38.2022.27
A ragione negate ILR a società che ha cambiato sede e riorganizzato attività. Mai prodotto doc. chiesti da SdL (ossequiato art.43 cpv.3 LPGA e quindi deciso sulla base degli atti). Perdita di lavoro non computabile. Non dimostrato in modo verosimile che è almeno parzialmente riconducibile a pandemia
18 luglio 2022Italiano79 min
realizzati sia in Svizzera che in Italia, tra le varie invitati alla borsa di __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.27-28
rs
Lugano
18 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 28 febbraio 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 emanate da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 7 gennaio 2021 la RI 1 di __________,
il cui scopo sociale è lo stampaggio di materie plastiche, la costruzione di
stampi, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale plastico,
l'assunzione di rappresentanze nel settore (cfr. estratto RC reperibile al sito
www.zefix.ch), ha inoltrato alla
Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il mese di gennaio 2021
(cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto
colpisce tutta l’azienda, e meglio 6 dipendenti (5 lavoratori al beneficio di
contratti durata indeterminata e 1 lavoratore su chiamata) e che la perdita di
lavoro probabile è dell’80% (cfr. doc. 2 pti. 2.1, 3.1, 4.1 inc. 38.2022.27),
dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “calo delle ordinazioni
dovuto alla situazione congiunturale” (cfr. doc. 2 p.to 2.2 inc. 38.2022.27).
1.2. Con decisione dell’11 gennaio
2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale nel senso che il
diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo 17
- 31 gennaio 2020 (cfr. doc. 3 inc. 38.2022.27).
1.3. Il 18 gennaio 2021 la RI 1 ha
trasmesso all’amministrazione un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto a
favore dei propri 6 dipendenti con perdita di lavoro probabile dell’80% per il
mese di febbraio 2021, fornendo il medesimo motivo del mese precedente, ossia “calo
delle ordinazioni dovuto alla situazione congiunturale” (cfr. doc. 2 inc.
38.2022.28).
1.4. Con decisione del 20 gennaio
2021 la Sezione del lavoro non ha sollevato opposizione, riconoscendo
conseguentemente alla società il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 1°
al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 3 inc. 38.2022.28).
1.5. Il 9 febbraio 2021, con due
distinte decisioni, la Sezione del lavoro ha annullato e sostituito i
precedenti provvedimenti dell’11 e del 20 gennaio 2021, sollevando opposizione
al versamento di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 17 al 31
gennaio 2021 e per il mese di febbraio 2021.
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
3. L’indennità
per lavoro ridotto è accordata unicamente se la perdita di lavoro è computabile
e probabilmente temporanea e se è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI).
Scopo dell'indennità per lavoro
ridotto è quindi prevenire la disoccupazione mantenendo i posti di lavoro e non
di apportare un sostegno puramente finanziario alle imprese.
In concreto, la richiedente (RI 1)
azienda che risulta insediata in __________, risulta irreperibile e da
informazioni assunte dallo scrivente Ufficio risulta che lo stabile come i
propri macchinari siano stati venduti, ciò che a mente dello scrivente Ufficio comporta
come la perdita di lavoro annunciata non riveste un motivo temporaneo. (…)”
(Doc. 4 inc. 38.2022.27=doc. 4 inc. 38.2022.28)
1.6. Contro i provvedimenti del 9
febbraio 2021 la RI 1, il 10 febbraio 2021, ha interposto tempestiva
opposizione, asserendo:
" (…) È
proprio a causa delle perdite relative alla pandemia COVID-19 e a causa della
riduzione del volume di lavoro che abbiamo deciso di vendere l'edificio vecchio
situato in Vi__________ e traslocare in __________ (vedi estratto registro di
commercio).
Con l'intento di affermarci e riconfermarci sul mercato offrendo
innovazione tecnologica di alto livello abbiamo puntato sulla qualità assoluta.
Questa decisione inevitabilmente ha richiesto una riorganizzazione
dell'attività a trecentosessanta gradi. Ora stiamo organizzando la produzione
di dispositivi medici oncologici brevettati, e lo sviluppo e produzione di
polimeri antimicrobici auto igienizzanti. La conversione per la produzione in
camera bianca ISO 7 e 8, in ambiente a pressione positiva privo di polveri, ci
ha costretto a vendere l'attrezzatura obsoleta per privilegiare quella nuova
tecnologia, pulita ed elettrica per riqualificarci a industria 4.0.
In questa fase di aggiornamento e riorganizzazione aziendale una
parte di lavoro è eseguita da terzi, nonostante Ricerca e Sviluppo, controllo
qualità, post lavorazioni, trasporti, gestione materie prime, confezionamento,
e consegne siano eseguite direttamente in azienda, ma per ora in forma di
lavoro ridotto.
Purtroppo abbiamo comunicato alcune disdette e il personale era ed
è al corrente della riorganizzazione.
Crediamo inoltre che, per sopperire alla riduzione di lavoro
rendendoci più competitivi come conseguenza della pandemia COVID-19 che allo
stesso tempo ci ha fornito lo spunto per la conversione aziendale, abbiamo
deciso di migliorare la nostra qualità produttiva offrendo il meglio per i
mercati di approvvigionamento più innovativi ed esigenti. In particolare
intendiamo offrire una produzione asettica ai mercati del medicale,
farmaceutica, dell'elettronica e della meccanica di precisione, già serviti da
noi in forma meno specifica.
Vogliamo migliorare l'attuale offerta della RI 1 per mezzo di una
riorganizzazione aziendale, dell’introduzione di un’automatizzazione
innovativa, dell’ammodernamento degli impianti, e attraverso qualificazioni
rendendo tutti i comparti più efficienti e adeguati a una produzione
competitiva, pulita e moderna. (…)” (Doc. 5 inc. 38.2022.27)
1.7. Con decisione dell’8 luglio
2021 la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla società interessata il diritto
a indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo al 31 luglio 2021, ritenendo, sulla
base della documentazione presentata, che limitatamente a tale periodo i
presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto
atteneva all’esame di sua competenza, fossero adempiuti (cfr. doc. 7 inc.
38.2022.27=doc. 7 inc. 38.2022.28).
1.8. Con
due decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 di uguale tenore la Sezione
del lavoro ha confermato le decisioni del 9 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.5.),
rilevando che la perdita di lavoro lamentata dall’azienda non era computabile e
argomentando come segue:
" (…)
5. Nel caso
concreto, l’interessata non ha prodotto la documentazione richiesta dall'UG a
seguito delle richieste d'informazioni mancanti del 14 e del 20 dicembre 2021,
violando in tal modo il suo obbligo di collaborare (art. 28 LPGA). In
particolare non ha allegato: la copia dei contratti di lavoro dei dipendenti e
ogni relativa disdetta da gennaio 2021, la copia dell'ultima notifica dei
salari inoltrata alla Cassa di compensazione AVS, la copia della licenza
edilizia che ha autorizzato il cambio di destinazione dei locali adibiti allo
svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo indirizzo, il contratto
di locazione/vendita del nuovo immobile in __________, la tabella con cifra
d'affari aggiornata dal 2017 e le dichiarazioni IVA dal 2017 a febbraio 2021.
Per rendere verosimile la computabilità della perdita di lavoro l'UG deve
pertanto basarsi sulle informazioni a disposizione, in particolare quelle
inoltrate in sede di opposizione.
Si rileva che, da quanto dichiarato
da RI 1 in sede d'opposizione, la ditta ha subito "una riorganizzazione
dell'attività a trecentosessanta gradi": oltre agli spazi, sono
cambiati anche i macchinari, il materiale prodotto e sono stati addirittura
licenziati dei dipendenti (cfr. opposizione dell'11 febbraio 2021).
A tal proposito, si rammenta che i
datori di lavoro che richiedono le indennità per lavoro ridotto sono tenuti a
comunicare, in virtù del generale principio di collaborazione nonché dello
specifico obbligo ex art. 31 LPGA, ogni cambiamento. rilevante della loro
situazione. Evenienza che non si è verificata nel caso in esame. Si osserva poi
che un'operazione come quella di cui sopra deve essere meditata in anticipo, il
fatto che la ditta sia rimasta silente fino alla decisione dell'UG del 20
gennaio 2021 non è in alcun modo scusabile. In ogni caso, dalla documentazione
agli atti non risulta comprovato niente rispetto a quanto sostenuto in sede di
opposizione, non avendo l'opponente dato seguito agli accertamenti esperiti
dall'UG. Già solo per questo motivo la perdita di lavoro non è da ritenersi
computabile.
Così come è stata descritta
dall'opponente, la "riorganizzazione" della RI 1 assomiglia
maggiormente alla costituzione di una nuova azienda piuttosto che a una
riqualificazione di quella precedente. Ora, il compito principale dell'assicurazione
contro la disoccupazione non è quello di disporre un sussidio per garantire i
ricavi o l'esistenza alle società che chiedono il diritto al lavoro ridotto,
quanto quello di evitare i licenziamenti del personale. Per questa ragione, non
possono essere addossate all'assicuratore sociale le scelte del datore di
lavoro, come quella di riorganizzare profondamente una società, salvo poi
chiedere il lavoro ridotto per mantenere il posto di lavoro ai dipendenti che
non sono stati licenziati. La perdita di lavoro della RI 1 in seguito alla sua
ristrutturazione rappresenta dunque una circostanza prevedibile e se del caso
attribuibile al normale rischio aziendale.
Inoltre, la perdita di lavoro non
risulta plausibile per il fatto che la nuova attività della ditta in parola
riguarda la produzione di materiale medico, settore in forte crescita durante
questi anni pandemici. (…)” (Doc. J inc. 38.2022.27 pag. 3-4=doc. K inc.
38.2022.28 pag. 3-4)
1.9. Contro le decisioni su
opposizione del 2 febbraio 2022 la RI 1 ha inoltrato due tempestivi ricorsi al
TCA di contenuto analogo, nei quali ha chiesto l’assegnazione delle indennità
per lavoro ridotto per i mesi da dicembre ad aprile 2021 (cfr. doc. I pag. 2
inc. 38.2022.27; doc. I pag. 2 inc. 38.2022.28).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali la società ha addotto:
" (…) Nell’anno
2020 RI 1 ha venduto il vecchio stabilimento e i vecchi macchinari per fruire
di locali e attrezzature più moderni avendo lo scopo principale di incrementare
gli utili estendendo le attività verso settori più redditizi ed in particolare
il settore medicale, dove il titolare __________ detiene numerosi brevetti
nazionali ed internazionali.
RI 1 ha comunicato il trasferimento agli uffici di competenza ed
in particolare all'Ufficio di Commercio e al Comune.
Come si evince già dai moduli di "Domanda e calcolo di
indennità per lavoro ridotto" (__________) di settembre 2020 (vedi
allegato G e F) e di "Preannuncio di lavoro" di dicembre 2020 con
data di 07/01/2021 (vedi allegato F), in cui è chiaramente indicato il nuovo
indirizzo, sia l'__________ che la Sezione del Lavoro erano al corrente del
nostro nuovo indirizzo di __________ già dal nostro trasferimento o sia dal
settembre 2020.
In ogni caso il trasferimento e la riorganizzazione aziendale
nulla hanno avuto a che vedere con i motivi per i quali è stata richiesta
l'indennità di lavoro ridotto. La riduzione di lavoro subita da RI 1 nei
periodi indicati è stata causata unicamente dalle conseguenze di andamento dei
mercati per la Pandemia da SARS-CoV-2.
Nonostante la pandemia con conseguenti ritardi di consegna e
perdite economiche dovute alla reperibilità di materie prime causati dalla
pandemia stessa, RI 1 ha mantenuto i suoi clienti storici e non ha interrotto
le forniture. Non c'è mai stata intenzione di rinunciare al ramo aziendale
storico nel disegno di riorganizzazione aziendale.
RI 1 a causa della pandemia nell'anno 2020 ha avuto una perdita di
circa CHF45’000.00 e si è lavorato in forma ridotta.
Non avendo prodotti propri, essendo produttore per conto terzi, e
per non essere totalmente dipendente dai suoi clienti e dall'andamento del
mercato, RI 1 nel corso dell'anno 2021 ha aggiunto al suo portafoglio di
produzione due polimeri plastici innovativi, Antibatterico auto-igienizzante e
Antiossidante a rilascio graduale. Questi polimeri sono frutto di ricerca e
sviluppo di __________ e la loro produzione è concessa in esclusiva a RI 1.
Trattasi di due polimeri che hanno ottenuto le certificazioni __________ e __________.
Nonostante le difficoltà sopra menzionate, RI 1 nel corso
dell'anno 2021 ha anche assunto nuovo personale.
(…).
Non è corretto affermare da parte della
Sezione di lavoro di non essere al corrente del nostro nuovo indirizzo in
quanto sia __________ che la Sezione del Lavoro sono stati informati già nel
mese di settembre 2020 (allegato G e allegato F). L'accertamento e il
sopralluogo presso un indirizzo errato è da intendersi nullo.
La decisione di traslocare la RI 1 da __________ a 500m di
distanza in __________, di certo non è stata conseguenza della pandemia
COVID-19 né conseguenza del nostro lavoro ridotto e delle relative richieste
per indennità per lavoro ridotto. Bensì il trasloco e l'aggiunta di prodotti
propri sono stati attuati nell'intenzione d'implementamento, di maggiore
indipendenza e sostenibilità, e dovrebbero rafforzare la presenza di RI 1 sul
mercato nazionale e internazionale.
Sono state invece le difficoltà nella reperibilità e addirittura
la totale mancanza di alcune materie prime e la scarsa disponibilità di
macchinari ed attrezzature a causa della pandemia COVID-19 a causare la perdita
di lavoro e quindi la nostra richiesta per indennità di lavoro ridotto, non
certo la riorganizzazione aziendale intesa ad ampliare il portafoglio clienti.”
(Doc. I inc. 38.2022.27=doc. I inc. 38.2022.28)
1.10. Nelle
sue risposte del 6 aprile 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere
Fatti
i ricorsi con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. V inc. 38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28).
1.11. Il 13 aprile 2022 la
ricorrente ha segnatamente osservato:
" (…) RI 1 è
in attività dal 1970 ed è considerata un'azienda storica del Ticino. RI 1, non
ha mai smesso di fornire i suoi clienti, ovviamente con modalità e conseguenze
da lavoro ridotto a causa degli effetti della pandemia COVID-19 quando il
personale era in lockdown, quarantena e/o malato e per carenza di materie prime
a causa della pandemia. Con il trasloco, e, nonostante la pandemia COVID-19, il
controllo qualità, spedizioni e imballaggio e l'ufficio amministrativo erano
operativi in maniera ridotta e se pur a rilento i servizi e prodotti sono stati
forniti per quanto possibile facendo fronte con le scorte di magazzino.
Non rileviamo alcuna contraddizione poiché la riorganizzazione ha
avuto inizio ancora nel 12/2016 per cui il processo era in atto, graduale e
programmato, ed è arrivato alla maturazione in concomitanza con la pandemia
COVID-19. Le apparecchiature innovative sono state ideate da noi e costruite su
misura per noi ancora nel 2019/2020 inoltre al momento del trasloco tutti i
prodotti erano già messi a punto e marcati CE.
Purtroppo con la pandemia non erano reperibili le materie prime
per consentire produzioni su larga scala e i destinatari dei nuovi prodotti
hanno fermato le loro attività avendo il personale in lockdown, quarantena o
malato. Rammentiamo inoltre che RI 1 da 52 anni produce articoli plastici e da
oltre 20 anni produce dispositivi medici in classe "l" per conto
terzi per un fatturato medio di circa CHF 200,000.00/anno, che rappresenta il
5-10%di media del suo fatturato totale.
Perciò siamo in grado di affermare che non solo non abbiamo
avuto l'intenzione di rinunciare al ramo aziendale storico nel disegno di
riorganizzazione aziendale ma al contrario tali attività sono state rafforzate
con l'introduzione di articoli propri.
1.10 Punto 3 dell'incarto 38.2022.28, citando l'avvocato __________
dell'ufficio giuridico, "... Ia ricorrente ha messo in atto una profonda e
importante riorganizzazione dell'azienda, cercando di modernizzare i prodotti
offerti, come pure i macchinari per realizzarli ...". Non siamo degli
sprovveduti che "cercano di modernizzare" ma dei professionisti che
sono stati premiati per le attività imprenditoriali svolte, e per i prodotti
realizzati sia in Svizzera che in Italia, tra le varie invitati alla borsa di __________
"__________" per presentare prodotti innovativi, titolari di numerosi
brevetti tutti approvati in circa 67 paesi relativi a prodotti medicali
importanti e di un portafoglio clienti di lunga data. Purtroppo non conoscendo
la nostra realtà aziendale e non conoscendo le persone e i processi produttivi,
sono state fatte affermazioni di carattere generalizzato che non appartengono
al nostro caso.
Le attività non sono state mai interrotte del tutto se non nel
periodo lockdown forzato. Abbiamo solo avuto riduzione del lavoro a causa della
pandemia COVID-19 proprio per carenza di materiali e personale.
Tutti i macchinari e gli stampi necessari per la produzione dei
nuovi prodotti erano già pronti e avevamo scorte di magazzino prima della
pandemia COVID-19 e prima del trasloco.
Non abbiamo chiesto alla Sezione del lavoro di finanziare nulla,
abbiamo invece chiesto l'indennità al lavoro ridotto a causa del COVID-19. (…)”
(Doc. VII pag. 3 inc. 38.2022.27=doc. VII pag. 3 inc. 38.2022.28)
1.12. L’amministrazione ha preso
posizione in merito con scritti del 4 maggio 2022 (cfr. doc. IX inc.
38.2022.27; doc. IX inc. 38.2022.28).
1.13. L’insorgente si è pronunciata
nuovamente in relazione alla fattispecie il 10 maggio 2022 (cfr. doc. XI inc.
38.2022.27; doc. XI inc. 38.2022.28).
1.14. I doc. XI inc. 38.2022.27 e XI
inc. 38.2022.28 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr.
XII inc. 38.2022.27; doc. XII inc. 38.2022.28).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati
dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse
entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono sostanzialmente fatti di ugual
natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la
connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2022.27
e 38.2022.28 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.
STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_61/2021,
9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF 8C_120/2021, 8C_137/2021
del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021
consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF
8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017,
9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7
dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2
L'autorità
di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una
decisione su opposizione emessa dall'organo
amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022
consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413
consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La
costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre
2019.
consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013
consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V
413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata).
Nella presente fattispecie
le decisioni su reclamo del 2 febbraio 2022 contestate con i ricorsi del 28
febbraio 2022 riguardano il diniego del diritto a indennità per lavoro ridotto
per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. doc. J inc. 38.2022.27; doc. K inc.
38.2022.28).
Ogni
altra questione, in particolare concernente il diritto a ILR per i mesi di
dicembre 2020, rispettivamente marzo e aprile 2021 (cfr. doc. I pag. 2 inc.
38.2022.27; doc. I pag. 2 inc. 38.2022.27), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa
Corte non può chinarsi su tali problematiche.
Va in ogni caso
evidenziato, da una parte, che con decisione dell’11 gennaio 2021 la Sezione
del lavoro ha sollevato opposizione in merito al preannuncio di lavoro ridotto
del 7 gennaio 2021 per il mese di dicembre 2020, in quanto tardivo (cfr. doc.
1). Il provvedimento dell’11 gennaio 2021 risulta essere cresciuto in giudicato
incontestato (cfr. doc. V pag. 4 inc. 38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28), per
cui a maggior ragione la richiesta di ILR per tale mese si rivela irricevibile.
Dall’altra, che
l’amministrazione, con decisione dell’8 luglio 2021 ha ammesso il diritto a ILR
per i mesi di marzo e aprile 2021 (cfr. doc. 7; consid. 1.7.). La medesima,
tuttavia, nelle risposte di causa ha precisato che “erroneamente l’UG ha
riconosciuto dette indennità con decisione 8 luglio 2021. Tale decisione sarà
dunque oggetto di riconsiderazione a dipendenza dell’esito della presente
vertenza” (cfr. doc. V pag. 4 inc. 38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28).
nel merito
2.3
Preliminarmente occorre
rilevare che la ricorrente, negli scritti del 13 aprile e del 10
maggio 2022 (cfr. doc. VII; IX), ha contestato il fatto che la Sezione del
lavoro, mentre nelle decisioni del 9 febbraio 2021 (cfr. doc. 4 inc.
38.2022.27=doc. 4 inc. 38.2022.28; consid. 1.5.), ha motivato il diniego del
diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021
con l’asserita inesistenza aziendale, nelle risposte di causa (cfr. doc. V inc.
38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28 consid. 1.10.) ha invece fatto
riferimento alla riorganizzazione aziendale.
In effetti nelle decisioni
del 9 febbraio 2021 l’amministrazione si è fondata sull’art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI, ossia ha negato il diritto alle ILR a causa della perdita di lavoro non
temporanea a seguito dell’irreperibilità dell’azienda (cfr. consid. 1.5.).
Nelle decisioni su
opposizioni, e quindi non soltanto nelle risposte di causa, come sottolineato
dalla parte resistente (cfr. doc. IX inc. 38.2022.27; doc. IX inc. 38.2022.28),
il diritto non è stato riconosciuto in applicazione dell’art. 31 cpv. 1 lett. b
LADI, e meglio poiché la perdita di lavoro dovuto alla ristrutturazione della
SA non era computabile, essendo prevedibile e attribuibile al normale rischio
aziendale (cfr. doc. J inc. 38.2022.27; doc. K inc. 38.2022.28).
Per costante
giurisprudenza allorché un'autorità constati
la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento una
motivazione diversa rispetto a
quella iniziale, deve dare alle parti l’occasione di determinarsi sulla
prospettata argomentazione, in rispetto del diritto di essere sentito sancito
dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1°
settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid.
5b/bb; DTF 125 V
368; STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008).
Nella sentenza 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2. appena citata
l’Alta Corte ha precisato che il diritto di essere sentito va rispettato quando
l’autorità ventili di fondare la propria decisione su una norma o un motivo
giuridico non applicati nella decisione iniziale, di cui nessuna delle parti si
è prevalsa e di cui non poteva presumerne la rilevanza.
In casu con l’opposizione
del 10 febbraio 2021 la RI 1 ha fatto riferimento alla riorganizzazione
dell’attività a trecentosessanta gradi, specificando che parte del lavoro era
eseguita da terzi (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27; consid. 1.6.).
Conseguentemente la
Sezione del lavoro, il 14 dicembre 2021 ha chiesto all’azienda, in particolare,
informazioni circa i motivi precisi della perdita di lavoro e riguardo alla
parte di lavoro effettuata da terzi, come pure l’invio di una tabella con le
cifre d’affari a decorrere dal 2017 (cfr. doc. 9 inc. 38.2022.27). Tali
richieste, che sono state sollecitate anche il 20 dicembre 2021 (cfr. doc. 12
inc. 38.2022.27), non concernevano chiaramente più le ragioni, ovvero
l’irreperibilità e perciò l’inesistenza stessa dell’azienda, poste a fondamento
delle decisioni formali del 9 febbraio 2021 di diniego delle ILR.
In simili condizioni la
ricorrente, che non ha mai dato seguito alle domande dell’amministrazione,
senza peraltro fornirne le ragioni, non poteva legittimamente credere che
l’esito della sua opposizione, a prescindere dalla reperibilità dell’azienda,
sarebbe stato senz’altro a suo favore. La medesima, sulla base di quanto da lei
asserito nell’opposizione circa la riorganizzazione della ditta e delle
conseguenti domande postegli dalla Sezione del lavoro, poteva presumere che
altri fattori legati ai motivi e all’entità della perdita di lavoro erano
rilevanti ai fini della risoluzione della procedura di opposizione e potevano
condurre la parte resistente a negarle il diritto alle ILR per gennaio e
febbraio 2021.
Pertanto nel caso di
specie occorre concludere che l’amministrazione non ha violato il diritto di
essere sentita della ricorrente (cfr. STF 8C_254/2016 del 6 luglio 2016 consid.
1).
La ricorrente ha,
peraltro, potuto ampiamente esprimersi in merito a quanto contestatole con le
decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 dinanzi al TCA che gode del pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.3.).
2.4
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente
sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non
hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo
(cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.5
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a
motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso
dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a
(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La
creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità
ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è
compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di
preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Prima
di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza
il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta
ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente
di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica
subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità
cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una
simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la
tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa
di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità,
considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo
temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per
quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase
di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le
conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,
ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di
lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.6
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c
relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c
Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve
aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20
aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c,
2.3
e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre
2021.
che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il
p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione
alla Prassi LADI ILR:
"
D4a Valido dal 19.03.2021
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi
datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda
di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo
32.
capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si
applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di
provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda
costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto
in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto
imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti
vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte
della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda
deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Cfr. pure Direttiva
2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio
2022.
pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato
che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,
la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.7
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del
30.
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.
3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr.
STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.8
Giova altresì rilevare che nella “Direttiva 2021/14:
adeguamenti delle Prassi LADI” del 30 giugno 2021 concernente le disposizioni
speciali applicate in relazione alla pandemia la SECO risulta il punto D8a,
valido dal 1° settembre 2020, secondo cui: “La perdita di lavoro può essere conteggiata
se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di
approvvigionamento.”
L’autorità di vigilanza ha
fornito al riguardo la seguente spiegazione
"
A causa delle misure contro il
coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di
approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi
ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita
di lavoro dovuta a ciò.”
Anche
nel FAQ “Pandemia e aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una
ditta, “I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto
l’azienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a
difficoltà di fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i
miei lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che
“(…) le difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile
al datore di lavoro”
(https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/02/DOC20-faq-aziende-coronavirus-2016.pdf).
Su questo tema cfr.
l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro» per le materie prime;
Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione
industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza)
e l’articolo “Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato
sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano
online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021
(reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05
/mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).
La Società Svizzera degli
Impresari-Costruttori, l’8 aprile 2021, rilevava peraltro che “dall’inizio
dell’anno, si moltiplicano gli annunci degli aumenti di prezzo per i prodotti
fatti con materie prime quali petrolio e acciaio” (cfr. https://baumeister.swiss/it/aumenti-significativi-dei-prezzi-per-alcuni-materiali-da-costruzione/).
Anche Economiesuisse, il 23
novembre 2021, ha evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt
le catene di approvvigionamento globali, che mentre nel 2020 mancavano
soprattutto mascherine di protezione e disinfettanti, i problemi di
approvvigionamento si sono in seguito estesi a quasi tutti i settori e prodotti
e che la Svizzera, in quanto paese privo di materie prime e dalle capacità di
produzione limitate, è particolarmente colpita dalle attuali perturbazioni del
commercio internazionale (cfr.
D’altra
parte, però, da un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e
dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti), a cui hanno partecipato 280 imprese
associate di tutti i settori economici, di tutte le dimensioni e di tutti i
distretti, è emerso, da un lato, che sul tema delle catene di rifornimento di
materie prime e prodotti e delle strettoie esistenti il 71% delle imprese ha
affermato di non avere difficoltà, il 29% riguardante soprattutto industria e
artigianato ha invece dichiarato di averne. Dall’altro, che i risultati per il
Cantone Ticino si allineano a quelli del resto della Svizzera (cfr. Corriere
del Ticino del 6 dicembre 2021: “Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non
hanno difficoltà nei rifornimenti”).
Il 9
febbraio 2022 Alessandra Gianella e Cristina Maderni, per il Gruppo PLR, hanno
inoltrato l’interrogazione 19.22 “Crisi delle materie prime: il Governo come
intende intervenire?”, non ancora evasa, in cui è stato chiesto al Consiglio di
Stato segnatamente: “la crisi delle materie prime che effetti ha
sull’economia ticinese? Quali sono le maggiori ripercussioni in relazione ai
settori più trainanti della nostra economia?” e “si ritiene opportuno
intervenire tempestivamente presso le autorità federali affinché si attivino
per individuare canali di approvvigionamento alternativi, in particolare nei
settori dove sono attive aziende che risiedono in Ticino?”.
Al
riguardo è stato evidenziato che “da un po’ di tempo ormai assistiamo a una
preoccupante crisi nel settore delle materie prime e di determinati componenti
indispensabili per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Questa
situazione ha generato penuria, ritardi e un aumento generalizzato dei prezzi:
basti pensare ai settori della carta, del ferro o dei microprocessori, così come
tanti altri prodotti e materiali.
Parliamo
di un grave problema per le aziende così come per molte persone e famiglie”
(cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/ GC/allegato.php?
allid=146430).
Il 21 marzo 2022
anche Fabio Schnellmann, PLR, ha presentato l’interrogazione 51.22 “Aumento
costi materie prime (acciaio, metallo, legno, carburante, ecc.) quali
importanti progetti rischiano di non partire?” (cofirmatari Galusero - Piezzi -
Quadranti - Ris - Speziali - Tenconi – Viscardi), in cui è stato osservato che “gli
ultimi tristi avvenimenti (pandemia, guerra in Ucraina) hanno portato
importanti materie prime acciaio, metallo, legno, carburante, ed altri a subire
importanti rincari (si parla di oltre il 50% per taluni materiali)” e
chiesto se ci sono opere - promosse dal Cantone - che rischiano di essere
ritardate, o addirittura annullate, per il notevole aumento di alcune materie
prime citate e, se sì, quali, precisando se sono ritardate o annullate (cfr.
Dal
canto suo l’interpellanza 2286 del 19 marzo 2022 presentata da Nadia Ghisolfi e
Sara Imelli, PPD, “Impennata nei prezzi delle materie prime, il Consiglio di
Stato intende intervenire?” concerne il notevole aumento dei prezzi
dell’energia, delle materie prime e del carburante casato dalla guerra in
Ucraina (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=149938).
In proposito cfr. STCA
38.2021.77
dell’11 aprile 202 consid. 2.7.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre
2021.
consid. 2.9.
2.9
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12
agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende
evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e
la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha
confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva
accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale
era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore
di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a
ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
In particolare è stato
ritenuto verosimile che i clienti anziani fossero meno numerosi per paura del
contagio e il commercio dei parrucchieri per feste fosse crollato, come pure
che la domanda di servizi che durante le misure di confinamento venivano
effettuati dai clienti stessi (tinta, taglio con il rasoio) fosse diminuita.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza
della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di
igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Con sentenza 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 il TCA ha confermato il modo di procedere della Sezione del
lavoro che aveva negato a una società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva
avviato la propria attività connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel
novembre 2020, il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal giugno 2021 per
due dipendenti assunti a fine ottobre 2020 a far tempo da inizio novembre 2020
quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le
Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano inasprito le misure per fronteggiare la
diffusione del coronavirus.
Questo Tribunale ha
rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del
relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembrava
contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di
lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo
molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il
pericolo di subire perdite, sembrava essere dovuta a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale. Tuttavia la questione relativa alle assunzioni
durante la pandemia non meritava di ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo
è stato considerato il fatto che non è stata resa credibile una perdita di
lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati
dal Tribunale federale nelle sentenze sopra menzionate. In particolare dagli
atti non è risultato che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide
nel lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 avessero inciso negativamente
sugli affari dell’azienda.
Con
giudizio 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che
gestisce un ristorante, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto
alle indennità per lavoro ridotto per i periodi 1° novembre - 31 dicembre 2020,
1° gennaio - 28 febbraio 2021 e 1° marzo - 31 maggio 2021, ha poi avallato
l’operato dell’amministrazione e ritenuto che la perdita di lavoro subita dalla
ditta non fosse computabile poiché, considerate le circostanze fattuali di quel
caso, il modo di procedere dell’insorgente, che a fine ottobre 2020 con effetto
dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi collaboratori, si poneva in
contrasto con l’obbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si
rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto che l’assunzione
di personale durante un periodo molto difficile, come quello di una pandemia
comporta in sé il pericolo di subire perdite, risultava essere dovuta a
circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. (cfr. art. 33 cpv. 1
lett. a LADI).
Questo Tribunale, con
sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha poi parzialmente accolto ai sensi
dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità
e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto
all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da
una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a
ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data
aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava
assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente
rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per
la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era
stato disdetto a fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli
altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile
escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto,
stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro
fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio
38.2021.77
dell’11 aprile 2022, menzionato sopra, il TCA, nel caso di una ditta
attiva nella posa d'acciaio d'armatura, a cui la Sezione del lavoro aveva
negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno
2021.
per i propri dipendenti e che già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava verificando la difficoltà di reperire
materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del
Covid, come pure aveva asserito di aver subito una riduzione della
quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi 8 mesi del 2021
rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di circa il 69% nei primi 8 mesi del
2021.
rispetto ai primi 8 mesi del 2019, ha deciso che non era possibile escludere
che la perdita di lavoro accusata in particolare con riferimento
ad alcuni cantieri fosse effettivamente computabile.
Gli atti
sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione, in primo luogo, per
chiarire, sentendo segnatamente l’azienda in questione e i committenti che avevano
affidato a una ditta terza (il cui delegato è pure l’amministratore unico
dell’insorgente e i cui azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due
società) la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata
alla ricorrente, nonché facendo capo
agli indici elencati al p.to D6b della Prassi LADI ILR, se la
perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse perlomeno verosimilmente
imputabile alla situazione pandemica.
In secondo luogo, per stabilire nuovamente, tenuto conto, da un
lato, che la perdita di lavoro connessa a un particolare cantiere rientrava nel
normale rischio aziendale, poiché dovuta a cambiamenti di progetto, dall’altro,
che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla
ristrutturazione di un determinato stabile era per contro da ricondurre alla
pandemia, , se la ricorrente avesse
diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.97
del 25 aprile 2022, ha confermato il diniego del diritto a indennità
per lavoro ridotto dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021 deciso
dalla Sezione del lavoro nei confronti del titolare di una ditta individuale,
la cui attività (nell’ambito dei centri benessere, parrucchieri ed estetiste) è
iniziata a gennaio 2020, per il suo unico dipendente. Il TCA ha precisato che
la questione di sapere se la perdita di lavoro fosse computabile o meno non
necessitava di maggiori approfondimenti, poiché, in ogni caso, l’oscillazione
della cifra d’affari (confronto tra quella media realizzata a gennaio e
febbraio 2020 con quella conseguita mediamente negli stessi mesi del 2021) non
raggiugeva il 25%, per cui rientrava nel normale rischio aziendale.
2.10
In
relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate dalla
ricorrente il 7 e il 18 gennaio 2021 (cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27; doc. 2 inc.
38.2022.28; consid. 1.1.; 1.3.), ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI,
prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.
consid. 2.4.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.6.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
Le stesse prevedono, ad
ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le
perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili
alla pandemia (cfr. consid. 2.6.).
Ciò è stato confermato dal
Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicato in
SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 e 8C_555/2021 dl 24 novembre 2021 (cfr. consid.
2.9.).
La perdita di lavoro di
un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in
particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di
chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA
38.2021.97
del 25 aprile 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio
2021; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva
2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19
marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17
dicembre 2021 p.to D4a; Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3; Direttiva
2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile
2022.
pag. 6; consid. 2.6.).
La Sezione del lavoro ha
indicato che “la “riorganizzazione” della RI 1 assomiglia maggiormente alla
costituzione di una nuova azienda piuttosto che a una riqualificazione di
quella precedente” (cfr. doc. J inc. 42.2022.27; consid. 1.8.).
E’ vero che la società dal
settembre 2020 ha cambiato sede, trasferendosi da __________ a __________
sempre a __________ (cfr. doc. 5; 5/1) e che la stessa ha dichiarato,
nell’opposizione, che l’attività è stata riorganizzata a trecentosessanta
gradi, procedendo a una riconversione aziendale, vendendo l’attrezzatura
obsoleta per privilegiare nuove tecnologie e riqualificarsi a industria 4.0.
(cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27). Inoltre l’insorgente ha precisato di aver
aggiunto, nel 2021, “al suo portafoglio di produzione due polimeri plastici
innovativi Antibatterico auto-igienizzante e Antiossidante a rilascio graduale.
Questi polimeri sono frutto di ricerca e sviluppo di __________ e la loro
produzione è concessa in esclusiva a RI 1. Trattasi di due polimeri che hanno
ottenuto le certificazioni __________ e __________” (cfr. doc. I inc.
38.20220.17; doc. I inc. 38.2022.28; consid. 1.9.).
E’ altrettanto vero, però,
che l’attività dell’azienda ricorrente resta sempre attinente allo scopo
sociale iscritto a RC e non modificato di stampaggio di materie plastiche,
costruzione di stampi, importazione, esportazione e commercio di materiale
plastico (cfr. doc. 5/1; consid. 1.1.). Anche l’amministratore unico della
società con diritto di firma individuale, __________, è il medesimo dal 2016
(cfr. doc. 5/1 inc. 38.2022.27).
La questione di sapere se il
caso di specie riguardi o meno una ditta costituita durante la pandemia non
merita comunque di ulteriori approfondimenti.
In effetti, anche
considerando che non si tratti di una nuova azienda costituita durante la
pandemia ed escludendo che si sia confrontati con una situazione di abuso di
diritto (al riguardo cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022
consid. 2.8.; STCA 39.2021.79 del 21 febbraio 2021; STCA 38.2021.46 del 25
ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021), la presente vertenza non
può concludersi nel senso auspicato dal
ricorrente, come verrà meglio esposto nei considerandi seguenti.
2.11
La RI 1, sia per il mese di
gennaio che per il mese di febbraio 2021, ha preannunciato lavoro ridotto per
tutta l’azienda, e meglio per sei dipendenti, di cui cinque collaboratori con
contratti di lavoro di durata indeterminata e un lavoratore su chiamata (cfr.
doc. 2 inc. 38.2022.27, doc. 2 inc. 38.2022.28).
In
relazione al lavoro su chiamata è utile evidenziare - benché la questione sia
di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI: le
versioni francese e tedesca menzionano espressamente che la Cassa verifica l’adempimento delle condizioni
personali, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019
consid. 5.4.2.2.) - che ai sensi dell’art. 31 cpv. 3
lett. a LADI non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori,
la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile e giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI una
perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.
La Prassi LADI ILR B31
enuncia che fra i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere
determinata rientrano in particolare le persone che esercitano un’attività su
chiamata, occasionale o ausiliaria, occupate sporadicamente dal datore di
lavoro in base al carico di lavoro. Queste persone di norma non possono contare
su un numero di ore di lavoro regolare e garantito da un contratto di lavoro.
Se in singoli casi la perdita di lavoro può essere computabile anche in questi
tipi di rapporto di lavoro, deve essere determinato sulla base dell’analoga
applicazione della Prassi LADI ID B96 seg.
La Prassi LADI ID B97
prevede che se un lavoratore s’impegna a fornire un lavoro su chiamata per una
durata indeterminata e le chiamate cessano o diminuiscono momentaneamente, la
perdita di lavoro è computabile se il lavoratore è stato chiamato in modo più o
meno costante per un determinato periodo (periodo di riferimento). Le
oscillazioni mensili o annuali (per rapporti di lavoro durati almeno due anni)
non devono superare il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro
prestate mensilmente, risp. annualmente durante il periodo di riferimento.
In ogni caso il 20 marzo
2020.
il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed.
(“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni
per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico
o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid.
4.4
pubblicata in DTF 146 III 194), ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel
settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus
(COVID-19).
Attraverso una modifica
dell’8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020 fino al 31 agosto 2020 (cfr. RU
2020.
1201), è stato introdotto l’art. 8f Ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione, del seguente tenore:
" 1
In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b
LADI, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce
forti oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità
per lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell’azienda che chiede il
lavoro ridotto.
2.
Il servizio competente determina la perdita di lavoro
in base agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di
lavoro più favorevole per il lavoratore.”
L’art. 8f dell’Ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 28 ottobre 2020,
valida retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 (RU 2020 4517),
enuncia:
" 1
In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b
LADI, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti
oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro
ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda
che chiede il lavoro ridotto.
2.
La perdita di lavoro è determinata in base agli
ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del
lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di
lavoro più favorevole per il lavoratore.
3.
L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 1983
sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata
il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.”
In
proposito cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3 e 4.4., pubblicata
in 147 V 359.
2.12
Dalle carte processuali non
emerge quando siano stati assunti i sei lavoratori per i quali è stato chiesto
il lavoro ridotto nei mesi di gennaio e febbraio 2021, né il loro grado di
occupazione.
L’insorgente si è limitata
ad affermare, nell’opposizione e nei ricorsi, da un lato, di aver disdetto
alcuni rapporti di lavoro, dall’altro, di aver assunto nuovo personale (cfr.
doc. 5 inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28; consid.
1.6.; 1.9.).
Dal preannuncio del 7
gennaio 2021 relativo al mese di dicembre 2020 si evince, in effetti, che i
dipendenti della società ricorrente non erano sei come a gennaio e febbraio
2021, bensì nove, di cui due lavoratori su chiamata, e che il lavoro ridotto
era stato domandato per cinque collaboratori (cfr. doc. 1/1 inc. 38.2022.27).
La RI 1, nonostante la
richiesta della Sezione del lavoro del 14 dicembre 2021, sollecitata il 20
dicembre 2021 (con tale scritto la Sezione del lavoro ha anche reso attenta la
SA che la Cassa non avrebbe potuto procedere al pagamento delle ILR di febbraio
2021, poiché non erano stati presentati i conteggi entro il termine di tre mesi
di cui all’art. 38 cpv. 1 LAI; cfr. doc. 12 inc. 38.2022.27; doc. 12 inc.
38.2022.28), di inviare copia dei contratti di lavoro dei dipendenti, di ogni
disdetta da gennaio 2021 e dell’ultima notifica dei salari inoltrata alla Cassa
di compensazione AVS (cfr. doc. 9; 12 inc. 38.2022.27), mai ha prodotto tali
documenti.
La medesima neppure ha
fornito la tabella della cifra d’affari dal 2017, la dichiarazione IVA dal
2017, copia della licenza edilizia che autorizzi il cambio di destinazione dei
locali adibiti allo svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo
indirizzo e il contratto di locazione/vendita del nuovo immobile in __________
domandati dall’amministrazione, né ha completato le informazioni a disposizione
di quest’ultima circa i motivi legati alla perdita di lavoro e in relazione a
cosa si intenda con l’affermazione che nella fase di riorganizzazione aziendale
una parte del lavoro è effettuata da terzi (cfr. doc. 9; 12 inc. 38.2022.27).
Ne discende che a torto
l’insorgente sostiene che la Sezione del lavoro abbia deciso senza
approfondimenti (cfr. doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28). La parte
resistente ha esperito i necessari accertamenti durante la procedura di
opposizione, tuttavia la società ricorrente non vi ha dato seguito.
Al riguardo va altresì
evidenziato che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; STF
8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 5.3.) non è incondizionato, ma trova il
suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N.
12.
pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF
117.
V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020
del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid.
3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°
aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF
U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.
57.
pag. 164 consid. 5a).
L’art.
43.
cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
L'art.
43.
cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione
e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo
scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare
e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA
(“Se sono necessari e ragionevolmente
esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,
l’assicurato deve sottoporvisi”), bensì anche ad altre disposizioni
previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di
svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano
fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44,
31.
LPGA).
La
violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel
caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le
sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010
consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
La
norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque,
secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un
certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una
decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF
9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
L’assicuratore,
tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare
in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né
complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato
(cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24
giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Al riguardo cfr. pure STF
9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio
2022.
consid. 2.3.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.
2.13
Nel caso concreto la
ricorrente, benché sia stata invitata, il 14 e il 20 dicembre 2021, per
iscritto dalla Sezione del lavoro a completare le informazioni a sua
disposizione e a fornire tutta la documentazione necessaria a chiarire la
fattispecie, non ha proceduto in tal senso (cfr. consid. 2.12.).
La
Sezione del lavoro, del resto, sia il 14 che il 20 dicembre 2021 ha assegnato
all’insorgente adeguati termini per produrre i documenti richiesti (entro il 21
dicembre 2021, rispettivamente entro il 17 gennaio 2022) e l’ha informata sulle
conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto domandato ai sensi
dell’art. 43 LPGA, e meglio che, in caso di mancato riscontro entro il termine
assegnato, sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso (cfr.
cfr. doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27).
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione
del lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.
2.14
Questa
Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale
si è basata sugli atti in suo possesso e ha negato alla società ricorrente il
diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021,
meriti conferma.
In primo luogo, infatti, omettendo
di completare le informazioni a disposizione dell’amministrazione (circa i
motivi legati alla perdita di lavoro, come pure in relazione a cosa si intenda
con l’affermazione che nella fase di riorganizzazione aziendale una parte del
lavoro è effettuata da terzi) e di produrre la documentazione richiesta (copia
dei contratti di lavoro dei dipendenti e di ogni disdetta da gennaio 2021,
copia dell’ultima notifica dei salari inoltrata alla Cassa di compensazione
AVS, copia della licenza edilizia che autorizzi il cambio di destinazione dei
locali adibiti allo svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo
indirizzo, contratto di locazione/vendita del nuovo immobile in __________,
tabella della cifra d’affari dal 2017, nonché la dichiarazione IVA dal 2017; cfr.
doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27), l’insorgente ha reso alquanto complesso, se non
impossibile, il compito dell’amministrazione di chiarire le questioni
concernenti la perdita di lavoro (cfr. STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018
consid. 2.9.; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.12.).
Ne consegue che, a ragione, la
Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua
disposizione.
In secondo luogo, dalle
carte processuali si evince che la riorganizzazione dell’attività della ditta
ricorrente con l’“introduzione di un’automatizzazione innovativa” e l’“ammodernamento
degli impianti” (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27) è iniziata a fine 2016 ed è
stata graduale e programmata (cfr. doc. VII; consid. 1.11.).
Contrariamente a quanto
indicato nell’opposizione, ossia che “è proprio a causa delle perdite
relative alla pandemia COVID-19 e a causa della riduzione del volume di lavoro
che abbiamo deciso di vendere l’edificio vecchio situato in __________ e
traslocare in __________” (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27), nel ricorso è
stato d’altronde affermato che “nell’anno 2020 RI 1 ha venduto il vecchio
stabilimento e i vecchi macchinari per fruire di locali e attrezzature più
moderni avendo lo scopo principale di incrementare gli utili estendendo le
attività verso settori più redditizi ed in particolare il settore medicale” e
che “in ogni caso il trasferimento e la riorganizzazione aziendale nulla
hanno avuto a che vedere con i motivi per i quali è stata richiesta l'indennità
di lavoro ridotto” (cfr. doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28).
Il cambiamento di sede ha
avuto luogo a settembre 2020 (cfr. doc. 5/1).
Ritenuta la difficile
situazione economica causata già dal primo confinamento nella primavera 2020,
l’asserita perdita di lavoro legata alla riorganizzazione aziendale iniziata a
fine 2016 sembra rivelarsi non
inevitabile (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), in quanto prevedibile.
In ogni caso quanto addotto
nell’impugnativa, ovvero che la riduzione di lavoro subita da RI 1 a gennaio e
febbraio 2021 è stata causata unicamente dalle conseguenze di andamento dei
mercati per la pandemia da SARS-CoV-2, non è stato meglio precisato, né
argomentato nel dettaglio.
Anche il riferimento
ricorsuale ai ritardi delle consegne e alle perdite economiche dovute alla
reperibilità delle materie prime risulta generico e non è sufficientemente
circostanziato.
In proposito va del resto
osservato che nei preannunci di lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio
2021, come pure nell’opposizione del 10 febbraio 2022 non è stato invocato
alcun problema connesso alle materie prime a causa dell’interruzione delle
catene di approvvigionamento a seguito di misure contro il coronavirus (cfr.
consid. 2.8.; doc. 2 e 5 inc. 38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28).
Nei preannunci quale causa
del lavoro ridotto è invece stato indicato il “calo delle ordinazioni dovuto
alla situazione congiunturale” (cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27 e doc. 2 inc.
38.2022.28).
Nell’opposizione, inoltre,
la SA ha dichiarato che una parte del lavoro nella fase di riorganizzazione era
eseguito da terzi. Nonostante le richieste della Sezione del lavoro del 14 e
del 20 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.12.), non sono state fornite precisazioni
al riguardo, per cui l’insorgente deve sopportare le conseguenze del fatto che
non è stato comprovato alcun valido motivo per il quale fossero terzi a
svolgere determinate mansioni e non i suoi dipendenti per i quali è stato
chiesto il lavoro ridotto (cfr. consid. 2.12.).
In simili condizioni, la
perdita di lavoro fatta valere dalla RI 1 non può essere ritenuta computabile,
poiché la ricorrente non ha dimostrato in modo verosimile che la stessa è riconducibile
alla pandemia (la quale di per sé non va considerata un normale rischio
aziendale ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. consid. 2.4.) almeno
parzialmente (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/:
“le disposizioni speciali della legge COVID-19 si applicano soltanto quando
il lavoro ridotto è almeno parzialmente in relazione con le conseguenze
economiche della pandemia. Nel caso in cui il lavoro ridotto sia dovuto
esclusivamente ad altri motivi (p.es. gli effetti della guerra in Ucraina, (…)
si applica quanto disposto normalmente dalla legge sull’assicurazione
contro la disoccupazione”; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.).
Del resto nemmeno davanti
al TCA, benché la Sezione del lavoro abbia più volte ribadito, nelle decisioni
su opposizione del 2 febbraio 2022, nelle risposte di causa e nelle
osservazioni del 4 maggio 2022 (cfr. doc. J pag. 3; V p.to 5; IX inc.
38.2022.27; doc. K pag. 3; V p.to 5; IX inc. 38.2022.28), che l’insorgente non
ha risposto alle richieste del 14 e del 20 dicembre 2021, la SA ha trasmesso
alcunché senza fornire al riguardo valide ragioni.
In proposito giova rilevare
che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il
ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale
cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che
l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,
nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di
sospensione, durante la procedura di
opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise,
era rimasto vago. La nostra Massima Istanza ha rilevato che pretendere
dall’amministrazione che desse all’assicurato una nuova occasione per elencare
le ricerche svolte in maniera verificabile equivaleva a “strapazzare” (“überstrapazieren”)
il principio inquisitorio.
2.15
In relazione alla motivazione
menzionata nei preannunci di lavoro ridotto del 7 e del 18 gennaio 2021, ovvero
il calo delle ordinazioni dovuto alla situazione congiunturale (cfr. doc. inc.
38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28), come pure a quanto indicato
nell’opposizione circa la riduzione del volume del lavoro (cfr. doc. 5 inc.
38.2022.27), è infine utile evidenziare, benché la ricorrente, contravvenendo
alle richieste della Sezione del lavoro (cfr. consid. 2.12.), non abbia
prodotto alcunché in merito alle cifre d’affari, che ad ogni modo non tutte le
oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità
per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra
d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio
precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale
dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio
aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016;
STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA
38.2004.95
dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA
38.2003.50
del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA
38.2002.95
del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA
38.2001.125
del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA
38.2000.22
del 24 luglio 2000).
Sulla questione si vedano
anche la STFA C 302/05 del 25 luglio 2007 e la STFA C 189/02 del 15 marzo 2004.
La regola dei quattro anni
fissati dalla giurisprudenza cantonale per il confronto della cifra d’affari,
inoltre, non è assoluta ed è possibile prendere in considerazione anche un
periodo inferiore di tempo per validi motivi, ad esempio quando l’avvio di
un’azienda è recente, rispettivamente non tenendo conto del 2020 anno in cui è
scoppiata la pandemia (cfr. STF 302/05 del 25 luglio 2007; STCA 38.2021.97 del
25.
aprile 2022 consid. 2.11. menzionata al consid. 2.9.; STCA 38.2021.100 del
21.
marzo 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021 consid. 2.11.).
Un’oscillazione della
cifra d’affari superiore al 25% è comunque ininfluente se la perdita di lavoro
è da ascrivere ad altre circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale
(cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5.; STCA 38.2008.67 del 12
febbraio 2009 consid. 2.6.
2.16
Stante quanto precede, le
decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 devono essere confermate.
2.17
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA
38.2021.8
dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2022.27 e 38.2022.28
sono congiunte.
2. I ricorsi del 28 febbraio
2022, in quanto ricevibili, sono respinti.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti