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Decisione

38.2022.20

A ragione amministrazione ha sospeso per 25 gg assicurato che non ha partecipato a un colloquio di consulenza per telefono. Egli avrebbe dovuto verificare di essere raggiungibile telefonicamente. Assi

25 aprile 2022Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla

Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la

timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo,

"Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25).

Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema

semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli

assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare

puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OADI il servizio

competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due

mesi (cfr. consid. 2.2.).

2.6. Nella presente evenienza il

20 ottobre 2021 il consulente del personale, __________, ha convocato

l’assicurato a un colloquio di consulenza telefonico per il 25 ottobre 2021

alle ore 10:00, precisando: “Colloquio telefonico salvo avviso contrario. La

contatterò all’orario stabilito” (cfr. doc. 15).

Il ricorrente non ha

partecipato al colloquio, senza comunicare in anticipo la sua assenza.

Il 25 ottobre 2021 __________

ha, quindi, trasmesso una “Richiesta di giustificazione” all’insorgente da cui

emerge che quest’ultimo è stato contattato alle ore 10:00, nonché alle ore

10:30 senza esito e che il medesimo non ha dato alcun riscontro all’invito,

tramite registrazione nella segreteria telefonica del suo telefonino (n. __________),

di richiamare il suo consulente il più presto possibile.

Con la “Richiesta di

giustificazione” all’assicurato è stata data l’opportunità di motivare, entro il

1° novembre 2021, l’assenza al colloquio del 25 ottobre 2021, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle

proprie dichiarazioni.

È stata altresì attirata

la sua attenzione sul fatto che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento poteva portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 17).

L’insorgente,

il 31 ottobre 2021, ha risposto come segue:

" Mi

dispiace per il disguido però il mio numero di telefono è sempre stato lo

stesso (__________), solamente in un caso qualche mese fa avevo dato un altro

recapito perché non avevo accesso al mio. Ma si trattava appunto solo di

un’eccezione e dopo quell’unica volta io ho pure contattato l’ufficio con il mio

solito numero sopra citato.

Inoltre chiedo un po’ di clemenza dopo che

mi sono stati tolti 20 giorni di stipendio per lo stesso identico disguido che

riesco a comprendere solo ora che mi dite di aver contattato il numero

provvisorio.

In ogni caso io adesso, anche se sono

ancora a contratto a ore, spesso lavoro sia al mattino che alla sera e mi

trovo, come ho già spiegato al Signor __________, impossibilitato a rispondere.

Fortunatamente nei prossimi giorni dovrei ricevere il contratto ad ore e come

già discusso con l’incaricato, vorrei finalmente togliermi dalla

disoccupazione.” (Doc. 18)

In effetti il 15 novembre

2021 il nominativo dell’assicurato è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr.

doc. 20; 19).

L’Ufficio regionale di

collocamento di __________, tramite __________, il 30 novembre 2021, ha

segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro, trattandosi “della

quarta assenza ingiustificata nel termine quadro attuale (02.10.2019-01.07.2022)”

e ha precisato:

" Da

segnalare che in data 15 novembre il sottoscritto ha effettuato un tentativo di

contatto senza alcun appuntamento prefissato andato a buon fine, con l’intento

di chiedere all’assicurato un aggiornamento della sua situazione occupazionale,

come pure le sue intenzioni di rimanere iscritto o meno presso l’URC.

L’assicurato mi informava che potevo procedere ad annullare la sua iscrizione

con effetto immediato (la comunicazione verbale è stata confermata tramite mail

del 15.11.2021 alle ore 10:19)” (Doc. 21)

Il 10 dicembre 2021

l’assicurato, dando seguito all’invito della Sezione del lavoro del 1° dicembre

2021 (cfr. doc. 22), ha osservato:

" (…) mi

trovo costretto a giustificare la mia assenza al colloquio del 15 ottobre, con

la stessa motivazione dell’ultima volta.

Il mio numero è ed è sempre stato __________. Il numero __________,

come già spiegato nell’ultima giustificazione, era solo un contatto provvisorio

per il mese di luglio-agosto, durante il quale non avevo accesso al mio numero

usuale.

Spero che almeno questa volta venga registrato il numero corretto

e che non mi venga sanzionato nessun altro giorno in più visto che già avete

deciso di togliermi 20 giorni di stipendio al mio rientro in disoccupazione. (…)”

(Doc. 23)

Al riguardo il TCA rileva

che l'URC, inviando la "Richiesta di giustificazione" citata (cfr.

doc. 17), e la Sezione del lavoro, tramite il proprio scritto del 1° dicembre

2021 (cfr. doc. 22), hanno dato all’insorgente la possibilità di giustificare

il proprio comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento

nei suoi confronti.

Di

conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC e la Sezione del

lavoro hanno, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr.

DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

La

Sezione del lavoro, con decisione formale del 16 dicembre 2021, non ritenendo

valida la motivazione fornita dal ricorrente e in considerazione delle sanzioni

già ricevute dal medesimo, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 25 giorni per non avere partecipato al colloquio di

consulenza telefonico del 25 ottobre 2021 (cfr. doc. 24; consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 l’amministrazione ha confermato

la sanzione inflitta all’assicurato (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7. Nel caso di specie è

incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza

telefonico del 25 ottobre 2021.

Al

riguardo egli ha affermato, in buona sostanza, da un lato, che il numero di

telefonino a cui ha chiamato il consulente non era attivo, essendo stato

utilizzato da lui solamente a luglio e agosto 2021 quando non ha avuto accesso

al suo numero, dall’altro, di aver dimenticato di notificare la riattivazione

del numero al suo consulente (cfr. doc. I; 18; 23).

Come

stabilito dalla giurisprudenza federale, in ben precise situazioni, una

semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni.

Occorre, in particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende molto

sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni (cfr.

Considerandi

consid. 2.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 5.3).

In concreto l’assicurato,

iscrittosi in disoccupazione a far tempo dal 3 gennaio 2020 alla ricerca di

un’occupazione al 100% quale cuoco AFC, magazziniere e aiuto giardiniere (cfr.

doc. 2; 4), è già stato sospeso per delle assenze a colloqui di consulenza il 3

e il 27 marzo 2020 (cfr. doc. 5; 6), come pure il 20 ottobre 2021 (cfr. doc.

14).

Pertanto egli avrebbe

dovuto, a maggior ragione, prestare la massima attenzione agli appuntamenti

previsti per i colloqui di consulenza effettuati, nel periodo della pandemia,

per telefono (cfr. Direttiva 2021/016: Aggiornamento “Disposizioni speciali a

causa della pandemia” del 1° ottobre 2021 p.to 3.6; Direttiva 2021/07:

Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia” del 20 aprile 2021

p.to 3.6) e agevolare il loro svolgimento, ad esempio verificando di essere

raggiungibile telefonicamente (correttezza del numero di telefono, telefono

acceso, carica sufficiente, ecc.).

L’assicurato, per contro,

per sua stessa ammissione, ha dimenticato di notificare la riattivazione del

suo numero di telefono al consulente del personale (cfr. doc. I).

È vero che egli ha

indicato che “purtroppo però, anche se ho spiegato nella richiesta di

giustificazione inerente che il mio numero era tornato in vigore, esso non è stato

riabilitato; cosa che io ero convinto sarebbe stata fatta” (cfr. doc. I).

Tuttavia, come rilevato

dall’amministrazione (cfr. doc. III; consid. 1.3.), ciò si riferisce alla

risposta da lui fornita alla Richiesta di giustificazione del 25 ottobre 2021,

ossia a quella successiva all’assenza dal colloquio di consulenza del 25

ottobre 2021 (cfr. doc. 18; consid. 2.6.) e non alle giustificazioni addotte in

relazione alla precedente Richiesta di giustificazione dell’8 settembre 2021

concernente la mancata partecipazione al colloquio telefonico previsto in

quella data.

In effetti nella risposta

del 9 settembre 2021 il ricorrente ha soltanto asserito di essere stato al

lavoro e di non avere potuto rispondere. Non risulta nessun riferimento ai due

distinti numeri di telefonino (cfr. doc. 10).

Inoltre l’insorgente, non

avendo ricevuto alcuna telefonata dall’URC nella mattinata del 25 ottobre 2021,

contrariamente a quanto contemplato dalla “convocazione” del 20 ottobre 2021

(cfr. doc. 15), avrebbe dovuto, in un momento di pausa dal lavoro, contattare

il consulente e non attendere la Richiesta di giustificazione per far valere le

proprie motivazioni.

Il fatto che l’assicurato abbia

affermato di aver pensato - siccome non era stato chiamato dal consulente - di

aver confuso la data (cfr. doc. I) dimostra poi che, nonostante le precedenti

assenze, non è stato comunque sufficientemente diligente riguardo alla convocazione

del 20 ottobre 2021 in cui era chiaramente indicata la data del colloquio,

ovvero lunedì 25 ottobre 2021 ore 10:00 (cfr. doc. 15).

Del resto neppure risulta

che il medesimo abbia avvisato l’URC, anche solo lunedì 25 ottobre 2021 stesso,

che per motivi di lavoro non avrebbe potuto presenziare al colloquio di

consulenza previsto per quel giorno.

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene che, nella presente evenienza, esistono

gli estremi per sanzionare il ricorrente sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

2.8

Per

quanto attiene all’entità della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), la

Sezione del lavoro ha inflitto all’insorgente una sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione di 25 giorni.

La

“Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia

che la penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta

assente senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un

colloquio di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto

precedenti sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per

altri motivi la penalità va da 5 a 8 giorni. Nel caso in cui sia già stato

sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato a

una giornata di informazione o a un colloquio di consulenza o di controllo la

sanzione varia da 9 a 15 giorni.

Giova,

del resto, evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella

Prassi LADI – ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 (= p.to D79 da gennaio 2017; https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html),

ha precisato che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla

giornata d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere

applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di

9-15. La terza volta l’incarto va rinviato

al servizio cantonale per decisione.

In

proposito è altresì utile osservare che con sentenza 8C_528/2018 del 18 gennaio

2019.

il TF ha annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del

Canton San Gallo che aveva ridotto una sospensione inflitta a causa

dell’assenza da un colloquio di consulenza da 18 a 6 giorni e ha confermato la

decisione su opposizione (sanzione di 18 giorni), in quanto l’assicurata, nel

termine quadro, era già stata sospesa due volte per non avere partecipato a

colloqui e una volta per la consegna tardiva delle ricerche di impiego.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_708/2021 del 28 ottobre 2021.

Va,

peraltro, ribadito (cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 45 cpv. 5 OADI se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

In

concreto l’assicurato è già stato sanzionato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.

d LADI con 5 giorni di sospensione per non aver presenziato al colloquio di

consulenza del 17 febbraio 2020, con 9 giorni di sospensione per l’assenza dal

colloquio del 10 marzo 2020 e con 20 giorni di sospensione per la mancata

partecipazione al colloquio dell’8 settembre 2021, come pure secondo l’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, con 10 giorni di sospensione a causa di insufficienti

ricerche di lavoro per il periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione,

con 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche nel mese di gennaio 2021

e con 5 giorni di sospensione a seguito della consegna tardiva delle ricerche

di agosto 2021 (cfr. doc. 24).

La

sospensione di 25 giorni inflitta al ricorrente dalla Sezione del lavoro, tutto

ben considerato, risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid.

2.4

).

Tale

conclusione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può

mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020,8C_127/2020 del

23.

luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.;

STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF

C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è datato 13 febbraio 2022 ed è

pervenuto al TCA il 21 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione

legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022

del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti