38.2022.39
Negate indennità insolvenza. Sforzi insufficienti. Sin dall'inizio dell'attività ricevuto solo acconti. Tutti i dipendenti sapevano delle difficoltà del DL. Negligenza grave. Ass. ha continuato lavoro nonost. dich. fallimento. Anche poco prima di fal.to ricevuto acconti.Non chiesto adeguate garanzie
11 luglio 2022Italiano38 min
considerata sempre la particolarità e specialità del momento dettata dall'emergenza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.39
dc/sc
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9
marzo 2022 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la
decisione del 17 novembre 2021 (cfr. doc. 58-59) con la quale aveva negato a RI
1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza, secondo l’art. 55
cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto
egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente
tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
5. Nella
concreta fattispecie l'opponente riferisce non avere mai ricevuto il salario come
contrattualmente stabilito (fr. 4'992.- per tredici mensilità), ma solo tramite
acconti ed in modo irregolare, con residue spettanze "via via
saldate", sinché "a partire dal mese di novembre 2020 (...) ha
iniziato a maturare un credito" infine corrispondente "alla
somma delle ultime quattro mensilità salariali nette".
Ora, considerato come detto modus
operandi riguardasse tutti i dipendenti, cosicché ogni lavoratore sapeva
esservi costantemente più dovuti (ed in crescita) già solo all'interno della __________,
ma soprattutto pensando che – in simili circostanze – per il signor RI 1 gli
effetti d'una mancata immediata rivendicazione erano ben noti, avendo infatti
egli già percepito in passato indennità per insolvenza (fr. 17'425.10), e
proprio in relazione al signor __________ (con il quale v’è tra l’altro una
parentela essendo il padre) e meglio la __________ (sciolta in seguito a
fallimento pronunciato con decreto del 19 febbraio 2019), e __________ (sciolta
in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 26.04.2017), già solo
stante quanto precede manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali
è stata insufficiente.
Ma v'è di più. Sempre nelle descritte
circostanze, il signor RI 1 non ha ritenuto di dovere effettuare alcuna
verifica od accertamento (rilevando p. es. che il signor __________ è stato
anche socio e gerente dell'impresa di gessatura __________, sciolta in seguito
a fallimento pronunciato con decreto del 19 febbraio 2019; cfr. __________),
accontentandosi invece di una promessa (cfr. scritto del 26 febbraio 2021) del
datore di lavoro; ciò quando, con __________ pure già si pubblicizzava: __________.
Il titolare è stato dichiarato in fallimento con decisione del Tribunale regionale
__________ del 29.01.2021 a far tempo dal 29.01.2021 alle ore 10:15".
Non va nemmeno dimenticato che,
sempre nelle descritte circostanze, notoriamente adatta a imprenditori che non
sono ancora sicuri del funzionamento del proprio modello commerciale od a
persone che non hanno rischi di responsabilità personale, la ditta individuale
era la forma giuridica con le minori garanzie. Ciò data la facilità con cui può
essere fondata (viene semplicemente richiesta l'iscrizione nel registro di
commercio) oppure sciolta, una contabilità semplificata o la responsabilità del
proprietario che risponde e con l'intero patrimonio privato e con l'intera
sostanza commerciale.
Dato l'atteggiamento del signor __________,
ci si chiede a quanto sarebbero ammontati i crediti salariali accumulati se non
fosse intervenuto un debitore terzo / esterno alla ditta.
6. In
conclusione, a mente della Cassa appare pacifico che chi accetta un tale rischio,
ovvero non vedersi versati salari per un importo corrispondente a 4 mensilità
senza alcuna garanzia se non la sola (tardiva) promessa di un titolare in
precedenza già fallito quale socio e gerente ed individualmente, non potrà poi fare
ricadere questo medesimo rischio sulle assicurazioni sociali. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di
poter beneficiare delle indennità per insolvenza, rilevando:
" Cercherò
di esporre in maniera chiara le motivazioni del mio ricorso.
Mi si accusa nella lettera inviata di non aver curato pienamente i
miei interessi, di superficialità e di poca accortezza non tenendo conto che si
parla di scelte lavorative e non di scelte morali legate alla persona io ero
già stato assunto alle dipendenze della ditta __________ e se pur fallita è
stato dimostrato che fu l’allora socio di maggioranza con firma unica (__________
che verrà dichiarato inabile per motivi di salute) a gestirla nella totalità ed
essere denunciato poi per aver emesso fatture false. Il signor __________ era
dipendente anch'egli della __________ e solo l'ultimo mese era subentrato con
una quota minima ed è per questo che era stato esentato da ogni responsabilità.
È pur vero che nell' ultimo anno il signor __________ versava a me
ed ai miei colleghi acconti o saldi di stipendi arretrati, ma non ho mai
pensato che stesse lucrando sulle nostre prestazioni e ci era ben chiaro che
egli stesso faticasse non poco negli ultimi periodi lavorativi (covid,
lockdown, malattie e ritardi nei pagamenti) ed e per questi motivi che siamo
comunque rimasti al lavoro perché l'alternativa era fermarsi senza una prospettiva
positiva a breve termine. Siamo stati sempre al corrente delle difficoltà
gestionali della ditta e dei guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite
subite perché spesso avvenivano delle riunioni periodiche alle quali
partecipavamo tutti.
Ho sempre lavorato in cantiere in qualsiasi condizione ed è un
lavoro duro e fisicamente pesante e non mi sono mai recato al lavoro pensando e
confidando sull' aiuto degli ammortizzatori sociali, mi si accusa di negligenza
grave ma ravvedo che se proprio mi si deve fare una colpa e quella di aver
mantenuto una positività che purtroppo non è andata a buon fine.
In ragione di quanto precede chiedo pertanto che vengano
rivalutate le motivazioni qui da me presentate.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 12 maggio
2022 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:
" (…)
1. Va
anzitutto ricordato che non stiamo giudicando il diritto ad indennità per
lavoro ridotto, ovvero se vi sono effettivamente state contrazioni di ordini od
altri ev. impedimenti, ma il diritto ad indennità per insolvenza; la questione
litigiosa è quindi esclusivamente se il dipendente ha agito in maniera
tempestiva oppure ha accettato di differire l'incasso di stipendi (o parte di
essi) senza una vera e propria garanzia da parte del datore di lavoro.
Pure va
premesso che i dati concernenti i fallimenti di precedenti società che hanno
visto interessato il signor __________ (e pensiamo qui alla __________ ed alla __________)
sono pubblici e meglio accessibili tramite normali motori di ricerca su web;
ciò che permetteva ai dipendenti di potersi informare in tal senso in ogni
momento, indipendentemente da (od a complemento di) passate esperienze
lavorative con il medesimo e/o assicurative.
Rimane
convinzione della Cassa che questo genere di informazioni, aldilà delle specifiche
colpe del datore di lavoro, quando non viene versato il salario possano ed anzi
debbano portare a prestare particolare attenzione alle circostanze nonché a un
accresciuto dovere di diligenza (riduzione del danno) dei dipendenti. Anche se,
nel caso concreto e come verrà ribadito di seguito, la totale assenza di
garanzie da parte della __________ già sarebbe bastata per individuare una
sufficiente negligenza del richiedente.
2. Ora, su
quanto ritenuto in materia, ovvero sul fatto d'avere nel caso concreto negato
I'indennizzo ex LADI, la Cassa si conferma in toto nelle proprie argomentazioni
e conclusioni: rassicurato, come detto in assenza di qualsiasi garanzia (vi
sono state solo tardive generiche promesse da un titolare appena dichiarato in
fallimento), non ha certo intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei
propri crediti salariali, che anzi sono andati via via crescendo. Se una persona
ritiene di accettare un tale rischio, non potrà fare poi ricadere la perdita sulle
assicurazioni sociali.
Conclusioni avvalorate oggi da quanto
dichiarato dal ricorrente con il proprio allegato; è infatti ora pacifico che
tutti i dipendenti - non solo non hanno mai ricevuto il salario come
contrattualmente stabilito, sapendo tali lacune riguardassero anche i colleghi
(ogni lavoratore sapeva esservi costantemente più debiti salariali ed in
crescita; cfr. in proposito tra le altre la già citata STF 8C_85/2019, consid.
4.3), ben potendosi quindi rendersi conto della situazione fattuale, ma
addirittura - sono stati sempre espressamente informati in tal senso e meglio
sono "stati sempre al corrente delle difficoltà gestionali della ditta
e dei guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite subite perché spesso
avvenivano delle riunioni periodiche".
Notori quindi ed i crediti/debiti
salariali in crescita e le "difficoltà gestionali" ed i "guadagni
al limite" quando non le "perdite subite".
Dato l'atteggiamento del ricorrente,
pure considerato come gli effetti d'una mancata immediata e concreta
rivendicazione fossero ben noti avendo già percepito in passato indennità per
insolvenza, non possiamo non chiederci anche in questa sede e con rinnovata preoccupazione
a quanto sarebbero ammontate le richieste d'indennizzo se non fosse intervenuto
un debitore terzo.” (Doc. III)
1.4. Il 13 maggio 2022 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 25
maggio 2022 l’assicurato si è così espresso:
" (…) Le
motivazioni della mia richiesta sono state ampiamente spiegate nelle lettere
precedenti e mi limiterò solamente a far notare come nell’ultima frase del
punto 2 si ribadisca "non possiamo non chiederci anche in questa sede e
con rinnovata preoccupazione a quanto sarebbero ammontate le richieste di
indennizzo se non fosse intervenuto un debitore terzo", la mia risposta a
questa affermazione è … null’altro che 4 mesi, perchè l’insolvenza si limita
solo a questo periodo di tempo e perchè si presume che il lavoratore cumuli un
ritardo nel pagamento del salario di almeno 6 mesi e perché nonostante le
difficoltà incontrate il mio salario e stato incassato tutto fino a soddisfare
appunto i requisiti dell’insolvenza.
Le regole per l’indennità di insolvenza prevedono che per lo
stesso rapporto di lavoro sono coperti i crediti salariali di 4 mesi al
massimo, pure quando il lavoratore ha prestato la sua opera in buona fede
dopo l’insorgere dell’evento (in questo caso del fallimento che
era stato precedentemente annullato per poi essere riconfermato il 28 marzo
2021), anche se dovessero sommarsi più casi di insolvenza per lo stesso datore
di lavoro vengono coperti al massimo 4 mesi di salario, nulla di meno, nulla di
più.” (Doc. V)
Al riguardo l’8 giugno 2022 la
Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:
" Con
riferimento alla vertenza di cui a margine, la Cassa CO 1 prende atto dello
scritto datato 25 maggio 2022 della ricorrente, rilevando in particolare
l'assenza di altri mezzi di prova.
Rimaste pacifiche sono poi le circostanze già sottolineate, ovvero
che i dipendenti della __________ non hanno mai ricevuto il salario come
contrattualmente stabilito e - mediante riunioni periodiche - sono sempre stati
al corrente di difficoltà gestionali, guadagni al limite e/o delle perdite
subite; tutto ciò in assenza di qualsiasi garanzia, se non tardive generiche
promesse dal titolare appena dichiarato in fallimento.
La Cassa si riconferma quindi integralmente con quanto esposto
nella risposta di causa del 12 maggio 2022 e non ha ulteriori osservazioni da
formulare.
Si chiede dunque che il ricorso venga respinto e la decisione
impugnata confermata.” (Doc. VII)
Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
" Il lavoratore,
nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA
2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a
carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii
senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti
un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo
non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo
credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una
sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In quell’occasione l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il
danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In una sentenza 8C_431/2018 del
24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che
aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato
aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro
(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24
pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI
presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa
rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza.
Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei
provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le
proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia
versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i
quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione
forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non
esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante,
senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con
cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale
domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato
avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce
della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un
conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la
possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi,
ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_205/2019 del 5
agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato
l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha
ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non
gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,
dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto
esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio
2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi
superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata
insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità
di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;
consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il
lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi
oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché
cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto
far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è
relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I
284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto
il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il
ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire
tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una
strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far
valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro
svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può
pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in
definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio
impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In un’altra sentenza 8C_158/2019
del 5 agosto 2019 nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per
insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i
primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese
il Tribunale federale ha rilevato:
" (…)
4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale
federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il
lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei
passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva
devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di
esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se
l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della
rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore
è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare
e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese
salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;
8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019
consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi
anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le
proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di
quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato
pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20
giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo
complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio
(art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo
la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha
atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al
Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per
quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è
chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono
relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro
sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82
cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale
evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è
possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di
conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il
giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non
giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove
documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento
di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende
che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe
l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe
potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia
gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48
OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).
(…)”
In una sentenza 8C_85/2019 del 19
giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua
attività nel novembre 2016 non aveva ricevuto integralmente il salario
pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una
grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid.
4.3):
" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in
unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer
höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”
In quell’occasione l’Alta Corte
ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61
anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la
disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che
fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie
esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
In una sentenza 8C_814/2021 del
21 aprile 2022 il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una
negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin
dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di
inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e
ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione.
L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida
giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter
agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e,
d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale
situazione finanziaria del datore di lavoro:
" (…)
6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der
bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über
die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine
Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder
Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und
die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,
ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht
erscheinen lassen.
6.2. Dieser
Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere
Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht
(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019
vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden
Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der
Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020
vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der
Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig
erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
2.2. Nella presente fattispecie risulta
dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato come gessatore presso la ditta
individuale __________ dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 (“ultimo giorno di
lavoro effettuato il 26 marzo 2021” e “salario pagato fino al 31 marzo 2021”;
cfr. doc. 81-82 e doc. 99).
Il
salario mensile lordo ammontava a fr. 4’992.-- (cfr. doc. 99).
Il titolare dell’impresa
individuale __________, sulla base di una richiesta della __________, è stato
dichiarato in fallimento con decisione del Tribunale regionale __________ del
29 gennaio 2021 a far tempo dal 29 gennaio 2021 alle ore 10:15 (cfr. “Incarto
ditta” doc. 10).
__________ ha inoltrato un
tempestivo reclamo al quale il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale __________ con decreto del 17 marzo 2021 ha concesso
l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 174 cpv. 3 LEF (cfr. doc. 75).
Il 23 marzo 2021, con
comunicazione del 26 marzo 2021, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale __________ ha confermato il fallimento (cfr. doc. 78).
La procedura fallimentare è stata
sospesa per mancanza di attivo con decisione del Tribunale regionale __________
del 14 aprile 2021 (cfr. estratto dell’Ufficio del registro di commercio del
Canton Ticino e “Incarto Ditta” doc. 18).
L’8 aprile 2021 l’assicurato ha
rivendicato l’indennità per insolvenza di fr. 19'071.15 (cfr. doc. 82 punto 15)
per salari relativi al periodo 1° dicembre 2020 – 31 marzo 2021 (cfr. doc. 82).
Il TCA constata che dagli estratti conti allegati all’opposizione, risulta che
egli ha ricevuto degli acconti anche nei primi mesi del 2021 (cfr. doc. 43).
Durante il periodo in cui ha
prestato la propria attività lavorativa presso la __________ l’assicurato ha
sempre ricevuto soltanto degli acconti di salario (cfr. doc. 43-45, ad esempio
fr. 1'200.--complessivi relativi al mese di marzo 2020, cfr. doc. 45).
Questa circostanza è peraltro
ammessa anche nel ricorso nel quale l’assicurato riconosce pure che lui e i
suoi colleghi sono stati sempre al corrente delle difficoltà gestionali della
ditta e di guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite subite (cfr. consid.
1.2).
Nell’opposizione del 3 gennaio
2022 figurano inoltre le seguenti considerazioni dell’allora patrocinatore
dell’assicurato:
" (…) La
domanda di insolvenza del sig. RI 1 riguarda le mensilità di dicembre 2020,
gennaio 2021, febbraio 2021 e marzo 2021. Con l'aiuto del sig. __________, ex
datore di lavoro dell'opponente, si è potuto ricostruire come segue la
posizione di credito del sig. RI 1, considerati gli acconti ricevuti:
Somma salari netti da marzo 2020 a
marzo 2021: CHF 36’809
(doc. b) -
Somma acconti ricevuti: CHF 28’200
(docc. C-D)
Credito salariale netto ad avere CHF 8'609.00
Quanto ricostruito dalla documentazione già a vostre mani e qui
riproposta, consente quindi di rilevare che il credito salariale netto
avanzato dal sig. RI 1 verso l'ex datore di lavoro equivale alla somma delle
ultime tre mensilità salariali nette 2021 (gennaio, febbraio e marzo 2021).
Di conseguenza, con la presente opposizione si modica (recte:
modifica) l’istanza di insolvenza, nel senso che è ridotta alle ultime tre mensilità
di lavoro (gennaio, febbraio, marzo 2021) ed alla proporzionale quota di
tredicesima.
Prove: doc. B buse paga; doc. C estratti conto __________
pagamenti in favore di RI 1 doc. D cedolini incassi in contanti.
4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dati alla mano, non
può fondatamente rimproverarsi al sig. RI 1 che «Nonostante
Fatti
i salari fossero sempre stati pagati tramite acconti, e mai regolarmente,
durante l’arco della sua attività lavorativa, non è mai intervenuto in maniera
incisiva e celere nel rivendicare i suoi crediti salariali».
In verità, in costanza di rapporto di lavoro egli ha ricevuto il
pagamento del dovuto.
Solo nel 2021 ha cumulato un arretrato a fronte del quale
già a febbraio 2021 sollecitava il pagamento e otteneva in data 26 febbraio
2021 una promessa scritta dal signor __________ sul pagamento del dovuto.
Egli si è dunque mosso nella maniera più tempestiva possibile,
considerata sempre la particolarità e specialità del momento dettata dall'emergenza
Covid.
Prove: doc. E
(lettera sollecito 10.02.2021); doc. F (promessa di pagamento __________)
(…).
Ciò chiarito, non vi è colpa grave ascrivibile al signor RI 1 per
una molteplicità di aspetti:
- Anzitutto
la pratica del datore di lavoro di versare fin dall'inizio del rapporto
di lavoro solo acconti sul salario. Pratica ripetuta nel tempo e verso tutti i dipendenti.
- In
secondo luogo la fiducia verso il datore di lavoro, che dal canto suo riconosceva
gli scoperti e ne garantiva la copertura via via che incassava liquidità.
- In terzo
luogo, vi è anche il fatto che tutti i dipendenti abbiano ricevuto lo stesso
trattamento e che tutti siano stati fiduciosi, atteso come l'azienda era
impegnata in più cantieri fin anche nel corso del 2020 nonostante la crisi
Covid.
- Inoltre, aspetto
fondamentale, è la straordinarietà che ha caratterizzato l’anno 2020.
L'emergenza Covid, che ha costretto ad un blocco tutti i settori per mesi; a seguire
una lenta ripresa e una grave crisi di mercato nota a tutti.
- Infine,
si sottolinea che appena avuto effettivo sentore di insolvibilità del datore di
lavoro, il sig. RI 1 ha sollecitato il pagamento dei salari ma da lì ad un mese
è stata emessa decisione a conferma del fallimento. Tanto che risultano
scoperti unicamente gli ultimi 3 mesi di lavoro.
Sono tutti elementi che depongono in favore dell'opponente
contro la colpa grave ascrittagli dalla Cassa e qui contestata. L'approccio
del signor RI 1, del resto, non può essere allineato e assimilato con quelli
valutati dalla giurisprudenza ante emergenza Covid, a pena di risultare detta
valutazione iniqua e sproporzionata.
Men che meno appare corretto e fondato il confronto operato dalla
Cassa con le precedenti esperienze lavorative dell'esponente.
Diversamente, non esisterebbe neppure l'istituto dell'insolvenza!
Ma saremmo in un mondo utopistico dove il lavoratore può scegliere il datore di
lavoro che, altrettanto utopisticamente, è certo che non fallirà mai. A
dimostrazione dell'infondatezza del ragionamento fatto sul punto dalla Cassa,
concorre il fatto che la fallita __________ era amministrata e gestita da __________.
Nello specifico, il signor RI 1 era diventato socio e gerente della società - per
altro con potere di firma a due - solo in data 13.12.2018, quando la
situazione contabile della società era già gravemente e irrimediabilmente
compromessa (cfr. doc. G).
Non sfuggirà certo alla Cassa che all'origine della domanda di
insolvenza dell'esponente vi è la dichiarazione di fallimento del sig. RI 1 per
un debito personale verso la cassa malati, in conseguenza della quale l'ex
datore di lavoro ha dovuto interrompere ogni attività.
Il fallimento era stato sospeso a seguito di opposizione e
successivamente confermato. In detto arco di tempo il sig. RI 1 nulla sapeva ed
ha regolarmente lavorato, percependo anche acconti.
Relativamente a ciò che al signor RI 1 era dato sapere, e dunque i
lavori in essere e l'andamento dell'azienda, tutto risultava procedere regolarmente.
Certo, con i limiti funzionali connessi all'emergenza Covid, ma in
ogni caso, l'azienda lavorava e gli acconti venivano regolarmente incassati.
Tanto che – come detto – restano scoperti solo gli ultimi 3 mesi di lavoro.
Quanto fatto dal signor RI 1, dunque, è quanto di più di
tempestivo ed efficace poteva fare.
Come detto il sig. RI 1 vanta un credito ragguagliabile alle
ultime tre mensilità di lavoro, ciò che depone a favore di un’attenzione alla
tutela dei suoi crediti, laddove risulta che già nel febbraio 2021 ha
costituito in mora il datore di lavoro.” (doc. 23-27)
Nell’opposizione inoltrata il 10
agosto 2021 contro la decisione emessa il 15 giugno 2021 dalla Cassa
disoccupazione __________ (cfr. doc. 70: “… In base alla domanda d’indennità
per insolvenza, il signore RI 1, ha ricevuto soltanto acconti del salario. La
violazione dell’obbligo di ridurre il danno è inoltre aggravata dalla vostra
presa di posizione del 24.05.2021, poiché mancano le prove dei provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. L’obbligo
di ridurre il danno, contemplato dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non è stato pertanto
rispettato, e di conseguenza la sua domanda d’indennità per insolvenza
dev’essere respinta”), in seguito dichiarata nulla per incompetenza
territoriale (cfr. doc. 6, Incarto ditta), l’allora patrocinatore
dell’assicurato aveva sottolineato in particolare che:
" (…)
1.2. In
effetti, ancorché il modus operandi di __________ nel pagamento del salario sia
stato poco convenzionale, esso non certo isolato nella pratica.
Il signor RI 1, del resto, era stato
assunto solo nel marzo 2020 e non aveva motivo di dubitare della solvibilità
del datore di lavoro, tenuto conto della pluralità di cantieri in cui erano
operativi e considerato che vedeva via via saldate le proprie spettante
salariali. Inoltre, questa era la pratica utilizzata verso tutti i dipendenti e
nessuno di loro, neppure chi conservava maggiore anzianità di servizio rispetto
all’opponente che era fresco di assunzione, dubitava della solvibilità del
datore di lavoro.
Considerata la regolarità degli
acconti ricevuti e le commesse in capo al datore di lavoro, che pure assicurava
sempre che avrebbe regolarizzato ogni pendenza, il signor RI 1 ha dato fiducia
- come del resto gli altri suoi colleghi - comprendendo anche le
criticità del momento. Non va, infatti, dimenticato che nel corso del 2020 l'emergenza
Covid ha determinato prima un blocco e successivamente un grave rallentamento
del mercato in generale e dell'edilizia in particolare, così che anche questa
circostanza - sicuramente fuori dalla normalità nel cui ambito la giurisprudenza
citata dalla Cassa si è spesso pronunciata - ha convinto il signor RI 1 a
pazientare con fiducia.
1.3. Corrisponde
al vero che con decreto del 29 gennaio 2021, il Tribunale regionale __________
ha dichiarato il fallimento di __________ su istanza della __________.
Tuttavia, è altresì vero che l'esecutività della decisione era stata sospesa (doc.
D) in conseguenza del reclamo presentato dal sig. RI 1 (circostanza non
nota al sig. RI 1 ma scoperta dallo scrivente legale: il signor __________ ha
taciuto ciò che stava avvenendo ed ha riferito del fallimento solo alla fine
del mese di marzo 2021).
Nel mentre, il signor RI 1 aveva già
sollecitato il pagamento degli arretrati al datore di lavoro (doc. E), e
così anche gli altri colleghi. Tanto che dal canto suo il signor __________ a
più riprese rassicurava tutti del buon esito (doc. F).
Il fallimento, però, ha trovato
conferma solo con decisione emessa il 23 marzo 2021 e comunicata il 26 marzo
2021 (doc. G), quest'ultima rappresentando l'ultimo giorno di lavoro
dell'opponente, così come dei suoi colleghi.
In tali circostanze di fatto, non è
Considerandi
ragionevolmente rimproverabile al qui opponente quella colpa grave che la
giurisprudenza pone quale motivo di diniego.
Prove: docc. D-G; richiamo incarto relativo al signor RI 1 dalla
Cassa disoccupazione __________ e dall’Ufficio Fallimenti di __________. (…)”
(Doc. 65-66)
Dagli atti dell’incarto risulta
inoltre che il 9 febbraio 2021 RI 1 ha inviato al suo datore di lavoro uno
scritto del seguente tenore:
" Egregio
Signor __________,
nonostante i ripetuti solleciti verbali, non ho ancora ricevuto il
saldo degli stipendi per le mie prestazioni effettuate alla società ____________.
Le chiedo cortesemente di provvedere al versamento degli arretrati
o procederò con le vie legali.” (Doc. 76)
L’ex
datore di lavoro ha così risposto il 26 febbraio 2021:
" Rispondo
alle Vostre lettere di sollecito dei salari arretrati, farò tutto il possibile
per rientrare di quanto sollecitato nelle Vostre lettere, è stato ed è
attualmente un periodo difficile per il COVID 19.
Vi ringrazio della fiducia e vi auguro una buona giornata.” (Doc. 77)
2.3
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere regolarmente e
integralmente quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti.
Al riguardo va ricordato che la
giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure
possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2
aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo
2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più
presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13
dicembre 2005).
La
giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il
salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono
comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per
insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, consid. 2.2;
SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
In
tale contesto va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza
federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti
alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no.
Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente
esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid.
2.
e consid. 5.2).
Ora,
nel caso concreto l’assicurato, sin dall’inizio della sua attività lavorativa
alle dipendenze di questa impresa nel marzo del 2020 non ha ricevuto integralmente
e puntualmente il salario pattuito contrattualmente, ma soltanto degli acconti.
Egli
sapeva che ciò avveniva anche agli altri colleghi di lavoro. Tutti i dipendenti
erano peraltro al corrente delle difficoltà del datore di lavoro a versare il
salario convenuto (cfr. consid. 1.2 e 1.3 e la STF 8C_814/2021 del 21 aprile
2022.
riprodotta al consid. 2.1 in fine).
Questo
Tribunale ritiene così, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il
ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di
ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF
8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA
38.2014.45
del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA
38.2010.28
del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non
rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario durante il rapporto
di lavoro.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurato - già in
precedenza - aveva lavorato presso la __________, una società nella quale il
medesimo datore di lavoro __________ era socio gerente con firma collettiva a
due dal dicembre 2018, (cfr. “Incarto Ditta” doc. 21) e presso la __________,
una società nella quale il medesimo datore di lavoro __________ era socio,
detenendo la totalità del capitale sociale dal luglio 2015 (cfr. “Incarto
Ditta” doc. 22), senza ottenere l’integralità del salario dovuto e beneficiando
dell’indennità per insolvenza nel periodo dal 1° novembre 2018 al 19 febbraio
2019.
per complessivi fr. 10'712.05 e nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 30
novembre 2016 per complessivi fr. 6'713.05 (cfr. “Incarto Ditta” doc. 19).
Va pure sottolineato che
l’assicurato ha continuato a lavorare fino al 26 marzo 2021, sebbene il suo
datore di lavoro fosse stato dichiarato in fallimento il 29 gennaio 2021 (cfr.
consid. 1.1 e 1.3; sull’effetto di pubblicità e di notorietà del Registro di
commercio cfr. STF 9C_193/2021 del 31 marzo 2022, consid. 5.2; DTF 122 V 270).
Su questo aspetto, preso atto di
quanto affermato dal patrocinatore dell’assicurato nell’opposizione contro la
decisione della Cassa (“in detto arco di tempo il signor RI 1 nulla sapeva
ed ha regolarmente lavorato percependo anche acconti”), il TCA si limita a
constatare che la lettera di sollecito del versamento del salario è datata 29
gennaio 2021, cioè proprio il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento
del datore di lavoro (al riguardo cfr. STCA 38.2022.34 consid. 2.3 di data
odierna; sugli effetti di un fallimento sui contratti di lavoro esistenti, cfr.
art. 211 cpv. 2 LEF, art. 211a cpv. 1 LEF; Consiglio federale, Messaggio n. 10.077
sulla modifica della Legge federale sulla esecuzione e fallimenti (procedura di
risanamento) dell’8 settembre 2010 in FF 2010 pag. 5667 seg. (5683-5685);
G. Donatiello, Du contrat
individuel de travail, ad art. 337a, in Commentaire romand. Code des
obligations I, a cura di Thévenoz-Werro, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2021
pag. 2638-2642; N. Jeardin,
Nouveau droit de l’assainissement, contrats de durée e travailleur, in :
JdT 2016 II, pag. 5-9).
In tale contesto
va pure ricordato che, secondo l’art. 337a CO, “In caso d’insolvenza del
datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di
lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per
le pretese derivanti da tale rapporto” (cfr. Donatiello, op. cit., pag. 2638-2640: “Le délai
assigné à l’employeur pour la fourniture des sûretés doit être approprié aux circonstances,
généralement entre trois jours et deux semaines; si l’employeur estime que le délai
fixé par son cocontractant est insuffisant, il lui incombe de protester
immédiatement et de fournir les sûretés dans le délai qui serait objectivement
approprié. En attendant que les sûretés lui soient fournies, le travailleur est
en droit de suspendre sa prestation de travail (co 83 I), mais
l’employeur reste tenu de lui payer le salaire en vertu de CO 324 par analogie”).
Nella
presente fattispecie anche nei mesi immediatamente precedenti il fallimento
(dicembre 2020 e gennaio 2021) l’assicurato aveva ricevuto solo acconti di
salario (cfr. doc. 43-46).
Egli avrebbe così dovuto chiedere
adeguate garanzie prima di (eventualmente) proseguire la propria attività
lavorativa.
Alla luce di tutto quanto appena
esposto, la decisione su opposizione del 9 marzo 2022 deve pertanto essere
confermata.
2.4
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 20 dicembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 ; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti