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Decisione

38.2022.27

A ragione negate ILR a società che ha cambiato sede e riorganizzato attività. Mai prodotto doc. chiesti da SdL (ossequiato art.43 cpv.3 LPGA e quindi deciso sulla base degli atti). Perdita di lavoro non computabile. Non dimostrato in modo verosimile che è almeno parzialmente riconducibile a pandemia

18 luglio 2022Italiano79 min

realizzati sia in Svizzera che in Italia, tra le varie invitati alla borsa di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.27-28

rs

Lugano

18 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 28 febbraio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 emanate da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 7 gennaio 2021 la RI 1 di __________,

il cui scopo sociale è lo stampaggio di materie plastiche, la costruzione di

stampi, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale plastico,

l'assunzione di rappresentanze nel settore (cfr. estratto RC reperibile al sito

www.zefix.ch), ha inoltrato alla

Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il mese di gennaio 2021

(cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto

colpisce tutta l’azienda, e meglio 6 dipendenti (5 lavoratori al beneficio di

contratti durata indeterminata e 1 lavoratore su chiamata) e che la perdita di

lavoro probabile è dell’80% (cfr. doc. 2 pti. 2.1, 3.1, 4.1 inc. 38.2022.27),

dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “calo delle ordinazioni

dovuto alla situazione congiunturale” (cfr. doc. 2 p.to 2.2 inc. 38.2022.27).

1.2. Con decisione dell’11 gennaio

2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale nel senso che il

diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo 17

- 31 gennaio 2020 (cfr. doc. 3 inc. 38.2022.27).

1.3. Il 18 gennaio 2021 la RI 1 ha

trasmesso all’amministrazione un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto a

favore dei propri 6 dipendenti con perdita di lavoro probabile dell’80% per il

mese di febbraio 2021, fornendo il medesimo motivo del mese precedente, ossia “calo

delle ordinazioni dovuto alla situazione congiunturale” (cfr. doc. 2 inc.

38.2022.28).

1.4. Con decisione del 20 gennaio

2021 la Sezione del lavoro non ha sollevato opposizione, riconoscendo

conseguentemente alla società il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 1°

al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 3 inc. 38.2022.28).

1.5. Il 9 febbraio 2021, con due

distinte decisioni, la Sezione del lavoro ha annullato e sostituito i

precedenti provvedimenti dell’11 e del 20 gennaio 2021, sollevando opposizione

al versamento di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 17 al 31

gennaio 2021 e per il mese di febbraio 2021.

Al riguardo

l’amministrazione si è così espressa:

" (…)

3. L’indennità

per lavoro ridotto è accordata unicamente se la perdita di lavoro è computabile

e probabilmente temporanea e se è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI).

Scopo dell'indennità per lavoro

ridotto è quindi prevenire la disoccupazione mantenendo i posti di lavoro e non

di apportare un sostegno puramente finanziario alle imprese.

In concreto, la richiedente (RI 1)

azienda che risulta insediata in __________, risulta irreperibile e da

informazioni assunte dallo scrivente Ufficio risulta che lo stabile come i

propri macchinari siano stati venduti, ciò che a mente dello scrivente Ufficio comporta

come la perdita di lavoro annunciata non riveste un motivo temporaneo. (…)”

(Doc. 4 inc. 38.2022.27=doc. 4 inc. 38.2022.28)

1.6. Contro i provvedimenti del 9

febbraio 2021 la RI 1, il 10 febbraio 2021, ha interposto tempestiva

opposizione, asserendo:

" (…) È

proprio a causa delle perdite relative alla pandemia COVID-19 e a causa della

riduzione del volume di lavoro che abbiamo deciso di vendere l'edificio vecchio

situato in Vi__________ e traslocare in __________ (vedi estratto registro di

commercio).

Con l'intento di affermarci e riconfermarci sul mercato offrendo

innovazione tecnologica di alto livello abbiamo puntato sulla qualità assoluta.

Questa decisione inevitabilmente ha richiesto una riorganizzazione

dell'attività a trecentosessanta gradi. Ora stiamo organizzando la produzione

di dispositivi medici oncologici brevettati, e lo sviluppo e produzione di

polimeri antimicrobici auto igienizzanti. La conversione per la produzione in

camera bianca ISO 7 e 8, in ambiente a pressione positiva privo di polveri, ci

ha costretto a vendere l'attrezzatura obsoleta per privilegiare quella nuova

tecnologia, pulita ed elettrica per riqualificarci a industria 4.0.

In questa fase di aggiornamento e riorganizzazione aziendale una

parte di lavoro è eseguita da terzi, nonostante Ricerca e Sviluppo, controllo

qualità, post lavorazioni, trasporti, gestione materie prime, confezionamento,

e consegne siano eseguite direttamente in azienda, ma per ora in forma di

lavoro ridotto.

Purtroppo abbiamo comunicato alcune disdette e il personale era ed

è al corrente della riorganizzazione.

Crediamo inoltre che, per sopperire alla riduzione di lavoro

rendendoci più competitivi come conseguenza della pandemia COVID-19 che allo

stesso tempo ci ha fornito lo spunto per la conversione aziendale, abbiamo

deciso di migliorare la nostra qualità produttiva offrendo il meglio per i

mercati di approvvigionamento più innovativi ed esigenti. In particolare

intendiamo offrire una produzione asettica ai mercati del medicale,

farmaceutica, dell'elettronica e della meccanica di precisione, già serviti da

noi in forma meno specifica.

Vogliamo migliorare l'attuale offerta della RI 1 per mezzo di una

riorganizzazione aziendale, dell’introduzione di un’automatizzazione

innovativa, dell’ammodernamento degli impianti, e attraverso qualificazioni

rendendo tutti i comparti più efficienti e adeguati a una produzione

competitiva, pulita e moderna. (…)” (Doc. 5 inc. 38.2022.27)

1.7. Con decisione dell’8 luglio

2021 la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla società interessata il diritto

a indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo al 31 luglio 2021, ritenendo, sulla

base della documentazione presentata, che limitatamente a tale periodo i

presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto

atteneva all’esame di sua competenza, fossero adempiuti (cfr. doc. 7 inc.

38.2022.27=doc. 7 inc. 38.2022.28).

1.8. Con

due decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 di uguale tenore la Sezione

del lavoro ha confermato le decisioni del 9 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.5.),

rilevando che la perdita di lavoro lamentata dall’azienda non era computabile e

argomentando come segue:

" (…)

5. Nel caso

concreto, l’interessata non ha prodotto la documentazione richiesta dall'UG a

seguito delle richieste d'informazioni mancanti del 14 e del 20 dicembre 2021,

violando in tal modo il suo obbligo di collaborare (art. 28 LPGA). In

particolare non ha allegato: la copia dei contratti di lavoro dei dipendenti e

ogni relativa disdetta da gennaio 2021, la copia dell'ultima notifica dei

salari inoltrata alla Cassa di compensazione AVS, la copia della licenza

edilizia che ha autorizzato il cambio di destinazione dei locali adibiti allo

svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo indirizzo, il contratto

di locazione/vendita del nuovo immobile in __________, la tabella con cifra

d'affari aggiornata dal 2017 e le dichiarazioni IVA dal 2017 a febbraio 2021.

Per rendere verosimile la computabilità della perdita di lavoro l'UG deve

pertanto basarsi sulle informazioni a disposizione, in particolare quelle

inoltrate in sede di opposizione.

Si rileva che, da quanto dichiarato

da RI 1 in sede d'opposizione, la ditta ha subito "una riorganizzazione

dell'attività a trecentosessanta gradi": oltre agli spazi, sono

cambiati anche i macchinari, il materiale prodotto e sono stati addirittura

licenziati dei dipendenti (cfr. opposizione dell'11 febbraio 2021).

A tal proposito, si rammenta che i

datori di lavoro che richiedono le indennità per lavoro ridotto sono tenuti a

comunicare, in virtù del generale principio di collaborazione nonché dello

specifico obbligo ex art. 31 LPGA, ogni cambiamento. rilevante della loro

situazione. Evenienza che non si è verificata nel caso in esame. Si osserva poi

che un'operazione come quella di cui sopra deve essere meditata in anticipo, il

fatto che la ditta sia rimasta silente fino alla decisione dell'UG del 20

gennaio 2021 non è in alcun modo scusabile. In ogni caso, dalla documentazione

agli atti non risulta comprovato niente rispetto a quanto sostenuto in sede di

opposizione, non avendo l'opponente dato seguito agli accertamenti esperiti

dall'UG. Già solo per questo motivo la perdita di lavoro non è da ritenersi

computabile.

Così come è stata descritta

dall'opponente, la "riorganizzazione" della RI 1 assomiglia

maggiormente alla costituzione di una nuova azienda piuttosto che a una

riqualificazione di quella precedente. Ora, il compito principale dell'assicurazione

contro la disoccupazione non è quello di disporre un sussidio per garantire i

ricavi o l'esistenza alle società che chiedono il diritto al lavoro ridotto,

quanto quello di evitare i licenziamenti del personale. Per questa ragione, non

possono essere addossate all'assicuratore sociale le scelte del datore di

lavoro, come quella di riorganizzare profondamente una società, salvo poi

chiedere il lavoro ridotto per mantenere il posto di lavoro ai dipendenti che

non sono stati licenziati. La perdita di lavoro della RI 1 in seguito alla sua

ristrutturazione rappresenta dunque una circostanza prevedibile e se del caso

attribuibile al normale rischio aziendale.

Inoltre, la perdita di lavoro non

risulta plausibile per il fatto che la nuova attività della ditta in parola

riguarda la produzione di materiale medico, settore in forte crescita durante

questi anni pandemici. (…)” (Doc. J inc. 38.2022.27 pag. 3-4=doc. K inc.

38.2022.28 pag. 3-4)

1.9. Contro le decisioni su

opposizione del 2 febbraio 2022 la RI 1 ha inoltrato due tempestivi ricorsi al

TCA di contenuto analogo, nei quali ha chiesto l’assegnazione delle indennità

per lavoro ridotto per i mesi da dicembre ad aprile 2021 (cfr. doc. I pag. 2

inc. 38.2022.27; doc. I pag. 2 inc. 38.2022.28).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali la società ha addotto:

" (…) Nell’anno

2020 RI 1 ha venduto il vecchio stabilimento e i vecchi macchinari per fruire

di locali e attrezzature più moderni avendo lo scopo principale di incrementare

gli utili estendendo le attività verso settori più redditizi ed in particolare

il settore medicale, dove il titolare __________ detiene numerosi brevetti

nazionali ed internazionali.

RI 1 ha comunicato il trasferimento agli uffici di competenza ed

in particolare all'Ufficio di Commercio e al Comune.

Come si evince già dai moduli di "Domanda e calcolo di

indennità per lavoro ridotto" (__________) di settembre 2020 (vedi

allegato G e F) e di "Preannuncio di lavoro" di dicembre 2020 con

data di 07/01/2021 (vedi allegato F), in cui è chiaramente indicato il nuovo

indirizzo, sia l'__________ che la Sezione del Lavoro erano al corrente del

nostro nuovo indirizzo di __________ già dal nostro trasferimento o sia dal

settembre 2020.

In ogni caso il trasferimento e la riorganizzazione aziendale

nulla hanno avuto a che vedere con i motivi per i quali è stata richiesta

l'indennità di lavoro ridotto. La riduzione di lavoro subita da RI 1 nei

periodi indicati è stata causata unicamente dalle conseguenze di andamento dei

mercati per la Pandemia da SARS-CoV-2.

Nonostante la pandemia con conseguenti ritardi di consegna e

perdite economiche dovute alla reperibilità di materie prime causati dalla

pandemia stessa, RI 1 ha mantenuto i suoi clienti storici e non ha interrotto

le forniture. Non c'è mai stata intenzione di rinunciare al ramo aziendale

storico nel disegno di riorganizzazione aziendale.

RI 1 a causa della pandemia nell'anno 2020 ha avuto una perdita di

circa CHF45’000.00 e si è lavorato in forma ridotta.

Non avendo prodotti propri, essendo produttore per conto terzi, e

per non essere totalmente dipendente dai suoi clienti e dall'andamento del

mercato, RI 1 nel corso dell'anno 2021 ha aggiunto al suo portafoglio di

produzione due polimeri plastici innovativi, Antibatterico auto-igienizzante e

Antiossidante a rilascio graduale. Questi polimeri sono frutto di ricerca e

sviluppo di __________ e la loro produzione è concessa in esclusiva a RI 1.

Trattasi di due polimeri che hanno ottenuto le certificazioni __________ e __________.

Nonostante le difficoltà sopra menzionate, RI 1 nel corso

dell'anno 2021 ha anche assunto nuovo personale.

(…).

Non è corretto affermare da parte della

Sezione di lavoro di non essere al corrente del nostro nuovo indirizzo in

quanto sia __________ che la Sezione del Lavoro sono stati informati già nel

mese di settembre 2020 (allegato G e allegato F). L'accertamento e il

sopralluogo presso un indirizzo errato è da intendersi nullo.

La decisione di traslocare la RI 1 da __________ a 500m di

distanza in __________, di certo non è stata conseguenza della pandemia

COVID-19 né conseguenza del nostro lavoro ridotto e delle relative richieste

per indennità per lavoro ridotto. Bensì il trasloco e l'aggiunta di prodotti

propri sono stati attuati nell'intenzione d'implementamento, di maggiore

indipendenza e sostenibilità, e dovrebbero rafforzare la presenza di RI 1 sul

mercato nazionale e internazionale.

Sono state invece le difficoltà nella reperibilità e addirittura

la totale mancanza di alcune materie prime e la scarsa disponibilità di

macchinari ed attrezzature a causa della pandemia COVID-19 a causare la perdita

di lavoro e quindi la nostra richiesta per indennità di lavoro ridotto, non

certo la riorganizzazione aziendale intesa ad ampliare il portafoglio clienti.”

(Doc. I inc. 38.2022.27=doc. I inc. 38.2022.28)

1.10. Nelle

sue risposte del 6 aprile 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere

Fatti

i ricorsi con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (cfr. doc. V inc. 38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28).

1.11. Il 13 aprile 2022 la

ricorrente ha segnatamente osservato:

" (…) RI 1 è

in attività dal 1970 ed è considerata un'azienda storica del Ticino. RI 1, non

ha mai smesso di fornire i suoi clienti, ovviamente con modalità e conseguenze

da lavoro ridotto a causa degli effetti della pandemia COVID-19 quando il

personale era in lockdown, quarantena e/o malato e per carenza di materie prime

a causa della pandemia. Con il trasloco, e, nonostante la pandemia COVID-19, il

controllo qualità, spedizioni e imballaggio e l'ufficio amministrativo erano

operativi in maniera ridotta e se pur a rilento i servizi e prodotti sono stati

forniti per quanto possibile facendo fronte con le scorte di magazzino.

Non rileviamo alcuna contraddizione poiché la riorganizzazione ha

avuto inizio ancora nel 12/2016 per cui il processo era in atto, graduale e

programmato, ed è arrivato alla maturazione in concomitanza con la pandemia

COVID-19. Le apparecchiature innovative sono state ideate da noi e costruite su

misura per noi ancora nel 2019/2020 inoltre al momento del trasloco tutti i

prodotti erano già messi a punto e marcati CE.

Purtroppo con la pandemia non erano reperibili le materie prime

per consentire produzioni su larga scala e i destinatari dei nuovi prodotti

hanno fermato le loro attività avendo il personale in lockdown, quarantena o

malato. Rammentiamo inoltre che RI 1 da 52 anni produce articoli plastici e da

oltre 20 anni produce dispositivi medici in classe "l" per conto

terzi per un fatturato medio di circa CHF 200,000.00/anno, che rappresenta il

5-10%di media del suo fatturato totale.

Perciò siamo in grado di affermare che non solo non abbiamo

avuto l'intenzione di rinunciare al ramo aziendale storico nel disegno di

riorganizzazione aziendale ma al contrario tali attività sono state rafforzate

con l'introduzione di articoli propri.

1.10 Punto 3 dell'incarto 38.2022.28, citando l'avvocato __________

dell'ufficio giuridico, "... Ia ricorrente ha messo in atto una profonda e

importante riorganizzazione dell'azienda, cercando di modernizzare i prodotti

offerti, come pure i macchinari per realizzarli ...". Non siamo degli

sprovveduti che "cercano di modernizzare" ma dei professionisti che

sono stati premiati per le attività imprenditoriali svolte, e per i prodotti

realizzati sia in Svizzera che in Italia, tra le varie invitati alla borsa di __________

"__________" per presentare prodotti innovativi, titolari di numerosi

brevetti tutti approvati in circa 67 paesi relativi a prodotti medicali

importanti e di un portafoglio clienti di lunga data. Purtroppo non conoscendo

la nostra realtà aziendale e non conoscendo le persone e i processi produttivi,

sono state fatte affermazioni di carattere generalizzato che non appartengono

al nostro caso.

Le attività non sono state mai interrotte del tutto se non nel

periodo lockdown forzato. Abbiamo solo avuto riduzione del lavoro a causa della

pandemia COVID-19 proprio per carenza di materiali e personale.

Tutti i macchinari e gli stampi necessari per la produzione dei

nuovi prodotti erano già pronti e avevamo scorte di magazzino prima della

pandemia COVID-19 e prima del trasloco.

Non abbiamo chiesto alla Sezione del lavoro di finanziare nulla,

abbiamo invece chiesto l'indennità al lavoro ridotto a causa del COVID-19. (…)”

(Doc. VII pag. 3 inc. 38.2022.27=doc. VII pag. 3 inc. 38.2022.28)

1.12. L’amministrazione ha preso

posizione in merito con scritti del 4 maggio 2022 (cfr. doc. IX inc.

38.2022.27; doc. IX inc. 38.2022.28).

1.13. L’insorgente si è pronunciata

nuovamente in relazione alla fattispecie il 10 maggio 2022 (cfr. doc. XI inc.

38.2022.27; doc. XI inc. 38.2022.28).

1.14. I doc. XI inc. 38.2022.27 e XI

inc. 38.2022.28 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr.

XII inc. 38.2022.27; doc. XII inc. 38.2022.28).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella concreta evenienza,

visto che i ricorsi presentati

dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse

entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono sostanzialmente fatti di ugual

natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la

connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2022.27

e 38.2022.28 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.

STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_61/2021,

9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF 8C_120/2021, 8C_137/2021

del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021

consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF

8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017,

9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7

dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2

L'autorità

di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una

decisione su opposizione emessa dall'organo

amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022

consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413

consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

La

costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre

2019.

consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V

413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata).

Nella presente fattispecie

le decisioni su reclamo del 2 febbraio 2022 contestate con i ricorsi del 28

febbraio 2022 riguardano il diniego del diritto a indennità per lavoro ridotto

per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. doc. J inc. 38.2022.27; doc. K inc.

38.2022.28).

Ogni

altra questione, in particolare concernente il diritto a ILR per i mesi di

dicembre 2020, rispettivamente marzo e aprile 2021 (cfr. doc. I pag. 2 inc.

38.2022.27; doc. I pag. 2 inc. 38.2022.27), esula dalla presente causa.

Di conseguenza questa

Corte non può chinarsi su tali problematiche.

Va in ogni caso

evidenziato, da una parte, che con decisione dell’11 gennaio 2021 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione in merito al preannuncio di lavoro ridotto

del 7 gennaio 2021 per il mese di dicembre 2020, in quanto tardivo (cfr. doc.

1). Il provvedimento dell’11 gennaio 2021 risulta essere cresciuto in giudicato

incontestato (cfr. doc. V pag. 4 inc. 38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28), per

cui a maggior ragione la richiesta di ILR per tale mese si rivela irricevibile.

Dall’altra, che

l’amministrazione, con decisione dell’8 luglio 2021 ha ammesso il diritto a ILR

per i mesi di marzo e aprile 2021 (cfr. doc. 7; consid. 1.7.). La medesima,

tuttavia, nelle risposte di causa ha precisato che “erroneamente l’UG ha

riconosciuto dette indennità con decisione 8 luglio 2021. Tale decisione sarà

dunque oggetto di riconsiderazione a dipendenza dell’esito della presente

vertenza” (cfr. doc. V pag. 4 inc. 38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28).

nel merito

2.3

Preliminarmente occorre

rilevare che la ricorrente, negli scritti del 13 aprile e del 10

maggio 2022 (cfr. doc. VII; IX), ha contestato il fatto che la Sezione del

lavoro, mentre nelle decisioni del 9 febbraio 2021 (cfr. doc. 4 inc.

38.2022.27=doc. 4 inc. 38.2022.28; consid. 1.5.), ha motivato il diniego del

diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021

con l’asserita inesistenza aziendale, nelle risposte di causa (cfr. doc. V inc.

38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28 consid. 1.10.) ha invece fatto

riferimento alla riorganizzazione aziendale.

In effetti nelle decisioni

del 9 febbraio 2021 l’amministrazione si è fondata sull’art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI, ossia ha negato il diritto alle ILR a causa della perdita di lavoro non

temporanea a seguito dell’irreperibilità dell’azienda (cfr. consid. 1.5.).

Nelle decisioni su

opposizioni, e quindi non soltanto nelle risposte di causa, come sottolineato

dalla parte resistente (cfr. doc. IX inc. 38.2022.27; doc. IX inc. 38.2022.28),

il diritto non è stato riconosciuto in applicazione dell’art. 31 cpv. 1 lett. b

LADI, e meglio poiché la perdita di lavoro dovuto alla ristrutturazione della

SA non era computabile, essendo prevedibile e attribuibile al normale rischio

aziendale (cfr. doc. J inc. 38.2022.27; doc. K inc. 38.2022.28).

Per costante

giurisprudenza allorché un'autorità constati

la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento una

motivazione diversa rispetto a

quella iniziale, deve dare alle parti l’occasione di determinarsi sulla

prospettata argomentazione, in rispetto del diritto di essere sentito sancito

dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1°

settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid.

5b/bb; DTF 125 V

368; STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008).

Nella sentenza 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2. appena citata

l’Alta Corte ha precisato che il diritto di essere sentito va rispettato quando

l’autorità ventili di fondare la propria decisione su una norma o un motivo

giuridico non applicati nella decisione iniziale, di cui nessuna delle parti si

è prevalsa e di cui non poteva presumerne la rilevanza.

In casu con l’opposizione

del 10 febbraio 2021 la RI 1 ha fatto riferimento alla riorganizzazione

dell’attività a trecentosessanta gradi, specificando che parte del lavoro era

eseguita da terzi (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27; consid. 1.6.).

Conseguentemente la

Sezione del lavoro, il 14 dicembre 2021 ha chiesto all’azienda, in particolare,

informazioni circa i motivi precisi della perdita di lavoro e riguardo alla

parte di lavoro effettuata da terzi, come pure l’invio di una tabella con le

cifre d’affari a decorrere dal 2017 (cfr. doc. 9 inc. 38.2022.27). Tali

richieste, che sono state sollecitate anche il 20 dicembre 2021 (cfr. doc. 12

inc. 38.2022.27), non concernevano chiaramente più le ragioni, ovvero

l’irreperibilità e perciò l’inesistenza stessa dell’azienda, poste a fondamento

delle decisioni formali del 9 febbraio 2021 di diniego delle ILR.

In simili condizioni la

ricorrente, che non ha mai dato seguito alle domande dell’amministrazione,

senza peraltro fornirne le ragioni, non poteva legittimamente credere che

l’esito della sua opposizione, a prescindere dalla reperibilità dell’azienda,

sarebbe stato senz’altro a suo favore. La medesima, sulla base di quanto da lei

asserito nell’opposizione circa la riorganizzazione della ditta e delle

conseguenti domande postegli dalla Sezione del lavoro, poteva presumere che

altri fattori legati ai motivi e all’entità della perdita di lavoro erano

rilevanti ai fini della risoluzione della procedura di opposizione e potevano

condurre la parte resistente a negarle il diritto alle ILR per gennaio e

febbraio 2021.

Pertanto nel caso di

specie occorre concludere che l’amministrazione non ha violato il diritto di

essere sentita della ricorrente (cfr. STF 8C_254/2016 del 6 luglio 2016 consid.

1).

La ricorrente ha,

peraltro, potuto ampiamente esprimersi in merito a quanto contestatole con le

decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 dinanzi al TCA che gode del pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.3.).

2.4

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente

sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non

hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo

(cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.5

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a

motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve

intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per

evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso

dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

C6a

(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La

creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità

ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è

compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di

preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di

lavoro.

Prima

di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre

ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può

far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi

evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione

di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per

esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più

mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza

il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non

sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto

all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda

(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese

dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono

indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste

persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta

ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente

di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica

subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità

cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una

simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la

tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa

di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità,

considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo

temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per

quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase

di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le

conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,

ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di

lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.6

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c

relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c,

2.3

e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre

2021.

che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il

p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

"

D4a Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi

datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda

di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo

32.

capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si

applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di

provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda

costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto

in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto

imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti

vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte

della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda

deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

Cfr. pure Direttiva

2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio

2022.

pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;

Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del

1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato

che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,

la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.7

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30.

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.

3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr.

STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.8

Giova altresì rilevare che nella “Direttiva 2021/14:

adeguamenti delle Prassi LADI” del 30 giugno 2021 concernente le disposizioni

speciali applicate in relazione alla pandemia la SECO risulta il punto D8a,

valido dal 1° settembre 2020, secondo cui: “La perdita di lavoro può essere conteggiata

se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di

approvvigionamento.”

L’autorità di vigilanza ha

fornito al riguardo la seguente spiegazione

"

A causa delle misure contro il

coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di

approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi

ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita

di lavoro dovuta a ciò.”

Anche

nel FAQ “Pandemia e aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una

ditta, “I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto

l’azienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a

difficoltà di fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i

miei lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che

“(…) le difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile

al datore di lavoro”

(https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/02/DOC20-faq-aziende-coronavirus-2016.pdf).

Su questo tema cfr.

l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro» per le materie prime;

Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione

industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza)

e l’articolo “Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato

sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano

online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021

(reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05

/mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).

La Società Svizzera degli

Impresari-Costruttori, l’8 aprile 2021, rilevava peraltro che “dall’inizio

dell’anno, si moltiplicano gli annunci degli aumenti di prezzo per i prodotti

fatti con materie prime quali petrolio e acciaio” (cfr. https://baumeister.swiss/it/aumenti-significativi-dei-prezzi-per-alcuni-materiali-da-costruzione/).

Anche Economiesuisse, il 23

novembre 2021, ha evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt

le catene di approvvigionamento globali, che mentre nel 2020 mancavano

soprattutto mascherine di protezione e disinfettanti, i problemi di

approvvigionamento si sono in seguito estesi a quasi tutti i settori e prodotti

e che la Svizzera, in quanto paese privo di materie prime e dalle capacità di

produzione limitate, è particolarmente colpita dalle attuali perturbazioni del

commercio internazionale (cfr.

D’altra

parte, però, da un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e

dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti), a cui hanno partecipato 280 imprese

associate di tutti i settori economici, di tutte le dimensioni e di tutti i

distretti, è emerso, da un lato, che sul tema delle catene di rifornimento di

materie prime e prodotti e delle strettoie esistenti il 71% delle imprese ha

affermato di non avere difficoltà, il 29% riguardante soprattutto industria e

artigianato ha invece dichiarato di averne. Dall’altro, che i risultati per il

Cantone Ticino si allineano a quelli del resto della Svizzera (cfr. Corriere

del Ticino del 6 dicembre 2021: “Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non

hanno difficoltà nei rifornimenti”).

Il 9

febbraio 2022 Alessandra Gianella e Cristina Maderni, per il Gruppo PLR, hanno

inoltrato l’interrogazione 19.22 “Crisi delle materie prime: il Governo come

intende intervenire?”, non ancora evasa, in cui è stato chiesto al Consiglio di

Stato segnatamente: “la crisi delle materie prime che effetti ha

sull’economia ticinese? Quali sono le maggiori ripercussioni in relazione ai

settori più trainanti della nostra economia?” e “si ritiene opportuno

intervenire tempestivamente presso le autorità federali affinché si attivino

per individuare canali di approvvigionamento alternativi, in particolare nei

settori dove sono attive aziende che risiedono in Ticino?”.

Al

riguardo è stato evidenziato che “da un po’ di tempo ormai assistiamo a una

preoccupante crisi nel settore delle materie prime e di determinati componenti

indispensabili per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Questa

situazione ha generato penuria, ritardi e un aumento generalizzato dei prezzi:

basti pensare ai settori della carta, del ferro o dei microprocessori, così come

tanti altri prodotti e materiali.

Parliamo

di un grave problema per le aziende così come per molte persone e famiglie”

(cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/ GC/allegato.php?

allid=146430).

Il 21 marzo 2022

anche Fabio Schnellmann, PLR, ha presentato l’interrogazione 51.22 “Aumento

costi materie prime (acciaio, metallo, legno, carburante, ecc.) quali

importanti progetti rischiano di non partire?” (cofirmatari Galusero - Piezzi -

Quadranti - Ris - Speziali - Tenconi – Viscardi), in cui è stato osservato che “gli

ultimi tristi avvenimenti (pandemia, guerra in Ucraina) hanno portato

importanti materie prime acciaio, metallo, legno, carburante, ed altri a subire

importanti rincari (si parla di oltre il 50% per taluni materiali)” e

chiesto se ci sono opere - promosse dal Cantone - che rischiano di essere

ritardate, o addirittura annullate, per il notevole aumento di alcune materie

prime citate e, se sì, quali, precisando se sono ritardate o annullate (cfr.

Dal

canto suo l’interpellanza 2286 del 19 marzo 2022 presentata da Nadia Ghisolfi e

Sara Imelli, PPD, “Impennata nei prezzi delle materie prime, il Consiglio di

Stato intende intervenire?” concerne il notevole aumento dei prezzi

dell’energia, delle materie prime e del carburante casato dalla guerra in

Ucraina (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=149938).

In proposito cfr. STCA

38.2021.77

dell’11 aprile 202 consid. 2.7.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre

2021.

consid. 2.9.

2.9

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende

evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e

la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha

confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva

accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale

era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore

di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a

ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

In particolare è stato

ritenuto verosimile che i clienti anziani fossero meno numerosi per paura del

contagio e il commercio dei parrucchieri per feste fosse crollato, come pure

che la domanda di servizi che durante le misure di confinamento venivano

effettuati dai clienti stessi (tinta, taglio con il rasoio) fosse diminuita.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza

della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di

igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Con sentenza 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 il TCA ha confermato il modo di procedere della Sezione del

lavoro che aveva negato a una società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva

avviato la propria attività connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel

novembre 2020, il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal giugno 2021 per

due dipendenti assunti a fine ottobre 2020 a far tempo da inizio novembre 2020

quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le

Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano inasprito le misure per fronteggiare la

diffusione del coronavirus.

Questo Tribunale ha

rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del

relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembrava

contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di

lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo

molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il

pericolo di subire perdite, sembrava essere dovuta a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale. Tuttavia la questione relativa alle assunzioni

durante la pandemia non meritava di ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo

è stato considerato il fatto che non è stata resa credibile una perdita di

lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati

dal Tribunale federale nelle sentenze sopra menzionate. In particolare dagli

atti non è risultato che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide

nel lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 avessero inciso negativamente

sugli affari dell’azienda.

Con

giudizio 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che

gestisce un ristorante, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto

alle indennità per lavoro ridotto per i periodi 1° novembre - 31 dicembre 2020,

1° gennaio - 28 febbraio 2021 e 1° marzo - 31 maggio 2021, ha poi avallato

l’operato dell’amministrazione e ritenuto che la perdita di lavoro subita dalla

ditta non fosse computabile poiché, considerate le circostanze fattuali di quel

caso, il modo di procedere dell’insorgente, che a fine ottobre 2020 con effetto

dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi collaboratori, si poneva in

contrasto con l’obbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si

rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto che l’assunzione

di personale durante un periodo molto difficile, come quello di una pandemia

comporta in sé il pericolo di subire perdite, risultava essere dovuta a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. (cfr. art. 33 cpv. 1

lett. a LADI).

Questo Tribunale, con

sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha poi parzialmente accolto ai sensi

dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità

e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto

all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da

una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a

ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data

aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava

assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente

rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per

la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era

stato disdetto a fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli

altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile

escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro

fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio

38.2021.77

dell’11 aprile 2022, menzionato sopra, il TCA, nel caso di una ditta

attiva nella posa d'acciaio d'armatura, a cui la Sezione del lavoro aveva

negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno

2021.

per i propri dipendenti e che già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava verificando la difficoltà di reperire

materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del

Covid, come pure aveva asserito di aver subito una riduzione della

quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi 8 mesi del 2021

rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di circa il 69% nei primi 8 mesi del

2021.

rispetto ai primi 8 mesi del 2019, ha deciso che non era possibile escludere

che la perdita di lavoro accusata in particolare con riferimento

ad alcuni cantieri fosse effettivamente computabile.

Gli atti

sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione, in primo luogo, per

chiarire, sentendo segnatamente l’azienda in questione e i committenti che avevano

affidato a una ditta terza (il cui delegato è pure l’amministratore unico

dell’insorgente e i cui azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due

società) la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata

alla ricorrente, nonché facendo capo

agli indici elencati al p.to D6b della Prassi LADI ILR, se la

perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse perlomeno verosimilmente

imputabile alla situazione pandemica.

In secondo luogo, per stabilire nuovamente, tenuto conto, da un

lato, che la perdita di lavoro connessa a un particolare cantiere rientrava nel

normale rischio aziendale, poiché dovuta a cambiamenti di progetto, dall’altro,

che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla

ristrutturazione di un determinato stabile era per contro da ricondurre alla

pandemia, , se la ricorrente avesse

diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.97

del 25 aprile 2022, ha confermato il diniego del diritto a indennità

per lavoro ridotto dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021 deciso

dalla Sezione del lavoro nei confronti del titolare di una ditta individuale,

la cui attività (nell’ambito dei centri benessere, parrucchieri ed estetiste) è

iniziata a gennaio 2020, per il suo unico dipendente. Il TCA ha precisato che

la questione di sapere se la perdita di lavoro fosse computabile o meno non

necessitava di maggiori approfondimenti, poiché, in ogni caso, l’oscillazione

della cifra d’affari (confronto tra quella media realizzata a gennaio e

febbraio 2020 con quella conseguita mediamente negli stessi mesi del 2021) non

raggiugeva il 25%, per cui rientrava nel normale rischio aziendale.

2.10

In

relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate dalla

ricorrente il 7 e il 18 gennaio 2021 (cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27; doc. 2 inc.

38.2022.28; consid. 1.1.; 1.3.), ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI,

prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la

perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.

consid. 2.4.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.6.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad

ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili

alla pandemia (cfr. consid. 2.6.).

Ciò è stato confermato dal

Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicato in

SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 e 8C_555/2021 dl 24 novembre 2021 (cfr. consid.

2.9.).

La perdita di lavoro di

un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in

particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di

chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA

38.2021.97

del 25 aprile 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2021; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva

2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19

marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17

dicembre 2021 p.to D4a; Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3; Direttiva

2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile

2022.

pag. 6; consid. 2.6.).

La Sezione del lavoro ha

indicato che “la “riorganizzazione” della RI 1 assomiglia maggiormente alla

costituzione di una nuova azienda piuttosto che a una riqualificazione di

quella precedente” (cfr. doc. J inc. 42.2022.27; consid. 1.8.).

E’ vero che la società dal

settembre 2020 ha cambiato sede, trasferendosi da __________ a __________

sempre a __________ (cfr. doc. 5; 5/1) e che la stessa ha dichiarato,

nell’opposizione, che l’attività è stata riorganizzata a trecentosessanta

gradi, procedendo a una riconversione aziendale, vendendo l’attrezzatura

obsoleta per privilegiare nuove tecnologie e riqualificarsi a industria 4.0.

(cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27). Inoltre l’insorgente ha precisato di aver

aggiunto, nel 2021, “al suo portafoglio di produzione due polimeri plastici

innovativi Antibatterico auto-igienizzante e Antiossidante a rilascio graduale.

Questi polimeri sono frutto di ricerca e sviluppo di __________ e la loro

produzione è concessa in esclusiva a RI 1. Trattasi di due polimeri che hanno

ottenuto le certificazioni __________ e __________” (cfr. doc. I inc.

38.20220.17; doc. I inc. 38.2022.28; consid. 1.9.).

E’ altrettanto vero, però,

che l’attività dell’azienda ricorrente resta sempre attinente allo scopo

sociale iscritto a RC e non modificato di stampaggio di materie plastiche,

costruzione di stampi, importazione, esportazione e commercio di materiale

plastico (cfr. doc. 5/1; consid. 1.1.). Anche l’amministratore unico della

società con diritto di firma individuale, __________, è il medesimo dal 2016

(cfr. doc. 5/1 inc. 38.2022.27).

La questione di sapere se il

caso di specie riguardi o meno una ditta costituita durante la pandemia non

merita comunque di ulteriori approfondimenti.

In effetti, anche

considerando che non si tratti di una nuova azienda costituita durante la

pandemia ed escludendo che si sia confrontati con una situazione di abuso di

diritto (al riguardo cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022

consid. 2.8.; STCA 39.2021.79 del 21 febbraio 2021; STCA 38.2021.46 del 25

ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021), la presente vertenza non

può concludersi nel senso auspicato dal

ricorrente, come verrà meglio esposto nei considerandi seguenti.

2.11

La RI 1, sia per il mese di

gennaio che per il mese di febbraio 2021, ha preannunciato lavoro ridotto per

tutta l’azienda, e meglio per sei dipendenti, di cui cinque collaboratori con

contratti di lavoro di durata indeterminata e un lavoratore su chiamata (cfr.

doc. 2 inc. 38.2022.27, doc. 2 inc. 38.2022.28).

In

relazione al lavoro su chiamata è utile evidenziare - benché la questione sia

di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI: le

versioni francese e tedesca menzionano espressamente che la Cassa verifica l’adempimento delle condizioni

personali, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019

consid. 5.4.2.2.) - che ai sensi dell’art. 31 cpv. 3

lett. a LADI non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori,

la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavo­ro non è

sufficientemente controllabile e giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI una

perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.

La Prassi LADI ILR B31

enuncia che fra i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere

determinata rientrano in particolare le persone che esercitano un’attività su

chiamata, occasionale o ausiliaria, occupate sporadicamente dal datore di

lavoro in base al carico di lavoro. Queste persone di norma non possono contare

su un numero di ore di lavoro regolare e garantito da un contratto di lavoro.

Se in singoli casi la perdita di lavoro può essere computabile anche in questi

tipi di rapporto di lavoro, deve essere determinato sulla base dell’analoga

applicazione della Prassi LADI ID B96 seg.

La Prassi LADI ID B97

prevede che se un lavoratore s’impegna a fornire un lavoro su chiamata per una

durata indeterminata e le chiamate cessano o diminuiscono momentaneamente, la

perdita di lavoro è computabile se il lavoratore è stato chiamato in modo più o

meno costante per un determinato periodo (periodo di riferimento). Le

oscillazioni mensili o annuali (per rapporti di lavoro durati almeno due anni)

non devono superare il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro

prestate mensilmente, risp. annualmente durante il periodo di riferimento.

In ogni caso il 20 marzo

2020.

il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed.

(“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni

per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico

o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid.

4.4

pubblicata in DTF 146 III 194), ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel

settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19).

Attraverso una modifica

dell’8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020 fino al 31 agosto 2020 (cfr. RU

2020.

1201), è stato introdotto l’art. 8f Ordinanza COVID-19 assicurazione

contro la disoccupazione, del seguente tenore:

" 1

In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b

LADI, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce

forti oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità

per lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell’azienda che chiede il

lavoro ridotto.

2.

Il servizio competente determina la perdita di lavoro

in base agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di

lavoro più favorevole per il lavoratore.”

L’art. 8f dell’Ordinanza

COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 28 ottobre 2020,

valida retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 (RU 2020 4517),

enuncia:

" 1

In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b

LADI, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti

oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro

ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda

che chiede il lavoro ridotto.

2.

La perdita di lavoro è determinata in base agli

ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del

lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di

lavoro più favorevole per il lavoratore.

3.

L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 1983

sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata

il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.”

In

proposito cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3 e 4.4., pubblicata

in 147 V 359.

2.12

Dalle carte processuali non

emerge quando siano stati assunti i sei lavoratori per i quali è stato chiesto

il lavoro ridotto nei mesi di gennaio e febbraio 2021, né il loro grado di

occupazione.

L’insorgente si è limitata

ad affermare, nell’opposizione e nei ricorsi, da un lato, di aver disdetto

alcuni rapporti di lavoro, dall’altro, di aver assunto nuovo personale (cfr.

doc. 5 inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28; consid.

1.6.; 1.9.).

Dal preannuncio del 7

gennaio 2021 relativo al mese di dicembre 2020 si evince, in effetti, che i

dipendenti della società ricorrente non erano sei come a gennaio e febbraio

2021, bensì nove, di cui due lavoratori su chiamata, e che il lavoro ridotto

era stato domandato per cinque collaboratori (cfr. doc. 1/1 inc. 38.2022.27).

La RI 1, nonostante la

richiesta della Sezione del lavoro del 14 dicembre 2021, sollecitata il 20

dicembre 2021 (con tale scritto la Sezione del lavoro ha anche reso attenta la

SA che la Cassa non avrebbe potuto procedere al pagamento delle ILR di febbraio

2021, poiché non erano stati presentati i conteggi entro il termine di tre mesi

di cui all’art. 38 cpv. 1 LAI; cfr. doc. 12 inc. 38.2022.27; doc. 12 inc.

38.2022.28), di inviare copia dei contratti di lavoro dei dipendenti, di ogni

disdetta da gennaio 2021 e dell’ultima notifica dei salari inoltrata alla Cassa

di compensazione AVS (cfr. doc. 9; 12 inc. 38.2022.27), mai ha prodotto tali

documenti.

La medesima neppure ha

fornito la tabella della cifra d’affari dal 2017, la dichiarazione IVA dal

2017, copia della licenza edilizia che autorizzi il cambio di destinazione dei

locali adibiti allo svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo

indirizzo e il contratto di locazione/vendita del nuovo immobile in __________

domandati dall’amministrazione, né ha completato le informazioni a disposizione

di quest’ultima circa i motivi legati alla perdita di lavoro e in relazione a

cosa si intenda con l’affermazione che nella fase di riorganizzazione aziendale

una parte del lavoro è effettuata da terzi (cfr. doc. 9; 12 inc. 38.2022.27).

Ne discende che a torto

l’insorgente sostiene che la Sezione del lavoro abbia deciso senza

approfondimenti (cfr. doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28). La parte

resistente ha esperito i necessari accertamenti durante la procedura di

opposizione, tuttavia la società ricorrente non vi ha dato seguito.

Al riguardo va altresì

evidenziato che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito

delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; STF

8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 5.3.) non è incondizionato, ma trova il

suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020

del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid.

3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF

U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.

57.

pag. 164 consid. 5a).

L’art.

43.

cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L'art.

43.

cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione

e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo

scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare

e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA

(“Se sono necessari e ragionevolmente

esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,

l’assicurato deve sottoporvisi”), bensì anche ad altre disposizioni

previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di

svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano

fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44,

31.

LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010

consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

La

norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque,

secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un

certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una

decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).

L’assicuratore,

tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare

in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né

complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato

(cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24

giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Al riguardo cfr. pure STF

9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.3.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.

2.13

Nel caso concreto la

ricorrente, benché sia stata invitata, il 14 e il 20 dicembre 2021, per

iscritto dalla Sezione del lavoro a completare le informazioni a sua

disposizione e a fornire tutta la documentazione necessaria a chiarire la

fattispecie, non ha proceduto in tal senso (cfr. consid. 2.12.).

La

Sezione del lavoro, del resto, sia il 14 che il 20 dicembre 2021 ha assegnato

all’insorgente adeguati termini per produrre i documenti richiesti (entro il 21

dicembre 2021, rispettivamente entro il 17 gennaio 2022) e l’ha informata sulle

conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto domandato ai sensi

dell’art. 43 LPGA, e meglio che, in caso di mancato riscontro entro il termine

assegnato, sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso (cfr.

cfr. doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27).

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione

del lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.14

Questa

Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale

si è basata sugli atti in suo possesso e ha negato alla società ricorrente il

diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021,

meriti conferma.

In primo luogo, infatti, omettendo

di completare le informazioni a disposizione dell’amministrazione (circa i

motivi legati alla perdita di lavoro, come pure in relazione a cosa si intenda

con l’affermazione che nella fase di riorganizzazione aziendale una parte del

lavoro è effettuata da terzi) e di produrre la documentazione richiesta (copia

dei contratti di lavoro dei dipendenti e di ogni disdetta da gennaio 2021,

copia dell’ultima notifica dei salari inoltrata alla Cassa di compensazione

AVS, copia della licenza edilizia che autorizzi il cambio di destinazione dei

locali adibiti allo svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo

indirizzo, contratto di locazione/vendita del nuovo immobile in __________,

tabella della cifra d’affari dal 2017, nonché la dichiarazione IVA dal 2017; cfr.

doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27), l’insorgente ha reso alquanto complesso, se non

impossibile, il compito dell’amministrazione di chiarire le questioni

concernenti la perdita di lavoro (cfr. STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018

consid. 2.9.; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.12.).

Ne consegue che, a ragione, la

Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua

disposizione.

In secondo luogo, dalle

carte processuali si evince che la riorganizzazione dell’attività della ditta

ricorrente con l’“introduzione di un’automatizzazione innovativa” e l’“ammodernamento

degli impianti” (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27) è iniziata a fine 2016 ed è

stata graduale e programmata (cfr. doc. VII; consid. 1.11.).

Contrariamente a quanto

indicato nell’opposizione, ossia che “è proprio a causa delle perdite

relative alla pandemia COVID-19 e a causa della riduzione del volume di lavoro

che abbiamo deciso di vendere l’edificio vecchio situato in __________ e

traslocare in __________” (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27), nel ricorso è

stato d’altronde affermato che “nell’anno 2020 RI 1 ha venduto il vecchio

stabilimento e i vecchi macchinari per fruire di locali e attrezzature più

moderni avendo lo scopo principale di incrementare gli utili estendendo le

attività verso settori più redditizi ed in particolare il settore medicale” e

che “in ogni caso il trasferimento e la riorganizzazione aziendale nulla

hanno avuto a che vedere con i motivi per i quali è stata richiesta l'indennità

di lavoro ridotto” (cfr. doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28).

Il cambiamento di sede ha

avuto luogo a settembre 2020 (cfr. doc. 5/1).

Ritenuta la difficile

situazione economica causata già dal primo confinamento nella primavera 2020,

l’asserita perdita di lavoro legata alla riorganizzazione aziendale iniziata a

fine 2016 sembra rivelarsi non

inevitabile (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), in quanto prevedibile.

In ogni caso quanto addotto

nell’impugnativa, ovvero che la riduzione di lavoro subita da RI 1 a gennaio e

febbraio 2021 è stata causata unicamente dalle conseguenze di andamento dei

mercati per la pandemia da SARS-CoV-2, non è stato meglio precisato, né

argomentato nel dettaglio.

Anche il riferimento

ricorsuale ai ritardi delle consegne e alle perdite economiche dovute alla

reperibilità delle materie prime risulta generico e non è sufficientemente

circostanziato.

In proposito va del resto

osservato che nei preannunci di lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio

2021, come pure nell’opposizione del 10 febbraio 2022 non è stato invocato

alcun problema connesso alle materie prime a causa dell’interruzione delle

catene di approvvigionamento a seguito di misure contro il coronavirus (cfr.

consid. 2.8.; doc. 2 e 5 inc. 38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28).

Nei preannunci quale causa

del lavoro ridotto è invece stato indicato il “calo delle ordinazioni dovuto

alla situazione congiunturale” (cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27 e doc. 2 inc.

38.2022.28).

Nell’opposizione, inoltre,

la SA ha dichiarato che una parte del lavoro nella fase di riorganizzazione era

eseguito da terzi. Nonostante le richieste della Sezione del lavoro del 14 e

del 20 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.12.), non sono state fornite precisazioni

al riguardo, per cui l’insorgente deve sopportare le conseguenze del fatto che

non è stato comprovato alcun valido motivo per il quale fossero terzi a

svolgere determinate mansioni e non i suoi dipendenti per i quali è stato

chiesto il lavoro ridotto (cfr. consid. 2.12.).

In simili condizioni, la

perdita di lavoro fatta valere dalla RI 1 non può essere ritenuta computabile,

poiché la ricorrente non ha dimostrato in modo verosimile che la stessa è riconducibile

alla pandemia (la quale di per sé non va considerata un normale rischio

aziendale ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. consid. 2.4.) almeno

parzialmente (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/:

“le disposizioni speciali della legge COVID-19 si applicano soltanto quando

il lavoro ridotto è almeno parzialmente in relazione con le conseguenze

economiche della pandemia. Nel caso in cui il lavoro ridotto sia dovuto

esclusivamente ad altri motivi (p.es. gli effetti della guerra in Ucraina, (…)

si applica quanto disposto normalmente dalla legge sull’assicurazione

contro la disoccupazione”; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.).

Del resto nemmeno davanti

al TCA, benché la Sezione del lavoro abbia più volte ribadito, nelle decisioni

su opposizione del 2 febbraio 2022, nelle risposte di causa e nelle

osservazioni del 4 maggio 2022 (cfr. doc. J pag. 3; V p.to 5; IX inc.

38.2022.27; doc. K pag. 3; V p.to 5; IX inc. 38.2022.28), che l’insorgente non

ha risposto alle richieste del 14 e del 20 dicembre 2021, la SA ha trasmesso

alcunché senza fornire al riguardo valide ragioni.

In proposito giova rilevare

che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il

ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale

cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che

l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,

nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di

sospensione, durante la procedura di

opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise,

era rimasto vago. La nostra Massima Istanza ha rilevato che pretendere

dall’amministrazione che desse all’assicurato una nuova occasione per elencare

le ricerche svolte in maniera verificabile equivaleva a “strapazzare” (“überstrapazieren”)

il principio inquisitorio.

2.15

In relazione alla motivazione

menzionata nei preannunci di lavoro ridotto del 7 e del 18 gennaio 2021, ovvero

il calo delle ordinazioni dovuto alla situazione congiunturale (cfr. doc. inc.

38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28), come pure a quanto indicato

nell’opposizione circa la riduzione del volume del lavoro (cfr. doc. 5 inc.

38.2022.27), è infine utile evidenziare, benché la ricorrente, contravvenendo

alle richieste della Sezione del lavoro (cfr. consid. 2.12.), non abbia

prodotto alcunché in merito alle cifre d’affari, che ad ogni modo non tutte le

oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità

per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra

d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio

precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio

aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016;

STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA

38.2004.95

dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA

38.2003.50

del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA

38.2002.95

del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA

38.2001.125

del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA

38.2000.22

del 24 luglio 2000).

Sulla questione si vedano

anche la STFA C 302/05 del 25 luglio 2007 e la STFA C 189/02 del 15 marzo 2004.

La regola dei quattro anni

fissati dalla giurisprudenza cantonale per il confronto della cifra d’affari,

inoltre, non è assoluta ed è possibile prendere in considerazione anche un

periodo inferiore di tempo per validi motivi, ad esempio quando l’avvio di

un’azienda è recente, rispettivamente non tenendo conto del 2020 anno in cui è

scoppiata la pandemia (cfr. STF 302/05 del 25 luglio 2007; STCA 38.2021.97 del

25.

aprile 2022 consid. 2.11. menzionata al consid. 2.9.; STCA 38.2021.100 del

21.

marzo 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021 consid. 2.11.).

Un’oscillazione della

cifra d’affari superiore al 25% è comunque ininfluente se la perdita di lavoro

è da ascrivere ad altre circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale

(cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5.; STCA 38.2008.67 del 12

febbraio 2009 consid. 2.6.

2.16

Stante quanto precede, le

decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 devono essere confermate.

2.17

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2022.27 e 38.2022.28

sono congiunte.

2. I ricorsi del 28 febbraio

2022, in quanto ricevibili, sono respinti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti