38.2022.26
Indennità lavoro ridotto negate a società attiva nella locazione e gestione di immobili in quanto le minori cifre d'affari conseguite non sono da ascrivere alla pandemia. Possono rimanere aperte le questioni relative all'esistenza di settori d'esercizio ed all'oscillazione della cifra d'affari (25%)
18 luglio 2022Italiano93 min
della RI 1). Nel 2019 l’unica dipendente assunta presso la ditta era __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.26
CL/gm
Lugano
18 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 luglio 2021, la RI 1, __________,
ha annunciato alla Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro
ridotto per tre lavoratori (vincolati alla società da un contratto di lavoro di
durata indeterminata) nella misura del 50% dal 1° agosto 2021.
Dall’organigramma contestualmente trasmesso dall’amministratrice unica della
società, __________, emerge che, a quel momento, erano attivi __________
(contabilità), __________ (aiuto contabilità), __________ (pulizie e
manutenzione) e __________ (gestione ospiti).
Quale “causa del lavoro
ridotto” la società ha fatto valere quanto segue:
" (…)
Malgrado per i mesi di giugno e luglio la
nostra attività abbia coperto i costi dei salari e quelli della gestione, dal
mese di agosto ci troviamo con un improvviso calo di attività. La maggior parte
delle prenotazioni sono state cancellate e non ci sono conferme per quelle
esistenti” (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione del 3 agosto 2021, la
Sezione del lavoro (dopo aver esperito accertamenti per i quali meglio si dirà
al considerando 2.9.) ha sollevato opposizione e negato alla società il diritto
alle postulate indennità, segnatamente poiché:
" (…)
Nel caso in esame, dalla documentazione a
disposizione rileviamo che l’azienda nel periodo da marzo 2020 a maggio 2021 ha
beneficiato delle indennità per lavoro ridotto. Nei mesi di aprile e maggio
2021, senza avere fatto richiesta allo scrivente Ufficio e di conseguenza senza
autorizzazione, ha chiesto alla Cassa cantonale di disoccupazione le indennità
per lavoro ridotto per le dipendenti __________ (aprile e maggio 2021) e __________
(maggio 2021).
Con preannuncio di lavoro ridotto del
08.02.2021, l’azienda ha chiesto il lavoro ridotto per tre dipendenti per il
periodo dal 01.03.2021 al 31.05.2021 e in data 30.04.2021 ha chiesto il
prolungo del lavoro ridotto dal 01.06.2021. Con lettera del 02.08.2021
l’azienda ha dichiarato che le dipendenti __________ e __________, avevano
comunicato verbalmente già nel periodo febbraio/marzo 2021 la volontà di
dimissionare.
Al momento delle assunzioni delle signore __________
e __________, in sostituzione delle dipendenti dimissionarie, l’azienda era al
beneficio delle indennità per lavoro ridotto e non c’erano concrete indicazioni
di una ripresa dell’attività turistico/congressuale a breve termine, in
particolare con riferimento alle persone in provenienza dall’estero. La perdita
di lavoro annunciata risulta contraria al principio generale dell’obbligo di
ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e
non può essere ritenuta inevitabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI”
(cfr. doc. 8).
1.3. Il 3 settembre 2021, la società ha
interposto opposizione contro la decisione del 3 agosto precedente facendo
valere di avere richiesto le indennità per lavoro ridotto per __________ e __________
senza averne ricevuto l’autorizzazione poiché, a fronte delle dimissioni
presentate dalle due precedenti dipendenti, avevano “dovuto accostarsi alle
dipendenti già attive per poter apprendere il lavoro”.
La società ha inoltre preteso che
in concreto vi era una previsione di ripresa dell’attività, e meglio come
dimostrerebbe il ritiro della richiesta di indennità presentata il 30 aprile
2021. Successivamente, ha, invece, osservato l’opponente, per gli appartamenti
di vacanza da questa gestiti “ci sono state cancellazioni per motivi dovuti
alle restrizioni imposte dai Paesi di partenza e di conseguenza avendo meno
prenotazioni di quelle previste abbiano annunciato con oltre un mese prima la
richiesta di indennità di lavoro ridotto a partire dal 01.08.2021” (cfr.
doc. 9).
L’opponente ha, altresì,
osservato di aver risposto a tutte le richieste di informazioni
dell’amministrazione, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima nella
propria decisione (cfr. doc. 8 e 9).
1.4. Con decisione su opposizione dell’8
febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione (cfr.
supra consid. 1.2. e doc. 8), negando alla società il diritto alle indennità
per lavoro ridotto a decorrere dal 1° agosto 2021 sulla base delle seguenti
argomentazioni:
"
(…)
3. Nel caso in esame,
lo scopo sociale della RI 1 consiste nell’acquisto, la vendita, la costruzione,
la locazione e la gestione di qualsiasi bene immobile (cfr. estratto RC). Il
numero attuale di alloggi gestiti è di 8 unità, di cui 2 acquisite nel 2020
(cfr. scritto 13 luglio 2021 della RI 1).
Per quanto attiene ai
motivi addotti in sede di preannuncio (…) si osserva che la diffusione della
pandemia Covid-19 è più accentuata durante la stagione invernale rispetto a
quella estiva, di conseguenza anche le relative restrizioni, che rappresentano
il maggiore disincentivo per il settore turistico, sono ridotte nei mesi più
caldi. Il fatto che il calo improvviso di attività dell’opponente si sia
verificato nel corso del mese di agosto, ovverosia quando non vigevano praticamente
restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, dimostra che lo stesso non è
riconducibile alla pandemia, ma è dovuto ad altri motivi indipendenti da essa.
Del resto, non appaiono
in alcun modo giustificate le assunzioni effettuate dalla ditta a maggio 2021,
per il mese di giugno 2021, delle dipendenti __________ (figlia
dell’amministratrice unica della società) e __________, quando ancora la RI 1
era a beneficio del lavoro ridotto e lo era ininterrottamente da marzo 2020
(inizio pandemia), dovendo la stessa prevedere la possibilità di un nuovo calo
di lavoro dopo l’estate. A tal proposito si osserva che già in data 5 luglio
2021, poco dopo le nuove assunzioni, la ditta ha presentato un nuovo
preannuncio di lavoro ridotto per il mese di agosto 2021. A questo si aggiunga
che per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, la ditta era stata autorizzata
con decisione dell’UG del 16 febbraio 2021 a prelevare le indennità di lavoro
ridotto per 3 lavoratori al’80% (tutti quelli annunciati, cfr. preannuncio dell’8
febbraio 2021). Nonostante ciò, per i mesi di aprile 2021 e maggio 2021, la RI
1 ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione, indennità di
lavoro ridotto prima per 4 e poi per 5 dipendenti, 2 in più rispetto a quelli
autorizzati dall’UG.
Diversamente da quanto
sostenuto dalla società, si rileva che le disdette delle dipendenti
dimissionarie, secondo quanto dichiarato con lettera del 3 agosto 2021 dalla RI
1, sono avvenute rispettando il termine di disdetta del Codice delle obbligazioni,
essendo pervenute oralmente già nel mese di febbraio/marzo 2021 con effetto per
la fine di maggio: “gli annunci di dimissioni che dopo oltre 1 anno di
collaborazione ci sono stati comunicati verbalmente già dai mesi di
febbraio/marzo 2021 dalle signore __________ e __________ e che dopo settimane
ci hanno confermato inviando formale scritto”.
Dai contratti di lavoro
stipulati il 29 e 31 maggio 2021, risulta che le nuove dipendenti sono state
invece poste al beneficio del lavoro ridotto già prima della sottoscrizione dei
predetti contratti di lavoro e stabilendo solo con questi ultimi che il lavoro
svolto prima di tale sottoscrizione era da considerare come periodo di prova
(cfr. contratti di lavoro allegati allo scritto del 13 luglio 2021 della RI 1).
A questo punto, non
appare verosimile che il ritiro del preannuncio notificato all’UG in data 20
maggio 2021, per il periodo da giugno 2021 in avanti, sia stato la conseguenza
di una repentina ripresa degli affari della RI 1. Tale ripresa si è interrotta
così bruscamente che già in data 5 luglio 2021 è stato notificato all’UG il
nuovo preannuncio oggetto della presente decisione (soltanto un mese e mezzo
dopo il ritiro di quello precedente). In quella stessa data (ndr. di ritiro del
preannuncio) la ditta stava beneficiando del lavoro ridotto sia per i
dipendenti autorizzati dall’UG che per quelli neoassunti, peraltro questi
ultimi senza autorizzazione da parte dell’UG. Si precisa che per il mese di
maggio è stata notificata una perdita addirittura dell’84.8%.
(…) Non si ravvedono
dunque in concreto elementi tali da permettere il riconoscimento delle
indennità per lavoro ridotto a favore delle dipendenti assunte durante la
pandemia. Invero, se sussistesse l’importante perdita di lavoro del 50%
indicata dall’opponente, sarebbe stata in parte causata dall’azienda in
violazione del proprio obbligo di diminuire il danno (art. 32 cpv. 1 lett. d
LADI), la quale, a fronte della situazione sanitaria instabile ha comunque
assunto nuove dipendenti, chiedendo di metterle a beneficio dell’indennità per
lavoro ridotto. Non potendosi considerare tale circostanza imprevedibile ed
inevitabile, non è possibile mettere a carico dell’assicuratore sociale la
relativa perdita di lavoro.
Ripercorrendo i diversi
preannunci, l’amministrazione ha riscontrato innumerevoli incongruenze riguardo
Fatti
i dipendenti assunti e quelli per i quali è stato richiesto il lavoro ridotto
(…).
Inoltre, si rileva che
la massa salariale, in un solo anno, dal 2019 al 2020 (anno pandemico), si è
triplicata (aumento del 228%), passando da CHF 45'000.- a CHF 147'555.-; tutto
ciò a fronte di una cifra d’affari in costante diminuzione dal 2017 (2017 CHF
244'618.-, 2018 CHF 223'606.-, 2019 CHF 210'510.-) e della gestione nel 2020 di
due soli appartamenti in più rispetto al 2019 (cfr. scritto 13 luglio 2021
della RI 1). Nel 2019 l’unica dipendente assunta presso la ditta era __________,
il cui contratto è stato tuttavia disdetto con effetto al 30 settembre 2019 per
difficoltà economiche riconducibili alla ditta, con la promessa che “Non
appena la nostra situazione migliorerà la ricontatteremo per valutare
nuovamente la sua assunzione”. Mal si capisce come l’attività si sia poi
svolta senza dipendenti per tutti i mesi a seguire fino alle nuove assunzione
di gennaio 2020 e come in soli 3 mesi la ditta fosse in grado di sostenere una
massa salariale di ben CHF 147'555.- non per uno, ma per tre nuovi dipendenti a
partire da gennaio. In ogni caso, alla luce delle cifre d’affari suindicate,
non appaiono nemmeno giustificate le assunzioni di __________, di __________ e
di __________ (figlio dell’amministratrice unica della società) a partire dal
1. gennaio 2020. Al riguardo, benché richiesta, l’azienda non ha mai fornito
dei chiarimenti in merito alla necessità di assumere questi tre dipendenti
(pagati in contanti e non dichiarati nel primo preannuncio di marzo 2020, il
nome di __________ appare per la prima volta addirittura soltanto nella risosta
del 14 maggio 2021).
4. Infine, riguardo
alla dipendente __________ (figlia dell’amministratrice unica della società),
come già accennato, ha lavorato anche precedentemente presso la RI 1,
specificatamente fino al 30 settembre 2019, salvo poi essere licenziata (…).
Ciononostante, dagli atti inoltrati all’UG risulta che la stessa abbia lavorato
per la RI 1 anche dopo la disdetta del contratto di lavoro, come del resto ha
confermato l’opponente dichiarando che “gli accordi con la signora __________
erano di portare a termine gli affari aperti con il suo nome”. Di qui si
deve concludere che il suo ruolo non può essere paragonato alla stregua di
quello degli altri dipendenti successivamente assunti (a tal riguardo non si
ravvede il motivo per cui sono stati assunti nuovi dipendenti e non la figlia,
peraltro iscritta in disoccupazione). A conferma di ciò, __________ figura
addirittura quale intestataria dei contratti al posto della società, ovverosia
quale conduttrice degli appartamenti locati (cfr. contratti di locazione
allegati allo scritto 15 luglio 2021 RI 1). Si rileva inoltre che, nonostante
abbia continuato l’attività presso la RI 1, “anche se non più dipendente”,
la stessa, prima di essere poi riassunta a giugno 2021, ha percepito le
indennità di disoccupazione e successivamente le indennità per lavoro ridotto,
senza che l’UG l’avesse mai autorizzata. Ciò rende poco plausibile quanto
affermato dall’opponente, ovverosia che “La signora __________ non rientra
al lavoro come dipendente per RI 1 dal 2020 in quanto stava cercando altri
obiettivi e altre esperienze professionali” (cfr. scritto 2 agosto 2021
della RI 1).” (cfr. doc. 10).
1.5. Contro la decisione su opposizione
la società ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le
sia riconosciuto il postulato diritto a beneficiare delle indennità per lavoro
ridotto.
La ricorrente ha, innanzitutto,
osservato che la sua attività consiste nella gestione di:
"
appartamenti e locali commerciali, con contratti annuali o anche a breve
durata. Gli appartamenti e lo stabile commerciale sono in prevalenza ubicati
nel Canton __________, oltre al Canton __________ e nella vicina __________.
Per la gestione dei locali esteri, RI 1 fruisce di lavoro da parte di terzi.
Per gli appartamenti in __________ sono indispensabili figure per la gestione
ospiti, governance e pulizie, ufficio e contabilità. Per i locali nel Cantone __________,
RI 1 ha utilizzato i servizi di privati per svolgere le mansioni di gestione
fino alla fine del 2020, quando ha assunto la Signora __________ e la Signora __________
con contratto a tempo determinato, per ridurre le spese che generavano i
servizi ad ore di privati. Le loro assunzioni sono state necessarie per la
gestione e amministrazione di locali di cui gli altri dipendenti non si
occupavano”
e precisato che le indennità di
lavoro ridotto sono state chieste per un solo settore d’esercizio, e meglio:
"
(…) per i dipendenti che lavoravano per la gestione degli appartamenti
del __________. Le domande di preannuncio di lavoro ridotto indicano
chiaramente il settore d'esercizio - appartamenti di vacanza - (mai contestato
dall'UG).”
__________ e __________
rientrano, a mente della ricorrente, “nel gruppo dei lavoratori che
operavano in questo settore”.
Le dipendenti in questione - ha
spiegato l’amministratrice unica della RI 1 -, a differenza di quanto ritenuto
dall’amministrazione, erano già “assunte per la gestione nel Canton __________
e per uno stabile commerciale a __________ a partire dal 2021, quindi già
dipendenti di RI 1 (…) al momento dell'inoltro del preannuncio di lavoro
ridotto del 5 luglio 2021, (…) avevano cambiato il loro contratto di gennaio
2021 in uno a partire dal 1° giugno 2021. (…)”.
Tale cambiamento e quindi
l’assunzione di __________ e __________ per occuparsi, nelle rispettive
funzioni, degli appartamenti di vacanza, secondo la tesi ricorsuale, sarebbe,
infatti, da ricondurre alla cessazione del rapporto di lavoro con le (ex)
dipendenti __________ e __________. Sebbene le dimissioni scritte di
quest’ultime indicassero il 30 giugno 2021 a valere quale ultimo giorno di
lavoro alle dipendenze della ricorrente, a mente di quest’ultima le due
avrebbero cessato il rapporto lavorativo di fatto il 28 maggio 2021.
A fronte di numerose prenotazioni
previste per il mese di giugno e del fatto che secondo la tesi ricorsuale la RI
1 si trovava senza personale per la pulizia e la gestione degli appartamenti di
vacanza; l’impiego di __________ e __________ era quindi stato necessario.
In particolare, la società ha ribadito
che __________ “ha dovuto essere presente già dal mese di aprile per
imparare gli indirizzi delle locazioni e come raggiungerli con i mezzi
pubblici, conoscere l'arredamento, il corredo e ogni cosa necessaria e
organizzare il lavoro”, precisando che “per gli appartamenti al tempo vuoti
è stata necessaria una pulizia di fondo in attesa degli ospiti confermati per
giugno”.
Anche la presenza di __________
da maggio 2021 è stata giustificata alla luce delle dimissioni presentata
dall’altra dipendente, __________, e dalla necessità di “conoscere il lavoro
eseguito fino a quella data e poterlo portare avanti. Gestione delle
prenotazioni, gestione degli ospiti e degli artigiani per la manutenzione,
rinnovo offerte sui portali turistici, ecc.”.
Per i motivi appena esposti, a
mente della ricorrente, la presenza di __________ e __________ si era rivelata
necessaria ancor prima che le due precedenti dipendenti lasciassero la RI 1.
Sulla massa salariale la RI 1 ha
rilevato di aver sino al 2019 “sempre usufruito di prestazioni di terzi per
i servizi necessari all'espletamento del lavoro” e che “per la parte contabile
la Signora __________ ha sempre fatto quanto possibile e gratuitamente” e
di avere, poi, “deciso di inquadrare meglio la struttura societaria e
assumere personale con contratti di lavoro su cui potere fare affidamento (…)”.
Quanto alla cifra d’affari
conseguita tra il 2017 ed il 2021, la ricorrente - che ha contestato la
conclusione dell’amministrazione secondo cui la cifra d’affari nel corso degli
anni avrebbe subito un costante calo - ha osservato che la stessa “riguarda
gli incassi da locazioni di appartamenti. I preannunci di lavoro ridotto
indicavano la richiesta solo per questo settore d'esercizio”.
Sull’operato di __________ presso
la società tra il 2019 ed il 2021, la ricorrente ha precisato che la dipendente
in questione:
" Dopo la
sua disdetta ha portato a termine gli affari aperti a suo nome.
Questa frase non indica che __________ ha lavorato per RI 1 dopo
la sua disdetta. Per i contratti in riservazione non si sono conclusi e
pertanto __________ non ha dovuto svolgere alcuna altra attività per RI 1. I
contratti di locazione intestati a suo nome e firmati durante il periodo
contrattuale, sono sempre stati gestiti da RI 1 e mai ne ha fatto un uso
personale.
(…) si rifiuta
fermamente il pensiero che __________ abbia continuato a lavorare per RI 1 da
ottobre 2019 a gennaio 2021 proprio perché, come già dichiarato, la stessa
stava cercando di lavorare altrove (…).
Contestato è anche il
fatto che "...la stessa, prima di essere poi riassunta a giugno 2021,
ha percepito le indennità di disoccupazione e successivamente le indennità per
lavoro ridotto..." __________ ha esercitato il suo diritto alla
disoccupazione da ottobre 2019 a gennaio 2021, in febbraio 2021 ha lavorato
senza indennità di nessun genere, a contrario di quanto racconta la Signora __________,
che sembra tralasciare che __________ era dipendente di RI 1 dal mese di
febbraio e non da giugno.”.
Sui motivi alla base del
preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021, l’amministratrice unica della
ricorrente ha, infine, rilevato che:
" (…) i mesi
di giugno e luglio 2021 hanno portato in __________ un gran numero di ospiti
confederati e ci si aspettavano le stesse conferme anche per i mesi di agosto e
settembre con le prenotazioni giunte nei mesi di aprile/maggio anche per ospiti
esteri. Si sentiva la ripresa a breve.
Dal mese di luglio però
anche diversi turisti hanno dovuto cancellare trovandosi purtroppo nella
situazione di essere risultati positivi e dovendo fare isolamento e quarantena.
Non ci siamo sentiti di obbligarli al pagamento di una penale per il mancato soggiorno,
visto che la causa era di forza maggiore. La variante Delta e lo spettro della
quarta ondata si sono abbattuti sulle nostre aspettative di ripresa. Purtroppo
(…), l'estate 2021 ha visto una lenta ripresa nel nostro settore
para-alberghiero, ma solo grazie all'arrivo degli ospiti Svizzeri francesi o
tedeschi. Le restrizioni dovute alla pandemia hanno complicato sotto molti
aspetti i piani dei viaggiatori esteri e di conseguenza anche i nostri. Dal
mese di luglio le disdette hanno iniziato ad arrivare giornalmente a causa
delle restrizioni poste dagli stati del nord Europa e soprattutto __________,
così da annullare la maggior parte delle riservazioni come indicato nel
programma di arrivo per il mese di agosto 2021 già inoltrato all'UG.” (cfr.
doc. I).
1.6. Nella risposta di causa del 24
marzo 2022, la Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria decisione su
opposizione ed ha chiesto la reiezione del gravame. La resistente ha, inoltre,
osservato quanto segue:
"
(…)
3.1 La ricorrente ha
sostenuto a più riprese che in seno alla società vi siano diversi settori
d'esercizio e che le domande di lavoro ridotto inoltrate all'UG da marzo 2020
(inizio pandemia), riguardassero esclusivamente il settore "appartamenti
vacanze", non tutta l'azienda. Ciò tuttavia non è quanto si riscontra
dalla documentazione depositata agli atti, dove a contrario, risulta che RI 1
non ha una struttura aziendale minimamente in grado di sostenere dei settori
(cfr. organigrammi doc. 1 e doc. da 12/1 a 12/5). Non è infatti sufficiente
indicare tra le opzioni presenti nel modulo di preannuncio la voce
"settore d'esercizio" perché questo sussista. Ai sensi dell'art. 52
OADI si definisce il significato di "settore d'esercizio", ovverosia
un'unità organica di personale e mezzi tecnici propri, con a capo una direzione
autonoma, in grado di fornire prestazioni come un'azienda. Inoltre, ai sensi
del secondo capoverso dello stesso articolo, viene stabilito che il datore di
lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto relativo a un settore d'esercizio,
deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda e non solo del
settore.
La situazione che si
palesa dai documenti inoltrati dalla ditta è completamente diversa rispetto a
quanto appena descritto. Nel primo preannuncio (doc. 12/5) si è indicato
chiaramente che il lavoro ridotto è stato richiesto "per tutta
l'azienda"; di conseguenza la ditta è stata registrata dall'UG e
autorizzata al lavoro ridotto in tal modo. Poco importa se in seguito, senza
avvertimenti particolari né indizi che potessero far pensare a una realtà
aziendale mutata rispetto al primo preannuncio, RI 1 abbia deciso di indicare
nei moduli di comunicazione la voce "settore d'esercizio". Si
sottolinea che con corrispondenza del 20 maggio 2021 (doc.14), in risposta a un
accertamento relativo ai motivi per i quali da una parte non sono stati
inseriti nell'organigramma aziendale tutti i dipendenti dell'azienda e
dall'altra il nominativo dell'unica dipendente indicata non fosse presente
nelle distinte salariali, la ricorrente ha dichiarato che "L'organigramma
inviato nel mese di mano 2020 (doc. 12/5) comprendeva i settori specifici della
società ma non ogni singolo nominativo, effettivamente noi lo abbiamo disegnato
comprendente i vari settori". Dal preannuncio si evince che, oltre che
nell'organigramma, anche nella prima parte del formulario la ditta ha indicato
di avere alle sue dipendenze un solo lavoratore. Inoltre i due settori
specifici sarebbero "contabilità" e "pulizie e manutenzione"
(organigramma doc. 12/5). Si osserva che questi in primo luogo non sono dei
settori per il fatto che non ne presentano le caratteristiche richieste (cfr.
art. 52 DADI) e per di più nessuno di questi è il settore "appartamenti di
vacanza".” (cfr. doc. III).
3.2 (…) si osserva che
la ditta al posto di assumere nuove dipendenti alla fine del 2020 per
internalizzare i costi di gestione "per i locali" nel Canton __________
(si tratta in realtà di un solo appartamento) avrebbe potuto impiegare le già
dipendenti __________ e __________ o il dipendente __________, che in quel
momento erano stati posti al benefìcio del lavoro ridotto, diminuendo in tal
modo il danno all'assicurazione sociale. La ditta invece ha assunto nuovo
personale e contemporaneamente ha continuato a prelevare le indennità per i tre
dipendenti annunciati fino a maggio 2021. L'azienda avrebbe dovuto assumere
secondo le sue reali capacità di occupazione, considerando che i tre dipendenti
in lavoro ridotto non erano completamente occupati.
3.3 Riguardo alle
dichiarazioni di RI 1, volte a giustificare il prelievo di indennità non
autorizzate per le dipendenti neoassunte, (…) esse sono atte a dimostrare che
per i mesi di aprile e maggio non vi è stata alcuna perdita di lavoro per
l'azienda. Diversamente da quanto sostenuto dalla RI 1, nei mesi di aprile e
maggio 2021, le due nuove dipendenti __________ e __________ non potevano avere
perso ore di lavoro, in quanto, oltre a svolgere le attività per le quali sono
state assunte, hanno dovuto imparare le attività svolte dalle due dipendenti
dimissionarie (__________ e __________). Di conseguenza, questo comporterebbe,
da parte della Cassa, di dover esaminare la restituzione delle indennità
versate a torto, in quanto non autorizzate dall'UG.
3.4. l contratti
presentati all'UG con cui __________ e __________ sono state assunte a tempo
indeterminato (doc. 3/2 e 3/3), ovverosia quelli per iniziare l'attività a
giugno anche nel settore "appartamenti di vacanza", presentano
condizioni identiche a quelle delle due dipendenti uscenti __________ e __________o
(cfr. ad esempio i salari corrisposti del doc. 13/3 con doc. 3/3 e del doc.
13/4 con doc. 3/2). Questo, nonostante l'attività principale per cui sarebbero
state inizialmente assunte a gennaio 2021 fosse la gestione dell'appartamento a
__________, di cui tuttavia non viene fatta alcuna menzione nel citato
contratto. Inoltre, non viene nemmeno regolato che le dipendenti svolgono
attività per diversi settori. Gli importi dei salari annuali corrispondono ad attività
lavorative svolte a tempo pieno. L'UG domanda dunque, chi si occupa
dell'attività a __________ dopo la firma dei nuovi contratti di lavoro delle
dipendenti. Del resto, si rileva che l'internalizzazione delle attività spesso
aumenta i costi, soprattutto in presenza di un mercato del lavoro precario,
come è stato durante la pandemia, l dipendenti assunti rappresentano infatti
dei costi fissi per le aziende, che si assumono dunque il rischio di occupare
le persone nella misura prevista e di pagare il relativo stipendio, mentre il
lavoro prestato da terzi, è pagato solo quando viene effettivamente svolto.
3.5 Si contesta quanto
dichiarato dalla ricorrente sulle cifre d'affari (…).
3.6 Per quanta riguarda
__________, ci si limita a rilevare quanto segue: la dipendente è stata
iscritta alla disoccupazione fino al 31 marzo 2021 (doc. 15/1 e 15/2) e non
come asserisce la ricorrente "fino a gennaio 2021 "; successivamente,
e solo in data 23 aprile 2021, risulta essere stata assunta per la prima volta
presso un datore di lavoro diverso dalla RI 1, ovvero presso una ditta di
pulizia generale, la __________ (doc. 15/3), con sede a __________, senza
informare l'Ufficio regionale di collocamento che era stata assunta dalla RI 1
(cfr. sopra, consid. 3.3). Si rammenta infatti che dopo il licenziamento (doc.
15/5) dell'allora unica dipendente di RI 1, __________, a fine settembre 2019,
la stessa ha proseguito la sua attività di lavoro, in seno alla ricorrente,
anche se iscritta in disoccupazione, come dimostra la firma sul contratto
dell'appartamento di __________ nella prima pagina, vicino alla data 11 ottobre
2019 (doc. 4/5). Del resto, come già spiegato nella decisione su opposizione
(doc. 11), anche la ricorrente ha dichiarato che "Gli accordi con la
signora __________ erano di portare a termine gli affari aperti con il suo
nome" (doc. 7).
Diversamente da quanto
asserito dalla ricorrente sulla mancata assunzione di __________ (doc. 7),
segnatamente che "non è rientrata come dipendente per RI 1 dal 2020 in
quanto stava cercando altri obiettivi professionali e altre esperienze
professionali", si rileva che tale motivazione non appare plausibile,
considerato che l'azienda l'ha assunta non appena terminate le indennità di
disoccupazione (ultimo periodo gennaio 2021, rimanendo iscritta in
disoccupazione fino a fine marzo 2021, cfr. doc. 15/4) e postulando alla Cassa,
da maggio 2021, le indennità per lavoro ridotto per la medesima, senza chiedere
l'autorizzazione all'UG.” (cfr. doc. III).
1.7. Con replica del 5 aprile 2022, la
ricorrente ha ribadito le proprie ragioni e meglio come, per quanto necessario
ai fini della presente decisione, verrà indicato nel prosieguo (cfr. doc. V).
1.8. Con duplica di data 25 aprile 2022,
la resistente ha osservato quanto segue:
"
(…) Riguardo all'affermazione che le signore __________ e __________
sono state assunte per far svolgere il lavoro, che fino alla fine del 2020 era
esternalizzato, si rileva che mal si comprende per quale motivo esse sono state
inserite nei conteggi di indennità per lavoro ridotto di aprile 2021 e maggio
2021 (doc. 16), ritenuto che avrebbero dovuto riprendere il lavoro della ditta
esterna senza perdere ore di lavoro. L'UG non era stato informato delle
predette assunzioni e l'autorizzazione all'orario ridotto non era stata
concessa per queste ultime.
Nel momento in cui le due
dipendenti autorizzate all'orario ridotto hanno dato le dimissioni (signore __________
e __________), le neoassunte che hanno rilevato le attività delle
dimissionarie, non potevano essere assunte alle medesime condizioni di queste
ultime, considerato che erano già al beneficio delle indennità per lavoro
ridotto (mese di maggio 2021 perdita di lavoro: 84,80%, cfr. doc. 16 domanda e
conteggio di indennità per lavoro ridotto maggio 2021). L'azienda in parola, se
avesse assunto le nuove dipendenti conformemente alle capacità d'occupazione
della medesima, avrebbe potuto evitare di chiedere le indennità per lavoro
ridotto dal mese di agosto 2021.” (cfr. doc. VII).
1.9. Con osservazioni del 4 maggio 2022,
la ricorrente ha ribadito che __________ e __________ erano “state assunte
per potere risparmiare sui costi” e che per le medesime erano state
richieste le indennità per lavoro ridotto per aprile e maggio 2021 ritenuto che
“oltre a dovere seguire l'affiancamento per il lavoro in __________ dovevano
anche continuare a mantenere le poche ore di lavoro rimaste per __________ e la
struttura commerciale a __________”.
La società ha poi rilevato che la
Sezione del lavoro era già informata, “con il preannuncio di lavoro ridotto
inviato il 30 aprile 2021 di una quarta dipendente. Con lettere del 6 e 17
maggio 2021 inviate a RI 1 in riferimento al preannuncio del 30 aprile, l'UG
non ha criticato l’aggiunta della quarta dipendente, Signora __________” e
ribadito che “le assunzioni sono avvenute prima del preannuncio di lavoro
ridotto e che le dipendenti erano già alle dipendenze di RI 1 quando si sono
inclusi i loro nominativi”, osservando che “così avevamo inteso la
domanda per le indennità, si continua a farcene una colpa per non avere
compreso i formulari.”.
La società ha, poi ribadito che “le
prenotazioni di agosto sono state quasi tutte cancellate” e ciò l’ha spinta
a preannunciare una nuova introduzione del lavoro ridotto (cfr. doc. IX).
1.10. Con scritto del 16 maggio 2022 -
trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il 18 maggio successivo (cfr. doc.
XII) – l’amministrazione si è confermata nelle proprie precedenti osservazioni (cfr.
doc. XI).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se, a ragione, o meno, la Sezione del lavoro ha negato alla
RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto postulate a decorrere dal 1° agosto
2021.
2.2
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è computabile
se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La perdita
di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio,
compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La perdita
di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a
circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore
secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono
immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o
impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.
L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021
del 19 ottobre 2021 consid. 3).
Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale
disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.
L’art. 52 OADI, in relazione al
settore d’esercizio, enuncia:
" 1 Un settore d’esercizio è parificato
ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di
mezzi tecnici propri la quale:
a. dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure
b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte
sul mercato da aziende autonome.
2.
Il datore
di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve
presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a
motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso
dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…)
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)”
2.4
Relativamente ai settori di
esercizio di cui agli art. 32 cpv. 4 LADI e 52 OADI, la Prassi LADI ILR C29
segg. prevede:
" Azienda
– Settore d’esercizio
C29 Il disciplinamento del lavoro ridotto fa
spesso riferimento alla nozione d’azienda:
•
l’azienda funge da grandezza di riferimento per il calcolo della perdita minima
del 10 % (C24 segg.);
• l’azienda
è l'unità di riferimento per la durata massima dell’indennità per lavoro
ridotto (F1 segg.);
•
durante il termine quadro di 2 anni, l’azienda deve far valere presso la stessa
cassa di disoccupazione il diritto all'indennità per lavoro ridotto e all'indennità
per intemperie (G12 segg.).
Queste
condizioni giuridiche legate all’azienda valgono anche per i settori
d’esercizio riconosciuti conformemente alla LADI.
C30 La grandezza di riferimento per il calcolo della perdita di
lavoro minima può essere l’azienda o un settore d’esercizio purché rappresenti
un’unità organizzativa a sé stante.
C31 Un
settore d’esercizio è parificato a un’azienda se costituisce un’unità
organizzativa provvista di personale e di mezzi tecnici propri che:
•
dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda; oppure
•
fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite e offerte sul mercato da
aziende autonome.
C32 Per
valutare se si tratta di un settore d’esercizio, occorre basarsi soprattutto su
criteri economici e non tanto su criteri giuridici. Bisogna tener conto del
processo produttivo interno e determinare in che modo una contrazione
dell’attività si ripercuote sui diversi settori di un’azienda.
C33 Il
datore di lavoro deve presentare, unitamente al preannuncio di lavoro ridotto
per un settore d’esercizio, un organigramma dell'azienda nel suo complesso.
Affinché possa essere parificato a un'azienda, un settore d’esercizio deve
disporre di una certa autonomia in seno all'azienda. Esso deve comprendere un
gruppo di lavoratori che costituisce un’unità organizzativa all'interno
dell'azienda. Deve inoltre perseguire un proprio obiettivo aziendale o fornire,
nell'ambito del processo produttivo interno, proprie prestazioni, come ad
esempio la fabbricazione di un prodotto intermedio. Non è indispensabile che il
settore d'esercizio sia ubicato in un posto diverso dal resto dell'azienda.
C34 Un
settore d'esercizio non è parificato a un’azienda se c'è una stretta
interdipendenza con altre unità organizzativa a livello di personale e in
ambito tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non si
tratta di un settore d’esercizio se il gruppo di lavoro comprende un unico o
soltanto pochi lavoratori. La nozione di settore d’esercizio non può quindi
limitarsi a un settore diretto da un caporeparto o a un gruppo di lavoro. La
presenza di un caporeparto, di un conducente di macchine o di un capogruppo non
è di regola sufficiente a soddisfare la condizione di essere un'unità
organizzativa autonoma in seno all'azienda. Occorre tuttavia evitare che la
clausola del 10% inerente alla perdita di lavoro minima e la durata massima
dell’indennità per lavoro ridotto siano rese vane da un riconoscimento troppo
generoso dei settori d’esercizio.
C35 Nella
suddivisione di un’azienda in settori d’esercizio occorre prima di tutto
separare i settori che adempiono i presupposti legali richiesti. Dopo questa
operazione rimangono spesso dei gruppi sussidiari (p. es. amministrazione,
vendita), che vanno obbligatoriamente raggruppati in un settore rimanente e
trattati come settore d’esercizio.”
2.5
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
" (…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione
del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può
ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR
è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono
essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che
siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la
perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e
si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito
quanto segue:
“(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore
all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve
presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.
Il
tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva
2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre
nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:
“(…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro
dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di lavoro
continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i
posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono
pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31
dicembre 2021.
2.6
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF
8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18
febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997.
ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
In quell’occasione il Tribunale
federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto
previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni
2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società
aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre
alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un
bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020,
deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,
l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le
persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale
decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il
diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo
di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato
che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti
adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era la causa della
sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid. 4.3).
Il Tribunale cantonale aveva, pertanto,
ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse
sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse una violazione
dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione
del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr.
consid. 5.1).
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore
del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel
mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio
pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre
2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei
provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il
coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni
dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di
altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla Sezione del
lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle
prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre
2020.
con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo il TCA ha precisato,
da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale,
poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività
imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo
periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale
preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche
l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero
si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della
struttura.
Di conseguenza la perdita di
lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle
due dipendenti è stata considerata computabile.
Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25
ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al
periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
In una sentenza 38.2021.92 del 14
febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato
una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un
pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 sulla base delle
seguenti considerazioni:
" (…) Nella
presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro
ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).
Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a
partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in
modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso
chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr.
consid. 1.2).
Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si
è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come
sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal
ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)
- nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile
2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di
bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di
take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna
limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare
l’assembramento di persone.
Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel
ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso
(cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”) e
non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la
mascherina (cfr. consid. 1.11).
D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente
l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30
settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica
riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro
le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle
commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda
(cfr. “Il __________ che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio
2021).
Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona
industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr.
consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del
datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid.
2.2.).
Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre
d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr.
consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle
conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida
base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale”
(cfr. consid. 1.5.).
Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021,
secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto
alla pandemia.
Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale
viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il titolare
(cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi
scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro
immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr.
al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid.
1.11
in fine), non può essere messa a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è
possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che
il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente
lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e
violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).
Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella
presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica
da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale
federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24
novembre 2021 citate al consid. 2.6.
A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato
opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione
degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”
Questa Corte, con sentenza
38.2021.79
del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e
del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una
parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR
per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva
richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo
a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento
dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria
il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a
fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre
dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere
che la perdita di lavoro fosse computabile. Gli atti sono, pertanto, stati
rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta
valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21
marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF
8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato, nei confronti di una società che
gestisce tre saloni di coiffure, il diniego del diritto a ILR dal 1°
luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del
2021.
ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori
licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra
l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo
in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la
campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia.
Con sentenza 38.2021.77 dell’11
aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa
Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro
ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle
procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne
derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti
del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel
normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,
invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di
coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,
provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo
escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse
effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli
atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
In una sentenza 38.2022.3 del 25
aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha
stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per
fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi
soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il
19.
giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2
lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili
dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione
particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli
organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la
comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti
rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di
propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute
pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per
altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata
internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera)
– secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio
federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole
persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione
particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020
2213).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti
sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a
interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history)
ed è stata, poi, abrogata con effetto dal 26 giugno
2021.
(cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021
379).
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto concerne le limitazioni
imposte ai viaggiatori durante la pandemia, rileva innanzitutto che il 13 marzo
2020.
la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e disposto
restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole
progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein
(cfr. RU 2020 773: art. 3 Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020) secondo cui le
persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono
entrare in Svizzera devono adempiere determinate condizioni; https://www.swissinfo.ch/ita/un-anno-fa-il-consiglio-federale-ordinava-il-lockdown/46447324).
Tra il 25
marzo e metà giugno 2020 tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del
Liechtenstein, erano considerati Paesi a rischio ai sensi dell’Ordinanza 2
COVID-19 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203204).
Il 15
giugno 2020 la Svizzera ha revocato le restrizioni d’entrata nei confronti di
Austria, Germania, Francia e degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito il 15
giugno 2020 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79365.html).
Per quanto
attiene al periodo che qui interessa, e meglio l’estate del 2021, con
riferimento ai motivi fatti valere dalla ricorrente per l’introduzione del
lavoro ridotto, segnatamente circa le cancellazioni delle prenotazioni per il
mese di agosto 2021 che la ricorrente ha osservato essere giunte da “clienti
in prevalenza da Paesi come la __________, i __________, il __________ e la __________”
(cfr. doc. 3/1), si rileva che sin dal 31 maggio 2021, ex art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel
settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27), le persone che
entravano in Svizzera da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio
dovevano registrare i loro dati di contatto elettronicamente o su carta solo se
l’entrata avveniva in treno, autobus, nave o aereo, di modo che per l’entrata
nel nostro Paese in automobile non erano nemmeno tenute a registrare i propri
dati. Coloro che, invece, giungevano in Svizzera dopo che, in un momento
qualsiasi nei dieci giorni precedenti l’entrata, avevano soggiornato in uno
Stato o una regione con rischio elevato di contagio erano soggetti, a norma
dell’art. 7 cpv. 2 della medesima Ordinanza, oltre a dover attestare di essersi
sottoposti nelle ultime 72 ore a un’analisi di biologia molecolare per il
SARS-CoV-2 con risultato negativo, a svolgere una quarantena di 10 giorni,
salvo che, ex art. 8 cpv. 1 lett. h, potessero provare di essere state
vaccinati contro il SARS-CoV-2.
A quel
momento, tra gli Stati e le Regioni con elevato rischio di contagio, per i cui
viaggiatori era previsto l’obbligo di svolgere un periodo di quarantena di 10
giorni all’arrivo qualora i medesimi non potesse provare di essere stati
vaccinati contro il Covid-19, si annoveravano il __________ ed il __________.
Il 3
giugno 2021, il __________ è stato inserito nella lista degli Stati e regioni con
una mutazione del SARS-CoV-2 che presenta un rischio maggiore di infezione
o di decorso grave della malattia (art. 2 cpv. 1 lett. a). I viaggiatori in provenienza dal Paese
in questione non soggiacevano, comunque, all’obbligo di registrazione, test e
quarantena se vaccinati contro il SRAS-CoV-2 (art. 8 cpv. 1 lett. h).
I __________
ed il __________ sempre con l’eccezione per i vaccinati, - esentati da test e
quarantena all’entrata in Svizzera - rientravano nell’elenco dei Paesi
considerati a rischio sino al 23 giugno 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19
provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno
2021, RS 818.101.27), data a decorrere dalla quale sono state soppresse le
limitazioni in entrata anche per i viaggiatori in provenienza dal __________.
Tale nazione è, poi, stata reinserita nella lista degli Stati e regioni con
una variante preoccupante del virus non immunoevasiva (art. 2 cpv. 1 e 3) 3 giorni dopo, e meglio dal 26 giugno
2021.
(sempre con l’eccezione a test e quarantene per i vaccinati; cfr. art. 8
cpv. 2 lett. e).
L’Ordinanza
COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori in
vigore del 4 agosto 2021 ed il relativo Allegato, invece, non annoverano, tra
gli Stati e le Regioni con una variante preoccupante del virus, alcuna Nazione
(cfr. RS 818.101.27 nella versione in vigore dal 4 agosto 2021).
2.9
Nella presente evenienza,
dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede a __________,
è attiva nell’ “acquisto,
la vendita, la costruzione, la locazione e la gestione di qualsiasi bene
immobile”.
Amministratrice unica della società,
con diritto di firma individuale è __________, __________ (cfr. estratto del
Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).
Giova rilevare che prima che la
società inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021, ne aveva
già fatto richiesta in precedenza.
In particolare:
-
Con preannuncio del 22 marzo 2020, la ricorrente aveva postulato il
riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 26 marzo al 30
giugno 2020, per “tutta l’azienda”, precisando che la società era attiva
nell’affitto “di breve durata di appartamenti di vacanza”, indicando che
l’effettivo del personale era composto da una persona, colpita dalla misura,
con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 100%. Dall’organigramma
contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________
come amministratrice e __________ alla contabilità. Non figura invece personale
attivo nell’ambito “pulizie e manutenzione” (cfr. doc. 12/5);
-
Con preannuncio del 20 agosto 2020, la ricorrente aveva postulato – a
casa della “diminuzione della domanda, incassi nettamente inferiori al
normale” -
il riconoscimento del diritto alle indennità in questione
dal 1° settembre al 30 novembre 2020, per “il settore d’esercizio (…)
appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del personale era
composto da tre persone (contro la sola di un anno prima), tutte colpite dal
lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%.
Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in seno alla società
erano attive __________ come amministratrice, __________ alla contabilità, __________
come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione
gestione ospiti” (cfr. doc. 12/4);
-
Con preannuncio del 22 novembre 2020, la ricorrente aveva postulato –
motivandone l’introduzione sulla base del fatto che “si stimava una ripresa
dalle prenotazioni ma (…) con la seconda ondata del COVID-19 sono state
cancellate/diminuite. Date le restrizioni in vigore gli eventi turistici e
congressi sono stati annullati di conseguenza chi viaggiava a tali scopi ha
dovuto cancellare le riservazioni presso i nostri appartamenti. Si vuole
comunque mantenere le 3 posizioni di lavoro in previsione di una maggiore
ripresa dalla prossima primavera” - il riconoscimento del diritto alle
indennità in questione dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, per “il
settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo
del personale era composto da tre persone (contro la sola di un anno prima),
tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si
attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in
seno alla società erano attive __________ come amministratrice, __________ alla
contabilità, __________ come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie
e manutenzione gestione ospiti” (cfr. doc. 12/3);
-
Con preannuncio dell’8 febbraio 2021, la ricorrente aveva postulato – a
cassa del “calo importante delle prenotazioni degli appartamenti per vacanza
o per breve soggiorno per il periodo” il riconoscimento del diritto alle
indennità in questione dal 1° marzo al 31 maggio 2021, per “il settore
d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del
personale era composto da tre persone, tutte colpite dal lavoro ridotto, con una
perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma
contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________
come amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto
contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti”
(cfr. doc. 12/2);
-
Con preannuncio del 30 aprile 2021, la ricorrente aveva postulato –
riscontrando “ancora una diminuzione delle prenotazioni, calo delle
riservazioni completate, annullamenti di conferme prenotazioni” -
il
riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 1° giugno 2021, per “il
settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo
del personale era composto da quattro persone (di cui tre con contratto di
lavoro di durata indeterminata ed una con contratto di lavoro di durata
determinata), tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro
probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente
presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________ come
amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto
contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti”
(cfr. doc. 12/1).
In relazione a tale ultimo
preannuncio, giova rilevare che la società, il 14 maggio 2021, ha comunicato
alla resistente, in merito al “mutato volume di ordinazioni”, che vi
erano “ancora restrizioni imposte ai viaggiatori esteri e pertanto questo
diminuisce il lavoro per noi del turismo. Inoltre le riservazioni congressuali
o di specifici eventi non sono confermate a causa sempre delle restrizioni”
e precisato che le “riservazioni pendenti [ndr. erano] in attesa di conferma
da parte dei turisti”. Circa il probabile sviluppo del volume di affari, la
ditta ha indicato fr. 10'000.- per il mese di giugno, fr. 14'560.- per luglio,
fr. 15'000.- per agosto e fr. 9'000.- per agosto 2021 (cfr. doc. 13).
La ricorrente ha precisato di
gestire la locazione di 8 appartamenti, segnatamente siti a:
-
__________, __________;
-
__________, __________;
-
__________, __________;
-
__________, __________;
-
__________, __________,
-
__________, __________;
-
__________, __________;
-
__________, __________
ed osservato quanto segue:
" nel mese
di marzo abbiamo chiesto il lavoro ridotto per una dipendente che ne
necessitava, la signora __________, del reparto pulizie e gestione ospiti. Non
abbiamo assunto nessun nuovo dipendente in regime di lavoro ridotto, abbiamo
solo chiesto le indennità per chi ne avesse avuto il bisogno al momento
necessario. Dal mese di aprile abbiamo dovuto aggiungere altri dipendenti, che
necessitavano, alle richieste delle indennità perché era ordinata la chiusura
delle attività.
3.
Cifra d’affari
La cifra d’affari che presumiamo di
produrre per il mese di maggio 2021 è di fr. 8500, giugno fr. 10'000. Abbiamo
calcolato le prenotazioni confermate sommando il 50% di quelle ancora in
riservazione. Ci auguriamo che le prenotazioni continuino ad aumentare,
soprattutto nell’imminente stagione estiva, per ritornare alla quotidianità
lavorativa di prima.” (cfr. doc. 13/1).
Contestualmente, la società ha
trasmesso all’amministrazione:
-
il contratto di lavoro
sottoscritto il 16 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020 con __________,
assunto in qualità di “aiuto contabilità” (cfr. doc. 13/2);
-
il contratto di lavoro
sottoscritto l’11 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020 con __________,
assunta con le mansioni di “gestione ospiti, appartamenti, pubblicità”
(cfr. doc. 13/3);
-
il contratto di lavoro
sottoscritto l’11 dicembre 2019 a valere da 1° gennaio 2020 con __________,
assunta in qualità di “addetta alle pulizie, governante, controllo
stoccaggio prodotti per le pulizie, cura della biancheria, piccole riparazione
di cucito. Nell’attività della sua funzione potrà essere incaricata di svolgere
le sue mansioni in appartamenti fuori Cantone __________ ma sempre in Svizzera.
Il tempo di viaggio è considerato lavoro fuori orario” (cfr. doc. 13/4);
-
la “dichiarazione dei salari e
degli assegni familiari” per il 2018, dal quale si evince erano stati
attivi __________ (da gennaio a marzo) e __________ (dal 20 febbraio al 30
aprile), per il 2019, dalla quale emerge che unica dipendente della società era
__________, attiva dal 1° gennaio al 30 settembre 2019, e per il 2020, da cui
si evince che i dipendenti nell’anno in questione erano tre, e meglio __________,
__________ e __________ (cfr. doc. 13/5).
In data 20 maggio 2021, la ricorrente
ha comunicato alla resistente che __________ non figurava nelle dichiarazioni
dei salari versate agli atti poiché non percepiva alcuna retribuzione (cfr.
doc. e doc. 9/2), nonché quanto segue:
" (…)
2.
L’organigramma inviato nel mese di marzo
2020.
comprendeva i settori specifici della società ma non ogni singolo
nominativo, effettivamente noi lo abbiamo disegnato comprendente i vari settori
e includendo le persone fisse da anni, forse è stato un errore da parte nostra
non entrare nello specifico di ogni persona alle nostre dipendenze. (…)
3.
La cifra d’affari non è che sia in
costante diminuzione, ma il fatto è che nel 2018 gli appartamenti sono
diminuiti e quindi le entrate sono state di conseguenza minori. Successivamente
abbiamo stipulato altri contratti di locazione e una dipendente, anche se con
l’aiuto della signora __________, non poteva svolgere tutto il lavoro da sola,
pertanto, il signor __________ è stato assunto come aiuto contabile solo per
poche ore mensili. La signora __________ è stata assunta per tutte le mansioni
di pulizia per tutto l’anno. Nel caso di bisogno supplementare avevamo sempre
persone a chiamata.
Fortunatamente proprio pochi giorni da
abbiamo ricevuto conferme di prenotazioni per i mesi di giugno e luglio che
copriranno pienamente i costi e gli stipendi. Prospettiamo il minimo rischio di
cancellazione in quanto le conferme sono garantite da anticipo. Per il mese di
agosto abbiamo anche ricevuto prenotazioni però al momento non confermate. Per
la nostra richiesta di indennità dal mese di giugno non ne avremo quindi
bisogno per i nostri dipendenti.” (cfr. doc. 9/2).
In data 26 maggio 2021, quindi,
la resistente ha preso atto del ritiro dell’annuncio di lavoro ridotto del 30
aprile 2021 (cfr. doc. 9/1).
Dopo aver ricevuto il preannuncio
di lavoro ridotto del 5 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1/1), la
Sezione del lavoro ha chiesto alla RI 1 di fornire ulteriore documentazione e
rispondere ai seguenti quesiti:
" (…)
1.
Inviare i permessi di lavoro delle
signore __________ e __________ (…)
2.
inviare le lettere di disdetta dei
contratti di lavoro delle signore __________ e __________;
3.
inviare i contratti di lavoro delle
signore __________ e __________;
4.
inviare i permessi di lavoro delle
signore __________ e __________;
5.
Nella vostra lettera del 20.05.2021
avete dichiarato quanto segue: “(…) La signora __________ non appare nelle
dichiarazioni perché non è soggetta a deduzioni in quanto non percepisce alcun
reddito. Partner sentimentale di un azionista si è dedicata alle possibili
mansioni da svolgere al proprio domicilio e non ha preteso nulla dalla società (…)”
e “(…) successivamente abbiamo stipulato altri contratti di locazione e una
dipendente, anche se con l’aiuto della signora __________, non poteva svolgere
tutto il lavoro da sola”. Vogliate inviare una dichiarazione scritta dalla
Cassa __________, la quale attesti che il lavoro gratuito svolto dalla signora __________
non è soggetto a trattenuta degli oneri sociali.,
6.
In generale, la cancellazione delle
prenotazioni rientra nel normale rischio aziendale considerato che nei mesi di
giugno e luglio 2021 la vostra attività ha coperto i costi, per quali motivi la
perdita di lavoro dal 01.08.2021 è da considerare imprevedibile e
straordinaria?
7.
Inviare copia di tutte le prenotazioni
cancellate per il mese di agosto 2021;
8.
Allestire una vostra tabella e indicare
la cifra d’affari realizzata da gennaio 2017 a luglio 2021;
9.
Indicare la cifra d’affari presumibile
per i mesi di agosto e settembre 2021, precisando come è stata calcolata;
10.
inviare il bilancio ed il conto
economico per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
11.
Precisare per ogni anni (2017, 2018,
2019, 2020 e 2021) il numero di appartamenti gestiti e l’esatta ubicazione e
inviare i relativi contratti di locazione, le ev. successive modifiche ai
contratti e le ev. lettere di disdetta” (cfr. doc. 2).
Il 13 luglio 2021, la società,
tramite __________ ha risposto quanto segue:
" (…)
6.
I clienti che hanno soggiornato presso
di noi, durante i mesi di giugno e luglio 2021, sono principalmente confederati
e grazie a loro abbiamo potuto coprire i costi. Per il mese di agosto 2021,
abbiamo ricevuto diverse cancellazioni da parte di clienti in prevalenza da
Paesi come __________, i __________, __________ e la __________. Purtroppo, non
abbiamo potuto applicare la penale di cancellazione in quanto la causa è da
imputare alle nuove misure restrittive imposte da questi Paesi. Queste persone
hanno dovuto cancellare il loro viaggio a causa di forza maggiore. La pandemia,
che non è finita, preoccupa tutto il settore turistico, noi compresi. Questi
motivi sono da considerare causa straordinaria. Ci aspettiamo che l’autunno ci
confermi le riservazioni congressuali presenti.
(…)
11.
Di seguito elencato il numero di
appartamenti gestiti per ogni anno e la loro ubicazione. (…) per gli
appartamenti di __________ e __________ non sono esistiti contratti di
locazione in quanto erano della società proprietaria e sono stata venduti nel
2018.
L’appartamento di __________ appartiene anche alla società proprietaria.
Ubicazione
Ev. info
durata
__________, __________
3.
appartamenti
Dal 2011 al 2018
__________, __________
3.
appartamenti
Dal 2011 al 2018
__________, __________
2015-attuale
__________
2019.
__________
2019-attualmente
__________, __________
2019-attualmente
__________, __________
2019-attualmente
__________, __________
2019-attualmente
__________, __________
2019-attualmente
__________, __________
2020-attualmente
__________, __________
2020-attualmente
(cfr. doc. 3/1).
La ricorrente ha contestualmente
trasmesso all’amministrazione:
-
Copia del contratto di lavoro di __________,
assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con contratto
sottoscritto il 31 maggio 2021 a decorrere dal 1° giugno 2021 come “addetta
alle pulizie, governante, controllo stoccaggio prodotti per le pulizie, cura
della biancheria, piccole riparazioni di cucito. Nell’attività della sua
funzione potrà essere incaricata di svolgere mansioni in appartamenti fuori
Cantone __________ ma sempre in Svizzera. Il tempo di viaggio è considerato ore
di lavoro.” (cfr. doc. 3/2);
-
Copia del contratto di lavoro di __________,
assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con contratto
sottoscritto il 29 maggio 2021 a decorrere dal 1° giugno 2021 per occuparsi
della “gestione ospiti, appartamenti, pubblicità” (cfr. doc. 3/3);
-
copia del permesso di soggiorno
(permesso di domicilio “C”) di __________ e del “libretto per stranieri”
C di __________ (cfr. doc. 3/4);
-
copia delle dimissioni rassegnate
in forma scritta il 28 maggio 2021 a valere per il 30 giugno 2021 da __________
e, sempre in forma scritta, ma il 30 maggio 2021 a valere per il 30 giugno
successivo da __________ (cfr. doc. 3/5);
-
copia della mail del 6 luglio 2021
trasmessa allo IAS per sapere se il lavoro gratuito svolto da __________ era o
meno soggetto alla trattenuta degli oneri sociali nonché la risposta ricevuta
dall’addetto agli assicurati secondo il cui tenore “è soggetta a trattenuta
dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF qualsiasi retribuzione per lavoro svolto a
dipendenza d’altri giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS” (cfr. doc. 3/6);
-
copia della mail con la richiesta
all’Ufficio della migrazione tesa ad avere “copia di permessi di lavoro di
dipendenti che non lavorano più” presso la società e la conseguente
risposta dell’amministrazione che ha chiesto l’inoltre della procura da parte
degli interessati per evadere la richiesta (cfr. doc. 3/7);
-
i dettagli delle prenotazioni per
il mese di agosto 2021, dal quale emerge che su totali 19 prenotazioni
(effettuate tra metà aprile ed inizio luglio 2021 per il mese di agosto), 15
sono state cancellate (cfr. doc. 3/8);
-
una tabella con le cifre d’affari
tra il 2017 e l’agosto 2021, e meglio come segue:
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Gennaio
16987.
18640.
18640.
11270.
7900.
Febbraio
21548.
16900.
14230.
20925.
5400.
Marzo
14963.
17500.
16475.
5488.
4900.
Aprile
20625.
22400.
23615.
0.
8050.
Maggio
21436.
14650.
21350.
0.
7870.
Giugno
21978.
16700.
16945.
5429.
27320.
Luglio
24867.
18550.
14760.
5293.
26520.
Corrente
Agosto
26947.
19420.
17340.
4560.
7640.
confermate
Settembre
19633.
18620.
15310.
11000.
Ottobre
17664.
15835.
16220.
10300.
Novembre
18913.
21460.
19100.
5800.
Dicembre
19057.
22931.
16525.
9750.
totale
244618.
223606.
210510.
79815.
95600.
(cfr. doc. 3/9)
Il 14 luglio 2021 “come da (…)
richiesta telefonica” dell’amministrazione (cfr. doc. 4), la RI 1 ha
trasmesso alla resistente copia del bilancio 2017-2020 e dei contratti di
locazione e meglio;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto nell’agosto 2019 da __________;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto a valere dal 16 marzo 2019 da __________ il 4 marzo 2019 e della
relativa disdetta del 15 aprile 2019;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto da __________ il 21 febbraio 2019 a valere dal 1° marzo 2019;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto da __________ il 30 luglio 2019 a valere per il 16 agosto 2019;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto il 27 settembre 2015 dalla RI 1 a valere per il 9 ottobre 2015;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto da __________ il 22 febbraio 2019 a valere dal 1° marzo 2019;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto da __________ il 17 giugno 2019 a valere dal 1° luglio 2019;
-
Dell’appartamento di __________,
sottoscritto da __________ il 9 gennaio 2020 a valere dal 1° febbraio 2020
(cfr. doc. 4/6).
Il 19 luglio 2021, la ricorrente
ha trasmesso all’amministrazione copia di una risposta via mail da parte
dell’Ufficio della migrazione che confermava la necessità di avere una procura
dei diretti interessati per trasmettere all’ex datrice di lavoro copia del loro
permessi di soggiorno (cfr. doc. 5/1) e del riscontro da parte del Servizio
contributi paritetici che ha osservato che “non essendoci una retribuzione
non ci sarà nemmeno una trattenuta dei contributi” (cfr. doc. 5/2)
In data 19 luglio 2021, la
Sezione del lavoro ha posto alcuni quesiti alla ricorrente, ai quali la
società, il 2 agosto 2021, ha così risposto:
" (…)
2.
in data 31 .05.2021 la signora __________
ha stipulato un contratto di lavoro con voi dal 01.06.2021 e avete indicato che
il periodo di prova è già stato sostenuto nei mesi precedenti. Per quali motivi
nei mesi di aprile e maggio 2021 avete rivendicato le indennità per lavoro
ridotto per questa dipendente? La signora è stata assunta con contratto a
tempo determinato per attività presso lo stabile di __________ e fuori Cantone.
La signora è poi passata alle attività degli appartamenti unicamente dal mese
di marzo, sempre fuori __________.
3.
in data 29.05.2021 la signora __________
ha stipulato un contratto di lavoro con voi dal 01.06.2021 e avete indicato che
il periodo di prova è già stato svolto nei mesi precedenti all'assunzione. Per
quali motivi nel mese di maggio 2021 avete rivendicato le indennità per lavoro
ridotto per questa dipendente? __________ è stata assunta dapprima a tempo
determinato per altre attività di RI 1 e questo fino al mese di marzo. Dal mese
di aprile ha poi continuato l’attività per gli appartamenti, soprattutto fuori
Cantone, in quanto la signora __________ non poteva garantire più la sua
presenza se non in __________.
4.
con preannuncio di lavoro ridotto del
30.04.2021
avete chiesto il prolungo delle indennità per lavoro ridotto dal
01.06.2021
Per quali motivi in regime di lavoro ridotto dal mese di marzo
2020, avete assunto nuovo personale in aprile e in maggio 2021 (osserviamo che
fino al 31.05.2021 avete continuato a chiedere il lavoro ridotto)? Durante
il periodo di lavoro ridotto non abbiamo assunto nessun nuovo dipendente per le
attività del settore appartamenti. Queste persone sono state spostate
sull’attività di appartamenti quando siamo stati informati delle prossime
dimissioni e pertanto sono rimaste in sostituzione di quelle che avevano
disdettato il contrato. Precisiamo che le nostre domande di indennità sono
riferite al settore di esercizio: appartamenti per vacanza e non per tutta
l’azienda. Gli annunci di dimissioni che dopo oltre 1 anno di collaborazione ci
sono stati comunicati verbalmente già dai mesi di febbraio/marzo 2021 dalle
signore __________ e __________ e che dopo settimane ci hanno confermato
inviando formale scritto, in un periodo nel quale i contagi e problemi annessi
al virus covid calavano e ogni giorno con parallele buone previsioni in merito
alla ripresa commerciale generale comprese attività turistiche.
5.
in data 13.06.2019 avete disdetto il
contratto di lavoro con la signora __________ per il 30.09.20l9, con la
seguente motivazione: "Non appena la nostra situazione -migliorerà la
ricontatteremo per valutare nuovamente /a sua assunzione". Per quali
motivi I'11.10.2019 è stato stipulato un contratto di locazione a __________ a
nome di questa dipendente non più attiva in azienda? Gli accordi con la
signora __________ erano di portare a temine gli affari aperti con il suo nome
per la RI 1, quindi le trattative per i contratti di locazione che aveva iniziato
li avrebbe conclusi anche se non più dipendente della RI 1. Ci permettiamo di
farvi presente che in base al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato
con la Signora __________ il 15 gennaio 2021 con a seguire assunzione
definitiva con contratto di lavoro 20 maggio 2021, la società ha mantenuto fede
alla motivazione da voi riportata nero su bianco in merito alla disdetta del
contratto di lavoro in data 13.06.2019. Inoltre, in risposta alle particolari
richieste di domanda 5 (…) vi comunichiamo che la reale e corretta data in cui
è stata sottoscritto il contratto di locazione di __________ è il 26 agosto
2019.
come dimostra la copia del contratto già in vostro possesso, di conseguenza
la stipula è stata fatta nell’interesse delle attività gestite dalla società
quando la signora __________ era dipendente più attiva presso RI 1. Infatti, da
inizio locazione appartamento a __________ a oggi, è sempre stata la società a
gestire i soggiorni.
6.
l'appartamento a __________ in __________
è stato stipulato il 30.07.2019. Per quali motivi a nome della signora __________
alla quale era stato disdetto il contratto di lavoro? L’appartamento di __________
è stato concluso il 30 luglio 2019 ancora quando la signora __________ per RI 1.
7.
l'appartamento a __________ in __________
è stato stipulato il 17.06.2019. Per quali motivi a nome della signora __________
alla quale era stato disdetto il contratto di lavoro? Anche per
l’appartamento di __________ la stipula è stata conclusa durante il periodo di
lavoro. Comunque, gli accordi presi valevano anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro.
8.
comprovare da quando siete proprietari
dell'appartamento a ____________________ in __________; La signora __________
ha dato in gestione il suo appartamento di __________ a RI 1 dal giorno
dell’acquisto, non è stata stipulato alcun contratto di locazione scritto.
È sempre stata la dipendente __________
a condurre tutta la trattativa di acquisto dall’inizio di luglio 2019, con le
verifiche tecniche generali, iniziali discussioni con precedenti proprietari,
verifiche legali e altro per portare all’acquisto solo in gennaio 2020.
9.
per quali motivi l’11.12.2019 avete
stipulato un contratto di lavoro valido dal 01.01.2020 con la signora __________
anziché la signora __________, considerato che quest'ultima aveva già lavorato
da voi fino al 30.09.2019 e risulta conduttrice di alcuni appartamenti da voi
utilizzati per svolgere la vostra attività? La signora __________ non è
rientrata al lavoro come dipendente per RI 1 dal 2020 in quanto stava cercando
altri obiettivi ed altre esperienze professionali.
10.
tutti gli appartamenti nel 2019 sono
stati gestiti da una sola dipendente, signora __________. Per quali motivi I'11
e 16.12.2019 si è reso necessario assumere la signora __________ e il signor __________,
se in seguito avete affittato un solo appartamento dal 01.02.2020? nel 2019,
come già comunicato, era la signora __________ che gestiva gli ospiti e la signora
__________ per la contabilità/ufficio. Si è ritenuto di dover assumere il
signor __________ per svolgere la parte contabile direttamente dall’ufficio di RI
1, e la signora __________ perché la signora __________ era in uscita.” (cfr.
doc. 6-7).
L’amministrazione ha pure chiesto
di trasmettere “i permessi di lavoro delle signore __________ e __________”
- che la ricorrente ha precisato non poter ottenere senza “una procura della
persona interessata”-, la lista di tutte le prenotazioni e delle presenze
per gli anni 2020 e 2021 e precisare tutti i dati di contatto inseriti per
effettuare le prenotazioni, gli estratti conto bancari/postali per gli anni
2019, 2020 e 2021 dell'azienda e, per ogni dipendente assunto dal 01.01.2020, i
dettagli circa le attività concretamente svolte (cfr. doc. 6 e 7).
Sempre il 2 agosto 2021, la
ricorrente, in risposta alla richiesta di documentazione della resistente, ha
osservato:
-
per gli estratti conto che “non
si capisce il motivo per il quale (…) chiede gli estratti conto di Post finance
di tutta l’azienda quando per gli appartamenti vi abbiamo già mandato le cifre
d’affari mensili delle entrate”;
-
che __________ si occupava di “procacciare
clienti tramite piattaforme turistiche, ricerca di nuove proprietà da contrattare
per nuove locazioni. Contatti con artigiani per le manutenzioni, acquisto nuovo
mobilio, corredo o TV. Contatti con Swisscom e Sunrise per abbonamenti o
modifiche contratti in uso per ogni locazione. Mantenere contatti con
proprietari o amministrazioni stabili. Attendere i clienti all’arrivo (orario
anche notturno) all’indirizzo degli appartamenti oppure alla stazione dei treni
a dipendenza delle richieste degli ospiti. Incassare per il soggiorno per
contanti. Mantenere contatti con gli ospiti per le loro esigenze ed aiutarli
durante tutto il periodo di soggiorno”;
-
Che __________ “dal 2020 ha
svolto pulizie degli appartamenti a richieste del cliente anche giornalmente,
settimanalmente o all’uscita- lavanderia e stireria durante la settimana”;
-
che “__________ da gennaio si
occupata della gestione dell’appartamento di __________, le pulizie, la
manutenzione, il corredo, gli ospiti per la durata della permanenza. Da marzo
ha continuato l’attività di pulizie sia per __________ che per gli appartamenti
in ____________________”;
-
che “__________ dal 2021 ha
aiutato nella gestione dell’appartamento di __________, entrate ed uscite dei
clienti, aiuto durante la loro permanenza. Cura dell’ambiente, nuovo mobilio,
corredo e ogni necessità. Dal mese di giugno ha continuato questa attività
anche per gli appartamenti in __________ in sostituzione della signora __________”;
-
che “__________ si occupa di
gestire la parte burocratica e contabile dell’azienda” (cfr. doc. 7).
Dalla documentazione trasmessa
alla resistente dalla ricorrente, ed in particolare dai dettagli delle
prenotazioni degli appartamenti gestiti da RI 1, emerge che nel mese di giugno
2021.
sono stati confermati 13 soggiorni, prenotati tra il 9 aprile ed il 29
maggio 2021, mentre a luglio i soggiorni, prenotati tra il 14 aprile ed il 30
maggio 2021, confermati erano stati 12 (cfr. doc. 7/1).
La società ha pure trasmesso
all’amministrazione copia dell’istanza di iscrizione al registro fondiario
della compravendita immobiliare, tra __________ e __________, per
l’appartamento di cui alla PPP n. ____________________ RFD __________ (cfr.
doc. 7/2).
Successivamente alla decisione
del 3 agosto 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 8) ed alla relativa
opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 9), con la decisione su opposizione
dell’8 febbraio 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato
alla società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da agosto
2021.
sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 10).
Pendente ricorso, la società ha
versato agli atti la dichiarazione di tassazione per l’anno 2019 (cfr. all. a
doc. V), mentre l’amministrazione ha prodotto le “domande e conteggi
indennità per lavoro ridotto” dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021,
dalle quali emerge:
-
per marzo, che le indennità sono state richieste per tre dipendenti, con
una perdita di lavoro del 95,72%, e meglio per __________, __________ e __________;
-
per aprile, che le indennità sono state richieste per 4 dipendenti, con
una perdita di lavoro del 90,91%, e meglio per __________, __________, __________
e __________;
-
per maggio, che le indennità sono state richieste per 5 dipendenti, con
una perdita di lavoro dell’84.80%, e meglio per __________, __________, __________,
__________ e __________ (cfr. all. a doc. VII).
2.10
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla società,
il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i
lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.
consid. 2.3.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed.
Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia
la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee”.
Questo
Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente è operativa dal mese 2011 (cfr.
estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).
Pertanto
il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr.
STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova
in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita
durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a
provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che
non si sia confrontati conun abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13
settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento
“Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c;
Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to
D4a; consid. 2.4.).
2.11
Nella
presente fattispecie, la società, con preannuncio del 5 luglio 2021, ha chiesto
che le fosse riconosciuto il diritto a beneficiare da tali prestazioni anche a
partire dal 1° agosto 2021 facendo valere che “Malgrado per i mesi di
giugno e luglio la nostra attività abbia coperto i costi dei salari e quelli
della gestione, dal mese di agosto ci troviamo con un improvviso calo di
attività. La maggior parte delle prenotazioni sono state cancellate e non ci sono
conferme per quelle esistenti.” (cfr. supra
consid. 1.1. e doc. 1).
Con la
decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al
versamento di tali prestazioni (cfr. supra consid. 1.4.).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che può rimanere irrisolta la
questione di sapere se, in applicazione dei principi sviluppati dalla
giurisprudenza federale, la RI 1 disponga di singoli settori di esercizio e,
quindi, se il diritto alle indennità per lavoro ridotto possa essere valutato
per rapporto a questi singoli settori di esercizio (come preteso in sede
ricorsuale) oppure se lo debba essere, invece, per rapporto all’intera impresa.
In effetti, anche volendo prendere in considerazione singoli settori
d’esercizio l’esito della presente vertenze non poterebbe, comunque, quello che
auspica la ricorrente.
Questa
Corte osserva, infatti, che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del
lavoro nella decisione su opposizione qui avversata (cfr. supra consid. 1.2.) -
nell’agosto 2021 non sussistevano, in particolare per i viaggiatori (a maggior
ragione se vaccinati contro il Covid-19) in arrivo nel nostro Paese,
particolari restrizioni.
La
nazionalità dei possibili ospiti del mese di agosto non traspare, peraltro,
dalla documentazione in atti, di modo che quanto sostenuto dalla ricorrente
circa il fatto che le disdette sarebbero pervenute principalmente da __________,
__________, __________ e __________ è rimasta una mera allegazione di parte,
che non trova agli atti un sufficiente riscontro documentale.
In
ogni caso, anche volendo, per mera ipotesi di lavoro, tenere conto
principalmente delle Nazioni inizialmente indicate dalla ricorrente, e meglio __________,
__________, __________ e __________ - ritenuto, peraltro, che in sede
ricorsuale l’amministratrice unica ha riferito di annullamenti delle
prenotazioni giunte non più dalle Nazioni appena indicate, bensì da “__________
e soprattutto __________” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) -, si rileva
che, come visto (cfr. supra consid. 2.8.), dal 23 giugno 2021 __________ e __________
non rientravano nella lista dei Paesi considerati a rischio (di cui nemmeno la __________
faceva parte) e chi giungeva in Svizzera in provenienza da queste Nazioni,
anche se non vaccinato contro il SARS-CoV-2, non era dunque soggetto a
quarantene (cui, in precedenza, non erano peraltro soggetti i vaccinati).
Dalla
lista dei Paesi con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva è,
poi, stato tolto anche il __________ e ciò a decorrere dal 4 agosto 2021.
In
sede ricorsuale, la ricorrente ha poi preteso che le disdette degli
appartamenti per vacanza previamente prenotati dai possibili ospiti sono giunte
in conseguenza del fatto che “dal mese di luglio però anche diversi turisti
hanno dovuto cancellare trovandosi purtroppo nella situazione di essere
risultati positivi e dovendo fare isolamento e quarantena” (cfr. supra
consid. 1.5. e doc. I).
Tale,
successiva, argomentazione pare inverosimile già solamente alla luce del fatto
che nel mese di luglio 2021, quando la ricorrente pretende di aver ricevuto
numerose disdette a causa del fatto che diversi clienti avevano contratto il
Covid-19, i contagi erano poco numerosi
(cfr. https://www.covid19.admin.ch/it/epidemiologic/case?time=phase3 nella versione consultabile il 27 giugno 2022).
Del
resto, ed a titolo meramente abbondanziale, giova rilevare che gli estratti
delle prenotazioni versati agli atti riportano la dicitura “booking.com”.
Qualora la ricorrente locasse gli appartamenti che ha in gestione tramite la
piattaforma in questione, questa Corte non può esimersi dal rilevare che
secondo quanto riporta il portale, è la struttura ospitante che decide se “offrire
un periodo di cancellazione gratuito e, in questo caso, quanto tempo prima
dell'arrivo l'ospite può cancellare gratuitamente” (cfr. https://partner.booking.com/it/aiuto/condizioni-pagamenti/condizioni/impostare-le-condizioni-di-cancellazione nella sua versione
consultabile il 27 giugno 2022). Tale scelta rientrerebbe, a non averne dubbio,
nel rischio aziendale, il cui indennizzo non rientra tra i compiti
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Di conseguenza nella presente
evenienza non risulta in ogni caso sussistere una perdita di lavoro computabile
ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, ritenuto che le minori cifre d’affari conseguite da agosto 2021, secondo
questo Tribunale, non sono da ascrivere alla pandemia (cfr. STF 8C_752/2021 del
15.
marzo 2022).
Può, perciò, rimanere aperta la
questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad
ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che
rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016
consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA
38.2008.37
del 24 settembre 2008).
Alla luce di tutto quanto
precede, la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 deve essere
confermata.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio
2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
(al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni