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38.2022.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 luglio 2022Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i salari fossero sempre stati pagati tramite acconti, e mai regolarmente,

durante l’arco della sua attività lavorativa, non è mai intervenuto in maniera

incisiva e celere nel rivendicare i suoi crediti salariali».

In verità, in costanza di rapporto di lavoro egli ha ricevuto il

pagamento del dovuto.

Solo nel 2021 ha cumulato un arretrato a fronte del quale

già a febbraio 2021 sollecitava il pagamento e otteneva in data 26 febbraio

2021 una promessa scritta dal signor __________ sul pagamento del dovuto.

Egli si è dunque mosso nella maniera più tempestiva possibile,

considerata sempre la particolarità e specialità del momento dettata dall'emergenza

Covid.

Prove: doc. E

(lettera sollecito 10.02.2021); doc. F (promessa di pagamento __________)

(…).

Ciò chiarito, non vi è colpa grave ascrivibile al signor RI 1 per

una molteplicità di aspetti:

- Anzitutto

la pratica del datore di lavoro di versare fin dall'inizio del rapporto

di lavoro solo acconti sul salario. Pratica ripetuta nel tempo e verso tutti i dipendenti.

- In

secondo luogo la fiducia verso il datore di lavoro, che dal canto suo riconosceva

gli scoperti e ne garantiva la copertura via via che incassava liquidità.

- In terzo

luogo, vi è anche il fatto che tutti i dipendenti abbiano ricevuto lo stesso

trattamento e che tutti siano stati fiduciosi, atteso come l'azienda era

impegnata in più cantieri fin anche nel corso del 2020 nonostante la crisi

Covid.

- Inoltre, aspetto

fondamentale, è la straordinarietà che ha caratterizzato l’anno 2020.

L'emergenza Covid, che ha costretto ad un blocco tutti i settori per mesi; a seguire

una lenta ripresa e una grave crisi di mercato nota a tutti.

- Infine,

si sottolinea che appena avuto effettivo sentore di insolvibilità del datore di

lavoro, il sig. RI 1 ha sollecitato il pagamento dei salari ma da lì ad un mese

è stata emessa decisione a conferma del fallimento. Tanto che risultano

scoperti unicamente gli ultimi 3 mesi di lavoro.

Sono tutti elementi che depongono in favore dell'opponente

contro la colpa grave ascrittagli dalla Cassa e qui contestata. L'approccio

del signor RI 1, del resto, non può essere allineato e assimilato con quelli

valutati dalla giurisprudenza ante emergenza Covid, a pena di risultare detta

valutazione iniqua e sproporzionata.

Men che meno appare corretto e fondato il confronto operato dalla

Cassa con le precedenti esperienze lavorative dell'esponente.

Diversamente, non esisterebbe neppure l'istituto dell'insolvenza!

Ma saremmo in un mondo utopistico dove il lavoratore può scegliere il datore di

lavoro che, altrettanto utopisticamente, è certo che non fallirà mai. A

dimostrazione dell'infondatezza del ragionamento fatto sul punto dalla Cassa,

concorre il fatto che la fallita __________ era amministrata e gestita da __________.

Nello specifico, il signor RI 1 era diventato socio e gerente della società - per

altro con potere di firma a due - solo in data 13.12.2018, quando la

situazione contabile della società era già gravemente e irrimediabilmente

compromessa (cfr. doc. G).

Non sfuggirà certo alla Cassa che all'origine della domanda di

insolvenza dell'esponente vi è la dichiarazione di fallimento del sig. RI 1 per

un debito personale verso la cassa malati, in conseguenza della quale l'ex

datore di lavoro ha dovuto interrompere ogni attività.

Il fallimento era stato sospeso a seguito di opposizione e

successivamente confermato. In detto arco di tempo il sig. RI 1 nulla sapeva ed

ha regolarmente lavorato, percependo anche acconti.

Relativamente a ciò che al signor RI 1 era dato sapere, e dunque i

lavori in essere e l'andamento dell'azienda, tutto risultava procedere regolarmente.

Certo, con i limiti funzionali connessi all'emergenza Covid, ma in

ogni caso, l'azienda lavorava e gli acconti venivano regolarmente incassati.

Tanto che – come detto – restano scoperti solo gli ultimi 3 mesi di lavoro.

Quanto fatto dal signor RI 1, dunque, è quanto di più di

tempestivo ed efficace poteva fare.

Come detto il sig. RI 1 vanta un credito ragguagliabile alle

ultime tre mensilità di lavoro, ciò che depone a favore di un’attenzione alla

tutela dei suoi crediti, laddove risulta che già nel febbraio 2021 ha

costituito in mora il datore di lavoro.” (doc. 23-27)

Nell’opposizione inoltrata il 10

agosto 2021 contro la decisione emessa il 15 giugno 2021 dalla Cassa

disoccupazione __________ (cfr. doc. 70: “… In base alla domanda d’indennità

per insolvenza, il signore RI 1, ha ricevuto soltanto acconti del salario. La

violazione dell’obbligo di ridurre il danno è inoltre aggravata dalla vostra

presa di posizione del 24.05.2021, poiché mancano le prove dei provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. L’obbligo

di ridurre il danno, contemplato dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non è stato pertanto

rispettato, e di conseguenza la sua domanda d’indennità per insolvenza

dev’essere respinta”), in seguito dichiarata nulla per incompetenza

territoriale (cfr. doc. 6, Incarto ditta), l’allora patrocinatore

dell’assicurato aveva sottolineato in particolare che:

" (…)

1.2. In

effetti, ancorché il modus operandi di __________ nel pagamento del salario sia

stato poco convenzionale, esso non certo isolato nella pratica.

Il signor RI 1, del resto, era stato

assunto solo nel marzo 2020 e non aveva motivo di dubitare della solvibilità

del datore di lavoro, tenuto conto della pluralità di cantieri in cui erano

operativi e considerato che vedeva via via saldate le proprie spettante

salariali. Inoltre, questa era la pratica utilizzata verso tutti i dipendenti e

nessuno di loro, neppure chi conservava maggiore anzianità di servizio rispetto

all’opponente che era fresco di assunzione, dubitava della solvibilità del

datore di lavoro.

Considerata la regolarità degli

acconti ricevuti e le commesse in capo al datore di lavoro, che pure assicurava

sempre che avrebbe regolarizzato ogni pendenza, il signor RI 1 ha dato fiducia

- come del resto gli altri suoi colleghi - comprendendo anche le

criticità del momento. Non va, infatti, dimenticato che nel corso del 2020 l'emergenza

Covid ha determinato prima un blocco e successivamente un grave rallentamento

del mercato in generale e dell'edilizia in particolare, così che anche questa

circostanza - sicuramente fuori dalla normalità nel cui ambito la giurisprudenza

citata dalla Cassa si è spesso pronunciata - ha convinto il signor RI 1 a

pazientare con fiducia.

1.3. Corrisponde

al vero che con decreto del 29 gennaio 2021, il Tribunale regionale __________

ha dichiarato il fallimento di __________ su istanza della __________.

Tuttavia, è altresì vero che l'esecutività della decisione era stata sospesa (doc.

D) in conseguenza del reclamo presentato dal sig. RI 1 (circostanza non

nota al sig. RI 1 ma scoperta dallo scrivente legale: il signor __________ ha

taciuto ciò che stava avvenendo ed ha riferito del fallimento solo alla fine

del mese di marzo 2021).

Nel mentre, il signor RI 1 aveva già

sollecitato il pagamento degli arretrati al datore di lavoro (doc. E), e

così anche gli altri colleghi. Tanto che dal canto suo il signor __________ a

più riprese rassicurava tutti del buon esito (doc. F).

Il fallimento, però, ha trovato

conferma solo con decisione emessa il 23 marzo 2021 e comunicata il 26 marzo

2021 (doc. G), quest'ultima rappresentando l'ultimo giorno di lavoro

dell'opponente, così come dei suoi colleghi.

In tali circostanze di fatto, non è

Considerandi

ragionevolmente rimproverabile al qui opponente quella colpa grave che la

giurisprudenza pone quale motivo di diniego.

Prove: docc. D-G; richiamo incarto relativo al signor RI 1 dalla

Cassa disoccupazione __________ e dall’Ufficio Fallimenti di __________. (…)”

(Doc. 65-66)

Dagli atti dell’incarto risulta

inoltre che il 9 febbraio 2021 RI 1 ha inviato al suo datore di lavoro uno

scritto del seguente tenore:

" Egregio

Signor __________,

nonostante i ripetuti solleciti verbali, non ho ancora ricevuto il

saldo degli stipendi per le mie prestazioni effettuate alla società ____________.

Le chiedo cortesemente di provvedere al versamento degli arretrati

o procederò con le vie legali.” (Doc. 76)

L’ex

datore di lavoro ha così risposto il 26 febbraio 2021:

" Rispondo

alle Vostre lettere di sollecito dei salari arretrati, farò tutto il possibile

per rientrare di quanto sollecitato nelle Vostre lettere, è stato ed è

attualmente un periodo difficile per il COVID 19.

Vi ringrazio della fiducia e vi auguro una buona giornata.” (Doc. 77)

2.3

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere regolarmente e

integralmente quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono

comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, consid. 2.2;

SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

In

tale contesto va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza

federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti

alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no.

Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente

esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid.

2.

e consid. 5.2).

Ora,

nel caso concreto l’assicurato, sin dall’inizio della sua attività lavorativa

alle dipendenze di questa impresa nel marzo del 2020 non ha ricevuto integralmente

e puntualmente il salario pattuito contrattualmente, ma soltanto degli acconti.

Egli

sapeva che ciò avveniva anche agli altri colleghi di lavoro. Tutti i dipendenti

erano peraltro al corrente delle difficoltà del datore di lavoro a versare il

salario convenuto (cfr. consid. 1.2 e 1.3 e la STF 8C_814/2021 del 21 aprile

2022.

riprodotta al consid. 2.1 in fine).

Questo

Tribunale ritiene così, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il

ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF

8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non

rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario durante il rapporto

di lavoro.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurato - già in

precedenza - aveva lavorato presso la __________, una società nella quale il

medesimo datore di lavoro __________ era socio gerente con firma collettiva a

due dal dicembre 2018, (cfr. “Incarto Ditta” doc. 21) e presso la __________,

una società nella quale il medesimo datore di lavoro __________ era socio,

detenendo la totalità del capitale sociale dal luglio 2015 (cfr. “Incarto

Ditta” doc. 22), senza ottenere l’integralità del salario dovuto e beneficiando

dell’indennità per insolvenza nel periodo dal 1° novembre 2018 al 19 febbraio

2019.

per complessivi fr. 10'712.05 e nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 30

novembre 2016 per complessivi fr. 6'713.05 (cfr. “Incarto Ditta” doc. 19).

Va pure sottolineato che

l’assicurato ha continuato a lavorare fino al 26 marzo 2021, sebbene il suo

datore di lavoro fosse stato dichiarato in fallimento il 29 gennaio 2021 (cfr.

consid. 1.1 e 1.3; sull’effetto di pubblicità e di notorietà del Registro di

commercio cfr. STF 9C_193/2021 del 31 marzo 2022, consid. 5.2; DTF 122 V 270).

Su questo aspetto, preso atto di

quanto affermato dal patrocinatore dell’assicurato nell’opposizione contro la

decisione della Cassa (“in detto arco di tempo il signor RI 1 nulla sapeva

ed ha regolarmente lavorato percependo anche acconti”), il TCA si limita a

constatare che la lettera di sollecito del versamento del salario è datata 29

gennaio 2021, cioè proprio il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento

del datore di lavoro (al riguardo cfr. STCA 38.2022.34 consid. 2.3 di data

odierna; sugli effetti di un fallimento sui contratti di lavoro esistenti, cfr.

art. 211 cpv. 2 LEF, art. 211a cpv. 1 LEF; Consiglio federale, Messaggio n. 10.077

sulla modifica della Legge federale sulla esecuzione e fallimenti (procedura di

risanamento) dell’8 settembre 2010 in FF 2010 pag. 5667 seg. (5683-5685);

G. Donatiello, Du contrat

individuel de travail, ad art. 337a, in Commentaire romand. Code des

obligations I, a cura di Thévenoz-Werro, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2021

pag. 2638-2642; N. Jeardin,

Nouveau droit de l’assainissement, contrats de durée e travailleur, in :

JdT 2016 II, pag. 5-9).

In tale contesto

va pure ricordato che, secondo l’art. 337a CO, “In caso d’insolvenza del

datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di

lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per

le pretese derivanti da tale rapporto” (cfr. Donatiello, op. cit., pag. 2638-2640: “Le délai

assigné à l’employeur pour la fourniture des sûretés doit être approprié aux circonstances,

généralement entre trois jours et deux semaines; si l’employeur estime que le délai

fixé par son cocontractant est insuffisant, il lui incombe de protester

immédiatement et de fournir les sûretés dans le délai qui serait objectivement

approprié. En attendant que les sûretés lui soient fournies, le travailleur est

en droit de suspendre sa prestation de travail (co 83 I), mais

l’employeur reste tenu de lui payer le salaire en vertu de CO 324 par analogie”).

Nella

presente fattispecie anche nei mesi immediatamente precedenti il fallimento

(dicembre 2020 e gennaio 2021) l’assicurato aveva ricevuto solo acconti di

salario (cfr. doc. 43-46).

Egli avrebbe così dovuto chiedere

adeguate garanzie prima di (eventualmente) proseguire la propria attività

lavorativa.

Alla luce di tutto quanto appena

esposto, la decisione su opposizione del 9 marzo 2022 deve pertanto essere

confermata.

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 20 dicembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 ; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti