consorte e della madre di quest’ultima, entrambe residenti a __________. Ciò, del resto, è stato confermato anche dal diretto
interessato che ha precisato di occuparsi dei “pagamenti di entrambe”
(cfr. supra consid. 2.3. e doc. 86) e trova ulteriore riscontro nel fatto che,
per esempio, la disdetta del contratto di locazione per l’ente locato dalla
suocera sia stata redatta dal ricorrente che, unitamente ad __________, l’ha
poi pure sottoscritta (cfr. supra consid. 2.3., doc. X ed allegati).
Nemmeno
determinante appare il fatto ch’egli compri in Ticino pneumatici e occhiali, o
che faccia alcuni acquisti anche nella zona di __________ (cfr. supra consid.
2.3.) ritenuto che tali spese, se confrontate con quelle che RI 1 è solito fare
nella zona di __________, sono di scarsa rilevanza.
Se è
ben vero, poi, che numerosi acquisti vengono comunque effettuati dal ricorrente
sul suolo elvetico, è altrettanto vero che ciò avviene principalmente nelle
immediate vicinanze di __________ che, come ricordato in primis dal
ricorrente (cfr. supra consid. 1.4.), è un’__________ - ove il ricorrente, tra
l’altro, ormeggia la propria barca a vela - circondata dal territorio
confederato.
Del
resto, poi, dagli estratti conto in atti emerge che l’acquisto di generi
alimentari da parte di RI 1 avviene anche a __________, segnatamente presso “__________”.
Le
spese sostenute dal ricorrente e parimenti risultanti dagli estratti conto in
atti (non dimostrando, peraltro, degli scontrini nulla circa l’identità della
persona che ha sostenuto le uscite ivi dettagliate) confermano, in altre
parole, il fatto che la regolare presenza del ricorrente - che quotidianamente
ritira la propria corrispondenza a __________ e non in __________ (cfr. supra
consid. 2.3. e doc. 514) - nella zona di __________ (quindi tra l’alto __________)
dove risiede la moglie, è rimasta costante tra il 2020 ed il 2021.
Parte
della documentazione prodotta dal ricorrente, che il medesimo pretende essere
riferita al pagamento delle spese correnti dell’ente di __________, è, poi, di
pertinenza all’appartamento di cui egli era proprietario a Maroggia, e meglio:
-
Fattura __________ del 15 gennaio 2020 (137);
-
la “correzione del canone radiotelevisivo __________” Serafe
trasmessa al ricorrente a __________ il 24 luglio 2020 (cfr. doc. 142).
Quanto
all’asserzione ricorsuale secondo cui il ricorrente “a __________ non
ha alcun interesse e non ha alcuna vita sociale” (cfr. supra consid. 1.2. e
doc. I) – ricordato come anche informazioni raccolte in internet possono essere
considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF
9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid.
STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26
giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 citata al
consid. 2.2., consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid.
5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael
Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten
und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS/RSAS
6/2016 pag. 582 segg.) – giova rilevare che il profilo Facebook “__________” è
stato “creato” il 4 giugno 2021 dall’utente “RI 1”.
In
simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 30
settembre 2021, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr.
al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno
2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF
125.
V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre
2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014;
STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377;
STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
Questa
Corte rileva, per inciso, che la soluzione avrebbe potuto essere diversa - e
quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe
verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente alla fattispecie
qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato
di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale
(cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA
38.2015.30
del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.5
Vista la
conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta
ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla
base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131
V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea,
2014, pag. 683 n. 24).
Il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in
particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta
l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni
in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno
1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in
vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due
Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,
DTF 133 V 173).
Una
decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile
2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS
0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015.
pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V
590.
consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11.
del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una
volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…)
dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi
assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro
caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.
1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare
consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia
delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come
se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase
del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. Rubin,
op.cit. p. 683).
Nella
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà
(e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro,
permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento
(DTF 142 V 590 consid.
4.3
pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da
notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito
fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse,
sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux
frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a
8.
du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre
2013.
ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri
denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione
dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE)
nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza,
competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate
durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del
rapporto di lavoro individuale)”).
In una
sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a
dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble
de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait
plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de
travailleuse frontalière au sens du règlement”).
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
6.2
Cette disposition
du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre
d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments
élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour
déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la
présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation
familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014
C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai
2013.
C-589/10 Wencel, points 49 et 50).
6.3
La recourante
soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit
conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le
fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité
professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au
territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la
sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne
sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de
résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel
travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de
résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier
Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du
règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette
disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée
(ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre
compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre
autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou,
au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le
premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des
prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir
EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art.
65.
du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5
ss ad art. 65).
N'est pas non plus un
critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de
l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs
frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en
raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de
la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des
personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de
Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes
physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer
en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation
familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence
en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de
logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère
permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en
est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente
d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses
nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement
attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la
recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des
liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul
être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre
de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse,
non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais
uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid.
4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue
sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971.
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée
plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12
juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point
17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5
Par conséquent,
même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient
pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait
bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de
celui-ci. (…)"
In
applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza
38.2014.51
del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava
considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine
settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le
medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo
2015.
nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità
di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava
in Italia una volta per settimana.
Con
analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una
sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da
un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il
successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con
sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha
sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi
sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro,
ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e
quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una
sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero
frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto
che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA
si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro
e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia
cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e
sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato
ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha
respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato,
sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni
non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione
del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione
più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a
dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le
condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In
un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un
assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un
ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in
Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che
ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di
fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì
al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il
sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia
dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla
medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni
sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio
2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12
del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una
sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281.
e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA
che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
"
(…)
7.6
Anche considerando i
criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza
in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle
assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono
rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale,
sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto,
il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della
parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid.
5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti
oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11
paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si
concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda
sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne
dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la
sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere
discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento
delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato
a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero
frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche
dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun
vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n.
883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è
frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"),
a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far
derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla
Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo
paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti).
Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”.
In una
sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un
ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza
8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è
(…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio
da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla
quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui
moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale,
l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha
diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr.
Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,
pag. 181 – 209 (186-187)).
Sul
tema cfr. anche STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15
marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.
2.6
Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha
affermato di recarsi dalla moglie, a __________ “quasi tutti i giorni”,
di risiedere in Svizzera “almeno quattro o cinque giorni a settimana” e
di pernottare “a volte” dalla consorte
(cfr. supra consid. 2.3. e
doc. 83-86, risposte 11., 12., 14. e 15.), quindi nella misura di 2-3 notti
alla settimana.
Di
conseguenza, dal profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere
considerato frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di
disoccupazione in Italia.
Come
già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016
è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò
deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di
sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo,
“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit.,
pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i
lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V
169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre
2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015
e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad
alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente
diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del
paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del
15.
marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro
svolto”).
Su questo aspetto,
Cueni, “Où les frontaliers
sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
"
(…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années
au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le
système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui
versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui
souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis
que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les
frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme,
notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement
des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel
incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun
accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)
2.7
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art.
82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358),
ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata
in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 16 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.
2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8
marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti