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Decisione

38.2022.39

Negate indennità insolvenza. Sforzi insufficienti. Sin dall'inizio dell'attività ricevuto solo acconti. Tutti i dipendenti sapevano delle difficoltà del DL. Negligenza grave. Ass. ha continuato lavoro nonost. dich. fallimento. Anche poco prima di fal.to ricevuto acconti.Non chiesto adeguate garanzie

11 luglio 2022Italiano38 min

considerata sempre la particolarità e specialità del momento dettata dall'emergenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2022.39

dc/sc

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 marzo 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9

marzo 2022 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la

decisione del 17 novembre 2021 (cfr. doc. 58-59) con la quale aveva negato a RI

1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza, secondo l’art. 55

cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto

egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente

tempestivo.

L’amministrazione ha così

motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

5. Nella

concreta fattispecie l'opponente riferisce non avere mai ricevuto il salario come

contrattualmente stabilito (fr. 4'992.- per tredici mensilità), ma solo tramite

acconti ed in modo irregolare, con residue spettanze "via via

saldate", sinché "a partire dal mese di novembre 2020 (...) ha

iniziato a maturare un credito" infine corrispondente "alla

somma delle ultime quattro mensilità salariali nette".

Ora, considerato come detto modus

operandi riguardasse tutti i dipendenti, cosicché ogni lavoratore sapeva

esservi costantemente più dovuti (ed in crescita) già solo all'interno della __________,

ma soprattutto pensando che – in simili circostanze – per il signor RI 1 gli

effetti d'una mancata immediata rivendicazione erano ben noti, avendo infatti

egli già percepito in passato indennità per insolvenza (fr. 17'425.10), e

proprio in relazione al signor __________ (con il quale v’è tra l’altro una

parentela essendo il padre) e meglio la __________ (sciolta in seguito a

fallimento pronunciato con decreto del 19 febbraio 2019), e __________ (sciolta

in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 26.04.2017), già solo

stante quanto precede manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali

è stata insufficiente.

Ma v'è di più. Sempre nelle descritte

circostanze, il signor RI 1 non ha ritenuto di dovere effettuare alcuna

verifica od accertamento (rilevando p. es. che il signor __________ è stato

anche socio e gerente dell'impresa di gessatura __________, sciolta in seguito

a fallimento pronunciato con decreto del 19 febbraio 2019; cfr. __________),

accontentandosi invece di una promessa (cfr. scritto del 26 febbraio 2021) del

datore di lavoro; ciò quando, con __________ pure già si pubblicizzava: __________.

Il titolare è stato dichiarato in fallimento con decisione del Tribunale regionale

__________ del 29.01.2021 a far tempo dal 29.01.2021 alle ore 10:15".

Non va nemmeno dimenticato che,

sempre nelle descritte circostanze, notoriamente adatta a imprenditori che non

sono ancora sicuri del funzionamento del proprio modello commerciale od a

persone che non hanno rischi di responsabilità personale, la ditta individuale

era la forma giuridica con le minori garanzie. Ciò data la facilità con cui può

essere fondata (viene semplicemente richiesta l'iscrizione nel registro di

commercio) oppure sciolta, una contabilità semplificata o la responsabilità del

proprietario che risponde e con l'intero patrimonio privato e con l'intera

sostanza commerciale.

Dato l'atteggiamento del signor __________,

ci si chiede a quanto sarebbero ammontati i crediti salariali accumulati se non

fosse intervenuto un debitore terzo / esterno alla ditta.

6. In

conclusione, a mente della Cassa appare pacifico che chi accetta un tale rischio,

ovvero non vedersi versati salari per un importo corrispondente a 4 mensilità

senza alcuna garanzia se non la sola (tardiva) promessa di un titolare in

precedenza già fallito quale socio e gerente ed individualmente, non potrà poi fare

ricadere questo medesimo rischio sulle assicurazioni sociali. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di

poter beneficiare delle indennità per insolvenza, rilevando:

" Cercherò

di esporre in maniera chiara le motivazioni del mio ricorso.

Mi si accusa nella lettera inviata di non aver curato pienamente i

miei interessi, di superficialità e di poca accortezza non tenendo conto che si

parla di scelte lavorative e non di scelte morali legate alla persona io ero

già stato assunto alle dipendenze della ditta __________ e se pur fallita è

stato dimostrato che fu l’allora socio di maggioranza con firma unica (__________

che verrà dichiarato inabile per motivi di salute) a gestirla nella totalità ed

essere denunciato poi per aver emesso fatture false. Il signor __________ era

dipendente anch'egli della __________ e solo l'ultimo mese era subentrato con

una quota minima ed è per questo che era stato esentato da ogni responsabilità.

È pur vero che nell' ultimo anno il signor __________ versava a me

ed ai miei colleghi acconti o saldi di stipendi arretrati, ma non ho mai

pensato che stesse lucrando sulle nostre prestazioni e ci era ben chiaro che

egli stesso faticasse non poco negli ultimi periodi lavorativi (covid,

lockdown, malattie e ritardi nei pagamenti) ed e per questi motivi che siamo

comunque rimasti al lavoro perché l'alternativa era fermarsi senza una prospettiva

positiva a breve termine. Siamo stati sempre al corrente delle difficoltà

gestionali della ditta e dei guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite

subite perché spesso avvenivano delle riunioni periodiche alle quali

partecipavamo tutti.

Ho sempre lavorato in cantiere in qualsiasi condizione ed è un

lavoro duro e fisicamente pesante e non mi sono mai recato al lavoro pensando e

confidando sull' aiuto degli ammortizzatori sociali, mi si accusa di negligenza

grave ma ravvedo che se proprio mi si deve fare una colpa e quella di aver

mantenuto una positività che purtroppo non è andata a buon fine.

In ragione di quanto precede chiedo pertanto che vengano

rivalutate le motivazioni qui da me presentate.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 12 maggio

2022 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

" (…)

1. Va

anzitutto ricordato che non stiamo giudicando il diritto ad indennità per

lavoro ridotto, ovvero se vi sono effettivamente state contrazioni di ordini od

altri ev. impedimenti, ma il diritto ad indennità per insolvenza; la questione

litigiosa è quindi esclusivamente se il dipendente ha agito in maniera

tempestiva oppure ha accettato di differire l'incasso di stipendi (o parte di

essi) senza una vera e propria garanzia da parte del datore di lavoro.

Pure va

premesso che i dati concernenti i fallimenti di precedenti società che hanno

visto interessato il signor __________ (e pensiamo qui alla __________ ed alla __________)

sono pubblici e meglio accessibili tramite normali motori di ricerca su web;

ciò che permetteva ai dipendenti di potersi informare in tal senso in ogni

momento, indipendentemente da (od a complemento di) passate esperienze

lavorative con il medesimo e/o assicurative.

Rimane

convinzione della Cassa che questo genere di informazioni, aldilà delle specifiche

colpe del datore di lavoro, quando non viene versato il salario possano ed anzi

debbano portare a prestare particolare attenzione alle circostanze nonché a un

accresciuto dovere di diligenza (riduzione del danno) dei dipendenti. Anche se,

nel caso concreto e come verrà ribadito di seguito, la totale assenza di

garanzie da parte della __________ già sarebbe bastata per individuare una

sufficiente negligenza del richiedente.

2. Ora, su

quanto ritenuto in materia, ovvero sul fatto d'avere nel caso concreto negato

I'indennizzo ex LADI, la Cassa si conferma in toto nelle proprie argomentazioni

e conclusioni: rassicurato, come detto in assenza di qualsiasi garanzia (vi

sono state solo tardive generiche promesse da un titolare appena dichiarato in

fallimento), non ha certo intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei

propri crediti salariali, che anzi sono andati via via crescendo. Se una persona

ritiene di accettare un tale rischio, non potrà fare poi ricadere la perdita sulle

assicurazioni sociali.

Conclusioni avvalorate oggi da quanto

dichiarato dal ricorrente con il proprio allegato; è infatti ora pacifico che

tutti i dipendenti - non solo non hanno mai ricevuto il salario come

contrattualmente stabilito, sapendo tali lacune riguardassero anche i colleghi

(ogni lavoratore sapeva esservi costantemente più debiti salariali ed in

crescita; cfr. in proposito tra le altre la già citata STF 8C_85/2019, consid.

4.3), ben potendosi quindi rendersi conto della situazione fattuale, ma

addirittura - sono stati sempre espressamente informati in tal senso e meglio

sono "stati sempre al corrente delle difficoltà gestionali della ditta

e dei guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite subite perché spesso

avvenivano delle riunioni periodiche".

Notori quindi ed i crediti/debiti

salariali in crescita e le "difficoltà gestionali" ed i "guadagni

al limite" quando non le "perdite subite".

Dato l'atteggiamento del ricorrente,

pure considerato come gli effetti d'una mancata immediata e concreta

rivendicazione fossero ben noti avendo già percepito in passato indennità per

insolvenza, non possiamo non chiederci anche in questa sede e con rinnovata preoccupazione

a quanto sarebbero ammontate le richieste d'indennizzo se non fosse intervenuto

un debitore terzo.” (Doc. III)

1.4. Il 13 maggio 2022 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 25

maggio 2022 l’assicurato si è così espresso:

" (…) Le

motivazioni della mia richiesta sono state ampiamente spiegate nelle lettere

precedenti e mi limiterò solamente a far notare come nell’ultima frase del

punto 2 si ribadisca "non possiamo non chiederci anche in questa sede e

con rinnovata preoccupazione a quanto sarebbero ammontate le richieste di

indennizzo se non fosse intervenuto un debitore terzo", la mia risposta a

questa affermazione è … null’altro che 4 mesi, perchè l’insolvenza si limita

solo a questo periodo di tempo e perchè si presume che il lavoratore cumuli un

ritardo nel pagamento del salario di almeno 6 mesi e perché nonostante le

difficoltà incontrate il mio salario e stato incassato tutto fino a soddisfare

appunto i requisiti dell’insolvenza.

Le regole per l’indennità di insolvenza prevedono che per lo

stesso rapporto di lavoro sono coperti i crediti salariali di 4 mesi al

massimo, pure quando il lavoratore ha prestato la sua opera in buona fede

dopo l’insorgere dell’evento (in questo caso del fallimento che

era stato precedentemente annullato per poi essere riconfermato il 28 marzo

2021), anche se dovessero sommarsi più casi di insolvenza per lo stesso datore

di lavoro vengono coperti al massimo 4 mesi di salario, nulla di meno, nulla di

più.” (Doc. V)

Al riguardo l’8 giugno 2022 la

Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:

" Con

riferimento alla vertenza di cui a margine, la Cassa CO 1 prende atto dello

scritto datato 25 maggio 2022 della ricorrente, rilevando in particolare

l'assenza di altri mezzi di prova.

Rimaste pacifiche sono poi le circostanze già sottolineate, ovvero

che i dipendenti della __________ non hanno mai ricevuto il salario come

contrattualmente stabilito e - mediante riunioni periodiche - sono sempre stati

al corrente di difficoltà gestionali, guadagni al limite e/o delle perdite

subite; tutto ciò in assenza di qualsiasi garanzia, se non tardive generiche

promesse dal titolare appena dichiarato in fallimento.

La Cassa si riconferma quindi integralmente con quanto esposto

nella risposta di causa del 12 maggio 2022 e non ha ulteriori osservazioni da

formulare.

Si chiede dunque che il ricorso venga respinto e la decisione

impugnata confermata.” (Doc. VII)

Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza.

L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

" Il lavoratore,

nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti

un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo

non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In quell’occasione l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il

danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza.

Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei

provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le

proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia

versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione

forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non

esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante,

senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con

cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale

domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato

avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce

della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un

conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la

possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi,

ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In un’altra sentenza 8C_158/2019

del 5 agosto 2019 nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per

insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i

primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese

il Tribunale federale ha rilevato:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale

federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il

lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei

passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva

devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di

esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se

l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della

rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore

è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare

e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese

salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;

8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019

consid. 4.2, tutte con riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le

proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di

quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato

pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20

giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo

complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio

(art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo

la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha

atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al

Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per

quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è

chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82

cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale

evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è

possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di

conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il

giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non

giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove

documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento

di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende

che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe

l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe

potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia

gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48

OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

(…)”

In una sentenza 8C_85/2019 del 19

giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua

attività nel novembre 2016 non aveva ricevuto integralmente il salario

pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una

grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid.

4.3):

" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in

unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer

höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In quell’occasione l’Alta Corte

ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61

anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la

disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che

fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie

esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

In una sentenza 8C_814/2021 del

21 aprile 2022 il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una

negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin

dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di

inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e

ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione.

L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida

giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter

agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e,

d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale

situazione finanziaria del datore di lavoro:

" (…)

6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht

erscheinen lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019

vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden

Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der

Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020

vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der

Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig

erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

2.2. Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato come gessatore presso la ditta

individuale __________ dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 (“ultimo giorno di

lavoro effettuato il 26 marzo 2021” e “salario pagato fino al 31 marzo 2021”;

cfr. doc. 81-82 e doc. 99).

Il

salario mensile lordo ammontava a fr. 4’992.-- (cfr. doc. 99).

Il titolare dell’impresa

individuale __________, sulla base di una richiesta della __________, è stato

dichiarato in fallimento con decisione del Tribunale regionale __________ del

29 gennaio 2021 a far tempo dal 29 gennaio 2021 alle ore 10:15 (cfr. “Incarto

ditta” doc. 10).

__________ ha inoltrato un

tempestivo reclamo al quale il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale __________ con decreto del 17 marzo 2021 ha concesso

l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 174 cpv. 3 LEF (cfr. doc. 75).

Il 23 marzo 2021, con

comunicazione del 26 marzo 2021, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del Tribunale __________ ha confermato il fallimento (cfr. doc. 78).

La procedura fallimentare è stata

sospesa per mancanza di attivo con decisione del Tribunale regionale __________

del 14 aprile 2021 (cfr. estratto dell’Ufficio del registro di commercio del

Canton Ticino e “Incarto Ditta” doc. 18).

L’8 aprile 2021 l’assicurato ha

rivendicato l’indennità per insolvenza di fr. 19'071.15 (cfr. doc. 82 punto 15)

per salari relativi al periodo 1° dicembre 2020 – 31 marzo 2021 (cfr. doc. 82).

Il TCA constata che dagli estratti conti allegati all’opposizione, risulta che

egli ha ricevuto degli acconti anche nei primi mesi del 2021 (cfr. doc. 43).

Durante il periodo in cui ha

prestato la propria attività lavorativa presso la __________ l’assicurato ha

sempre ricevuto soltanto degli acconti di salario (cfr. doc. 43-45, ad esempio

fr. 1'200.--complessivi relativi al mese di marzo 2020, cfr. doc. 45).

Questa circostanza è peraltro

ammessa anche nel ricorso nel quale l’assicurato riconosce pure che lui e i

suoi colleghi sono stati sempre al corrente delle difficoltà gestionali della

ditta e di guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite subite (cfr. consid.

1.2).

Nell’opposizione del 3 gennaio

2022 figurano inoltre le seguenti considerazioni dell’allora patrocinatore

dell’assicurato:

" (…) La

domanda di insolvenza del sig. RI 1 riguarda le mensilità di dicembre 2020,

gennaio 2021, febbraio 2021 e marzo 2021. Con l'aiuto del sig. __________, ex

datore di lavoro dell'opponente, si è potuto ricostruire come segue la

posizione di credito del sig. RI 1, considerati gli acconti ricevuti:

Somma salari netti da marzo 2020 a

marzo 2021: CHF 36’809

(doc. b) -

Somma acconti ricevuti: CHF 28’200

(docc. C-D)

Credito salariale netto ad avere CHF 8'609.00

Quanto ricostruito dalla documentazione già a vostre mani e qui

riproposta, consente quindi di rilevare che il credito salariale netto

avanzato dal sig. RI 1 verso l'ex datore di lavoro equivale alla somma delle

ultime tre mensilità salariali nette 2021 (gennaio, febbraio e marzo 2021).

Di conseguenza, con la presente opposizione si modica (recte:

modifica) l’istanza di insolvenza, nel senso che è ridotta alle ultime tre mensilità

di lavoro (gennaio, febbraio, marzo 2021) ed alla proporzionale quota di

tredicesima.

Prove: doc. B buse paga; doc. C estratti conto __________

pagamenti in favore di RI 1 doc. D cedolini incassi in contanti.

4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dati alla mano, non

può fondatamente rimproverarsi al sig. RI 1 che «Nonostante

Fatti

i salari fossero sempre stati pagati tramite acconti, e mai regolarmente,

durante l’arco della sua attività lavorativa, non è mai intervenuto in maniera

incisiva e celere nel rivendicare i suoi crediti salariali».

In verità, in costanza di rapporto di lavoro egli ha ricevuto il

pagamento del dovuto.

Solo nel 2021 ha cumulato un arretrato a fronte del quale

già a febbraio 2021 sollecitava il pagamento e otteneva in data 26 febbraio

2021 una promessa scritta dal signor __________ sul pagamento del dovuto.

Egli si è dunque mosso nella maniera più tempestiva possibile,

considerata sempre la particolarità e specialità del momento dettata dall'emergenza

Covid.

Prove: doc. E

(lettera sollecito 10.02.2021); doc. F (promessa di pagamento __________)

(…).

Ciò chiarito, non vi è colpa grave ascrivibile al signor RI 1 per

una molteplicità di aspetti:

- Anzitutto

la pratica del datore di lavoro di versare fin dall'inizio del rapporto

di lavoro solo acconti sul salario. Pratica ripetuta nel tempo e verso tutti i dipendenti.

- In

secondo luogo la fiducia verso il datore di lavoro, che dal canto suo riconosceva

gli scoperti e ne garantiva la copertura via via che incassava liquidità.

- In terzo

luogo, vi è anche il fatto che tutti i dipendenti abbiano ricevuto lo stesso

trattamento e che tutti siano stati fiduciosi, atteso come l'azienda era

impegnata in più cantieri fin anche nel corso del 2020 nonostante la crisi

Covid.

- Inoltre, aspetto

fondamentale, è la straordinarietà che ha caratterizzato l’anno 2020.

L'emergenza Covid, che ha costretto ad un blocco tutti i settori per mesi; a seguire

una lenta ripresa e una grave crisi di mercato nota a tutti.

- Infine,

si sottolinea che appena avuto effettivo sentore di insolvibilità del datore di

lavoro, il sig. RI 1 ha sollecitato il pagamento dei salari ma da lì ad un mese

è stata emessa decisione a conferma del fallimento. Tanto che risultano

scoperti unicamente gli ultimi 3 mesi di lavoro.

Sono tutti elementi che depongono in favore dell'opponente

contro la colpa grave ascrittagli dalla Cassa e qui contestata. L'approccio

del signor RI 1, del resto, non può essere allineato e assimilato con quelli

valutati dalla giurisprudenza ante emergenza Covid, a pena di risultare detta

valutazione iniqua e sproporzionata.

Men che meno appare corretto e fondato il confronto operato dalla

Cassa con le precedenti esperienze lavorative dell'esponente.

Diversamente, non esisterebbe neppure l'istituto dell'insolvenza!

Ma saremmo in un mondo utopistico dove il lavoratore può scegliere il datore di

lavoro che, altrettanto utopisticamente, è certo che non fallirà mai. A

dimostrazione dell'infondatezza del ragionamento fatto sul punto dalla Cassa,

concorre il fatto che la fallita __________ era amministrata e gestita da __________.

Nello specifico, il signor RI 1 era diventato socio e gerente della società - per

altro con potere di firma a due - solo in data 13.12.2018, quando la

situazione contabile della società era già gravemente e irrimediabilmente

compromessa (cfr. doc. G).

Non sfuggirà certo alla Cassa che all'origine della domanda di

insolvenza dell'esponente vi è la dichiarazione di fallimento del sig. RI 1 per

un debito personale verso la cassa malati, in conseguenza della quale l'ex

datore di lavoro ha dovuto interrompere ogni attività.

Il fallimento era stato sospeso a seguito di opposizione e

successivamente confermato. In detto arco di tempo il sig. RI 1 nulla sapeva ed

ha regolarmente lavorato, percependo anche acconti.

Relativamente a ciò che al signor RI 1 era dato sapere, e dunque i

lavori in essere e l'andamento dell'azienda, tutto risultava procedere regolarmente.

Certo, con i limiti funzionali connessi all'emergenza Covid, ma in

ogni caso, l'azienda lavorava e gli acconti venivano regolarmente incassati.

Tanto che – come detto – restano scoperti solo gli ultimi 3 mesi di lavoro.

Quanto fatto dal signor RI 1, dunque, è quanto di più di

tempestivo ed efficace poteva fare.

Come detto il sig. RI 1 vanta un credito ragguagliabile alle

ultime tre mensilità di lavoro, ciò che depone a favore di un’attenzione alla

tutela dei suoi crediti, laddove risulta che già nel febbraio 2021 ha

costituito in mora il datore di lavoro.” (doc. 23-27)

Nell’opposizione inoltrata il 10

agosto 2021 contro la decisione emessa il 15 giugno 2021 dalla Cassa

disoccupazione __________ (cfr. doc. 70: “… In base alla domanda d’indennità

per insolvenza, il signore RI 1, ha ricevuto soltanto acconti del salario. La

violazione dell’obbligo di ridurre il danno è inoltre aggravata dalla vostra

presa di posizione del 24.05.2021, poiché mancano le prove dei provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. L’obbligo

di ridurre il danno, contemplato dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non è stato pertanto

rispettato, e di conseguenza la sua domanda d’indennità per insolvenza

dev’essere respinta”), in seguito dichiarata nulla per incompetenza

territoriale (cfr. doc. 6, Incarto ditta), l’allora patrocinatore

dell’assicurato aveva sottolineato in particolare che:

" (…)

1.2. In

effetti, ancorché il modus operandi di __________ nel pagamento del salario sia

stato poco convenzionale, esso non certo isolato nella pratica.

Il signor RI 1, del resto, era stato

assunto solo nel marzo 2020 e non aveva motivo di dubitare della solvibilità

del datore di lavoro, tenuto conto della pluralità di cantieri in cui erano

operativi e considerato che vedeva via via saldate le proprie spettante

salariali. Inoltre, questa era la pratica utilizzata verso tutti i dipendenti e

nessuno di loro, neppure chi conservava maggiore anzianità di servizio rispetto

all’opponente che era fresco di assunzione, dubitava della solvibilità del

datore di lavoro.

Considerata la regolarità degli

acconti ricevuti e le commesse in capo al datore di lavoro, che pure assicurava

sempre che avrebbe regolarizzato ogni pendenza, il signor RI 1 ha dato fiducia

- come del resto gli altri suoi colleghi - comprendendo anche le

criticità del momento. Non va, infatti, dimenticato che nel corso del 2020 l'emergenza

Covid ha determinato prima un blocco e successivamente un grave rallentamento

del mercato in generale e dell'edilizia in particolare, così che anche questa

circostanza - sicuramente fuori dalla normalità nel cui ambito la giurisprudenza

citata dalla Cassa si è spesso pronunciata - ha convinto il signor RI 1 a

pazientare con fiducia.

1.3. Corrisponde

al vero che con decreto del 29 gennaio 2021, il Tribunale regionale __________

ha dichiarato il fallimento di __________ su istanza della __________.

Tuttavia, è altresì vero che l'esecutività della decisione era stata sospesa (doc.

D) in conseguenza del reclamo presentato dal sig. RI 1 (circostanza non

nota al sig. RI 1 ma scoperta dallo scrivente legale: il signor __________ ha

taciuto ciò che stava avvenendo ed ha riferito del fallimento solo alla fine

del mese di marzo 2021).

Nel mentre, il signor RI 1 aveva già

sollecitato il pagamento degli arretrati al datore di lavoro (doc. E), e

così anche gli altri colleghi. Tanto che dal canto suo il signor __________ a

più riprese rassicurava tutti del buon esito (doc. F).

Il fallimento, però, ha trovato

conferma solo con decisione emessa il 23 marzo 2021 e comunicata il 26 marzo

2021 (doc. G), quest'ultima rappresentando l'ultimo giorno di lavoro

dell'opponente, così come dei suoi colleghi.

In tali circostanze di fatto, non è

Considerandi

ragionevolmente rimproverabile al qui opponente quella colpa grave che la

giurisprudenza pone quale motivo di diniego.

Prove: docc. D-G; richiamo incarto relativo al signor RI 1 dalla

Cassa disoccupazione __________ e dall’Ufficio Fallimenti di __________. (…)”

(Doc. 65-66)

Dagli atti dell’incarto risulta

inoltre che il 9 febbraio 2021 RI 1 ha inviato al suo datore di lavoro uno

scritto del seguente tenore:

" Egregio

Signor __________,

nonostante i ripetuti solleciti verbali, non ho ancora ricevuto il

saldo degli stipendi per le mie prestazioni effettuate alla società ____________.

Le chiedo cortesemente di provvedere al versamento degli arretrati

o procederò con le vie legali.” (Doc. 76)

L’ex

datore di lavoro ha così risposto il 26 febbraio 2021:

" Rispondo

alle Vostre lettere di sollecito dei salari arretrati, farò tutto il possibile

per rientrare di quanto sollecitato nelle Vostre lettere, è stato ed è

attualmente un periodo difficile per il COVID 19.

Vi ringrazio della fiducia e vi auguro una buona giornata.” (Doc. 77)

2.3

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere regolarmente e

integralmente quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono

comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, consid. 2.2;

SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

In

tale contesto va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza

federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti

alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no.

Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente

esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid.

2.

e consid. 5.2).

Ora,

nel caso concreto l’assicurato, sin dall’inizio della sua attività lavorativa

alle dipendenze di questa impresa nel marzo del 2020 non ha ricevuto integralmente

e puntualmente il salario pattuito contrattualmente, ma soltanto degli acconti.

Egli

sapeva che ciò avveniva anche agli altri colleghi di lavoro. Tutti i dipendenti

erano peraltro al corrente delle difficoltà del datore di lavoro a versare il

salario convenuto (cfr. consid. 1.2 e 1.3 e la STF 8C_814/2021 del 21 aprile

2022.

riprodotta al consid. 2.1 in fine).

Questo

Tribunale ritiene così, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il

ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF

8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non

rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario durante il rapporto

di lavoro.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurato - già in

precedenza - aveva lavorato presso la __________, una società nella quale il

medesimo datore di lavoro __________ era socio gerente con firma collettiva a

due dal dicembre 2018, (cfr. “Incarto Ditta” doc. 21) e presso la __________,

una società nella quale il medesimo datore di lavoro __________ era socio,

detenendo la totalità del capitale sociale dal luglio 2015 (cfr. “Incarto

Ditta” doc. 22), senza ottenere l’integralità del salario dovuto e beneficiando

dell’indennità per insolvenza nel periodo dal 1° novembre 2018 al 19 febbraio

2019.

per complessivi fr. 10'712.05 e nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 30

novembre 2016 per complessivi fr. 6'713.05 (cfr. “Incarto Ditta” doc. 19).

Va pure sottolineato che

l’assicurato ha continuato a lavorare fino al 26 marzo 2021, sebbene il suo

datore di lavoro fosse stato dichiarato in fallimento il 29 gennaio 2021 (cfr.

consid. 1.1 e 1.3; sull’effetto di pubblicità e di notorietà del Registro di

commercio cfr. STF 9C_193/2021 del 31 marzo 2022, consid. 5.2; DTF 122 V 270).

Su questo aspetto, preso atto di

quanto affermato dal patrocinatore dell’assicurato nell’opposizione contro la

decisione della Cassa (“in detto arco di tempo il signor RI 1 nulla sapeva

ed ha regolarmente lavorato percependo anche acconti”), il TCA si limita a

constatare che la lettera di sollecito del versamento del salario è datata 29

gennaio 2021, cioè proprio il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento

del datore di lavoro (al riguardo cfr. STCA 38.2022.34 consid. 2.3 di data

odierna; sugli effetti di un fallimento sui contratti di lavoro esistenti, cfr.

art. 211 cpv. 2 LEF, art. 211a cpv. 1 LEF; Consiglio federale, Messaggio n. 10.077

sulla modifica della Legge federale sulla esecuzione e fallimenti (procedura di

risanamento) dell’8 settembre 2010 in FF 2010 pag. 5667 seg. (5683-5685);

G. Donatiello, Du contrat

individuel de travail, ad art. 337a, in Commentaire romand. Code des

obligations I, a cura di Thévenoz-Werro, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2021

pag. 2638-2642; N. Jeardin,

Nouveau droit de l’assainissement, contrats de durée e travailleur, in :

JdT 2016 II, pag. 5-9).

In tale contesto

va pure ricordato che, secondo l’art. 337a CO, “In caso d’insolvenza del

datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di

lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per

le pretese derivanti da tale rapporto” (cfr. Donatiello, op. cit., pag. 2638-2640: “Le délai

assigné à l’employeur pour la fourniture des sûretés doit être approprié aux circonstances,

généralement entre trois jours et deux semaines; si l’employeur estime que le délai

fixé par son cocontractant est insuffisant, il lui incombe de protester

immédiatement et de fournir les sûretés dans le délai qui serait objectivement

approprié. En attendant que les sûretés lui soient fournies, le travailleur est

en droit de suspendre sa prestation de travail (co 83 I), mais

l’employeur reste tenu de lui payer le salaire en vertu de CO 324 par analogie”).

Nella

presente fattispecie anche nei mesi immediatamente precedenti il fallimento

(dicembre 2020 e gennaio 2021) l’assicurato aveva ricevuto solo acconti di

salario (cfr. doc. 43-46).

Egli avrebbe così dovuto chiedere

adeguate garanzie prima di (eventualmente) proseguire la propria attività

lavorativa.

Alla luce di tutto quanto appena

esposto, la decisione su opposizione del 9 marzo 2022 deve pertanto essere

confermata.

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 20 dicembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 ; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti