38.2022.33
Calo ordinazioni e riparaz. elettrodomestici è una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale (non comprovata carenza materie prime nel periodo di richiesta ILR). Analogamente vale per l’aumento delle vendite online. Perdita di lavoro non computabile. Oscillazioni della cifra d'affari<25%
16 agosto 2022Italiano95 min
I requisiti appena esposti devono
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.33
CL/sc
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 16 febbraio 2021, la RI 1, __________,
ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per tutta l’azienda (cinque
dipendenti), facendo valere una perdita di lavoro del 50% dal 1° marzo al 31 maggio
2021 e determinando, quale causa del lavoro ridotto, la “mancanza di
ordinazioni. La clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in
negozio apparecchi per il controllo” (cfr. doc. 1).
Il 6 maggio 2021, la società ha
inoltrato un’ulteriore domanda di lavoro ridotto, sempre per cinque dipendenti,
annunciando una perdita di lavoro del 50% dal 1° giugno 2021, ed indicando,
quale causa del lavoro ridotto, nuovamente la “mancanza di ordinazioni. La
clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi per
il controllo” (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione del 16 giugno 2021,
la Sezione del lavoro – con riferimento tanto alla richiesta del 16 febbraio,
quanto a quella del 6 maggio 2021 – ha sollevato opposizione al versamento
delle indennità per lavoro ridotto postulate dal 1° marzo 2021 sulla base delle
seguenti motivazioni:
"
(…)
3.1. Nel caso in esame,
dalla documentazione a disposizione rileviamo che l’azienda subisce una perdita
di lavoro, in particolare, a seguito della scelta della clientela di sostituire
gli apparecchi rotti anziché farli riparare e alla tendenza di acquistar
online. Tali motivazioni non possono essere considerate circostanze
imprevedibili e straordinarie, ma facenti parte della normalità dell’attività
dell’impresa.
3.2. Per quanto
concerne i dati sulla cifra d’affari forniti dall’azienda, rileviamo che per il
periodo gennaio-maggio 2021, la stessa è diminuita del 10% rispetto allo stesso
periodo del 2020, mentre rispetto al 2019 è aumentata del 19%. La diminuzione
risulta pertanto molto distante dalla soglia di riferimento normalmente
considerata (25%)” (cfr. doc. 4)
1.3. Il 14 luglio 2021, la società ha
inoltrato una tempestiva opposizione contro la decisione di diniego del diritto
alle indennità facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) Si
ribadisce che vi è un calo della cifra d’affari dovuto ad una diminuzione delle
conferme d’ordine [ndr: e] dal fatto che i nostri fornitori causa pandemia
hanno difficoltà nella fornitura dei nuovi apparecchi e pezzi di ricambio.
Considerato quanto sopra anche dal fatto
che i nostri fornitori non hanno un termine di fornitura e che addirittura
molti apparecchi e ricambi ci confermano verbalmente potrebbero arrivare a 4
mesi e oltre.
Nell’incertezza delle forniture dovute alla
pandemia Covid 19 i nostri fornitori giustificano tale situazione nella
mancanza di materie prime quali componenti elettronici microchip e
quant’altro.” (cfr. doc. 5)
1.4. Con decisione su opposizione del 30
marzo 2022, la Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente decisione
e ha negato alla ditta il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto.
L’amministrazione ha,
innanzitutto, ritenuto la perdita di lavoro annunciata dall’azienda non
computabile e pertanto non indennizzabile rilevando che le cause poste alla
base tanto dei due preannunci di lavoro ridotto dalla RI 1 (“mancanza di ordinazioni.
La clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi
per il controllo”), quanto del mutato volume di ordinazioni (“sempre più
ordini online. Minori richieste di offerte e delibere. Mercato immobiliare
rallentato e poche richieste d’intervento …”) attengono alla “sfera
interna dell’azienda e vanno quindi di principio ascritte alla nozione di
normale rischio aziendale. (…) devono essere considerati una questione
strutturale dell’azienda, la quale deve adeguare la propria struttura al
cambiamento, considerato come ormai da anni la tendenza è quella di sostituire
l’apparecchio rotto piuttosto che ripararlo e di acquistare sempre più spesso
online. (…) se è vero che in un primo momento la pandemia potrebbe aver
accelerato la situazione, è pur vero che già da diverso tempo è in atto la
tendenza di effettuare gli acquisti online.”.
La Sezione del lavoro ha,
inoltre, stabilito (senza tener “conto degli anni che precedono il 2019, in
quanto da tale anno l’azienda ha dichiarato di aver aumentato la propria
clientela e il proprio organico con tre dipendenti, sicché le cifre d’affari
realizzate prima del 2019 non sono paragonabili a quelle successive”) che,
sulla scorta dei dati forniti dalla ditta, emerge che la cifra d’affari media
realizzata dalla stessa tra marzo ed agosto 2021 è aumentata del 17% rispetto
alla media dello stesso periodo nel biennio precedente (2019-2020) e che dal
raffronto della cifra d’affari media realizzata tra marzo ed agosto 2021,
rispettivamente, quello dello stesso periodo del 2019 vi è stato un aumento del
fatturato del 20% circa per il 2019 e del 14% rispetto a quella dello stesso
periodo del 2020. La Sezione del lavoro ha, quindi, concluso che la perdita di
lavoro fatta valere dalla società non è computabile negandole il diritto alle
indennità richieste.
Sulla carenza di materie prime
fatta valere dalla ricorrente, l’amministrazione ha osservato che, nel caso di
specie, la perdita di lavoro annunciata non è collegata a tale problematica e
rilevato che, in ogni caso, la stessa non ha trovato agli atti sufficiente
riscontro documentale per il periodo da marzo ad agosto 2021, ritenuto,
altresì, che la documentazione fornita non permette di comprendere in che
misura l’attività della ditta ne sarebbe toccata. La Sezione del lavoro ha
precisato che la maggior parte delle conferme d’ordine versate agli atti fanno,
in effetti, “riferimento ad un periodo successivo a quello in esame” e
che “solo una parte di esse si riferisce al periodo da fine maggio ad inizio
agosto 2021”. Sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, la resistente
rileva che la tabella dei tempi di fornitura __________, inoltre, “non
riporta alcun riferimento temporale sufficientemente chiaro e non fornisce
quindi elementi di raffronto tra i tempi di consegna attuali e quelli
pre-pandemici” per quanto attiene al periodo oggetto della presente
vertenza. La lettera __________ dell’agosto 2021, invece, se da un lato
riferisce di problemi nell’approvvigionamento, d’altro lato non riconduce la
questione – che la Sezione del lavoro indica parrebbe essere causata da “un
aumento significativo della domanda di prodotti” - al periodo oggetto della
richiesta di indennità per lavoro ridotto da parte della ditta. Analoghe
considerazioni ha espresso l’amministrazione sulle comunicazioni di __________,
__________ e __________.
Infine, sul fatto che la società
abbia dichiarato di essere costretta a mantenere inoperoso il proprio
personale, facendolo rimanere a disposizione, con conseguente perdita di ore di
lavoro, la Sezione del lavoro ha argomentato il proprio provvedimento come
segue:
" (…) I
lavoratori la cui presenza costante è necessaria per via di promozione
commerciale o di contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il
loro orario di lavoro senza mettere in pericolo il buon andamento dell’azienda,
come pure il mantenimento del loro impiego. L’obbligo generale di diminuire il
danno vigente nell’ambito delle assicurazioni sociali proibisce al datore di
lavoro di ridurre l’orario di tali impiegati, quand’anche il trasferimento
provvisorio dell’onere salariale possa giovare alla cifra d’affari
dell’impresa. Il lavoro consiste pertanto essenzialmente nella presenza sul
posto, e non solo nella sua prestazione effettiva. Una riduzione dell’orario di
lavoro per tali lavoratori non può che condurre alla riduzione delle
prestazioni nei confronti del cliente, nonché degli orari d’apertura. Pure il
Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso siffatto principio
nell’ambito alberghiero, ove è d’obbligo avere sempre a disposizione per ogni
evenienza il personale necessario, anche se questi rimane sovente inattivo
(cfr. decisione del TFA C 309/95 del 20 giugno 1996).
Alla luce di quanto dichiarato
dall’opponente (…), il suddetto ragionamento trova qui applicazione per quanto
riguarda i dipendenti attivi nel settore della vendita, di cui l’azienda deve
disporre in permanenza quand’anche i clienti siano rari. La ditta non può
peraltro effettivamente ridurre le ore di lavoro di tali impiegati se non
limitando gli orari di apertura / i servizi offerti, con conseguenze effetto di
provocare una ulteriore diminuzione della clientela e della cifra d’affari,
sicché per tali dipendenti la perdita di lavoro non sarebbe in ogni caso
indennizzabile.” (cfr. doc. 14).
1.5. Contro la decisione su opposizione,
la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le sia
riconosciuto il postulato diritto alle indennità per lavoro ridotto.
La società fa valere che “l’attesa
delle forniture, per motivi ampiamente già giustificati e documentati è causata
dai ritardi accumulati dai fornitori” ed “esula da qualsivoglia rischio
aziendale ma è una situazione straordinaria di mercato”. In aggiunta,
osserva che la “gestione degli ordini ricevuti e dei lavori da effettuare
non può essere programmata fino all’ultimo proprio perché i ritardi e le non
consegne ci vengono comunicati all’ultimo (1-2 giorni di anticipo)” ed “i
ritardi accumulati possono poi essere nell’ordine di mesi”.
La ricorrente ha, inoltre, ribadito
che nel periodo pre-pandemico i tempi di consegna per gli apparecchi erano “di
due massimo tre giorni dall’inoltro dell’ordine e questo con tutti i nostri
principali fornitori”, mentre “attualmente siamo costretti a chiedere
telefonicamente e preventivamente ai nostri fornitori informazioni sui modelli
di apparecchi disponibili e che non subiranno ritardi nella fornitura”,
ricevendo però risposte che la società osserva essere poco esaustive.
La ditta precisa di provare, da
parte sua, ad indirizzare la clientela sui modelli già disponibili, ma le
varianti non sarebbero sempre compatibili e i clienti si orienterebbe comunque
sul modello desiderato in base alla propria disponibilità finanziaria, nonché
alle prestazioni ed alla qualità del prodotto.
Ciò non permetterebbe alla
società di gestire il proprio personale, che indica essere, comunque, sempre a
disposizione, in modo ottimale.
A mente della ricorrente,
inoltre, i suoi fornitori avrebbero sempre riscontrato, di anno in anno, una
richiesta di forniture man mano superiore, cui però, in buona sostanza, avevano
saputo far fronte.
Sulla scarsità di materie prime,
la RI 1 richiama, poi, una radiotrasmissione andata in onde su RSI RETE 1, in
data 14 ottobre 2021, che avrebbe trattato proprio la questione relativa ai “ritardi
nelle consegne e nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici e dei vari
componenti necessari”.
Ritardi, quelli appena indicati,
che la ricorrente indica perdurare a tutt’oggi e meglio come dimostrerebbero
gli “ordini con data prevista” che allega al proprio gravame e per i
quali, nella misura di quanto necessario, si dirà al consid. 2.8. (cfr. doc. I
ed all.).
1.6. Nella propria risposta dell’11
maggio 2022, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva che
la documentazione prodotta in sede ricorsuale dalla società “comprova la
computabilità della perdita di lavoro annunciata”, in particolare poiché
non riferita al periodo per il quale la ricorrente ha postulato il diritto alle
indennità per lavoro ridotto.
L’amministrazione ha poi rilevato
(“benché non riguardi il periodo in esame”), che la ricorrente a
decorrere dal settembre 2021 “ha concluso un contratto di lavoro con un
nuovo tecnico in sostituzione di un dipendente uscente, nonostante alle sue
dipendenze vi fossero già almeno due altri collaboratori con le medesime
funzioni, ciò che rendeva possibile lo svolgimento dell’attività dell’azienda”,
limitandosi, poi, ad osservare che “tale agire non si concilia con quanto
sostenuto dalla ricorrente in merito all’annunciata perdita di lavoro”
(cfr. doc. III).
1.7. Con replica del 20 maggio 2022, la
ricorrente osserva di aver mantenuto invariato l’organico e ribadito la
costante difficoltà nella ricezione della merce ordinata a causa dei ritardi
nelle consegne da parte dei fornitori (cfr. doc. V).
1.8. Con scritto del 9 giugno 2022 -
trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il giorno stesso (cfr. doc. IX) - la
Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria risposta di causa, nonché
nella decisione su opposizione del 30 marzo 2022 (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia
riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a
decorrere dal 1° marzo 2022.
2.2. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede
esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere
beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono
enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo
normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno
diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore
dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1
lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a
carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti devono
essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede
che:
" Una
perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni
periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI
stabilisce che;
" Il
Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite
di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti
dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al
datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più
lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è
computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI
precisa quanto segue:
" 1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile
se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro
individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale
nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto
cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il
lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato
secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale, per evitare abusi, può
prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono
stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto:
" a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda."
2.3
Nella Prassi LADI ILR, la
Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"
(…)
C3 La
perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo
presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al
datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per
evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3
La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr.
G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di
lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di
prevenire e ridurre il danno.)
C4 La
cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a
sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere
evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il
lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile
perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del
personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso
un altro datore di lavoro.
C6 Se
però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di
una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i
necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle
nuove esigenze del mercato).
C6a
(n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La
creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità
ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è
compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di
preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Prima
di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre
ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può
far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi
evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione
di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per
esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più
mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza
il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non
sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto
all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda
(p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese
dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono
indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste
persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…)
C9 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
C11 L’indennità
per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto
all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a
circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro (D2 segg.)
ð Giurisprudenza
DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad
accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento
dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a
un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada)
(…)
C14
(n.d.r.:
tenore modificato dal 1° gennaio 2022) La perdita di lavoro non è
computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle
quali il datore di lavoro è responsabile.
ð Esempi:
-
Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo
rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume
la responsabilità non può essere indennizzata.
ð Giurisprudenza
DLA
1987.
pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata
all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali
[tassa sul traffico pe- â C13
modificato gennaio 2022 ILR SECO-TC Prassi LADI ILR/C15-C19 Gennaio 2014 sante,
ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle
ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)
DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di
carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze
straordinarie che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai
sensi della clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile)
(…)
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni
dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella
sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da
vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente
prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto
di lavoro di durata determinata;
concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne persone al servizio di
un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi
anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di
test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce
una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della
sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita
di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e
rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei
sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di
trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata
la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di
gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e
cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a
misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per
quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase
di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le
conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,
ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di
lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità.
D5 Il
fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente
principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto
all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera
normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento
dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente
effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a
lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano
nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni
regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o
di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento
della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti
dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un
progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di
lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o
di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
" (…)
2.1
Perdita
di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va
notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata
devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite
di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le
perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite
di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla
pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di
lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai
sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche
per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le
misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di
lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il
luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro
riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3
OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito
quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo
2021.
che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1,
2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova
costituzione:
" 2.2 c
Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi
un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La Direttiva 2021/07 del 20
aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato
modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del
30.
giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato
il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le
corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni
documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non
plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle
perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con
effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5
sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31
dicembre 2021.
Per quanto concerne il p.to 2.2
c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione
alla Prassi LADI ILR:
"
D4a Valido dal 19.03.2021
A causa dell’insorgenza improvvisa,
dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale
rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33
capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi
datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda
di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo
32.
capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si
applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di
provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda
costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto
in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto
imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti
vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte
della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda
deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Cfr. pure Direttiva 2022/01:
“Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio
2022.
pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021;
Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del
1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato che con
la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022,
la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di
questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono
state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/
publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
La
SECO ha, inoltre, esplicitamente precisato che una perdita di lavoro provocata
dalla scarsità di materie prime o di semi-lavorati non rientra nel normale
rischio aziendale.
Ad esempio, nella “Direttiva
2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI” del 30 giugno 2021, la SECO al
punto D8a, nella formulazione valida dal 1° settembre 2020, ha stabilito che: “La
perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a
interruzioni delle catene di approvvigionamento.”
L’autorità
di vigilanza ha fornito al riguardo la seguente spiegazione
"
A causa delle misure contro il coronavirus adottate dalle autorità
possono verificarsi ritardi nelle catene di approvvigionamento, in particolare
internazionali, anche in altri Paesi. Questi ritardi vanno considerati
eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita di lavoro dovuta a ciò.”
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service
/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html nella sua versione
consultabile il 23 novembre 2021, Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi
LADI” e, sulle direttive, supra consid. 2.6.)
Anche
nel FAQ “Pandemia e aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una
ditta, “I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in
quanto l’azienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in
seguito a difficolta di fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro
ridotto per i miei lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo,
argomentando che “(…) le difficoltà di fornitura sono causate da una
circostanza non imputabile al datore di lavoro” (FAQ “Pandemia e aziende”
redatto dalla SECO, pag. 17).
Su
questo tema cfr. l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro»
per le materie prime; Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche
la produzione industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza)
e l’articolo “Il mondo è
improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato sul sito internet
www.linkiesta.it (quotidiano online italiano di notizie e approfondimenti) il
28.
maggio 2021 (reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05
/mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).
2.5
Le direttive amministrative - come
la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19
giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V
434.
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto
per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021
del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;
DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;
DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V
229.
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione,
la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha
ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre
2020.
e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione
dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima
Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se
tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr.
consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il
giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile
che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in
modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere
alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione
della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute,
quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva,
pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse
sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione
dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione
del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale
adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 38.2016.23 del 2 agosto 2016, ha negato il diritto alle indennità per
lavoro ridotto ad una ditta attiva
nella vendita di elettrodomestici che ne aveva fatto domanda facendo valere di
aver subito un forte calo delle riparazioni e delle vendite in negozio,
argomentando:
"
Nel caso concreto, sul formulario di
preannuncio, sono stati indicati quali motivi per il calo delle vendite la
recessione generale e la spietata concorrenza nel settore, attraverso anche la
vendita online dei prodotti da lei trattati.
Il drastico calo delle
riparazioni è invece da ascrivere al calo dei prezzi dei nuovi apparecchi, che
spingono i clienti a non effettuare riparazioni ma ad acquistare prodotti nuovi
su siti online (cfr. doc. 2 punto 12).
(…).
La concorrenza
accresciuta nel settore specifico (cfr. STCA 38.2009.17 del 25 giugno 2009
consid. 2.4. e riferimenti) ed in particolare la concorrenza derivante dalle
vendite online (cfr. B. Rubin citato al consid. 23) costituiscono infatti delle
circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale, ragion per cui la
perdita di lavoro non è computabile secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LADI.”
In una sentenza 38.2021.92 del 14
febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato
una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un
pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo
stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla
pandemia.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.79
del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e
del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità
per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una
parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR
per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva
richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo
a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento
dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria
il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a
fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre
dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere
che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto, stati
rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta
valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente
temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21
marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF
8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che
gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1°
luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del
2021.
ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due
collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre,
considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021,
ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a
buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di
lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
In un’altra sentenza 38.2021.100
del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di
riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle
indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio
2022.
in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni
precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la
pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste
considerazioni:
" (…) La
Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto
innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura
dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.
Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al
consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale
federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro
ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante
i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.
Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire
tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X.
concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state
chieste indennità per lavoro ridotto.
Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario
di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30,
orario normale di lavoro) sia o no computabile.
La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel
momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva
alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano
valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui
l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.
Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una
perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto
drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13
settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità
per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato
COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il
risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20
dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione
(cfr. doc. 3).
Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a
soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo
previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di
22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo
senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro
svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco
nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di
lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022
riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di
clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00
alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il
servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a
mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato
Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e
impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).
Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal
TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”
Con giudizio
38.2021.77
dell’11 aprile 2022, menzionato sopra, il TCA, nel caso di una ditta
attiva nella posa d'acciaio d'armatura, a cui la Sezione del lavoro aveva
negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno
2021.
per i propri dipendenti e che già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava verificando la difficoltà di reperire
materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del
Covid, come pure aveva asserito di aver subito una riduzione della
quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi 8 mesi del 2021
rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di circa il 69% nei primi 8 mesi del
2021.
rispetto ai primi 8 mesi del 2019, ha deciso che non era possibile
escludere che la perdita di lavoro accusata in particolare con
riferimento ad alcuni cantieri fosse effettivamente computabile.
Gli atti sono,
pertanto, stati rinviati all’amministrazione, in primo luogo, per chiarire,
sentendo segnatamente l’azienda in questione e i committenti che avevano
affidato a una ditta terza (il cui delegato è pure l’amministratore unico
dell’insorgente e i cui azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due
società) la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi
subappaltata alla ricorrente, nonché
facendo capo agli indici elencati al p.to D6b della Prassi LADI ILR,
se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse perlomeno
verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.
In secondo luogo, per stabilire nuovamente, tenuto conto, da un
lato, che la perdita di lavoro connessa a un particolare cantiere rientrava nel
normale rischio aziendale, poiché dovuta a cambiamenti di progetto, dall’altro,
che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla
ristrutturazione di un determinato stabile era per contro da ricondurre alla
pandemia, se la ricorrente avesse
diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.
In una sentenza 38.2022.3 del 25
aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha
stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per
fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi
soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
2.7
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il
Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.
1.
LEp enuncia che “vi è una situazione
particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire
e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è
uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione,
2.
un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi
conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione
sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia
per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare
provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati
in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du
Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et
pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata Ordinanza,
relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce
provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle
istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati
a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene
di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare è stata regolarmente adattata a seconda della
situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Il 18 dicembre 2020
nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato introdotto l’art. 5abis
relativo alle strutture accessibili al pubblico, tra le quali i negozi (per i
quali vi è stata un’ulteriore riduzione del numero di persone presenti), per
cui è stata disposta la chiusura tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica,
nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
A valere dal 18 gennaio e sino al
1° marzo 2021 è stata disposta, ex art. 5e cpv. 1 della citata ordinanza, la
chiusura al pubblico di negozi e mercati all’aperto, rimanendo ammesso il
ritiro sul posto della merce ordinata. A tale disposto facevano eccezione, ai
sensi dell’art. 5e cpv. 2 lett. d, i negozi di riparazione e di manutenzione
quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine
e negozi di biciclette, nella misura in cui offrivano un servizio di
riparazione.
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379), a sua volta, poi, abrogata con
effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. RU 2022 97).
2.8
Nella presente evenienza,
dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede a __________,
è attiva nell'acquisto, nella vendita, nelle installazioni, nelle riparazioni
di elettrodomestici ed in ogni attività relativa. Amministratore unico della
società, con diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto del
Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).
Con sentenza 38.2021.55 del 29
novembre 2021, il TCA, ha confermato l’operato della Sezione del lavoro, che
aveva negato alla RI 1 il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto di
cui aveva beneficiato sino al 30 novembre 2020, per il periodo successivo. Ciò
ritenuto, d’un lato, che i motivi fondanti l’introduzione del lavoro ridotto
per il periodo dal 1° dicembre 2020 - inizialmente richiesto a causa della “mancanza
di ordinazioni” e per l’asserito fatto che la clientela non contattava più
la società per le riparazioni degli apparecchi, che nemmeno portava in negozio
per il controllo, poi motivata alla luce di un calo delle ordinazioni collegato
alla “situazione pandemica e a causa del fatto che le persone sono più
restie a venire in negozio” ed infine da ricondurre sempre ad un calo delle
ordinazioni, ma dovuto al fatto che i “fornitori a causa della pandemia
hanno difficoltà nella fornitura di nuovi apparecchi e pezzi di ricambio”
che sarebbe giustificata dalla “mancanza di materia prime quali componenti
elettronici, microchip” - costituivano delle
circostanze che rientravano nel normale rischio aziendale e la conseguente
perdita di lavoro non era dunque computabile ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett.
a LADI.
In particolare,
questa Corte ha ritenuto che la motivazione fatta valere dalla ricorrente,
peraltro solo in un secondo momento, e meglio il fatto che, a causa della
carenza di materie prime i fornitori della ditta erano confrontati con
l’impossibilità di soddisfare le ordinazioni, non trovava agli atti un
sufficiente riscontro documentale per quel che riguardava il periodo dal 1°
dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 e non era possibile comprendere in che misura
l’attività della RI 1 ne era toccata, non essendovi, in particolare, elementi
di raffronto tra i tempi di consegna attuali di alcuni fornitori e quelli pre-pandemici.
D’altro lato, il
TCA ha stabilito che dai dati forniti dall’azienda emergeva che la cifra
d’affari realizzata tra gennaio e maggio 2021 (fr. 491'151.-) era sì inferiore
rispetto a quella del 2020 (fr. 547'997.-) per lo stesso periodo (comunque solo
nella misura del 10.4%), ma era superiore – a parità di collaboratori -
rispetto a quella del 2019 (fr. 410'348.-).
Poiché
l’oscillazione della cifra d’affari era dunque inferiore al 25%, il
ricorso è stato respinto con decisione cresciuta, incontestata, in giudicato (cfr. STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, in particolare
consid. 2.9. e 2.11).
Nel caso concreto, il TCA rileva l’8
giugno 2021 l’amministrazione ha chiesto alla richiedente di completare le
informazioni fornite, segnatamente descrivendo “in modo dettagliato (…) i
motivi della perdita di lavoro dal 01.06.2021, in considerazione degli
importanti allentamenti decisi dall’Autorità federale”, nonché di “compilare
le apposite tabelle raggiungibili dal collegamento internet (…) specificando la
cifra d’affari di ogni mese da gennaio 2017 a maggio 2021” e di “indicare
la cifra d’affari presumibile per il mese di giugno 2021, precisando com’è
stata calcolata” (cfr. doc. 2).
Il giorno seguente, la ditta, sui
“motivi alla base del mutato volume di ordinazioni” ha precisato che vi
sono “sempre più ordini online. Minori richieste di offerte e delibere.
Mercato immobiliare molto rallentato e poche richieste d’intervento. La cifra
d’affari non è rapportata all’occupazione del personale ma in funzione del
volume vendite, quindi il personale è occupato in modo ridotto”.
La RI 1 ha, poi, comunicato le
seguenti cifre d’affari a valere per il periodo gennaio 2017 – maggio 2021:
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
Gennaio
65867.
124647.
96506.
62703.
91388.
Febbraio
113993.
205270.
84610.
51121.
67249.
Marzo
128355.
78489.
88529.
53212.
58947.
Aprile
94661.
60173.
58817.
25712.
40421.
Maggio
88275.
79418.
81886.
51359.
22625.
Giugno
99124.
57770.
83999.
492210.
Luglio
115650.
125398.
58683.
58958.
Agosto
58695.
54477.
30348.
42286.
Settembre
201796.
122867.
41521.
47220.
Ottobre
110167.
106464.
28872.
45040.
Novembre
144022.
69478.
41562.
32541.
Dicembre
7388.
20985.
14515.
3005.
Totale
491151.
1284839.
967787.
543607.
558890.
Sul “volume delle ordinazioni”,
la società ha precisato che il medesimo è “in calo. Da inizio giugno calo
degli ordini (cifra d’affari prevista CHF 50/60000.-”, ed ha così
quantificato il “probabile sviluppo del volume di affari nei prossimi
quattro mesi”:
Giugno 2021
55000.
Luglio 2021
55000.
Agosto 2021
45000.
Settembre 2021
50000.
Totale
205000.
(cfr. doc. 3).
Successivamente all’opposizione
interposta dalla ditta contro la decisione del 16 giugno 2021 (cfr. supra
consid. 1.2. e 1.3.), la Sezione del lavoro ha chiesto alla ricorrente di fornire
ulteriori informazioni e trasmettere altra documentazione, e meglio come segue:
" (…)
1) Indicare
in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro
ridotto:
a) Motivi
alla base dell’introduzione del lavoro ridotto
b) Quali
misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?
c) Motivare
l’aumento di percentuale di perdita di lavoro
d) Sono state
differite delle ordinazioni? Se sì, perché? Tipo e volume degli appuntamenti
differiti. Allegare la documentazione a comprova.
e) Come
veniva organizzata una giornata lavorativa prima della pandemia e come viene
organizzata attualmente una giornata lavorativa?
2) Indicare
le ragioni per le quali, a vostro parere, la perdita di lavoro è solo
temporanea;
3) Inviare
copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti;
4) Allegare
copia del piano di lavoro del personale per i mesi da marzo 2021 ad agosto
2021;
5) Copia
della dichiarazione dei salari AVS dal 2016 al 2020;
6) Copia dei
rendiconti IVA dal 2016 al 2021;
7) Indicare,
in una vostra tabella, l’evoluzione della cifra d’affari mensili per il periodo
da gennaio 2017 ad agosto 2021;
8) Specificare
se la cifra d’affari di un determinato periodo corrisponde al lavoro effettivo
svolto durante tale periodo. In caso contrario specificare di quanti mesi la
cifra d’affari è differita rispetto al lavoro svolto.
9) Indicare
se l’azienda ha proceduto a nuove assunzioni durante il periodo da marzo 2020
ad oggi. Nell’affermativa, specificare i nominativi dei dipendenti, allegare i
contratti di lavoro e indicare le ragioni di tale scelta;
10) Illustrare gli orari
d’apertura dell’azienda in periodo pre-pandemico e gli attuali. Qualora si sia
proceduto ad una limitazione degli orari di apertura dell’azienda specificarne
le ragioni (indicare in particolare se l’azienda ha introdotto misure particolari
quali la possibilità di effettuare appuntamenti su chiamata o meno);
11) In sede di opposizione
dichiarate quanto segue: “Nell’incertezza delle forniture dovute a pandemia
Covid 19 i nostri fornitori giustificano tale situazione nella mancanza di
materie prime quali componenti elettronici microchip e quant’altro”. A tal
proposito allegare documentazione specifica a comprova di quanto asserito (ad
es. dichiarazione da parte dei fornitori).” (cfr. doc. 6)
Il 29 settembre 2021, la società
ha risposto come segue alle domande dell’amministrazione:
"
(…)
1.a. Abbiamo diversi
lavori pianificati ma purtroppo senza aver ricevuto tempestivi avvisi e senza
giustificazioni da parte dei fornitori vi sono notevoli ritardi nelle
forniture. Da qui la nostra richiesta di lavoro ridotto.
b. Misure adottate:
solleciti ai fornitori, messa a disposizione della clientela, quando possibile,
di apparecchi sostitutivi (per dei periodi ridotti) per le emergenze. A nostro
carico manodopera e veicoli.
c. Già specificato al
punto a.
d. Sì, i diversi
fornitori non danno un termine preciso per la fornitura (sia di pezzi di
ricambio che nuovi apparecchi) e questo a causa della mancanza di materie
provenienti dall’Asia per l’assemblamento e il completamento
dell’impiantistica, atta alla realizzazione e fornitura di merci e apparecchi
da noi ordinati. Alleghiamo documentazione. Vi potete informare presso le
nostre ditte fornitrici in Svizzera.
e. L’organizzazione
della giornata lavorativa è rimasta invariata (a dipendenza delle richieste e
contatti ricevuti dai nostri clienti).
Purtroppo non potendo
eseguire i lavori previsti ci dobbiamo assumere il rischio aziendale dato dalla
mancanza di merci e apparecchi per seguire gli ordini. Le ore perse dai
dipendenti e che sono a nostro carico, superano il normale rischio aziendale.
2.
La perdita di lavoro
resterà in vigore sino al ripristino da parte dei fornitori degli ordini in corso
per poter soddisfare i bisogni della nostra clientela.
3.
Alleghiamo copia dei
contratti di lavoro.
4.
Non abbiamo piani di
lavoro particolari. I lavori consistono nella fornitura, posa di apparecchi e
riparazioni. Questi lavori sono già pianificati ma, vista la situazione attuale
di ritardi da parte dei fornitori, i lavori e le consegne non possono essere
effettuati se non con notevoli ritardi (senza preavvisi da parte dei fornitori
che comunicano l’assenza della fornitura spesso dopo il termine previsto per la
fornitura stessa). Non si tratta di normali rischi legati alla nostra
professione e all’attività aziendale. Questi rischi, non prevedibili e non
usuali, hanno un’incidenza sulla perdita di lavoro.
5.
Alleghiamo copia
dichiarazioni dei salari.
6.
Alleghiamo copia dei
rendiconti IVA.
7.
Alleghiamo tabella
cifra d’affari.
8.
Premessa: la nostra
attività comporta prevalentemente la fornitura, sostituzione, riparazione di
elettrodomestici, per cui la cifra d’affari può variare a dipendenza del costo di
ogni singolo apparecchio venduto e dei pezzi di ricambio sostituiti.
Esempio: la fornitura
di un frigorifero __________ del valore di circa CHF 3'900.- con manodopera
necessaria per il trasporto e la consegna di circa 2 ore.
Viceversa per la
fornitura di un apparecchio frigorifero da incasso dal costo di CHF 1'200.-
comporta un onere lavorativo almeno pari o superiore a quello poc’anzi citato.
Dunque la cifra
d’affari non è correlata al rapporto manodopera e costo degli apparecchi.
9.
Sì, il signor __________
(alleghiamo contratto), in conseguenza del ritiro della __________.
10.
I nostri orari
aziendali sono rimasti invariati (08:30-12:00 / 13:30-18:00).
11.
Alleghiamo
documentazione da parte dei nostri fornitori.” (cfr. doc. 9)
In allegato, la ditta ha
trasmesso la seguente documentazione:
- una
lettera del 7 luglio 2000 indirizzata a __________, a conferma del fatto che il
suo rapporto di lavoro con la RI 1 sarebbe iniziato il 4 settembre 2000, con un
periodo di prova di 3 mesi ed un salario mensili di fr. 4'000.- lordi;
- il
contratto di lavoro sottoscritto con __________ dal quale emerge che il
medesimo è stato assunto dal 1° febbraio 2019, in qualità di impiegato
d’ufficio, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a
fr. 4'600.- per 12 mensilità;
- il
contratto di lavoro sottoscritto con __________, dal quale emerge che il
medesimo è stato assunto dal 1° marzo 2020, in qualità di aiuto operaio
generico nel settore degli elettrodomestici, a tempo pieno ed indeterminato,
per un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- per 12 mensilità oltre ad un
anticipo spese di fr. 200.- mensili;
- il
contratto di lavoro sottoscritto con __________ dal quale emerge che la
medesima è stata assunta dal 1° marzo 2010, in qualità di ausiliaria alla
vendita, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a
fr. 3’000.-;
- il
contratto di lavoro sottoscritto con __________, dal quale emerge che il
medesimo è stato assunto dal 1° febbraio 2019, in qualità di tecnico di
elettrodomestici, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo
pari a fr. 4'600.- per 12 mensilità oltre rimborso spese;
- la
dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016, dalla quale
emerge che per la ditta erano attivi 5 dipendenti, e meglio __________ e __________
dal 1° settembre al 31 dicembre, __________, __________ e __________ dal 1°
gennaio al 31 dicembre;
- la
dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2017, dalla quale
emerge che per la ditta erano attivi 6 dipendenti, e meglio __________ e __________
dal 1° gennaio al 31 marzo, __________, __________ e __________ dal 1° gennaio
al 31 dicembre e __________ dal 22 maggio al 31 dicembre;
- la
dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2018, 2019 e
2020, illeggibili ma delle quali emerge che per la ricorrente erano attivi,
rispettivamente quattro dipendenti nel 2018, sei nel 2019 ed altrettanti nel
2020;
- il
rendiconto IVA trimestrali dal gennaio 2016 al secondo trimestre del 2021;
- una
tabella con la cifra d’affari per il periodo gennaio 2017 – agosto 2021, dalla
quale emerge quanto segue:
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
Gennaio
65867.
124647.
96506.
62703.
91388.
Febbraio
113993.
205270.
84610.
51121.
67249.
Marzo
128355.
78489.
88529.
53212.
58947.
Aprile
94661.
60173.
58817.
25712.
40421.
Maggio
88263.
79418.
81886.
51359.
22625.
Giugno
25105.
99124.
57770.
83999.
492210.
Luglio
75334.
115650.
125398.
58683.
58958.
Agosto
147856.
58695.
54477.
30348.
42286.
Settembre
201796.
122867.
41521.
47220.
Ottobre
110167.
106464.
28872.
45040.
Novembre
144022.
69478.
41562.
32541.
Dicembre
7388.
20985.
14515.
3005.
Totale
739434.
1284839.
967787.
543607.
558890.
-
una conferma d’ordine __________ del 23 settembre 2021, per “apparecchi
__________”, comprendente un frigorifero con consegna il 24 settembre 2021,
una lavatrice con consegna prevista il 24 settembre 2021, una seconda lavatrice
con data di consegna da confermare;
-
una conferma d’ordine __________ del 10 settembre 2021, per due forni,
un ripiano, due lavatrici con data di consegna da confermare ed una terza
lavatrice con data di consegna prevista per il 13 settembre 2021;
-
una tabella “__________” __________ non datata dalla quale
risulta che alcuni apparecchi sono disponibili mentre per la consegna di altre
ci vogliono dall’una alle 14 settimane;
-
una lettera trasmessa alla ricorrente dalla __________ nell’agosto del
2021, nella quale viene spiegata “la situazione ancora tesa
dell’approvvigionamento” degli elettrodomestici, e meglio come segue:
" (…)
La fase di pandemia non solo ci è costata immensi sforzi comuni,
ma fortunatamente ha anche aumentato significativamente la domanda dei nostri
marchi di elettrodomestici.
(…).
I problemi di approvvigionamento che esistono dalla metà del 2020
si sono trasformati in una nuova opportunità. Riassumiamo brevemente e in modo
trasparente a cosa sono dovute queste difficoltà:
1.
Volatilità della domanda dei consumatori: la domanda di
elettrodomestici è aumentata significativamente in tutta Europa durante la
crisi del Corona e i nostri prodotti sono quindi soggetti ad una domanda
superiore alla media. Dall’anno scorso, la casa è diventata ancora più
importante come luogo centrale di benessere e ha dato origine a nuovi bisogni.
Con questa domanda inaspettatamente alta, le nostre capacità di produzione
hanno raggiunto i loro limiti.
2.
Il mercato del rifornimento è sotto pressione: attualmente sono
sorti enormi problemi di consegna nel mercato globale delle forniture di
materie prime. I componenti importanti per la produzione non sono disponibili
nelle quantità richieste a causa di una carenza di materie prime e soprattutto
di problemi nella produzione di semiconduttori. Questa carenza ha un impatto
negativo su molte industrie. Di conseguenza, non siamo in grado di utilizzare
completamente le nostre capacità di produzione.
3.
La mancanza di risorse logistiche: la carenza di container e di
tonnellaggio a livello mondiale rende difficile anche la fornitura di pezzi per
la produzione di elettrodomestici nelle nostre fabbriche.
(…) nessuno di questi sviluppi può essere corretto a breve
termine. (…) continueremo a utilizzare attivamente tutte le nostre opportunità
disponibili in futuro. (…) questo potrebbe anche portare al fatto che in alcuni
casi non produrremo e consegneremo l’intera gamma di prodotti nel terzo
trimestre del 2021, ma dispositivi comparabili.”;
-
un ordine presso __________ di data 2 agosto 2021 per un
frigorifero/congelatore che non era in stock e la cui data di consegna prevista
era stimata per la settimana 40/41 del 2021, e meglio per inizio/metà ottobre
2021;
-
un ordine presso __________ effettuato il 29 luglio 2021, il cui stato
di consegna risulta “non confermato”;
-
un ordine presso __________ del 7 settembre 2021, in parte completato
mediante consegna il 9 settembre successivo ed in parte il cui stato di
consegna risulta “non confermato”;
-
un ordine presso __________ del 22 settembre 2021, la cui data di
consegna era prevista per il 7 ottobre 2021.2 (cfr. all. a doc. 9)
Il 27 dicembre 2021,
l’amministrazione – rilevato che la documentazione trasmessa dalla ricorrente
non fornisce elementi sul periodo da marzo ad agosto 2021 - ha invitato la
ditta a rispondere alle seguenti domande:
" 1.
Illustrare i tempi standard di consegna per prodotto in periodo pre-pandemico e
durante il periodo qui in esame (marzo 2021 - agosto 2021), per permettere di
effettuare un corretto confronto. Vogliate produrre documentazione a comprova
di quanto asserito;
2.
Trasmettere
eventuale ulteriore documentazione a comprova dei problemi
nell’approvvigionamento e scarsità di materie prime o di semi-lavorati,
specificatamente a tutto il periodo da marzo 2021 ad agosto 2021;
3.
Specificare se
l’azienda ha proceduto a nuove assunzioni durante il periodo da marzo 2020 ad
oggi (v. allegato). Nell’affermativa, specificare i nominativi dei dipendenti,
allegare i contratti di lavoro e indicare le ragioni di tale scelta;
4.
Precisare se in
periodo pandemia avete limitato gli orari di apertura dell’azienda, come
parrebbe risultare dal sito web per quanto riguarda le aperture pomeridiane (v.
allegato). Nell’affermativa, specificarne le ragioni (indicare in particolare
se l’azienda ha introdotto misure particolare quali la possibilità di
effettuare appuntamenti su chiamata o meno).”
In allegato, la Sezione del
lavoro ha trasmesso alla ditta copia di un annuncio di lavoro apparso su __________
del __________ 2021, per il posto di “un/una tecnico riparatore
elettrodomestici servizio esterno” presso la RI 1, la stampata del website
della ricorrente che indica “negozio di elettrodomestici a __________ oggi
aperto fino alle ore 12:00”, la stampata sempre del sito della ricorrente
che in basso a destra indica che gli orari di apertura sono dalle ore 08:30
alle ore 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00
alle ore 12:00 al sabato, mentre la domenica è chiuso (cfr. doc. 10 ed all.).
Il 10 gennaio 2022, la società ha
risposto come segue:
" (…)
1.
Si può
tranquillamente confermare che i periodi di consegna pre-pandemia erano
nell’ordine, da parte di tutti i nostri fornitori, dei 3 ai 5 giorni.
Quindi si richiede marzo 2021 – agosto 2021. Periodo durante il
quale gli ordini presso i nostri fornitori sono stati posticipati, causa
pandemia e con la mancanza di materie prime, da 1 a 3 mesi.
2.
Riteniamo che la situazione pandemia globale / mondiale sia
riconosciuta e anche dalla vostra Sezione del lavoro, Ufficio Giuridico e
quindi anche dalla stampa scritta e parlata a livello nazionale e mondiale.
I ritardi nelle forniture in genere a dipendenza dei modelli e
della marca del fabbricante vanno considerati nell’ordine da 15 giorni a tre
mesi con conseguenze posticipo delle date di scadenza da quando dovrebbe essere
la fornitura, vedi __________.
Meraviglia la puntigliosa richiesta della vostra Sezione, ben sapendo che oltre
alla documentazione già inviatavi, risulta difficile inviare ulteriori atti,
per il fatto che i fornitori, si limitano nell’esporre sulle conferme d’ordine
“fuori stock / data di consegna non confermata”.
Per non perdere clientela ed in attesa delle forniture siamo gioco
forza obbligati a mantenere inoperoso e a disposizione il personale.
All’arrivo degli apparecchi ordinati e confermati, dobbiamo essere
immediatamente pronti a consegnare e installare gli apparecchi. Gli operai sono
quindi spesso inoperosi ma a disposizione e questo con notevole perdita di ore
di lavoro.
3.
Alleghiamo copia dei contratti di lavoro.
Nuova assunzione (rimpiazzo di personale) dal 01-10-2021; pur non
aumentando l’effettivo del personale a tal proposito va considerata la disdetta
di un dipendente al 30.09.2021.
Nella nostra attività, come evidente, non è possibile il lavoro da
casa e questo per la consegna, la fornitura e l’installazione degli apparecchi
(lavatrici, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavanderie in generale):
Questi lavori necessitano in ogni caso sempre di due persone.
Disponiamo di personale qualificato con tre tecnici per il
servizio esterno, uno dei quali in alternanza funge da coppia all’uno o all’altro
dipendente.
Se non vi è questa necessità ognuno dei tre lavora al servizio
esterno in maniera indipendente.
4.
Non abbiamo pianificato certi orari di lavoro e di apertura
dell’azienda, ma se il Vostro Ufficio, faccia capo per certe contestazioni, si faccia
pure carico di visitare i siti Google/Internet sia al mattino che al pomeriggio
dato che gli orari ufficiai sono posti in calce a destre del sito WEB dunque
una palese discordanza degli orari.
Si specifica che la sede della ditta è __________.
In quel di Camorino abbiamo un recapito telefonico ritirato dalla
già fallita ditta __________.
Oggi chiude alle 12.00 / oggi è aperto fino alle 12.00 è
sottinteso che se la pagina internet è visitata al mattino esce questa scritta.
Non ci è noto il motivo di questa descrizione supplementare non autorizzata o
da noi impostata.
Non abbiamo mai adottato gli orari testé citati ma abusivamente
titolati sul sito WEB.
Fanno quindi stato gli orari esposti in calce a destra del sito da
voi allegato nella lettera oggetto della presente risposta.
Le richieste telefoniche fuori orario da parte della clientela non
riconducibili agli orari sopraccitati (apertura chiusura alle ore 12:00) sono
sempre state evase tramite segreteria telefonica inserita o deviazione delle chiamate.
(…).
Va ricordato che la SECO ha esplicitamente precisato che una
perdita di lavoro provocata dalla scarsità di materie prime o semi-lavorati non
rientra nel normale rischio aziendale (…).
Tutt’oggi siamo in costante calo, sia delle consegne, sia delle
riparazioni causato dalla mancanza di apparecchi da consegnare e parzialmente
dalle componenti elettroniche necessarie per eseguire le riparazioni. Le cause
dei ritardi sono state verbalmente notificate da parte dei fornitori come
poc’anzi già citato.
Le richieste di ordini da parte della clientela ci sono ma
rimangono inevase o fornite con notevole ritardo per la mancanza degli
apparecchi. Con notevole sforzo da parte riusciamo talvolta a fornire a titolo
gratuito apparecchi già usati o d’occasione in attesa dei nuovi per supplire
alle necessità impellenti dei nostri clienti (congelatori, frigoriferi,
lavatrici, lavastoviglie, piani di cotture, cucine, forni).”
(cfr. doc. 11)
La ditta ha, poi, tramesso alla
Sezione del lavoro, oltre a quanto già inviatole in precedenza, la seguente
documentazione:
-
una lettera di data 2 novembre 2011 della __________, nella quale ai
partner commerciali della medesima è stato comunicato un aumento dei prezzi del
5% dal 1° maggio 2021 sulle macchine da __________ e dal 1° agosto 2021
sull’insieme e dei prodotti, ad eccezione di quelli nuovi e di quelli il cui
prezzo aveva subito un aumento dal 21 maggio 2021. Aumento dei prezzi che è il
gruppo ha annunciato essere imprescindibile anche a decorrere dal
gennaio/febbraio 2022;
-
una lettera non datata, indirizzata dalla __________ ai propri partner
commerciali, nella quale i medesimi sono stati informati sulle disponibilità
delle macchine da caffè per il quarto trimestre del 2021 nel senso che
l’accresciuta domanda a livello mondiale durante la crisi pandemica ha avuto
conseguenze anche sull’impresa, segnatamente tradottasi nella scarsità di
materie prime e di componenti, nonché di una diminuzione della capacità di
consegna per certe categorie di prodotti;
-
una comunicazione del giugno 2021 da parte della __________, dalla quale
emerge che “come molte industrie in tutto il mondo, l’industria degli
elettrodomestici sta attualmente vivendo una carenza di importanti componenti
elettronici senza precedenti nel recente passato. Questo è accompagnato da
aumenti estremi dei prezzi di molte materie prime e da un aumento considerevole
delle tariffe di trasporto, specialmente dall’Asia all’Europa.
Per
consentire una produzione economica in questo contesto, __________ aumenterà i
prezzi di tutte le marche e categorie di prodotti di una media del 3.8% dal 01
ottobre 2021 (…)”;
-
una comunicazione del dicembre 2021 da parte della __________, dalla
quale si evince che “sulla scia della pandemia Covid-19, l’industria degli elettrodomestici
continua a sperimentare carenza senza precedenti di componenti elettronici.
Questo è accompagnato da aumenti estremi dei prezzi di molte materie prime e da
un aumento significativo delle tariffe di trasporto. Per mantenere la
produzione economica e la disponibilità delle nostre gamme in questo contesto, __________
aumenterà i pretti del 4.4% a partire dal 1° gennaio 2022”;
-
una comunicazione della __________ del settembre 2021, nella quale è
parimenti stato comunicato un aumento dei prezzi dei prodotti nell’ordine del
4-6% dal 1° ottobre 2021, ritenuto che “la disponibilità per quanto concerne
le materie prime e il materiale di fornitura come anche le spese di trasporto
continuano purtroppo a essere setto pressione”;
-
un “ordine standard” della ricorrente del 27 maggio 2021, i cui
apparecchi sono stati consegnati il 21 giugno;
-
una fattura __________ per un ordine del 24 febbraio 2021, consegnato il
7.
aprile successivo;
-
una seconda fattura __________ per un ordine del 15 febbraio 2021, la
cui consegna risulta effettuata il 23 aprile 2021;
-
una terza fattura __________, per un ordine dell’8 ottobre 2020,
consegnato il 5 maggio 2021
-
una fattura __________ del 22 aprile 2021, dalla quale si evince che in
tale data sarebbe avvenuta una consegna;
-
il contratto di lavoro di __________ assunto alle dipendenze della
ricorrente con contratto di durata indeterminata a decorrere dal 4 ottobre 2021
in qualità di riparatore nel settore degli elettrodomestici, per un salario
mensile lordo fr. 4'000.- oltre ad anticipo spese di fr. 200.- mensili (cfr.
all. a doc. 11).
Il 3 marzo 2022, la Sezione del
lavoro ha chiesto alla ditta di completare ulteriormente le informazioni già
fornite, e meglio come segue:
"
(…)
1.
Si osserva anzitutto
che l’azienda postula l’indennità per lavoro ridotto per i suoi 5 dipendenti,
di cui tre risultano essere attivi in qualità di personale tecnico addetto alle
riparazioni (…).
Con scritto del 10
gennaio 2022, l’azienda indica di aver proceduto all’assunzione di un nuovo
dipendente, il sig. __________ (“rimpiazzo di personale”) (…). Inoltre
l’azienda precisa quanto segue: “disponiamo di personale qualificato con tre
tecnici per il servizio esterno, uno dei quali in alternanza funge da coppia
all’uno o all’altro dipendente. Se non vi è questa necessità ognuno dei tre
lavoro al servizio esterno in maniera indipendente” (…).
Visto quanto precede, vogliate dettagliare le ragioni che hanno
condotto l’azienda all’assunzione di nuovo personale con funzioni pari/simili
ai lavoratori già disponibili, in un periodo in cui essa pretende di poter
beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto. (…)
2.
Vogliate trasmettere
copia della disdetta del contratto di lavoro del dipendente in uscita, di cui
viene fatta menzione nel vostro scritto del 10 gennaio 2022 (…)” (cfr. doc. 12)
L’11 marzo 2022, la ditta ha
risposto come segue alle richieste delle Sezione del lavoro:
"
(…)
1.
Come da voi
affermato in effetti non vi sono state nuove assunzioni di personale, ma
considerato gli impegni di servizio assunti con le Amministrazioni e
fiduciarie, per il trasporto, consegna e spostamento negli immobili locativi è
indispensabile disporre di personale formato per il trasporto consegne di un
certo peso e volume.
Siamo quindi costretti
a mantenere lo status quo del personale per il buon nome della ditta il
mantenimento dei posti lavoro e gli impegni presi con la nostra clientela.
Lavatrici, frigoriferi
liberi e da incasso, asciugabiancheria, ecc. non possono essere trasportati da
una persona sola visto la volumetria, il peso e le difficoltà (scale,
smontaggio e montaggio degli armadi da cucina), nonché le norme di sicurezza
imposte dalla SUVA.
Quindi il personale sia
pure anche in lavoro ridotto è necessario con queste unità per far fronte agli
impegni presi e mai programmati ma sempre su richiesta di intervento da parte
della clientela che fin dal 1985 ci è affezionata.
La nostra attività è prevalentemente
in servizio esterno ed è difficile se non impossibile programmare il lavoro
tanto è che il programma viene allestito con uno o massimo due giorni di
anticipo a dipendenza delle richieste della clientela, nonché gli oramai noti
ed imprevedibili ritardi nelle forniture.” (cfr. doc. 13)
La RI 1 ha altresì trasmesso
copia della disdetta del contratto di lavoro presentato il 12 luglio 2021 per
il 30 settembre successivo da __________ (cfr. all. a doc. 13).
Con la decisione su opposizione
del 30 marzo 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato alla
società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da marzo 2021
sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14).
In sede ricorsuale, la società ha
prodotto la seguente documentazione:
-
un ordine per due apparecchi richiesti il 4 aprile 2022 e la cui data di
consegna proposta era prevista per il 22 aprile, rispettivamente per il 4
maggio 2022 arrecante l’indicazione manoscritto “__________” (cfr. all. A1 a
doc. I);
-
un ordine presso __________ del 28 gennaio 2022, il cui “termine di
consegna seguirà” (cfr. all. A2 a doc. I);
-
un secondo ordine presso __________ del 14 aprile 2022, il cui termine
di consegna era previsto in “2-3 settimane” (cfr. all. A3 a doc. I);
-
una mail trasmessa da __________ ai propri partner commerciali in data
13.
aprile 2022, dalla quale emerge quanto segue:
"
(…) Purtroppo anche al termine del primo trimestre la situazione di
consegna dei nostri elettrodomestici non è soddisfacente, come avrete notato
nei vostri colloqui quotidiani con i clienti (…) Da diversi mesi di troviamo ad
affrontare una difficile situazione di fornitura di determinati semiconduttori
a livello globale ed in tutti i settori. (…) La situazione di fornitura resta
ancora tesa e, per garantire il mantenimento della catena di fornitura, ci
vediamo costretti ad apportare variazioni di modelli a breve termine anche nel
corso dell’anno.”
ed in cui il
gruppo ha informato i propri partner che sino a giugno 2022 non sarebbe stato
possibile produrre gli apparecchi “home connect” (cfr. all. A4 a doc.
I);
-
un ordine del 27 dicembre 2021, dei cui sei apparecchi tre sono stati
consegnati il 28 dicembre 2021, uno risultava disponibile dalla settimana del
27.
dicembre 2021 ed i due rimanenti dalla settimana n. 13 dell’anno 2022, e
meglio dal 28 marzo 2022 (cfr. all. A5 a doc. I);
-
un ordine presso __________ del 4 aprile 2022, la cui data di consegna
indicata (suscettibile di “ancora variare”) era prevista per il 22
giugno successivo (cfr. all. A6 a doc. I);
-
un ordine sempre presso __________ del 14 aprile 2022, la cui data di
consegna indicata, sempre con la possibilità di variare, risultava essere il 1°
giugno 2022 (cfr. all. A7 a doc. I);
-
un ordine presso __________ del 7 dicembre 2021, consegnato il 23
febbraio 2022 (cfr. doc. A8 all. a doc. I);
-
un secondo ordine presso __________ dell’11 aprile 2022 la cui consegna
risultava prevista per il 31 maggio 2022 (cfr. all. A9 a doc. I);
-
un terzo ordine __________ di data 8 marzo 2022, arrecante per parte
della merce l’indicazione manoscritta “ok ricevuto 25.03.2022”, per
altra la data “12.04.2022” barrata e per altra la data “10.05.2022”
(cfr. all. A10 a doc. I)
2.9
In relazione alla domanda di
indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda innanzitutto
che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per costante giurisprudenza
federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379
consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr.
consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa,
sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate
temporanee”.
Questo
Tribunale rammenta che la ricorrente è attiva da oltre 30 anni nel settore
degli elettrodomestici (cfr. supra consid. 2.8. ed estratto del Registro di commercio;
www.zefix.ch).
Pertanto il caso di specie non
concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25
ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso osservare che
la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile
se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli
ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto
(cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva
2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19
marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17
dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).
La ricorrente ha inoltrato una
prima domanda di lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo 2021 ed una seconda
a valere dal 1° giugno 2021.
La Sezione del lavoro ha negato
il diritto alle indennità per lavoro ridotto, d’un lato, perché dalle
motivazioni addotte dalla ricorrente si evince che la perdita di lavoro non è
computabile in quanto attinente al normale rischio aziendale e, d’altro lato,
poiché l’oscillazione della cifra d’affari non si è tradotta in una diminuzione
almeno del 25% (cfr. supra consid. 1.4.).
In concreto, questa Corte ritiene
che l’operato della Sezione del lavoro meriti tutela.
Nella fattispecie, la RI 1 ha
motivato l’introduzione del lavoro ridotto, tanto da marzo, quanto da giugno
2021, alla luce dell’asserita “mancanza di ordinazioni” e del fatto che
la clientela non la “contatta per riparazioni e non porta in negozio
apparecchi per il controllo” (cfr. supra consid. 1.1.). Successivamente, la
società ha poi fatto valere che il mutato volume delle ordinazioni sarebbe da
ricondurre al fatto che vi sarebbero “sempre più ordini online. Minori
richieste di offerte e delibere. Mercato immobiliare molto rallentato”
(cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3).
La società ha, poi, preteso che
le richieste di lavoro ridotto sarebbero, invece, dettate dal fatto che “abbiamo
diversi lavori pianificati ma purtroppo senza aver ricevuto tempestivi avvisi e
senza giustificazioni da parte dei fornitori vi sono notevoli ritardi nelle
forniture”, ritenuto, in particolare, che i fornitori in questione “non
danno un termine preciso per la fornita (sia di pezzi di ricambio che nuovi
apparecchi) e questo a causa della mancanza di materie provenienti dall’Asia
per l’assemblamento e il completamento dell’impiantistica, atta alla
realizzazione e fornitura di merci ed apparecchi da noi ordinati” (cfr.
supra consid. 2.8. e doc. 9).
Successivamente ha precisato che
l’attività sarebbe “in costante calo, sia delle consegne, sia delle
riparazioni causato dalla mancanza di apparecchi da consegnare e parzialmente
delle componenti elettroniche necessarie per eseguire le riparazioni. (…) le
richieste di ordine da parte della clientela ci sono ma rimangono inevase o
fornite con notevole ritardo per la mancanza degli apparecchi.” (cfr. supra
consid. 2.8. e doc. 11).
In sede ricorsuale ha ribadito di
subire “l’attesa delle forniture (…) causata dai ritardi accumulati dai
fornitori (…) nell’ordine di mesi”, riconducibile alla “situazione
straordinaria di mercato” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
A proposito dei motivi indicati
tanto nel preannuncio di lavoro ridotto del 16 febbraio, quanto in quello del 6
maggio 2021, per il periodo dal 1° marzo, rispettivamente, dal 1° giugno 2021,
il TCA rileva che a decorrere dal 1° marzo 2021 non vigeva più l’imposizione di
chiusura dei negozi a causa della pandemia Covid-19 (cfr. supra consid. 2.7.).
Alla luce della giurisprudenza
riprodotta al consid. 2.6., questo tribunale ritiene che il calo delle
ordinazioni e delle riparazioni / dei controlli degli apparecchi, costituisce
una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale. Analogamente vale
per l’aumento delle vendite online, e meglio come osservato dalla
resistente (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14; cfr. STCA 38.2016.23 del 2
agosto 2016 e supra consid. 2.6.).
Ne consegue che la perdita di
lavoro non è computabile ai sensi dell’art. 33 LADI.
Con riferimento alla motivazione
fatta valere in un secondo momento dalla ricorrente, e meglio al fatto che le
ordinazioni da parte della clientela rimarrebbero insoddisfatte per mesi in
conseguenza dei ritardi accumulati dai fornitori a causa della mancanza di
parti di assemblaggio e materie prime, il TCA rileva che i documenti prodotti
dalla ricorrente a dimostrazione di quanto appena indicato non sono sufficienti
e non si riferiscono, se non residualmente, al periodo per il quale viene
richiesto il diritto al beneficiare delle indennità per lavoro ridotto (marzo –
agosto 2021).
In particolare, se dalla
comunicazione dell’agosto 2021 del __________ emerge che “la situazione (…)
dell’approvvigionamento dei nostri elettrodomestici” era “ancora tesa”, la
ditta fornitrice ha in primo luogo imputato tale difficoltà, così come i
ritardi nelle forniture, ad un aumento significativo (“superiore alla media”,
“inaspettatamente alta”) della domanda di elettrodomestici occorso
durante la fase pandemica ed al raggiungimento del limite delle capacità di
produzione, in conseguenza del quale “i componenti importanti per la
produzione non sono disponibili nelle quantità richieste” ed anche le
risorse logistiche (container e tonnellaggio) scarseggerebbero (cfr. supra
consid. 2.8. e all. a doc. 9).
La __________, dapprima, e meglio
a novembre 2021 (quindi oltre il periodo che qui interessa), non ha, da parte
sua, riferito tanto di una carenza di materie prime, quanto dell’aumento del
loro prezzo che ha comportato un aumento del costo degli elettrodomestici (cfr.
supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
Successivamente, il fornitore ha
comunicato le conseguenze della carenza di materie prime, ma con riferimento al
quarto trimestre del 2021, allorquando ha riferito che ad essere toccati da
problemi di disponibilità erano, in definitiva, due apparecchi per il caffè
(cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
La carenza di materie prime e
l’aumento dei loro prezzi, alla pari delle tariffe di traporto, sono state
annunciate, nel giugno 2021, dalla __________ che pure ha, però, riferito di un
aumento significativo della domanda di elettrodomestici senza, per contro,
accennare a ritardi nelle forniture, limitandosi, invece, ad annunciare un
aumento del prezzo dei prodotti a decorrere dall’ottobre 2021 (cfr. supra
consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
La __________ ha poi emesso una
comunicazione del tutto analoga anche a dicembre 2021, annunciando, questa
volta, un aumento del 4.4% dei prezzi dal 1° gennaio 2022 (cfr. supra consid.
2.8
ed all. a doc. 11).
Parimenti ha proceduto __________
nel settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
La tabella __________, non
datata, non permette, inoltre, un corretto raffronto tra quelli che erano i
tempi di consegna pre-pandemici ed i pretesi ritardi nelle consegne per il
periodo da marzo ad agosto 2021.
Solo una minima parte delle
conferme degli ordini versate agli atti dalla ricorrente si riferisce, poi, ai
periodi oggetto dei preannunci di lavoro ridotto del 16 febbraio,
rispettivamente, del 6 maggio 2021.
Giova, in ogni caso, ribadire che
l’introduzione del lavoro ridotto non è avvenuta per i ritardi nelle consegne,
fatti valere solo in un secondo momento dalla ditta, bensì per la mancanza di
ordinazioni e per il fatto che la clientela della ricorrente non prendeva
contatto con la medesima per la riparazione degli apparecchi, né li portava
presso lo shop per il controllo.
Il TCA sottolinea, tuttavia,
ricordato che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella succitata
Direttiva, ha esplicitamente precisato che una perdita di lavoro provocata
dalla scarsità di materie prime o di semi-lavorati non rientra nel normale
rischio aziendale (cfr. supra consid. 2.4.), che la situazione potrebbe essere
diversa per eventuali domande di lavoro ridotto, successive al periodo qui
esaminato (cfr., al riguardo, le pertinenti argomentazioni della Sezione del
lavoro, consid. 1.4., pag. 3 e 4).
2.10
Secondo la giurisprudenza del TCA, inoltre,
non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione
dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione
della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del
quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale
dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio
aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7
settembre 2009; STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009;
STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007; STCA
38.2004.63
del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA
38.2004.19
dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38
2002.183
del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA
38.2001.231
del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA
38.2000.310
del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).
Sulla
questione si vedano anche le STF C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale
federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
"
6.1
Per quel che attiene al merito della vertenza, può
essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una
consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della
cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera
normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di
conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone
infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a
indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile
(lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di
lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b).
È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può
essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile
riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce
soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della
cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro
ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite
di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni
meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se
la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera
il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi
cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra
d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi
gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla
cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare
che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti
sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente
precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la
soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari
anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere
condivisa.
(...).
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione
della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e
del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del
17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente
trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro
rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra
d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli
anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,
questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non
possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi
giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età
dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di
indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione
del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali
licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere
considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile
situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte
anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente
concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione
permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già
per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in
particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è
riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo
la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di
ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di
lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere
provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,
a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti
legislativi a livello europeo.".
In
una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un
giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità
per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche,
rilevando in particolare:
"
(…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la
cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero
aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento
del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva
l'assegnazione delle chieste prestazioni.
Pure correttamente i primi giudici hanno infine
asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di
conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad
eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"
In
una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che
l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio
della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto,
quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a
quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella
del 2019.
In un’altra sentenza 38.2021.100
del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di
riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle
indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio
2022.
innanzitutto in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli
anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è
scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%. In quel caso, il TCA ha
sviluppato queste considerazioni:
" (…)
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il confronto deve
essere effettuato con la cifra d’affari media conseguita nello stesso periodo
dei quattro anni immediatamente precedenti.
Nel caso concreto si
tratta del periodo 2017-2020.
Confrontando la media
della cifra d’affari conseguita in settembre e ottobre 2021, con quella
conseguita mediamente nel periodo citato la riduzione della cifra d’affari
sarebbe soltanto dell’11,82%.
L’amministrazione ha
tuttavia effettuato un’ulteriore calcolo nel quale non ha considerato l’anno
2020, pesantemente influenzato dallo scoppio della pandemia ed ha considerato
soltanto un periodo di tre anni, a vantaggio della ricorrente.
Il TCA ritiene corretto
il modo di operare dell’amministrazione vista la situazione del tutto
eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19.
Questo Tribunale
ricorda peraltro che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza
cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi, prendere in
considerazione anche un periodo inferiore di tempo (cfr. STF 302/05 del 25
luglio 2007 e STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, riassunte al consid. 2.8).
Confrontando le cifre
d’affari conseguite nel periodo settembre - novembre 2021 con quelle realizzate
mediamente negli anni 2017-2019 risulta nel caso concreto una diminuzione della
cifra d’affari al 23,15%.
Siccome tale
oscillazione è inferiore al 25% essa rientra nel normale rischio aziendale del
datore di lavoro per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato al
ricorrente il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto. (…)”.
In una sentenza 38.2022.9-10
dell’11 luglio 2022, questa Corte ha confermato l’operato dell’amministrazione
che aveva negato ad una società anonima, attiva principalmente nel commercio
internazionale di prodotti alimentari, il diritto alle indennità per lavoro
ridotto, poiché, nel periodo ottobre-dicembre 2020,
la cifra d’affari non solo non aveva subito una diminuzione almeno pari al 25%
rispetto al quadriennio precedente, ma era, anzi, aumentata, mentre nel periodo
da gennaio a marzo 2021, la fluttuazione rispetto agli anni precedenti era
inferiore al 25%.
2.11
In
relazione alle domande per lavoro ridotto inoltrate dalla RI 1, si rammenta che
la Sezione del lavoro – tenendo conto delle cifre d’affari realizzate dopo il
2019.
e quindi successivamente all’aumento dell’organico annunciato dalla
ricorrente - ha negato il diritto alle indennità perché, sulla scorta dei dati
forniti dalla ricorrente, non è riscontrabile un importante calo della cifra
d’affari, e meglio nella misura del 25 % (o più) (cfr. supra consid. 1.4. e
doc. 14).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA rileva che dai dati forniti dall’azienda emerge, come posto
in evidenza dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione qui
impugnata (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14), che la cifra d’affari realizzata
dalla ricorrente tra marzo ed agosto 2021 (pari a totali fr. 559'574.-) è
superiore tanto a quella realizzata nello stesso periodo nel 2020 (pari a
totali fr. 491'549.-), quanto a quella conseguita nel 2019 (fr. 466'877.-).
In
concreto, quindi, non solo non si ravvisa una diminuzione della cifra d’affari
che permetta di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per
lavoro ridotto (25%), ma la stessa è, anzi, aumentata.
Quanto alla censura
ricorsuale secondo cui non sarebbe possibile “programmare e gestire il
personale in modo ottimale. Come già spiegato nelle argomentazioni date alla
Sezione del lavoro, il personale deve essere a disposizione. Purtroppo ci
troviamo nell’impossibilità di occuparlo al 100% per effettuare le riparazioni
o le consegne programmate e questo causata dalla mancanza e disponibilità delle
merci o ricambi” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), il TCA rammenta che in
una sentenza del 20 giugno 1996, pubblicata in SVR 1996 ALV Nr. 78, l’Alta
Corte ha stabilito che “qualora nel settore alberghiero il tempo di presenza
dei lavoratori resti immutato, il fatto che il lavoro da effettuare diminuisca
non può fondare un diritto ad indennità per lavoro ridotto; decidere altrimenti
equivarrebbe a mettere a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione una
parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro (consid. 2)” (cfr. anche
la STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021).
Alla
luce delle considerazioni esposte, la decisione su opposizione del 30 marzo
2022.
deve essere confermata.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso
di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è dell’8 aprile 2022, per cui torna applicabile la
disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi
di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr.
STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13
settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.;
STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo
2021.
consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti