38.2022.19
Ricorso respinto: perdita di lavoro non dovuta alla pandemia. Oscillazione cifra d'affari: la cifra d’affari realizzata nel semestre maggio-ottobre del 2021 è superiore rispetto a quella conseguita nello stesso periodo dal 2016 al 2019, quindi prima della pandemia. Normale rischio aziendale
11 maggio 2022Italiano94 min
di __________, di __________ e sull’aumento della percentuale lavorativa di __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.19
CL/gm
Lugano
11 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 aprile 2021,
l’Associazione RI 1 (in seguito: Associazione), __________, ha annunciato alla
Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro ridotto per “tutta
l’azienda”, indicando che ad esserne colpiti erano quattro lavoratori (di
cui tre assunti con un contratto di lavoro di durata indeterminata e uno di
durata determinata) nella misura dell’80% dal 1° maggio 2021. Dall’organigramma
trasmesso all’amministrazione emerge che la presidente dell’Associazione è __________,
la responsabile della direzione didattica __________, l’addetto alle vendite __________
e quello alla contabilità __________.
Quale “causa del lavoro
ridotto” l’Associazione ha fatto valere quanto segue:
" Purtroppo
la situazione non è cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini
congressi ma le restrizioni per i viaggi complicano le adesioni. Le richieste
per la fabbricazione di materiale e la vendita sono minime” (cfr. doc. 1/1).
1.2. Con decisione del 21 giugno
2021, la Sezione del lavoro (dopo aver esperito accertamenti per i quali meglio
si dirà al considerando 2.8.) ha sollevato opposizione e negato
all’Associazione il diritto alle postulate indennità ritenuto che – oltre al
fatto che la datrice di lavoro non aveva fornito parte dei documenti e delle
informazioni richiestile - sulla base dei dati versati agli atti, non era
possibile riscontrare un calo significativo (25%) della cifra d’affari.
In particolare,
l’amministrazione ha osservato che “la cifra d’affari realizzata nel mese di
maggio 2021 è di CHF 27'650.00, mentre nel mese di giugno 2021 di CHF
27'880.00. Nei mesi di maggio e giugno 2019 (pre Covid) la cifra d’affari è
stata di CHF 26'622.00, rispettivamente CHF 28'495.00. Pur considerando le
argomentazioni addotte, la perdita di lavoro annunciata non ha un’intensità
tale da giustificare la concessione dell’orario ridotto.” (cfr. doc. 10).
1.3. Impugnando tale provvedimento
con l’opposizione interposta il 25 giugno 2021, l’Associazione ha fatto valere,
d’un lato, che la Sezione del lavoro non avrebbe tenuto in considerazione il
fatto che nel 2019 vi era un unico dipendente con contratto al 10%, mentre “ora
ci sono due dipendenti al 100% e di conseguenza i costi dei dipendenti
aumentano” a fronte di una “cifra d’affari” che “rimane pressoché
invariata”, e d’altro lato, che la cifra d’affari effettivamente realizzata
nel mese di giugno 2021 era stata di fr. 25'540.-, prevedendo, per i mesi
successivi, minori entrate dal momento che non erano “presenti iscrizioni ai
corsi” (cfr. doc. 11).
1.4. Con decisione su opposizione
del 2 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 21 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 10), sulla base delle
seguenti argomentazioni:
"
(…)
3. Nel caso in esame,
lo scopo sociale dell’ASSOCIAZIONE RI 1 consiste nell’organizzazione, nella
gestione e nell’esercizio di corsi scolastici ed extrascolastici parificati e
non parificati e nell’accoglienza di bambini in età di scuola dell’infanzia
(cfr. estratto RC).
Per quanto attiene ai
motivi addotti in sede di preannuncio, segnatamente che “stiamo organizzando
nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni per viaggiare complicano le
adesioni” si osserva che non sono stati resi plausibili, rispettivamente
non è stata comprovata con il necessario grado di verosimiglianza la
correlazione tra la perdita di lavoro e la pandemia Covid-19, dal momento che a
maggio 2021 non vigevano restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti. (…)
inoltre, nel rispetto delle necessarie e diffuse regole di distanziamento sociale
e di contenimento della pandemia, le scuole svolgono normalmente i loro
importanti compiti di insegnamento e di educazione. Tant’è che anche le cifre
d’affari a consuntivo per i mesi di maggio e giugno 2021 si scostano di poco
rispetto a quelle del 2019 nello stesso periodo.
Riguardo al motivo
addotto nell’opposizione relativo al fatto che la cifra d’affari, benché non vi
sia stata una fluttuazione rilevante, non tenga conto del fatto che hanno
assunto nuovi dipendenti, si osserva che tale affermazione non merita tutela
per i seguenti motivi.
Innanzitutto si premette che l'indennità per lavoro ridotto può essere versata
unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari. Infatti
secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non
tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione
dell’indennità per lavoro ridotto. Nondimeno, nella misura in cui la
diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media
del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale
dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio
aziendale del datore di lavoro (STCA 38.2009.39, consid. 2.4. e riferimenti ivi
citati).
Ora, secondo la
giurisprudenza federale, una cifra d'affari che aumenta o che resta invariata
non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di
indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; vedi pure STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007 e STCA
38.2007.43).
Oltre a quanto indicato
nella querelata decisione al punto 3. si rileva che la cifra d'affari per i
mesi in cui vi erano delle restrizioni, segnatamente maggio 2021 e giugno 2021
è di CHF 27'650.- rispettivamente di CHF 25'540.-, mentre per i mesi in cui le
restrizioni sono venute meno, ovvero da luglio 2021, la cifra d'affari è
diminuita in modo importante e in particolare: luglio 2021 è di CHF 12'320.--,
agosto 2021 è di CHF 6'025.-settembre 2021 è di CHF 7'097.- e ottobre 2021 è di
CHF 10'142.-. Dall'esame delle precitate cifre emerge chiaramente che il calo
delle stesse, in ragione del periodo in cui è avvenuto - quando non vi erano
praticamente restrizioni - non è riconducibile alla pandemia, ma è dovuto ad
altri motivi indipendenti da essa. L'associazione non ha dunque comprovato il
legame della perdita di lavoro con la pandemia e già solo per questo motivo non
è possibile riconoscere l'indennità per lavoro ridotto.
Inoltre, si rileva che
la cifra d'affari complessiva per l'anno 2019 era di CHF 323'049.-. In
quell'anno la signora __________ era l'unica dipendente dell'opponente, assunta
nella misura del 20%, con uno stipendio di CHF 12'000.-. Con tale percentuale
lavorativa quest'ultima è riuscita a svolgere il lavoro conseguendo
l'importante predetta cifra d'affari. Tuttavia, nonostante ella fosse riuscita
a gestire da sola la mole di lavoro che ha portato alla suddetta cifra
d'affari, dal 1. Gennaio 2020, l'associazione ha aumentato la percentuale
lavorativa della signora __________ al 100%, aumentandole lo stipendio a ben
CHF 72'000.-. Ha quindi assunto il figlio della medesima signor __________ e il
signor __________, con uno stipendio di CHF 17'400.- rispettivamente CHF
48'000.- all'anno. In aggiunta, si rileva che nei mesi di gennaio e febbraio
2020 (prima dell'inizio della pandemia) l'associazione registrava una cifra
d'affari in diminuzione.
A questo punto,
combinato con il fatto che vi sono risposte incongruenti nello scritto 10
maggio 2021 in merito al numero di dipendenti per i quali è stato chiesto il
lavoro ridotto nei mesi di marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, giugno 2020,
luglio 2020 e agosto 2020, rispetto a quanto richiesto alla Cassa
disoccupazione, l'amministrazione solleva delle forti perplessità riguardo al
periodo in cui sono stati assunti i nuovi dipendenti. Inoltre, mal si capisce
come la signora __________, possa lavorare a tempo pieno presso l'associazione
in parola e allo stesso tempo essere amministratrice unica di un'altra ditta.
Oltre a quanto sopra,
si sottolinea che il Signor __________, residente in Italia, che lavorava per
l'opponente in qualità di indipendente, a far tempo dal 1. gennaio 2020 è stato
assunto come dipendente. Dalle risposte trasmesse all'UG, a seguito delle numerose
richieste di spiegazioni al riguardo, l'associazione ha indicato di averlo
assunto in quanto "il Sig. __________ nel periodo di novembre- dicembre
2019 desiderava essere assunto come dipendente e dopo accordo tra le parti si è
arrivati ad un contratto da dipendente con inizio gennaio 2020 come data di
inizio più vicina". Di conseguenza, egli non è stato assunto per
motivi legati alle necessità di aumentare il numero dei dipendenti a seguito
dell'aumento della mole di lavoro dell'opponente, ma per un desiderio del
signor __________.
A ciò si aggiunge il
fatto che il signor __________ ha lavorato per l’associazione privo del
necessario permesso di lavoro. Infatti, nonostante le numerose richieste di
inoltro del permesso di lavoro del signor __________ esperite dall’UG e mai
evase dall’opponente, si è proceduto a un accertamento ai sensi dell’art. 32
LPGA cpv. 1 lett. a presso l’Ufficio della migrazione, dal quale è emerso che
egli, nonostante risulti essere stato assunto in data 01.01.2020 (cfr. dichiarazione
AVS dei salari e contratto di lavoro del dipendente), è entrato in possesso di
un valido permesso di lavoro soltanto il 1° marzo 2021 (permesso G UE/AELS),
ovverosia un anno e due mesi dopo la data di assunzione. A questo proposito,
non merita tutela la risposta dell’associazione riguardo a tale mancanza,
segnatamente che “(…) la pandemia del covid-19, ha fermato gli uffici
pubblici italiani prima che lo stato pandemico arrivasse in Ticino”,
ritenuto come il contratto di lavoro del dipendente sia stato sottoscritto il
25 ottobre 2019 e dunque prima della diffusione della pandemia anche in Italia.
Egli dal 1° gennaio 2020 doveva e poteva essere in possesso del permesso di
lavoro. Anche per questo motivo il signor __________ non avrebbe avuto diritto
all’indennità in parola. Si precisa inoltre che il rapporto di lavoro del
medesimo è stato nel frattempo disdetto. Riguardo alla data della fine dello
stesso, l’opponente ha affermato che la disdetta “non è stata documentata in
quanto avvenuta verbalmente.” (cfr. doc. 20)
1.5. Contro la decisione su
opposizione l’Associazione ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede che le sia riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità per
lavoro ridotto da maggio 2021.
In primis, sul
rapporto di lavoro con __________, la ricorrente osserva che:
"
(…) aveva terminato il suo lavoro presso l'Associazione dal 30 aprile
2021 ed è stato comunicato all'UG che non era più richiesta l'indennità per
questa persona. La decisione qui impugnata costituisce il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale, crediamo che
questo Tribunale debba pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione su opposizione impugnata, ossia l'eventuale diritto ad indennità per
lavoro ridotto dal l maggio 2021.
Teniamo a precisare per
informazione che il Sig. __________ è stato assunto con contratto indeterminato
da gennaio 2020. Nel periodo precedente il Sig. __________ lavorava come
indipendente presso l'Associazione. Visto in seguito il buon rendimento delle
attività dell'associazione si è deciso in comune accordo nell'assunzione come
dipendente. A dimostrazione di ciò si produce la scheda di contabilità per il
2019 delle attività scuola/materiali (già inoltrato e qui allegato 2) dal quale
si evince il salario come indipendente corrisposto al Sig. __________. Sulla
base di ciò è stata decisa la sua assunzione, non per un desiderio del Sig. __________,
come scrive a pagina 4 la Signora __________. Il dipendente si era adoperato al
recupero di documentazione in Italia e in seguito in Ticino per la richiesta
del permesso che ha avuto sicuramente dei periodi di attesa e in seguito, con
l'arrivo della pandemia, dei rallentamenti da parte degli uffici pubblici. Non
essendo quindi nuovo collaboratore dell'Associazione e avendo sempre lavorato
senza interruzioni, lo stesso ha continuato il suo operato anche durante
l'attesa di completare rincarto per l'ottenimento del permesso cartaceo per
frontaliere. (…)”
L’Associazione ritiene,
poi, di non aver “commesso un illecito lasciando lavorare il Signor __________
quando non era in possesso del permesso cartaceo” e giunge a tale
conclusione sulla base di una sentenza 10.2009.133 del 24 marzo 2009 emessa
dalla Pretura penale in materia d’impiego di stranieri sprovvisti di permesso
(art. 117 cpv. 1 v LFSTR) che cita in parte, precisando che:
"
(…) l'Associazione ha corrisposto il salario mensile stabilito al Signor
__________, durante la pandemia ha versato, oltre alle indennità di lavoro
ridotto, anche i contributi AVS, ne ha pagato le imposte alla fonte osservando
le normative vigenti. Per quanto riguarda il permesso cartaceo, l'Associazione,
è sempre stata in buona fede (…)”.
Sulla cifra d’affari
conseguita nel 2021, sul raffronto con quella del 2019, e sui motivi alla base
della presentazione del preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021, la
ricorrente pone, invece, in evidenza quanto segue:
"
(…)
Le cifre d'affari mensili comunicate
riguardanti il 2021 (vedi paragrafo 3 decisione su opposizione) vi è una
diminuzione dell’usuale cifra d'affari. La cifra d'affari comunicata per il
mese di maggio (CHF 27'650.-) e di giugno (CHF 25'540. -). Questi importi sono
una cifra d'affari inclusiva anche di parte di incassi di quote sociali, di versamenti
riguardanti i mesi precedenti, di conseguenza non si può attribuire in toto
alla vendita di lezioni, workshop o di materiale fabbricato. l corsi in persona
venduti per i mesi da luglio a ottobre sono diminuiti in quanto le persone
precedentemente iscritte, avendo contratto il virus del Covid ed erano
obbligate alla quarantena o alla procedura medicale necessaria per la
guarigione.
Non si è potuto svolgere la maggior parte
delle lezioni proprio a causa di queste assenze. Si è deciso di posticipare detti
corsi a data da stabilire quando tutti i partecipanti avrebbero potuto
presenziare in salute.
Ne segue che la diminuzione degli incassi
era dovuta alle assenze degli iscritti ai corsi causate dalle restrizioni
legate a quarantena e/o isolamenti. Da aggiungere che, con lettera del 11
ottobre 2021 indirizzata anche alla Cassa __________ di __________, per i
chiarimenti pertinenti il mese di luglio 2021, queste difficoltà e impedimenti
per svolgere i corsi sono state comunicate nel dettaglio. (Allegato 3)
La scrivente aveva informato l'UG delle
problematiche riguardanti gli iscritti e la pandemia, se esse non sono a proposito
della pandemia, come scrive la Signora __________ “... il calo delle stesse,
in ragione del perìodo in cui è avvenuto - quando non vi erano praticamente
restrizioni - non è riconducibile alla pandemia..." ci si chiede a
quale causa sarebbero imputate.
Come spiegato, nell'elenco iscritti per
ogni didattica e materia, il numero di partecipanti varia tra 6 e 7, e per l'organizzazione
del secondo o terzo livello della stessa materia i partecipanti solitamente
sono gli stessi fino a conclusione del ciclo completo della materia. Sicché se
Fatti
i partecipanti sono in maggioranza assenti non si può dare luogo al
proseguimento del corso.
Da notare che dal mese di novembre 2021
l'associazione ha potuto riprendere le proprie attività non richiedendo alcuna
indennità per lavoro ridotto.”
Sull’assunzione, oltre che
di __________, di __________ e sull’aumento della percentuale lavorativa di __________
a decorrere dal 2020, l’Associazione osserva, poi, che:
"
(…)
La cifra d'affari del 2019 non è stata sicuramente ottenuta
soltanto dall'operato della dipendente Signora __________.
Dall'allegato 2, si chiarisce infatti, come precedentemente
comunicato, che il Sig. __________ ha contribuito alla realizzazione della
cifra d'affari come indipendente. Ciò è stato inoltre affermato nella decisione
su opposizione stessa (pag. 4) quando inizialmente l'UG afferma che la Sig. __________
sarebbe riuscita a realizzare lei stessa i ricavi dell'associazione. Mentre in
seguito l'UG conferma che anche il Sig. __________ ha partecipato all'attività
seppur terzo all'associazione. (…).
Il buon andamento nel 2019 ha permesso di poter firmare il
contratto al Sig. __________ in qualità di dipendente, in precedenza
indipendente.
La contabilità era gestita da terzi e con l'assunzione del Sig. __________
si è potuto conglobare sia la gestione della contabilità, delle ordinazioni,
delle iscrizioni e dei lavori di segretariato con un'unica persona.
Durante il 2019 la Signora __________ si occupava in minima
percentuale della preparazione delle lezioni in base agli obbiettivi del corso
programmato, lasciando totalmente le fasi organizzativa e pubblicitaria a
terzi; con l'aumento contrattuale al 100% si è deciso di dirigere il lavoro
totale delle lezioni (dal promovimento del metodo, informazione, logistica
delle classi e di insegnamento) ad un'unica persona formata, quale la Signora __________.
Lo stipendio concordato di CHF 72'000. - è comunque molto inferiore di quanto
una docente per la scuola superiore percepisce lavorando per il Cantone Ticino.
(…)
Sempre sulle frasi della Signora __________ dell'Ufficio
Giuridico "... ha quindi assunto il figlio della medesima... "
riferendosi all'assunzione del Signor __________ per la posizione già descritta
sopra. Pare che lavorare per la medesima Associazione dove un genitore è
dipendente sia qualcosa di brutto o come se fosse qualcosa da non fare.
Perché enfatizzare se un dipendente sia un familiare di un altro?
Questo poco si comprende visto che anche nell'Amministrazione Cantonale, come
in svariate ditte, ci sono dipendenti che appartengono alla stessa famiglia.
La Signora __________ dell'Ufficio Giuridico evidenzia come
l'associazione registrava una cifra d'affari in diminuzione nei mesi di gennaio
e febbraio 2020, non ha però ritenuto opportuno chiederne i motivi. In risposta
a questa affermazione l'Associazione ritiene giusto informare che i tempi
pandemici nella vicina penisola italiana, con cui lavora in maniera
preponderante, hanno iniziato già dalla fine dicembre 2019.”.
Da ultimo, sul preannuncio
di lavoro ridotto inoltrato il 20 marzo 2020 l’insorgente ribadisce di aver
compilato erroneamente le informazioni sul numero di dipendenti che impiegava a
quel momento, e meglio come segue:
" (…) In
merito alle contestazioni circa la richiesta del numero dei dipendenti nel 2020
è stata spiegata in seguito e chiarendo le nostre difficoltà con i formulari
inizialmente perché non esperti. Si precisa che sono stati iscritti solo due
dipendenti fino al mese di maggio 2020 compreso, visto che il Signor __________
riusciva comunque a svolgere parte di lavoro. (Ad aprile e maggio 2020, tra
l'altro, vigeva in Ticino l'ordine di chiusura per tutte le attività).
L'Associazione non
aveva bene inteso la compilazione dei formulari inserendo cifre inferiori a
quanto realmente avrebbe avuto diritto per due dipendenti nei mesi da marzo a
maggio, ma di questo l'Ufficio Giuridico è silente. Per i mesi di giugno,
luglio, agosto 2020 i formulari inviati alla Cassa e per il preannuncio di
lavoro ridotto erano conformi.
Oltre a ciò, tale
problematica di compilazione è riferita a ben prima del periodo del preannuncio
di lavoro ridotto qui contestato. Riteniamo che i fatti per poter negare le
indennità di lavoro ridotto si debbano basare sulla richiesta del periodo di
oggetto e i fatti accaduti prima e mai contestati, seppur in seguito chiariti
non vadano risolti nell'ambito del presente ricorso.” (cfr. doc. I).
1.6. Con risposta del 22 marzo
2022, la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del gravame sulla base
delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
3.1. Riguardo
all'assunzione del signor __________, diversamente da quanto sostenuto dalla
ricorrente, ovvero che egli sia stato assunto in ragione del buon andamento
degli affari dell'Associazione, oltre che non essere congruente con la versione
fornita all'UG dalla medesima (cfr. scritto 23 ottobre 2021, doc. 16 ) e oltre
al fatto che quest'ultimo ha svolto il lavoro in seno all'Associazione senza
permesso di lavoro dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021 e senza averne fatto
richiesta, è necessario sottolineare che chiedendo il permesso solamente il 1°
marzo 2021 rende altamente poco plausibile che egli sia stato assunto il 1°
gennaio 2020 e questo anche alla luce del fatto che nel preannuncio di marzo
2020 l'Associazione ha indicato di avere un solo dipendente (doc. 1/2). Nulla
muta poi a tale conclusione l'affermazione della ricorrente relativa al fatto
di non avere chiesto con il preannuncio di marzo 2020 le indennità per più
dipendenti, perché aveva bisogno per un solo lavoratore, in quanto in realtà,
nel predetto formulario, ha espressamente indicato di avere alle sue dipendenze
un solo lavoratore (doc. 1/2) e non più lavoratori, ma di chiederle unicamente
per un dipendente. Anche le numerose divergenti affermazioni dell'insorgente
nei vari scritti trasmessi all'UG e alla Cassa disoccupazione (doc.17 e
doc.18), rendono poco verosimile che l'assunzione del signor __________ sia
avvenuta il 1° gennaio 2020. Al riguardo si precisa inoltre che contrariamente
a quanto sostenuto dall'Associazione, oltre che per quanto appena esposto, i
fatti antecedenti al periodo in esame, sono rilevanti per poter eventualmente
procedere ad una revisione o ad una riconsiderazione di una decisione su
opposizione passata formalmente in giudicato, se adempiuti i presupposti,
conformemente all'art. 53 LPGA.
In aggiunta (…) si
rileva che se volessimo seguire il ragionamento della ricorrente, ovvero che la
pandemia in Italia sarebbe iniziata a fine dicembre 2019, benché errato (primo
caso italiano 21 febbraio 2020), renderebbe ancora più inspiegabile
l'assunzione dei precitati dipendenti, visto che era prevedibile che di lì a
poco, la pandemia sarebbe arrivata anche in Ticino. Dunque, oltre che poco plausibile,
appare perlomeno incauto assumere ben due persone in detto periodo e con le
cifre d'affari in calo (cfr. cifre d'affari di gennaio e febbraio 2020 doc.
3/1).
3.2. In merito alla
data del licenziamento del signor __________, si sottolinea che essa non è nota
all'UG, essendo avvenuto verbalmente (doc. 16) e inoltre la ricorrente fornisce
una nuova versione nel presente gravame (contratto terminato il 30 aprile
2021). Infatti, con lo scritto 20 giugno 2021 (doc. 9/1) ella ha dichiarato che
"II Signor __________ è stato assente dal lavoro dal 2 maggio per
motivi di salute gravi di un componente della sua famiglia non è più rientrato
al lavoro. Purtroppo a causa della sua prolungata assenza durante tutto questo
periodo, è stato licenziato. Rimangono attivi due collaboratori dipendenti".
Conoscere la data esatta del licenziamento sarebbe stato importante in caso di
riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto, poiché determinante per
stabilire la data d'interruzione delle stesse. Inoltre, si rileva che,
diversamente da quanto sostenuto dall'insorgente, non è mai stata data
comunicazione da parte di quest'ultima di voler limitare la richiesta di lavoro
ridotto a due dipendenti, escludendo dunque __________.
3.3. In merito alla
sentenza citata nel ricorso, si precisa che essa si esprime sulle conseguenze
del mancato possesso del permesso di lavoro dal profilo penale. Inoltre, si
rileva che il fatto che i permessi rilasciati in applicazione dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone siano di natura essenzialmente
dichiarativa non esonera coloro che hanno intenzione di soggiornare o lavorare
in Svizzera dalle procedure di segnalazione della loro presenza e attività sul
territorio (DTF 136 II 329). Anche la dottrina ha confermato che i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea, assunti da una ditta avente sede in
Svizzera, non necessitano di un permesso solo nel caso in cui abbiano
un'attività lucrativa di durata inferiore a tre mesi per anno civile. È
previsto in ogni caso (dunque anche se l'attività non supera i tre mesi) un
obbligo di notificarsi (art. 9 cpv. 1 bis OLCP). L'autorizzazione ha lo scopo
di constatare l’esistenza di un diritto al soggiorno o all'esercizio di
un'attività lucrativa in Svizzera (pag. 53 par. 2 let. b), Droit du travail,
JEAN-PHILIPPE DUNAND, KARINE LEMPEN, ELSA PERDAEMS, Basilea, 2020). Lo stesso
Accordo sulla libera circolazione, all'art. 2 cpv. 4 dell'Allegato l dichiara
che le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti
contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio. Il permesso
non fonda dunque il diritto al soggiorno rispettivamente allo svolgimento di
un'attività lucrativa, ma attesta la sussistenza di tutte le condizioni legali
per il suo rilascio. Tali procedure hanno l'importante scopo di evitare
potenziali abusi.
Infatti, relativamente
al controllo delle condizioni, "La Segreteria di Stato della migrazione
SEM ha emanato delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della
libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda
l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono
che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un
permesso di dimora (L o B UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare
attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività
reale, effettiva e duratura [...]. Va da sé che quanto indicato dalla SEM deve
valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un permesso G allo
scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di lavoro in
Svizzera [...]." (TRAM, incarto n. 52.2018.609, decisione del
27.02.2020, consid. 3.4).
Inoltre, dal profilo
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, non è possibile
autorizzare il lavoro ridotto a lavoratori privi di un'autorizzazione al lavoro
che non hanno nemmeno presentato una tempestiva richiesta per l'ottenimento
della stessa (la domanda è stata inoltrata un anno e 2 mesi dopo l'inizio del
contratto di lavoro, ovvero il 1° marzo 2021).
Le giustificazioni
prodotte dalla ricorrente in merito agli impedimenti burocratici dovuti
all'inizio della pandemia nella vicina penisola non possono trovare
accoglimento, considerato che l'inizio della medesima è stato il 21 febbraio
2020 (primo caso Covid) e pertanto gli uffici erano funzionanti a dicembre
2019.”.
L’amministrazione osserva,
poi, che la ricorrente ha fornito una nuova versione circa il motivo per il
quale ha inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021, e meglio:
"
(…) nel ricorso l'Associazione indica che "(...) Non si è potuto
svolgere la maggior parte delle lezioni proprio a causa di queste assenze. Si è
deciso di posticipare detti corsi a data da stabilire quando tutti i
partecipanti avrebbero potuto presenziare in salute. Ne segue che la
diminuzione degli incassi era dovuta alle assenze degli iscritti ai corsi
causate dalle restrizioni legate a quarantena e/o isolamenti (...) con lettera
del 11 ottobre 2021 indirizzata anche alla Cassa __________ di __________, per
i chiarimenti pertinenti il mese di luglio 2021, queste difficoltà e
impedimenti per svolgere i corsi sono state comunicate nel dettaglio. (Allegato
3)". Una motivazione differente viene poi fornita nel preannuncio del
17 aprile 2021 (doc. 1/1), segnatamente: "Purtroppo la situazione non è
cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni
per viaggiare complicano le adesioni. Le richieste per la fabbricazione di
materiale e la vendita sono minime". Visto quanto appena esposto,
considerato che durante il periodo in esame i contagi erano fortemente
diminuiti, come pure che da maggio 2021 non vi erano praticamente più
restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, fondandosi sulla motivazione
indicata nel preannuncio in esame (restrizioni negli spostamenti), il motivo
della diminuzione della cifra d'affari, non è riconducibile alla pandemia.”
La Sezione del lavoro
osserva poi, che l’assunzione del figlio di __________ in seno all’Associazione
“potrebbe portare ad escludere il loro diritto in quanto potrebbero
influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3
lett. c LADI), trattandosi di fatto di un'azienda di famiglia.”.
La resistente conclude
rilevando quanto segue in relazione alla cifra d’affari ed al fatto che la
ricorrente non avrebbe reso verosimile il fatto che la perdita di lavoro subìta
sia da ricondurre alla pandemia:
"
3.6. Dai dati forniti dalla ricorrente relativi alla cifra d'affari, è
emerso che nel semestre maggio-ottobre 2021 si è verificato un aumento del +10%
della stessa rispetto alla media della cifra d'affari conseguita nello stesso
periodo del quadriennio pre covid (2019-2016), (doc. 3/1, doc. 9/1, doc. 19).
Alla luce di tale aumento, è necessario concludere che esso non indica certo
una diminuzione del lavoro e dunque, anche per questo motivo, l'indennità per
lavoro ridotto è esclusa.
Infine, si sottolinea che le cifre d'affari per l'anno 2019 e i
primi due mesi del 2020 del modulo comunicazione 10 maggio 2021 (doc. 3/1) sono
differenti rispetto alle cifre fornite per gli stessi mesi con il preannuncio
del 20 marzo 2020 (doc. 1/2).” (cfr. doc. V).
1.7. Con replica del 26 marzo
2022, la ricorrente ha osservato che:
" (…) Per
quanto riguarda il Signor __________ (…) era al servizio della nostra
Associazione prima del 2020, a conferma abbiamo inviato la contabilità dove si
evince il salario corrisposto durante l'anno 2019.
A chi sarebbe stato
corrisposto il salario notificato, se il Signor __________ non avesse mai
lavorato già dal 2019, la Signora __________ nulla racconta.
Abbiamo anche fatto
notare che avendo sempre versato i contributi AVS e le imposte alla fonte per
il Signor __________ non pensavamo mai di essere nell'illecito come evidenzia
fortemente la Signora __________.
Al punto 3.1. Abbiamo
più volte spiegato come abbiamo interpretato la compilazione della richiesta di
indennità e anche ripetuto di avere fatto le nostre correzioni quando l'UG ci
aveva chiarito la procedura corretta.
(…)
Le assunzioni con
contratto erano state decise nell'autunno del 2019 con inizio gennaio 2020, i
contratti sono stati firmati prima dell'inizio dell'anno. Ovviamente nessuno,
noi compresi, sapeva che il Coronavirus aveva già fatto la sua entrata in Italia,
non siamo veggenti con l'abilità di prevedere che con qualche persona malata a
dicembre si sarebbe sviluppata in pochi mesi una pandemia. Siamo lusingati e ne
ringraziamo la Signora __________, ma non abbiamo nessun dono con cui potere
prevedere il futuro!
Il primo caso in
Italia, a detta della Signora __________ è il 21 febbraio 2020, questo viene
smentito da diverse informazioni tra cui Il primo caso di Covid-19 in Italia è
stato nel novembre 2019 (agi.it) https://www.agi.it/cronaca/news/202i-oi-ii/prim.o-caso-covid-italia-novembre-20i9'i0978766/
Covid in Italia già da settembre 2019, lo dice uno studio dell'Istituto dei
tumori di Milano - Sanità - ANSA.it Covid già nell'estate del 2019? Ecco perché
i morti sono arrivati dopo - ilGiornale.it.
Pertanto, non riteniamo
di essere stati incauti nell'assunzione di personale nel periodo in cui tutti
erano all'oscuro su quanto sarebbe successo al mondo intero da lì a poco.
Sarebbe come, in un periodo di semplice influenza, allarmarsi a tal punto da
chiudere l'azienda.
(…).
Torniamo ancora a
ripetere che i formulari di preannuncio del marzo 2020 sono stati compilati
erroneamente, lo abbiamo detto, ripetuto, ribadito e corretto ed è stato
accettato già dall'Ufficio Giuridico quantomeno al più tardi con lettera del 3
ottobre 2020. Nel caso si volesse procedere ad una revisione o altro indicato
dalla Signora __________ saremo pronti a rispondere come abbiamo sempre fatto.
Nel caso che ci occupa oggi si dovrebbe discutere del periodo maggio-ottobre
2021.
Al punto 3.2.
Ribadiamo di avere
informato l'UG della disdetta del Signor __________ con lettera del 19 giugno. Essendo
stato assente tutto il mese di maggio non abbiamo ritenuto corretto richiedere
le indennità di lavoro ridotto per un dipendente che stava lasciando il posto
di lavoro per problemi suoi personali.
(…).
Ribadiamo che il
ritardo all'inoltro della domanda del permesso da parte del Signor __________ è
stato a causa della burocrazia italiana. Lo stesso ha comunque sempre lavorato
in Ticino e ne ha sempre pagato i contributi di legge, tutti! Gli accordi
bilaterali lo autorizzano a lavorare in Ticino, il suo lavoro non è mai stato
illegale, come riporta la sentenza allegata al nostro ricorso.
Seguendo la normativa
del 2020 elencata dalla Signora __________, al Signor __________ incombeva
unicamente la notificazione alla polizia cantonale in attesa del rilascio del
suo permesso G, ma questo è molto lontano da dire che non era autorizzato a
lavorare. Per di più pagando i contributi AVS/AD e le imposte alla fonte è
chiaro che la sua era sicuramente buona fede.
(…).
Al punto 3.4.
Le comunicazioni da noi
fornite in data 11 ottobre 2021 indicavano quanto successo nel mese di luglio
2021 "non si è potuto svolgere la maggior parte delle lezioni a causa.
delle assenze"
Le comunicazioni del 17
aprile 2021, quindi prima degli iscritti caduti in malattia dicevano "stiamo
organizzando nuovi workshop .., ma le restrizioni per viaggiare complicano le
adesioni".
(…) Gli iscritti erano
del mese di luglio mentre in aprile si stentava ad organizzare anche un piccolo
workshop e a viaggiare per gli acquisti del materiale disponibile solo ad __________.
La Signora __________ continua
nella sua copiatura della lettera precedente dicendo che "nel periodo in
esame i contagi erano fortemente diminuiti... "facciamo davvero fatica a
capire come fa a generalizzare lo stato di salute di iscritti ai corsi o
potenziali iscritti dicendo che "da maggio non vi erano più
restrizioni".
Non include la fonte
della sua informazione, pertanto non si può fare affidamento a una semplice
idea personale.
Al punto 3.5.
Questo punto è
totalmente infondato perché né la Signora __________ né il Signor __________
fanno parte della direzione dell'associazione e non possono influenzare
nessuno.
Per comodità riportiamo
qui di seguito l'art. 31 cpv. 3 lett. c LAD I, a cui la signora __________ fa
riferimento le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Né La Signora __________
né tantomeno il Signor __________ costituiscono un'azienda di famiglia.
L'Associazione RI 1 è
una persona giuridica e non può assumere la qualità di impresa familiare, a
questo riguardo portiamo l'esempio in questa sentenza (DTF 139 II 529).
(…).
Al punto 3.6.
Abbiamo già spiegato a
più riprese i dati relativi alla cifra d'affari. L'associazione pare avere
conseguito più reddito perché ha assunto del personale con contratto invece di
pagare lavoratori indipendenti i quali fatturavano di più includendo anche le
spese di viaggio. Si rinvia nuovamente alle conclusioni già elencate in
precedenza.
Se si devono guardare
gli incassi, si devono anche considerare le spese prima di dire che non c'è
stata una diminuzione. Eppure, abbiamo allegato la contabilità, le iscrizioni,
le lezioni, e ogni documento richiesto. Quale di questi documenti la Signora __________
non riesce a capire?
Infine, sottolinea che
le cifre sono differenti sui moduli 2019 e 2020, questo lo abbiamo già chiarito
con l'UG ed era stato compreso. Riprendere ancora quanto già corretto insieme
all'UG pare volere ricalcare ancora degli errori che oggi non hanno importanza
proprio perché già chiariti.
Al punto 4.
(…) l'Associazione ha
reso molto chiara la sua perdita di lavoro, evidenziando la riconducibilità
alla pandemia e ribadendo che la cifra d'affari non è aumentata (computando le
giuste cifre), pertanto il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto
deve essere riconosciuto per due dipendenti dal mese di maggio a ottobre 2021
come richiesto.” (cfr. doc. VII).
1.8. Con scritto di data 4 aprile
2022 – trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il giorno successivo (cfr.
doc. X) – la resistente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e di
confermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. IX).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del lavoro ha negato all’Associazione
RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 1° maggio
2021.
2.2
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
“Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:
“Il Consiglio federale disciplina per
i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a
provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni
meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso
può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui
al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in
caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
“1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è
esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
“(…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
“(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
“(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
“(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.
Il
tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva
2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre
nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:
“(…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro
dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di lavoro
continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i
posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5
sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
2.5
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti
per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V
57.
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.
4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al
Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto
non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,
bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12
agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende
evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e
la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a
ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri.
Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della
valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione
dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima
Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se
tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr.
consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza
della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di
igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, con
sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha
confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una
società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività
connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre
2020.
a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava
peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino,
avevano inasprito le misure per
fronteggiare la diffusione del coronavirus.
Questo Tribunale ha
rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum,
il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di
riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che
l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello
riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava
essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la
questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di
ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che
non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla
pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze
sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni
connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1°
giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.
Al titolare di una ditta
individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del
diritto a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a
fine ottobre e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece,
riconosciuto il diritto ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.
In una sentenza 38.2021.92
del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva
inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico
dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021,
non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre
alla pandemia.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.79
del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e
del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da
una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a
ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data
aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava
assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento
dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria
il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a
fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli
altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile
escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto,
stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro
fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85
del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società
che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio
al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021
ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori
licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra
l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo
in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la
campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia.
In un’altra sentenza
38.2021.100
del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto
di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle
indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio
2022.
in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni
precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la
pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste
considerazioni:
" (…) La
Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto
innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura
dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.
Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al
consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale
federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro
ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante
i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.
Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire
tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.
concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state
chieste indennità per lavoro ridotto.
Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario
di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,
orario normale di lavoro) sia o no computabile.
La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel
momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva
alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano
valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui l’esercizio
pubblico svolge la sua massima attività.
Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una
perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto
drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13
settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità
per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato
COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il
risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20
dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione
(cfr. doc. 3).
Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a
soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo
previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di
22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo
senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro
svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco
nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di
lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022
riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di
clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00
alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il
servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a
mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato
Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e
impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).
Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal
TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”.
In una sentenza
38.2021.101
del 4 aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a
una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per
lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la
ricorrente, avendo ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del
locale rispetto al periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di
ridurre il danno e la perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In
quell’occasione, infatti, questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso
giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non
ha dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura non
avrebbe potuto gestire il bar il modo proficuo; non è, infatti, stata resa
verosimile “una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia”.
Con sentenza 38.2021.77
dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia,
questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per
lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa
alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro
che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti
del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel
normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,
invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di
coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,
provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo
escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse
effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli
atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
In una sentenza 38.2022.3
del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione
delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito che i ritardi
non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia
Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo
quando è scoppiata la pandemia.
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla
base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le
malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo
alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare
se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e
di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è
uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di
propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori
vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato
l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale
che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale
può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole
persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione
particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020
2213).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della
situazione epidemiologica (cfr.
L’art. 6 cpv. 1 Ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha
vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000
partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni
politiche e civili.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 e
3:
" 2 Per
le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di registrazione dei dati
di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una
suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con un massimo di 300
persone.
3.
Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi
familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui
partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3.
Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure
di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle
persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.”
Il
2.
settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato
introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere
una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti
(grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale
competente” e l’art. 6b, relativo alle prescrizioni supplementari per
le competizioni sportive in leghe professionistiche, secondo cui per le
competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica
con oltre 1000 spettatori occorre prevedere uno specifico piano di protezione
(cfr. RU 2020 3679).
L’art.
6.
cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020)
nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50
persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione
nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al
suo svolgimento”.
L’art.
6d cpv. 1 ha vietato le attività presenziali negli istituti di formazione, ad
eccezione delle scuole dell’obbligo e delle scuole del livello secondario II,
delle attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di
formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto e
delle lezioni individuali.
La
Risoluzione 5692 emanata dal Consiglio di Stato l’8 novembre 2020 e la
Risoluzione 5696 del 10 novembre 2020 hanno vietato, da un lato, gli
assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in
piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono
nella stessa economia domestica. Dall’altro, lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche e private con più di 5 partecipanti, ad eccezione delle assemblee
degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le
assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che
restano ammissibili come da disposizioni federali.
L’11
dicembre 2020 è stato proibito lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve
alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare;
RU 2020 5377).
Dal
18.
gennaio 2021 alle manifestazioni nella cerchia familiare o di amici
(manifestazioni private) potevano partecipare al massimo cinque persone. Non
vigeva l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione (cfr. art. 6
cpv. 2 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica del 13 gennaio 2021;
RU 2021 7).
Con
la modifica del 24 febbraio 2021 è stato ribadito che lo svolgimento di
manifestazioni restava vietato, salvo alcune eccezioni. Dal 1° marzo 2021, in
ogni caso, il numero di partecipanti alle manifestazioni nella cerchia
familiare e di amici (manifestazioni private) era di al massimo 5
persone nei luoghi chiusi e al massimo 15
persone nelle aree esterne (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; RU 2021 110).
Il
14.
aprile 2021 sono stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In
particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto
dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vigeva per
le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli
6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle
manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi chiusi erano ammesse come
pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al
massimo 100. Poteva essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere
disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).
Dal 27 maggio 2021 lo
svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti era vietato. Questa restrizione
non vigeva per le grandi manifestazioni secondo l’articolo 6a (“le
manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti
(grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se
l’autorità cantonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione
per lo svolgimento”) e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo
l’articolo 6bquater (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione
particolare, modifica del 26 maggio 2021; RU 2021 297).
Con
effetto dal 31 maggio 2021 giusta l’art. 6 cpv. 1 lo svolgimento di
manifestazioni con più di 50 partecipanti era vietato. Tale restrizione non
sussisteva per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura
secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2 lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera
a. Per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori
consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto.
La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo
(cfr. RU 2021 300: art. 6;
Il
cpv. 2 enunciava “le manifestazioni nella cerchia familiare e di amici
(manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al
pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al
massimo 50 persone nelle aree esterne. (…)”.
L’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto
dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; RU 2021 379).
Con
riferimento alle “restrizioni per viaggiare” indicate dalla ricorrente nel
preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021 a valere quale causa dell’introduzione
della misura e delle minori adesioni a “workshop e mini congressi”, si
rileva che già a quel momento, ex art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico
internazionale viaggiatori (RS 818.101.27) le persone che entravano in Svizzera
da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio dovevano registrare i loro
dati di contatto elettronicamente o su carta solo se l’entrata avviene in
treno, autobus, nave o aereo, di modo che per l’entrata nel nostro Paese in
automobile non erano nemmeno tenute a registrare i propri dati. Coloro che,
invece, giungevano in Svizzera dopo che, in un momento qualsiasi nei dieci
giorni precedenti l’entrata, avevano soggiornato in uno Stato o una regione con
rischio elevato di contagio erano soggetti, a norma dell’art. 7 cpv. 2 della
medesima Ordinanza, oltre a dover attestare di essersi sottoposti nelle ultime
72.
ore a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con risultato
negativo, a svolgere una quarantena di 10 giorni, salvo che, ex art. 8 cpv. 1
lett. h, potessero provare di essere state vaccinati contro il SARS-CoV-2.
In
particolare – ritenuto che la ricorrente ha osservato che sarebbe la zona della
“vicina penisola italiana”, quella “con cui lavora in maniera
preponderante” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) – si osserva tra gli
Stati o le Regioni considerate a rischio, non vi era alcuna Regione italiana
confinante con il territorio elvetico e, più in generale, dal 3 giugno 2021
nessuna Regione italiana rientrava nell’elenco delle zone considerate a
rischio.
I __________,
con riguardo a quanto riferito dalla ricorrente circa il fatto che il materiale
per i corsi poteva – asseritamente e senza che tale affermazione sia stata in
alcun modo supportata mediante documentazione idonea – acquistare solo ad __________
(cfr. infra consid. 2.8. e doc. VII), figuravano, sempre con l’eccezione per i
vaccinati, esentati dalla quarantena al rientro in Svizzera, nell’elenco dei
Paesi considerati a rischio sino al 23 giugno 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19
provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno
2021, RS 818.101.27).
Da ultimo, e sebbene la
ricorrente questa non abbia fatto valere di essersi occupata nel periodo che
qui interessa dell’accoglienza di bambini in età da scuola dell’infanzia, giova
rilevare che 15 giugno 2021, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e
dello sport, mediante il comunicato stampa “Un intero anno scolastico in
presenza, raggiunto l’obiettivo per nulla scontato”, ha comunicato che
durante l’anno scolastico 2020/2021 “malgrado la pandemia e le restrizioni
sanitarie, la scuola è rimasta aperta e non si è dovuto ricorrere nuovamente
alla didattica a distanza come accaduto in occasione del confinamento della
primavera 2020” (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=191294&cHash=f0dd90057317516f259c9bef6a28fe51
nella sua versione consultabile il 3 maggio 2022).
2.8
Nella presente evenienza,
dall’estratto del Registro di commercio emerge che l’Associazione RI 1, avente
sede a __________, è attiva – sebbene nel preannuncio di lavoro ridotto quale
settore di attività abbia indicato il “commercio all’ingrosso e al dettaglio”
(cfr. doc. 1/1) - nella “promozione della __________, per quanto riguarda la
scuola dell'infanzia” e nell' “organizzazione, la gestione e l'esercizio
di corsi scolastici ed extrascolastici parificati e non parificati” oltre
che nell’ “accoglienza di bambini in età di scuola dell'infanzia”.
Presidente
dell’associazione è __________ (cittadina italiana in __________, provincia di __________),
membro e segretario è __________ (cittadino italiano in __________, provincia
di __________) e membro è pure __________ (cittadina italiana in __________, cfr.
estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).
L’Associazione si
finanzia, oltre che tramite i “contributi sociali annui” (cfr. estratto
del Registro di commercio; www.zefix.ch) e le
quote di iscrizione ai corsi, grazie alle “ordinazioni dagli stessi
partecipanti ai corsi per il materiale da costruire necessario alle loro
lezioni” (cfr. doc. 3).
Giova rilevare che prima
che l’Associazione inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile
2021, ne aveva già fatto richiesta nel 2020. In particolare il 20 marzo 2020 la
ricorrente – oltre ad indicare quale datore di lavoro l’ “Associazione RI 1
(…) __________” salvo poi apporre il timbro di una diversa associazione, e
meglio della “Associazione RI 1 __________, (…) __________ ” (ora in
liquidazione ed il cui scioglimento è stato pubblicato il 3 maggio 2021, che
aveva uno scopo analogo a quello della ricorrente, tra i cui membri nel tempo
si contano tra gli altri tanto __________, quanto __________, che __________;
cfr. www.zefix.ch) - aveva postulato il riconoscimento del diritto
alle indennità in questione indicando che l’effettivo del personale era
composto da una persona, che in essere vi era un contratto di lavoro di durata indeterminata,
che colpito del lavoro ridotto era un lavoratore e che la perdita di lavoro
probabile si attestava al 100% (cfr. doc. 1/2).
Contestualmente,
l’Associazione aveva comunicato la seguente cifra d’affari a valere per “gli
ultimi quattro anni”:
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
Gennaio
5’560
5’420
5’684
9’636
3’320
Febbraio
5’740
5’395
5’817
4’947
3’210
Marzo
5’930
6’855
2’974
3’680
Aprile
4’920
6’390
7’652
4’775
Maggio
5’250
6’030
7’059
3’150
Giugno
4’794
6’810
6’279
4’575
Luglio
5’320
8’470
11'241.60
4’320
Agosto
5’140
6’200
3’093
3’250
Settembre
5’770
6’075
6’628
5’423
Ottobre
5’705
5’750
14’633
3’610
Novembre
4’490
5’855
3’580
3’450
Dicembre
2’620
5’644
16’342
3’387
(cfr.
doc. 1/2).
Dopo aver ricevuto il
preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e
doc. 1/1), la Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di fornire
ulteriore documentazione e rispondere ai seguenti quesiti:
" 1. La
signora __________ e i signori __________ e __________ sono stati assunti quali
dipendenti dal 01.01.2020. Per quali motivi nel preannuncio di lavoro ridotto
del 20.03.2020 avete indicato: “Effettivo del personale di tutto l’azienda,
oggi” 1 “di tutta l’azienda un anno fa” 1 e “lavoratori colpiti
dal lavoro ridotto” 1?
2.
Per quali motivi con il preannuncio di
lavoro ridotto del 21.08.2020 i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto sono
aumentati a 3?
3.
Inviare gli avvisi di addebito
bancario/postale relativi al pagamento dei salari dei mesi di gennaio e
febbraio 2020 per la signora __________ e i signori __________ e __________;
4.
Inviare la copia della comunicazione
fatta dal signor __________ all’AVS, relativa alla fine del suo statuto
d’indipendente;
5.
Inviare la copia dei conti annuali 2020
(conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di revisione);
6.
Inviare le distinte salari AVS 2019 e
2020.
(con i nominativi);
7.
Allestire una vostra tabella e indicare la cifra d’affari mensile realizzata
da gennaio 2017 ad aprile 2021;
8) indicare la cifra d’affari presumibile
per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 precisando com’è stata calcolata.”
(cfr. doc. 2).
Il 10 maggio 2021,
l’Associazione, per il tramite della presidente, __________, ha fornito le
seguenti risposte:
" 1. Nel
preannuncio di lavoro ridotto del 20.03.2020 abbiamo fatto richiesta solo per
una persona in quanto era [ndr: l’] unica a richiedere le indennità, abbiamo
erroneamente inserito solo chi ne faceva richiesta invece di inserire il numero
completo dei lavoratori dell’azienda. Ci scusiamo da subito per questo refuso,
avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti anche se non bisognavano delle
indennità.
2.
Come già spiegato al punto 1. nel
periodo di marzo 2020 soltanto una dipendente era purtroppo colpita dal lavoro
ridotto. Vista la seguente chiusura delle attività dal mese di aprile 2020
abbiamo quindi richiesto le indennità per tutti i lavoratori presenti e
d’accordo a aderire al lavoro ridotto.
(…)
6.
Qui di seguito come richiesto la tabella
indicante le cifre d’affari mensili da gennaio 2017 ad aprile 2021.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
Gennaio
20980.
18300.
27565.
5684.
9636.
Febbraio
31747.
22800.
27988.
5817.
4947.
Marzo
22789.
20540.
28499.
6855.
2974.
Aprile
20135.
0.
23863.
6390.
7652.
Maggio
0.
26622.
6030.
7059.
Giugno
15370.
28495.
6810.
6279.
Luglio
19500.
29333.
8470.
11241.
Agosto
21920.
23799.
6200.
3093.
Settembre
28502.
28789.
6075.
6628.
Ottobre
21155.
26270.
5750.
14633.
Novembre
23620.
22347.
5855.
3580.
Dicembre
27415.
29479.
5644.
16342.
Totale
95651.
219122.
323049.
75580.
94064.
7.
(…) La cifra d’affari presumibile per il
mese di maggio 15’000
Giugno 20’000
Luglio 20’000
Le cifre sono state calcolate in base alle
probabili continuazioni di iscrizioni per i corsi __________ di grado
successivo, nella speranza che i presenti confermino la loro presenza. Oltre a
questi sono previste ordinazioni dagli stessi partecipanti ai corsi per il
materiale da costruire necessario alle loro lezioni, anche nell’eventualità che
i workshop o eventi offerti si potranno garantire con le restrizioni meno
stringenti ordinate dalla Confederazione.” (cfr. doc. 3/1).
La ricorrente ha contestualmente
trasmesso all’amministrazione:
·
le “copie delle buste paga per
i salari di gennaio e febbraio 2020 (…) pagamento contanti” di __________ e
__________, domiciliati presso la sede dell’Associazione, nonché di __________
(con domicilio ad __________, Provincia di __________, Italia), su cui, d’un
lato, quale sede del datore di lavoro, è indicata “__________” e che, d’altro
lato, sembrano essere stati redatti a “__________” (cfr. doc. 3/5);
·
la “contabilità 2020” dalla
quale (a fronte di una cifra d’affari contestualmente comunicata in fr.
219'122.-) emergono entrate per fr. 276'303.25 (cfr. doc. 3/2);
·
le “distinte salari AVS 2019 e
2020” dalle quali emerge che nel 2019 l’unica dipendente dell’Associazione (la
cui sede, da __________, è stata corretta manualmente in __________) era __________,
con uno stipendio annuo di fr. 12'000.- (oltre fr. 8'400.- per assegni
familiari; cfr. doc. 3/3), mentre nel 2020 i dipendenti (tutti occupati dal “1.1.”
al “31.12”) erano tre: __________ con salario annuo di fr. 48'000.-, __________
con stipendio annuo di fr. 72'000.- (oltre assegni familiari per fr. 8'400.-) e
__________ con salario complessivo di fr. 17'400.- (cfr. doc. 3/4).
Il 13 maggio,
l’Associazione ha, poi, precisato che:
" Per il
signor __________ rispondiamo che prima di essere assunto presso la nostra
associazione lo stesso lavorava come indipendente nel suo Stato d’origine,
Italia, e lo Stato non rilascia un attestato dichiarativo del suo stato di
lavoratore. Per questa ragione non possiamo fornirvi il documento richiesto
(…).” (cfr. doc. 5).
Il 17 maggio 2021, la
Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di “inviare la copia del
permesso di lavoro di tutti i dipendenti (…)” nonché “della
comunicazione fatta dal signor __________ alle Autorità italiane, in relazione
alla fine del suo statuto di lavoro autonomo (p. es.: INPS, Agenzia delle
entrate, Comune di residenza, altro” (cfr. doc. 6).
Il 23 maggio 2021,
l’Associazione ha trasmesso la carta d’ identità svizzera di __________ ed il
permesso di soggiorno “C” rilasciato il 14 febbraio 2020 a __________. __________,
invece – ha precisato la ricorrente - in quel momento si trovava all’estero,
ragione per la quale l’Associazione si è impegnata a trasmetterne il permesso
al suo rientro in Svizzera ed ha precisato quanto segue:
" Il signor __________
ci comunica che l’Ufficio dell’INPS non può disdire la sua partita IVA in
quanto comproprietario di un’attività commerciale e pertanto autonomo. Benché
non lavori nella sua attività, a detta dell’INPS, deve rimanere iscritto anche
se svolge un’attività dipendente in Ticino.” (cfr. doc. 7).
In data 14 giugno 2021, la
Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di trasmettere il permesso di
lavoro di __________ e di comunicare per quali motivi il medesimo “comproprietario
di un’attività commerciale e lavoratore autonomo in Italia con fatturazione
alla vostra Associazione fino alla fine del 2019, dal 01.01.2020 è stato
assunto quale dipendente”, di indicare la cifra d’affari realizzata nel
maggio 2021 e quella presumibile non era attivo e, infine, di trasmettere il
programma dei corsi per il 2021, nonché copia di tutte le iscrizioni (cfr. doc.
8).
Il 20 giugno 2021,
l’Associazione ha comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue:
"
(…)
- il
signor __________ è stato assente dal lavoro dal 2 maggio per motivi di salute
gravi di un componente della sua famiglia e non è più rientrato al lavoro.
Purtroppo, a causa della sua prolungata assenza durante tutto questo periodo, è
stato licenziato. Rimangono attivi due collaboratori dipendenti.
- per
il mese di maggio 2021 abbiamo realizzato una cifra d’affari di CHF 27'650.
Mentre per il mese di giugno 2021 prevediamo una cifra d’affari pari a C
- è
stato momentaneamente inattivo a causa di manutenzione del sito. Attualmente il
sito è attivo.
- in
allegato trovato il programma di ogni corso venduto durante il 2021 con la
cartella dei partecipanti, oltre all’importo del pagamento incassato con la
tassa di iscrizione.” (cfr. doc. 9).
Contestualmente la
ricorrente ha trasmesso alla resistente copia delle iscrizioni ai corsi di “linguaggio
per la scuola primaria” del 11/22 gennaio 2021 e del “25/01-02 febbraio” di
“__________” del 12-14 gennaio, di “__________” dell’8-20 febbraio e del “22
febb-6 marzo” e di “__________” dal 10-27 marzo, del 31 marzo – 17 aprile,
del 5 – 22 maggio e del 9-26 giugno (cfr. all. a doc. 9, nonché di alcuni
programmi di corsi, osservando che “purtroppo alcuni programmi non sono
completi in quanto la vostra cartella non ha sufficiente spazio per allegare il
corso completo”).
Successivamente alla
decisione del 21 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 10) ed alla
relativa opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 11), in data 15 settembre
2021.
l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha chiesto all’Ufficio della
migrazione “informazioni su eventuali richieste/rilasci di permesso relativi
al signor __________” (cfr. all. a doc. 15).
Il 29 settembre 2021 alla
Sezione del lavoro è quindi stato comunicato che __________ “è in possesso
di un permesso per confinanti G UE/AELS dal 1° marzo 2021 valevole fino al
28.02.2026
(data di richiesta: 1° marzo 2021)” (cfr. doc. 15/1).
La resistente ha dunque
nuovamente chiesto all’Associazione di trasmettere copia del permesso di lavoro
di __________ e di spiegare i motivi per cui egli “comproprietario di
un’attività commerciale e lavoratore autonomo in Italia con fatturazione alla
vostra Associazione fino alla fine dell’anno 2019, dal 01.01. 2020 è stata
assunto come dipendente.” (cfr. doc. 13).
Il 15 ottobre 2021,
l’Associazione ha comunicato alla Sezione del lavoro che non era possibile
inviare il permesso di lavoro di __________ in quanto il medesimo non era più
loro dipendente ed ha affermato che quest’ultimo “svolge un’attività come indipendente
in Italia e dal 2020 è stato dipendente presso di noi. Entrambe le attività
possono essere svolte contemporaneamente e non vi è nessun problema in ciò”
(cfr. doc. 14).
Il 19 ottobre 2021 la
Sezione del lavoro ha trasmesso all’Associazione l’esito dell’accertamento
esperito il 15 settembre 2021 presso l’Ufficio della migrazione chiedendo alla
ricorrente di prendere posizione, nonché di precisare “la specifica esigenza
lavorativa alla base dell’assunzione quale lavoratore dipendente del signor __________
proprio a gennaio 2020, in considerazione del fatto che già dal 2017 prestava
lavoro presso la vostra Associazione in veste di lavoratore indipendente” e
chiesto di trasmettere la documentazione relativa alla disdetta del rapporto di
lavoro con il dipendente in questione (cfr. doc. 15).
Il 23 ottobre 2021 l’Associazione
ha comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue:
"
Per ottenere il permesso per stranieri G al beneficio del sig. __________
è stato necessario richiedere dei documenti presso le autorità italiane.
Purtroppo, la pandemia del covid-19, ha fermato gli uffici pubblici italiani
prima che lo stato pandemico arrivasse in Ticino. È stato atteso il tempo
necessario per ricevere i documenti e procedere con la richiesta presso
l’ufficio della migrazione.
Nonostante ciò, seppur
in attesa del permesso G, i contributi sociali e le imposte alla fonte del sig.
__________ sono stati regolarmente dichiarati e pagati.
Il sig. __________ nel
periodo di novembre-dicembre 2019 desiderava essere assunto come dipendente e
dopo accordo tra le parti si è arrivati ad un contratto da dipendente con
inizio a gennaio 2020 come data di inizio più vicina.
Riguardo alla vostra
richiesta di documenti a proposito della disdetta del rapporto di lavoro del
sig. __________ vi informiamo che non è stata documentata in quanto la disdetta
è avvenuta verbalmente.” (cfr. doc. 16).
Il 14 dicembre 2021,
l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha richiesto all’Ufficio delle
prestazioni, Servizio disoccupazione, la trasmissione della documentazione
dalla quale è possibile evincere per quali dipendenti l’Associazione ha chiesto
le indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2020 (cfr. doc. 17).
Ne è emerso che la
richiedente ha postulato l’erogazione delle ILR per due dipendenti a marzo
(cfr. doc. 18/1 e 18/2), ad aprile (cfr. doc. 18/3) e maggio 2020, mentre, per
giugno, luglio ed agosto 2020 è stata richiesta per tre dipendenti (__________,
__________ e __________; cfr. doc. 18/5, 18/6, 18/7 e all. a doc. XI).
Il 16 dicembre 2021, la
Sezione del lavoro ha quindi chiesto all’Associazione di fornire ulteriori
informazioni e meglio come segue:
"
Il 10 maggio 2021, in risposta alle nostre domande del 4 maggio 2021,
avete indicato che “(…) Nel preannuncio di lavoro ridotto del 20.03.2020
abbiamo fatto richiesta solo per una persona in quanto era unica a richiedere
le indennità, abbiamo erroneamente inserito solo chi ne faceva richiesta invece
di inserire il numero completo dei lavoratori nell’azienda. ci scusiamo da
subito per questo refuso, avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti
anche se non bisognavano delle indennità (…) come già spiegato al punto 1. Nel
periodo di marzo 2020 soltanto una dipendente era purtroppo colpita dal lavoro
ridotto. Vista la seguente chiusura delle attività dal mese di aprile 2020
abbiamo quindi richieste le indennità per tutti i lavoratori presenti e
d’accordo di aderire al lavoro ridotto (…)”; diversamente da queste
affermazioni, dai documenti che avete compilato per la Cassa disoccupazione,
emerge che per il mese di marzo 2020 avete chiesto il lavoro ridotto per le
vostre 2 dipendenti (cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto del
27.
aprile 2020 e lettera 27 aprile 2020 dell’Associazione alla Cassa, annesse
alla presente), anche per il mese di aprile 2020 e maggio 2020 avete richiesto
le indennità per due dipendenti (cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro
ridotto 4 maggio 2020 e del 2 giugno 2020 annesse alla presente), mentre per i
mesi di giugno, luglio 2020 e agosto 2020 la richiesta riguardava 3 dipendenti
(cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto del 1. Luglio 2020,
scambio e-mail 10/11 agosto 2020 e del 1. settembre 2020 allegate alla presente).
Al riguardo vi chiediamo di spiegare l’incongruenza delle affermazioni
contenute nello scritto del 10 maggio 2021 con quanto invece richiesto alla
Cassa.” (cfr. doc. 18)
Il 20 dicembre 2021
l’Associazione ha risposto come segue alle richieste della Sezione del lavoro:
"
Come già comunicato precedentemente nella compilazione del preannuncio
di lavoro ridotto di marzo 2020 abbiamo inserito un solo dipendente in quanto
unico lavoratore che necessitava dell’indennità. Al termine del mese abbiamo
però riscontrato che anche un secondo dipendente era nella necessità di
ottenere l’indennità e pertanto è stato inserito il numero 2 nella domanda di
indennità. Mentre per il terzo dipendente è stato inserito a giugno 2020 in
quanto i mesi precedenti ha lavorato regolarmente e non necessitava
l’indennità. A comprova di ciò vi abbiamo inviato i conteggi ore dei dipendenti
come da voi richiesto.
Inoltre, come da vostra
richiesta, vi indichiamo qui di seguito le cifre d’affari per i mesi
giugno-ottobre 2021.
Giugno 2021 CHF
25’540
Luglio 2021 CHF
12’320
Agosto 2021 CHF
6’025
Settembre 2021 CHF
7’097
Ottobre 2021 CHF
10'142 (…)” (cfr. doc. 19).
In allegato al riscorso
presentato in data 17 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), la
ricorrente ha trasmesso la “contabilità 2019”, da cui emergono entrate
per totali fr. 323'049.11 (cfr. all. 2 a doc. I), ed uno scritto di data 11
ottobre 2021, indirizzato alla Cassa __________ laddove, in risposta e per le
indennità per lavoro ridotto di luglio 2021, l’Associazione ha comunicato che “le
iscrizioni ai corsi sono ridotte in considerazione della pandemia attuale.
Inoltre, alcuni degli iscritti sono risultati positivi al covid o posti in
quarantena. Di conseguenza i corsi si sono dovuti sospendere e attenderne la
ripartenza. Oltre a ciò, i corsi sono stati sospesi, per permettere a tutti gli
iscritti di proseguire insieme in quanto ogni corso è collegato perché diviso
in parti. Mentre per le vendite di materiali ci ritroviamo ancora con vendite
ridotte in considerazione del fatto che una buona parte dei materiali viene
venduta durante i corsi offerti. I nostri corsi riprenderanno il loro ritmo
normale dal mese di novembre 2021 (…)” (cfr. all. 3 a doc. I).
2.9
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata
dall’Associazione, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto
se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile
che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di
lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed.
Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia
la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee”.
Questo
Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente è operativa dal mese 2011 (cfr.
estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).
Pertanto
il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr.
STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova
in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita
durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a
provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che
non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13
settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento
“Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c;
Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to
D4a; consid. 2.4.).
2.10
Nella
presente fattispecie, l’Associazione, con preannuncio del 17 aprile 2021, ha
chiesto che le fosse riconosciuto il diritto a beneficiare da tali prestazioni
anche a partire dal 1° maggio 2021 facendo valere che “purtroppo la
situazione non è cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi
ma le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni. Le richieste per la
fabbricazione di materiale e la vendita sono minime” (cfr. supra consid.
1.1
e doc. 1/1).
Con
la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al
versamento di tali prestazioni (cfr. supra consid. 1.4.).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato
giustamente dalla Sezione del lavoro - nel maggio 2021 non sussistevano, in
particolare per i viaggiatori in arrivo nel nostro Paese dalle Regioni
confinanti, particolari restrizioni per i viaggiatori in arrivo.
Dagli
atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo maggio-giugno 2021,
allorquando, per il numero massimo di persone che potevano essere presenti alle
manifestazioni ed incontri vi erano ancora delle restrizioni (cfr. supra
consid. 2.7.) la cifra d’affari conseguita dalla ricorrente è stata pari a
27'650.-, rispettivamente a fr. 25'540.-, mentre, come rilevato dalla resistente,
allorquando tali restrizioni sono, poi, venute meno è diminuita a fr. 12'320.-
per luglio, 6'025.- per agosto, 7'097.- per settembre e 10'142.- per ottobre
(cfr. supra consid. 2.8. e doc. 19).
Le
minori cifre d’affari conseguite da giugno 2021, secondo questo Tribunale, non sono
dunque da ascrivere alla pandemia (cfr. STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022).
Riguardo
alla motivazione fatta valere dalla ricorrente solo in un secondo momento, e
meglio in sede ricorsuale, relativa al fatto che “i corsi in persona venduti
per i mesi da luglio a ottobre sono diminuiti in quanto le persone precedentemente
iscritte, avendo contratto il virus Covid erano obbligate alla quarantena o
alla procedura medicale necessaria per la guarigione. Non si è potuto svolgere
la maggior parte delle lezioni proprio a causa di queste assenza. Si è deciso
di posticipare detti corsi a dara da stabilire quanto tutti i partecipanti
avrebbero potuto iniziare in salute” il TCA rileva che tale affermazione è
rimasta una mera allegazione di parte, che non trova agli atti un sufficiente
riscontro documentale (nella forma, per esempio di rinunce alla frequenza dei
corsi o analoghe comunicazioni) e nemmeno permette di comprendere in che misura
l’attività dell’Associazione ne sarebbe toccata.
E’
quindi a titolo meramente abbondanziale, ritenuto che la richiesta di
introduzione del lavoro ridotto non è avvenuta per questa ragione bensì poiché
“le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni” a workshop e
congressi, che giova, comunque, evidenziare che proprio tra giugno e luglio
2021.
- quando la ricorrente pretende di aver dovuto disdire diversi corsi
siccome diversi partecipanti erano risultati positivi al Covid-19 ed erano,
quindi, sottoposti a quarantena – i casi di positività in Svizzera erano ai
minimi, e meglio come emerge dai dati forniti
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. https://www.covid19.admin.ch/it/epidemiologic/case?time=phase3 nella versione consultabile il 3 maggio
2022). Per tale ragione, oltre a non essere minimamente
supportata a livello documentale, l’allegazione della ricorrente nel senso di
una minor partecipazione ai corsi che organizzava a causa di quarantene ed
isolamento dei partecipanti pare anche inverosimile.
Anche
a voler, per ipotesi di lavoro, prendere in considerazione tale motivazione
quale motivo di introduzione del lavoro ridotto, le minori cifre d’affari
sarebbero dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.
A ragione, pertanto, la
Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto
del 17 aprile 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3
LADI e 51 OADI.
2.11
Quanto alla cifra d’affari
conseguita dalla ricorrente, questo Tribunale rammenta innanzitutto che non
tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione
dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione
della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del
quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale
dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio
aziendale (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022; 38.2021.100 del 22 marzo
22; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA
38.2009.39
del 7 settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA
38.2004.95
dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA
38.2003.50
del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA
38.2002.95
del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA
38.2001.125
del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA
38.2000.22
del 24 luglio 2000).
Nella presente
fattispecie, la Sezione del lavoro ritiene altresì che l’oscillazione della
cifra d’affari fatta valere dall’Associazione è inferiore al 25% per cui è da
considerarsi come rientrante nel normale rischio aziendale del datore di
lavoro.
In concreto, questo
Tribunale rileva, innanzitutto, che l’Associazione, a valere per il 2019 (e per
i primi due mesi del 2020) ha fornito, nei diversi preannunci di lavoro ridotto
in atti, dati molto diversi in relazione alla cifra d’affari conseguita.
Nel preannuncio del 20
marzo 2020 infatti, oltre a riferire che vi era un solo dipendente, ha indicato
che la cifra d’affari del 2019 era stata di complessivi fr. 60'754.- (cfr. doc.
1/2). Nel preannuncio del 17 aprile 2021, invece, ha riferito di una cifra
d’affari annua di fr. 323'049.- (cfr. doc. 1/1).
Le giustificazioni fornite
dall’Associazione quo all’iniziale errata indicazione del numero di dipendenti
dell’azienda nel preannuncio del 20 marzo 2020 (“ci scusiamo da subito per
questo refuso, avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti anche se non
bisognavano delle indennità”; cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3/1), non hanno
saputo spiegare (contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente in sede di
replica; cfr. supra consid. 1.7. e doc. VII) le differenti cifre d’affari
dichiarate.
In ogni caso, anche
volendo prendere in considerazione la cifra d’affari indicata nel preannuncio
del 17 aprile 2021, come posto in evidenza dalla Sezione del lavoro nella
decisione su opposizione qui impugnata (cfr. supra consid. 1.4.), si osserva che
la cifra d’affari realizzata nel semestre maggio-ottobre del 2021 è superiore
rispetto a quella conseguita nello stesso periodo dal 2016 al 2019, quindi
prima della pandemia ed anche per tale ragione la decisione su opposizione del
2.
febbraio 2022 merita conferma.
La contestazione
ricorsuale secondo cui rispetto al periodo pre-pandemico, nel semestre
maggio-ottobre 2021 l’Associazione conterebbe più dipendenti e dovrebbe,
quindi, supportare maggiori costi a fronte di entrate rimaste invariate a causa
del Covid-19, non può essere seguita.
In primo luogo poiché le
cifre d’affari annunciate per i mesi pre-pandemici di gennaio e febbraio 2020
(fr. 18'300.-, rispettivamente, fr. 22'800.-; cfr. supra consid. 2.8. e doc.
3/1), quando la ricorrente pretende che aveva già provveduto ad assumere __________,
__________ e ad aumentare la percentuale lavorativa di __________ erano
inferiori, senza che vi fossero restrizioni legate alla pandemia, rispetto a
quelle poi conseguite, a parità di dipendenti e con le misure conseguenti al
Covid-19 nello stesso periodo del 2021 (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3/1).
Secondariamente poiché per
ammissione stessa della ricorrente, __________ - che l’insorgente pretende aver
assunto da gennaio 2020 malgrado egli abbia fatto richiesta del permesso “G”
solamente da marzo 2021 - sebbene come indipendente già forniva i propri
servizi all’Associazione prima di quel momento, di modo che almeno parte quelle
che prima erano le uscite relative ai “salari indipendenti” (indicate nella
contabilità del 2019 in fr. 59'400.-; cfr. all. 3 a doc. ) vanno a compensarsi
con quello che è poi divenuto il suo salario da dipendente (fr. 48'000.- annui).
Anche __________, inoltre,
è stato assunto, asseritamente pure a gennaio 2020, in sostituzione di chi
prima di allora si occupava della contabilità esternamente all’Associazione, di
modo che anche in questo caso la ricorrente non ha dovuto sostenere maggiori
spese rispetto al 2019 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
Infine, sul fatto che __________
avrebbe richiesto il permesso “G” solamente da marzo 2021, poiché prima “la
pandemia covid-19 ha fermato gli uffici pubblici italiani” e per questo motivo
si è dovuto attendere “il tempo necessario per ricevere i documenti e procedere
con la richiesta di permesso” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 16), il TCA
rileva che il primo decreto legge italiano che ha imposto misure restrittive e
chiusure in Italia a causa della pandemia è stato adottato il 23 febbraio 2020 (allorquando
__________ doveva già aver richiesto il rilascio del permesso da mesi) in
seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, allorquando il Consiglio
dei Ministri, su proposta dell’allora Presidente Conte, ha approvato un decreto-legge che
ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gesti nella versione
consultabile il 3 maggio 2021).
Alla luce di tutto quanto
precede, la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 deve essere
confermata.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio
2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
(al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti