38.2022.24
A ragione SdL ha riconsiderato decisione con cui aveva assegnato ILR ad associazione sportiva mantello (periodo 03-08/2020). Esistenza dell'ass. stessa mai stata a rischio, né i dip. annunciati hanno corso rischio perdita lavoro a breve termine (mansioni svolte ritenute essenziali per l'ass.)
19 dicembre 2022Italiano83 min
I
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2022.24
mm/DC
Lugano
19 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022 emanata dalla
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. In data 11 marzo 2020, la RI 1 (in
seguito: RI 1), associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. CC, ha presentato
alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto riguardante sei suoi dipendenti.
La RI 1 ha così motivato la
propria domanda:
" (…) Lo
Stato Maggiore di Condotta Del Canton Ticino ha deciso ieri che a partire da
oggi tutte le attività sportive e non sono vietate come pure sono vietati gli
allenamenti.
La nostra RI 1 che si occupa di 125 società più i relativi
raggruppamenti allievi e che vede coinvolte ca. 15'000 tesserati, con questo
decreto di fatto non può più occupare i propri dipendenti a tempo pieno.
Visto il decreto emanato dal Cantone vi chiediamo di voler
concedere la possibilità di poter beneficiare delle prestazioni di lavoro
ridotto per i nostri 6 collaboratori. (…).” (doc. 1)
1.2. Con decisione del 24 marzo 2020
(decisione n. __________), la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione
parziale, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato
ammesso per il periodo 15 marzo – 10 giugno 2020, e ciò per “tutta l’impresa”
(doc. 2.1).
Il provvedimento appena
menzionato è stato annullato e sostituito dalla decisione del 4 maggio 2020
(decisione n. __________) con la quale la Sezione del lavoro ha sollevato
opposizione parziale, nel senso che il diritto alla prestazione è stato ammesso
per il periodo 12 marzo – 11 settembre 2020, e ciò per “tutta l’impresa”
(doc. 2.2).
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. __________), l’amministrazione
ha riconsiderato la sua precedente decisione, sollevando opposizione al
versamento delle indennità per lavoro ridotto in relazione al periodo 12 marzo
– 31 agosto 2020.
In particolare, il provvedimento
è così stato argomentato:
" (…) Dai
dati forniti si evince che la società in oggetto è finanziata (vedi conto
economico consuntivo 2019/2020) per il 32% da ricavi “interni” e per il 68% da
ricavi “esterni”. La quasi totalità di questi ricavi è costituita da
contributi, tasse eccetera, mentre non sono indicati ricavi generati
dall’erogazione di un servizio o la vendita di un bene.
Come sopra indicato, tra i presupposti per ammettere l’indennità
per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto,
la RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che
opera sul mercato la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere costituita dalla
vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico.
Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, la RI 1 non può essere considerata
alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo
commerciale e i servizi da essa offerti non hanno quale obiettivo quello di
produrre un guadagno. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere
concessa.
Nel caso in esame si solleva opposizione per il periodo dal
12.03.2020 al 31.08.2020.” (doc. 5)
1.4. Il 1° febbraio 2021, la RI 1,
patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione del
21 dicembre 2020 (cfr. doc. 6).
1.5. Con decisione su opposizione del 28
gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha in sostanza confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 13).
1.6. Con tempestivo ricorso del 28
febbraio 2022 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento del provvedimento impugnato.
A sostegno della propria pretesa,
il patrocinatore contesta innanzitutto che la RI 1 possa essere trattata alla
stregua di una “azienda di diritto pubblico”. A suo avviso, si tratterebbe
piuttosto di una “azienda nel vero senso del termine”, cosicché “i presupposti
“supplementari” menzionati al punto n. 13.5 e che hanno indotto la Sezione del
lavoro a riconsiderare la propria decisione di concessione delle indennità, non
possono (…) entrare in linea di considerazione. Le sole condizioni a cui deve
adempiere la ricorrente sono quelle sancite dall’art. 31 cpv. 1 LADI, le quali
risultano pacificatamente adempiute nella fattispecie. Infatti la RI 1 ha avuto
una perdita di lavoro computabile; i rapporti di lavoro per cui le indennità
sono state richieste non erano stati disdetti; la perdita di lavoro era
temporanea e la diminuzione di lavoro ha permesso di salvaguardare i posti di
lavoro.” (doc. I, p. 7 – 9).
D’altro canto, sempre secondo
l’avv. RA 1, la decisione impugnata non potrebbe venir confermata nemmeno qualora
si volesse considerare la RI 1 quale fornitrice di servizi pubblici, posto che
“… anche i contratti di lavoro stagionali, soggetti a rinnovo, rientrano nella
logica del lavoro ridotto. In effetti, come esposto al punto n. 13.4., secondo
la giurisprudenza “decisivo, secondo lo scopo del sistema delle prestazioni, è
se un licenziamento – o il rifiuto di rinnovare un incarico – può essere
evitato concedendo un’indennità per le ore di lavoro ridotte”. Anche il mancato
rinnovo di un incarico è di conseguenza contemplato dal Tribunale federale
nelle possibilità per poter beneficiare del lavoro ridotto. Ciò significa che
anche i dipendenti stagionali della RI 1 che prestano servizio a titolo accessorio
hanno diritto a beneficiare delle indennità. Tutti i dipendenti hanno peraltro
rischiato il licenziamento, in ragione del fatto che l’esistenza stessa della
ricorrente è stata minacciata pesantemente dalla prima ondata pandemica.
Usufruire delle indennità per il lavoro ridotto ha permesso di evitare che
tutte queste persone si rivolgessero all’assicurazione contro la
disoccupazione, oltre che di evitare la chiusura definitiva dell’attività
dell’associazione.” (doc. I, p. 9 s.).
Inoltre, il rappresentante fa
valere che la decisione presa dall’amministrazione violerebbe il principio
della legalità in combinazione con quello dell’uguaglianza di trattamento,
ritenuto che “… le associazioni analoghe alla qui ricorrente, nel medesimo
periodo per cui lo ha richiesto la RI 1, hanno ottenuto le indennità per il
lavoro ridotto. Le indennità sono state concesse senza decisioni di
riconsiderazione e, soprattutto, senza che le associazioni siano state
equiparate a dei datori di lavoro di diritto pubblico (doc. D). Non si
comprendono di conseguenza le ragioni per cui sul piano nazionale le
associazioni __________ dovrebbero essere trattate come dei datori di lavoro
privati (come è normale che sia), mentre la RI 1 qui ricorrente deve essere
parificata a un’impresa di diritto pubblico. (…). Tale disparità di trattamento
viene giustificata in Ticino (dalla Sezione del lavoro e da questo Lodevole
Tribunale) con l’assimilazione della RI 1 a un’azienda di diritto pubblico,
perlomeno dal profilo dei presupposti per il lavoro ridotto. Orbene, tale
assimilazione non trova fondamento in alcuna base legale. Non vi è alcuna
disposizione normativa che giustifichi un paragone di tale portata.
L’assimilazione effettuata dalla Sezione del lavoro dunque (oltre che da questo
Lodevole Tribunale) non trova appoggio in alcuna base legale e risulta in
definitiva lesiva del principio di legalità, sotto il profilo dell’applicazione
della legge. La conseguenza della violazione del principio di legalità è
un’inaccettabile disparità di trattamento, in rapporto alla prassi sviluppata
negli altri cantoni, fondata su un assunto che non poggia su alcuna base
legale.” (doc. I, p. 10-13).
Infine, l’avv. RA 1 qualifica
d’arbitraria la decisione su opposizione impugnata, e ciò “… nella misura in
cui contraddice in maniera scioccante il sentimento di giustizia ed equità,
oltre ad essere manifestamente arbitraria nel risultato. Appare infatti
particolarmente scioccante che il Canton Ticino abbia sviluppato una prassi
così diametralmente opposta agli altri Cantoni, senza peraltro appoggiarsi su
alcuna base legale. Ancora in tempi recenti la __________ ha confermato che per
il periodo da marzo 2020 a settembre 2020, tutte le sue consociate hanno
beneficiato delle indennità per il lavoro ridotto (doc. E). A loro conoscenza,
il solo caso oggetto di riconsiderazione da parte delle autorità è quello
ticinese, mentre tutte le altre associazioni hanno ricevuto le indennità e le
hanno (evidentemente) utilizzate per coprire i salari dei dipendenti.” (doc. I,
p. 13-14).
1.7. La Sezione del lavoro, in risposta,
ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. III).
In particolare, in merito alla tematica
principale, l’amministrazione osserva che “(…). La ricorrente tralascia di
menzionare che l’analogia fatta rispetto ad un ente pubblico riguarda
un’attività di interesse pubblico, non un compito pubblico. Tale argomentazione
appare dunque una forzatura. Non appare invece pertinente la considerazione per
cui le aziende di diritto pubblico sono finanziate da imposte, tasse
rispettivamente da sovvenzioni e capitali appositamente predisposti dallo
Stato. Nel caso in esame si tratta di un finanziamento indiretto, elargito dal
fondo Sport-toto, il cui scopo è il “promovimento dello sport nell’ambito delle
federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in
particolare, nonché dell’attività degli enti che operano a questo scopo” (art.
1 cpv. 2 Regolamento del Fondo Sport-toto, RL 944.130). È inoltre fuor di
dubbio che il fondo Sport-toto sia amministrato dal Cantone (art. 2 Regolamento
del Fondo Sport-toto), che l’elargizione dei contributi sia regolamentata per
legge e che dunque si tratti di sussidi pubblici. Nel caso concreto, tali
contributi finanziano in maniera molto importante la RI 1, che non può dunque
affermare di non percepire alcun sussidio pubblico e di dipendere soltanto
dalle quote sociali e dagli sponsor per la propria esistenza. I bilanci della RI
1 sono eloquenti in questo senso, così come è eloquente che il contributo del
Fondo Sport-toto è regolare (e regolarmente messo a preventivo) e prevedibile,
svolgendo la RI 1 un’attività che nessun’altra associazione __________ svolge,
il che comporta che non vi siano associazioni “concorrenti” che potrebbero
ricevere il contributo al posto della RI 1. Si ricorda inoltre che i contributi
del Fondo Sport-toto possono essere utilizzati per finanziare l’attività
ordinaria dell’associazione (cfr. titolo del Capitolo secondo del Regolamento
del Fondo Sport-toto: Promozione e attività delle federazioni), dunque con i
medesimi possono essere finanziati anche gli stipendi dei collaboratori. (…).
La RI 1 è un’associazione ai sensi del Codice civile (art. 60 e segg. CC) e ha
per scopo quello di “gestire, nella regione di sua competenza, l’attività __________,
promuovendo tramite la pratica del __________, lo sviluppo fisico e morale
della popolazione. Nell’ambito delle sue competenze e nel limite dei mezzi
organizzativi e finanziaria sua disposizione, la RI 1 tutela gli interessi dei
suoi membri attivi, nel campo specifico dell’attività __________” (cfr. Statuti
RI 1, art. 2). Essa non è quindi un’azienda commerciale che vende bene e
servizi, bensì un’attività con scopi ideali, finanziata in parte dalle quote
associative e dalle iscrizioni a corsi e tornei, ma in maniera importante da
sussidi pubblici, come sopra ricordato. Del resto, anche i contributi della __________
e della __________ non si sono ridotti in misura tale da avere effetti
sensibili (cfr. conto economico 2019/2020 confrontato con la stagione
2018/2019, dove i contributi __________ hanno avuto una flessione di poco più
che CHF 10'000, mentre i contributi LA si sono ridotti di meno di CHF
2'000.00.”.
1.8. In data 25 aprile 2022, il
patrocinatore dell’associazione insorgente si è in sostanza riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).
La Sezione del lavoro si è
espressa in proposito il 9 maggio 2022 (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se la Sezione del lavoro era legittimata a negare il
diritto alle indennità per lavoro ridotto ai collaboratori della RI 1, oppure
no.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La perdita
di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La perdita
di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a
circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.
L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI
non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…).
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione
o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…).
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente
esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente.
(…)”
Per
quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e
nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
"
(…).
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non
adempiono i
presupposti dell’indennità per
lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.
Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però
escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità
per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro
ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio
aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente
dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi
di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro
perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La
condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta
a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre
alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a
evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del
lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono
adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel
modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
2.4
Nella
“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"
(…).
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare
l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito
delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque
l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di
lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,
perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente
dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le
maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono
coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi
casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità
organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,
garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze
economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,
riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la
convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante
sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio
neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come
le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da
un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).
L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è
il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le
associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono
aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro
sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti.
In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR.
(…)”
Nella
“Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati
introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente
mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27
agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In
quest’ultima la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
2.6
Preannunci dei fornitori di prestazioni
pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica
ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di
lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti
immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della
conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale
rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente
soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente
con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche
non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i
compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.
Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite
connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come
sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è
nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni
pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di
prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro
collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di
questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,
senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve
contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei
fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori
interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.
Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad
esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui
collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman
turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione
sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti
di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano
completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata
dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la
possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i
costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte
contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un
rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di
lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi
responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service
Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,
contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di
sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste
un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.
Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va
respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in
grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto
all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in
misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna
differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il
diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,
non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure
eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio
federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti
non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né
rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno
2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di
entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti
di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere
chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai
documenti di riferimento.”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo
al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"
In generale, i singoli e quindi le
organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono
impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro
ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una
cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata
dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di
lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il
lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure
ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si
finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,
biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali
e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto
all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza
dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente
sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto
di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei
dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una
ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che
si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste
principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita
di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro
di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In
questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata
anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di
altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore
lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e
i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve
essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
(…)”
Nella
“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30
ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così
modificato il punto 2.6 a:
"
2.6
a Preannuncio di
organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto
alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del
settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non
abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di
lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è
irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status
contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se
sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo
31.
LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il
posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire
lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle
difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate
sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non
esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta
dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I
p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva
2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19
marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella
Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021
e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021.
Nella
Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30
giugno 2021 (cfr.
al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"
Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo
punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a
appena riprodotto.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre
2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.
Al riguardo cfr. pure la
Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021.
Con la Direttiva 2022/05:
“Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022
è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31
gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che
continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella
Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del
30.
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF
8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314.
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF
133.
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997.
ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.;
Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in:
RDS 1992 II p. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, p. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che la decisione di
riconoscimento delle ILR a una fondazione di diritto svizzero che si occupa
dell’integrazione sociale e lavorativa di persone con disturbi psichici, anche
tramite laboratori protetti, non era manifestamente errata ai sensi dell’art.
53.
cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal
Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un
provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento
formazione, cultura e sport.
L’Alta Corte ha comunque rinviato
gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un
errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se
le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro
che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa
il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio
di licenziamento.
In una
sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 22
p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di
diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in
età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette
versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid.
4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai
contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in
contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno
conseguito grazie alle raccolte fondi.
La nostra Massima Istanza ha
innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie
della DTF 121 V 362, rilevando:
" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été
développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les
conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune
condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités
privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés
ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont
détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de
droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé,
requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi
fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”
L’Alta Corte ha poi esaminato la prima
condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del
personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e
per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo
di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che
prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che
quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un
preavviso da parte del “Service de la petite enfance” - un termine di
disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale
federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come
avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto
privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria
metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in
francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines,
des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che
limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore
economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr.
consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et
obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de
licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo
al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto
che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei
funzionari pubblici.
L’Alta Corte, nel caso concreto, come
il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta tale questione
(cfr. consid. 8.2), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione
cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per
la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le
montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2),
cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita
(cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).
In un’altra sentenza 8C_559/2021
del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul ricorso interposto
da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo
l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia,
comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione
delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da
fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate
dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.:
“à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di
esercizio.
A proposito dello statuto dei
dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato
– laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto
avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di
lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente
e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta
di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta la questione di sapere
se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto
corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr.
consid. 8.1.2.).
L’Alta Corte ha ad ogni modo
stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato
giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione
cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio proprio per la
sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro
subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come ha fatto il
Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur l’accueil
préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di finanziare
l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura in cui le
spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e
altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).
Con la pronunzia 8C_769/2021 del
3.
maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p. 102 ss., concernente una
società attiva nel trasporto di persone, in particolare di scolari, che aveva
chiesto il lavoro ridotto per 227 collaboratori in ragione di una riduzione
degli orari ordinata a causa della pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la
sentenza cantonale (che aveva confermato la decisione amministrativa con la
quale era stato negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto
principalmente per il motivo che la società in questione era finanziata in gran
parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato la causa al tribunale di prime
cure affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi d’esercizio mediante
sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità di disdetta dei contratti di
lavoro.
Questo
Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021,
cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto
pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro
ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di
licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti
fissati nella legge.
È
invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità
doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero
stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19:
les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in:
Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).
La
medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31
e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto
pubblico.
Il
TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18
maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una
società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per
l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve
termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio
aziendale.
Con sentenza 38.2021.35 del 4
ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro
non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per
lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In effetti,
ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono mai stati
soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per i
dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.
Questa Corte, con sentenze
38.2021.38
e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto trattandosi di un’associazione volta a offrire un percorso
formativo professionale a giovani talenti sportivi della regione. Dopo aver
concluso che, alla luce del suo scopo statutario, l’associazione in questione
non costituiva un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine, il
TCA ha accertato che i suoi dipendenti non erano esposti ad un rischio
immediato ed effettivo di essere licenziati visto che, per regolamento, essa era
tenuta a disporre di determinati profili con specifiche competenze e, d’altra
parte, che i termini di disdetta previsti dai contratti avrebbero impedito un’interruzione
a corto termine dei rapporti di lavoro. In subordine, il TCA ha rilevato che
nemmeno l’esistenza stessa dell’associazione era del resto stata minacciata,
tenuto conto soprattutto che il suo finanziamento era garantito principalmente
da introiti esterni.
Con pronunzia 8C_16/2022 del 10
novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
dall’associazione contro la sentenza 38.2021.38, per i motivi che verranno
meglio esposti in seguito.
Il TCA, in un’altra sentenza
38.2021.75
del 29 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha
confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il
diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della
prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata
commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della
ricorrente - che beneficiava, a
prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di
tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato
di licenziamento.
Con sentenza 38.2021.58 del 13
dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte, nel caso di
una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del
Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta,
per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa
non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine.
Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto
collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che l’azienda non era
minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi pubblici (erogati
dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui beneficiava a copertura
delle perdite.
Al riguardo cfr. anche la STCA
38.2021.90
del 21 febbraio 2022.
Con la pronunzia 38.2021.91 del
30.
maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha negato
il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una fondazione senza scopo di
lucro attiva nel campo della protezione dei minori, posto che la sua stessa
esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è stata chiesta la
prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la ricorrente fornisce
delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in particolare accertato che,
anche negli anni precedenti la pandemia, aveva registrato delle perdite a conto
economico, anche di un’entità maggiore rispetto a quella registrata nel periodo
1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e nonostante ciò ha sempre continuato a
svolgere le proprie attività. Inoltre, dalla documentazione a disposizione è
risultato che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente (nella misura
del 30%) con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private,
grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e
privati.
Con giudizio 38.2022.21 del 13
giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la
decisione amministrativa mediante la quale era stato riconsiderato un
precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per lavoro ridotto a
un’associazione di pubblica utilità operante nel campo delle disabilità. In
quella fattispecie, il Tribunale ha negato che l’esistenza stessa
dell’associazione, rispettivamente di sue singole unità d’esercizio, fosse
minacciata, e ciò in considerazione dell’entità delle sovvenzioni pubbliche di
cui godeva e della constatazione che, sebbene negli anni precedenti la pandemia
gli esercizi contabili si erano sempre chiusi con dei deficit, anche più
importanti di quello fatto registrare nel 2020, l’associazione, rispettivamente
le sue singole unità d’esercizio, avevano comunque potuto continuare a svolgere
le loro attività.
Il Tribunale delle assicurazioni
del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020,
applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise
de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio
concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione
relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt
Scheidegger e Christian Dandres, “L’indemnité pour réduction de l’horaire de
travail à l’épreuve du COVID-19”, in: Assurances sociales et pandémie de
Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).
La Corte delle assicurazioni
sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021,
pubblicato in RVJ / ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR
dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si
occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un
lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un
accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di
lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR. Dall’altro,
che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione legata al
risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e delle spese
di funzionamento e d’infrastruttura.
2.7
Nella concreta evenienza, dagli
Statuti della RI 1 si evince che essa è un’associazione ai sensi del codice
civile svizzero (art. 60 e seg.), avente sede a __________ e affiliata all’__________,
nel cui ambito fa parte della __________.
Il suo scopo è quello di gestire,
nella regione di sua competenza, l’attività __________, promuovendo, tramite la
pratica del __________, lo sviluppo fisico e morale della popolazione.
Nell’ambito delle sue competenze e nel limite dei mezzi organizzativi e
finanziari a sua disposizione, la RI 1 tutela gli interessi dei suoi membri
attivi, nel campo specifico dell’attività __________.
Sono membri attivi le società
affiliate all’__________ aventi sede nella regione di competenza della RI 1
secondo le disposizioni dell’__________ e della __________. L’affiliazione alla
RI 1 avviene automaticamente con l’avvenuta accettazione della società nella __________.
I membri attivi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali stabiliti
dall’Assemblea dei delegati, rispettivamente di tutti quelli stabiliti per la
partecipazione alle diverse manifestazioni sportive alle quale vengono iscritte
le diverse squadre, nonché ogni altro connesso con l’attività gestita dalla RI
1.
e dalle sue sezioni.
L’associazione è finanziata
mediante quote annuali d’iscrizione delle squadre alle manifestazioni sportive,
altri contributi ricorrenti decisi dall’assemblea dei delegati, sussidi e
contributi riconosciuti dalle Autorità e da altri enti, ricavi netti da
manifestazioni organizzate direttamente o da prestazioni derivanti da contratti
pubblicitari, ricavi da multe, donazioni e interessi e redditi da capitale
(cfr. doc. C).
Nel mese di marzo 2020, la RI 1
ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il
periodo 11 marzo – 31 maggio 2020 per tutta l’azienda, il cui effettivo era a
quel momento composto da 6 collaboratori, tutti al beneficio di contratti di
lavoro di durata indeterminata. La richiesta è stata motivata con la decisione
delle autorità di vietare lo svolgimento di tutte le attività sportive (competizioni
e allenamenti) che avrebbe impedito all’associazione di occupare a tempo pieno
i propri dipendenti (cfr. doc. 1).
Da notare che nel corso del mese
di agosto 2020, la RI 1 ha inoltrato un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto
per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2020, sempre relativo a tutta
l’azienda (periodo che è oggetto di una separata procedura giudiziaria; doc. 1
- inc. 38.2022.25).
Con riferimento al preannuncio di
lavoro ridotto del 20 agosto 2020, il 29 settembre 2020, la Sezione del lavoro
ha rivolto alla RI 1 alcune domande volte a completare le informazioni in suo
possesso:
" (…).
– descrivere in modo dettagliato quanto segue:
1.
Statuto della vostra associazione
2.
Descrizione dettagliata delle attività svolte dalla vostra associazione,
con la messa in evidenza delle attività economiche
3.
Conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto
di revisione)
4.
Budget 2020
5.
Massa salariale 2019 e 2020
6.
Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019
7.
Effettivo del personale in attività ad oggi (nominativi,
mansioni, percentuale
di lavoro, copia del/dei contratto/i di lavoro)
8.
Vi sono lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni
sociali? Precisare e documentare.
9.
Attività effettivamente svolta durante la pandemia e in
questi ultimi
mesi.
10.
Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità
per lavoro ridotto non vi fossero concesse
11.
Fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di
entrate)
12.
Eventuali sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni)
e/o para-pubblico?
a. quanto rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi
annuali (in CHF e
in percentuale)?
b. quanto rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa salariale
annuale (in CHF e in percentuale)?
13.
Copia dei contratti di prestazioni in vigore con il settore
pubblico
14.
Copia dei contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici
15.
Chi risponde per/copre eventuali perdite di esercizio. Ci sono
garanzie
di copertura dei deficit d’esercizio?
16.
Indicazione di testi legislativi che disciplinano i
finanziamenti alla vostra
associazione
- compilare le apposite tabelle raggiungibili dal collegamento internet
del prossimo paragrafo, specificando la cifra d’affari di ogni
mese.” (doc. 3)
Qui di seguito le informazioni
che sono state fornite dall’associazione insorgente nell’ottobre 2020.
Trattandosi della struttura della
RI 1, è stato indicato che essa si compone di sette sezioni (amministrativa,
tecnica, arbitrale, disciplinare, finanziaria, pubbliche relazioni e
infrastrutture sportive). È inoltre stato precisato che la ricorrente è “…
un’associazione affiliata all’__________. La RI 1 non è iscritta a registro di
commercio poiché il suo obiettivo non consegue uno stabilimento di carattere
commerciale (a fine non economico). Poiché la RI 1 non ha un’attività
commerciale i finanziamenti avvengono tramite i seguenti contributi: (…).”
(allegato al doc. 4).
Dal conto economico 2019/’20 si
evince che la RI 1 ha realizzato, a consuntivo, ricavi per un totale di CHF
1'152'295.
I ricavi interni sono stati
di CHF 370'456 e meglio CHF 84’405 per tasse d’iscrizione e di
partecipazione, CHF 151'611 per tasse diverse, CHF 34'580 per tasse
amministrative, CHF 95'500 per multe disciplinari e CHF 4'360 per altri ricavi
interni. Quelli esterni sono invece ammontati a CHF 781'839 e
meglio CHF 123'095 per contributi __________, CHF 21'800 per contributi __________,
CHF 547'500 per contributi Sport-Toto e CHF 89'354 per altri ricavi.
L’esercizio contabile 2019/’20 (1°
luglio 2019-30 giugno 2020) si è chiuso con un utile d’esercizio di CHF 248 (in
quello precedente, 2018/’19 [1° luglio 2018-30 giugno 2019], l’utile era invece
stato di CHF 1'254).
La RI 1 ha quindi dichiarato di
avere alle proprie dipendenze 8 persone, di cui 4 a tempo pieno (__________,
segretario generale, __________ e __________, segretari, __________, tecnico
regionale) e 4 a tempo parziale (__________ [80%] e __________ [50%],
responsabili __________, __________ [20%] e __________ [20%], responsabili
regionali).
Secondo l’insorgente, le ore
perse dai propri collaboratori a causa dei provvedimenti restrittivi disposti
dalle autorità sono state circa 461 in marzo, 957 in aprile, 850 in maggio, 524
in giugno, 345 in luglio e 211 in agosto 2020.
Chiamata a precisare le conseguenze
immediate per il personale dipendente in caso di rifiuto delle indennità per
lavoro ridotto, la RI 1 ha rilevato che la mancata ripresa delle attività al
100%, il rispetto dei divieti d’assembramento, la mancata possibilità di
operare nella più totale sicurezza e distanziamento sociale, l’utilizzo
obbligatorio delle mascherine, il pericolo concreto di eventuali quarantene e
la chiusura delle frontiere, sono aspetti che hanno influito “… in modo molto
significativo sui contributi – per noi vitali – che queste aziende, private e
non elargivano sotto forma di sostegno verso la nostra associazione. Visto
quanto sopra chiediamo quindi la possibilità di usufruire delle prestazioni di
indennità per lavoro ridotto almeno fino al 31.12.2020. Un vostro eventuale rifiuto
ci obbligherebbe a dover valutare, nostro malgrado, la seria e concreta
possibilità di procedere con dei licenziamenti e/o soppressione di posti di
lavoro. Questo fatto andrebbe a colpire posizioni di alcuni fedeli
collaboratori impiegati nella nostra associazione da diverso tempo. Questo
scenario è l’ultima e remota variante che non vorremmo dover essere costretti
ad applicare. Eventuali perdite sono coperte come da statuti __________
allegati.”.
La ricorrente ha infine ribadito
di aver beneficiato, nell’esercizio contabile 2019/’20, di contributi
Sport-Toto in ragione di CHF 548'000, i quali corrispondono al 47%
dell’insieme dei ricavi dell’associazione (CHF 1'152'295).
Nell’ottobre 2021, nel quadro
della procedura di opposizione interposta contro la decisione di
riconsiderazione (decisione n. 340843738), l’amministrazione ha chiesto
le seguenti ulteriori informazioni al rappresentante della RI 1:
" (…).
1.
effettivo del personale in attività tra il 1° gennaio 2020 e
oggi, copia dei contratti di lavoro di tutti i
dipendenti;
2.
indicare i nominativi dei 6 collaboratori annunciati per il
lavoro ridotto con il preannuncio dell11 marzo 2020;
3.
indicare i nominativi degli 8 collaboratori annunciati per il
lavoro ridotto con il successivo preannuncio del 20
agosto 2020;
4.
copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019 e il 2020;
5.
illustrare chi risponde per/copre eventuali perdite d’esercizio
(gli statuti della RI 1 non forniscono indicazioni) Ci sono
garanzie di copertura per eventuali perdite?
Precisare inoltre se è stato fatto uso del “Fondo COVID”
(istituito dalla RI 1 il 30 giugno 2020, alimentato con
fondi propri) e del “__________" (istituito dalla RI 1 il 1°aprile
2007, alimentato con fondi propri);
6.
illustrare in che modo sono stati utilizzati i contributi
ricevuti dal Fondo Sport-toto per il 2020, dato che non
sarebbero stati utilizzati per coprire
la massa salariale;
7.
spiegare l’aumento delle “spese di gestione” (cfr. conto economico
per l’esercizio 01.07.2019 – 30.06.2020) da CHF 18'824.44
(esercizio 2018-2019) a CHF 88'092.15 (esercizio 2019- 2020);
(…).” (doc. 7)
Queste le risposte che sono state
fornite dalla ricorrente l’11 novembre 2021:
" (…).
1.
Personale in attività dal 1° gennaio 2020 ad oggi sono 8, alleghiamo
alla presente i contratti di lavoro;
2.
Nominativi dei 6 collaboratori previsti in fase di preannuncio:
__________; __________; __________; __________; __________; __________.
Nota bene: __________ e __________ aggiunti in un secondo tempo.
3.
I nominativi degli 8 collaboratori segnalati dal primo
annuncio: __________; __________; __________; __________; __________;
__________; __________; __________.
4.
In allegato trovate la copia della dichiarazione dei salari
2019.
e 2020
5.
Le eventuali perdite d’esercizio vengono coperte dai fondi regolamentati
dai propri regolamenti e il resto secondo la legge; dei
fondi accantonati, per ora, non ne è stato fatto uso.
6.
I contributi dal Fondo Sport-toto per il 2020 sono stati
utilizzati per la gestione corrente ma anche parzialmente per
coprire la massa salariale
7.
Non si tratta di un aumento di “spese di gestione” bensì di accantonamenti
per la creazione del Fondo Covid e del __________ (vedasi anche il punto 5).
Teniamo a sottolineare che da parte vostra venne inizialmente non
soltanto fornita una rassicurazione a proposito dell’erogazione degli aiuti, ma
pure in seguito venne emessa una prima decisione positiva. Così stando le cose,
la RI 1 ha rinunciato al licenziamento di parte dei collaboratori,
rispettivamente alla riduzione, a livello contrattuale, del loro tempo di
lavoro. Appare quindi evidente che i contributi per il lavoro ridotto sono
essenziali per la copertura della massa salariale, fermo restando che gli altri
cespiti di entrata non soltanto aiutano a coprire i salari, ma soprattutto
servono a coprire i costi dell’attività della RI 1.” (allegato al doc. 10)
In quell’occasione, sono stati
prodotti i contratti di lavoro stipulati tra la RI 1 e i noti 8 collaboratori,
come pure i loro certificati di salario relativi agli anni 2019 e 2020
(allegati al doc. 10).
Infine, nel corso del gennaio
2022, sempre su richiesta dell’amministrazione, l’avv. RA 1 ha versato agli
atti le dichiarazioni dei salari AVS per gli anni 2019, 2020 e 2021 (allegati
al doc. 12).
2.8
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva
innanzitutto che il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost,
6.
e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per
combattere il coronavirus.
Con
la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è
stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private
cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il
13.
marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti
per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2
Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in
particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di
trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in
scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è
stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano
presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata
applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente
musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e
ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito
accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.
Al
riguardo, è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020,
pubblicata in SVR 2020 AHV n. 14 p. 41, il Tribunale federale ha stabilito che
il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è
escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23
settembre 2020).
Nel
Canton Ticino, con risoluzione n. 1262
dell’11 marzo 2020 valida dal 12 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha decretato
lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art. 20 della Legge
sulla protezione della popolazione - RL 500.100:
“Si ha stato di necessità quando,
a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che
comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia
più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i
servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e
delle cose a livello cantonale, regionale o locale.”). Inoltre, ha
stabilito la chiusura di luoghi di intrattenimento, tra i quali centri
sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato le attività e gli eventi
sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a
prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente consentita
l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute
e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6).
Il
16.
marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai
sensi dell’art. 7 LEp.
L’Ordinanza
2.
COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020
(RU 2020 783).
In
particolare giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:
"
1.
È vietato lo
svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni
sportive e le attività societarie.
2.
Le
strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
a. negozi e mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché discoteche, locali
notturni ed erotici;
d. strutture ricreative e per il tempo
libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per
concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri
benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di
animali;
e. strutture che offrono servizi alla
persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di
tatuaggio e centri estetici.”
L’art.
12.
cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19
aprile 2020.
L’art.
6.
cpv. 4 e 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall’11
maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato:
4.
Nel settore dello sport sono consentite le attività
seguenti, compreso l’uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a
tale scopo:
a. le attività sportive senza
contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
b. gli allenamenti di atleti di
punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti
individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di
competizione a composizione stabile;
c. gli allenamenti di membri delle
squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;
d le competizioni sportive a
esclusione del pubblico:
1.
delle squadre che fanno
parte di una lega prevalentemente professionistica, o
2.
alle quali partecipano
esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione
sportiva nazionale.
5.
Per le
attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione
secondo l’articolo 6a da parte:
a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette
attività; e
b. degli organizzatori di dette
attività, segnatamente delle società.”
Dall’11 maggio 2020 il Consiglio
federale ha di conseguenza autorizzato la ripresa degli allenamenti
nello sport di massa e di punta (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Dal
6.
giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in
presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente
a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno
2020.
in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815).
Ai
sensi dell’art. 6c cpv. 2-4:
" 2
Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di
impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo
l’articolo 6d.
3.
Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un
contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta
svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue:
a.
gli allenamenti sono ammessi
soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di
contatto; è applicabile l’articolo 6e capoverso 1 lettere b e c;
b.
lo svolgimento di competizioni è
vietato.
4.
Alle
competizioni con spettatori si applica quanto segue:
a.
gli spettatori devono rispettare
le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e
deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti
il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non
è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono
nella stessa economia domestica;
b.
in caso di contatto stretto tra
gli spettatori si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di
contatto.”
Il
19.
giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato l’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’ordinanza
2.
COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020
(cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).
L’art.
1.
della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
(cfr. RU 2020 2213), relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’art.
6.
cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era
stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le
grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti,
salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e
della società civile.
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
In particolare, per quanto
riguarda la modifica del 28 ottobre 2020, entrata in vigore il 29 ottobre 2020,
l’art. 6e regolava come segue lo svolgimento di attività nel settore
dello sport:
" ¹Nel
settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli
allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e
all’aperto:
a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento
dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni;
b. le attività sportive senza contatto fisico svolte
individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:
1.
in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina
facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria;
in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina
facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e
limitazioni della capienza,
2.
all’aperto: se le persone interessate portano una
mascherina facciale
o se è mantenuta la distanza obbligatoria;
c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri
dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente,
in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a
composizione stabile;
d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che
fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.
²Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui
al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di
protezione secondo l’articolo 4.”.
2.9
In
relazione alla domanda d’indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1
(cfr. supra, consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha, in un primo tempo,
con decisione del 24 marzo 2020 (decisione n. __________), riconosciuto il
diritto alla prestazione in discussione per il periodo 15 marzo – 10 giugno
2020, e ciò per “tutta l’impresa” (doc. 2.1).
Questo provvedimento è stato
annullato e sostituito dalla decisione del 4 maggio 2020 (decisione n. __________).
In quella sede, il diritto alla prestazione è stato ammesso per il periodo 12
marzo – 11 settembre 2020, sempre per “tutta l’impresa” (doc. 2.2).
Successivamente, con decisione del
21.
dicembre 2020 (decisione n. __________), l’amministrazione ha riconsiderato
il proprio provvedimento negando il diritto per il periodo 12 marzo – 31 agosto
2020.
(doc. 5).
A proposito della decisione di
riconsiderazione, l’art. 53 LPGA prevede:
" 1Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
3L’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso.”
L’art. 53 LPGA ha codificato la
giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid.
4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
L’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF
9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid.
2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25
giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018
consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid.
4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata
presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando
delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state
in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Una decisione, per essere
considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.
2.
LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass
kein vernünftiger Zweifel
daran möglich sein darf,
dass eine Unrichtigkeit vorliegt;
es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf
eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V
401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.;
STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del
5.
aprile 2016).
Circa l'ulteriore presupposto
necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza
particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del
30.
marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6
giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.10
L’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI
prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. supra,
consid. 2.2.).
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b p. 384, B. Rubin,
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess, 2014, p.
345).
Le
direttive della SECO (cfr. supra, consid. 2.4.) stabiliscono del resto
chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee”.
2.11
Con la propria impugnativa, l’avv. RA
1.
censura il fatto che l’amministrazione abbia applicato alla RI 1 la
giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, quando essa
sarebbe invece una azienda nel vero senso del termine. In questo senso, il
rappresentante evidenzia in particolare che l’associazione non percepirebbe
alcuna sovvenzione pubblica, il contributo Sport-Toto non costituendone una
(cfr. doc. I e doc. VII).
A questo proposito, il TCA rileva
che, con la già citata pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.1.2 (cfr. supra,
consid. 2.6.), riguardante un’associazione avente lo scopo di raggruppare in
un’unica struttura i migliori __________ della regione di competenza della RI 1
per partecipare alle varie competizioni nazionali giovanili, nota al
patrocinatore della ricorrente, il TF ha sottolineato che la giurisprudenza di
cui alla DTF 121 V 363 consid. 3 “… non ha introdotto una condizione
supplementare per il servizio pubblico rispetto all’ente privato. I
presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito
da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall’impresa interessata
(fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121 V 362 in relazione ai servizi
pubblici – devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o
privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto. La decisione del
Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa giurisprudenza
per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5).
Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la sentenza del
Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre
2020.
(punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 (sempre al
punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in riferimento a
queste direttive possono essere lasciate aperte.” (il corsivo è del redattore).
Secondo la giurisprudenza
federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto
sono da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale
rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura
preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d’altra parte, per
quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa
esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro
(in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici
e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).
Va, altresì, ricordato che nel
Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19)
del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:
"
In quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende
evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e
la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).
Tale principio è stato ribadito
dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già citata sentenza 8C_16/2022.
2.12
Alla luce di quanto esposto al
precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme della documentazione
agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto facciano difetto entrambi
i requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto all’indennità per
lavoro ridotto - quello del rischio per l’impresa di dover chiudere a seguito
della perdita di lavoro subita e quello dell’effettivo e immediato rischio di
licenziamento -, e ciò per le ragioni che seguono.
A proposito della prima
condizione, quella del rischio economico, in termini generali va sottolineato
che la RI 1 è inserita in un contesto più ampio che non quello regionale. Essa è
infatti affiliata alla __________, nel cui ambito fa parte della __________
(cfr. art. 1 degli Statuti della RI 1; da parte sua, l’art. 3 cpv. 1 recita che
gli statuti, i regolamenti e le decisioni della __________, dell’__________,
dell’__________ e della __________, vincolano la RI 1 stessa e i suoi membri).
A sua volta, la RI 1 affilia ben __________
e __________ più i relativi raggruppamenti allievi, per un totale di circa __________.
Già considerando l’importanza del
movimento a cui appartiene la ricorrente, appare poco probabile che la sua
stessa esistenza potesse essere a rischio nel periodo in discussione a seguito della perdita di lavoro.
D’altro canto, questo Tribunale
constata innanzitutto che dai dati finanziari a disposizione si evince che per la
RI 1 l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un utile ammontante a fr.
248.
Si è trattato di un risultato che non si è sostanzialmente scostato da
quello conseguito negli esercizi precedenti (2018/’19, 2017/’18 e 2016/’17) – prepandemici
-, allorquando l’utile d’esercizio era stato di, rispettivamente, fr. 1'254,
fr. 7'698 e fr. 270.
Lo stesso dicasi per l’esercizio
successivo, quello 2020/’21 (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021), che ha fatto
segnare (a consuntivo) un utile di fr. 4'156 (cfr. Rapporto stagionale
2020/’21 della RI 1 p. 9, pubblicato sul sito web della medesima).
Nell’esercizio contabile 2019/’20,
i ricavi conseguiti dall’insorgente sono stati pari a fr. 1'152'296, in
diminuzione rispetto a quelli realizzati nell’esercizio precedente, pari a fr.
1'456'116. Al riguardo, va tuttavia osservato che i ricavi esterni -
composti dai contributi dell’__________, della __________, dello Sport-Toto e
da altri ricavi esterni -, sono cresciuti rispetto all’esercizio precedente,
passando da fr. 747'324 (esercizio 2018/’19) a fr. 781'839 (esercizio
2019/’20). In particolare, ad aumentare sensibilmente sono stati gli “altri
ricavi”, ossia le sponsorizzazioni, passati da fr. 61'030 a fr. 89'354. Non
trova pertanto riscontro l’affermazione, contenuta nello scritto del 12 ottobre
2020.
indirizzato alla Sezione del lavoro, secondo la quale le contingenze
legate al periodo pandemico (mancata ripresa delle attività al 100%, rispetto
dei divieti di assembramento, ecc.) avrebbero inciso “… in modo significativo
sui contributi – per noi vitali – che queste aziende, private e non elargivano
sotto forma di sostegno verso la nostra associazione.”. Del resto, dal Rapporto
stagionale 2019/2020 della RI 1 p. 5 s., pubblicato sul sito web della
medesima, si apprende che i contributi dello Sport-Toto e quelli degli sponsor
“… sono stati versati in modo integrale, ciò che ha permesso in
particolare di confermare tutti i label.” (il corsivo è del redattore).
Da notare ancora che nell’esercizio
contabile 2019/’20 vi è stata pure una contrazione dei costi rispetto al periodo
precedente, passati da fr. 1'454'862 (esercizio 2018/’19) a fr. 1'152'047
(esercizio 2019/’20), determinata dalla sospensione di diverse attività a
seguito all’adozione delle misure antipandemia (in questo senso, si veda il
Rapporto stagionale 2019/2020 p. 5 s.).
Un analogo trend lo si è
riscontrato nell’esercizio successivo (2020/’21), così come si evince dalla
relazione del Presidente della FTC, contenuta a p. 7 del Rapporto stagionale
2020/’21:
" (…) La
Sezione finanziaria – (…) – ha registrato un buon andamento, nonostante
l’evidente calo di entrate per sanzioni e contributi vari, compensati tuttavia
almeno in parte dai contributi – rimasti pressoché invariati – di Sport-Toto,
Swisslos e Sponsor. Si rinvia al rendiconto annuale, (…).”
Sempre a proposito dell’esercizio
contabile 2019/’20, è utile evidenziare che, nonostante tutto, i dati di
consuntivo si sono rivelati persino migliori rispetto a quelli che erano stati preventivati
a un momento in cui la pandemia non era ancora scoppiata. In effetti, i ricavi
totali sono stati di fr. 1'152'296, in luogo dei fr. 1'102'800 messi a
preventivo (in particolare i ricavi esterni sono stati di fr. 781'839 invece dei
fr. 752'030 preventivati), mentre i costi sono stati di fr. 1'152'047 anziché
di fr. 1'282'800.
Ai fini del giudizio vi è inoltre
da considerare che i ricavi esterni - come visto cresciuti rispetto al periodo
contabile precedente e ai dati di preventivo, contrariamente a quelli interni
che sono diminuiti -, rappresentano ben il 68% di quelli totali realizzati nell’esercizio
2019/’20. Il contributo dello Sport-Toto (fr. 547'500), in gran parte versato
nei primi mesi dell’anno, corrisponde, da solo, a circa il 48% di tutti i
ricavi.
Ora, tenuto conto che la massa
salariale relativa ai sei collaboratori oggetto del preannuncio di lavoro
ridotto dell’11 marzo 2020, è ammontata mediamente a fr. 414'000 (rispettivamente
a fr. 435'604, considerando gli otto collaboratori annunciati
nell’agosto 2020), appare chiaro che la sua copertura era ampiamente garantita già
soltanto grazie al contributo dello Sport-Toto. In proposito, va osservato che,
contrariamente a quanto aveva dichiarato in un primo tempo (cfr. allegato al
doc. 4), rispondendo alla richiesta d’informazioni del 1° ottobre 2021, la RI 1
ha ammesso che “i contributi dal Fondo Sport-toto per il 2020 sono stati
utilizzati per la gestione corrente ma anche parzialmente per coprire la
massa salariale.” (allegato al doc. 10 – il corsivo è del redattore).
Non può peraltro essere ignorato
che, trattandosi delle tasse d’iscrizione delle squadre ai vari campionati, la
situazione finanziaria ha persino permesso alla ricorrente di “ridurre
alcune tasse e di non percepire alcune sportule”, per tener conto del
difficile momento legato alla pandemia (cfr. Rapporto stagionale 2019/2020 p. 6
– il corsivo è del redattore).
Infine, è certamente di rilievo
rimarcare che, secondo quanto affermato dall’insorgente stessa nel suo scritto
dell’11 novembre 2021, “le eventuali perdite d’esercizio vengono coperte dai
fondi regolamentati dai propri regolamenti e il resto secondo la legge; dei
fondi accantonati, per ora, non ne è stato fatto uso.” (allegato al doc. 10).
Tutto ben considerato, questa
Corte ritiene dunque che gli elementi appena esposti consentano di concludere
che nel periodo considerato l’esistenza stessa della RI 1 non era a
rischio.
Per quanto concerne la seconda
condizione da cui dipende il diritto alla prestazione in discussione, viste
le contenute dimensioni di un organico - si tratta di otto collaboratori,
alcuni dei quali assunti a tempo parziale -, chiamato a gestire un movimento di
vaste proporzioni e considerato il fatto che le mansioni da loro svolte sono da
ritenere essenziali per il funzionamento, l’attività e lo scopo della RI 1 (si
tratta in effetti del segretario generale, del __________, dei responsabili del
__________, dei responsabili regionali e dei due segretari amministrativi),
secondo il TCA, è poco plausibile che i dipendenti in questione abbiano
effettivamente corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve termine, così
come è stato pertinentemente posto in evidenza anche dalla
Sezione del lavoro nella sua decisione (in questo senso, va rilevato che, nel
rispondere alle domande che l’amministrazione le ha posto nel settembre 2020,
la ricorrente stessa ha ammesso che il dover licenziare dei dipendenti rappresentava
“… l’ultima e remota variante
che non vorremmo dover
essere costretti ad applicare” – il corsivo è del redattore).
Del resto, è utile segnalare che,
secondo la giurisprudenza federale, non spetterebbe comunque all’assicurazione
contro la disoccupazione sostenere mediante l’assegnazione d’indennità per
lavoro ridotto, un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze personale in
esubero (in questo senso, cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 6.2;
STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 consid. 4; STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022
consid. 2.11.).
2.13
Neppure l’invocazione del principio
della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in
modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni
diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6.1 –
6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146
consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) – l’avv. Beraldi fa in sostanza
valere che, da parte delle competenti autorità di altri Cantoni (ad esempio,
quelle dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna, Argovia e, in parte, anche Vaud) e
diversamente dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, “mai le associazioni
(analoghe alla ricorrente) sono state equiparate a dei soggetti di diritto
pubblico” (il patrocinatore ha peraltro versato agli atti uno scritto della __________
- già prodotto nel quadro della procedura ricorsuale federale sfociata nella
sentenza 8C_16/2022 –, dal quale risulta che tutte le consociate del __________,
fatta eccezione per quella ticinese, hanno beneficiato delle indennità per
lavoro ridotto; cfr. doc. E) -, è atta a giustificare una diversa soluzione.
Preliminarmente, deve essere
ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto o a ragione,
assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico è irrilevante,
considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.11.), i
presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito
da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto dall’impresa interessata
(fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro,
pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto.
Stante ciò, alla Sezione del lavoro
non può essere rimproverato di aver violato il principio di legalità o il
diritto federale per aver fatto dipendere il diritto alla prestazione
dall’adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati (in questo senso,
si veda pure la STF 8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato che
l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella sentenza
del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi
violazione del principio di legalità o del diritto federale.” – il corsivo
è del redattore).
Per quanto concerne l’invocata
disparità di trattamento, secondo una costante giurisprudenza federale, una
delle condizioni necessarie ad ammetterne l’esistenza, è che l’atto in
discussione e quello che serve da riferimento, emanino dalla medesima
collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger, V. Martenet, Droit
administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la giurisprudenza ivi menzionata).
Nella DTF 124 IV 44 consid. 2c,
riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle autorità giudiziarie del suo
cantone di domicilio in applicazione del diritto federale che, dinanzi al
Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che la pena inflittagli
avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché contraria alla prassi di
altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza, ha precisato che tale
principio ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il
principio della legalità ha comunque sempre la preminenza.
In concreto, sulla scorta di
quanto precede, le decisioni in discussione non sono state rilasciate dalla
medesima autorità amministrativa, ragione per la quale, già per questo solo
motivo, si può escludere che sia stato violato da parte della Sezione del lavoro
il principio della parità di trattamento (in questo senso, si veda pure la
sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021 [cfr. supra,
consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle indennità per lavoro
ridotto potesse essere fondato sul principio della parità di trattamento, posto
che, in considerazione del sistema federalistico della Svizzera, l’art. 8 Cost.
implica semplicemente che l’autorità cantonale interessata è tenuta a trattare
in maniera uguale i soggetti giuridici che le sono assoggettati ma non che
dovrebbe adottare l’interpretazione giuridica data da altri Cantoni su
determinate questioni).
Del resto, pronunciandosi in
merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha sollevato in questa sede, nel giudizio
38.2021.38
consid. 2.11. (cfr. supra, consid. 2.6.), con riferimento
alle considerazioni contenute in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 a
proposito del principio dell’uguaglianza nell’illegalità, questo Tribunale si era
espresso nei seguenti termini:
" Nella
presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia
effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il
medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo
prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza
limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi
generalizzata contraria alla legge.
La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa
(cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG
sollevare opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente
(associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché
contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)”
Con la pronunzia 8C_16/2022
consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la Corte federale ha
tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto, rilevando quanto segue:
" (…) Nella
presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente,
se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre
associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella
sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata
introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.”
La soluzione non può essere
diversa nella concreta evenienza. L’avv. RA 1 si è infatti limitato ad
affermare che le menzionate decisioni cantonali favorevoli hanno riguardato
delle associazioni “analoghe” all’insorgente, senza tuttavia dimostrare
che la loro situazione sia effettivamente paragonabile a quella della FTC. Ad
ogni modo, non risulta che in Svizzera, anche volendo prescindere dal principio
secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano
intercantonale, sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla
legge.
2.14
Alla luce di quanto sopra occorre
concludere che la decisione iniziale dell’amministrazione di accordare le
indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 12 marzo 2020 (cfr. supra,
consid. 1.2.) era manifestamente errata (cfr. STF 8C_474/2021 del 19
ottobre 2021 consid. 5.5., già citata in precedenza, con cui il TF ha stabilito
che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione che si occupa di
persone con disturbi psichici anche tramite laboratori protetti non era
manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di
lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del
Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a
disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport. L’Alta Corte
ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la
sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, e meglio
esaminando se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un
datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche e fossero esposti a un immediato
e concreto rischio di licenziamento).
Inoltre, la rettifica del
provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione d’indennità per
lavoro ridotto dal 12 marzo all’11 settembre 2020 (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2
LADI l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di
guadagno computabile. Determinante, fino al limite massimo valido per il
calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente,
dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto), di notevole
importanza.
La decisione di attribuzione
delle indennità per lavoro ridotto poteva, conseguentemente, essere
riconsiderata mediante l’emanazione della decisione del 21 dicembre 2020 (decisione
n. 340843738) (cfr. supra, consid. 1.3.). La nuova decisione
dell’amministrazione di rifiutare la prestazione per il periodo 12 marzo – 31
agosto 2020 non presta, dunque, il fianco a critiche.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione del 28 gennaio 2022 deve essere confermata.
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre
2021.
consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.9
del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021
consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti