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Decisione

38.2022.3

Negato diritto a ILR. Perdita di lavoro non dovuta alla pandemia ma a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Lavori previsti posticipati per volontà dei committenti. Ritardi non provocati da misure Covid-19

25 aprile 2022Italiano53 min

il nostro ufficio poiché il lavoro è limitato e ridotto per i motivi già esposti.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.3

dc/sc

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 gennaio 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 10 maggio

2021 la Sezione del lavoro ha riconosciuto allo RI 1 (in seguito: lo Studio),

fondato nel 2002, il diritto ad indennità per lavoro ridotto dal 23 aprile al

22 ottobre 2021 (cfr. Doc. A10).

Il

25 ottobre 2021 lo Studio ha chiesto il prolungamento dell’orario ridotto.

Il

lavoro ridotto concerne i due dipendenti della società, la durata probabile è

riferita al periodo 1° novembre 2021 - 31 gennaio 2022 e la perdita di lavoro

probabile è del 50% (cfr. Doc. 1).

Lo Studio ha

inoltre precisato che:

" (…)

Fornite indicazioni in merito alle ordinazioni e allo sviluppo

del volume d’affari

a) Motivi alla base del mutato volume di ordinazioni

RALLENTAMENTO DEI PROGETTI, PROGETTI SOSPESI A CAUSA PANDEMIA

b) Cifra d’affari mese per mese degli ultimi due anni

c) Volume delle ordinazioni attuale, ca. fr. 20’000

volume dello stesso periodo dell’anno precedente ca. fr. 20’000

e volume dello stesso periodo di 2 anni fa ca fr. 40’000

d) Probabile sviluppo del volume di affari nei prossimi quattro

mesi ca. fr. 10’000

Indicate in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a

introdurre il lavoro ridotto

a) Motivi alla base dell’introduzione o della reintroduzione del

lavoro ridotto mancanza di lavoro per occupare tutto il tempo

b) Quali misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?

Partecipazione a corsi di aggiornamento

c) Sono state differite delle ordinazioni? NO

Se sì, perché? Tipo e volume delle ordinazioni differite

Indicate le ragioni per le quali, a Vostro parere, la perdita

di lavoro è solo temporanea (...)” (Doc. A9)

Il

3 novembre 2021 la Sezione del lavoro ha chiesto di:

" (…)

- indicare e

inviare materiale a comprova per ogni progetto che ha subito un ritardo, quanto

segue:

- nome del committente

- tipo di lavoro da eseguire e luogo dello stesso

- data che era stata prevista per l’inizio dei

lavori

- periodo di esecuzione previsto

- motivi

e responsabili del ritardo in relazione allo specifico lavoro

- inviare copia dei contratti di lavoro;

- indicare in

modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro ridotto

- motivi alla base dell’introduzione del lavoro

ridotto

- quali

misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?

- indicare le

ragioni per le quali a Vostro parere la perdita di lavoro è solo temporanea;

- fornire la

cifra d’affari da maggio a ottobre 2021 e quella presumibile per i 3 mesi

successivi. (…)” (Doc. 2)

Il 5 novembre 2021 l’arch.

__________ ha così risposto:

" (…)

1. nome

committente

tipo di

lavoro

a __________

palazzina

__________

eseguito

progetto e domanda di costruzione 10.6.2020

Da

eseguire piani in Ca. 40'000 fr.

Lavoro

sospeso in attesa decisione proprietario

Licenza

allegata

inizio

previsto 2021?

inizio

ancora sospeso

(importo

per domanda già pagato)

b __________

palazzina

__________

Eseguito

progetto e domanda di costruzione 18.12.2019

Da

eseguire piani esecutivi ca fr. 30’000

Lavoro

sospeso in attesa decisione proprietario

licenza

allegata

Inizio

previsto 2021?

Inizio

ancora sospeso

2. preventivi lavori Altri

lavori di un totale da eseguire eseguire nei

* allegati di

ca. fr. 10'000 prossimi 3

mesi

3. Motivi del ritardo, i proprietari attendono di

vendere una parte di appartamenti si inizierà il prossimo anno

4. Lavoro ridotto per eseguire i piccoli lavori e per

concludere quelli in corso e lavori saltuari di consulenza

5. A mio parere il lavoro ridotto è temporaneo in

attesa che si concretizzino le opere in corso e già progettate e approvate

6. Cifra d’affari maggio-settembre

ca fr. 18'000 sussidi ca. fr. 14'866.65

7. Per i prossimi tre mesi è previsto il lavoro per

ca. fr. 10'000 sperando che partano i due lavori sospesi.

8. Preventivi onorari lavori da architetto da eseguire

nel tempo successivo; anno prossimo ca fr. 70'000. (…)” (Doc. 3)

Nel

calcolo d’onorario prodotto dallo RI 1, datato 9 novembre 2018, per l’“__________”

figura un importo di fr. 61'604 mentre in quello datato 22 giugno 2015,

relativo allo “__________” di __________ figura un importo di fr. 15'000 (cfr.

Doc. 3).

1.2. Con decisione del 17 novembre

2017 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro

ridotto dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022, rilevando:

" (…) Nel

caso in esame, dalla documentazione presentata dall'azienda, lo scrivente

Ufficio rileva come per i progetti __________ di __________ e __________ di __________,

l'azienda indica che i lavori sono sospesi "in attesa decisione

proprietario" e "inizio ancora sospeso". Inoltre, come motivo

del ritardo, l'azienda indica che "I proprietari attendono di vendere una

parte di appartamenti, si inizierà il prossimo anno". L'oscillazione delle

commesse nel corso dell'anno, i differimenti di termini voluti dal committente

e le mancate delibera da parte degli stessi, sono circostanze che, per costante

giurisprudenza, appartengono al normale rischio aziendale. Soltanto se esse

presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto

all'indennità per lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie. (…)”

(Doc. 4)

Il

4 dicembre 2021 l’arch. __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione

nella quale si è così espresso:

" (…) non condivido

la vostra decisione del 17 novembre scorso di non concedere l’indennità per

lavoro ridotto (punto 3) per i seguenti motivi:

Ÿ A causa della pandemia i lavori

sono previsti ma non vengono eseguiti e ciò causa una perdita di incassi. Gli

unici lavori sono piccole consulenze e che danno delle entrate non sufficienti

a far fronte alle spese.

Ÿ Lo scorso anno il disavanzo dello studio

è stato di fr. 101'130.22

Ÿ Le entrate sono state questi 6

mesi 2021 di fr. 20'404 chiaramente non sufficienti per far fronte alle spese e

ai salari.

Chiedo perciò che venga accettata l’indennità di lavoro ridotto

anche per i mesi di novembre e dicembre. (…)” (Doc. 5)

Il

22 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha inviato allo Studio il seguente

scritto:

" (…) Per procedere

all’esame della vostra opposizione è necessario completare le informazioni a

nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di fornirci le seguenti

informazioni/documenti:

- comprovare

(p.es. tramite dichiarazioni dei committenti) il fatto che quanto da voi

asserito (ossia “i proprietari attendono di vendere una parte di

appartamenti si inizierà il prossimo anno”) è dovuto alla pandemia da

Covid-19;

- indicare i

motivi per cui lo __________ di __________ (la cui proposta di onorario è

datata addirittura 22 giugno 2015) i piani esecutivi non sono ancora stati

realizzati;

- inviare copia dei conti economici degli anni 2018 e 2019;

- inviare copia della dichiarazione dei salari AVS 2017-2020;

- indicare su

una vostra tabella la cifra d’affari conseguita mensilmente da gennaio a

novembre 2021. (…)” (Doc. 6)

L’arch.

__________, il 27 dicembre 2021 ha fornito la seguente precisazione a proposito

dello stabile di __________:

" (…) i

piani esecutivi del progetto __________ di __________ non sono stati eseguiti

poiché dopo la fine dei primi stabili si è verificato il problema della

pandemia (2020), e la committenza ha sospeso la costruzione del terzo stabile,

per il peggioramento dell’edilizia a causa del Covit (recte: Covid) 19.

La licenza edilizia è

ancora valida fino al 17 giugno 2022 e ci auguriamo che per tale data si

possano iniziare i lavori (…).” (Doc. 7)

Riguardo

allo stabile di __________ egli ha allegato la domanda del 25 novembre 2021

della __________ al Comune di __________ con la quale viene richiesto il

rinnovo della licenza edilizia del 17 dicembre 2019 (demolizione edificio

esistente ed edificazione di un nuovo stabile) “a causa del ritardo di inizio

lavori dovuto al Covit (recte: Covid) 19”.

Lo

Studio ha pure prodotto il Bilancio d’esercizio 2018, il Bilancio d’esercizio

2019, la dichiarazione dei salari per il periodo 2017-2020 relativi ai due

dipendenti __________ e __________ e l’elenco delle entrate e delle uscite per

Fatti

i primi undici mesi del 2021 (cfr. doc. 7).

1.3. Con decisione su opposizione

del 5 gennaio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 17

novembre 2021, rilevando:

" (…)

3.

Nella fattispecie concreta, dai documenti agli atti si evince che

la perdita di lavoro non è computabile, in quanto l'azienda non ha

sufficientemente comprovato il nesso causale con la pandemia.

Anzitutto, va detto che nel 2020 il numero di transazioni

immobiliari è aumentato del 5,7% rispetto al 2019 (cfr. 09_Costruzioni e

abitazioni.indd (ti.ch), p. 7). Nel 2021, inoltre, le statistiche hanno

rivelato una tendenza positiva delle domande di costruzione (crescita del 40.1%

per l'edilizia abitativa) (cfr. Concessioni edilizie e costruzioni (cdt.ch);

Temi - Ustat - Cantone Ticino). Ne consegue che lo scoppio della pandemia ha

avuto un effetto negativo sul settore dell'edilizia e dell'immobiliare

solamente per qualche mese, e, perlomeno a partire da inizio 2021, il citato

settore ha potuto ristabilirsi gradualmente. Pertanto, se è vero che i

committenti dei progetti menzionati dall'opponente (edificazione della

palazzina sul fondo part. no. __________ RFD __________ e edificazione del

progetto __________ di __________) appaiono essere sospesi, a dire dello RI 1,

a causa della pandemia da Covid-19, è anche vero che tali progetti sono stati

sospesi unicamente per volere dei committenti e non a causa di provvedimenti

dell'autorità; è quanto affermato dall'opponente stessa che ha sottolineato che

"(...) i proprietari attendono di vendere una parte di appartamenti si

inizierà il prossimo anno". Il fatto che tale stallo nella vendita di

immobili sia dovuto al Covid-19 viene sconfessato dai dati riportati

dall'Ufficio cantonale di statistica che, come visto sopra, ha riscontrato un

andamento positivo della vendita di immobili nel 2020 rispetto al 2019.

Ad ogni buon conto, la tesi dell'opponente, consistente a dire che

i lavori preventivati sono stati sospesi, non le è d'aiuto, giacché si tratta

di un'eventualità che - alla stregua dell'insolvenza di un committente - deve

essere presa in conto e sostenuta dall'artigiano. Essa rientra pertanto nel

normale rischio aziendale della società. Ciò a maggior ragione a quasi due anni

dallo scoppio della pandemia, visto e considerato che per il settore

dell'edilizia non vi sono più state restrizioni imposte dall'autorità e che il

Covid-19 non riveste più un carattere imprevedibile e straordinario in questo

settore, considerati anche i dati statistici sopra riportati che denotano un

andamento positivo nel settore.

Il fatto che l'opponente lamenti una difficoltà finanziaria e

asserisca di far fatica a sostenere le spese fisse (costi del personale e altri

costi) non ha rilevanza dal punto di vista dell'indennità per lavoro ridotto,

ritenuto che quest'ultima ha come scopo di preservare i posti di lavoro e non

quello di apportare un sostegno puramente finanziario alle aziende. Di

conseguenza, per i motivi suindicati il diritto all'indennità per lavoro

ridotto non può essere riconosciuto all'azienda.

4.

A titolo abbondanziale si rileva inoltre che giusta l'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI, le persone che, come i soci, compartecipi finanziari o membri

di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, non hanno

diritto alle indennità per lavoro ridotto.

Benché trattasi di un presupposto la cui verifica spetta agli

altri organi di applicazione della LADI - e meglio alla Cassa di disoccupazione

designata - l'UG si limita a rilevare in questa sede che a Registro di

commercio risulta essere iscritto il signor __________ con procura individuale

e pertanto abilitato a vincolare l'azienda in tutti gli affari conformi al suo

scopo (art. 459 cpv. 1 CO).

Si rende quindi attenta la cassa di disoccupazione designata, che

il succitato dipendente, in quanto titolare di una procura individuale e quindi

in grado di influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, non

avrebbe comunque diritto all'indennità per lavoro ridotto. (…)” (Doc A1)

1.4. Contro questa decisione

l’arch. __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede

che venga riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste

il 25 ottobre 2021 e al riguardo ha rilevato:

" (…)

Ÿ La richiesta di indennità per

lavorio ridotto è necessaria per mantenere i posti di lavoro per due persone

(una a tempo parziale).

Ÿ Le considerazioni espresse in

merito alla situazione generale del mercato edilizio non riguardano purtroppo

il nostro ufficio poiché il lavoro è limitato e ridotto per i motivi già esposti.

Ÿ Devo far notare che l'arch. __________

è dipendente dello studio e, pur avendo il diritto di firma, non fa parte

dell'organo decisionale supremo dell'azienda.

Ÿ La signora __________,

pure non fa parte dell'amministrazione.

Ÿ Faccio inoltre notare che nel mese

di novembre le entrate per onorari sono state di fr. 7'027.35 e le uscite di

fr. 11'320.

Ÿ Nel mese di dicembre entrate fr.

7'380.00 uscite 12'204.70 si è dovuto intervenire con apporto di capitale.

Ÿ Le minori

entrate sono dovute all'entità lavoro ridotto

Ÿ Come già indicato, alcuni clienti,

a causa della situazione prodotta dal Covit 19 hanno ritardato l'esecuzione e

delle opere previste e quindi la mancanza di lavoro e di entrate preventivate.

(…)” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta di causa

del 28 gennaio 2022 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e

osserva:

" (…) Nella

fattispecie concreta, va detto che nel 2020 il numero di transazioni

immobiliari è aumentato del 5,7% rispetto al 2019 (cfr. 09_Costruzioni e

abitazioni.indd (ti.ch), p. 7). Nel 2021, inoltre, le statistiche hanno

rivelato una tendenza positiva delle domande di costruzione (crescita del 40.1%

per l'edilizia abitativa) (cfr. Concessioni edilizie e costruzioni (cdt.ch);

Temi - Ustat - Cantone Ticino). Ne consegue che lo scoppio della pandemia ha

avuto un effetto negativo sul settore dell'edilizia e dell'immobiliare

solamente per qualche mese, e, perlomeno a partire da inizio 2021, il citato

settore ha potuto ristabilirsi gradualmente.

Pertanto, se è vero che i progetti

menzionati dall'insorgente (edificazione della palazzina sul fondo part. no. __________

RFD __________ e edificazione del progetto __________ di __________) appaiono

essere sospesi, diversamente da quanto asserito dallo RI 1, essi lo sono

unicamente per volere dei proprietari e non a causa della pandemia da Covid-19

(ciò che peraltro non è stato comprovato dalla ricorrente). Tant'è che anche la

ricorrente medesima ha sottolineato che "(...) i proprietari attendono di

vendere una parte di appartamenti si inizierà il prossimo anno". Il fatto

che tale Stallo nella vendita di immobili sia dovuto al Covid-19 viene

sconfessato dai dati riportati dall'Ufficio cantonale di statistica che, come

visto sopra, ha riscontrato un andamento positivo della vendita di immobili nel

2020 rispetto al 2019.

Alla luce di quanto precede, la tesi dell'insorgente, consistente

a dire che i lavori preventivati sono stati sospesi, non le è d'aiuto, giacché

si tratta di un'eventualità che - alla stregua dell'insolvenza di un

committente - deve essere presa in conto e sostenuta dall'artigiano. Essa

rientra pertanto nel normale rischio aziendale della società. Infatti, la

sospensione dell'esecuzione delle opere previste non ha un carattere

straordinario, ritenuto che il nesso causale con la pandemia da Covid-19 non è

stato comprovato.

Il fatto che la ricorrente lamenti una difficoltà finanziaria e

asserisca di far fatica a sostenere le spese fisse (costi del personale e altri

costi) non ha rilevanza dal punto di vista dell'indennità per lavoro ridotto,

ritenuto che quest'ultima ha lo scopo di indennizzare una perdita di lavoro

computabile, ciò che in concreto non è realizzato.

Di conseguenza, per i motivi suindicati il diritto all'indennità

per lavoro ridotto non può essere riconosciuto all'azienda. (…)” (Doc. III)

1.6. Il 31 gennaio 2022 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. Doc. IV). La ricorrente, il 3 gennaio (recte: febbraio)

2022, ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Ÿ La richiesta di indennità per

lavorio ridotto è necessaria poiché e temporanea e serve per conservare i posti

di lavoro per due persone (una a tempo parziale).

Ÿ Le considerazioni espresse in

merito alla situazione generale del mercato edilizio non riguardano purtroppo

il nostro ufficio poiché il lavoro è limitato e ridotto per i motivi già

esposti, inoltre la situazione del mercato immobiliare e delle nuove

costruzioni non è come presentato, basta vedere gli annunci di vendita di

appartamenti e stabili e di affitto che riempiono le pubblicità dei giornali e della

televisione.

Ÿ Devo far notare che l'arch. __________

è dipendente dello studio e, pur avendo il diritto di firma, non fa parte

dell'organo decisionale supremo dell'azienda.

Ÿ La signora __________,

pure non fa parte dell'amministrazione.

Ÿ Faccio inoltre notare che nel mese

di novembre le entrate per onorari sono state di fr. 7'027.35 e le uscite di

fr. 11'320 e la situazione si è protratta anche nel mese di dicembre entrate

fr. 7'380.00 uscite 12'204.70 si è dovuto intervenire con apporto di capitale.

Ÿ Le minori entrate sono dovute alla

diminuzione del lavoro a causa della pandemia che ha ridotto l'attività

economica e riducendo il lavoro di progettazione di nuovi stabili.

Ÿ Come già indicato, alcuni clienti,

a causa della situazione prodotta dal Covit 19 hanno ritardato l'esecuzione e

delle opere previste e altri, a causa dei ritardi provocati dall'approvazione

della licenza, hanno rinunciato al progetto, creando una situazione di mancanza

di continuazione dei lavori di progettazione previsti.

Ÿ Il peggioramento della situazione

finanziaria è chiaramente dovuto alla presenza del Covit 19, poiché negli anni

scorsi e nei mesi precedenti la pandemia il lavoro è sempre stato continuo, la

difficoltà finanziaria, nel concreto si è realizzata. (…)” (Doc. V)

Al

riguardo, il 18 febbraio 2022, la Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…) la

risposta della parte ricorrente non apporta argomenti nuovi rispetto a quanto

già sostenuto in sede di opposizione e di ricorso, di conseguenza lo scrivente

Ufficio non può che riconfermarsi integralmente nelle considerazioni e

conclusioni già esposte sino ad ora. (…)” (Doc. VII)

in diritto

Considerandi

2.1

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi

finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano

o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore

di lavoro o di un dirigente.

(…).

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione

economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura

relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la

recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la

situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite

d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di

periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o

delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di

recessione

- un

aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle

tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

- Dati

relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione

(non disponibile in italiano)”

2.3

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati,

a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura

supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e

qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste

il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

Dal 30 ottobre 2020 quanto

previsto dal p.to 2.4a è stato ripreso nella Prassi LADI ILR D35b (cfr. Direttiva

2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI del 17 dicembre 2021 pag. 6; Direttiva

2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 pag. 7).

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3,

2.4a sono rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha

sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5, mentre

il secondo paragrafo del p.to 2.4a è stato così modificato:

" Per le

persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda può addebitarle

all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il lavoro

ridotto. Quanto esposto vale per tutta la durata della quarantena ordinata

dalle autorità o dal medico oppure fino alla conclusione anticipata della

quarantena a seguito di un test negativo. In virtù dell’obbligo di riduzione

del rischio non è possibile rinunciare al test. In caso contrario, il diritto

all’ILR si estingue dopo sette giorni. L’autocertificazione è sufficiente solo

in caso giustificati, per esempio se il medico cantonale non rilascia alcuna

autorizzazione alla quarantena a causa del sovraccarico di lavoro. Anche in

questo caso la quarantena inizia e finisce come se fosse stata normalmente

disposta dal medico cantonale.”

Il tenore dei p.ti 2.1,

2.2, 2.3, 2.4a e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva 2021/07 del 20

aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella Direttiva

2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021,

il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5

sono rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

Al p.to 2.4a, per contro,

è stato unicamente previsto il rinvio alla “Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR

D35b nuovo”.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021, mentre per il p.to 2.4.a è indicato “Vedi

direttiva 2021/22 Prassi LADI ILR D35b nuovo”.

Al riguardo cfr. pure la

Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al

Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende

evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e

la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a

ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza

della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di

igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, con

sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha

confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una

società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività

connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre

2020.

a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava

peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino,

avevano inasprito le misure per

fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Questo Tribunale ha

rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum,

il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di

riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che

l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello

riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava

essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la

questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di

ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che

non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze

sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni

connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1°

giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.

Al titolare di una ditta

individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del

diritto a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a

fine ottobre e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece,

riconosciuto il diritto ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.

In una sentenza 38.2021.92

del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva

inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente,

un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo

stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da

una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a

ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data

aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava

assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente

rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per

la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era

stato disdetto a fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli

altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile

escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto,

stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro

fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85

del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società

che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio

al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021

ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori

licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra

l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo

in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la

campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia.

2.6

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dallo Studio,

il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad

ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili

alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).

Dagli atti dell’incarto

risulta che nel corso del 2021 allo Studio è stato riconosciuto il diritto ad

indennità per lavoro ridotto dal 23 aprile al 22 ottobre 2021.

Con la decisione su

opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro si è invece opposta al

versamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio

2022, sostenendo che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la

perdita di lavoro non è provocata dalla pandemia Covid-19 ma è da ascrivere a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale.

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale deve approvare l’operato dell’amministrazione.

Al riguardo va innanzitutto

sottolineato che i lavori previsti sono stati posticipati per volontà dei committenti

(cfr. consid. 1.1 e 1.2). Ora, per quel che concerne il settore dell'edilizia

la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal

committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese

incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per

cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle

conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STF inedita 6

settembre 1985 nella causa P.; STF 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

In un’altra decisione

pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TF ha sottolineato che è innegabile

che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire

lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un

progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro,

costituiscono rischi normali dell'azienda.

In una sentenza C 80/01

del 6 ottobre 2004 l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

2.2

Nach der Rechtsprechung stellen Terminverschiebungen im

Baugewerbe auf Wunsch von Auftraggebern oder aus anderen Gründen, die von den

mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten

sind, nichts Aussergewöhnliches dar. Die dadurch bedingten Arbeitsausfälle sind

daher grundsätzlich nicht anrechenbar. Dabei kann letztlich offen bleiben, ob

der Tatbestand des normalen Betriebsrisikos (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG) oder

derjenige der Branchen-, Berufs- oder Betriebsüblichkeit (Art. 33 Abs. 1 lit. b

AVIG) gegeben ist (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 247 Erw. 2b und S. 249 Erw. 5 mit

Hinweisen). Gleiches gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe, soweit es um

Aufträge geht, welche sachlich mit Arbeiten im Bauhauptgewerbe zusammenhängen

(nicht veröffentlichtes Urteil B. AG vom 16. Oktober 1996 [C 120/96]).

Diese Praxis wurde vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und

Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass

Arbeitsausfälle infolge Terminverschiebungen durch andere (kurzfristige) Aufträge

ausgeglichen werden können. Indessen, allein die Tatsache einer angespannten,

rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die

Möglichkeit der Vorziehung anderer Aufträge nicht mehr oder nur in

eingeschränktem Masse besteht, genügt auch bei Sistierung von Aufträgen auf

unbestimmte Zeit nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen.

Vielmehr müssen unter dem Gesichtspunkt der Betriebsüblichkeit und des normalen

Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche die Annahme eines

voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalles (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG)

begründen (nicht veröffentlichte Urteile B. vom 27. Dezember

1999.

[C 340/99] und R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98], je mit Hinweis auf ARV

1995.

Nr. 20 S. 119 Erw. 1b sowie M. AG vom 7. Mai 1997 [C 127/96]; vgl. auch

ARV 1998 Nr. 50 S. 292 Erw. 1 und Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, Bern 1988, N 70 zu Art.

32-33). (…)”

Il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza in una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007

(sul tema vedi pure STCA 38.2021.77 dell’11 aprile 2022).

In secondo luogo questi

ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la

pandemia Covid-19 visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve

periodo quando è scoppiata la pandemia (nel Canton Ticino il Consiglio di

Stato, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 ha decretato lo stato di

necessità sull’intero territorio cantonale; con risoluzione n. 1570 del 20

marzo 2020 ha ordinato la cessazione delle attività sui cantieri, fatti salvo i

lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro; con

risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020, valida per il periodo 27 aprile – 3

maggio 2020, è stata nuovamente consentita l’attività sui cantieri o all’aperto

o al coperto svolte da 15 o meno persone; sul tema cfr. STCA 38.2020.70 del 12

aprile 2021; STCA 38.2021.45 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.51 del 25

ottobre 2021; STCA 38.2021.52 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.56 del 25

ottobre 2021).

In tale contesto va sottolineato

che a differenza di quanto constatato dal TCA nella già citata STCA 38.2021.77,

per quel che riguarda il progetto __________ di __________ non è stata prodotta

nessuna dichiarazione dei committenti che attribuisca i ritardi alla pandemia,

mentre lo scritto dello __________ del 25 novembre 2021 contiene l’errata

espressione “Covit 19” anziché “Covid-19” (cfr. al riguardo consid. 1.2., 1.4.

e 1.6.).

Infine, a proposito degli

indici relativi alla situazione congiunturale cui fa riferimento il punto D6b

della Prassi della SECO riprodotta al consid. 2.2, la Sezione del lavoro ha

ricordato che “le statistiche dell’USTAT (15.06.2021) relative alle domande di

costruzione confermano la tendenza, già riscontrata nel precedente trimestre,

in merito al miglioramento del quadro nel settore delle costruzioni. Nel primo

trimestre 2021 le domande dell’edilizia abitativa sono cresciute con un tasso

del 40.1% mentre che quello relativo all’edilizia non abitativa è arrivato

appena all’1%.” (cfr. www.cdt.ch “Concessioni edilizie e costruzioni” del 26

giugno 2021).

Nell’evenienza concreta

non è stato dunque dimostrato che la perdita di lavoro subita dallo Studio nel

periodo 1° novembre 2021 – 31 gennaio 2022 è da ascrivere alla pandemia (cfr.

STF 8C_762/2021 del 18 novembre 2021. “… lediglich zu behaupten, die Unternehmung habe sich ernsthaft um Aufträge

bemüht und die geplante Expansion der Geschäftstätigkeit sei zufolge der

Covid-19-Pandemie gescheitert, reicht offensichtlich nicht aus …”). Essa rientra

invece nelle circostanze da ascrivere al normale rischio aziendale del datore

di lavoro.

Va

infine ricordato che, in una sentenza pubblicata in DTF 147 V 359, il Tribunale

federale ha peraltro sottolineato che il senso e lo scopo dell’indennità per

lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di

fatturato, bensì quello di evitare licenziamenti.

La

decisione su opposizione del 5 gennaio 2022 deve dunque essere confermata.

2.7

A titolo abbondanzialmente

è utile sottolineare - per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI (“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell’azienda”) sia di competenza della Cassa di disoccupazione e non della

Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81

cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI) - che il dipendente

dello RI 1, __________, è iscritto a RC senza funzione ma con diritto di firma

individuale (cfr. estratto RC reperibile sul sito www.zefix.ch).

D’altra parte dal sistema

informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone

Ticino, risulta che l’architetto __________ è nato nel __________ e che il

figlio __________ è nato nel __________.

In proposito va ricordato

che, derogando all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, alle persone che determinano o

possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro è stato eccezionalmente

riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto (di importo

forfettario) sulla base dell'art. 2 dell'Ordinanza sulle misure nel settore

dell'assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) (Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione), soltanto dal 1° marzo al 31 maggio 2020

(cfr. STCA 38.2020.65 dell'8 febbraio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre

2020).

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 15 gennaio 2022, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid.

2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid.

2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti