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Decisione

38.2022.26

Indennità lavoro ridotto negate a società attiva nella locazione e gestione di immobili in quanto le minori cifre d'affari conseguite non sono da ascrivere alla pandemia. Possono rimanere aperte le questioni relative all'esistenza di settori d'esercizio ed all'oscillazione della cifra d'affari (25%)

18 luglio 2022Italiano93 min

della RI 1). Nel 2019 l’unica dipendente assunta presso la ditta era __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.26

CL/gm

Lugano

18 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 5 luglio 2021, la RI 1, __________,

ha annunciato alla Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro

ridotto per tre lavoratori (vincolati alla società da un contratto di lavoro di

durata indeterminata) nella misura del 50% dal 1° agosto 2021.

Dall’organigramma contestualmente trasmesso dall’amministratrice unica della

società, __________, emerge che, a quel momento, erano attivi __________

(contabilità), __________ (aiuto contabilità), __________ (pulizie e

manutenzione) e __________ (gestione ospiti).

Quale “causa del lavoro

ridotto” la società ha fatto valere quanto segue:

" (…)

Malgrado per i mesi di giugno e luglio la

nostra attività abbia coperto i costi dei salari e quelli della gestione, dal

mese di agosto ci troviamo con un improvviso calo di attività. La maggior parte

delle prenotazioni sono state cancellate e non ci sono conferme per quelle

esistenti” (cfr. doc. 1).

1.2. Con decisione del 3 agosto 2021, la

Sezione del lavoro (dopo aver esperito accertamenti per i quali meglio si dirà

al considerando 2.9.) ha sollevato opposizione e negato alla società il diritto

alle postulate indennità, segnatamente poiché:

" (…)

Nel caso in esame, dalla documentazione a

disposizione rileviamo che l’azienda nel periodo da marzo 2020 a maggio 2021 ha

beneficiato delle indennità per lavoro ridotto. Nei mesi di aprile e maggio

2021, senza avere fatto richiesta allo scrivente Ufficio e di conseguenza senza

autorizzazione, ha chiesto alla Cassa cantonale di disoccupazione le indennità

per lavoro ridotto per le dipendenti __________ (aprile e maggio 2021) e __________

(maggio 2021).

Con preannuncio di lavoro ridotto del

08.02.2021, l’azienda ha chiesto il lavoro ridotto per tre dipendenti per il

periodo dal 01.03.2021 al 31.05.2021 e in data 30.04.2021 ha chiesto il

prolungo del lavoro ridotto dal 01.06.2021. Con lettera del 02.08.2021

l’azienda ha dichiarato che le dipendenti __________ e __________, avevano

comunicato verbalmente già nel periodo febbraio/marzo 2021 la volontà di

dimissionare.

Al momento delle assunzioni delle signore __________

e __________, in sostituzione delle dipendenti dimissionarie, l’azienda era al

beneficio delle indennità per lavoro ridotto e non c’erano concrete indicazioni

di una ripresa dell’attività turistico/congressuale a breve termine, in

particolare con riferimento alle persone in provenienza dall’estero. La perdita

di lavoro annunciata risulta contraria al principio generale dell’obbligo di

ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e

non può essere ritenuta inevitabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI”

(cfr. doc. 8).

1.3. Il 3 settembre 2021, la società ha

interposto opposizione contro la decisione del 3 agosto precedente facendo

valere di avere richiesto le indennità per lavoro ridotto per __________ e __________

senza averne ricevuto l’autorizzazione poiché, a fronte delle dimissioni

presentate dalle due precedenti dipendenti, avevano “dovuto accostarsi alle

dipendenti già attive per poter apprendere il lavoro”.

La società ha inoltre preteso che

in concreto vi era una previsione di ripresa dell’attività, e meglio come

dimostrerebbe il ritiro della richiesta di indennità presentata il 30 aprile

2021. Successivamente, ha, invece, osservato l’opponente, per gli appartamenti

di vacanza da questa gestiti “ci sono state cancellazioni per motivi dovuti

alle restrizioni imposte dai Paesi di partenza e di conseguenza avendo meno

prenotazioni di quelle previste abbiano annunciato con oltre un mese prima la

richiesta di indennità di lavoro ridotto a partire dal 01.08.2021” (cfr.

doc. 9).

L’opponente ha, altresì,

osservato di aver risposto a tutte le richieste di informazioni

dell’amministrazione, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima nella

propria decisione (cfr. doc. 8 e 9).

1.4. Con decisione su opposizione dell’8

febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione (cfr.

supra consid. 1.2. e doc. 8), negando alla società il diritto alle indennità

per lavoro ridotto a decorrere dal 1° agosto 2021 sulla base delle seguenti

argomentazioni:

"

(…)

3. Nel caso in esame,

lo scopo sociale della RI 1 consiste nell’acquisto, la vendita, la costruzione,

la locazione e la gestione di qualsiasi bene immobile (cfr. estratto RC). Il

numero attuale di alloggi gestiti è di 8 unità, di cui 2 acquisite nel 2020

(cfr. scritto 13 luglio 2021 della RI 1).

Per quanto attiene ai

motivi addotti in sede di preannuncio (…) si osserva che la diffusione della

pandemia Covid-19 è più accentuata durante la stagione invernale rispetto a

quella estiva, di conseguenza anche le relative restrizioni, che rappresentano

il maggiore disincentivo per il settore turistico, sono ridotte nei mesi più

caldi. Il fatto che il calo improvviso di attività dell’opponente si sia

verificato nel corso del mese di agosto, ovverosia quando non vigevano praticamente

restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, dimostra che lo stesso non è

riconducibile alla pandemia, ma è dovuto ad altri motivi indipendenti da essa.

Del resto, non appaiono

in alcun modo giustificate le assunzioni effettuate dalla ditta a maggio 2021,

per il mese di giugno 2021, delle dipendenti __________ (figlia

dell’amministratrice unica della società) e __________, quando ancora la RI 1

era a beneficio del lavoro ridotto e lo era ininterrottamente da marzo 2020

(inizio pandemia), dovendo la stessa prevedere la possibilità di un nuovo calo

di lavoro dopo l’estate. A tal proposito si osserva che già in data 5 luglio

2021, poco dopo le nuove assunzioni, la ditta ha presentato un nuovo

preannuncio di lavoro ridotto per il mese di agosto 2021. A questo si aggiunga

che per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, la ditta era stata autorizzata

con decisione dell’UG del 16 febbraio 2021 a prelevare le indennità di lavoro

ridotto per 3 lavoratori al’80% (tutti quelli annunciati, cfr. preannuncio dell’8

febbraio 2021). Nonostante ciò, per i mesi di aprile 2021 e maggio 2021, la RI

1 ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione, indennità di

lavoro ridotto prima per 4 e poi per 5 dipendenti, 2 in più rispetto a quelli

autorizzati dall’UG.

Diversamente da quanto

sostenuto dalla società, si rileva che le disdette delle dipendenti

dimissionarie, secondo quanto dichiarato con lettera del 3 agosto 2021 dalla RI

1, sono avvenute rispettando il termine di disdetta del Codice delle obbligazioni,

essendo pervenute oralmente già nel mese di febbraio/marzo 2021 con effetto per

la fine di maggio: “gli annunci di dimissioni che dopo oltre 1 anno di

collaborazione ci sono stati comunicati verbalmente già dai mesi di

febbraio/marzo 2021 dalle signore __________ e __________ e che dopo settimane

ci hanno confermato inviando formale scritto”.

Dai contratti di lavoro

stipulati il 29 e 31 maggio 2021, risulta che le nuove dipendenti sono state

invece poste al beneficio del lavoro ridotto già prima della sottoscrizione dei

predetti contratti di lavoro e stabilendo solo con questi ultimi che il lavoro

svolto prima di tale sottoscrizione era da considerare come periodo di prova

(cfr. contratti di lavoro allegati allo scritto del 13 luglio 2021 della RI 1).

A questo punto, non

appare verosimile che il ritiro del preannuncio notificato all’UG in data 20

maggio 2021, per il periodo da giugno 2021 in avanti, sia stato la conseguenza

di una repentina ripresa degli affari della RI 1. Tale ripresa si è interrotta

così bruscamente che già in data 5 luglio 2021 è stato notificato all’UG il

nuovo preannuncio oggetto della presente decisione (soltanto un mese e mezzo

dopo il ritiro di quello precedente). In quella stessa data (ndr. di ritiro del

preannuncio) la ditta stava beneficiando del lavoro ridotto sia per i

dipendenti autorizzati dall’UG che per quelli neoassunti, peraltro questi

ultimi senza autorizzazione da parte dell’UG. Si precisa che per il mese di

maggio è stata notificata una perdita addirittura dell’84.8%.

(…) Non si ravvedono

dunque in concreto elementi tali da permettere il riconoscimento delle

indennità per lavoro ridotto a favore delle dipendenti assunte durante la

pandemia. Invero, se sussistesse l’importante perdita di lavoro del 50%

indicata dall’opponente, sarebbe stata in parte causata dall’azienda in

violazione del proprio obbligo di diminuire il danno (art. 32 cpv. 1 lett. d

LADI), la quale, a fronte della situazione sanitaria instabile ha comunque

assunto nuove dipendenti, chiedendo di metterle a beneficio dell’indennità per

lavoro ridotto. Non potendosi considerare tale circostanza imprevedibile ed

inevitabile, non è possibile mettere a carico dell’assicuratore sociale la

relativa perdita di lavoro.

Ripercorrendo i diversi

preannunci, l’amministrazione ha riscontrato innumerevoli incongruenze riguardo

Fatti

i dipendenti assunti e quelli per i quali è stato richiesto il lavoro ridotto

(…).

Inoltre, si rileva che

la massa salariale, in un solo anno, dal 2019 al 2020 (anno pandemico), si è

triplicata (aumento del 228%), passando da CHF 45'000.- a CHF 147'555.-; tutto

ciò a fronte di una cifra d’affari in costante diminuzione dal 2017 (2017 CHF

244'618.-, 2018 CHF 223'606.-, 2019 CHF 210'510.-) e della gestione nel 2020 di

due soli appartamenti in più rispetto al 2019 (cfr. scritto 13 luglio 2021

della RI 1). Nel 2019 l’unica dipendente assunta presso la ditta era __________,

il cui contratto è stato tuttavia disdetto con effetto al 30 settembre 2019 per

difficoltà economiche riconducibili alla ditta, con la promessa che “Non

appena la nostra situazione migliorerà la ricontatteremo per valutare

nuovamente la sua assunzione”. Mal si capisce come l’attività si sia poi

svolta senza dipendenti per tutti i mesi a seguire fino alle nuove assunzione

di gennaio 2020 e come in soli 3 mesi la ditta fosse in grado di sostenere una

massa salariale di ben CHF 147'555.- non per uno, ma per tre nuovi dipendenti a

partire da gennaio. In ogni caso, alla luce delle cifre d’affari suindicate,

non appaiono nemmeno giustificate le assunzioni di __________, di __________ e

di __________ (figlio dell’amministratrice unica della società) a partire dal

1. gennaio 2020. Al riguardo, benché richiesta, l’azienda non ha mai fornito

dei chiarimenti in merito alla necessità di assumere questi tre dipendenti

(pagati in contanti e non dichiarati nel primo preannuncio di marzo 2020, il

nome di __________ appare per la prima volta addirittura soltanto nella risosta

del 14 maggio 2021).

4. Infine, riguardo

alla dipendente __________ (figlia dell’amministratrice unica della società),

come già accennato, ha lavorato anche precedentemente presso la RI 1,

specificatamente fino al 30 settembre 2019, salvo poi essere licenziata (…).

Ciononostante, dagli atti inoltrati all’UG risulta che la stessa abbia lavorato

per la RI 1 anche dopo la disdetta del contratto di lavoro, come del resto ha

confermato l’opponente dichiarando che “gli accordi con la signora __________

erano di portare a termine gli affari aperti con il suo nome”. Di qui si

deve concludere che il suo ruolo non può essere paragonato alla stregua di

quello degli altri dipendenti successivamente assunti (a tal riguardo non si

ravvede il motivo per cui sono stati assunti nuovi dipendenti e non la figlia,

peraltro iscritta in disoccupazione). A conferma di ciò, __________ figura

addirittura quale intestataria dei contratti al posto della società, ovverosia

quale conduttrice degli appartamenti locati (cfr. contratti di locazione

allegati allo scritto 15 luglio 2021 RI 1). Si rileva inoltre che, nonostante

abbia continuato l’attività presso la RI 1, “anche se non più dipendente”,

la stessa, prima di essere poi riassunta a giugno 2021, ha percepito le

indennità di disoccupazione e successivamente le indennità per lavoro ridotto,

senza che l’UG l’avesse mai autorizzata. Ciò rende poco plausibile quanto

affermato dall’opponente, ovverosia che “La signora __________ non rientra

al lavoro come dipendente per RI 1 dal 2020 in quanto stava cercando altri

obiettivi e altre esperienze professionali” (cfr. scritto 2 agosto 2021

della RI 1).” (cfr. doc. 10).

1.5. Contro la decisione su opposizione

la società ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le

sia riconosciuto il postulato diritto a beneficiare delle indennità per lavoro

ridotto.

La ricorrente ha, innanzitutto,

osservato che la sua attività consiste nella gestione di:

"

appartamenti e locali commerciali, con contratti annuali o anche a breve

durata. Gli appartamenti e lo stabile commerciale sono in prevalenza ubicati

nel Canton __________, oltre al Canton __________ e nella vicina __________.

Per la gestione dei locali esteri, RI 1 fruisce di lavoro da parte di terzi.

Per gli appartamenti in __________ sono indispensabili figure per la gestione

ospiti, governance e pulizie, ufficio e contabilità. Per i locali nel Cantone __________,

RI 1 ha utilizzato i servizi di privati per svolgere le mansioni di gestione

fino alla fine del 2020, quando ha assunto la Signora __________ e la Signora __________

con contratto a tempo determinato, per ridurre le spese che generavano i

servizi ad ore di privati. Le loro assunzioni sono state necessarie per la

gestione e amministrazione di locali di cui gli altri dipendenti non si

occupavano”

e precisato che le indennità di

lavoro ridotto sono state chieste per un solo settore d’esercizio, e meglio:

"

(…) per i dipendenti che lavoravano per la gestione degli appartamenti

del __________. Le domande di preannuncio di lavoro ridotto indicano

chiaramente il settore d'esercizio - appartamenti di vacanza - (mai contestato

dall'UG).”

__________ e __________

rientrano, a mente della ricorrente, “nel gruppo dei lavoratori che

operavano in questo settore”.

Le dipendenti in questione - ha

spiegato l’amministratrice unica della RI 1 -, a differenza di quanto ritenuto

dall’amministrazione, erano già “assunte per la gestione nel Canton __________

e per uno stabile commerciale a __________ a partire dal 2021, quindi già

dipendenti di RI 1 (…) al momento dell'inoltro del preannuncio di lavoro

ridotto del 5 luglio 2021, (…) avevano cambiato il loro contratto di gennaio

2021 in uno a partire dal 1° giugno 2021. (…)”.

Tale cambiamento e quindi

l’assunzione di __________ e __________ per occuparsi, nelle rispettive

funzioni, degli appartamenti di vacanza, secondo la tesi ricorsuale, sarebbe,

infatti, da ricondurre alla cessazione del rapporto di lavoro con le (ex)

dipendenti __________ e __________. Sebbene le dimissioni scritte di

quest’ultime indicassero il 30 giugno 2021 a valere quale ultimo giorno di

lavoro alle dipendenze della ricorrente, a mente di quest’ultima le due

avrebbero cessato il rapporto lavorativo di fatto il 28 maggio 2021.

A fronte di numerose prenotazioni

previste per il mese di giugno e del fatto che secondo la tesi ricorsuale la RI

1 si trovava senza personale per la pulizia e la gestione degli appartamenti di

vacanza; l’impiego di __________ e __________ era quindi stato necessario.

In particolare, la società ha ribadito

che __________ “ha dovuto essere presente già dal mese di aprile per

imparare gli indirizzi delle locazioni e come raggiungerli con i mezzi

pubblici, conoscere l'arredamento, il corredo e ogni cosa necessaria e

organizzare il lavoro”, precisando che “per gli appartamenti al tempo vuoti

è stata necessaria una pulizia di fondo in attesa degli ospiti confermati per

giugno”.

Anche la presenza di __________

da maggio 2021 è stata giustificata alla luce delle dimissioni presentata

dall’altra dipendente, __________, e dalla necessità di “conoscere il lavoro

eseguito fino a quella data e poterlo portare avanti. Gestione delle

prenotazioni, gestione degli ospiti e degli artigiani per la manutenzione,

rinnovo offerte sui portali turistici, ecc.”.

Per i motivi appena esposti, a

mente della ricorrente, la presenza di __________ e __________ si era rivelata

necessaria ancor prima che le due precedenti dipendenti lasciassero la RI 1.

Sulla massa salariale la RI 1 ha

rilevato di aver sino al 2019 “sempre usufruito di prestazioni di terzi per

i servizi necessari all'espletamento del lavoro” e che “per la parte contabile

la Signora __________ ha sempre fatto quanto possibile e gratuitamente” e

di avere, poi, “deciso di inquadrare meglio la struttura societaria e

assumere personale con contratti di lavoro su cui potere fare affidamento (…)”.

Quanto alla cifra d’affari

conseguita tra il 2017 ed il 2021, la ricorrente - che ha contestato la

conclusione dell’amministrazione secondo cui la cifra d’affari nel corso degli

anni avrebbe subito un costante calo - ha osservato che la stessa “riguarda

gli incassi da locazioni di appartamenti. I preannunci di lavoro ridotto

indicavano la richiesta solo per questo settore d'esercizio”.

Sull’operato di __________ presso

la società tra il 2019 ed il 2021, la ricorrente ha precisato che la dipendente

in questione:

" Dopo la

sua disdetta ha portato a termine gli affari aperti a suo nome.

Questa frase non indica che __________ ha lavorato per RI 1 dopo

la sua disdetta. Per i contratti in riservazione non si sono conclusi e

pertanto __________ non ha dovuto svolgere alcuna altra attività per RI 1. I

contratti di locazione intestati a suo nome e firmati durante il periodo

contrattuale, sono sempre stati gestiti da RI 1 e mai ne ha fatto un uso

personale.

(…) si rifiuta

fermamente il pensiero che __________ abbia continuato a lavorare per RI 1 da

ottobre 2019 a gennaio 2021 proprio perché, come già dichiarato, la stessa

stava cercando di lavorare altrove (…).

Contestato è anche il

fatto che "...la stessa, prima di essere poi riassunta a giugno 2021,

ha percepito le indennità di disoccupazione e successivamente le indennità per

lavoro ridotto..." __________ ha esercitato il suo diritto alla

disoccupazione da ottobre 2019 a gennaio 2021, in febbraio 2021 ha lavorato

senza indennità di nessun genere, a contrario di quanto racconta la Signora __________,

che sembra tralasciare che __________ era dipendente di RI 1 dal mese di

febbraio e non da giugno.”.

Sui motivi alla base del

preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021, l’amministratrice unica della

ricorrente ha, infine, rilevato che:

" (…) i mesi

di giugno e luglio 2021 hanno portato in __________ un gran numero di ospiti

confederati e ci si aspettavano le stesse conferme anche per i mesi di agosto e

settembre con le prenotazioni giunte nei mesi di aprile/maggio anche per ospiti

esteri. Si sentiva la ripresa a breve.

Dal mese di luglio però

anche diversi turisti hanno dovuto cancellare trovandosi purtroppo nella

situazione di essere risultati positivi e dovendo fare isolamento e quarantena.

Non ci siamo sentiti di obbligarli al pagamento di una penale per il mancato soggiorno,

visto che la causa era di forza maggiore. La variante Delta e lo spettro della

quarta ondata si sono abbattuti sulle nostre aspettative di ripresa. Purtroppo

(…), l'estate 2021 ha visto una lenta ripresa nel nostro settore

para-alberghiero, ma solo grazie all'arrivo degli ospiti Svizzeri francesi o

tedeschi. Le restrizioni dovute alla pandemia hanno complicato sotto molti

aspetti i piani dei viaggiatori esteri e di conseguenza anche i nostri. Dal

mese di luglio le disdette hanno iniziato ad arrivare giornalmente a causa

delle restrizioni poste dagli stati del nord Europa e soprattutto __________,

così da annullare la maggior parte delle riservazioni come indicato nel

programma di arrivo per il mese di agosto 2021 già inoltrato all'UG.” (cfr.

doc. I).

1.6. Nella risposta di causa del 24

marzo 2022, la Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria decisione su

opposizione ed ha chiesto la reiezione del gravame. La resistente ha, inoltre,

osservato quanto segue:

"

(…)

3.1 La ricorrente ha

sostenuto a più riprese che in seno alla società vi siano diversi settori

d'esercizio e che le domande di lavoro ridotto inoltrate all'UG da marzo 2020

(inizio pandemia), riguardassero esclusivamente il settore "appartamenti

vacanze", non tutta l'azienda. Ciò tuttavia non è quanto si riscontra

dalla documentazione depositata agli atti, dove a contrario, risulta che RI 1

non ha una struttura aziendale minimamente in grado di sostenere dei settori

(cfr. organigrammi doc. 1 e doc. da 12/1 a 12/5). Non è infatti sufficiente

indicare tra le opzioni presenti nel modulo di preannuncio la voce

"settore d'esercizio" perché questo sussista. Ai sensi dell'art. 52

OADI si definisce il significato di "settore d'esercizio", ovverosia

un'unità organica di personale e mezzi tecnici propri, con a capo una direzione

autonoma, in grado di fornire prestazioni come un'azienda. Inoltre, ai sensi

del secondo capoverso dello stesso articolo, viene stabilito che il datore di

lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto relativo a un settore d'esercizio,

deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda e non solo del

settore.

La situazione che si

palesa dai documenti inoltrati dalla ditta è completamente diversa rispetto a

quanto appena descritto. Nel primo preannuncio (doc. 12/5) si è indicato

chiaramente che il lavoro ridotto è stato richiesto "per tutta

l'azienda"; di conseguenza la ditta è stata registrata dall'UG e

autorizzata al lavoro ridotto in tal modo. Poco importa se in seguito, senza

avvertimenti particolari né indizi che potessero far pensare a una realtà

aziendale mutata rispetto al primo preannuncio, RI 1 abbia deciso di indicare

nei moduli di comunicazione la voce "settore d'esercizio". Si

sottolinea che con corrispondenza del 20 maggio 2021 (doc.14), in risposta a un

accertamento relativo ai motivi per i quali da una parte non sono stati

inseriti nell'organigramma aziendale tutti i dipendenti dell'azienda e

dall'altra il nominativo dell'unica dipendente indicata non fosse presente

nelle distinte salariali, la ricorrente ha dichiarato che "L'organigramma

inviato nel mese di mano 2020 (doc. 12/5) comprendeva i settori specifici della

società ma non ogni singolo nominativo, effettivamente noi lo abbiamo disegnato

comprendente i vari settori". Dal preannuncio si evince che, oltre che

nell'organigramma, anche nella prima parte del formulario la ditta ha indicato

di avere alle sue dipendenze un solo lavoratore. Inoltre i due settori

specifici sarebbero "contabilità" e "pulizie e manutenzione"

(organigramma doc. 12/5). Si osserva che questi in primo luogo non sono dei

settori per il fatto che non ne presentano le caratteristiche richieste (cfr.

art. 52 DADI) e per di più nessuno di questi è il settore "appartamenti di

vacanza".” (cfr. doc. III).

3.2 (…) si osserva che

la ditta al posto di assumere nuove dipendenti alla fine del 2020 per

internalizzare i costi di gestione "per i locali" nel Canton __________

(si tratta in realtà di un solo appartamento) avrebbe potuto impiegare le già

dipendenti __________ e __________ o il dipendente __________, che in quel

momento erano stati posti al benefìcio del lavoro ridotto, diminuendo in tal

modo il danno all'assicurazione sociale. La ditta invece ha assunto nuovo

personale e contemporaneamente ha continuato a prelevare le indennità per i tre

dipendenti annunciati fino a maggio 2021. L'azienda avrebbe dovuto assumere

secondo le sue reali capacità di occupazione, considerando che i tre dipendenti

in lavoro ridotto non erano completamente occupati.

3.3 Riguardo alle

dichiarazioni di RI 1, volte a giustificare il prelievo di indennità non

autorizzate per le dipendenti neoassunte, (…) esse sono atte a dimostrare che

per i mesi di aprile e maggio non vi è stata alcuna perdita di lavoro per

l'azienda. Diversamente da quanto sostenuto dalla RI 1, nei mesi di aprile e

maggio 2021, le due nuove dipendenti __________ e __________ non potevano avere

perso ore di lavoro, in quanto, oltre a svolgere le attività per le quali sono

state assunte, hanno dovuto imparare le attività svolte dalle due dipendenti

dimissionarie (__________ e __________). Di conseguenza, questo comporterebbe,

da parte della Cassa, di dover esaminare la restituzione delle indennità

versate a torto, in quanto non autorizzate dall'UG.

3.4. l contratti

presentati all'UG con cui __________ e __________ sono state assunte a tempo

indeterminato (doc. 3/2 e 3/3), ovverosia quelli per iniziare l'attività a

giugno anche nel settore "appartamenti di vacanza", presentano

condizioni identiche a quelle delle due dipendenti uscenti __________ e __________o

(cfr. ad esempio i salari corrisposti del doc. 13/3 con doc. 3/3 e del doc.

13/4 con doc. 3/2). Questo, nonostante l'attività principale per cui sarebbero

state inizialmente assunte a gennaio 2021 fosse la gestione dell'appartamento a

__________, di cui tuttavia non viene fatta alcuna menzione nel citato

contratto. Inoltre, non viene nemmeno regolato che le dipendenti svolgono

attività per diversi settori. Gli importi dei salari annuali corrispondono ad attività

lavorative svolte a tempo pieno. L'UG domanda dunque, chi si occupa

dell'attività a __________ dopo la firma dei nuovi contratti di lavoro delle

dipendenti. Del resto, si rileva che l'internalizzazione delle attività spesso

aumenta i costi, soprattutto in presenza di un mercato del lavoro precario,

come è stato durante la pandemia, l dipendenti assunti rappresentano infatti

dei costi fissi per le aziende, che si assumono dunque il rischio di occupare

le persone nella misura prevista e di pagare il relativo stipendio, mentre il

lavoro prestato da terzi, è pagato solo quando viene effettivamente svolto.

3.5 Si contesta quanto

dichiarato dalla ricorrente sulle cifre d'affari (…).

3.6 Per quanta riguarda

__________, ci si limita a rilevare quanto segue: la dipendente è stata

iscritta alla disoccupazione fino al 31 marzo 2021 (doc. 15/1 e 15/2) e non

come asserisce la ricorrente "fino a gennaio 2021 "; successivamente,

e solo in data 23 aprile 2021, risulta essere stata assunta per la prima volta

presso un datore di lavoro diverso dalla RI 1, ovvero presso una ditta di

pulizia generale, la __________ (doc. 15/3), con sede a __________, senza

informare l'Ufficio regionale di collocamento che era stata assunta dalla RI 1

(cfr. sopra, consid. 3.3). Si rammenta infatti che dopo il licenziamento (doc.

15/5) dell'allora unica dipendente di RI 1, __________, a fine settembre 2019,

la stessa ha proseguito la sua attività di lavoro, in seno alla ricorrente,

anche se iscritta in disoccupazione, come dimostra la firma sul contratto

dell'appartamento di __________ nella prima pagina, vicino alla data 11 ottobre

2019 (doc. 4/5). Del resto, come già spiegato nella decisione su opposizione

(doc. 11), anche la ricorrente ha dichiarato che "Gli accordi con la

signora __________ erano di portare a termine gli affari aperti con il suo

nome" (doc. 7).

Diversamente da quanto

asserito dalla ricorrente sulla mancata assunzione di __________ (doc. 7),

segnatamente che "non è rientrata come dipendente per RI 1 dal 2020 in

quanto stava cercando altri obiettivi professionali e altre esperienze

professionali", si rileva che tale motivazione non appare plausibile,

considerato che l'azienda l'ha assunta non appena terminate le indennità di

disoccupazione (ultimo periodo gennaio 2021, rimanendo iscritta in

disoccupazione fino a fine marzo 2021, cfr. doc. 15/4) e postulando alla Cassa,

da maggio 2021, le indennità per lavoro ridotto per la medesima, senza chiedere

l'autorizzazione all'UG.” (cfr. doc. III).

1.7. Con replica del 5 aprile 2022, la

ricorrente ha ribadito le proprie ragioni e meglio come, per quanto necessario

ai fini della presente decisione, verrà indicato nel prosieguo (cfr. doc. V).

1.8. Con duplica di data 25 aprile 2022,

la resistente ha osservato quanto segue:

"

(…) Riguardo all'affermazione che le signore __________ e __________

sono state assunte per far svolgere il lavoro, che fino alla fine del 2020 era

esternalizzato, si rileva che mal si comprende per quale motivo esse sono state

inserite nei conteggi di indennità per lavoro ridotto di aprile 2021 e maggio

2021 (doc. 16), ritenuto che avrebbero dovuto riprendere il lavoro della ditta

esterna senza perdere ore di lavoro. L'UG non era stato informato delle

predette assunzioni e l'autorizzazione all'orario ridotto non era stata

concessa per queste ultime.

Nel momento in cui le due

dipendenti autorizzate all'orario ridotto hanno dato le dimissioni (signore __________

e __________), le neoassunte che hanno rilevato le attività delle

dimissionarie, non potevano essere assunte alle medesime condizioni di queste

ultime, considerato che erano già al beneficio delle indennità per lavoro

ridotto (mese di maggio 2021 perdita di lavoro: 84,80%, cfr. doc. 16 domanda e

conteggio di indennità per lavoro ridotto maggio 2021). L'azienda in parola, se

avesse assunto le nuove dipendenti conformemente alle capacità d'occupazione

della medesima, avrebbe potuto evitare di chiedere le indennità per lavoro

ridotto dal mese di agosto 2021.” (cfr. doc. VII).

1.9. Con osservazioni del 4 maggio 2022,

la ricorrente ha ribadito che __________ e __________ erano “state assunte

per potere risparmiare sui costi” e che per le medesime erano state

richieste le indennità per lavoro ridotto per aprile e maggio 2021 ritenuto che

“oltre a dovere seguire l'affiancamento per il lavoro in __________ dovevano

anche continuare a mantenere le poche ore di lavoro rimaste per __________ e la

struttura commerciale a __________”.

La società ha poi rilevato che la

Sezione del lavoro era già informata, “con il preannuncio di lavoro ridotto

inviato il 30 aprile 2021 di una quarta dipendente. Con lettere del 6 e 17

maggio 2021 inviate a RI 1 in riferimento al preannuncio del 30 aprile, l'UG

non ha criticato l’aggiunta della quarta dipendente, Signora __________” e

ribadito che “le assunzioni sono avvenute prima del preannuncio di lavoro

ridotto e che le dipendenti erano già alle dipendenze di RI 1 quando si sono

inclusi i loro nominativi”, osservando che “così avevamo inteso la

domanda per le indennità, si continua a farcene una colpa per non avere

compreso i formulari.”.

La società ha, poi ribadito che “le

prenotazioni di agosto sono state quasi tutte cancellate” e ciò l’ha spinta

a preannunciare una nuova introduzione del lavoro ridotto (cfr. doc. IX).

1.10. Con scritto del 16 maggio 2022 -

trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il 18 maggio successivo (cfr. doc.

XII) – l’amministrazione si è confermata nelle proprie precedenti osservazioni (cfr.

doc. XI).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se, a ragione, o meno, la Sezione del lavoro ha negato alla

RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto postulate a decorrere dal 1° agosto

2021.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è computabile

se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La perdita

di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio,

compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La perdita

di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a

circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di rigore

secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono

immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o

impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali.

L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021

del 19 ottobre 2021 consid. 3).

Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale

disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.

L’art. 52 OADI, in relazione al

settore d’esercizio, enuncia:

" 1 Un settore d’esercizio è parificato

ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di

mezzi tecnici propri la quale:

a. dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure

b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte

sul mercato da aziende autonome.

2.

Il datore

di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve

presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a

motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve

intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per

evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso

dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…)

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)”

2.4

Relativamente ai settori di

esercizio di cui agli art. 32 cpv. 4 LADI e 52 OADI, la Prassi LADI ILR C29

segg. prevede:

" Azienda

– Settore d’esercizio

C29 Il disciplinamento del lavoro ridotto fa

spesso riferimento alla nozione d’azienda:

l’azienda funge da grandezza di riferimento per il calcolo della perdita minima

del 10 % (C24 segg.);

• l’azienda

è l'unità di riferimento per la durata massima dell’indennità per lavoro

ridotto (F1 segg.);

durante il termine quadro di 2 anni, l’azienda deve far valere presso la stessa

cassa di disoccupazione il diritto all'indennità per lavoro ridotto e all'indennità

per intemperie (G12 segg.).

Queste

condizioni giuridiche legate all’azienda valgono anche per i settori

d’esercizio riconosciuti conformemente alla LADI.

C30 La grandezza di riferimento per il calcolo della perdita di

lavoro minima può essere l’azienda o un settore d’esercizio purché rappresenti

un’unità organizzativa a sé stante.

C31 Un

settore d’esercizio è parificato a un’azienda se costituisce un’unità

organizzativa provvista di personale e di mezzi tecnici propri che:

dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda; oppure

fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite e offerte sul mercato da

aziende autonome.

C32 Per

valutare se si tratta di un settore d’esercizio, occorre basarsi soprattutto su

criteri economici e non tanto su criteri giuridici. Bisogna tener conto del

processo produttivo interno e determinare in che modo una contrazione

dell’attività si ripercuote sui diversi settori di un’azienda.

C33 Il

datore di lavoro deve presentare, unitamente al preannuncio di lavoro ridotto

per un settore d’esercizio, un organigramma dell'azienda nel suo complesso.

Affinché possa essere parificato a un'azienda, un settore d’esercizio deve

disporre di una certa autonomia in seno all'azienda. Esso deve comprendere un

gruppo di lavoratori che costituisce un’unità organizzativa all'interno

dell'azienda. Deve inoltre perseguire un proprio obiettivo aziendale o fornire,

nell'ambito del processo produttivo interno, proprie prestazioni, come ad

esempio la fabbricazione di un prodotto intermedio. Non è indispensabile che il

settore d'esercizio sia ubicato in un posto diverso dal resto dell'azienda.

C34 Un

settore d'esercizio non è parificato a un’azienda se c'è una stretta

interdipendenza con altre unità organizzativa a livello di personale e in

ambito tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non si

tratta di un settore d’esercizio se il gruppo di lavoro comprende un unico o

soltanto pochi lavoratori. La nozione di settore d’esercizio non può quindi

limitarsi a un settore diretto da un caporeparto o a un gruppo di lavoro. La

presenza di un caporeparto, di un conducente di macchine o di un capogruppo non

è di regola sufficiente a soddisfare la condizione di essere un'unità

organizzativa autonoma in seno all'azienda. Occorre tuttavia evitare che la

clausola del 10% inerente alla perdita di lavoro minima e la durata massima

dell’indennità per lavoro ridotto siano rese vane da un riconoscimento troppo

generoso dei settori d’esercizio.

C35 Nella

suddivisione di un’azienda in settori d’esercizio occorre prima di tutto

separare i settori che adempiono i presupposti legali richiesti. Dopo questa

operazione rimangono spesso dei gruppi sussidiari (p. es. amministrazione,

vendita), che vanno obbligatoriamente raggruppati in un settore rimanente e

trattati come settore d’esercizio.”

2.5

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

" (…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione

del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può

ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR

è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono

essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che

siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la

perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e

si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito

quanto segue:

“(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore

all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve

presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva

2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre

nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del

20.

aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:

“(…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro

dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di lavoro

continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i

posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

2.6

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF

8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

In quell’occasione il Tribunale

federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto

previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un

bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020,

deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,

l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le

persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale

decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il

diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo

di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato

che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti

adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era la causa della

sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid. 4.3).

Il Tribunale cantonale aveva, pertanto,

ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse

sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse una violazione

dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione

del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr.

consid. 5.1).

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il

coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni

dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di

altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla Sezione del

lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle

prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre

2020.

con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo il TCA ha precisato,

da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale,

poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività

imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo

periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale

preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita di

lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle

due dipendenti è stata considerata computabile.

Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25

ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al

periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

In una sentenza 38.2021.92 del 14

febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato

una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un

pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 sulla base delle

seguenti considerazioni:

" (…) Nella

presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro

ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).

Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a

partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in

modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso

chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr.

consid. 1.2).

Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si

è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come

sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal

ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)

- nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile

2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di

bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di

take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna

limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare

l’assembramento di persone.

Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel

ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso

(cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”) e

non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la

mascherina (cfr. consid. 1.11).

D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente

l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30

settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica

riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro

le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle

commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda

(cfr. “Il __________ che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio

2021).

Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona

industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr.

consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del

datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid.

2.2.).

Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre

d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr.

consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle

conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida

base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale”

(cfr. consid. 1.5.).

Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021,

secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto

alla pandemia.

Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale

viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il titolare

(cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi

scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro

immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr.

al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid.

1.11

in fine), non può essere messa a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è

possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che

il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente

lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e

violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).

Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella

presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica

da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale

federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24

novembre 2021 citate al consid. 2.6.

A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato

opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione

degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da una

parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR

per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva

richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo

a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento

dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria

il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a

fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli altri tre

dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere

che la perdita di lavoro fosse computabile. Gli atti sono, pertanto, stati

rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta

valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85 del 21

marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF

8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato, nei confronti di una società che

gestisce tre saloni di coiffure, il diniego del diritto a ILR dal 1°

luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del

2021.

ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori

licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra

l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo

in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la

campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia.

Con sentenza 38.2021.77 dell’11

aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa

Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro

ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle

procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne

derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti

del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel

normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,

invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di

coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,

provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo

escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse

effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli

atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

In una sentenza 38.2022.3 del 25

aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha

stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per

fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi

soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il

19.

giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2

lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili

dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione

particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli

organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la

comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti

rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di

propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute

pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per

altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata

internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera)

– secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio

federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole

persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia

di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione

particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020

2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti

sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a

interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history)

ed è stata, poi, abrogata con effetto dal 26 giugno

2021.

(cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021

379).

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto concerne le limitazioni

imposte ai viaggiatori durante la pandemia, rileva innanzitutto che il 13 marzo

2020.

la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e disposto

restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole

progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein

(cfr. RU 2020 773: art. 3 Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020) secondo cui le

persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono

entrare in Svizzera devono adempiere determinate condizioni; https://www.swissinfo.ch/ita/un-anno-fa-il-consiglio-federale-ordinava-il-lockdown/46447324).

Tra il 25

marzo e metà giugno 2020 tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del

Liechtenstein, erano considerati Paesi a rischio ai sensi dell’Ordinanza 2

COVID-19 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203204).

Il 15

giugno 2020 la Svizzera ha revocato le restrizioni d’entrata nei confronti di

Austria, Germania, Francia e degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito il 15

giugno 2020 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79365.html).

Per quanto

attiene al periodo che qui interessa, e meglio l’estate del 2021, con

riferimento ai motivi fatti valere dalla ricorrente per l’introduzione del

lavoro ridotto, segnatamente circa le cancellazioni delle prenotazioni per il

mese di agosto 2021 che la ricorrente ha osservato essere giunte da “clienti

in prevalenza da Paesi come la __________, i __________, il __________ e la __________”

(cfr. doc. 3/1), si rileva che sin dal 31 maggio 2021, ex art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel

settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27), le persone che

entravano in Svizzera da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio

dovevano registrare i loro dati di contatto elettronicamente o su carta solo se

l’entrata avveniva in treno, autobus, nave o aereo, di modo che per l’entrata

nel nostro Paese in automobile non erano nemmeno tenute a registrare i propri

dati. Coloro che, invece, giungevano in Svizzera dopo che, in un momento

qualsiasi nei dieci giorni precedenti l’entrata, avevano soggiornato in uno

Stato o una regione con rischio elevato di contagio erano soggetti, a norma

dell’art. 7 cpv. 2 della medesima Ordinanza, oltre a dover attestare di essersi

sottoposti nelle ultime 72 ore a un’analisi di biologia molecolare per il

SARS-CoV-2 con risultato negativo, a svolgere una quarantena di 10 giorni,

salvo che, ex art. 8 cpv. 1 lett. h, potessero provare di essere state

vaccinati contro il SARS-CoV-2.

A quel

momento, tra gli Stati e le Regioni con elevato rischio di contagio, per i cui

viaggiatori era previsto l’obbligo di svolgere un periodo di quarantena di 10

giorni all’arrivo qualora i medesimi non potesse provare di essere stati

vaccinati contro il Covid-19, si annoveravano il __________ ed il __________.

Il 3

giugno 2021, il __________ è stato inserito nella lista degli Stati e regioni con

una mutazione del SARS-CoV-2 che presenta un rischio maggiore di infezione

o di decorso grave della malattia (art. 2 cpv. 1 lett. a). I viaggiatori in provenienza dal Paese

in questione non soggiacevano, comunque, all’obbligo di registrazione, test e

quarantena se vaccinati contro il SRAS-CoV-2 (art. 8 cpv. 1 lett. h).

I __________

ed il __________ sempre con l’eccezione per i vaccinati, - esentati da test e

quarantena all’entrata in Svizzera - rientravano nell’elenco dei Paesi

considerati a rischio sino al 23 giugno 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno

2021, RS 818.101.27), data a decorrere dalla quale sono state soppresse le

limitazioni in entrata anche per i viaggiatori in provenienza dal __________.

Tale nazione è, poi, stata reinserita nella lista degli Stati e regioni con

una variante preoccupante del virus non immunoevasiva (art. 2 cpv. 1 e 3) 3 giorni dopo, e meglio dal 26 giugno

2021.

(sempre con l’eccezione a test e quarantene per i vaccinati; cfr. art. 8

cpv. 2 lett. e).

L’Ordinanza

COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori in

vigore del 4 agosto 2021 ed il relativo Allegato, invece, non annoverano, tra

gli Stati e le Regioni con una variante preoccupante del virus, alcuna Nazione

(cfr. RS 818.101.27 nella versione in vigore dal 4 agosto 2021).

2.9

Nella presente evenienza,

dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede a __________,

è attiva nell’ “acquisto,

la vendita, la costruzione, la locazione e la gestione di qualsiasi bene

immobile”.

Amministratrice unica della società,

con diritto di firma individuale è __________, __________ (cfr. estratto del

Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).

Giova rilevare che prima che la

società inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021, ne aveva

già fatto richiesta in precedenza.

In particolare:

-

Con preannuncio del 22 marzo 2020, la ricorrente aveva postulato il

riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 26 marzo al 30

giugno 2020, per “tutta l’azienda”, precisando che la società era attiva

nell’affitto “di breve durata di appartamenti di vacanza”, indicando che

l’effettivo del personale era composto da una persona, colpita dalla misura,

con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 100%. Dall’organigramma

contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________

come amministratrice e __________ alla contabilità. Non figura invece personale

attivo nell’ambito “pulizie e manutenzione” (cfr. doc. 12/5);

-

Con preannuncio del 20 agosto 2020, la ricorrente aveva postulato – a

casa della “diminuzione della domanda, incassi nettamente inferiori al

normale” -

il riconoscimento del diritto alle indennità in questione

dal 1° settembre al 30 novembre 2020, per “il settore d’esercizio (…)

appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del personale era

composto da tre persone (contro la sola di un anno prima), tutte colpite dal

lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%.

Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in seno alla società

erano attive __________ come amministratrice, __________ alla contabilità, __________

come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione

gestione ospiti” (cfr. doc. 12/4);

-

Con preannuncio del 22 novembre 2020, la ricorrente aveva postulato –

motivandone l’introduzione sulla base del fatto che “si stimava una ripresa

dalle prenotazioni ma (…) con la seconda ondata del COVID-19 sono state

cancellate/diminuite. Date le restrizioni in vigore gli eventi turistici e

congressi sono stati annullati di conseguenza chi viaggiava a tali scopi ha

dovuto cancellare le riservazioni presso i nostri appartamenti. Si vuole

comunque mantenere le 3 posizioni di lavoro in previsione di una maggiore

ripresa dalla prossima primavera” - il riconoscimento del diritto alle

indennità in questione dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, per “il

settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo

del personale era composto da tre persone (contro la sola di un anno prima),

tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si

attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in

seno alla società erano attive __________ come amministratrice, __________ alla

contabilità, __________ come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie

e manutenzione gestione ospiti” (cfr. doc. 12/3);

-

Con preannuncio dell’8 febbraio 2021, la ricorrente aveva postulato – a

cassa del “calo importante delle prenotazioni degli appartamenti per vacanza

o per breve soggiorno per il periodo” il riconoscimento del diritto alle

indennità in questione dal 1° marzo al 31 maggio 2021, per “il settore

d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del

personale era composto da tre persone, tutte colpite dal lavoro ridotto, con una

perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma

contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________

come amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto

contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti”

(cfr. doc. 12/2);

-

Con preannuncio del 30 aprile 2021, la ricorrente aveva postulato –

riscontrando “ancora una diminuzione delle prenotazioni, calo delle

riservazioni completate, annullamenti di conferme prenotazioni” -

il

riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 1° giugno 2021, per “il

settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo

del personale era composto da quattro persone (di cui tre con contratto di

lavoro di durata indeterminata ed una con contratto di lavoro di durata

determinata), tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro

probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente

presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________ come

amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto

contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti”

(cfr. doc. 12/1).

In relazione a tale ultimo

preannuncio, giova rilevare che la società, il 14 maggio 2021, ha comunicato

alla resistente, in merito al “mutato volume di ordinazioni”, che vi

erano “ancora restrizioni imposte ai viaggiatori esteri e pertanto questo

diminuisce il lavoro per noi del turismo. Inoltre le riservazioni congressuali

o di specifici eventi non sono confermate a causa sempre delle restrizioni”

e precisato che le “riservazioni pendenti [ndr. erano] in attesa di conferma

da parte dei turisti”. Circa il probabile sviluppo del volume di affari, la

ditta ha indicato fr. 10'000.- per il mese di giugno, fr. 14'560.- per luglio,

fr. 15'000.- per agosto e fr. 9'000.- per agosto 2021 (cfr. doc. 13).

La ricorrente ha precisato di

gestire la locazione di 8 appartamenti, segnatamente siti a:

-

__________, __________;

-

__________, __________;

-

__________, __________;

-

__________, __________;

-

__________, __________,

-

__________, __________;

-

__________, __________;

-

__________, __________

ed osservato quanto segue:

" nel mese

di marzo abbiamo chiesto il lavoro ridotto per una dipendente che ne

necessitava, la signora __________, del reparto pulizie e gestione ospiti. Non

abbiamo assunto nessun nuovo dipendente in regime di lavoro ridotto, abbiamo

solo chiesto le indennità per chi ne avesse avuto il bisogno al momento

necessario. Dal mese di aprile abbiamo dovuto aggiungere altri dipendenti, che

necessitavano, alle richieste delle indennità perché era ordinata la chiusura

delle attività.

3.

Cifra d’affari

La cifra d’affari che presumiamo di

produrre per il mese di maggio 2021 è di fr. 8500, giugno fr. 10'000. Abbiamo

calcolato le prenotazioni confermate sommando il 50% di quelle ancora in

riservazione. Ci auguriamo che le prenotazioni continuino ad aumentare,

soprattutto nell’imminente stagione estiva, per ritornare alla quotidianità

lavorativa di prima.” (cfr. doc. 13/1).

Contestualmente, la società ha

trasmesso all’amministrazione:

-

il contratto di lavoro

sottoscritto il 16 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020 con __________,

assunto in qualità di “aiuto contabilità” (cfr. doc. 13/2);

-

il contratto di lavoro

sottoscritto l’11 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020 con __________,

assunta con le mansioni di “gestione ospiti, appartamenti, pubblicità”

(cfr. doc. 13/3);

-

il contratto di lavoro

sottoscritto l’11 dicembre 2019 a valere da 1° gennaio 2020 con __________,

assunta in qualità di “addetta alle pulizie, governante, controllo

stoccaggio prodotti per le pulizie, cura della biancheria, piccole riparazione

di cucito. Nell’attività della sua funzione potrà essere incaricata di svolgere

le sue mansioni in appartamenti fuori Cantone __________ ma sempre in Svizzera.

Il tempo di viaggio è considerato lavoro fuori orario” (cfr. doc. 13/4);

-

la “dichiarazione dei salari e

degli assegni familiari” per il 2018, dal quale si evince erano stati

attivi __________ (da gennaio a marzo) e __________ (dal 20 febbraio al 30

aprile), per il 2019, dalla quale emerge che unica dipendente della società era

__________, attiva dal 1° gennaio al 30 settembre 2019, e per il 2020, da cui

si evince che i dipendenti nell’anno in questione erano tre, e meglio __________,

__________ e __________ (cfr. doc. 13/5).

In data 20 maggio 2021, la ricorrente

ha comunicato alla resistente che __________ non figurava nelle dichiarazioni

dei salari versate agli atti poiché non percepiva alcuna retribuzione (cfr.

doc. e doc. 9/2), nonché quanto segue:

" (…)

2.

L’organigramma inviato nel mese di marzo

2020.

comprendeva i settori specifici della società ma non ogni singolo

nominativo, effettivamente noi lo abbiamo disegnato comprendente i vari settori

e includendo le persone fisse da anni, forse è stato un errore da parte nostra

non entrare nello specifico di ogni persona alle nostre dipendenze. (…)

3.

La cifra d’affari non è che sia in

costante diminuzione, ma il fatto è che nel 2018 gli appartamenti sono

diminuiti e quindi le entrate sono state di conseguenza minori. Successivamente

abbiamo stipulato altri contratti di locazione e una dipendente, anche se con

l’aiuto della signora __________, non poteva svolgere tutto il lavoro da sola,

pertanto, il signor __________ è stato assunto come aiuto contabile solo per

poche ore mensili. La signora __________ è stata assunta per tutte le mansioni

di pulizia per tutto l’anno. Nel caso di bisogno supplementare avevamo sempre

persone a chiamata.

Fortunatamente proprio pochi giorni da

abbiamo ricevuto conferme di prenotazioni per i mesi di giugno e luglio che

copriranno pienamente i costi e gli stipendi. Prospettiamo il minimo rischio di

cancellazione in quanto le conferme sono garantite da anticipo. Per il mese di

agosto abbiamo anche ricevuto prenotazioni però al momento non confermate. Per

la nostra richiesta di indennità dal mese di giugno non ne avremo quindi

bisogno per i nostri dipendenti.” (cfr. doc. 9/2).

In data 26 maggio 2021, quindi,

la resistente ha preso atto del ritiro dell’annuncio di lavoro ridotto del 30

aprile 2021 (cfr. doc. 9/1).

Dopo aver ricevuto il preannuncio

di lavoro ridotto del 5 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1/1), la

Sezione del lavoro ha chiesto alla RI 1 di fornire ulteriore documentazione e

rispondere ai seguenti quesiti:

" (…)

1.

Inviare i permessi di lavoro delle

signore __________ e __________ (…)

2.

inviare le lettere di disdetta dei

contratti di lavoro delle signore __________ e __________;

3.

inviare i contratti di lavoro delle

signore __________ e __________;

4.

inviare i permessi di lavoro delle

signore __________ e __________;

5.

Nella vostra lettera del 20.05.2021

avete dichiarato quanto segue: “(…) La signora __________ non appare nelle

dichiarazioni perché non è soggetta a deduzioni in quanto non percepisce alcun

reddito. Partner sentimentale di un azionista si è dedicata alle possibili

mansioni da svolgere al proprio domicilio e non ha preteso nulla dalla società (…)”

e “(…) successivamente abbiamo stipulato altri contratti di locazione e una

dipendente, anche se con l’aiuto della signora __________, non poteva svolgere

tutto il lavoro da sola”. Vogliate inviare una dichiarazione scritta dalla

Cassa __________, la quale attesti che il lavoro gratuito svolto dalla signora __________

non è soggetto a trattenuta degli oneri sociali.,

6.

In generale, la cancellazione delle

prenotazioni rientra nel normale rischio aziendale considerato che nei mesi di

giugno e luglio 2021 la vostra attività ha coperto i costi, per quali motivi la

perdita di lavoro dal 01.08.2021 è da considerare imprevedibile e

straordinaria?

7.

Inviare copia di tutte le prenotazioni

cancellate per il mese di agosto 2021;

8.

Allestire una vostra tabella e indicare

la cifra d’affari realizzata da gennaio 2017 a luglio 2021;

9.

Indicare la cifra d’affari presumibile

per i mesi di agosto e settembre 2021, precisando come è stata calcolata;

10.

inviare il bilancio ed il conto

economico per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;

11.

Precisare per ogni anni (2017, 2018,

2019, 2020 e 2021) il numero di appartamenti gestiti e l’esatta ubicazione e

inviare i relativi contratti di locazione, le ev. successive modifiche ai

contratti e le ev. lettere di disdetta” (cfr. doc. 2).

Il 13 luglio 2021, la società,

tramite __________ ha risposto quanto segue:

" (…)

6.

I clienti che hanno soggiornato presso

di noi, durante i mesi di giugno e luglio 2021, sono principalmente confederati

e grazie a loro abbiamo potuto coprire i costi. Per il mese di agosto 2021,

abbiamo ricevuto diverse cancellazioni da parte di clienti in prevalenza da

Paesi come __________, i __________, __________ e la __________. Purtroppo, non

abbiamo potuto applicare la penale di cancellazione in quanto la causa è da

imputare alle nuove misure restrittive imposte da questi Paesi. Queste persone

hanno dovuto cancellare il loro viaggio a causa di forza maggiore. La pandemia,

che non è finita, preoccupa tutto il settore turistico, noi compresi. Questi

motivi sono da considerare causa straordinaria. Ci aspettiamo che l’autunno ci

confermi le riservazioni congressuali presenti.

(…)

11.

Di seguito elencato il numero di

appartamenti gestiti per ogni anno e la loro ubicazione. (…) per gli

appartamenti di __________ e __________ non sono esistiti contratti di

locazione in quanto erano della società proprietaria e sono stata venduti nel

2018.

L’appartamento di __________ appartiene anche alla società proprietaria.

Ubicazione

Ev. info

durata

__________, __________

3.

appartamenti

Dal 2011 al 2018

__________, __________

3.

appartamenti

Dal 2011 al 2018

__________, __________

2015-attuale

__________

2019.

__________

2019-attualmente

__________, __________

2019-attualmente

__________, __________

2019-attualmente

__________, __________

2019-attualmente

__________, __________

2019-attualmente

__________, __________

2020-attualmente

__________, __________

2020-attualmente

(cfr. doc. 3/1).

La ricorrente ha contestualmente

trasmesso all’amministrazione:

-

Copia del contratto di lavoro di __________,

assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con contratto

sottoscritto il 31 maggio 2021 a decorrere dal 1° giugno 2021 come “addetta

alle pulizie, governante, controllo stoccaggio prodotti per le pulizie, cura

della biancheria, piccole riparazioni di cucito. Nell’attività della sua

funzione potrà essere incaricata di svolgere mansioni in appartamenti fuori

Cantone __________ ma sempre in Svizzera. Il tempo di viaggio è considerato ore

di lavoro.” (cfr. doc. 3/2);

-

Copia del contratto di lavoro di __________,

assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con contratto

sottoscritto il 29 maggio 2021 a decorrere dal 1° giugno 2021 per occuparsi

della “gestione ospiti, appartamenti, pubblicità” (cfr. doc. 3/3);

-

copia del permesso di soggiorno

(permesso di domicilio “C”) di __________ e del “libretto per stranieri”

C di __________ (cfr. doc. 3/4);

-

copia delle dimissioni rassegnate

in forma scritta il 28 maggio 2021 a valere per il 30 giugno 2021 da __________

e, sempre in forma scritta, ma il 30 maggio 2021 a valere per il 30 giugno

successivo da __________ (cfr. doc. 3/5);

-

copia della mail del 6 luglio 2021

trasmessa allo IAS per sapere se il lavoro gratuito svolto da __________ era o

meno soggetto alla trattenuta degli oneri sociali nonché la risposta ricevuta

dall’addetto agli assicurati secondo il cui tenore “è soggetta a trattenuta

dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF qualsiasi retribuzione per lavoro svolto a

dipendenza d’altri giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS” (cfr. doc. 3/6);

-

copia della mail con la richiesta

all’Ufficio della migrazione tesa ad avere “copia di permessi di lavoro di

dipendenti che non lavorano più” presso la società e la conseguente

risposta dell’amministrazione che ha chiesto l’inoltre della procura da parte

degli interessati per evadere la richiesta (cfr. doc. 3/7);

-

i dettagli delle prenotazioni per

il mese di agosto 2021, dal quale emerge che su totali 19 prenotazioni

(effettuate tra metà aprile ed inizio luglio 2021 per il mese di agosto), 15

sono state cancellate (cfr. doc. 3/8);

-

una tabella con le cifre d’affari

tra il 2017 e l’agosto 2021, e meglio come segue:

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Gennaio

16987.

18640.

18640.

11270.

7900.

Febbraio

21548.

16900.

14230.

20925.

5400.

Marzo

14963.

17500.

16475.

5488.

4900.

Aprile

20625.

22400.

23615.

0.

8050.

Maggio

21436.

14650.

21350.

0.

7870.

Giugno

21978.

16700.

16945.

5429.

27320.

Luglio

24867.

18550.

14760.

5293.

26520.

Corrente

Agosto

26947.

19420.

17340.

4560.

7640.

confermate

Settembre

19633.

18620.

15310.

11000.

Ottobre

17664.

15835.

16220.

10300.

Novembre

18913.

21460.

19100.

5800.

Dicembre

19057.

22931.

16525.

9750.

totale

244618.

223606.

210510.

79815.

95600.

(cfr. doc. 3/9)

Il 14 luglio 2021 “come da (…)

richiesta telefonica” dell’amministrazione (cfr. doc. 4), la RI 1 ha

trasmesso alla resistente copia del bilancio 2017-2020 e dei contratti di

locazione e meglio;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto nell’agosto 2019 da __________;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto a valere dal 16 marzo 2019 da __________ il 4 marzo 2019 e della

relativa disdetta del 15 aprile 2019;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto da __________ il 21 febbraio 2019 a valere dal 1° marzo 2019;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto da __________ il 30 luglio 2019 a valere per il 16 agosto 2019;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto il 27 settembre 2015 dalla RI 1 a valere per il 9 ottobre 2015;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto da __________ il 22 febbraio 2019 a valere dal 1° marzo 2019;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto da __________ il 17 giugno 2019 a valere dal 1° luglio 2019;

-

Dell’appartamento di __________,

sottoscritto da __________ il 9 gennaio 2020 a valere dal 1° febbraio 2020

(cfr. doc. 4/6).

Il 19 luglio 2021, la ricorrente

ha trasmesso all’amministrazione copia di una risposta via mail da parte

dell’Ufficio della migrazione che confermava la necessità di avere una procura

dei diretti interessati per trasmettere all’ex datrice di lavoro copia del loro

permessi di soggiorno (cfr. doc. 5/1) e del riscontro da parte del Servizio

contributi paritetici che ha osservato che “non essendoci una retribuzione

non ci sarà nemmeno una trattenuta dei contributi” (cfr. doc. 5/2)

In data 19 luglio 2021, la

Sezione del lavoro ha posto alcuni quesiti alla ricorrente, ai quali la

società, il 2 agosto 2021, ha così risposto:

" (…)

2.

in data 31 .05.2021 la signora __________

ha stipulato un contratto di lavoro con voi dal 01.06.2021 e avete indicato che

il periodo di prova è già stato sostenuto nei mesi precedenti. Per quali motivi

nei mesi di aprile e maggio 2021 avete rivendicato le indennità per lavoro

ridotto per questa dipendente? La signora è stata assunta con contratto a

tempo determinato per attività presso lo stabile di __________ e fuori Cantone.

La signora è poi passata alle attività degli appartamenti unicamente dal mese

di marzo, sempre fuori __________.

3.

in data 29.05.2021 la signora __________

ha stipulato un contratto di lavoro con voi dal 01.06.2021 e avete indicato che

il periodo di prova è già stato svolto nei mesi precedenti all'assunzione. Per

quali motivi nel mese di maggio 2021 avete rivendicato le indennità per lavoro

ridotto per questa dipendente? __________ è stata assunta dapprima a tempo

determinato per altre attività di RI 1 e questo fino al mese di marzo. Dal mese

di aprile ha poi continuato l’attività per gli appartamenti, soprattutto fuori

Cantone, in quanto la signora __________ non poteva garantire più la sua

presenza se non in __________.

4.

con preannuncio di lavoro ridotto del

30.04.2021

avete chiesto il prolungo delle indennità per lavoro ridotto dal

01.06.2021

Per quali motivi in regime di lavoro ridotto dal mese di marzo

2020, avete assunto nuovo personale in aprile e in maggio 2021 (osserviamo che

fino al 31.05.2021 avete continuato a chiedere il lavoro ridotto)? Durante

il periodo di lavoro ridotto non abbiamo assunto nessun nuovo dipendente per le

attività del settore appartamenti. Queste persone sono state spostate

sull’attività di appartamenti quando siamo stati informati delle prossime

dimissioni e pertanto sono rimaste in sostituzione di quelle che avevano

disdettato il contrato. Precisiamo che le nostre domande di indennità sono

riferite al settore di esercizio: appartamenti per vacanza e non per tutta

l’azienda. Gli annunci di dimissioni che dopo oltre 1 anno di collaborazione ci

sono stati comunicati verbalmente già dai mesi di febbraio/marzo 2021 dalle

signore __________ e __________ e che dopo settimane ci hanno confermato

inviando formale scritto, in un periodo nel quale i contagi e problemi annessi

al virus covid calavano e ogni giorno con parallele buone previsioni in merito

alla ripresa commerciale generale comprese attività turistiche.

5.

in data 13.06.2019 avete disdetto il

contratto di lavoro con la signora __________ per il 30.09.20l9, con la

seguente motivazione: "Non appena la nostra situazione -migliorerà la

ricontatteremo per valutare nuovamente /a sua assunzione". Per quali

motivi I'11.10.2019 è stato stipulato un contratto di locazione a __________ a

nome di questa dipendente non più attiva in azienda? Gli accordi con la

signora __________ erano di portare a temine gli affari aperti con il suo nome

per la RI 1, quindi le trattative per i contratti di locazione che aveva iniziato

li avrebbe conclusi anche se non più dipendente della RI 1. Ci permettiamo di

farvi presente che in base al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato

con la Signora __________ il 15 gennaio 2021 con a seguire assunzione

definitiva con contratto di lavoro 20 maggio 2021, la società ha mantenuto fede

alla motivazione da voi riportata nero su bianco in merito alla disdetta del

contratto di lavoro in data 13.06.2019. Inoltre, in risposta alle particolari

richieste di domanda 5 (…) vi comunichiamo che la reale e corretta data in cui

è stata sottoscritto il contratto di locazione di __________ è il 26 agosto

2019.

come dimostra la copia del contratto già in vostro possesso, di conseguenza

la stipula è stata fatta nell’interesse delle attività gestite dalla società

quando la signora __________ era dipendente più attiva presso RI 1. Infatti, da

inizio locazione appartamento a __________ a oggi, è sempre stata la società a

gestire i soggiorni.

6.

l'appartamento a __________ in __________

è stato stipulato il 30.07.2019. Per quali motivi a nome della signora __________

alla quale era stato disdetto il contratto di lavoro? L’appartamento di __________

è stato concluso il 30 luglio 2019 ancora quando la signora __________ per RI 1.

7.

l'appartamento a __________ in __________

è stato stipulato il 17.06.2019. Per quali motivi a nome della signora __________

alla quale era stato disdetto il contratto di lavoro? Anche per

l’appartamento di __________ la stipula è stata conclusa durante il periodo di

lavoro. Comunque, gli accordi presi valevano anche dopo la cessazione del

rapporto di lavoro.

8.

comprovare da quando siete proprietari

dell'appartamento a ____________________ in __________; La signora __________

ha dato in gestione il suo appartamento di __________ a RI 1 dal giorno

dell’acquisto, non è stata stipulato alcun contratto di locazione scritto.

È sempre stata la dipendente __________

a condurre tutta la trattativa di acquisto dall’inizio di luglio 2019, con le

verifiche tecniche generali, iniziali discussioni con precedenti proprietari,

verifiche legali e altro per portare all’acquisto solo in gennaio 2020.

9.

per quali motivi l’11.12.2019 avete

stipulato un contratto di lavoro valido dal 01.01.2020 con la signora __________

anziché la signora __________, considerato che quest'ultima aveva già lavorato

da voi fino al 30.09.2019 e risulta conduttrice di alcuni appartamenti da voi

utilizzati per svolgere la vostra attività? La signora __________ non è

rientrata al lavoro come dipendente per RI 1 dal 2020 in quanto stava cercando

altri obiettivi ed altre esperienze professionali.

10.

tutti gli appartamenti nel 2019 sono

stati gestiti da una sola dipendente, signora __________. Per quali motivi I'11

e 16.12.2019 si è reso necessario assumere la signora __________ e il signor __________,

se in seguito avete affittato un solo appartamento dal 01.02.2020? nel 2019,

come già comunicato, era la signora __________ che gestiva gli ospiti e la signora

__________ per la contabilità/ufficio. Si è ritenuto di dover assumere il

signor __________ per svolgere la parte contabile direttamente dall’ufficio di RI

1, e la signora __________ perché la signora __________ era in uscita.” (cfr.

doc. 6-7).

L’amministrazione ha pure chiesto

di trasmettere “i permessi di lavoro delle signore __________ e __________”

- che la ricorrente ha precisato non poter ottenere senza “una procura della

persona interessata”-, la lista di tutte le prenotazioni e delle presenze

per gli anni 2020 e 2021 e precisare tutti i dati di contatto inseriti per

effettuare le prenotazioni, gli estratti conto bancari/postali per gli anni

2019, 2020 e 2021 dell'azienda e, per ogni dipendente assunto dal 01.01.2020, i

dettagli circa le attività concretamente svolte (cfr. doc. 6 e 7).

Sempre il 2 agosto 2021, la

ricorrente, in risposta alla richiesta di documentazione della resistente, ha

osservato:

-

per gli estratti conto che “non

si capisce il motivo per il quale (…) chiede gli estratti conto di Post finance

di tutta l’azienda quando per gli appartamenti vi abbiamo già mandato le cifre

d’affari mensili delle entrate”;

-

che __________ si occupava di “procacciare

clienti tramite piattaforme turistiche, ricerca di nuove proprietà da contrattare

per nuove locazioni. Contatti con artigiani per le manutenzioni, acquisto nuovo

mobilio, corredo o TV. Contatti con Swisscom e Sunrise per abbonamenti o

modifiche contratti in uso per ogni locazione. Mantenere contatti con

proprietari o amministrazioni stabili. Attendere i clienti all’arrivo (orario

anche notturno) all’indirizzo degli appartamenti oppure alla stazione dei treni

a dipendenza delle richieste degli ospiti. Incassare per il soggiorno per

contanti. Mantenere contatti con gli ospiti per le loro esigenze ed aiutarli

durante tutto il periodo di soggiorno”;

-

Che __________ “dal 2020 ha

svolto pulizie degli appartamenti a richieste del cliente anche giornalmente,

settimanalmente o all’uscita- lavanderia e stireria durante la settimana”;

-

che “__________ da gennaio si

occupata della gestione dell’appartamento di __________, le pulizie, la

manutenzione, il corredo, gli ospiti per la durata della permanenza. Da marzo

ha continuato l’attività di pulizie sia per __________ che per gli appartamenti

in ____________________”;

-

che “__________ dal 2021 ha

aiutato nella gestione dell’appartamento di __________, entrate ed uscite dei

clienti, aiuto durante la loro permanenza. Cura dell’ambiente, nuovo mobilio,

corredo e ogni necessità. Dal mese di giugno ha continuato questa attività

anche per gli appartamenti in __________ in sostituzione della signora __________”;

-

che “__________ si occupa di

gestire la parte burocratica e contabile dell’azienda” (cfr. doc. 7).

Dalla documentazione trasmessa

alla resistente dalla ricorrente, ed in particolare dai dettagli delle

prenotazioni degli appartamenti gestiti da RI 1, emerge che nel mese di giugno

2021.

sono stati confermati 13 soggiorni, prenotati tra il 9 aprile ed il 29

maggio 2021, mentre a luglio i soggiorni, prenotati tra il 14 aprile ed il 30

maggio 2021, confermati erano stati 12 (cfr. doc. 7/1).

La società ha pure trasmesso

all’amministrazione copia dell’istanza di iscrizione al registro fondiario

della compravendita immobiliare, tra __________ e __________, per

l’appartamento di cui alla PPP n. ____________________ RFD __________ (cfr.

doc. 7/2).

Successivamente alla decisione

del 3 agosto 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 8) ed alla relativa

opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 9), con la decisione su opposizione

dell’8 febbraio 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato

alla società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da agosto

2021.

sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 10).

Pendente ricorso, la società ha

versato agli atti la dichiarazione di tassazione per l’anno 2019 (cfr. all. a

doc. V), mentre l’amministrazione ha prodotto le “domande e conteggi

indennità per lavoro ridotto” dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021,

dalle quali emerge:

-

per marzo, che le indennità sono state richieste per tre dipendenti, con

una perdita di lavoro del 95,72%, e meglio per __________, __________ e __________;

-

per aprile, che le indennità sono state richieste per 4 dipendenti, con

una perdita di lavoro del 90,91%, e meglio per __________, __________, __________

e __________;

-

per maggio, che le indennità sono state richieste per 5 dipendenti, con

una perdita di lavoro dell’84.80%, e meglio per __________, __________, __________,

__________ e __________ (cfr. all. a doc. VII).

2.10

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla società,

il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la

perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.

consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire

de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed.

Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia

la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee”.

Questo

Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente è operativa dal mese 2011 (cfr.

estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).

Pertanto

il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr.

STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova

in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita

durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a

provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che

non si sia confrontati conun abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13

settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento

“Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c;

Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to

D4a; consid. 2.4.).

2.11

Nella

presente fattispecie, la società, con preannuncio del 5 luglio 2021, ha chiesto

che le fosse riconosciuto il diritto a beneficiare da tali prestazioni anche a

partire dal 1° agosto 2021 facendo valere che “Malgrado per i mesi di

giugno e luglio la nostra attività abbia coperto i costi dei salari e quelli

della gestione, dal mese di agosto ci troviamo con un improvviso calo di

attività. La maggior parte delle prenotazioni sono state cancellate e non ci sono

conferme per quelle esistenti.” (cfr. supra

consid. 1.1. e doc. 1).

Con la

decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al

versamento di tali prestazioni (cfr. supra consid. 1.4.).

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che può rimanere irrisolta la

questione di sapere se, in applicazione dei principi sviluppati dalla

giurisprudenza federale, la RI 1 disponga di singoli settori di esercizio e,

quindi, se il diritto alle indennità per lavoro ridotto possa essere valutato

per rapporto a questi singoli settori di esercizio (come preteso in sede

ricorsuale) oppure se lo debba essere, invece, per rapporto all’intera impresa.

In effetti, anche volendo prendere in considerazione singoli settori

d’esercizio l’esito della presente vertenze non poterebbe, comunque, quello che

auspica la ricorrente.

Questa

Corte osserva, infatti, che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del

lavoro nella decisione su opposizione qui avversata (cfr. supra consid. 1.2.) -

nell’agosto 2021 non sussistevano, in particolare per i viaggiatori (a maggior

ragione se vaccinati contro il Covid-19) in arrivo nel nostro Paese,

particolari restrizioni.

La

nazionalità dei possibili ospiti del mese di agosto non traspare, peraltro,

dalla documentazione in atti, di modo che quanto sostenuto dalla ricorrente

circa il fatto che le disdette sarebbero pervenute principalmente da __________,

__________, __________ e __________ è rimasta una mera allegazione di parte,

che non trova agli atti un sufficiente riscontro documentale.

In

ogni caso, anche volendo, per mera ipotesi di lavoro, tenere conto

principalmente delle Nazioni inizialmente indicate dalla ricorrente, e meglio __________,

__________, __________ e __________ - ritenuto, peraltro, che in sede

ricorsuale l’amministratrice unica ha riferito di annullamenti delle

prenotazioni giunte non più dalle Nazioni appena indicate, bensì da “__________

e soprattutto __________” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) -, si rileva

che, come visto (cfr. supra consid. 2.8.), dal 23 giugno 2021 __________ e __________

non rientravano nella lista dei Paesi considerati a rischio (di cui nemmeno la __________

faceva parte) e chi giungeva in Svizzera in provenienza da queste Nazioni,

anche se non vaccinato contro il SARS-CoV-2, non era dunque soggetto a

quarantene (cui, in precedenza, non erano peraltro soggetti i vaccinati).

Dalla

lista dei Paesi con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva è,

poi, stato tolto anche il __________ e ciò a decorrere dal 4 agosto 2021.

In

sede ricorsuale, la ricorrente ha poi preteso che le disdette degli

appartamenti per vacanza previamente prenotati dai possibili ospiti sono giunte

in conseguenza del fatto che “dal mese di luglio però anche diversi turisti

hanno dovuto cancellare trovandosi purtroppo nella situazione di essere

risultati positivi e dovendo fare isolamento e quarantena” (cfr. supra

consid. 1.5. e doc. I).

Tale,

successiva, argomentazione pare inverosimile già solamente alla luce del fatto

che nel mese di luglio 2021, quando la ricorrente pretende di aver ricevuto

numerose disdette a causa del fatto che diversi clienti avevano contratto il

Covid-19, i contagi erano poco numerosi

(cfr. https://www.covid19.admin.ch/it/epidemiologic/case?time=phase3 nella versione consultabile il 27 giugno 2022).

Del

resto, ed a titolo meramente abbondanziale, giova rilevare che gli estratti

delle prenotazioni versati agli atti riportano la dicitura “booking.com”.

Qualora la ricorrente locasse gli appartamenti che ha in gestione tramite la

piattaforma in questione, questa Corte non può esimersi dal rilevare che

secondo quanto riporta il portale, è la struttura ospitante che decide se “offrire

un periodo di cancellazione gratuito e, in questo caso, quanto tempo prima

dell'arrivo l'ospite può cancellare gratuitamente” (cfr. https://partner.booking.com/it/aiuto/condizioni-pagamenti/condizioni/impostare-le-condizioni-di-cancellazione nella sua versione

consultabile il 27 giugno 2022). Tale scelta rientrerebbe, a non averne dubbio,

nel rischio aziendale, il cui indennizzo non rientra tra i compiti

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Di conseguenza nella presente

evenienza non risulta in ogni caso sussistere una perdita di lavoro computabile

ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, ritenuto che le minori cifre d’affari conseguite da agosto 2021, secondo

questo Tribunale, non sono da ascrivere alla pandemia (cfr. STF 8C_752/2021 del

15.

marzo 2022).

Può, perciò, rimanere aperta la

questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad

ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che

rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016

consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA

38.2008.37

del 24 settembre 2008).

Alla luce di tutto quanto

precede, la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 deve essere

confermata.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio

2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

(al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni