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Decisione

38.2022.33

Calo ordinazioni e riparaz. elettrodomestici è una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale (non comprovata carenza materie prime nel periodo di richiesta ILR). Analogamente vale per l’aumento delle vendite online. Perdita di lavoro non computabile. Oscillazioni della cifra d'affari<25%

16 agosto 2022Italiano95 min

I requisiti appena esposti devono

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.33

CL/sc

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 marzo 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 16 febbraio 2021, la RI 1, __________,

ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per tutta l’azienda (cinque

dipendenti), facendo valere una perdita di lavoro del 50% dal 1° marzo al 31 maggio

2021 e determinando, quale causa del lavoro ridotto, la “mancanza di

ordinazioni. La clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in

negozio apparecchi per il controllo” (cfr. doc. 1).

Il 6 maggio 2021, la società ha

inoltrato un’ulteriore domanda di lavoro ridotto, sempre per cinque dipendenti,

annunciando una perdita di lavoro del 50% dal 1° giugno 2021, ed indicando,

quale causa del lavoro ridotto, nuovamente la “mancanza di ordinazioni. La

clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi per

il controllo” (cfr. doc. 1).

1.2. Con decisione del 16 giugno 2021,

la Sezione del lavoro – con riferimento tanto alla richiesta del 16 febbraio,

quanto a quella del 6 maggio 2021 – ha sollevato opposizione al versamento

delle indennità per lavoro ridotto postulate dal 1° marzo 2021 sulla base delle

seguenti motivazioni:

"

(…)

3.1. Nel caso in esame,

dalla documentazione a disposizione rileviamo che l’azienda subisce una perdita

di lavoro, in particolare, a seguito della scelta della clientela di sostituire

gli apparecchi rotti anziché farli riparare e alla tendenza di acquistar

online. Tali motivazioni non possono essere considerate circostanze

imprevedibili e straordinarie, ma facenti parte della normalità dell’attività

dell’impresa.

3.2. Per quanto

concerne i dati sulla cifra d’affari forniti dall’azienda, rileviamo che per il

periodo gennaio-maggio 2021, la stessa è diminuita del 10% rispetto allo stesso

periodo del 2020, mentre rispetto al 2019 è aumentata del 19%. La diminuzione

risulta pertanto molto distante dalla soglia di riferimento normalmente

considerata (25%)” (cfr. doc. 4)

1.3. Il 14 luglio 2021, la società ha

inoltrato una tempestiva opposizione contro la decisione di diniego del diritto

alle indennità facendo valere le seguenti argomentazioni:

" (…) Si

ribadisce che vi è un calo della cifra d’affari dovuto ad una diminuzione delle

conferme d’ordine [ndr: e] dal fatto che i nostri fornitori causa pandemia

hanno difficoltà nella fornitura dei nuovi apparecchi e pezzi di ricambio.

Considerato quanto sopra anche dal fatto

che i nostri fornitori non hanno un termine di fornitura e che addirittura

molti apparecchi e ricambi ci confermano verbalmente potrebbero arrivare a 4

mesi e oltre.

Nell’incertezza delle forniture dovute alla

pandemia Covid 19 i nostri fornitori giustificano tale situazione nella

mancanza di materie prime quali componenti elettronici microchip e

quant’altro.” (cfr. doc. 5)

1.4. Con decisione su opposizione del 30

marzo 2022, la Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente decisione

e ha negato alla ditta il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto.

L’amministrazione ha,

innanzitutto, ritenuto la perdita di lavoro annunciata dall’azienda non

computabile e pertanto non indennizzabile rilevando che le cause poste alla

base tanto dei due preannunci di lavoro ridotto dalla RI 1 (“mancanza di ordinazioni.

La clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi

per il controllo”), quanto del mutato volume di ordinazioni (“sempre più

ordini online. Minori richieste di offerte e delibere. Mercato immobiliare

rallentato e poche richieste d’intervento …”) attengono alla “sfera

interna dell’azienda e vanno quindi di principio ascritte alla nozione di

normale rischio aziendale. (…) devono essere considerati una questione

strutturale dell’azienda, la quale deve adeguare la propria struttura al

cambiamento, considerato come ormai da anni la tendenza è quella di sostituire

l’apparecchio rotto piuttosto che ripararlo e di acquistare sempre più spesso

online. (…) se è vero che in un primo momento la pandemia potrebbe aver

accelerato la situazione, è pur vero che già da diverso tempo è in atto la

tendenza di effettuare gli acquisti online.”.

La Sezione del lavoro ha,

inoltre, stabilito (senza tener “conto degli anni che precedono il 2019, in

quanto da tale anno l’azienda ha dichiarato di aver aumentato la propria

clientela e il proprio organico con tre dipendenti, sicché le cifre d’affari

realizzate prima del 2019 non sono paragonabili a quelle successive”) che,

sulla scorta dei dati forniti dalla ditta, emerge che la cifra d’affari media

realizzata dalla stessa tra marzo ed agosto 2021 è aumentata del 17% rispetto

alla media dello stesso periodo nel biennio precedente (2019-2020) e che dal

raffronto della cifra d’affari media realizzata tra marzo ed agosto 2021,

rispettivamente, quello dello stesso periodo del 2019 vi è stato un aumento del

fatturato del 20% circa per il 2019 e del 14% rispetto a quella dello stesso

periodo del 2020. La Sezione del lavoro ha, quindi, concluso che la perdita di

lavoro fatta valere dalla società non è computabile negandole il diritto alle

indennità richieste.

Sulla carenza di materie prime

fatta valere dalla ricorrente, l’amministrazione ha osservato che, nel caso di

specie, la perdita di lavoro annunciata non è collegata a tale problematica e

rilevato che, in ogni caso, la stessa non ha trovato agli atti sufficiente

riscontro documentale per il periodo da marzo ad agosto 2021, ritenuto,

altresì, che la documentazione fornita non permette di comprendere in che

misura l’attività della ditta ne sarebbe toccata. La Sezione del lavoro ha

precisato che la maggior parte delle conferme d’ordine versate agli atti fanno,

in effetti, “riferimento ad un periodo successivo a quello in esame” e

che “solo una parte di esse si riferisce al periodo da fine maggio ad inizio

agosto 2021”. Sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, la resistente

rileva che la tabella dei tempi di fornitura __________, inoltre, “non

riporta alcun riferimento temporale sufficientemente chiaro e non fornisce

quindi elementi di raffronto tra i tempi di consegna attuali e quelli

pre-pandemici” per quanto attiene al periodo oggetto della presente

vertenza. La lettera __________ dell’agosto 2021, invece, se da un lato

riferisce di problemi nell’approvvigionamento, d’altro lato non riconduce la

questione – che la Sezione del lavoro indica parrebbe essere causata da “un

aumento significativo della domanda di prodotti” - al periodo oggetto della

richiesta di indennità per lavoro ridotto da parte della ditta. Analoghe

considerazioni ha espresso l’amministrazione sulle comunicazioni di __________,

__________ e __________.

Infine, sul fatto che la società

abbia dichiarato di essere costretta a mantenere inoperoso il proprio

personale, facendolo rimanere a disposizione, con conseguente perdita di ore di

lavoro, la Sezione del lavoro ha argomentato il proprio provvedimento come

segue:

" (…) I

lavoratori la cui presenza costante è necessaria per via di promozione

commerciale o di contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il

loro orario di lavoro senza mettere in pericolo il buon andamento dell’azienda,

come pure il mantenimento del loro impiego. L’obbligo generale di diminuire il

danno vigente nell’ambito delle assicurazioni sociali proibisce al datore di

lavoro di ridurre l’orario di tali impiegati, quand’anche il trasferimento

provvisorio dell’onere salariale possa giovare alla cifra d’affari

dell’impresa. Il lavoro consiste pertanto essenzialmente nella presenza sul

posto, e non solo nella sua prestazione effettiva. Una riduzione dell’orario di

lavoro per tali lavoratori non può che condurre alla riduzione delle

prestazioni nei confronti del cliente, nonché degli orari d’apertura. Pure il

Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso siffatto principio

nell’ambito alberghiero, ove è d’obbligo avere sempre a disposizione per ogni

evenienza il personale necessario, anche se questi rimane sovente inattivo

(cfr. decisione del TFA C 309/95 del 20 giugno 1996).

Alla luce di quanto dichiarato

dall’opponente (…), il suddetto ragionamento trova qui applicazione per quanto

riguarda i dipendenti attivi nel settore della vendita, di cui l’azienda deve

disporre in permanenza quand’anche i clienti siano rari. La ditta non può

peraltro effettivamente ridurre le ore di lavoro di tali impiegati se non

limitando gli orari di apertura / i servizi offerti, con conseguenze effetto di

provocare una ulteriore diminuzione della clientela e della cifra d’affari,

sicché per tali dipendenti la perdita di lavoro non sarebbe in ogni caso

indennizzabile.” (cfr. doc. 14).

1.5. Contro la decisione su opposizione,

la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le sia

riconosciuto il postulato diritto alle indennità per lavoro ridotto.

La società fa valere che “l’attesa

delle forniture, per motivi ampiamente già giustificati e documentati è causata

dai ritardi accumulati dai fornitori” ed “esula da qualsivoglia rischio

aziendale ma è una situazione straordinaria di mercato”. In aggiunta,

osserva che la “gestione degli ordini ricevuti e dei lavori da effettuare

non può essere programmata fino all’ultimo proprio perché i ritardi e le non

consegne ci vengono comunicati all’ultimo (1-2 giorni di anticipo)” ed “i

ritardi accumulati possono poi essere nell’ordine di mesi”.

La ricorrente ha, inoltre, ribadito

che nel periodo pre-pandemico i tempi di consegna per gli apparecchi erano “di

due massimo tre giorni dall’inoltro dell’ordine e questo con tutti i nostri

principali fornitori”, mentre “attualmente siamo costretti a chiedere

telefonicamente e preventivamente ai nostri fornitori informazioni sui modelli

di apparecchi disponibili e che non subiranno ritardi nella fornitura”,

ricevendo però risposte che la società osserva essere poco esaustive.

La ditta precisa di provare, da

parte sua, ad indirizzare la clientela sui modelli già disponibili, ma le

varianti non sarebbero sempre compatibili e i clienti si orienterebbe comunque

sul modello desiderato in base alla propria disponibilità finanziaria, nonché

alle prestazioni ed alla qualità del prodotto.

Ciò non permetterebbe alla

società di gestire il proprio personale, che indica essere, comunque, sempre a

disposizione, in modo ottimale.

A mente della ricorrente,

inoltre, i suoi fornitori avrebbero sempre riscontrato, di anno in anno, una

richiesta di forniture man mano superiore, cui però, in buona sostanza, avevano

saputo far fronte.

Sulla scarsità di materie prime,

la RI 1 richiama, poi, una radiotrasmissione andata in onde su RSI RETE 1, in

data 14 ottobre 2021, che avrebbe trattato proprio la questione relativa ai “ritardi

nelle consegne e nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici e dei vari

componenti necessari”.

Ritardi, quelli appena indicati,

che la ricorrente indica perdurare a tutt’oggi e meglio come dimostrerebbero

gli “ordini con data prevista” che allega al proprio gravame e per i

quali, nella misura di quanto necessario, si dirà al consid. 2.8. (cfr. doc. I

ed all.).

1.6. Nella propria risposta dell’11

maggio 2022, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva che

la documentazione prodotta in sede ricorsuale dalla società “comprova la

computabilità della perdita di lavoro annunciata”, in particolare poiché

non riferita al periodo per il quale la ricorrente ha postulato il diritto alle

indennità per lavoro ridotto.

L’amministrazione ha poi rilevato

(“benché non riguardi il periodo in esame”), che la ricorrente a

decorrere dal settembre 2021 “ha concluso un contratto di lavoro con un

nuovo tecnico in sostituzione di un dipendente uscente, nonostante alle sue

dipendenze vi fossero già almeno due altri collaboratori con le medesime

funzioni, ciò che rendeva possibile lo svolgimento dell’attività dell’azienda”,

limitandosi, poi, ad osservare che “tale agire non si concilia con quanto

sostenuto dalla ricorrente in merito all’annunciata perdita di lavoro”

(cfr. doc. III).

1.7. Con replica del 20 maggio 2022, la

ricorrente osserva di aver mantenuto invariato l’organico e ribadito la

costante difficoltà nella ricezione della merce ordinata a causa dei ritardi

nelle consegne da parte dei fornitori (cfr. doc. V).

1.8. Con scritto del 9 giugno 2022 -

trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il giorno stesso (cfr. doc. IX) - la

Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria risposta di causa, nonché

nella decisione su opposizione del 30 marzo 2022 (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia

riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a

decorrere dal 1° marzo 2022.

2.2. I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede

esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse

positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere

beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono

enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno

diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione

all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore

dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1

lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a

carico del fondo di compensazione.

Fatti

I requisiti appena esposti devono

essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede

che:

" Una

perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni

periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI

stabilisce che;

" Il

Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite

di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti

dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al

datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più

lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è

computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI

precisa quanto segue:

" 1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile

se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali

d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli

dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è

computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il

datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché

l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto

dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro

individuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a

misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro;

b. se è usuale

nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto

cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il

lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato

secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto

concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro

temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

Considerandi

2.

Il Consiglio federale, per evitare abusi, può

prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il Consiglio federale definisce il concetto di

oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono

stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto:

" a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell'azienda."

2.3

Nella Prassi LADI ILR, la

Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

"

(…)

C3 La

perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo

presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al

datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per

evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3

La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr.

G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di

lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di

prevenire e ridurre il danno.)

C4 La

cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a

sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere

evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il

lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile

perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del

personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso

un altro datore di lavoro.

C6 Se

però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di

una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i

necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle

nuove esigenze del mercato).

C6a

(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La

creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità

ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è

compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di

preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di

lavoro.

Prima

di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre

ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può

far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi

evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione

di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per

esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più

mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza

il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non

sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto

all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda

(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese

dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono

indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste

persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…)

C9 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

C11 L’indennità

per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto

all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a

circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro (D2 segg.)

ð Giurisprudenza

DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad

accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento

dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a

un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada)

(…)

C14

(n.d.r.:

tenore modificato dal 1° gennaio 2022) La perdita di lavoro non è

computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle

quali il datore di lavoro è responsabile.

ð Esempi:

-

Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo

rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume

la responsabilità non può essere indennizzata.

ð Giurisprudenza

DLA

1987.

pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata

all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali

[tassa sul traffico pe- â C13

modificato gennaio 2022 ILR SECO-TC Prassi LADI ILR/C15-C19 Gennaio 2014 sante,

ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle

ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)

DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di

carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze

straordinarie che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai

sensi della clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile)

(…)

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni

dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella

sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da

vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente

prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto

di lavoro di durata determinata;

concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne persone al servizio di

un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi

anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di

test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce

una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della

sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita

di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e

rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei

sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di

trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata

la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di

gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e

cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a

misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per

quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase

di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le

conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,

ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di

lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità.

D5 Il

fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente

principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto

all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera

normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento

dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente

effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a

lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano

nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni

regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o

di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento

della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti

dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un

progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di

lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o

di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

" (…)

2.1

Perdita

di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va

notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata

devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite

di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite

di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla

pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di

lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai

sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche

per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le

misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di

lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il

luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro

riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3

OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito

quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/06 del 19 marzo

2021.

che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1,

2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova

costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi

un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La Direttiva 2021/07 del 20

aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato

modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del

30.

giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato

il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le

corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni

documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non

plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle

perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con

effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5

sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

Per quanto concerne il p.to 2.2

c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

"

D4a Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi

datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda

di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo

32.

capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si

applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di

provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda

costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto

in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto

imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti

vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte

della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda

deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

Cfr. pure Direttiva 2022/01:

“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio

2022.

pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;

Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del

1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con

la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,

la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di

questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono

state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/

publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

La

SECO ha, inoltre, esplicitamente precisato che una perdita di lavoro provocata

dalla scarsità di materie prime o di semi-lavorati non rientra nel normale

rischio aziendale.

Ad esempio, nella “Direttiva

2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI” del 30 giugno 2021, la SECO al

punto D8a, nella formulazione valida dal 1° settembre 2020, ha stabilito che: “La

perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a

interruzioni delle catene di approvvigionamento.”

L’autorità

di vigilanza ha fornito al riguardo la seguente spiegazione

"

A causa delle misure contro il coronavirus adottate dalle autorità

possono verificarsi ritardi nelle catene di approvvigionamento, in particolare

internazionali, anche in altri Paesi. Questi ritardi vanno considerati

eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita di lavoro dovuta a ciò.”

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service

/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html nella sua versione

consultabile il 23 novembre 2021, Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi

LADI” e, sulle direttive, supra consid. 2.6.)

Anche

nel FAQ “Pandemia e aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una

ditta, “I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in

quanto l’azienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in

seguito a difficolta di fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro

ridotto per i miei lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo,

argomentando che “(…) le difficoltà di fornitura sono causate da una

circostanza non imputabile al datore di lavoro” (FAQ “Pandemia e aziende”

redatto dalla SECO, pag. 17).

Su

questo tema cfr. l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro»

per le materie prime; Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche

la produzione industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza)

e l’articolo “Il mondo è

improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato sul sito internet

www.linkiesta.it (quotidiano online italiano di notizie e approfondimenti) il

28.

maggio 2021 (reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05

/mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).

2.5

Le direttive amministrative - come

la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V

434.

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto

per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;

DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;

DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V

229.

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione,

la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha

ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre

2020.

e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione

dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima

Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se

tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr.

consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il

giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile

che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in

modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere

alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione

della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,

quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva,

pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse

sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione

dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione

del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale

adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2016.23 del 2 agosto 2016, ha negato il diritto alle indennità per

lavoro ridotto ad una ditta attiva

nella vendita di elettrodomestici che ne aveva fatto domanda facendo valere di

aver subito un forte calo delle riparazioni e delle vendite in negozio,

argomentando:

"

Nel caso concreto, sul formulario di

preannuncio, sono stati indicati quali motivi per il calo delle vendite la

recessione generale e la spietata concorrenza nel settore, attraverso anche la

vendita online dei prodotti da lei trattati.

Il drastico calo delle

riparazioni è invece da ascrivere al calo dei prezzi dei nuovi apparecchi, che

spingono i clienti a non effettuare riparazioni ma ad acquistare prodotti nuovi

su siti online (cfr. doc. 2 punto 12).

(…).

La concorrenza

accresciuta nel settore specifico (cfr. STCA 38.2009.17 del 25 giugno 2009

consid. 2.4. e riferimenti) ed in particolare la concorrenza derivante dalle

vendite online (cfr. B. Rubin citato al consid. 23) costituiscono infatti delle

circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale, ragion per cui la

perdita di lavoro non è computabile secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LADI.”

In una sentenza 38.2021.92 del 14

febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato

una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un

pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo

stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla

pandemia.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.79

del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e

del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità

per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da una

parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR

per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva

richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo

a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento

dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria

il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a

fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli altri tre

dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere

che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto, stati

rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta

valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente

temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85 del 21

marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF

8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che

gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1°

luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del

2021.

ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due

collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre,

considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021,

ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a

buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di

lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

In un’altra sentenza 38.2021.100

del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di

riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle

indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio

2022.

in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni

precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la

pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste

considerazioni:

" (…) La

Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto

innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura

dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.

Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al

consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale

federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro

ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante

i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.

Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire

tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.

concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state

chieste indennità per lavoro ridotto.

Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario

di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,

orario normale di lavoro) sia o no computabile.

La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel

momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva

alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano

valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui

l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.

Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una

perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto

drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13

settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità

per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato

COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il

risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20

dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione

(cfr. doc. 3).

Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a

soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo

previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di

22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo

senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro

svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco

nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di

lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022

riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di

clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00

alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il

servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a

mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato

Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e

impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).

Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal

TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”

Con giudizio

38.2021.77

dell’11 aprile 2022, menzionato sopra, il TCA, nel caso di una ditta

attiva nella posa d'acciaio d'armatura, a cui la Sezione del lavoro aveva

negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno

2021.

per i propri dipendenti e che già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava verificando la difficoltà di reperire

materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del

Covid, come pure aveva asserito di aver subito una riduzione della

quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi 8 mesi del 2021

rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di circa il 69% nei primi 8 mesi del

2021.

rispetto ai primi 8 mesi del 2019, ha deciso che non era possibile

escludere che la perdita di lavoro accusata in particolare con

riferimento ad alcuni cantieri fosse effettivamente computabile.

Gli atti sono,

pertanto, stati rinviati all’amministrazione, in primo luogo, per chiarire,

sentendo segnatamente l’azienda in questione e i committenti che avevano

affidato a una ditta terza (il cui delegato è pure l’amministratore unico

dell’insorgente e i cui azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due

società) la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi

subappaltata alla ricorrente, nonché

facendo capo agli indici elencati al p.to D6b della Prassi LADI ILR,

se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse perlomeno

verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.

In secondo luogo, per stabilire nuovamente, tenuto conto, da un

lato, che la perdita di lavoro connessa a un particolare cantiere rientrava nel

normale rischio aziendale, poiché dovuta a cambiamenti di progetto, dall’altro,

che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla

ristrutturazione di un determinato stabile era per contro da ricondurre alla

pandemia, se la ricorrente avesse

diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.

In una sentenza 38.2022.3 del 25

aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha

stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per

fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi

soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

2.7

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il

Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire

e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è

uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione,

2.

un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi

conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione

mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione

sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia

per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare

provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati

in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du

Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et

pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati

a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene

di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della

situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Il 18 dicembre 2020

nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato introdotto l’art. 5abis

relativo alle strutture accessibili al pubblico, tra le quali i negozi (per i

quali vi è stata un’ulteriore riduzione del numero di persone presenti), per

cui è stata disposta la chiusura tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica,

nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.

A valere dal 18 gennaio e sino al

1° marzo 2021 è stata disposta, ex art. 5e cpv. 1 della citata ordinanza, la

chiusura al pubblico di negozi e mercati all’aperto, rimanendo ammesso il

ritiro sul posto della merce ordinata. A tale disposto facevano eccezione, ai

sensi dell’art. 5e cpv. 2 lett. d, i negozi di riparazione e di manutenzione

quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine

e negozi di biciclette, nella misura in cui offrivano un servizio di

riparazione.

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379), a sua volta, poi, abrogata con

effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. RU 2022 97).

2.8

Nella presente evenienza,

dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede a __________,

è attiva nell'acquisto, nella vendita, nelle installazioni, nelle riparazioni

di elettrodomestici ed in ogni attività relativa. Amministratore unico della

società, con diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto del

Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).

Con sentenza 38.2021.55 del 29

novembre 2021, il TCA, ha confermato l’operato della Sezione del lavoro, che

aveva negato alla RI 1 il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto di

cui aveva beneficiato sino al 30 novembre 2020, per il periodo successivo. Ciò

ritenuto, d’un lato, che i motivi fondanti l’introduzione del lavoro ridotto

per il periodo dal 1° dicembre 2020 - inizialmente richiesto a causa della “mancanza

di ordinazioni” e per l’asserito fatto che la clientela non contattava più

la società per le riparazioni degli apparecchi, che nemmeno portava in negozio

per il controllo, poi motivata alla luce di un calo delle ordinazioni collegato

alla “situazione pandemica e a causa del fatto che le persone sono più

restie a venire in negozio” ed infine da ricondurre sempre ad un calo delle

ordinazioni, ma dovuto al fatto che i “fornitori a causa della pandemia

hanno difficoltà nella fornitura di nuovi apparecchi e pezzi di ricambio”

che sarebbe giustificata dalla “mancanza di materia prime quali componenti

elettronici, microchip” - costituivano delle

circostanze che rientravano nel normale rischio aziendale e la conseguente

perdita di lavoro non era dunque computabile ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett.

a LADI.

In particolare,

questa Corte ha ritenuto che la motivazione fatta valere dalla ricorrente,

peraltro solo in un secondo momento, e meglio il fatto che, a causa della

carenza di materie prime i fornitori della ditta erano confrontati con

l’impossibilità di soddisfare le ordinazioni, non trovava agli atti un

sufficiente riscontro documentale per quel che riguardava il periodo dal 1°

dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 e non era possibile comprendere in che misura

l’attività della RI 1 ne era toccata, non essendovi, in particolare, elementi

di raffronto tra i tempi di consegna attuali di alcuni fornitori e quelli pre-pandemici.

D’altro lato, il

TCA ha stabilito che dai dati forniti dall’azienda emergeva che la cifra

d’affari realizzata tra gennaio e maggio 2021 (fr. 491'151.-) era sì inferiore

rispetto a quella del 2020 (fr. 547'997.-) per lo stesso periodo (comunque solo

nella misura del 10.4%), ma era superiore – a parità di collaboratori -

rispetto a quella del 2019 (fr. 410'348.-).

Poiché

l’oscillazione della cifra d’affari era dunque inferiore al 25%, il

ricorso è stato respinto con decisione cresciuta, incontestata, in giudicato (cfr. STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, in particolare

consid. 2.9. e 2.11).

Nel caso concreto, il TCA rileva l’8

giugno 2021 l’amministrazione ha chiesto alla richiedente di completare le

informazioni fornite, segnatamente descrivendo “in modo dettagliato (…) i

motivi della perdita di lavoro dal 01.06.2021, in considerazione degli

importanti allentamenti decisi dall’Autorità federale”, nonché di “compilare

le apposite tabelle raggiungibili dal collegamento internet (…) specificando la

cifra d’affari di ogni mese da gennaio 2017 a maggio 2021” e di “indicare

la cifra d’affari presumibile per il mese di giugno 2021, precisando com’è

stata calcolata” (cfr. doc. 2).

Il giorno seguente, la ditta, sui

“motivi alla base del mutato volume di ordinazioni” ha precisato che vi

sono “sempre più ordini online. Minori richieste di offerte e delibere.

Mercato immobiliare molto rallentato e poche richieste d’intervento. La cifra

d’affari non è rapportata all’occupazione del personale ma in funzione del

volume vendite, quindi il personale è occupato in modo ridotto”.

La RI 1 ha, poi, comunicato le

seguenti cifre d’affari a valere per il periodo gennaio 2017 – maggio 2021:

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

Gennaio

65867.

124647.

96506.

62703.

91388.

Febbraio

113993.

205270.

84610.

51121.

67249.

Marzo

128355.

78489.

88529.

53212.

58947.

Aprile

94661.

60173.

58817.

25712.

40421.

Maggio

88275.

79418.

81886.

51359.

22625.

Giugno

99124.

57770.

83999.

492210.

Luglio

115650.

125398.

58683.

58958.

Agosto

58695.

54477.

30348.

42286.

Settembre

201796.

122867.

41521.

47220.

Ottobre

110167.

106464.

28872.

45040.

Novembre

144022.

69478.

41562.

32541.

Dicembre

7388.

20985.

14515.

3005.

Totale

491151.

1284839.

967787.

543607.

558890.

Sul “volume delle ordinazioni”,

la società ha precisato che il medesimo è “in calo. Da inizio giugno calo

degli ordini (cifra d’affari prevista CHF 50/60000.-”, ed ha così

quantificato il “probabile sviluppo del volume di affari nei prossimi

quattro mesi”:

Giugno 2021

55000.

Luglio 2021

55000.

Agosto 2021

45000.

Settembre 2021

50000.

Totale

205000.

(cfr. doc. 3).

Successivamente all’opposizione

interposta dalla ditta contro la decisione del 16 giugno 2021 (cfr. supra

consid. 1.2. e 1.3.), la Sezione del lavoro ha chiesto alla ricorrente di fornire

ulteriori informazioni e trasmettere altra documentazione, e meglio come segue:

" (…)

1) Indicare

in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro

ridotto:

a) Motivi

alla base dell’introduzione del lavoro ridotto

b) Quali

misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?

c) Motivare

l’aumento di percentuale di perdita di lavoro

d) Sono state

differite delle ordinazioni? Se sì, perché? Tipo e volume degli appuntamenti

differiti. Allegare la documentazione a comprova.

e) Come

veniva organizzata una giornata lavorativa prima della pandemia e come viene

organizzata attualmente una giornata lavorativa?

2) Indicare

le ragioni per le quali, a vostro parere, la perdita di lavoro è solo

temporanea;

3) Inviare

copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti;

4) Allegare

copia del piano di lavoro del personale per i mesi da marzo 2021 ad agosto

2021;

5) Copia

della dichiarazione dei salari AVS dal 2016 al 2020;

6) Copia dei

rendiconti IVA dal 2016 al 2021;

7) Indicare,

in una vostra tabella, l’evoluzione della cifra d’affari mensili per il periodo

da gennaio 2017 ad agosto 2021;

8) Specificare

se la cifra d’affari di un determinato periodo corrisponde al lavoro effettivo

svolto durante tale periodo. In caso contrario specificare di quanti mesi la

cifra d’affari è differita rispetto al lavoro svolto.

9) Indicare

se l’azienda ha proceduto a nuove assunzioni durante il periodo da marzo 2020

ad oggi. Nell’affermativa, specificare i nominativi dei dipendenti, allegare i

contratti di lavoro e indicare le ragioni di tale scelta;

10) Illustrare gli orari

d’apertura dell’azienda in periodo pre-pandemico e gli attuali. Qualora si sia

proceduto ad una limitazione degli orari di apertura dell’azienda specificarne

le ragioni (indicare in particolare se l’azienda ha introdotto misure particolari

quali la possibilità di effettuare appuntamenti su chiamata o meno);

11) In sede di opposizione

dichiarate quanto segue: “Nell’incertezza delle forniture dovute a pandemia

Covid 19 i nostri fornitori giustificano tale situazione nella mancanza di

materie prime quali componenti elettronici microchip e quant’altro”. A tal

proposito allegare documentazione specifica a comprova di quanto asserito (ad

es. dichiarazione da parte dei fornitori).” (cfr. doc. 6)

Il 29 settembre 2021, la società

ha risposto come segue alle domande dell’amministrazione:

"

(…)

1.a. Abbiamo diversi

lavori pianificati ma purtroppo senza aver ricevuto tempestivi avvisi e senza

giustificazioni da parte dei fornitori vi sono notevoli ritardi nelle

forniture. Da qui la nostra richiesta di lavoro ridotto.

b. Misure adottate:

solleciti ai fornitori, messa a disposizione della clientela, quando possibile,

di apparecchi sostitutivi (per dei periodi ridotti) per le emergenze. A nostro

carico manodopera e veicoli.

c. Già specificato al

punto a.

d. Sì, i diversi

fornitori non danno un termine preciso per la fornitura (sia di pezzi di

ricambio che nuovi apparecchi) e questo a causa della mancanza di materie

provenienti dall’Asia per l’assemblamento e il completamento

dell’impiantistica, atta alla realizzazione e fornitura di merci e apparecchi

da noi ordinati. Alleghiamo documentazione. Vi potete informare presso le

nostre ditte fornitrici in Svizzera.

e. L’organizzazione

della giornata lavorativa è rimasta invariata (a dipendenza delle richieste e

contatti ricevuti dai nostri clienti).

Purtroppo non potendo

eseguire i lavori previsti ci dobbiamo assumere il rischio aziendale dato dalla

mancanza di merci e apparecchi per seguire gli ordini. Le ore perse dai

dipendenti e che sono a nostro carico, superano il normale rischio aziendale.

2.

La perdita di lavoro

resterà in vigore sino al ripristino da parte dei fornitori degli ordini in corso

per poter soddisfare i bisogni della nostra clientela.

3.

Alleghiamo copia dei

contratti di lavoro.

4.

Non abbiamo piani di

lavoro particolari. I lavori consistono nella fornitura, posa di apparecchi e

riparazioni. Questi lavori sono già pianificati ma, vista la situazione attuale

di ritardi da parte dei fornitori, i lavori e le consegne non possono essere

effettuati se non con notevoli ritardi (senza preavvisi da parte dei fornitori

che comunicano l’assenza della fornitura spesso dopo il termine previsto per la

fornitura stessa). Non si tratta di normali rischi legati alla nostra

professione e all’attività aziendale. Questi rischi, non prevedibili e non

usuali, hanno un’incidenza sulla perdita di lavoro.

5.

Alleghiamo copia

dichiarazioni dei salari.

6.

Alleghiamo copia dei

rendiconti IVA.

7.

Alleghiamo tabella

cifra d’affari.

8.

Premessa: la nostra

attività comporta prevalentemente la fornitura, sostituzione, riparazione di

elettrodomestici, per cui la cifra d’affari può variare a dipendenza del costo di

ogni singolo apparecchio venduto e dei pezzi di ricambio sostituiti.

Esempio: la fornitura

di un frigorifero __________ del valore di circa CHF 3'900.- con manodopera

necessaria per il trasporto e la consegna di circa 2 ore.

Viceversa per la

fornitura di un apparecchio frigorifero da incasso dal costo di CHF 1'200.-

comporta un onere lavorativo almeno pari o superiore a quello poc’anzi citato.

Dunque la cifra

d’affari non è correlata al rapporto manodopera e costo degli apparecchi.

9.

Sì, il signor __________

(alleghiamo contratto), in conseguenza del ritiro della __________.

10.

I nostri orari

aziendali sono rimasti invariati (08:30-12:00 / 13:30-18:00).

11.

Alleghiamo

documentazione da parte dei nostri fornitori.” (cfr. doc. 9)

In allegato, la ditta ha

trasmesso la seguente documentazione:

- una

lettera del 7 luglio 2000 indirizzata a __________, a conferma del fatto che il

suo rapporto di lavoro con la RI 1 sarebbe iniziato il 4 settembre 2000, con un

periodo di prova di 3 mesi ed un salario mensili di fr. 4'000.- lordi;

- il

contratto di lavoro sottoscritto con __________ dal quale emerge che il

medesimo è stato assunto dal 1° febbraio 2019, in qualità di impiegato

d’ufficio, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a

fr. 4'600.- per 12 mensilità;

- il

contratto di lavoro sottoscritto con __________, dal quale emerge che il

medesimo è stato assunto dal 1° marzo 2020, in qualità di aiuto operaio

generico nel settore degli elettrodomestici, a tempo pieno ed indeterminato,

per un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- per 12 mensilità oltre ad un

anticipo spese di fr. 200.- mensili;

- il

contratto di lavoro sottoscritto con __________ dal quale emerge che la

medesima è stata assunta dal 1° marzo 2010, in qualità di ausiliaria alla

vendita, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a

fr. 3’000.-;

- il

contratto di lavoro sottoscritto con __________, dal quale emerge che il

medesimo è stato assunto dal 1° febbraio 2019, in qualità di tecnico di

elettrodomestici, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo

pari a fr. 4'600.- per 12 mensilità oltre rimborso spese;

- la

dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016, dalla quale

emerge che per la ditta erano attivi 5 dipendenti, e meglio __________ e __________

dal 1° settembre al 31 dicembre, __________, __________ e __________ dal 1°

gennaio al 31 dicembre;

- la

dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2017, dalla quale

emerge che per la ditta erano attivi 6 dipendenti, e meglio __________ e __________

dal 1° gennaio al 31 marzo, __________, __________ e __________ dal 1° gennaio

al 31 dicembre e __________ dal 22 maggio al 31 dicembre;

- la

dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2018, 2019 e

2020, illeggibili ma delle quali emerge che per la ricorrente erano attivi,

rispettivamente quattro dipendenti nel 2018, sei nel 2019 ed altrettanti nel

2020;

- il

rendiconto IVA trimestrali dal gennaio 2016 al secondo trimestre del 2021;

- una

tabella con la cifra d’affari per il periodo gennaio 2017 – agosto 2021, dalla

quale emerge quanto segue:

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

Gennaio

65867.

124647.

96506.

62703.

91388.

Febbraio

113993.

205270.

84610.

51121.

67249.

Marzo

128355.

78489.

88529.

53212.

58947.

Aprile

94661.

60173.

58817.

25712.

40421.

Maggio

88263.

79418.

81886.

51359.

22625.

Giugno

25105.

99124.

57770.

83999.

492210.

Luglio

75334.

115650.

125398.

58683.

58958.

Agosto

147856.

58695.

54477.

30348.

42286.

Settembre

201796.

122867.

41521.

47220.

Ottobre

110167.

106464.

28872.

45040.

Novembre

144022.

69478.

41562.

32541.

Dicembre

7388.

20985.

14515.

3005.

Totale

739434.

1284839.

967787.

543607.

558890.

-

una conferma d’ordine __________ del 23 settembre 2021, per “apparecchi

__________”, comprendente un frigorifero con consegna il 24 settembre 2021,

una lavatrice con consegna prevista il 24 settembre 2021, una seconda lavatrice

con data di consegna da confermare;

-

una conferma d’ordine __________ del 10 settembre 2021, per due forni,

un ripiano, due lavatrici con data di consegna da confermare ed una terza

lavatrice con data di consegna prevista per il 13 settembre 2021;

-

una tabella “__________” __________ non datata dalla quale

risulta che alcuni apparecchi sono disponibili mentre per la consegna di altre

ci vogliono dall’una alle 14 settimane;

-

una lettera trasmessa alla ricorrente dalla __________ nell’agosto del

2021, nella quale viene spiegata “la situazione ancora tesa

dell’approvvigionamento” degli elettrodomestici, e meglio come segue:

" (…)

La fase di pandemia non solo ci è costata immensi sforzi comuni,

ma fortunatamente ha anche aumentato significativamente la domanda dei nostri

marchi di elettrodomestici.

(…).

I problemi di approvvigionamento che esistono dalla metà del 2020

si sono trasformati in una nuova opportunità. Riassumiamo brevemente e in modo

trasparente a cosa sono dovute queste difficoltà:

1.

Volatilità della domanda dei consumatori: la domanda di

elettrodomestici è aumentata significativamente in tutta Europa durante la

crisi del Corona e i nostri prodotti sono quindi soggetti ad una domanda

superiore alla media. Dall’anno scorso, la casa è diventata ancora più

importante come luogo centrale di benessere e ha dato origine a nuovi bisogni.

Con questa domanda inaspettatamente alta, le nostre capacità di produzione

hanno raggiunto i loro limiti.

2.

Il mercato del rifornimento è sotto pressione: attualmente sono

sorti enormi problemi di consegna nel mercato globale delle forniture di

materie prime. I componenti importanti per la produzione non sono disponibili

nelle quantità richieste a causa di una carenza di materie prime e soprattutto

di problemi nella produzione di semiconduttori. Questa carenza ha un impatto

negativo su molte industrie. Di conseguenza, non siamo in grado di utilizzare

completamente le nostre capacità di produzione.

3.

La mancanza di risorse logistiche: la carenza di container e di

tonnellaggio a livello mondiale rende difficile anche la fornitura di pezzi per

la produzione di elettrodomestici nelle nostre fabbriche.

(…) nessuno di questi sviluppi può essere corretto a breve

termine. (…) continueremo a utilizzare attivamente tutte le nostre opportunità

disponibili in futuro. (…) questo potrebbe anche portare al fatto che in alcuni

casi non produrremo e consegneremo l’intera gamma di prodotti nel terzo

trimestre del 2021, ma dispositivi comparabili.”;

-

un ordine presso __________ di data 2 agosto 2021 per un

frigorifero/congelatore che non era in stock e la cui data di consegna prevista

era stimata per la settimana 40/41 del 2021, e meglio per inizio/metà ottobre

2021;

-

un ordine presso __________ effettuato il 29 luglio 2021, il cui stato

di consegna risulta “non confermato”;

-

un ordine presso __________ del 7 settembre 2021, in parte completato

mediante consegna il 9 settembre successivo ed in parte il cui stato di

consegna risulta “non confermato”;

-

un ordine presso __________ del 22 settembre 2021, la cui data di

consegna era prevista per il 7 ottobre 2021.2 (cfr. all. a doc. 9)

Il 27 dicembre 2021,

l’amministrazione – rilevato che la documentazione trasmessa dalla ricorrente

non fornisce elementi sul periodo da marzo ad agosto 2021 - ha invitato la

ditta a rispondere alle seguenti domande:

" 1.

Illustrare i tempi standard di consegna per prodotto in periodo pre-pandemico e

durante il periodo qui in esame (marzo 2021 - agosto 2021), per permettere di

effettuare un corretto confronto. Vogliate produrre documentazione a comprova

di quanto asserito;

2.

Trasmettere

eventuale ulteriore documentazione a comprova dei problemi

nell’approvvigionamento e scarsità di materie prime o di semi-lavorati,

specificatamente a tutto il periodo da marzo 2021 ad agosto 2021;

3.

Specificare se

l’azienda ha proceduto a nuove assunzioni durante il periodo da marzo 2020 ad

oggi (v. allegato). Nell’affermativa, specificare i nominativi dei dipendenti,

allegare i contratti di lavoro e indicare le ragioni di tale scelta;

4.

Precisare se in

periodo pandemia avete limitato gli orari di apertura dell’azienda, come

parrebbe risultare dal sito web per quanto riguarda le aperture pomeridiane (v.

allegato). Nell’affermativa, specificarne le ragioni (indicare in particolare

se l’azienda ha introdotto misure particolare quali la possibilità di

effettuare appuntamenti su chiamata o meno).”

In allegato, la Sezione del

lavoro ha trasmesso alla ditta copia di un annuncio di lavoro apparso su __________

del __________ 2021, per il posto di “un/una tecnico riparatore

elettrodomestici servizio esterno” presso la RI 1, la stampata del website

della ricorrente che indica “negozio di elettrodomestici a __________ oggi

aperto fino alle ore 12:00”, la stampata sempre del sito della ricorrente

che in basso a destra indica che gli orari di apertura sono dalle ore 08:30

alle ore 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00

alle ore 12:00 al sabato, mentre la domenica è chiuso (cfr. doc. 10 ed all.).

Il 10 gennaio 2022, la società ha

risposto come segue:

" (…)

1.

Si può

tranquillamente confermare che i periodi di consegna pre-pandemia erano

nell’ordine, da parte di tutti i nostri fornitori, dei 3 ai 5 giorni.

Quindi si richiede marzo 2021 – agosto 2021. Periodo durante il

quale gli ordini presso i nostri fornitori sono stati posticipati, causa

pandemia e con la mancanza di materie prime, da 1 a 3 mesi.

2.

Riteniamo che la situazione pandemia globale / mondiale sia

riconosciuta e anche dalla vostra Sezione del lavoro, Ufficio Giuridico e

quindi anche dalla stampa scritta e parlata a livello nazionale e mondiale.

I ritardi nelle forniture in genere a dipendenza dei modelli e

della marca del fabbricante vanno considerati nell’ordine da 15 giorni a tre

mesi con conseguenze posticipo delle date di scadenza da quando dovrebbe essere

la fornitura, vedi __________.

Meraviglia la puntigliosa richiesta della vostra Sezione, ben sapendo che oltre

alla documentazione già inviatavi, risulta difficile inviare ulteriori atti,

per il fatto che i fornitori, si limitano nell’esporre sulle conferme d’ordine

“fuori stock / data di consegna non confermata”.

Per non perdere clientela ed in attesa delle forniture siamo gioco

forza obbligati a mantenere inoperoso e a disposizione il personale.

All’arrivo degli apparecchi ordinati e confermati, dobbiamo essere

immediatamente pronti a consegnare e installare gli apparecchi. Gli operai sono

quindi spesso inoperosi ma a disposizione e questo con notevole perdita di ore

di lavoro.

3.

Alleghiamo copia dei contratti di lavoro.

Nuova assunzione (rimpiazzo di personale) dal 01-10-2021; pur non

aumentando l’effettivo del personale a tal proposito va considerata la disdetta

di un dipendente al 30.09.2021.

Nella nostra attività, come evidente, non è possibile il lavoro da

casa e questo per la consegna, la fornitura e l’installazione degli apparecchi

(lavatrici, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavanderie in generale):

Questi lavori necessitano in ogni caso sempre di due persone.

Disponiamo di personale qualificato con tre tecnici per il

servizio esterno, uno dei quali in alternanza funge da coppia all’uno o all’altro

dipendente.

Se non vi è questa necessità ognuno dei tre lavora al servizio

esterno in maniera indipendente.

4.

Non abbiamo pianificato certi orari di lavoro e di apertura

dell’azienda, ma se il Vostro Ufficio, faccia capo per certe contestazioni, si faccia

pure carico di visitare i siti Google/Internet sia al mattino che al pomeriggio

dato che gli orari ufficiai sono posti in calce a destre del sito WEB dunque

una palese discordanza degli orari.

Si specifica che la sede della ditta è __________.

In quel di Camorino abbiamo un recapito telefonico ritirato dalla

già fallita ditta __________.

Oggi chiude alle 12.00 / oggi è aperto fino alle 12.00 è

sottinteso che se la pagina internet è visitata al mattino esce questa scritta.

Non ci è noto il motivo di questa descrizione supplementare non autorizzata o

da noi impostata.

Non abbiamo mai adottato gli orari testé citati ma abusivamente

titolati sul sito WEB.

Fanno quindi stato gli orari esposti in calce a destra del sito da

voi allegato nella lettera oggetto della presente risposta.

Le richieste telefoniche fuori orario da parte della clientela non

riconducibili agli orari sopraccitati (apertura chiusura alle ore 12:00) sono

sempre state evase tramite segreteria telefonica inserita o deviazione delle chiamate.

(…).

Va ricordato che la SECO ha esplicitamente precisato che una

perdita di lavoro provocata dalla scarsità di materie prime o semi-lavorati non

rientra nel normale rischio aziendale (…).

Tutt’oggi siamo in costante calo, sia delle consegne, sia delle

riparazioni causato dalla mancanza di apparecchi da consegnare e parzialmente

dalle componenti elettroniche necessarie per eseguire le riparazioni. Le cause

dei ritardi sono state verbalmente notificate da parte dei fornitori come

poc’anzi già citato.

Le richieste di ordini da parte della clientela ci sono ma

rimangono inevase o fornite con notevole ritardo per la mancanza degli

apparecchi. Con notevole sforzo da parte riusciamo talvolta a fornire a titolo

gratuito apparecchi già usati o d’occasione in attesa dei nuovi per supplire

alle necessità impellenti dei nostri clienti (congelatori, frigoriferi,

lavatrici, lavastoviglie, piani di cotture, cucine, forni).”

(cfr. doc. 11)

La ditta ha, poi, tramesso alla

Sezione del lavoro, oltre a quanto già inviatole in precedenza, la seguente

documentazione:

-

una lettera di data 2 novembre 2011 della __________, nella quale ai

partner commerciali della medesima è stato comunicato un aumento dei prezzi del

5% dal 1° maggio 2021 sulle macchine da __________ e dal 1° agosto 2021

sull’insieme e dei prodotti, ad eccezione di quelli nuovi e di quelli il cui

prezzo aveva subito un aumento dal 21 maggio 2021. Aumento dei prezzi che è il

gruppo ha annunciato essere imprescindibile anche a decorrere dal

gennaio/febbraio 2022;

-

una lettera non datata, indirizzata dalla __________ ai propri partner

commerciali, nella quale i medesimi sono stati informati sulle disponibilità

delle macchine da caffè per il quarto trimestre del 2021 nel senso che

l’accresciuta domanda a livello mondiale durante la crisi pandemica ha avuto

conseguenze anche sull’impresa, segnatamente tradottasi nella scarsità di

materie prime e di componenti, nonché di una diminuzione della capacità di

consegna per certe categorie di prodotti;

-

una comunicazione del giugno 2021 da parte della __________, dalla quale

emerge che “come molte industrie in tutto il mondo, l’industria degli

elettrodomestici sta attualmente vivendo una carenza di importanti componenti

elettronici senza precedenti nel recente passato. Questo è accompagnato da

aumenti estremi dei prezzi di molte materie prime e da un aumento considerevole

delle tariffe di trasporto, specialmente dall’Asia all’Europa.

Per

consentire una produzione economica in questo contesto, __________ aumenterà i

prezzi di tutte le marche e categorie di prodotti di una media del 3.8% dal 01

ottobre 2021 (…)”;

-

una comunicazione del dicembre 2021 da parte della __________, dalla

quale si evince che “sulla scia della pandemia Covid-19, l’industria degli elettrodomestici

continua a sperimentare carenza senza precedenti di componenti elettronici.

Questo è accompagnato da aumenti estremi dei prezzi di molte materie prime e da

un aumento significativo delle tariffe di trasporto. Per mantenere la

produzione economica e la disponibilità delle nostre gamme in questo contesto, __________

aumenterà i pretti del 4.4% a partire dal 1° gennaio 2022”;

-

una comunicazione della __________ del settembre 2021, nella quale è

parimenti stato comunicato un aumento dei prezzi dei prodotti nell’ordine del

4-6% dal 1° ottobre 2021, ritenuto che “la disponibilità per quanto concerne

le materie prime e il materiale di fornitura come anche le spese di trasporto

continuano purtroppo a essere setto pressione”;

-

un “ordine standard” della ricorrente del 27 maggio 2021, i cui

apparecchi sono stati consegnati il 21 giugno;

-

una fattura __________ per un ordine del 24 febbraio 2021, consegnato il

7.

aprile successivo;

-

una seconda fattura __________ per un ordine del 15 febbraio 2021, la

cui consegna risulta effettuata il 23 aprile 2021;

-

una terza fattura __________, per un ordine dell’8 ottobre 2020,

consegnato il 5 maggio 2021

-

una fattura __________ del 22 aprile 2021, dalla quale si evince che in

tale data sarebbe avvenuta una consegna;

-

il contratto di lavoro di __________ assunto alle dipendenze della

ricorrente con contratto di durata indeterminata a decorrere dal 4 ottobre 2021

in qualità di riparatore nel settore degli elettrodomestici, per un salario

mensile lordo fr. 4'000.- oltre ad anticipo spese di fr. 200.- mensili (cfr.

all. a doc. 11).

Il 3 marzo 2022, la Sezione del

lavoro ha chiesto alla ditta di completare ulteriormente le informazioni già

fornite, e meglio come segue:

"

(…)

1.

Si osserva anzitutto

che l’azienda postula l’indennità per lavoro ridotto per i suoi 5 dipendenti,

di cui tre risultano essere attivi in qualità di personale tecnico addetto alle

riparazioni (…).

Con scritto del 10

gennaio 2022, l’azienda indica di aver proceduto all’assunzione di un nuovo

dipendente, il sig. __________ (“rimpiazzo di personale”) (…). Inoltre

l’azienda precisa quanto segue: “disponiamo di personale qualificato con tre

tecnici per il servizio esterno, uno dei quali in alternanza funge da coppia

all’uno o all’altro dipendente. Se non vi è questa necessità ognuno dei tre

lavoro al servizio esterno in maniera indipendente” (…).

Visto quanto precede, vogliate dettagliare le ragioni che hanno

condotto l’azienda all’assunzione di nuovo personale con funzioni pari/simili

ai lavoratori già disponibili, in un periodo in cui essa pretende di poter

beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto. (…)

2.

Vogliate trasmettere

copia della disdetta del contratto di lavoro del dipendente in uscita, di cui

viene fatta menzione nel vostro scritto del 10 gennaio 2022 (…)” (cfr. doc. 12)

L’11 marzo 2022, la ditta ha

risposto come segue alle richieste delle Sezione del lavoro:

"

(…)

1.

Come da voi

affermato in effetti non vi sono state nuove assunzioni di personale, ma

considerato gli impegni di servizio assunti con le Amministrazioni e

fiduciarie, per il trasporto, consegna e spostamento negli immobili locativi è

indispensabile disporre di personale formato per il trasporto consegne di un

certo peso e volume.

Siamo quindi costretti

a mantenere lo status quo del personale per il buon nome della ditta il

mantenimento dei posti lavoro e gli impegni presi con la nostra clientela.

Lavatrici, frigoriferi

liberi e da incasso, asciugabiancheria, ecc. non possono essere trasportati da

una persona sola visto la volumetria, il peso e le difficoltà (scale,

smontaggio e montaggio degli armadi da cucina), nonché le norme di sicurezza

imposte dalla SUVA.

Quindi il personale sia

pure anche in lavoro ridotto è necessario con queste unità per far fronte agli

impegni presi e mai programmati ma sempre su richiesta di intervento da parte

della clientela che fin dal 1985 ci è affezionata.

La nostra attività è prevalentemente

in servizio esterno ed è difficile se non impossibile programmare il lavoro

tanto è che il programma viene allestito con uno o massimo due giorni di

anticipo a dipendenza delle richieste della clientela, nonché gli oramai noti

ed imprevedibili ritardi nelle forniture.” (cfr. doc. 13)

La RI 1 ha altresì trasmesso

copia della disdetta del contratto di lavoro presentato il 12 luglio 2021 per

il 30 settembre successivo da __________ (cfr. all. a doc. 13).

Con la decisione su opposizione

del 30 marzo 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato alla

società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da marzo 2021

sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14).

In sede ricorsuale, la società ha

prodotto la seguente documentazione:

-

un ordine per due apparecchi richiesti il 4 aprile 2022 e la cui data di

consegna proposta era prevista per il 22 aprile, rispettivamente per il 4

maggio 2022 arrecante l’indicazione manoscritto “__________” (cfr. all. A1 a

doc. I);

-

un ordine presso __________ del 28 gennaio 2022, il cui “termine di

consegna seguirà” (cfr. all. A2 a doc. I);

-

un secondo ordine presso __________ del 14 aprile 2022, il cui termine

di consegna era previsto in “2-3 settimane” (cfr. all. A3 a doc. I);

-

una mail trasmessa da __________ ai propri partner commerciali in data

13.

aprile 2022, dalla quale emerge quanto segue:

"

(…) Purtroppo anche al termine del primo trimestre la situazione di

consegna dei nostri elettrodomestici non è soddisfacente, come avrete notato

nei vostri colloqui quotidiani con i clienti (…) Da diversi mesi di troviamo ad

affrontare una difficile situazione di fornitura di determinati semiconduttori

a livello globale ed in tutti i settori. (…) La situazione di fornitura resta

ancora tesa e, per garantire il mantenimento della catena di fornitura, ci

vediamo costretti ad apportare variazioni di modelli a breve termine anche nel

corso dell’anno.”

ed in cui il

gruppo ha informato i propri partner che sino a giugno 2022 non sarebbe stato

possibile produrre gli apparecchi “home connect” (cfr. all. A4 a doc.

I);

-

un ordine del 27 dicembre 2021, dei cui sei apparecchi tre sono stati

consegnati il 28 dicembre 2021, uno risultava disponibile dalla settimana del

27.

dicembre 2021 ed i due rimanenti dalla settimana n. 13 dell’anno 2022, e

meglio dal 28 marzo 2022 (cfr. all. A5 a doc. I);

-

un ordine presso __________ del 4 aprile 2022, la cui data di consegna

indicata (suscettibile di “ancora variare”) era prevista per il 22

giugno successivo (cfr. all. A6 a doc. I);

-

un ordine sempre presso __________ del 14 aprile 2022, la cui data di

consegna indicata, sempre con la possibilità di variare, risultava essere il 1°

giugno 2022 (cfr. all. A7 a doc. I);

-

un ordine presso __________ del 7 dicembre 2021, consegnato il 23

febbraio 2022 (cfr. doc. A8 all. a doc. I);

-

un secondo ordine presso __________ dell’11 aprile 2022 la cui consegna

risultava prevista per il 31 maggio 2022 (cfr. all. A9 a doc. I);

-

un terzo ordine __________ di data 8 marzo 2022, arrecante per parte

della merce l’indicazione manoscritta “ok ricevuto 25.03.2022”, per

altra la data “12.04.2022” barrata e per altra la data “10.05.2022”

(cfr. all. A10 a doc. I)

2.9

In relazione alla domanda di

indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda innanzitutto

che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto

all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere

conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per costante giurisprudenza

federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379

consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr.

consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa,

sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate

temporanee”.

Questo

Tribunale rammenta che la ricorrente è attiva da oltre 30 anni nel settore

degli elettrodomestici (cfr. supra consid. 2.8. ed estratto del Registro di commercio;

www.zefix.ch).

Pertanto il caso di specie non

concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25

ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova in ogni caso osservare che

la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile

se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli

ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto

(cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva

2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19

marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17

dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

La ricorrente ha inoltrato una

prima domanda di lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo 2021 ed una seconda

a valere dal 1° giugno 2021.

La Sezione del lavoro ha negato

il diritto alle indennità per lavoro ridotto, d’un lato, perché dalle

motivazioni addotte dalla ricorrente si evince che la perdita di lavoro non è

computabile in quanto attinente al normale rischio aziendale e, d’altro lato,

poiché l’oscillazione della cifra d’affari non si è tradotta in una diminuzione

almeno del 25% (cfr. supra consid. 1.4.).

In concreto, questa Corte ritiene

che l’operato della Sezione del lavoro meriti tutela.

Nella fattispecie, la RI 1 ha

motivato l’introduzione del lavoro ridotto, tanto da marzo, quanto da giugno

2021, alla luce dell’asserita “mancanza di ordinazioni” e del fatto che

la clientela non la “contatta per riparazioni e non porta in negozio

apparecchi per il controllo” (cfr. supra consid. 1.1.). Successivamente, la

società ha poi fatto valere che il mutato volume delle ordinazioni sarebbe da

ricondurre al fatto che vi sarebbero “sempre più ordini online. Minori

richieste di offerte e delibere. Mercato immobiliare molto rallentato”

(cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3).

La società ha, poi, preteso che

le richieste di lavoro ridotto sarebbero, invece, dettate dal fatto che “abbiamo

diversi lavori pianificati ma purtroppo senza aver ricevuto tempestivi avvisi e

senza giustificazioni da parte dei fornitori vi sono notevoli ritardi nelle

forniture”, ritenuto, in particolare, che i fornitori in questione “non

danno un termine preciso per la fornita (sia di pezzi di ricambio che nuovi

apparecchi) e questo a causa della mancanza di materie provenienti dall’Asia

per l’assemblamento e il completamento dell’impiantistica, atta alla

realizzazione e fornitura di merci ed apparecchi da noi ordinati” (cfr.

supra consid. 2.8. e doc. 9).

Successivamente ha precisato che

l’attività sarebbe “in costante calo, sia delle consegne, sia delle

riparazioni causato dalla mancanza di apparecchi da consegnare e parzialmente

delle componenti elettroniche necessarie per eseguire le riparazioni. (…) le

richieste di ordine da parte della clientela ci sono ma rimangono inevase o

fornite con notevole ritardo per la mancanza degli apparecchi.” (cfr. supra

consid. 2.8. e doc. 11).

In sede ricorsuale ha ribadito di

subire “l’attesa delle forniture (…) causata dai ritardi accumulati dai

fornitori (…) nell’ordine di mesi”, riconducibile alla “situazione

straordinaria di mercato” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

A proposito dei motivi indicati

tanto nel preannuncio di lavoro ridotto del 16 febbraio, quanto in quello del 6

maggio 2021, per il periodo dal 1° marzo, rispettivamente, dal 1° giugno 2021,

il TCA rileva che a decorrere dal 1° marzo 2021 non vigeva più l’imposizione di

chiusura dei negozi a causa della pandemia Covid-19 (cfr. supra consid. 2.7.).

Alla luce della giurisprudenza

riprodotta al consid. 2.6., questo tribunale ritiene che il calo delle

ordinazioni e delle riparazioni / dei controlli degli apparecchi, costituisce

una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale. Analogamente vale

per l’aumento delle vendite online, e meglio come osservato dalla

resistente (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14; cfr. STCA 38.2016.23 del 2

agosto 2016 e supra consid. 2.6.).

Ne consegue che la perdita di

lavoro non è computabile ai sensi dell’art. 33 LADI.

Con riferimento alla motivazione

fatta valere in un secondo momento dalla ricorrente, e meglio al fatto che le

ordinazioni da parte della clientela rimarrebbero insoddisfatte per mesi in

conseguenza dei ritardi accumulati dai fornitori a causa della mancanza di

parti di assemblaggio e materie prime, il TCA rileva che i documenti prodotti

dalla ricorrente a dimostrazione di quanto appena indicato non sono sufficienti

e non si riferiscono, se non residualmente, al periodo per il quale viene

richiesto il diritto al beneficiare delle indennità per lavoro ridotto (marzo –

agosto 2021).

In particolare, se dalla

comunicazione dell’agosto 2021 del __________ emerge che “la situazione (…)

dell’approvvigionamento dei nostri elettrodomestici” era “ancora tesa”, la

ditta fornitrice ha in primo luogo imputato tale difficoltà, così come i

ritardi nelle forniture, ad un aumento significativo (“superiore alla media”,

“inaspettatamente alta”) della domanda di elettrodomestici occorso

durante la fase pandemica ed al raggiungimento del limite delle capacità di

produzione, in conseguenza del quale “i componenti importanti per la

produzione non sono disponibili nelle quantità richieste” ed anche le

risorse logistiche (container e tonnellaggio) scarseggerebbero (cfr. supra

consid. 2.8. e all. a doc. 9).

La __________, dapprima, e meglio

a novembre 2021 (quindi oltre il periodo che qui interessa), non ha, da parte

sua, riferito tanto di una carenza di materie prime, quanto dell’aumento del

loro prezzo che ha comportato un aumento del costo degli elettrodomestici (cfr.

supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).

Successivamente, il fornitore ha

comunicato le conseguenze della carenza di materie prime, ma con riferimento al

quarto trimestre del 2021, allorquando ha riferito che ad essere toccati da

problemi di disponibilità erano, in definitiva, due apparecchi per il caffè

(cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).

La carenza di materie prime e

l’aumento dei loro prezzi, alla pari delle tariffe di traporto, sono state

annunciate, nel giugno 2021, dalla __________ che pure ha, però, riferito di un

aumento significativo della domanda di elettrodomestici senza, per contro,

accennare a ritardi nelle forniture, limitandosi, invece, ad annunciare un

aumento del prezzo dei prodotti a decorrere dall’ottobre 2021 (cfr. supra

consid. 2.8. ed all. a doc. 11).

La __________ ha poi emesso una

comunicazione del tutto analoga anche a dicembre 2021, annunciando, questa

volta, un aumento del 4.4% dei prezzi dal 1° gennaio 2022 (cfr. supra consid.

2.8

ed all. a doc. 11).

Parimenti ha proceduto __________

nel settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).

La tabella __________, non

datata, non permette, inoltre, un corretto raffronto tra quelli che erano i

tempi di consegna pre-pandemici ed i pretesi ritardi nelle consegne per il

periodo da marzo ad agosto 2021.

Solo una minima parte delle

conferme degli ordini versate agli atti dalla ricorrente si riferisce, poi, ai

periodi oggetto dei preannunci di lavoro ridotto del 16 febbraio,

rispettivamente, del 6 maggio 2021.

Giova, in ogni caso, ribadire che

l’introduzione del lavoro ridotto non è avvenuta per i ritardi nelle consegne,

fatti valere solo in un secondo momento dalla ditta, bensì per la mancanza di

ordinazioni e per il fatto che la clientela della ricorrente non prendeva

contatto con la medesima per la riparazione degli apparecchi, né li portava

presso lo shop per il controllo.

Il TCA sottolinea, tuttavia,

ricordato che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella succitata

Direttiva, ha esplicitamente precisato che una perdita di lavoro provocata

dalla scarsità di materie prime o di semi-lavorati non rientra nel normale

rischio aziendale (cfr. supra consid. 2.4.), che la situazione potrebbe essere

diversa per eventuali domande di lavoro ridotto, successive al periodo qui

esaminato (cfr., al riguardo, le pertinenti argomentazioni della Sezione del

lavoro, consid. 1.4., pag. 3 e 4).

2.10

Secondo la giurisprudenza del TCA, inoltre,

non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione

dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione

della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del

quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7

settembre 2009; STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009;

STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007; STCA

38.2004.63

del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA

38.2004.19

dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38

2002.183

del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA

38.2001.231

del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA

38.2000.310

del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).

Sulla

questione si vedano anche le STF C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale

federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:

"

6.1

Per quel che attiene al merito della vertenza, può

essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una

consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della

cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera

normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

È vero che il primo criterio entrante in linea di

conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone

infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a

indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile

(lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di

lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b).

È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può

essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile

riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce

soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della

cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro

ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite

di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni

meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se

la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera

il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi

cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra

d'affari, Boris

Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi

gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla

cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare

che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti

sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente

precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la

soluzione adottata dalla Corte

cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari

anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere

condivisa.

(...).

Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione

della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e

del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del

17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente

trimestre 2003/2004.

Ora, in considerazione del fatto - come peraltro

rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra

d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli

anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,

questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non

possono essere assegnate.

A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi

giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età

dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di

indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione

del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali

licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere

considerata come "giovane", occorre

ricordare che, pur riconoscendo la difficile

situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte

anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente

concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione

permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già

per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in

particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è

riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo

la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di

ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di

lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere

provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,

a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti

legislativi a livello europeo.".

In

una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un

giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità

per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche,

rilevando in particolare:

"

(…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la

cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero

aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento

del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva

l'assegnazione delle chieste prestazioni.

Pure correttamente i primi giudici hanno infine

asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di

conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad

eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"

In

una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che

l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio

della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto,

quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a

quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella

del 2019.

In un’altra sentenza 38.2021.100

del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di

riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle

indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio

2022.

innanzitutto in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli

anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è

scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%. In quel caso, il TCA ha

sviluppato queste considerazioni:

" (…)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il confronto deve

essere effettuato con la cifra d’affari media conseguita nello stesso periodo

dei quattro anni immediatamente precedenti.

Nel caso concreto si

tratta del periodo 2017-2020.

Confrontando la media

della cifra d’affari conseguita in settembre e ottobre 2021, con quella

conseguita mediamente nel periodo citato la riduzione della cifra d’affari

sarebbe soltanto dell’11,82%.

L’amministrazione ha

tuttavia effettuato un’ulteriore calcolo nel quale non ha considerato l’anno

2020, pesantemente influenzato dallo scoppio della pandemia ed ha considerato

soltanto un periodo di tre anni, a vantaggio della ricorrente.

Il TCA ritiene corretto

il modo di operare dell’amministrazione vista la situazione del tutto

eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19.

Questo Tribunale

ricorda peraltro che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza

cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi, prendere in

considerazione anche un periodo inferiore di tempo (cfr. STF 302/05 del 25

luglio 2007 e STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, riassunte al consid. 2.8).

Confrontando le cifre

d’affari conseguite nel periodo settembre - novembre 2021 con quelle realizzate

mediamente negli anni 2017-2019 risulta nel caso concreto una diminuzione della

cifra d’affari al 23,15%.

Siccome tale

oscillazione è inferiore al 25% essa rientra nel normale rischio aziendale del

datore di lavoro per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato al

ricorrente il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto. (…)”.

In una sentenza 38.2022.9-10

dell’11 luglio 2022, questa Corte ha confermato l’operato dell’amministrazione

che aveva negato ad una società anonima, attiva principalmente nel commercio

internazionale di prodotti alimentari, il diritto alle indennità per lavoro

ridotto, poiché, nel periodo ottobre-dicembre 2020,

la cifra d’affari non solo non aveva subito una diminuzione almeno pari al 25%

rispetto al quadriennio precedente, ma era, anzi, aumentata, mentre nel periodo

da gennaio a marzo 2021, la fluttuazione rispetto agli anni precedenti era

inferiore al 25%.

2.11

In

relazione alle domande per lavoro ridotto inoltrate dalla RI 1, si rammenta che

la Sezione del lavoro – tenendo conto delle cifre d’affari realizzate dopo il

2019.

e quindi successivamente all’aumento dell’organico annunciato dalla

ricorrente - ha negato il diritto alle indennità perché, sulla scorta dei dati

forniti dalla ricorrente, non è riscontrabile un importante calo della cifra

d’affari, e meglio nella misura del 25 % (o più) (cfr. supra consid. 1.4. e

doc. 14).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA rileva che dai dati forniti dall’azienda emerge, come posto

in evidenza dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione qui

impugnata (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14), che la cifra d’affari realizzata

dalla ricorrente tra marzo ed agosto 2021 (pari a totali fr. 559'574.-) è

superiore tanto a quella realizzata nello stesso periodo nel 2020 (pari a

totali fr. 491'549.-), quanto a quella conseguita nel 2019 (fr. 466'877.-).

In

concreto, quindi, non solo non si ravvisa una diminuzione della cifra d’affari

che permetta di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per

lavoro ridotto (25%), ma la stessa è, anzi, aumentata.

Quanto alla censura

ricorsuale secondo cui non sarebbe possibile “programmare e gestire il

personale in modo ottimale. Come già spiegato nelle argomentazioni date alla

Sezione del lavoro, il personale deve essere a disposizione. Purtroppo ci

troviamo nell’impossibilità di occuparlo al 100% per effettuare le riparazioni

o le consegne programmate e questo causata dalla mancanza e disponibilità delle

merci o ricambi” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), il TCA rammenta che in

una sentenza del 20 giugno 1996, pubblicata in SVR 1996 ALV Nr. 78, l’Alta

Corte ha stabilito che “qualora nel settore alberghiero il tempo di presenza

dei lavoratori resti immutato, il fatto che il lavoro da effettuare diminuisca

non può fondare un diritto ad indennità per lavoro ridotto; decidere altrimenti

equivarrebbe a mettere a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione una

parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro (consid. 2)” (cfr. anche

la STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021).

Alla

luce delle considerazioni esposte, la decisione su opposizione del 30 marzo

2022.

deve essere confermata.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso

di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è dell’8 aprile 2022, per cui torna applicabile la

disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi

di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr.

STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13

settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.;

STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo

2021.

consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti