38.2022.20
A ragione amministrazione ha sospeso per 25 gg assicurato che non ha partecipato a un colloquio di consulenza per telefono. Egli avrebbe dovuto verificare di essere raggiungibile telefonicamente. Assicurato già sanzionato 3 volte ex art. 30 cpv. 1 lett. d x assenze a colloqui nei due anni precedenti
25 aprile 2022Italiano32 min
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.20
rs
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 febbraio 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’8 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente
decisione del 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 24) con la quale ha sospeso RI 1 per 25
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere preso parte,
per la quarta volta nel corso degli ultimi due anni, ad un colloquio di
consulenza previsto per il 25 ottobre 2021 alle ore 10:00 senza validi motivi e
senza scusarsi spontaneamente, bensì solamente su richiesta dell’Ufficio
regionale di collocamento (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha chiesto l’annullamento della sospensione o che quest’ultima “perlomeno
venga ridotta a 5 o 10 giorni visto che in ogni modo le prime due sanzioni
degli ultimi due anni, risalgono a inizio 2020, quindi a quasi 1 anno e mezzo
di distanza dalla 3a e dalla 4a sanzione” (cfr. doc. I pag. 2).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto:
" (…) per un
mese, nel periodo di giugno-luglio, non ho avuto accesso al mio usuale numero
di (telefono, così ho contattato l'Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per
notificare il cambio di contatto, precisando a voce che questa situazione
sarebbe stata temporanea. (Quando ho scritto che non ho avuto accesso al mio
numero per il mese luglio-agosto, avevo confuso il mese iniziale da cui non ho
più avuto tale accesso).
Una volta riavuto il numero di cellulare usuale, ammetto di aver
dimenticato di notificare la riattivazione del numero, così quando l'incaricato
ha provato a contattarmi per il colloquio telefonico, non ho potuto rispondere.
Purtroppo non ero a conoscenza della possibilità di chiedere venia
spontaneamente, così ho atteso la richiesta di giustificazione. Nella quale ho
spiegato i fatti e sottolineato che il mio solito numero era tornato in vigore,
essendo sicuro che la comunicazione sarebbe stata passata da parte dell'Ufficio
giuridico della sezione del lavoro(UG), all'URC. Giustamente, visto che era la
mia 3a infrazione nell'arco di due anni, il risvolto è stato la decisione da
parte dell'UG, di sanzionare 20 giorni di indennità (decisione UG n. __________).
Purtroppo però, anche se ho spiegato nella richiesta di
giustificazione inerente che il mio numero era tornato in vigore, esso non è
stato riabilitato; cosa che io ero convinto sarebbe stata fatta.
Così per il colloquio del 25 ottobre l'incaricato URC ha
telefonato al numero provvisorio al quale io non avevo più accesso da mesi e
chiaramente non ha ottenuto risposta. Essendo che quel giorno mi trovavo sul
posto di lavoro, pensavo di aver confuso data e che il colloquio sarebbe stato
nei giorni a seguirsi. Nei giorni seguenti ho ricevuto però la richiesta di
giustificazione alla mia assenza, scoprendo così che il colloquio era nella data
in cui pensavo, solamente che sono stato contattato nuovamente sul numero di
telefono non più attivo, anche se come accennato qui sopra, ero convinto che la
riattivazione del mio numero telefono fosse stata registrata tramite la
richiesta di giustificazione precedente. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7
marzo 2022 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione dell’impugnativa,
osservando:
" (…) Si
contesta che l’assicurato abbia comunicato di aver ripreso ad utilizzare la
vecchia utenza telefonica già nella richiesta di giustificazione (doc. 9, 10)
concernente la precedente procedura di sanzione (terza procedura di sanzione,
decisione UG del 20 ottobre 2021 n. __________, doc. 14). Nella richiesta di
giustificazione del 9 settembre 2021 della terza procedura di sanzione,
l'assicurato aveva motivato la sua assenza al colloquio di consulenza indicando
che '"Purtroppo” il 08.09.2021 alle 09 15 ero al lavoro e non ho potuto
rispondere al cellulare [...]" (doc. 10). Non è stato fatto alcun
riferimento al cambiamento del numero telefonico.
Allo stesso modo, sulle indicazioni della persona assicurata per
il mese di settembre 2021, l'assicurato ha sottoscritto in data 1° ottobre 2021
un documento indicante il seguente numero di telefono = __________ (doc. 8).
Egli avrebbe dovuto prestare la giusta attenzione, correggere il numero di
telefono e poi sottoscrivere il documento. ln questo modo l'assicurato non ha
fatto altro che confermare la correttezza dei dati registrati nel sistema.
L'errore è poi stato reiterato anche per il mese di ottobre 2021, con firma del
5 novembre 2021 da parte dell'assicurato (doc. 16).
Al fine di voler fugare ogni dubbio, si sottolinea che la
problematica concernente il cambiamento del numero di telefono è emersa
unicamente nel corso della presente procedura concernente la quarta sanzione ed
è stata riportata nella richiesta di giustificazione del 31 ottobre 2021 (doc.
18), nelle osservazioni all'UG del 15 dicembre 2021 (doc. 23), nell'opposizione
del 10 gennaio 2022 (doc. 25) e nel presente ricorso del 13 febbraio 2022
(ricorso l).
Si tratta di giustificazioni sottoscritte a posteriori del 25
ottobre 2021, data in cui avrebbe dovuto aver luogo il colloquio telefonico.
Quindi le motivazioni del ricorrente secondo le quali "Purtroppo però,
anche se ho spiegato nella richiesta di giustificazione inerente che il mio
numero era tornato in vigore, esso non è stato riabilitato; cosa che io ero
convinto sarebbe stata fatta" oppure "ero convinto che
la riattivazione del mio numero di telefono fosse stata registrata tramite la richiesta
di giustificazione precedente", non possono trovare tutela (ricorso l,
pag. 1).
Considerato poi che pochi giorni prima dell'assenza al colloquio
di consulenza telefonico del 25 ottobre 2021, l'assicurato ha ricevuto la decisione
del 20 ottobre 2021 con la quale è stata inflitta dall'UG una sanzione di 20
giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione per non aver risposto
alla telefonata dell'URC (colloquio di consulenza; decisione UG n. ___________,
doc. 14), egli avrebbe dovuto prestare la massima attenzione e diligenza al
fine di presenziare al colloquio di consulenza oggetto della presente procedura
(inc. 38.2022.20; doc. 15). (…) (Doc. III pag. 3-4)
1.4. L’8
marzo 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Questa Corte è chiamata a
stabilire se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato
per 25 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per la sua mancata
partecipazione al colloquio di consulenza telefonico del 25 ottobre 2021.
2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI, a
seguito della revisione della LADI approvata dal Parlamento il 19 giugno 2020
ed entrata in vigore il 1° luglio 2021 (cfr. RU 2021 338; FF 2019 3659; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83684.html),
stabilisce che l'assicurato deve
annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al
più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione,
e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio
federale.
Il
nuovo cpv. 2bis dell’art. 17 LADI, introdotto con effetto dal 1° luglio 2021, enuncia
che l’annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti
secondo gli articoli 85 e 85b.
Giusta
l'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI, rimasto invariato, su istruzione dell'ufficio
del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di
consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5.
L’art. 20a OADI, nel suo
tenore valido dal 1° luglio 2021 (cfr. RU 2021 339), in relazione al primo
colloquio di consulenza e di controllo, prevede:
" 1 Il servizio competente svolge il
primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato nei 15 giorni
successivi alla data dell’annuncio (art. 19 cpv. 3).
2 Durante
questo colloquio viene verificata l’identità dell’assicurato.
3 Durante
questo colloquio l’assicurato presenta le informazioni richieste dal servizio
competente, segnatamente la prova delle ricerche di lavoro.”
L’art. 21 OADI dal 1°
luglio 2021, a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo",
precisa:
" 1 Il servizio competente svolge un
colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati,
ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al
collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile.
2 Il servizio
competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di
consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.
3 L’assicurato
deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un
giorno lavorativo.”
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In
una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il
Tribunale federale ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato
a un colloquio di consulenza o di controllo.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la
nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata
contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di
consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data
dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente
soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un
altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio
concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è
sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In
una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TF ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TF ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento
con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver
realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte
del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In una sentenza 8C_697/2012
del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale
federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi
a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non
costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato
nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi
di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella
fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza
al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva
soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni,
non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra Massima Istanza ha,
pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima
istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha
confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio 8C_675/2014 del
12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un
assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per
non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della
sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle
ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario
nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti
personali che aveva dimenticato.
Il TF ha precisato che per
applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di
recarsi a un appuntamento con l’URC non va sanzionato nel caso in cui prenda
sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni
occorre che il medesimo abbia agito (scusandosi) spontaneamente e
immediatamente.
L’Alta Corte ha ritenuto che
tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura
in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva
appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18
luglio 2011 prima di scusarsi.
Il Tribunale
federale, con sentenza 8C_296/2017 del 7 agosto 2017, ha invece annullato la
sospensione di 1 giorno applicata nel caso di un’assicurata che non si era presentata a un colloquio di consulenza il 28
settembre 2016 alle ore 15:30 senza avvisare anticipatamente della sua
assenza.
Al riguardo
è stato evidenziato che la ricorrente aveva presentato spontaneamente ed
immediatamente le proprie scuse e non risultava che nei precedenti 12 mesi avesse
commesso una qualsivoglia irregolarità o avesse agito in quel caso in aperta
mala fede.
L’Alta
Corte, con giudizio 8C_277/2017 del 2 agosto 2018, ha poi accolto il ricorso
dell’Ufficio cantonale del lavoro del Canton Ginevra interposto contro la
riduzione da 8 a 5 giorni della sospensione inflitta a un assicurato a seguito
dell’assenza da un colloquio di consulenza. Il TF ha osservato che il medesimo
era già stato sanzionato un mese prima del colloquio a causa di insufficienti
ricerche di lavoro.
Anche con sentenza 8C_528/2018
del 18 gennaio 2019 la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso
dell’Ufficio regionale di collocamento inoltrato contro il giudizio del
Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo che aveva ridotto da 18 a 6
giorni la sospensione decisa nei confronti di un’assicurata che non si era
presentata al colloquio di consulenza previsto per il 26 giugno 2017 e che era
già stata sanzionata, tenendo conto che nello stesso giorno, e meglio il 20
aprile 2017, era stata effettuata l’iscrizione della medesima a una misura
occupazionale (periodo di pratica prima dell’inizio di un apprendistato finanziato
dall’AI) ed era stata invitata al colloquio.
Il TF ha dapprima rilevato che
il Tribunale cantonale aveva concluso, in applicazione del criterio della
probabilità preponderante, che la consulente del personale aveva consegnato a
mano all’assicurata la convocazione del 20 aprile 2017 al colloquio di
consulenza e che quindi la resistente era al corrente dell’appuntamento del 26
giugno 2017. Si giustificava, pertanto, una sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione con un aumento dei giorni di sanzione a causa
delle precedenti penalità.
L’Alta Corte ha sottolineato
che ai fini della durata della sanzione la colpa andava stabilita alla luce del
comportamento assunto fino a quel momento. Essendo l’assicurata già stata
sospesa nel termine quadro in corso a causa dell’assenza da due colloqui e per
avere consegnato in ritardo le ricerche di lavoro, si giustificava una sanzione
di 18 giorni come deciso dall’URC.
A livello cantonale il TCA, in
una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014,
ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente
annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle
ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).
Questa Corte, in primo luogo,
ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o
tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita
male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa
nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21
ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di
giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo luogo, il TCA ha
rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere
confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata
sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del
lavoro.
Con sentenza 38.2014.74 del 16
marzo 2015 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione
inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza
senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre
rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in
questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza
all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al
fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che
non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito all’assicurato
di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo contratto di
lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato un
messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua
assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione
inviatagli dall’URC.
In una sentenza 38.2015.29 del
24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un
assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per
il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato non si era, del
resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di
giustificazione.
Inoltre il medesimo era già
stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa
di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e
della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.
Infine con giudizio 38.2016.17
del 25 maggio 2016 il TCA respinto il ricorso di un assicurato interposto
contro la decisione su opposizione dell’URC con cui aveva ridotto la
sospensione inflittagli per non essersi presentato a un colloquio di consulenza
da 5 a 2 giorni. L’assicurato che ha asserito di avere registrato erroneamente
nell’agenda l’appuntamento, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, visto
che era già mancato a dei colloqui. Inoltre precedentemente all’episodio in
questione egli aveva già assunto comportamenti non corretti e puntuali.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2016.31 del 18 gennaio 2017 (confermata sospensione di 9 giorni
inflitta a un assicurato per non
aver presenziato a un colloquio di consulenza a causa di un problema tecnico al
telefonino relativo alla funzione di notifica degli appuntamenti. Siccome era
già stato assente da un colloquio per un errore di registrazione
dell'appuntamento, il medesimo avrebbe dovuto prestare la massima attenzione) e
STCA 38.2021.23 dell’8 luglio 2021 (annullata sospensione
di 1 giorno, in quanto l’assicurato, che non si era presentato a un colloquio
di consulenza, era da poco tempo in AD e il suo comportamento non era stato
oggetto di precedenti sanzioni).
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1
a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come
visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30
cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr.
DTF 123 V 150).
In
virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese
in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
2.5. Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STF C 268/98 del 22 dicembre 1998; STF C 327/98 del 22 dicembre 1998; STF C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 21 cpv. 1 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli
assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali
devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
Fatti
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla
Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la
timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo,
"Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25).
Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema
semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli
assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare
puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OADI il servizio
competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due
mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.6. Nella presente evenienza il
20 ottobre 2021 il consulente del personale, __________, ha convocato
l’assicurato a un colloquio di consulenza telefonico per il 25 ottobre 2021
alle ore 10:00, precisando: “Colloquio telefonico salvo avviso contrario. La
contatterò all’orario stabilito” (cfr. doc. 15).
Il ricorrente non ha
partecipato al colloquio, senza comunicare in anticipo la sua assenza.
Il 25 ottobre 2021 __________
ha, quindi, trasmesso una “Richiesta di giustificazione” all’insorgente da cui
emerge che quest’ultimo è stato contattato alle ore 10:00, nonché alle ore
10:30 senza esito e che il medesimo non ha dato alcun riscontro all’invito,
tramite registrazione nella segreteria telefonica del suo telefonino (n. __________),
di richiamare il suo consulente il più presto possibile.
Con la “Richiesta di
giustificazione” all’assicurato è stata data l’opportunità di motivare, entro il
1° novembre 2021, l’assenza al colloquio del 25 ottobre 2021, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle
proprie dichiarazioni.
È stata altresì attirata
la sua attenzione sul fatto che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale
comportamento poteva portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 17).
L’insorgente,
il 31 ottobre 2021, ha risposto come segue:
" Mi
dispiace per il disguido però il mio numero di telefono è sempre stato lo
stesso (__________), solamente in un caso qualche mese fa avevo dato un altro
recapito perché non avevo accesso al mio. Ma si trattava appunto solo di
un’eccezione e dopo quell’unica volta io ho pure contattato l’ufficio con il mio
solito numero sopra citato.
Inoltre chiedo un po’ di clemenza dopo che
mi sono stati tolti 20 giorni di stipendio per lo stesso identico disguido che
riesco a comprendere solo ora che mi dite di aver contattato il numero
provvisorio.
In ogni caso io adesso, anche se sono
ancora a contratto a ore, spesso lavoro sia al mattino che alla sera e mi
trovo, come ho già spiegato al Signor __________, impossibilitato a rispondere.
Fortunatamente nei prossimi giorni dovrei ricevere il contratto ad ore e come
già discusso con l’incaricato, vorrei finalmente togliermi dalla
disoccupazione.” (Doc. 18)
In effetti il 15 novembre
2021 il nominativo dell’assicurato è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr.
doc. 20; 19).
L’Ufficio regionale di
collocamento di __________, tramite __________, il 30 novembre 2021, ha
segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro, trattandosi “della
quarta assenza ingiustificata nel termine quadro attuale (02.10.2019-01.07.2022)”
e ha precisato:
" Da
segnalare che in data 15 novembre il sottoscritto ha effettuato un tentativo di
contatto senza alcun appuntamento prefissato andato a buon fine, con l’intento
di chiedere all’assicurato un aggiornamento della sua situazione occupazionale,
come pure le sue intenzioni di rimanere iscritto o meno presso l’URC.
L’assicurato mi informava che potevo procedere ad annullare la sua iscrizione
con effetto immediato (la comunicazione verbale è stata confermata tramite mail
del 15.11.2021 alle ore 10:19)” (Doc. 21)
Il 10 dicembre 2021
l’assicurato, dando seguito all’invito della Sezione del lavoro del 1° dicembre
2021 (cfr. doc. 22), ha osservato:
" (…) mi
trovo costretto a giustificare la mia assenza al colloquio del 15 ottobre, con
la stessa motivazione dell’ultima volta.
Il mio numero è ed è sempre stato __________. Il numero __________,
come già spiegato nell’ultima giustificazione, era solo un contatto provvisorio
per il mese di luglio-agosto, durante il quale non avevo accesso al mio numero
usuale.
Spero che almeno questa volta venga registrato il numero corretto
e che non mi venga sanzionato nessun altro giorno in più visto che già avete
deciso di togliermi 20 giorni di stipendio al mio rientro in disoccupazione. (…)”
(Doc. 23)
Al riguardo il TCA rileva
che l'URC, inviando la "Richiesta di giustificazione" citata (cfr.
doc. 17), e la Sezione del lavoro, tramite il proprio scritto del 1° dicembre
2021 (cfr. doc. 22), hanno dato all’insorgente la possibilità di giustificare
il proprio comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento
nei suoi confronti.
Di
conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC e la Sezione del
lavoro hanno, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr.
DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
La
Sezione del lavoro, con decisione formale del 16 dicembre 2021, non ritenendo
valida la motivazione fornita dal ricorrente e in considerazione delle sanzioni
già ricevute dal medesimo, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 25 giorni per non avere partecipato al colloquio di
consulenza telefonico del 25 ottobre 2021 (cfr. doc. 24; consid. 1.1.).
Con
decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 l’amministrazione ha confermato
la sanzione inflitta all’assicurato (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Nel caso di specie è
incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza
telefonico del 25 ottobre 2021.
Al
riguardo egli ha affermato, in buona sostanza, da un lato, che il numero di
telefonino a cui ha chiamato il consulente non era attivo, essendo stato
utilizzato da lui solamente a luglio e agosto 2021 quando non ha avuto accesso
al suo numero, dall’altro, di aver dimenticato di notificare la riattivazione
del numero al suo consulente (cfr. doc. I; 18; 23).
Come
stabilito dalla giurisprudenza federale, in ben precise situazioni, una
semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni.
Occorre, in particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende molto
sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni (cfr.
Considerandi
consid. 2.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 5.3).
In concreto l’assicurato,
iscrittosi in disoccupazione a far tempo dal 3 gennaio 2020 alla ricerca di
un’occupazione al 100% quale cuoco AFC, magazziniere e aiuto giardiniere (cfr.
doc. 2; 4), è già stato sospeso per delle assenze a colloqui di consulenza il 3
e il 27 marzo 2020 (cfr. doc. 5; 6), come pure il 20 ottobre 2021 (cfr. doc.
14).
Pertanto egli avrebbe
dovuto, a maggior ragione, prestare la massima attenzione agli appuntamenti
previsti per i colloqui di consulenza effettuati, nel periodo della pandemia,
per telefono (cfr. Direttiva 2021/016: Aggiornamento “Disposizioni speciali a
causa della pandemia” del 1° ottobre 2021 p.to 3.6; Direttiva 2021/07:
Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia” del 20 aprile 2021
p.to 3.6) e agevolare il loro svolgimento, ad esempio verificando di essere
raggiungibile telefonicamente (correttezza del numero di telefono, telefono
acceso, carica sufficiente, ecc.).
L’assicurato, per contro,
per sua stessa ammissione, ha dimenticato di notificare la riattivazione del
suo numero di telefono al consulente del personale (cfr. doc. I).
È vero che egli ha
indicato che “purtroppo però, anche se ho spiegato nella richiesta di
giustificazione inerente che il mio numero era tornato in vigore, esso non è stato
riabilitato; cosa che io ero convinto sarebbe stata fatta” (cfr. doc. I).
Tuttavia, come rilevato
dall’amministrazione (cfr. doc. III; consid. 1.3.), ciò si riferisce alla
risposta da lui fornita alla Richiesta di giustificazione del 25 ottobre 2021,
ossia a quella successiva all’assenza dal colloquio di consulenza del 25
ottobre 2021 (cfr. doc. 18; consid. 2.6.) e non alle giustificazioni addotte in
relazione alla precedente Richiesta di giustificazione dell’8 settembre 2021
concernente la mancata partecipazione al colloquio telefonico previsto in
quella data.
In effetti nella risposta
del 9 settembre 2021 il ricorrente ha soltanto asserito di essere stato al
lavoro e di non avere potuto rispondere. Non risulta nessun riferimento ai due
distinti numeri di telefonino (cfr. doc. 10).
Inoltre l’insorgente, non
avendo ricevuto alcuna telefonata dall’URC nella mattinata del 25 ottobre 2021,
contrariamente a quanto contemplato dalla “convocazione” del 20 ottobre 2021
(cfr. doc. 15), avrebbe dovuto, in un momento di pausa dal lavoro, contattare
il consulente e non attendere la Richiesta di giustificazione per far valere le
proprie motivazioni.
Il fatto che l’assicurato abbia
affermato di aver pensato - siccome non era stato chiamato dal consulente - di
aver confuso la data (cfr. doc. I) dimostra poi che, nonostante le precedenti
assenze, non è stato comunque sufficientemente diligente riguardo alla convocazione
del 20 ottobre 2021 in cui era chiaramente indicata la data del colloquio,
ovvero lunedì 25 ottobre 2021 ore 10:00 (cfr. doc. 15).
Del resto neppure risulta
che il medesimo abbia avvisato l’URC, anche solo lunedì 25 ottobre 2021 stesso,
che per motivi di lavoro non avrebbe potuto presenziare al colloquio di
consulenza previsto per quel giorno.
In simili
condizioni, questo Tribunale ritiene che, nella presente evenienza, esistono
gli estremi per sanzionare il ricorrente sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
2.8
Per
quanto attiene all’entità della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), la
Sezione del lavoro ha inflitto all’insorgente una sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione di 25 giorni.
La
“Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia
che la penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta
assente senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un
colloquio di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto
precedenti sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per
altri motivi la penalità va da 5 a 8 giorni. Nel caso in cui sia già stato
sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato a
una giornata di informazione o a un colloquio di consulenza o di controllo la
sanzione varia da 9 a 15 giorni.
Giova,
del resto, evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella
Prassi LADI – ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 (= p.to D79 da gennaio 2017; https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html),
ha precisato che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla
giornata d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere
applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di
9-15. La terza volta l’incarto va rinviato
al servizio cantonale per decisione.
In
proposito è altresì utile osservare che con sentenza 8C_528/2018 del 18 gennaio
2019.
il TF ha annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del
Canton San Gallo che aveva ridotto una sospensione inflitta a causa
dell’assenza da un colloquio di consulenza da 18 a 6 giorni e ha confermato la
decisione su opposizione (sanzione di 18 giorni), in quanto l’assicurata, nel
termine quadro, era già stata sospesa due volte per non avere partecipato a
colloqui e una volta per la consegna tardiva delle ricerche di impiego.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_708/2021 del 28 ottobre 2021.
Va,
peraltro, ribadito (cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 45 cpv. 5 OADI se
l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
In
concreto l’assicurato è già stato sanzionato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.
d LADI con 5 giorni di sospensione per non aver presenziato al colloquio di
consulenza del 17 febbraio 2020, con 9 giorni di sospensione per l’assenza dal
colloquio del 10 marzo 2020 e con 20 giorni di sospensione per la mancata
partecipazione al colloquio dell’8 settembre 2021, come pure secondo l’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, con 10 giorni di sospensione a causa di insufficienti
ricerche di lavoro per il periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione,
con 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche nel mese di gennaio 2021
e con 5 giorni di sospensione a seguito della consegna tardiva delle ricerche
di agosto 2021 (cfr. doc. 24).
La
sospensione di 25 giorni inflitta al ricorrente dalla Sezione del lavoro, tutto
ben considerato, risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid.
2.4.).
Tale
conclusione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può
mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del
23.
luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.;
STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF
C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui
ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La
decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è datato 13 febbraio 2022 ed è
pervenuto al TCA il 21 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione
legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022
del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti