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Decisione

38.2022.19

Ricorso respinto: perdita di lavoro non dovuta alla pandemia. Oscillazione cifra d'affari: la cifra d’affari realizzata nel semestre maggio-ottobre del 2021 è superiore rispetto a quella conseguita nello stesso periodo dal 2016 al 2019, quindi prima della pandemia. Normale rischio aziendale

11 maggio 2022Italiano94 min

di __________, di __________ e sull’aumento della percentuale lavorativa di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.19

CL/gm

Lugano

11 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 aprile 2021,

l’Associazione RI 1 (in seguito: Associazione), __________, ha annunciato alla

Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro ridotto per “tutta

l’azienda”, indicando che ad esserne colpiti erano quattro lavoratori (di

cui tre assunti con un contratto di lavoro di durata indeterminata e uno di

durata determinata) nella misura dell’80% dal 1° maggio 2021. Dall’organigramma

trasmesso all’amministrazione emerge che la presidente dell’Associazione è __________,

la responsabile della direzione didattica __________, l’addetto alle vendite __________

e quello alla contabilità __________.

Quale “causa del lavoro

ridotto” l’Associazione ha fatto valere quanto segue:

" Purtroppo

la situazione non è cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini

congressi ma le restrizioni per i viaggi complicano le adesioni. Le richieste

per la fabbricazione di materiale e la vendita sono minime” (cfr. doc. 1/1).

1.2. Con decisione del 21 giugno

2021, la Sezione del lavoro (dopo aver esperito accertamenti per i quali meglio

si dirà al considerando 2.8.) ha sollevato opposizione e negato

all’Associazione il diritto alle postulate indennità ritenuto che – oltre al

fatto che la datrice di lavoro non aveva fornito parte dei documenti e delle

informazioni richiestile - sulla base dei dati versati agli atti, non era

possibile riscontrare un calo significativo (25%) della cifra d’affari.

In particolare,

l’amministrazione ha osservato che “la cifra d’affari realizzata nel mese di

maggio 2021 è di CHF 27'650.00, mentre nel mese di giugno 2021 di CHF

27'880.00. Nei mesi di maggio e giugno 2019 (pre Covid) la cifra d’affari è

stata di CHF 26'622.00, rispettivamente CHF 28'495.00. Pur considerando le

argomentazioni addotte, la perdita di lavoro annunciata non ha un’intensità

tale da giustificare la concessione dell’orario ridotto.” (cfr. doc. 10).

1.3. Impugnando tale provvedimento

con l’opposizione interposta il 25 giugno 2021, l’Associazione ha fatto valere,

d’un lato, che la Sezione del lavoro non avrebbe tenuto in considerazione il

fatto che nel 2019 vi era un unico dipendente con contratto al 10%, mentre “ora

ci sono due dipendenti al 100% e di conseguenza i costi dei dipendenti

aumentano” a fronte di una “cifra d’affari” che “rimane pressoché

invariata”, e d’altro lato, che la cifra d’affari effettivamente realizzata

nel mese di giugno 2021 era stata di fr. 25'540.-, prevedendo, per i mesi

successivi, minori entrate dal momento che non erano “presenti iscrizioni ai

corsi” (cfr. doc. 11).

1.4. Con decisione su opposizione

del 2 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione

del 21 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 10), sulla base delle

seguenti argomentazioni:

"

(…)

3. Nel caso in esame,

lo scopo sociale dell’ASSOCIAZIONE RI 1 consiste nell’organizzazione, nella

gestione e nell’esercizio di corsi scolastici ed extrascolastici parificati e

non parificati e nell’accoglienza di bambini in età di scuola dell’infanzia

(cfr. estratto RC).

Per quanto attiene ai

motivi addotti in sede di preannuncio, segnatamente che “stiamo organizzando

nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni per viaggiare complicano le

adesioni” si osserva che non sono stati resi plausibili, rispettivamente

non è stata comprovata con il necessario grado di verosimiglianza la

correlazione tra la perdita di lavoro e la pandemia Covid-19, dal momento che a

maggio 2021 non vigevano restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti. (…)

inoltre, nel rispetto delle necessarie e diffuse regole di distanziamento sociale

e di contenimento della pandemia, le scuole svolgono normalmente i loro

importanti compiti di insegnamento e di educazione. Tant’è che anche le cifre

d’affari a consuntivo per i mesi di maggio e giugno 2021 si scostano di poco

rispetto a quelle del 2019 nello stesso periodo.

Riguardo al motivo

addotto nell’opposizione relativo al fatto che la cifra d’affari, benché non vi

sia stata una fluttuazione rilevante, non tenga conto del fatto che hanno

assunto nuovi dipendenti, si osserva che tale affermazione non merita tutela

per i seguenti motivi.

Innanzitutto si premette che l'indennità per lavoro ridotto può essere versata

unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari. Infatti

secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non

tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione

dell’indennità per lavoro ridotto. Nondimeno, nella misura in cui la

diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media

del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio

aziendale del datore di lavoro (STCA 38.2009.39, consid. 2.4. e riferimenti ivi

citati).

Ora, secondo la

giurisprudenza federale, una cifra d'affari che aumenta o che resta invariata

non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di

indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; vedi pure STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007 e STCA

38.2007.43).

Oltre a quanto indicato

nella querelata decisione al punto 3. si rileva che la cifra d'affari per i

mesi in cui vi erano delle restrizioni, segnatamente maggio 2021 e giugno 2021

è di CHF 27'650.- rispettivamente di CHF 25'540.-, mentre per i mesi in cui le

restrizioni sono venute meno, ovvero da luglio 2021, la cifra d'affari è

diminuita in modo importante e in particolare: luglio 2021 è di CHF 12'320.--,

agosto 2021 è di CHF 6'025.-settembre 2021 è di CHF 7'097.- e ottobre 2021 è di

CHF 10'142.-. Dall'esame delle precitate cifre emerge chiaramente che il calo

delle stesse, in ragione del periodo in cui è avvenuto - quando non vi erano

praticamente restrizioni - non è riconducibile alla pandemia, ma è dovuto ad

altri motivi indipendenti da essa. L'associazione non ha dunque comprovato il

legame della perdita di lavoro con la pandemia e già solo per questo motivo non

è possibile riconoscere l'indennità per lavoro ridotto.

Inoltre, si rileva che

la cifra d'affari complessiva per l'anno 2019 era di CHF 323'049.-. In

quell'anno la signora __________ era l'unica dipendente dell'opponente, assunta

nella misura del 20%, con uno stipendio di CHF 12'000.-. Con tale percentuale

lavorativa quest'ultima è riuscita a svolgere il lavoro conseguendo

l'importante predetta cifra d'affari. Tuttavia, nonostante ella fosse riuscita

a gestire da sola la mole di lavoro che ha portato alla suddetta cifra

d'affari, dal 1. Gennaio 2020, l'associazione ha aumentato la percentuale

lavorativa della signora __________ al 100%, aumentandole lo stipendio a ben

CHF 72'000.-. Ha quindi assunto il figlio della medesima signor __________ e il

signor __________, con uno stipendio di CHF 17'400.- rispettivamente CHF

48'000.- all'anno. In aggiunta, si rileva che nei mesi di gennaio e febbraio

2020 (prima dell'inizio della pandemia) l'associazione registrava una cifra

d'affari in diminuzione.

A questo punto,

combinato con il fatto che vi sono risposte incongruenti nello scritto 10

maggio 2021 in merito al numero di dipendenti per i quali è stato chiesto il

lavoro ridotto nei mesi di marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, giugno 2020,

luglio 2020 e agosto 2020, rispetto a quanto richiesto alla Cassa

disoccupazione, l'amministrazione solleva delle forti perplessità riguardo al

periodo in cui sono stati assunti i nuovi dipendenti. Inoltre, mal si capisce

come la signora __________, possa lavorare a tempo pieno presso l'associazione

in parola e allo stesso tempo essere amministratrice unica di un'altra ditta.

Oltre a quanto sopra,

si sottolinea che il Signor __________, residente in Italia, che lavorava per

l'opponente in qualità di indipendente, a far tempo dal 1. gennaio 2020 è stato

assunto come dipendente. Dalle risposte trasmesse all'UG, a seguito delle numerose

richieste di spiegazioni al riguardo, l'associazione ha indicato di averlo

assunto in quanto "il Sig. __________ nel periodo di novembre- dicembre

2019 desiderava essere assunto come dipendente e dopo accordo tra le parti si è

arrivati ad un contratto da dipendente con inizio gennaio 2020 come data di

inizio più vicina". Di conseguenza, egli non è stato assunto per

motivi legati alle necessità di aumentare il numero dei dipendenti a seguito

dell'aumento della mole di lavoro dell'opponente, ma per un desiderio del

signor __________.

A ciò si aggiunge il

fatto che il signor __________ ha lavorato per l’associazione privo del

necessario permesso di lavoro. Infatti, nonostante le numerose richieste di

inoltro del permesso di lavoro del signor __________ esperite dall’UG e mai

evase dall’opponente, si è proceduto a un accertamento ai sensi dell’art. 32

LPGA cpv. 1 lett. a presso l’Ufficio della migrazione, dal quale è emerso che

egli, nonostante risulti essere stato assunto in data 01.01.2020 (cfr. dichiarazione

AVS dei salari e contratto di lavoro del dipendente), è entrato in possesso di

un valido permesso di lavoro soltanto il 1° marzo 2021 (permesso G UE/AELS),

ovverosia un anno e due mesi dopo la data di assunzione. A questo proposito,

non merita tutela la risposta dell’associazione riguardo a tale mancanza,

segnatamente che “(…) la pandemia del covid-19, ha fermato gli uffici

pubblici italiani prima che lo stato pandemico arrivasse in Ticino”,

ritenuto come il contratto di lavoro del dipendente sia stato sottoscritto il

25 ottobre 2019 e dunque prima della diffusione della pandemia anche in Italia.

Egli dal 1° gennaio 2020 doveva e poteva essere in possesso del permesso di

lavoro. Anche per questo motivo il signor __________ non avrebbe avuto diritto

all’indennità in parola. Si precisa inoltre che il rapporto di lavoro del

medesimo è stato nel frattempo disdetto. Riguardo alla data della fine dello

stesso, l’opponente ha affermato che la disdetta “non è stata documentata in

quanto avvenuta verbalmente.” (cfr. doc. 20)

1.5. Contro la decisione su

opposizione l’Associazione ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede che le sia riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità per

lavoro ridotto da maggio 2021.

In primis, sul

rapporto di lavoro con __________, la ricorrente osserva che:

"

(…) aveva terminato il suo lavoro presso l'Associazione dal 30 aprile

2021 ed è stato comunicato all'UG che non era più richiesta l'indennità per

questa persona. La decisione qui impugnata costituisce il presupposto ed il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale, crediamo che

questo Tribunale debba pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della

decisione su opposizione impugnata, ossia l'eventuale diritto ad indennità per

lavoro ridotto dal l maggio 2021.

Teniamo a precisare per

informazione che il Sig. __________ è stato assunto con contratto indeterminato

da gennaio 2020. Nel periodo precedente il Sig. __________ lavorava come

indipendente presso l'Associazione. Visto in seguito il buon rendimento delle

attività dell'associazione si è deciso in comune accordo nell'assunzione come

dipendente. A dimostrazione di ciò si produce la scheda di contabilità per il

2019 delle attività scuola/materiali (già inoltrato e qui allegato 2) dal quale

si evince il salario come indipendente corrisposto al Sig. __________. Sulla

base di ciò è stata decisa la sua assunzione, non per un desiderio del Sig. __________,

come scrive a pagina 4 la Signora __________. Il dipendente si era adoperato al

recupero di documentazione in Italia e in seguito in Ticino per la richiesta

del permesso che ha avuto sicuramente dei periodi di attesa e in seguito, con

l'arrivo della pandemia, dei rallentamenti da parte degli uffici pubblici. Non

essendo quindi nuovo collaboratore dell'Associazione e avendo sempre lavorato

senza interruzioni, lo stesso ha continuato il suo operato anche durante

l'attesa di completare rincarto per l'ottenimento del permesso cartaceo per

frontaliere. (…)”

L’Associazione ritiene,

poi, di non aver “commesso un illecito lasciando lavorare il Signor __________

quando non era in possesso del permesso cartaceo” e giunge a tale

conclusione sulla base di una sentenza 10.2009.133 del 24 marzo 2009 emessa

dalla Pretura penale in materia d’impiego di stranieri sprovvisti di permesso

(art. 117 cpv. 1 v LFSTR) che cita in parte, precisando che:

"

(…) l'Associazione ha corrisposto il salario mensile stabilito al Signor

__________, durante la pandemia ha versato, oltre alle indennità di lavoro

ridotto, anche i contributi AVS, ne ha pagato le imposte alla fonte osservando

le normative vigenti. Per quanto riguarda il permesso cartaceo, l'Associazione,

è sempre stata in buona fede (…)”.

Sulla cifra d’affari

conseguita nel 2021, sul raffronto con quella del 2019, e sui motivi alla base

della presentazione del preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021, la

ricorrente pone, invece, in evidenza quanto segue:

"

(…)

Le cifre d'affari mensili comunicate

riguardanti il 2021 (vedi paragrafo 3 decisione su opposizione) vi è una

diminuzione dell’usuale cifra d'affari. La cifra d'affari comunicata per il

mese di maggio (CHF 27'650.-) e di giugno (CHF 25'540. -). Questi importi sono

una cifra d'affari inclusiva anche di parte di incassi di quote sociali, di versamenti

riguardanti i mesi precedenti, di conseguenza non si può attribuire in toto

alla vendita di lezioni, workshop o di materiale fabbricato. l corsi in persona

venduti per i mesi da luglio a ottobre sono diminuiti in quanto le persone

precedentemente iscritte, avendo contratto il virus del Covid ed erano

obbligate alla quarantena o alla procedura medicale necessaria per la

guarigione.

Non si è potuto svolgere la maggior parte

delle lezioni proprio a causa di queste assenze. Si è deciso di posticipare detti

corsi a data da stabilire quando tutti i partecipanti avrebbero potuto

presenziare in salute.

Ne segue che la diminuzione degli incassi

era dovuta alle assenze degli iscritti ai corsi causate dalle restrizioni

legate a quarantena e/o isolamenti. Da aggiungere che, con lettera del 11

ottobre 2021 indirizzata anche alla Cassa __________ di __________, per i

chiarimenti pertinenti il mese di luglio 2021, queste difficoltà e impedimenti

per svolgere i corsi sono state comunicate nel dettaglio. (Allegato 3)

La scrivente aveva informato l'UG delle

problematiche riguardanti gli iscritti e la pandemia, se esse non sono a proposito

della pandemia, come scrive la Signora __________ “... il calo delle stesse,

in ragione del perìodo in cui è avvenuto - quando non vi erano praticamente

restrizioni - non è riconducibile alla pandemia..." ci si chiede a

quale causa sarebbero imputate.

Come spiegato, nell'elenco iscritti per

ogni didattica e materia, il numero di partecipanti varia tra 6 e 7, e per l'organizzazione

del secondo o terzo livello della stessa materia i partecipanti solitamente

sono gli stessi fino a conclusione del ciclo completo della materia. Sicché se

Fatti

i partecipanti sono in maggioranza assenti non si può dare luogo al

proseguimento del corso.

Da notare che dal mese di novembre 2021

l'associazione ha potuto riprendere le proprie attività non richiedendo alcuna

indennità per lavoro ridotto.”

Sull’assunzione, oltre che

di __________, di __________ e sull’aumento della percentuale lavorativa di __________

a decorrere dal 2020, l’Associazione osserva, poi, che:

"

(…)

La cifra d'affari del 2019 non è stata sicuramente ottenuta

soltanto dall'operato della dipendente Signora __________.

Dall'allegato 2, si chiarisce infatti, come precedentemente

comunicato, che il Sig. __________ ha contribuito alla realizzazione della

cifra d'affari come indipendente. Ciò è stato inoltre affermato nella decisione

su opposizione stessa (pag. 4) quando inizialmente l'UG afferma che la Sig. __________

sarebbe riuscita a realizzare lei stessa i ricavi dell'associazione. Mentre in

seguito l'UG conferma che anche il Sig. __________ ha partecipato all'attività

seppur terzo all'associazione. (…).

Il buon andamento nel 2019 ha permesso di poter firmare il

contratto al Sig. __________ in qualità di dipendente, in precedenza

indipendente.

La contabilità era gestita da terzi e con l'assunzione del Sig. __________

si è potuto conglobare sia la gestione della contabilità, delle ordinazioni,

delle iscrizioni e dei lavori di segretariato con un'unica persona.

Durante il 2019 la Signora __________ si occupava in minima

percentuale della preparazione delle lezioni in base agli obbiettivi del corso

programmato, lasciando totalmente le fasi organizzativa e pubblicitaria a

terzi; con l'aumento contrattuale al 100% si è deciso di dirigere il lavoro

totale delle lezioni (dal promovimento del metodo, informazione, logistica

delle classi e di insegnamento) ad un'unica persona formata, quale la Signora __________.

Lo stipendio concordato di CHF 72'000. - è comunque molto inferiore di quanto

una docente per la scuola superiore percepisce lavorando per il Cantone Ticino.

(…)

Sempre sulle frasi della Signora __________ dell'Ufficio

Giuridico "... ha quindi assunto il figlio della medesima... "

riferendosi all'assunzione del Signor __________ per la posizione già descritta

sopra. Pare che lavorare per la medesima Associazione dove un genitore è

dipendente sia qualcosa di brutto o come se fosse qualcosa da non fare.

Perché enfatizzare se un dipendente sia un familiare di un altro?

Questo poco si comprende visto che anche nell'Amministrazione Cantonale, come

in svariate ditte, ci sono dipendenti che appartengono alla stessa famiglia.

La Signora __________ dell'Ufficio Giuridico evidenzia come

l'associazione registrava una cifra d'affari in diminuzione nei mesi di gennaio

e febbraio 2020, non ha però ritenuto opportuno chiederne i motivi. In risposta

a questa affermazione l'Associazione ritiene giusto informare che i tempi

pandemici nella vicina penisola italiana, con cui lavora in maniera

preponderante, hanno iniziato già dalla fine dicembre 2019.”.

Da ultimo, sul preannuncio

di lavoro ridotto inoltrato il 20 marzo 2020 l’insorgente ribadisce di aver

compilato erroneamente le informazioni sul numero di dipendenti che impiegava a

quel momento, e meglio come segue:

" (…) In

merito alle contestazioni circa la richiesta del numero dei dipendenti nel 2020

è stata spiegata in seguito e chiarendo le nostre difficoltà con i formulari

inizialmente perché non esperti. Si precisa che sono stati iscritti solo due

dipendenti fino al mese di maggio 2020 compreso, visto che il Signor __________

riusciva comunque a svolgere parte di lavoro. (Ad aprile e maggio 2020, tra

l'altro, vigeva in Ticino l'ordine di chiusura per tutte le attività).

L'Associazione non

aveva bene inteso la compilazione dei formulari inserendo cifre inferiori a

quanto realmente avrebbe avuto diritto per due dipendenti nei mesi da marzo a

maggio, ma di questo l'Ufficio Giuridico è silente. Per i mesi di giugno,

luglio, agosto 2020 i formulari inviati alla Cassa e per il preannuncio di

lavoro ridotto erano conformi.

Oltre a ciò, tale

problematica di compilazione è riferita a ben prima del periodo del preannuncio

di lavoro ridotto qui contestato. Riteniamo che i fatti per poter negare le

indennità di lavoro ridotto si debbano basare sulla richiesta del periodo di

oggetto e i fatti accaduti prima e mai contestati, seppur in seguito chiariti

non vadano risolti nell'ambito del presente ricorso.” (cfr. doc. I).

1.6. Con risposta del 22 marzo

2022, la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del gravame sulla base

delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

3.1. Riguardo

all'assunzione del signor __________, diversamente da quanto sostenuto dalla

ricorrente, ovvero che egli sia stato assunto in ragione del buon andamento

degli affari dell'Associazione, oltre che non essere congruente con la versione

fornita all'UG dalla medesima (cfr. scritto 23 ottobre 2021, doc. 16 ) e oltre

al fatto che quest'ultimo ha svolto il lavoro in seno all'Associazione senza

permesso di lavoro dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021 e senza averne fatto

richiesta, è necessario sottolineare che chiedendo il permesso solamente il 1°

marzo 2021 rende altamente poco plausibile che egli sia stato assunto il 1°

gennaio 2020 e questo anche alla luce del fatto che nel preannuncio di marzo

2020 l'Associazione ha indicato di avere un solo dipendente (doc. 1/2). Nulla

muta poi a tale conclusione l'affermazione della ricorrente relativa al fatto

di non avere chiesto con il preannuncio di marzo 2020 le indennità per più

dipendenti, perché aveva bisogno per un solo lavoratore, in quanto in realtà,

nel predetto formulario, ha espressamente indicato di avere alle sue dipendenze

un solo lavoratore (doc. 1/2) e non più lavoratori, ma di chiederle unicamente

per un dipendente. Anche le numerose divergenti affermazioni dell'insorgente

nei vari scritti trasmessi all'UG e alla Cassa disoccupazione (doc.17 e

doc.18), rendono poco verosimile che l'assunzione del signor __________ sia

avvenuta il 1° gennaio 2020. Al riguardo si precisa inoltre che contrariamente

a quanto sostenuto dall'Associazione, oltre che per quanto appena esposto, i

fatti antecedenti al periodo in esame, sono rilevanti per poter eventualmente

procedere ad una revisione o ad una riconsiderazione di una decisione su

opposizione passata formalmente in giudicato, se adempiuti i presupposti,

conformemente all'art. 53 LPGA.

In aggiunta (…) si

rileva che se volessimo seguire il ragionamento della ricorrente, ovvero che la

pandemia in Italia sarebbe iniziata a fine dicembre 2019, benché errato (primo

caso italiano 21 febbraio 2020), renderebbe ancora più inspiegabile

l'assunzione dei precitati dipendenti, visto che era prevedibile che di lì a

poco, la pandemia sarebbe arrivata anche in Ticino. Dunque, oltre che poco plausibile,

appare perlomeno incauto assumere ben due persone in detto periodo e con le

cifre d'affari in calo (cfr. cifre d'affari di gennaio e febbraio 2020 doc.

3/1).

3.2. In merito alla

data del licenziamento del signor __________, si sottolinea che essa non è nota

all'UG, essendo avvenuto verbalmente (doc. 16) e inoltre la ricorrente fornisce

una nuova versione nel presente gravame (contratto terminato il 30 aprile

2021). Infatti, con lo scritto 20 giugno 2021 (doc. 9/1) ella ha dichiarato che

"II Signor __________ è stato assente dal lavoro dal 2 maggio per

motivi di salute gravi di un componente della sua famiglia non è più rientrato

al lavoro. Purtroppo a causa della sua prolungata assenza durante tutto questo

periodo, è stato licenziato. Rimangono attivi due collaboratori dipendenti".

Conoscere la data esatta del licenziamento sarebbe stato importante in caso di

riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto, poiché determinante per

stabilire la data d'interruzione delle stesse. Inoltre, si rileva che,

diversamente da quanto sostenuto dall'insorgente, non è mai stata data

comunicazione da parte di quest'ultima di voler limitare la richiesta di lavoro

ridotto a due dipendenti, escludendo dunque __________.

3.3. In merito alla

sentenza citata nel ricorso, si precisa che essa si esprime sulle conseguenze

del mancato possesso del permesso di lavoro dal profilo penale. Inoltre, si

rileva che il fatto che i permessi rilasciati in applicazione dell'Accordo

sulla libera circolazione delle persone siano di natura essenzialmente

dichiarativa non esonera coloro che hanno intenzione di soggiornare o lavorare

in Svizzera dalle procedure di segnalazione della loro presenza e attività sul

territorio (DTF 136 II 329). Anche la dottrina ha confermato che i cittadini degli

Stati membri della Comunità europea, assunti da una ditta avente sede in

Svizzera, non necessitano di un permesso solo nel caso in cui abbiano

un'attività lucrativa di durata inferiore a tre mesi per anno civile. È

previsto in ogni caso (dunque anche se l'attività non supera i tre mesi) un

obbligo di notificarsi (art. 9 cpv. 1 bis OLCP). L'autorizzazione ha lo scopo

di constatare l’esistenza di un diritto al soggiorno o all'esercizio di

un'attività lucrativa in Svizzera (pag. 53 par. 2 let. b), Droit du travail,

JEAN-PHILIPPE DUNAND, KARINE LEMPEN, ELSA PERDAEMS, Basilea, 2020). Lo stesso

Accordo sulla libera circolazione, all'art. 2 cpv. 4 dell'Allegato l dichiara

che le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti

contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio. Il permesso

non fonda dunque il diritto al soggiorno rispettivamente allo svolgimento di

un'attività lucrativa, ma attesta la sussistenza di tutte le condizioni legali

per il suo rilascio. Tali procedure hanno l'importante scopo di evitare

potenziali abusi.

Infatti, relativamente

al controllo delle condizioni, "La Segreteria di Stato della migrazione

SEM ha emanato delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della

libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda

l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono

che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un

permesso di dimora (L o B UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare

attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività

reale, effettiva e duratura [...]. Va da sé che quanto indicato dalla SEM deve

valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un permesso G allo

scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di lavoro in

Svizzera [...]." (TRAM, incarto n. 52.2018.609, decisione del

27.02.2020, consid. 3.4).

Inoltre, dal profilo

della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, non è possibile

autorizzare il lavoro ridotto a lavoratori privi di un'autorizzazione al lavoro

che non hanno nemmeno presentato una tempestiva richiesta per l'ottenimento

della stessa (la domanda è stata inoltrata un anno e 2 mesi dopo l'inizio del

contratto di lavoro, ovvero il 1° marzo 2021).

Le giustificazioni

prodotte dalla ricorrente in merito agli impedimenti burocratici dovuti

all'inizio della pandemia nella vicina penisola non possono trovare

accoglimento, considerato che l'inizio della medesima è stato il 21 febbraio

2020 (primo caso Covid) e pertanto gli uffici erano funzionanti a dicembre

2019.”.

L’amministrazione osserva,

poi, che la ricorrente ha fornito una nuova versione circa il motivo per il

quale ha inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021, e meglio:

"

(…) nel ricorso l'Associazione indica che "(...) Non si è potuto

svolgere la maggior parte delle lezioni proprio a causa di queste assenze. Si è

deciso di posticipare detti corsi a data da stabilire quando tutti i

partecipanti avrebbero potuto presenziare in salute. Ne segue che la

diminuzione degli incassi era dovuta alle assenze degli iscritti ai corsi

causate dalle restrizioni legate a quarantena e/o isolamenti (...) con lettera

del 11 ottobre 2021 indirizzata anche alla Cassa __________ di __________, per

i chiarimenti pertinenti il mese di luglio 2021, queste difficoltà e

impedimenti per svolgere i corsi sono state comunicate nel dettaglio. (Allegato

3)". Una motivazione differente viene poi fornita nel preannuncio del

17 aprile 2021 (doc. 1/1), segnatamente: "Purtroppo la situazione non è

cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni

per viaggiare complicano le adesioni. Le richieste per la fabbricazione di

materiale e la vendita sono minime". Visto quanto appena esposto,

considerato che durante il periodo in esame i contagi erano fortemente

diminuiti, come pure che da maggio 2021 non vi erano praticamente più

restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, fondandosi sulla motivazione

indicata nel preannuncio in esame (restrizioni negli spostamenti), il motivo

della diminuzione della cifra d'affari, non è riconducibile alla pandemia.”

La Sezione del lavoro

osserva poi, che l’assunzione del figlio di __________ in seno all’Associazione

“potrebbe portare ad escludere il loro diritto in quanto potrebbero

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3

lett. c LADI), trattandosi di fatto di un'azienda di famiglia.”.

La resistente conclude

rilevando quanto segue in relazione alla cifra d’affari ed al fatto che la

ricorrente non avrebbe reso verosimile il fatto che la perdita di lavoro subìta

sia da ricondurre alla pandemia:

"

3.6. Dai dati forniti dalla ricorrente relativi alla cifra d'affari, è

emerso che nel semestre maggio-ottobre 2021 si è verificato un aumento del +10%

della stessa rispetto alla media della cifra d'affari conseguita nello stesso

periodo del quadriennio pre covid (2019-2016), (doc. 3/1, doc. 9/1, doc. 19).

Alla luce di tale aumento, è necessario concludere che esso non indica certo

una diminuzione del lavoro e dunque, anche per questo motivo, l'indennità per

lavoro ridotto è esclusa.

Infine, si sottolinea che le cifre d'affari per l'anno 2019 e i

primi due mesi del 2020 del modulo comunicazione 10 maggio 2021 (doc. 3/1) sono

differenti rispetto alle cifre fornite per gli stessi mesi con il preannuncio

del 20 marzo 2020 (doc. 1/2).” (cfr. doc. V).

1.7. Con replica del 26 marzo

2022, la ricorrente ha osservato che:

" (…) Per

quanto riguarda il Signor __________ (…) era al servizio della nostra

Associazione prima del 2020, a conferma abbiamo inviato la contabilità dove si

evince il salario corrisposto durante l'anno 2019.

A chi sarebbe stato

corrisposto il salario notificato, se il Signor __________ non avesse mai

lavorato già dal 2019, la Signora __________ nulla racconta.

Abbiamo anche fatto

notare che avendo sempre versato i contributi AVS e le imposte alla fonte per

il Signor __________ non pensavamo mai di essere nell'illecito come evidenzia

fortemente la Signora __________.

Al punto 3.1. Abbiamo

più volte spiegato come abbiamo interpretato la compilazione della richiesta di

indennità e anche ripetuto di avere fatto le nostre correzioni quando l'UG ci

aveva chiarito la procedura corretta.

(…)

Le assunzioni con

contratto erano state decise nell'autunno del 2019 con inizio gennaio 2020, i

contratti sono stati firmati prima dell'inizio dell'anno. Ovviamente nessuno,

noi compresi, sapeva che il Coronavirus aveva già fatto la sua entrata in Italia,

non siamo veggenti con l'abilità di prevedere che con qualche persona malata a

dicembre si sarebbe sviluppata in pochi mesi una pandemia. Siamo lusingati e ne

ringraziamo la Signora __________, ma non abbiamo nessun dono con cui potere

prevedere il futuro!

Il primo caso in

Italia, a detta della Signora __________ è il 21 febbraio 2020, questo viene

smentito da diverse informazioni tra cui Il primo caso di Covid-19 in Italia è

stato nel novembre 2019 (agi.it) https://www.agi.it/cronaca/news/202i-oi-ii/prim.o-caso-covid-italia-novembre-20i9'i0978766/

Covid in Italia già da settembre 2019, lo dice uno studio dell'Istituto dei

tumori di Milano - Sanità - ANSA.it Covid già nell'estate del 2019? Ecco perché

i morti sono arrivati dopo - ilGiornale.it.

Pertanto, non riteniamo

di essere stati incauti nell'assunzione di personale nel periodo in cui tutti

erano all'oscuro su quanto sarebbe successo al mondo intero da lì a poco.

Sarebbe come, in un periodo di semplice influenza, allarmarsi a tal punto da

chiudere l'azienda.

(…).

Torniamo ancora a

ripetere che i formulari di preannuncio del marzo 2020 sono stati compilati

erroneamente, lo abbiamo detto, ripetuto, ribadito e corretto ed è stato

accettato già dall'Ufficio Giuridico quantomeno al più tardi con lettera del 3

ottobre 2020. Nel caso si volesse procedere ad una revisione o altro indicato

dalla Signora __________ saremo pronti a rispondere come abbiamo sempre fatto.

Nel caso che ci occupa oggi si dovrebbe discutere del periodo maggio-ottobre

2021.

Al punto 3.2.

Ribadiamo di avere

informato l'UG della disdetta del Signor __________ con lettera del 19 giugno. Essendo

stato assente tutto il mese di maggio non abbiamo ritenuto corretto richiedere

le indennità di lavoro ridotto per un dipendente che stava lasciando il posto

di lavoro per problemi suoi personali.

(…).

Ribadiamo che il

ritardo all'inoltro della domanda del permesso da parte del Signor __________ è

stato a causa della burocrazia italiana. Lo stesso ha comunque sempre lavorato

in Ticino e ne ha sempre pagato i contributi di legge, tutti! Gli accordi

bilaterali lo autorizzano a lavorare in Ticino, il suo lavoro non è mai stato

illegale, come riporta la sentenza allegata al nostro ricorso.

Seguendo la normativa

del 2020 elencata dalla Signora __________, al Signor __________ incombeva

unicamente la notificazione alla polizia cantonale in attesa del rilascio del

suo permesso G, ma questo è molto lontano da dire che non era autorizzato a

lavorare. Per di più pagando i contributi AVS/AD e le imposte alla fonte è

chiaro che la sua era sicuramente buona fede.

(…).

Al punto 3.4.

Le comunicazioni da noi

fornite in data 11 ottobre 2021 indicavano quanto successo nel mese di luglio

2021 "non si è potuto svolgere la maggior parte delle lezioni a causa.

delle assenze"

Le comunicazioni del 17

aprile 2021, quindi prima degli iscritti caduti in malattia dicevano "stiamo

organizzando nuovi workshop .., ma le restrizioni per viaggiare complicano le

adesioni".

(…) Gli iscritti erano

del mese di luglio mentre in aprile si stentava ad organizzare anche un piccolo

workshop e a viaggiare per gli acquisti del materiale disponibile solo ad __________.

La Signora __________ continua

nella sua copiatura della lettera precedente dicendo che "nel periodo in

esame i contagi erano fortemente diminuiti... "facciamo davvero fatica a

capire come fa a generalizzare lo stato di salute di iscritti ai corsi o

potenziali iscritti dicendo che "da maggio non vi erano più

restrizioni".

Non include la fonte

della sua informazione, pertanto non si può fare affidamento a una semplice

idea personale.

Al punto 3.5.

Questo punto è

totalmente infondato perché né la Signora __________ né il Signor __________

fanno parte della direzione dell'associazione e non possono influenzare

nessuno.

Per comodità riportiamo

qui di seguito l'art. 31 cpv. 3 lett. c LAD I, a cui la signora __________ fa

riferimento le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Né La Signora __________

né tantomeno il Signor __________ costituiscono un'azienda di famiglia.

L'Associazione RI 1 è

una persona giuridica e non può assumere la qualità di impresa familiare, a

questo riguardo portiamo l'esempio in questa sentenza (DTF 139 II 529).

(…).

Al punto 3.6.

Abbiamo già spiegato a

più riprese i dati relativi alla cifra d'affari. L'associazione pare avere

conseguito più reddito perché ha assunto del personale con contratto invece di

pagare lavoratori indipendenti i quali fatturavano di più includendo anche le

spese di viaggio. Si rinvia nuovamente alle conclusioni già elencate in

precedenza.

Se si devono guardare

gli incassi, si devono anche considerare le spese prima di dire che non c'è

stata una diminuzione. Eppure, abbiamo allegato la contabilità, le iscrizioni,

le lezioni, e ogni documento richiesto. Quale di questi documenti la Signora __________

non riesce a capire?

Infine, sottolinea che

le cifre sono differenti sui moduli 2019 e 2020, questo lo abbiamo già chiarito

con l'UG ed era stato compreso. Riprendere ancora quanto già corretto insieme

all'UG pare volere ricalcare ancora degli errori che oggi non hanno importanza

proprio perché già chiariti.

Al punto 4.

(…) l'Associazione ha

reso molto chiara la sua perdita di lavoro, evidenziando la riconducibilità

alla pandemia e ribadendo che la cifra d'affari non è aumentata (computando le

giuste cifre), pertanto il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto

deve essere riconosciuto per due dipendenti dal mese di maggio a ottobre 2021

come richiesto.” (cfr. doc. VII).

1.8. Con scritto di data 4 aprile

2022 – trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il giorno successivo (cfr.

doc. X) – la resistente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e di

confermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. IX).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del lavoro ha negato all’Associazione

RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 1° maggio

2021.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

“Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:

“Il Consiglio federale disciplina per

i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a

provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni

meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso

può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui

al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in

caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

“1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rendere un terzo responsabile del danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro individuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

“(…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

“(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

“(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

“(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva

2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre

nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del

20.

aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:

“(…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro

dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di lavoro

continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i

posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5

sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti

per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V

57.

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al

Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende

evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e

la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a

ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri.

Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della

valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione

dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima

Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se

tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr.

consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza

della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di

igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, con

sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha

confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una

società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività

connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre

2020.

a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava

peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino,

avevano inasprito le misure per

fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Questo Tribunale ha

rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum,

il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di

riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che

l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello

riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava

essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la

questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di

ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che

non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze

sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni

connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1°

giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.

Al titolare di una ditta

individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del

diritto a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a

fine ottobre e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece,

riconosciuto il diritto ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.

In una sentenza 38.2021.92

del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva

inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico

dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021,

non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre

alla pandemia.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da

una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a

ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data

aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava

assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento

dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria

il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a

fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli

altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile

escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro

fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85

del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società

che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio

al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021

ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori

licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra

l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo

in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la

campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia.

In un’altra sentenza

38.2021.100

del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto

di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle

indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio

2022.

in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni

precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la

pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste

considerazioni:

" (…) La

Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto

innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura

dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.

Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al

consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale

federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro

ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante

i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.

Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire

tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.

concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state

chieste indennità per lavoro ridotto.

Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario

di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,

orario normale di lavoro) sia o no computabile.

La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel

momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva

alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano

valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui l’esercizio

pubblico svolge la sua massima attività.

Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una

perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto

drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13

settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità

per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato

COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il

risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20

dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione

(cfr. doc. 3).

Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a

soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo

previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di

22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo

senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro

svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco

nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di

lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022

riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di

clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00

alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il

servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a

mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato

Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e

impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).

Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal

TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”.

In una sentenza

38.2021.101

del 4 aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a

una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per

lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la

ricorrente, avendo ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del

locale rispetto al periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di

ridurre il danno e la perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In

quell’occasione, infatti, questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso

giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non

ha dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura non

avrebbe potuto gestire il bar il modo proficuo; non è, infatti, stata resa

verosimile “una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia”.

Con sentenza 38.2021.77

dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia,

questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per

lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa

alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro

che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti

del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel

normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,

invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di

coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,

provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo

escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse

effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli

atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

In una sentenza 38.2022.3

del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione

delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito che i ritardi

non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia

Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo

quando è scoppiata la pandemia.

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla

base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le

malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo

alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare

se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e

di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è

uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di

propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori

vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato

l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale

che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale

può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole

persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia

di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione

particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020

2213).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della

situazione epidemiologica (cfr.

L’art. 6 cpv. 1 Ordinanza

COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha

vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000

partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni

politiche e civili.

Giusta l’art. 6 cpv. 2 e

3:

" 2 Per

le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di registrazione dei dati

di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una

suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con un massimo di 300

persone.

3.

Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi

familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui

partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3.

Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure

di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle

persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.”

Il

2.

settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato

introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere

una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti

(grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale

competente” e l’art. 6b, relativo alle prescrizioni supplementari per

le competizioni sportive in leghe professionistiche, secondo cui per le

competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica

con oltre 1000 spettatori occorre prevedere uno specifico piano di protezione

(cfr. RU 2020 3679).

L’art.

6.

cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020)

nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50

persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione

nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al

suo svolgimento”.

L’art.

6d cpv. 1 ha vietato le attività presenziali negli istituti di formazione, ad

eccezione delle scuole dell’obbligo e delle scuole del livello secondario II,

delle attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di

formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto e

delle lezioni individuali.

La

Risoluzione 5692 emanata dal Consiglio di Stato l’8 novembre 2020 e la

Risoluzione 5696 del 10 novembre 2020 hanno vietato, da un lato, gli

assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in

piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono

nella stessa economia domestica. Dall’altro, lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche e private con più di 5 partecipanti, ad eccezione delle assemblee

degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le

assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che

restano ammissibili come da disposizioni federali.

L’11

dicembre 2020 è stato proibito lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve

alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare;

RU 2020 5377).

Dal

18.

gennaio 2021 alle manifestazioni nella cerchia familiare o di amici

(manifestazioni private) potevano partecipare al massimo cinque persone. Non

vigeva l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione (cfr. art. 6

cpv. 2 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica del 13 gennaio 2021;

RU 2021 7).

Con

la modifica del 24 febbraio 2021 è stato ribadito che lo svolgimento di

manifestazioni restava vietato, salvo alcune eccezioni. Dal 1° marzo 2021, in

ogni caso, il numero di partecipanti alle manifestazioni nella cerchia

familiare e di amici (manifestazioni private) era di al massimo 5

persone nei luoghi chiusi e al massimo 15

persone nelle aree esterne (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19 situazione

particolare; RU 2021 110).

Il

14.

aprile 2021 sono stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In

particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto

dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vigeva per

le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli

6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle

manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi chiusi erano ammesse come

pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al

massimo 100. Poteva essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere

disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).

Dal 27 maggio 2021 lo

svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti era vietato. Questa restrizione

non vigeva per le grandi manifestazioni secondo l’articolo 6a (“le

manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti

(grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se

l’autorità cantonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione

per lo svolgimento”) e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo

l’articolo 6bquater (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione

particolare, modifica del 26 maggio 2021; RU 2021 297).

Con

effetto dal 31 maggio 2021 giusta l’art. 6 cpv. 1 lo svolgimento di

manifestazioni con più di 50 partecipanti era vietato. Tale restrizione non

sussisteva per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura

secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2 lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera

a. Per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori

consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto.

La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo

(cfr. RU 2021 300: art. 6;

Il

cpv. 2 enunciava “le manifestazioni nella cerchia familiare e di amici

(manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al

pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al

massimo 50 persone nelle aree esterne. (…)”.

L’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto

dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione

particolare; RU 2021 379).

Con

riferimento alle “restrizioni per viaggiare” indicate dalla ricorrente nel

preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021 a valere quale causa dell’introduzione

della misura e delle minori adesioni a “workshop e mini congressi”, si

rileva che già a quel momento, ex art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza sui

provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico

internazionale viaggiatori (RS 818.101.27) le persone che entravano in Svizzera

da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio dovevano registrare i loro

dati di contatto elettronicamente o su carta solo se l’entrata avviene in

treno, autobus, nave o aereo, di modo che per l’entrata nel nostro Paese in

automobile non erano nemmeno tenute a registrare i propri dati. Coloro che,

invece, giungevano in Svizzera dopo che, in un momento qualsiasi nei dieci

giorni precedenti l’entrata, avevano soggiornato in uno Stato o una regione con

rischio elevato di contagio erano soggetti, a norma dell’art. 7 cpv. 2 della

medesima Ordinanza, oltre a dover attestare di essersi sottoposti nelle ultime

72.

ore a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con risultato

negativo, a svolgere una quarantena di 10 giorni, salvo che, ex art. 8 cpv. 1

lett. h, potessero provare di essere state vaccinati contro il SARS-CoV-2.

In

particolare – ritenuto che la ricorrente ha osservato che sarebbe la zona della

“vicina penisola italiana”, quella “con cui lavora in maniera

preponderante” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) – si osserva tra gli

Stati o le Regioni considerate a rischio, non vi era alcuna Regione italiana

confinante con il territorio elvetico e, più in generale, dal 3 giugno 2021

nessuna Regione italiana rientrava nell’elenco delle zone considerate a

rischio.

I __________,

con riguardo a quanto riferito dalla ricorrente circa il fatto che il materiale

per i corsi poteva – asseritamente e senza che tale affermazione sia stata in

alcun modo supportata mediante documentazione idonea – acquistare solo ad __________

(cfr. infra consid. 2.8. e doc. VII), figuravano, sempre con l’eccezione per i

vaccinati, esentati dalla quarantena al rientro in Svizzera, nell’elenco dei

Paesi considerati a rischio sino al 23 giugno 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno

2021, RS 818.101.27).

Da ultimo, e sebbene la

ricorrente questa non abbia fatto valere di essersi occupata nel periodo che

qui interessa dell’accoglienza di bambini in età da scuola dell’infanzia, giova

rilevare che 15 giugno 2021, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e

dello sport, mediante il comunicato stampa “Un intero anno scolastico in

presenza, raggiunto l’obiettivo per nulla scontato”, ha comunicato che

durante l’anno scolastico 2020/2021 “malgrado la pandemia e le restrizioni

sanitarie, la scuola è rimasta aperta e non si è dovuto ricorrere nuovamente

alla didattica a distanza come accaduto in occasione del confinamento della

primavera 2020” (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=191294&cHash=f0dd90057317516f259c9bef6a28fe51

nella sua versione consultabile il 3 maggio 2022).

2.8

Nella presente evenienza,

dall’estratto del Registro di commercio emerge che l’Associazione RI 1, avente

sede a __________, è attiva – sebbene nel preannuncio di lavoro ridotto quale

settore di attività abbia indicato il “commercio all’ingrosso e al dettaglio”

(cfr. doc. 1/1) - nella “promozione della __________, per quanto riguarda la

scuola dell'infanzia” e nell' “organizzazione, la gestione e l'esercizio

di corsi scolastici ed extrascolastici parificati e non parificati” oltre

che nell’ “accoglienza di bambini in età di scuola dell'infanzia”.

Presidente

dell’associazione è __________ (cittadina italiana in __________, provincia di __________),

membro e segretario è __________ (cittadino italiano in __________, provincia

di __________) e membro è pure __________ (cittadina italiana in __________, cfr.

estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).

L’Associazione si

finanzia, oltre che tramite i “contributi sociali annui” (cfr. estratto

del Registro di commercio; www.zefix.ch) e le

quote di iscrizione ai corsi, grazie alle “ordinazioni dagli stessi

partecipanti ai corsi per il materiale da costruire necessario alle loro

lezioni” (cfr. doc. 3).

Giova rilevare che prima

che l’Associazione inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile

2021, ne aveva già fatto richiesta nel 2020. In particolare il 20 marzo 2020 la

ricorrente – oltre ad indicare quale datore di lavoro l’ “Associazione RI 1

(…) __________” salvo poi apporre il timbro di una diversa associazione, e

meglio della “Associazione RI 1 __________, (…) __________ ” (ora in

liquidazione ed il cui scioglimento è stato pubblicato il 3 maggio 2021, che

aveva uno scopo analogo a quello della ricorrente, tra i cui membri nel tempo

si contano tra gli altri tanto __________, quanto __________, che __________;

cfr. www.zefix.ch) - aveva postulato il riconoscimento del diritto

alle indennità in questione indicando che l’effettivo del personale era

composto da una persona, che in essere vi era un contratto di lavoro di durata indeterminata,

che colpito del lavoro ridotto era un lavoratore e che la perdita di lavoro

probabile si attestava al 100% (cfr. doc. 1/2).

Contestualmente,

l’Associazione aveva comunicato la seguente cifra d’affari a valere per “gli

ultimi quattro anni”:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

Gennaio

5’560

5’420

5’684

9’636

3’320

Febbraio

5’740

5’395

5’817

4’947

3’210

Marzo

5’930

6’855

2’974

3’680

Aprile

4’920

6’390

7’652

4’775

Maggio

5’250

6’030

7’059

3’150

Giugno

4’794

6’810

6’279

4’575

Luglio

5’320

8’470

11'241.60

4’320

Agosto

5’140

6’200

3’093

3’250

Settembre

5’770

6’075

6’628

5’423

Ottobre

5’705

5’750

14’633

3’610

Novembre

4’490

5’855

3’580

3’450

Dicembre

2’620

5’644

16’342

3’387

(cfr.

doc. 1/2).

Dopo aver ricevuto il

preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 1/1), la Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di fornire

ulteriore documentazione e rispondere ai seguenti quesiti:

" 1. La

signora __________ e i signori __________ e __________ sono stati assunti quali

dipendenti dal 01.01.2020. Per quali motivi nel preannuncio di lavoro ridotto

del 20.03.2020 avete indicato: “Effettivo del personale di tutto l’azienda,

oggi” 1 “di tutta l’azienda un anno fa” 1 e “lavoratori colpiti

dal lavoro ridotto” 1?

2.

Per quali motivi con il preannuncio di

lavoro ridotto del 21.08.2020 i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto sono

aumentati a 3?

3.

Inviare gli avvisi di addebito

bancario/postale relativi al pagamento dei salari dei mesi di gennaio e

febbraio 2020 per la signora __________ e i signori __________ e __________;

4.

Inviare la copia della comunicazione

fatta dal signor __________ all’AVS, relativa alla fine del suo statuto

d’indipendente;

5.

Inviare la copia dei conti annuali 2020

(conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di revisione);

6.

Inviare le distinte salari AVS 2019 e

2020.

(con i nominativi);

7.

Allestire una vostra tabella e indicare la cifra d’affari mensile realizzata

da gennaio 2017 ad aprile 2021;

8) indicare la cifra d’affari presumibile

per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 precisando com’è stata calcolata.”

(cfr. doc. 2).

Il 10 maggio 2021,

l’Associazione, per il tramite della presidente, __________, ha fornito le

seguenti risposte:

" 1. Nel

preannuncio di lavoro ridotto del 20.03.2020 abbiamo fatto richiesta solo per

una persona in quanto era [ndr: l’] unica a richiedere le indennità, abbiamo

erroneamente inserito solo chi ne faceva richiesta invece di inserire il numero

completo dei lavoratori dell’azienda. Ci scusiamo da subito per questo refuso,

avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti anche se non bisognavano delle

indennità.

2.

Come già spiegato al punto 1. nel

periodo di marzo 2020 soltanto una dipendente era purtroppo colpita dal lavoro

ridotto. Vista la seguente chiusura delle attività dal mese di aprile 2020

abbiamo quindi richiesto le indennità per tutti i lavoratori presenti e

d’accordo a aderire al lavoro ridotto.

(…)

6.

Qui di seguito come richiesto la tabella

indicante le cifre d’affari mensili da gennaio 2017 ad aprile 2021.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

Gennaio

20980.

18300.

27565.

5684.

9636.

Febbraio

31747.

22800.

27988.

5817.

4947.

Marzo

22789.

20540.

28499.

6855.

2974.

Aprile

20135.

0.

23863.

6390.

7652.

Maggio

0.

26622.

6030.

7059.

Giugno

15370.

28495.

6810.

6279.

Luglio

19500.

29333.

8470.

11241.

Agosto

21920.

23799.

6200.

3093.

Settembre

28502.

28789.

6075.

6628.

Ottobre

21155.

26270.

5750.

14633.

Novembre

23620.

22347.

5855.

3580.

Dicembre

27415.

29479.

5644.

16342.

Totale

95651.

219122.

323049.

75580.

94064.

7.

(…) La cifra d’affari presumibile per il

mese di maggio 15’000

Giugno 20’000

Luglio 20’000

Le cifre sono state calcolate in base alle

probabili continuazioni di iscrizioni per i corsi __________ di grado

successivo, nella speranza che i presenti confermino la loro presenza. Oltre a

questi sono previste ordinazioni dagli stessi partecipanti ai corsi per il

materiale da costruire necessario alle loro lezioni, anche nell’eventualità che

i workshop o eventi offerti si potranno garantire con le restrizioni meno

stringenti ordinate dalla Confederazione.” (cfr. doc. 3/1).

La ricorrente ha contestualmente

trasmesso all’amministrazione:

·

le “copie delle buste paga per

i salari di gennaio e febbraio 2020 (…) pagamento contanti” di __________ e

__________, domiciliati presso la sede dell’Associazione, nonché di __________

(con domicilio ad __________, Provincia di __________, Italia), su cui, d’un

lato, quale sede del datore di lavoro, è indicata “__________” e che, d’altro

lato, sembrano essere stati redatti a “__________” (cfr. doc. 3/5);

·

la “contabilità 2020” dalla

quale (a fronte di una cifra d’affari contestualmente comunicata in fr.

219'122.-) emergono entrate per fr. 276'303.25 (cfr. doc. 3/2);

·

le “distinte salari AVS 2019 e

2020” dalle quali emerge che nel 2019 l’unica dipendente dell’Associazione (la

cui sede, da __________, è stata corretta manualmente in __________) era __________,

con uno stipendio annuo di fr. 12'000.- (oltre fr. 8'400.- per assegni

familiari; cfr. doc. 3/3), mentre nel 2020 i dipendenti (tutti occupati dal “1.1.”

al “31.12”) erano tre: __________ con salario annuo di fr. 48'000.-, __________

con stipendio annuo di fr. 72'000.- (oltre assegni familiari per fr. 8'400.-) e

__________ con salario complessivo di fr. 17'400.- (cfr. doc. 3/4).

Il 13 maggio,

l’Associazione ha, poi, precisato che:

" Per il

signor __________ rispondiamo che prima di essere assunto presso la nostra

associazione lo stesso lavorava come indipendente nel suo Stato d’origine,

Italia, e lo Stato non rilascia un attestato dichiarativo del suo stato di

lavoratore. Per questa ragione non possiamo fornirvi il documento richiesto

(…).” (cfr. doc. 5).

Il 17 maggio 2021, la

Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di “inviare la copia del

permesso di lavoro di tutti i dipendenti (…)” nonché “della

comunicazione fatta dal signor __________ alle Autorità italiane, in relazione

alla fine del suo statuto di lavoro autonomo (p. es.: INPS, Agenzia delle

entrate, Comune di residenza, altro” (cfr. doc. 6).

Il 23 maggio 2021,

l’Associazione ha trasmesso la carta d’ identità svizzera di __________ ed il

permesso di soggiorno “C” rilasciato il 14 febbraio 2020 a __________. __________,

invece – ha precisato la ricorrente - in quel momento si trovava all’estero,

ragione per la quale l’Associazione si è impegnata a trasmetterne il permesso

al suo rientro in Svizzera ed ha precisato quanto segue:

" Il signor __________

ci comunica che l’Ufficio dell’INPS non può disdire la sua partita IVA in

quanto comproprietario di un’attività commerciale e pertanto autonomo. Benché

non lavori nella sua attività, a detta dell’INPS, deve rimanere iscritto anche

se svolge un’attività dipendente in Ticino.” (cfr. doc. 7).

In data 14 giugno 2021, la

Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di trasmettere il permesso di

lavoro di __________ e di comunicare per quali motivi il medesimo “comproprietario

di un’attività commerciale e lavoratore autonomo in Italia con fatturazione

alla vostra Associazione fino alla fine del 2019, dal 01.01.2020 è stato

assunto quale dipendente”, di indicare la cifra d’affari realizzata nel

maggio 2021 e quella presumibile non era attivo e, infine, di trasmettere il

programma dei corsi per il 2021, nonché copia di tutte le iscrizioni (cfr. doc.

8).

Il 20 giugno 2021,

l’Associazione ha comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue:

"

(…)

- il

signor __________ è stato assente dal lavoro dal 2 maggio per motivi di salute

gravi di un componente della sua famiglia e non è più rientrato al lavoro.

Purtroppo, a causa della sua prolungata assenza durante tutto questo periodo, è

stato licenziato. Rimangono attivi due collaboratori dipendenti.

- per

il mese di maggio 2021 abbiamo realizzato una cifra d’affari di CHF 27'650.

Mentre per il mese di giugno 2021 prevediamo una cifra d’affari pari a C

- è

stato momentaneamente inattivo a causa di manutenzione del sito. Attualmente il

sito è attivo.

- in

allegato trovato il programma di ogni corso venduto durante il 2021 con la

cartella dei partecipanti, oltre all’importo del pagamento incassato con la

tassa di iscrizione.” (cfr. doc. 9).

Contestualmente la

ricorrente ha trasmesso alla resistente copia delle iscrizioni ai corsi di “linguaggio

per la scuola primaria” del 11/22 gennaio 2021 e del “25/01-02 febbraio” di

“__________” del 12-14 gennaio, di “__________” dell’8-20 febbraio e del “22

febb-6 marzo” e di “__________” dal 10-27 marzo, del 31 marzo – 17 aprile,

del 5 – 22 maggio e del 9-26 giugno (cfr. all. a doc. 9, nonché di alcuni

programmi di corsi, osservando che “purtroppo alcuni programmi non sono

completi in quanto la vostra cartella non ha sufficiente spazio per allegare il

corso completo”).

Successivamente alla

decisione del 21 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 10) ed alla

relativa opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 11), in data 15 settembre

2021.

l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha chiesto all’Ufficio della

migrazione “informazioni su eventuali richieste/rilasci di permesso relativi

al signor __________” (cfr. all. a doc. 15).

Il 29 settembre 2021 alla

Sezione del lavoro è quindi stato comunicato che __________ “è in possesso

di un permesso per confinanti G UE/AELS dal 1° marzo 2021 valevole fino al

28.02.2026

(data di richiesta: 1° marzo 2021)” (cfr. doc. 15/1).

La resistente ha dunque

nuovamente chiesto all’Associazione di trasmettere copia del permesso di lavoro

di __________ e di spiegare i motivi per cui egli “comproprietario di

un’attività commerciale e lavoratore autonomo in Italia con fatturazione alla

vostra Associazione fino alla fine dell’anno 2019, dal 01.01. 2020 è stata

assunto come dipendente.” (cfr. doc. 13).

Il 15 ottobre 2021,

l’Associazione ha comunicato alla Sezione del lavoro che non era possibile

inviare il permesso di lavoro di __________ in quanto il medesimo non era più

loro dipendente ed ha affermato che quest’ultimo “svolge un’attività come indipendente

in Italia e dal 2020 è stato dipendente presso di noi. Entrambe le attività

possono essere svolte contemporaneamente e non vi è nessun problema in ciò”

(cfr. doc. 14).

Il 19 ottobre 2021 la

Sezione del lavoro ha trasmesso all’Associazione l’esito dell’accertamento

esperito il 15 settembre 2021 presso l’Ufficio della migrazione chiedendo alla

ricorrente di prendere posizione, nonché di precisare “la specifica esigenza

lavorativa alla base dell’assunzione quale lavoratore dipendente del signor __________

proprio a gennaio 2020, in considerazione del fatto che già dal 2017 prestava

lavoro presso la vostra Associazione in veste di lavoratore indipendente” e

chiesto di trasmettere la documentazione relativa alla disdetta del rapporto di

lavoro con il dipendente in questione (cfr. doc. 15).

Il 23 ottobre 2021 l’Associazione

ha comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue:

"

Per ottenere il permesso per stranieri G al beneficio del sig. __________

è stato necessario richiedere dei documenti presso le autorità italiane.

Purtroppo, la pandemia del covid-19, ha fermato gli uffici pubblici italiani

prima che lo stato pandemico arrivasse in Ticino. È stato atteso il tempo

necessario per ricevere i documenti e procedere con la richiesta presso

l’ufficio della migrazione.

Nonostante ciò, seppur

in attesa del permesso G, i contributi sociali e le imposte alla fonte del sig.

__________ sono stati regolarmente dichiarati e pagati.

Il sig. __________ nel

periodo di novembre-dicembre 2019 desiderava essere assunto come dipendente e

dopo accordo tra le parti si è arrivati ad un contratto da dipendente con

inizio a gennaio 2020 come data di inizio più vicina.

Riguardo alla vostra

richiesta di documenti a proposito della disdetta del rapporto di lavoro del

sig. __________ vi informiamo che non è stata documentata in quanto la disdetta

è avvenuta verbalmente.” (cfr. doc. 16).

Il 14 dicembre 2021,

l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha richiesto all’Ufficio delle

prestazioni, Servizio disoccupazione, la trasmissione della documentazione

dalla quale è possibile evincere per quali dipendenti l’Associazione ha chiesto

le indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2020 (cfr. doc. 17).

Ne è emerso che la

richiedente ha postulato l’erogazione delle ILR per due dipendenti a marzo

(cfr. doc. 18/1 e 18/2), ad aprile (cfr. doc. 18/3) e maggio 2020, mentre, per

giugno, luglio ed agosto 2020 è stata richiesta per tre dipendenti (__________,

__________ e __________; cfr. doc. 18/5, 18/6, 18/7 e all. a doc. XI).

Il 16 dicembre 2021, la

Sezione del lavoro ha quindi chiesto all’Associazione di fornire ulteriori

informazioni e meglio come segue:

"

Il 10 maggio 2021, in risposta alle nostre domande del 4 maggio 2021,

avete indicato che “(…) Nel preannuncio di lavoro ridotto del 20.03.2020

abbiamo fatto richiesta solo per una persona in quanto era unica a richiedere

le indennità, abbiamo erroneamente inserito solo chi ne faceva richiesta invece

di inserire il numero completo dei lavoratori nell’azienda. ci scusiamo da

subito per questo refuso, avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti

anche se non bisognavano delle indennità (…) come già spiegato al punto 1. Nel

periodo di marzo 2020 soltanto una dipendente era purtroppo colpita dal lavoro

ridotto. Vista la seguente chiusura delle attività dal mese di aprile 2020

abbiamo quindi richieste le indennità per tutti i lavoratori presenti e

d’accordo di aderire al lavoro ridotto (…)”; diversamente da queste

affermazioni, dai documenti che avete compilato per la Cassa disoccupazione,

emerge che per il mese di marzo 2020 avete chiesto il lavoro ridotto per le

vostre 2 dipendenti (cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto del

27.

aprile 2020 e lettera 27 aprile 2020 dell’Associazione alla Cassa, annesse

alla presente), anche per il mese di aprile 2020 e maggio 2020 avete richiesto

le indennità per due dipendenti (cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro

ridotto 4 maggio 2020 e del 2 giugno 2020 annesse alla presente), mentre per i

mesi di giugno, luglio 2020 e agosto 2020 la richiesta riguardava 3 dipendenti

(cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto del 1. Luglio 2020,

scambio e-mail 10/11 agosto 2020 e del 1. settembre 2020 allegate alla presente).

Al riguardo vi chiediamo di spiegare l’incongruenza delle affermazioni

contenute nello scritto del 10 maggio 2021 con quanto invece richiesto alla

Cassa.” (cfr. doc. 18)

Il 20 dicembre 2021

l’Associazione ha risposto come segue alle richieste della Sezione del lavoro:

"

Come già comunicato precedentemente nella compilazione del preannuncio

di lavoro ridotto di marzo 2020 abbiamo inserito un solo dipendente in quanto

unico lavoratore che necessitava dell’indennità. Al termine del mese abbiamo

però riscontrato che anche un secondo dipendente era nella necessità di

ottenere l’indennità e pertanto è stato inserito il numero 2 nella domanda di

indennità. Mentre per il terzo dipendente è stato inserito a giugno 2020 in

quanto i mesi precedenti ha lavorato regolarmente e non necessitava

l’indennità. A comprova di ciò vi abbiamo inviato i conteggi ore dei dipendenti

come da voi richiesto.

Inoltre, come da vostra

richiesta, vi indichiamo qui di seguito le cifre d’affari per i mesi

giugno-ottobre 2021.

Giugno 2021 CHF

25’540

Luglio 2021 CHF

12’320

Agosto 2021 CHF

6’025

Settembre 2021 CHF

7’097

Ottobre 2021 CHF

10'142 (…)” (cfr. doc. 19).

In allegato al riscorso

presentato in data 17 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), la

ricorrente ha trasmesso la “contabilità 2019”, da cui emergono entrate

per totali fr. 323'049.11 (cfr. all. 2 a doc. I), ed uno scritto di data 11

ottobre 2021, indirizzato alla Cassa __________ laddove, in risposta e per le

indennità per lavoro ridotto di luglio 2021, l’Associazione ha comunicato che “le

iscrizioni ai corsi sono ridotte in considerazione della pandemia attuale.

Inoltre, alcuni degli iscritti sono risultati positivi al covid o posti in

quarantena. Di conseguenza i corsi si sono dovuti sospendere e attenderne la

ripartenza. Oltre a ciò, i corsi sono stati sospesi, per permettere a tutti gli

iscritti di proseguire insieme in quanto ogni corso è collegato perché diviso

in parti. Mentre per le vendite di materiali ci ritroviamo ancora con vendite

ridotte in considerazione del fatto che una buona parte dei materiali viene

venduta durante i corsi offerti. I nostri corsi riprenderanno il loro ritmo

normale dal mese di novembre 2021 (…)” (cfr. all. 3 a doc. I).

2.9

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata

dall’Associazione, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto

se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile

che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di

lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire

de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed.

Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia

la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee”.

Questo

Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente è operativa dal mese 2011 (cfr.

estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).

Pertanto

il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr.

STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova

in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita

durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a

provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che

non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13

settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento

“Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c;

Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to

D4a; consid. 2.4.).

2.10

Nella

presente fattispecie, l’Associazione, con preannuncio del 17 aprile 2021, ha

chiesto che le fosse riconosciuto il diritto a beneficiare da tali prestazioni

anche a partire dal 1° maggio 2021 facendo valere che “purtroppo la

situazione non è cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi

ma le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni. Le richieste per la

fabbricazione di materiale e la vendita sono minime” (cfr. supra consid.

1.1

e doc. 1/1).

Con

la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al

versamento di tali prestazioni (cfr. supra consid. 1.4.).

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato

giustamente dalla Sezione del lavoro - nel maggio 2021 non sussistevano, in

particolare per i viaggiatori in arrivo nel nostro Paese dalle Regioni

confinanti, particolari restrizioni per i viaggiatori in arrivo.

Dagli

atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo maggio-giugno 2021,

allorquando, per il numero massimo di persone che potevano essere presenti alle

manifestazioni ed incontri vi erano ancora delle restrizioni (cfr. supra

consid. 2.7.) la cifra d’affari conseguita dalla ricorrente è stata pari a

27'650.-, rispettivamente a fr. 25'540.-, mentre, come rilevato dalla resistente,

allorquando tali restrizioni sono, poi, venute meno è diminuita a fr. 12'320.-

per luglio, 6'025.- per agosto, 7'097.- per settembre e 10'142.- per ottobre

(cfr. supra consid. 2.8. e doc. 19).

Le

minori cifre d’affari conseguite da giugno 2021, secondo questo Tribunale, non sono

dunque da ascrivere alla pandemia (cfr. STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022).

Riguardo

alla motivazione fatta valere dalla ricorrente solo in un secondo momento, e

meglio in sede ricorsuale, relativa al fatto che “i corsi in persona venduti

per i mesi da luglio a ottobre sono diminuiti in quanto le persone precedentemente

iscritte, avendo contratto il virus Covid erano obbligate alla quarantena o

alla procedura medicale necessaria per la guarigione. Non si è potuto svolgere

la maggior parte delle lezioni proprio a causa di queste assenza. Si è deciso

di posticipare detti corsi a dara da stabilire quanto tutti i partecipanti

avrebbero potuto iniziare in salute” il TCA rileva che tale affermazione è

rimasta una mera allegazione di parte, che non trova agli atti un sufficiente

riscontro documentale (nella forma, per esempio di rinunce alla frequenza dei

corsi o analoghe comunicazioni) e nemmeno permette di comprendere in che misura

l’attività dell’Associazione ne sarebbe toccata.

E’

quindi a titolo meramente abbondanziale, ritenuto che la richiesta di

introduzione del lavoro ridotto non è avvenuta per questa ragione bensì poiché

“le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni” a workshop e

congressi, che giova, comunque, evidenziare che proprio tra giugno e luglio

2021.

- quando la ricorrente pretende di aver dovuto disdire diversi corsi

siccome diversi partecipanti erano risultati positivi al Covid-19 ed erano,

quindi, sottoposti a quarantena – i casi di positività in Svizzera erano ai

minimi, e meglio come emerge dai dati forniti

dall’Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. https://www.covid19.admin.ch/it/epidemiologic/case?time=phase3 nella versione consultabile il 3 maggio

2022). Per tale ragione, oltre a non essere minimamente

supportata a livello documentale, l’allegazione della ricorrente nel senso di

una minor partecipazione ai corsi che organizzava a causa di quarantene ed

isolamento dei partecipanti pare anche inverosimile.

Anche

a voler, per ipotesi di lavoro, prendere in considerazione tale motivazione

quale motivo di introduzione del lavoro ridotto, le minori cifre d’affari

sarebbero dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.

A ragione, pertanto, la

Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto

del 17 aprile 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3

LADI e 51 OADI.

2.11

Quanto alla cifra d’affari

conseguita dalla ricorrente, questo Tribunale rammenta innanzitutto che non

tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione

dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione

della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del

quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022; 38.2021.100 del 22 marzo

22; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA

38.2009.39

del 7 settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA

38.2004.95

dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA

38.2003.50

del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA

38.2002.95

del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA

38.2001.125

del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA

38.2000.22

del 24 luglio 2000).

Nella presente

fattispecie, la Sezione del lavoro ritiene altresì che l’oscillazione della

cifra d’affari fatta valere dall’Associazione è inferiore al 25% per cui è da

considerarsi come rientrante nel normale rischio aziendale del datore di

lavoro.

In concreto, questo

Tribunale rileva, innanzitutto, che l’Associazione, a valere per il 2019 (e per

i primi due mesi del 2020) ha fornito, nei diversi preannunci di lavoro ridotto

in atti, dati molto diversi in relazione alla cifra d’affari conseguita.

Nel preannuncio del 20

marzo 2020 infatti, oltre a riferire che vi era un solo dipendente, ha indicato

che la cifra d’affari del 2019 era stata di complessivi fr. 60'754.- (cfr. doc.

1/2). Nel preannuncio del 17 aprile 2021, invece, ha riferito di una cifra

d’affari annua di fr. 323'049.- (cfr. doc. 1/1).

Le giustificazioni fornite

dall’Associazione quo all’iniziale errata indicazione del numero di dipendenti

dell’azienda nel preannuncio del 20 marzo 2020 (“ci scusiamo da subito per

questo refuso, avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti anche se non

bisognavano delle indennità”; cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3/1), non hanno

saputo spiegare (contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente in sede di

replica; cfr. supra consid. 1.7. e doc. VII) le differenti cifre d’affari

dichiarate.

In ogni caso, anche

volendo prendere in considerazione la cifra d’affari indicata nel preannuncio

del 17 aprile 2021, come posto in evidenza dalla Sezione del lavoro nella

decisione su opposizione qui impugnata (cfr. supra consid. 1.4.), si osserva che

la cifra d’affari realizzata nel semestre maggio-ottobre del 2021 è superiore

rispetto a quella conseguita nello stesso periodo dal 2016 al 2019, quindi

prima della pandemia ed anche per tale ragione la decisione su opposizione del

2.

febbraio 2022 merita conferma.

La contestazione

ricorsuale secondo cui rispetto al periodo pre-pandemico, nel semestre

maggio-ottobre 2021 l’Associazione conterebbe più dipendenti e dovrebbe,

quindi, supportare maggiori costi a fronte di entrate rimaste invariate a causa

del Covid-19, non può essere seguita.

In primo luogo poiché le

cifre d’affari annunciate per i mesi pre-pandemici di gennaio e febbraio 2020

(fr. 18'300.-, rispettivamente, fr. 22'800.-; cfr. supra consid. 2.8. e doc.

3/1), quando la ricorrente pretende che aveva già provveduto ad assumere __________,

__________ e ad aumentare la percentuale lavorativa di __________ erano

inferiori, senza che vi fossero restrizioni legate alla pandemia, rispetto a

quelle poi conseguite, a parità di dipendenti e con le misure conseguenti al

Covid-19 nello stesso periodo del 2021 (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3/1).

Secondariamente poiché per

ammissione stessa della ricorrente, __________ - che l’insorgente pretende aver

assunto da gennaio 2020 malgrado egli abbia fatto richiesta del permesso “G”

solamente da marzo 2021 - sebbene come indipendente già forniva i propri

servizi all’Associazione prima di quel momento, di modo che almeno parte quelle

che prima erano le uscite relative ai “salari indipendenti” (indicate nella

contabilità del 2019 in fr. 59'400.-; cfr. all. 3 a doc. ) vanno a compensarsi

con quello che è poi divenuto il suo salario da dipendente (fr. 48'000.- annui).

Anche __________, inoltre,

è stato assunto, asseritamente pure a gennaio 2020, in sostituzione di chi

prima di allora si occupava della contabilità esternamente all’Associazione, di

modo che anche in questo caso la ricorrente non ha dovuto sostenere maggiori

spese rispetto al 2019 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

Infine, sul fatto che __________

avrebbe richiesto il permesso “G” solamente da marzo 2021, poiché prima “la

pandemia covid-19 ha fermato gli uffici pubblici italiani” e per questo motivo

si è dovuto attendere “il tempo necessario per ricevere i documenti e procedere

con la richiesta di permesso” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 16), il TCA

rileva che il primo decreto legge italiano che ha imposto misure restrittive e

chiusure in Italia a causa della pandemia è stato adottato il 23 febbraio 2020 (allorquando

__________ doveva già aver richiesto il rilascio del permesso da mesi) in

seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, allorquando il Consiglio

dei Ministri, su proposta dell’allora Presidente Conte, ha approvato un decreto-legge che

ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gesti nella versione

consultabile il 3 maggio 2021).

Alla luce di tutto quanto

precede, la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 deve essere

confermata.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio

2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

(al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti