38.2022.32
Negate ILR (non resa credibile perdita lavoro economica legata a pandemia); nel periodo per cui è richiesta l’erogazione ILR non vigevano più restrizioni conseguenti alla pandemia per quanto attiene al settore della ristorazione. Zona non turistica e fluttuazioni dei corsi: normale rischio aziendale
25 luglio 2022Italiano80 min
terrazza si riempia (circa 35 posti) ed arrivino anche i turisti. Dopo la pandemia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.32
CL/DC/sc
Lugano
25 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° aprile 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 1° marzo 2022 la RI 1, __________,
ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto per due dipendenti, su un totale di
tre persone attive.
La ditta, che gestisce il RI 1 di
__________, ha fatto valere una perdita di lavoro del 30% dal 1° marzo al 31
maggio 2022, determinando, quale causa del lavoro ridotto, la “perdita di lavoro
a causa della mancanza di clienti, incassi ridotti al minimo. Serate ad
aspettare clientela che non arriva. Un totale disastro.”, indicando che,
quali “misure adottate per contenere il lavoro ridotto” la società
avrebbe “provato ad effettuare consegne a domicilio, senza alcun
supplemento, ma tanti preferiscono andare in Italia. Qui nel Basso __________ è
la zona che soffre di più”.
Il ridotto volume delle
ordinazioni è, invece, stato motivato come segue:
" (…)
Introduzione del
certificato Covid, quindi clienti non vaccinati non arrivano, in terrazza solo
a mezzogiorno. Dopo con “il tutto libero” arriva qualche non vaccinato, mentre
Fatti
i vaccinati preferiscono andarsene in Italia, dove vige ancora il certificato.
Praticamente non è cambiato nulla”.
La socia e gerente, quanto alla
temporaneità della perdita di lavoro, ha osservato che “a mio parere non
posso esprimermi in merito, si spera solo che con la bella stagione almeno la
terrazza si riempia (circa 35 posti) ed arrivino anche i turisti. Dopo la pandemia
ci voleva anche la guerra in Ucraina, prezzi che salgono, gente che resta senza
lavoro. Avanti così che andiamo tutti bene” (cfr. doc. 1).
Dall’organigramma contestualmente
presentato all’amministrazione emerge che per la società erano a quel momento
attive tre persone, e meglio __________ come gerente, __________ come pizzaiolo
al 50% e __________ come cuoca al 45% (cfr. all. a doc. 1).
1.2. Con decisione del 14 marzo 2022, la
Sezione del lavoro – dopo aver esperito gli accertamenti indicati al consid. 2.9.
- ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto dal
1° marzo 2022, argomentando, in particolare, come segue le proprie ragioni:
"
(…)
rispetto alla
dichiarazione (…) secondo cui: “i vaccinati preferiscono andare in Italia e
non venire nel nostro locale perché frequentato da non vaccinati o perché in
Italia il cambio è più favorevole (cfr. scritti del 7 e 10 marzo 2022)” non
trova riscontro nel presente caso. Si osserva infatti come il 16 febbraio 2022
con effetto il giorno seguente, ovvero il 17 febbraio 2022, il Consiglio
federale ha deciso importanti allentamenti nel settore della ristorazione
favorendo di fatto la possibilità per tutta la popolazione di accedervi senza
più alcuna misura protettiva particolare, ciò che stride con le motivazioni
addotte in precedenza dai titolari del ristorante, i quali hanno invocato le
indennità per lavoro ridotto sia a causa della chiusure imposte dalla autorità,
sia della poca frequentazione di avventori a causa delle limitazioni imposte
sino al 16.02.2022.
Infine per quanto
concerne la perdita di lavoro dovuta ad un’accresciuta concorrenza sia indigena
che estera, (si rammenta che attualmente nella vicina Italia è possibile
frequentare ristorante e bar, al chiuso unicamente in possesso di un Green pass
valevole), la stessa è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di
lavoro di questo settore e pertanto la perdita di lavoro non assume un
carattere eccezionale o straordinario.
(…) le cause della
riduzione di lavoro prevista – malgrado la loro possibile intensità
sull’occupazione della manodopera – sono da ascrivere a circostanze rientranti
nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e, pertanto, la perdita di
lavoro non risulta computabile ed è di conseguenza esclusa dall’indennità per
lavoro ridotto.” (cfr. doc. 6)
1.3. Il 18 marzo 2022, la società ha
inoltrato una tempestiva opposizione contro la decisione di diniego del diritto
alle indennità postulato. Dopo avere riferito di una situazione in continuo
peggioramento, tanto sul fronte dei contagi da Covid-19, quanto a causa “della
prossima stagnazione con i rincari che ne seguiranno, salari invariati e minor
potere di acquisto (…)”, la qui ricorrente, sulla pretesa preferenza, da
parte della propria clientela vaccinata, per gli esercizi pubblici della vicina
Italia, ha osservato quanto segue:
"
(...)
confermo come i due
dipendenti frontalieri che arrivano al lavoro in Svizzera già notano delle auto
ticinesi parcheggiate presso alcuni ristoranti limitrofi alla frontiera, per
cui anche queste nostre affermazioni sono veritiere, per cui non vi è alcuna
motivazione per affermare che invocare le indennità per lavoro ridotto non è
una necessità del passato, bensì è anche ben presente attualmente nella nostra
struttura della ristorazione, in particolar modo per quei locali che, come il
nostro, si trovano a ridosso della fascia di confine.
(…) anche dopo
l’abolizione del “green pass”; è tutto l’insieme del contesto che risente della
pandemia, e della situazione globale relativa ai repentini aumenti dovuti alla
crisi in Ucraina; e se ciò non è pertinente per voi, lo è per tutta l’economia
ticinese, svizzera e mondiale. (…)”
Circa la computabilità della
perdita di lavoro a fronte di un’oscillazione negativa della cifra d’affari
superiore al 25%, l’opponente - oltre a trasmettere all’amministrazione le “copie
degli incassi dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nonché quella dello
scorso mercoledì 16 e giovedì 17 marzo 2022” -, ha rilevato che “(…) il
nostro ristorante è stato rilevato dal 22 luglio 2019, tale confronto può
essere fatto solo parzialmente tenendo conto da agosto a dicembre 2019 e i
medesimi nel 2021, anche perché a partire dal 2020 è subentrata la pandemia.
Ebbene, se da agosto a dicembre 2019 l’incasso è stato di chf 62'190.00, mentre
che nello stesso periodo del 2021 l’incasso è stato di chf 33'752.00, quindi
una minore cifra d’affari del 45,73%, quindi ben più computabile del 25% come
da voi in precedenza asserito” (cfr. doc. 7).
1.4. Con decisione su opposizione del 1°
aprile 2022, la Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente
decisione e negato alla ditta il diritto a percepire le indennità per lavoro
ridotto. La resistente ha nuovamente rilevato che le motivazioni alla base
della richiesta di introduzione del lavoro ridotto sarebbero contradditorie e
che dalle stesse “si evince che la perdita di lavoro non è stata causata
dalla pandemia, segnatamente dall’abolizione delle restrizioni, bensì da altre
ragioni, e meglio dalla vicinanza con l’Italia”. A tal proposito, la
Sezione del lavoro ha osservato che non può “essere addossata
all’assicuratore sociale la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione
dell’esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile ad una scelta del
datore di lavoro, il quale fin dal principio poteva prevedere che tanti
residenti si sarebbero recati al ristorante oltre confine e quindi
indipendentemente dalla pandemia”.
Quanto al preteso incidere, sulla
situazione della ditta, del conflitto in Ucraina, l’amministrazione ha rilevato
che “secondo la giurisprudenza e la prassi SECO di cui al consid. Nr. 2.
Della motivazione invocata dall’opponente, del tutto generica e fondata su
considerazioni economiche astratte, non è sufficiente per giustificare il
diritto all’indennità per lavoro ridotto. In altre parole, l’azienda non ha
comprovato in modo verosimile la sussistenza di un nesso di causalità adeguato
tra il conflitto in Ucraina e la perdita di lavoro addotta.” (cfr. doc. 9).
1.5. Contro la decisione su opposizione,
la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le sia
riconosciuto il postulato diritto alle indennità per lavoro ridotto sulla base
delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
Per poter mantenere
viva l’attività abbiamo sempre cercato di soddisfare la nostra poca e
spaventata clientela durante gli orari di punta (mezzogiorno e sera) ma, anche
dopo che la Confederazione ha tolto le ultime limitazioni, tanti ancora per la
paura del contagio (i contagiati e i decessi sono ancora molti) preferiscono
restarsene a casa ed attendere l’arrivo della bella e calda stagione.
Nel nostro caso,
trattandosi di un locale che è gestito con soli 3 dipendenti, cerchiamo di
offrire, specialmente su riservazione, alcuni piatti nonché la pizza dal
mercoledì alla domenica; come già comunicato alla Sezione del lavoro in
occasione della nostra ultima richiesta per l’ottenimento del lavoro ridotto
nella misura del 30%.”,
rilevando che la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto le indennità postulate sino nella misura del 30% sino
a fine febbraio 2022 (cfr. doc. I).
1.6. Nella propria risposta dell’11
maggio 2022, la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso
presentato dalla RI 1 osservando quanto segue:
"
(…)
La ricorrente ha
asserito che la decisione su opposizione del 1° aprile 2022 sarebbe “iniqua”
e “priva di senso morale”, non confrontandosi tuttavia con la decisione
impugnata, bensì unicamente con quella del 14 marzo 2022. (…) l’UG ha negato il
diritto (…) alla luce delle motivazioni addotte dalla ricorrente, dalle quali
non risulta verosimile che la perdita di lavoro invocata sia stata causata
dalla pandemia o dalla guerra in Ucraina. Inoltre, non si può fare a meno di
osservare l’ennesima motivazione contraddittoria circa la perdita di lavoro.
Infatti, la ricorrente, oltre ad aver imputato la perdita alla guerra in
Ucraina, ha dapprima asserito che la gente non si recasse al ristorante a causa
delle restrizioni vigenti, poi, una volta abolite, che le persone andrebbero a
mangiare in Italia per sentirsi più sicure (visto l’obbligo di presentare il
Green pass) ed ora, a mente della ricorrente, la gente, spaventata,
preferirebbe stare a casa, aspettando la bella stagione. Infatti, anche
quest’ultima asserzione non risulta plausibile, soprattutto in considerazione
del fatto che durante il periodo pasquale gli hotel in Ticino hanno registrato
il tutto esaurito. Ciò dimostra che la gente ha ripreso a spostarsi, non
temendo più il contagio.
(…) nel caso di
specie, i motivi indicati quale causa del calo di lavoro sono da ascrivere a
circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Per cui la perdita di
lavoro invocata, indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata, non è
computabile (cfr. al proposito STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid.
2.6.).” (cfr. doc. III).
1.7. Con replica del 18 maggio 2022, la
ricorrente ha osservato ribadito che la quanto segue:
"
(…)
La perdita di lavoro è
in gran parte imputabile a quanto da noi asserito, e ciò vale per molti altri
ristoranti della zona del Basso __________, in particolare __________ e
dintorni, dove alla sera non vola una mosca.
Facciamo inoltre
presente che anche la guerra in Ucraina ha causato non poche difficoltà
economiche (vedi il caro benzina succitato) ma non da ultimo anche il rincaro
di alcune merci; nel nostro caso le inviamo “allegato A” una copia delle
fatture del caffè del 02.03.2022 (quindi a guerra appena iniziata) dove al kg
il costo è di chf 18.00 e una fattura del 13.05.2022, di pochi giorni fa, dove
il costo del caffè è di fr. 20.00, quindi con un aumento dell’11% circa.
È chiaro che
attualmente, oltre al fatto che i ticinesi confinanti con l’Italia (il nostro
ristorante dista circa 50m in linea d’aria con il confine) abbiano l’abitudine
di andare a fare la spesa, cenare o pranzare ed ora, a seguito del repentino
aumento del prezzo della benzina, anche il “pieno” in Italia; non c’è da stare
allegri.
La zona dove è ubicato
il RI 1 si situa a __________, che è tra __________ e __________, attorno vi
sono condomini, per la maggior parte abitati da pensionati, persone in
assistenza e non da ultimo circa 15 famiglie ucraine.
Non disponendo di
un’entrata mensile adeguata è quindi ovvio che facciano fatica a tirare la fine
del mese, per cui uscire in Italia (spesa-benzina-ristorante) può risultare
vantaggioso a scapito di chi opera in loco.
L’asserzione
dell’Ufficio del lavoro sul fatto che durante il periodo pasquale gli hotel in
Ticino abbiano registrato il tutto esaurito è vera, ma facciamo presente a Lei
onorevole signor Presidente e all’Ufficio del lavoro, che ciò si limita alle
zone turistiche (Lugano, Locarno, Ascona, ecc.) e non certo a __________ dove
l’unico albergo è il __________”.
La ricorrente ha, poi, prodotto,
a conferma del fatto che “nonostante il bel tempo la gente del Basso __________
non ci aiuta certo a risollevarci”, copia degli incassi della settimana
precedente, oltre ai bollettini di consegna del caffè del 2 marzo e del 13
maggio 2022, alla carta delle pizze offerte ed ai dettagli esposti sulla porta
d’entrata del locale circa altri piatti serviti (cfr. doc. V ed all.).
1.8. Con duplica del 25 maggio 2022 la
Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria risposta di causa,
osservando, quanto all’aumento del costo del caffè al chilo fatto valere dalla RI
1, che la ricorrente “non ha reso plausibile che la perdita di lavoro è
stata causata dall’aumento dei prezzi, non avendo comprovato che tale aumento
ha influito anche sul prezzo del caffè consumato dal cliente”.
La Sezione del lavoro ha, poi,
comunicato di essersi riferita “al turismo pasquale non per sostenere che __________
sia una zona turistica, bensì per evidenziare che quanto dalla stessa
sostenuto, ovvero che la gente spaventata preferirebbe stare a casa, aspettando
la bella stagione, non corrisponde alla situazione concreta” (cfr. doc.
VII).
1.9. Con scritto del 30 maggio 2022 –
trasmesso per conoscenza all’amministrazione il giorno seguente (cfr. doc. X) –
la ricorrente ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. IX).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia
riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a
decorrere dal 1° marzo 2022.
2.2
I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere
beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la
disoccupazione e non hanno ancora
raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed
è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i
loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore
dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1
lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a
carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede
che:
“Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per
cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori
dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità
di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di
clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di
attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di
lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole
limitazione dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o
ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è
stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata
nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di
lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia
possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del
periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
"
(…)
1.
Una
perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale,
come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da
vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente
prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e
dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto
di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di
un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di
lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
"
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda."
2.3
Nella Prassi LADI ILR, la
Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"
(…)
C3 La
perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo
presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al
datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per
evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a
motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso
dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)
C4 La
cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a
sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere
evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il
lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile
perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del
personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso
un altro datore di lavoro.
C6 Se
però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di
una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i
necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle
nuove esigenze del mercato).
C6a
(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La
creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità
ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è
compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di
preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Prima
di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza
il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…)
C9 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
C11 L’indennità
per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto
all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a
circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro (D2 segg.)
ð Giurisprudenza
DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad
accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento
dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a
un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada)
(…)
C14
(n.d.r.:
tenore modificato dal 1° gennaio 2022) La perdita di lavoro non è
computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle
quali il datore di lavoro è responsabile.
ð Esempi:
-
Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo
rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume
la responsabilità non può essere indennizzata.
ð Giurisprudenza
DLA
1987.
pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata
all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali
[tassa sul traffico pe- â C13
modificato gennaio 2022 ILR SECO-TC Prassi LADI ILR/C15-C19 Gennaio 2014 sante,
ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle
ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)
DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di
carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze straordinarie
che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai sensi della
clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile)
(…)
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni
dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella
sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da
vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente
prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
·
il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un
rapporto di lavoro di durata determinata;
·
concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di
un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi
anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di
test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce
una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della
sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita
di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e
rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei
sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di
trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata
la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di
gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e
cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per
quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase
di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le
conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,
ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di
lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità.
D5 Il
fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente
principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto
all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera
normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento
dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente
effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a
lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano
nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni
regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o
di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento
della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti
dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un
progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di
lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o
di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti
versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva
2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita
di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va
notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata
devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite
di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le
perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite
di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla
pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di
lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai
sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche
per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le
misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di
lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il
luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro
riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore
all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le
corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito
quanto segue:
"
(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona
parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le
perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate
durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo
2021.
che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2.,
2.3
e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova
costituzione:
"
2.2
c Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve
aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La Direttiva 2021/07 del 20
aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato
modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del
30.
giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato
il p.to 2.5 in fine:
"
(…)
Se un’azienda continua
a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di
conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di
lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla
CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la
plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga
durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a
comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5
sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31
dicembre 2021.
Per quanto concerne il p.to 2.2
c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti
delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi
LADI ILR:
"
D4a Valido dal 19.03.2021
A causa
dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può
essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro
ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è
probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di
lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono
computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche
se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella
Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione
sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo
2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale,
commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a
ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un
controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una
segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un
riesame dell’autorizzazione.”
Cfr. pure Direttiva 2022/01:
“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio
2022.
pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato che con
la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,
la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Nella “Direttiva 2022/03: Indennità
per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare della Russia in
Ucraina” del 9 marzo 2022, in relazione all’indennità per lavoro ridotto, la
SECO ha precisato che:
"
(…) Il lavoro ridotto permette di indennizzare le perdite di lavoro
dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al
datore di lavoro. La condizione affinché ciò avvenga è che il datore di lavoro
non può evitare tali perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili, né può rendere un terzo responsabile del danno (v.
art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Sono
inoltre computabili le perdite di lavoro inevitabili e riconducibili a motivi
economici (v. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia, in casi del genere,
l’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti
del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di
lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale (per maggiori dettagli v. la Prassi LADI ILR C9 seg.). Secondo
L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le
loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non
rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla
Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno considerate
provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un
riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta SECO-D-8D893401/659 2/2
per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono
spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro
azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento
militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato.
Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto
all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle
disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e
nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova
applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per
le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi
militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le
disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate
mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di
10.
giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4
e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e
l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo
2022.
e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo
contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del
reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il
periodo contabile di marzo 2022. (…)”.
Nella “Direttiva 2022/04: Lavoro
ridotto non in relazione con la pandemia” del 28 marzo 2022, la SECO, sull’indennità
per lavoro ridotto, ha precisato che:
"
L’allentamento delle disposizioni relative all’ILR previste dalla legge
COVID-19 e dall’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non
possono essere fatte valere per le perdite di lavoro computabili che non sono
in relazione con la pandemia. Ciò significa che queste disposizioni non si
applicano, in particolare, per perdite di lavoro computabili riconducibili
esclusivamente agli interventi militari e alle loro conseguenze economiche.
Pertanto, se le perdite di lavoro computabili non sono in relazione con la
pandemia, il conteggio deve essere trattato secondo la procedura ordinaria. Inoltre,
per questo tipo di casi non è neanche possibile applicare la regolamentazione
per i lavoratori a basso reddito. La SECO parte dal presupposto che la
stragrande maggioranza delle perdite di lavoro fatte valere siano in relazione
con la pandemia. Per evitare equivoci in merito all’impiego del modulo
corretto, al momento i moduli per il conteggio ordinario senza la
regolamentazione per i lavoratori a basso reddito non sono perciò pubblicati su
lavoro.swiss e devono essere messi a disposizione delle aziende che intendono
far valere perdite di lavoro non in relazione con la pandemia attraverso altri
canali. Di conseguenza, il SC e la CAD devono tenere in considerazione alcuni
punti nel trattare il preannuncio e il conteggio per il lavoro ridotto.
Preannuncio del
lavoro ridotto
Tutti i preannunci di
lavoro ridotto possono essere inviati tramite il normale canale,
indipendentemente dal fatto che siano o meno in relazione con la pandemia.
Tuttavia, per tutte le autorizzazioni non in relazione con la pandemia si deve
usare unicamente la motivazione «fattori esogeni» nel sistema informatico
COLSTA.
Ciò si applica in
particolare alle autorizzazioni esclusivamente riconducibili agli interventi
militari russi in Ucraina e alle loro conseguenze economiche.
Aspetti da considerare
per le autorizzazioni:
- Il SC verifica che la
perdita di lavoro computabile sia in relazione con la pandemia.
o
Nel caso lo sia,
§ il
SC valuta i preannunci alla luce delle disposizioni speciali COVID-19;
§ l’autorizzazione
non deve essere registrata in COLSTA con la motivazione «fattori esogeni».
o
In caso contrario,
§
si deve rispettare il termine di preannuncio previsto dalla
LADI/dall’OADI;
§
l’autorizzazione ha una durata massima di tre mesi;
§
l’autorizzazione deve essere registrata in COLSTA con la
motivazione «fattori esogeni»;
§
nella riga dell’oggetto della disposizione si deve riportare la
parola chiave «Non in relazione con COVID-19» in modo tale che anche la CAD sia
consapevole che l’autorizzazione non è stata concessa a causa della pandemia;
§
il SC informa l’azienda interessata che per il conteggio sul
lavoro ridotto non si possono usare i moduli pubblicati su lavoro.swiss o
nell’eService. Questi moduli contengono la regolamentazione per i lavoratori a
basso reddito prevista solo per i casi COVID-19 e sono validi fino a dicembre
2022.
Da gennaio 2023 tutte le aziende potranno usare i moduli pubblicati su
lavoro.swiss o nell’eService;
§
il SC trasmette per via elettronica all’azienda interessata,
assieme alle autorizzazioni, i moduli previsti per il conteggio del lavoro
ridotto. Per le questioni relative alla domanda o al conteggio il SC fa
riferimento alla CAD. I moduli sono disponibili in TCNet al seguente indirizzo:
Domanda: 716.302
i_(03.2022) Domanda ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22
Conteggio: 716.303
(03.2022) conteggio ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22
Rapporto:
716.307.1
i - Rapporto sulle ore perse per motivi economici, procedura
ordinaria
-
Inoltre, il SC esamina i preannunci di lavoro ridotto presentati dopo le
sanzioni imposte dal Consiglio federale il 28 febbraio 2022 in seguito
all’intervento militare russo in Ucraina per stabilire se queste autorizzazioni
siano in relazione con la pandemia.
o
Nel caso lo siano,
§
il SC seleziona in COLSTA un’altra motivazione se in origine era
stato selezionato «fattori esogeni»
o
In caso contrario,
§
il SC riconsidera l’autorizzazione se non si è tenuto conto del
termine di preannuncio e della durata massima di tre mesi dell’autorizzazione.
Se la disposizione non è ancora entrata in vigore, può essere modificata in via
informale;
§
il SC cambia la motivazione in COLSTA in «fattori esogeni», se in
origine era stata inserita un’altra motivazione;
§
il SC informa l’azienda interessata che per il conteggio sul
lavoro ridotto non si possono usare i moduli pubblicati su lavoro.swiss o
nell’eService. Questi moduli contengono la regolamentazione per i lavoratori a
basso reddito prevista solo per i casi COVID-19 e sono validi fino a dicembre
2022.
Da gennaio 2023 tutte le aziende potranno usare i moduli pubblicati su
lavoro.swiss o nell’eService;
§
il SC trasmette per via elettronica all’azienda interessata i
moduli previsti per il conteggio del lavoro ridotto. Per questioni relative
alla domanda o al conteggio il SC fa riferimento alla CAD. I moduli sono
disponibili in TCNet al seguente indirizzo: https://tcnet.lavoro.swiss/publications#F-201007-0010
Domanda: 716.302
i_(03.2022) Domanda ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22
Conteggio: 716.303
(03.2022) Conteggio ILR - procedura ordinaria, 03.22- 12.22
Rapporto: 716.307.1
i - Rapporto sulle ore perse per motivi economici, procedura ordinaria
Conteggio sul lavoro
ridotto
Come previsto dalla
direttiva 2022/03, le aziende che richiedono il lavoro ridotto per motivi non
in relazione con la pandemia, sin dall’inizio della relativa autorizzazione
devono effettuare il conteggio sulla base delle regolamentazioni ai sensi della
LADI e dell’OADI. Ciò riguarda in particolare le richieste di indennità per
lavoro ridotto per motivi esclusivamente riconducibili agli interventi militari
russi in Ucraina e al loro impatto economico. Oltre alle eccezioni per marzo
2022.
elencate nella direttiva e disciplinate nell’OAVI (abrogazione del periodo
di attesa, sospensione della regola dell’85%, nessuna computazione delle ore in
esubero e del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) valgono le
regole per il conteggio ordinario e già da marzo 2022 il conteggio avviene come
previsto dalla procedura ordinaria.
Fino a dicembre 2022,
nell’eService si possono elaborare solo i conteggi relativi alla pandemia con
eventuali lavoratori a basso reddito, per questo motivo le aziende interessate
dalla direttiva 2022/03 nel frattempo possono eseguire il conteggio soltanto
tramite il modulo Excel.
Per evitare confusione
con i moduli pubblicati su lavoro.swiss (che possono essere usati solo per i
conteggi in relazione alla pandemia), il SC li invierà direttamente alle
aziende interessate.
Per riassumere, in
merito ai processi in relazione con la pandemia e quelli non in relazione è
necessario tener conto dei seguenti punti:
In
relazione con la pandemia
Non in
relazione con la pandemia
Preannuncio
del lavoro ridotto
Preannuncio
possibile tramite eService
Preannuncio
possibile tramite eService
Autorizzazione
del lavoro ridotto
-
Disposizioni speciali COVID-19;
in particolare:
o
Durata dell’autorizzazione fino a
6.
mesi (fino a fine 2022)
o
Nessun termine di preannuncio
(fino a fine 2022)
-
Non registrare in COLSTA con la
motivazione «fattori esogeni»
-
Disposizioni ai sensi della LADI/dell’OADI;
in particolare:
o
Durata dell’autorizzazione fino a
3.
mesi
o
Termine di preannuncio
-
Registrare in COLSTA con la
motivazione «fattori esogeni»
-
Trasmissione domanda, conteggio e
rapporto alle aziende
Conteggio
-
Sono applicabili le condizioni
speciali COVID-19; in particolare:
o
lavoratori a basso reddito
o
fino al periodo di conteggio di
marzo incluso: procedura sommaria
-
Conteggio tramite eService
possibile
-
Disposizioni speciali COVID-19
non applicabili; in particolare:
o
nessuna regolamentazione per
lavoratori a basso reddito
-
Fino a fine 2022 conteggio solo
tramite moduli Excel
-
Da inizio 2023 possibile
conteggio tramite eService
Titolo
del modulo
Domanda
d'indennità per lavoro ridotto - in relazione con le conseguenze economiche
della pandemia – con e senza lavoratori a basso reddito, procedura ordinaria
Domanda
d'indennità per lavoro ridotto - non in relazione con la pandemia – procedura
ordinaria
Conteggio
sul lavoro ridotto - in relazione con le conseguenze economiche della
pandemia - con e senza lavoratori a basso reddito, procedura ordinaria
Conteggio
sul lavoro ridotto - non in relazione con la pandemia - procedura ordinaria
Titolo
del modulo pubblicato in TCNet
716.302
i
G_(04.2022) Domanda ILR – impatto economico della pandemia – procedura
ordinaria, 04.22-12.22
716.303
G_(04.2022) Conteggio ILR – impatto economico della pandemia – procedura
ordinaria, 04.22-12.22
716.302
i_(03.2022) Domanda ILR - procedura ordinaria, 03.22-12.22
716.303
(03.2022) Conteggio ILR - procedura ordinaria, 03.22-12.22
2.6
Le direttive amministrative - come
la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19
giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V
434.
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto
per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021
del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;
DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;
DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V
229.
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF
147.
V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione,
la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020,
deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere
alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura
fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una
violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione
del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, con
sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha
confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una
società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività
connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre
2020.
a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava
peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino,
avevano inasprito le misure per
fronteggiare la diffusione del coronavirus.
Questo Tribunale ha rilevato che,
già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum,
il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di
riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che
l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello
riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava
essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la
questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di
ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che
non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla
pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze
sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni
connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1°
giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.
Al titolare di una ditta individuale
che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del diritto a ILR dal
novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a fine ottobre e a
novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece, riconosciuto il diritto ad altri
otto dipendenti assunti precedentemente.
In una sentenza 38.2021.92 del 14
febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva
inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico
dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021,
non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre
alla pandemia.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.79
del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e
del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una
parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR
per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva
richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo
a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento
dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria
il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a
fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre
dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere
che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto, stati
rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta
valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21
marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF
8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che
gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1°
luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del
2021.
ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due
collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre,
considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021,
ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a
buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di
lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
In un’altra sentenza 38.2021.100
del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di
riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle
indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio
2022.
in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni
precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la
pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste considerazioni:
"
(…) La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro
ridotto innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari
d’apertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il
danno.
Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al
consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale
federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro
ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante
i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.
Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire
tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.
concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state
chieste indennità per lavoro ridotto.
Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario
di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,
orario normale di lavoro) sia o no computabile.
La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel
momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva
alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano
valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui
l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.
Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una
perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto
drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13
settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità
per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato
COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il
risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20
dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione
(cfr. doc. 3).
Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a
soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo
previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di
22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo
senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro
svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco
nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di
lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022
riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di
clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00
alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il
servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a
mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato
Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e
impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).
Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal
TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”.
In una sentenza 38.2021.101 del 4
aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che
gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel
periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la ricorrente, avendo
ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del locale rispetto al
periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di ridurre il danno e la
perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In quell’occasione, infatti,
questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso giudicato nella citata STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non ha dimostrato che se avesse
rispettato gli orari normali di apertura non avrebbe potuto gestire il bar il
modo proficuo; non è, infatti, stata resa verosimile “una perdita di lavoro
economica da ricondurre alla pandemia”.
Con sentenza 38.2021.77 dell’11
aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa
Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro
ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle
procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne
derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti
del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel
normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano,
invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di
coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali,
provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo
escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse
effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli
atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
In una sentenza 38.2022.3 del 25
aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha
stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per
fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi
soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
In una sentenza 38.2022.19
dell’11 maggio 2022, questa Corte, ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da un’associazione attiva
nell’organizzazione di corsi formativi e che aveva richiesto le indennità per
lavoro ridotto facendo valere che le restrizioni imposte ai viaggiatori in
conseguenza della pandemia impedivano le iscrizioni. In quel caso, il TCA ha
rilevato che nel periodo per il quale la ricorrente aveva chiesto di essere
posta al beneficio delle indennità non sussistevano, in particolare per i
viaggiatori in arrivo nel nostro Paese dalle Regioni confinanti, restrizioni
significative e le minori cifre d’affari lamentate dall’insorgente erano,
dunque, da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.
Infine, in una sentenza
38.2022.11
del 18 maggio 2022, il TCA, nel caso di un esercizio pubblico che
aveva postulato il diritto al percepire le indennità per lavoro ridotto dal 1°
settembre 2021 argomentando la propria richiesta alla luce delle restrizioni
imposte dalla pandemia, che, ha confermato il diniego già pronunciato
dall’amministrazione ritenuto che nel periodo per cui è stata richiesta
l’erogazione delle indennità, erano sì state reintrodotte delle restrizioni
quali l’obbligo - dal 13 settembre 2021 - di presentare il certificato COVID
attestante la vaccinazione, l’avvenuta guarigione o un test negativo e dal 20
dicembre 2021 il certificato attestante la vaccinazione e la guarigione, ma,
d’altra parte, già a fine luglio 2021 più della metà dei cittadini ticinesi era
vaccinata. Questa Corte ha, dunque, ritenuto che in quel caso non era stata
resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a
differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021
del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.
Inoltre, l’argomentazione sollevata
dalla ricorrente, secondo cui gli orari di apertura dell’esercizio pubblico
erano stati ridotti in conseguenza del fatto che la struttura si trova in una “zona
discosta rispetto alla strada principale” è stata respinta ritenuto che
concerneva una problematica, e meglio quella della collocazione dell’esercizio
pubblico, che è una circostanza che rientra del normale rischio aziendale del
datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto supra al consid.
2.2
e la STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 già citata al consid. 2.6.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio
federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp
enuncia che “vi è una situazione particolare
se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati
in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati
a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene
di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della
situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne la
ristorazione, il TCA rileva che il 13 settembre 2021 è entrato in vigore
l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta
vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 il risultato negativo di un test per
poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19
situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).
Dal 20 dicembre 2021 l’accesso
agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone con
certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e
portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021: “Coronavirus
il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).
L’art. 12 cpv. 1 della modifica
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021 prevede
che:
"
Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione
avviene sul posto si applica quanto segue:
a. i gestori devono limitare l’accesso
ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I
gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti
vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone
provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un
certificato di test;
b. i gestori possono limitare l’accesso
alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o
test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione
dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata
la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
c. se l’area esterna di una struttura
della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione
con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area
esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”
In quell’occasione è stato
inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5
dell’Ordinanza):
"
I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da
casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia
possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti
organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”
Il 17 febbraio 2022 è
infine stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per
accedere ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro
(cfr. modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato
stampa. “Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in
vigore fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici
e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.).
2.9
Nella
presente evenienza, dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1,
avente sede a __________, è attiva nell'acquisto, nella gestione e nella
vendita di esercizi pubblici, nonché nell’Import-export di prodotti food e non
food e nell’organizzazione di eventi e si occupa della gestione del RI 1 di __________
da luglio 2019, nonché che socia e gerente della società è __________ (cfr.
doc. 7 ed estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).
Dagli atti dell’incarto risulta
che con la decisione su opposizione del 14 febbraio 2022, la resistente ha
parzialmente accolto l’opposizione presentata dalla ricorrente avverso la
decisione di diniego delle indennità per lavoro ridotto emessa nei suoi
confronti il 29 novembre 2021, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
5.
Nella fattispecie in
esame, con lo scritto del 10 gennaio 2022, l’opponente ha precisato che, pur
disponendo di tre dipendenti (la gerente, il pizzaiolo e la cuoca), il lavoro
ridotto viene richiesto unicamente per il pizzaiolo e la gerente. Dagli
accertamenti effettuati dall’UG, è emerso che il ristorante, al fine di ridurre
i costi causati dalla pandemia, a partire da giugno 2021 ha deciso di tenere
chiuso il locale il lunedì sera, nonché dal mercoledì al sabato di chiudere
un’ora prima la mattina (…) Tale riduzione d’orario, giustificata dalla
pandemia, comporta un’inevitabile perdita di lavoro anche per la gerente, alla
quale risulta impossibile essere presente nel locale 8 ore al giorno sull’arco
di 5 giorni settimanali (…) Pertanto il lavoro ridotto è riconosciuto, oltre
che per il pizzaiolo, anche per la gerente.
6.
Tenuto conto delle
circostanze attuali in Ticino, segnatamente della situazione vaccinale dalla
quale risulta che, con riferimento alle persone vaccinabili (over 12), il tasso
di vaccinazione attuale è del 75.5% (…), rispettivamente che le persone in età
compresa tra 0 e 15 non necessitano comunque del certificato COVID, e non da
ultimo che il tasso di vaccinazione continua ad aumentare, sino al 19 dicembre
2021.
non si giustifica il rilascio dell’autorizzazione al lavoro ridotto nella
misura richiesta dall’azienda. Per questo motivo si autorizza il lavoro ridotto
nella misura massima del 25%. Per contro, alla luce del decreto del Consiglio
federale del 17 dicembre 2021, con il quale è stato disposto l’inasprimento
dell’obbligo del certificato al chiuso, la limitazione della perdita di lavoro
computabile massima del 25% decade dal 20 dicembre 2021 (data dell’entrata in
vigore del sistema 2G e 2G+).” (cfr. all. a doc. 3).
Il 2 marzo 2022, all’indomani
della trasmissione da parte della ricorrente della nuova richiesta di indennità
per lavoro ridotto, la Sezione del lavoro, evidenziando che a decorrere dal 16
febbraio 2022 “il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti per
il settore della ristorazione” e che dal 17 febbraio 2022 “sono state
revocate tutte le misure in atto (…) per accedere presso gli esercizi
pubblici (…)”, ha chiesto alla ditta se intendeva, o meno, mantenere la
richiesta di lavoro ridotto.
Nel caso in cui la società avesse
voluto mantenere la propria richiesta, l’amministrazione ha chiesto di fornire
riscontro ad una serie quesiti e di produrre determinati documenti. La società
ha risposto come segue il 7 marzo successivo:
"
(…)
-
Personale in forza (indicare nominativo e funzione di ogni dipendente,
allegare tutti i contratti di lavoro);
vedi organigramma
allegato, dal quale si evincono le funzioni per ogni singolo dipendente
-
Persone colpite (precedentemente annunciati 2, indicare nominativo/i, se
aumentati motivare);
Le persone colpite,
come in precedenza, sono sempre due, __________ e __________.
-
Durata dal / al;
la durata, in attesa
che, finalmente, gli eventi cambino, ma vista anche la guerra in Ucraina sarà
molto difficile, è dal 01.03.2022 al 31 maggio 2022;
-
Perdita di lavoro in % (precedentemente annunciata 30%);
la % di perdita di
lavoro è la medesima;
-
Motivare la richiesta di indennità per lavoro ridotto vista la
riapertura degli esercizi pubblici dal 17.02.2022 (dettagliare la risposta);
il nostro locale si
trova a 500m dal confine con l’Italia a __________, in zona periferica, quindi
non come altri che si trovano nella città di confine di __________, dove, bene
o male, durante il giorno c’è un po’ di movimento, anche sul mezzogiorno chi vi
lavora preferisce fare due passi a __________ a consumare la bibita o il pasto,
tanto più che il franco ha raggiunto la parità con l’euro. Abbiamo provato ad
aprire alle 08:00 del mattino, niente, i primi clienti per l’aperitivo arrivano
attorno alle 11:00, non prima, e sul mezzogiorno, anche se offriamo il piatto
del giorno a chf 15.00 (con bibita e caffè), è già raro che vi siano più di 1-2
clienti, in settimana non arriva quasi mai nessuno. Un poco meglio è verso il
fine settimana, ogni tanto qualcuno arriva sul mezzogiorno, con l’arrivo della
bella stagione si spera di sfruttare la nostra terrazza che può ospitare circa
30-35 persone. Anche con la riapertura del 17 febbraio 2022 nulla è cambiato,
anzi…;
-
Vogliate indicare su quali prove avete descritto che la gente preferisce
andare nella vicina Italia, visto come vige tutt’ora l’obbligo del green pass
per avvedere presso gli esercizi pubblici e di conseguenza l’accesso è limitato
rispetto a quanto offerto in Ticino;
la sera del 16
febbraio 2022, su Teleticino, alcuni ascoltatori vaccinati, hanno chiamato in
diretta esprimendo il loro malumore sul fatto che gli esercizi pubblici
venissero aperti a tutti, vaccinati e non, confermando che per la loro
sicurezza personale sarebbero andati in Italia a mangiare, lì dove almeno, con
il green pass sono tutti vaccinati, e quindi il rischio di contagio è
inferiore. Da parte nostra, l’ultima sera (16 febbraio 2022) è arrivato un
cliente che ci ha detto, testuali parole: è l’ultima sera che mi vedete prima
dell’apertura della terrazza, perché non mi va d’entrare in un locale dove può
entrare anche chi ci ha presi in giro fino ad oggi e non si è vaccinato;
-
Allegare dichiarazione dei salari AVS 2020 e 2021;
vedasi due
dichiarazioni dei salari 2020 e 2021 allegate;
-
Allegare rendiconto IVA per gli anni 2019, 2020 e 2021;
Non abbiamo
raggiunto la cifra d’affari superiore a chf 100'000.00 per l’iscrizione
all’IVA. In effetti, al momento della richiesta per i casi di rigore, la nostra
contabilità è stata oggetto di revisione da parte di revisore federale proposto
dal Cantone stesso;
-
Allegare il piano di lavoro del personale dei prossimi mesi;
alleghiamo i piani
di lavoro per i mesi di marzo, aprile e maggio, col beneficio d’inventario che,
i medesimi per particolari evenienze potrebbero subire dei minimi cambiamenti”
(cfr. doc. 3 ed all.).
Contestualmente
la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione i seguenti documenti:
-
Organigramma “Ristorante – Pizzeria – Bar “RI 1”” di gennaio
2022, dal quale emerge che nell’esercizio pubblico in questione erano attive
tre persone, e meglio __________ in qualità di gerente al 100%, __________ come
“cuoca a ore 40%”; __________ come “pizzaiolo a ore 45%”. __________
è, da parte sua, indicata quale “proprietaria gestore”;
-
Il contratto di lavoro sottoscritto tra la RI 1 (datrice di lavoro) e __________
(dipendente), dal quale risulta che quest’ultimo, titolare di un permesso G, è stato
assunto come pizzaiolo alle dipendenze della società a decorrere dal 1° ottobre
2019.
per un salario orario lordo di fr. 23.32;
-
Il contratto di lavoro sottoscritto tra la RI 1 (datrice di lavoro) e __________
(dipendente), dal quale risulta che quest’ultima, titolare di un permesso G, è
stata assunta come cuoca alle dipendenze della società a decorrere dal 23
gennaio 2020 per un salario orario lordo di fr. 23.32;
-
Il contratto di lavoro sottoscritto tra la RI 1 (datrice di lavoro) e __________
(dipendente), dal quale risulta che quest’ultima, titolare di un permesso C, è
stata assunta come gerente alle dipendenze della società a decorrere dal 1°
febbraio 2020 per un salario mensile lordo di fr. 3'759.05;
-
L’attestazione dei salari 2020, dalla quale emerge che sia __________,
che __________ sono stati attivi per la società dal 1° gennaio al 31 dicembre
2020;
-
L’attestazione dei salari 2021, dalla quale emerge che sia __________,
che __________ sono stati attivi per la società dal 1° gennaio al 31 dicembre
2021;
-
La tabella dei turni dei tre dipendenti (__________, __________ e __________)
per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022;
-
Copia della decisione su opposizione del 14 febbraio 2022 (cfr. all. a
doc. 3).
Il 9
marzo 2022, l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire le seguenti
informazioni:
"
(…)
1.
Indicare e
documentare in quale misura la guerra in Ucraina incide nella vostra attività
di bar ristorante;
2.
(…)
indicate che la vostra clientela vaccinata ha paura di recarsi presso il vostro
esercizio pubblico visto che ora pure i non vaccinati possono accedere al
medesimo. Indicare per quale motivo allora è stato richiesto il lavoro ridotto
in precedenza quando presso il vostro ristorante potevano recarsi unicamente le
persone in possesso del Pass Covid;
3.
Indicare
di cosa si occupano i dipendenti e se gli stessi esercitano altri compiti
rispetto a quanto riportato nel contratto di lavoro/organigramma.” (cfr. doc. 4)
Il 10
marzo 2022, la società ha risposto come segue:
"
(…)
Trovo difficile
indicare e documentare in quale misura la guerra in Ucraina nella nostra
attività, ma posso motivare le conseguenze che la stessa sta portando è porterà
a tutto il nostro settore. Innanzitutto il costo della benzina è esploso in
questi ultimi giorni, e non è ancora finita, il franco svizzero è stato oggetto
di speculazioni quale bene di rifugio, con il raggiungimento della quasi parità
con l’EURO.
Da qui si evince che i
ticinesi della zona si recheranno ancora di più in Italia, inoltre con il caro
benzina, dovuto alla guerra in Ucraina, a breve aumenteranno i costi del
trasporto e della merce, per cui tutti i generi alimentari e non subiranno un
forte aumento, con susseguente inflazione.
Le famiglie, già
falcidiate da due anni di COVID, ci penseranno su due volte prima di recarsi
nei ristoranti, ma preferiranno gestire le proprie risorse per beni di prima
necessità, e si vedranno costretti, visti i previsti aumenti di tutti i beni, a
limitare sempre di più le proprie visite nei ristoranti. Dopo due anni di COVID
arriva la guerra e l’inflazione galoppa, e chi ci rimette è sempre il nostro
settore.
(…)
In precedenza, come
peraltro già esaustivamente indicato nelle nostre precedenti richieste, gli
incassi sono drasticamente diminuiti a causa della pandemia, i vostri uffici
sono in possesso delle copie degli incassi del nostro locale, di cui in
particolare quelli di dicembre e gennaio. Le richieste erano motivate dal fatto
che il fatturato è sceso del 50% e per forza di causa si è dovuti limitare gli
orari di apertura, come peraltro già ampiamente spiegato, con il nostro ultimo
scritto abbiamo solo evidenziato il fatto che, nonostante la riapertura totale
del 17 febbraio nulla è cambiato, per cui è evidente che la richiesta è fondata
e si basa su fattori logici; non va peraltro dimenticato che i casi di COVID
crescono in maniera esponenziale (era da gennaio che non si aveva un numero
così alto di casi), inoltre tre nostri clienti che ci hanno visitato l’ultima
volta il 31 dicembre 2021, durante le vacanze di gennaio hanno contratto il
COVID, e ci hanno comunicato che, fino all’arrivo della bella stagione non
frequenteranno più né il nostro né altri locali, per cui la triste situazione è
questa, nulla è cambiato rispetto a prima, anzi le cose stanno peggiorando (…)
Essendo a nostra una
PMI, è lapalissiano che, secondo i bisogni, i dipendenti esercitino anche altre
mansioni.
La gerente, oltre ai
compiti relativi al controllo delle derrate alimentari, ai piani di lavoro,
ecc., se necessario opera anche in cucina e effettua il servizio mescita
bevande e servizio ai tavoli. Il pizzaiolo, per la maggior parte opera
esclusivamente in pizzeria, e se del caso (ma molto raramente) aiuta in cucina,
la cuoca si limita al servizio cucina e alla fine della pulizia della cucina,
pizzeria e/o altro. Per cui la collaborazione tra i dipendenti è fattiva, e
vige un bello spirito di collaborazione, come del resto sussiste anche in altre
strutture simili alla nostra.” (cfr. doc. 5)
Successivamente alla decisione
del 14 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 6) ed alla relativa
opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 7), con la decisione su opposizione
del 1° aprile 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato alla
società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da marzo 2022
sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 9).
2.10
In relazione alla domanda di
indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda innanzitutto che
l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per costante giurisprudenza
federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379
consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr.
consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa,
sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate
temporanee”.
Questo
Tribunale rammenta che la RI 1 è attiva sin dall’estate 2019 (cfr. supra
consid. 2.9. ed estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).
Pertanto il caso di specie non
concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25
ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso osservare che la
perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se
è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli
ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto
(cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva
2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19
marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17
dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).
La ricorrente ha inoltrato la
domanda di lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo 2022 per due dei tre
dipendenti (un cuoco/pizzaiolo assunto al 50% e la gerente, attiva al 100%).
La Sezione del lavoro ha negato
il diritto alle indennità per lavoro ridotto innanzitutto perché dalle
motivazioni addotte dalla ricorrente si evince che la perdita di lavoro non
sarebbe causata dalla pandemia, bensì dall’ubicazione dell’esercizio pubblico e
meglio dalla sua vicinanza con l’Italia, e non sarebbe, quindi, collegata alla
pandemia Covid-19, rispettivamente alle conseguenti restrizioni, rientrando,
invece, nel normale rischio aziendale.
La resistente ha, poi, ritenuto “del
tutto generica e fondata su considerazioni economiche astratte” la
motivazione addotta dalla ricorrente quo al conflitto scoppiato in Ucraina, per
il quale la RI 1 non ha reso verosimile un nesso di causalità adeguato con la
perdita di lavoro addotta (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 9).
In concreto, questa Corte ritiene
che l’operato della Sezione del lavoro meriti tutela.
Il rifiuto delle indennità per
lavoro ridotto appare giustificato ritenuto, in particolare, che nel periodo
per cui è stata richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più
restrizioni conseguenti alla pandemia per quanto attiene al settore della
ristorazione dal momento che in data 17 febbraio 2022 è stato abrogato
l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per accedere ai bar e ai ristoranti,
come pure la raccomandazione del telelavoro (cfr. supra consid. 2.8.).
L’argomentazione secondo cui
l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trova ”a __________, in zona
periferica”, (cfr. consid. 2.9) e “che attorno vi sono condomini, per la
maggior parte abitati da pensionati, persone in assistenza e non da ultimo
circa 15 famiglie ucraine” (cfr. consid. 1.7) concerne una circostanza, quella dell’ubicazione
del locale, che rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro
(cfr. art. 33 cpv. 1 lett a LADI e la STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 già
citata al consid. 2.6).
La medesima considerazione vale
per il fatto che, siccome il locale è situato in zona di frontiera “tanti
(n.d.r.: clienti) preferiscono andare in Italia” (consid. 1.1) ed in
particolare che, anche sul mezzogiorno, chi lavora a __________ “preferisce
fare due passi a __________ a consumare la bibita e il pasto, tanto più che il
franco ha raggiunto la parità con l’euro” (cfr. al riguardo le pertinenti
osservazioni dell’amministrazione ai consid. 1.2 e 1.4; vedi pure ,a proposito
del fattore valutario, il Comunicato stampa della Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) del 31 maggio 2018 intitolato “Il franco forte non
giustifica più l’indennità per lavoro ridotto” nella quale viene sottolineato
che “le fluttuazioni dei corsi rientrano di principio tra i normali rischi di
un’impresa” e le seguenti sentenze: STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; STCA
38.2013.7
del 18 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA
38.2009.39
del 7 settembre 2009; STF 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 ; STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 26 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302).
Come rettamente concluso della
resistente, inoltre, la ricorrente neppure ha dimostrato o quantomeno reso
plausibile che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre al conflitto
scoppiato in Ucraina, cui si è limitata a fare genericamente riferimento.
Di conseguenza nella presente
evenienza non sussiste una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31
cpv. 1 lett. b LADI.
Può, perciò, rimanere aperta
la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad
ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che
rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016
consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA
38.2008.37
del 24 settembre 2008).
La decisione su opposizione del
1° aprile 2022 deve pertanto essere confermata.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è dell’8 aprile 2022, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022
del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni