38.2022.23
Discusso se l'assicurato dovesse restituire le indennità di disoccupazione percepite in un periodo durante il quale egli è reputato aver svolto un'attività lucrativa alle dipendenze della ditta di un suo famigliare
11 luglio 2022Italiano36 min
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.23
mm
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 3 novembre 2021 la CO 1
(di seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 8’672.45 per
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione indebitamente
corrisposte.
L'amministrazione si è al
riguardo così espressa:
" (…) Dal 1°
marzo 2021 al 31 maggio 2021 ha riscosso prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
Nel caso specifico la Cassa le ha pagato le indennità dal
01.03.2021 al 16.05.2021 e una compensazione dal 17.05.2021 al 31.08.2021. In
data 08.09.2021 abbiamo ricevuto da parte della sezione del lavoro una
segnalazione di attività lavorativa non dichiarata.
Nel corso del mese di settembre 2021 e ottobre 2021 abbiamo più
volte richiesto i moduli attestati di guadagno intermedio relativi al periodo
segnalati, dopo diversa corrispondenza in data odierna lei ha inoltrato una
copia della lettera spedita all’ispettorato del lavoro dove ritratta quanto
dichiarato e formato il 31.05.2021, per giurisprudenza le dichiarazioni non
possono essere ritrattate.
La Cassa ha provveduto a stornare i pagamenti di marzo 2021,
aprile 2021 e maggio 2021 considerando un rapporto di lavoro al 100% (40 ore
settimanali). L’operazione contabile crea una restituzione a nostro favore.
L’importo verrà compensato con le prossime indennità. (…).”
In quella sede, la Cassa
ha pure segnalato che, alla luce degli elementi a sua disposizione “si
prospetta una denuncia presso il Ministero pubblico” (doc. 141).
1.2. Contro questo provvedimento
l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una tempestiva
opposizione con la quale ha in sostanza sostenuto di non avere iniziato
a lavorare alle dipendenze della ditta __________ già nel corso del mese di
marzo 2021:
" (…) Come
già più volte ribadito dallo stesso RI 1 e come tra l’altro confermato anche
dalla datrice di lavoro, egli ha infatti lavorato alle dipendenze della
spettabile __________ unicamente a far tempo dal 17 maggio 2021. A tal
proposito, a comprova di ciò, si allega anche il bollettino di lavoro mensile
della datrice di lavoro dal quale risulta che il mio assistito ha iniziato la
propria attività lavorativa il 17 maggio presso un cantiere di __________.
Tale circostanza risulta quindi confermata dalle dichiarazioni
concordanti della datrice di lavoro e del lavoratore, così come dai documenti
contabili e di cantiere della spettabile __________ già in vostro possesso e
che vengono qui richiamati.
L’unico documento a sostegno della vostra tesi è il verbale di
data 31 maggio 2021 dell’ispettorato del lavoro, il quale non è stato compilato
dal sig. RI 1, che riporta la data errata di inizio dell’attività dal 1. marzo
2021. A tal riguardo, si precisa che il mio cliente ha già dichiarato di aver
firmato tale documento senza verificarne il contenuto. Si rileva inoltre, come
già esposto sopra, che tale data non corrisponde né alle dichiarazioni del sig.
RI 1 né a quelle della spettabile __________ né ai giustificativi contabili e
di cantiere di quest’ultima né alla realtà dei fatti, in quanto la relativa
attività lavorativa ha avuto inizio il 17 maggio 2021. Non si può inoltre
escludere che l’estensore del contestato verbale abbia magari confuso “maggio”
con “marzo”.
Per completezza d’informazione, si precisa da ultimo che con
e-mail di data 28 maggio 2021 il sig. RI 1 ha comunque avvisato il competente
Ufficio regionale di collocamento della sua attività presso la spettabile __________.
(…).” (doc. 151)
1.3. In data 4 febbraio 2022,
l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’avv. RA 1, in particolare
sulla base della seguente argomentazione:
" (…) Sulla
base dei documenti in nostro possesso, dal verbale dell’ispettorato e dal
formulario dell’Ufficio dell’ispettorato di Bellinzona, compilato e firmato dal
Sig. RI 1, in data 31 maggio 2021, si rileva che lei ha indicato di avere
iniziato a lavorare presso la __________ come gruista/operaio a partire dal 1°
marzo 2021.
Pertanto, le affermazioni dell’Avvocato RA 1, dove si precisa come
l’estensore del verbale potrebbe magari confuso “maggio” con il mese di
“marzo”, come pure che la decisione di restituzione è da ritenersi priva di
oggetto poiché sia il suo cliente sia la sua datrice di lavoro hanno confermato
che il Sig. RI 1 ha iniziato ad essere impiegato presso la surriferita ditta
unicamente nel mese di maggio 2021, non possono ritenersi affermazioni fondate
né tantomeno veritiere sia da parte del Sig. RI 1 come pure da parte del Sig. __________,
padre e amministratore unico della citata azienda.
Qualora ciò non bastasse dal protocollo colloquio, redatto dal
Sig. __________ dell’URC di __________, “Audizione in relazione al precedente
Datore di lavorio __________”, del 29 luglio 2021, rilasciato dal Sig. __________
si legge:
“(…) Se ben ricordo, a metà
febbraio 2021 e fino alla fine di maggio 2021 sono stato trasferito al cantiere
di __________ (ampliamento di una casa di abitazione del signor __________).
Presso il cantiere citato ha sempre lavorato in qualità di muratore a tempo
pieno, RI 1 (figlio del titolare __________) e __________. Negli ultimi giorni
di maggio 2021 e fino al 30.06.2021 ho lavorato presso il cantiere a __________,
mentre RI 1, __________ e __________ (capo squadra) hanno continuato ad operare
presso il cantiere di __________. (…) A domanda rispondo: non ero a conoscenza
che RI 1 fosse iscritto al beneficio dell’assicurazione contro la
disoccupazione. Durante tutto il periodo della sua attività a tempo pieno e
presso la __________, per quanto di mia conoscenza, è sempre stato abile al
lavoro e non ha avuto giorni di assenza a causa di malattia. (…)”
Dal rapporto (verbale) dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro di
Bellinzona del 7 luglio 2021, citato dall’Avvocato RA 1, al punto 9) si rileva
che: RI 1: in occasione del controllo avvenuto il 31 maggio 2021 presso il
cantiere di __________ il signor RI 1 ha dichiarato di lavorare presso la __________
dall’inizio del mese di marzo 2021 nella misura del 100% ovvero 40 ore
settimanali remunerate fr. 29.30 lordi/all’ora, durante questo periodo è stato
in malattia per 4 settimane. (…)”.
Visto quanto dichiarato dal Sig. RI 1 nel surriferito formulario
datato 31 maggio 2021, la dichiarazione del Sig. __________ del 29 luglio 2021
e non da ultimo il rapporto di cui sopra, appare chiaro che il Sig. RI 1 abbia
iniziato a lavorare per la ditta di suo padre, il 1° marzo 2021. Anche se in
seguito il Sig. RI 1 ha ritrattato la sua versione ed asserito di avere
iniziato presso la ditta __________ unicamente a partire dal mese di maggio
2021, lo stesso è smentito da sé stesso e da quanto precedentemente espresso.
Inoltre, in considerazione della costante giurisprudenza, le prime
affermazioni sono da ritenersi le più valide, poiché più spontanee e prive di
correzioni e/o modifiche successive. (…).” (doc. 161)
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 4 febbraio 2022 l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha segnatamente
rilevato:
" (…) Per
quanto attiene alle dichiarazioni del sig. __________, si rileva che le stesse
non permettono di certo di giungere alle conclusioni cui è invece giunta – in
modo alquanto superficiale ed approssimativo – la Cassa di disoccupazione.
A tal proposito, si osserva infatti quanto segue.
In primo luogo, come già esposto sopra, si rileva che nella
decisione impugnata è menzionato il nominativo di tale __________, persona del
tutto sconosciuta al qui ricorrente. Già solo per questo motivo, quanto
riportato dalla Cassa di disoccupazione appare piuttosto inaffidabile.
In secondo luogo, si osserva che – ammesso che si tratti delle
dichiarazioni del sig. __________ – le stesse sono state da quest’ultimo
rilasciate in tutt’altro ambito, ovvero in occasione di un colloquio che
quest’ultimo avrebbe avuto presso l’URC di __________ verosimilmente in
relazione alla sua situazione lavorativa e alle eventuali possibilità di un suo
collocamento. Si tratta quindi di informazioni del tutto generiche fornite da
quest’ultimo in un ambito completamente diverso da quello che invece vorrebbe
far credere la Cassa di disoccupazione che, di conseguenza, non possono venir
di certo oggi utilizzate per cercare di giustificare la decisione qui impugnata
nei confronti del sig. RI 1. Oltretutto, il sig. __________ non è
manifestamente stato ascoltato in contraddittorio, impedendo quindi al qui
ricorrente di magari porgli delle specifiche domande in merito alla sua
situazione. In ogni caso, considerate le circostanze in cui è stata raccolta la
“deposizione” del sig. __________, la stessa non può certo assurgere a valida
prova utilizzabile a sostegno della decisione nei confronti del sig. RI 1 qui
impugnata. Del resto, si rileva che tali dichiarazioni non erano state
minimamente menzionate nella prima decisione emanata dalla Cassa di
disoccupazione in data 3 novembre 2021 (doc. C), ciò che lascia supporre che
quest’ultima sia poi andata a scartabellare a posteriori in altre pratiche alla
ricerca di possibili elementi per cercare di sostanziare la propria decisione.
Un simile modo di procedere non può evidentemente essere accettato.
In terzo luogo, si rileva che il sig. __________, nel proprio racconto,
non fornisce alcuna indicazione temporale precisa in merito all’inizio dell’attività
del sig. RI 1. Inoltre, lui stesso afferma tra l’altro di non essere nemmeno
sicuro di quanto riportato. La sua deposizione inizia infatti con le seguenti
parole: “Se ben ricordo (…)”.
In quarto ed ultimo luogo, e a scanso di ogni eventuale equivoco,
si produce una dichiarazione sottoscritta dal sig. __________ il quale precisa
in modo inequivocabile che il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per la ditta __________
a metà di maggio 2021 (doc. F). In tale dichiarazione egli spiega inoltre anche
il motivo per il quale avrebbe in precedenza formulato delle affermazioni
teoricamente pregiudizievoli per il qui ricorrente ed il precedente suo datore
di lavoro.
Ad ogni modo, da quanto sopra, risulta che anche il sig. __________
conferma chiaramente che il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per la spettabile __________
a metà del mese di maggio 2021.
(…).
Venendo ora al formulario compilato dall’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro in data 31 maggio 2021 (doc. E), si osserva quanto segue.
Tale documento, che indica la data errata di inizio dell’attività
al 1. marzo 2021, non è stato compilato dal sig. RI 1, il quale ha già
puntualizzato di essersi limitato a firmare il formulario in questione senza
nemmeno rileggerlo e, quindi, senza verificarne il contenuto (doc. G).
A tal riguardo, si precisa tra l’altro che il qui ricorrente ha
inviato all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro il proprio scritto di cui al
doc. G non appena presa conoscenza del contenuto di tale verbale che gli era
appunto stato notificato dalla competente autorità.
In simili circostanze, non si può pertanto evidentemente ritenere
che la data del 1. marzo 2021 indicata nel formulario in questione sia
effettivamente corretta, a maggior ragione se si considera che tale data non
risulta sorretta da alcun elemento oggettivo e risulta invece smentita da tutte
le altre prove agli atti.
Come già esposto in sede di opposizione, non si può escludere che
l’estensore del verbale si sia magari involontariamente confuso, comprendendo
marzo, anziché maggio.
In ogni caso, preso atto dello scritto di cui al doc. G del sig. RI
1, nonché di tutte le altre prove agli atti, il formulario doc. E non può
essere ritenuto rappresentativo della realtà con un grado di sufficiente
verosimiglianza.
Ad ulteriore comprova del fatto che il ricorso ha iniziato la
propria attività presso la spettabile __________ nel corso del mese di maggio
2021 e alfine di fugare ogni eventuale dubbio al riguardo, si producono i
seguenti ulteriori mezzi di prova:
- doc. H: trattasi di una lettera che la datrice di lavoro
spettabile __________ ha inviato alla Cassa di disoccupazione precisando
che il sig. RI 1 ha lavorato alle dipendenze della società
unicamente nel corso dei mesi di maggio e giugno 2021;
- doc. I: trattasi del bollettino di lavoro mensile della
spettabile __________ dal quale risulta che il sig. RI 1 ha iniziato
a lavorare il 17 maggio 2021 presso un cantiere di Brusino;
- doc. L: trattasi di una dichiarazione rilasciata da un
dipendente della spettabile __________, il quale afferma di ricordare che
il sig. RI 1 aveva iniziato la propria attività nel corso del mese di
maggio 2021;
- doc. M: trattasi di una dichiarazione di un altro dipendente
della spettabile __________ che conferma anch’egli che il sig. RI 1 ha
iniziato la propria attività a metà maggio 2021 presso un cantiere di __________.
(…).” (doc. I)
1.5. La Cassa convenuta, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,
l’amministrazione ha rilevato che “… considerato che nel surriferito verbale
(quello datato 31 maggio 2021, n.d.r.) l’Assicurato aveva dichiarato di
avere iniziato a marzo 2021 e di essere, nel frattempo, stato in malattia per
quattro settimane, malgrado, in seguito, abbia continuato e continua a
sostenere che ha iniziato a lavorare per la ditta del padre unicamente il 17
maggio 2021 e non nel mese di marzo 2021, ci chiediamo come sarebbe potuto
essere inabile a causa di malattia per ben quattro settimane a partire dal mese
di maggio 2021 e, più precisamente, dal 17 maggio 2021, quando dai guadagni
intermedi di maggio 2021 e giugno 2021 si rileva che egli ha lavorato tutti i
giorni, per otto ore al giorno, senza alcuna assenza. L’unica spiegazione
possibile è che egli fosse già alle dipendenze del padre e durante il periodo,
comunicato inizialmente, abbia dichiarato la malattia. I certificati medici,
sottoscritti dal Dr. med. __________, hanno confermato un’inabilità dal 14
aprile 2021 al 14 maggio 2021. (…). Inoltre, aggiungiamo che, da uno scritto
del Dr. G__________ datato 2 novembre 2021 si legge: “in merito al vostro
scritto del 14.10.2021 vi riferisco che non ho redatto il certificato del
06.10.2021”. Per gli altri attestati medici non è stata effettuata alcuna
verifica (cfr. scritti 14 ottobre 2021 della __________ di __________ e lettera
del 2 novembre 2021 del medico Dr. __________).” (doc. III).
1.6. In data 23 marzo 2022 il TCA
ha assegnato alle parti un termine per la presentazione di ulteriori mezzi di
prova (doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Nel caso di specie, il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve restituire l'importo
di fr. 8’672.45, corrispondente ad indennità di
disoccupazione pagate durante il periodo marzo - maggio 2021, oppure no.
2.2. L'art.
95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione
è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c
cpv. 4.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità
anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009
consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.
4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020
consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero
quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda
pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile
2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività
lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo
di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il
Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv.
3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno
intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio
(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai
sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr.
SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla
di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52
dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata
in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività
dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a
tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al
guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio
art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.
2.5.).
In tale contesto, dopo
avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di
lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto
all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino
a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione
adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e
LADI.
Pertanto, secondo il TF,
se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -
specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività
che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata
in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di
assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si
determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è
inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i
presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3
sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STF C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.4. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3
LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio
ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale
per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
In una sentenza C 134/9
del 3 agosto 1999, il Tribunale federale ha confermato il precedente giudizio
del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo,
aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente
conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve
prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario
minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.
Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo
di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di
lavoro nella professione concreta.
L’esigenza della
conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno
proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il
disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure
RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V
367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518
consid. 4).
Inoltre il TF ha stabilito
che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente
essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che
svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario
conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di
lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non
esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo
della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi
(cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).
Dunque il salario conforme
agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio
dell’attività.
Il TF ha
ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza
C 65/01 del
21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale,
ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente
percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a
quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo
quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da
sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio
dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto
impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping
salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di
disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza
salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c;
DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato
l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione
solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso
per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva
comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un
manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta
giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve
eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti
interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato
dall'autorità cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale,
che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere
confermato. (…)" (cfr. STF C 65/01 del 21 giugno 2001)
2.5. Nella concreta
evenienza, dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è
annunciato per il collocamento il 16 aprile 2020 con effetto dalla medesima
data, dichiarando di cercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 1).
La Cassa gli ha aperto un
termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° maggio 2020 al 31 agosto
2022 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 5'645.
Trattandosi
del periodo controverso (marzo-maggio 2021), nel compilare i relativi formulari
(“Indicazioni della persona assicurata per il mese di ___”),
l’insorgente ha segnatamente dichiarato di non aver esercitato alcuna attività
lucrativa, né dipendente né indipendente, nei mesi di marzo e aprile 2021 (cfr.
doc. 62 e 70), rispettivamente di averne svolta una alle dipendenze della ditta
__________ dal 17 al 31 maggio 2021 (cfr. doc. 82).
Sulla base
di tali indicazioni l’amministrazione gli ha pagato le prestazioni.
In data 8
settembre 2021, la Sezione del lavoro ha segnalato alla Cassa che il ricorrente
avrebbe esercitato, da metà febbraio 2021/1° marzo 2021 fino al 14 maggio 2021,
un’attività lavorativa non dichiarata in qualità di lavoratore edile e gruista
per conto della ditta __________ di __________, di proprietà del padre. A
comprovare tale circostanza vi sarebbero il rapporto di constatazione del 7
luglio 2021 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e il protocollo relativo all’audizione
del 29 luglio 2021 di __________, ex dipendente della __________ (cfr. doc.
109).
Dal rapporto
7 luglio 2021 si apprende che nell’aprile 2021 all’Ufficio è stato segnalato
che l’assicurato “… abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del
padre __________”.
Controllato
il 31 maggio 2021 presso il cantiere di __________ della __________,
l’insorgente “… ha dichiarato di lavorare presso la __________ dall’inizio del
mese di marzo 2021 nella misura del 100% ovvero 40 ore settimanali remunerate
fr. 29.30 lordi/ora, durante questo periodo è stato in malattia per 4
settimane.” (allegato al doc. 109).
Agli atti
figura il verbale, sottoscritto in quell’occasione dal ricorrente, il cui
tenore è il seguente:
" (…) Sono impiegato da inizio marzo nella misura del 100% tramite
guadagno intermedio, ho nel frattempo fatto 4 settimane in malattia.” (allegato
al doc. 109)
__________,
da parte sua, è stato sentito il 29 luglio 2021 dalla Sezione del lavoro. Dal
relativo verbale, sottoscritto dall’ex dipendente, risulta in particolare
quanto segue:
" (…) Per il periodo da agosto 2019 fino al 30 giugno 2021 ero alle dipendenze
della ditta edile __________ in qualità di gruista al 100%. In data 28 maggio
2021 il datore di lavoro ha disdetto il mio contratto per il 30.06.2021 causa
mancanza di lavoro e pertanto dal 01.07.2021 sono iscritto in disoccupazione
alla ricerca di un posto di lavoro.
Tuttavia, prendo atto che con Rapporto dell’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro (UIL) sono state riscontrate delle irregolarità nel
rapporto di lavoro di: __________, __________ e __________ con la ditta __________
e pertanto, così richiesta dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro,
intendo rilasciare la mia testimonianza su quanto a mia conoscenza.
Al riguardo dichiara:
Da oltre un anno ho lavorato fino alla fine del mese
Considerandi
di gennaio / metà febbraio 2021 presso il cantiere ad __________ in
collaborazione con __________ e __________.
Se ben ricordo, a metà febbraio 2021 e fino alla
fine di maggio 2021 sono stato trasferito al cantiere di __________
(ampliamento di una casa di abitazione del signor __________).
Presso il cantiere citato, ha sempre lavorato in
qualità di muratore a tempo pieno, RI 1 (figlio del titolare __________) e __________.
Negli ultimi giorni di maggio 2021 e fino al
30.06.2021
ho lavorato presso il cantiere a __________, mentre RI 1, __________
e __________ (capo squadra) hanno continuato ad operare presso il cantiere di __________.
A titolo informatico, ritengo sia possibile
contattare il signor __________ (__________) che è a conoscenza dei fatti sopra
descritti e che ha terminato il rapporto di lavoro con la __________ verso metà
maggio 2021.
A domanda rispondo:
Non ero a conoscenza che RI 1 fosse iscritto e al
beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Durante tutto il periodo della sua attività a tempo
pieno e presso la __________, per quanto di mia conoscenza, è sempre stato
abile al lavoro e non ha mai avuto giorni d’assenza causa malattia.
Con la ditta __________ ho un contenzioso inerente
il pagamento del salario del mese di giugno 2021 (saldo) e sono rappresentato
dal signor __________ / __________).” (allegato al doc. 109)
Per maggiore
comprensione, con riferimento all’affermazione secondo cui il ricorrente
(unitamente ad altri colleghi) ha continuato a lavorare sul cantiere di __________,
va precisato che nel frattempo egli era stato trasferito da __________ a __________
appunto.
Nel corso
del mese di ottobre 2021, la Cassa resistente ha interpellato il datore di
lavoro, invitandolo a compilare i moduli relativi al guadagno intermedio per il
periodo metà febbraio – metà maggio 2021, allegando i conteggi di salario (doc.
133).
Con scritto
del 22 ottobre 2021, la ditta __________ ha comunicato che l’assicurato “… è
stato alle nostre dipendenze unicamente nel corso dei mesi di maggio e giugno.
Non vi è quindi alcuna busta paga relativa ai mesi precedenti.” (doc. 134).
Il 25
ottobre 2021, l’amministrazione ha reiterato la propria richiesta, con
riferimento al contenuto del verbale sottoscritto 31 maggio 2021
dall’insorgente (doc. 135).
In data 29
ottobre 2021, la __________ ha ribadito che “… il sig. RI 1 è stato alle nostre
dipendenze unicamente durante i mesi di maggio e giugno”, allegando copia di
una lettera, datata sempre 29 ottobre 2021, trasmessa dall’assicurato all’ispettorato
del lavoro (doc. 138).
Questo il
tenore del suddetto scritto:
" (…) negli scorsi giorni ho preso atto del contenuto del verbale che mi
avete fatto firmare in data 31 maggio 2021 e, a tal proposito, devo segnalarvi
che lo stesso non corrisponde a quanto da me dichiarato.
Io ho infatti sempre affermato di aver iniziato a
lavorare per la ditta __________ in maggio e non, come erroneamente riportato
sul verbale, in marzo. Mi scuso se ho firmato il verbale da voi compilato senza
rileggerlo, ma ero convinto che fosse stato indicato il mese di maggio come da
me dichiarato.
Vi chiedo quindi di voler gentilmente correggere il
verbale.” (doc. 139)
Unitamente
all’impugnativa, l’avv. RA 1 ha prodotto una dichiarazione di __________ del
seguente contenuto:
" (…) Con la
presente dichiarazione voglio correggere quanto da me indicato in precedenza
nei confronti della ditta __________ e del sig. RI 1 (figlio del titolare).
Le mie precedenti dichiarazioni le ho fatte perché ero molto
arrabbiato con il datore di lavoro per il licenziamento e cercavo quindi un
modo per fargliela pagare.
In realtà, per quanto concerne il sig. RI 1, posso confermare che
egli ha iniziato a lavorare per la ditta metà maggio 2021.
Mi scuso per le mie precedenti dichiarazioni non corrette.” (doc.
F)
Il patrocinatore ha
inoltre versato agli atti le dichiarazioni di due dipendenti della ditta __________,
__________ e __________.
Il primo ha dichiarato
che:
" Confermo
di aver iniziato a lavorare per la ditta __________ il 31 maggio 2021 che era
un lunedì e ricordo che anche il sig. RI 1 aveva iniziato da pochi giorni
presso un cantiere a __________.
Ricordo questo fatto perché parlando con il sig. RI 1 ci eravamo
detti che eravamo tutti e due ai primi giorni di lavoro.” (doc. L)
Questo invece il tenore
della dichiarazione rilasciata dal secondo:
" (…) Lavoro
alle dipendenze della ditta __________ da molto tempo e posso confermare che il
sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per tale ditta a metà maggio 2021 presso il
cantiere di __________.” (doc. M)
Agli atti vi è pure il
bollettino di lavoro di maggio 2021 relativo al cantiere di __________ della
ditta __________, dal quale risulta che RI 1 ha iniziato a lavorarvi il 17
maggio 2021 (cfr. doc. I).
2.6
Chiamata ora a pronunciarsi, attentamente
vagliata tutta la documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene
dimostrato, perlomeno secondo il criterio della probabilità preponderante
valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1°
febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1; STF 8C_738/2016
del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3;
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193
consid. 2), che RI 1 abbia iniziato la propria attività alle dipendenze della
ditta __________ già a far tempo dal 1° marzo 2021 (e non soltanto dal
17.
maggio 2021, come lo si pretende con il ricorso), e ciò per le ragioni che
seguono.
In primo luogo, va
rilevato che, in occasione della sua audizione del 31 maggio 2021 da parte
dell’Ispettorato del lavoro, è stato l’insorgente stesso a dichiarare che
l’attività lavorativa alle dipendenze dell’impresa di costruzioni in questione è
cominciata “da inizio marzo nella misura del 100%” (allegato al doc. 109).
In
proposito, il TCA non può seguire l’avv. RA 1 laddove sostiene, da una parte, che
non può essere escluso che l’estensore del verbale abbia inteso “marzo”
allorquando il ricorrente ha in realtà detto “maggio” e, dall’altra, che
l’assicurato avrebbe firmato il verbale senza rileggerlo nella convinzione che
il funzionario avesse verbalizzato correttamente le sue parole (cfr. doc. I).
È in effetti
poco plausibile tanto che vi sia stato un malinteso tra l’estensore del verbale
e il ricorrente (“marzo” si pronuncia in modo ben diverso rispetto a “maggio”;
inoltre, visto che lo scopo dell’audizione era proprio quello di determinare la
data d’inizio dell’attività lavorativa, vi è da credere che il funzionario
abbia prestato una particolare attenzione a quanto dichiarato dall’assicurato a
tal riguardo) quanto che quest’ultimo abbia sottoscritto il verbale senza
rileggerlo (si tratta di appena quattro righe e le parole “inizio marzo”
si trovano nella prima frase composta da sole cinque parole, di modo che, al
momento della firma, è improbabile che l’occhio non avrebbe colto l’errore,
qualora vi fosse stato).
Questa Corte
non ignora che, in un secondo tempo, il datore di lavoro e l’insorgente
medesimo hanno rettificato quanto era stato verbalizzato in occasione
dell’audizione del 31 maggio 2021 (cfr. doc. 134, 138 e 139). Tuttavia, secondo
il TCA, a queste puntualizzazioni deve essere attribuito un peso probatorio
minore rispetto a quanto dichiarato inizialmente dall’assicurato stesso.
Al riguardo,
occorre innanzitutto sottolineare che le rettifiche in questione sono giunte soltanto
a seguito degli scritti 18 e 25 ottobre 2021 della Cassa convenuta, mediante i
quali era stata evocata la possibilità che il reddito conseguito sino al 14
maggio 2021 venisse computato a titolo di guadagno intermedio (con obbligo di restituzione
delle prestazioni percepite indebitamente; cfr. doc. 133 e 135). È pertanto probabile
che quanto dichiarato in un secondo tempo sia stato influenzato dalle
conseguenze giuridiche legate al fatto di aver svolto un’attività lucrativa
durante il periodo di riscossione dell’indennità di disoccupazione (sulla
valenza probatoria delle cosiddette dichiarazioni della prima ora: DTF 121 V 45 consid.
2a; cfr. ancora STF 8C_843/2015 del 26 febbraio 2016 consid. 4.1).
D’altro
canto, va pure rilevato che il titolare (amministratore unico) della __________
è il padre di RI 1 (__________ – cfr. l’estratto del RC agli atti sub
doc. 16), di modo che, considerato lo stretto rapporto di parentela, l’attendibilità
delle sue dichiarazioni deve essere valutata con molta cautela.
Un discorso
analogo deve del resto valere anche per le dichiarazioni agli atti di __________
e __________ (cfr. doc. L e M), visto che si tratta di dipendenti del padre
dell’assicurato. Da notare inoltre che, sentito in occasione del noto controllo
del 31 maggio 2021, lo stesso __________ aveva affermato di non sapere
se l’insorgente avesse operato su altri cantieri prima del 21 maggio 2021 “… in
quanto non abbiamo lavorato nello stesso cantiere.” (allegato al doc. 109).
In secondo luogo, vi è da
considerare che quanto asserito dal ricorrente in occasione del controllo del
31.
maggio 2021, è stato confermato da __________, ex dipendente
della __________. A margine della sua audizione da parte della Sezione del
lavoro (29 luglio 2021), egli ha esplicitamente dichiarato di aver lavorato con
RI 1 su un cantiere della succitata impresa di costruzioni a __________, e ciò da
metà febbraio a fine maggio 2021 (cfr. allegato al doc. 109).
Contrariamente
a quanto affermato dall’avv. RA 1, non vi è ragione di dubitare che “__________”
e “__________” siano la medesima persona, e ciò anche alla luce del fatto che
egli ha un doppio nome (“__________”).
Il fatto che
__________ abbia introdotto la propria testimonianza con le parole “se ben
ricordo”, non appare suscettibile di minarne la fedefacenza. Da un canto, le
sue dichiarazioni sono infatti state raccolte nel luglio 2021, quindi a
breve distanza dai fatti incriminati. Dall’altro, l’aver lavorato fianco a
fianco con qualcuno per un periodo piuttosto lungo, non è evidentemente una
circostanza che possa essere facilmente dimenticata.
Con il
ricorso è stata prodotta una dichiarazione con la quale __________ ha
ritrattato la sua precedente testimonianza e sostenuto che l’assicurato avrebbe
in realtà iniziato a lavorare per la __________ soltanto a partire da metà
maggio 2021 (cfr. doc. F).
Anche in
questo caso, il TCA ritiene che quanto ulteriormente dichiarato dall’ex collega
del ricorrente sia da valutare con prudenza (e, in ultima analisi, non sia
suscettibile di supportare l’esito auspicato dal patrocinatore). In questo
senso, deve essere considerato che __________ ha reso le sue dichiarazioni nel contesto
di un’audizione dinanzi a un’autorità amministrativa. D’altra parte, e con
riferimento alla precisazione secondo cui la decisione di mentire sarebbe stata
indotta dal senso di rabbia provato nei confronti del datore di lavoro per
essere stato licenziato, si fa notare che dal rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro si evince che la prima segnalazione all’autorità che RI 1 stava
abusando delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è
pervenuta all’autorità già nel corso del mese di aprile 2021 (cfr.
allegato al doc. 109, p. 2: “20.04.2021: secondo la segnalazione il
signor RI 1 abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del padre __________.
Preso contatto con URC (__________) la quale ci comunica di essere in contatto
con un operaio (segnalante) attivo presso la __________ il quale potrebbe
essere disponibile a segnalare in tempo reale la presenza di __________ sui
cantieri.” – il corsivo è del redattore), dunque ben prima che a __________
venisse notificata la lettera di licenziamento (29 maggio 2021 – cfr.
allegato al doc. 109, p. 3), circostanza che fa evidentemente cadere il preteso
movente.
Infine,
questa conclusione si impone pure alla luce dell’esito dell’accertamento
compiuto dalla Cassa presso il curante dell’assicurato (cfr. supra,
consid. 1.5.), su cui il patrocinatore del ricorrente non ha peraltro preso
posizione (cfr. supra, consid. 1.6.).
2.7
In esito a tutto quanto
precede, sul principio della restituzione, questa Corte rileva che giustamente
la Cassa convenuta ha ritenuto che il ricorrente, per il periodo marzo
- maggio 2021, abbia percepito delle prestazioni LADI a torto.
Ne consegue che nella
presente evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale
ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale con la quale sono state
attribuite all’assicurato le indennità di disoccupazione (in questo senso, si
veda ad esempio la STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3 e il
riferimento ivi citato).
Ciò ritenuto che
nel corso della procedura amministrativa sono emersi fatti nuovi rispetto a
quanto noto alla Cassa resistente allorquando ha rilasciato la decisione
iniziale, fatti nuovi che, qualora fossero stati portati a conoscenza
dell’amministrazione, l’avrebbero indotta a prendere una decisione differente.
Sono quindi realizzate le
condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni
percepite indebitamente durante il periodo marzo - maggio 2021.
Per
quanto concerne l’importo da restituire (fr. 8'672.45 – cfr. i conteggi
prodotti sub doc. 142-144), il rappresentante del ricorrente non ha sollevato
alcuna censura in merito, di modo che esso può essere senz’altro confermato dal
TCA.
In conclusione, la
decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 deve essere confermata e il
ricorso respinto.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 28 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova disposizione
legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto
di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.;
STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio
2021.
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti