Lexipedia

Decisione

38.2022.23

Discusso se l'assicurato dovesse restituire le indennità di disoccupazione percepite in un periodo durante il quale egli è reputato aver svolto un'attività lucrativa alle dipendenze della ditta di un

11 luglio 2022Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità

anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009

consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K

147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020

consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero

quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda

pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile

2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C

128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività

lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo

di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di

guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il

Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv.

3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno

intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio

(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai

sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr.

SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla

di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52

dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una sentenza pubblicata

in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività

dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a

tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al

guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio

art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.

2.5.).

In tale contesto, dopo

avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di

lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto

all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino

a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione

adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e

LADI.

Pertanto, secondo il TF,

se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -

specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività

che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una sentenza pubblicata

in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di

assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si

determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è

inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i

presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3

sono quindi adempiuti.

Sul tema cfr. pure STF C

287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

2.4. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3

LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio

ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale

per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

In una sentenza C 134/9

del 3 agosto 1999, il Tribunale federale ha confermato il precedente giudizio

del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo,

aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente

conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve

prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario

minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo

di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di

lavoro nella professione concreta.

L’esigenza della

conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno

proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il

disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure

RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V

367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518

consid. 4).

Inoltre il TF ha stabilito

che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente

essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che

svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario

conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di

lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non

esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo

della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi

(cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).

Dunque il salario conforme

agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio

dell’attività.

Il TF ha

ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza

C 65/01 del

21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale,

ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente

percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a

quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo

quest'ultimo debba essere preso in considerazione.

Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da

sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio

dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto

impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping

salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di

disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza

salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c;

DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato

l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione

solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso

per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva

comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un

manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta

giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve

eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti

interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato

dall'autorità cantonale.

d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale,

che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere

confermato. (…)" (cfr. STF C 65/01 del 21 giugno 2001)

2.5. Nella concreta

evenienza, dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è

annunciato per il collocamento il 16 aprile 2020 con effetto dalla medesima

data, dichiarando di cercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 1).

La Cassa gli ha aperto un

termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° maggio 2020 al 31 agosto

2022 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 5'645.

Trattandosi

del periodo controverso (marzo-maggio 2021), nel compilare i relativi formulari

(“Indicazioni della persona assicurata per il mese di ___”),

l’insorgente ha segnatamente dichiarato di non aver esercitato alcuna attività

lucrativa, né dipendente né indipendente, nei mesi di marzo e aprile 2021 (cfr.

doc. 62 e 70), rispettivamente di averne svolta una alle dipendenze della ditta

__________ dal 17 al 31 maggio 2021 (cfr. doc. 82).

Sulla base

di tali indicazioni l’amministrazione gli ha pagato le prestazioni.

In data 8

settembre 2021, la Sezione del lavoro ha segnalato alla Cassa che il ricorrente

avrebbe esercitato, da metà febbraio 2021/1° marzo 2021 fino al 14 maggio 2021,

un’attività lavorativa non dichiarata in qualità di lavoratore edile e gruista

per conto della ditta __________ di __________, di proprietà del padre. A

comprovare tale circostanza vi sarebbero il rapporto di constatazione del 7

luglio 2021 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e il protocollo relativo all’audizione

del 29 luglio 2021 di __________, ex dipendente della __________ (cfr. doc.

109).

Dal rapporto

7 luglio 2021 si apprende che nell’aprile 2021 all’Ufficio è stato segnalato

che l’assicurato “… abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del

padre __________”.

Controllato

il 31 maggio 2021 presso il cantiere di __________ della __________,

l’insorgente “… ha dichiarato di lavorare presso la __________ dall’inizio del

mese di marzo 2021 nella misura del 100% ovvero 40 ore settimanali remunerate

fr. 29.30 lordi/ora, durante questo periodo è stato in malattia per 4

settimane.” (allegato al doc. 109).

Agli atti

figura il verbale, sottoscritto in quell’occasione dal ricorrente, il cui

tenore è il seguente:

" (…) Sono impiegato da inizio marzo nella misura del 100% tramite

guadagno intermedio, ho nel frattempo fatto 4 settimane in malattia.” (allegato

al doc. 109)

__________,

da parte sua, è stato sentito il 29 luglio 2021 dalla Sezione del lavoro. Dal

relativo verbale, sottoscritto dall’ex dipendente, risulta in particolare

quanto segue:

" (…) Per il periodo da agosto 2019 fino al 30 giugno 2021 ero alle dipendenze

della ditta edile __________ in qualità di gruista al 100%. In data 28 maggio

2021 il datore di lavoro ha disdetto il mio contratto per il 30.06.2021 causa

mancanza di lavoro e pertanto dal 01.07.2021 sono iscritto in disoccupazione

alla ricerca di un posto di lavoro.

Tuttavia, prendo atto che con Rapporto dell’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro (UIL) sono state riscontrate delle irregolarità nel

rapporto di lavoro di: __________, __________ e __________ con la ditta __________

e pertanto, così richiesta dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro,

intendo rilasciare la mia testimonianza su quanto a mia conoscenza.

Considerandi

Al riguardo dichiara:

Da oltre un anno ho lavorato fino alla fine del mese

di gennaio / metà febbraio 2021 presso il cantiere ad __________ in

collaborazione con __________ e __________.

Se ben ricordo, a metà febbraio 2021 e fino alla

fine di maggio 2021 sono stato trasferito al cantiere di __________

(ampliamento di una casa di abitazione del signor __________).

Presso il cantiere citato, ha sempre lavorato in

qualità di muratore a tempo pieno, RI 1 (figlio del titolare __________) e __________.

Negli ultimi giorni di maggio 2021 e fino al

30.06.2021

ho lavorato presso il cantiere a __________, mentre RI 1, __________

e __________ (capo squadra) hanno continuato ad operare presso il cantiere di __________.

A titolo informatico, ritengo sia possibile

contattare il signor __________ (__________) che è a conoscenza dei fatti sopra

descritti e che ha terminato il rapporto di lavoro con la __________ verso metà

maggio 2021.

A domanda rispondo:

Non ero a conoscenza che RI 1 fosse iscritto e al

beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Durante tutto il periodo della sua attività a tempo

pieno e presso la __________, per quanto di mia conoscenza, è sempre stato

abile al lavoro e non ha mai avuto giorni d’assenza causa malattia.

Con la ditta __________ ho un contenzioso inerente

il pagamento del salario del mese di giugno 2021 (saldo) e sono rappresentato

dal signor __________ / __________).” (allegato al doc. 109)

Per maggiore

comprensione, con riferimento all’affermazione secondo cui il ricorrente

(unitamente ad altri colleghi) ha continuato a lavorare sul cantiere di __________,

va precisato che nel frattempo egli era stato trasferito da __________ a __________

appunto.

Nel corso

del mese di ottobre 2021, la Cassa resistente ha interpellato il datore di

lavoro, invitandolo a compilare i moduli relativi al guadagno intermedio per il

periodo metà febbraio – metà maggio 2021, allegando i conteggi di salario (doc.

133).

Con scritto

del 22 ottobre 2021, la ditta __________ ha comunicato che l’assicurato “… è

stato alle nostre dipendenze unicamente nel corso dei mesi di maggio e giugno.

Non vi è quindi alcuna busta paga relativa ai mesi precedenti.” (doc. 134).

Il 25

ottobre 2021, l’amministrazione ha reiterato la propria richiesta, con

riferimento al contenuto del verbale sottoscritto 31 maggio 2021

dall’insorgente (doc. 135).

In data 29

ottobre 2021, la __________ ha ribadito che “… il sig. RI 1 è stato alle nostre

dipendenze unicamente durante i mesi di maggio e giugno”, allegando copia di

una lettera, datata sempre 29 ottobre 2021, trasmessa dall’assicurato all’ispettorato

del lavoro (doc. 138).

Questo il

tenore del suddetto scritto:

" (…) negli scorsi giorni ho preso atto del contenuto del verbale che mi

avete fatto firmare in data 31 maggio 2021 e, a tal proposito, devo segnalarvi

che lo stesso non corrisponde a quanto da me dichiarato.

Io ho infatti sempre affermato di aver iniziato a

lavorare per la ditta __________ in maggio e non, come erroneamente riportato

sul verbale, in marzo. Mi scuso se ho firmato il verbale da voi compilato senza

rileggerlo, ma ero convinto che fosse stato indicato il mese di maggio come da

me dichiarato.

Vi chiedo quindi di voler gentilmente correggere il

verbale.” (doc. 139)

Unitamente

all’impugnativa, l’avv. RA 1 ha prodotto una dichiarazione di __________ del

seguente contenuto:

" (…) Con la

presente dichiarazione voglio correggere quanto da me indicato in precedenza

nei confronti della ditta __________ e del sig. RI 1 (figlio del titolare).

Le mie precedenti dichiarazioni le ho fatte perché ero molto

arrabbiato con il datore di lavoro per il licenziamento e cercavo quindi un

modo per fargliela pagare.

In realtà, per quanto concerne il sig. RI 1, posso confermare che

egli ha iniziato a lavorare per la ditta metà maggio 2021.

Mi scuso per le mie precedenti dichiarazioni non corrette.” (doc.

F)

Il patrocinatore ha

inoltre versato agli atti le dichiarazioni di due dipendenti della ditta __________,

__________ e __________.

Il primo ha dichiarato

che:

" Confermo

di aver iniziato a lavorare per la ditta __________ il 31 maggio 2021 che era

un lunedì e ricordo che anche il sig. RI 1 aveva iniziato da pochi giorni

presso un cantiere a __________.

Ricordo questo fatto perché parlando con il sig. RI 1 ci eravamo

detti che eravamo tutti e due ai primi giorni di lavoro.” (doc. L)

Questo invece il tenore

della dichiarazione rilasciata dal secondo:

" (…) Lavoro

alle dipendenze della ditta __________ da molto tempo e posso confermare che il

sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per tale ditta a metà maggio 2021 presso il

cantiere di __________.” (doc. M)

Agli atti vi è pure il

bollettino di lavoro di maggio 2021 relativo al cantiere di __________ della

ditta __________, dal quale risulta che RI 1 ha iniziato a lavorarvi il 17

maggio 2021 (cfr. doc. I).

2.6

Chiamata ora a pronunciarsi, attentamente

vagliata tutta la documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene

dimostrato, perlomeno secondo il criterio della probabilità preponderante

valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1°

febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1; STF 8C_738/2016

del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3;

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193

consid. 2), che RI 1 abbia iniziato la propria attività alle dipendenze della

ditta __________ già a far tempo dal 1° marzo 2021 (e non soltanto dal

17.

maggio 2021, come lo si pretende con il ricorso), e ciò per le ragioni che

seguono.

In primo luogo, va

rilevato che, in occasione della sua audizione del 31 maggio 2021 da parte

dell’Ispettorato del lavoro, è stato l’insorgente stesso a dichiarare che

l’attività lavorativa alle dipendenze dell’impresa di costruzioni in questione è

cominciata “da inizio marzo nella misura del 100%” (allegato al doc. 109).

In

proposito, il TCA non può seguire l’avv. RA 1 laddove sostiene, da una parte, che

non può essere escluso che l’estensore del verbale abbia inteso “marzo”

allorquando il ricorrente ha in realtà detto “maggio” e, dall’altra, che

l’assicurato avrebbe firmato il verbale senza rileggerlo nella convinzione che

il funzionario avesse verbalizzato correttamente le sue parole (cfr. doc. I).

È in effetti

poco plausibile tanto che vi sia stato un malinteso tra l’estensore del verbale

e il ricorrente (“marzo” si pronuncia in modo ben diverso rispetto a “maggio”;

inoltre, visto che lo scopo dell’audizione era proprio quello di determinare la

data d’inizio dell’attività lavorativa, vi è da credere che il funzionario

abbia prestato una particolare attenzione a quanto dichiarato dall’assicurato a

tal riguardo) quanto che quest’ultimo abbia sottoscritto il verbale senza

rileggerlo (si tratta di appena quattro righe e le parole “inizio marzo”

si trovano nella prima frase composta da sole cinque parole, di modo che, al

momento della firma, è improbabile che l’occhio non avrebbe colto l’errore,

qualora vi fosse stato).

Questa Corte

non ignora che, in un secondo tempo, il datore di lavoro e l’insorgente

medesimo hanno rettificato quanto era stato verbalizzato in occasione

dell’audizione del 31 maggio 2021 (cfr. doc. 134, 138 e 139). Tuttavia, secondo

il TCA, a queste puntualizzazioni deve essere attribuito un peso probatorio

minore rispetto a quanto dichiarato inizialmente dall’assicurato stesso.

Al riguardo,

occorre innanzitutto sottolineare che le rettifiche in questione sono giunte soltanto

a seguito degli scritti 18 e 25 ottobre 2021 della Cassa convenuta, mediante i

quali era stata evocata la possibilità che il reddito conseguito sino al 14

maggio 2021 venisse computato a titolo di guadagno intermedio (con obbligo di restituzione

delle prestazioni percepite indebitamente; cfr. doc. 133 e 135). È pertanto probabile

che quanto dichiarato in un secondo tempo sia stato influenzato dalle

conseguenze giuridiche legate al fatto di aver svolto un’attività lucrativa

durante il periodo di riscossione dell’indennità di disoccupazione (sulla

valenza probatoria delle cosiddette dichiarazioni della prima ora: DTF 121 V 45 consid.

2a; cfr. ancora STF 8C_843/2015 del 26 febbraio 2016 consid. 4.1).

D’altro

canto, va pure rilevato che il titolare (amministratore unico) della __________

è il padre di RI 1 (__________ – cfr. l’estratto del RC agli atti sub

doc. 16), di modo che, considerato lo stretto rapporto di parentela, l’attendibilità

delle sue dichiarazioni deve essere valutata con molta cautela.

Un discorso

analogo deve del resto valere anche per le dichiarazioni agli atti di __________

e __________ (cfr. doc. L e M), visto che si tratta di dipendenti del padre

dell’assicurato. Da notare inoltre che, sentito in occasione del noto controllo

del 31 maggio 2021, lo stesso __________ aveva affermato di non sapere

se l’insorgente avesse operato su altri cantieri prima del 21 maggio 2021 “… in

quanto non abbiamo lavorato nello stesso cantiere.” (allegato al doc. 109).

In secondo luogo, vi è da

considerare che quanto asserito dal ricorrente in occasione del controllo del

31.

maggio 2021, è stato confermato da __________, ex dipendente

della __________. A margine della sua audizione da parte della Sezione del

lavoro (29 luglio 2021), egli ha esplicitamente dichiarato di aver lavorato con

RI 1 su un cantiere della succitata impresa di costruzioni a __________, e ciò da

metà febbraio a fine maggio 2021 (cfr. allegato al doc. 109).

Contrariamente

a quanto affermato dall’avv. RA 1, non vi è ragione di dubitare che “__________”

e “__________” siano la medesima persona, e ciò anche alla luce del fatto che

egli ha un doppio nome (“__________”).

Il fatto che

__________ abbia introdotto la propria testimonianza con le parole “se ben

ricordo”, non appare suscettibile di minarne la fedefacenza. Da un canto, le

sue dichiarazioni sono infatti state raccolte nel luglio 2021, quindi a

breve distanza dai fatti incriminati. Dall’altro, l’aver lavorato fianco a

fianco con qualcuno per un periodo piuttosto lungo, non è evidentemente una

circostanza che possa essere facilmente dimenticata.

Con il

ricorso è stata prodotta una dichiarazione con la quale __________ ha

ritrattato la sua precedente testimonianza e sostenuto che l’assicurato avrebbe

in realtà iniziato a lavorare per la __________ soltanto a partire da metà

maggio 2021 (cfr. doc. F).

Anche in

questo caso, il TCA ritiene che quanto ulteriormente dichiarato dall’ex collega

del ricorrente sia da valutare con prudenza (e, in ultima analisi, non sia

suscettibile di supportare l’esito auspicato dal patrocinatore). In questo

senso, deve essere considerato che __________ ha reso le sue dichiarazioni nel contesto

di un’audizione dinanzi a un’autorità amministrativa. D’altra parte, e con

riferimento alla precisazione secondo cui la decisione di mentire sarebbe stata

indotta dal senso di rabbia provato nei confronti del datore di lavoro per

essere stato licenziato, si fa notare che dal rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato

del lavoro si evince che la prima segnalazione all’autorità che RI 1 stava

abusando delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è

pervenuta all’autorità già nel corso del mese di aprile 2021 (cfr.

allegato al doc. 109, p. 2: “20.04.2021: secondo la segnalazione il

signor RI 1 abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del padre __________.

Preso contatto con URC (__________) la quale ci comunica di essere in contatto

con un operaio (segnalante) attivo presso la __________ il quale potrebbe

essere disponibile a segnalare in tempo reale la presenza di __________ sui

cantieri.” – il corsivo è del redattore), dunque ben prima che a __________

venisse notificata la lettera di licenziamento (29 maggio 2021 – cfr.

allegato al doc. 109, p. 3), circostanza che fa evidentemente cadere il preteso

movente.

Infine,

questa conclusione si impone pure alla luce dell’esito dell’accertamento

compiuto dalla Cassa presso il curante dell’assicurato (cfr. supra,

consid. 1.5.), su cui il patrocinatore del ricorrente non ha peraltro preso

posizione (cfr. supra, consid. 1.6.).

2.7

In esito a tutto quanto

precede, sul principio della restituzione, questa Corte rileva che giustamente

la Cassa convenuta ha ritenuto che il ricorrente, per il periodo marzo

- maggio 2021, abbia percepito delle prestazioni LADI a torto.

Ne consegue che nella

presente evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale

ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale con la quale sono state

attribuite all’assicurato le indennità di disoccupazione (in questo senso, si

veda ad esempio la STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3 e il

riferimento ivi citato).

Ciò ritenuto che

nel corso della procedura amministrativa sono emersi fatti nuovi rispetto a

quanto noto alla Cassa resistente allorquando ha rilasciato la decisione

iniziale, fatti nuovi che, qualora fossero stati portati a conoscenza

dell’amministrazione, l’avrebbero indotta a prendere una decisione differente.

Sono quindi realizzate le

condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni

percepite indebitamente durante il periodo marzo - maggio 2021.

Per

quanto concerne l’importo da restituire (fr. 8'672.45 – cfr. i conteggi

prodotti sub doc. 142-144), il rappresentante del ricorrente non ha sollevato

alcuna censura in merito, di modo che esso può essere senz’altro confermato dal

TCA.

In conclusione, la

decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 deve essere confermata e il

ricorso respinto.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 28 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova disposizione

legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto

di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.;

STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio

2021.

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti