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Decisione

38.2022.32

Negate ILR (non resa credibile perdita lavoro economica legata a pandemia); nel periodo per cui è richiesta l’erogazione ILR non vigevano più restrizioni conseguenti alla pandemia per quanto attiene al settore della ristorazione. Zona non turistica e fluttuazioni dei corsi: normale rischio aziendale

25 luglio 2022Italiano80 min

terrazza si riempia (circa 35 posti) ed arrivino anche i turisti. Dopo la pandemia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.32

CL/DC/sc

Lugano

25 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° aprile 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 1° marzo 2022 la RI 1, __________,

ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto per due dipendenti, su un totale di

tre persone attive.

La ditta, che gestisce il RI 1 di

__________, ha fatto valere una perdita di lavoro del 30% dal 1° marzo al 31

maggio 2022, determinando, quale causa del lavoro ridotto, la “perdita di lavoro

a causa della mancanza di clienti, incassi ridotti al minimo. Serate ad

aspettare clientela che non arriva. Un totale disastro.”, indicando che,

quali “misure adottate per contenere il lavoro ridotto” la società

avrebbe “provato ad effettuare consegne a domicilio, senza alcun

supplemento, ma tanti preferiscono andare in Italia. Qui nel Basso __________ è

la zona che soffre di più”.

Il ridotto volume delle

ordinazioni è, invece, stato motivato come segue:

" (…)

Introduzione del

certificato Covid, quindi clienti non vaccinati non arrivano, in terrazza solo

a mezzogiorno. Dopo con “il tutto libero” arriva qualche non vaccinato, mentre

Fatti

i vaccinati preferiscono andarsene in Italia, dove vige ancora il certificato.

Praticamente non è cambiato nulla”.

La socia e gerente, quanto alla

temporaneità della perdita di lavoro, ha osservato che “a mio parere non

posso esprimermi in merito, si spera solo che con la bella stagione almeno la

terrazza si riempia (circa 35 posti) ed arrivino anche i turisti. Dopo la pandemia

ci voleva anche la guerra in Ucraina, prezzi che salgono, gente che resta senza

lavoro. Avanti così che andiamo tutti bene” (cfr. doc. 1).

Dall’organigramma contestualmente

presentato all’amministrazione emerge che per la società erano a quel momento

attive tre persone, e meglio __________ come gerente, __________ come pizzaiolo

al 50% e __________ come cuoca al 45% (cfr. all. a doc. 1).

1.2. Con decisione del 14 marzo 2022, la

Sezione del lavoro – dopo aver esperito gli accertamenti indicati al consid. 2.9.

- ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto dal

1° marzo 2022, argomentando, in particolare, come segue le proprie ragioni:

"

(…)

rispetto alla

dichiarazione (…) secondo cui: “i vaccinati preferiscono andare in Italia e

non venire nel nostro locale perché frequentato da non vaccinati o perché in

Italia il cambio è più favorevole (cfr. scritti del 7 e 10 marzo 2022)” non

trova riscontro nel presente caso. Si osserva infatti come il 16 febbraio 2022

con effetto il giorno seguente, ovvero il 17 febbraio 2022, il Consiglio

federale ha deciso importanti allentamenti nel settore della ristorazione

favorendo di fatto la possibilità per tutta la popolazione di accedervi senza

più alcuna misura protettiva particolare, ciò che stride con le motivazioni

addotte in precedenza dai titolari del ristorante, i quali hanno invocato le

indennità per lavoro ridotto sia a causa della chiusure imposte dalla autorità,

sia della poca frequentazione di avventori a causa delle limitazioni imposte

sino al 16.02.2022.

Infine per quanto

concerne la perdita di lavoro dovuta ad un’accresciuta concorrenza sia indigena

che estera, (si rammenta che attualmente nella vicina Italia è possibile

frequentare ristorante e bar, al chiuso unicamente in possesso di un Green pass

valevole), la stessa è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di

lavoro di questo settore e pertanto la perdita di lavoro non assume un

carattere eccezionale o straordinario.

(…) le cause della

riduzione di lavoro prevista – malgrado la loro possibile intensità

sull’occupazione della manodopera – sono da ascrivere a circostanze rientranti

nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e, pertanto, la perdita di

lavoro non risulta computabile ed è di conseguenza esclusa dall’indennità per

lavoro ridotto.” (cfr. doc. 6)

1.3. Il 18 marzo 2022, la società ha

inoltrato una tempestiva opposizione contro la decisione di diniego del diritto

alle indennità postulato. Dopo avere riferito di una situazione in continuo

peggioramento, tanto sul fronte dei contagi da Covid-19, quanto a causa “della

prossima stagnazione con i rincari che ne seguiranno, salari invariati e minor

potere di acquisto (…)”, la qui ricorrente, sulla pretesa preferenza, da

parte della propria clientela vaccinata, per gli esercizi pubblici della vicina

Italia, ha osservato quanto segue:

"

(...)

confermo come i due

dipendenti frontalieri che arrivano al lavoro in Svizzera già notano delle auto

ticinesi parcheggiate presso alcuni ristoranti limitrofi alla frontiera, per

cui anche queste nostre affermazioni sono veritiere, per cui non vi è alcuna

motivazione per affermare che invocare le indennità per lavoro ridotto non è

una necessità del passato, bensì è anche ben presente attualmente nella nostra

struttura della ristorazione, in particolar modo per quei locali che, come il

nostro, si trovano a ridosso della fascia di confine.

(…) anche dopo

l’abolizione del “green pass”; è tutto l’insieme del contesto che risente della

pandemia, e della situazione globale relativa ai repentini aumenti dovuti alla

crisi in Ucraina; e se ciò non è pertinente per voi, lo è per tutta l’economia

ticinese, svizzera e mondiale. (…)”

Circa la computabilità della

perdita di lavoro a fronte di un’oscillazione negativa della cifra d’affari

superiore al 25%, l’opponente - oltre a trasmettere all’amministrazione le “copie

degli incassi dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nonché quella dello

scorso mercoledì 16 e giovedì 17 marzo 2022” -, ha rilevato che “(…) il

nostro ristorante è stato rilevato dal 22 luglio 2019, tale confronto può

essere fatto solo parzialmente tenendo conto da agosto a dicembre 2019 e i

medesimi nel 2021, anche perché a partire dal 2020 è subentrata la pandemia.

Ebbene, se da agosto a dicembre 2019 l’incasso è stato di chf 62'190.00, mentre

che nello stesso periodo del 2021 l’incasso è stato di chf 33'752.00, quindi

una minore cifra d’affari del 45,73%, quindi ben più computabile del 25% come

da voi in precedenza asserito” (cfr. doc. 7).

1.4. Con decisione su opposizione del 1°

aprile 2022, la Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente

decisione e negato alla ditta il diritto a percepire le indennità per lavoro

ridotto. La resistente ha nuovamente rilevato che le motivazioni alla base

della richiesta di introduzione del lavoro ridotto sarebbero contradditorie e

che dalle stesse “si evince che la perdita di lavoro non è stata causata

dalla pandemia, segnatamente dall’abolizione delle restrizioni, bensì da altre

ragioni, e meglio dalla vicinanza con l’Italia”. A tal proposito, la

Sezione del lavoro ha osservato che non può “essere addossata

all’assicuratore sociale la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione

dell’esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile ad una scelta del

datore di lavoro, il quale fin dal principio poteva prevedere che tanti

residenti si sarebbero recati al ristorante oltre confine e quindi

indipendentemente dalla pandemia”.

Quanto al preteso incidere, sulla

situazione della ditta, del conflitto in Ucraina, l’amministrazione ha rilevato

che “secondo la giurisprudenza e la prassi SECO di cui al consid. Nr. 2.

Della motivazione invocata dall’opponente, del tutto generica e fondata su

considerazioni economiche astratte, non è sufficiente per giustificare il

diritto all’indennità per lavoro ridotto. In altre parole, l’azienda non ha

comprovato in modo verosimile la sussistenza di un nesso di causalità adeguato

tra il conflitto in Ucraina e la perdita di lavoro addotta.” (cfr. doc. 9).

1.5. Contro la decisione su opposizione,

la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le sia

riconosciuto il postulato diritto alle indennità per lavoro ridotto sulla base

delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

Per poter mantenere

viva l’attività abbiamo sempre cercato di soddisfare la nostra poca e

spaventata clientela durante gli orari di punta (mezzogiorno e sera) ma, anche

dopo che la Confederazione ha tolto le ultime limitazioni, tanti ancora per la

paura del contagio (i contagiati e i decessi sono ancora molti) preferiscono

restarsene a casa ed attendere l’arrivo della bella e calda stagione.

Nel nostro caso,

trattandosi di un locale che è gestito con soli 3 dipendenti, cerchiamo di

offrire, specialmente su riservazione, alcuni piatti nonché la pizza dal

mercoledì alla domenica; come già comunicato alla Sezione del lavoro in

occasione della nostra ultima richiesta per l’ottenimento del lavoro ridotto

nella misura del 30%.”,

rilevando che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto le indennità postulate sino nella misura del 30% sino

a fine febbraio 2022 (cfr. doc. I).

1.6. Nella propria risposta dell’11

maggio 2022, la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso

presentato dalla RI 1 osservando quanto segue:

"

(…)

La ricorrente ha

asserito che la decisione su opposizione del 1° aprile 2022 sarebbe “iniqua”

e “priva di senso morale”, non confrontandosi tuttavia con la decisione

impugnata, bensì unicamente con quella del 14 marzo 2022. (…) l’UG ha negato il

diritto (…) alla luce delle motivazioni addotte dalla ricorrente, dalle quali

non risulta verosimile che la perdita di lavoro invocata sia stata causata

dalla pandemia o dalla guerra in Ucraina. Inoltre, non si può fare a meno di

osservare l’ennesima motivazione contraddittoria circa la perdita di lavoro.

Infatti, la ricorrente, oltre ad aver imputato la perdita alla guerra in

Ucraina, ha dapprima asserito che la gente non si recasse al ristorante a causa

delle restrizioni vigenti, poi, una volta abolite, che le persone andrebbero a

mangiare in Italia per sentirsi più sicure (visto l’obbligo di presentare il

Green pass) ed ora, a mente della ricorrente, la gente, spaventata,

preferirebbe stare a casa, aspettando la bella stagione. Infatti, anche

quest’ultima asserzione non risulta plausibile, soprattutto in considerazione

del fatto che durante il periodo pasquale gli hotel in Ticino hanno registrato

il tutto esaurito. Ciò dimostra che la gente ha ripreso a spostarsi, non

temendo più il contagio.

(…) nel caso di

specie, i motivi indicati quale causa del calo di lavoro sono da ascrivere a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Per cui la perdita di

lavoro invocata, indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata, non è

computabile (cfr. al proposito STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid.

2.6.).” (cfr. doc. III).

1.7. Con replica del 18 maggio 2022, la

ricorrente ha osservato ribadito che la quanto segue:

"

(…)

La perdita di lavoro è

in gran parte imputabile a quanto da noi asserito, e ciò vale per molti altri

ristoranti della zona del Basso __________, in particolare __________ e

dintorni, dove alla sera non vola una mosca.

Facciamo inoltre

presente che anche la guerra in Ucraina ha causato non poche difficoltà

economiche (vedi il caro benzina succitato) ma non da ultimo anche il rincaro

di alcune merci; nel nostro caso le inviamo “allegato A” una copia delle

fatture del caffè del 02.03.2022 (quindi a guerra appena iniziata) dove al kg

il costo è di chf 18.00 e una fattura del 13.05.2022, di pochi giorni fa, dove

il costo del caffè è di fr. 20.00, quindi con un aumento dell’11% circa.

È chiaro che

attualmente, oltre al fatto che i ticinesi confinanti con l’Italia (il nostro

ristorante dista circa 50m in linea d’aria con il confine) abbiano l’abitudine

di andare a fare la spesa, cenare o pranzare ed ora, a seguito del repentino

aumento del prezzo della benzina, anche il “pieno” in Italia; non c’è da stare

allegri.

La zona dove è ubicato

il RI 1 si situa a __________, che è tra __________ e __________, attorno vi

sono condomini, per la maggior parte abitati da pensionati, persone in

assistenza e non da ultimo circa 15 famiglie ucraine.

Non disponendo di

un’entrata mensile adeguata è quindi ovvio che facciano fatica a tirare la fine

del mese, per cui uscire in Italia (spesa-benzina-ristorante) può risultare

vantaggioso a scapito di chi opera in loco.

L’asserzione

dell’Ufficio del lavoro sul fatto che durante il periodo pasquale gli hotel in

Ticino abbiano registrato il tutto esaurito è vera, ma facciamo presente a Lei

onorevole signor Presidente e all’Ufficio del lavoro, che ciò si limita alle

zone turistiche (Lugano, Locarno, Ascona, ecc.) e non certo a __________ dove

l’unico albergo è il __________”.

La ricorrente ha, poi, prodotto,

a conferma del fatto che “nonostante il bel tempo la gente del Basso __________

non ci aiuta certo a risollevarci”, copia degli incassi della settimana

precedente, oltre ai bollettini di consegna del caffè del 2 marzo e del 13

maggio 2022, alla carta delle pizze offerte ed ai dettagli esposti sulla porta

d’entrata del locale circa altri piatti serviti (cfr. doc. V ed all.).

1.8. Con duplica del 25 maggio 2022 la

Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria risposta di causa,

osservando, quanto all’aumento del costo del caffè al chilo fatto valere dalla RI

1, che la ricorrente “non ha reso plausibile che la perdita di lavoro è

stata causata dall’aumento dei prezzi, non avendo comprovato che tale aumento

ha influito anche sul prezzo del caffè consumato dal cliente”.

La Sezione del lavoro ha, poi,

comunicato di essersi riferita “al turismo pasquale non per sostenere che __________

sia una zona turistica, bensì per evidenziare che quanto dalla stessa

sostenuto, ovvero che la gente spaventata preferirebbe stare a casa, aspettando

la bella stagione, non corrisponde alla situazione concreta” (cfr. doc.

VII).

1.9. Con scritto del 30 maggio 2022 –

trasmesso per conoscenza all’amministrazione il giorno seguente (cfr. doc. X) –

la ricorrente ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. IX).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia

riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a

decorrere dal 1° marzo 2022.

2.2

I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede

esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse

positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere

beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono

enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno

diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la

disoccupazione e non hanno ancora

raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed

è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore

dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1

lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a

carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono

essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede

che:

“Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per

cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori

dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità

di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di

clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di

attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di

lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole

limitazione dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o

ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è

stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali

d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata

nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di

lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia

possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del

periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

"

(…)

1.

Una

perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale,

come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da

vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente

prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e

dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto

di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di

un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di

lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le condizioni negative sono

stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto:

"

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell'azienda."

2.3

Nella Prassi LADI ILR, la

Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

"

(…)

C3 La

perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo

presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al

datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per

evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a

motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve

intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per

evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso

dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

C4 La

cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a

sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere

evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il

lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile

perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del

personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso

un altro datore di lavoro.

C6 Se

però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di

una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i

necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle

nuove esigenze del mercato).

C6a

(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La

creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità

ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è

compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di

preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di

lavoro.

Prima

di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre

ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può

far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi

evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione

di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per

esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più

mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza

il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non

sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto

all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda

(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese

dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono

indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste

persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…)

C9 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

C11 L’indennità

per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto

all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a

circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro (D2 segg.)

ð Giurisprudenza

DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad

accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento

dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a

un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada)

(…)

C14

(n.d.r.:

tenore modificato dal 1° gennaio 2022) La perdita di lavoro non è

computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle

quali il datore di lavoro è responsabile.

ð Esempi:

-

Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo

rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume

la responsabilità non può essere indennizzata.

ð Giurisprudenza

DLA

1987.

pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata

all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali

[tassa sul traffico pe- â C13

modificato gennaio 2022 ILR SECO-TC Prassi LADI ILR/C15-C19 Gennaio 2014 sante,

ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle

ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)

DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di

carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze straordinarie

che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai sensi della

clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile)

(…)

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni

dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella

sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da

vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente

prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·

il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un

rapporto di lavoro di durata determinata;

·

concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di

un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi

anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di

test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce

una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della

sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita

di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e

rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei

sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di

trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata

la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di

gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e

cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a

misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per

quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase

di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le

conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,

ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di

lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità.

D5 Il

fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente

principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto

all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera

normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento

dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente

effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a

lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano

nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni

regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o

di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento

della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti

dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un

progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di

lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o

di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti

versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva

2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita

di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va

notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata

devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite

di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite

di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla

pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di

lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai

sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche

per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le

misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di

lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il

luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro

riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore

all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le

corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito

quanto segue:

"

(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona

parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le

perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate

durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/06 del 19 marzo

2021.

che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2.,

2.3

e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova

costituzione:

"

2.2

c Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La Direttiva 2021/07 del 20

aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato

modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del

30.

giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato

il p.to 2.5 in fine:

"

(…)

Se un’azienda continua

a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di

conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di

lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla

CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la

plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga

durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a

comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5

sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

Per quanto concerne il p.to 2.2

c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti

delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi

LADI ILR:

"

D4a Valido dal 19.03.2021

A causa

dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può

essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro

ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è

probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di

lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono

computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche

se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella

Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione

sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo

2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale,

commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a

ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un

controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una

segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un

riesame dell’autorizzazione.”

Cfr. pure Direttiva 2022/01:

“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio

2022.

pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;

Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del

1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con

la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,

la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Nella “Direttiva 2022/03: Indennità

per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare della Russia in

Ucraina” del 9 marzo 2022, in relazione all’indennità per lavoro ridotto, la

SECO ha precisato che:

"

(…) Il lavoro ridotto permette di indennizzare le perdite di lavoro

dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al

datore di lavoro. La condizione affinché ciò avvenga è che il datore di lavoro

non può evitare tali perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili, né può rendere un terzo responsabile del danno (v.

art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Sono

inoltre computabili le perdite di lavoro inevitabili e riconducibili a motivi

economici (v. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia, in casi del genere,

l’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti

del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di

lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale (per maggiori dettagli v. la Prassi LADI ILR C9 seg.). Secondo

L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le

loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non

rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla

Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno considerate

provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un

riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta SECO-D-8D893401/659 2/2

per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono

spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro

azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento

militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato.

Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto

all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle

disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e

nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova

applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per

le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi

militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le

disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate

mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di

10.

giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4

e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e

l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo

2022.

e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo

contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del

reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il

periodo contabile di marzo 2022. (…)”.

Nella “Direttiva 2022/04: Lavoro

ridotto non in relazione con la pandemia” del 28 marzo 2022, la SECO, sull’indennità

per lavoro ridotto, ha precisato che:

"

L’allentamento delle disposizioni relative all’ILR previste dalla legge

COVID-19 e dall’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non

possono essere fatte valere per le perdite di lavoro computabili che non sono

in relazione con la pandemia. Ciò significa che queste disposizioni non si

applicano, in particolare, per perdite di lavoro computabili riconducibili

esclusivamente agli interventi militari e alle loro conseguenze economiche.

Pertanto, se le perdite di lavoro computabili non sono in relazione con la

pandemia, il conteggio deve essere trattato secondo la procedura ordinaria. Inoltre,

per questo tipo di casi non è neanche possibile applicare la regolamentazione

per i lavoratori a basso reddito. La SECO parte dal presupposto che la

stragrande maggioranza delle perdite di lavoro fatte valere siano in relazione

con la pandemia. Per evitare equivoci in merito all’impiego del modulo

corretto, al momento i moduli per il conteggio ordinario senza la

regolamentazione per i lavoratori a basso reddito non sono perciò pubblicati su

lavoro.swiss e devono essere messi a disposizione delle aziende che intendono

far valere perdite di lavoro non in relazione con la pandemia attraverso altri

canali. Di conseguenza, il SC e la CAD devono tenere in considerazione alcuni

punti nel trattare il preannuncio e il conteggio per il lavoro ridotto.

Preannuncio del

lavoro ridotto

Tutti i preannunci di

lavoro ridotto possono essere inviati tramite il normale canale,

indipendentemente dal fatto che siano o meno in relazione con la pandemia.

Tuttavia, per tutte le autorizzazioni non in relazione con la pandemia si deve

usare unicamente la motivazione «fattori esogeni» nel sistema informatico

COLSTA.

Ciò si applica in

particolare alle autorizzazioni esclusivamente riconducibili agli interventi

militari russi in Ucraina e alle loro conseguenze economiche.

Aspetti da considerare

per le autorizzazioni:

- Il SC verifica che la

perdita di lavoro computabile sia in relazione con la pandemia.

o

Nel caso lo sia,

§ il

SC valuta i preannunci alla luce delle disposizioni speciali COVID-19;

§ l’autorizzazione

non deve essere registrata in COLSTA con la motivazione «fattori esogeni».

o

In caso contrario,

§

si deve rispettare il termine di preannuncio previsto dalla

LADI/dall’OADI;

§

l’autorizzazione ha una durata massima di tre mesi;

§

l’autorizzazione deve essere registrata in COLSTA con la

motivazione «fattori esogeni»;

§

nella riga dell’oggetto della disposizione si deve riportare la

parola chiave «Non in relazione con COVID-19» in modo tale che anche la CAD sia

consapevole che l’autorizzazione non è stata concessa a causa della pandemia;

§

il SC informa l’azienda interessata che per il conteggio sul

lavoro ridotto non si possono usare i moduli pubblicati su lavoro.swiss o

nell’eService. Questi moduli contengono la regolamentazione per i lavoratori a

basso reddito prevista solo per i casi COVID-19 e sono validi fino a dicembre

2022.

Da gennaio 2023 tutte le aziende potranno usare i moduli pubblicati su

lavoro.swiss o nell’eService;

§

il SC trasmette per via elettronica all’azienda interessata,

assieme alle autorizzazioni, i moduli previsti per il conteggio del lavoro

ridotto. Per le questioni relative alla domanda o al conteggio il SC fa

riferimento alla CAD. I moduli sono disponibili in TCNet al seguente indirizzo:

Domanda: 716.302

i_(03.2022) Domanda ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22

Conteggio: 716.303

(03.2022) conteggio ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22

Rapporto:

716.307.1

i - Rapporto sulle ore perse per motivi economici, procedura

ordinaria

-

Inoltre, il SC esamina i preannunci di lavoro ridotto presentati dopo le

sanzioni imposte dal Consiglio federale il 28 febbraio 2022 in seguito

all’intervento militare russo in Ucraina per stabilire se queste autorizzazioni

siano in relazione con la pandemia.

o

Nel caso lo siano,

§

il SC seleziona in COLSTA un’altra motivazione se in origine era

stato selezionato «fattori esogeni»

o

In caso contrario,

§

il SC riconsidera l’autorizzazione se non si è tenuto conto del

termine di preannuncio e della durata massima di tre mesi dell’autorizzazione.

Se la disposizione non è ancora entrata in vigore, può essere modificata in via

informale;

§

il SC cambia la motivazione in COLSTA in «fattori esogeni», se in

origine era stata inserita un’altra motivazione;

§

il SC informa l’azienda interessata che per il conteggio sul

lavoro ridotto non si possono usare i moduli pubblicati su lavoro.swiss o

nell’eService. Questi moduli contengono la regolamentazione per i lavoratori a

basso reddito prevista solo per i casi COVID-19 e sono validi fino a dicembre

2022.

Da gennaio 2023 tutte le aziende potranno usare i moduli pubblicati su

lavoro.swiss o nell’eService;

§

il SC trasmette per via elettronica all’azienda interessata i

moduli previsti per il conteggio del lavoro ridotto. Per questioni relative

alla domanda o al conteggio il SC fa riferimento alla CAD. I moduli sono

disponibili in TCNet al seguente indirizzo: https://tcnet.lavoro.swiss/publications#F-201007-0010

Domanda: 716.302

i_(03.2022) Domanda ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22

Conteggio: 716.303

(03.2022) Conteggio ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22

Rapporto: 716.307.1

i - Rapporto sulle ore perse per motivi economici, procedura ordinaria

Conteggio sul lavoro

ridotto

Come previsto dalla

direttiva 2022/03, le aziende che richiedono il lavoro ridotto per motivi non

in relazione con la pandemia, sin dall’inizio della relativa autorizzazione

devono effettuare il conteggio sulla base delle regolamentazioni ai sensi della

LADI e dell’OADI. Ciò riguarda in particolare le richieste di indennità per

lavoro ridotto per motivi esclusivamente riconducibili agli interventi militari

russi in Ucraina e al loro impatto economico. Oltre alle eccezioni per marzo

2022.

elencate nella direttiva e disciplinate nell’OAVI (abrogazione del periodo

di attesa, sospensione della regola dell’85%, nessuna computazione delle ore in

esubero e del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) valgono le

regole per il conteggio ordinario e già da marzo 2022 il conteggio avviene come

previsto dalla procedura ordinaria.

Fino a dicembre 2022,

nell’eService si possono elaborare solo i conteggi relativi alla pandemia con

eventuali lavoratori a basso reddito, per questo motivo le aziende interessate

dalla direttiva 2022/03 nel frattempo possono eseguire il conteggio soltanto

tramite il modulo Excel.

Per evitare confusione

con i moduli pubblicati su lavoro.swiss (che possono essere usati solo per i

conteggi in relazione alla pandemia), il SC li invierà direttamente alle

aziende interessate.

Per riassumere, in

merito ai processi in relazione con la pandemia e quelli non in relazione è

necessario tener conto dei seguenti punti:

In

relazione con la pandemia

Non in

relazione con la pandemia

Preannuncio

del lavoro ridotto

Preannuncio

possibile tramite eService

Preannuncio

possibile tramite eService

Autorizzazione

del lavoro ridotto

-

Disposizioni speciali COVID-19;

in particolare:

o

Durata dell’autorizzazione fino a

6.

mesi (fino a fine 2022)

o

Nessun termine di preannuncio

(fino a fine 2022)

-

Non registrare in COLSTA con la

motivazione «fattori esogeni»

-

Disposizioni ai sensi della LADI/dell’OADI;

in particolare:

o

Durata dell’autorizzazione fino a

3.

mesi

o

Termine di preannuncio

-

Registrare in COLSTA con la

motivazione «fattori esogeni»

-

Trasmissione domanda, conteggio e

rapporto alle aziende

Conteggio

-

Sono applicabili le condizioni

speciali COVID-19; in particolare:

o

lavoratori a basso reddito

o

fino al periodo di conteggio di

marzo incluso: procedura sommaria

-

Conteggio tramite eService

possibile

-

Disposizioni speciali COVID-19

non applicabili; in particolare:

o

nessuna regolamentazione per

lavoratori a basso reddito

-

Fino a fine 2022 conteggio solo

tramite moduli Excel

-

Da inizio 2023 possibile

conteggio tramite eService

Titolo

del modulo

Domanda

d'indennità per lavoro ridotto - in relazione con le conseguenze economiche

della pandemia – con e senza lavoratori a basso reddito, procedura ordinaria

Domanda

d'indennità per lavoro ridotto - non in relazione con la pandemia – procedura

ordinaria

Conteggio

sul lavoro ridotto - in relazione con le conseguenze economiche della

pandemia - con e senza lavoratori a basso reddito, procedura ordinaria

Conteggio

sul lavoro ridotto - non in relazione con la pandemia - procedura ordinaria

Titolo

del modulo pubblicato in TCNet

716.302

i

G_(04.2022) Domanda ILR – impatto economico della pandemia – procedura

ordinaria, 04.22-12.22

716.303

G_(04.2022) Conteggio ILR – impatto economico della pandemia – procedura

ordinaria, 04.22-12.22

716.302

i_(03.2022) Domanda ILR - procedura ordinaria, 03.22-12.22

716.303

(03.2022) Conteggio ILR - procedura ordinaria, 03.22-12.22

2.6

Le direttive amministrative - come

la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V

434.

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto

per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;

DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;

DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V

229.

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF

147.

V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione,

la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020,

deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura

fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una

violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione

del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, con

sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha

confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una

società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività

connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre

2020.

a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava

peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino,

avevano inasprito le misure per

fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Questo Tribunale ha rilevato che,

già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum,

il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di

riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che

l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello

riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava

essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la

questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di

ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che

non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze

sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni

connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1°

giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.

Al titolare di una ditta individuale

che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del diritto a ILR dal

novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a fine ottobre e a

novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece, riconosciuto il diritto ad altri

otto dipendenti assunti precedentemente.

In una sentenza 38.2021.92 del 14

febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva

inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico

dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021,

non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre

alla pandemia.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da una

parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR

per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva

richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo

a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento

dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria

il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a

fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli altri tre

dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere

che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto, stati

rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta

valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85 del 21

marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF

8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che

gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1°

luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del

2021.

ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due

collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre,

considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021,

ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a

buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di

lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

In un’altra sentenza 38.2021.100

del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di

riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle

indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio

2022.

in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni

precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la

pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste considerazioni:

"

(…) La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro

ridotto innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari

d’apertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il

danno.

Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al

consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale

federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro

ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante

i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.

Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire

tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.

concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state

chieste indennità per lavoro ridotto.

Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario

di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,

orario normale di lavoro) sia o no computabile.

La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel

momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva

alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano

valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui

l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.

Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una

perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto

drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13

settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità

per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato

COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il

risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20

dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione

(cfr. doc. 3).

Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a

soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo

previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di

22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo

senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro

svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco

nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di

lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022

riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di

clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00

alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il

servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a

mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato

Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e

impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).

Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal

TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”.

In una sentenza 38.2021.101 del 4

aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che

gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel

periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la ricorrente, avendo

ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del locale rispetto al

periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di ridurre il danno e la

perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In quell’occasione, infatti,

questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso giudicato nella citata STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non ha dimostrato che se avesse

rispettato gli orari normali di apertura non avrebbe potuto gestire il bar il

modo proficuo; non è, infatti, stata resa verosimile “una perdita di lavoro

economica da ricondurre alla pandemia”.

Con sentenza 38.2021.77 dell’11

aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa

Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro

ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle

procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne

derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti

del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel

normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,

invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di

coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,

provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo

escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse

effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli

atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

In una sentenza 38.2022.3 del 25

aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha

stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per

fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi

soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

In una sentenza 38.2022.19

dell’11 maggio 2022, questa Corte, ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da un’associazione attiva

nell’organizzazione di corsi formativi e che aveva richiesto le indennità per

lavoro ridotto facendo valere che le restrizioni imposte ai viaggiatori in

conseguenza della pandemia impedivano le iscrizioni. In quel caso, il TCA ha

rilevato che nel periodo per il quale la ricorrente aveva chiesto di essere

posta al beneficio delle indennità non sussistevano, in particolare per i

viaggiatori in arrivo nel nostro Paese dalle Regioni confinanti, restrizioni

significative e le minori cifre d’affari lamentate dall’insorgente erano,

dunque, da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.

Infine, in una sentenza

38.2022.11

del 18 maggio 2022, il TCA, nel caso di un esercizio pubblico che

aveva postulato il diritto al percepire le indennità per lavoro ridotto dal 1°

settembre 2021 argomentando la propria richiesta alla luce delle restrizioni

imposte dalla pandemia, che, ha confermato il diniego già pronunciato

dall’amministrazione ritenuto che nel periodo per cui è stata richiesta

l’erogazione delle indennità, erano sì state reintrodotte delle restrizioni

quali l’obbligo - dal 13 settembre 2021 - di presentare il certificato COVID

attestante la vaccinazione, l’avvenuta guarigione o un test negativo e dal 20

dicembre 2021 il certificato attestante la vaccinazione e la guarigione, ma,

d’altra parte, già a fine luglio 2021 più della metà dei cittadini ticinesi era

vaccinata. Questa Corte ha, dunque, ritenuto che in quel caso non era stata

resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a

differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021

del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.

Inoltre, l’argomentazione sollevata

dalla ricorrente, secondo cui gli orari di apertura dell’esercizio pubblico

erano stati ridotti in conseguenza del fatto che la struttura si trova in una “zona

discosta rispetto alla strada principale” è stata respinta ritenuto che

concerneva una problematica, e meglio quella della collocazione dell’esercizio

pubblico, che è una circostanza che rientra del normale rischio aziendale del

datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto supra al consid.

2.2

e la STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 già citata al consid. 2.6.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio

federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp

enuncia che “vi è una situazione particolare

se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati

in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati

a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene

di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della

situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la

ristorazione, il TCA rileva che il 13 settembre 2021 è entrato in vigore

l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta

vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 il risultato negativo di un test per

poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19

situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).

Dal 20 dicembre 2021 l’accesso

agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone con

certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e

portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021: “Coronavirus

il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).

L’art. 12 cpv. 1 della modifica

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021 prevede

che:

"

Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione

avviene sul posto si applica quanto segue:

a. i gestori devono limitare l’accesso

ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I

gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti

vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone

provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un

certificato di test;

b. i gestori possono limitare l’accesso

alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o

test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione

dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata

la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;

c. se l’area esterna di una struttura

della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione

con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area

esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”

In quell’occasione è stato

inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5

dell’Ordinanza):

"

I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da

casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia

possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti

organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”

Il 17 febbraio 2022 è

infine stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per

accedere ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro

(cfr. modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato

stampa. “Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in

vigore fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici

e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.).

2.9

Nella

presente evenienza, dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1,

avente sede a __________, è attiva nell'acquisto, nella gestione e nella

vendita di esercizi pubblici, nonché nell’Import-export di prodotti food e non

food e nell’organizzazione di eventi e si occupa della gestione del RI 1 di __________

da luglio 2019, nonché che socia e gerente della società è __________ (cfr.

doc. 7 ed estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).

Dagli atti dell’incarto risulta

che con la decisione su opposizione del 14 febbraio 2022, la resistente ha

parzialmente accolto l’opposizione presentata dalla ricorrente avverso la

decisione di diniego delle indennità per lavoro ridotto emessa nei suoi

confronti il 29 novembre 2021, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

5.

Nella fattispecie in

esame, con lo scritto del 10 gennaio 2022, l’opponente ha precisato che, pur

disponendo di tre dipendenti (la gerente, il pizzaiolo e la cuoca), il lavoro

ridotto viene richiesto unicamente per il pizzaiolo e la gerente. Dagli

accertamenti effettuati dall’UG, è emerso che il ristorante, al fine di ridurre

i costi causati dalla pandemia, a partire da giugno 2021 ha deciso di tenere

chiuso il locale il lunedì sera, nonché dal mercoledì al sabato di chiudere

un’ora prima la mattina (…) Tale riduzione d’orario, giustificata dalla

pandemia, comporta un’inevitabile perdita di lavoro anche per la gerente, alla

quale risulta impossibile essere presente nel locale 8 ore al giorno sull’arco

di 5 giorni settimanali (…) Pertanto il lavoro ridotto è riconosciuto, oltre

che per il pizzaiolo, anche per la gerente.

6.

Tenuto conto delle

circostanze attuali in Ticino, segnatamente della situazione vaccinale dalla

quale risulta che, con riferimento alle persone vaccinabili (over 12), il tasso

di vaccinazione attuale è del 75.5% (…), rispettivamente che le persone in età

compresa tra 0 e 15 non necessitano comunque del certificato COVID, e non da

ultimo che il tasso di vaccinazione continua ad aumentare, sino al 19 dicembre

2021.

non si giustifica il rilascio dell’autorizzazione al lavoro ridotto nella

misura richiesta dall’azienda. Per questo motivo si autorizza il lavoro ridotto

nella misura massima del 25%. Per contro, alla luce del decreto del Consiglio

federale del 17 dicembre 2021, con il quale è stato disposto l’inasprimento

dell’obbligo del certificato al chiuso, la limitazione della perdita di lavoro

computabile massima del 25% decade dal 20 dicembre 2021 (data dell’entrata in

vigore del sistema 2G e 2G+).” (cfr. all. a doc. 3).

Il 2 marzo 2022, all’indomani

della trasmissione da parte della ricorrente della nuova richiesta di indennità

per lavoro ridotto, la Sezione del lavoro, evidenziando che a decorrere dal 16

febbraio 2022 “il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti per

il settore della ristorazione” e che dal 17 febbraio 2022 “sono state

revocate tutte le misure in atto (…) per accedere presso gli esercizi

pubblici (…)”, ha chiesto alla ditta se intendeva, o meno, mantenere la

richiesta di lavoro ridotto.

Nel caso in cui la società avesse

voluto mantenere la propria richiesta, l’amministrazione ha chiesto di fornire

riscontro ad una serie quesiti e di produrre determinati documenti. La società

ha risposto come segue il 7 marzo successivo:

"

(…)

-

Personale in forza (indicare nominativo e funzione di ogni dipendente,

allegare tutti i contratti di lavoro);

vedi organigramma

allegato, dal quale si evincono le funzioni per ogni singolo dipendente

-

Persone colpite (precedentemente annunciati 2, indicare nominativo/i, se

aumentati motivare);

Le persone colpite,

come in precedenza, sono sempre due, __________ e __________.

-

Durata dal / al;

la durata, in attesa

che, finalmente, gli eventi cambino, ma vista anche la guerra in Ucraina sarà

molto difficile, è dal 01.03.2022 al 31 maggio 2022;

-

Perdita di lavoro in % (precedentemente annunciata 30%);

la % di perdita di

lavoro è la medesima;

-

Motivare la richiesta di indennità per lavoro ridotto vista la

riapertura degli esercizi pubblici dal 17.02.2022 (dettagliare la risposta);

il nostro locale si

trova a 500m dal confine con l’Italia a __________, in zona periferica, quindi

non come altri che si trovano nella città di confine di __________, dove, bene

o male, durante il giorno c’è un po’ di movimento, anche sul mezzogiorno chi vi

lavora preferisce fare due passi a __________ a consumare la bibita o il pasto,

tanto più che il franco ha raggiunto la parità con l’euro. Abbiamo provato ad

aprire alle 08:00 del mattino, niente, i primi clienti per l’aperitivo arrivano

attorno alle 11:00, non prima, e sul mezzogiorno, anche se offriamo il piatto

del giorno a chf 15.00 (con bibita e caffè), è già raro che vi siano più di 1-2

clienti, in settimana non arriva quasi mai nessuno. Un poco meglio è verso il

fine settimana, ogni tanto qualcuno arriva sul mezzogiorno, con l’arrivo della

bella stagione si spera di sfruttare la nostra terrazza che può ospitare circa

30-35 persone. Anche con la riapertura del 17 febbraio 2022 nulla è cambiato,

anzi…;

-

Vogliate indicare su quali prove avete descritto che la gente preferisce

andare nella vicina Italia, visto come vige tutt’ora l’obbligo del green pass

per avvedere presso gli esercizi pubblici e di conseguenza l’accesso è limitato

rispetto a quanto offerto in Ticino;

la sera del 16

febbraio 2022, su Teleticino, alcuni ascoltatori vaccinati, hanno chiamato in

diretta esprimendo il loro malumore sul fatto che gli esercizi pubblici

venissero aperti a tutti, vaccinati e non, confermando che per la loro

sicurezza personale sarebbero andati in Italia a mangiare, lì dove almeno, con

il green pass sono tutti vaccinati, e quindi il rischio di contagio è

inferiore. Da parte nostra, l’ultima sera (16 febbraio 2022) è arrivato un

cliente che ci ha detto, testuali parole: è l’ultima sera che mi vedete prima

dell’apertura della terrazza, perché non mi va d’entrare in un locale dove può

entrare anche chi ci ha presi in giro fino ad oggi e non si è vaccinato;

-

Allegare dichiarazione dei salari AVS 2020 e 2021;

vedasi due

dichiarazioni dei salari 2020 e 2021 allegate;

-

Allegare rendiconto IVA per gli anni 2019, 2020 e 2021;

Non abbiamo

raggiunto la cifra d’affari superiore a chf 100'000.00 per l’iscrizione

all’IVA. In effetti, al momento della richiesta per i casi di rigore, la nostra

contabilità è stata oggetto di revisione da parte di revisore federale proposto

dal Cantone stesso;

-

Allegare il piano di lavoro del personale dei prossimi mesi;

alleghiamo i piani

di lavoro per i mesi di marzo, aprile e maggio, col beneficio d’inventario che,

i medesimi per particolari evenienze potrebbero subire dei minimi cambiamenti”

(cfr. doc. 3 ed all.).

Contestualmente

la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione i seguenti documenti:

-

Organigramma “Ristorante – Pizzeria – Bar “RI 1”” di gennaio

2022, dal quale emerge che nell’esercizio pubblico in questione erano attive

tre persone, e meglio __________ in qualità di gerente al 100%, __________ come

“cuoca a ore 40%”; __________ come “pizzaiolo a ore 45%”. __________

è, da parte sua, indicata quale “proprietaria gestore”;

-

Il contratto di lavoro sottoscritto tra la RI 1 (datrice di lavoro) e __________

(dipendente), dal quale risulta che quest’ultimo, titolare di un permesso G, è stato

assunto come pizzaiolo alle dipendenze della società a decorrere dal 1° ottobre

2019.

per un salario orario lordo di fr. 23.32;

-

Il contratto di lavoro sottoscritto tra la RI 1 (datrice di lavoro) e __________

(dipendente), dal quale risulta che quest’ultima, titolare di un permesso G, è

stata assunta come cuoca alle dipendenze della società a decorrere dal 23

gennaio 2020 per un salario orario lordo di fr. 23.32;

-

Il contratto di lavoro sottoscritto tra la RI 1 (datrice di lavoro) e __________

(dipendente), dal quale risulta che quest’ultima, titolare di un permesso C, è

stata assunta come gerente alle dipendenze della società a decorrere dal 1°

febbraio 2020 per un salario mensile lordo di fr. 3'759.05;

-

L’attestazione dei salari 2020, dalla quale emerge che sia __________,

che __________ sono stati attivi per la società dal 1° gennaio al 31 dicembre

2020;

-

L’attestazione dei salari 2021, dalla quale emerge che sia __________,

che __________ sono stati attivi per la società dal 1° gennaio al 31 dicembre

2021;

-

La tabella dei turni dei tre dipendenti (__________, __________ e __________)

per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022;

-

Copia della decisione su opposizione del 14 febbraio 2022 (cfr. all. a

doc. 3).

Il 9

marzo 2022, l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire le seguenti

informazioni:

"

(…)

1.

Indicare e

documentare in quale misura la guerra in Ucraina incide nella vostra attività

di bar ristorante;

2.

(…)

indicate che la vostra clientela vaccinata ha paura di recarsi presso il vostro

esercizio pubblico visto che ora pure i non vaccinati possono accedere al

medesimo. Indicare per quale motivo allora è stato richiesto il lavoro ridotto

in precedenza quando presso il vostro ristorante potevano recarsi unicamente le

persone in possesso del Pass Covid;

3.

Indicare

di cosa si occupano i dipendenti e se gli stessi esercitano altri compiti

rispetto a quanto riportato nel contratto di lavoro/organigramma.” (cfr. doc. 4)

Il 10

marzo 2022, la società ha risposto come segue:

"

(…)

Trovo difficile

indicare e documentare in quale misura la guerra in Ucraina nella nostra

attività, ma posso motivare le conseguenze che la stessa sta portando è porterà

a tutto il nostro settore. Innanzitutto il costo della benzina è esploso in

questi ultimi giorni, e non è ancora finita, il franco svizzero è stato oggetto

di speculazioni quale bene di rifugio, con il raggiungimento della quasi parità

con l’EURO.

Da qui si evince che i

ticinesi della zona si recheranno ancora di più in Italia, inoltre con il caro

benzina, dovuto alla guerra in Ucraina, a breve aumenteranno i costi del

trasporto e della merce, per cui tutti i generi alimentari e non subiranno un

forte aumento, con susseguente inflazione.

Le famiglie, già

falcidiate da due anni di COVID, ci penseranno su due volte prima di recarsi

nei ristoranti, ma preferiranno gestire le proprie risorse per beni di prima

necessità, e si vedranno costretti, visti i previsti aumenti di tutti i beni, a

limitare sempre di più le proprie visite nei ristoranti. Dopo due anni di COVID

arriva la guerra e l’inflazione galoppa, e chi ci rimette è sempre il nostro

settore.

(…)

In precedenza, come

peraltro già esaustivamente indicato nelle nostre precedenti richieste, gli

incassi sono drasticamente diminuiti a causa della pandemia, i vostri uffici

sono in possesso delle copie degli incassi del nostro locale, di cui in

particolare quelli di dicembre e gennaio. Le richieste erano motivate dal fatto

che il fatturato è sceso del 50% e per forza di causa si è dovuti limitare gli

orari di apertura, come peraltro già ampiamente spiegato, con il nostro ultimo

scritto abbiamo solo evidenziato il fatto che, nonostante la riapertura totale

del 17 febbraio nulla è cambiato, per cui è evidente che la richiesta è fondata

e si basa su fattori logici; non va peraltro dimenticato che i casi di COVID

crescono in maniera esponenziale (era da gennaio che non si aveva un numero

così alto di casi), inoltre tre nostri clienti che ci hanno visitato l’ultima

volta il 31 dicembre 2021, durante le vacanze di gennaio hanno contratto il

COVID, e ci hanno comunicato che, fino all’arrivo della bella stagione non

frequenteranno più né il nostro né altri locali, per cui la triste situazione è

questa, nulla è cambiato rispetto a prima, anzi le cose stanno peggiorando (…)

Essendo a nostra una

PMI, è lapalissiano che, secondo i bisogni, i dipendenti esercitino anche altre

mansioni.

La gerente, oltre ai

compiti relativi al controllo delle derrate alimentari, ai piani di lavoro,

ecc., se necessario opera anche in cucina e effettua il servizio mescita

bevande e servizio ai tavoli. Il pizzaiolo, per la maggior parte opera

esclusivamente in pizzeria, e se del caso (ma molto raramente) aiuta in cucina,

la cuoca si limita al servizio cucina e alla fine della pulizia della cucina,

pizzeria e/o altro. Per cui la collaborazione tra i dipendenti è fattiva, e

vige un bello spirito di collaborazione, come del resto sussiste anche in altre

strutture simili alla nostra.” (cfr. doc. 5)

Successivamente alla decisione

del 14 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 6) ed alla relativa

opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 7), con la decisione su opposizione

del 1° aprile 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato alla

società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da marzo 2022

sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 9).

2.10

In relazione alla domanda di

indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda innanzitutto che

l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto

all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere

conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per costante giurisprudenza

federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379

consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr.

consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa,

sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate

temporanee”.

Questo

Tribunale rammenta che la RI 1 è attiva sin dall’estate 2019 (cfr. supra

consid. 2.9. ed estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).

Pertanto il caso di specie non

concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25

ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova in ogni caso osservare che la

perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se

è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli

ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto

(cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva

2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19

marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17

dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

La ricorrente ha inoltrato la

domanda di lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo 2022 per due dei tre

dipendenti (un cuoco/pizzaiolo assunto al 50% e la gerente, attiva al 100%).

La Sezione del lavoro ha negato

il diritto alle indennità per lavoro ridotto innanzitutto perché dalle

motivazioni addotte dalla ricorrente si evince che la perdita di lavoro non

sarebbe causata dalla pandemia, bensì dall’ubicazione dell’esercizio pubblico e

meglio dalla sua vicinanza con l’Italia, e non sarebbe, quindi, collegata alla

pandemia Covid-19, rispettivamente alle conseguenti restrizioni, rientrando,

invece, nel normale rischio aziendale.

La resistente ha, poi, ritenuto “del

tutto generica e fondata su considerazioni economiche astratte” la

motivazione addotta dalla ricorrente quo al conflitto scoppiato in Ucraina, per

il quale la RI 1 non ha reso verosimile un nesso di causalità adeguato con la

perdita di lavoro addotta (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 9).

In concreto, questa Corte ritiene

che l’operato della Sezione del lavoro meriti tutela.

Il rifiuto delle indennità per

lavoro ridotto appare giustificato ritenuto, in particolare, che nel periodo

per cui è stata richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più

restrizioni conseguenti alla pandemia per quanto attiene al settore della

ristorazione dal momento che in data 17 febbraio 2022 è stato abrogato

l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per accedere ai bar e ai ristoranti,

come pure la raccomandazione del telelavoro (cfr. supra consid. 2.8.).

L’argomentazione secondo cui

l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trova ”a __________, in zona

periferica”, (cfr. consid. 2.9) e “che attorno vi sono condomini, per la

maggior parte abitati da pensionati, persone in assistenza e non da ultimo

circa 15 famiglie ucraine” (cfr. consid. 1.7) concerne una circostanza, quella dell’ubicazione

del locale, che rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro

(cfr. art. 33 cpv. 1 lett a LADI e la STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 già

citata al consid. 2.6).

La medesima considerazione vale

per il fatto che, siccome il locale è situato in zona di frontiera “tanti

(n.d.r.: clienti) preferiscono andare in Italia” (consid. 1.1) ed in

particolare che, anche sul mezzogiorno, chi lavora a __________ “preferisce

fare due passi a __________ a consumare la bibita e il pasto, tanto più che il

franco ha raggiunto la parità con l’euro” (cfr. al riguardo le pertinenti

osservazioni dell’amministrazione ai consid. 1.2 e 1.4; vedi pure ,a proposito

del fattore valutario, il Comunicato stampa della Segreteria di Stato

dell’economia (SECO) del 31 maggio 2018 intitolato “Il franco forte non

giustifica più l’indennità per lavoro ridotto” nella quale viene sottolineato

che “le fluttuazioni dei corsi rientrano di principio tra i normali rischi di

un’impresa” e le seguenti sentenze: STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; STCA

38.2013.7

del 18 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA

38.2009.39

del 7 settembre 2009; STF 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 ; STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 26 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302).

Come rettamente concluso della

resistente, inoltre, la ricorrente neppure ha dimostrato o quantomeno reso

plausibile che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre al conflitto

scoppiato in Ucraina, cui si è limitata a fare genericamente riferimento.

Di conseguenza nella presente

evenienza non sussiste una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31

cpv. 1 lett. b LADI.

Può, perciò, rimanere aperta

la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad

ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che

rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016

consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA

38.2008.37

del 24 settembre 2008).

La decisione su opposizione del

1° aprile 2022 deve pertanto essere confermata.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è dell’8 aprile 2022, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022

del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni